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Pagina 1 di 28 Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, da Zucchetti spa e da Eutekne. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. > AGOSTO 2015 NOVITÀ - EVIDENZE Notizie in sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI Prestazioni di servizi su fabbricati; casi risolti Ravvedimento operoso Pag. 5 Pag. 14 0B1BSTRUMENTI 1B2BOPERATIVI Nuovo elenco Paesi black list per regime CFC Nuovo elenco Paesi black list per indeducibilità dei costi Pag. 15 Pag. 16 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Riduzione capitale sociale di S.r.l. per perdite Riduzione di capitale sociale per S.p.A. Verifiche fiscali in azienda Congruità spese di rappresentanza Difficoltà nella riscossione dei crediti Dichiarazioni di intento per operazioni di importazione Spese di vitto e alloggio Splyt payment Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24 NON SOLO IMPRESA Opzione per il TFR in busta paga Anomalie segnalate via PEC Istanza di ammissione al passivo fallimentare Pag. 25 Pag. 26 Pag. 27 AGEVOLAZIONI Bonus Bebè 2015: incentivi alla natalità e adozione Pag. 28

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Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, da Zucchetti spa e da Eutekne. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

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AGOSTO 2015

NOVITÀ - EVIDENZE Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI Prestazioni di servizi su fabbricati; casi risolti Ravvedimento operoso

Pag. 5 Pag. 14

0B1BSTRUMENTI

1B2BOPERATIVI Nuovo elenco Paesi black list per regime CFC Nuovo elenco Paesi black list per indeducibilità dei costi

Pag. 15 Pag. 16

AMMINISTRAZIONE

E CONTABILITÀ

Riduzione capitale sociale di S.r.l. per perdite Riduzione di capitale sociale per S.p.A. Verifiche fiscali in azienda Congruità spese di rappresentanza Difficoltà nella riscossione dei crediti Dichiarazioni di intento per operazioni di importazione Spese di vitto e alloggio Splyt payment

Pag. 17 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24

NON SOLO IMPRESA

Opzione per il TFR in busta paga Anomalie segnalate via PEC Istanza di ammissione al passivo fallimentare

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AGEVOLAZIONI Bonus Bebè 2015: incentivi alla natalità e adozione Pag. 28

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NOVITÀ - EVIDENZE

Notizie in sintesi

REATO DI AUTORICICLAGGIO

La L. n. 186/2014 ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio, aumentando la responsabilità amministrativa degli enti collettivi. È infatti punito con la pena della reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza.

I modelli organizzativi di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che bloccano il coinvolgimento delle società in responsabilità penali del management aziendale, dovranno pertanto adeguarsi al nuovo reato.

MANCATA PRESENTAZIONE

DI SCRITTURE CONTABILI

In caso di perdita di dati contabili per indisponibilità tecniche della memoria informatica, l’amministratore della società può essere punibile solamente per il reato di bancarotta semplice documentale, poiché si è in assenza di altri elementi indicativi di dolo che avrebbero portato al reato più grave di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Non è sufficiente la mancata esibizione delle scritture contabili per far scattare il reato se la cau-sa della condotta non è dovuta alla loro distruzione o al loro occultamento.

PERCENTUALE DI RICARICO

La Cassazione ha affermato che, nonostante la condotta antieconomica, la percentuale di rica-

rico può essere determinata induttivamente dall’ufficio solo sulla base di una media ponderata e considerando l’eterogeneità dei beni venduti.

FRODI CAROSELLO

In caso di frodi carosello il contribuente deve dimostrare che le condizioni economiche commer-

ciali applicate dai fornitori sono analoghe a quelle adottate da fornitori terzi; in caso contrario, non può essere ammessa la buona fede.

IVA FORNITURA E POSA DI INFISSI

SU MISURA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di assolvimento dell’Iva sulla fornitura di infissi su misura, in relazione alle limitazioni per i beni significativi previste nell’ambito dell’agevolazione degli interventi di manutenzione delle abitazioni.

In particolare, ha specificato che l’attività di produzione e installazione di infissi su misura è inqua-drabile nel contratto di cessione con posa in opera e, pertanto, esula dall’applicazione del meccani-smo del reverse charge.

CONTABILIZZAZIONE DEI FABBRICATI

Il principio contabile Oic 16 prevede che il fabbricato deve essere contabilizzato separatamen-te dall’area sottostante; la suddivisione tra area e fabbricato deve essere sempre effettuata nella maniera più oggettiva possibile, anche ricorrendo a stime e deve essere coordinata con la disciplina fiscale.

A tal fine, quindi, il valore del terreno è pari al maggiore tra il valore di bilancio e il valore corri-spondente al 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali).

INDEDUCIBILI LE PRESTAZIONI DI CONSULENZE

“GENERICHE”

La Corte di Cassazione ha stabilito l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, e l’indetraibilità, ai fini IVA, delle fatture che contengono una descrizione generica e non detta-gliata della consulenza professionale resa.

La pronuncia è riferita alla fattura ricevuta da un ingegnere, nella quale si qualificava come mera “consulenza tecnica” le spese sostenute per la gestione in outsourcing dello studio.

BLACK LIST Per effetto del D.M. 1.04.2015, che ha modificato gli elenchi dei Paesi black list ai fini della

normativa delle controlled foreign companies (Cfc), dalla lista sono stati eliminati Filippine, Ma-lesia e Singapore.

DETRAZIONE 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA

Enea, nel vademecum del 16.04.2015, ha affermato che le schermature solari possono bene-ficiare della detrazione fiscale del 65% a condizione che siano ancorate ma amovibili.

Inoltre l’immobile su cui sono installate, alla data della richiesta, deve essere esistente e, quin-di, accatastato o con richiesta di accatastamento in corso

INDIRIZZO PEC REGISTRO

DELLE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare protocollo n. 77684 del 9.05.2014, ha ribadito che per ogni impresa (societaria o individuale) deve essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di posta elettronica certificata univoco, ovvero un indirizzo Pec che non può essere condiviso con altri soggetti e riferito esclusivamente all'impresa che, pertanto, deve essere titolare del contratto con il gestore del servizio.

Le Camere di Commercio inizieranno a effettuare tutti i controlli sugli indirizzi Pec non univoci, provvedendo, in seguito, a invitare le imprese alla regolarizzazione ove avessero iscritto il me-desimo indirizzo Pec su più imprese o un indirizzo Pec non esclusivamente riconducibile all'impresa stessa.

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Notizie in sintesi (segue)

PROFESSIONISTA E CONCORSO IN FRODE

FISCALE

• La Corte di Cassazione ha affermato che è perseguibile del reato di concorso il consulente fiscale che registra fatture con la consapevolezza che siano riferite a operazioni inesistenti, poiché un professionista esperto non può non ravvisare gli elementi evidenti di frode fiscale, quali l’assenza di sedi operative adeguate della società cartiera, le inconsistenti trattative commerciali o il pagamento della fattura e la contestuale retrocessione del denaro.

REVERSE CHARGE SU IMPIANTI E RELATIVE

MANUTENZIONI

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle attività di impiantistica, nonché agli impianti, agli apparecchi e ai congegni fissi che formano parte integrante di un edificio. Resta fermo, invece, il principio che l’attività impiantistica sui beni mobili sconta il regime ordinario IVA.

• Sono escluse da tale possibilità, invece, le strutture che non sono parte dell’immobile.

• È consigliabile effettuare alcune verifiche preliminari sulle operazioni da sottoporre a reverse charge, valutando il fatto che, in presenza di un’unica operazione, uno o più elementi che la compongono abbiano natura meramente accessoria.

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO

• In una interrogazione parlamentare è stato precisato che le ritenute d’acconto sono scomputa-bili dall’Irpef anche se il committente non rilascia la certificazione unica entro il termine di pre-sentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente deve avvalersi di altri elementi di pro-va, tra i quali la fattura emessa e l’estratto conto bancario che testimonia il pagamento.

CONTROLLI FISCALI E

VOLUNTARY DISCLOSURE

• La Guardia di Finanza ha emanato una circolare relativa alle modalità di controllo fiscale successive all’adesione, da parte del contribuente, alla procedura di voluntary disclosure.

• Qualora emerga che l’istanza del contribuente punta alla regolarizzazione di violazioni riconducibili a dati in possesso della Guardia di Finanza, la stessa non intraprenderà azioni di sorta.

Qualora l’eventuale istruttoria dell’Agenzia delle Entrate dovesse terminare con l’inammissibilità della procedura o con il mancato perfezionamento della stessa, sarà invece necessario avviare l’azione ispettiva.

SANZIONI CONNESSE AL

RAVVEDIMENTO OPEROSO

• L’Agenzia delle Entrate ha delimitato il perimetro di applicazione della norma relativa alla riduzione delle sanzioni per omessi versamenti. Il dies a quo da cui decorrono i 90 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/9 è il termine previsto per il versamento. Per le violazioni commesse mediante dichiarazione, il dies a quo di cui sopra è, invece, il termine di presentazione della dichiarazione. La riduzione a 1/5 delle sanzioni si applica solo alle violazioni che riguardano i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Tra tali tributi rientrano anche l’Irap e le addizionali regionali e comunali all’Irpef.

• In ossequio alle finalità e ai presupposti fondanti dell’istituto, costituisce limite invalicabile alla possibilità di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato for-malmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento, ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità recante le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633..

