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LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO SOCIETA’ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE SULLA BASE DEI PRINCIPI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 2010

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LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

SOCIETA’ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLIARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

SULLA BASE DEI PRINCIPI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 2010

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Le liste di controllo sono quelle predisposte, a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi, ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Il documento, avendo carattere generale, non necessariamente include tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbe contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione che provvede ad adattarli opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto di eventuali modifiche normative intervenute.

I contenuti del presente documento sono di proprietà riservata di Assirevi che li ha elaborati e organizzati e si riferiscono alle disposizioni normative e regolamentari vigenti alla data cui fa riferimento il documento stesso.

Tali contenuti potranno essere citati, riprodotti e, in generale, utilizzati, a condizione che ciò avvenga ad esclusivo uso personale, ovvero di insegnamento, ricerca scientifica, per uso critico o di discussione ma, comunque, mai per fini commerciali, e sempre con menzione della fonte.

Assirevi non garantisce la completezza, l’aggiornamento, l’adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l’assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti stessi, essendo onere degli utilizzatori verificare, al momento dell’effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

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LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIOSOCIETA’ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI

ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

Ambito di applicazione e contenuti

La presente “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio” include i riferimenti legislativi ed interpretativi (quali i principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e quelli emessi direttamente dall’OIC con la nuova numerazione) per la redazione del bilancio d’esercizio delle imprese industriali, commerciali e di servizi mentre restano escluse dalla sua applicazione le imprese bancarie, di assicurazione, gli enti finanziari.

Tale Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento e a cui si deve far riferimento per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata.

Documenti di riferimento

Tale Lista di controllo, riferita alle società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili alle imprese industriali, commerciali e di servizi, per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella nota integrativa. Quanto ai riferimenti, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI DEI CONSIGLI NAZIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI, MODIFICATI DALL'OIC IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Documento Titolo Data di approvazione

11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati 30 maggio 2005

12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi

30 maggio 2005

Documento Interpretativo n. 1 del principio contabile OIC 12

Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi

13 luglio 2005

Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12

Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (art. 2427 n.22-bis e n. 22-ter C.C.)

marzo 2010

13 Le rimanenze di magazzino 13 luglio 2005

14 Disponibilità liquide 13 luglio 2005

15 I crediti 13 luglio 200516 Le immobilizzazioni materiali 13 luglio 2005

17 Il bilancio consolidato 16 settembre 200518 Ratei e risconti 13 luglio 2005

19 I fondi per rischi ed oneri Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoI debiti

30 maggio 2005

20 Titoli e partecipazioni 16 settembre 2005

21 Il metodo del patrimonio netto 30 novembre 200522 Conti d'ordine 30 maggio 2005

23 Lavori in corso su ordinazione 16 settembre 2005

24 Immobilizzazioni immateriali 30 maggio 2005

25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito 30 maggio 2005

Documento Interpretativo n. 2 del principio contabile OIC 25

Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale

30 maggio 2006

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Documento Titolo Data di approvazione

26 Operazioni e partite in moneta estera 30 maggio 2005

28 Il patrimonio netto 30 maggio 2005

29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio

13 luglio 2005

Serie dei documenti OIC

Documento Titolo Data di approvazione

OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio

25 ottobre 2004

Appendice al principio contabile OIC 1 Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC1 30 maggio 2005

OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 26 ottobre 2005

OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.)

31 marzo 2006

OIC 4 Fusione e scissione 26 gennaio 2007

Documenti interpretativi DI LEGGE

Documento Titolo Data di approvazione

Documento interpretativo n. 3

Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale

luglio 2009

Istruzioni per l’utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:SI = la disposizione è applicabile/l’informativa è stata data;NO = la disposizione non è stata applicata/l’informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l’entità; N/A = la disposizione/l’informativa non è applicabile all’entità oppure non è obbligatoria. Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

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LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIOSOCIETA’ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI

ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

INDICEPARTE GENERALE 3

Composizione del bilancio d’esercizio 3Schemi di bilancio 3Nota integrativa 3Relazione sulla gestione 3Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione 3Rendiconto finanziario 3Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori 3Bilancio in forma abbreviata 3Attività di direzione e coordinamento 3Patrimoni destinati ad uno specifico affare 3Consolidato fiscale 3Trasparenza fiscale 3Fusione e scissione 3

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3Parte generale 3Beni in leasing (per il locatario) 3Beni in leasing (per il locatore non istituzionale) 3Operazioni di retrolocazione (Lease back) 3Contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali 3

PARTECIPAZIONI E TITOLI 3Partecipazioni immobilizzate 3Titoli immobilizzati 3Partecipazioni comprese nel circolante 3Titoli compresi nel circolante 3Partecipazioni e Titoli iscritti nell’attivo circolante - Effetti del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 3

RIMANENZE 3

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 3

CREDITI 3

RATEI E RISCONTI 3

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 3

PATRIMONIO NETTO 3Parte generale 3Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto 3

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 3

FONDI PER RISCHI ED ONERI E PASSIVITA’ POTENZIALI 3Fondi per rischi ed oneri 3Passività potenziali 3

TFR, DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ 3

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 3

CONTI D’ORDINE 3

CONTO ECONOMICO 3

CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA 3

IMPOSTE 3

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Legendaart. - artt. articolo - articoliCC Codice CivileD.L. Decreto LeggeD.Lgs. Decreto Legislativo

L. LeggeOIC Organismo Italiano di ContabilitàTUB Testo Unico Bancarioc./cc. comma/commin./nn. numero/numeriCdA Consiglio di Amministrazionepar./parr. paragrafo/paragrafi

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note

Composizione del bilancio d’esercizio1) Il bilancio d’esercizio è costituito da: (art. 2423, c. 1, CC)

- stato patrimoniale- conto economico- nota integrativa?

2) Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione? (art. 2428, c. 1, CC)3) Al fine di completare il quadro informativo relativo alla situazione patrimoniale e

finanziaria della società sono stati predisposti ed inclusi nella nota integrativa: - il rendiconto finanziario (OIC 12, “Schema di rendiconto finanziario - finalità

del rendiconto finanziario”)(Tale documento non è attualmente ritenuto necessario al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio solamente per le aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni)

- il prospetto dell’origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché dell’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi delle voci del patrimonio netto e il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto? (OIC 1, par. 8; OIC 28, par. IV)

4) Il bilancio depositato a disposizione dei Soci è accompagnato dalle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate? (art. 2429, c. 3, CC)(Se la società predispone il bilancio consolidato, il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento può essere sostituito dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime (art. 2429, c. 4, CC)).

5) Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati seguiti i seguenti principi, richiamati dall’art. 2423-bis, c. 1 e 2, CC:- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato (n. 1)(Per funzione economica si intende il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nei casi in cui non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - OIC 1, par. 1)

- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio (n. 2)

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (n. 3)

- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (n. 4)(Si ricorda che alcuni fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio sono esemplificati nell’OIC 29, par. E.III.a)

- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (n. 5)

- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (n. 6)?(Si ricorda che deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali)In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro, la nota integrativa riporta i motivi della deroga e l’indicazione dell’influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?

6) Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati (OIC 11, “Postulati del bilancio d’esercizio”): - comprensibilità (chiarezza)- neutralità (imparzialità)- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio

aziendale- comparabilità- omogeneità- competenza

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in

bilancio- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in

funzionamento- funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle

altre informazioni necessarie- verificabilità dell’informazione?

7) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo? (art. 2423, c. 3, CC)

8) Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tali disposizioni? (art. 2423, c. 4, CC)

9) Se si è ricorso alla deroga di cui al punto precedente, sono stati forniti nella nota integrativa i seguenti elementi informativi: (art. 2423, c. 4, CC)- motivazioni della deroga- influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e

del risultato economico?10) Tale deroga risulta necessaria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta?

(art. 2423, c. 4, CC)11) Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono stati iscritti in una riserva non

distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato? (art. 2423, c. 4, CC)

Schemi di bilancio1) Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424,

CC?2) Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425, CC?3) Se un elemento dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale ricade sotto più

voci dello schema, nella nota integrativa è segnalata, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto? (art. 2424, c. 2, CC)L’iscrizione è comunque effettuata nella voce che è preminente ai fini della significatività dell’informativa? (OIC 12, “Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica”)

4) In calce allo stato patrimoniale sono indicate separatamente tra i conti d’ordine le seguenti poste: (art. 2424, c. 3, CC)- le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo tra

fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali- le garanzie (per ogni tipologia sopra indicata) prestate a favore di imprese

controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime

- gli altri conti d’ordine?5) Gli ammontari dei conti d’ordine sono quindi: (OIC 12, “Schema di stato

patrimoniale secondo la legislazione civilistica” e “Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili”; OIC 22, par. A):- esclusi dalla somma totale dell’attivo e del passivo- elencati una sola volta senza esposizione della contropartita?

6) I beni e i rapporti giuridici compresi in uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società (art. 2424, c. 4, CC; art. 2447-septies, c. 1, CC)?

7) Se le voci precedute da numeri arabi sono ulteriormente suddivise, viene comunque fornita l’evidenza della voce complessiva e dell’importo corrispondente? (art. 2423-ter, c. 2, CC)?

8) Le voci precedute da numeri arabi sono raggruppate solo se il raggruppamento è: (art. 2423-ter, c. 2, CC)- irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio

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PARTE GENERALE SI NO N/A Noteo

- utile ai fini della chiarezza del bilancio?Se il raggruppamento è effettuato ai fini della chiarezza del bilancio, sono comunque contenute nella nota integrativa distintamente le voci oggetto di raggruppamento?

9) Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico? (art. 2423-ter, c. 3, CC)

10) Le voci precedute da numeri arabi sono adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata? (art. 2423-ter, c. 4, CC)

11) Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente? (art. 2423-ter, c. 5, CC)

12) Se le voci dello stato patrimoniale e del conto economico non sono comparabili, sono adattate quelle relative all’esercizio precedente? (art. 2423-ter, c. 5, CC)

13) La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di adattamento, sono segnalati e commentati nella nota integrativa? (art. 2423-ter, c. 5, CC)

14) E’ rispettato il divieto di effettuare compensi di partite non espressamente previsti dalla legge? (art. 2423-ter, c. 6, CC)

15) Nei casi in cui le voci con denominazione generica siano di ammontare rilevante o includano conti di rilevanza ai fini conoscitivi del lettore del bilancio e per i conti che includono elementi eterogenei rilevanti, è fornito un dettaglio degli elementi più significativi in sottoconti ovvero nella nota integrativa? (OIC 12, “Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili”)

16) Il bilancio è stato redatto in unità di Euro, senza cifre decimali? (art. 2423, c. 5, CC)

17) E’ stata utilizzata la facoltà di redigere la nota integrativa in migliaia di Euro? (art. 2423, c. 5, CC)

Nota integrativaLa nota integrativa, oltre a quanto indicato per le specifiche voci analizzate nelle sezioni successive, include le seguenti informazioni:1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e

nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato? (art. 2427, c. 1, n. 1, CC)

2) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni? (art. 2427, c.1, n. 4, CC)

3) Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche? (art. 2427, c.1, n. 6, CC)La specifica ripartizione secondo le aree geografiche è fornita per tutti i crediti e debiti della società e permette la valutazione da parte del lettore del bilancio della possibile incidenza del rischio paese sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società? (OIC 1, par. 7)

4) Se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche? (art. 2427, c.1, n. 10, CC)

5) Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria? (art. 2427, c.1, n. 15, CC)6) L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,

cumulativamente per ciascuna categoria? (art. 2427, c.1, n. 16, CC)7) Salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni

siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile? (art. 2427, c. 1, n.16-bis, CC)(Si ricorda, per le società controllate di quotate, controllanti di quotate e società sottoposte a comune

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PARTE GENERALE SI NO N/A Notecontrollo con le società quotate ed in generale alle società che hanno conferito un incarico ai sensi del D.Lgs. 58/98, l’Art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti che dispone:

1) La società che ha conferito l’incarico di revisione presenta in allegato al bilancio d’esercizio un prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte dei servizi forniti alla società dai seguenti soggetti:

a) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione

b) dalla società di revisione, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione, suddivisi tra servizi di verifica finalizzati all’emissione di un’attestazione e altri servizi, distinti per tipologia

c) dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione, per la prestazione di servizi, suddivisi per tipologia.

2) Per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, il prospetto di cui al c. 1 è elaborato anche con riferimento ai servizi forniti dalla società di revisione della capogruppo e dalle entità appartenenti alla sua rete alle società controllate.)

8) L’indicazione dei totali delle attività e passività a breve termine (o correnti) e delle loro componenti? (OIC 12, “Schema di strato patrimoniale secondo i principi contabili”)(La presentazione di tali informazioni è ritenuta particolarmente utile anche se la loro mancanza non è ritenuta di rilevanza tale da inficiare la chiarezza nella redazione del bilancio e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria).

9) Le ragioni dell’esonero, nei casi previsti dalla legge, dalla predisposizione del bilancio consolidato (art. 27, c.5, D.Lgs. 127/091)

10) Nel caso di attività potenziali ove l’evento sia probabile, la natura ed i fattori di incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell’evento, la stima dell’ammontare se attuabile e l’impatto sul bilancio, tenendo conto degli effetti fiscali? (OIC 19, par. C.VI)E’ stato ritenuto opportuno fornire l’evidenza di cui sopra anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza sia fornita senza condurre il lettore ad errate conclusioni?

11) Un chiaro ed esplicito rinvio al contenuto della relazione sulla gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni: (OIC 12, “Informativa richiesta dai principi contabili”)- la natura dell’attività d’impresa- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio- i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate (vale a dire

imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto unico controllo)

- i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati (si veda il paragrafo specifico “Attività di direzione e coordinamento” della presente Lista di controllo).

12) Sono state fornite in nota integrativa le seguenti informazioni:- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del

rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato? (art. 2427, c.1, n. 22-bis, CC)

- le informazioni relative alle singole operazioni di cui sopra sono state aggregate secondo la loro natura solo quando la loro separata evidenziazione non sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico della società? (art. 2427, c.1 n. 22-bis, CC)

Per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai Principi Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea? (art. 2427, c. 2, CC)Lo IAS 24 (par. 9) individua le parti correlate come segue:“Parte correlata”: Una parte è correlata a una entità se:a) direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte:

i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le altre società del gruppo);

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PARTE GENERALE SI NO N/A Noteii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare

un’influenza notevole su quest’ultima; oiii) controlla congiuntamente l’entità;

b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;

c) la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);

d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;(I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa)

e) La parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d)(Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere:a) Il convivente e i figli del soggetto;b) I figli del convivente; ec) Le persone a carico del soggetto o del convivente)

f) La parte è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o

g) La parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.Per stabilire la rilevanza delle operazioni con parti correlate è stato fatto riferimento al principio generale della significatività illustrato nel Principio Contabile Nazionale OIC 11, il quale, tra l’altro, precisa che il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari? (Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)Per stabilire se le operazioni con parti correlate non sono state concluse a normali condizioni di mercato sono state considerate sia le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi? (Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)L’obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio è stato rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data di bilancio? (Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)

- La natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società? (art. 2427, c.1, n. 22-ter, CC) Per quanto riguarda gli accordi fuori bilancio, alcuni esempi possono essere i seguenti:- Disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo- Accordi combinati di vendita e riacquisto- Disposizioni in merito al deposito di merci- Disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce- Intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust- Beni impegnati- Disposizioni di leasing operativo- Outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe(Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)

In ogni caso, è stata fornita informativa non solo relativamente ai rischi a carico dell’impresa ma anche i benefici che l’impresa può conseguire

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PARTE GENERALE SI NO N/A Notedall’accordo? (Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)

Relazione sulla gestione1) Gli amministratori hanno redatto la relazione sulla gestione da cui risulta un’analisi

fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta? (art. 2428, c. 1, CC)

2) L’analisi indicata al punto precedente (art. 2428, c. 2, CC):- è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene,

nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari, pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente ed al personale

- contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi?

3) Dalla relazione sulla gestione risultano: (art. 2428, c. 3, CC)- le attività di ricerca e di sviluppo- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte

a controllo di queste ultimeDevono essere considerati tutti i costi ed i ricavi, tutti i debiti ed i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.Il significato di imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime deve essere inteso in senso lato nei seguenti termini:∙ tutte le controllate e collegate (anche quelle per via indiretta incluse

quelle per interposta persona o per società fiduciaria)∙ tutte le controllanti (e non solo la prima in ordine gerarchico)∙ tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo della

prima in ordine gerarchico)- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote

di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni

- i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio d’esercizio, che non devono essere recepiti in bilancio (OIC 29, par. E.IV), come ad esempio:∙ operazioni di natura straordinaria deliberate dopo la chiusura

dell’esercizio∙ annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività∙ acquisti o cessioni di un’azienda significativa∙ distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi,

inondazioni o altre calamità naturali∙ annuncio o avvio di piani di ristrutturazione∙ emissione di un prestito obbligazionario∙ aumento di capitale∙ assunzione di rilevanti impegni contrattuali∙ significativi contenziosi sorti dopo la chiusura dell’esercizio∙ fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di

bilancio o dei tassi di cambio delle valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture

- l’evoluzione prevedibile della gestione

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note- l’elenco delle sedi secondarie della società?

4) Nel caso di società che ha optato per il consolidato fiscale o il regime di trasparenza, ha indicato nella relazione sulla gestione l’adesione al regime di consolidato fiscale o al regime di trasparenza, nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’opzione? (OIC Interpretativo 2, parr. 1.3.1 o 2.3.1)

5) La relazione sulla gestione contiene l’informativa relativa alla redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza? (obbligo informativo ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 - Allegato B)

6) Qualora l’assemblea ordinaria approvi il bilancio d’esercizio nel termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (quando il maggior termine sia previsto dallo statuto), nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società stessa, gli amministratori hanno segnalato nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, CC)?

Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione1) Nella nota integrativa sono stati indicati, per ciascuna categoria di strumenti

finanziari derivati (siano essi utilizzati con la finalità di copertura, siano essi utilizzati nell’ambito di operazioni speculative), il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura? (art. 2427-bis, c. 1, n. 1, CC, OIC 3, par. 6.a).- Gli strumenti finanziari con caratteristiche similari possono essere raggruppati

per classe; tuttavia, quando uno strumento rappresenta un elemento rilevante nella struttura finanziaria di un’entità le informazioni sul singolo strumento potrebbero risultare rilevanti e pertanto fornite separatamente.

- Per l’individuazione delle operazioni di copertura si è fatto riferimento, in assenza di una specifica normativa civilistica, al D.Lgs. 87/92 ed alle relative istruzioni della Banca d’Italia che definiscono operazioni di copertura quelle poste in essere con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole o insiemi di attività o passività di bilancio o “fuori bilancio”. Un’operazione “fuori bilancio” è considerata di copertura quando:∙ vi è l’intento dell’impresa di porre in essere la copertura;∙ vi è elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico/finanziarie

(scadenza, tasso d’interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

∙ le condizioni precedenti risultano documentate da evidenze interne dell’impresa.

Le informazioni richieste dall’art. 2427-bis sono state presentate in forma tabellare indicando separatamente i contratti derivati acquisiti nell’ambito dell’attività di trading da quelli gestiti con finalità di copertura?Qualora l’impresa non abbia stipulato molteplici contratti derivati con finalità di trading e/o di copertura le tabelle possono essere sostituite con un’informativa per ogni singolo contratto con l’indicazione di: - tipologia di contratto derivato; - finalità ( trading o di copertura) - valore nozionale; - rischio finanziario sottostante; - fair value del contratto derivato; attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura); - fair value dell’attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

(Le disposizioni relative al fair value, all’entità ed alla natura degli strumenti finanziari derivati previste dall’art. 2427-bis, c. 1, n. 1, CC non sono applicabili alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, CC).

