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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze Edizione 2013

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRIValutazione dei rischi da interferenze

Edizione 2013

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Pubblicazione realizzata da INAIL Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013 a cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici CONTATTI INAIL - Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma [email protected] [email protected] www.inail.it © 2013 INAIL La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte. ISBN 978-88-7484-361-9 Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014

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INDICE

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6

1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6 1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6 1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8 1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10 1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE” ............................................................................................................ 11 1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO” ..................................................................................................................... 11 1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13 1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15

IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18

2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ART. 26 ........................................................................................................................... 18 2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. .... 25 2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ........................................................................................................................... 26 2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ................... 30 2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................ 33 2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .................................................................. 36

I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40

3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40 3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42

UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46

4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........ 46 4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................... 47 4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................ 48 4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................ 49

UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70

5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70 5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92 5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95 5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131

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La normativa vigente in materia

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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La normativa vigente in materia

1.1 Le interferenze lavorative nell’evoluzione della normativa L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. In realtà, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all’art. 7, aveva già introdotto per la prima volta (nei Decreti del ‘55 e del ‘56 non si rileva infatti un esplicito riferimento) l’obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorché siano affidati dei lavori all’interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti d’opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici. 1.2 Alcune definizioni Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06). Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06). Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo. Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06) Datore di Lavoro Committente (DLC): è il soggetto che, avendone l'autorità, affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26. Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità

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1.3 L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: “Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità

tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (*), con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per

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uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’Imprenditore committente risponde in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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1.5 Le novità apportate dal “Decreto del Fare” Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell’incaricato (comma 3): in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis): relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

1.6 I requisiti e i compiti dell’“incaricato” La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore. L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirà quindi accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe. Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato. Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;

b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;

c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;

d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;

e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al fine di poter attuare quest’obbligo il Legislatore ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei “datori di lavoro e subappaltatori” che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda. Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attività lavorative”. La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata. Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo più avanti, dinamicamente, in funzione dell’evoluzione dell’affidamento. Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un’unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. Riassumendo:

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza, peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza. L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale dimostrazione all'organo di vigilanza. Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del DUVRI, ma l’errata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno spesso travisato il significato. Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come già nel precedente art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini:

a. il Datore di Lavoro (comma 1) b. i Datori di Lavoro (comma 2) c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)

che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima modifica legislativa non avendone modificato la formulazione. Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria attività produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi. Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati all’appalto che deve essere eseguito, i quali debbono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrà nell'ambiente di lavoro, anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attività, i rischi interferenti per i rispettivi lavoratori. Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente confermato nel tempo una linea ben precisa. È palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente quando negli appalti commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre Imprese. Se così non fosse, il comma 2 dell’art. 26 non avrebbe più ragion d’essere, in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC. Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto, che, ferma restando la necessità di operare un attento esame delle attività da appaltare, relazionandole al contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i pezzi di carta. È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie. Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del DLC che formalizzerà l’impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente l’elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi. Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni. Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’affidamento. Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. Si pensi in un’Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza! Si segnala infine, che l’elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l’RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).

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Il DUVRI: quando e come?

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Page 20: 348   duvri inail

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

20

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;

esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). Si possono distinguere inoltre:

rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;

rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore:

rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi

Appaltatori;

rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore).

La Determinazione ha inoltre escluso la possibilità d’interferenze nei seguenti casi:

la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5);

i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i servizi di natura intellettuale.

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa. Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) . I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo l’assenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC. Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente necessità di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta. Parimenti, in relazione al caso c), l’inesistenza di interferenza spaziale, di per sé non comporta l’automatica assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.

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Page 25: 348   duvri inail

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

25

2.2 La strutturazione del DUVRI Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:

integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); finalizzato a gestire i rischi interferenziali; unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.

Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l’obbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). All’atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:

l’organizzazione interna dell’Azienda; i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell’appalto; le fasi lavorative che dovranno essere eseguite; le modalità di gestione dell’emergenza; le modalità di accesso alle aree di lavoro; le modalità d’uso di sostanze o materiali pericolosi; le linee di energia; ecc.

Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti:

la propria organizzazione; i rischi indotti all’interno dell’Azienda dalle lavorazioni oggetto dell’appalto; le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare; ecc.

I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:

prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata); descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i

reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto; descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori; identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.); valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle

sovrapposizioni spazio-temporali); cronoprogramma delle attività che evidenzi:

o le attività oggetto dell’appalto; o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività; o le attività lavorative omogenee per rischio; o gli esecutori delle attività.

organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; computo estimativo dei costi della sicurezza; coordinamento delle fasi lavorative.

L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.

Page 26: 348   duvri inail

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

26

2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI

(*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dell’art. 26, non è consentito ricorrere

all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI.

SI

SI

Datore di Lavoro Committente Il DLC valuta prioritariamente se le attività da

appaltare rientrano nel campo di applicazione del DUVRI; al riguardo deve valutare se:

Non è necessaria l’elaborazione del DUVRI

L’attività é di

natura intellettuale?

L’attività è una mera fornitura di materiali o

attrezzature?

Il DLC promuove lo scambio reciproco delle

informazioni tra tutti i soggetti operanti, il

coordinamento e la cooperazione

SI

SI

NO

NO

1. Attività

preliminare del DLC

SI

SI NO

Si eseguono lavori edili o di ingegneria

civile che rientrano nell’attività di cantiere?

(art. 89 c. 1 lett. a) D.lgs. 81/08)

È’ presente una sola

Impresa? L’attività ha durata

superiore ai cinque giorni?

L’attività prevede rischi

derivanti dalla presenza di agenti

cancerogeni, biologici, atmosfere

esplosive o dalla presenza dei rischi

particolari di cui all’allegato XI?

NO

E’ necessaria l’elaborazione del DUVRI (*)

Page 27: 348   duvri inail

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

27

1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’operatore dovrà intervenire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici, anche i presumibili rischi indotti a terzi dall’Appaltatore; richiede all’operatore economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati come standard);

3. esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;

4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi relativi alle interferenze;

5. richiede i documenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico professionale; 6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati.

Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere

computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l’attività degli operatori economici. A questo step il DUVRI non è ancora compilato (è una rev. 0): contiene solamente

i rischi standard (**) e in base a questi è stata redatta la stima dei costi da interferenze: il DLC, infatti, ancora non conosce l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto!

3. Stima dei costi della sicurezza da interferenze

2. Elaborazione

del DUVRI rev. 0 (**)

Essendo presenti più Imprese, si ricade nel campo di applicazione

dell’art. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri); pertanto, per tali lavori, si debbono

porre in essere gli adempimenti del caso (CSP, CSE, PSC, ecc.);

si veda anche il successivo paragrafo 2.5. L’ipotesi di presenza di una sola Impresa va

sempre nuovamente verificata, a seguito dell’individuazione dell’operatore economico

affidatario dell’appalto. Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere

a subappalti che richiederebbero l’elaborazione del PSC.

NO NO

Non è necessaria l’elaborazione del DUVRI

Il DLC interrompe questa procedura,

formalizzando l’atto, e promuove i necessari atti

di coordinamento e cooperazione.

Il DLC resta in attesa di eventuale riconsiderazione

della problematica, individuato l'Appaltatore.

Se è necessaria l’elaborazione del DUVRI

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

28

(**) il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l’operatore

economico che lo acquisirà, un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard. Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione.

Operatore Economico 1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti l’appalto e le

specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrà ad operare; 2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale; 3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC,

negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare; 4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.

1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare;

2. accetta il DUVRI rev. 0; 3. formula l’offerta per l’affidamento del contratto

per cui è stato interpellato; 4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione,

in relazione all’appalto, della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute.

4. Formulazione

dell’offerta

1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;

2. individua l’operatore economico al quale affidare il contratto, vagliata la congruità del prezzo offerto.

Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1:

1. approfondisce l’analisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informa-zioni che l’operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori rischi indotti a terzi;

2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando, eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile;

3. valuta la congruità dei costi ordinari indicati dall’Appaltatore in sede di offerta; 4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.

6. Elaborazione

del DUVRI rev. 1 (**)

5. Scelta

dell’operatore

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

29

Il DLC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle

interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,

ove necessario: 1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi

di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative; 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; 5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.

8. Aggiornamento

periodico del DUVRI

Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario: 1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di

lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative; 4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.

Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:

1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;

2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;

3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.

L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:

1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed esperienza;

2. accettano il DUVRI rev. 1; 3. ove un’Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS; 4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Coordinamento e cooperazione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

30

2.4 Il DUVRI nella P.A. Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’art. 26 offre, ai comma 3 e 3 ter, alcuni spunti di riflessione:

1. Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3): nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore.

2. DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato (comma 3 ter): nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. (*) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc.,) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati.

L’adesione a tale convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, può essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del contraente. La previsione di una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi, non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti. Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l’affidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di committenza dovrà individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. Costituirà quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0). Ne discende quindi che la responsabilità della quantificazione di tali costi, come dell’individuazione dei rischi da interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrà sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza. Si segnala, peraltro, che all’art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. è specificato che: “3 bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture omissis ” “3 ter: Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.” Potrebbe peraltro verificarsi l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia più disponibilità sull’importo di tali costi, in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti. Tale criticità non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

31

DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

Ad esempio, il Dirigente Scolastico degli Istituti scolastici è considerato Datore di Lavoro (attuatore) della propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell’art. 26, ad attuare nei confronti delle Imprese appaltatrici le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle stesse, nonché ad elaborare il DUVRI. Tuttavia questo soggetto non è il Datore di Lavoro Committente Gli Istituti scolastici spesso rappresentano la casistica cui fa riferimento il comma 3 ter dell’art. 26: il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, spesso non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza. In questo caso il Dirigente Scolastico, in base alla Norma, è il garante della sicurezza dei lavoratori (tutti) che operano nell’Istituto. Secondo le disposizioni vigenti, l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell’individuazione di rischi standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo. È evidente che l’integrazione apportata dal Datore di Lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le informazioni con l’Appaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto, dovrà essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farà parte del contratto stipulato fra le parti, come è evidente che rimane obbligo dello stesso Datore di Lavoro ricevente sorvegliare che le misure previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. Sarà cura del Datore di Lavoro ricevente informare quindi il Committente dell’integrazione apportata al DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida. Si fa presente, per inciso, che al comma 5 lettera d) dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. è fissato a carico del Datore di Lavoro ricevente che risulti inadempiente, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Affidatario stipula la convenzione

con la centrale di committenza

Centrale di committenza individua il soggetto affidatario mediante gara

di appalto per lavori, servizi, forniture (dopo aver eseguito una “raccolta di fabbisogni”)

Amministrazioni contraenti le diverse Amministrazioni contraenti

aderiscono alla convenzione, ciascuna per il proprio luogo di lavoro, mediante lettera

d’ordine e prendono contatto con l’Affidatario Gara di appalto

Gara di appalto (DUVRI

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Attivazione convenzione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

32

L’iter procedurale da seguire per l’elaborazione del DUVRI, ad esempio per l’appalto del servizio pulizie all’interno della scuola, in tali casi, sarà di questo tipo: L’appalto per il servizio pulizie è gestito dall’Ente Provincia, il quale è anche proprietario dell’edificio scolastico; il DUVRI sarà elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che dovrà fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0). L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrà il compito di svolgere le attività di pulizia degli ambienti all’interno dell’edificio scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto. Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata.

1. L’Ente Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev. 0) come richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dell’appalto (aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.).

2. In questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei luoghi di lavoro in relazione alle attività ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio, cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderà esclusivamente il personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti ed i visitatori.

3. Poiché l’Impresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia ipotizza i principali rischi indotti dall’attività dell’Impresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo, scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimità delle uscite, ecc.).

4. Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito il contratto, in qualità di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev. 0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara d’appalto.

5. L’Ente Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni utili all’elaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali, procedure di accesso del personale esterno, orari delle attività scolastiche, eventuali attività particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima stesura del DUVRI.

6. Sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attività individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.).

7. Il DUVRI è condiviso dall’Ente Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili.

8. Il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara d’appalto. 9. Una volta individuata l’Impresa di pulizie vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i

dati anagrafici e prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attività, ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalità organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice.

10. Il DUVRI così integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili, mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro dell’Impresa di pulizie esecutrice.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

34

Dall’analisi della Norma si evince chiaramente che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti. Tale previsione ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il DUVRI; in realtà, non sempre è così. Si ritiene infatti, unanimemente, che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS. Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI. Ad esempio, se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento, quale documentazione si dovrà produrre? Nel primo caso, si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS. Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle Imprese edili. Rimane da risolvere il problema dell'Azienda del DLC dei lavori (come delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26. A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative. Esiste, seppur in via teorica, la possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco praticabile; si pensi infatti alle aree comuni di accesso e di manovra e a quelle inevitabili interferenze differite di cui si è accennato al paragrafo 2.1. Nella tabella seguente sono riportati i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti nell’esecuzione di affidamenti all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno, della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti.

Tipologia di appalto

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Unica Impresa > 200 SI SI SI SI NO NO ___ SI SI

Più Imprese < 200 SI NO SI SI SI SI SI SI SI

Più Imprese > 200 SI NO SI SI SI SI SI SI SI

Legenda: (*) fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell’entità uomini-giorno per la

realizzazione della prestazione non è richiesta; (**) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l’eliminazione dei rischi propri dell’affidatario in

relazione ai lavori appaltati; (***) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l’Impresa affidataria, degli obblighi di

redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento; (****) il Pimus va redatto ove sia previsto l’utilizzo di ponteggi metallici e in legname.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

35

I due schemi seguenti illustrano le principali casistiche di appalto, extra art. 26, possibili:

Caso 1 - appalti soggetti anche all’applicazione del Titolo IV

Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un’unica gara di una serie di forniture e lavori)

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NO

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Cooperazione e Coordinamento

Datore di Lavoro Committente

NO Lavori edili allegato X?

SI

Cantiere A

PSC POS

CSP art. 90 c. 3 art. 99 c. 1

Altri affidam.

DUVRI

Cooperazione e Coordinamento

Documento di gestione complessiva

della sicurezza

Art. 26

Art. 26 e Titolo IV

Titolo IV

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I costi della sicurezza nel DUVRI

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

40

I costi della sicurezza nel DUVRI

3.1 I costi della sicurezza (speciali e ordinari) In base al comma 5 all’art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Preliminarmente, al fine di far luce su questa non limpidissima questione, si rammenta che alla luce delle norme vigenti, i costi relativi alla sicurezza nell’ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:

costi della sicurezza speciali (o diretti): sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall’apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);

costi della sicurezza ordinari (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l’attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l’Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici).