ANTIECONOMICITÀ DELLE SPESE

E REDDITO D’IMPRESA

• Le rettifiche basate sull’antieconomicità di una spesa devono essere ricondotte all’inerenza. Pertanto, incombe sull’Amministrazione l’onere di rappresentare i motivi per i quali non vi è collegamento tra spesa e attività svolta dall’impresa.

Qualora la spesa sia ritenuta troppo alta si rientra nel campo delle presunzioni semplici e spetta quindi alle Entrate provare i motivi per i quali quella spesa è da ritenersi deducibile in misura inferio-re.

BUONI PASTO • Dal 1.07.2015 la quota dei buoni pasto non soggetta a tassazione aumenta da € 5,29 a € 7,00

per i ticket elettronici. • Il valore detassato relativo ai buoni pasto cartacei rimarrà, invece, pari a € 5,29.

APPLICAZIONE DEL REGIME

DEL MARGINE

• L’Agenzia delle Entrate potrà contestare l’utilizzo del regime del margine per le operazioni di compravendita di veicoli usati nel caso siano effettuate con Paesi extracomunitari. L’utilizzo di tale regime, infatti, è consentito solamente in ambito nazionale o comunitario e il soggetto rivenditore non deve aver detratto, neppure parzialmente, l’imposta sui beni al momento dell’acquisto o dell’importazione.

Il cessionario nazionale deve solamente registrare la fattura direttamente in contabilità genera-le e l’operazione è rilevante nello Stato del cedente. Nel caso, invece, sia applicato il regime ordinario la cessione è soggetta alla disciplina Iva e l’acquirente nazionale deve integrare la fattura indicando l’imponibile e l’imposta.

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Notizie in sintesi (segue)

BONUS PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA

• La detrazione rateizzata delle spese di ristrutturazione non legittima un’estensione temporale del potere accertativo da parte dell’ufficio preposto.

• Il termine di accertamento, infatti, rimane legato all’anno in cui il contribuente ha sostenuto le spese.

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

• Per calcolare l’anno da cui decorre la prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si deve prendere a riferimento l’ultimo documento emesso in relazione ad ogni soggetto emittente. Non rileva, inoltre, che per più società il lega-le rappresentante sia il medesimo.

FALSA FATTURAZIONE E SEQUESTRO PREVENTIVO

• Secondo la Corte di Cassazione, nei confronti di chi emette false fatture l’eventuale sequestro

preventivo può essere eseguito solo se egli ha ottenuto un illecito profitto, dal momento che la misura cautelare non può quantificarsi sull’imposta evasa dall’utilizzatore del falso documento.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER LE

SPONSORIZZAZIONI

• L’impresa che intende dedurre i costi per la sponsorizzazione del proprio marchio deve dimostrare l’utilità per lo sviluppo dell’attività commerciale, l’idoneità a influenzare le scelte della clientela, l’effettività delle prestazioni rese e la congruità della spesa sostenuta.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’antieconomicità delle erogazioni rispetto all’utile conseguito e la loro capacità di generare ritorni apprezzabili sui ricavi.

CONGEDI PARENTALI

• L’Inps ha illustrato le novità sul congedo parentale introdotte dal D. Lgs. n. 80/2015, attuativo del Jobs Act. Le novità si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le giornate di astensione riconosciute nello stesso anno.

• La novità fondamentale consiste nell’ampliamento da 8 a 12 anni del figlio del periodo di fruizione del congedo parentale.

ASPETTI IVA LEGATI A EXPO

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta a numerosi quesiti riguardanti le problematiche Iva relative agli aspetti fiscali di Expo Milano 2015. In particolare, il documento ha specificato che la non imponibilità delle operazioni riguarda i beni e servizi impiegati nell’attività ufficiale espositiva, mentre non è applicabile ai beni e servizi effettuati per l’attività commerciale eventualmente svolta dal partecipante.

Inoltre, l’introduzione da Paesi extra Ue di merci da parte dei partecipanti all’esposizione ai fini non commerciali può beneficiare di agevolazioni doganali, purché il partecipante sia in pos-sesso del codice identificativo EORI e l’introduzione sia effettuata direttamente presso un uffi-cio doganale italiano, oppure in regime di transito presso l’ufficio di un altro Stato membro.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati

Dal 1.01.2015 è stato esteso il meccanismo dell’inversione contabile, ai fini IVA, a fattispecie diverse dai subappalti edili e, in particolare, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei con-fronti di soggetti IVA. Si illustrano gli aspetti operativi del nuovo reverse charge negli edifici alla luce delle precisazioni con-tenute nella circolare 27.03.2015, n. 14/E..

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

Per l’individuazione delle prestazioni deve farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.

Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di indivi-duare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici.

I soggetti passivi che rendono tali servi-zi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei co-dici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Cessionicon posa in opera

Sono escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poi-ché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

SOGGETTI INTERESSATI

• Il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese: - da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che

svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; - nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro su-

bappaltatore; - nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata

dal committente la totalità dei lavori.

Il reverse charge si applica a prescin-dere dal rapporto contrattuale stipulato dalle parti e dalla tipologia di attività esercitata (appalto, subappalto) rile-vando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un edificio.

Privati Il regime dell’inversione contabile non è applicabile nei confronti di privati.

CONCETTO DI EDIFICIO

Definizione

Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, sen-za soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Edificio come sinonimo di fabbricato

Il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente volu-to limitare la disposizione ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

• La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati a uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (esempio: singolo locale di un edificio).

• Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di defi-nizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Esclusioni

Non rientrano nella nozione di edificio e sono, quindi, escluse dal meccanismo del re-verse charge le prestazioni di servizi di cui alla lett. a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non co-stituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collo-cate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

Beni mobili

Il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

ENTRATA IN VIGORE

Decorrenza

Il meccanismo del reverse charge, relativamente alle nuove tipologie di operazioni, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2015.

Il momento di effettuazione delle operazioni deve essere verificato secondo le regole generali previste dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972.

Clausola di salvaguardia

Sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali com-portamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente al 27.03.2015.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti

Si forniscono, qui di seguito, alcuni casi relativi all’applicazione (o meno) del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72

SERVIZI DI PULIZIA Per individuare i “servizi di pulizia relativi ad edifici” oggettivamente rilevanti ai fini del reverse charge, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, si fa riferimento alle attività ricomprese nei seguenti codici attività della Tabella ATECO 2007: pulizia generale (non specializzata) di edifici - codice 81.21.00; altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali - codice 81.22.02.

Fattispecie Reverse charge Commento

Prestazione di derattizzazione NO

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 81.29.91 (“Servizi di disinfestazione”). Pur essendo relativa ad edifici, non è infatti ricompresa fra le prestazioni di cui ai codici ATECO 81.21.00 e 81.22.02 menzionati nella circ. 14/2015.

Prestazione di pulizia sulle pa-

reti esterne dell’edificio

NO

La prestazione di pulizia delle pareti esterne dell’edificio non rientra nel codice ATECO 43.39.09 (“Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici”) ed è, invece, riconducibile al codice ATECO 43.99.01 (“Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici”).

Prestazione di pulizia relativa a un macchinario

NO

Sebbene tale prestazione sia riconducibile al codice ATECO 81.22.02 (“Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari”), non è assoggettata a reverse charge in quanto relativa a beni diversi da-gli edifici.

Prestazione di pulizia con

cessione dei prodotti deter-

genti

SI

Le prestazioni di pulizia, relative, ad un edificio, sono riconducibili al codi-ce ATECO 81.22.00. La cessione dei prodotti detergenti ha natura “ac-cessoria” alla prestazione stessa; per cui, all’intera operazione si applica il meccanismo del reverse charge

Prestazione di smaltimento

delle acque re-flue

SI Si ritiene che la prestazione sia inquadrabile nel codice ATECO 81.22.02, il quale ricomprende l’attività di “pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari”

SERVIZI DI DEMOLIZIONE Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di demolizione relativi ad edifici”, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2015 indica che deve farsi riferimento alle attività ricomprese nel codice 43.11.00 (“Demolizione”) della Tabella ATECO 2007.

Fattispecie Reverse charge Commento

Demolizione del muro di separa-zione tra unità

immobiliari

NO

Tali prestazioni dovrebbero risultare estranee al codice ATECO 43.11.00 (“Demolizione”), in quanto questa sezione della Tabella ATECO si riferi-sce alle sole attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione. Nel caso di specie, invece, in linea generale, siamo in presenza di una prestazione caratteristica delle fasi iniziali di un inter-vento di ristrutturazione edilizia.

Demolizione della porta di

accesso NO

In quanto intervento di demolizione di una parte dell’edificio, come nel caso precedente, la prestazione non dovrebbe rientrare nel codice ATECO 43.11.00.

Microdemolizio-ne e perforazio-ne per la posa di condutture

NO

Le prestazioni in esame costituiscono non già un’opera di smantellamen-to o di demolizione di strutture preesistenti (codice ATECO 43.11.00), quanto piuttosto una prestazione modificativa dell’edificio, riconducibile ad “altri lavori specializzati di costruzione” (codice ATECO 43.99.00).

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di installazione di impianti relativi ad edifici”, rilevanti ai fini del reverse charge in argomento, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2015 fa riferimento alle prestazioni descritte nei codici ATECO 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09. Per le installazioni di impianti all’interno di edifici, do-vrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «in-stallazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso”. Per quanto concerne le installazioni di macchinari, si deve valutare che l’intervento posto in essere non sia riconducibile ad uno di quelli contenuti nella sezione C (“Attività manifatturiere”) della Tabella ATECO 2007, tra cui, ad esempio, l’installazione di ci-sterne e serbatoi, l’installazione di generatori di vapore e l’installazione di macchine per ufficio .