2) La nota integrativa include le indicazioni del valore contabile e del fair value nel caso in cui questo risulti inferiore al valore di libro, per le seguenti Immobilizzazioni finanziarie? (art. 2427-bis, c. 1, n. 2, CC, OIC 3, par. 6.b):- partecipazioni in imprese controllanti- partecipazioni in altre imprese- crediti verso imprese controllate- crediti verso imprese collegate- crediti verso imprese controllanti- crediti verso altri

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note- altri titoli- azioni proprie.Per ciascuna delle categorie sopradescritte nel caso in cui sia stato mantenuto il valore contabile superiore al fair value sono stati indicati in nota integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?(Le citate informazioni sulle Immobilizzazioni finanziarie previste dall’art. 2427-bis, c. 1, n. 2, CC sono richieste anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, CC).

3) Per le modalità di determinazione del fair value dei contratti derivati, delle partecipazioni, dei titoli e dei crediti si è fatto riferimento ad un mercato attivo o ai modelli valutativi indicati dai Principi Contabili qualora tale mercato attivo non sia facilmente individuabile? (art. 2427-bis, c. 3, CC, OIC 3, par. 5, lett. d), e), f) e g)).

4) Per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato e di fair value si è fatto riferimento ai Principi Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea? (art. 2427, c. 2, CC, OIC 3, par. 4)

5) La mancata rilevazione del fair value (il c. 4 dell’art. 2427-bis, CC prevede che il fair value non venga determinato se l’applicazione dei criteri previsti al c. 3 dell’art. 2427-bis non dà risultati attendibili) rappresenta una situazione eccezionale e tale mancata rilevazione è adeguatamente motivata? (OIC 3, par. 5.c.ii)

6) Nella relazione sulla gestione è stata fornita l’informativa, in relazione all’uso di strumenti finanziari e/o ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, relativa: a) agli obiettivi ed alle politiche dell’entità in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari; facendo riferimento, sia per il significato che per il contenuto informativo richiesto dalla norma, a quanto indicato dai Principi Contabili Internazionali adottati dall’Unione Europea? (art. 2428, c. 3, n. 6-bis, CC; OIC 3, par. 7).(Le suddette informazioni non sono richieste per le imprese che ai sensi dell’art. 2435-bis redigono il bilancio in forma abbreviata e che nel rispetto del c. 6 di tale articolo sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione)

Rendiconto finanziario1) Il rendiconto finanziario espone: (OIC 12, “Forma e contenuto del rendiconto

finanziario”)- le risorse finanziarie generate dalla gestione reddituale dell’esercizio, cioè il

flusso di capitale circolante netto generato dalla medesima- le assunzioni ed i pagamenti di mutui e prestiti obbligazionari- il ricavato dalla vendita di immobilizzazioni tecniche, finanziarie, immateriali

(da indicare distintamente)- gli acquisti/incrementi di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie- i dividendi pagati- le variazioni avvenute durante l’esercizio nei singoli conti componenti il

capitale circolante netto ed il totale di tali variazioni (aumento o diminuzione del capitale netto)

- tutta quella serie di variazioni patrimoniali di rilievo che non influisce sul livello del capitale circolante (ovvero della liquidità) e le cui connesse variazioni monetarie vanno esposte in una sezione apposita (per esempio: aumenti di capitale coperti mediante conferimento di impianti, conversione di obbligazioni convertibili in azioni, ecc.)

- tutte quelle altre variazioni significative subite dallo stato patrimoniale, esclusi i trasferimenti tra conti del patrimonio netto?

2) Il rendiconto finanziario è redatto seguendo uno dei seguenti schemi:- Rendiconto finanziario che espone flussi di liquidità, distinto in tre sezioni:

(OIC 12, “Forma e contenuto del rendiconto finanziario” e Allegato III)∙ operazioni d’investimento, comprendenti gli acquisti o le vendite di

immobilizzazioni materiali, finanziarie e immateriali

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note∙ operazioni di finanziamento, comprendenti l’ottenimento o la restituzione

di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito∙ operazioni di gestione reddituale, non comprese nelle due categorie

precedenti e riguardanti la principale attività gestionale/attività caratteristica (produzione e distribuzione di beni/fornitura di servizi)?

- Rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante netto, distinto in tre parti: (OIC 12 “Forma e contenuto del rendiconto finanziario” e Allegato I)∙ variazioni subite dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse a

variazioni di capitale circolante netto (fonti e impieghi di capitale circolante netto fra l’inizio e la fine dell’esercizio)

∙ variazioni nei singoli componenti del capitale circolante netto∙ altre variazioni non connesse a modifiche del capitale circolante netto,

esclusi i trasferimenti tra conti di patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto?

- Rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità, diviso in due parti: (OIC 12, “Forma e contenuto del rendiconto finanziario” e Allegato II)∙ variazioni subite dalla situazione patrimoniale-finanziaria connesse con

movimenti nelle liquidità∙ altre variazioni che non sono connesse a movimenti finanziari, esclusi i

trasferimenti tra conti di patrimonio netto che sono esposti nel relativo prospetto?

3) Sono escluse le compensazioni, nei limiti della significatività, tra flussi finanziari di segno opposto? (OIC 12 “Forma e contenuto del rendiconto finanziario”)

4) Il rendiconto finanziario è stato redatto in forma comparativa? (OIC 12, “Forma e contenuto del rendiconto finanziario”)

Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori1) Se, in casi eccezionali, vi è stato un cambiamento di Principi Contabili, tale

cambiamento è stato effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni aziendali ed è validamente motivato in nota integrativa? (art. 2423, c. 1, CC; OIC 29, par. A.II e par. A.IV)

2) L’applicazione del nuovo Principio Contabile è stata effettuata in maniera retroattiva? (OIC 29, par. A.III.b)

3) Gli effetti cumulativi, calcolati all’inizio del periodo, risultanti da un cambiamento di Principi Contabili sono mostrati separatamente nel conto economico dell’esercizio come componenti straordinari? (OIC 29, par. A.III.b.4)

4) L’applicazione prospettica del nuovo Principio Contabile è stata operata: (OIC 29, par. A.III.c)- necessariamente nei casi in cui non sia ragionevolmente possibile calcolare

l’effetto pregresso del cambiamento di Principio Contabile- facoltativamente se il nuovo Principio Contabile prevede l’imputazione a

conto economico di costi che precedentemente venivano capitalizzati?5) La nota integrativa contiene le seguenti informazioni: (OIC 29, par. A.IV)

a) il motivo del cambio di principio e le modalità di attuazioneb) in caso di applicazione retroattiva: l’effetto cumulativo sugli utili a nuovo

iniziali, comprensivo degli effetti fiscali, che si sarebbe avuto applicando retroattivamente il nuovo criterio

c) in caso di applicazione prospettica: l’effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato d’esercizio se il nuovo principio fosse stato applicato anche in precedenza

d) l’effetto sulle componenti ordinarie dell’esercizio, prima delle componenti straordinarie, per non aver adottato il criterio precedente

e) gli effetti sui conti patrimoniali interessati, nonché sul risultato d’esercizio o sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell’incidenza fiscale

f) ove gli effetti del cambiamento di Principio Contabile siano rilevanti e/o si

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PARTE GENERALE SI NO N/A Noteripercuotano su una pluralità di voci interessate è stata predisposta una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma le cui grandezze siano comunque confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati? (OIC 29, par. A.IV.b)

6) Se vi è un cambiamento di stima contabile, il relativo effetto è stato contabilizzato come componente del risultato della gestione ordinaria? (OIC 29, par. B.III)

7) Nel caso di cambiamento di stima con effetti significativi, sono indicate in nota integrativa: (OIC 29, par. B.V)- le ragioni del cambiamento- la quantificazione dell’effetto- qualora ragionevolmente stimabile, la relativa incidenza fiscale?

8) Nel caso in cui il cambiamento di stima sia contestuale al cambiamento di Principio Contabile, la rettifica complessiva è stata contabilizzata e descritta come cambiamento di Principio Contabile? (OIC 29, par. B.IV)

9) Gli errori commessi in esercizi precedenti hanno trovato tempestiva correzione nell’esercizio in cui sono stati individuati (nel presupposto che i bilanci dei precedenti esercizi siano “legalmente validi” e che quindi non sia necessario procedere al loro rifacimento)? (OIC 29, par. C.III)

10) In caso di correzione di errori determinanti, tali cioè da rendere il bilancio non attendibile, sono stati indicati in nota integrativa: (OIC 29, par. C.V.b)a) la natura dell’errore commessob) l’ammontare della correzione operata nell’esercizio corrente e l’ammontare

della correzione che sarebbe stata necessaria per gli esercizi precedenti ai quali si riferiscono gli errori compiuti

c) il fatto che i dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi indicati nel precedente punto b) non sono stati oggetto di correzione?

11) Se la correzione riguarda errori non determinanti i redattori del bilancio hanno aderito all’indicazione facoltativa di darne informativa? (OIC 29, par. C.V.a)

Bilancio in forma abbreviata1) La società si è avvalsa della possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata?

(art. 2435-bis, CC)2) Qualora la società si sia avvalsa di tale facoltà, è stato verificato che:

- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non siano stati superati due dei seguenti limiti:∙ totale dell’attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000∙ ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000∙ dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

- nella nota integrativa siano omesse unicamente le indicazioni richieste dal n. 10 dell’art. 2426, CC e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’art. 2427, CC e dal n. 1 del c.1 dell’art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio

- lo stato patrimoniale comprenda comunque le voci contrassegnate nell’art. 2424, CC con lettere maiuscole e con numeri romani, con separata indicazione, per le voci C.II dell’attivo e D. del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo e con la detrazione esplicita di ammortamenti e svalutazioni dalle voci B.I e B.II? L’art. 2435-bis, c. 2, CC permette anche di comprendere le voci A. e D. nella voce C.II. e la voce E del passivo nella voce D.

- il raggruppamento delle voci del conto economico è avvenuto in base a quanto previsto dall’art. 2435-bis, c. 3 e 4 e cioè sono state raggruppate fra loro:∙ voci A.2 e A. 3∙ voci B.9(c), B.9(d), B,9 (e)∙ voci B.10(a), B.10(b), B.10(c)∙ voci C.16(b) e C.16 (c)∙ voci D.18(a), D.18(b), D18(c)∙ voci D.19(a), D.19(b), D.19(c)

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PARTE GENERALE SI NO N/A NoteNel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E.20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E.21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

3) Nel caso di presentazione del bilancio in forma abbreviata, la preparazione della relazione sulla gestione è stata omessa solo se sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 (in tema di numero e valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate nel corso dell’esercizio) (art. 2435-bis, c. 7, CC)?

4) E’ stata fornita l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 22-bis, CC in merito alle operazioni con parti correlate, almeno per quanto riguarda le operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo?(Quali “maggiori azionisti” sono stati considerati gli azionisti di controllo e quelli che possono influenzare l’andamento della società, in base alla definizione di “parti correlate” - Appendice di aggiornamento al Principio Contabile OIC 12)

5) E’ stata fornita l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 22-ter, CC, in merito agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, almeno per quanto riguarda la natura e l’obiettivo economico degli stessi?

Attività di direzione e coordinamento1) La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento secondo quanto

previsto dagli artt. 2497-sexies (Presunzioni) e 2497-septies (Coordinamento tra società), CC?

2) In caso affermativo la nota integrativa della società riporta:- un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di esercizio

approvato della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, c. 4; CC, Appendice 6, OIC 12)?Il documento OIC 1 prevede che debbano essere indicati i dati essenziali di ciascuno dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento qualora fossero più di uno.Nel caso di una società di capitali italiana che esercita attività di direzione e coordinamento, i dati che presumibilmente sono da riportare sono i totali delle voci indicate con le lettere maiuscole dello stato patrimoniale e del conto economico (Appendice 6, OIC 12).

- l’informazione circa la redazione del bilancio consolidato da parte della società che esercita attività di direzione e coordinamento, di cui si riportano i dati di bilancio (Appendice 6, OIC 12)?

3) In caso affermativo la relazione sulla gestione della società riporta:- i rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e coordinamento e con

le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497-bis, c. 5; CC, Appendice 6, OIC 12);

- distinta per soggetto, la natura dei rapporti istaurati, nonché la tipologia delle operazioni più rilevanti, e il valore di tali rapporti (Appendice 6, OIC 12);

- se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in caso negativo, gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti (Appendice 6, OIC 12);

- l’analitica motivazione e la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni prese, quando influenzate dalla società o dall’ente che esercita attività di direzione e coordinamento. L’indicazione è da fornirsi anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell’appartenenza ad un gruppo (art. 2497-ter, CC; Appendice 6, OIC 12).

Patrimoni destinati ad uno specifico affare1) La società ha (art. 2447-bis, CC, OIC 2):

a) costituito uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare

b) convenuto che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parti di essi?

2) In caso affermativo gli amministratori nella nota integrativa della società riportano

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note(art. 2427, c.1, n. 20 e 21, CC):- i dati richiesti dal terzo comma dell’art. 2447-septies con riferimento ai

patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis, CC, vale a dire:∙ l’illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici

compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi

∙ i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità?

- i dati richiesti dall’art. 2447-decies, c. 8, CC, vale a dire:∙ per i proventi dell’affare stesso destinati al rimborso totale o parziale del

finanziamento e∙ per i beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione,la destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni?

3) Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante risulta in calce allo stato patrimoniale e ha formato oggetto di valutazione da parte degli amministratori secondo criteri illustrati in nota integrativa (art. 2447-septies, c. 4, CC)?

4) Per ciascun patrimonio destinato è stato redatto un rendiconto separato, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg., CC (art. 2447-septies, c. 2, CC)?

Consolidato fiscale1) La società ha aderito al consolidato fiscale (OIC Interpretativo 2)?2) In caso affermativo la nota integrativa della società consolidante riporta (OIC

Interpretativo 2, par. 1.3.2):- condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale

(distintamente per ciascun accordo bilaterale)- le parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni

intervenute (la società consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte)

- periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e

patrimoniali derivanti dall’adesione al consolidato fiscale- gli impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), i

rischi e le garanzie derivanti dell’adesione al consolidato fiscale- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di

recuperare solo in virtù dell’adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata

- gli effetti derivanti da trasferimenti neutrali: valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita

- ai fini della riconciliazione fra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal Principio Contabile OIC 25, evidenza separata dall’effetto netto derivante dall’adesione al consolidato fiscale con specifica indicazione di quelli relativi all’applicazione del pro-rata patrimoniale, alla tassazione dei dividendi, ai trasferimenti neutrali.

3) In caso affermativo la nota integrativa della società consolidata riporta (OIC Interpretativo 2, par. 1.3.2):- condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale

(distintamente per ciascun accordo bilaterale)- parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni

intervenute- periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e

patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall’adesione al consolidato fiscale

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PARTE GENERALE SI NO N/A Note- gli impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), i

rischi e le garanzie derivanti dell’adesione al consolidato fiscale- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di

recuperare solo in virtù dell’adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata

- gli effetti derivanti da trasferimenti neutrali: valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita

- ai fini della riconciliazione fra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal Principio Contabile OIC 25, evidenza separata dall’effetto netto derivante dall’adesione al consolidato fiscale con specifica indicazione di quelli relativi all’applicazione del pro-rata patrimoniale, alla tassazione dei dividendi, ai trasferimenti neutrali e del riallineamento dei valori.

Trasparenza fiscale1) La società ha aderito al regime di trasparenza fiscale o è un socio della società

che ha aderito (OIC Interpretativo 2)?2) In caso affermativo la nota integrativa della società trasparente riporta (OIC

Interpretativo 2, par. 2.3.2):- condizioni e termini rilevanti del contratto di trasparenza- tutte le parti coinvolte nel contratto di trasparenza fiscale con indicazioni delle

percentuali di partecipazione ed eventuali variazioni intervenute- periodo di vigenza del contratto di trasparenza fiscale- gli impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), i

rischi e le garanzie derivanti dell’adesione alla trasparenza fiscale- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di

recuperare solo in virtù dell’adesione alla trasparenza fiscale e la relativa aliquota utilizzata

- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dell’adesione alla trasparenza fiscale

- ai fini della riconciliazione fra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal Principio Contabile OIC 25, evidenza separata dall’effetto netto derivante dall’adesione alla trasparenza fiscale con specifica indicazione del riallineamento dei valori.

3) In caso affermativo la nota integrativa dei soci della società trasparente riporta (OIC Interpretativo 2, par. 2.3.2):- condizioni e termini rilevanti per il contratto di trasparenza- tutte le parti coinvolte nel contratto di trasparenza fiscale con indicazioni delle

percentuali di partecipazione ed eventuali variazioni intervenute- periodo di vigenza del contratto di trasparenza fiscale- gli impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), i

rischi e le garanzie derivanti dell’adesione alla trasparenza fiscale- la quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di

recuperare solo in virtù dell’adesione alla trasparenza fiscale e la relativa aliquota utilizzata

- indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dell’adesione alla trasparenza fiscale

- ai fini della riconciliazione fra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal Principio Contabile OIC 25, evidenza separata dall’effetto netto derivante dall’adesione alla trasparenza fiscale con specifica indicazione di quelli relativi all’applicazione del pro-rata patrimoniale, alla tassazione dei dividendi e ai trasferimenti neutrali.

Fusione e scissione(Principio Contabile OIC 4)1) Nel primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione, per ogni voce dell’attivo e

del passivo i singoli conti delle società partecipanti alla fusione sono stati aggregati in un’unica voce di identico contenuto e sono stati applicati i principi di redazione e valutazione previsti dal CC in materia? L’aggregazione di cui sopra è

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PARTE GENERALE SI NO N/A Notestata effettuata anche per quanto riguarda le voci di conto economico, qualora sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili dell’operazione? (OIC 4, par. 4.5)

2) Nel caso di fusione per incorporazione, quali dati comparativi sono stati indicati i dati dell’esercizio precedente (anteriore a quello di completamento del procedimento di fusione) relativamente alla società incorporante? (OIC 4, par. 4.5)

3) Nel caso di fusione propria, non sono stati esposti dati comparativi in quanto in tale fattispecie la società risultante dalla fusione è una nuova società? (OIC 4, par. 4.5)

4) In caso di fusione per incorporazione, è stata predisposta una tabella allegata alla Nota Integrativa, che, sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico, riporti in colonne affiancate: (OIC 4, par. 4.5)- gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell’incorporante)- gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più d’una)

nel bilancio d’apertura- gli importi dell’incorporata iscritti nel bilancio dell’esercizio, se determinabili,

senza eccessiva difficoltà?5) L’importo dell’avanzo e/o disavanzo, da annullamento e da concambio, che non

risulta dalla tabella sopra indicata, è illustrato, per ciascuna società interessata e precisandone il trattamento contabile, con l’indicazione dei criteri seguiti nell’iscrizione dei valori correnti delle attività e delle passività e dell’avviamento in sostituzione del disavanzo? (OIC 4, par. 4.5)

6) Nel caso di fusione propria e per incorporazione, nell’ipotesi di assenza di retroattività contabile, qualora gli effetti della fusione sulla situazione economica e patrimoniale siano significativi, è stata predisposta, ad integrazione dell’informativa nel primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione, un’apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzi quali sarebbero stati i dati salienti dell’esercizio precedente qualora gli effetti della fusione fossero stati riflessi retroattivamente all’inizio di tale esercizio? (OIC 4, par. 4.5)

7) Quale parte integrante dell’informativa del primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione, è stato predisposto il rendiconto finanziario ed in calce allo stesso è stata evidenziata in forma tabellare e per ciascuna incorporata, la presentazione distinta per classi delle attività e passività acquisite con la fusione, che non hanno dato luogo a flussi finanziari? (OIC 4, par. 4.5)

8) Qualora sia avvenuta una fusione per incorporazione fra controllante e controllata, nel primo bilancio successivo alla fusione è stato verificato che: (OIC 4, par. 4.7)a) esista coerenza nell’allocazione della differenza di fusione alle singole voci di

bilancio, e ove possibile, vengano mantenute le stesse imputazioni già effettuate nel bilancio consolidato, nel rispetto della continuità dei valori

b) in allegato alla nota integrativa siano stati riportati i valori dell’ultimo bilancio consolidato ante fusione?