Dall’esame del panorama normativo, si ritiene che solo per i primi la Stazione Appaltante sia tenuta ad effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzari della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione. I costi ordinari, quale componente del costo sicurezza proprio dell’Appaltatore, viceversa dovranno essere indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 26 e del comma 3 bis dell’art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle caratteristiche dell’appalto, ai sensi citato comma dell’art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all’appalto. Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante, al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene, non debba effettuare alcuna stima o artifizio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici. Senza dimenticare la criticità connessa con il dover estrapolare, dai prezzi delle singole voci di capitolato, i costi della sicurezza ordinari ivi contenuti; il pericolo sarebbe, infatti, quello di eseguire un mero esercizio di stile, introducendo percentuali arbitrarie, con il rischio di pervenire ad una stima dei costi del tutto simbolica. In sostanza, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta sono solamente quelli speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie. Si ritiene, in definitiva, anche sulla base della già citata Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008, percorribile il seguente iter:

A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;

B. gli operatori economici debbono indicare nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);

C. la Stazione Appaltante tiene conto dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia;

D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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La mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza aziendali comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012). Si segnala, a dimostrazione di quanto l’argomento rimanga per molti aspetti complesso e controverso, la recente sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di Stato che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell’Appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non determini l’automatica esclusione dell’Impresa. Si tenga presente, per inciso, che la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale, eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le interferenze pericolose. In relazione al punto B. dell’iter proposto potrebbe essere utile allegare alla richiesta di offerta un modulo, a beneficio degli operatori economici, di questo tipo:

Prospetto dei costi della sicurezza per l’esecuzione dell’opera Importo complessivo dell’opera: € 72.234,23 di cui: € 70.588,28 assoggettabili a ribasso € 1.645,95 per costi della sicurezza (speciali) non assoggettabili a ribasso

Dettaglio costi della sicurezza in merito all’attività oggetto dell’appalto (elenco esemplificativo) Già compilato dalla Stazione Appaltante Da compilare a cura dell’operatore economico

n. Costi speciali (€) n. Costi ordinari (€) 1 impalcato 738,80 1 aggiornamento del DVR 2 nastri segnaletici 40,00 2 formazione e informazione 3 parapetto anticaduta 195,00 3 mezzi di estinzione 4 maschere facciali 3,60 4 attrezzature primo soccorso 5 impianto evacuazione polveri 268,50 5 sorveglianza sanitaria 6 idrante uni 45 da 1”1/2 5,30 6 misure preventive, protettive e DPI 7 cartelli segnaletici 10,80 7 misura livelli emissione sonora 8 avvisatore acustico 19,55 8 misura livelli ossigeno 9 presenza di un moviere 132,00 9 ulteriori impianti temporanei

10 spostamento macchine ed attrezzature

42,40

10 apprestamenti per i lavoratori 11 scale, trabattelli e ponteggi

11 presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento 50,00

12 mezzi di sollevamento 13 attrezzature specifiche di lavoro

12 controllo giornaliero delle PC (protezioni collettive) 140,00

14 segregazione aree di lavoro 15 protezione viabilità cantiere

13 16 segnaletica di sicurezza 14 17 sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni interferenti

15 18 coordinamento per gli utilizzi comuni

16 19 presenza alla riunione di coordinamento

17 20 noleggio di 18 21 tesserini di riconoscimento 19 22 altro: ..

Totale costi speciali 1.645,95 Totale costi ordinari L’Appaltatore si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi della sicurezza sia speciali che ordinari, sono pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti, e da sostenere, per garantire, con riferimento al presente contratto, la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi.

Luogo e data Timbro e Firma .. L’Impresa/Il Lavoratore autonomo (*) (*) per i lavoratori autonomi si fa riferimento all’art. 21 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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3.2 Come computare i costi della sicurezza da interferenze La Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008 ha stabilito che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7); in particolare:

1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;

ad esempio:

ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, scale UNI EN 131 impalcati, parapetti, andatoie, passerelle armature delle pareti degli scavi, puntellamenti vari gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi refettori, locali di ricovero e di riposo dormitori camere di medicazione, infermerie recinzioni di cantiere, segregazione aree di lavoro linee vita, reti anticaduta

2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti

nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

ad esempio:

gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; i DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se sono ritenuti indispensabili al fine di poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti (ad es.: maschere facciali in caso di lavorazioni interferenti che producano polveri, ecc.).

3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti del DLC);

tali impianti debbono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, in riferimento alla gestione di lavorazioni interferenti, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto delle opere.

4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;

ad esempio:

segnaletica di sicurezza avvisatori acustici attrezzature per il primo soccorso illuminazione di emergenza mezzi estinguenti servizi di gestione delle emergenze

Occorre fare attenzione a non computare i mezzi estinguenti, gli avvisatori acustici e l’illuminazione d’emergenza ove già computati al punto 3. (impianti antincendio). Fra le attrezzature di primo soccorso non deve essere contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di competenza delle singole Imprese.

5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;

Non vanno considerate le normali procedure di lavoro, riconducibili a modalità standard di esecuzione; debbono essere invece computate come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti, necessarie al fine di eliminare, o ridurre, i rischi per gli addetti.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Vanno computati i costi necessari per garantire la presenza di personale adibito a sovrintendere particolari lavorazioni (es.: segnalazioni effettuate da movieri, presenza di un preposto con compiti di supervisione durante l'esecuzione di lavorazioni interferenti, ecc.). Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni contenute nel DUVRI, potrebbe non essere considerato costo della sicurezza (quale ristoro per il fermo personale/macchine/attrezzature), in quanto le Imprese sarebbero in grado, in linea di massima, di valutarlo preventivamente, in sede di formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale, che determina lo spostamento di macchine ed attrezzature, in quanto misura che abbatte il rischio da interferenze lavorative, va considerato costo della sicurezza. Lo sfasamento delle lavorazioni, qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento, si computa considerando, nelle relative tre sezioni, gli oneri da essi derivanti.

6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vanno computati i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di coordinamento, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune come, ad esempio, per il controllo, al termine di ogni turno di lavoro, sulla sistemazione delle protezioni collettive di sicurezza in cantiere. Sono costi della sicurezza quelli necessari per le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori dell’Impresa principale, di altre Imprese presenti e di eventuali lavoratori autonomi che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni (o di altri soggetti quali fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero essere coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto). Il citato allegato XV separa il punto di riferimento con il quale è stabilito cosa costituisca davvero un costo della sicurezza inerente il DUVRI, da interferenze, e cosa invece no. Nel DUVRI, come detto, non debbono essere riportate le misure per eliminare i rischi specifici derivanti dall’attività delle singole Imprese aggiudicatarie, o dei singoli lavoratori autonomi, ma soltanto i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita a prezziari della sicurezza standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (ogni Regione ha l’obbligo di pubblicare e di tenere aggiornato l’Elenco Regionale dei Prezzi), o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. Connessa alla problematica del computo di tali costi è la constatazione dell’esistenza di ulteriori criticità reali, delle quali si è già accennato al paragrafo 2.4:

a) le disposizioni inerenti la stima dei costi (e le relative indicazioni dell’AVCPLSF) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da Amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche;

b) non appare chiaro a chi competa la determinazione dei costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI.

Si rammenta che per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’art. 132 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice Civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3; i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. Per ognuna delle eventuali categorie elencate in precedenza sarà necessario determinare le voci (CF) e, per ciascuna, precisare la quantità (Q), il costo unitario (Cu) ed, eventualmente, un fattore di abbattimento (K) al fine di considerare che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto:

CF = Q x Cu x K

Sommando i singoli costi si ottiene il costo totale della sicurezza da interferenze CSDI.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

47

4.2 Un possibile modello per la valutazione dei rischi da interferenza Il presente modello può trovare efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari. Nel caso di appalti complessi occorrerà, ovviamente, un maggior approfondimento da parte della Committenza ed il modello potrà, se del caso, costituire un’utile traccia per la stesura del documento. Il modello riporta nella Parte 1 tre tabelle per l’inserimento delle informazioni, a livello generale, contrattuale e prevenzionistico, relative all’Azienda Committente. Anche la Parte 2 è strutturata su tre tabelle:

2a) individuazione delle aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto; 2b) descrizione delle singole fasi di lavoro; 2c) indicazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto

dell'appalto. La Parte 3 costituisce la parte informativa sulle misure di prevenzione e protezione vigenti all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto. La Parte 4 rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi da attività interferenziali; partendo dall’individuazione dei rischi da interferenza standard, specifici e indotti, (tabella di cui al punto 4 A) e delle sovrapposizioni spazio-temporali, (tabella di cui al punto 4 B) la procedura di valutazione conduce verso due possibilità (4a e 4b). Nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti (ipotesi 4a) ci si troverà di fronte ad un appalto senza contatto rischioso. Nel caso opposto, cioè quando anche in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all’interferenza (ipotesi 4b) ci si troverà di fronte ad un appalto con contatto rischioso. In tale ipotesi, valutati i rischi (tabella di cui al punto 4 C), occorrerà individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi da interferenza e procedere alla stima dei relativi costi. I costi della sicurezza, come specificato al paragrafo 3.1, dovranno essere quantificati (tabella di cui al punto 4 D) e non assoggettati a ribasso d’asta; la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale). Al termine della valutazione dei rischi, e della conseguente individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, occorre pianificare il coordinamento delle fasi lavorative. La compilazione della Parte 5 costituisce onere dell'operatore economico che risponde alla richiesta di offerta; l’Impresa, o il lavoratore autonomo offerente, comunica alla Committenza i dati generali e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi anche, e soprattutto, in relazione alle opere oggetto dell’appalto; si dovranno inoltre comunicare eventuali ulteriori notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell’affidamento, l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto e gli ulteriori rischi, indotti, che si prevede di immettere nei luoghi di lavoro della Committenza, in aggiunta a quelli stimati dal DLC (tabella 5a). Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, l'Impresa, o il lavoratore autonomo, può fornire indicazioni inerenti misure di prevenzione protezione, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Committenza nella Parte 4, ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze (tabella 5b). L’Allegato 1, da includere nel documento, si riferisce alla dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alle responsabilità poste a carico dell'operatore economico, L’Allegato 2 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione di coordinamento (o di sopralluogo preventivo) che il Committente e l’operatore economico interessato all'affidamento dei lavori debbono redigere una volta avvenuta la stipula del contratto (o a seguito di sopralluogo preventivo). Costituendo le predette sezioni una traccia per la compilazione del DUVRI, esse sono caratterizzate da una completa flessibilità in vista di eventuali modifiche. Ad esempio, nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento delle attività da appaltare in più fasi, o sub fasi, sarà sufficiente aggiungere ulteriori righe alla tabella 2b oppure, volendo considerare ulteriori rischi specifici, si potranno inserire nuove righe nella tabella 2c. Idem per la compilazione delle tabelle presenti nella Parte 4 e Parte 5.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

50

PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO 2a) Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto (elenco esemplificativo) (barrare il quadratino che interessa) atrio ingresso/corridoio laboratorio fisico/ingegneristico segreteria/portineria locale di servizio/deposito ufficio officina sala riunioni zone controllate (accesso regolamentato) laboratorio informatico zone sorvegliate (accesso regolamentato) laboratorio chimico parcheggio/aree esterne laboratorio biologico altro (specificare)

Il DLC deve fornire agli operatori economici, prima della stipula del contratto, informazioni generali, in relazione ai luoghi di lavoro dell’Azienda interessati dal contratto, fornendo ad esempio, notizie circa:

gli ambienti di lavoro (con eventuale riferimento a planimetrie dei luoghi); alle attività svolte dal Committente; gli orario di lavoro e le eventuali turnazioni vigenti; i lavoratori mediamente presenti (sia dell'Azienda Committente che di altre Imprese appaltatrici); la viabilità e i percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal contratto; attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre

richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, (messa fuori servizio impianti elettrici, uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente, uso di locali (servizi igienici, depositi, ecc.);

ecc. ecc. � Si allega la planimetria dei luoghi

2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro

Fase Descrizione delle attività (vedi eventuale cronoprogramma) 1 2 3

2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto (tali rischi per l’Azienda sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia, nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per gli operatori economici (elenco esemplificativo)

Fase Rischio Fase Rischio Ambienti di lavoro

illuminazione cadute a livello e scivolamenti pareti (semplici o attrezzate) terrazzi e soppalchi pareti vetrate spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole cadute dall’alto viabilità interna ed esterna dislivelli nelle aree di transito altro:

Macchine, Apparecchiature, Impianti elettrocuzione carichi sospesi tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi requisiti macchine (marchio CE, ecc.) altro:

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

53

PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, deve essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza. I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare un’attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’operatore economico negli ambienti di lavoro: tale individuazione è presunta in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), mentre si avvale delle informazione trasmesse dall’aggiudicatario dell’appalto (tabella 5 a) in sede di DUVRI definitivo (rev. n).

(elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare,

sempre in riferimento all’ambito temporale mensile, settimanale o giornaliero)

Identificazione dell’ambiente di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase

Rischi da interferenza

specifici (tabella 2 c) e indotti

(presunti se DUVRI rev. 0; effettivi (tabella 5 a)

se DUVRI rev. n)

Soggetti causa del rischio

Azienda Committ. Impresa A Subappalt.

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. Macch., Apparecch., Impianti: specificare . ..

. Agenti fisici: specificare . ..

. Agenti chimici: specificare . ..

. Agenti cancerogeni e mutageni: specificare . ..

. Agenti biologici: specificare . ..

. Incendio ed esplosione: specificare . . . ..

. Rischi trasversali o organizzativi: specificare .. . ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

54

B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali Il Committente individua le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; tale individuazione può essere opportunamente eseguita secondo l’ambito temporale mensile, settimanale o giornaliero.

Su base mensile (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Sub fase

Descrizione eventuale sub fase di lavoro

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a) mese di .. / .

(I II III IV V settimana)

I II III IV V Azienda Committente Attività aziendale .

Impresa A 3 . 3a . . 3b .

Impresa B 4 . 4a . . 4b .

Altro operatore 5 . 5 .

Su base settimanale (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Sub fase

Descrizione eventuale sub fase di lavoro

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a)

settimana dal .. al ..

Lu Ma Me Gi Ve Attività aziendale .

Impresa A 3 . 3a . . 3b .

Subappalt. di A 4 . 4 .

Impresa B 5 . 5a . . 5b .

Su base giornaliera (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Inizio Fine

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a)

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7.00

8.00

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19.0

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Attività aziendale Impresa A 3 .

Subappalt. di A 4 . Impresa B 5 .

Page 55: 348   duvri inail

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

55

C) Valutazione dei rischi da interferenza standard A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che: 4a) l’appalto non è a contatto rischioso (rischio interferenziale nullo) Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici dell’Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, si dichiara che le interferenze tra le attività dell’Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto non rischioso, così come definito nella nota Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’operatore economico aggiudicatario. 4b) l’appalto è a contatto rischioso Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici dell’Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell’Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Nell’ipotesi di appalto a contatto rischioso, per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula:

RI = PI x DI dove: RI = Rischio da interferenza; PI = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza; DI = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza.

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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RI = PI X DI

La significatività del rischio da interferenze RI sarà classificata tenendo conto che i rischi che possono provocare i danni più gravi occupano nella matrice le caselle in alto a destra (probabilità elevata, danno molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all’origine degli assi (probabilità trascurabile, danno lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti. In ogni caso, ove necessario, la determinazione del livello di rischio potrà avvenire anche a seguito di approfondimenti specifici (indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.). Per ciascun rischio saranno quindi definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate dalla Committenza e dalle Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, preliminarmente allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto. (*) Si ritiene possibile considerare trascurabili (e di poter quindi interrompere a questo punto la relativa procedura di valutazione) quei rischi la cui stima fornisce un livello finale pari ad 1.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

56

Probabilità Elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Probabilità:

concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio; possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili; necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze e loro

affidabilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi, necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavoratori);

tipologia e durata delle attività; confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità:

Valore Livello Definizione

1 Improbabile Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in

un’area confinata o transennata. In quell’area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.

2 Poco Probabile

Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da

terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.

3 Probabile

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine

un’opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di

mancato rispetto di una della misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.

4 Molto Probabile

Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso.

Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una della misure predisposte.

