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1 GLI INCENTIVI Il sistema degli incentivi alla produzione di energia (termica ed elettrica) mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili è complesso ed articolato 1 . Esso si struttura, in estrema sintesi, in: - INCENTIVI DI TIPO DIRETTO (contributi, sovvenzioni, erogazioni di carattere pubblicistico), disposti sulla base di appositi bandi finalizzati alla selezione dei beneficiari, programmi di finanziamento facilitato mediante fondi di garanzia o fondi rotativi, consorzi fidi etc., offerti da Istituti di credito e assicurativi, spesso rafforzati da accordi con Enti locali; - INCENTIVI DI TIPO INDIRETTO : fiscalità energetica agevolata (riconoscimento della natura agricola all’attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, e della natura di reddito agrario al reddito derivante dall’esercizio di tale attività ai fini dell’imposta sui redditi), possibilità riconosciuta alla produzione e alla cessione di energia elettrica da biomasse di accedere al mercato dei certificati verdi e, per gli impianti di minor potenza, alla tariffa fissa onnicomprensiva, semplificazione amministrativa e snellimento dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia. 1 La direttiva 2009/28/CE , sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, da recepirsi entro il 5 dicembre 2010, definisce «regime di sostegno» ogni strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni.

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GLI INCENTIVI

Il sistema degli incentivi alla produzione di energia (termica ed

elettrica) mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili è complesso ed articolato1.

Esso si struttura, in estrema sintesi, in:

- INCENTIVI DI TIPO DIRETTO (contributi, sovvenzioni,

erogazioni di carattere pubblicistico), disposti sulla base di appositi

bandi finalizzati alla selezione dei beneficiari, programmi di

finanziamento facilitato mediante fondi di garanzia o fondi rotativi,

consorzi fidi etc., offerti da Istituti di credito e assicurativi, spesso

rafforzati da accordi con Enti locali;

- INCENTIVI DI TIPO INDIRETTO: fiscalità energetica agevolata

(riconoscimento della natura agricola all’attività di produzione e

cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, e

della natura di reddito agrario al reddito derivante dall’esercizio di

tale attività ai fini dell’imposta sui redditi), possibilità riconosciuta

alla produzione e alla cessione di energia elettrica da biomasse di

accedere al mercato dei certificati verdi e, per gli impianti di minor

potenza, alla tariffa fissa onnicomprensiva, semplificazione

amministrativa e snellimento dei procedimenti di autorizzazione alla

costruzione di impianti di produzione di energia.

1 La direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, da recepirsi entro il 5 dicembre 2010, definisce «regime di sostegno» ogni strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni.

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In questo sistema composito i certificati verdi (ed il meccanismo

alternativo, di recente introduzione, della tariffa fissa onnicomprensiva per

gli impianti di minor potenza) rappresentano indubbiamente l’aspetto di

maggior attrazione per gli investitori, come testimonia la crescente

attenzione dedicata dal legislatore al tema.

In questa sezione, pertanto, verrà dedicata prevalente attenzione al

complesso meccanismo di incentivazione indiretta rappresentato dai

certificati verdi (e, in alternativa, dalla tariffa fissa onnicomprensiva per

talune tipologie di impianti), lasciando spazio, nell’apposita sezione Bandi

e finanziamenti ad una ricognizione delle principali opportunità di

incentivazione diretta sussistenti al luglio 2010, sia su scala nazionale che

regionale.

Agli incentivi di carattere procedimentale, invece, è dedicata

un’autonoma ed apposita sezione (Autorizzazioni).

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI O FONTI RINNOVABILI: LE FONTI

ENERGETICHE RINNOVABILI NON FOSSILI (EOLICA, SOLARE, GEOTERMICA, DEL MOTO ONDOSO, MAREMOTRICE, IDRAULICA , BIOMASSE, GAS DI

DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS)2

BIOMASSE: LA PARTE BIODEGRADABILE DEI PRODOTTI, RIFIUTI E RESIDUI DI

ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DALL’AGRICOLTURA (COMPRENDENTE

2 La direttiva 2009/28/CE introduce tra le energie rinnovabili: (i) l’«energia

aerotermica», ovverosia l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; (ii) l’« energia idrotermica», ossia l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore.

DEFINIZIONI*

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SOSTANZE VEGETALI E ANIMALI) E DALLA SILVICOLTURA E DALLE

INDUSTRIE CONNESSE, COMPRESE LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, NONCHÉ

LA PARTE BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI E URBANI.

*(tratte dalle definizioni contenute nella direttiva 2001/77/CE – abrogata, in parte, dal 1° aprile 2010 e, integralmente, dal 1° gennaio 2012 dalla direttiva 2009/28/CE – e nel d.lgs. 387/2003 e s.m.i.).

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1. LE FONTI RINNOVABILI IN EUROPA.

La promozione di produzione di energia da fonti rinnovabili trae origine, essenzialmente, dall’acquisita consapevolezza:

� della limitata e costantemente decrescente disponibilità di fonti energetiche convenzionali (petrolio e carbone su tutti) a causa dell’aumento del consumo nei Paesi in via di sviluppo;

� della necessità di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia.

Sul finire degli anni Ottanta, parallelamente al processo di realizzazione di un mercato comune (anche energetico) in ambito europeo, presso le istituzioni comunitarie è iniziato un processo, poi culminato con l’adozione delle direttive 96/92/CE (abrogata a far data dal 1 luglio 2004 dalla direttiva 2003/54/CE, a sua volta abrogata a far data dal 3 marzo 2011 dalla direttiva 2009/72/CE) e 2001/77/CE (abrogata, in parte, dal 1° aprile 2010 e, integralmente, dal 1° gennaio 2012 dalla direttiva 2009/28/CE) di valorizzazione e promozione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, ritenuto «obiettivo altamente prioritario a livello della

Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche

rinnovabili, per motivi di sicurezza e diversificazione

dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione

economica e sociale» (2° considerando della direttiva 2001/77/CE).

Tale obiettivo è stato ribadito dalla Comunicazione della Commissione Europea del 10 gennaio 2007 intitolata “Tabella di marcia

per le energie rinnovabili — Le energie rinnovabili nel 21° secolo:

costruire un futuro più sostenibile”, ove è stato dimostrato che un obiettivo del 20% per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel

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settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche.

Detti obiettivi risultano prefissati già nel quadro del miglioramento del 20% dell’efficienza energetica entro il 2020, oggetto della comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo “Piano d’azione per

l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”, avallata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 31 gennaio 2008 su tale piano di azione.

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010.

Esso ha approvato un obiettivo vincolante per l’Unione Europea che consiste nel soddisfare con l’energia generata dalle fonti rinnovabili il 20% del consumo complessivo di energia e nel coprire grazie ai biocarburanti il 10% del consumo di energia per i trasporti.

Nella Risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2007 una proposta per un quadro legislativo in materia di energie rinnovabili, facendo riferimento all’importanza di fissare obiettivi per le quote di energia da fonti rinnovabili a livello della Comunità e degli Stati membri.

Tenuto conto delle posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la direttiva 2009/28/CE (che abroga la direttiva 2001/77/CE) ha fissato obiettivi nazionali obbligatori in linea con la quota del 20% per l’energia da fonti rinnovabili e con la quota del 10% per l’energia da fonti rinnovabili nei trasporti per quanto attiene al consumo di energia della Comunità al 2020.

L’obiettivo complessivo comunitario del raggiungimento del 20% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia della Comunità e del 10% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia per autotrazione entro il 2020 è stato

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tradotto in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un’allocazione che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità degli Stati membri, ivi compreso il livello attuale dell’energia da fonti rinnovabili ed il mix energetico.

Ogni Stato membro, pertanto, è tenuto ad assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella tabella all’allegato I, parte A della direttiva 2009/28/CE.

All’ Italia è stato assegnato quale obiettivo nazionale generale il 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia.

Pertanto, nel 2020 il 17% del consumo energetico complessivo dell’Italia dovrà essere coperto dalle fonti rinnovabili .

A ciò va aggiunto, come evidenziato dalla stessa Comunità Europea, che le fonti energetiche rinnovabili possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi fissati nel Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L ’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI A FINI ENERGETICI COS TITUISCE , PRIMA ANCORA CHE UN ’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO , UN OBBLIGO A

LIVELLO COMUNITARIO .

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2. LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA. LE ORIGINI.

In Italia il primo intervento normativo finalizzato alla promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia si deve alle leggi 9/1991, recante Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:

aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e

geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, e 10/1991, recante Norme

per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia.

La citata l. 9/1991, in particolare, aveva originariamente previsto che per gli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate3 i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell’Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio venissero definiti dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da tali fonti energetiche.

Sulla base di questa previsione il CIP, con deliberazione del 29 aprile 1992 (Provvedimento n. 6/1992, di seguito anche CIP 6) aveva previsto un meccanismo tradizionale di incentivazione dell’energia, attraverso un sistema di tariffe riconosciute per la cessione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili e assimilate, qualificati nelle apposite graduatorie.

Lo strumento di incentivazione, che prevede una remunerazione dell’energia a un prezzo garantito incentivante per l’orizzonte temporale

3 Secondo il Provvedimento n. 6/1992 del CIP sono considerati IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ASSIMILATE A QUELLE RINNOVABILI : quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonché quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati. Pertanto le c.d. fonti assimilate comprendono anche risorse energetiche di origine fossile (es. metano per cogenerazione).

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di 8 anni, è finalizzato al celere recupero del capitale investito, calcolato attraverso parametri diversi per ogni specifica tipologia di impianto, in modo da favorire le tecnologie ecocompatibili o non ancora in grado di essere prodotte a prezzi di mercato.

Il criterio utilizzato per la determinazione dei prezzi di cessione è quello del costo evitato, a sua volta articolato in: (i) costo evitato di impianto; (ii) costo evitato di esercizio, di manutenzione, spese generali connesse; (iii) costo evitato di combustibile.

Il prezzo di cessione include, per i primi 8 anni di esercizio, un’ulteriore componente – la cosiddetta componente incentivante – correlata ai maggiori costi derivanti dalla tecnologia impiegata nelle diverse tipologie di impianti.

Lo stesso provvedimento disciplina poi l’aggiornamento delle componenti del prezzo di cessione. Le componenti della tariffa vengono aggiornate annualmente.

Con l’avvio della liberalizzazione del settore elettrico in Italia, a seguito dell’approvazione del d.lgs. 79/1999, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ed oggi il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (GSE), è subentrato all’Enel nella titolarità dei diritti e degli obblighi relativi all’acquisto di energia elettrica prodotta da altri produttori nazionali.

Pertanto le convenzioni per la cessione dell’energia elettrica ai sensi del provvedimento CIP 6 vengono attualmente gestite dal GSE alla luce del nuovo quadro regolamentare e nel nuovo scenario del mercato elettrico.

In particolare, il GSE ritira commercialmente l’energia elettrica ceduta nell’ambito di convenzioni ai sensi del provvedimento CIP 6 fino alla loro scadenza, riconoscendo ai produttori i prezzi definiti dallo stesso provvedimento CIP 6 per le iniziative prescelte.

L’energia ritirata dai produttori incentivati viene destinata dal GSE agli operatori del mercato secondo modalità, definite di anno in anno, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).

