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24 3. MA L’AUTORIZZAZIONE UNICA È DAVVERO LUNICA AUTORIZZAZIONE”? …A PROPOSITO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA. L’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. 387/2003 , costituisce titolo unico a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla conferenza di servizi, tra cui anche l’assenso di carattere edilizio (permesso di costruire) 4 . Tuttavia la disciplina nazionale relativa all’autorizzazione unica, contempla alcune specifiche esclusioni rispetto all’effetto sostitutivo di provvedimenti tipicamente connesso all’AU. Vi sono, cioè, taluni provvedimenti amministrativi che non risultano “assorbiti” dall’AU, sebbene siano acquisiti o quantomeno acquisibili in maniera integrata nell’ambito del procedimento unico (il che dipende in buona parte dalle prassi registrate su base regionale e/o anche solo provinciale, anche se le recenti linee guida nazionali (decreto MSE 10 settembre 2010 ) prevedono un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico). In particolare tali provvedimenti sono: 1. IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. [“Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” (art. 12, comma 2, d.lgs. 387/2003 )]. 4 Questa lettura è confermata anche dalla giurisprudenza, tuttavia molto spesso le Amministrazioni continuano a trattare il titolo edilizio in maniera autonoma e distinta rispetto all’AU, il cui preventivo ottenimento, comunque, condiziona il successivo rilascio del titolo edilizio, che diventa, a quel punto, quasi un atto dovuto. In ogni caso l’istruttoria e le valutazioni preordinate al rilascio del titolo edilizio confluiscono nel procedimento unico (v. punto 13.2 e Allegato I del decreto MSE 10 settembre 2010 (linee guida nazionali ). CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

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3. MA L’AUTORIZZAZIONE UNICA È DAVVERO “ L’UNICA

AUTORIZZAZIONE”? …A PROPOSITO DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA.

L’autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. 387/2003, costituisce titolo unico a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla conferenza di servizi, tra cui anche l’assenso di carattere edilizio (permesso di costruire)4.

Tuttavia la disciplina nazionale relativa all’autorizzazione unica, contempla alcune specifiche esclusioni rispetto all’effetto sostitutivo di provvedimenti tipicamente connesso all’AU.

Vi sono, cioè, taluni provvedimenti amministrativi che non risultano “assorbiti” dall’AU, sebbene siano acquisiti o quantomeno acquisibili in maniera integrata nell’ambito del procedimento unico (il che dipende in buona parte dalle prassi registrate su base regionale e/o anche solo provinciale, anche se le recenti linee guida nazionali (decreto MSE 10 settembre 2010) prevedono un elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico).

In particolare tali provvedimenti sono:

1. IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI � competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

[“ Restano ferme le procedure di competenza del Ministero

dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi” (art. 12, comma 2, d.lgs. 387/2003)].

4 Questa lettura è confermata anche dalla giurisprudenza, tuttavia molto spesso le

Amministrazioni continuano a trattare il titolo edilizio in maniera autonoma e distinta rispetto all’AU, il cui preventivo ottenimento, comunque, condiziona il successivo rilascio del titolo edilizio, che diventa, a quel punto, quasi un atto dovuto. In ogni caso l’istruttoria e le valutazioni preordinate al rilascio del titolo edilizio confluiscono nel procedimento unico (v. punto 13.2 e Allegato I del decreto MSE 10 settembre 2010 (linee guida nazionali).

CERTIFICATO

PREVENZIONE

INCENDI

CERTIFICATO

PREVENZIONE

INCENDI

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2. I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELL ’AMBIENTE , DI

TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO -ARTISTICO

[“ … sono soggetti ad una autorizzazione unica … nel rispetto delle

normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del

paesaggio e del patrimonio storico-artistico …” (art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003)].

A quest’ultimo riguardo occorre considerare diversi profili, essenzialmente a seconda della tipologia di impianto e della relativa potenza, come illustrato nei paragrafi seguenti.