Gravità Elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Gravità:

tipologia di rischio (analisi dell’anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare un’esposizione a uno o più agenti materiali);

caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e conseguenze dell’esposizione (danno);

caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti esposti al rischio);

confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe. Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Gravità:

Valore Livello Definizione

1 Lieve Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.

2 Medio Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli

ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.

3 Grave Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.

4 Molto Grave

Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC);

lesioni con inabilità permanente o morte.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

57

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. In sede di DUVRI definitivo (rev. n) la medesima tabella dovrà contemplare, invece, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza reali (con riferimento, pertanto, ai rischi indotti effettivi), potendosi avvalere delle informazione trasmesse dall’aggiudicatario dell’appalto (tabella 5 a).

(elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)

Identificazione dell’ambiente di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare esemplificazione

Soggetto che deve attuare

la misura Ambiente di lavoro

illuminazione

pareti (semplici o attrezzate) Impresa A

pareti vetrate posa in opera apposita segnaletica provvisoria Subapp. di A

cadute dall’alto utilizzare scale a norma Impresa A

dislivelli nelle aree di transito Committente

cadute a livello e scivolamenti delimitazione aree di lavoro Impresa A

terrazzi e soppalchi

spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole impiego di dispositivi di controllo

(es. sensori di ossigeno) Impresa A

viabilità interna ed esterna ridefinizione percorsi di esodo ove

modificati per esigenze di lavoro Committente Impresa A

Macchine, Apparecchiature, Impianti

elettrocuzione disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori Impresa A

tagli e abrasioni proiezione di schegge

proiezioni di getti e schizzi

presenza di fiamme libere

transito mezzi; investimento obbligo di rispetto limite velocità di 10 km/h Impresa A

Subapp. di A

carichi sospesi realizzazione di tettoia in legno a protezione di percorso pedonale Impresa A

movimentazione di macchinari e

attrezz.re assistenza continua durante

l'esecuzione dei lavori Impresa A

urti per caduta dall’alto di oggetti protezione elementi di ponteggio

con cappucci in PVC (funghi) Subapp. di A

cadute e inciampi

per materiali e attrezz.re

organi meccanici in movimento

sversamenti pericolosi

requisiti macchine (marchio CE, ecc.)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

58

Incendio ed esplosione

incendio impiego di specifici DPC (es.: mezzi estinguenti, avvisatori acustici)

Committente Impresa A

presenza di depositi di materiali

atmosfere esplosive Rischi per la salute

microclima rumore vibrazioni campi elettromagnetici

radiazioni ottiche artificiali concordare l’accesso alla zona Committente

Impresa A

agenti chimici pericolosi utilizzo di specifici DPI (es.: maschere facciali) Impresa A

agenti cancerogeni mutageni

agenti biologici trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori Impresa A

polvere, rischio di inalazione

emissione incontrollata da impianti

Rischi organizzativi intralcio alle vie di fuga

difficoltà nell’individuare interlocutori presenza di un responsabile dell'Impresa

alle riunioni di coordinamento Impresa A

manutenzione degli impianti

condizioni climatiche esasperate

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

59

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze - esemplificazione

Categoria d'intervento Descrizione U.M. Computo quantità

(Q)

Costo Unitario

(CU)

Costo Finale (CF)

Apprestamenti impalcato mq 40,00 € 18,47 € 738,80

nastri segnaletici m 100,00 € 0,40 € 40,00 Misure preventive,

protettive e DPI parapetto anticaduta ml 25,00 € 7,80 € 195,00

maschere facciali gg 20 € 0,18 € 3,60 Ulteriori impianti

temporanei impianto evacuazione polveri mese 0,5 € 537,00 € 268,50

idrante uni 45 da 1”1/2 mese 0,5 € 10,60 € 5,30 Mezzi e servizi di PC (protezione collettiva)

cartelli segnaletici cad/gg 3 x 30 € 0,12 € 10,80 avvisatore acustico mese 0,5 € 39,10 € 19,55

Procedure di sicurezza e interventi per lo

sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti

presenza di un moviere ora 3 € 44,00 € 132,00

spostamento macchine ed attrezzature cad 4 € 10,60 € 42,40

Coordinamento

presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento ora 1 € 50,00 € 50,00

controllo giornaliero delle PC (protezioni collettive) ora 5 € 28,00 € 140,00

Costo totale della sicurezza

(CSDI) € 1.645,95

Una descrizione delle voci e dei prezzi è possibile, ad esempio, ricavarla dall’Elenco Regionale dei Prezzi pubblicato dalla Regione Umbria dal sito: http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=323&explicit=SI In tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l’ammortamento e quant’altro necessario. Si segnalano, a titolo esemplificativo, anche i seguenti elenchi prezzi: http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it/Default.aspx della Provincia Autonoma di Trento, e: http://www.testo-unico-sicurezza.com/Costi-Sicurezza-2012-CPT-Roma.pdf del Comitato Paritetico Territoriale di Roma.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

60

E) Coordinamento delle fasi lavorative Ai fini del coordinamento generale tra:

Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi; più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede; Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC.

si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l‘Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:

individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall‘Azienda e dall’Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;

organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell‘Azienda ed i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale;

distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (eventualmente con pubblicazione sul sito aziendale);

erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l’appalto incaricato per il coordinamento. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività. Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto, ed il Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto. Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità; vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione; informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti; segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi; evitare accatastamenti, specie in altezza; rispettare la segnaletica di sicurezza.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

62

Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall’alto, buche, discontinuità; in particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro). Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione dell’ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e dalla predisposizione di segnaletica di divieto di accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati, e di altra segnaletica specifica. In tal caso all’interno dell’ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.). In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell’ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e di bassa probabilità di accadimento. Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all’ingresso da parte della Committenza. In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall’impresa appaltatrice nel rispetto, specie in riferimento all’uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e custodia. In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate. La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza. Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia, ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari allo svolgimento dell’attività specifica). La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione del servizio o dell’opera, all’interno della sede della Committenza, è completamente a cura e rischio dell’Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze. Eventuali note:

Allegati: planimetrie dei luoghi Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.

Luogo e data Timbro e Firma ..

(Il Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data Timbro e Firma ..

(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

63

PARTE 5 - ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OPERATORE ECONOMICO (compilazione a cura dell’Impresa, dei lavoratori autonomi, in relazione all’art. 26 c. 2 lett. b)

Se Impresa

Ragione sociale Sede legale Recapiti telefonici, fax ed e-mail Codice fiscale e partita IVA Iscrizione CCIAA Settore ATECO Posizione INAIL Posizione INPS Posizione Cassa Edile (se pertinente) Polizza Assicurativa CCNL applicato ai lavoratori

Se lavoratore autonomo

Ragione sociale Sede legale Recapiti telefonici, fax ed e-mail Codice fiscale e partita IVA Iscrizione CCIAA Posizione INAIL Posizione INPS Polizza Assicurativa Ove esista subappalto, specificarne gli estremi

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto

funzione nominativo telefono

Datore di Lavoro Legale rappresentante RSPP RLS/RLST Medico Competente

Addetti alla gestione dell'emergenza eventualmente presenti nella squadra di lavoro

Addetti alla gestione del primo soccorso eventualmente presenti nella squadra di lavoro

Preposto/i sempre presenti nel corso dell’esecuzione delle attività lavorative

Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative qualifiche (quali ad es.: tecnico, operaio con indicazione del livello, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, apprendista).

Referente delegato per le attività appaltate

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

64

Altre informazioni

L’operatore economico deve fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell’affidamento (ulteriori rispetto a quelle fornite dal Committente nella Parte 2 del DUVRI), dando indicazioni circa:

le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggettodell’appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;

l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto; le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente; le attività particolari per le quali è necessario un’autorizzazione preventiva di lavoro da parte della

Committenza (vedi Parte 2 a); gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.); la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell’appalto; le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.); la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati); le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le Schede di Sicurezza); gli estremi dell’avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà nell’appalto; ecc. ecc.

5a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo) Fase Rischio Fase Rischio

Ambienti di lavoro illuminazione cadute a livello e scivolamenti pareti (semplici o attrezzate) terrazzi e soppalchi pareti vetrate spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole cadute dall’alto viabilità interna ed esterna dislivelli nelle aree di transito altro:

Macchine, Apparecchiature, Impianti elettrocuzione carichi sospesi tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi requisiti macchine (marchio CE, ecc.) altro:

Incendio ed esplosione incendio specificare: presenza di depositi di materiali

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atmosfere esplosive specificare: altro: ... .

Rischi per la salute microclima specificare: rumore specificare: vibrazioni specificare: campi elettromagnetici specificare: radiazioni ottiche artificiali specificare: agenti chimici pericolosi specificare: agenti cancerogeni mutageni specificare: agenti biologici specificare: polvere, rischio di inalazione specificare: emissione incontrollata da impianti specificare:

altro: ... .

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

65

Rischi organizzativi intralcio alle vie di fuga difficoltà nell’individuare interlocutori manutenzione degli impianti condizioni climatiche esasperate altro: ... .

5b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza

(l’operatore economico può evidenziare soluzioni ad eventuali rischi per ogni ambiente di lavoro oggetto degli interventi previsti dall’appalto)

Fase Misure di prevenzione e protezione proposte - elenco esemplificativo

1

segregazione aree di lavoro; posa in opera di ulteriore segnaletica di sicurezza provvisoria; addetto dedicato a impedire l’avvicinamento di terzi all’area uso di moviere a terra durante la movimentazione dei mezzi utilizzo di specifici DPI (es.: cuffie); impiego di specifici DPC (es.: illuminazione di emergenza); altro: . .

2

uso di moviere a terra durante la movimentazione dei mezzi utilizzo di specifici DPI (es.: cuffie); impiego di specifici DPC (es.: illuminazione di emergenza); altro: . .

3

segregazione aree di lavoro; posa in opera di ulteriore segnaletica di sicurezza provvisoria; addetto dedicato a impedire l’avvicinamento di terzi all’area altro: . .

Allegati:

� eventuale cronoprogramma delle attività;

� certificato di iscrizione alla CCIAA; � dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già

espresse in altra documentazione contrattuale).

Luogo e data .. Timbro e Firma ..

(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (da allegare alla Parte 5 del DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale - art. 47, d.p.r. n. 445/00) Il/la sottoscritto/a . nato il . .... a ... .. codice fiscale residente in ... . .. via/piazza .. . ..... . .. n. . .. munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ... .. .. .. .. rilasciato da .. .... il . .... in qualità di legale rappresentante dell’Impresa .. .. . .. .. con sede legale posta in via/piazza .. .. . .. n. . .. nel comune di . ... . in provincia di .. codice fiscale ... . partita IVA n. . .. .. consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r.. 445/00,

DICHIARA (barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):

X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di .. al n. .. e l'INPS di .. al n. .. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .. al n. .. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d. lgs 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni; X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e

dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;

X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la

durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

inoltre:

come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:

X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista

nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che

sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi; X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa

Luogo e data .. Timbro e Firma .. Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

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Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO/SOPRALLUOGO PREVENTIVO

(compilazione a cura del Committente e dell’operatore/i economico/i interessate/i all'affidamento; indicare lo specifico oggetto del verbale: riunione di coordinamento o sopralluogo preventivo)

Oggetto dell'appalto: ... Il Committente, rappresentato da .. e la/le Impresa/e............................................................................................................................................................. rappresentata/e da:

. ...

. ...

. ...

. ... in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento (o un sopralluogo preventivo). Sono stati discussi i seguenti argomenti (se riunione di coordinamento):

rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa/a (vedi

documentazione consegnata alla medesima/e); rischi da interferenze tra l’attività svolta in Azienda e quella dell’Impresa/e e relative misure di

prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda in relazione alla propria attività; misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,

norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai locali oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;

modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti; modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI; esame dell’eventuale cronoprogramma; aggiornamento del DUVRI; altro: . ..

. ..

Sono stati discussi i seguenti argomenti (se sopralluogo preventivo):

esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

integrazione del DUVRI, prima dell’esecuzione delle opere, riferendolo ai rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali;

riscontro, nel corso del sopralluogo, dei seguenti ulteriori rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali (che si elencano);

altro: . ... ..

Eventuali azioni da intraprendere:

. ...

. ...

. ...

. ... Luogo e data .. Il Committente L’Impresa A L’Impresa B

(Datore di Lavoro o suo Delegato) (Datore di Lavoro o suo Delegato) .. .. ..

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Un esempio di valutazionedei rischi da interferenza

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

70

Un esempio di valutazione dei rischi da interferenza 5.1 Il DUVRI preliminare (rev. 0) L’esemplificazione proposta ha lo scopo di fornire una traccia per l'identificazione dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi da interferenza. Essa non intende in alcun modo ritenersi esaustiva della problematica fin qui esaminata rinviando, ovviamente, ai casi pratici il corretto approccio agli specifici aspetti del caso, in considerazione della complessità dell’appalto, della natura giuridica e dell’organizzazione aziendale della Committenza. Si ipotizza una Committenza rappresentata da un organismo di diritto pubblico, di fantasia, che debba elaborare, e quindi aggiornare nel tempo, un DUVRI per l’individuazione dei rischi connessi alle attività che le Imprese appaltatrici introducono all’interno di una propria sede. Nell’esempio, supponendo che la sede oggetto dell’esempio sia di nuova costituzione, si debbono appaltare, in successione:

1. il servizio di pulizia dei locali; 2. alcuni lavori di manutenzione edile necessari per la razionalizzazione delle aree di lavoro; 3. il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici.

Il DLC dovrà ri-elaborare il DUVRI rev. (n-1) ogni qualvolta un nuovo Appaltatore interverrà nella propria sede per eseguire servizi, forniture o lavori (non soggetti agli obblighi di cui all’art. 90 e segg.). Di conseguenza dovrà informare tutti i soggetti che opereranno nel medesimo ambiente di lavoro, in relazione alle interferenze tra le attività svolte dalle diverse Imprese e/o lavoratori autonomi, sui rischi indotti, aggiuntivi rispetto a quelli specifici di propria pertinenza (relativi anche appalti già operanti) e sulle misure di prevenzione e di emergenza ad essi collegati. Il DUVRI definitivo (DUVRI rev. n), generato dallo specifico ennesimo appalto, dovrà essere sviluppato necessariamente in feedback tra la Committenza e l‘Appaltatore. Il DLC dovrà quindi aggiornare il DUVRI anche nel caso si verifichino variazioni nella struttura e/o nel modo di operare delle varie Imprese e/o lavoratori autonomi, in caso di acquisto ed utilizzo di nuovi macchinari e attrezzature, ecc.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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La procedura per la valutazione dei rischi da interferenza prevede vari step; seguendo il modello proposto al capitolo 4, lo schema logico operativo è il seguente:

Valutazione preliminare, precedente la gara d’appalto, inerente

l’ambito di applicazione del DUVRI e gli obblighi connessi

Parti 1, 2, 3, 4 e All. 1 e 2 del modello

Parte 4 del modello

Parti 5 e All. 1 del modello

Attività di gara (valutazione della congruità dell’offerta)

Parti 4, 5 e All. 2 del modello

Parte 4 e All. 2 del modello

Continuo feedback tra il DLC e tutti gli operatori coinvolti (Appaltatore ed eventuali subappaltatori)

6. Elaborazione

del DUVRI rev. 1

8. Aggiornamento

periodico del DUVRI

3. Stima dei costi della sicurezza da interferenze

4. Formulazione

dell’offerta

5. Scelta

dell’operatore

1. Attività

preliminare del DLC

2. Elaborazione

del DUVRI rev. 0

7. Coordinamentoe cooperazione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

73

PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO 2a) Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino che interessa) X ingresso e corridoio X archivio X ufficio direzione X servizi igienici X uffici amministrazione X sala riunioni X laboratorio hardware X open space progettazione SW X magazzino

In relazione alla configurazione e all’accessibilità dei luoghi di lavoro si rimanda alle planimetrie allegate. Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente All’interno della sede dell’Istituto viene svolta attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria, con annesse attività di tipo amministrativo. I principali rischi specifici sono, fondamentalmente, per la sicurezza (rischi di natura infortunistica responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche, più o meno gravi, in conseguenza di un impatto traumatico di varia natura: meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.); nel seguito del documento sarà riportata la descrizione dei rischi maggiormente probabili. Gli orari di lavoro sono stabiliti dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì; per particolari esigenze connesse alle attività istituzionali è possibile prevedere, occasionalmente, la presenza di lavoratori anche nella giornata del sabato, secondo il medesimo orario. Mediamente sono presenti in sede dodici lavoratori dell’Istituto. La viabilità carrabile consente di accedere, dall’esterno, all’area interna del comprensorio nel quale è situata la sede; all’interno del medesimo sono ricavati i parcheggi per i lavoratori (anche di altre Aziende del comprensorio) e i visitatori; i percorsi pedonali consentono quindi di raggiungere i luoghi di lavoro interessati dall’appalto. Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessaria specifica autorizzazione In relazione alle seguenti attività occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, nella persona del Delegato del DLC, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico:

o messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti elettrici; o accesso al laboratorio hardware; o uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente; o uso di locali o spazi disponibili (servizi igienici, depositi temporanei); o introduzione e/o deposito di sostanze pericolose; o possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche; o lavori in altezza; o lavori in postazioni remote o isolate.