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Il meccanismo ha avuto il pregio di incoraggiare l’afflusso di investimenti negli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, facilitando altresì il progressivo smarcamento dalla logica monopolistica, sebbene l’impostazione normativa abbia in buona parte distorto gli obiettivi di partenza, includendo tra i beneficiari anche gli impianti alimentati da fonti “assimilate” e considerando l’incenerimento di tutti i rifiuti come una fonte rinnovabile, il che costituisce una violazione delle direttive europee in materia, che consentono di ritenere assimilata esclusivamente l’energia ricavata dalla parte organica dei rifiuti.

Nel programma sono quindi entrati impianti che nulla avevano a che fare con le rinnovabili. Si valuta che circa il 60% degli incentivi totali del CIP6 siano andati a queste tipologie di impianto.

Tuttavia, allo stato attuale il programma CIP 6 – nonostante talune importanti eccezioni (v. art. 2, comma 137, l. 244/2007, come modificato dal d.l. 97/2008 e 172/2008 per l’emergenza rifiuti in Campania) – è in via di tendenziale esaurimento, avendo anche la l. 99/2009 (art. 30, comma 20) previsto la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi, al fine di promuovere l’uscita degli impianti di produzione oggetto delle suddette convenzioni dal regime definito dalla deliberazione Cip 6/92, ritenuto scarsamente efficiente rispetto ad un assetto di mercato liberalizzato, riducendo gli oneri per il sistema, con riflessi positivi quanto a riduzione delle componenti tariffarie nella fornitura di energia elettrica per famiglie ed imprese (v. decreto MSE 2 dicembre 2009, applicabile agli impianti di produzione di energia elettrica oggetto delle convenzioni CIP 6 in essere alla data del 1° gennaio 2010: (i) alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia; (ii) assimilati alimentati da combustibili fossili).

L’impegno finanziario di tale programma è, infatti, decisamente importante e destinato ad avere una incidenza significativa sulla bolletta dei consumatori, visto che lo Stato di fatto imponeva al monopolista, ed oggi al GSE, di acquistare dai produttori prescelti l’energia ad un prezzo decisamente superiore rispetto a quello corrente, con una logica del tutto estranea a quella di mercato.

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3. LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA . I CERTIFICATI VERDI (CV).

La direttiva 96/92/CE, concernente Norme comuni per il mercato

interno dell’energia elettrica, (abrogata a far data dal 1 luglio 2004 dalla direttiva 2003/54/CE, a sua volta abrogata a far data dal 3 marzo 2011 dalla direttiva 2009/72/CE), ha imposto agli Stati membri l’adozione di misure volte al completamento di un mercato dell’energia elettrica di carattere concorrenziale.

Ciò ha comportato, pertanto, un nuovo approccio anche al sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, basato su meccanismi che non interferiscano con la creazione di un mercato europeo (concorrenziale) dell’elettricità.

Tale direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica.

Il citato d.lgs. 79/1999 si è mosso nella direzione segnata dalla direttiva, fissando obiettivi di tipo quantitativo di immissione nel sistema elettrico di quote prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e lasciando alla creazione di un mercato dei “Certificati Verdi ” (di seguito CV) il compito di promuovere le tecnologie “migliori”, cioè quelle che consentano di conseguire gli obiettivi sociali al minor costo, per coniugare il miglioramento delle prestazioni ambientali e la convergenza verso il mercato di queste tecnologie di generazione.

Cosicché il previgente sistema di incentivazione previsto dal Provvedimento CIP 6 risulta attualmente superato dall’applicazione del meccanismo dei certificati verdi (sebbene il primo manifesti ancora i propri effetti sugli impianti che non hanno ancora portato a termine il periodo di incentivazione).

Il decreto Bersani ha fissato, all’art. 11, nuovi meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

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basati su regole di mercato e quindi più confacenti al contesto di liberalizzazione.

La ratio del favorevole trattamento riservato all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è sempre quella di favorirne lo sfruttamento in considerazione delle minori esternalità negative attribuibili a queste fonti.

Soprattutto il d.lgs. 79/1999 ha disposto il passaggio da un sistema d’incentivazione diretta ad uno di incentivazione indiretta e market oriented, attraverso la promozione della nuova produzione verde post CIP 6 mediante l’istituzione di un mercato dei certificati verdi.

A quest’ultimo devono rapportarsi tutti i produttori ed importatori di energia da fonti convenzionali per rispettare, a partire dal 2002, l’obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili, in misura inizialmente pari al 2% dell’energia prodotta o importata nell’anno precedente tramite fonti convenzionali (il decreto Bersani, infatti, riguarda non solo la liberalizzazione del settore elettrico, ma anche gli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Kyoto sulle emissioni nocive).

In sintesi l’art. 11 del decreto Bersani prevede che:

• al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla

CIP 6/1992

INCENTIVAZIONE DIRETTA (FEED-IN TARIFF)

CERTIFICATI VERDI

INCENTIVAZIONE INDIRETTA (QUOTA SYSTEM)

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producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (comma 1);

• tale obbligo (il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni) si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh (comma 2);

N.B. L’art. 27, comma 18, della l. 99/2009 aveva previsto il trasferimento dell’obbligo dai produttori/importatori “ai soggetti che concludono con la società Terna S.p.A. uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo”, dunque estendo la base imponibile dell’energia sottoposta all’obbligo in questione fino a ricomprendere tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione (venditori – grossisti – di energia, clienti finali che operano senza retailer, Acquirente Unico etc.). Un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avrebbe dovuto definire le modalità attuative a decorrere dall’anno 2012 sulla base dell’energia elettrica prelevata nell’anno precedente, rimodulando altresì gli incrementi della quota minima di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 79/1999. Tale regime, che avrebbe dovuto trovare applicazione solo a decorrere dal 2012 (inizialmente dal 2011), risulta abrogato dall’art. 2, comma 3, del d.l. 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazione, dalla legge 111/2010 (“ in attuazione

del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e

successive modificazioni”).

• la quota di immissione obbligatoria è inizialmente stabilita (per l’anno 2002) nel 2% dell’energia eccedente i 100 GWh;

• i soggetti obbligati (gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili)4 possono adempiere al suddetto obbligo

anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori (purché immettano l’energia da

4 Sono esentati dall’obbligo le produzioni e le importazioni di energia rinnovabile,

le produzioni e le importazioni di energia elettrica inferiori ai 100 GWh, le produzioni di energia in cogenerazione, gli autoconsumi di centrale, le produzioni di energia prodotta da impianti di gassificazione che utilizzano anche carbone di origine nazionale.

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fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale) o dal GRTN (oggi GSE) (comma 3): è questo il meccanismo dei certificati verdi;

• con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico – MSE), di concerto con il Ministro dell’ambiente (oggi Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – MATTM), sono adottate le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, (v. decreto MSE 18 dicembre 2008, cd. decreto rinnovabili, che abroga il previgente decreto ministeriale 24 ottobre 2005) nonché gli incrementi della percentuale d’obbligo di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (comma 5).

Pertanto, per adempiere all’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili , i produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili possono:

⇒⇒⇒⇒ avvalersi dei certificati verdi (CV) associati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all’1 aprile 1999 che hanno ottenuto la qualifica di “ Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili ” (di seguito impianti IAFR ) (v. sotto);

⇒⇒⇒⇒ acquistare i CV da soggetti titolari di impianti IAFR o dal G SE, negoziandoli direttamente o tramite la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME)5

5 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è la società, costituita dal Gestore

della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.), a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.

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I CV SONO TITOLI , AVENTI VALIDITÀ TRIENNALE 6, EMESSI SU BASE

ANNUALE DAL GSE, CHE ATTESTANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA MEDIANTE L ’USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI .

Tali titoli sono previsti dal decreto Bersani quali possibili strumenti alternativi per soddisfare l’obbligo, imposto a decorrere dal 2002 ad ogni produttore/importatore di energia, di immettere in rete una quota minima di energia “verde” pari ad una percentuale (inizialmente fissata al 2% e poi costantemente crescente) dell’energia non rinnovabile prodotta/importata nell’anno precedente.

[Fonte:GfE Energy Management]

6 I CV rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono

essere usati per ottemperare all’obbligo, di cui all’art. 11 del d.lgs. 79/1999, relativo anche ai successivi 2 anni.

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Il nuovo quadro delineato dal d.lgs. 79/1999 individua dunque 3 gruppi di soggetti in relazione agli incentivi corrisposti all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili:

1) i produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non

rinnovabili, che sono soggetti all’obbligo e che concorrono a determinare la domanda di CV;

2) i produttori da cogenerazione e da fonti rinnovabili entrati in

esercizio prima dell’1 aprile 1999, che sono esentati dall’obbligo sull’energia elettrica prodotta da tali impianti;

3) i produttori da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1 aprile

1999, che hanno diritto a ricevere i CV in base alla propria produzione.

Il meccanismo dei CV è quindi un sistema di incentivazione basato sulla formazione di domanda mediante l’imposizione (per legge) di obblighi al fine di determinare lo sviluppo dell’offerta di produzione da fonti rinnovabili .

Pertanto i produttori di energia rinnovabile :

⇒⇒⇒⇒ potranno cedere la propria produzione di energia alla rete con priorità rispetto alle fonti fossili, ricevendo il prezzo di mercato;

⇒⇒⇒⇒ nello stesso tempo cederanno ai produttori da energia convenzionale, su un mercato ad hoc, i certificati relativi alla propria produzione rinnovabile (CV) per consentire loro di rispettare la soglia imposta dalla legge, integrando così la propria remunerazione.

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I PRODUTTORI DI ENERGIA RINNOVABILE, QUINDI, RICEVERANNO IL

PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DEI CV IN AGGIUNTA AL PREZZO DI

VENDITA DELL ’ENERGIA GENERATA (O ALLA VALORIZZAZIONE

DELL’AUTOCONSUMO DELLA STESSA).

IL MECCANISMO DEI CV COMPORTA COSTI PER I PRODUTTORI E GLI

IMPORTATORI DA FONTI NON RINNOVABILI E RICAVI PER I PRODUTTORI DA

FONTI RINNOVABILI . I SUDDETTI COSTI E RICAVI DIPENDONO DAL VALORE

DEI CV, CHE SONO OGGETTO DI NEGOZIAZIONE SULLA BASE DEL “PREZZO DI

RIFERIMENTO” (V. SOTTO).

Riepilogando, pertanto, le principali differenze tra il sistema di

incentivazione CIP 6 ed i CV:

���� il sistema CIP 6/1992 è fondamentalmente basato sui seguenti aspetti:

• l’energia immessa in rete ha la garanzia di essere acquistata;

• il prezzo dell’acquisto dell’energia verde è definito per legge;

• i costi d’incentivazione, cioè la differenza tra il prezzo dell’energia venduta sul mercato finale ed il prezzo riconosciuto ai produttori, è a carico dei consumatori e viene recuperato attraverso la componente degli oneri di sistema, che compongono la tariffa elettrica.