Fattispecie Reverse charge Commento

Installazione di una cisterna NO

Tale prestazione è riconducibile al codice 33.20.04 (“Installazione di ci-sterne, serbatoi e contenitori di metallo”) di cui alla sezione C della Tabel-la ATECO 2007, non compreso fra le prestazioni individuate nella circ. 14/2015. Il macchinario installato è dotato di autonomia funzionale pro-pria rispetto all’edificio e, dunque, non integra il presupposto per l’applicazione del reverse charge.

Installazione di un apparecchio di misurazione e controllo dei

processi industriali

NO

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 33.20.03 (“Installazio-ne di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazio-ne e simili - incluse le apparecchiature di controllo dei processi industria-li”), non ricompreso tra quelli individuati nella circ. 14/2015. L’apparecchio installato è dotato di autonomia funzionale propria e non può considerarsi parte integrante dell’edificio.

Installazione di un “rack”

all’interno della sala server di

un edificio

NO

Sebbene tale prestazione sia riconducibile al codice ATECO 81.22.02 (“Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari”), non è assoggettata a reverse charge in quanto relativa a beni diversi da-gli edifici. Si tratta di installazione di un bene mobile, in quanto il “rack” è un bene costituito da uno scaffale, contenente componenti hardware col-legati all’edificio dai soli cavi di trasmissione delle informazioni. L’installazione di tale bene è riconducibile al codice ATECO 33.20.06 (“Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili”).

Montaggio di arredi NO

Prestazione riconducibile al codice ATECO 43.32.02 (“Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”), la quale è espressa-mente esclusa dalla nozione di “completamento relativo ad edifici”, se-condo quanto indicato nella circ. 14/2015.

Installazione di cucine NO

Si tratta di una prestazione relativa ad un bene mobile, installato in modo non permanente all’interno dell’edificio. Le cucine sono fissate al fabbri-cato solo mediante allacciamenti elettrici e idrici, rimovibili senza modifi-cazioni significative dell’edificio.

Installazione di un cancello

automatizzato collocato

all’esterno dell’edificio

NO

La prestazione non rientra nell’ambito applicativo del reverse charge nell’ipotesi in cui il cancello è ubicato all’esterno dell’edificio, a chiusura delle mura perimetrali del giardino. La prestazione non può considerarsi relativa ad un edificio.

Installazione di un impianto di

condizionamen-to per il raffred-

damento dei macchinari

NO

Secondo quanto indicato da Confindustria nel documento datato 22.6.2015, l’intervento non può considerarsi relativo all’edificio, ma al macchinario, che, seppur interno al fabbricato, è dotato di autonomia fun-zionale rispetto all’edificio stesso.

Contributo di allacciamento

corrisposto alla società di

distribuzione o vendita del gas

NO Il contributo non rappresenta il corrispettivo di una prestazione relativa all’edificio, bensì il costo una tantum con il quale il cliente acquisisce il diritto di accedere alla rete elettrica.

Collaudo dell’impianto di riscaldamento

NO Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili paiono riconduci-bili al codice ATECO 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”).

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

SERVIZI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI segue

Fattispecie Reverse charge Commento

Installazione di una turbina idroelettrica

SI

L’intervento si ritiene riconducibile all’installazione di impianti idraulici in edifici di cui al codice ATECO 43.22.01. Il collegamento all’edificio è in particolar modo evidente se l’impianto viene instal-lato mediante imbullonature e parti affogate nel cemento, incorpo-randosi nel fabbricato e divenendone parte integrante. La rimozio-ne della turbina non sembrerebbe possibile senza alterare le ca-ratteristiche del fabbricato.

Installazione di un impianto di spegnimento antincendio

SI

La prestazione in oggetto è riconducibile al codice ATECO 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni di impianti di spegnimento antincendio, compresi gli impianti integrati. Tale prestazione, difatti, riguarda un im-pianto al servizio dell’edificio e strettamente connesso al fabbricato da un nesso funzionale. Al riguardo, si evidenzia che l’impianto dev’essere in-stallato in modo permanente, così che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio.

Posa in opera di casseforti SI

La terminologia usata non deve generare confusione. Si tratta di presta-zioni (e non di cessioni) di cui al codice ATECO 43.32.01 (“Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”).

Posa di pavi-menti in legno SI

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.33.00 (“Rivestimen-to di pavimenti e di muri”). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di serramenti SI

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.32.02 (“Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione dell’impianto

di allarme SI

L’installazione dell’impianto di allarme è riconducibile al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione di impianti elettronici”), che ricomprende anche l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di allarme anti-furto.

Installazione di una torretta elettrica nel pavimento

SI

La prestazione in questione rientra nell’ambito del codice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di co-struzione”). Considerato che l’impianto si incorpora in maniera inscindibile nell’edificio, la prestazione è soggetta a reverse charge.

Installazione di un cancello

automatizzato collocato all’interno

dell’edificio

SI

Tale prestazione rientra nel codice ATECO 43.29.09 (“Altri lavori di co-struzione e installazione”), purché sia relativa ad edifici. Pertanto, l’installazione del cancello risulta soggetta a reverse charge, se il bene è parte integrante del fabbricato.

Rifacimento di un impianto

elettrico di un edificio, il cui

intervento coinvolge an-che le linee

esterne

SI

L’intera operazione è soggetta a reverse charge. Le prestazioni di instal-lazione realizzate sulla parte dell’impianto esterna all’edificio si devono qualificare come “accessorie” rispetto alle prestazioni rese sulla parte in-terna dell’impianto.

Installazione di un impianto

per la distribu-zione del gas

SI

Tali prestazioni sono riconducibili al codice ATECO 43.22.02 (“Installa-zione di impianti per la distribuzione del gas”), richiamato nella circ. 14/2015, in quanto risultano relative all’edificio. L’impianto installato non potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche all’edificio stesso.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA In termini generali, il criterio per configurare un’operazione come cessione di beni con posa in opera è la prevalenza dell’obbligazione di dare (cessione) su quella di fare (prestazione di servizi). Una delle modalità per determinare in concreto la natura delle operazioni è il riferimento “alla volontà contrattualmente espressa dalle parti”, ossia “al complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti”. Al riguardo, l’Agenzia del-le Entrate ha, altresì, affermato che “quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esi-genze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in ope-ra”. Viceversa, “se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al comples-so dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente ri-spetto alla cessione del materiale impiegato”.

Fattispecie Reverse charge Commento

Cessione e po-sa in opera di una caldaia,

senza necessità di adattamenti

NO

L’operazione, nel suo complesso, ha natura di cessione di beni con posa in opera. La posa del bene risulta, infatti, “accessoria” alla cessione del bene medesimo. Lo scopo principale dell’operazione consiste nella ces-sione della caldaia, mentre l’esecuzione dell’opera è diretta esclusiva-mente ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura.

Cessione e po-sa in opera di

infissi interni ed esterni

NO

Secondo quanto espresso nel documento Confindustria 22.6.2015, la cessione e posa in opera di infissi interni ed esterni all’edificio deve esse-re assoggettata a IVA secondo le modalità ordinarie. Infatti, benché la circ. 14/2015 riconduca la singola prestazione di posa di infissi alla disci-plina di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, nella fattispecie la posa in opera assume natura accessoria rispetto alla cessione dei beni installati.

Cessione e installazione

dell’impianto di riscaldamento effettuata dallo

stesso produttore

NO

L’operazione, nel suo complesso, configura una cessione di beni con po-sa in opera, poiché l’installazione dell’impianto viene eseguita da un sog-getto che esercita abitualmente l’attività di produzione di impianti di ri-scaldamento e, perciò, svolge solo accessoriamente la prestazione di in-stallazione. In tal senso si è espressa la R.M. 5.7.76 n. 360009. Dunque, lo scopo principale dell’operazione risulta essere la cessione dell’impianto e l’IVA è assolta secondo le modalità ordinarie.

Cessione e collaudo

dell’impianto di riscaldamento

NO

In linea generale, la prestazione di collaudo ha natura accessoria alla cessione di un impianto, in quanto diretta a verificare il suo funzionamen-to e non ad apportare modifiche all’edificio. Inoltre, tale prestazione non potrebbe comunque essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 17 co. 6 lett. ater) del DPR 633/72, in quanto non riconducibile ai codici ATECO riportati nella circ. 14/2015, bensì al codice ATECO 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”).

Cessione e in-stallazione di

un impianto di spegnimento antincendio

SI

La prestazione di installazione dell’impianto, riconducibile al codice ATECO 43.22.03 (“Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio - inclusi quelli integrati”), si può ritenere preva-lente, in linea generale, rispetto alla cessione dell’impianto antincendio medesimo. Infatti, richiamando i criteri suesposti si ritiene che lo scopo principale del negozio, nella fattispecie, sia non già quello di acquisire i singoli beni componenti l’impianto, ma la loro installazione integrata all’interno dell’edifico (ad esempio, porte antincendio, idranti, luci di emergenza, rilevatori di fumo e calore, estintori, che insieme costituisco-no l’impianto).