Le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare, in relazione alle predette attività, dovranno essere esplicitamente verbalizzate in sede di riunione di coordinamento. 2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro

Fase Descrizione delle attività

1 Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e lavaggio dei pavimenti, operazioni di spolvero, gestione dei prodotti detergenti e ritiro dei rifiuti

2 Pulizia dei servizi igienici

3 Pulizia mensile (spolveratura corpi illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. come da capitolato d’oneri, il primo martedì del mese)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto (tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia, nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per l’Impresa di pulizie)

Fase Rischio Fase Rischio Ambienti di lavoro

1 e 3 pareti (scaffalature): possibile ribaltamento di scaffali Tutte

cadute a livello e scivolamenti: il rischio può essere accentuato dal

pavimento bagnato o scivoloso.

Tutte dislivelli nelle aree di transito:

possibile caduta causata dal dislivello esistente nell’area antistante i servizi igienici

Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte elettrocuzione:

il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con

prese elettriche.

Tutte tagli e abrasioni:

possibile presenza di oggetti taglienti incustoditi, di spigoli vivi

e di oggetti depositati impropriamente.

Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezz.re: possibile cadute e inciampi causati da cavi

delle attrezzature elettriche e da indebiti depositi, anche provvisori.

Tutte transito mezzi; investimento:

possibile investimento all’interno dell’area comprensoriale.

Tutte

urti per caduta dall’alto di oggetti: possibile caduta di materiale depositato

sui ripiani alti degli scaffali, di corpi illuminanti a soffitto e di pannelli delle

controsoffittature; possibile caduta di rami dagli alberi.

Incendio ed esplosione

Tutte incendio:

presenza di materiale cartaceo e possibile utilizzo di prodotti infiammabili.

Rischi per la salute

1 e 3 campi elettromagnetici:

presenza nel laboratorio hardware di numerose apparecchiature elettriche ed

elettroniche.

1 e 3 radiazioni ottiche artificiali: presenza nel laboratorio hardware di

apparecchiature laser (cat. 3).

1 e 3 polvere, rischio di inalazione:

possibile sollevamento di polvere da toner e da materiale cartaceo in genere.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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PARTE 3 - NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA

Misure di prevenzione e protezione Si riporta l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella sede; è stato redatto un Piano di gestione delle Emergenze (PE) consultabile dal sito http://www.ilulic.it/ nell’area download; l’attività è considerata a rischio di incendio medio in riferimento alla classificazione indicata dal d.m. 10.03.98. Ovunque:

è vietato fumare; è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti; è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di

emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici; è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza

e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo

strettamente necessario al carico/scarico del materiale. nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed

il codice della strada. Nel laboratorio hardware, in particolare:

è vietato conservare ed assumere cibi e bevande; il personale deve:

rispettare le elementari norme igieniche (ad es.: lavarsi le mani alla fine del lavoro e non

portare oggetti alla bocca); indossare gli specifici i DPI (guanti, occhiali e otoprotettori), previsti nel DVR aziendale; attenersi alle istruzioni comportamentali stabilite nel DVR aziendale.

il personale non deve:

entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nel laboratorio

esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; eseguire operazioni per le quali non sia autorizzato.

Procedura d’emergenza adottate: l’Impresa di pulizie deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza. Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze (vedi Parte 1). Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate:

vie di esodo e uscite di sicurezza; ubicazione dei mezzi antincendio; ubicazione delle cassette di pronto soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza; i numeri di telefono per attivare gli enti preposti alle emergenze sono:

Tipo di evento Ente preposto Contatto

Corpo Vigili del Fuoco

Incendio, allagamenti, calamità naturali 115

Carabinieri - Polizia

Ordine Pubblico 112 - 113

Emergenza sanitaria e Primo Soccorso 118

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

76

Schema di flusso per la gestione delle Emergenze nella sede

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

78

PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi potranno essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, dovrà essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza. I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare un’attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa di pulizie negli ambienti di lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare (rev. 0).

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase

Rischi da interferenza specifici (tabella 2 c)

e indotti presunti

Soggetti causa del rischio

Azienda Committ.

Impresa di pulizie

Ambiente di lavoro 1 e 3 pareti (scaffalature)

Tutte cadute dall’alto: per alcune attività (pulizia corpi illuminanti, ecc.)

Tutte dislivelli nelle aree di transito Tutte cadute a livello e scivolamenti

Macchine, Apparecchiature, Impianti Tutte elettrocuzione Tutte tagli e abrasioni Tutte transito mezzi; investimento Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezz.re

Incendio ed esplosione Tutte incendio

Rischi per la salute 1 e 3 campi elettromagnetici 1 e 3 radiazioni ottiche artificiali

Tutte

agenti chimici pericolosi: le sostanze detergenti possono contenere,

proprio per la propria funzione di igiene, agenti chimici pericolosi che, se volatili,

rappresentano un rischio di inalazione.

Tutte agenti biologici:

l’esposizione è di tipo potenziale; il rischio è connesso alle attività oggetto dell’appalto.

1 e 3 polvere, rischio di inalazione Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga:

le attività potrebbero comportare ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle

uscite di sicurezza.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

79

B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale giornaliero.

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività negli ambienti di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Inizio Fine

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

ore della giornata

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19.0

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20.0

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Attività aziendale 8.00 20.00

Impresa di pulizie

1 Pulizia degli ambienti di lavoro

6.00 8.00

15.00 18.00

20.00 21.00

2 Pulizia dei servizi igienici

10.00 12.00

15.00 18.00

3 Pulizie mensili (*) 15.00 18.00

(*) Il primo martedì del mese

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

80

C) Valutazione dei rischi da interferenza standard A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell’Istituto e quelle dell’Impresa di pulizie sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare

Soggetto che deve attuare

la misura Ambiente di lavoro

1 e 3 pareti (scaffalature) 1 3 3 Verificare periodicamente il fissaggio a

muro delle scaffalature presenti. Committente

Tutte cadute dall’alto 1 4 4 Utilizzare una scala a norma, e di altezza idonea, per scongiurare l’ipotesi che gli operatori raggiungano parti in quota con

sedie o altri mezzi impropri.

Impresa di pulizie

Tutte dislivelli nelle aree di transito 2 2 4

È installata idonea cartellonistica segnalante il dislivello esistente nel

corridoio in prossimità dei servizi igienici. Committente

Tutte cadute a livello e scivolamenti 2 2 4

È necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata da accidentali sversamenti di sostanze e materiali delimitando la zona interessata.

Deve essere sempre esposto, durante l’esecuzione della relativa attività, il

cavalletto "pavimento bagnato". È vietato lasciare incustodito il carrello

delle pulizie nel corridoio. È necessario intervenire con

immediatezza, nell’area esterna, in caso di pioggia o presenza di ghiaccio, fango,

escrementi di animali, ecc. al fine di evitare possibili cadute e scivolamenti.

Impresa di pulizie

Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte elettrocuzione 1 4 4

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti

prescrizioni normative. Committente

Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di

conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano rischi

riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono utilizzare

prese a spina di tipo industriale. L’Impresa deve verificare che la potenza di

assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di

allacciamento.

Impresa di pulizie

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

81

I cavi debbono essere o altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare

ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. È vietato lasciare cavi senza custodia.

Tutte tagli e abrasioni 1 2 2

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano

alloggiate all’interno di cassetti. Committente

Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero

essere urtati da parte di altri lavoratori afferenti ad altri Datori di Lavoro.

Impresa di pulizie

Tutte transito mezzi; investimento 1 4 4

È installata apposita segnaletica che fissa il limite massimo di velocità all’interno del comprensorio.

Committente

All’interno dell’area aziendale occorre mantenere una velocità adeguata, secondo la segnaletica presente;

i mezzi debbono spostarsi a velocità ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati.

Impresa di pulizie

Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti 1 4 4

Assicurare la stabilità del materiale specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei

pannelli delle controsoffittature. Eseguire periodicamente la regolare manutenzione degli alberi presenti

nell’area verde esterna.

Committente

È vietato eseguire lavori in altezza in presenza di lavoratori dell’Istituto:

nel caso sfasare le lavorazioni. È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da

un’eventuale caduta dall'alto.

Impresa di pulizie

Tutte cadute e inciampi

per materiali e attrezz.re

2 2 4

I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in fasci

e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio.

Committente

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale,

anche provvisorio, le zone di passaggio.

Impresa di pulizie

Incendio ed esplosione

Tutte incendio 2 4 8

Fornire all’Impresa il Piano di Emergenza con le procedure di emergenza e/o evacuazione. Committente

L’Impresa non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo

previo consenso preventivo del Committente. In caso di emergenza attuare le procedure di

emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione e seguire le istruzioni degli

addetti alle squadre di emergenza.

Impresa di pulizie

Rischi per la salute

1 e 3 campi elettromagnetici 1 2 2 Concordare preventivamente le modalità e gli orari di accesso al laboratorio hardware.

Committente Impresa di

pulizie

1 e 3 radiazioni ottiche artificiali 1 2 2 Concordare preventivamente le modalità e

gli orari di accesso al laboratorio hardware.

Committente Impresa di

pulizie

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

82

Tutte agenti chimici pericolosi 1 3 3

Fornire un armadio per la custodia dei prodotti utilizzati per le pulizie e, in

generale, per le necessità dell’Impresa. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa

di pulizie debbono essere conformi alla normativa vigente, tenuti nell’apposito armadio (chiuso a chiave) e utilizzati

secondo le schede tecniche (da custodire). Il locale dove sono eseguite le pulizie deve essere sempre areato (aprire le finestre e

richiuderle alla fine dell’attività).

Impresa di pulizie

Tutte agenti biologici 1 3 3

Concordare preventivamente le procedure per la manipolazione ed il trasporto dei

rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Committente

Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito, igienizzato ed

asciugato dopo l’uso. Le attrezzature per il lavaggio dei bagni

(MOP, scope, ecc.) non solo non potranno essere usate per gli altri locali, ma

dovranno essere sottoposte ad una pulizia, e successiva detersione, più accurate.

Impresa di pulizie

1 e 3 polvere, rischio di inalazione 2 2 4

Custodire e limitare, il più possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i

depositi di carta in genere, al fine di limitare il sollevamento della polvere.

Committente

È necessario procedere all'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi e

utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere. Non utilizzare le scope tradizionali al fine di

evitare che la polvere sollevata torni a depositarsi: utilizzare scope a frange.

Impresa di pulizie

Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga 2 2 4

Le attrezzature utilizzate durante le attività di pulizie (carrelli, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro

collocazione lungo le vie di fuga.

Impresa di pulizie

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

83

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (su base annuale)

Categoria d'intervento Descrizione U.M. Computo quantità

(Q)

Costo Unitario

(CU)

Costo Finale (CF)

Apprestamenti

scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza 2,00 m, con

piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antiapertura

cad/ mese 1 x 12 € 5,10 € 61,20

nastri segnaletici m 100,00 € 0,40 € 40,00 armadio in vetroresina per la

detenzione dei prodotti chimici 550 x 500 x 300 mm

cad 1 € 334,99 € 334,99

Mezzi e servizi di PC (protezione collettiva)

cavalletto PVC “pavimento bagnato” simbologia EN ISO 7010

330 x 500 mm

cad/ mese 1 x 12 € 3,51 € 42,12

Procedure di sicurezza e interventi per lo

sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti

presenza responsabile Impresa alla riunione preliminare finalizzata

a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI

ora 2 € 50,00 € 100,00

Coordinamento presenza responsabile Impresa alle riunioni di coordinamento ora 4 € 50,00 € 200,00

Costo totale della sicurezza (CSDI)

€ 778,31

La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l’ammortamento e quant’altro necessario.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

84

E) Coordinamento delle fasi lavorative Ai fini del coordinamento generale tra Istituto e Impresa di pulizie e tra Impresa di pulizie e lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l‘Appaltatore:

individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall’Istituto e dall’Impresa di pulizie, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;

organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI;

organizzazione di riunioni periodiche trimestrali tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri saranno definite sede contrattuale;

distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (è prevista la pubblicazione sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.scrpd.it/ nell’area download);

erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa di pulizie, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l’appalto incaricato per il coordinamento. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività. Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto. Resta inteso che i lavoratori dell’Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. In ogni caso, l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità; vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione; informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti; segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi; evitare accatastamenti, specie in altezza; rispettare la segnaletica di sicurezza.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente. Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

85

Norme di coordinamento Si prescrive che, durante le attività di pulizia:

• nelle fasi di lavaggio dei pavimenti sia installato apposito cavalletto in PVC “pavimento bagnato”; • Il locale dove sono eseguite le pulizie sia sempre areato (aprire le finestre e richiuderle alla fine

dell’attività); • è vietato eseguire lavori in altezza (pulizie di vetri, corpi illuminanti, ecc. in presenza di lavoratori

dell’Istituto); • sia preventivamente concordato l’accesso al laboratorio hardware; • la manipolazione ed il trasporto dei rifiuti avvengano in maniera da evitare il deposito continuativo

all’interno della sede, prevedendo lo svuotamento dei cestini alla fine di ogni turno di lavoro ed il conferimento nell’isola ecologica comprensoriale, a seconda della tipologia di rifiuto prodotta;

• le attività inerenti le pulizie mensili (Fase 3), contrattualmente programmate per il primo martedì del mese, siano in ogni caso essere preventivamente confermate con il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, al fine di concordare eventuali sfalsamenti temporali.

Procedure di emergenze particolari Si prescrive che, ove durante le attività dell’Impresa si verificassero fuoriuscite di materiali e/o liquidi:

• si interdicano le zone interessate dalla fuoriuscita di materiali o liquidi con nastro segnaletico; • si impedisca l'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero dei materiali o dei

liquidi fuoriusciti; • le operazioni di bonifica debbano essere eseguite rapidamente e compatibilmente con le

caratteristiche del rifiuto fuoriuscito. Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.

