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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL Relatore: Primo Referendario Massimo AGLIOCCHI SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI SUL RENDICONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Relatore: Primo Referendario Massimo AGLIOCCHI

SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI SUL RENDICONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI SUL RENDICONTODELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2015 è stato approvato dalla Giunta provinciale il 13 maggio 2016 e trasmesso alla Sezione di controllo di Trento in data 16 maggio 2016.

Le entrate di competenza accertate a consuntivo, al netto delle partite di giro, sono pari a 4.931 milioni di euro (+12,18% rispetto all’anno precedente), a fronte di una previsione iniziale (escluso avanzo) di 4.457 milioni di euro e una finale (escluso avanzo) di 4.959 milioni di euro, con un livello di accertamento del 99,42%. In particolare, i tributi propri della Provincia (accertati 454 milioni di euro) garantiscono il 9,20% delle entrate complessive (contabilità speciali escluse). Nel 2015 le entrate proprie in conto capitale (accertate per 423 milioni di euro), corrispondono all’8,59% delle entrate complessive (contabilità speciali escluse) e si riferiscono, quasi esclusivamente, ad accertamenti per riscossione crediti (v. oltre in ordine all’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni e delle società partecipate).

Le riscossioni sono pari all’82,13% degli accertamenti di competenza (nel 2014: 86,04%) e al 50,53% degli accertamenti complessivi (competenza e residui) (nel 2014: 55,11%).

Gli impegni di competenza, al netto delle partite di giro, ammontano a 5.136 milioni di euro (con un incremento del 13,54% rispetto all’esercizio precedente), a fronte di previsioni finali di 5.220 milioni di euro, con un indice di utilizzo delle risorse disponibili pari al 98,38%.

Gli impegni delle spese correnti incidono sul totale delle spese (contabilità speciali escluse) per il 54,84% (nel 2014: 62,65%; nel 2013: 62,91%; nel 2012: 61,69%). Gli impegni destinati ad investimenti sono aumentati di un importo pari a 629,23 milioni di euro (+37,35% rispetto al 2014).

Con riguardo alle spese per contabilità speciali si registra un evidente scostamento (in termini percentuali: 195,82%) tra previsioni iniziali (per euro 747.000.000,00) e finali (2.209.760.870,29).

In ordine alle sole spese correnti si rileva un elevato scostamento tra previsioni iniziali 2015 (euro 18.622.126,00) e finali 2015 (euro 0,00) nell’area omogenea “Fondi di riserva e fondi per nuove leggi”. In particolare, si sono avuti, in sede di variazioni apportate con delibera della Giunta, oltre a storni e minor

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uscite, prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine di parte corrente per oltre 14,5 milioni di euro.

La gestione di competenza ha prodotto un risultato di segno negativo pari ad euro 205.105.232,92, determinato dal differenziale fra il totale delle spese impegnate nel corso dell’esercizio ed il totale delle entrate accertate. Nell’ultimo triennio il risultato di competenza è stato positivo nel 2013, negativo nel 2014 e negativo nel 2015.

Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio va evidenziato lo squilibrio di parte capitale sia nella gestione di competenza (-1.590.701.919), che in quella di cassa dell’esercizio (-130.435.387) e complessiva comprensiva dei residui (-1.043.138.800), risultato peraltro ormai costante negli ultimi tre esercizi ed in lieve peggioramento rispetto all’esercizio 2014 per quanto riguarda la gestione di competenza. È invece in equilibrio la parte corrente in entrambe le gestioni (competenza, cassa e cassa più residui). Va rilevato che le contabilità speciali evidenziano uno squilibrio sia nella gestione di cassa dell’esercizio (-12.871.052), sia nella gestione complessiva comprensiva dei residui (-87.356.995).

L’entità dei residui attivi complessivi fa registrare un incremento del 20,21% rispetto all’esercizio precedente, passando da 3.439,83 a 4.134,93 milioni di euro.

Il 33,83% dei residui attivi totali evidenzia un alto grado di vetustà riferendosi ad esercizi anteriori al 2011 (1.399 milioni di euro, escluse partite di giro) ed in particolare a devoluzioni di tributi erariali in quota fissa 2010 non riscossi (più di 1.000 milioni di euro).

Delle somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2015 per residui antecedenti all’esercizio 2011 (9.959.068 di euro), sono stati effettivamente riscossi solo 78.221 euro, corrispondenti ad appena lo 0,8%. Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme.