���� Il meccanismo dei CV, invece, si basa sui seguenti aspetti fondamentali:

• l’energia prodotta dagli impianti qualificati IAFR viene premiata con il rilascio di certificati verdi (CV);

• la cessione dell’energia è separata da quella dei CV;

• il prezzo di cessione del CV e dell’energia immessa sono regolati da meccanismi di mercato;

• il meccanismo non prevede (per lo meno in origine: sul punto v. sotto) differenziazioni per tipologia di impianto di produzione e,

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pertanto, viene favorito lo sviluppo degli impianti con tecnologie maggiormente redditive.

[Fonte:GfE Energy Management]

Il sistema dei CV, pertanto, ha il pregio di creare un mercato parallelo a quello dell’energia prodotta da fonte rinnovabile, rendendo commerciabile il diritto di immissione attraverso la circolazione dei “titoli” (i CV per l’appunto) che incorporano energia “verde”.

Energia rinnovabile e CV associato sono due beni tra loro disgiunti, dove la commerciabilità del “titolo” ha la funzione di compensare l’impresa produttrice di energia da fonte rinnovabile dei maggiori costi sopportati per produrre energia “verde” mediante la vendita del titolo ad un produttore-convenzionale.

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In questo sistema il consumatore finale non dovrà più sopportare direttamente e indiscriminatamente in bolletta i costi della politica di incentivazione delle fonti rinnovabili. Questi, infatti, una volta “internalizzati” dal sistema, si rifletteranno direttamente sul costo del singolo kWh offerto dai diversi fornitori (e non più solo dal monopolista) ai clienti i quali, una volta messi in grado di scegliere tra più offerte, privilegeranno quella con il prezzo migliore, fornendo una ulteriore spinta all’efficienza del sistema nel suo complesso.

Le componenti del mercato dei CV sono dunque rappresentate:

• dalla domanda di CV, ogni anno pari ad una quota (definita dal legislatore) dei volumi di energia elettrica prodotta e importata da fonti non rinnovabili nell’anno precedente eccedenti i 100 GWh; tale quota d’obbligo, inizialmente fissata al 2% per l’anno 2002, è successivamente incrementata dello 0,35% per ciascun anno a partire dal 2004 sino al 2006 e di 0,75% per ciascun anno per il periodo 2007-2012. Con decreti del MSE di concerto con il MATTM, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012 (art. 4, comma 1 del d.lgs. 387/2003, così come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 146, della l. 244/2007)

Pertanto la quota d’obbligo di produzione energetica da FER assumerà annualmente i seguenti valori:

ANNO QUOTA DELL’OBBLIGO (%) 2007 3,80 2008 4,55 2009 5,30 2010 6,05 2011 6,80 2012 7,55

LE COMPONENTI

DEL MERCATO

DEI CV

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LA VERIFICA ANNUALE DI ADEMPIMENTO DELL ’OBBLIGO

La quota di energia rinnovabile che i soggetti obbligati devono immettere nel sistema elettrico è calcolata moltiplicando l’energia soggetta all’obbligo ed eccedente i 100 GWh per la percentuale stabilita dalla normativa. Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo trasmettono al GSE, contestualmente all’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili riferita all’anno precedente, certificati verdi in numero equivalenti all’obbligo di immissione che compete loro. Il GSE, sulla base dell’autocertificazione, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all’anno precedente, di ottemperanza all’obbligo ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota d’obbligo in capo al soggetto stesso. L’esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di esito negativo della verifica, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l’entità delle inadempienze ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

• dalla offerta di CV , rappresentata, ogni anno, dalla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all’1 aprile 1999 che hanno ottenuto la qualifica IAFR .

I CV vengono emessi dal GSE su richiesta del produttore.

I CV possono essere richiesti:

● a consuntivo, in base all’energia effettivamente prodotta

dall’impianto nell’anno precedente rispetto a quello di emissione.

L’EMISSIONE DEI

CV

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Sono emessi dal GSE entro 30 giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell’anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza, o diversamente da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il fac-simile reperibile sul sito web del GSE (www.gse.it) nella sezione Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Rilascio Certificati Verdi, e completa della documentazione ivi richiamata.

● a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto7.

I produttori che hanno richiesto l’emissione di certificati verdi a preventivo sono tenuti successivamente a compensare l’emissione ed inviare copia della dichiarazione, presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), attestante l’effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell’anno cui si riferiscono i certificati verdi.

Il decreto rinnovabili ha introdotto importanti novità per l’emissione dei CV a preventivo.

Per gli impianti già entrati in esercizio, a decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei certificati verdi a preventivo è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, nella titolarità del medesimo soggetto, o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo medio riconosciuto ai CV, registrato l’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno, calcolato con le

7 Per gli impianti entrati in esercizio da almeno due anni, la producibilità annua

attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti; per gli impianti entrati in esercizio da meno di due anni, è valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore.

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modalità di cui all’art. 14, comma 4, del decreto rinnovabili, per un uguale ammontare dei certificati verdi da emettere.

Per gli impianti non ancora in esercizio, l’emissione dei certificati verdi a preventivo è subordinata alla presentazione di un coerente piano di realizzazione e di garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo medio riconosciuto ai CV l’anno precedente per un uguale ammontare dei certificati verdi da emettere.

Nel caso in cui l’impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi e il produttore non sia in grado di restituire per l’annullamento i certificati ottenuti in eccesso, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi relativi a eventuali altri impianti, nella titolarità del medesimo produttore, per il medesimo anno. In mancanza di certificati sufficienti per l’anno di riferimento, il GSE può effettuare la compensazione anche sulla produzione dell’anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilità di compensazione, il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.

Nel caso invece in cui l’effettiva produzione dell’impianto sia superiore alla producibilità attesa, il GSE emette a favore del produttore, all’atto della compensazione, il maggior numero di certificati spettanti8.

I CV vengono depositati sul “conto proprietà” intestato al produttore, che il GSE attiva contestualmente alla prima emissione di certificati verdi.

8 Cfr., altresì, allegato al decreto interministeriale 21 dicembre 2007, recante la

Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (sezione 2). I fac-simile della modulistica sono reperibili sul sito web del GSE (www.gse.it) nella sezione Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Rilascio Certificati Verdi.

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E’ possibile consultare via internet, tramite accesso riservato, lo stato del proprio conto proprietà, sia per inserire acquisizioni e/o cessioni di CV, sia per verificare le transazioni avvenute.

Tali CV sono nella titolarità dei produttori da impianti IAFR che li vendono ai produttori e agli importatori soggetti all’obbligo.

Anche il GSE può essere titolare dei CV:

a) in particolare emette a proprio favore e colloca sul mercato i CV relativi agli impianti CIP 6, alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1 aprile 19999. Tali CV vengono venduti dal GSE ai soggetti obbligati al fine di garantire l’equilibrio tra domanda e offerta di CV.

b) inoltre il GSE può emettere certificati “allo scoperto”, nel caso in cui l’offerta totale non fosse sufficiente a coprire la domanda dei soggetti obbligati, con l’impegno di compensarli (riacquistarli) entro i successivi tre anni.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza tra i CV acquisiti a qualsiasi titolo e i CV venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non può vendere i certificati emessi a proprio favore né emetterne di ulteriori al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali.

* * *

9 In pratica il GSE ritira l’energia elettrica prodotta da tali impianti e la ricolloca sul

mercato elettrico. Tali CV sono utilizzati per compensare la eventuale differenza (positiva) tra domanda e offerta di CV, disponendo in tal modo di un quantitativo di CV che possono essere acquisiti dai soggetti all’obbligo qualora non fossero disponibili sul mercato CV appartenenti a soggetti privati.

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La contrattazione dei CV avviene secondo il seguente schema:

A. i CV nella titolarità del GSE sono venduti dal GSE stesso e rappresentano un ricavo per il GSE;

� possono essere venduti solo sul mercato organizzato dal GME;

� a partire dal 200810 il prezzo di vendita dei CV nella titolarità del GSE – detto prezzo di riferimento – è definito ed aggiornato con le modalità di cui all’art. 2, comma 148, della legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007). Tale prezzo, riferito al MWh elettrico, è pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 €/MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 387/2003, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

Il GSE ha comunicato che il prezzo di offerta dei propri CV per l’anno 2010 è pari a 112,82 €/MWh, al netto di IVA 11

10 La previgente disciplina stabilita dall’art. 9 del decreto interministeriale 24

ottobre 2005 (adde decreto interministeriale 21 dicembre 2007), abrogato dal decreto rinnovabili (fermi restando gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione del precedente regime), prevedeva un meccanismo di determinazione del prezzo strettamente legato al costo medio di acquisto dell’energia CIP 6 da parte del GSE: il prezzo di offerta, infatti, veniva determinato come differenza tra il costo medio dell’energia acquistata dal GSE dagli impianti che godono dell’incentivo CIP 6 nell’anno di riferimento e il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nello stesso anno.

11 Tale prezzo è calcolato come differenza tra: ● il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall’art. 2,

comma 148 della l. 244/2007, pari a 180,00 €/MWh;

LA

CONTRATTAZIONE

DEI CV

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B. i CV nella titolarità dei produttori IAFR sono da questi venduti e rappresentano un ricavo per i medesimi produttori;

� sono contrattabili, oltre che nella piattaforma di negoziazione organizzata dal GME, anche tramite accordo bilaterale12;

� il prezzo di vendita dei CV nella titolarità dei produttori IAFR è quello concordato bilateralmente con gli acquirenti. Tuttavia, poiché i CV nella titolarità del GSE sono ceduti a prezzo predeterminato e fisso, tale prezzo funge inevitabilmente da “prezzo massimo di riferimento” del mercato, per cui i CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono di fatto scambiati ad un prezzo di poco inferiore a quello del CV nella titolarità del GSE;

� alcuni CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono “autoprodotti”, cioè sono nella disponibilità di produttori che al tempo stesso sono soggetti all’obbligo. In altri casi i CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono scambiati tra società appartenenti al medesimo gruppo (c.d. scambi infra-gruppo).

Pertanto, tali CV:

● sono contrattati nella sede organizzata e gestita dal GME (piattaforma informatica)

● il valore medio annuo registrato nel 2009 del prezzo di cessione dell’energia

elettrica di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 387/2003, pari a 67,18 €/MWh , definito dalla AEEG con la deliberazione ARG/elt n. 3/10.

12 La richiesta di trasferimento dei CV tra due conti proprietà viene effettuata a cura del venditore o dell’acquirente, mediante inserimento di comunicazione di acquisto/vendita nell’apposita sezione del portale web. Una volta confermata dalla controparte (sempre mediante accesso al portale web), la transazione deve essere validata dal GSE per diventare effettiva.

