01 cronaca e sicurezza sul lavoro inail e diritto

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Cronaca e sicurezza

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Cronaca e sicurezza

• Dati INAIL 2015/16• Diritto penale e sicurezza sul lavoro• Processo Thyssen• Processo Eternit• Incidente al Porto di Messina• Processo Pirelli• Gilardoni spa – indagine per vessazioni• Morire di superlavoro: il Karoshi

AGENDA

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Dati INAIL 2015/16

Relazione annuale INAIL

Sono poco meno di 637mila le denunce di infortunio registrate nel 2015 dall’Inail, in diminuzione del 4% rispetto al 2014 e del 22,1% rispetto al 2011. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416mila (-6,6% rispetto al 2014), di cui il 18,2% avvenuto “fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”. Il dato “fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione.

Infortuni e morti sul lavoro 2015

Relazione annuale INAIL

Delle 1.246 denunce di infortunio con esito mortale (erano 1.152 nel 2014), gli infortuni accertati “sul lavoro” sono stati 694 (di cui 382, il 55%, “fuori dell’azienda”), con una riduzione del 2% circa rispetto al 2014 e del 23,4% rispetto al 2011. Il dato tuttavia non è consolidato perché sono ancora in istruttoria 26 infortuni.Gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell’Inail. In media circa 82 giorni per gli infortuni che hanno provocato menomazione e 20 giorni in assenza di menomazione.

Infortuni e morti sul lavoro 2015

Relazione annuale INAIL

Si conferma l’andamento crescente nella serie storica del numero delle malattie professionali. Le denunce di malattia sono state circa 59mila (circa mille e 500 in più rispetto al 2014), con un aumento di circa il 24% rispetto al 2011. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 34%, il 3% è ancora “in istruttoria”. E’ importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 44mila, di cui circa il 39% per causa professionale riconosciuta.I lavoratori deceduti nel 2015 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.462 (il 27% in meno rispetto al 2011), di cui 470 per silicosi/asbestosi (l’85% è con età al decesso maggiore di 74 anni).

Malattie professionali 2015

Dati Osservatorio Sicurezza Vega

Elaborazione Statistica degli Infortuni Mortali sul Lavoro al 30/11/16

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Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Sentenze

Il caso: un elettricista esperto, formato come RLS, dipendente di una società, durante un lavoro sale incautamente su un tetto per meglio posizionare dei cavi, il suo peso fa cedere il tetto e precipita al suolo procurandosi un trauma cranico.Il processo: vengono imputati per lesioni colpose il DDL e il RSPP per inadempienze in materia di salute e sicurezza.

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8883

Sentenze

Il dibattito: data l’esperienza e la formazione del lavoratore, oltre a tutte le misure di prevenzione adottate dal DDL, la Corte dibatte se era da prevedersi un siffatto comportamento da parte del lavoratore, e se di questo possa essere possano essere responsabili il DDL e il RSPP.

La sentenza: la Suprema Corte assolve i due imputati in quanto il comportamento posto in essere dal lavoratore non era azoicamente (eziologicamente?) prevedibile.

Responsabilità del DDL e RSPP

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Abbiamo compreso in questi anni di riflessioni sulle sentenze in materia di salute e sicurezza, come le strade della giurisprudenza, nel senso delle decisioni prese dai giudici nel risolvere una determinata controversia interpretando e applicando una norma giuridica, non siano spesso né semplici da seguire, né univoche nelle direzioni.È perciò utile ogni tanto fermarsi e raccogliere informazioni per capire verso dove sta andando la giurisprudenza, a partire dalle sentenze della Corte suprema di Cassazione che costituiscono un importante criterio orientatore.

Dove va la giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro?

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

“Sicurezza prima di economia”, come sostenuto dalla giurisprudenza penale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un’affermazione, secondo l’autore, “lontana dal mondo anglosassone e tutt’altro che scontata quando la crisi economica detta le agende dei governi come delle Unioni di Stati. Eppure in Italia ‘le esigenze economiche e produttive di un’impresa non possono in alcun modo ledere la vita e l’integrità fisica del prestatore di lavoro’ (Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2015, n. 20883).

Sicurezza prima di economia

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Al di là della “prevalenza della sicurezza sulle economie necessarie per realizzarla”, viene ricordata anche “l’indicazione della misura adottata per giudicarle: la ‘massima sicurezza tecnologicamente possibile’ rilevabile con l’ordinaria diligenza. Vale a dire, uno standard che permetta di contenere le fonti di pericolo per i lavoratori adottando ‘nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. [A questa regola] può farsi eccezione nella […] ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza’ (Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247).

La massima sicurezza tecnologicamente possibile

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

“Il debitore principale della sicurezza sui luoghi di lavoro è il datore di lavoro, individuato dalla giurisprudenza come colui che è ‘soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva’ (Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2012, n. 28410).

Il debitore principale della sicurezza sui luoghi di lavoro

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro “non può delegare ciò che lo Stato prescrive in una fattispecie penale determinando il soggetto responsabile della condotta. Semmai la delega può riguardare alcune funzioni cui, è vero, si collegano responsabilità. In questo senso, alla giurisprudenza piace parlare di trasferimento a terzi della posizione di garanzia. Sicché ‘in caso di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato, si verifica un trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica’ (Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2012, n. 25535).

La delega di funzioni

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Tuttavia “rimane una sorta di responsabilità residua del vertice, ossia il datore di lavoro risponde fino alla prova contraria di una funzione delegata e delegabile. Il datore di lavoro, infatti, ‘quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro’ (Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 4361)”.

La delega di funzioni

Diritto penale e sicurezza sul lavoro

Sul datore di lavoro “ricade la responsabilità per chi nomina. Si prenda, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, una specie di ‘consulente del datore di lavoro […]. I risultati dei suoi studi ed elaborazioni sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo è chiamato a rispondere delle eventuali negligenze del primo’ (Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 2014, n. 38100).

Culpa in eligendo