L’indice di smaltimento dei residui attivi corrisponde al 5,07% (nel 2014: 13,45%), in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

Dall’operazione di riaccertamento sono derivati minori residui attivi per euro 11.704.882, in gran parte provenienti dalla gestione in conto capitale (euro 7.488.447).

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Con particolare riguardo ai crediti per devoluzione di tributi erariali si evidenzia la necessità di una costante verifica dell’allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato che devono trovare sempre capienza nelle corrispondenti poste passive del bilancio statale, tenuto conto che nella contabilità dello Stato i residui passivi, decorsi due esercizi finanziari, sono iscritti, per legge, nel conto del patrimonio fra i residui perenti. Pertanto, è necessario che la Provincia verifichi costantemente la capienza dei fondi di riserva statali per la riassegnazione dei residui perenti (tenuto anche conto delle ingenti somme ancora non riscosse inerenti, come appena visto, a devoluzioni erariali in quota fissa anno 2010). Dovrà altresì essere attentamente verificata la consistenza dei residui attivi della Provincia riferiti alla macro area "Entrate da trasferimenti dallo Stato” provenienti dalle Amministrazioni competenti (euro 427.217.898,15). Risulta peraltro già attivata dalla Provincia una preliminare attività di confronto con il MEF.

L’entità dei residui passivi complessivi fa registrare un incremento del 10,79% rispetto all’esercizio precedente, passando da 4.215,53 milioni di euro a 4.670,36 milioni di euro.

Nel 2015 i residui passivi derivanti dalla competenza sono aumentati rispetto a quelli di rilevati nell’esercizio 2014, passando da 1.537,45 milioni a 1.738,45 milioni. La loro incidenza sugli impegni rimane invece pressoché invariata, in quanto gli impegni 2015 hanno subito un incremento rispetto a quelli del 2014. Nel 2015 quasi il 34% delle somme impegnate non sono state pagate nell’esercizio di riferimento, andando ad incrementare il volume dei residui. La capacità di pagamento delle somme impegnate nel breve periodo è comunque tendenzialmente stazionaria nel triennio.

Il 94,14% dei residui passivi totali si riferisce a spese in conto capitale, ed in gran parte sono relativi agli esercizi più recenti (2012, 2013 e 2014).

I residui passivi riferiti ad esercizi anteriori al 2011 sono pari a circa 366 milioni di euro (escluse partite di giro) e rappresentano circa il 7,84% del totale. Si tratta quasi esclusivamente di spese relative al titolo II.

L’indice di smaltimento dei residui passivi presenta un miglioramento rispetto allo scorso esercizio, passando dal 27% al 30% circa. La movimentazione dei residui passivi in conto capitale nel 2015 evidenzia pagamenti per euro

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1.008.927.667 a fronte di residui iniziali da pagare pari ad euro 3.891.901.836 (pagamenti su residui iniziali corrispondenti a circa il 25,92%), con un totale finale da pagare di euro 2.872.205.447 (si rilevano insussistenze per euro 10.768.722).

Dall’operazione di riaccertamento sono derivati minori residui passivi per euro 11.500.279, in gran parte provenienti dalla gestione in conto capitale (euro 10.768.722).

In ordine alla somma tuttora iscritta tra i residui passivi perenti (circa 2 milioni di euro; istituto abrogato dalla Provincia autonoma con legge provinciale n. 9/2004), va rilevato che, ancorché tale somma non sia particolarmente rilevante, non è prevista alcuna copertura. Al riguardo si evidenzia che il grado di copertura di tali residui era pari al 3,62% nel 2012, mentre nel 2013, 2014 e 2015 il grado di copertura è risultato nullo (0%).

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 ammonta a euro 56.312.335,94, in notevole calo rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente (circa 261 milioni di euro). Il risultato di amministrazione risulta interamente libero non essendo stato apposto alcun vincolo.

Si segnala che il disegno di legge di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio in data 27 ottobre 2015 ed è stato approvato dal Consiglio provinciale con legge 9 marzo 2016 n. 3, ossia due anni dopo la chiusura dell’esercizio. In proposito, come già rilevato nel precedente giudizio di parifica ed anche nell’esame del bilancio preventivo 2015 (deliberazione Sezione controllo Trento n. 25/2015) suscita perplessità l’applicazione (utilizzazione) dell’avanzo di amministrazione al bilancio preventivo 2015 prima dell’entrata in vigore della legge di approvazione del rendiconto, unica fonte in grado di attribuire definitività ed intangibilità a tale voce contabile (problematica peraltro superata con l’entrata in vigore da quest’anno dell’armonizzazione contabile che impone l’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale/provinciale entro il 31 luglio).