Il discorso che segue, peraltro, è applicabile ai seguenti impianti alimentati a fonti rinnovabili:

� IMPIANTI DI PRODUZIONE DI SOLA ENERGIA ELETTRICA ;

� IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SOLA ENERGIA TERMICA ���� per i quali si applicheranno, a seconda della tipologia e potenza dell’impianto, le “autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica” (ed i provvedimenti ulteriori richiamati nel prospetto riepilogativo di cui al paragrafo 7 di questa sezione) e NON IL PROCEDIMENTO UNICO EX

ART . 12, d.lgs. 387/2003;

� IMPIANTI PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA

TERMICA ED ELETTRICA (COGENERAZIONE) i quali, così come gli impianti per la produzione di sola energia elettrica, se alimentati da fonti rinnovabili, accedono al procedimento unico ex art. 12, d.lgs. 387/2003 (fino ad una potenza termica uguale o inferiore a 300 MW: oltre v. art. 1, l. 55/2002 e d.lgs. 20/2007), con tutte le specificità di seguito illustrate.

PROVVEDIMENTI

IN MATERIA

AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA

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3.1. (Segue) I PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA: L’A UTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 5.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (d.lgs. 59/2005 e s.m.i.).

IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA DI COMBUSTIONE

DI OLTRE 50 MW6 (Allegato I).

L’AIA È QUEL PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA IL PROPONENTE

ALL ’ INTRAPRESA DI ATTIVITÀ CHE COMPORTINO EMISSIONI NELL’ARIA , NELL’ACQUA, NEL SUOLO E CONCERNENTI I RIFIUTI, PERMETTENDO

COMUNQUE DI SALVAGUARDARE UN LIVELLO ELEVATO DI PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE NEL SUO COMPLESSO.

NEL RELATIVO PROCEDIMENTO, PERTANTO, VENGONO CONSIDERATE, IN MODO COORDINATO ED IN UN ’UNICA SOLUZIONE , TUTTE LE

5 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184 è

stato pubblicato il d.lgs. 128/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Il provvedimento modifica le Parti prima (Disposizioni comuni), seconda (VIA/VAS/AIA) e quinta (Aria) del d.lgs. 152/2006, cd. “Codice ambientale”, prevedendo altresì l’ingresso della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel Codice (Titolo III-bis), con conseguente abrogazione del d.lgs. 59/2005. L’entrata in vigore di tali novità è stata fissata per il 26 agosto 2010. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del d.lgs. 128/2010 “Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”, per cui quanto illustrato nel presente documento rimane valido per le procedure di VIA e AIA avviate prima del 26 agosto 2010. Per i procedimenti avviati successivamente al 26 agosto 2010 si deve fare riferimento al documento 03BIS_AUTORIZZAZIONI_autorizzazione unica_nuovi procedimenti.

6 Valore riferito in genere alla capacità di produzione o alla resa.

PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DEL 26 AGOSTO

2010

AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

AMBIENTALE

(AIA)

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CONSEGUENZE CHE TALUNE ATTIVITÀ, POTENZIALMENTE MOLTO

DANNOSE, POSSONO ARRECARE ALL’AMBIENTE.

Con il rilascio di questo provvedimento viene autorizzato l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti del d.lgs. 59/2005, che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’Allegato I, tra cui sono compresi anche gli Impianti di

combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

Il d.lgs. 59/2005 prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

L’art. 1, comma 5, del citato decreto, prevede espressamente che “Per

gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali,

l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della

disciplina di cui al presente decreto”.

* * *

L’autorità amministrativa competente al rilascio è:

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell’Allegato V (AIA in sede statale) � CENTRALI TERMICHE ED ALTRI

IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA DI ALMENO 300 MW;

o, per gli altri impianti,

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- l’ autorità individuata , tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma (AIA in sede regionale).