Roma, 16 settembre 2013 Timbro e Firma ..

(Il Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data Timbro e Firma .. (L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

88

Altre informazioni

La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che: si necessità di accedere presso i luoghi di lavoro con furgone Fiat Fiorino, targato XY123YZ; si necessità di un locale, anche con accesso temporaneo, per uso spogliatoio e deposito; si prevede di adoperare, per le attività di pulizie, i seguenti prodotti (si allegano le schede tecniche):

• detergenti; • disincrostanti; • cere; • deceranti; • soluzioni sanificanti; • disinfettanti; • prodotti spray a basso impatto ambientale.

Si prevede di adoperare la seguente attrezzatura (di tipo elettrico e manuale):

• aspirapolvere e aspira liquidi, con fusto in acciaio inox, 4 ruote pivottanti, motore silenziato e

doppio isolamento elettrico; • scala professionale h 352/772 cm in alluminio a tre rampe, peso 27 kg e portata 150 kg; • attrezzi di uso comune (scopa a frange, scope industriali, spazzoloni, lavavetri, ecc.); • carrello attrezzato per le pulizie.

A seguito della valutazione dei rischi sono stati consegnati ai lavoratori dell’Impresa i seguenti DPI:

• guanti di protezione in PVC con interno felpato e con superficie esterna ruvida antiscivolo; • tute in cotone 100% per la protezione da polveri e sporcizia; • calzatura di sicurezza leggere con fodera traspirante e suola antiscivolo ed antistatica; • mascherina per la protezione di polveri a media tossicità.

Si comunicano, di seguito, i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede(Martina Ciampi, Felice Martelli e Alfredo Torri), si allegano i relativi attestati (per i lavoratori dipendenti di aziendeappartenenti alla macrocategoria di rischio medio, come individuata nell´Allegato II dell´Accordo Stato Regioni del21.12.11): Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore) Formazione specifica dei lavoratori (durata 8 ore) Formazione per addetti alla gestione dell'emergenza - rischio medio incendio (durata 8 ore) – d.m. 10.03.98 Formazione per addetti al primo soccorso (durata 12 ore) - d.m. 15.07.03 n. 388

Allegati:

fotocopia schede tecniche dei prodotti per le pulizie che s’intende utilizzare fotocopia attestati corsi di formazione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

89

5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo) Fase Rischio Fase Rischio

Ambienti di lavoro illuminazione cadute a livello e scivolamenti pareti (semplici o attrezzate) terrazzi e soppalchi pareti vetrate spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole cadute dall’alto viabilità interna ed esterna dislivelli nelle aree di transito altro:

Macchine, Apparecchiature, Impianti elettrocuzione carichi sospesi tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento

X transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi requisiti macchine (marchio CE, ecc.) altro:

Incendio ed esplosione incendio specificare: presenza di depositi di materiali

f specificare:

atmosfere esplosive specificare: altro: ... .

Rischi per la salute microclima specificare: rumore specificare: vibrazioni specificare: campi elettromagnetici specificare: radiazioni ottiche artificiali specificare: agenti chimici pericolosi specificare: agenti cancerogeni mutageni specificare: agenti biologici specificare: polvere, rischio di inalazione specificare: emissione incontrollata da impianti specificare: altro: ... .

Rischi organizzativi intralcio alle vie di fuga X difficoltà nell’individuare interlocutori manutenzione degli impianti condizioni climatiche esasperate

X altro: necessità di un locale per il deposito di materiale e attrezzature e per uso spogliatoio

5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza

Fase Misure di prevenzione e protezione proposte Tutte delimitare, nell’area esterna, uno stallo per il furgone dell’Impresa

Tutte consentire l’uso dell’antibagno per il deposito dei materiali, del carrello delle pulizie e per consentire il cambio abiti degli operatori

Allegati:

X certificato di iscrizione alla CCIAA; X dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già

espresse in altra documentazione contrattuale).

Avellino, 30 settembre 2013 Timbro e Firma ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ Il sottoscritto Francesco Ciampi nato il 31 agosto 1965 ad Avellino codice fiscale CMPFNC65L31A509E residente in Avellino via Roma n. 23 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AN 8726695rilasciato dal Comune di Avellino il 26 aprile 2007 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Nina s.r.l.con sede legale posta in via Giuseppe Piemonte n. 1 nel comune di Avellino in provincia di AV codice fiscale 03518155699 e partita IVA n. 07643520567 consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r.. 445/00,

DICHIARA

(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori): X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Avellino al n. 0872451/6 e l'INPS di Avellino al n. 8312540955 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino al n. AV 61672345 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché taleiscrizione non è richiesta per la nostra attività;

X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle operecommissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure diprevenzione e protezione suddetti;

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni; X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e

dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine dielaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore inmateria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;

X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la

durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico delsottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

inoltre:

Come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nellaprecedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:

X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista

nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che

sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi; X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personaledipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Aziendasolleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa

Avellino, 30 settembre 2013 Timbro e Firma ..

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attivitàpreviste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamentefunzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso distrumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti dicui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Oggetto dell'appalto: Servizio di pulizia dei locali presso l’I.L.U.L.I.C. Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto. È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attivitàstabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi doveessi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Roma, 04 ottobre 2013 Il Committente L’Impresa

(Datore di Lavoro o suo Delegato) .. ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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5.2 Il DUVRI definitivo (rev. 1)

L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI rev. 0:

ha definito in dettaglio (Parte 5 del modello) l’entità dei rischi indotti nei luoghi di lavoro nei quali si accinge ad operare (in aggiunta a quelli che il DLC, in via presuntiva, aveva stimato, nel DUVRI preliminare, poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro;

ha suggerito alcune ulteriori misure di prevenzione e protezione utili per il miglioramento della sicurezza, in funzione della propria esperienza e tecnologia.

Sulla base delle informazioni acquisite il DLC effettua nuovamente la valutazione dei rischi da interferenza, ripartendo dalla tabella di cui al punto 4 C), relativa alla valutazione dei rischi standard, dati dalla somma dei rischi specifici e di quelli presuntivamente indotti dall’Impresa:

Valutazione dei rischi da interferenza reali

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi, stavolta, ai rischi da interferenza reali valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. La tabella deve considerarsi confermata per le tipologie di rischio non modificate.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare

Soggetto che deve attuare

la misura Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte tagli e abrasioni 1 2 2

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano

alloggiate all’interno di cassetti. Committente

Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero

essere urtati da parte di altri lavoratori afferenti ad altri Datori di Lavoro.

Impresa di pulizie

Tutte transito mezzi; investimento 1 4 4

È installata apposita segnaletica che fissa il limite massimo di velocità all’interno del comprensorio.

Assegnare, e segnalare a terra, uno stallo dedicato al furgone dell’Impresa.

Committente

All’interno dell’area comprensoriale occorre mantenere una velocità adeguata,

secondo la segnaletica presente; i mezzi debbono spostarsi a velocità

ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati.

Impresa di pulizie

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga 2 2 4

Le attrezzature utilizzate durante le attività di pulizie (carrelli, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro

collocazione lungo le vie di fuga.

Impresa di pulizie

Tutte difficoltà nell’individuare interlocutori 2 1 2

Nel corso delle attività lavorative, eseguite durante l’apertura dell’ufficio (8.00 - 20.00)

l’Impresa, per ogni esigenza operativa, potrà far capo ai sigg. Mario La Cava e Roberto Lavia; al di fuori di tale orario (20.00 - 21.00) l’Impresa, per urgenze

indifferibili, contatterà il Dott. Luigi Errico.

Committente

Tutte necessità locale deposito e spogliatoio 2 1 2

L’Impresa dovrà alloggiare l’armadio per la custodia dei prodotti nel locale antibagno e ivi depositare anche il carrello delle pulizie.

Nel medesimo spazio gli operatori dell’Impresa, compatibilmente con l’utilizzo

dei servizi igienici da parte dei lavoratori dell’Istituto, potranno effettuare il cambio

degli indumenti.

Committente

Le ulteriori misure individuate, concordate con l’Impresa aggiudicataria, essendo fondamentalmente di natura organizzativa, non richiedono ulteriori oneri dal punto di vista dei costi per la sicurezza da interferenze.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO Oggetto dell'appalto: Servizio di pulizia dei locali presso l’I.L.U.L.I.C. Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. Sono stati discussi i seguenti argomenti:

esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa; rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella dell’Impresa e relative misure di prevenzione

e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività; misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,

norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;

fissazione delle procedure di sicurezza previste nel DUVRI (deposito e gestione dei prodotti per le pulizie, norme di coordinamento generali, modalità di accesso al laboratorio hardware, manipolazione e trasporto dei rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, modalità di esecuzione delle pulizie mensili, procedure di emergenza particolari);

integrazione del DUVRI, prima dell’inizio delle attività, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Roma, 04 novembre 2013 Il Committente L’Impresa

(Datore di Lavoro o suo Delegato) .. ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

95

5.3 Il DUVRI (rev. 2)

Come anticipato al paragrafo 5.1 supponiamo, a questo punto, che il DLC intenda appaltare alcuni lavori di manutenzione edile per la razionalizzazione delle aree di lavoro all’interno della sede. Il DLC, in vista dell’individuazione del nuovo operatore economico che interverrà nella propria sede, dovrà ri-elaborare il DUVRI a partire dalla rev. 1. Pertanto, stavolta, il DLC dovrà consegnare, ai soggetti interessati a partecipare alla gara, un DUVRI, che potremmo chiamare rev. 1bis, inerente le interferenze tra le attività svolte:

dai lavoratori dell’Istituto; da quelli dell’Impresa di pulizie (ormai già operante); da quelli dell’Impresa/e e/o lavoratori autonomi edili con riferimento, anche, ai rischi indotti

dall’operatore economico nella sede; questi ultimi saranno stimati dal DLC, al solito in questa fase, in via presuntiva.

Per brevità, ed efficacia illustrativa, si ripercorre lo schema logico già seguito al precedente paragrafo iniziando dalla nuova tabella 2b): 2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro Il contratto di appalto, avente una durata prevista di trenta giorni successivi, naturali e continui, prevede la demolizione della parete esistente tra la sala riunioni e l’ufficio attiguo, al fine di creare un unico locale open space, la realizzazione di un controsoffitto nel corridoio e opere di tinteggiatura; annesse alle opere edili sono da prevedersi le opere impiantistiche, essenzialmente legate all’impianto di illuminazione.

Fase Descrizione delle attività

1 Allestimento delle aree di lavoro (spostamento del materiale d’ufficio, cantierizzazione delle necessarie attrezzature (trabattello, ecc.), segregazione delle aree di lavoro da quelle restanti, apposizione della segnaletica di cantiere, ecc.)

2 Opere di demolizione (della parete di separazione tra l’attuale sala riunioni e l’ufficio)

3 Realizzazione delle opere edili (risarcitura delle pareti e tinteggiatura del nuovo locale open space, realizzazione del controsoffitto nel corridoio e tinteggiatura del corridoio)

4 Realizzazione delle opere impiantistiche (rifacimento dell’impianto di illuminazione nel nuovo locale open space e nel corridoio, ricollocazione di componenti impiantistici antincendio: rilevatori di fumo, ecc.)

5 Restituzione delle aree di lavoro (smobilizzo del cantiere, ricollocazione del materiale d’ufficio e pulizia straordinaria dei locali al fine di restituire la perfetta agibilità)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto (tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale e del DUVRI rev. 1; tuttavia, nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per l’Impresa edile)

Fase Rischio Fase Rischio Ambienti di lavoro

Tutte pareti (scaffalature): possibile ribaltamento di scaffali Tutte

cadute a livello e scivolamenti: il rischio può essere accentuato dal

pavimento bagnato o scivoloso.

Tutte dislivelli nelle aree di transito:

possibile caduta causata dal dislivello esistente nell’area antistante i servizi igienici

Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte elettrocuzione:

il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale del lavoratore con

prese elettriche.

Tutte

tagli e abrasioni: possibile presenza di oggetti taglienti

incustoditi, di spigoli vivi e di oggetti depositati impropriamente.

Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezz.re: possibile cadute e inciampi causati da cavi

delle attrezzature elettriche e da indebiti depositi, anche provvisori.

Tutte transito mezzi; investimento:

possibile investimento all’interno dell’area comprensoriale.

Tutte

urti per caduta dall’alto di oggetti: possibile caduta di materiale depositato

sui ripiani alti degli scaffali, di corpi illuminanti a soffitto e di pannelli delle

controsoffittature; possibile caduta di rami dagli alberi.

Incendio ed esplosione

Tutte incendio:

presenza di materiale cartaceo e possibile utilizzo di prodotti infiammabili.

Rischi per la salute

Tutte agenti chimici:

il rischio è da ricondurre all’utilizzo di prodotti chimici per le pulizie.

Tutte

agenti biologici: il rischio è da ricondurre alla manipolazione

dei rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Tutte polvere, rischio di inalazione:

possibile sollevamento di polvere da toner e da materiale cartaceo in genere.

Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga:

potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza costituto dalle attrezzature utilizzate durante le attività appaltate.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

97

Nel presente DUVRI rev. 1 bis dovrà essere riportata, per intero, la Parte 3 inerente le norme di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede. In riferimento ai contenuti della Parte 4 relativa alla valutazione dei rischi da attività interferenziali, si avrà:

A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa edile negli ambienti di lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase

Rischi da interferenza specifici (tabella 2 c)

e indotti presunti

Soggetti causa del rischio

Azienda Committ.

Impresa di pulizie

Impresa edile

Ambiente di lavoro Tutte pareti (scaffalature) Tutte cadute dall’alto Tutte viabilità interna ed esterna Tutte dislivelli nelle aree di transito Tutte cadute a livello e scivolamenti

Macchine, Apparecchiature, Impianti Tutte elettrocuzione

2,3 e 4 proiezione di schegge: per alcune attività (demolizione parete, ecc.)

2,3 e 4 proiezioni di getti e schizzi: per alcune attività (tinteggiature, ecc.)

Tutte tagli e abrasioni Tutte transito mezzi; investimento Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezz.re Tutte requisiti macchine (marchio CE, ecc.)

Incendio ed esplosione Tutte incendio

Rischi per la salute

Tutte rumore:

le attività edili di possono comportare emissione di rumore che potrebbe modificare il livello di esposizione personale dei lavoratori.

Tutte

agenti chimici pericolosi: è possibile che l’utilizzo di sostanze chimiche, specie se nebulizzate, possa comportarne il

contatto o l’inalazione.

Tutte agenti biologici: il rischio è connesso dell’appalto di pulizie.

Tutte polvere, rischio di inalazione Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga:

le attività potrebbero comportare ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle

uscite di sicurezza.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

98

B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale mensile.