9) Qualora sia avvenuta una operazione di scissione, nel caso di beneficiaria neocostituita, nessuna informazione comparativa è stata esposta, mentre nel caso di beneficiaria pre-esistente, la comparazione è avvenuta con il suo precedente bilancio d’esercizio?

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SI NO N/A NOTE1) Le immobilizzazioni immateriali sono state classificate nelle seguenti voci: (art.

2424, CC)I - Immobilizzazioni immateriali

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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SI NO N/A NOTE1 costi di impianto e di ampliamento2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili5 avviamento6 immobilizzazioni in corso e acconti7 altre?

E’ stata data indicazione separata di quelle concesse in locazione finanziaria? Tale disposizione riguarda esclusivamente le società concedenti iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale, di cui all’art. 113 del TUB (soggetti non operanti nei confronti del pubblico) (OIC 1, par. 2; OIC 24, par. C)

2) Nelle immobilizzazioni immateriali sono ricompresi solo elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente? (art. 2424-bis, c.1, CC)

3) Le immobilizzazioni sono iscritte al netto degli ammortamenti o vi è l’indicazione nell’attivo, in distinte colonne, del valore lordo, dell’ammortamento già operato e del valore netto? (Rel. Min. art. 6 del D.Lgs. 127/91; OIC 12, “Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica”)

4) Gli anticipi a fornitori per immobilizzazioni immateriali sono esposte separatamente nel bilancio tra le immobilizzazioni nella voce B.I.6? (OIC 24, “Immobilizzazioni in corso ed acconti”)

5) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione? (art. 2426, c.1, n.1, CC)- Il costo d’acquisto comprende gli oneri accessori e l’IVA, qualora

indetraibile?- Nel costo di produzione sono stati ricompresi tutti i costi direttamente

imputabili? - Gli “altri costi” computati nel costo di produzione:

∙ sono stati considerati per la quota “ragionevolmente” imputabile al prodotto

∙ sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?

6) Gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione (interna o presso terzi) computati nel costo di produzione: (art. 2426, c.1, n. 1, CC)- sono stati considerati per la quota “ragionevolmente” imputabile al prodotto- sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene

può essere utilizzato?Di tale facoltà ne è stata data informazione nella nota integrativa quantificando l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo nell’esercizio distintamente per ogni voce? (art. 2427, c.1, n. 8, CC)

7) Le immobilizzazioni immateriali rilevate al costo in valuta (art. 2426, c.1, 8-bis; OIC 24, “Le immobilizzazioni immateriali nella legislazione civilistica”; OIC 26, par. 5.1):- sono state iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto, o- a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba

giudicarsi durevole?8) Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo,

è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione? (art. 2426, c.1, n. 2, CC)Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono state motivate in nota integrativa? (art. 2426, c.1, n. 2, CC). Le motivazioni di tali modifiche sono adeguate?Qualora la vita utile sia indeterminata è stata fissata una vita utile convenzionale? (OIC 24, par. D.II)

9) Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra esposto - che abbiano quindi valore recuperabile inferiore al valore contabile netto - sono state iscritte a tale minor valore? (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 24, par. D.IV)

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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SI NO N/A NOTESi è tenuto presente che tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata? (art. 2426, c.1, n. 3, CC, OIC 24, par.D.V))

10) Qualora la società abbia rivalutato il costo in applicazione di leggi speciali, la rivalutazione è stata inclusa fra le riserve di patrimonio netto? (OIC 24, par. D.VI)

11) Qualora la società esponga una perdita di esercizio e nel contempo esponga in bilancio delle immobilizzazioni immateriali quali “oneri (costi) pluriennali”, è stata dimostrata la recuperabilità dei costi iscritti dell’attivo? (OIC 24, par. D.IV)

12) I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale:- hanno effettivamente utilità pluriennale (OIC 24, par. A.III)- sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, ove

esistente (art. 2426, c.1, n. 5, CC)- sono stati ammortizzati in base ad un piano di ammortamento non superiore

a cinque anni? (art. 2426, c.1, n. 5, CC)13) In caso di distribuzione di dividendi, è stata verificata l’esistenza di riserve

disponibili sufficienti a coprire l’ammontare di tali costi (impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità) non ancora ammortizzati (art. 2426, c.1, n. 5, CC)

14) La società si è avvalsa della facoltà di capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo direttamente sostenuti? (OIC 24, “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”)Questi soddisfano i requisiti di:- chiara definizione del progetto- identificabilità e misurabilità- realizzabilità del progetto, intenzione della società alla sua realizzazione e

possesso di risorse adeguate alla sua realizzazione- recuperabilità dei costi, tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dalla

applicazione del progetto stesso?L’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo inizia a partire dal momento in cui il bene (o processo) è disponibile per l’utilizzazione economica?

15) Nel caso in cui siano stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di start up (costi di avviamento, pre-operativi o di pre-apertura), sono state rispettate le condizioni per la loro capitalizzazione? (OIC 24, “Alcune tipologie di costi pluriennali”)

16) I costi di addestramento e qualificazione del personale e/o agenti sono stati capitalizzati solo se sostenuti in relazione a un’attività di avviamento di una nuova impresa, di una nuova attività di impresa o a un processo di riconversione o ristrutturazione industriale? (o commerciale in caso di agenti) (OIC 24, “Alcune tipologie di costi pluriennali”)In quest’ultimo caso, le ristrutturazioni e riconversioni soddisfano i requisiti richiesti (approvazione del piano da parte degli amministratori, capacità dell’azienda di generare flussi di reddito futuri, ecc.) (OIC 24, “Alcune tipologie di costi pluriennali”)

17) L’avviamento acquisito a titolo oneroso è iscritto nei limiti del costo per esso sostenuto:- è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, ove

esistente (art. 2426, c.1, n. 6, CC)- è stato ammortizzato in base ad un piano di ammortamento non superiore a

cinque anni (art. 2426, c.1, n. 6, CC)- nel caso in cui l’avviamento venga sistematicamente ammortizzato in un

periodo limitato di durata superiore ai cinque anni, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo, ne è stata data adeguata motivazione nella nota integrativa? (art. 2426, c.1, n. 6, CC). (Sono consentiti periodi superiori a cinque anni ma non superiori ai venti anni qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell’analisi relativa ai benefici economici futuri, che la vita utile dell’avviamento sia senz’altro superiore ai cinque anni) (OIC 24 Avviamento par. E)

18) I costi di pubblicità capitalizzati sono assimilabili ai costi di impianto e di ampliamento, sono cioè funzionali, e quindi quasi essenziali, al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti

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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SI NO N/A NOTE(l’avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto innovativo, creazione di un nuovo prodotto) e non si riferiscono invece a costi “di sostegno” della commerciabilità di prodotti già esistenti? (OIC 24, “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”)

19) Il software applicativo acquistato a titolo di proprietà o di licenza d’uso a tempo indeterminato è stato iscritto nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”? Nel caso in cui il corrispettivo periodico sia relativo al software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato è stato imputato al conto economico e non capitalizzato? Nel caso inoltre il software acquistato su licenza d’uso preveda il pagamento di un corrispettivo “una tantum” pagato all’inizio a valere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi sono stati iscritti nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”? (OIC 24, “Altre immobilizzazioni immateriali”)

20) Nel caso di software prodotto internamente (OIC 24, “Altre immobilizzazioni immateriali”):- se il software applicativo prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge

sui diritti d’autore, i relativi costi sostenuti internamente sono stati iscritti nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”

- se il software applicativo prodotto per uso interno “non è tutelato”, i relativi costi sono stati o imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”?

21) La società ha iscritto nell’attivo diritti di brevetto? Questi presentano le caratteristiche e i requisiti di: (OIC 24, “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”)- titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento- recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si

svilupperanno dall’applicazione del brevetto stesso- possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l’impresa?

22) L’ammortamento dei diritti di brevetto è stato determinato sulla base della durata economica con il limite massimo della durata del brevetto? (OIC 24, “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”)

23) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni: (OIC 24, “Informazioni nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa”)a) i criteri con cui sono stati determinati i valori delle immobilizzazioni

immateriali, delle rettifiche di valore, della conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c.1, n. 1, CC)

b) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce (art. 2427, c.1, n. 2, CC):∙ il costo originario∙ le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni∙ le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni

avvenuti nell’esercizio∙ le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati

nell’esercizio∙ il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla

chiusura dell’esercizio∙ i trasferimenti ad altra voce∙ le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell’esercizio.

c) la composizione delle voci “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, c.1, n. 3, CC; )

d) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, in particolare l’avviamento, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati

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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SI NO N/A NOTEeconomici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio (sia prima che dopo le imposte). (art. 2427, c.1, n. 3-bis; CC, OIC 1, par. 6)

e) il criterio seguito per l’eventuale rivalutazione del bene immateriale, la legge che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto

f) il metodo ed il piano di ammortamento usato. In particolare per l’avviamento, nell’ipotesi in cui la durata dell’ammortamento sia superiore rispetto al periodo convenzionale di cinque anni, occorre dimostrare e motivare tale maggiore durata, evidenziando in nota integrativa gli elementi specifici sulla base dei quali è fondata la determinazione della maggiore vita utile residua

g) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare della eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari e l’ammontare cumulativo capitalizzato, distinto da quello relativo all’esercizio

h) i cambiamenti dei metodi d’ammortamento e della residua vita utile ed i relativi effetti e motivazioni

i) le ragioni e l’ammontare della svalutazione apportata per perdite durevoli di valore?

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTE

Parte generale1) Le immobilizzazioni materiali sono state classificate nelle seguenti voci (art. 2424,

CC):II - Immobilizzazioni materiali: 1 Terreni e fabbricati 2 Impianti e macchinario 3 Attrezzature industriali e commerciali 4 Altri beni 5 Immobilizzazioni in corso e acconti?E’ stata data indicazione separata di quelle concesse in locazione finanziaria? Tale disposizione riguarda esclusivamente le società concedenti iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale, di cui all’art. 113 del TUB (soggetti non operanti nei confronti del pubblico) (OIC 1, par. 2; OIC 16, “Le immobilizzazioni materiali nella legislazione civilistica”)

2) Nelle immobilizzazioni materiali sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente? (art. 2424-bis, c. 1, CC)

3) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione? (art. 2426, CC)- Il costo d’acquisto comprende gli oneri accessori? - Nel costo di produzione sono stati ricompresi tutti i costi direttamente

imputabili? - Gli “Altri costi” computati nel costo di produzione:

∙ sono stati considerati per la quota “ragionevolmente” imputabile al prodotto

∙ sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?

- L’importo dell’IVA eventualmente capitalizzato è indetraibile? (OIC 16, par. D.II.a)

4) Le immobilizzazioni materiali la cui valutazione in bilancio è correlata ad una valuta estera (art. 2426, c.1, n.8-bis; OIC 26, par. 8.4):- sono state iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto, o- a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba

giudicarsi durevole?5) Gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione (interna o presso terzi)

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEcomputati nel costo di produzione: (art. 2426, c.1, n. 1, CC)- sono stati considerati per la quota “ragionevolmente” imputabile al prodotto- sono relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene

può essere utilizzato?Di tale facoltà ne è stata data informazione nella nota integrativa quantificando l’ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo nell’esercizio distintamente per ogni voce? (art. 2427, c.1, n. 8, CC)

6) Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi fondi ammortamento (art. 2424, CC) o vi è l’indicazione nell’attivo, in distinte colonne, del valore lordo, dell’ammortamento già operato e del valore netto? (Rel. Min. art. 6 del D.Lgs. 127/91; OIC 12, “Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione civilistica”)

7) Nel caso di cespiti che comprendono accessori, componenti o pertinenze, aventi una vita utile di durata inferiore al cespite principale, l’ammortamento di tali componenti è calcolato separatamente rispetto al cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile? (OIC 16, par. D.XI)

8) I cespiti non usati e destinati da una delibera del CdA all’alienazione o attualmente non usati per essere destinati ad altre produzioni sono esposti in bilancio - quando di ammontare significativo - separatamente in apposita voce del circolante? (OIC 16, par. A.I.e)

9) Gli anticipi a fornitori per acquisti di immobilizzazioni materiali sono esposti separatamente nel bilancio tra le immobilizzazioni nella voce B.II.5? (OIC 16, par. E.I)

10) Le minusvalenze o le plusvalenze da alienazione di cespiti sono esposti nel conto economico tra:a) gli “Oneri diversi di gestione” o gli “Altri ricavi e proventi” quando si riferiscono

a oneri o proventi relativi a cessioni di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi per effetto di deperimento economico-tecnico ed aventi comunque scarsa significatività rispetto alla normale attività produttiva, commerciale o di servizi (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

b) i “Proventi ed oneri straordinari” (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”, OIC Interpretativo 1, par. E) se legati a:∙ operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura

dell’impresa (cessione di rami aziendali, conferimenti, fusioni, scissioni, ristrutturazioni aziendali, riconversione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, ecc.)

∙ cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti alla gestione finanziaria

∙ cessioni di beni strumentali alla normale attività produttiva, commerciale o di servizi aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la stessa attività?

∙ furti e ammanchi di cespiti (i relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie)

∙ perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie)

∙ oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.

∙ perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria

∙ indennità varie per risoluzione di contratti?11) Sono state effettuate rivalutazioni unicamente in applicazioni di leggi speciali?

Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie ovvero che non derivino

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEdall’applicazione di leggi speciali. In questi casi le rivalutazioni sono state effettuate in base ai criteri stabiliti dalle leggi speciali? (OIC 16, par. D.VIII)Se le leggi speciali non stabiliscono i criteri di rivalutazione, questi ultimi hanno comunque rispettato il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta? (OIC 16, par. D.VIII)I saldi attivi di rivalutazione sono stati accreditati ad una apposita “Riserva di rivalutazione” voce A.III di patrimonio netto, al netto dell’eventuale imposta sostitutiva versata o da versare? (OIC 16, par. D.VIII)Nel caso di rivalutazione di beni immobili effettuata ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n.185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2), qualora la rivalutazione abbia rilevanza solo civilistica, sono stati contabilizzati i relativi effetti fiscali differiti, che si originano dalle corrispondenti differenze temporanee createsi, a riduzione della relativa riserva di rivalutazione?Qualora invece la rivalutazione dei beni immobili abbia rilevanza fiscale, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione stessa, sono stati rilevati gli effetti fiscali differiti per il fatto che gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita?L’iscrizione di passività per imposte differite a fronte della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta iscritta a seguito della rivalutazione è effettuata solo nel caso in cui si preveda la distribuzione della stessa riserva o la liquidazione della società?Si veda anche OIC Documento interpretativo di legge - Le novità introdotte dal D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito nella L. 28/1/2009, n. 2) - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazioni degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale.

12) Per le immobilizzazioni materiali acquistate in tutto o in parte in cambio di altre immobilizzazioni materiali, il costo del bene acquisito è stato contabilizzato:- al valore di mercato, se si tratta sostanzialmente di un’operazione di

acquisto/vendita (OIC 16, parr. D.II.c e D.II.e)- al valore contabile netto del bene dato in permuta nel caso in cui la permuta è

stata fatta al fine di acquisire un bene avente caratteristiche funzionali analoghe a quello ceduto (OIC 16, par. D.II.c)

13) I costi di, ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un’immobilizzazione sono stati capitalizzati solo se hanno comportato un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile? (OIC 16, par. D.III)Si ricorda che se tali costi non producono i predetti effetti, ma sono invece assimilabili a costi di manutenzione ordinaria, essi devono essere addebitati al conto economico.

14) Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione? (art. 2426, c.1, n. 2, CC)

15) Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra esposto - che abbiano quindi valore recuperabile al di sotto del valore contabile netto - sono state iscritte a tale minor valore? (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 16, par. D.XIII)Si è tenuto presente che tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, c.1, n. 3, CC) e che il ripristino deve tener conto degli ammortamenti che si sarebbero presi in assenza di svalutazione? (OIC 16, par. D.XIII)

16) Ogni cespite obsoleto o non più utilizzato o utilizzabile o destinato all’alienazione è stato valutato al minore tra il valore netto contabile e il valore netto di realizzo? (OIC 16, par. D.XIII)

17) Nel caso di cespiti non utilizzati:a) l’impresa si è accertata se si è verificata una perdita durevole di valore nelle

immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione? (OIC 16, par. D.XIII)b) il valore esposto in bilancio corrisponde al minore tra costo e valore

recuperabile, che in questo caso corrisponde al valore realizzabile dalla alienazione, al netto di tutti i costi per smantellamento, a meno che sia

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEprevisto il loro successivo utilizzo in futuro, e quindi il valore d’uso è considerato uguale o superiore al valore contabile (OIC 16, par. A.I.e e par. D.XIII)

c) gli ammortamenti sono stati sospesi per i beni destinati all’alienazione (OIC 16, par. A.I.e)

d) è stata data adeguata informazione in nota integrativa circa i beni destinati all’alienazione? (OIC 16, par. E.IV)?

18) Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito (ad esempio, tramite donazioni) sono iscritte in bilancio nel momento in cui il titolo di proprietà delle stesse è stato trasferito all’impresa (nell’attivo patrimoniale ed in contropartita tra i proventi straordinari) al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi - sostenuti e da sostenere - affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell’impresa? Tale valore è stato rilevato come provento straordinario nel conto economico e, se rilevante, è stata data adeguata illustrazione in nota integrativa? (OIC 16, par. D.II.d)Nel caso in cui alla data di bilancio il titolo di proprietà non sia stato ancora legalmente trasferito all’impresa, le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono iscritte tra i conti d’ordine e ne è data adeguata illustrazione in nota integrativa? (OIC 16, par. D.II.d)

19) E’ stata esercitata la facoltà di iscrivere nell’attivo le attrezzature industriali e commerciali ad un valore costante, solo qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni (art. 2426, c.1, n. 12, CC):- tali immobilizzazioni siano costantemente rinnovate- siano di scarsa importanza in rapporto all’attivo del bilancio- non vi siano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione?