Si rileva inoltre che il risultato di amministrazione non tiene conto, in assenza della definizione di “un contestuale piano di ammortamento” prescritto dall’art. 119 della Costituzione, della quota di ammortamento annuale (da iscriversi tra le spese nel titolo III “Rimborso prestiti”) delle concessioni di crediti infruttiferi per

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complessivi euro 135.147.000 assegnate dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol direttamente alla Provincia autonoma (euro 60.000.000 già erogati nel 2013 ed euro 75.147.000 a residuo nel 2015), determinando tale carenza possibili riflessi negativi in termini di attendibilità e veridicità dei dati contabili. Al riguardo la Provincia ha riferito in istruttoria che nella prossima variazione di bilancio effettuata nel corrente mese di giugno sarà disposto l’ammortamento del debito in misura corrispondente ad un ventesimo delle risorse già incassate dalla Regione1.

Infine, sul risultato di amministrazione ha inciso l’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni trentini e delle società del sistema pubblico provinciale (art. 1, c. 413, L. n. 190/2014 e art. 22 L.P. n. 14/2014) nei termini di seguito specificati. Per la realizzazione di tale operazione la Provincia ha effettuato delle concessioni di crediti iscrivendo nel rendiconto 2015 impegni di spesa – per i quali sono stati effettuati i pagamenti – e corrispondenti e contestuali accertamenti d’entrata – interamente confluiti tra i residui attivi – per complessivi euro 417.191.422,07. Le registrazioni contabili hanno quindi determinato la sostanziale “neutralità” di tale operazione ai fini degli equilibri complessivi di bilancio.

Tuttavia, come già rilevato dalla Sezione di controllo di Trento nella deliberazione n. 25/2015, per gli accertamenti d’entrata (capitoli 141320 e 141330) appare dubbia l’attendibilità (art. 43 legge provinciale di contabilità nel testo vigente nel 2015) in quanto risulta carente un idoneo titolo giuridico (contratto di credito espressivo, tra l’altro, anche del consenso del debitore), manca la determinazione del termine di riscossione del credito concesso alle società, mentre per i Comuni risulta prevista quale scadenza l’esercizio 2018 (deliberazione Giunta provinciale n. 708/2015) potendo quindi l’accertamento d’entrata inerire semmai a tale esercizio (restituzione del credito che peraltro avverrà con il meccanismo della compensazione sulle assegnazioni provinciali).

1 Nota Pat prot. n. PAT/D317-2016-301361 d.d. 7/6/2016.Al riguardo si evidenzia che l’art. 62, c. 4, del D.lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue: “Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale”.

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La descritta dubbia attendibilità degli indicati accertamenti d’entrata produce evidenti effetti sul risultato di amministrazione, che se non considerasse i residui attivi per “riscossioni di crediti” non incassate nell’esercizio 2015 evidenzierebbe un cospicuo disavanzo (euro 360.879.086,13) con conseguente necessità di individuazione da parte della Provincia di idonee misure di copertura.

Il conto di cassa al 31 dicembre 2015 registra un saldo pari a 604 milioni di euro, per un importo quasi dimezzato rispetto all’esercizio precedente, quale riflesso delle concessioni di crediti appena descritte. Le risultanze contabili desumibili dal rendiconto, dal SIOPE e dal conto del tesoriere sono allineate.

Il conto giudiziale del tesoriere della Provincia autonoma riferito alla gestione 2015 è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale di questa Corte in data 12 aprile 2016, mentre non risulta ancora depositato il conto del tesoriere del Consiglio provinciale riferito alla medesima gestione.

La Provincia non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria nel corso dell’esercizio 2015.

Con riguardo alle voci inserite nelle contabilità speciali, desta perplessità la costante ripetizione negli anni di un saldo negativo nella gestione di cassa (riscossioni e pagamenti totali) dei servizi conto terzi, determinato in misura prevalente dal differenziale negativo (maggiori pagamenti rispetto alle riscossioni) ripetutamente registrato nella sotto voce “altre partite di giro”.

Nell’esercizio 2015 va evidenziato, oltre al notevole incremento rispetto all’esercizio 2014, lo squilibrio tra i pagamenti per “altre partite di giro”, corrispondenti ad euro 493.885.183,41, e le entrate inerenti alla medesima voce, pari ad euro 385.274.502,62, che ha determinato, ancora una volta, un differenziale negativo di euro -108.610.680,79.