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A partire dalla sessione di mercato del 5 novembre 2008, alla luce del decreto MSE del 17 settembre 2008, il GME è divenuto controparte centrale in tutte le transazioni nel mercato dei CV. La qualifica di controparte centrale attribuita al GME consente di eliminare completamente il rischio di controparte ed introduce una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato: gli operatori, infatti, hanno un unico soggetto – il GME – con cui relazionarsi. I venditori emettono una sola fattura nei confronti dell’acquirente GME, mentre, dal lato opposto, gli operatori acquirenti effettuano un unico pagamento a favore del GME a titolo di deposito a garanzia totale degli acquisti, prima dell’inizio della sessione. Successivamente, alla conclusione delle transazioni di mercato, gli operatori acquirenti ricevono un’unica fattura dal GME. Il GME organizza un book di negoziazione, per ciascun anno di riferimento dei CV ammessi alla contrattazione, il quale presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. Le contrattazioni sul Mercato dei CV avvengono secondo modalità di negoziazione continua: durante le sessioni di contrattazione gli operatori possono inserire in maniera continua le proprie proposte di acquisto o vendita, recanti l’indicazione dell’anno di validità dei certificati, della quantità dei certificati oggetto della proposta e del prezzo riferito ad 1 MWh. Al momento dell’inserimento, le proposte di acquisto vengono ordinate secondo un ordine decrescente di prezzo, mentre le offerte di vendita secondo un ordine crescente di prezzo; in caso di prezzo uguale, viene attribuita priorità alla proposta di acquisto/vendita inserita prima. L’abbinamento delle proposte di acquisto avviene quando sul book di negoziazione sono presenti proposte di vendita con prezzo inferiore o uguale a quello di acquisto. Viceversa, l’abbinamento delle proposte di vendita potrà avvenire solo qualora vi siano sul mercato proposte di acquisto con prezzo superiore o uguale al prezzo di vendita.

● sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede gestita dal GME, fermo tuttavia l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio (art. 12, comma 3, decreto rinnovabili). Gli esiti delle contrattazioni (in termini di quantità, prezzi e tipologia di certificati) vengono pubblicati sul sito internet del GME al fine di garantire la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori per l’analisi della previsione dell’andamento del mercato.

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Il GME a tal fine ha organizzato un sistema per la registrazione di tali transazioni bilaterali, denominato Piattaforma per la Registrazione dei Contratti Bilaterali dei CV (PBCV) .

N.B. Nel caso si verifichi un eccesso di offerta di CV, la Finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 2, comma 149) ha previsto che a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili (e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea), il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai CV registrato nell’anno precedente dal GME.

A sua volta, il decreto rinnovabili (art. 15, comma 1), al fine di garantire graduale transizione dal vecchio regime ai nuovi

TITOLARI DI CV

PRODUTTORI DA

IMPIANTI IAFR GSE

GME

VENDITA

ACCORDI

BILATERALI

GME

RITIRO DEI CV IN

ECCESSO

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meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, ha previsto che nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con esclusione degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei CV. La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro.

Nel 2010 il prezzo di ritiro dei CV da parte del GSE in attuazione di tale disposizione è pari a 88,91 €/MWh al netto di IVA, corrispondente al prezzo medio ponderato delle contrattazioni di tutti i certificati registrate dal GME nel triennio 2007-2009.

Il decreto-legge 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria 2010), al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, prevede che con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicuri che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei CV di cui all’art. 2, comma 149, l. 244/2007, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia inferiore del 30% rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80% di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di CV in eccesso (art. 45, comma 3, che inserisce il comma. 149-bis all’art. 2 della l. 244/2007).

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La “taglia” unitaria del CV è pari a 1 MWh: ciò significa che si ha

diritto al rilascio di un CV per ogni MWh di energia prodotta da fonti rinnovabili (fatto salvo il meccanismo dei coefficienti moltiplicativi, su cui v. paragrafo successivo).

In particolare, gli impianti che hanno ottenuto la qualifica IAFR hanno

diritto al rilascio di CV per l’energia elettrica p rodotta per un arco temporale predeterminato stabilito dalla legge, variabile a seconda della tipologia di impianti, e precisamente:

a) 15 anni

� limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati dalle fonti rinnovabili di cui alla sottostante tabella, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 (art. 2, commi 144 e ss. della l. 244/2007 e art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili)

� per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che, successivamente al 31 dicembre 2007, iniziano ad operare come centrali ibride;

Fonte Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW Eolica offshore Geotermica Moto ondoso e maremotrice Idraulica Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

TAGLIA DEI CV

PERIODO DI

RILASCIO DEI

CV

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b) 12 anni

� limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra l’1 aprile 1999 ed il 31 dicembre 2007 (art. 2, comma 151, della l. 244/2007 e art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

� per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che successivamente al 31 dicembre 2007 hanno iniziato ad operare come centrali ibride;

c) 8 anni

� per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

� per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili per gli impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili , entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006 che hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei CV in applicazione della normativa vigente fino alla stessa data (art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

Ha diritto ai CV per un periodo aggiuntivo di ulteriori 4 anni, in misura corrispondente al 60% dell’energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti 4 anni (art. 10, comma 2 del decreto rinnovabili):

i) l’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera prodotta:

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- negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra l’1 aprile 1999 ed il 31 dicembre 2007;

- negli impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che successivamente al 31 dicembre 2007 hanno iniziato ad operare come centrali ibride;

ii) l’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da rifiuti non biodegradabili negli impianti, anche ibridi, entrati in esercizio dopo il 14 febbraio 2004 e prima dell’1 gennaio 2007.

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI

DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL

31 DICEMBRE 2007 (NUOVA COSTRUZIONE, RIFACIMENTO O

POTENZIAMENTO) IL PERIODO DI RILASCIO DEI CV PASSA DAGLI

ORIGINARI 8 ANNI (POI PORTATI A 12) A 15 ANNI .

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4. LE NOVITÀ DAL 2008: I “ NUOVI” CERTIFICATI VERDI E I

CERTIFICATI VERDI “ AGRICOLI”.

La legge Finanziaria per l’anno 2008 (l. 244/2007) ed i provvedimenti attuativi (in particolare il decreto MSE 18 dicembre 2008, cd. decreto rinnovabili) hanno introdotto nel sistema degli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili importanti novità, talune valide per tutte le fonti

rinnovabili, altre specifiche per le biomasse agroforestali.

* * *

LE NOVITÀ RIGUARDANTI TUTTE LE FONTI RINNOVABILI SONO LE

SEGUENTI

(alcune sono già state anticipate e trattate nelle parti che precedono, a cui

si fa espresso rinvio):

1. tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui alla sottostante tabella, anche destinati, in tutto o in parte, all’autoproduzione, entrati in esercizio13 dopo il 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione 14 (l. 244/2007, art. 2, comma 143 e art. 10, comma 1, decreto rinnovabili);

13 Per “data di entrata in esercizio” di un impianto deve intendersi la data in cui si

effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione. Tuttavia, la data a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi è la “data di entrata in esercizio commerciale”, che è quella comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di finanza (cfr. decreto rinnovabili, art. 2).

14 Per il significato tecnico di questi termini occorre fare riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del decreto rinnovabili.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

IMPIANTI

INCENTIVATI

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2. tutti gli impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili (ibridi ): gli incentivi tuttavia sono fruibili per la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili (l. 244/2007, art. 2, comma 143).

Possono accedere ai meccanismi sotto descritti esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW (art. 3, comma 7, decreto rinnovabili).

Sono esclusi gli impianti fotovoltaici 15 (incentivati attraverso il Conto energia) e gli impianti solari termici, geotermici a bassa temperatura, biomasse per riscaldamento etc. che non producono energia elettrica.

A. per gli impianti di potenza nominale media annua

SUPERIORE A 1 MW (0,2 MW per l’eolico) ed alimentati

dalle fonti di cui alla tabella sottostante (l. 244/2007, art. 2, comma 144)

15 Fanno eccezione gli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di

autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 (vedi sezione Autorizzazioni) ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente all’1 gennaio 2008, per i quali è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW Eolica offshore Geotermica Moto ondoso e maremotrice Idraulica Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

INCENTIVI DIVERSIFICATI

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B. per gli impianti di potenza nominale media annua NON

SUPERIORE A 1 MW (0,2 MW per l’eolico) ed alimentati

dalle fonti di cui alla tabella sottostante (l. 244/2007, art. 2, comma 145)

16 Gli oli vegetali devono derivare da coltivazioni e processi di trasformazione

condotti internamente al territorio dell’Unione Europea. Il 31 marzo 2010 il MIPAAF ha emanato la “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fine dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009”, reperibile sul sito web www.politicheagricole.it. Cfr., altresì la Circolare Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 21 giugno 2010, prot. n. ACIU.2010.473 Oli vegetali puri - sistema di tracciabilità per la produzione di energia elettrica soggetta al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva ai sensi della legge 99/2009 - Disposizioni attuative, reperibile sul sito web www.agea.gov.it.

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW Geotermica Moto ondoso e maremotrice Idraulica diversa da quella del punto precedente Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 200916 (art. 42, comma 6, lettera a), della l. 99/2009) Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta (abrogato dall’art. 42, comma 6, lettera b), della l. 99/2009) Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 200916 (art. 42, comma 6, lettera c), della l. 99/2009)

rilascio di certificati verdi per un periodo di 15 anni

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Fonte Entità della

tariffa (€cent/kWh)

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30 Geotermica 20 Moto ondoso e maremotrice 34 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 200916

28* *(art. 42, comma 6, lettera a), della

l. 99/2009): si applica agli

impianti entrati in esercizio dopo il

31 dicembre 2007 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 200916

18 si applica agli

impianti entrati in esercizio dal 17

agosto 2009 in poi

rilascio di certificati verdi per un periodo di 15 anni

OPPURE IN ALTERNATIVA AI CV E SU

RICHIESTA DEL PRODUTTORE

tariffa fissa omnicomprensiva (energia elettrica prodotta + incentivo), non

soggetta a variazioni di mercato, di entità variabile a seconda della fonte utilizzata,

come da sottostante tabella, per un periodo di 15 anni

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La tariffa omnicomprensiva (che può essere variata ogni 3 anni con decreto del MSE, assicurando la congruità della remunerazione) istituisce un meccanismo simile al “Conto energia”, applicato attualmente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, che ha il vantaggio di by-passare gli oneri di collocazione dei CV sul mercato.

L’ opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa è esercitata all’atto della richiesta di qualifica IAFR presentata al GSE. E’ consentito, prima della fine del periodo d’incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; in tal caso la durata del periodo di diritto al nuovo sistema di incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema (art. 3, comma 6, decreto rinnovabili).

E’ uno degli aspetti di maggior rilievo del “pacchetto” di riforme legato alla Finanziaria 2008.

Per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, i CV vengono emessi non più in numero corrispondente alla produzione netta di energia elettrica (come continua ad accadere per gli impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007), ma in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il

La produzione energetica degli impianti che beneficiano della tariffa fissa omnicomprensiva non concorre al rispetto dell’obbligo della quota minima FER (optando per la tariffa fissa omnicomprensiva l’energia prodotta dall’impianto IAFR non viene computata in diminuzione dell’obbligo).

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

N.B.

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coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella sottostante (l. 244/2007, art. 2, comma 147).

*

*E’ fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 102/2005 oppure di filiere corte (v. sotto).

NUMERO CV = (PRODUZIONE NETTA) X (COEFFICIENTE)

Così, per esempio, per un impianto alimentato dalla fonte “moto

ondoso e maremotrice” (coefficiente 1,80), per una produzione netta di 1.000 MWh, il numero di CV riconosciuti varia a seconda della data di entrata in esercizio, per cui:

- se antecedente al 31 dicembre 2007 � n. 1.000 CV (1 CV per ogni MWh: i CV continuano a venire attribuiti in numero corrispondente alla produzione netta di energia elettrica - l. 244/2007, art. 2, comma

Fonte Coefficiente Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00 Eolica offshore 1,50**

** (art. 42, comma 4, lettera a), l. 99/2009)

Geotermica 0,90 Moto ondoso e maremotrice 1,80 Idraulica diversa da quella del punto precedente 1,00 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,30*** ***( art. 42, comma

4, lettera b), l. 99/2009)

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta

1,80 *

Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo

1,80 *

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

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156 -, come se il coefficiente moltiplicativo fosse identico per ogni tipologia di fonte e sempre pari a 1,00);

- se successiva al 31 dicembre 2007 � n. 1.800 CV (1,8 CV per ogni MWh e dunque, applicando la formula di cui sopra: 1.000 x 1,8 = 1.800).