20) I pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono dotazione necessaria del cespite sono capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali ed ammortizzati sulla vita del cespite cui si riferiscono o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore? (OIC 16, par. D.VII)

21) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) i criteri con cui sono stati determinati i valori delle immobilizzazioni materiali,

delle rettifiche di valore, della conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 16, par. E.IV)

b) l’inclusione o meno della quota di spese generali di fabbricazione in caso di beni costruiti in economia (OIC 16, par. E.IV)

c) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare della eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari imputati alle immobilizzazioni materiali, la relativa politica di capitalizzazione adottata e l’ammontare cumulativo capitalizzato distinto da quello relativo all’esercizio (art. 2427, c.1, n. 8, CC; OIC 16, par. E.IV)

d) i gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali (ipoteche, privilegi, pegni, ecc.) (OIC 16, par. E.IV)

e) per ciascuna categoria di immobilizzazioni materiali sono stati forniti (art. 2427, c.1, n. 2, CC; OIC 16, par. E.IV):∙ il costo originario∙ le precedenti rivalutazioni e quelle dell’esercizio∙ gli ammortamenti accumulati e quelli dell’esercizio∙ le svalutazioni accumulate e quelle dell’esercizio∙ le acquisizioni, i trasferimenti da una ad altra voce, le alienazioni

avvenute nell’esercizio ∙ il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla

chiusura dell’esercizioTali informazioni sono esposte in forma tabellare? (OIC 12, “Nota integrativa al bilancio”)

f) l’indicazione dei beni rivalutati per effetto di leggi di rivalutazione monetaria

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEancora in patrimonio (art. 2427, CC), il criterio seguito per la rivalutazione, la legge speciale che l’ha determinata, l’importo della rivalutazione al lordo e al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto (OIC 16, par. E.IV) nonché le motivazioni per l’effettuazione della rivalutazione (Documento OIC - Le novità introdotte dal D.L. 29/11/2008, n. 185 Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale)

g) il metodo ed i tassi di ammortamento usati per le varie categorie o classi di cespiti e per la quota di ammortamento dell’esercizio (OIC 16, par. E.IV)

h) le modifiche dei criteri di ammortamento, della vita utile e dei coefficienti applicati, le motivazioni ed i relativi effetti (art. 2426, c.1, n. 2, CC; OIC 16, par. E.IV). Le motivazioni sono ritenute adeguate?

i) eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali (OIC 16, par. E.IV)

j) in caso di svalutazioni delle immobilizzazioni: (art. 2427, c.1, n. 3-bis, CC; OIC 16, par. E.IV)∙ le ragioni e l’ammontare dell’eventuale svalutazione apportata∙ le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di

valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al loro valore di mercato

∙ indicazioni delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate

∙ l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell’esercizio prima e dopo le imposte

k) l’ammontare delle immobilizzazioni materiali acquistate durante l’esercizio o in esercizi precedenti da controllate, collegate e controllate dalle controllanti, se di ammontare rilevante (OIC 16, par. E.IV)

l) l’ammontare dei cespiti non in uso o utilizzati in misura sensibilmente inferiori alla loro normale possibilità di utilizzazione ovvero alla loro normale capacità produttiva (OIC 16, par. E.IV)

m) nell’ipotesi di immobilizzazioni materiali destinate alla vendita (e riclassificate nell’apposita voce dell’attivo circolante): le ragioni del mutamento di destinazione dei cespiti e del conseguente trasferimento delle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante, il criterio di valutazione utilizzato, l’eventuale effetto del cambiamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell’esercizio (OIC 16, par. E.IV)

n) nel caso di beni dell’impresa “presso terzi”, in deposito, in pegno o in comodato l’indicazione del fatto nella nota integrativa, (e non nei conti d’ordine)? (OIC 22, par. B.IV)

Beni in leasing (per il locatario)1) Nel bilancio del locatario (utilizzatore), in ottemperanza alle norme di legge, i

contratti di leasing sono stati contabilizzati come segue (metodo patrimoniale): (OIC 12, Appendice 2)- inserimento a conto economico del costo per canoni maturati nell’esercizio

(considerando gli eventuali risconti calcolati sull’intero canone) - inserimento tra i conti d’ordine del valore dei cespiti in leasing, dell’impegno

per canoni futuri e per il prezzo di riscatto del bene?2) L’individuazione dei contratti di leasing finanziario è stata fatta considerando la

formale presenza della clausola di opzione finale di acquisto e della ragionevole previsione di esercizio della stessa, ma anche di altre condizioni, indipendentemente dalla clausola di riscatto che determina, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni (OIC 12, Appendice 2)?

3) Nella nota integrativa sono state fornite le seguenti informazioni (OIC 11, Ruolo e funzione dei principi contabili; art. 2427, c.1, n. 22, CC; OIC 12, Appendice 2):- trattamento contabile adottato per la determinazione degli effetti economici e

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEpatrimoniali derivanti da operazioni di leasing

- se di importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria (che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto) con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell’addebito a conto economico dei canoni corrisposti, in particolare sulla base di un apposito prospetto:∙ l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero

stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni. Tale valore corrisponde al minore fra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito. Il valore in oggetto è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore

∙ le quote di ammortamento, rettifiche e riprese di valore di competenza dell’esercizio e quelle cumulate al termine dello stesso

∙ il debito implicito verso il locatore originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali

∙ l’onere finanziario di competenza dell’esercizio∙ il relativo effetto fiscale∙ l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio

netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario- l’ammontare dei cespiti in leasing, degli impegni per canoni futuri ed il loro

valore di riscatto?Beni in leasing (per il locatore non istituzionale) (Con il termine locatore non istituzionale si intendono gli enti finanziari che, pur esercitando l’attività di leasing ed iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 del TUB, non applicano la disciplina prevista dal D.Lgs. 27/1/1992, n. 87 e dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia) (OIC 12, Appendice 2)

1) E’ stata fornita informativa circa i crediti e gli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché gli effetti che deriverebbero dall’applicazione del metodo finanziario sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società? (OIC 12, Appendice 2)

Operazioni di retrolocazione (Lease back) (L’operazione di vendita - sale - e concomitante operazione di leasing finanziario - lease back - per il riacquisto attraverso un contratto di leasing del bene originariamente di proprietà, normalmente costituisce da un punto di vista sostanziale una operazione di finanziamento. Poiché una operazione di lease back comprende una operazione di locazione, occorre valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione di quest’ultima come leasing finanziario oppure, in più rari casi, operativo) (OIC 12, Appendice 2)

1) Qualora la retrolocazione si configuri come finanziaria, è stata rilevata contabilmente la vendita?

2) L’eventuale plusvalenza (differenza positiva fra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell’operazione) che si dovesse determinare è stata rilevata nel conto economico secondo il principio di competenza, tramite l’iscrizione di risconti passivi e l’imputazione graduale al conto economico in base alla durata del contratto di leasing? (art. 2425-bis, c. 4, CC)L’eventuale minusvalenza (nel caso in cui la compravendita ed il leasing non siano stati effettuati a condizioni di mercato), è stata rilevata a conto economico fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell’operazione? E la parte residua (differenza tra valore di mercato e prezzo di vendita) imputata a conto economico lungo la durata del contratto, in proporzione ai canoni stessi, a condizione che: a) il prezzo di vendita sia inferiore al prezzo di mercato al momento della vendita; b) tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato?

3) Nella nota integrativa sono state fornite le seguenti informazioni (OIC 11, “Ruolo e

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SI NO N/A NOTEfunzioni dei principi contabili”, art. 2427, c.1, n. 22, CC; OIC 12, Appendice 2):- trattamento contabile adottato per la determinazione degli effetti economici e

patrimoniali derivanti da operazioni di leasing- se di importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero

prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria (che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto) con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell’addebito a conto economico dei canoni corrisposti, in particolare sulla base di un apposito prospetto:∙ l’ammontare complessivo al quali i beni oggetto di locazione sarebbero

stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni. Tale valore corrisponde al minore fra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito. Il valore in oggetto è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore

∙ le quote di ammortamento, rettifiche e riprese di valore di competenza dell’esercizio e quelle cumulate al termine dello stesso

∙ il debito implicito verso il locatore originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali

∙ l’onere finanziario di competenza dell’esercizio∙ il relativo effetto fiscale∙ l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio

netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario- l’ammontare dei cespiti in leasing, degli impegni per canoni futuri ed il loro

valore di riscatto?- La metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente

determinatasi e l’effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto.

Contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali1) Sono accreditati al conto economico gradualmente in relazione alla vita utile dei

cespiti cui si riferiscono ed esposti in bilancio a riduzione del valore dei cespiti ovvero in una voce del passivo tra i risconti (OIC 16, par. F.II.a) La possibilità di iscrivere in una apposita voce del patrimonio netto la quota di contributi in conto capitale in sospensione di imposta era limitata alle residue quote di contributi erogati in esecuzione di leggi precedenti. Il CNDC-CNR 16 consentiva tale trattamento per ottenere il beneficio fiscale della sospensione di tassazione del 50 per cento del contributo ricevuto: la norma fiscale non consente più tale trattamento

2) Sono iscritti, al valore nominale, nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati? (OIC 16, par. F.II.c)

3) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni: (OIC 16, par. F.III.b)a) l’ammontare delle richieste di contributo in corso, se di ammontare

significativob) i contributi ricevuti ed il metodo di contabilizzazione.

Se contabilizzati come riduzione del costo vanno evidenziati il costo lordo ed il contributo.

c) le restrizioni o le indisponibilità dei cespiti che la concessione di tali contributi comportano

d) nel caso in cui negli esercizi passati il contributo sia stato iscritto a patrimonio netto, l’importo del contributo che corrisponderebbe all’ammontare dei cespiti non ancora ammortizzati alla data di bilancio?

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE

Partecipazioni immobilizzate1) Le partecipazioni immobilizzate sono state classificate nelle seguenti voci (art.

2424, CC):III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:a) imprese controllateb) imprese collegatec) imprese controllantid) altre imprese?

2) Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente? (art. 2424-bis, c. 1, CC)

3) Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto? (art. 2426, c.1, n. 1, CC)Le immobilizzazioni in partecipazioni in controllate e collegate sono valutate alternativamente con il metodo del patrimonio netto? (art. 2426, c.1, n. 1 e 4, CC)

4) Nel caso che risultino durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto sono state iscritte a tale minor valore? (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 20, par. II.3.6)

5) Si è tenuto presente che tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata? (art. 2426, c.1, n. 3, CC) Le riprese di valore effettuate nell’esercizio si fondano su presupposti adeguati?

6) Le partecipazioni in altre imprese possedute in misura non inferiore al 20% (10% se con azioni quotate in mercati regolamentati) sono state considerate, in via presuntiva, immobilizzazioni? (art. 2424-bis, c. 2, CC)

7) Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultano iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, a quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza è stata motivata in modo preciso e puntuale nella nota integrativa? (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 20, par. II.3.4.)

8) Sono escluse dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto le partecipazioni per le quali (OIC 20, par. II. 3.5):- vi sono elementi che condizionano in modo rilevante la partecipazione oppure

situazioni di natura politica che limitano di fatto l’influenza significativa nella gestione della partecipata

- il controllo effettivo, diretto o indiretto, da parte della partecipante, è di fatto limitato da particolari situazioni (es. fallimento, amministrazione controllata o liquidazione)?

Per tali partecipazioni è stato utilizzato il criterio del costo?9) Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è stata

adeguatamente analizzata la differenza tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata alla data di acquisto della partecipazione (tenendo conto anche delle imposte differite ed anticipate)? (OIC 21, parr. 3.3.a e 3.3.b)- il costo d’acquisto della partecipazione è stato distribuito tra le attività e le

passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione

- se il patrimonio netto di spettanza espresso a valori correnti è inferiore al prezzo d’acquisto (differenza positiva), la differenza è attribuibile all’avviamento, a condizione che tale valore trovi riscontro in una ragionevole aspettativa di futuri sovra redditi

- se e nella misura in cui non ricorra tale aspettativa, la differenza è stata imputata a conto economico della partecipante quale svalutazione della partecipazione - voce D.19.a, riducendo così il valore inizialmente iscritto al prezzo di acquisto

- nel caso in cui emerga una differenza negativa, tale differenza è stata portata proporzionalmente a riduzione dei valori dell’attivo immobilizzato, salvo quelli di inequivocabile valore o di rapido realizzo?

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE- nel riesame dei valori delle attività e passività della partecipata, qualora

emergano delle perdite o passività, di competenza dell’esercizio o di esercizi passati, è stato iscritto un fondo per rischi ed oneri (anche nel caso in cui l’ulteriore differenza sia attribuibile ad avviamento negativo, ovvero ad una previsione di flussi negativi di redditi futuri)

- qualora, al termine del riesame e delle conseguenti rettifiche operate, permanga ancora una differenza negativa, la partecipazione è stata iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata, rispetto al prezzo di costo, allocando al passivo, tra le riserve, una “riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite” o dizione simile, indistribuibile?

- i maggiori e minori valori, derivanti dal processo di cui sopra, sono assoggettati allo stesso trattamento contabile dei valori dei vari elementi, attivi o passivi, ai quali essi si riferiscono?

10) Nell’applicazione del metodo del patrimonio netto sono state considerate le seguenti rettifiche (OIC 21, par. 3.3.c.):- rettifiche derivanti dall’eventuale mancata applicazione delle norme di legge,

integrate sul piano della tecnica dai Principi Contabili- rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di Principi Contabili uniformi a

quelli applicati dalla partecipante- rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di

chiusura dell’esercizio della partecipata e della partecipante, nell’ipotesi in cui tali date non coincidano

- rettifiche derivanti da operazioni intersocietarie- rettifiche derivanti dalle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono

conto del diverso prezzo di acquisizione- rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto

dalla partecipante?11) Le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto negli

esercizi successivi rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente vengono accreditate al conto economico della partecipante (“trattamento contabile preferito”) o direttamente in una riserva non distribuibile (“trattamento contabile alternativo”)? (art. 2426, c.1, n. 4, CC; OIC 21, par. 3.3.f)

12) Le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto vengono comunque addebitate a conto economico, eventualmente liberando la riserva non distribuibile in precedenza costituita a tale titolo? (art. 2426, c.1, n. 4, CC; OIC 21, par. 3.3.f)

13) Il metodo del patrimonio netto è stato applicato ad ogni singola partecipazione e non su base aggregata? (OIC 21, par. 3.2.h)

14) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) i criteri di valutazione adottati per le partecipazioni, per le rettifiche di valore e

per la conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 20, par. 5.2)

b) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, c.1, n. 5, CC), l’ammontare delle riserve di utili o di capitale soggette a restituzioni o vincoli o in sospensione di imposta (OIC 20, par. 5.2)

c) i movimenti delle partecipazioni suddivise in due voci, in imprese controllate e collegate, specificando per ciascuna voce: “il costo; le precedenti rivalutazioni e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una all’altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni e svalutazioni effettuate nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le partecipazioni immobilizzate esistenti alla chiusura dell’esercizio” (art. 2427, c.1, n. 2, CC; OIC 20, par. 5.2)

d) la motivazione dell’eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e l’influenza di tale deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTEeconomico (art. 2423-bis, n. 6, CC; OIC 20, par. 5.2)

e) la motivazione della iscrizione della differenza nel caso in cui le immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, siano “iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata” (art. 2426, CC; OIC 20, par. 5.2)

f) l’ammontare dei proventi da partecipazioni immobilizzate diversi dai dividendi (art. 2427, c.1, n. 11, CC, OIC 20, par. 5.2)?

14.1) Nel caso di valutazione al costoa) gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni con consociate (OIC 20,

par. II.5.f)b) la composizione delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari” del

conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da partecipazioni immobilizzate (OIC 20, par. II.5.d)

c) l’ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15 del conto economico, diversi dai dividendi (OIC 20, par. II.5.e)

d) l’eventuale restrizione alla disponibilità delle partecipazioni immobilizzate (OIC 20, par. II.5.g)

e) l’esistenza di diritti di opzione, privilegi, ecc. (OIC 20, par. II.5.h)f) le partecipazioni, con il relativo importo, che hanno costituito oggetto di

cambiamento di destinazione e le relative ragioni (OIC 20, par. II.5.l)g) se il cambiamento di classificazione ha comportato, di riflesso, l’adozione di

un criterio di valutazione diverso rispetto al precedente esercizio, deve essere indicata l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, ossia la differenza quantitativa originata dal cambiamento di valutazione (OIC 20, par. II.5.m)

h) nel caso di “ripristino di valore” occorre indicare l’ammontare della ripresa di valore e l’origine (OIC 20, par. II.5.n)

i) nel caso di “perdita durevole di valore” della partecipazione, occorre indicare le ragioni della adozione del valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l’adozione del valore minore (OIC 20, par. II.5.o)

j) nel caso di rivalutazione delle partecipazioni occorre indicare (OIC 20, par. II.5.p)∙ la legge relativa e l’ammontare della rivalutazione∙ le conseguenze fiscali ed il trattamento contabile delle relative imposte∙ il trattamento contabile della riserva di rivalutazione e i suoi utilizzi e

restrizioni∙ se la tassazione della riserva di rivalutazione è soggetta a condizione

sospensiva e non vengono stanziate le imposte, la dichiarazione che gli amministratori ritengono che la tassazione verrà differita indefinitamente

k) l’informazione su operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalle società partecipate, sue modalità, decisioni e conseguenze per la partecipante (OIC 20, par. n. 15.q)

l) la indisponibilità, o meno, della riserva per azioni proprie in portafoglio e le relative ragioni (OIC 20, par. II.5.r)

m) le informazioni sui conti nei quali sono stati rilevati gli utili e le perdite derivanti da alienazione di azioni proprie? (OIC 20, par. II.5.s)

14.2) Nel caso di valutazione con il metodo del patrimonio nettoa) breve descrizione del metodo del patrimonio netto ed indicazione della data di

riferimento dei bilanci utilizzati (OIC 21, par. 3.4.b.I)b) nel caso in cui la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo

del patrimonio netto, e l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di patrimonio netto acquisito è stata iscritta nell’attivo e ammortizzato, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all’avviamento, le ragioni di tale

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTEtrattamento (art. 2426, c.1, n. 4, CC; OIC 21, par. 3.4.)

c) il metodo di traduzione dei bilanci in moneta estera, i cambi utilizzati, nonché la rilevazione e la rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all’adozione di tale procedimento (OIC 21, par. 3.4.b.III)

d) nel caso vengano utilizzati bilanci con date diverse, le date di tali bilanci e le variazioni di tali date nonché l’effetto di eventi significativi verificatisi tra le diverse date (OIC 21, par. 3.4.b.V)

e) l’ammontare della riserva non distribuibile che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio netto

f) in presenza di dividendi il criterio di rilevazione seguito per l’iscrizione nel bilancio (riserva non distribuibile) della quota di pertinenza degli utili delle partecipate secondo il metodo del patrimonio netto e l’ammontare dei dividendi relativi a tali partecipate

g) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale relativi ad imprese controllate e collegate, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società (art. 2427, c.1, n. 9, CC; OIC 21, par. 3.4.a.4)

h) il criterio seguito per l’imputazione al conto economico del risultato di esercizio della partecipata (metodo del patrimonio netto integrale) o della sola imputazione dello stesso allo stato patrimoniale (metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale). Nel primo caso gli amministratori hanno indicato l’ammontare dell’utile d’esercizio che non potrà essere distribuito, dovendo essere iscritto in apposita riserva non distribuibile (OIC 21, par. 3.4.b.II).

i) nel caso di modificazione del criterio di valutazione ed adozione del metodo del patrimonio netto, è stata giustificata la scelta effettuata ed indicato il valore delle partecipazioni, del patrimonio netto e del risultato d’esercizio che sarebbero stati iscritti in bilancio se il criterio non fosse stato cambiato.Le stesse informazioni sono state fornite nel caso che dal metodo del patrimonio netto si passi al metodo del costo o al minore tra costo e mercato? (OIC 21, par. 3.4.b.IV)

Titoli immobilizzati1) Nei titoli facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente

elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente? (art. 2424-bis, c. 1, CC)La classificazione contabile di un titolo tra le immobilizzazioni finanziarie è fondata su un criterio di distinzione di tipo “funzionale” ed è strettamente connessa con le decisioni degli amministratori avuto riguardo ai programmi che intendono attuare nell’esercizio e nei successivi.