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Sub fase

Descrizione eventuale sub fase di lavoro

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a) mese di marzo 2014

(I II III IV V settimana)

I II III IV V

Azienda Committente Attività aziendale

Impresa di pulizie Tutte

Pulizia degli ambienti di lavoro

1 ----------------

Pulizia dei servizi igienici 2 ----------------

Impresa edile Tutte

Allestimento del cantiere 1

spostamento del materiale d’ufficio

allestimento del cantiere

Opere di demolizione 2 ----------------

Realizzazione delle opere edili 3

realizzazione delle opere

murarie

tinteggiatura dell’open space

realizzazione del controsoffitto

nel corridoio

tinteggiatura del corridoio

Realizzazione delle opere

impiantistiche 4

nuovo impianto di illuminazione nell’open space

nuovo impianto di illuminazione

nel corridoio

Smobilizzo del cantiere 5

smobilizzo del cantiere

ricollocazione del materiale

d’ufficio

pulizia straordinaria

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

99

C) Valutazione dei rischi da interferenza standard A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell’Istituto e quelle dell’Impresa edile sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. Per brevità, sono stati evidenziati solo i rischi specifici modificati rispetto al DUVRI rev. 1 ed i rischi indotti.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare

Soggetto che deve attuare

la misura Ambiente di lavoro

Tutte cadute dall’alto 1 4 4

Utilizzare una scala a norma, e di altezza idonea, per scongiurare l’ipotesi che gli operatori raggiungano parti in quota con

sedie o altri mezzi impropri.

Impresa di pulizie

Per le lavorazioni in altezza utilizzare un trabattello in metallo, con piani di lavoro e

scale in alluminio per salita interna. Transennare con nastro segnaletico le

zone sottostanti le aree di lavoro in modo da evitare la presenza di terzi.

Impresa edile

Tutte viabilità interna ed esterna 1 3 3

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’Istituto (e

dell’Impresa di pulizie) idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione

dei percorsi e delle aree della sede interessate dalle opere edili.

Committente

Tutte cadute a livello e scivolamenti 2 2 4

È necessario contenere l’eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata da

accidentali sversamenti di sostanze e materiali delimitando la zona interessata.

Deve essere sempre esposto, durante l’esecuzione della relativa attività, il

cavalletto "pavimento bagnato". È vietato lasciare incustoditi il carrello delle

pulizie nel corridoio. È necessario intervenire con

immediatezza, nell’area esterna, in caso di pioggia o presenza di ghiaccio, fango,

escrementi di animali, ecc. al fine di evitare possibili cadute e scivolamenti.

Impresa di pulizie

Segnalare con apposito cartello, ed interdire con nastro segnaletico, le eventuali zone

interessate da caduta di materiale o bagnate per fuoriuscita di liquidi da contenitori.

Impedire l'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero dei materiali

o dei liquidi fuoriusciti. Le operazioni di bonifica debbono essere eseguite rapidamente e compatibilmente

con le caratteristiche del rifiuto fuoriuscito.

Impresa edile

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

100

Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte elettrocuzione 1 4 4

Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti

prescrizioni normative. Committente

Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di

conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano rischi

riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono utilizzare

prese a spina di tipo industriale. L’Impresa deve verificare che la potenza di

assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di

allacciamento. I cavi debbono essere o altrimenti disposti

lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. È vietato lasciare cavi senza custodia.

Impresa di pulizie

Prima di iniziare i lavori è necessario concordare con il Dott. Luigi Errico

i punti di allacciamento da utilizzare. L'Impresa deve verificare che la potenza

dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri

apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con la

Committenza. Non effettuare in nessun caso interventi

e/o riparazioni sugli impianti elettrici. È vietato intervenire su impianti sotto tensione; non si debbono usare prese

volanti e multiple; se le prolunghe sono su awolgicavo si debbono srotolare completamente prima dell'uso.

Impresa edile

2,3 e 4 proiezione di schegge:

per alcune attività (demolizione parete,

ecc.)

1 3 3

Le opere di demolizione e carteggiatura dovranno essere eseguite secondo idonee procedure, prevedendo l’uso di prodotti che evitino la liberazione delle polveri inerti e di

utensili dotati di sistemi aspiranti. Dovrà essere sempre effettuato un ricambio d’aria dopo e/o durante le

lavorazioni. L’Impresa dovrà provvedere alla

segregazione delle aree interessate mediante doppi teli di polietilene su telai in

legno, a tutta altezza, evitando la formazione di fessure al fine di scongiurare

il passaggio di polveri.

Impresa edile

2,3 e 4 proiezioni di getti e

schizzi: per alcune attività

(tinteggiature, ecc.)

1 3 3

Durante l’esecuzione delle opere di tinteggiatura possono verificarsi getti e

schizzi dannosi per la salute causati dalle sostanze e dai prodotti utilizzati. L’Impresa dovrà provvedere alla

segregazione delle aree interessate (vedi punto precedente).

Impresa edile

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

101

Tutte tagli e abrasioni 1 2 2

Disporre che le attrezzature quali forbici, cutter, oggetti taglienti in genere, siano

alloggiate all’interno di cassetti. Committente

Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero

essere urtati da parte di altri lavoratori afferenti ad altri Datori di Lavoro.

Impresa di pulizie

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in maniera da impedire l’accesso a terzi;

installare apposito segnale di sicurezza.

Impresa edile

Tutte transito mezzi; investimento 1 4 4

È installata apposita segnaletica che fissa il limite massimo di velocità all’interno del comprensorio.

Assegnare, e segnalare a terra, uno stallo dedicato al furgone dell’Impresa.

Committente Impresa di

pulizie

Procedere nell'area del comprensorio a passo d'uomo seguendo la segnaletica.

Prima di procedere al carico/scarico verificare che il mezzo sia stato assicurato

per evitare spostamenti intempestivi. L’Impresa provvederà a movimentare il materiale con mezzi propri ed adeguati,

atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a terzi o a cose.

La movimentazione interna dovrà avvenire secondo i percorsi prestabiliti.

Impresa edile

Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti 1 4 4

Assicurare la stabilità del materiale specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno; verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei

pannelli delle controsoffittature. Eseguire periodicamente la regolare manutenzione degli alberi presenti

nell’area verde esterna.

Committente

È vietato eseguire lavori in altezza in presenza di lavoratori dell’Istituto:

nel caso sfasare le lavorazioni. È vietato abbandonare attrezzi ed utensili in quota: gli stessi andranno assicurati da

un’eventuale caduta dall'alto.

Impresa di pulizie

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili sul trabattello: adottare accorgimenti onde

evitare cadute dall'alto di materiali (montare tavola fermapiedi o altro).

Impresa edile

Tutte cadute e inciampi

per materiali e attrezz.re

2 2 4

I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in fasci

e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio.

Committente

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale,

anche provvisorio, le zone di passaggio.

Impresa di pulizie

Impresa edile

Tutte requisiti macchine (marchio CE, ecc.) 2 2 4

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla regola dell’arte (marcate CE o altro tipo di

certificazione) ed in buono stato di conservazione.

Impresa edile

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

102

Incendio ed esplosione

Tutte incendio 2 4 8

Fornire alle Imprese copia del Piano di Emergenza con le procedure da adottare in caso di emergenza e/o evacuazione.

Committente

L’Impresa non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili,

salvo nei casi in cui questi si rendano indispensabili e previo consenso

preventivo del Committente

Impresa di pulizie

Occorrerà evitare in particolare: l'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili,

l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere.

Impresa edile

Rischi per la salute

Tutte

rumore: le attività edili di

possono comportare emissione di rumore che

potrebbe modificare il livello di esposizione

personale dei lavoratori.

1 2 2

Saranno individuate, per lavorazioni rumorose quali, ad esempio, demolizioni,

taglio con frullini di mattoni ecc., opportune fasce orarie di lavoro.

Nel caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente il

valore dell’esposizione giornaliera si verificherà preventivamente la possibilità di

sfalsamento delle lavorazioni.

Impresa edile

Tutte

agenti chimici pericolosi: è possibile che l’utilizzo di sostanze chimiche, specie se nebulizzate, possa comportarne il contatto o l’inalazione

1 3 3

Fornire un armadio per la custodia dei prodotti utilizzati per le pulizie e, in

generale, per le necessità dell’Impresa. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa

di pulizie debbono essere conformi alla normativa vigente, tenuti nell’apposito armadio (chiuso a chiave) e utilizzati

secondo le schede tecniche (da custodire). Il locale dove sono eseguite le pulizie deve essere sempre areato (aprire le finestre e

richiuderle alla fine dell’attività).

Impresa di pulizie

È fatto obbligo all’Impresa di seguire le istruzioni riportate nelle schede tecniche

dei prodotti utilizzati. L'impresa non deve in alcun modo lasciare

prodotti chimici, e i relativi contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

Impresa edile

Tutte polvere, rischio di inalazione 2 2 4

Custodire e limitare, il più possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i

depositi di carta in genere, al fine di limitare il sollevamento della polvere.

Committente

È necessario procedere all'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi e

utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere. Non utilizzare le scope tradizionali al fine di

evitare che la polvere sollevata torni a depositarsi: utilizzare scope a frange.

Impresa di pulizie

Si dovrà provvedere a bagnare periodicamente i materiali di risulta, specie quelli delle demolizioni, al fine di evitare il

sollevamento delle polveri.

Impresa edile

Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga 2 2 4

Le attrezzature utilizzate durante le attività di pulizie (carrelli, ecc.) e edili possono

costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la

loro collocazione lungo le vie di fuga.

Impresa di pulizie

Impresa edile

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

103

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (sulla base della durata dell’appalto di 30 gg.)

Categoria d'intervento Descrizione U.M. Computo quantità

(Q)

Costo Unitario

(CU)

Costo Finale (CF)

Apprestamenti

trabattello mobile prefabbricato, dimensioni di riferimento

approssimative: profondità 0,90 m; larghezza circa 2,00 m; fino alla altezza di circa 7,50 m; portata 160 Kg comprese 2 persone.

cad

1 € 302,00 € 302,00

segregazione con teli di polietilene mq 50,00 € 2,33 € 116,50 nastri segnaletici m 100,00 € 0,40 € 40,00

Mezzi e servizi di PC (protezione collettiva) cartelli segnaletici cad/gg 2 x 30 € 0,12 € 7,20

Procedure di sicurezza e interventi per lo

sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti

presenza responsabile Impresa alla riunione preliminare finalizzata

a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI

ora 1 € 50,00 € 50,00

Coordinamento

presenza responsabile Impresa alla riunione di coordinamento ora 2 € 50,00 € 100,00

controllo giornaliero delle PC (protezioni collettive) ora 10 € 28,00 € 280,00

Costo totale della sicurezza (CSDI)

€ 895,70

La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l’ammortamento e quant’altro necessario.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

104

E) Coordinamento delle fasi lavorative Ai fini del coordinamento generale tra Istituto, Impresa edile e Impresa di pulizie e tra Impresa edile e lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli Appaltatori interessati:

individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall’Istituto e dall’Impresa edile, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;

organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI, alla quale parteciperà anche il responsabile dell’Impresa di pulizie;

organizzazione di una riunione di coordinamento tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri saranno definite sede contrattuale;

distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (è prevista la pubblicazione sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.scrpd.it/ nell’area download);

erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa edile, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l’appalto incaricato per il coordinamento. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività. Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto. Resta inteso che i lavoratori dell’Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. In ogni caso, l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità; vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione; informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti; segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi; evitare accatastamenti, specie in altezza; rispettare la segnaletica di sicurezza.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente. Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

105

Viabilità interna ed esterna alla sede Si prescrive, in generale, che durante i lavori:

• nel corridoio, il lavoratore dell’Istituto possa transitare esclusivamente sul percorso opposto a quello interessato dai lavori e occupato dalle attrezzature dell’Impresa;

• detto percorso sia costantemente pulito e sgombro da materiali; • qualora le situazioni lo richiedano (fasi di lavoro critiche) il preposto dell’Impresa, preventivamente

contattato, accompagni il personale durante il transito sul corridoio e che, in tal caso, siano sospese le lavorazioni critiche svolte nei pressi del percorso;

• nessun lavoratore dell’Istituto si fermi ad osservare lo svolgimento dei lavori, soffermandosi in prossimità delle aree di lavoro.

Dovrà essere consentito, in ogni momento l’accesso ai locali dell’ufficio, da parte di personale dell’Istituto. Il trasferimento dei materiali da e verso il cantiere avverrà direttamente dai locali della sede tramite le aperture delle finestre. I posti di passaggio saranno opportunamente protetti, con mezzi tecnici e misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa svolta. Premesso che le lavorazioni si svolgeranno all’interno della sede, le recinzioni relative alla delimitazione dell'area esterna di carico e scarico saranno realizzate con paletti in ferro zincato posti su appositi blocchi prefabbricati e rete elettrosaldata. Eccezionalmente gli accessi al comprensorio, su strada, dovranno essere presidiati da personale di cantiere, al quale saranno fornite debite istruzioni circa le modalità di accesso al cantiere di mezzi e di persone. Segregazione delle aree di lavoro Si prescrive che, durante i lavori:

• siano costantemente interdette le zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in maniera da impedire l’accesso a terzi;

• sia installato apposito segnale di sicurezza; • le fasi di demolizione, e quelle successive, inerenti il nuovo open space avvengano nell’ambito di

una stretta segregazione delle aree di lavoro attuata secondo le specifiche illustrate nel DUVRI (impiego di doppi teli di polietilene su telai in legno, a tutta altezza).

Procedure di emergenze particolari Si prescrive che, ove durante i lavori si verificassero fuoriuscite di materiali e/o liquidi:

• si segnali con apposito cartello le zone interessate o bagnate per fuoriuscita di liquidi da contenitori e che si interdicano le medesime con nastro segnaletico;

• si impedisca l'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero dei materiali o dei liquidi fuoriusciti;

• le operazioni di bonifica debbano essere eseguite rapidamente e compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto fuoriuscito.

Gestione delle interferenze tra le due Imprese appaltatrici operanti: servizio pulizie e edile Si prescrive che:

• il personale dell’Impresa di pulizie operi, per l’intera durata delle lavorazioni edili, in maniera da evitare interferenze spaziali con le attività dell’Impresa edile; a tale scopo si ribadisce che la pulizia relativa al cantiere attiene esclusivamente a quest’ultima;

• in linea generale, nel periodo di esecuzione delle opere edili, l’Impresa di pulizia organizzi la propria attività considerando di concentrare la maggior parte delle attività in orario successivo alle ore 17.00.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

106

Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.

Roma, 17 dicembre 2013 Timbro e Firma ..

(Il Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data Timbro e Firma ..

(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

108

Altre informazioni

La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che si necessità di accedere presso i luoghi di lavoro con furgone Ford Transit Chassis, targato KZ345ZY. Si prevede di adoperare, per le attività oggetto dell’appalto, i seguenti prodotti (si allegano le schede tecniche):

stucco rasante in pasta per interni a base di resine acriliche; intonaco di fondo a base di calce e cemento per interni; malta cementizia per muratura ed intonaco da utilizzare a mano per interni; idropittura murale per interni a elevata traspirabilità.

Si prevede di utilizzare in cantiere le seguenti attrezzature:

martello demolitore elettrico perforatore; capacità foratura 48 mm, potenza assorbita 1250 WN, 1225-

2450 colpi/min, potenza del colpo 1,5-13 J; trapano a percussione 13 mm, due funzioni: rotazione e percussione; avvitatore reversibile da 18V con mandrino autoserrante, due velocità meccaniche ed interruttore; martelli da carpentiere, mazzette scalpelli; raschiatori, spatole americane, frattazzi e frattoni; rullo e pennelli, teli di nylon, nastro adesivo, spugne e carta abrasiva; materiale minuto e di consumo; trabattello in alluminio altezza lavoro 3,70 m; scala ribordata a 2 tronchi in alluminio estruso, trasformabile dall’utilizzo a cavalletto a quello a sfilo.

Sono stati consegnati, a ciascun lavoratore, i seguenti DPI:

casco protettivo; cuffia antirumore; guanti multiuso e in crosta antitaglio; mascherina antipolvere; occhiali paraschizzi; scarpe antinfortunistiche.