* * *

Il procedimento di rilascio è così regolato dalla disciplina nazionale

(art. 5):

���� occorre presentare all’autorità competente (v. sopra) apposita domanda7;

���� per le attività industriali di cui all’Allegato I l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’AIA per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto;

���� l’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico;

7 La domanda deve comunque descrivere (anche mediante una sintesi non tecnica):

a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto; c) le fonti di emissione dell’impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto; e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle; g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente; i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; j) le altre misure: prevenzione dell’inquinamento alla luce delle migliori tecniche disponibili, utilizzi efficienti dell’energia, prevenzione incendi, prevenzione rischi di inquinamento etc.

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���� l’autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990;

���� entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale (ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato) di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

���� entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda;

���� l’autorità competente, ai fini del rilascio dell’AIA, può convocare apposita conferenza dei servizi, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale;

���� l’autorità competente, ai fini del rilascio dell’AIA, acquisisce anche le prescrizioni del sindaco in materia di sanità pubblica, nonché il parere dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA) per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente;

���� acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni dei soggetti interessati, l’autorità competente rilascia, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dal d.lgs. 59/2005 al fine di conseguire un livello

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elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, oppure nega l’autorizzazione.

N.B. In caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di

impatto ambientale (VIA ), il termine è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L’AIA non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, in quanto che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’AIA (v. sotto).

* * *

L’AIA ha una durata di 5 anni (la domanda di rinnovo deve essere

presentata almeno un 6 mesi prima della scadenza).

L’AIA contiene le modalità previste per la protezione dell’ambiente

nel suo complesso ed in particolare:

���� l’indicazione dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’impianto in quantità significativa. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto;

���� se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti;

���� valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo insieme;

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���� gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni;

���� le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto;

���� altre eventuali condizioni specifiche giudicate opportune dall’autorità competente.

* * *

L’AIA contiene altresì l’indicazione delle autorizzazioni sostituite. L’AIA, infatti, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto,

nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di

legge e dalle relative norme di attuazione.

In ogni caso sostituisce le seguenti autorizzazioni (Allegato II ):

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;

2. autorizzazione allo scarico;

3. autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

4. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti;

5. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT;

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6. autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati;

7. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

L’AIA CONFLUISCE NEL PROCEDIMENTO UNICO AI FINI

DELL’ACQUISIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12, D.LGS. 387/2003

Restano invece ferme:

a) le disposizioni relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: per gli impianti assoggettati al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, l’autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all’autorità competente per il rilascio dell’AIA i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nell’autorizzazione integrata;

b) le autorizzazioni ambientali previste dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra): l’AIA di attività regolamentate dal citato d.lgs. contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’Allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

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3.2. (Segue) I PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA: L’A UTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA8.

Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale resta fermo quanto previsto dal d.lgs. 59/2005: per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dalla Parte quinta (Norme in materia di tutela

dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I, del d.lgs. 152/2006 (codice ambientale).

Ma se l’impianto non è soggetto ad AIA perché avente POTENZA

TERMICA DI COMBUSTIONE INFERIORE A 50 MW?

8 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184 è

stato pubblicato il d.lgs. 128/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Il provvedimento modifica le Parti prima (Disposizioni comuni), seconda (VIA/VAS/AIA) e quinta (Aria) del d.lgs. 152/2006, cd. “Codice ambientale”, prevedendo altresì l’ingresso della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel Codice (Titolo III-bis), con conseguente abrogazione del d.lgs. 59/2005. L’entrata in vigore di tali novità è stata fissata per il 26 agosto 2010. La nuova disciplina in materia di aria si applica anche ai procedimenti in corso.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN

ATMOSFERA EX ART . 269 D.LGS. 152/2006

ECCETTO

AUTORIZZAZIONE

EMISSIONI IN

ATMOSFERA – DISCIPLINA IN

VIGORE DAL 26 AGOSTO 2010

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1. impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW , alimentati a biomasse di cui all’Allegato X9 alla Parte quinta del codice ambientale (o a biodiesel);

2. impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’Allegato X10 alla Parte quinta del codice ambientale, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;

3. impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del codice ambientale e tali procedure sono state espletate.

A tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni stabilite dai piani e programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente o dalla eventuale disciplina regionale, che possono fissare appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti nel codice ambientale, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati.

N.B. Gli impianti di cui ai punti 1., 2. e 3. che precedono (art. 272,

comma 1, d.lgs. 152/2006), non essendo soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a maggior ragione saranno esclusi dall’ambito di applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale.

9 V., di seguito, nota 12. 10 V., di seguito, nota 12.

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IMPIANTO A BIOMASSE

N.B. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I

singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

* * *

Al fine di ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera occorre

presentare all’autorità competente (la regione o diversa autorità indicata

dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni) una domanda accompagnata:

SOGGETTO AD AIA (d.lgs. 59/2005)?

SI’

Autorizzato ai sensi del d.lgs. 59/2005

NO

Autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006,

Parte V

Salvo impianti e attività in deroga

(art. 272, comma 1), che sono esentati

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a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

* * *

Il procedimento di rilascio è così regolato:

���� l’autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della

richiesta, una conferenza di servizi, nel corso della quale si procede

anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi (e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune in materia edilizia e sanitaria);

���� l’autorità competente adotta il provvedimento finale entro 120 giorni dalla ricezione della domanda (o entro 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni della domanda, che devono essere trasmesse all’autorità competente entro 30 giorni dalla richiesta);

���� se l’autorità competente non si pronuncia nei suddetti termini, il gestore può, entro i successivi 60 giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta (di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico), sentito il comune interessato, entro 90 giorni;

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���� decorso infruttuosamente anche tale termine, è possibile attivare uno specifico procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (ricorso avverso il silenzio) volto ad ottenere una pronuncia di condanna a provvedere a carico dell’Amministrazione inadempiente.

* * *

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha una durata di 15 anni, salvo che l’autorità competente ne imponga il rinnovo (la cui domanda ordinariamente deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza) prima della scadenza allorché una modifica delle prescrizioni risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

L’autorizzazione alle emissioni stabilisce:

- per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

- per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

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- per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento11;

- i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, sulla base di un’istruttoria che tiene conto delle migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente. Si tiene altresì conto del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, delle emissioni provenienti da altre fonti e dello stato di qualità dell’aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II , III e V alla Parte quinta del codice ambientale, ma l’autorizzazione può sempre stabilire valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti nei suddetti Allegati, nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell’aria.

L’Allegato I alla Parte quinta del codice ambientale stabilisce i valori limite di emissione, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo per le sostanze inquinanti (parte II), nonché i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni (parte III).

Per quanto concerne gli impianti alimentati a biomasse12, il citato Allegato I, parte III, stabilisce, per gli impianti di combustione con potenza

11 Per le definizioni di tali termini occorre fare riferimento all’art. 268, del d.lgs.

152/2006: (i) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e qualsiasi scarico di COV nell’ambiente; (ii ) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti; (iii ) emissione diffusa: emissione diversa da quella precedente; (iv) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.

12 In particolare si fa riferimento alle biomasse indicate nell’Allegato X (parte II, sezione 4) alla Parte quinta, ovverosia: a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni

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termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia, specifici valori di emissione, differenziati in ragione della potenza installata e del combustibile utilizzato.

Un decreto ministeriale dovrà individuare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti, attraverso la modifica e l’integrazione degli Allegati I e V alla Parte quinta del codice ambientale.

La normativa regionale in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla Parte quinta del codice ambientale, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.

dedicate; b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; f) sansa di oliva disoleata avente specifiche caratteristiche riportate in apposita tabella; g) liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l’utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell’autorizzazione integrata ambientale. Salvo il caso in cui i materiali sopraelencati derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della Parte quinta del codice ambientale è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti (v. art. 183, comma 1, lett. p, codice ambientale).

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40

3.3. (Segue) I PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA: LA VALUTAZIONE D ’I MPATTO AMBIENTALE 13.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, «In forza del richiamo di cui al comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n.