2) I titoli immobilizzati sono iscritti nell’attivo al netto dei fondi di svalutazione? (Rel. Min. all’art. 2424-bis, CC)

3) L’eventuale trasferimento di un titolo da attività immobilizzata ad attivo circolante è conseguente al venir meno delle ragioni che avevano condotto alla precedente iscrizione (OIC 20, par. I.1)- tale trasferimento è adeguatamente motivato in nota integrativa- in nota integrativa viene altresì indicata l’influenza complessiva sul bilancio

del trasferimento?4) L’utile o la perdita da realizzo di titoli immobilizzati sono rilevati tra i proventi o gli

oneri straordinari? (OIC 20, par. I.2)5) La valutazione dei titoli, quotati o non quotati, viene effettuata titolo per titolo,

attribuendo a ciascun titolo il costo specificatamente sostenuto? (OIC 20, par. I.6.1)

6) I premi o gli oneri di sottoscrizione, così come gli scarti di negoziazione partecipano al risultato d’esercizio secondo competenza economica? (OIC 20, par. I.3)La contropartita patrimoniale è rappresentata da ratei e risconti attivi o passivi?

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE7) I titoli senza cedola (zero coupon) sono iscritti, all’atto dell’acquisto, al costo

sostenuto? La loro remunerazione viene esplicitata in ogni esercizio con contropartita patrimoniale nei ratei e risconti attivi? (OIC 20, par. I.3)

8) Qualora il titolo immobilizzato alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello di iscrizione, è stata iscritto a tale minor valore? (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 20, par. I.6.2)La riduzione di valore è stata iscritta nel conto economico alla voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, punto 19, voce b?

9) Nel caso in cui siano venuti meno i motivi di una precedente rettifica effettuata per perdita durevole di valore, è stato ripristinato il valore originario? (art. 2426, c.1, n. 3 CC; OIC 20, par. I.6.3)

10) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) il criterio di valutazione adottato per i titoli immobilizzati (OIC 20, par. I.8.1.a)b) i titoli immobilizzati emessi da consociate (OIC 20, par. I.8.1.b)c) il trattamento contabile del premio o dell’onere per il sottoscrittore di titoli

immobilizzati e dello scarto di emissione (OIC 20, par. I.8.1.c)d) i movimenti dei titoli immobilizzati, specificando: il costo, le precedenti

svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell’esercizio (OIC 20, par. I.8.1.d)

e) la composizione delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da titoli immobilizzati (OIC 20, par. I.8.1.e)

f) i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni (OIC 20, par. I.8.1.f)

g) se il cambiamento di destinazione ha comportato l’adozione di un criterio di valutazione diverso rispetto all’esercizio precedente, la differenza quantitativa originata dal cambiamento nella valutazione (OIC 20, par. I.8.1.g)

h) le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli (OIC 20, par. I.8.1h)i) le ragioni, nel caso di “Perdita durevole” di valore del titolo, dell’adozione di

valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l’adozione del valore minore (OIC 20, par. I.8.1.i)

j) nel caso di “Ripristino di valore” l’ammontare della rivalutazione, la ragione, le conseguenze fiscali? (OIC 20, par. I.8.1.l)

Partecipazioni comprese nel circolante1) Le partecipazioni non immobilizzate sono state classificate nelle seguenti voci (art.

2424, CC):III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate2) partecipazioni in imprese collegate3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo?

2) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto (calcolato secondo l’art. 2426, c.1, n. 1, CC) ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore? (art. 2426, n. 9, CC; OIC 20, par. I.7)Si è tenuto presente che il minor valore derivante da un’eventuale svalutazione al mercato non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi? (art. 2426, c.1, n. 9, CC)

3) Le riprese di valore effettuate nell’esercizio si fondano su presupposti adeguati?4) La configurazione di costo adottata, ove possibile è quella del costo specifico?

(OIC 20, par. I. 7.1)5) Il costo è stato calcolato con uno dei seguenti metodi: (art. 2426,

c.1, n. 10, CC; OIC 20, par. I. 7.1)

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE- media ponderata- primo entrato, primo uscito (FIFO)- ultimo entrato, primo uscito (LIFO)?

6) L’applicazione del principio del minore tra costo e mercato è stata effettuata titolo per titolo? (OIC 20, par. I. 7.2)

7) La nota integrativa fornisce le seguenti informazionia) il criterio di valutazione adottato, nonché quello per le rettifiche di valore e per

la conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1, CC)

b) il metodo di costo adottato (costo medio, FIFO o LIFO) e se apprezzabile, la differenza fra il valore di bilancio e quello calcolato in base ai costi correnti (art. 2426, c.1, n. 10, CC; OIC 20, par. I.8.2.c)

c) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, c.1, n. 5, CC)

d) il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo (OIC 20, par. I.8.2.d)

e) i criteri applicati nella valutazione delle partecipazioni in valuta estera (art. 2427, n. 1, CC) sia con riferimento al costo che con riferimento alla eventuale perdita durevole di valore (si veda anche il punto a) precedente)

f) in presenza di partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultano iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, o, se non vi è obbligo di redigere il bilancio consolidato, superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la motivazione di tale differenza (art. 2426, c.1, n. 3, CC; OIC 20, par. II.5.i)Le motivazioni fornite risultano adeguate?

g) gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni con consociate (OIC 20, par. II.5.f)

h) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’art. 2425, n. 15, CC, diversi dai dividendi (art. 2427, c.1, n. 11, CC)

i) le informazioni sui conti nei quali sono stati rilevati gli utili e le perdite derivanti da alienazione di azioni proprie (OIC 20, par. II.5.s)

j) l’informazione su operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalle società partecipate, sue modalità, decisioni e conseguenze per la partecipante (OIC 20, par. II.5.q)

k) le partecipazioni con il relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni (OIC 20, par. II.5.l)

l) se il cambiamento di destinazione ha comportato l’adozione di un criterio di valutazione diverso rispetto al precedente esercizio, la differenza quantitativa originata dal cambiamento di valutazione? (OIC 20, par. II.5.m)

Titoli compresi nel circolante1) I titoli compresi nel circolante sono iscritti al minore tra il costo di acquisto inclusivo

degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato? (art. 2426, c.1, n. 9, CC; OIC 20, par. I.7.1)

2) Nel caso in cui siano venuti meno i motivi di una precedente svalutazione al minor valore di realizzazione, è effettuato il ripristino al valore originario? (art. 2426, n. 9, CC; OIC 20, par. I.7.2)

3) I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti nell’attivo al netto dei relativi fondi svalutazione? (Rel. Min. all’art. 2424-bis, CC)

4) La configurazione di costo adottata, ove possibile, è quella del costo specifico? (OIC 20, par. I.7.1)

5) Alternativamente al costo specifico si è utilizzato uno dei seguenti metodi di configurazione del costo: (art. 2426, c.1, n. 10, CC; OIC 20, par. I.7.1)

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE- media ponderata- primo entrato, primo uscito (FIFO)- ultimo entrato, primo uscito (LIFO)?

6) Se il valore ottenuto con uno dei metodi indicati differisce in misura apprezzabile dai prezzi correnti alla chiusura dell’esercizio, viene indicata la differenza, per categoria di beni, nella nota integrativa? (art. 2426, c.1, n. 10, CC)

7) Il valore di mercato dei titoli non immobilizzati quotati viene determinato con riferimento alle quotazioni di borsa in modo tale da consentire di desumere un rappresentativo andamento? (OIC 20, par. I.7.2)

8) L’andamento dei prezzi di mercato successivo alla data di bilancio è tenuto in adeguata considerazione per formulare un valore di realizzazione? (OIC 20, par. I.7.2)

9) Per i titoli ceduti successivamente alla data di bilancio il prezzo di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita? (OIC 20, par. I.7.2)

10) Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, o reperibili, allo scopo di accertare l’esistenza di valori di mercato inferiori al costo? In tal caso, questi titoli sono stati opportunamente svalutati? (OIC 20, par. I.7.2)

11) L’applicazione del principio del minore tra costo e mercato è stata effettuata titolo per titolo? (OIC 20, par. I.7.2)

12) La valutazione dei titoli a reddito fisso al costo è in ogni esercizio rettificata, eventualmente tramite l’iscrizione di un rateo, per tenere conto dell’ammontare dell’aggio e del riconoscimento del disaggio? (OIC 20, par. I.3)Il criterio di ammortamento dell’aggio e del riconoscimento del disaggio utilizzato dalla società produce una sostanziale costanza nel tempo del rendimento del titolo?

13) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) il criterio di valutazione adottato, nonché quello per le rettifiche di valore e per

la conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1, CC)

b) il metodo di costo adottato (costo medio, FIFO o LIFO) e se apprezzabile, la differenza fra il valore di bilancio e quello calcolato in base ai costi correnti (art. 2426, c.1, n. 10, CC; OIC 20)

c) un’analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie, nel caso di ammontari molto rilevanti. (OIC 20, par. I.8.2.a)

d) gli ammontari significativi di titoli non quotati (OIC 20 par. I.8.2.b)e) il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo? (OIC 20, par.

I.8.2.d)?Partecipazioni e Titoli iscritti nell’attivo circolante - Effetti del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Documento interpretativo di legge OIC - Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2) - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale)

1) La società si è avvalsa della disciplina transitoria prevista dalla L. 2/09 che permette di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal CC, mantenendo Partecipazioni e Titoli compresi nel circolante al valore risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole?(il D.M. 24 luglio 2009 del Ministro dell’Economia, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, ha prorogato per l’esercizio 2009 la possibilità di non svalutare Partecipazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante dei bilanci delle imprese che seguono le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili nazionali. Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, introdotto a seguito degli emendamenti apportati dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, la deroga è stata prorogata anche all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore di tale Legge di conversione (31 luglio 2010))

2) In caso affermativo sono state fornite nella nota integrativa le seguenti informazioni:

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PARTECIPAZIONI E TITOLI SI NO N/A NOTE- i criteri seguiti per l’individuazione delle partecipazioni e titoli oggetto di

deroga- per ciascuna partecipazione e titolo, l’importo iscritto in bilancio, il relativo

valore desumibile dall’andamento del mercato e la differenza fra i due (tali informazioni possono essere presentate anche in forma tabellare)

- le modalità ed i criteri di determinazione del valore iscritto in bilancio- le motivazioni in base alle quali gli amministratori hanno ritenuto temporanea

la perdita3) Sono state inoltre fornite nella Relazione sulla Gestione indicazioni in merito

all’effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite relativamente alla posizione finanziaria, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

RIMANENZE SI NO N/A NOTE1) Le rimanenze sono state classificate nelle seguenti voci: (art. 2424, CC)

I - Rimanenze1 Materie prime, sussidiarie e di consumo2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati4 Prodotti finiti e merci5 Acconti?

2) Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato? (art. 2426, c.1, n. 9, CC; OIC 13, par. D.II.b)

3) Le voci delle rimanenze sono iscritte nell’attivo al netto dei relativi fondi svalutazione? (Rel. Min. all’art. 2424-bis, CC)

4) Nel caso in cui siano venuti meno i motivi di una precedente svalutazione al minor valore di realizzazione, è effettuato il ripristino al valore originario? (art. 2426, c.1, n. 9, CC; OIC 13, par. D.VII.f)

5) Il costo delle rimanenze viene calcolato con uno dei seguenti metodi alternativi: (art. 2426, c.1, n. 10, CC; OIC 13, par. D.IV)- media ponderata- primo entrato, primo uscito (FIFO)- ultimo entrato, primo uscito (LIFO)?Per i beni non intercambiabili può essere adottato il metodo della specifica identificazione del costo (OIC 13, D.IV.a)

6) Nel costo di acquisto sono inclusi gli oneri accessori? (art. 2426, c.1, n. 1 e 9, CC; OIC 13, par. D.III.c e D.III.d)

7) Nella determinazione del costo di produzione si è tenuto conto di: (art. 2426, c.1, n. 1, CC; OIC 13, par. D.III.e), f) e g)- costi direttamente imputabili al prodotto- quote di costi indiretti ragionevolmente imputabili al prodotto relativi al periodo

di fabbricazione e non oltre il momento dal quale il bene può essere utilizzato?

8) E’ stata eccezionalmente esercitata la facoltà di aggiungere al costo di produzione oneri relativi al finanziamento del processo d’invecchiamento pluriennale? (art. 2426, c.1, n. 1, CC; OIC 13, par. D.III.m)Nel caso in cui sia stata esercitata tale facoltà, gli oneri finanziari sono stati considerati solamente per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto e relativamente al periodo di fabbricazione fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?E’ stata data informazione nella nota integrativa dell’utilizzo di tale facoltà con la quantificazione dell’ammontare degli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo nell’esercizio?

9) Le spese generali di produzione sono imputate ai prodotti tenendo conto della normale capacità produttiva degli impianti (quindi senza considerare situazioni anomale quali scioperi, crisi di vendita e conseguente Cassa Integrazione Guadagni, ecc.)? ((OIC 13, parr. D.III.g) e h)

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10) Le spese generali ed amministrative, i costi di produzione anomali, i costi di distribuzione e le spese di ricerca sono esclusi dal calcolo del costo di produzione? (OIC 13, par. D.III.h)

11) E’ rispettata la seguente definizione di “valore di mercato”: (OIC 13, par. D.VI.b)- costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie e semilavorati di acquisto

che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti e prodotti d’acquisto- valore di netto realizzo per prodotti finiti, semilavorati di produzione e merci?

12) La valutazione delle rimanenze al minore tra costo e mercato è effettuata voce per voce? (OIC 13, par. D.VII.a)

13) E’ stato applicato il principio del minore tra costo e mercato anche agli ordini confermati di acquisto o di vendita? (OIC 13, parr. D.VII.b) e D.X)

14) Le merci obsolete e a lento rigiro sono state valutate al valore di netto realizzo? (OIC 13, par. D.VII.d)

15) Le materie prime e i semilavorati sono svalutati solo nel caso in cui il valore di netto realizzo del prodotto finito, al netto dei costi di completamento, sia inferiore al loro valore di costo? (OIC 13, par. D.VI.b)

16) Le materie prime, sussidiarie e di consumo, sono iscritte nell’attivo ad un valore costante solo nel caso in cui siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio e sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione? (art. 2426, c.1, n. 12, CC)

17) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) i criteri di valutazione adottati (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 13, par. E.II.a)b) il metodo di costo adottato (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 13, par. E.II.b)c) i criteri adottati per la svalutazione al valore di mercato specificando la

tipologia del valore di mercato utilizzato per le rimanenze obsolete o a lento rigiro (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 13, par. E.II.c)

d) il ripristino al costo originario se vengono meno le ragioni che avevano reso necessario l’abbattimento al valore di mercato e l’effetto sul conto economico (OIC 13, par. E.II.c)

e) gli eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione, le ragioni dei medesimi, il relativo effetto sul conto economico nonché il metodo di contabilizzazione, e nella classificazione delle voci (OIC 13, par. E.II.d)

f) gli eventuali gravami relativi alle rimanenze di magazzino (art. 2427, c.1, n. 6, CC; OIC 13, par. E.II.e)

g) se significativa, per categoria di beni la differenza fra la valutazione in bilancio ed il valore delle rimanenze a costi correnti, se la prima è inferiore alla seconda (art. 2426, c.1, n. 10, CC; OIC 13, par. E.II.f)

h) l’ammontare degli interessi inclusi nei costi di voci che richiedono un processo produttivo pluriennale in quanto relativi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte di tali giacenze (OIC 13, par. E.II.g.)

i) le perdite di ammontare rilevante, non distintamente identificate nel conto economico, derivanti da ordini confermati di acquisto o di vendita che devono essere riconosciute nell’esercizio in cui sono note. Questa indicazione non è necessaria se le perdite sono identificate chiaramente nel corpo del conto economico (art. 2423-bis, n. 4, CC; OIC 13, par. E.II.h.)

j) nel caso di utilizzo del metodo Lifo l’effetto, se significativo, sul risultato dell’esercizio conseguente all’esistenza a fine esercizio di quantità inferiori a quelle dell’inizio dell’esercizio (OIC 13, par. E.III.a)

k) l’ammontare, se rilevante, della svalutazione apportata per effetto del mercato? (informazione facoltativa per OIC 13, par. E.III.b)

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE SI NO N/A NOTE1) I lavori in corso su ordinazione sono stati classificati nell’apposita voce (art. 2424,

CC)I - Rimanenze

3 Lavori in corso su ordinazione?2) I lavori in corso per opere eseguite su commessa sono indicati nello stato

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LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE SI NO N/A NOTEpatrimoniale tra le attività al netto di eventuali fondi rettificativi? (Rel. Min. all’art. 2424-bis, CC).

3) Gli anticipi e gli acconti per opere eseguite su commessa sono rilevati nel passivo dello stato patrimoniale? (art. 2424, CC; OIC 23, par. D.I.b)

4) E’ stato adottato uno dei seguenti criteri di valutazione per le commesse a lungo termine: (art. 2426, c.1, n. 11, CC; OIC 23, par. C)- criterio della percentuale di completamento o dello stato d’avanzamento- criterio della commessa completata o del contratto completato?

5) Il criterio di valutazione scelto è applicato a tutte le commesse di tipologia simile? (OIC 23, par. C.IV)

6) Esistono le condizioni previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento? (OIC 23, par. C.I)

7) L’utilizzo del criterio del costo è giustificato dalla mancanza delle condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento? (OIC 23, par. C.III)Allo stato attuale è accettabile utilizzare il criterio della commessa completata, anche per i contratti per i quali vi siano le condizioni per adottare il criterio della percentuale di completamento. In tal caso l’impresa deve evidenziare in modo chiaro ed intelligibile in nota integrativa gli effetti che si sarebbero avuti se avesse adottato il criterio della percentuale di completamento

8) Qualora sia stato utilizzato il criterio della percentuale di completamento, i lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza? (art. 2426, c.1, n. 11, CC)

9) Per applicare il criterio della percentuale di completamento è stato adottato uno dei seguenti metodi: (OIC 23, par. D.II.b)- metodo del costo sostenuto (“cost-to-cost”)- metodo delle ore lavorate- metodo delle unità consegnate- metodo delle misurazioni fisiche?

10) Il metodo scelto è stato adottato per tutte le commesse con tipologia similare? (OIC 23, par. D.II.b)

11) Nel caso sia stato utilizzato il metodo del “cost-to-cost”: (OIC 23, par. D.II.c)- esiste un sistema procedurale che consenta di effettuare stime attendibili e

aggiornate di costi e ricavi totali di commessa e la possibilità oggettiva di formulare le stime

- i costi utilizzati per la determinazione della percentuale di completamento rappresentano l’effettivo avanzamento del lavoro (ad esempio: sono stati esclusi i costi di materiali non utilizzati, costi di subappalto anticipati, ecc.)?

12) Nel caso sia stato utilizzato il metodo delle ore lavorate esiste la possibilità (e la capacità) di formulare attendibili stime dei costi diretti di commessa e del totale delle ore di lavoro necessari per il completamento della commessa? (OIC 23, par. D.II.d)

13) Nel caso sia stato utilizzato il metodo delle unità consegnate: (OIC 23, par. D.II.e)- esistono i presupposti per una sua applicazione (commesse pluriennali che

prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità)

- sono state valutate solo le unità di prodotto consegnate- le unità di prodotto non consegnate sono state valutate al costo di

produzione?14) Nel caso sia stato utilizzato il metodo delle misurazioni fisiche: (OIC 23, par. D.II.f)

- i prezzi delle lavorazioni dell’unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte, sono espressamente previsti dal contratto o sono determinabili su base oggettiva

- se le singole lavorazioni non hanno percentuali di margine omogenee, sono state effettuate le opportune rettifiche ai prezzi, ai fini della valutazione delle quantità di lavoro eseguite

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LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE SI NO N/A NOTE- i costi afferenti ad attività non specificamente previste dal contratto sono

sospesi ed imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori

- la valutazione della commessa è stata confrontata con quella che si sarebbe ottenuta con il metodo del “cost-to-cost” e le eventuali sostanziali divergenze sono state analizzate?