Va, inoltre, ribadito che nella generica voce “altre partite di giro” sono comprese poste contabili che non sembrano avere attinenza con la natura tipica delle contabilità speciali2. In particolare, risultano impropriamente contabilizzati:

2 Si richiama quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2014: “Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un’ontologica invarianza dei saldi contabili”.

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- pagamenti per “Rimborsi ed insoluti sistema Openkat”, “Anticipazioni varie rifondibili”, “Conferimenti beni per aumenti capitale sociale”, “Anticipazioni varie (indennità di missione, spese di viaggio)”, “Regolazione di versamenti di competenza delle Agenzie pervenuti alla Provincia”, “Cassa del Trentino: contabilizzazioni per unificare e razionalizzare i pagamenti alla società”, “Spese operazioni Swap”, “Revisione straordinaria residui”, “Restituzione somme per perequazione Comuni” e “Fondo federalismo municipale”;

- riscossioni per “Rimborsi ed insoluti sistema Openkat”, “Anticipazioni varie rifondibili”, “Entrate derivanti da versamenti di competenza delle agenzie della PAT”, “Aumenti di capitale sociale mediante conferimento di crediti e beni della PAT”, “Rimborso anticipazioni per la concessione di anticipi sulle indennità di missione e relative spese di viaggio”, “Ammortamento operazioni di Swap” e “Revisione straordinaria residui passivi”.

L’errata contabilizzazione delle operazioni in swap tra le partite di giro costituisce un’irregolarità contabile ripetuta negli anni e già segnalata da questa Corte in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2014, nonché ribadita dalla Sezione di controllo di Trento nella deliberazione n. 25/2015.

Al riguardo, le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno rilevato che le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (swap) devono trovare corretta collocazione all’interno della parte effettiva del bilancio, in quanto solo in tal modo possono chiaramente evidenziarsi i costi e le eventuali utilità conseguenti a tali contratti. Anche le Sezioni regionali di questa Corte hanno costantemente richiamato gli enti locali “…al rispetto dei principi di veridicità, integrità ed attendibilità dei bilancio invitandoli a prevedere appositi stanziamenti in uscita da imputare al titolo I, spese correnti, per i differenziali negativi ed al titolo III in entrata per i differenziali positivi senza operare alcuna compensazione tra le obbligazioni conformemente alle indicazioni già contenute, al punto 24, del principio contabile n. 2 redatto, in data 18 novembre 2008, dall’Osservatorio per la Contabilità e la Finanza degli Enti locali”. 3

Per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio si ribadisce, in sostanza, quanto già osservato nella relazione allegata alla decisione di parifica del 3 Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/SSRRCO/AUD/15, con cui è stata approvata l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.Cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 51/2015/PRSE.

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rendiconto 2014 (Sezioni Riunite Trentino Alto Adige, decisione n. 2/PARI/2015), ossia che tali gestioni, espressamente vietate dall’art. 17, comma 3, della legge provinciale di contabilità vigente nel 2015, dovrebbero costituire un’eccezione, mentre, in realtà, in esse sono allocate considerevoli risorse provinciali (tra le quali i fondi previsti dalla L.P. n. 6/1999).

Inoltre, va evidenziato che in nota al prospetto “elenco dei crediti e debiti diversi” allegato al rendiconto 2015 si specifica, come di consueto, che “all’atto della predisposizione del presente prospetto, parte dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio in esso riportate non risulta ancora approvata dalla Giunta provinciale”.

Il conto del patrimonio evidenzia alla chiusura dell’esercizio una consistenza netta di 5.129 milioni di euro, con un peggioramento netto nell’anno di circa 252 milioni di euro.

Per l’esercizio 2015 il conto del patrimonio, in ottemperanza ai ripetuti solleciti di questa Corte e alla decisone (di non parifica) n. 2/2015/PARI Sezioni Riunite Trentino Alto Adige, è stato redatto in base ai criteri di valutazione delle poste attive stabiliti dalla normativa europea (SEC ’95 – SEC 2010), direttamente applicabile nel territorio regionale anche ai sensi dell’art. 2 delle norme di attuazione statutarie di cui al D.lgs. n. 266/1992.

L’applicazione dei nuovi criteri di valutazione ha inciso sulla determinazione del patrimonio netto al 1/1/2015 che è passato da euro 3.977.332.088,53 a euro 5.380.688.042,49 a seguito delle nuove valutazioni.

Con riferimento all’indebitamento dell’intero sistema pubblico provinciale si rileva quanto segue.