387/2003 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela

dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-

artistico…”, il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di

impianti alimentati da fonti rinnovabili deve evidentemente

coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della

conformità dell’impianto agli interessi pubblici incisi dalla sua

realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di

assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come

disciplinata dalla normativa statale e regionale» (Tar Puglia, Bari, sez. III, 11 settembre 2007, n. 2107).

L’AU ex art. 12, d.lgs. 387/2003, pertanto, non assorbe la c.d. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (di seguito VIA ), che resta un autonomo segmento procedimentale, pur destinato a confluire nel procedimento unico.

13 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184 è

stato pubblicato il d.lgs. 128/2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Il provvedimento modifica le Parti prima (Disposizioni comuni), seconda (VIA/VAS/AIA) e quinta (Aria) del d.lgs. 152/2006, cd. “Codice ambientale”, prevedendo altresì l’ingresso della disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel Codice (Titolo III-bis), con conseguente abrogazione del d.lgs. 59/2005. L’entrata in vigore di tali novità è stata fissata per il 26 agosto 2010. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del d.lgs. 128/2010 “Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”, per cui quanto illustrato nel presente documento rimane valido per le procedure di VIA e AIA avviate prima del 26 agosto 2010. Per i procedimenti avviati successivamente al 26 agosto 2010 si deve fare riferimento al documento 03BIS_AUTORIZZAZIONI_autorizzazione unica_nuovi procedimenti.

VALUTAZIONE DI

IMPATTO

AMBIENTALE

(VIA)

PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DEL 26 AGOSTO

2010

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IL PROCEDIMENTO DI VIA È QUEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VOLTO A VERIFICARE IN VIA PREVENTIVA LA COMPATIBILITÀ

AMBIENTALE DI PROGETTI RELATIVI A DETERMINATE RILEVANTI OPERE

CHE POSSONO AVERE IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E SUL

PATRIMONIO CULTURALE. COMPRENDE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI

CUI ALLA PARTE II, TITOLO III, DEL D.LGS. 152/2006 - CODICE

AMBIENTALE , LO SVOLGIMENTO DI UNA VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ, LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO

D’ IMPATTO AMBIENTALE , LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

DEL PROGETTO, LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI, LA

VALUTAZIONE DEL PROGETTO, DELLO STUDIO E DEGLI ESITI DELLE

CONSULTAZIONI, LA DECISIONE, L’ INFORMAZIONE SULLA DECISIONE

ED IL MONITORAGGIO.

La VIA ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita (art. 4, codice ambientale).

A questo scopo, essa individua , descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti 14 diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: (i) l’uomo, la fauna e la flora; (ii) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; (iii) i beni materiali ed il patrimonio culturale; (iv) l’interazione tra i fattori di cui sopra.

* * *

14 Per impatto ambientale si intende “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. c).

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Ma quali progetti sono sottoposti a VIA?

Ebbene, occorre distinguere, in quanto esistono due tipologie di VIA:

(i) STATALE � l’autorità competente è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (il provvedimento di VIA è espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria).

(ii) REGIONALE � l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali.

Le Regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali, stabilendo altresì (a) i criteri per l’individuazione degli enti locali territoriali interessati; (b) i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; (c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel codice ambientale ma comunque con questo compatibili, per l’individuazione dei progetti da sottoporre a VIA e per lo svolgimento della relative consultazione; (d) le regole procedurali per il rilascio del provvedimento di VIA di propria competenza, nel rispetto dei limiti generali del codice ambientale e della l. 241/1990.

Le Regioni esercitano la competenza ad esse assegnata nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal codice ambientale, adeguando il proprio ordinamento alle disposizione del d.lgs. 128/2010 entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Le Regioni informano, ogni 12 mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

IL RUOLO DELLE LEGGI REGIONALI

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Sono sottoposti a VIA statale i progetti di cui all’Allegato II alla Parte seconda del codice ambientale e, per quanto interessa in questa sede:

- CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON

POTENZA TERMICA DI ALMENO 300 MW;

- CENTRALI PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA IDROELETTRICA CON

POTENZA DI CONCESSIONE SUPERIORE A 30 MW INCLUSE LE DIGHE

ED INVASI DIRETTAMENTE ASSERVITI;

- IMPIANTI EOLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

UBICATI IN MARE (inserito dall’art. 42, comma 1, l. 99/2009).