Cessione e posa in opera di una caldaia, con necessità di adattamenti

SI

L’operazione non può essere considerata una cessione di beni con posa in opera, in quanto la posa della caldaia comporta modificazioni significa-tive sul bene o sull’edificio in cui è installata. Pertanto, in base ai criteri già espressi (creazione di un quid novi e volontà delle parti di addivenire a un risultato diverso rispetto al bene iniziale), la posa può essere consi-derata come prestazione autonoma, riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento”), e di con-seguenza è assoggettata al reverse charge.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA segue

Fattispecie Reverse charge Commento

Cessione e in-stallazione di un ascensore (bene signifi-

cativo)

SI

Anche nel caso in cui l’installazione si accompagni alla cessione di un bene di elevato valore unitario, non necessariamente si configura una cessione di beni con posa in opera. Nella fattispecie, è necessario tenere presente che l’ascensore costituisce bene di valore “significativo” di cui al DM 29.12.99. Tuttavia, sebbene il valore dell’ascensore sia superiore al valore dell’installazione dello stesso, è opportuno considerare anche la volontà delle parti nel contratto. A tal proposito, è ragionevole ritenere che l’obiettivo del contratto consista non tanto nell’acquisto dell’ascensore, bensì nella sua messa in funzione all’interno dell’edificio. L’intera operazione sarà assoggettata a reverse charge. A tal fine, è consigliabile che il prestatore fornisca al committente i dati relativi al valore dei beni ceduti e al valore della manodopera, in modo che il committente possa integrare la fattura con l’indicazione di due di-verse aliquote: una, ordinaria (22%) applicabile al valore della prestazio-ne; l’altra ridotta al 10% per il valore dei beni significativi, fino a concor-renza del valore della manodopera.

Cessione e posa in opera di pannelli in cartongesso

SI

Uno dei criteri per configurare un’operazione come cessione di beni con posa in opera è la circostanza che il programma negoziale posto in esse-re dalle parti abbia quale scopo principale la cessione del bene. Lo scopo principale può essere in parte dedotto dal valore del bene ceduto, in rap-porto al valore della posa in opera. Nella fattispecie, si rileva che i pannel-li in cartongesso hanno valore unitario non significativo e, pertanto, è ra-gionevole ritenere che la prestazione di installazione – riconducibile al codice ATECO 43.33.00 (“Rivestimento di pavimenti e di muri”) o al codi-ce ATECO 43.39.09 (“Altri lavori di completamento e di finitura degli edifi-ci n.c.a.”) – sia assorbente rispetto alla cessione dei pannelli, per cui l’intera operazione risulta assoggettata a reverse charge.

Cessione e in-stallazione

dell’impianto di riscalda-

mento effettua-ta da un sog-getto diverso dal produttore

SI

L’operazione non configura una cessione di beni con posa in opera poi-ché, in linea con quanto considerato nel caso precedente e con la R.M. 5.7.76 n. 360009, l’effettuazione dell’installazione da parte di un soggetto diverso rispetto al soggetto produttore dell’impianto – e da quest’ultimo incaricato – rende possibile considerare l’installazione come prestazione autonoma (non accessoria), riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“In-stallazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento”). La singola prestazione sarà dunque assoggettata a reverse charge

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Secondo quanto indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2015, rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge anche alcune fattispecie di manutenzione su impianti precedentemente installati.

Fattispecie Reverse charge Commento

Manutenzione sull’impianto fotovoltaico

posizionato sul terreno

NO Si tratta di prestazione di manutenzione di impianti che, tuttavia, non è riferita ad un edificio, in quanto il terreno è considerato parte esterna ri-spetto ad esso. A nulla rileva l’eventuale accatastamento dell’impianto.

Manutenzione sull’impianto di

accesso al parcheggio

NO L’intervento non si ritiene strettamente connesso con l’edificio, in quanto l’impianto è generalmente ubicato all’esterno del parcheggio.

Manutenzione relativa al giar-dino esterno

all’edificio

NO Le prestazioni effettuate su giardini (non pensili) sono considerate pre-stazioni relative a beni immobili diversi dagli edifici.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI segue

Fattispecie Reverse charge Commento

Manutenzione sul parcheggio

esterno all’edificio

NO La prestazione è relativa ad un bene immobile diverso da un edificio e, quindi, non può essere ricondotta alla disciplina del reverse charge.

Manutenzione della piscina

esterna all’edificio

NO La prestazione è relativa ad un bene immobile diverso da un edificio e, quindi, non può essere ricondotta alla disciplina del reverse charge.

Manutenzione di un sistema di isolamento ter-mico e acustico

NO La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.29.02 (“Lavori di iso-lamento termico, acustico, antivibrazioni”), non ricompreso fra i codici di cui alla circ. 14/2015, e perciò non è soggetta a reverse charge.

Manutenzione sull’impianto fotovoltaico già esistente

sul tetto

SI

L’operazione rientra nel codice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impian-ti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione”) ed è relativa ad un edificio in quanto l’impianto fotovoltaico installato sul tetto si considera elemento integrante dell’edificio stesso.

Manutenzione sull’impianto

di videosorve-glianza

SI

L’operazione si ritiene relativa all’edificio e riconducibile al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettroni-ci”). È invece escluso dall’applicazione del reverse charge il monitoraggio e il controllo a distanza dell’impianto di videosorveglianza.

Manutenzione del parcheggio

interrato SI

Il caso è controverso, in quanto si deve stabilire se il parcheggio interrato costituisca o meno parte integrante dell’edificio. Tuttavia, è plausibile che esso stesso venga considerato un fabbricato e, in tale ipotesi, le presta-zioni in oggetto dovrebbero essere soggette a reverse charge.

Manutenzione della piscina

sul tetto dell’edificio

SI L’intervento si considera relativo all’edificio e ricompreso nell’ambito del reverse charge.

Manutenzione della piscina

interna all’edificio

SI Le piscine che sostituiscono la pavimentazione di un edificio in una delle sue parti sono considerate parti integranti di esso.

Manutenzione degli idranti e delle porte an-tincendio di un fabbricato in-

dustriale

SI

Secondo il documento Confindustria 22.6.2015, occorre valutare se gli idranti e le porte tagliafuoco qualificano la presenza di un impianto com-plesso e se le manutenzioni sono effettuate sull’intero impianto. In questo caso dovrebbe applicarsi il reverse charge.

Manutenzione ordinaria di ascensori

SI La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.29.01 (“Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili”).

Riparazione sull’impianto elettrico con cessione del

materiale

SI

L’intervento di riparazione è riconducibile al codice ATECO 43.21.01 (“In-stallazione di impianti elettrici in edifici”), ricompreso fra i codici di cui alla circ. 14/2015. Inoltre, la cessione del relativo materiale ha natura “acces-soria” alla prestazione, in quanto funzionale ad essa e non sussistente come operazione autonoma. L’intera operazione andrà, dunque, assog-gettata a reverse charge.

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: casi risolti (segue)

SERVIZI DI COMPLETAMENTO Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14/2015, rientrano nella nozione di “servizi di comple-tamento relativi ad edifici” le prestazioni descritte nei codici ATECO nn. 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01 e 43.39.09.

Fattispecie Reverse charge Commento

Realizzazione della copertura

del tetto NO

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.91.00 (“Realizzazione di coperture”) e, dunque, estranea all’ambito di applicazione del reverse charge..

Tinteggiatura delle mura pe-

rimetrali del giardino

NO Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti esterne al fabbri-cato, pertanto la prestazione di tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio.

“Completamen-to” di un edificio la cui costruzio-

ne è stata avviata da

un’altra impresa e poi interrotta

NO Si tratta di prestazioni di “Costruzione di edifici residenziali e non residen-ziali” (codice ATECO 41.2), e non di prestazioni di completamento di cui ai codici ATECO indicati nella circ. 14/2015.

Intonacatura delle pareti dell’edificio

SI La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al co-dice ATECO 43.31.00 (“Intonacatura e stuccatura”).

Tinteggiatura delle pareti in-

terne all’edificio

SI La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al co-dice ATECO 43.34.00 (“Tinteggiatura e posa in opera di vetri”).

PRESTAZIONI COMPLESSE Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14/2015, rientrano nella nozione di “servizi di comple-tamento relativi ad edifici” le prestazioni descritte nei codici ATECO nn. 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01 e 43.39.09.

Fattispecie Reverse charge Commento

Interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria

in parte assoggettati a reverse char-

ge, in parte no

SI/no

Nell’ipotesi di un unico contratto di appalto relativo a prestazioni di manu-tenzione ordinaria o straordinaria si dovrà procedere alla scomposi-zione delle operazioni e applicare a ciascuna la relativa disciplina, in quanto non si tratta di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamen-to conservativo.

Pluralità di prestazioni per la realizzazione

di un nuovo fabbricato

NO Per le prestazioni rese nell’ambito di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, l’IVA viene applicata all’intera operazione secondo le modalità ordinarie.

         

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APPROFONDIMENTO

Prestazioni di servizi sui fabbricati: CODICI ATECO RILEVANTI

Si riportano, qui di seguito, i codici della Tabella ATECO 2007 che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. 14/2015, as‐sumono rilevanza ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a‐ter) del DPR 633/72. 

Servizi di pulizia relativi ad edifici 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici). Puli‐zia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali. Pulizia generale (non specializzata) di condomìni. 81.22.02 Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni). Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di eva‐cuazione dei fumi). Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici. 

Servizi di demolizione relativi ad edifici 43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture. 