Con la Finanziaria 2008 pertanto:

���� il meccanismo incentivante basato sull’attribuzione di CV prevede differenziazioni a seconda della fonte energetica impiegata, privilegiando quelle maggiormente sfavorite dal punto di vista dei (maggiori) costi derivanti dalla tecnologia impiegata, così introducendo una misura riequilibrativa e di equità considerate le diverse entità dell’investimento;

���� l’incentivo per le fonti che godono del regime più favorevole (biomasse agroforestali, moto ondoso e maremotrice) comporta pressoché un raddoppio del numero di CV attribuiti (coefficiente 1,8).

A) Qualsiasi taglia di potenza B) Solo per gli impianti più piccoli (in alternativa allo schema A)

Periodo di esercizio

Incentivo Valorizzazione

energia Incentivo

Valorizzazione energia

Primi 15 anni

Vendita CV attribuiti all’energia prodotta (in misura distinta per le diverse fonti)

Tariffe onnicomprensive di ritiro dell’energia immessa in rete (distinte per le diverse fonti)

Dopo -

Autoconsumo e

Libero mercato oppure

Ritiro dedicato Oppure

Scambio sul posto -

Autoconsumo e

Libero mercato oppure

Ritiro dedicato Oppure

Scambio sul posto

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A partire dal 2008 i CV emessi dal GSE sono collocati sul mercato a un prezzo (riferito al MWh elettrico) pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 €/MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’AEEG registrato nell’anno precedente (l. 244/2007, art. 2, comma 148) � più ampiamente, in questa sezione v. il paragrafo 3

N.B. Il valore di riferimento e i coefficienti moltiplicativi possono essere aggiornati, ogni 3 anni, con decreto del MSE, assicurando la congruità della remunerazione.

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, non possono accedere agli incentivi sopra descritti, qualora beneficino di altri incentivi pubblici (di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria) in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, assegnati dopo il 31 dicembre 2007 (l. 244/2007, art. 2, comma 152, come modificato dagli artt. 27, comma 12, 30, comma 13 e 42, comma 8, della l. 99/2009).

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi.

L’unica eccezione è rappresentata dagli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas e biomasse, per i quali l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

PREZZO DEI CV

DIVIETO DI

CUMULO DEGLI

INCENTIVI

PUBBLICI

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Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007 continuano a beneficiare dei CV sulla base della vecchia disciplina (senza applicazione dei coefficienti e della tariffa omnicomprensiva), ferma restando anche per essi la “taglia” pari a 1 MWh (l. 244/2007, art. 2, comma 155).

* * *

IMPIANTI

DIVERSI DA

QUELLI

INCENTIVATI

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LE NOVITÀ RIGUARDANTI LE BIOMASSE AGROFORESTALI SONO LE

SEGUENTI

(alcune sono già state anticipate e trattate nelle parti che precedono, a cui

si fa espresso rinvio):

La Finanziaria 2008 fa espressamente salvo «quanto disposto a

legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e

forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro

oppure di filiere corte» (l. 244/2007, art. 2, comma 147).

Attraverso questa previsione la legge Finanziaria 2008 ha inteso confermare le previsioni contenute nel c.d. decreto “collegato” (d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 2007, n. 222).

Giova ricordare che l’art. 26 del “collegato” alla Finanziaria 2008 (Disposizioni in materia di ambiente) conferma l’impegno del nostro Paese nella cooperazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, incentrando la strategia di intervento sullo sviluppo dell’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili (art. 26, comma 4-bis, che sostituisce l’originario art. 1, comma 382 della l. 296/2006).

E’ incentivata, con i meccanismi che seguono, la produzione di energia elettrica mediante gli impianti aventi le seguenti caratteristiche:

1. siano alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali17, ivi inclusi i sottoprodotti

17 Ai sensi del decreto MIPAAF 2 marzo 2010, cd. decreto filiera per “biomassa e

biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali” si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse. Tale definizione è ulteriormente specificata mediante l’indicazione nella tabella A delle

IL

“COLLEGATO ”

ALLA

FINANZIARIA

2008

AMBITO DI APPLICAZIONE:

IMPIANTI

INCENTIVATI

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(come per esempio i residui delle colture, ramaglie e potature derivanti dall’attività agricola e selvicolturale, liquami zootecnici etc.);

2. questi materiali siano ottenuti:

a) nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 102/2005 (v. finestra di

approfondimento sottostante) oppure

b) nell’ambito di filiere corte, ovverosia, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica (il che consente di minimizzare i costi ambientali legati al trasporto);

La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al decreto MIPAAF 2 marzo 2010, cd. decreto filiera, di seguito riportata:

Tipologie di biomassa e biogas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)

Modalità di individuazione Comune amministrativo sede del luogo di produzione della biomassa da filiera corta

I - colture dedicate agricole e forestali

Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa che produce le colture dedicate

II - gestione del bosco

Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio

III - residui di campo delle

aziende agricole

Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo

IV - residui delle attività di lavorazione dei

prodotti

Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell’impresa di trasformazione

seguente tipologie: (i) colture dedicate agricole e forestali; (ii) gestione del bosco; (iii) residui di campo delle aziende agricole; (iv) residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali; (v) residui di zootecnia.

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agroalimentari, zootecnici e forestali

V - residui di zootecnia

Comune della sede aziendale (operativa) dell’impresa di produzione di residui zootecnici

3. la produzione di energia elettrica sia autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007.

A quest’ultimo riguardo residuano profili di dubbio, considerato che la normativa di settore non riferisce l’autorizzazione alla produzione energetica, ma semmai all’impianto. In attesa di interventi legislativi chiarificatori, sembra ragionevole fare riferimento all’autorizzazione unica (v. sezione Autorizzazioni) di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, che costituisce titolo unico alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto, fermo restando che la data a decorrere dalla quale avrebbe inizio il periodo di diritto al rilascio dei CV sarebbe sempre la “data di entrata in esercizio commerciale” (cfr. sopra, decreto rinnovabili, art. 2).

Con le medesime modalità è altresì incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili (ibridi ).

CHE COSA SONO LE INTESE DI FILIERA EX ART. 9, D.LGS. 102 /2005? Con il termine filiera si intende l’insieme delle tappe di un dato processo produttivo: la filiera identifica tutte quelle organizzazioni od operatori che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto, acquistando così, con i relativi flussi materiali, una rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto stesso. L’ intesa di filiera, ai sensi del citato art. 9, è quel particolare strumento pattizio che ha lo scopo di favorire l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L’intesa (che sostanzialmente sostituisce i vecchi accordi interprofessionali), in particolare, può definire: azioni finalizzate a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; un migliore coordinamento dell’immissione dei prodotti sul mercato; modelli contrattuali compatibili con la

FINESTRA DI APPROFONDIMENTO

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normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità; criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l’orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; metodi di produzione rispettosi dell’ambiente (*). Dal punto di vista procedurale l’intesa di filiera è stipulata nell’ambito del tavolo agroalimentare, di cui all’art. 20 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute (a tal fine i predetti organismi indicano, per la costituzione dei tavoli di filiera, la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza, entro 30 giorni dalla richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF: v. D.P.C.M. 5 agosto 2005, che definisce le modalità per la stipulazione delle intese, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera: v., altresì, D.P.C.M. 23 febbraio 2006, che costituisce, ad integrazione dei tavoli di filiera, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 agosto 2005, il tavolo di filiera per le bioenergie). Il tavolo di filiera predispone le proposte di intese di filiera da sottoporre al tavolo agroalimentare; a tal fine il MIPAAF trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta approvata dal tavolo di filiera. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi, convoca il tavolo agroalimentare per la stipula dell’intesa di filiera. L’intesa, una volta sottoscritta, è comunicata al MIPAAF , il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelle che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. In tal caso il MIPAAF, espletata la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, approva l’intesa con proprio decreto. …E I CONTRATTI QUADRO EX ART. 10, D.LGS. 102/2005? Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti quadro , sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli

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relativamente ad uno o più prodotti agricoli, attività ed aree geografiche, ed aventi per oggetto, senza che derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare. I contratti quadro perseguono i seguenti obiettivi : sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; migliorare la qualità dei prodotti, con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell’ambiente; ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato (*). Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa di filiera, con decreto del MIPAAF possono essere definite, per singoli settori produttivi, modalità di stipula dei contratti-quadro che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti produttivi. La stipulazione di un contratto quadro obbliga gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti (c.d. efficacia “erga omnes”: gli imprenditori agricoli acquirenti non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardino prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l’applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, tuttavia sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi associativi). I contratti quadro stabiliscono, quindi, il contratto tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. I contratti quadro e il contratto tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, presso il MIPAAF , il quale, entro 30 giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci. Infine, la normativa prevede una serie di incentivi per promuovere la stipula di contratti di coltivazione, allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro, quali la preferenza nell’erogazione di contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, e nell’aggiudicazione degli appalti pubblici.

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Il decreto MIPAAF 12 maggio 2010 ha definito per la filiera agroenergetica, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse, ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, al fine di agevolare l’affermazione e la crescita delle filiere stesse. In forza di tale decreto, per la filiera del settore agroenergetico, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, in mancanza di intese di filiera, possono stipulare i contratti quadro anche le imprese singole o associate della filiera della trasformazione agroenergetica, purchè garantiscano la tracciabilità della materia prima utilizzata, e rispettino almeno una delle seguenti condizioni: 1. che l’approvvigionamento delle biomasse agricole ed agroforestali provenga da almeno tre regioni; 2. che il progetto di trasformazione agroenergetica sia stato dichiarato di «interesse nazionale» dal Comitato Interministeriale di cui all’art. 2, comma 1 della legge 81/2006. (*) L’art. 2-quater del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella l. 81/2006, ha previsto che l’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del d.lgs. 102/2005, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto d.lgs. 102/2005. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti. La Finanziaria 2007 (l. 296/2006, art. 1, comma 1083), a sua volta, ha stabilito che l’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 102/2005 hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 102/2005.

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La previsione del “decreto collegato” alla Finanziaria 2008 prevedeva originariamente incentivi diversificati per l’energia elettrica prodotta da tali impianti (alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007) e precisamente:

A. per gli impianti di potenza elettrica SUPERIORE A 1 MW (art. 1, comma 382-bis, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007)

Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies dell’art. 1 della l. 296/2006 (v. sotto).

Anche per l’energia elettrica derivante da biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta il meccanismo incentivante, applicabile a partire dal 2008, si incentra sul rilascio di CV non più in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica, ma

in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica da biomasse agroforestali dell’anno precedente moltiplicata per il coefficiente di 1,80 (art. 1, comma 382-quater, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007).