Sono sottoposti a VIA regionale i progetti di cui all’Allegato III alla Parte seconda del codice ambientale e, per quanto interessa in questa sede:

- IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE E ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA COMPLESSIVA

SUPERIORE A 150 MW;

- IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

SULLA TERRAFERMA, CON PROCEDIMENTO NEL QUALE È PREVISTA

LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPRESENTANTE DEL

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (art. 42, comma 2, l. 99/2009).

- IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON

PERICOLOSI, CON CAPACITÀ SUPERIORE A 100 T/GIORNO, MEDIANTE OPERAZIONI DI INCENERIMENTO O DI TRATTAMENTO DI

CUI ALL ’A LLEGATO B, LETTERE D9, D10 E D11, ED

ALL ’A LLEGATO C, LETTERE R1 (utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), DELLA

PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.

VIA STATALE

VIA REGIONALE

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Sono sottoposti alla VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI

COMPETENZA DELLE REGIONI i progetti di cui all’Allegato IV alla Parte seconda del codice ambientale e, per quanto interessa in questa sede:

- IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE E ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA COMPLESSIVA

SUPERIORE A 50 MW;

- IMPIANTI INDUSTRIALI NON TERMICI PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA, VAPORE ED ACQUA CALDA CON POTENZA COMPLESSIVA

SUPERIORE A 1 MW (art. 27, comma 43, lettera a), l. 99/2009);

- IMPIANTI INDUSTRIALI PER IL TRASPORTO DEL GAS, VAPORE E

DELL’ACQUA CALDA, CHE ALIMENTANO CONDOTTE CON UNA

LUNGHEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE AI 20 KM ;

- IMPIANTI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE

LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO CON POTENZA COMPLESSIVA

SUPERIORE A 1 MW (art. 27, comma 43, lettera b), l. 99/2009);

- IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA CON

POTENZA INSTALLATA SUPERIORE A 100 KW;

- IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON

PERICOLOSI, CON CAPACITÀ COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/GIORNO, MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL’A LLEGATO C, LETTERE DA R1 A R9, DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.

Tali progetti sono sottoposti a VIA regionale qualora, a seguito di verifica di assoggettabilità, l’autorità competente ritenga che possano avere impatti significativi sull’ambiente (N.B.: se tali progetti sono relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, sono direttamente sottoposti a VIA).

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

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Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale, di cui viene dato sintetico avviso nel Bollettino Ufficiale della regione, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni in ordine al progetto, la documentazione relativa al quale è depositata in copia presso i comuni interessati.

L’autorità competente nei successivi 45 giorni, sulla base degli elementi di cui all’Allegato V (caratteristiche e localizzazione dei progetti, caratteristiche dell’impatto potenziale) e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente.

In caso negativo, l’autorità compente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

Diversamente il progetto è sottoposto a VIA.

N.B. Per i progetti di cui agli Allegati III e IV , ricadenti all’interno di

aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%.

Le regioni possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, un incremento nella misura massima del 30% o decremento delle soglie di cui all’Allegato IV. Sempre con riferimento ai progetti di cui all’Allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

* * *

Il procedimento di rilascio è così regolato:

� fase di consultazione: il proponente ha la facoltà di richiedere una

fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART. 20, CODICE AMBIENTALE)

IL PROCEDIMENTO

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competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la redazione dello studio di impatto ambientale;

� presentazione dell’istanza all’autorità competente: corredata dal

progetto definitivo, dallo studio di impatto ambientale, dalla sintesi non tecnica e da copia dell’avviso a mezzo stampa (v. sotto). Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’intervento;

Lo studio di impatto ambientale, da predisporsi a cura del proponente secondo le indicazioni di cui all’Allegato VII , contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata anche una sintesi

non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico.