 Servizi di installazione di impianti relativi ad edifici 43.21.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile. Cablaggio e connessioni elettriche. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici. 43.21.02 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici. Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi te‐levisivi via cavo, incluse le fibre ottiche. Installazione, manutenzione e riparazione di parabole satellitari. Installazione, manutenzione e ri‐parazione di impianti di segnalazione d’incendio. Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di allarme antifurto. Sono esclusi il monitoraggio ed il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza come i sistemi di allarme, antifurto e antincendio. 43.22.01 Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio) in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di caldaie in edifici. Installazione, manutenzio‐ne e riparazione di torri di raffreddamento in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di collettori di energia solare non elettrici in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulico‐sanitari in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di con‐dotte di ventilazione e condizionamento dell’aria in edifici. 43.22.02 Installazione, manutenzione e riparazione di raccordi per il gas e distributori di vapore.  43.22.03 Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati). 43.29.01 Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori in edifici. Installazione, manutenzione e riparazione di scale mobili in edifi‐ci. 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Installazione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivi‐brazioni in edifici. 43.29.09 Installazione di porte automatiche e girevoli in edifici. Installazione di parafulmini in edifici. Installazione di sistemi di aspirazione in edifici. Installazione di impianti pubblicitari in edifici. Installazione di cancelli automatici in edifici. Installazione di insegne elettriche e non elettriche in edifici. Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni, in edifici. Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni, in edifici. Altri lavori di costruzione e installazione, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici. È esclusa l’installazione di macchine apparecchiature industriali. Sono esclusi i lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione. È esclusa l’installazione con operatore di impianti, luci, audio e di amplificazione per manifestazioni, concerti ecc. 

Servizi di completamento relativi ad edifici 43.31.00 Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. 43.32.01 Installazione di casseforti, forzieri, porte blindate. 43.32.02 Installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali. Installazione di cucine su misura, scale. Completamento di interni (controsoffitti, pareti mobili). 43.33.00 Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di accessori per stufe in ceramica. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di rivestimenti alla veneziana in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri. Posa in opera, applicazione o installazione in edifici di carta da parati. Applicazione di stucchi or‐namentali. Trattamento di pavimenti (levigatura, lucidatura, rasatura, ecc.). Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc. 43.34.00 Tinteggiatura interna ed esterna di edifici. Verniciatura di strutture di genio civile. Verniciatura di infissi già installati. Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri, ecc. 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili‐muratori, limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici. 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici. Installazione di caminetti. Costruzione di sottofondi per pavimenti. Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione. Sono escluse la pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici. Sono escluse la consulenza e design per decorazione di interni.    

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APPROFONDIMENTO

Ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 consente l’effettuazione del ravvedimento operoso fino allo spirare dell’ordinario termine di accer-tamento e non più solo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Inoltre, ai fini dell’accesso al ravvedimento operoso, con riguardo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entra-te, non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifi-che o altre attività amministrative di accertamento, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento.

Misura Oggetto Termine

1/10 del minimo: ravvedimento

breve

Mancato pagamento del tributo o di un acconto.

• Entro 30 giorni dalla data della commissione. • Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni

successivi alla scadenza del termine per il versa-mento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ri-dotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Per qualsiasi tributo

1/9 del minimo1: ravvedimento

intermedio

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

• Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.

1/8 del minimo: ravvedimento

lungo

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

• Entro il termine per la presentazione della dichia-razione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

• Entro il termine per la presentazione della dichia-razione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

• Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Solo per i tributi

amministrati dall’Agenzia

delle Entrate

1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

• Oltre il termine per la presentazione della di-chiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l’accertamento).

• Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

1/5 del minimo2: in presenza

di PVC

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

Dopo la constatazione della violazione mediante pro-cesso verbale.

• Sono escluse le violazioni relative a: - mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini

fiscali o documenti di trasporto, ovvero emis-sione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;

- omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

1/10 del minimo Omissione della presentazione della dichiarazione.

Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di € 25 (258 x 1/10).

Per qualsiasi tributo

APPLICAZIONE Le nuove regole riguardano ravvedimenti operati dal 1.01.2015; pertanto, si ritengono applicabili non solo alle correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche a quelle commesse in pre-cedenza.

Note

1. Nuova fattispecie applicabile in modo generalizzato anche ai tributi locali e regionali (tra cui le tasse automobilistiche). 2. ll richiamo all’art. 24 L. 4/1929 evoca una norma pur generale (“24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanzia-

rie sono constatate mediante processo verbale”), ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tut-tavia, possono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata (20% del minimo) può essere col-legata nell’ambito del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l’attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigilanza urbana o funzionari accertatori ex c. 179 L. 296/2006) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell’incentivazione alla regolarizzazione insita nell’abbattimento al 20% della sanzione. La base di riferimento dell’importo del ravvedimento dovrà essere individuata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tribu-to (nota Ifel 19.01.2015).

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Strumenti operativi

Nuovo elenco Paesi black list per regime CFC

Il D.M. 30.03.2015, dando attuazione alle previsioni della Legge di Stabilità 2015, ha ridefinito l’elenco dei Paesi in relazione all’applicazione delle regole sulle CFC, modificando il D.M. 21.11.2001.

D.M. 21.11.2001 in vigore dal 11.05.2015 Alderney (Isole del Canale) Hong Kong Niue Andorra Isola di Man Nuova Caledonia Anguilla Isole Cayman Oman Antille Olandesi Isole Cook Polinesia francese Aruba Isole Marshall Saint Kitts e Nevis Bahamas Isole Turks e Caicos Salomone Barbados Isole Vergini britanniche Samoa Barbuda Isole Vergini statunitensi Saint Lucia Belize Jersey (Isole del Canale) Saint Vincent e Grenadine Bermuda Kiribati (ex Isole Gilbert) Sant'Elena Brunei Libano Sark (Isole del Canale) Filippine Liberia Seychelles Gibilterra Liechtenstein Singapore Gibuti (ex Afar e Issas) Macao Tonga Grenada Maldive Tuvalu (ex Isole Ellice) Guatemala Malaysia Vanuatu Guernsey (Isole del Canale) Montserrat Herm (Isole del Canale) Nauru

Altri Paesi ricompresi negli Stati e territori black list, con specifiche esclusioni

Bahrein Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel setto-re petrolifero.

Emirati Arabi Uniti Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta. Monaco Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

È stato completamente abrogato dal D.M. 30.03.2015 l’art. 3 D.M. 21.11.2001, che considerava black list i seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate, quindi esclusi dal 1.01.2015.

Angola Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.

Antigua Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28/1982, nonché con rife-rimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18/1975.

Costarica Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle socie-tà esercenti attività ad alta tecnologia.

Dominica Con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero.

Ecuador Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle im-poste sui redditi.

Giamaica Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act.

Kenia Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones.

Mauritius Con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a corporate tax in misura ridot-ta, alle Off-Shore Companies e alle International Companies.

Portorico Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax In-centives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993.

Panama Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Pana-ma, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones.

Svizzera Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”.

Uruguay Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

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Strumenti operativi

Nuovo elenco Paesi black list per indeducibilità dei costi

Il D.M. 30.03.2015, dando attuazione alle previsioni della Legge di Stabilità 2015, ha ridefinito l’elenco dei Paesi in relazione all’applicazione delle regole sulle CFC, modificando il D.M. 21.11.2001.

D.M. 23.01.2002 in vigore dal 11.05.2015 Alderney (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Montserrat Andorra Hong Kong Nauru Anguilla Isola di Man Niue Antille Olandesi Isole Cayman Nuova Caledonia Aruba Isole Cook Oman Bahamas Isole Marshall Polinesia francese Barbados Isole Turks e Caicos Saint Kitts e Nevis Barbuda Isole Vergini britanniche Salomone Belize Isole Vergini statunitensi Samoa Bermuda Jersey (Isole del Canale) Saint Lucia Brunei Kiribati (ex Isole Gilbert) Saint Vincent e Grenadine Filippine Libano Sant'Elena Gibilterra Liberia Sark (Isole del Canale) Gibuti (ex Afar e Issas) Liechtenstein Seychelles Grenada Macao Tonga Guatemala Maldive Tuvalu (ex Isole Ellice) Guernsey (Isole del Canale) Malesia Vanuatu

Altri Paesi ricompresi negli Stati e territori black list, con specifiche esclusioni

Bahrein Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel set-tore petrolifero.

Emirati Arabi Uniti Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta. Monaco Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Singapore Con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Altri Paesi considerati black list, solo in relazione ad alcune strutture

Angola Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle so-cietà che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.

Antigua Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territo-rio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28/1982, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18/1975.

Costarica Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle so-cietà esercenti attività ad alta tecnologia.

Dominica Con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero.

Ecuador Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi.

Giamaica Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act.

Kenia Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones.

Mauritius Con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a corporate tax in misura ri-dotta, alle Off-Shore Companies e alle International Companies.

Panama Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Pa-nama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zo-nes.

Portorico Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993.

Svizzera Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società hol-ding, ausiliarie e “di domicilio”.

Uruguay Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Riduzione capitale sociale di S.r.l. per perdite

Se il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore; tale situazione, in armo-nia con parte della giurisprudenza, non deve essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. Il Consiglio nota-rile di Milano, con la massima 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ri-durre il capitale a un importo inferiore al minimo legale previsto per le S.p.a. e le S.r.l., non impedisce l’assunzione di una deli-berazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ri-condurre il capi-tale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.

PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE1

CAPITALE NON DIMINUITO

SOTTO IL LIMITE LEGALE

Art. 2482-bis Codice Civile

Convocazione dell’assemblea

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per gli op-portuni provvedimenti.