NUMERO CV AGRICOLI = PRODUZIONE EN. ELETTR. X 1,80

INCENTIVI DIVERSIFICATI

rilascio di certificati verdi per un periodo di 15 anni

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

LE PREVISIONI

ORIGINARIE

DEL

“COLLEGATO”

ALLA

FINANZIARIA

2008

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Tale meccanismo viene espressamente salvaguardato dalla Finanziaria 2008, che tiene fermo quanto disposto a legislazione vigente (il “collegato” era già vigente al momento dell’entrata in vigore della Finanziaria) in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte.

Con il “collegato” alla Finanziaria 2008, pertanto, l’incentivo per questa tipologia di fonti rinnovabili comporta pressoché un raddoppio del numero di CV attribuiti (coefficiente 1,8). Da questo punto di vista tali fonti sono quelle che godono del maggior favore legislativo.

N.B. Il coefficiente moltiplicativo può essere aggiornato, ogni 3

anni, con decreto del MSE, di concerto con il MIPAAF, assicurando la congruità della remunerazione.

B. per gli impianti di potenza elettrica NON SUPERIORE A 1

MW (art. 1, comma 382-ter, l. 296/2006, come sostituito dal

d.l. 159/2007)

rilascio di certificati verdi per un periodo di 15 anni

OPPURE IN ALTERNATIVA AI CV E SU

RICHIESTA DEL PRODUTTORE

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La tariffa omnicomprensiva (che può essere variata ogni 3 anni con decreto del MSE, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF, assicurando la congruità della remunerazione) istituisce un meccanismo simile al “Conto energia”, applicato attualmente all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, che ha il vantaggio di by-passare gli oneri di collocazione dei CV sul mercato.

L’attuazione di tale disciplina incentivante tuttavia era condizionata all’adozione di:

(i) un decreto ministeriale (del MIPAAF, di concerto con il MSE) che stabilisse le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, dovevano garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera , al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell’art. 1 della l. 296/2006 (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, avvenuta l’1 dicembre 2007) (art. 382-septies, della l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. 222/2007).

tariffa fissa omnicomprensiva (energia elettrica prodotta + incentivo), pari a 30 €cent/kWh, per un periodo di 15 anni

IL PROBLEMA

DELLA

DISCIPLINA

ATTUATIVA

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Tale decreto è stato adottato solo in data 2 marzo 2010 (decreto MIPAAF 2 marzo 2010, cd. decreto filiera in Gazz. Uff., 5 maggio 2010, n. 103 - Attuazione della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la

produzione di energia elettrica).

(ii) a sua volta anche la Finanziaria 2008 prevedeva la necessità che decreti ministeriali (del MSE, di concerto con il MATTM e con il MIPAAF) stabilissero le direttive per l’attuazione dei meccanismi incentivanti previsti dai commi da 143 a 149 dell’art. 2 della l. 244/2007 (art. 2, comma 150, l. 244/2007), incluse le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera , anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe onnicomprensive sopra illustrate.

Tale decreto è stato adottato in data 18 dicembre 2008 (decreto MSE 18 dicembre 2008, cd. decreto rinnovabili, in Gazz. Uff., 2 gennaio 2009, n. 1 - Incentivazione della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2,

comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Al momento dell’entrata in vigore del decreto rinnovabili (3 gennaio 2009) non era dunque ancora vigente il decreto filiera, cosicché è stata nuovamente rinviata l’applicazione dei meccanismi incentivanti previsti per la produzione di energia elettrica da biomasse da filiera (coefficiente moltiplicativo 1,80 e tariffa omnicomprensiva di € 0,30/kWh).

DECRETO FILIERA

DECRETO RINNOVABILI

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Lo stesso decreto rinnovabili aveva previsto la seguente

disciplina transitoria : nell’attesa dell’emanazione del decreto filiera,

il GSE applica anche all’energia elettrica prodotta da biomassa da filiera:

� il coefficiente previsto per “rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo”, originariamente pari a 1,10, poi elevato a 1,30 dall’art. 42, comma 4, della l. 99/2009

� e la tariffa fissa omnicomprensiva prevista per “rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo”, originariamente pari a 0,22/kWh, poi elevato a 0,28/kWh dall’art. 42, comma 6, della l. 99/2009.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto filiera, il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati verdi aggiuntivi , in applicazione del coefficiente moltiplicativo e della tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e la data di entrata in vigore del decreto filiera (art. 5 del decreto rinnovabili).

Durante questa convulsa e complicata fase attuativa, che ha lasciato gli operatori altalenanti tra speranze e disillusioni, è entrata in vigore la l. 99/2009, che ha radicalmente innovato il sistema di incentivi previsto per le biomasse, in particolare quelle da filiera, nei termini che seguono:

LA LEGGE

99/2009

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resta il coefficiente 1,80

il coefficiente è elevato a 1,30

abolito incentivo di € 0,30/kWh

incentivo elevato a € 0,28/kWh

BIOMASSE E BIOGAS PRODOTTI

DA ATTIVITÀ AGRICOLA , ALLEVAMENTO E FORESTALE

DA FILIERA CORTA

BIOMASSE E BIOGAS DI CUI AL

PUNTO PRECEDENTE, ALIMENTANTI IMPIANTI DI

COGENERAZIONE AD ALTO

RENDIMENTO, CON RIUTILIZZO

DELL’ENERGIA TERMICA IN

AMBITO AGRICOLO

RIFIUTI BIODEGRADABILI , BIOMASSE DIVERSE DA

QUELLE DA FILIERA CORTA

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

TARIFFA FISSA OMNICOMPRENSIVA

BIOMASSE E BIOGAS PRODOTTI

DA ATTIVITÀ AGRICOLA , ALLEVAMENTO E FORESTALE

DA FILIERA CORTA

BIOGAS E BIOMASSE

“GENERICI”

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Tuttavia, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, possa beneficiare del rilascio dei CV con applicazione del coefficiente moltiplicativo 1,80, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, secondo le modalità previste dal decreto filiera.

In particolare, il produttore, oltre a dover qualificare il proprio impianto IAFR (cosa peraltro richiesta per tutte le tipologie di impianti), è tenuto a:

a) trasmettere al MIPAAF , entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione dei CV, la documentazione indicata nell’allegato 1 del decreto filiera in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A18;

18 Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la

mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull’intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l’intero periodo residuo di diritto all’ottenimento degli stessi.

PERTANTO GLI IMPIANTI DI POTENZA ELETTRICA INFERIORE A 1 MW

ALIMENTATI DA BIOMASSE E BIOGAS PRODOTTI DA ATTIVITÀ

AGRICOLA , ALLEVAMENTO E FORESTALE DA FILIERA CORTA NON

POSSONO PIÙ OPTARE, IN LUOGO DEI CV, PER LA TARIFFA FISSA

OMNICOMPRENSIVA. CONTINUANO TUTTAVIA A BENEFICIARE DEL COEFFICIENTE

MOLTIPLICATIVO 1,80 PER L’ATTRIBUZIONE DEI CV.

LA

TRACCIABILITÀ

DELLE

BIOMASSE

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b) conservare per l’intero periodo di emissione dei CV la documentazione indicata nell’allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l’esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell’anno solare ed ai fini dell’emissione dei CV.

Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,80, con le modalità sopra illustrate previste dal decreto rinnovabili.

Il GSE, inoltre, dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione.

Il MIPAAF, a sua volta, curerà la predisposizione di una procedura tecnica indicante le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse.

Il valore unitario dei CV agricoli è anch’esso pari 1 MWh (art. 1, comma 382-quater, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007).

Per i soli impianti alimentati da biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007 il periodo di riconoscimento dei CV è elevato a 16 anni (ma per gli ultimi 4 in misura corrispondente al 60% della produzione energetica annua netta realizzata in ciascuno dei predetti 4 anni) (art. 1, comma 382-quinquies, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007).

TAGLIA DEI CV

IMPIANTI ATTIVATI

TRA IL 29.04.2006 E

IL 31.12.2007

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L’accesso agli incentivi sopra illustrati per gli impianti alimentati da biomasse agroforestali (v. comma 382) è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, purché non eccedenti il 40% del costo dell’investimento (art. 1, comma 382-quinquies, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007).

Ai soli fini dell’applicazione della cumulabilità, è consentito l’uso di una percentuale massima pari al 20% di biomasse non rientrante fra quelle agroforestali e di filiera di cui all’art. 1, comma 382, della Finanziaria 2007, fermi restando i coefficienti applicabili all’energia elettrica imputabile alle diverse tipologie di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE dichiarazione con la quale attesta che sarà rispettata la suddetta percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni di diritto all’ottenimento dei CV o della tariffa fissa onnicomprensiva (art. 6, comma 4, decreto rinnovabili).

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal GSE o a seguito della comunicazione resa del produttore di eventuali variazioni19, sia verificato il mancato rispetto della suddetta condizione, il diritto all’ottenimento dei CV o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, sull’intera produzione e per l’intero periodo residuo di diritto.

Inoltre per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas e biomasse, l’accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in

19 Il produttore ha l’obbligo di comunicare eventuale variazioni a quanto dichiarato

ai fini della cumulabilità degli incentivi. Salvo diversa comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate per i successivi anni di diritto al rilascio dei CV o della tariffa fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull’intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l’intero periodo residuo di diritto all’ottenimento degli stessi.

POSSIBILITÀDI

CUMULO DEGLI

INCENTIVI

PUBBLICI

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conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. (l. 244/2007, art. 2, comma 152, come modificato dall’art. 42, comma 8, della l. 99/2009).

In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater.

In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all’emissione di CV (art. 1, comma 382-sexies, l. 296/2006, come sostituito dal d.l. 159/2007).

SOSTITUZIONE

COMBUSTIBILE

POST

AUTORIZZAZIONE

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5. LE MISURE DI ATTUAZIONE.

Le interessanti novità stabilite dalla manovra finanziaria 2008 sono divenute via via applicabili a seguito dell’emanazione delle disposizioni attuative, in gran parte di derivazione ministeriale.

Di centrale importanza, al riguardo, sono i già ricordati:

decreto MSE 18 dicembre 2008, cd. decreto rinnovabili (in Gazz. Uff., 2 gennaio 2009, n. 1 - Incentivazione della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi

dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n.

244), con cui sono state definite prioritariamente le disposizioni necessarie per rendere operativi i meccanismi di incentivazione stabiliti dalle Finanziarie 2008 e 2007, nonché le direttive generali per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149 della Finanziaria 2008, stabilendo modalità per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai nuovi meccanismi.

Di tali previsioni si è dato specificamente conto nella trattazione dei meccanismi incentivanti.

decreto MIPAAF 2 marzo 2010, cd. decreto filiera (in Gazz. Uff., 5 maggio 2010, n. 103 - Attuazione della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la

produzione di energia elettrica), di cui si è dato conto nell’illustrazione dei CV “agricoli”.

Nel presente paragrafo si illustrano sinteticamente le ulteriori disposizioni di interesse contenute nella disciplina attuativa.

DECRETO RINNOVABILI

DECRETO FILIERA

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La Finanziaria 2008 ed il decreto rinnovabili rimettono all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione delle modalità di erogazione delle tariffe omnicomprensive, nonché le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonchè per la gestione delle attività previste trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica (art. 20, commi 1 e 2 del decreto rinnovabili).