15) Qualora il contratto preveda dei prezzi per singole fasi di lavoro, la valutazione della commessa è comunque stata effettuata nella sua globalità? (OIC 23, par. D.III)In caso di risposta negativa, esistono le condizioni per una valutazione frazionata della commessa? (OIC 23, par. D.III)

16) Nel caso sia stato adottato il criterio della commessa completata, sono stati seguiti i Principi Contabili enunciati nell’OIC 13 e nelle norme di legge (art. 2426, c.1, n. 1, 9 e 10, CC) sulle rimanenze di magazzino? (OIC 23, par. E.I.a)La consegna è rappresentata, a seconda della fattispecie, dalla spedizione, ma più spesso dall’accettazione del bene da parte del committente, che comporta il verificarsi delle seguenti condizioni: (OIC 23, par. E.I.b)- la costruzione è completata ed il bene accettato dal committente - i collaudi hanno avuto esito positivo- i costi eventualmente ancora da sostenere dopo il completamento non sono

di entità significativa e sono stati accantonati- gli eventuali effetti relativi a situazioni di incertezza connessi alle commesse

ed ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possono essere stimati con ragionevole certezza ed è possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti?

17) E’ stata considerata con la dovuta prudenzialità la revisione prezzi contrattuale nella stima dei ricavi totali di commessa? (OIC 23, par. F.I)

18) Le richieste di corrispettivi aggiuntivi (“claims”) sono state contabilizzate limitatamente agli ammontari la cui manifestazione e quantificazione è ragionevolmente certa? (OIC 23, par. F.II)

19) I costi per l’acquisizione della commessa sono: (OIC 23, par. G.I)- addebitati al conto economico quando sostenuti- o, in alternativa differiti solo se l’assegnazione della commessa è certa o

ragionevolmente certa alla data di preparazione del bilancio e se sono recuperabili dal margine di commessa?

20) Qualora sia adottato il criterio della percentuale di completamento, i costi pre-operativi di commessa sono differiti (normalmente tra le “immobilizzazioni immateriali - altre”) quando sostenuti ed ammortizzati negli esercizi successivi in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento? (OIC 23, par. G.II)

21) Sono stati effettuati adeguati stanziamenti (con iscrizione al passivo tra i “fondi per rischi od oneri”) per gli oneri che normalmente vengono sostenuti dopo la chiusura della commessa (es.: smobilizzo cantiere, collaudi, penalità, manutenzione, garanzie, ecc.)? (OIC 23, par. G.III)

22) I materiali in attesa di impiego nella commessa, ove di per sé non costituiscano contrattualmente oggetto di corrispettivo, sono esposti, quale componente dell’attivo patrimoniale, tra le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e come tali valorizzati? (OIC 23, par. G.IV)

23) Indipendentemente dal criterio di valutazione adottato e dallo stato di avanzamento della commessa, le perdite previste per il completamento della stessa sono state interamente accantonate (stanziamento tra i “Fondi per rischi e oneri” oppure riduzione del valore delle rimanenze finali) nell’esercizio in cui sono divenute prevedibili? (OIC 23, par. H)

24) Nel caso sia adottato il criterio della commessa completata o della percentuale di completamento con il metodo del “cost-to-cost” o altri metodi in cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei proventi previsti, gli interessi passivi sono considerati costi di commessa solo se si verificano le specifiche condizioni previste? (OIC 23, par. L)

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LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE SI NO N/A NOTE25) Qualora i prezzi contrattuali ed i costi di commessa siano espressi in moneta

estera: (OIC 23, par. M)- per la determinazione dei ricavi e dei costi di commessa è stata adottata la

metodologia di conversione prevista nei principi contabili- le passività per anticipi o per acconti sono state convertite secondo quanto

previsto dall’OIC 26, solo se rimborsabili autonomamente in valuta e non già rilevabili a deconto dei corrispettivi liquidati

- nel margine operativo di commessa sono considerati gli utili o le perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio tra la data del contratto e la data in cui il corrispettivo è fatturato (o, se non fatturato, quando incassato)?

Gli utili o le perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio tra la data di fatturazione e la data di incasso, sono stati contabilizzati secondo quanto stabilito dall’OIC 26 (voce 17-bis - Utili e perdite su cambi)?

26) Le rettifiche di ricavo o di costo che emergono successivamente alla chiusura della commessa sono rilevati nell’esercizio in cui si verificano come valore della produzione o costi di produzione di quell’esercizio? (OIC 23, par. N)Se di importo significativo, ne viene data informazione in nota integrativa (OIC 23, par. N)?

27) La nota integrativa contiene informazioni circa:a) il principio contabile adottati, con la precisazione del criterio seguito per il

riconoscimento dei ricavi, del metodo di valutazione dei lavori in corso e dei motivi che hanno indotto alla scelta (OIC 23, par. P.a)

b) il criterio di contabilizzazione dei costi pre e post-operativi e dei costi d’acquisizione delle commesse (OIC 23, par. P.a)

c) il criterio di contabilizzazione dei “claims” (OIC 23, par. P.a)d) gli effetti dell’aggiornamento dei preventivi, se significativi (OIC 23, par. P.b)e) le incertezze e le attività e passività potenziali, connesse a contratti, se di

entità significativa (OIC 23, par. P.c)f) ammontari significativi degli impegni, in particolare quelli per lavori da

eseguire (portafoglio lavori), se non già inclusi nei conti d’ordine (OIC 23, par. P.d)

g) il valore della produzione, i costi e gli effetti sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto che deriverebbero dall’applicazione del criterio della percentuale di completamento, nel caso in cui venga adottato il criterio della commessa completata per le commesse a lungo termine per le quali vi sono le condizioni per applicare il criterio della percentuale di completamento (OIC 23, par. P.e)

h) il trattamento contabile seguito per gli oneri e proventi finanziari, nel caso se ne sia tenuto conto nella valutazione dei lavori (OIC 23, par. P.f)

i) i rapporti con i consorzi cui l’impresa partecipa, indipendentemente dalla quota di partecipazione, con particolare riferimento ai lavori ottenuti da tali consorzi o ad essa affidati (OIC 23, par. P.g)

j) gli eventuali cambiamenti nei criteri e nelle metodologie di valutazione, con i relativi effetti (OIC 23, par. P.h)

k) il valore complessivo dei lavori eseguiti, ove le rimanenze siano esposte al netto degli acconti (OIC 23, par. P.i)

l) l’ammontare dei corrispettivi aggiuntivi (“claims”) compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze (OIC 23, par. P.l)

m) ove già non riflesse nello stato patrimoniale, la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti (OIC 23, par. P.m)

n) l’elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni in consorzi, con l’indicazione della quota di partecipazione e delle clausole che comportano significativi impegni (OIC 23, par. P.n)

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CREDITI SI NO N/A NOTE1) I crediti sono stati classificati nelle seguenti voci: (art. 2424 CC)

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CREDITI SI NO N/A NOTEB - ImmobilizzazioniIII - Immobilizzazioni finanziarie

2 Creditia) verso imprese controllateb) verso imprese collegatec) verso imprese controllantid) verso altri

C - Attivo CircolanteII - Crediti

1) verso clienti2) verso imprese controllate3) verso imprese collegate4) verso imprese controllanti4-bis) crediti tributari4-ter) imposte anticipate5) verso altri?

Sono stati indicati separatamente per ciascuna voce dei crediti gli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo?

2) La classificazione dei crediti nello stato patrimoniale avviene considerando la natura del debitore (crediti verso clienti, controllate, collegate, controllanti, altre consociate, soci, altri, ecc.)? (art. 2424, CC; OIC 15, par. C.II.a)

3) Sono indicati separatamente i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, esclusi i crediti scaduti?. La scadenza deve essere determinata considerando i termini di fatto del realizzo ove questi contrastino con i presupposti contrattuali, in particolare nel caso di crediti verso consociate? (art. 2424, CC; OIC 15, par. C.II.b.)

4) I crediti sono rappresentati nello stato patrimoniale al netto dei relativi fondi svalutazione e degli altri accantonamenti stanziati per rettificare i crediti (resi, sconti e abbuoni) e per ridurli al valore di presunto realizzo? (Rel. Min. all’art. 2424-bis, CC; OIC 15, par. C.III)

5) Nella determinazione del fondo svalutazione crediti, sono state considerate sia le perdite dovute a situazioni di inesigibilità già manifestatisi, sia quelle altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti? (OIC 15, par. D.II) E’ stata considerata la possibilità di recupero degli interessi di mora? (OIC 15, par. D IX).Sono stati considerati anche i crediti ceduti a terzi per i quali sussiste una obbligazione di regresso?

6) Gli interessi non maturati inclusi nel valore dei crediti sono stati riscontati? (OIC 15, par. D.II.f)

7) Sono stati attualizzati i crediti, a media e lunga scadenza, che non comportano un interesse o che comportano un interesse irragionevolmente ridotto? (OIC 15, par. D.III)

8) Per le cessione di credito con azione di regresso (pro-solvendo): (OIC 15, par. D.VII.b)- i crediti ceduti sono stati rimossi dallo stato patrimoniale e sostituiti con

l’ammontare dell’anticipazione ricevuta e col credito nei confronti del “factor” per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l’anticipazione ricevuta?

- è stato indicato l’ammontare del rischio di regresso nei conti d’ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa e iscrivendo l’eventuale fondo rischi nel passivo di stato patrimoniale?

- alternativamente i crediti ceduti pro-solvendo sono stati considerati come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenuti in bilancio, iscrivendo nelle apposite voci dell’attivo di stato patrimoniale l’ammontare dell’anticipazione ricevuta, al netto delle commissioni, e nel passivo il debito verso il “factor” per uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l’importo nominale dei crediti ceduti?

9) Per le cessioni di credito senza azione di regresso (pro soluto): (OIC 15, par.

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CREDITI SI NO N/A NOTED.VII.a)- i crediti ceduti in modo definitivo e per i quali il rischio d’insolvenza è trasferito

al cessionario nella sostanza, sono stati rimossi dal bilancio? - sono stati riconosciuti l’utile o la perdita per la differenza tra il valore ricevuto

ed il valore cui erano iscritti in bilancio? - qualora siano previste clausole contrattuali miranti a frazionare il rischio

d’insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell’importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, è stato inserito nei conti d’ordine l’ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa?

10) Il credito rappresentato dalle ricevute bancarie cedute alle banche non è stato rimosso dal bilancio sino all’incasso delle stesse? (OIC 15, par. D.XI.d)

11) I conti anticipi da clienti sono registrati tra le passività? (art. 2424, CC)12) Nel conto economico sono stati classificati correttamente gli oneri e i proventi

derivanti dai crediti (OIC Interpretativo 1):- nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione” le perdite su crediti dell’attivo

circolante non coperte da precedenti svalutazioni e le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti

- nella voce C.16.a “Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni” gli interessi attivi maturati nell’esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da “indicizzazione” e al lordo delle ritenute di legge

- nella voce C.16.d “Proventi finanziari diversi dai precedenti” gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti, gli interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante per rimborsi d’imposte, sui crediti verso dipendenti, sui crediti verso Enti Previdenziali, ecc., gli sconti finanziari attivi non indicati in fattura per pagamenti “pronta cassa” fatti a fornitori

- nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” gli sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti “pronta cassa”

- nella voce C.17-bis “Utili e perdite su cambi” gli utili e le perdite su cambi realizzati nel corso dell’esercizio e/o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione delle operazioni (OIC 26, par. 4.2)

- nella voce E “Proventi e oneri straordinari” le rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi, la perdita o l’acquisizione a titolo definitivo di caparre qualora abbiano natura straordinaria?

13) Nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:a) il principio di valutazione dei crediti, i criteri di determinazione delle rettifiche

di valore, della conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1, CC; OIC 15, par. E.a)

b) i crediti verso consociate, verso soci ed altre parti correlate all’impresa, verso la società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette e informazioni su tali conti (OIC 15, par. E.b)

c) distintamente per ciascuna voce: l’ammontare dei crediti di durata superiore a cinque anni e la specifica ripartizione per area geografica? (art. 2427, c.1, n. 6, CC; OIC 15, par. E.c; OIC 12, Appendice 3)

d) i crediti relativi a commesse a lungo termine ed il loro metodo di determinazione (OIC 15, par. E.d)

e) per i crediti incassabili oltre l’anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d’interesse e le scadenze (OIC 15, par. E.e)

f) per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione (OIC 15, par. E.f)

g) per i crediti a media e lunga scadenza, con interesse non esplicitato, se

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CREDITI SI NO N/A NOTEsignificativi e non attualizzati, i motivi della mancata attualizzazione e l’effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo (OIC 15, par. E.g)

h) per i crediti per i quali permane un’obbligazione di regresso, l’importo dei crediti ceduti e non ancora incassati alla data di bilancio, se rilevante, anche se già indicato nei conti d’ordine (OIC 15, par. E.h)

i) i crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine del bene e importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori), anche se già indicati nei conti d’ordine (OIC 15, par. E.i)

j) il metodo con cui viene accreditato al conto economico l’interesse non maturato esposto a riduzione del valore nominale dei crediti (OIC 15, par. E.l)

k) la concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa (OIC 15, par. E.m)

l) ammontari di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo (OIC 15, par. E.n)

m) ammontari significativi di crediti in moneta estera (OIC 15, par. E.o)n) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e

completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio (OIC 15, par. E.p)o) esplicito richiamo alle informazioni che secondo l’art. 2428 devono essere

inserite in relazione sulla gestione (i rapporti, nonché i contenuti dei conti e delle operazioni con imprese controllate, collegate e altre consociate (cioè imprese che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate o si trovano sotto un unico controllo) ed i rapporti intercorsi con chi esercita attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati)? (OIC 15, par. E)

RATEI E RISCONTI SI NO N/A NOTE1) Nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza

dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi? (art. 2424-bis, c. 6, CC)

2) Nella voce ratei e risconti passivi sono stati iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi? (art. 2424-bis, c. 6, CC)

3) Il disaggio su prestiti è separatamente indicato tra i ratei e risconti attivi ed ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito? (art. 2426, c. 1, n. 7, CC; OIC 18, “Rilevazione e classificazione”)

4) L’aggio su prestiti è separatamente indicato tra i ratei e risconti passivi? (art. 2424, CC; OIC 18, “Rilevazione e classificazione”)

5) Sono state iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo? (art. 2424-bis, c. 6, CC; OIC 18, “I ratei e risconti nella legislazione civilistica”)

6) I risconti attivi e passivi, in quanto crediti e debiti di servizi (non pecuniari) sono riflessi in bilancio al cambio storico, indipendentemente dalle fluttuazioni che possono essere intercorse tra i cambi? (OIC 18, nota 2)

7) I ratei attivi e passivi, poiché rappresentativi di crediti e debiti in moneta, sono stati rilevati in base a quanto disposto dal principio OIC 26? (OIC 18, “Valutazione”)

8) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni (OIC 18, “Nota integrativa”): a) la composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi”,

quando il loro ammontare sia apprezzabile (art. 2427, c. 1, n. 7, CC)b) i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi

all’origine in Euro c) la distinzione dei ratei e risconti aventi durata inferiore o superiore a cinque

annid) l’indicazione di casi in cui si sia verificata divergenza fra i concetti del “tempo

fisico” e del “tempo economico” ai fini della quantificazione adottata

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e) le altre informazioni, se pertinenti, richieste dai documenti sui crediti e sui debiti

f) ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore in bilancio dei ratei e risconti?

DISPONIBILITA’ LIQUIDE SI NO N/A NOTE1) Le disponibilità liquide sono state classificate nelle seguenti voci (art. 2424, CC):

IV - Disponibilità liquide1 Depositi bancari e postali2 Assegni3 Denaro e valori in cassa?

2) I saldi dei conti bancari tengono conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell’esercizio successivo? (OIC 14, par. B.II.)

3) I fondi esistenti all’estero che non possono essere rimpatriati a causa di restrizioni valutarie, ma che si prevede verranno utilizzati ai fini della gestione locale, sono indicati in nota integrativa e, se di ammontare particolarmente rilevante, sono esposti in apposita sottovoce dello stato patrimoniale? (OIC 14, par. D.III.)Se sussistono difficoltà di utilizzo e di rimpatrio di tali fondi, essi sono valutati al presumibile valore di realizzo stimato a fine esercizio? (OIC 14, par. D.III.)

4) E’ stato rispettato il divieto di non compensare conti bancari attivi e passivi anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca? (art. 2423-ter, c. 6, CC; OIC 14, par. D.V)

5) Le giacenze di cassa sono valutate al valore nominale? (OIC 14, par. E)6) I depositi bancari, depositi postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati)

sono valutati al presumibile valore di realizzo? (OIC 14, par. E)7) Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di

chiusura dell’esercizio? (OIC 14, par. E) 8) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:

a) natura dei fondi liquidi o conti bancari in Italia e all’estero vincolati o soggetti a restrizioni e durata del vincolo (OIC 14, par. F.II.a)

b) conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti in Italia o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause (OIC 14, par. F.II.b)

c) l’utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, se rilevante, ogni tipo di rapporto con imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime nonchè, se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento (OIC 14, par. F.II.c)

d) ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide? (OIC 14, par. F.II.d)

PATRIMONIO NETTO SI NO N/A NOTE

Parte generale1) Le voci di patrimonio netto sono state classificate nella seguenti voci (art. 2424,

CC):(A) Patrimonio nettoI - CapitaleII - Riserva da sovrapprezzo delle azioniIII - Riserva di rivalutazioneIV - Riserva legaleV - Riserve statutarieVI - Riserva per azioni proprie in portafoglioVII - Altre riserve, distintamente indicateVIII - Utili (perdite) portati a nuovo

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PATRIMONIO NETTO SI NO N/A NOTEIX - Utile (perdita) dell’esercizio

2) E’ stato rispettato l’obbligo di accantonare alla riserva legale almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, fino a che tale riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale? (art. 2430, c.1, CC)

3) Qualora la riserva legale sia diminuita per qualsiasi ragione, è stato rispettato l’obbligo di reintegrazione a norma dell’art. 2430, c.2, CC?