Prima assemblea

All’assemblea deve essere sottopo-sta una relazione degli amministra-tori sulla situazione patrimoniale del-la società, con le osservazioni, nei casi previsti, del collegio sindacale o del revisore.

Se l’atto costitutivo non prevede diver-samente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nel-la sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista.

Seconda assemblea

Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve esse-re convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la ridu-zione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.

RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO

LEGALE Art. 2482-ter Codice Civile

Convocazione dell’assemblea

• Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare alternativamente: - la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una ci-

fra non inferiore al detto minimo; - la trasformazione della società; - la liquidazione della società, in conseguenza dello scioglimento.

PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE

RIDUZIONE FACOLTATIVA

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori a 1/3 del capitale sociale.

Nota1

Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori al terzo del ca-pitale, anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l’assunzione di una delibera di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il ca-pitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.

Esempio Copertura delle perdite precedenti – Scritture per le società di capitali

Dati esempio

Capitale sociale € 10.000,00 Versamenti soci a copertura perdite € 8.500,00 Riserva legale € 300,00 Perdite d’esercizio € - 10.000,00 Riserva facoltativa € 1.200,00

30.04.n+1

P A VII P A VIII Versamenti soci a copertura perdite a Perdite a nuovo 8.500,00 Utilizzo versamenti soci per copertura perdite.

30.04.n+1

P A VIII Diversi a Perdite a nuovo 1.500,00P A VII Riserva facoltativa 1.200,00P A IV Riserva legale 300,00

Utilizzo riserve per copertura perdite.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Riduzione del capitale sociale di S.p.a.

A seguito delle novità introdotte dall’art. 20, c. 7 D.L. n. 91/2014 (convertito in L. n. 116/2014), il capitale minimo neces-sario per la costituzione di una società per azioni previsto dall’art. 2327 C.C. è ridotto da € 120.000,00 a € 50.000,00. Dalla lettura della relazione illustrativa si desume che il legislatore, con questo intervento, ha inteso age-volare la costituzione di società per azioni in luogo di quelle a responsabilità limitata. Infatti, probabilmente anche per effetto del precedente valore minimo del capitale di costituzione, al fine di accedere al mercato di capitale e di rischio fini-vano si propendeva - in luogo di una S.p.a. - per la costituzione di una S.r.l. Gli effetti derivanti di tale modifica sono molteplici. In particolare, le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile saranno pari a 1/3 di € 50.000,00, anziché € 120.000,00; la ricostituzione del capi-tale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo.

CAPITALE SOCIALE MINIMO

Art. 2327 C.C.

Ammontare minimo del capitale sociale

Il capitale sociale minimo da sottoscrivere per la costituzio-ne di S.p.a. pluri e unipersonale è pari a € 50.000,00.

Art. 2342, c. 2 C.C.

Conferimenti

• Il versamento iniziale da eseguire in banca in sede di co-stituzione è pari a: - € 12.500,00 per le S.p.a. pluripersonali (25% dei confe-

rimenti in denaro); - € 50.000,00 per le S.p.a. unipersonali (intero ammonta-

re).

EFFETTI SULLE

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL CAPITALE

Art. 2328, c. 2, p. 6

C.C. Atto costitutivo

È pari a € 50.000,00 il valore minimo iniziale da attribuire in fase di costituzione della S.p.a., ai crediti e ai beni conferiti in natura in assenza dei conferimenti in denaro.

Art. 2454 C.C.

Società in accomandita per azioni

Le società in accomandita per azioni possono costituirsi con un capitale sociale minimo di € 50.000,00 in quanto alle stesse si applicano le disposizioni previste per le S.p.a.

Art. 2447 C.C.

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

• Si abbassa il limite di capitale al di sotto del quale, a causa di perdite, i soci debbono provvedere alla ricapita-lizzazione o alla trasformazione regressiva della S.p.a. (oltre 1/3 di € 50.000,00) ossia sotto € 33.333,66.

Aumentano, pertanto, le possibilità per la società di fronteggiare perdite senza la necessità di una ricapita-lizzazione.

• Le S.p.a. possono volontariamente procedere alla ridu-zione del capitale fino a € 50.000,00, ai sensi dell’art. 2445 C.C., sia mediante liberazione dei soci dai versa-menti ancora dovuti, sia con rimborso del capitale sociale eccedente i € 50.000,00.

• La deliberazione assembleare può essere eseguita sol-tanto decorsi 90 giorni dall’iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, purchè entro detto termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fat-to opposizione.

Art. 2484, n. 4 C.C.

Cause di scioglimento della società

Si abbassa il limite del capitale al di sotto del quale i soci che non provvedono alla ricapitalizzazione o alla trasfor-mazione regressiva della società debbono porla in liquida-zione (sotto il minimo legale di € 50.000,00).

Art. 182-sexies L.F.

Sospensione di obblighi

• Dalla data di deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, ovvero dalla proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano gli artt. 2447 e 2484, n. 4 C.C.

• Pertanto, “la sospensiva” fallimentare dagli obblighi di ricapitalizzazione, trasformazione regressiva o liquida-zione si applica quando il capitale si riduce al di sotto di € 33.333,66.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verifiche fiscali in azienda

Il rapporto tra gli organi che effettuano controlli tributari (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) ed i soggetti che, spesso, molto faticosamente, svolgono la propria attività imprenditoriale risulta molto complesso e a tratti conflittuale. L’importante è cercare di essere pronti e disponibili nell’intento di migliorare questo rapporto, in un clima chiaro e collaborativo in cui comunque è opportuno il rispetto dei ruoli e delle prerogative, dei doveri e dei diritti e garanzie introdotte a tutela del contribuente.

VERIFICATORI

Cosa devono fare?

Attribuzioni e doveri che

la Legge impone.

Vigilare Sulla corretta osservanza degli obblighi pre-scritti dalle leggi “sulle imposte” e di quelli rela-tivi alla tenuta delle scritture contabili.

Controllare

Le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte, rilevando eventuali omissioni e determinare correttamente le imposte dovute.

Irrogare

Le sanzioni specificamente previste dalle norme fiscali e segnalare all’Autorità Giudiziaria le fatti-specie penali, eventualmente, rilevate.

Cosa possono

fare?

Procedere

ad effettuare

• Accessi. • Ispezioni. • Verifiche.

Invitare il contribuente a comparire di persona o richiedere allo stesso di fornire dati, documenti e notizie utili per l’accertamento tributario svolto nei suoi confronti o di terzi.

DOVERI DELL’IMPRENDITORE

CONTRIBUENTE

Approntare il proprio comportamento ispirandolo ai canoni di collaborazione con i veri-ficatori.

Consentire l’accesso dei verificatori presso i locali aziendali.

Mettere a disposizione dei verificatori la contabilità aziendale e tutta la documentazio-ne utile per il controllo, cercando di fornire in modo completo le informazioni richieste.

In caso di documentazione detenuta presso terzi avere a disposizione ed esibire la prescritta attestazione.

DIRITTI DELL’IMPRENDITORE

CONTRIBUENTE

Accertare l’identità dei verificatori e richiedere l’attestazione dell’incarico all’esecuzione del controllo.

Conoscere i motivi del controllo, l’oggetto ed i periodi interessati dalle verificazioni.

Richiedere la verbalizzazione di ciò che si ritiene necessario.

Essere informati sull’iter dei controlli e sugli esiti.

Disporre di tempistiche congrue per rispondere ad eventuali richieste formulate dai verificatori.

Essere informato del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla dife-sa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Congruità delle spese di rappresentanza

In base alle disposizioni introdotte dall’art. 1, cc. 33-34 L. 244/2007, le spese di rappresentanza sostenute sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, stabiliti con D.M. 19.11.2008. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. Ai fini IVA, è stata innalzata a € 50,00 (art. 30 D.L. 175/2014, in vigore dal 13.12.2014) la soglia rilevante per la detraibilità dell’IVA sugli omaggi di beni non rientranti nell’attività dell’impresa.

Imposte sui redditi Decorrenza Regola Beni di modico

ammontare

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Dal 1.01.2008

Deducibilità nel periodo di imposta di sostenimento (criterio di compe-tenza), se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, anche in fun-zione di: - natura e destinazione delle stesse; - volume di ricavi dell’attività caratteri-

stica dell’impresa; - attività internazionale dell’impresa.

Sono comunque deducibi-li le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non supe-riore a € 50,001.

CRITERIO DI INERENZA

DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Requisiti generali

Si considerano inerenti le spese per beni e servizi: 1. erogate a titolo gratuito (cioè senza corrispettivo o contropre-

stazione, a differenza, ad esempio, delle spese di pubblicità); 2. effettivamente sostenute e documentate; 3. effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; 4. il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in fun-

zione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa;

5. sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore.

Fattispecie individuate Dal D.M.

19.11.2008

Spese per viaggi turistici, in occasione dei quali siano programma-te e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa.

Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento orga-nizzati in occasione di: - ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose; - inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi

prodotti dall’impresa. Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuita-

mente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai cri-teri di inerenza.

(+)

CRITERIO DI CONGRUITÀ

Limiti di deducibilità

Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nel limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo, in misura pari a:

1,30% Dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni.

0,50% Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni.

0,10% Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Nota1 Il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono l’omaggio.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Difficoltà nella riscossione dei crediti

Le perdite su crediti “realizzate”, indipendentemente dal motivo sottostante, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

PERDITE DA REALIZZO

Es.: cessione del credito

• Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso; - risarcimento, anche in forma assicurativa.