In attuazione di tale previsione l’AEEG ha adottato la Delibera ARG/elt 1/09 (in Gazz. Uff. n. 54 del 6 marzo 2009 – Attuazione

dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20

del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di

incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto).

Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva presenta istanza al GSE per ogni impianto, utilizzando uno schema definito dal GSE.

A seguito dell’invio dell’istanza e della relativa valutazione da parte del GSE, il produttore potrà stampare la copia della convenzione da stipulare con il GSE per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva.

Il ritiro dell’energia elettrica a tariffa fissa omnicomprensiva potrà avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti ma comunque dopo che siano completate le procedure necessarie all’inserimento dell’impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

Tuttavia, ai sensi della Delibera ARG/elt 127/10 del 4 agosto 2010, dal 1° gennaio 2011 gli impianti che optano per la tariffa fissa

MODALITÀ DI

EROGAZIONE DELLA

TARIFFA

OMNICOMPRENSIVA

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onnicomprensiva potranno godere del regime incentivante a decorrere dalla data di entrata in esercizio.

Gli impianti di produzione di energia per i quali è stata fatta richiesta di abilitazione commerciale sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE. All’atto della “convalida commerciale” delle unità di produzione dell’impianto, il GSE avrà ricevuto dal sistema informatico implementato da Terna una comunicazione preliminare sulla richiesta della tariffazione agevolata per l’energia prodotta.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il produttore deve inoltrare al GSE l’istanza per l’accesso al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, pena l’eliminazione dell’impianto dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE. Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari e, in caso di esito positivo, stipula la convenzione per la cessione commerciale dell’energia elettrica prodotta con effetti dall’entrata in esercizio dell’impianto . Diversamente il GSE non stipula la convenzione e l’impianto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

L’ottenimento della qualifica IAFR è condizione necessaria per la stipula della predetta convenzione.

La convenzione sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto relativi limitatamente all’immissione di energia elettrica. Tale convenzione ha una durata di 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

Lo schema di convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva prevede la possibilità di cessione del credito. Il produttore può anche chiedere la retrocessione dei crediti; a seguito di tale richiesta il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese

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successivo all’accettazione della retrocessione dei crediti. Sia la cessione che la retrocessione dei crediti devono essere stipulate con scrittura privata, valida agli effetti di legge, da conservarsi agli atti del notaio che ne autentica le sottoscrizioni.

Le tempistiche di fatturazione della tariffa onnicomprensiva sono le seguenti:

- dal giorno 1 al giorno 15 del mese successivo a quello di competenza dell’energia prodotta e immessa in rete, i gestori di rete locali inviano le misure al GSE;

- dal giorno 16 al giorno 25 del mese successivo a quello di competenza dell’energia prodotta e immessa in rete, il GSE pubblica i dati di misura sul proprio portale;

- dal giorno di disponibilità delle misure pubblicate all’ultimo giorno del mese, i produttori accedono al portale per accettare o contestare la proposta di fattura predisposta dal GSE.

La tempistica di ricevimento delle misure comporta il fisiologico sfasamento di un mese tra la proposta di fattura per il ritiro dell’energia elettrica e il pagamento dei corrispondenti corrispettivi.

* * *

La Finanziaria 2008 prevede altresì l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, le cui modalità attuative sono stabilite dal decreto rinnovabili (art. 17).

L’ESTESIONE DELLO

SCAMBIO SUL POSTO

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Il c.d. scambio sul posto, previsto dall’art. 6 del d.lgs. 387/2003, è un servizio che viene erogato dal GSE dal 1° gennaio 2009 su istanza degli interessati e che consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. In generale, il servizio di scambio sul posto produce un effetto vantaggioso qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete si compensi totalmente con l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’utente dello scambio vede ristorati dal GSE i costi sostenuti per l’utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema. Lo scambio sul posto è disciplinato dalla delibera AEEG ARG/elt 74/2008 e s.m.i. - “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per

lo scambio sul posto (TISP)”. Il GSE riconosce un contributo a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio sul posto prevede: (i) il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete; (ii) il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete. Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che può utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi oppure chiederne la liquidazione economica. I produttori che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare una apposita istanza al GSE mediante portale informatico. Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto solo a seguito dell’emanazione di un apposito provvedimento dell’AEEG che ne definisca le modalità, il quale è rappresentato dalla citata Delibera ARG/elt 1/09.

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Gli impianti che immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico ai fini dell’ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul posto (art. 17, comma 2 del decreto rinnovabili).

E’ tuttavia consentito il passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta al GSE la richiesta di qualifica IAFR e il periodo di incentivazione è conseguentemente ridotto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito all’accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.

* * *

La Finanziaria 2008 prevede l’emanazione di un decreto del MSE, di concerto con il MATTM, che definisca le modalità di calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche fonti energetiche non rinnovabili (art. 2, comma 143, l. 244/2007).

In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, sia per gli impianti ibridi che per gli impianti alimentati da rifiuti non completamente biodegradabili, si applicano le modalità di calcolo indicate nella “Procedura di qualificazione degli impianti alimentati a fonti

rinnovabili” predisposta dal GSE e approvata dai medesimi Ministeri con decreto interministeriale 21 dicembre 2007.

Si assume inoltre che, nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui sopra, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti, sia pari al 51% della produzione

IMPIANTI IBRIDI

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complessiva, per tutta la durata degli incentivi, nel caso di impianti che utilizzino solamente rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata o combustibile da rifiuti, conforme all’art. 183 del d.lgs. 152/2006, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani (v. anche art. 19, comma 2 del decreto rinnovabili).

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6. LA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE DI IMPIANTO ALIMENTATO

DA FONTI RINNOVABILI (IAFR).

LA QUALIFICAZIONE IAFR (IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI ) RICONOSCIUTA DAL GSE, È NECESSARIA PER IL SUCCESSIVO RILASCIO DEI

CV OPPURE PER BENEFICIARE DELLE TARIFFE ONNICOMPRENSIVE. LA

QUALIFICA IAFR, INFATTI, ATTESTA IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI

DALLA NORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI.

In attuazione del decreto interministeriale 24 ottobre 2005 (che prevede che il GSE, adotti e sottoponga all’approvazione del MSE e del MATTM, previo parere dell’Osservatorio di cui all’art. 16 del d.lgs. 387/2003, le procedure tecniche per l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate in materia di fonti rinnovabili), con il decreto interministeriale 21 dicembre 2007, entrato in vigore in data 20 gennaio 2008, è stata approvata la “Procedura di qualificazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili” (di seguito le PROCEDURE TECNICHE ), contenente, tra l’altro, informazioni di dettaglio sulla modalità di presentazione delle richieste di qualifica.

Il decreto rinnovabili, che ha sostituito il decreto interministeriale 24 ottobre 2005, ha previsto l’aggiornamento delle suddette procedure.

In attesa dell’approvazione, con decreto, delle nuove procedure, restano valide le procedure approvate con il decreto interministeriale 21 dicembre 2007, a meno dei punti in cui esse risultino superate dalle disposizioni introdotte dal decreto rinnovabili (art. 19, comma 4 del decreto rinnovabili).

Le procedure tecniche hanno anche lo scopo di individuare le modalità procedurali adottate dal GSE per il riconoscimento della qualificazione degli Impianti Alimentati dalle Fonti Rinnovabili (IAFR), ai fini del

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successivo rilascio dei CV o dell’ottenimento delle tariffe omnicomprensive.

Le procedure tecniche costituiscono altresì una guida per la elaborazione e presentazione da parte dei produttori delle richieste di qualificazione IAFR dei propri impianti.

Le procedure tecniche riportano, in particolare:

a) la classificazione degli impianti, l’individuazione delle fonti rinnovabili e delle categorie di intervento ammesse alla qualificazione IAFR;

b) il fac-simile della richiesta di qualificazione con i relativi allegati tecnici e documentali (reperibile sul sito web del GSE, www.gse.it > Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Qualificazione Impianti);

c) le modalità di calcolo da adottare per l’individuazione della produzione che ha diritto al rilascio dei CV o alle tariffe omnicomprensive.

Ai fini della qualificazione IAFR le fonti rinnovabili sono quelle

definite dall’art. 2 della direttiva 2001/77/CE (e nel d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: v. “Definizioni”, in apertura di questa sezione).

Le tipologie degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che

possono richiedere la qualificazione IAFR sono illustrate nella sottostante tabella:

TIPOLOGIA DI

IMPIANTI

QUALIFICABILI

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Classificazione impianti alimentati da fonti rinnovabili

TIPOLOGIA IMPIANTO SUB-TIPOLOGIA

IMPIANTO FONTE

Idroelettrico

- Acqua Fluente - A Serbatoio - A Bacino - Acquedotto

Risorse idriche

Eolico - On – Shore - Off – Shore Vento

Geotermoelettrico Risorse geotermiche

Solare - Fotovoltaico - Fototermoelettrico Sole

Biomasse (1) Termoelettrico

- A vapore - A combustione interna - A ciclo combinato - A gas - Altro Biogas (2)

Ibrido* - Co-combustione - Altro Fonte Convenzionale

+ Fonte Rinnovabile

Maree Marino

Moto ondoso * Gli impianti ibridi sono impianti che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, inclusi gli impianti di co-combustione.

** Per co-combustione si intende la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili. La sub-tipologia di impianto è la stessa degli impianti termoelettrici.

Ai fini della qualificazione IAFR valgono le seguenti indicazioni:

(1) Le Biomasse si suddividono in: 1a. Biomasse combustibili (legno vergine, gusci di nocciole, lolla di

riso etc.); 1b. Biomasse da rifiuti completamente biodegradabili (grassi e farine

animali, rifiuti di cucine e mense etc.); 1c. Biomasse da rifiuti parzialmente biodegradabili (RSU, RSAU,

CDR etc.); 1d. Biocombustibili liquidi: bioetanolo e biometanolo, oli vegetali,

biodiesel.

(2) I Biogas possono essere: 2a. Gas da discarica e da depurazione; 2b. Biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica

di sostanze organiche.

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Categoria di intervento20: gli impianti che possono richiedere ed ottenere

la qualifica IAFR sono gli impianti entrati in esercizio in data successiva all’1 aprile 1999, a seguito delle seguenti categorie di intervento:

A. Potenziamento / ripotenziamento; B. Rifacimento; BP. Rifacimento parziale di impianti idroelettrici e

geotermoelettrici; C. Riattivazione; A. Nuova costruzione, inclusi gli impianti ibridi entrati in

esercizio successivamente all’1 aprile 1999; B. Impianti termoelettrici che operano come centrali ibride:

impianti termoelettrici entrati in esercizio anche prima dell’1 aprile 1999 che operano come centrali ibride successivamente a tale data.

Il produttore per ottenere il riconoscimento della qualifica IAFR per il

proprio impianto, deve presentare al GSE apposita domanda, completa di

tutta la documentazione prevista dal decreto rinnovabili e dalle procedure tecniche.

I fac-simile della domanda e delle schede tecniche riferite alla categoria o alla sottocategoria di intervento sono riportati sul sito del GSE, www.gse.it > Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Qualificazione Impianti.