� pubblicazione: contestualmente alla presentazione dell’istanza,

deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell’autorità competente. Nel caso di progetti di competenza statale, la

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

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pubblicazione, da effettuarsi a cura e spese del proponente, va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti di competenza regionale, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. La pubblicazione deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l’indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

� trasmissioni: contestualmente alla pubblicazione, il proponente

trasmette l’istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero nell’ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall’autorità competente;

� consultazione: entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza

chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini: l’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di VIA. Il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.

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A seguito delle osservazioni, dei rilievi emersi nell’ambito dell’inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio, il proponente può richiedere di modificare gli elaborati presentati;

� valutazione: l’autorità competente acquisisce e valuta tutta la

documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati;

� decisione: l’autorità competente, salvo richieste di integrazione,

conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dandone comunicazione al proponente. L’inutile decorso di tale termine comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro 60 giorni, previa diffida all’organo competente ad adempire entro 20 giorni. Per i progetti sottoposti a VIA regionale, si applica tale previsione fino all’entrata in vigore di apposite norme regionali che comunque rispettino il principio della fissazione di un termine del procedimento.

IL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL ’ IMPATTO

AMBIENTALE , CHE DEVE TENERE IN CONTO LE OSSERVAZIONI

PERVENUTE O IL GIUDIZIO SUI RISULTATI EMERSI NELL’ INCHIESTA

PUBBLICA, È UN PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

CHE SOSTITUISCE O COORDINA TUTTE LE AUTORIZZAZIONI , LE

INTESE, LE CONCESSIONI, LE LICENZE , I PARERI , I NULLA OSTA E

GLI ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI IN MATERIA AMBIENTA LE E

DI PATRIMONIO CULTURALE , NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E

L’ESERCIZIO DELL’OPERA O INTERVENTO INCLUSA , NEL CASO DI

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IMPIANTI CHE RICADONO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 59/2005, L ’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .

Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento positivo di VIA.

La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione.

I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza di servizi. Fino alla conclusione di dette procedure i lavori della conferenza rimangono sospesi, fatto salvo, in caso di inutile decorso dei termini, l’esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione a VIA, l’autorità competente dispone la sospensione dei lavori e può altresì disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.

I progetti sottoposti a VIA devono poi essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente,

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dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata;

� informazione sulla decisione: il provvedimento di VIA è

pubblicato per estratto, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è altresì pubblicato sul sito web dell’autorità competente;

� monitoraggio: il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna

indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

* * *

Aspetto delicato dell’iter autorizzativo è rappresentato dal

coordinamento con i procedimenti amministrativi “interferenti” ,

nell’ottica della semplificazione, anche alla luce del fatto che al provvedimento conclusivo del procedimento di VIA è attribuita efficacia sostitutiva di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, l’autorizzazione integrata ambientale.

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Come vengono dunque regolate le possibile sovrapposizioni tra AIA e VIA?

⇒⇒⇒⇒ per i progetti di competenza statale: il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell’Allegato V del d.lgs. 59/2005 (AIA statale)15;

⇒⇒⇒⇒ per i progetti i competenza regionale: l’art. 10 del codice ambientale prevede che:

- le regioni assicurano che, per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell’Allegato I del d.lgs. 59/2005 (impianti soggetti ad AIA), la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA;

- è in ogni caso assicurata l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure;

- se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, le disposizioni regionali possono prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di quella autorizzazione16.

Ai sensi della disciplina prevista dal codice ambientale, pertanto, la VIA assorbe anche l’AIA, sostituendola (ferma restando questa una mera facoltà per le leggi regionali laddove l’autorità competente in materia di VIA regionale coincida con quella competente al rilascio dell’AIA). Nell’ambito del procedimento

15 Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tale

fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo d.lgs. 59/2005.