PERDITE DA VALUTAZIONE Es.: fallimento,

insolvenza

Deducibilità

generale

• Le perdite su crediti sono deducibili: - se risultano da elementi certi e precisi; - in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha con-

cluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero un piano at-testato pubblicato nel Registro delle Imprese.

Deducibilità automatica

• Crediti non superiori a: - € 2.500,00; - € 5.000,00 per imprese di grandi dimensioni (vo-

lume d’affari o ricavi non inferiore a € 100 milioni).

• Decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento.

• È irrilevante la data del-la fattura.

Crediti prescritti.

In caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili naziona-li (o internazionali).

• Riconoscimento giudi-ziale del minor importo.

• Cessione pro soluto del credito.

• Transazione con il debi-tore.

SVALUTAZIONI PRECEDENTI

• Le perdite sui crediti: - risultanti in bilancio e che derivano dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi; - verificatesi nell’esercizio; - determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazio-ni e degli accantonamenti dedotti (fiscalmente) nei precedenti esercizi.

Le altre perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a ricavi (es.: cessione di beni stru-mentali) e direttamente imputate al conto economico, ai fini fiscali, sono immediatamente deducibili.

Esempio Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti

Accantonamento al fondo svalutazione 31.12.n

P B 10 d P C II 1 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

a Fondo svalutazione crediti 600,00

Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le di-sposizioni fiscali.

Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civili-stici del fondo svalutazione crediti, pari a € 600,00)

31.12.n+1

E B 14 P C II 1 Perdite su crediti a Clienti 1.000,00 Per insolvenza cliente.

31.12.n+1

P C II 1 E B 14 Fondo svalutazione crediti a Utilizzo fondo svalutazione crediti

600,00

Utilizzo fondo per insolvenza cliente.

Nota

Non è possibile dedurre i crediti di modesta entità, scaduti da più di 6 mesi, senza prima averli portati a perdita in contabilità (art. 109, c. 4 Tuir), previa verifica della loro inesigibilità secondo i principi contabili. Un’eccezione al prin-cipio di derivazione consente, però, di dedurre la perdita imputata a conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata per l’assenza dei relativi requisiti. In tal caso, nell’anno della registrazione contabile si effettua una variazione in aumento nel modello Unico di pari importo e si accantonano le relative imposte anticipate.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Dichiarazioni di intento per operazioni di importazione

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno sola-re precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, an-notate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata, dal 1.01.2015, dall’esportatore abituale e non più dal fornitore. Inoltre, dal 1.01.2015, in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’IVA; nel caso di fatturazione in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica, infatti, il fornitore può essere assoggettato alla sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell’IVA non addebitata. L’Agenzia delle Entrate, cambiando l’impostazione espressa precedentemente, ammette la possibilità che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da forni-tori/prestatori nazionali, una dichiarazione d’intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.

OGGETTO

La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti. La sua validità può quindi essere ancorata a un determinato periodo di tempo prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo. In ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno.

IMPORTAZIONI

La dichiarazione d’intento può essere ripetuta per ogni singola operazione.

La dichiarazione deve sempre pre-cedere l’effettua-zione del primo acquisto1.

- oppure -

La dichiarazione d’intento può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo da utilizzarsi nell’anno di riferimento.

Tale possibilità consente di indicare nella dichiarazione di intento il valo-re presunto dell’operazione per la quale l’esportatore abituale intende utilizzare il plafond, in quanto il valore effettivo dell’operazione si defini-sce solo in un momento successivo a quello di invio telematico della let-tera, ovvero quando è determinata la base imponibile dell’importazione, cui concorrono anche elementi non facilmente conoscibili a priori, come i dazi, i diritti di confine e le spese di trasporto.

REGISTRAZIONE La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite sezioni dei registri IVA (vendite o corrispettivi).

COMPILAZIONI ALTERNATIVE

Per le operazioni di importazione l’operatore potrà compilare nella dichiarazione d’intento, alternati-

vamente:

- il campo 1; Per singola operazione.

- ovvero -

- il campo 2. Operazioni fino a concorrenza di un importo.

Decorrenza

L’Agenzia delle Dogane, avendo verificato una drastica riduzione degli errori di compilazione delle bollette doganali, ha sciolto la riserva precedente fissando al 25.05.2015 la data di attivazione dei nuovi controlli e dell'interoperatività con l'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dal 25.05.2015 gli esportatori abituali possono presentare in Dogana una dichiarazione di intento relativa a più importazioni fino ad un determinato importo.

OPERAZIONI FINO A

CONCORRENZA DI UN IMPORTO

In questo caso occorre indicare l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del pro-prio plafond IVA che si presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

Ai fini, invece, dell’impegno del plafond, l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale relativa alla dichiarazione d’intento.

Nota1 Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattu-ra con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, l’esportatore ha diritto ad esercitare la detrazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Spese di vitto e alloggio

A seguito dell’abrogazione del regime di indetraibilità dell’Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla sommini-strazione di alimenti e bevande, l’Iva è detraibile, purché le relative spese siano inerenti all’attività di impresa o di arte e professione. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori, sono deducibili nella misura del 75%. Le spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza sono soggette a una doppia limitazione per la deduzione. In primo luogo c’è il limite del 75% del costo, in quanto spese di ospitalità, e in secondo luogo ci sono le percentuali dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall’attività caratteristica proprie delle spese di rappre-sentanza.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

IVA

Imprese e professionisti

Prestazioni alberghiere e di ristorazione.

• IVA detraibile 100%. • Principio di inerenza.

Spese di rappresentanza. IVA indetraibile6.

Imposte dirette

Imprese

Prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Deducibile il 75%1.

Spese di rappresentanza. Deducibile il 75%, purché rispettino i criteri di inerenza e congruità stabiliti con decreto2-3.

Professionisti

Prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Deducibile il 75%, nel limite del 2% dei compensi per-cepiti4.

Spese di rappresentanza. Deducibile il 75%, nel limite del 1% dei compensi per-cepiti4-5.

Inerenti la partecipazione a convegni, congressi e simili.

Deducibile il 50% del 75% delle spese.

Sostenute dal committente per conto del professionista7.

Indeducibile il 100%.

Spese per dipendenti e collaboratori

Trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.

• Deducibile il 100%: - ammontare giornaliero fino a € 180,76, per trasferte

in Italia; - ammontare giornaliero fino a € 258,23, per trasfer-

te all’estero.

Note

1. Il limite è applicabile anche alle spese sostenute da dipendenti e collaboratori per trasferte nel territorio comunale e per le spese sostenute dai soci di società di persone (non amministratori).

2. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. 3. Le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:

- in via preliminare, al limite di deducibilità del 75% previsto per le spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande;

- successivamente al limite di congruità, sommato alle altre spese di rappresentanza. 4. Purché le spese siano inerenti all’attività artistica o professionale. 5. Il costo delle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile nel limite teorico del 75%,

qualora si configuri come spesa di rappresentanza, deve rispettare anche l’ulteriore parametro dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.

6. Tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (fino al 12.12.2014 € 25,82). 7. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non

costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti non devono, pertanto, “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. La disposizione in esame trova applicazione dal 1.01.2015.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scissione dei pagamenti (split payment)

L’art. 1, c. 629, lett. b) L. n. 190/2014 ha introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, per le cessioni di beni e le presta-zioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l’imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini determinati con D.M. 23.01.2015 e chiariti con successivi documenti di prassi che ci offrono un’ulteriore occasione per fare il punto sugli aspetti operativi connessi con la procedura.

FORNITORE

Emissione della fattura

Il fornitore è tenuto all’emissione della fattura, in formato elettronico (fattura elettronica).

La fattura dovrà recare, tra gli altri dati: la base imponibile; l’aliquota IVA appli-cabile; l’ammontare dell’imposta; l’annotazione “scissione dei pagamenti” e il riferimento all’art. 17-ter D.P.R. 633/19721.

IVA Il fornitore non è tenuto al pagamento dell’imposta applicata.

Annotazioni sui registri contabili

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972, avendo cura di non computare l’VA nella liquidazione periodica.

In termini di sistemi contabili IVA, si dovrà predisporre un codice apposito.

Scritture contabili

Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che la pubblica amministra-zione acquirente non deve corrispondere al fornitore l’imposta gravante sull’operazione. Pertanto, l’emissione della fattura comporta l’insorgere di un credito verso la pubblica amministrazione pari al solo importo della base impo-nibile.

L’imposta indicata in fattura deve essere regolarmente registrata in contabilità dal cedente e deve essere stornata (contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura) dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico.

ACQUIRENTE PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Pubblica amministrazione

soggetto passivo

Annota le fatture nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, computando l’IVA nella liquidazione periodica.

Registra le fatture nel registro IVA degli acquisti per l’esercizio della detra-zione dell’IVA.

Provvede all’eventuale versamento dell’IVA, in caso di IVA indetraibile.

Pubblica amministrazione

non soggetto passivo IVA

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato entro il giorno 16 di ciascun me-se, cumulativamente, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è di-venuta esigibile nel mese precedente2.

Obblighi inerenti

i rapporti con pubblica

amministrazione

Le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, se il beneficia-rio è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnala-no la circostanza all’agente della riscossione competente.

Per le operazioni soggette a split payment, il superamento della soglia di € 10.000,00 ricorre solo nel caso in cui sia superiore a detto importo il paga-mento da effettuarsi, al netto dell’IVA.

Prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori, la pubblica ammi-nistrazione provvede a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, atti-va l’intervento sostitutivo.