La richiesta di qualifica può riguardare sia impianti ancora in progetto, purchè già autorizzati, sia impianti in esercizio. In quest’ultimo caso la domanda di qualifica deve pervenire al GSE entro e non oltre il termine di 3 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità agli incentivi.

20 Per le definizioni delle categorie di intervento v. allegati al decreto rinnovabili.

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Per gli impianti in esercizio deve essere presentata la seguente

documentazione:

1. domanda di qualifica;

2. documentazione attestante il contributo delle spese di istruttoria: una delle novità introdotte dal decreto rinnovabili, ai sensi del quale i soggetti che richiedono la qualifica devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta, un contributo per le spese di istruttoria. I produttori devono pertanto inviare al GSE copia della distinta di pagamento, effettuato tramite bonifico bancario, corredata dal modello “Contributo per le spese di

istruttoria”. Le domande prive della documentazione attestante il versamento del contributo per le spese di istruttoria vengono ritenute incomplete e il GSE non avvia l’istruttoria di qualifica fino all’arrivo dell’attestazione dell’avvenuto bonifico. Il contributo si articola in una parte fissa, pari a 150 €, e in una parte variabile in funzione della potenza nominale media annua dell’impianto;

3. scheda tecnica dell’intervento sull’impianto: è all’interno della scheda tecnica che il produttore può scegliere tra le forme di incentivazione previste (CV o tariffe onnicomprensive). Una volta presentata la domanda ed effettuata la scelta, e prima della fine del periodo di incentivazione, è consentito un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; se si opta per il passaggio, alla durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante va sottratto il periodo già fruito con il precedente sistema;

4. scheda tecnica di caratterizzazione delle biomasse, se applicabile all’impianto;

5. relazione tecnica di riconoscimento (RTR) corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali: individua la fonte rinnovabile utilizzata, caratterizza tecnicamente l’impianto e la categoria di intervento effettuato;

6. copia del progetto definitivo dell’impianto presentato alle pubbliche autorità per l’ottenimento delle autorizzazioni;

DOCUMENTAZIONE

PER IMPIANTI IN

ESERCIZIO

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7. copia delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto

8. denuncia di apertura di officina elettrica (primo impianto o sostitutiva) e relativo verbale di verifica (in assenza di tali documenti ai sensi della normativa vigente [impianti di potenza inferiore a 20 kW che immettono tutta l’energia prodotta in rete], il produttore dovrà presentare una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reperibile sul sito web del GSE, comprensiva dei documenti ivi richiesti);

9. regolamento di esercizio con il gestore della rete locale, comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell’impianto di connessione.

Per la qualificazione di impianti ancora in fase di progetto, il

produttore deve inviare al GSE i documenti elencati dal punto 1 al punto 7 sopra indicati per la “Documentazione per impianti in

esercizio”.

I lavori per la realizzazione degli interventi devono iniziare entro 18 mesi dall’ottenimento della qualifica, che, in caso contrario, cessa di validità.

Il produttore, pertanto, deve darne comunicazione formale al GSE allegando idonea documentazione che attesti l’effettiva data di inizio lavori.

I termini di conclusione dei lavori, o meglio di entrata in esercizio, variano a seconda della tipologia di impianto.

Il produttore deve poi effettuare delle comunicazioni a valle

dell’ottenimento della qualificazione, differenziate a seconda che gli impianti siano stati qualificati in esercizio o meno, come specificato nelle procedure tecniche. Lo scopo delle suddette comunicazioni è quello di monitorare la realizzazione degli impianti, nonché di

DOCUMENTAZIONE

PER IMPIANTI IN

PROGETTO

ONERI DI

COMUNICAZIONE

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attestare le caratteristiche tecniche finali del nuovo impianto o dell’intervento realizzato, che dovranno risultare coerenti con quelle indicate all’atto della presentazione della richiesta di qualificazione.

Tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica dell’impianto sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il GSE esamina e valuta la domanda presentata dal produttore per il riconoscimento della qualifica IAFR, sulla base dei requisiti previsti dal decreto rinnovabili, dalle procedure tecniche e dalla documentazione progettuale e autorizzativa allegata alla domanda.

A seguito della valutazione, il GSE comunicherà al produttore l’esito

dell’istruttoria .

In tutti i casi, la richiesta di qualificazione si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 90 giorni dal ricevimento.

In relazione a quanto sopra possono verificarsi i casi sotto indicati:

A. Esito positivo della qualificazione

B. Esito negativo della qualificazione: il GSE, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione, comunica al produttore che l’impianto (oppure che il tipo d’intervento proposto) non possiede i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica IAFR, specificandone le motivazioni

C. Non accoglimento per incompletezza della domanda di qualificazione: il GSE, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica che la domanda non è accolta per incompletezza, indicando gli elaborati ed i documenti mancanti e/o carenti; produttore

ISTRUTTORIA

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potrà ripresentare una nuova domanda di qualificazione tenendo conto delle indicazioni fornite dal GSE;

D. Sospensione dell’istruttoria di qualificazione: il GSE comunica al produttore, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, che la documentazione deve essere integrata, indicando i dati ed i documenti necessari per poter procedere alla qualificazione, specificando altresì che questi devono pervenire entro 60 giorni dalla data di invio della richiesta di integrazione, con conseguente sospensione dell’istruttoria sino al ricevimento delle informazioni richieste. Nel caso in cui le informazioni integrative non pervengano al GSE entro 60 giorni dalla richiesta, la domanda di qualifica è considerata non accolta per incompletezza.

Il GSE, qualora lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi

tecnici sul sito dell’impianto, dandone idoneo preavviso al produttore, ai

fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualificazione IAFR. Inoltre, anche a valle del riconoscimento della qualificazione e per tutta la durata dell’incentivazione, il GSE si riserva di effettuare visite di controllo presso gli impianti per l’accertamento dei requisiti richiesti e verifiche, anche a campione, su quanto dichiarato dall’operatore.

Qualora dall’esito delle verifiche risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori che abbiano già ottenuto la qualifica IAFR, i medesimi decadranno automaticamente dai benefici ottenuti attraverso la autodichiarazione mendace, fatte sempre salve le eventuali più gravi sanzioni penali.

Il GSE pubblica ogni anno sul proprio sito internet un bollettino informativo con l’elenco degli impianti qualificati.

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7. LA GARANZIA DI ORIGINE DELLA PRODUZIONE DA FONTI

RINNOVABILI (GO).

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 387/2003, l’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» (di seguito GO).

LA GARANZIA DI ORIGINE È UNA CERTIFICAZIONE , A CARATTERE

VOLONTARIO , DELLA PRODUZIONE RINNOVABILE , RILASCIATA SU

RICHIESTA DEL PRODUTTORE, CHE ATTESTA CHE L’ENERGIA COSÌ

GARANTITA È PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

Il GSE è il soggetto designato al rilascio della GO.

La garanzia di origine può essere richiesta esclusivamente per impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda al GSE, qualora l’energia non risulti inferiore a 50 MWh (arrotondata con criterio commerciale).

La garanzia di origine viene rilasciata previa Identificazione tecnica

degli impianti alimentati da Fonti Rinnovabili (IRGO ), che viene

richiesta con apposita domanda per ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

A tal fine il GSE ha predisposto una Procedura Tecnica approvata con il decreto interministeriale 21 dicembre 2007.

Il GSE comunica al produttore l’esito dell’istruttoria di valutazione.

La domanda di identificazione tecnica si ritiene accolta in mancanza

IDENTIFICAZIONE

TECNICA DEGLI

IMPIANTI

ALIMENTATI FER (IRGO)

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di pronunciamento del GSE entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

Il produttore richiede al GSE la GO per l’energia annua prodotta dall’impianto identificato IRGO, comunicando la produzione lorda e netta di energia rinnovabile effettivamente realizzata nell’anno. La comunicazione deve essere accompagnata dalla relativa dichiarazione UTF e deve pervenire al GSE entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il GSE rilascia al produttore la garanzia d’origine dell’energia prodotta da fonte rinnovabile per quel dato anno, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La GO riporta l’ubicazione dell’impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l’elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell’impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell’ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali.

L’emissione, da parte del GSE, della garanzia di origine è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente. A tal fine il

GSE può disporre sopralluoghi tecnici sul sito dell’impianto, dandone

idoneo preavviso al produttore, ai fini della verifica dei requisiti. Qualora dall’esito delle verifiche risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori, i medesimi decadranno automaticamente dai benefici ottenuti attraverso la autodichiarazione mendace.

La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell’UE a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

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8. I CERTIFICATI RECS.

Il progetto RECS (Renewable Energy Certificate System) è nato in ambito europeo per favorire lo sviluppo, sulla base di una certificazione standard, di un mercato volontario e internazionale di Green Certificate. Attualmente il sistema RECS coinvolge più di 200 membri tra produttori, traders e società di certificazione del settore elettrico distribuiti in 16 paesi europei.

I CERTIFICATI RECS SONO TITOLI (DI “TAGLIA ” MINIMA PARI A 1 MWH) CHE

ATTESTANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE

RINNOVABILE , COMMERCIABILI ANCHE SEPARATAMENTE DALL’ENERGIA

ELETTRICA CUI FANNO RIFERIMENTO.

LA PARTECIPAZIONE A TALE SISTEMA È VOLONTARIA E LA POSSIBILE

REMUNERAZIONE DELLA VENDITA DI TALI CERTIFICATI È LEGATA A PRINCIPI

DI GREEN PRICING E DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELLE IMPRESE: L’ACQUIRENTE DI CERTIFICATI RECS, MEDIANTE IL LORO ACQUISTO E

SUCCESSIVO ANNULLAMENTO (RITIRO DEL CERTIFICATO DAL MERCATO), HA

INTERESSE A CERTIFICARE LA PROVENIENZA DA FONTE RINNOVABILE

DELL’ENERGIA ACQUISTATA, TESTIMONIANDO, PERTANTO, IL SUO IMPEGNO

A FAVORE DELL’AMBIENTE.

I titoli RECS sono utilizzati, nella maggior parte dei casi, a compensazione di una fornitura di energia elettrica. Il tal modo il consumatore, che riconosce un valore economico a tale certificato, contribuisce alla promozione delle energie rinnovabili con la copertura dei propri consumi con un corrispondente numero di certificati.

I certificati RECS, pertanto, favoriscono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da parte degli impianti che altrimenti non

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avrebbero le condizioni economiche per continuare a produrre energia “verde”.

Gli operatori che partecipano al sistema RECS hanno con il GSE un accordo che disciplina le attività di verifica degli impianti di produzione rinnovabile e di emissione, trasferimento e annullamento dei certificati RECS, in conformità con la regolamentazione internazionale.

Il GSE è, per l’Italia, l’organismo preposto al rilascio di questa certificazione e in qualità di Issuing Body (IB) partecipa all’associazione internazionale AIB (Association of Issuing Bodies), cui aderiscono tutte le società che a livello nazionale rilasciano i certificati RECS.

Per ulteriori approfondimenti sulle modalità applicative della Convenzione per l’anno 2010 e sull’intera procedura gestionale del sistema di certificazione RECS consulta il sito web del GSE, www.gse.it > Attività > RECS e Garanzia d’Origine da fonte rinnovabile > Servizi > Certificati RECS.