1) L’indebitamento del settore pubblico provinciale allargato (Provincia, Agenzie, Enti pubblici strumentali, Cassa del Trentino, Patrimonio del Trentino, Itea, Trentino trasporti, Trentino sviluppo) ammonta, al 31 dicembre 2015 a complessivi 1.729 milioni di euro, risultando pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente (-1,09%). Tale massa debitoria incide sulle entrate proprie (titoli I e III) nella misura del 41,3%, sulle entrate correnti (titoli I-II-III) nella misura del 40,9% e corrisponde ad un debito pro capite pari a euro 3.217.

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Al riguardo, l’Agenzia di rating Fitch nel rapporto del luglio 2015 ha ritenuto che l’indebitamento della Provincia autonoma è pienamente sostenibile (fully sustainable).

2) Con riferimento alle concessioni di credito assegnate dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige ex art. 1 della L.R. n. 8/2012 e ss. mm. può evidenziarsi, in sintesi, quanto segue:- tali forme creditizie devono essere considerate nel calcolo del limite

quantitativo di indebitamento, analogamente ad ogni altra fattispecie assimilabile che comporti risorse aggiuntive per l’Ente beneficiario (cfr. Sezione delle Autonomie di questa Corte, deliberazione n. 7/2016, approvazione del referto sulla gestione finanziaria delle regioni per l’anno 2014);

- a fronte delle suddette concessioni di credito non risulta tuttora stipulato tra il creditore (Regione autonoma Trentino Alto Adige) ed i debitori (Provincia autonoma di Trento e relative società in house) un contratto di finanziamento recante la disciplina civilistica del rapporto debito-credito che resta quindi, al momento, incardinato unicamente nella citata disposizione di legge regionale (art. 1 della L.R. n. 8/2012) e nelle varie deliberazioni attuative degli organi esecutivi della Provincia autonoma e della Regione;

- non sono finanziabili con ricorso all’indebitamento (non costituendo investimenti) i contributi agli investimenti a favore di famiglie e imprese (in forma di contributi a fondo perduto, fondi di rotazione, fondi risparmio casa);

- gli strumenti finanziari previsti e/o attivati (fondi di rotazione; fondo risparmio casa; fondo strategico) non assicurano un meccanismo certo di rientro dei capitali impiegati;

- in corrispondenza degli impieghi in Fondi di rotazione per il sostegno al credito delle imprese (capitolo di spesa n. 612880) ovvero nel Fondo per la promozione del risparmio casa (capitolo di spesa 654500, peraltro privo di stanziamenti), non si riscontra un incremento del netto patrimoniale dell’Ente debitore (Provincia autonoma), unica

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circostanza che giustificherebbe tale forma di indebitamento, i cui oneri di restituzione sono stati posti a carico delle gestioni future;

- la Provincia ha, peraltro, recentemente modificato i programmi di utilizzo delle risorse regionali approvati nel 2013-2015 (deliberazione di Giunta n. 207/2016, approvata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 33/2016) disponendo che 25 milioni di euro autorizzati sui bilanci 2016/2017 siano finalizzati ad investimenti diretti per l’infrastrutturazione del territorio in ossequio al concetto di investimenti recato dall’art. 3, c. 18, della L. n. 350/2003 (opere nei settori della viabilità, piste ciclabili, depuratori, sanità, scuola, interventi sugli edifici provinciali). Con la medesima deliberazione di Giunta provinciale ha, tuttavia, confermato la destinazione da parte di Cassa del Trentino di una quota delle risorse ad interventi di edilizia abitativa agevolata. Inoltre, la Provincia ha previsto di sostituire con risorse proprie i finanziamenti destinati al Fondo di rotazione per l’accesso al credito da parte delle imprese e al Fondo risparmio casa, evitando in tal modo l’utilizzo di somme a debito per finalità diverse dagli investimenti;

- nel rendiconto 2015 non risulta stanziata al titolo III (rimborso prestiti) alcuna somma per l’ammortamento delle somme erogate dalla Regione, potendosi quindi dedurre, come già visto, la non piena attendibilità e veridicità del risultato di amministrazione;

- l’onere di restituzione delle concessioni di credito erogate dalla Regione autonoma direttamente alle società in house della Provincia autonoma (Cassa del Trentino spa e Trentino Sviluppo spa) appare, in realtà, gravare sul bilancio dell’Ente pubblico, incrementandone l’esposizione debitoria complessiva;

- tenuto conto che l’effettivo onere di restituzione delle somme erogate dalla Regione a Cassa del Trentino spa e a Trentino sviluppo spa grava, in definitiva, sul bilancio provinciale, si rileva che permangono dubbi sulla destinazione ad investimenti (art. 3, c. 18, L. n. 350/2003) degli impieghi effettuati e programmati dalle suddette società.