Il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello split payment, deve essere avviato in riferimento all’importo dell’imponibile della fattura, quindi esclusa l’IVA.

In presenza di pubblica amministrazione terzo pignorato, il pignoramento delle somme deve essere stabilito nel limite del debito esigibile, ossia al netto dell’IVA.

Note

1. Per la fattura elettronica, l’obbligo di riportare sul documento l’annotazione “scissione dei pagamenti” è assolto ripor-tando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).

2. Vi è facoltà di effettuare il versamento dell’IVA distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, ovvero in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno. Inoltre, il versamento è effettuato senza possibilità di beneficiare dell’istituto della compensazione orizzontale e utiliz-zando appositi codici tributo (Ris. Ag. Entrate 12.02.2015, n. 15).

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NON SOLO IMPRESA

Opzione per il Tfr in busta paga

Per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018 è possibile ottenere la liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione. L’opzione deve manifestarsi mediante presentazione di apposita richiesta scritta al datore di lavoro ed è irrevocabile fino al 30.06.2018. Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del set-tore privato, aventi un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavo-ro, che possono scegliere di richiedere la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Tavola n. 1 Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento

di fine rapporto come parte integrativa della re\tribuzione (Qu.I.R.) Il/La sottoscritto/a ............................................................, nato/a a ................................................................

il ............................................................, C.F. .................................................................................................

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di Tfr maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una for-

ma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il Tfr a garanzia di contratti di prestito;

- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;

- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanzia-

mento di cui all’art. 1, c. 30 L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), sarà effettuato a partire dal ter-

zo mese successivo a quello di competenza;

(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di 50 dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo

che alimenta il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rappor-

to di cui all’art. 2120 Codice Civile costituito ai sensi dell’art. 1, c. 755 L. 27.12.2006, n. 296).

- prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del Tfr,

raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all’Inps per gli adempimenti di

competenza di cui all’art. 1, cc. da 26 a 33 della L. n. 190/2014.

…………………………………………. …………………………………………..

(Data) (Firma)

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di ricevimento in

formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

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NON SOLO IMPRESA

Anomalie segnalate via PEC

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti titolari di reddito d’impresa, con le modalità previste dal prov-vedimento del 25.05.2015, informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tuir, per la rateizzazione fino a un massimo di 5 esercizi. Al contribuente sono anche rese disponibili le informa-zioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la pre-sunta anomalia, oltre che a poter accedere, eventualmente, al ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO SOLLECITATO

Tax

compliance

Possibilità di regolarizzare le violazioni tributarie su segnalazione dell’Amministrazione Finanziaria.

Segnale di allerta

L’Agenzia delle Entrate avvisa, tramite PEC, i contribuenti che dall’esame delle dichiarazioni dei redditi sono state riscontrate al-cune anomalie.

Informazioni

delle comunicazioni

• Numero identificativo della comunicazione. • Modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizza-

zione della plusvalenza o sopravvenienza. • Protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione. • Ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza

attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione ex artt. 8 e 88 Tuir.

• Numero di rate scelte e ammontare della quota costante. • Dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nel-

la quale la quota di competenza risultata parzialmente o total-mente omessa.

• Ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmen-te omessa.

Verifica

del contribuente

Il contribuente verifica la corret-tezza dell’avviso e può richiedere informazioni o comunicare ele-menti, fatti e circostanze non note all’Agenzia.

In caso di correttezza dell’avviso dell’Agenza, il contribuente può porre ri-medio all’anomalia segna-lata in modo autonomo.

Ravvedimento

operoso

Il contribuente può correggere le irregolarità commesse mediante lo strumento del ravvedimento ope-roso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tem-po trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Questa scelta dovrebbe risultare la più conveniente per il contribuente

VIOLAZIONI REGOLARIZZABILI

• Tassazione di quote di plusvalenze. • Sopravvenienze rateizzate.

Per le quali i contribuenti hanno optato per la rateizzazione fino a un massimo di 5 esercizi.

TERMINI Il provvedimento non indica una data en-tro la quale il contribuente deve offrire la propria risposta alla comunicazione.

• Il contribuente è libero di effettuare la scelta di comportamento a lui più con-veniente.

• Se l’avviso è comunicato anche agli or-gani di controllo, l’eventuale correzione dell’errore dovrà essere tempestiva.

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NON SOLO IMPRESA

Istanza di ammissione al passivo fallimentare

La domanda di ammissione al passivo di un fallimento è lo strumento attraverso il quale un creditore può far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del soggetto dichiarato fallito. Con tale domanda è altresì possibile chiedere la restituzione o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, in uso al fallito ma di proprietà di terzi. La domanda si propone con ricorso da trasmettere, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Curatore, almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, e può essere sottoscritto anche perso-nalmente dalla parte. Al ricorso devono essere allegati i documenti a sostegno del diritto del creditore, ovvero del diritto del soggetto che chiede la restituzione o la rivendica del bene, e può esser dichiarato inammissibile se risultano incerti o addirittura omessi alcuni elementi stabiliti dall’art. 93 R.D. 16.03.1942, n. 267. Il creditore deve indicare anche il proprio indirizzo PEC presso cui dichiara al Curatore di voler ricevere le comuni-cazioni successive: se nel ricorso è omessa tale indicazione, le comunicazioni del Curatore si effettuano presso la cancelleria. L’art. 17 D.L. 18.10.2012, n. 179 ha modificato il c. 5 dell’art. 93 R.D. 16.03.1942, n. 267, aggiungendo che le co-municazioni del Curatore si effettuano presso la Cancelleria anche nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

FINALITÀ

Far valere il diritto di credito di un soggetto nei confronti del fallito.

Chiedere la restituzione o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, in uso al fallito ma di proprietà di terzi.

FORMA

Messaggio PEC o istanza in formato file allegata al messaggio di posta elettroni-ca certificata, da inviare all’indirizzo che il Curatore ha indicato nell’avviso ai cre-ditori.

Sottoscrizione Anche personalmente dal-la parte, oltre che dal pro-curatore del creditore.

Documenti dimostrativi del credito

Devono essere allegati al ricorso.

TEMPISTICHE Almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata dal Tribunale per l’esame dello stato passivo.

ELEMENTI DA INDICARE

NELLA DOMANDA

1. Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore. 2. Somma da insinuare al passivo, ovvero descrizione del bene di cui si chiede la restituzione

o la rivendicazione. 3. Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della domanda. 4. Eventuale titolo di prelazione, nonché descrizione del bene sul quale la prelazione si eser-

cita, se questa ha carattere speciale. 5. Indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui varia-

zioni è onere comunicare al curatore.

LIMITAZIONI

Inammissibilità della domanda

Se è inequivocabilmente incerto oppure omesso uno dei requisiti di cui ai numeri 1., 2. o 3. di cui sopra.

Declassamento

del credito

È considerato chirografario il credito dell’istante se è omesso o assolu-tamente incerto il requisito di cui al n. 4. di cui sopra.

PEC Se è omessa l’indicazione del precedente n. 5, nonché in caso di man-cata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, le comu-nicazioni del Curatore si effettuano presso la Cancelleria.

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AGEVOLAZIONI

Bonus bebè 2015: incentivi alla natalità e adozione

La legge di Stabilità 2015, in vigore dall’1.01.2015 ha stabilito, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, che per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.01.2015-31.12.2017 sia riconosciuto un assegno di importo pari a € 960,00 annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Il 10.04.2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27.02.2015, che consente di rendere operativa l’agevolazione, stabilendo i requisiti e le modalità per l’accesso al c.d. “bonus bebè”. Con circolare n. 93/2015 l’Inps ha fornito le istruzioni sui requisiti e la presentazione della domanda. A gestire le domande sarà l’Inps, il quale è chiamato a monitorare mensilmente le uscite, e in caso di sforamento del preventivo per un trimestre sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell’importo.

STRUTTURA DEL BONUS

Riconoscimento

Per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 L. 184/1983 nel periodo 1.01.2015-31.12.2017 è riconosciuto un assegno.

Importo

€ 960,00 l’anno, pari a € 80,00 al mese per 12 mesi.

Se l’ISEE supera € 7.000,00.

€ 1.920,00 l’anno, pari a € 160,00 mensili per 12 mesi.

Se l’ISEE non supera € 7.000,00.

Periodo di spettanza del credito

L’assegno è corrisposto dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del 3° anno di età del bambino, oppure fino al 3° anno di ingresso del minore nel nucleo familia-re a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno è erogato per un massimo di 36 mensilità, che si computano a parti-re dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

Qualora il minore sia affidato temporaneamente a terzi, l’assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice, oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare.

DOMANDA

Presentazione

L’assegno è corrisposto dall’Inps su doman-da presentata in via telematica, secondo modelli predisposti dall’Istituto.

La domanda deve essere presen-tata una sola volta per ciascun figlio.

La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio.

Decorrenza dell’assegno

• Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nu-cleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata: - non oltre il termine di 90 giorni dal verifi-

carsi dell’evento, ovvero - entro i 90 giorni successivi all’entrata in

vigore del D.P.C.M. (entro il 27.07.2015).

Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Requisiti

• Reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 sia al momento di presentazione della domanda che per tutta la durata del benefi-cio.

• Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato UE.

• Residenza in Italia. • Convivenza con il figlio.

Qualora la spesa per il bonus superasse il budget annuale pre-visto, l’importo dello stesso oppu-re i criteri di accesso (l’ISEE) po-trebbero essere modificati.