4) E’ stato rispettato il divieto di distribuire la riserva da soprapprezzo delle azioni, ivi compresa anche quelle derivanti dalla conversione di obbligazioni, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale? (art. 2431, CC)

5) In caso di acquisto di azioni proprie o di azioni/quote della società controllante è stata costituita una riserva indisponibile di importo pari a quello delle azioni proprie o delle azioni/quote della società controllante iscritte nell’attivo? (art. 2357-ter, c. 3,CC e art. 2359-bis, c.4, CC)

6) E’ stato rispettato il principio di imputare alla voce “Altre riserve” eventuali versamenti in conto capitale o a copertura perdite effettuati dai soci durante l’esercizio senza farli transitare da conto economico? (OIC 28, par. D.VII)

7) Nel caso in cui la società, nel corso dell’esercizio, abbia distribuito acconti sui dividendi va rispettato l’obbligo di iscrivere tali acconti, con il segno meno, nella voce IX. del patrimonio netto e pertanto la voce IX è stata scomposta in due sottovoci: a) utile risultante dal conto economico: b) (meno) acconti sui dividendi (OIC 28, par. III A.4)

8) Nel caso in cui vi sia conferimento di beni in natura e la successiva revisione della stima del perito dimostri che il valore dei conferimenti è inferiore di oltre un quinto al valore peritale, l’importo, pari alla differenza fra il valore originariamente contabilizzato e quello determinato in sede di revisione della stima, è stato iscritto in un conto denominato “minusvalenza da apporto di beni in natura” a rettifica del patrimonio netto? (OIC 28, par. I.6)Tale minusvalenza è stata stornata qualora il socio abbia deciso di reintegrare la propria quota di capitale?Se alla data di chiusura dell’esercizio la revisione della perizia non è stata ancora effettuata, ma potrebbe esserlo entro il termine per la redazione, il bilancio riflette gli effetti della revisione del valore? (OIC 28, par. I.6)Altrimenti, è data informativa in nota integrativa del fatto che la revisione è in corso? (OIC 28, par. I.6)Se la revisione della stima è stata effettuata, ma il socio entro la data di redazione del bilancio non ha comunicato la propria decisione, ne è stata data notizia nella relazione sulla gestione fra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e in nota integrativa a commento della revisione della stima peritale? (OIC 28, par. I.6)

9) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) Per ciascuna voce di patrimonio netto, l’analitica indicazione, con

specificazione in appositi prospetti della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, c. 1, n. 7-bis; OIC 28, par. IV e Nota integrativa, lett. a”)

(la disponibilità deve essere intesa come la possibilità di utilizzazione della riserva, mentre per distribuibilità si deve intendere la possibilità di erogazione ai soci di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Questo anche tenuto conto di particolari clausole statutarie esistenti o da specifiche deliberazioni assembleari - OIC 28, par. IV)

(nel silenzio della norma, è ragionevole assumere che l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi si riferisca agli ultimi tre esercizi o, qualora vi fossero particolari situazioni, ad un periodo superiore a tre (OIC 28, par. IV)

b) la composizione della voce “altre riserve” (art. 2427, c.1, n. 7, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. b)

c) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio (art. 2427, c.1, n. 17, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. d)

d) le azioni di godimento le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori

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PATRIMONIO NETTO SI NO N/A NOTEsimili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (art. 2427, c.1, n. 18, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. e)

e) le variazioni nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell’esercizio (art. 2427, c.1, n. 4, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. a)

f) la composizione della voce “riserve da rivalutazione” in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazione non monetarie (informazioni complementari richieste da OIC 28, “Nota integrativa”)

g) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (art. 2427, c. 1, n. 19, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. f)

h) la composizione della voce “riserve statutarie”, qualora lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve (informazioni complementari richieste da OIC 28, “Nota integrativa”)

i) il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, inclusi quelli apportati da terzi, i criteri utilizzati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e ricavo ed il regime di responsabilità (art 2427, c. 1, n. 20, CC; OIC 28, “Nota Integrativa”, lett. g)

j) l’indicazione, alle voci di bilancio relative, della destinazione dei proventi di cui al terzo comma dell’art. 2447-decies richiamato dall’art. 2427, c.1, n. 21, CC e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla realizzazione di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 2447-bis (OIC 28, “Nota Integrativa”, lett. h)

k) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (Art. 2427, c.1, n. 18)

l) se non illustrato con riferimento all’attivo - il numero il valore nominale, il costo ed il valore di carico delle azioni proprie o delle azioni o quote di società controllanti ed i movimenti intercorsi nell’esercizio con indicazione degli utili e delle perdite e l’ammontare della riserva per azioni proprie nonché l’importo massimo autorizzato di acquisti di azioni proprie - o il rinvio alla relazione sulla gestione ove tali informazioni sono contenute? (art. 2428, c. 3, n. 3 e 4, CC)

Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto 10) La nota integrativa indica le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del

patrimonio netto? (art. 2427, c. 1, n. 4, CC; OIC 28, “Nota integrativa”, lett. a)11) Le informazioni sono presentate nella forma di prospetto? (OIC 28, par. IV)

Tale prospetto:- comprende tutte le voci elencate nello schema di stato patrimoniale nella

voce “Patrimonio netto”- indica chiaramente:

∙ i valori dei singoli conti di patrimonio netto all’inizio di ciascun esercizio indicato

∙ il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci

∙ i valori dei singoli conti alla fine di ciascun esercizio indicato?

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SI NO N/A NOTE1) La società ha emesso strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali

o anche amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti, a fronte di: (OIC 12, Appendice 1)- apporto di un’opera- apporto di servizi- apporto congiunto di un’opera e di servizi- da parte di soci o di terzi (art. 2346, c. 6) o di dipendenti della società o di

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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SI NO N/A NOTEsocietà controllate (art. 2349, c. 2)?

2) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società

con l’indicazione dei relativi apporti (art. 2427, c. 1, n. 19; OIC 12, Appendice 1)

1. i diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono tali strumenti, così come previsto dallo statuto (art. 2427, c. 1, n. 19)

2. le principali caratteristiche delle operazioni relative (art. 2427, c. 1, n. 19)d) i beneficiari dell’emissione (soci, terzi, prestatori di lavoro dipendenti della

società o di società controllate) (OIC 12, Appendice 1)e) se si tratta di strumenti finanziari destinati alla circolazione (OIC 1, par. 9; OIC

12, Appendice 1)m) le modalità per il loro trasferimento? (OIC 12, Appendice 1)

FONDI PER RISCHI ED ONERI E PASSIVITA’ POTENZIALI SI NO N/A NOTE

Fondi per rischi ed oneri1) I fondi per rischi ed oneri sono stati classificati nelle seguenti voci (art. 2424, CC):

B - Fondi per rischi ed oneri1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili2 Per imposte, anche differite3 Altri?

2) Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza? (art. 2424-bis, c. 3, CC)

3) Gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono distinti tra: (OIC 19, par. A.II)a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di

sopravvenienza sono indeterminate (fondi per oneri)b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (“passività

potenziali” o fondi rischi)anche ai fini della diversa contropartita a conto economico? (rispettivamente voci B.13 e B.12) (OIC 19, par. A.II; OIC Interpretativo 1)

4) E’ rispettato il principio di non utilizzare fondi per rischi ed oneri per: (OIC 19, par. A.III)a) rettificare i valori dell’attivob) attuare politiche di bilancio, tramite la costituzione di generici fondi rischi privi

di giustificazione economica?5) Nella valutazione dei fondi per rischi ed oneri sono stati considerati i principi

generali della competenza e della prudenza? (OIC 19, par. C.I)6) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c.1, n. 1, CC; OIC 19, par. D.a)

b) la composizione della voce “Altri fondi” quando il loro ammontare sia apprezzabile (art. 2427, c.1, n. 7, CC; OIC 19, par. D.c)

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, la loro formazione e il loro utilizzo (art. 2427, c.1, n. 4, CC; OIC 19, par. D.b)

d) eventuali informazioni complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta? (OIC 19, par. D.e)

Passività potenziali1) Le perdite derivanti da potenzialità sono rilevate in bilancio, se esistono le seguenti

condizioni: (OIC 19, par. C.VI)a) la disponibilità di informazioni alla data di bilancio che facciano ritenere

probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di un’attività. Gli eventi che si verificano dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che

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FONDI PER RISCHI ED ONERI E PASSIVITA’ POTENZIALI SI NO N/A NOTEun’attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data sono stati presi in considerazione al fine sia di determinare le potenzialità esistenti alla data di bilancio sia di valutare gli effetti e gli ammontari connessi a tali situazioni

b) la possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza?2) Tali perdite sono rilevate in bilancio nei fondi per rischi ed oneri?3) E’ stato rispettato il divieto di effettuare stanziamenti generici? (OIC 19, par.

C.VI.g)4) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni (OIC 19, par. D.f)

a) il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati

b) la descrizione della situazione d’incertezza e l’indicazione dell’ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa ad una potenzialità che è stata stanziata in bilancio in quanto l’evento futuro è da considerarsi probabile, quando tali informazioni sono necessarie per non rendere il bilancio inattendibile

c) nel caso di evento probabile la cui stima dell’ammontare non possa essere effettuata, l’indicazione che l’evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di evento possibile

d) nel caso di evento possibile le informazioni utili per la comprensione della situazione (situazione di incertezza, ammontare stimato della possibile perdita o l’indicazione che la stessa non può essere effettuata, altri possibili effetti se non evidenti, preferibilmente l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti)

e) l’esistenza e l’ammontare di garanzie, le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari anche se la perdita sia improbabile

f) probabili contestazioni da parte di terzi da cui possa derivare una perdita “possibile” che sia significativa

g) possibilità di sostenere perdite dalla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati

h) indisponibilità di assicurazione?

TFR, DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ SI NO N/A NOTE1) I debiti sono rappresentati separatamente per natura del creditore: fornitori, soci,

controllate, collegate, controllanti, ecc.? (art. 2424, CC)2) I debiti sono stati classificati nelle seguenti voci: (art. 2424, CC)

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoD - Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) obbligazioni2) obbligazioni convertibili3) debiti verso soci per finanziamenti4) debiti verso banche5) debiti verso altri finanziatori6) acconti7) debiti verso fornitori8) debiti rappresentati da titoli di credito9) debiti verso imprese controllate10) debiti verso imprese collegate11) debiti verso controllanti12) debiti tributari13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale14) altri debiti?

3) I crediti verso i propri creditori sono classificati tra le attività di bilancio a meno che non vi sia l’effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale? (art. 2423-ter, c. 6, CC; OIC 19, par. L.II.c)

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TFR, DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ SI NO N/A NOTE4) Per i debiti è stata data indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio

successivo? (art. 2424, CC)5) La voce “Acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o

servizi non ancora effettuate e gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie? (OIC 19, par. L.III)

6) I “Debiti verso banche” comprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamento a titolo diverso? (OIC 19, par. L.III)

7) I “Debiti verso banche” esprimono l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data? (OIC 19, par. M.V)

8) I “Debiti verso fornitori” sono registrati al netto degli sconti commerciali, dei resi e delle rettifiche di fatturazione? (OIC 19, par. M.II)

9) Il ”Debito per obbligazioni” corrisponde all’ammontare totale del debito residuo in linea capitale alla data di bilancio secondo il piano di rimborso? (OIC 19, par. M.III)

10) Nella voce “Debiti verso altri finanziatori” sono iscritti i debiti contratti con finanziatori diversi dagli enti creditizi, come ad esempio: (OIC 19, par. L.III)- i finanziamenti ricevuti da chi esercita attività di direzione e coordinamento,

con indicazione in nota integrativa, della clausola di postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

- i prestiti da terzi (non istituti di credito) fruttiferi ed infruttiferi - i debiti verso l’acquirente, con obbligo per lo stesso di retrocessione a termine

del bene- le polizze di credito commerciale (commercial papers)?

11) Il prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, che si qualifica come prefinanziamento, è classificato tra le passività a medio-lungo termine se vi è la ragionevole certezza che il mutuo venga ottenuto? (OIC 19, par. L.II.c.)

12) Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo come previsto dall’art. 2424? (OIC 19, par. F)Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole identità maturate dai dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati (OIC 19, par. E) e tenuto conto degli effetti della Riforma introdotta dalla L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) relativamente alle scelte effettuate dai dipendenti?Gli ammontari di trattamento di fine rapporto relativi a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata nell’esercizio successivo, sono stati classificati nella voce D.13, qualora di ammontare significativo? (OIC 19, par. G.IV)

13) I debiti ed altre passività espresse in Euro sono esposti al valore nominale? (OIC 19, par. M.I)

14) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) Debiti

- distintamente per ciascuna voce. l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (art.

2427, c. 1, n. 6, CC). l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con

specifica indicazione della natura delle garanzie e la specifica ripartizione per area geografica (art. 2427, c. 1, n. 6, CC)

- i criteri adottati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all’origine in Euro (OIC 19, par. N.a)

- le eventuali informazioni complementari necessarie al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria (ad esempio, il piano di rimborso ed altri accordi per i debiti scaduti da oltre un anno) (OIC 19, par. N.f)

- nel caso di scorporo di interessi passivi dal valore nominale del debito, la motivazione dello scorporo, l’evidenza di tale operazione, il metodo di contabilizzazione degli interessi, il periodo ed il relativo tasso (OIC 19, par. N.f)

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TFR, DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ SI NO N/A NOTE- cambiamenti significativi dei termini di pagamento (OIC 19, par. M.XIV)- il numero delle obbligazioni convertibili in azioni, dei titoli o valori similari

emessi dalla società, ed i diritti che essi attribuiscono (art. 2427, c. 1, n. 18, CC)

b) Mutui passivi/prestiti obbligazionari- mutui con garanzie reali e non (art. 2427, c. 1, n. 6, CC)- le eventuali informazioni complementari necessarie al fine di fornire una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria (ad esempio, la scadenza, le modalità di rimborso, il tasso di interesse esplicito ed effettivo per tipo di prestito, per le obbligazioni in circolazione,…) (art. 2427, c. 1, n. 18, CC, OIC 19, par. N.f)

- le garanzie prestate (art. 2427, c. 1, n. 6, CC; OIC 19, par. I.VII.e)- gli interessi passivi sostenuti nell’esercizio, distinguendo tra quelli su

prestiti obbligazionari, finanziamenti a medio e lungo termine ed a breve, altri (art. 2427, c. 1, n. 12, CC)

c) Altri debiti- i rilevanti ammontari verso creditori con peculiari caratteristiche (OIC 19,

par. N.i)d) Debiti verso soci per finanziamenti (art. 2427, c. 1, n. 19-bis, CC; OIC 19, par.

N.l)- i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con

la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione concessa espressamente dai soci rispetto agli altri creditori(Ai fini della postergazione, si intendono quei finanziamenti, in qualsiasi forma effettuata, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento)

- sono stati considerati anche i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (art. 2497- quinquies, CC)

e) Trattamento di fine rapporto- la metodologia di stanziamento a norma dell’art. 2120, CC (art. 2424-bis,

c. 4, CC)- i movimenti avvenuti nell’esercizio (art. 2427, c. 1, n. 4, CC; OIC 19, par.

H.a), tenuto conto di quanto previsto dalla L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) relativamente alle scelte effettuate dai dipendenti

- l’eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l’indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto

- se significativo l’ammontare del trattamento di fine rapporto relativo a contratti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell’esercizio successivo a seguito di dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazione aziendale? (OIC 19, par. H.c)

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE SI NO N/A NOTE1) La società ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di

retrocessione?(Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione quando il contratto o la pattuizione - anche tenendo conto di eventuali negozi collegati, stipulati tra le parti, comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando la pattuizione rende obbligatorio il riacquisto) (OIC 12, Appendice 5)

2) In particolare la natura dell’operazione si configura, nella sostanza, come un “finanziamento” o come “un prestito di beni”? (OIC 12, Appendice 5)

3) Nel primo caso (“finanziamento”) il venditore “a pronti’” ha (OIC 12, Appendice 5):a) mantenuto nello stato patrimoniale le attività vendute (art. 2424-bis, c. 5,

CC)?b) iscritto la somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato

patrimoniale?

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OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE SI NO N/A NOTEc) a fine esercizio, iscritto un rateo passivo per la quota di competenza

dell’esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza fra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore)? La ripartizione della differenza è avvenuta con il metodo del pro-rata temporis o secondo un metodo diverso, a seconda della sostanza della pattuizione?

d) stanziato gli ammortamenti ordinari, nel caso in cui il bene oggetto della vendita sia un bene ammortizzabile?

4) Nel secondo caso (“prestito di beni”) il venditore “a pronti” ha (OIC 12, Appendice 5):a) mantenuto nello stato patrimoniale le attività vendute (art. 2424-bis, c. 5,

CC)?b) suddiviso il corrispettivo ricevuto in sede di vendita in due componenti:

a) una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, iscritta nel passivo patrimoniale e classificata fra gli altri debiti, con indicazione dell’importo esigibile oltre l’esercizio a seconda della durata contrattualmente pattuita

b) una parte, corrispondente ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all’acquirente (pari alla differenza fra il prezzo pattuito per la vendita e quello pattuito per la retrocessione), iscritta fra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica

c) stanziato gli ammortamenti ordinari, nel caso in cui il bene oggetto della vendita sia un bene ammortizzabile?

5) Nel caso in cui la società che redige il bilancio d’esercizio sia l’acquirente “a pronti” e la pattuizione si configuri come un “finanziamento”, la società stessa ha proceduto a (OIC 12, Appendice 5):a) iscritto la somma corrisposta in sede di acquisto iniziale fra i crediti dell’attivo

dello stato patrimonialeb) a fine esercizio, rilevato un rateo attivo per la quota di competenza

dell’esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza fra i due prezzi pattuiti?

6) Nel caso in cui la società che redige il bilancio d’esercizio sia l’acquirente “a pronti” e la pattuizione si configuri come un “prestito di beni”, la società stessa ha (OIC 12, Appendice 5):a) iscritto i mezzi finanziari utilizzati per l’acquisto iniziale come crediti,

classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene

b) iscritto la parte corrisposta al venditore in relazione al temporaneo godimento del bene fra i risconti attivi ed addebitata gradualmente al conto economico in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis

c) rilevato eventuali frutti del bene oggetto del contratto nel conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura

7) La nota integrativa contiene le seguenti informazioni:a) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi

ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, c.1, n. 6-ter, CC)

b) il trattamento contabile adottato per rappresentare l’operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l’operazione comporta l’obbligo di retrocedere il bene (OIC 12, Appendice 5)

c) la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione (OIC 12, Appendice 5)

d) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti) (OIC 12, Appendice 5)

e) gli ammontari iscritti per la rilevazione dell’operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce (OIC 12, Appendice 5)

f) l’illustrazione degli effetti derivanti da significative variazioni nella

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OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE SI NO N/A NOTEclassificazione dei costi e dei proventi, provocate dall’operazione (OIC 12, Appendice 5)

CONTI D’ORDINE SI NO N/A NOTE1) In calce allo stato patrimoniale, risultano evidenziate le garanzie prestate

direttamente e indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime, oltre agli altri conti d’ordine? (art. 2424, c. 3, CC)

2) Gli ammontari dei conti d’ordine sono quindi (OIC 22, par. A):a) esclusi dalla somma totale dell’attivo e del passivob) esposti in un’unica colonna in maniera separatac) comparati con i valori dell’anno precedente?

3) I conti d’ordine sono suddivisi nelle categorie (OIC 22, par. B):a) rischi assunti dall’impresab) impegni assunti dall’impresac) beni di terzi presso l’impresa?

4) I rischi assunti dall’impresa comprendono:a) le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendo tra

fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali (con separata indicazione - per ciascun tipo - di quelle prestate nell’interesse di controllate, collegate, controllanti e di imprese controllate da queste ultime, nonché di quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento) (OIC 22, par. B II.a)

b) i rischi derivanti da cessioni di credito con la clausola pro-solvendo, sempreché non si mantenga iscritto il credito nell’attivo (OIC 22, par. B.II.e)?

c) i rischi derivanti da cessioni di credito con la clausola pro-soluto, qualora il cedente fornisca garanzie (ad esempio una franchigia “in monte”)? (OIC 22, par. B.II.e)

5) Le altre garanzie comprendono le lettere di patronage “forte”, relative ad esempio alla dichiarazione di mantenimento della solvibilità o a quella di assunzione del rischio di perdite? (OIC 22, par. B.II.f)

6) Qualora sia probabile che il garantito escuta la garanzia e se si ritiene che il valore di quest’ultima superi quello del valore di realizzo del credito di regresso, la differenza è stata appostata in un adeguato fondo rischi? (OIC 22, par. B.II.g)

7) Tra gli impegni assunti dall’impresa sono iscritti i valori conseguenti a contratti ad esecuzione differita, con esclusione: (OIC 22, par. B.III.a)a) dei normali ordini ricevuti e da eseguire nel corso di un’attività manifatturiera

e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continuità da parte dell’impresa

b) di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili?Sono stati in particolare inseriti gli impegni derivanti dai contratti di locazione operativa? (OIC 1, par. 2, Nota 5)

8) Nel caso in cui la società abbia costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare e qualora la deliberazione costitutiva preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante risulta in calce allo stato patrimoniale? (art. 2447-septies, CC)

9) Tra i conti d’ordine sono iscritti i beni di terzi che, temporaneamente, si trovano presso l’impresa a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato (nel caso, solo se di rilevante valore e così via? (OIC 22, par. B.IV)

10) Nell’esposizione dei conti d’ordine: (OIC 22, par. C.I)a) viene evitata l’adozione di valori simbolicib) sono evitati i valori nominali, quando risultino fuorviantic) gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati

in nota integrativa?