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Come emerge dai programmi di spesa approvati dalla Provincia, Cassa del Trentino spa ha destinato e destinerà le risorse regionali sia al finanziamento di investimenti dei Comuni, sia a contributi a fondo perduto per interventi sul patrimonio edilizio (tale intervento è stato oltretutto confermato, come visto, anche nella recente deliberazione di Giunta provinciale n. 207/2016).Trentino sviluppo spa ha invece utilizzato le risorse regionali per interventi finalizzati al sostegno del sistema economico locale, come emerge dal prospetto allegato alla rendicontazione inviata alla Regione.In sostanza, quindi, se la Provincia si è adeguata, pro futuro, ai rilievi di questa Corte destinando le risorse regionali residue (programmate sui bilanci 2016/2018) al finanziamento di opere pubbliche che arricchiscono il patrimonio dell’Ente secondo il concetto di investimenti pubblici recato dall’art. 3, c. 18, della L. n. 350/2003, per le suddette società partecipate tale finalizzazione ad investimenti non risulta tuttora garantita, in sostanziale elusione del dettato costituzionale (art. 119) e della citata L. n. 350/2003;

- non risulta tuttora adempiuto l’obbligo di comunicazione alle Autorità comunitarie del regime di aiuto inerente al Fondo strategico del Trentino Alto Adige. Si ribadisce che la verifica del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e sulla tutela della concorrenza spetta, ai sensi del trattato UE, alla Commissione europea, alla quale pertanto deve essere trasmessa l’integrale documentazione (leggi, delibere, decreti).

3) Con riferimento alle garanzie rilasciate dalla Provincia:

- le garanzie rilasciate dalla Provincia costituiscono in gran parte debito effettivo, e come tali sono state valutate, laddove siano assistite da delegazione di pagamento o cessione del credito (euro 93.105.062), oppure qualora siano dotate di “copertura” data da limiti di impegno per contributi in conto annualità (euro 1.420.733.567). Una parte

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residua delle garanzie – esposta in allegato al rendiconto – rappresenta invece per l’Ente un debito potenziale (euro 116.268.187);

- si evidenzia che tutte le forme di garanzia rilasciate dalla Provincia contribuiscono alla determinazione del limite quantitativo di indebitamento, in base a quanto prescritto dall’art. 62, c. 6, del D.lgs. n. 118/2011 (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG);

- non è stata data dimostrazione della finalizzazione ad investimenti delle garanzie rilasciate, non consentendo alla Corte la verifica del rispetto della c.d. “regola aurea” (art. 119 Cost. e art. 74 Statuto di autonomia; cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG);

- la finalizzazione agli investimenti delle garanzie rilasciate dagli enti territoriali costituisce, peraltro, principio già presente nell’ordinamento giuridico, ancor prima dell’entrata in vigore delle norme sull’armonizzazione contabile, basti considerare, ad esempio, quanto disposto dall’art. 207 del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione n. 409/2013 e la Sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 14/2007);

- si richiama altresì l’obbligo di documentare il rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubbliche (si veda Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie – 2008/C 155/02).

4) Con riferimento agli strumenti finanziari derivati conclusi da Cassa del Trentino spa e da Patrimonio del Trentino spa sono emerse le seguenti criticità:

- i contratti sono stati stipulati in vigenza del divieto disposto dall’art. 62 del D.L. n. 112/2008 (recante princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e per assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117,

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secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione). Anche in tal caso lo strumento societario è stato utilizzato in sostanziale elusione del divieto di legge che, testualmente, si riferisce unicamente agli enti territoriali;

- con specifico riferimento agli strumenti derivati conclusi da Cassa del Trentino spa (swap Royal Bank of Scotland e Barclays Capital) non sembra ricorrere la asserita finalità di copertura potendosi desumere, invece, un’esclusiva natura speculativa, atteso che a fronte dei derivati non corrisponde alcuna connessa operazione di indebitamento. Al riguardo giova rammentare quanto disposto dall’art. 3 D.M. n. 389 del 2003 (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno 1 dicembre 2003), in vigore sino a che non è stato disposto per legge il divieto di stipulazione degli strumenti derivati, in base al quale gli enti territoriali potevano utilizzare gli strumenti derivati solo per finalità di copertura dei rischi ed “…esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute…”.