Si necessità di poter disporre di un allaccio idrico indipendente e continuo per l’intera durata dei lavori. In cantiere sarà disponibile una valigetta di primo soccorso (cat. C). Si comunicano i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede (Paolo Arpanelli, Matteo La Farina, Arturo Gioia, Antonio Natale, Marcello Giusti e Khaled Al Nasri), si allegano i relativi attestati (per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti alla macrocategoria di rischio alto, come individuata nell´Allegato II dell´Accordo Stato Regioni del 21.12.11):

Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore) Formazione specifica dei lavoratori (durata 12 ore) Formazione per addetti all'emergenza - rischio medio: Paolo Arpanelli, Matteo La Farina e Arturo Gioia Formazione per addetti al primo soccorso: Paolo Arpanelli, Matteo La Farina, Arturo Gioia

Tutte le attività contrattuali saranno eseguite dall’Impresa (abilitata ex L. 46/90) senza la necessità di ricorrere a subappaltatori. Allegati:

copia schede tecniche dei prodotti impiegati copia attestati di formazione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

109

5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)

Fase Rischio Fase Rischio Ambienti di lavoro

illuminazione cadute a livello e scivolamenti pareti (semplici o attrezzate) terrazzi e soppalchi pareti vetrate spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole cadute dall’alto viabilità interna ed esterna dislivelli nelle aree di transito altro:

Macchine, Apparecchiature, Impianti elettrocuzione carichi sospesi tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento

transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi requisiti macchine (marchio CE, ecc.) altro:

Incendio ed esplosione incendio specificare: presenza di depositi di materiali

i fi bili specificare:

atmosfere esplosive specificare: altro: ... .

Rischi per la salute microclima specificare: rumore specificare: vibrazioni specificare: campi elettromagnetici specificare: radiazioni ottiche artificiali specificare: agenti chimici pericolosi specificare: agenti cancerogeni mutageni specificare: agenti biologici specificare: polvere, rischio di inalazione specificare: emissione incontrollata da impianti specificare: altro: ... .

Rischi organizzativi intralcio alle vie di fuga difficoltà nell’individuare interlocutori manutenzione degli impianti condizioni climatiche esasperate

X altro: si allega proposta di modifica al cronoprogramma delle attività contrattuali 5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza

Fase Misure di prevenzione e protezione proposte Tutte revisione del contratto in base alla proposta di modifica del cronoprogramma Tutte tutte le attività contrattuali saranno eseguite dall’Impresa (abilitata DM 37/2008)

Allegati: X proposta di modifica al cronoprogramma delle attività;

X certificato di iscrizione alla CCIAA; X dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già

espresse in altra documentazione contrattuale).

Roma, 10 gennaio 2014 Timbro e Firma ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ Il sottoscritto Marco Fagioli nato il 12 gennaio 1955 ad Ancona codice fiscale MRCFGL55A12A271E residente in Roma via Sardegna n. 13 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AQ 2311567 rilasciato dal Comune di Roma il 21 giugno 2010 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Pinta s.r.l. con sede legale posta in via Francesco Grimaldi n. 44 nel comune di Roma in provincia di RM codice fiscale 08917363587e partita IVA n. 04567347894 consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r.. 445/00,

DICHIARA (barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):

X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Roma al n. 0456731/9 e l'INPS di Roma al n. 6294541122 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. RM 64563357 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché taleiscrizione non è richiesta per la nostra attività;

X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle operecommissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure diprevenzione e protezione suddetti;

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni; X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e

dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine dielaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore inmateria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;

X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la

durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

inoltre:

come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nellaprecedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:

X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista

nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che

sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi; X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Aziendasolleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa

Roma, 10 gennaio 2014 Timbro e Firma ..

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attivitàpreviste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamentefunzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso distrumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti dicui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione edile presso l’I.L.U.L.I.C. Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco Fagioli, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto. È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori di manutenzione, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenzestandard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti neiluoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Roma, 17 gennaio 2014

Il Committente L’Impresa

(Datore di Lavoro o suo Delegato) .. ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

112

L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI rev. 1bis, trasmesso in sede di richiesta di offerta, ha proposto, in funzione delle proprie esperienze e tecnologie, alcune modifiche al cronoprogramma delle fasi lavorative, così come era stato previsto dal DLC. Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione edile presso l’I.L.U.L.I.C. Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico, l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco Fagioli e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. Sono stati discussi seguenti argomenti:

esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa; rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella delle Imprese appaltatrici e relative misure di

prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività; misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,

norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;

verifica dell’inesistenza di subappalti, con conseguente esonero della Committenza dagli adempimenti connessi al comma 4 dell’art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

esame della proposta di variazione del cronoprogramma avanzata dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 1); esame del POS elaborato dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 2); esame del coordinamento delle fasi lavorative: fissazione delle procedure di sicurezza previste nel

DUVRI (viabilità interna ed esterna alla sede, segregazione delle aree di lavoro, procedure di emergenza particolari e gestione delle interferenze tra le due Imprese appaltatrici operanti: servizio pulizie e edile).;

eventuale integrazione del DUVRI, prima dell’inizio dei lavori di manutenzione edile, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Proposta di variazione del cronoprogramma

Appaltatore

Fase

Descrizione fase

di lavoro

Sub fase

Descrizione eventuale sub fase di lavoro

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a)

mese di marzo 2014 (I II III IV V settimana)

I II III IV V

Impresa La Pinta s.r.l. Tutte

Allestimento del cantiere 1

spostamento del materiale d’ufficio

---

allestimento del cantiere ---

Opere di demolizione

2 ---------------- ---

Realizzazione delle opere edili

3

realizzazione delle opere

murarie ---

tinteggiatura dell’open space

---

realizzazione del controsoffitto nel corridoio

---

tinteggiatura del corridoio ---

Realizzazione delle opere

impiantistiche 4

nuovo impianto di illuminazione nell’open space

---

nuovo impianto di illuminazione

nel corridoio ---

Smobilizzo del cantiere

5

smobilizzo del cantiere ---

ricollocazione del materiale d’ufficio

---

pulizia straordinaria

---

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Esame della proposta di variazione del cronoprogramma avanzata dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 1) Esaminata la proposta, che prevede in sintesi di concentrare i lavori da eseguire nell’arco temporale di quattro settimane (anziché delle cinque previste da contratto), si rappresenta l’impossibilità di accoglimento della medesima. Considerata infatti l’indifferibile necessità di garantire la continuità delle attività dell’Istituto, la proposta prefigurerebbe la contemporanea esecuzione del controsoffitto e delle tinteggiature nel corridoio, dando luogo ad interferenze lavorative, e conseguenti disagi, non accettabili. Esame del POS elaborato dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 2) Si prende atto, riservandosi di eseguire un esame più dettagliato, del documento consegnato dall’Impresa, richiedendo fin d’ora, in considerazione delle conclusioni cui si è giunti al punto precedente, di ricalibrarlo secondo l’originario cronoprogramma dei lavori, di cui al DUVRI consegnato e già accettato. Si conclude, in definitiva, che il DUVRI preliminare (rev. 17 dicembre 2013) possa ritenersi definitivo ed operativo a tutti gli effetti (DUVRI rev. 2). Si rappresenta all’Impresa la possibilità di fruire dell’allaccio idrico esterno, attiguo all’edificio, posto in corrispondenza dell’area verde, per l’intera durata dei lavori. Costituirà onere per l’Impresa il corretto utilizzo dell’allaccio e la necessaria manutenzione, anche straordinaria, del medesimo durante l’utilizzo. Roma, 11 febbraio 2014 Il Committente L’Impresa La Nina s.r.l. L’Impresa La Pinta s.r.l.

(Datore di Lavoro o suo Delegato) (Datore di Lavoro o suo Delegato) ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

116

5.4 Il DUVRI (rev. 3)

Come anticipato al paragrafo 5.1 supponiamo, a questo punto, che il DLC intenda appaltare il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della sede. Ancora una volta, il DLC, in vista dell’individuazione del nuovo operatore economico che interverrà nella propria sede, dovrà ri-elaborare il DUVRI, a partire dalla rev. 2. Considerata l'urgenza, dettata dalle Norme relative agli impianti tecnologici, la Committenza dispone di adottare una procedura di affidamento diretto che determinerà, conseguentemente, la compresenza (e l'interferenza) anche con l'Impresa edile. Il DLC dovrà consegnare, all’Impresa impiantistica selezionata (La Santa Maria s.r.l.), il DUVRI rev. 2bis inerente le interferenze tra le attività svolte:

dai lavoratori dell’Istituto; da quelli dell’Impresa di pulizie (ormai già operante); da quelli dell'Impresa edile (operante, presumibilmente nel mese di marzo 2014); da quelli dell’Impresa/e e/o lavoratori autonomi edili con riferimento, anche, ai rischi indotti

dall’operatore economico nella sede; con questi ultimi stimati dal DLC, al solito nel DUVRI preliminare, in via presuntiva.

Per brevità, ed efficacia illustrativa, si riportano esclusivamente le sezioni del “nuovo” documento che subiscono mutamenti nell'ambito del consueto schema logico: 2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro Il contratto di appalto prevede l'effettuazione delle operazione di manutenzione (ordinaria, straordinaria e d'urgenza) in relazione agli impianti elettrici, telefonici e TD, riscaldamento e condizionamento, antincendio e idrici.

Fase Descrizione delle attività

1 Interventi di manutenzione ordinaria (routine programmata); tali interventi sono contrattualmente previsti per il 2° e 4° giovedì del mese, in fasce orarie diverse da quelle nelle quali opera l'Impresa di pulizie (dalle 12.00 alle 15.00)

2 Interventi di manutenzione straordinaria (extra manutenzione ordinaria); tali interventi sono contrattualmente sospesi durante l'esecuzione di eventuali lavori edili e/o impiantistici nella sede, ad opera di altri appaltatori

3 Interventi d'urgenza (su chiamata)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto

omissis Nel presente DUVRI rev. 2 bis dovrà essere riportata, per intero, la Parte 3 inerente le norme di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede. In riferimento ai contenuti della Parte 4 relativa alla valutazione dei rischi da attività interferenziali, si avrà:

A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa impiantistica negli ambienti di lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase

Rischi da interferenza specifici (tabella 2 c)

e indotti presunti

Soggetti causa del rischio

Azienda Committ.

Impresa di pulizie

Impresa edile

Impresa impiant.

Ambiente di lavoro Tutte pareti (scaffalature) Tutte cadute dall’alto Tutte viabilità interna ed esterna Tutte dislivelli nelle aree di transito Tutte cadute a livello e scivolamenti

Macchine, Apparecchiature, Impianti Tutte elettrocuzione

2,3 e 4 proiezione di schegge: per alcune attività (demolizione parete, ecc.)

2,3 e 4 proiezioni di getti e schizzi: per alcune attività (tinteggiature, ecc.)

Tutte tagli e abrasioni Tutte transito mezzi; investimento Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti Tutte cadute e inciampi per materiali e attrezz.re Tutte requisiti macchine (marchio CE, ecc.)

Incendio ed esplosione Tutte incendio

Rischi per la salute

Tutte rumore:

le attività edili di possono comportare emissione di rumore che potrebbe modificare il livello di esposizione personale dei lavoratori.

Tutte

agenti chimici pericolosi: è possibile che l’utilizzo di sostanze chimiche, specie se nebulizzate, possa comportarne il

contatto o l’inalazione.

Tutte agenti biologici: il rischio è connesso dell’appalto di pulizie.

Tutte polvere, rischio di inalazione Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga:

le attività potrebbero comportare ostruzione, anche temporanea, delle vie di fuga e delle

uscite di sicurezza.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale riferito al mese nel quale opererà l’Impresa edile.

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro

Azienda Committente

Impresa,

lavoratore autonomo

Fase Descrizione

fase di lavoro

Sub fase

Descrizione eventuale sub fase di lavoro

Identificazione dell’ambiente di lavoro

(vedi tabella 2 a) mese di marzo 2014

(I II III IV V settimana)

I II III IV V

Azienda Committente Attività aziendale

Impresa di pulizie Tutte

Pulizia degli ambienti

di lavoro 1 ----------------

Pulizia dei servizi igienici 2 ----------------

Impresa edile Tutte

Allestimento del cantiere 1

spostamento del materiale d’ufficio

allestimento del cantiere

Opere di demolizione 2 ----------------

Realizzazione delle opere edili 3

realizzazione delle opere murarie

tinteggiatura dell’open space

realizzazione del controsoffitto

nel corridoio

tinteggiatura del corridoio

Realizzazione delle opere

impiantistiche 4

nuovo impianto di illuminazione nell’open space

nuovo impianto di illuminazione

nel corridoio

Smobilizzo del cantiere 5

smobilizzo del cantiere

ricollocazione del materiale d’ufficio

pulizia straordinaria

Impresa impiantistica Tutte

Interventi di manutenzione

ordinaria 1 programma di

routine

Interventi di manutenzione

straordinaria 2 riparazioni, piccoli

lavori, ecc.

Interventi d’urgenza 3 su chiamata ? ? ? ? ?

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

119

C) Valutazione dei rischi da interferenza standard A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell’Istituto e quelle dell’Impresa impiantistica sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. Per brevità, sono stati evidenziati solo i rischi modificati, a seguito della valutazione dei rischi connessi all’appalto in questione, rispetto al DUVRI rev. 2.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare

Soggetto che deve attuare

la misura Ambiente di lavoro

Tutte cadute dall’alto 1 4 4

A causa della possibile presenza di accessi difficoltosi (soppalchi e cavedi

impiantistici), in alcuni casi sprovvisti di protezione contro le cadute dall’alto e in

condizioni di scarsa illuminazione, transennare con nastro segnaletico le zone sottostanti le aree di lavoro per evitare la

presenza di terzi. Per le lavorazioni in altezza utilizzare

scale a norma.

Impresa

impiantistica

Tutte viabilità interna ed esterna 1 3 3

Prima dell’esecuzione dei lavori occorre fornire ai lavoratori dell’Istituto (e delle Impresa appaltatrici presenti) idonee

istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree della

sede interessate dagli interventi dell’Impresa impiantistica.

Committente

Macchine, Apparecchiature, Impianti

Tutte elettrocuzione 1 4 4

Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, debbono essere sempre

eseguiti da personale qualificato, con impianti e/o attrezzature fuori tensione.

Interruzioni dell’energia elettrica andranno sempre concordate con la Committenza.

È vietato l’uso di collegamenti volanti. Durante gli interventi, i cavi di alimentazione dovranno essere disposti parallelamente alle

vie di transito. Ove si riscontrino anomalie sugli impianti elettrici questi vanno messi in

sicurezza e il guasto immediatamente segnalato al Dott. Luigi Errico.

Impresa impiantistica

Tutte tagli e abrasioni 1 2 2

Interdizione delle zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in maniera da impedire l’accesso a terzi.

Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sarà impedito indossando i dispositivi di

protezione individuale.

Impresa impiantistica

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Tutte transito mezzi; investimento 1 4 4

Uniformarsi alle norme e disposizioni vigenti nel comprensorio che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e

l’accesso delle persone e dei mezzi d’opera, tenendo conto che le

infrastrutture viabili sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre

attività (mezzi aziendali, mezzi di altre Imprese, trasportatori ecc.).

Procedere nell'area del comprensorio a passo d'uomo seguendo la segnaletica.