16 In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. 59/2005.

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di VIA vengono quindi effettuate le valutazioni preordinate al rilascio dell’AIA. ANCHE LA VIA CONFLUISCE NEL PROCEDIMENTO UNICO AI FINI

DELL’ACQUISIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12, D.LGS. 387/2003.

* * *

Per interventi progettati su SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA e ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE , ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora

e della fauna selvatiche), la VIA comprende altresì le procedure di valutazione d’incidenza (art 5 D.P.R. ult. cit.): a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’Allegato G dello stesso decreto n. 357 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

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3.4. (Segue) I PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA: L’A UTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina anche tutte le autorizzazioni o altri provvedimenti di assenso comunque denominati

in materia di PATRIMONIO CULTURALE , necessari per la realizzazione

e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.

Ma cosa si intende per patrimonio culturale?

Ai sensi del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) il patrimonio culturale è costituito (art. 2):

a) dai beni culturali : ovverosia le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;

b) dai beni paesaggistici: ovverosia gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge

PERTANTO

I PROGETTI DI INTERVENTI SU TALI BENI SONO

SOGGETTI ALL’AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA (ART. 146, D.LGS. 42/2004)

AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA

IL PATRIMONIO CULTURALE COMPRENDE ANCHE I BENI PAESAGGISTICI

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La disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica, fissata dall’art. 146, d.lgs 42/2004, come sostituito dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, prevede che i proprietari , possessori o detentori a qualsiasi titolo (es. locazione) di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati per legge (es. i parchi e le riserve, i territori coperti da foreste e da boschi etc.) o in

base alla legge (in quanto ritenuti immobili ed aree di notevole interesse pubblico) non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Tali soggetti, pertanto hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

* * *

L’ autorità competente è individuata nella regione, che può tuttavia

delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province ovvero a comuni (purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia).

L’autorità competente si pronuncia dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente.

* * *

Il procedimento di rilascio è così regolato:

� l’amministrazione competente, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica la completezza della documentazione (provvedendo, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni) e, entro 40 giorni, effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici. Quindi trasmette al Soprintendente la documentazione, accompagnandola

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con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento;

� il Soprintendente rende il parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti;

� entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo (art. 10-bis, l. 241/1990)17.

* * *

L’ autorizzazione paesaggistica: (i) è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; (ii) diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e deve essere trasmessa alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’area sottoposta a vincolo.

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CONFLUISCE NEL PROCEDIMENTO

UNICO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12, D.LGS. 387/2003

17 Sono poi previsti meccanismi per rimediare all’eventuale inerzia delle

amministrazioni coinvolte, mediante l’esercizio di poteri sostitutivi, onde assicurare all’istante la certezza dell’ottenimento di un provvedimento finale. Infatti, in caso di inutile decorso del termine senza che il Soprintendente abbia reso il parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato province o comuni al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Soprintendente.

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3.5. (Segue) I PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E

PAESAGGISTICA: GLI ULTERIORI EVENTUALI VINCOLI .

La necessità di rispettare, anche in sede di rilascio dell’AU, le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio

e del patrimonio storico-artistico, impone di tenere conto anche degli

ulteriori ed eventuali vincoli che possono sussistere sui siti interessati

dall’installazione dell’impianto, e che richiedono di acquisire nell’ambito del procedimento unico i necessari atti di assenso.

Essi, a titolo meramente esemplificativo, possono essere:

� nulla osta dell’Ente parco (per interventi localizzati all’interno di aree naturali protette): l. 6 dicembre 1991, n. 394;

� autorizzazione per interventi in zona sismica: l. 2 febbraio 1974, n. 64;

� autorizzazione per aree sottoposte a vincolo idrogeologico: r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e art. 61, comma 5, codice ambientale.

Occorre altresì verificare la compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare con il Piano Regolatore Generale Comunale (carta di sintesi dell’utilizzazione urbanistica e della pericolosità geomorfologica, fasce di rispetto da strade, corsi d’acqua, depuratori, cimiteri, etc.).