- I contratti derivati conclusi da Patrimonio del Trentino sono connessi ad operazioni di indebitamento rese necessarie per la realizzazione del nuovo Museo di scienze naturali (MUSE). Con gli swap Patrimonio del Trentino ha ceduto alle controparti swap (Dexia e MPS) la somma corrispondente al contributo in conto interessi garantito dalla Provincia nella misura fissa del 6% circa, maggiorata di un ulteriore costo fisso (c.d. “fee”) ed ha ottenuto un tasso variabile nella misura dell’Euribor a 3 mesi più uno spread di circa il 2,7%. L’Euribor a 3 mesi alla data di sottoscrizione degli swap (18 febbraio 2011) corrispondeva al 1,08%4. Appare quindi chiaro che l’operazione finanziaria si presentasse in significativa perdita sin dal principio, cedendo Patrimonio del Trentino una quota fissa (circa il 6% del nozionale, oltre a pagamento delle fee) e ricevendo un tasso variabile (corrispondente, a febbraio 2011, al 1,09% più lo spread al 2,7%). In sostanza, con quanto riscosso dalle controparti swap (Dexia e MPS) Patrimonio del Trentino riesce a coprire

4 Fonte: http://www.euribor.it/tassi-storici-euribor/.

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l’operazione di indebitamento sottostante, ma il differenziale del derivato risulta pesantemente negativo, giacchè l’interesse ceduto alla controparte swap da Patrimonio del Trentino (nella misura fissa garantita dalla Provincia) è risultato, sin dal principio, significativamente superiore all’interesse riscosso (variabile, come appena visto). Se Patrimonio del Trentino avesse semplicemente incassato il contributo fisso in conto interessi erogato dalla Provincia (a mezzo limiti d’impegno irrevocabili), senza concludere alcuno swap, avrebbe abbondantemente potuto pagare gli interessi passivi sulle connesse operazioni di indebitamento, rivelatisi sin dall’origine inferiori rispetto a quanto trasferito dalla Provincia. Appaiono, pertanto, difficilmente comprensibili le ragioni che hanno indotto Patrimonio del Trentino e la Provincia alla conclusione degli swap, rivelatisi anche in tal caso vantaggiosi solo per le banche e non certo per l’erario pubblico.

- Ulteriori profili di criticità connessi alle operazioni finanziarie in esame emergono anche dal rilevato costante valore negativo del mark to market (valore negativo complessivo pari ad euro –15.062.427,57, di cui euro –10.729.136,33 per i contratti di Patrimonio del Trentino spa ed euro –4.333.291,24 per i contratti di Cassa del Trentino spa) e dal cospicuo differenziale negativo tra flussi in entrate e in uscita registrato sino ad oggi ed atteso per il futuro (euro –30.079.587,90, di cui euro –20.398.781,69 per i contratti di Patrimonio del Trentino spa ed euro –9.680.806,21 per i contratti di Cassa del Trentino).5

5) Operazioni di PPP, passività potenziali e riconoscimento debiti

- La Provincia ha attivato operazioni di partenariato pubblico-privato (collegamento stradale dell’Alto Garda) per le quali non è tuttavia noto l’ammontare degli oneri, di qualsiasi natura, già assunti o che deriveranno a carico del bilancio pubblico. Per quanto riguarda il NOT (nuovo ospedale del Trentino) la Provincia ha recentemente rivalutato

5 Importi del mark to market e del differenziale comunicati dalla Provincia in istruttoria.

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(delibera n. 438 del 25 marzo 2016) la scelta di realizzazione dell’opera in PPP originariamente effettuata, optando per una procedura di appalto tradizionale ed ha attivato, di conseguenza, la revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico della pregressa procedura di gara (i cui atti erano stati annullati dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5057 del 13 ottobre 2014 a causa dell’illegittima composizione della commissione di valutazione delle offerte). Tale situazione determinerà, verosimilmente, passività potenziali connesse alle richieste di indennizzi o eventuali risarcimenti dei danni da parte delle imprese originariamente partecipanti alla procedura di PPP, per affrontare le quali sarebbe opportuno accantonare risorse in un apposito “Fondo rischi”.

- Anche nel 2015 non risultano trasmessi alla Corte dei conti i provvedimenti di riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). In istruttoria l’Amministrazione ha comunicato, come nei precedenti procedimenti di parifica, che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2015.

La Provincia autonoma non dispone tuttora di una puntuale disciplina delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si ribadisce che appare difficilmente sostenibile che tali posizioni debitorie non si siano mai realizzate (si pensi alla tipica fattispecie della sentenza di condanna).