Impresa impiantistica

Tutte urti per caduta dall’alto di oggetti 1 4 4

È vietato abbandonare attrezzi ed utensili sulle scale o, comunque, in altezza;

segregare preventivamente le zone al livello del suolo in corrispondenza della proiezione

verticale dell’attività da eseguire.

Impresa impiantistica

Tutte cadute e inciampi

per materiali e attrezz.re

2 2 4

È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale,

anche provvisorio, le zone di passaggio. L'area circostante l’intervento dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e

pulizia al fine di evitare ogni rischio di cadute o inciampi.

Impresa impiantistica

Tutte requisiti macchine (marchio CE, ecc.) 2 2 4

Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.), macchine ed attrezzature rispondenti alla regola dell’arte (marcate CE o altro tipo di

certificazione) ed in buono stato di conservazione.

Per gli interventi sugli impianti che non siano di semplice manutenzione ordinaria, dovrà essere rilasciata la dichiarazione di

conformità (d.m. 37/08).

Impresa impiantistica

Incendio ed esplosione

Tutte incendio 2 4 8 Occorrerà evitare in particolare: l'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili,

l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere.

Impresa impiantistica

Rischi per la salute

Tutte agenti biologici 1 3 3

L’attività di pulizia e la manutenzione periodica dei filtri dei condizionatori va

eseguita di sabato e, in ogni caso, preventivamente concordata

con il Dott. Luigi Errico.

Committente

Impresa impiantistica

Tutte polvere, rischio di inalazione 2 2 4

Deve essere ridotta al minimo l’emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee

barriere antipolvere onde evitare l’accumulo di polvere negli ambienti della sede.

Impresa impiantistica

Rischi organizzativi

Tutte intralcio alle vie di fuga 2 2 4

Le attrezzature utilizzate durante le attività di manutenzione (scale, cassette degli

attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso

di situazioni di emergenza. Lasciare ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i

normali percorsi pedonali.

Impresa impiantistica

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

121

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (su base annuale)

Categoria d'intervento Descrizione U.M. Computo quantità

(Q)

Costo Unitario

(CU)

Costo Finale (CF)

Apprestamenti

scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza 2,00 m, con

piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antiapertura

cad/ mese

1 x 12 € 5,10 € 61,20

nastri segnaletici m 50,00 € 0,40 € 20,00

Procedure di sicurezza e interventi per lo

sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti

presenza responsabile Impresa alla riunione preliminare finalizzata

a concordare le procedure di sicurezza previste nel DUVRI

ora 2 € 50,00 € 100,00

sfasamento spaziale delle fasi di lavoro (nel mese di marzo 2014) gg 1 € 57,00 € 57,00

Coordinamento presenza responsabile Impresa alla riunione di coordinamento ora 4 € 50,00 € 200,00

Costo totale della sicurezza (CSDI)

€ 438,20

La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l’ammortamento e quant’altro necessario.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

122

E) Coordinamento delle fasi lavorative Ai fini del coordinamento generale tra Istituto, Impresa impiantistica, Impresa di pulizie e Impresa edile (nel mese di marzo p.v.) e tra Impresa impiantistica e lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli Appaltatori interessati:

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• per le attività che presentano possibili rischi particolari (elevata rumorosità, proiezione di schegge, inalazione di agenti chimici e /o biologici, ecc.) si prescrive la necessità di eseguire le medesime di sabato, previo accordo con la Committenza; a tal proposito, si rammentano l’attività di pulizia e di manutenzione periodica dei filtri dei condizionatori;

• è previsto, nel mese di marzo p.v., lo sfasamento delle fasi inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria (Fase 1) dal 2° al 1° giovedì del mese;

• sono sospesi, nel mese di marzo p.v., gli interventi di cui alla Fase 2; • è obbligo dell’Impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di

materiali (es.: imballaggi, ecc.); terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine. Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.

Si prescrive, in generale, che durante gli interventi dell’Impresa:

• nel corridoio, il lavoratore dell’Istituto possa transitare esclusivamente sul percorso opposto a quello interessato dagli interventi e occupato dalle attrezzature dell’Impresa;

• detto percorso sia costantemente pulito e sgombro da materiali; • qualora le situazioni lo richiedano (fasi di intervento critiche) il preposto dell’Impresa,

preventivamente contattato, accompagni il personale durante il transito sul corridoio e che, in tal caso, siano sospesi gli interventi critiche svolte nei pressi del percorso;

• nessun lavoratore dell’Istituto si fermi ad osservare lo svolgimento degli interventi, soffermandosi in prossimità delle aree di lavoro.

Dovrà essere consentito, in ogni momento l’accesso ai locali dell’ufficio, da parte di personale dell’Istituto. In relazione alla gestione delle interferenze tra le Imprese appaltatrici operanti (servizio pulizie, impiantistica e edile, nel mese di marzo p.v.), si prescrive che il personale dell’Impresa di pulizie operi, per l’intera durata contrattuale del presente appalto, in maniera da evitare interferenze spaziali con le attività dell’Impresa; quest’ultima, infatti, fatta ovviamente eccezione per gli interventi di cui alla Fase 3, opererà esclusivamente dalle 12.00 alle 15.00 (o, eventualmente, di sabato). Le Imprese impiantistica e edile, per quanto possibile, organizzeranno le proprie attività evitando situazioni di interferenza spaziale e, se del caso, provvederanno, in accordo con il Dott. Luigi Errico, a modificare il cronoprogramma delle medesime. Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.

Roma, 13 febbraio 2014 Timbro e Firma ..

(Il Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data Timbro e Firma ..

(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

124

Altre informazioni

La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che: Non è prevista l’istallazione di strutture prefabbricate specifiche per deposito materiali e di servizio. si necessità di accedere presso i luoghi di lavoro con furgone Fiat Ducato Maxi, targato YY009TT;è necessario, inoltre poter disporre di un’area per il carico e scarico merci, da poter effettuare in sicurezza. Si prevede inoltre di utilizzare, di massima, le seguenti attrezzature (l’elenco varierà a seconda della tipologiad’intervento di manutenzione): • avvitatore reversibile da 18V con mandrino autoserrante, due velocità meccaniche ed interruttore; • trapano a percussione avvitatore elettrico 2800 giri/min; • trapano a percussione 13 mm, due funzioni: rotazione e percussione; • multimetro digitale multifunzione per la verifica condizionatori e della qualità dell'aria; • pinza amperometrica da 400A; • cassetta attrezzi; • lampada emergenza portatile; • materiale vario e di consumo; • scala in alluminio estruso, ribordata, a montanti paralleli. Sono stati consegnati ai lavoratori i seguenti DPI: • elmetto isolante; • visiera; • occhiali; • “tronchetti” isolanti; • guanti isolanti; • guanti multiuso; • cuffia antirumore; • mascherina antipolvere; • indumenti di lavoro; • scarpe antinfortunistiche. Tutto il personale impiegato é specializzato nel settore specifico di lavoro e presenta i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale per la tipologia di lavoro svolto. La formazione periodica di tutto il personale avviene internamentesecondo il programma di formazione interno generale e mirato per cantieri specifici. In relazione ai corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede (Paolo Dolci; Fabio Trezza;Antonino Marangon;Roberto Quadri e Massimo Oliva), si allegano i relativi attestati (per i lavoratoridipendenti di aziende appartenenti alla macrocategoria di rischio alto, come individuata nell´Allegato IIdell´Accordo Stato Regioni del 21.12.11): • Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore) • Formazione specifica dei lavoratori (durata 12 ore) • Formazione per addetti all'emergenza - rischio medio: Paolo Dolci; Fabio Trezza e Antonino Marangon • Formazione per addetti al primo soccorso: Paolo Dolci; Fabio Trezza e Antonino Marangon Allegati: • copia attestati di formazione

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

125

5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)

Fase Rischio Fase Rischio Ambienti di lavoro

X Illuminazione: illuminazione di emergenza cadute a livello e scivolamenti pareti (semplici o attrezzate) terrazzi e soppalchi pareti vetrate spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole cadute dall’alto viabilità interna ed esterna dislivelli nelle aree di transito altro:

Macchine, Apparecchiature, Impianti elettrocuzione carichi sospesi tagli e abrasioni movimentazione di macchinari e attrezz.re proiezione di schegge urti per caduta dall’alto di oggetti proiezioni di getti e schizzi cadute e inciampi per materiali e attrezz.re presenza di fiamme libere organi meccanici in movimento

transito mezzi; investimento sversamenti pericolosi requisiti macchine (marchio CE, ecc.) altro:

Incendio ed esplosione incendio specificare: presenza di depositi di materiali

f specificare:

atmosfere esplosive specificare: altro: ... .

Rischi per la salute microclima specificare: rumore specificare: vibrazioni specificare: campi elettromagnetici specificare: radiazioni ottiche artificiali specificare: agenti chimici pericolosi specificare: agenti cancerogeni mutageni specificare:

agenti biologici specificare: polvere, rischio di inalazione specificare: emissione incontrollata da impianti specificare: altro: ... .

Rischi organizzativi intralcio alle vie di fuga difficoltà nell’individuare interlocutori manutenzione degli impianti condizioni climatiche esasperate

X altro: condizioni lavorative stressanti in occasione di interventi di urgenza (Fase 3)

5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza Fase Misure di prevenzione e protezione proposte

1 necessità di idonea illuminazione di emergenza nei locali della sede (vie di esodo, ecc.) 3 possibili condizioni lavorative stressanti

Allegati:

X certificato di iscrizione alla CCIAA; X dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già

espresse in altra documentazione contrattuale).

Roma, 18 febbraio 2014 Timbro e Firma ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

126

Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ Il sottoscritto Guido De Angelis nato il 2 giugno 1957 ad Asti codice fiscale DNGGDU57H02A479R residente in Roma via Sant’Agnese n. 23 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AR 5410432rilasciato dal Comune di Roma il 29 Gennaio 2008 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Santa Maria s.r.l. con sede legale posta in Piazza Santa Cecilia n. 16 nel comune di Roma in provincia di RM codice fiscale 07453451247 e partita IVA n. 07896234875 consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r.. 445/00,

DICHIARA (barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):

X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Roma al n. 0447799/5 e l'INPS di Roma al n. 4544126789 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. RM 35756890 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché taleiscrizione non è richiesta per la nostra attività;

X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle operecommissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa èdestinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni; X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e

dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine dielaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore inmateria di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;

X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la

durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico delsottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

inoltre:

come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nellaprecedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:

X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista

nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che

sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi; X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Aziendasolleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa

Roma, 18 febbraio 2014 Timbro e Firma ..

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

127

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attivitàpreviste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamentefunzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso distrumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti dicui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.

Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici della sede dell’I.L.U.L.I.C.

Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Santa Maria s.r.l., rappresentata dal sig.Guido De Angelis, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto. È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori suirischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Roma, 21 febbraio 2014

Il Committente L’Impresa

(Datore di Lavoro o suo Delegato) .. ..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

128

L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI preliminare (rev. 2 bis) ha introdotto (Parte 5 del modello) due ulteriori rischi indotti nei luoghi di lavoro nei quali si accinge ad operare (in aggiunta a quelli che il DLC, in via presuntiva, aveva stimato, nel DUVRI preliminare, poter essere introdotti dall'esecutore delle opere. In riferimento al rischio indotto, inerente l’illuminazione di emergenza, l’Impresa ha rappresentato la necessità di avere a disposizione, in ogni situazione che richieda la temporanea interruzione dell’energia elettrica, un valore minimo di illuminazione. Riguardo invece agli interventi da eseguire in condizione di urgenza (previsti dalla Fase 3 dell’appalto) l’Impresa, sulla base della propria esperienza, ha segnalato il possibile rischio, indotto, di condizioni lavorative stressanti. Si fa riferimento ad interventi, per definizione, non programmati e quindi generalmente associati a maggior pericoli ed a livelli di rischio più elevati, che richiedono maggiore attenzione anche nella gestione delle interferenze lavorative. Sulla base delle informazioni acquisite il DLC effettua nuovamente la valutazione dei rischi da interferenza, ripartendo dalla tabella di cui al punto 4 C), relativa alla valutazione dei rischi standard.

Valutazione dei rischi da interferenza reali

Si riportano solamente i due nuovi livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza indotti valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; il resto della tabella di cui al punto 4 C) rimane invariato.

Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)

Fase Tipologia di rischio PI DI RI Misure di prevenzione

e protezione da adottare

Soggetto che deve attuare

la misura Ambiente di lavoro

Tutte illuminazione (di emergenza) 1 3 3

Verificare la consistenza dell’impianto di illuminazione di emergenza, al fine di

garantire un valore di 5 lux, almeno nelle vie di esodo, in occasione di possibile

assenza di corrente.

Committente

Rischi organizzativi

3 condizioni lavorative

stressanti in occasione di interventi di urgenza

1 3 3

In occasione di interventi d’urgenza, i lavoratori dell’Istituto (e delle Imprese

appaltatrici presenti) non debbono, in alcun modo, interferire con il personale

dell’Impresa impiantistica. Nell’ambito di operazioni di manutenzione

da eseguirsi in tempi talora ristretti per situazioni di urgenza o comunque di

imprevedibilità delle stesse, in caso di riparazioni, il Committente sospenderà le lavorazioni afferenti ad altri Appaltatori.

Committente

Formazione specifica lavoratori dell’Impresa impiantistica.

Impresa impiantistica

Le ulteriori misure individuate, concordate con l’Impresa aggiudicataria, essendo fondamentalmente di natura organizzativa, non richiedono ulteriori oneri dal punto di vista dei costi per la sicurezza da interferenze.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

129

Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici della sede dell’I.L.U.L.I.C. Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico, l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco Fagioli, l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi e l’Impresa La Santa Maria s.r.l., rappresentata dal sig. Guido De Angelis, in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. Sono stati discussi seguenti argomenti:

esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa; rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella delle Imprese appaltatrici e relative misure di

prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo; misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività; misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,

norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;

esame del coordinamento delle fasi lavorative: fissazione delle procedure di sicurezza previste nel DUVRI (svolgimento delle attività che presentano possibili rischi particolari, sfasamento delle fasi inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e gestione delle interferenze tra le Imprese appaltatrici operanti: servizio pulizie, impiantistica e edile, nel mese di marzo p.v.);

integrazione del DUVRI, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Roma, 27 febbraio 2014 L’Impresa La Nina s.r.l. L’Impresa La Pinta s.r.l. L’Impresa La Santa Maria s.r.l. (Datore di Lavoro o suo Delegato) (Datore di Lavoro o suo Delegato) (Datore di Lavoro o suo Delegato) ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. Il Committente

………………………………..

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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Bibliografia

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue modifiche e integrazioni;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e integrazioni;

Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Bacheca del RSPP; http://www.ispesl.it/documentazione/indexspp.asp;

Progetto pilota “Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze”, proposto da Confindustria

Vercelli Valsesia in partnership con INAIL, Regioni (rappresentate da ITACA), Organizzazioni Sindacali e

Datoriali e Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli);

Domenico Mannelli; Il DUVRI come, dove, quando - 2009;

Massimo Urbani; Bollettino di Legislazione Tecnica n. 9 “La valutazione dei costi del personale nei

contratti pubblici” - 8 settembre 2011;

Marco Vigone; Ambiente & Sicurezza, n. 18 “DUVRI e forniture di servizi, novità sui contratti d'appalto

sulla base della semplificazione” - 29 settembre 2009;

Punto Sicuro (quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della

prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza);

www.porreca.it (sito in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ideato dall’Ing. Gerardo Porreca).

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