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CONTI D’ORDINE SI NO N/A NOTE11) I rischi per garanzie concesse per debiti altrui sono espressi nei conti d’ordine per

un importo pari all’ammontare della garanzia prestata, con indicazione in nota integrativa dell’importo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore? (OIC 22, par. C.II.a)

12) Gli impegni sono indicati nei conti d’ordine al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione? (OIC 22 par. C.II.b)

13) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni (art. 2427, c.1, n. 9, CC; OIC 22, par. D):a) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (par. D.a)b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la

cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento (par. D.b)

c) le fideiussioni prestate ad altri fideiussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore (par. D.c)

d) l’importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da co-fideiussione con beneficium divisionis, con opportune precisazioni sugli altri fideiussori, sul debitore e sul creditore (par. D.d)

e) in ipotesi di co-fideiussioni solidali, l’importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fideiussori, sul debitore e sul creditore (par. D.e)

f) le lettere di patronage debole, per gli impegni più significativi (par. D.f)g) il criterio utilizzato per la valutazione del rischio derivante dall’esistenza di un

patrimonio destinato (par. D.g)h) l’ammontare dei debiti e dei crediti relativi ad operazioni che prevedono

l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, c.1, n. 6-ter)

CONTO ECONOMICO SI NO N/A NOTE1) I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti,

abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi? (art. 2425-bis, c. 1, CC)

2) I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono all’attività ordinaria limitatamente alla parte avente natura caratteristica? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

3) I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazioni e compiuta (art. 2425-bis, c. 2, CC)

4) I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza fra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio (art. 2425-bis, c. 3, CC)

5) Le rettifiche di valore relative a svalutazioni e ad eventuali ripristini del valore originario correggono algebricamente le poste “Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, “Variazione dei lavori in corso di ordinazione”, “Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e di merci”? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

6) Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni comprendono il totale dei costi capitalizzati per la realizzazione interna, nel corso dell’esercizio, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali? (OIC 12, Schema di conto economico secondo i principi contabili)

7) Nella voce “Altri ricavi e proventi”:a) sono inclusi i componenti positivi di reddito derivanti unicamente dalla

gestione accessoria e pertanto da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, finanziaria o straordinaria? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

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CONTO ECONOMICO SI NO N/A NOTEb) sono stati indicati separatamente i contributi in conto esercizio? (art. 2425,

CC)8) I costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci sono relativi agli acquisti

necessari alla produzione e/o al commercio dei beni oggetto dell’attività ordinaria d’impresa e sono al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connessi con gli acquisti? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

9) I costi per servizi sono relativi all’attività ordinaria? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

10) I compensi e i rimborsi spese ad amministratori e sindaci sono classificati tra i costi per servizi? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

11) I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono ai corrispettivi pagati per il godimento di beni materiali ed immateriali non di proprietà sociale destinati all’esercizio dell’attività d’impresa? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

12) Gli accantonamenti per rischi comprendono accantonamenti che hanno come contropartita la voce B 3 del passivo dello stato patrimoniale (Altri fondi per rischi e oneri)? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

13) Gli altri accantonamenti accolgono gli accantonamenti per costi e spese future che hanno come contropartita la voce B 3 del passivo dello stato patrimoniale? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

14) Gli oneri diversi di gestione hanno natura residuale e comprendono costi ed oneri inerenti alla gestione ordinaria diversi da quelli classificabili nelle voci precedenti? (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)

15) I proventi da partecipazioni evidenziano, distintamente per soggetto erogante: (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”)- i dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite ove applicabili.- gli altri proventi da partecipazioni, tra cui in particolare le plusvalenze

derivanti da cessione delle partecipazioni escluse quelle di natura straordinaria?

16) La voce “Proventi e oneri straordinari” (voci 20 e 21) comprende unicamente: (OIC 12, “Schema di conto economico secondo i principi contabili”, OIC Interpretativo 1, par. E) e - Plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive derivanti da

eventi o operazioni infrequenti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria

- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti

- componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazione dei criteri di valutazione adottati?

17) Sono stati separatamente indicati nello schema di conto economico i seguenti elementi delle voci di “Proventi e oneri straordinari”: - le plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili tra gli “altri ricavi e

proventi” (OIC Interpretativo 1, par. A5)- le minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili tra gli

“oneri diversi di gestione” (OIC Interpretativo 1, par. B14)- le imposte relative ad esercizi precedenti? (OIC Interpretativo 1, par. E)

18) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni: (OIC 12, “Nota integrativa al bilancio”)a) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (art. 2427, c.1, n. 10, CC)

b) l’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (art. 2427, c. 1, n. 11, CC)

c) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, ed altri (art. 2427, c.1, n. 12, CC)

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CONTO ECONOMICO SI NO N/A NOTEd) la composizione delle voci “Proventi straordinari” (voce 20) ed “oneri

straordinari” (voce 21) qualora di ammontare apprezzabile (art. 2427, c.1, n. 13, CC)

e) la composizione delle voci “Altri ricavi e proventi” (voce 5) ed “oneri diversi di gestione” (voce 14) nel caso in cui siano di ammontare rilevante o includono conti di rilevanza ai fini conoscitivi del lettore del bilancio?

CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA SI NO N/A NOTE1) Le operazioni in valuta sono contabilizzate in moneta nazionale al cambio del

giorno in cui l’operazione è compiuta? (art. 2425-bis, c. 2, CC; OIC 26, par. 4.1)2) Le differenze cambio originatesi al momento dell’incasso e/o del pagamento sono

rilevate nel conto economico come proventi ed oneri di natura finanziaria, nella voce 17-bis “Utili e perdite su cambi”? (art. 2425, CC; OIC 26, par. 4.2)

3) Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono state esposte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, rilevando nel conto economico i relativi utili e perdite su cambi? (art. 2426, c.1, n. 8-bis, CC; OIC 26, par. 5.1)

4) La voce di conto economico utilizzata per la rilevazione degli utili e perdite su cambi da conversione è la 17-bis - Utili e perdite su cambi ? (art. 2425, CC) Gli effetti significativi delle variazioni di cambio verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio e prima della preparazione bilancio (data in cui l’organo amministrativo approva il progetto di bilancio) sono stati esposti in nota integrativa? (OIC 26, par. 5.2)

5) Se dalla valutazione ai cambi di fine anno emergono solo utili o un utile netto, tale importo è stato accantonato, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo? (art. 2426, c.1, 8-bis, CC; OIC 26, par. 10)

6) Nella destinazione del risultato dell’esercizio alla riserva non distribuibile dell’utile o dell’utile netto è stata considerata prioritaria la destinazione alla riserva legale del risultato dell’esercizio? (OIC 26, par. 10)

7) Nel caso di crediti non immobilizzati espressi in moneta estera, è stato applicato il criterio del presumibile valore di realizzo in valuta estera, per poi convertire tale importo al cambio corrente e rilevare l’eventuale differenza (comprensiva dell’effetto valutativo e di conversione)? (OIC 26, par. 5.1)

8) Qualora le due componenti di cui al punto precedente siano significative e specificamente individuabili, la differenza derivante dalla valutazione al presumibile valore di realizzo è stata imputata alla voce “Svalutazione dei crediti” ovvero alla voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, a seconda della natura della posta, mentre quella derivante dall’adeguamento dei cambi alla voce “Utili e perdite su cambi”? (OIC 26, par. 5.1)

9) Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, in valuta, valutate al costo, sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole? (art. 2426, c.1, 8-bis, CC; OIC 26, par. 8.2)

10) Nel caso di titoli immobilizzati, la perdita durevole le cui componenti siano di difficile individuazione (differenza negativa sui valori di quotazione o da una differenza negativa sui cambi ovvero da una combinazione di entrambi i fattori) è stata registrata nella voce di conto economico 19 b - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ? (OIC 26, par. 8.2)

11) Nel caso di partecipazioni estere, la valutazione della durevolezza della riduzione ha preso in considerazione i seguenti aspetti (OIC 26, par. 8.2):a) se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata

essenzialmente da variazioni negative del cambio: in questo caso sono state considerate eventuali ragionevoli ed oggettive prospettive di una ripresa del cambio nel breve-medio periodo?

b) se la diminuzione patrimoniale sia stata provocata da motivi diversi da una variazione negativa del cambio: in questo caso è stato valutato se un favorevole andamento del cambio possa aver compensato la diminuzione

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CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA SI NO N/A NOTEpatrimoniale, inducendo erroneamente a non effettuare la svalutazione?

12) Qualora la società abbia iscritto le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci i tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, tali bilanci sono stati tradotti nella moneta di conto secondo quanto previsto dall’OIC 17 - Il bilancio consolidato, par. 7? (OIC 26, par. 8.3)

13) Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui valutazione in bilancio è correlata ad una valuta estera in quanto generano flussi finanziari in valuta estera, al fine della determinazione di un’eventuale perdita durevole di valore è stata tenuta in considerazione la stima del valore recuperabile in valuta da convertire nella moneta di conto al tasso di cambio alla data della valutazione ? (OIC 26, par. 8.4)

14) I crediti ed i debiti in valuta, ancorché coperti dal rischio di cambio tramite una specifica e contestuale negoziazione di valuta a termine, sono stati valutati al cambio del giorno dell’operazione in cui sono sorti? (OIC 26, par. 6.2)- inoltre, la differenza che risulta raffrontando l’ammontare in moneta estera

previsto dal contratto a termine, convertito al cambio alla data dell’operazione che ha originato il debito od il credito, con l’ammontare in moneta estera dello stesso contratto a termine, convertito al cambio a termine fissato dal contratto, è stata rilevata a conto economico sulla durata del contratto per competenza, come un interesse, con contropartita il debito od il credito (premio o sconto) verso l’ente finanziario che ha posto in essere l’operazione di copertura, provvedendo a fine esercizio a riscontare, rinviando agli esercizi successivi, l’importo non di competenza?

- se il contratto a termine è stato negoziato in data successiva a quella delle operazioni da cui i crediti ed i debiti si sono originati, la differenza, che risulta raffrontando l’ammontare in moneta estera stabilito dal contratto a termine, convertito al cambio del giorno dell’operazione, con lo stesso ammontare convertito al cambio del giorno della negoziazione del contratto a termine, è stata addebitata od accreditata al conto economico con contropartita il credito od il debito, in aggiunta al rateo sullo sconto o sul premio di cui al punto precedente?

15) Nel caso in cui una o più negoziazioni a termine siano a copertura di un’esposizione netta complessiva della società al rischio di cambio avente medesima scadenza, si è proceduto alla loro contabilizzazione come di seguito descritto (OIC 26, par. 6.4):- i crediti ed i debiti in valuta sono stati convertiti al cambio di fine esercizio,

rilevando a conto economico gli utili e le perdite di competenza?- sono stati rilevati a conto economico gli utili o le perdite sui contratti a

termine, stipulati a fronte di un’esposizione netta in moneta estera, calcolati moltiplicando l’ammontare in valuta di ciascun contratto a termine per la differenza tra il cambio a pronti del giorno di negoziazione del contratto a termine ed il cambio alla data di fine esercizio?

- è stato determinato lo sconto od il premio sui contratti a termine secondo le modalità descritte in precedenza per i contratti a termine a fronte di specifici debiti e/o crediti in moneta estera?

16) Nel caso in cui una negoziazione a termine sia a copertura di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera che sarà consegnato in data successiva, si è proceduto alla contabilizzazione come di seguito descritto (OIC 26, par. 6.3):- Il premio (o lo sconto) è stato rilevato come una componente finanziaria con

contropartita un rateo attivo (o passivo)? Tale rateo è stato chiuso e girato ad adeguamento del credito (o debito) di cui ai punti successivi?

- Al momento della consegna del bene (oppure del passaggio di proprietà, se in data diversa) il relativo costo o ricavo è stato contabilizzato al cambio in vigore alla data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il debito verso il fornitore o il credito verso il cliente?

- La differenza fra il cambio alla data di stipula del contratto a termine ed il cambio alla data di consegna del bene, avendo natura commerciale, è stata contabilizzata a rettifica del costo o del ricavo, con contropartita la corrispondente variazione nel debito o credito?

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CONVERSIONE DELLE POSTE IN VALUTA ESTERA SI NO N/A NOTE- L’ulteriore differenza che risulta dal raffronto fra l’ammontare in moneta

estera, convertita al cambio a termine prefissato e l’ammontare in moneta estera convertito al cambio a pronti alla data del contratto a termine, è stata trattata come una componente finanziaria rilevata a conto economico sulla durata del contratto a termine per competenza, con contropartita il debito o il credito verso l’ente finanziario (ovvero nei ratei passivi o attivi), e riscontata a fine esercizio?

17) Sono state considerate di copertura di uno specifico impegno contrattuale nella stessa moneta solo quelle operazioni per le quali sussistono le seguenti condizioni: (OIC 26, par. 6.3)- l’impegno in moneta estera è confermato ed irrevocabile- vi è una sostanziale coincidenza tra ammontare e durata dell’operazione da

“coprire” e di quella “di copertura”?18) In caso di operazioni in valuta estera a termine di natura speculativa o comunque

non a copertura di specifici rischi di cambio: (OIC 26, par. 6.5)- gli utili e le perdite su tali contratti sono stati determinati moltiplicando

l’ammontare in valuta del contratto a termine per la differenza tra il cambio a termine contrattuale ed il cambio a termine contrattuale per la medesima scadenza alla data di bilancio, come se l’operazione fosse rinegoziata a quest’ultima data?

- gli utili e le perdite di cui sopra sono state contabilizzati a conto economico?19) I crediti ed i debiti in valuta che sono coperti dal rischio di cambio da un

finanziamento (attivo e/o passivo) in valuta, sono convertiti al cambio del giorno di erogazione del finanziamento? (OIC 26, par. 7)

20) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in Euro

(art. 2427, c.1, n. 1, CC)b) l’ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci

dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati (OIC 26, par. 11.1)

c) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, c. 1, 6-bis, CC)

d) la suddivisione della voce 17-bis Utili e perdite su cambi nelle sue componenti realizzate o derivanti da valutazione, qualora non siano indicati distintamente nello schema di conto economico (OIC 26, par. 11.2)

e) l’indicazione analitica, l’origine, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché i movimenti avvenuti nei precedenti esercizi nella riserva patrimoniale costituita con l’utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta? (OIC 26, par. 11.3)

IMPOSTE SI NO N/A NOTE1) Se le imposte dovute a saldo della passività relativa all’esercizio in corso sono

certe, il relativo ammontare, al netto dei crediti di imposta (effettivamente compensabili in dichiarazione) è esposto nei debiti tributari alla voce D.12 nel caso di debito netto o nei crediti verso altri alla voce C.II.4-bis nel caso di credito netto? (OIC 25, par. B)

2) I crediti per imposte a seguito di richiesta di rimborso sono esposti tra i “Crediti” nella voce C.II.4-bis dello stato patrimoniale, e non compensati con i debiti tributari? (OIC 25, par. B)

3) Le eventuali passività accantonate a fronte di situazioni di rischio di carattere fiscale (quali gli accantonamenti per imposte probabili aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminata, ad esempio derivanti da accertamenti o contenzioso in corso,) sono classificate nella voce Fondi per rischi ed oneri - per imposte, anche differite? (OIC 25, par. D)

4) Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate secondo il principio della prudenza e competenza (art. 2423-bis, c. 1, n. 3, CC), cioè tenendo conto delle imposte differite e anticipate? (OIC 25, par. G)

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5) Sono state calcolate imposte anticipate o differite sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quell’attività o passività ai fini fiscali? (OIC 25, par. G)

6) Le imposte differite non sono state contabilizzate se esistono scarse probabilità che tale debito insorga? (OIC 25, par. G)

7) Le imposte anticipate vengono iscritte (in un apposita voce tra i crediti dell’attivo circolante - C II 4-ter imposte anticipate) solamente se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero? (OIC 25, par. H.I)

8) Il beneficio fiscale connesso a perdite riportabili a nuovo (solo ai fini IRES ed entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui la perdita si è verificata, salvo le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta per le quali non sussiste limite di tempo) viene iscritto in bilancio solamente se esistono le seguenti condizioni: (OIC 25, par. H.II)- ragionevole certezza di imponibili fiscali futuri tali da assorbire le perdite- le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate,

ragionevolmente non ripetibili?9) Le imposte differite o anticipate sono state calcolate: (OIC 25, par. H.I)

- utilizzando le aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno

- qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, utilizzando le aliquote medie attese nei periodi di riversamento delle differenze temporanee

- considerando le variazioni di aliquote derivanti da norme di legge già emanate alla data di redazione del bilancio

- non applicando alcuna attualizzazione- effettuando calcoli separati ai fini IRES e IRAP- riverificando ogni anno il loro ammontare e le ragioni a supporto dell’iscrizione

o della mancata iscrizione?10) Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono

compensate se la compensazione è consentita giuridicamente? (OIC 25, par. I)11) E’ rispettato il divieto di portare le attività per imposte anticipate e le passività per

imposte differite a riduzione delle attività o passività a cui si riferiscono? (OIC 25, par. I)

12) Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto sono contabilizzate tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell’operazione stessa? (OIC 25, par. I.I)

13) La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:a) le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci debiti e

crediti tributari, rispetto all’esercizio precedente (OIC 25, par. L.a)b) le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, il loro utilizzo e gli

accantonamenti effettuati (OIC 25, par. L.b)c) i crediti e i debiti tributari di rilevante ammontare e con peculiari caratteristiche

di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza (OIC 25, par. L.c)

d) la riconciliazione, con le relative spiegazioni, fra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico qualora tali differenze siano significative (OIC 25, par. L.d)

e) relativamente ai fondi per imposte (OIC 25, par. L.e):∙ i criteri adottati per lo stanziamento∙ in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, qualora

non si sia ritenuto opportuno effettuare accantonamenti al fondo per imposte, le motivazioni a supporto del mancato stanziamento

f) per quanto concerne le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate, tramite la redazione di un prospetto (OIC 25, par. L.f; art. 2427, c. 1, n.14a):

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∙ una descrizione delle principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni

∙ l’indicazione dell’aliquota applicata e l’indicazione di eventuali variazioni rispetto all’esercizio precedente

∙ le motivazioni del mancato stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti di controllate e collegate, nel caso di valutazione delle stesse partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto.

∙ gli importi che sono stati accreditati o addebitati a conto economico o al patrimonio netto

g) relativamente alle perdite fiscali riportabili: (OIC 25, par. I.g; art. 2427, c.1, n. 14 b) ∙ l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato nel bilancio, relativo

a perdite dell’esercizio o a perdite riportabili sostenute in esercizi precedenti, fornendo le motivazioni a supporto dell’iscrizione dello stesso

∙ l’ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzato in bilancio e le motivazioni della mancata iscrizione?

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