Per quanto concerne il patto di stabilità per l’anno 2015, a fronte dell’obiettivo programmatico annuale 2015 (-78,13 milioni di euro) e dell’assunzione a proprio carico di una quota dell’obiettivo attribuito agli enti locali pari a 10,099 milioni di euro, il Presidente della Provincia e il Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari hanno certificato il rispetto del patto di stabilità interno, presentando un saldo finanziario di competenza mista pari a -56,572 milioni di euro sull’apposito modello inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e trasmesso anche alla Corte dei conti.

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Tuttavia, sulla determinazione del saldo obiettivo, formalmente rispettato, hanno inciso alcuni istituti e meccanismi contabili di cui è già stato accennato nella deliberazione n. 25/2015 della Sezione di controllo di Trento di questa Corte.

Si tratta in particolare della cessione dei crediti ex art. 9-quater della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, dell’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni e delle società partecipate e delle anticipazioni di pagamenti da parte di Cassa del Trentino spa ex art. 19 della L.P. n. 2/2009.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti risulta che nel 2015 sono stati ceduti alle banche aderenti al protocollo crediti certificati pari a 8,5 milioni riferiti a spese imputate ai seguenti capitoli di parte capitale: 743150, 743150-001, 408550-001 e 615600. I crediti sono quindi stati pagati dal sistema bancario convenzionato anziché dalla Provincia. Tuttavia, entro la chiusura dell’esercizio la Provincia ha saldato il debito verso le banche cessionarie, facendo perciò rientrare, indirettamente, nel bilancio provinciale tali pagamenti rilevanti ai fini del patto. Il problema può quindi ritenersi, sotto questo profilo, superato.

Con riferimento alle concessioni di crediti assegnate dalla Provincia ai Comuni ed alle società partecipate va rilevato che tali operazioni (concessioni/riscossioni crediti) sono escluse dal calcolo del patto di stabilità, purché, ovviamente, siano propriamente utilizzate e non si concretizzino, in sostanza, in trasferimenti di capitale rilevanti ai fini del patto. Nel caso di specie manca, come già visto, una disciplina compiuta del rapporto di credito. Si raccomanda pertanto di completare la regolamentazione del credito.

Infine, l’aspetto più problematico riguarda i pagamenti anticipati da Cassa del Trentino per conto della Provincia ai sensi della citata disposizione di legge provinciale. La Provincia ha comunicato che Cassa del Trentino nell’esercizio 2015 ha effettuato per suo conto pagamenti pari ad euro 148.898.580,04, dei quali euro 589.227,38 sono stati rimborsati dalle strutture provinciali entro il mese di dicembre, mentre i restanti euro 148.309.352,66 sono stati rimborsati nell’esercizio 2016 (entro il 30 gennaio). È emerso in istruttoria che i capitoli su cui sono stati effettuati i pagamenti da parte di Cassa del Trentino sono inerenti al titolo II della spesa (ad eccezione di due capitoli recanti importi non significativi) e pertanto rilevanti ai fini del patto di stabilità. Per completezza

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d’analisi, sono stati altresì esaminati a campione alcuni atti di liquidazione dai quali si è avuta conferma del pagamento effettuato a gennaio 2016 dalla Provincia a Cassa del Trentino (quale “destinatario pagamento diverso”, così testualmente nelle liquidazioni). Risulta, pertanto, che se la Provincia avesse effettuato in proprio tali pagamenti in conto capitale per 147,98 milioni di euro nell’esercizio 2015, anziché farli slittare all’esercizio 2016, avrebbe conseguito una differenza negativa tra saldo finanziario e saldo obiettivo pari a -136,52 milioni di euro ed il patto di stabilità, dunque, non sarebbe stato rispettato.

In sostanza, quindi, tale modalità di effettuazione dei pagamenti da parte di Cassa del Trentino spa per conto del socio unico Provincia ha determinato l’esclusione dal rendiconto 2015, e quindi dalla determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di una considerevole somma di pagamenti in conto capitale in sostanziale elusione dei vincoli imposti dal patto di stabilità per l’esercizio 2015 attuata attraverso l’utilizzo improprio dello strumento societario (cfr. Sezione Autonomie deliberazione n. 17/2014/FRG paragrafo 1.5; circolare MEF-RGS n. 6/2014, paragrafo I.3).

Con riguardo all’accordo sulla finanza locale per l’anno 2015, la Provincia ha comunicato che tutti i Comuni risultano aver raggiunto il proprio obiettivo e che complessivamente è stato garantito allo Stato l’obiettivo finale di comparto, comprensivo degli spazi finanziari di cui si è fatta carico la Provincia, pari a 38,294 milioni. Non è invece noto se per l’esercizio 2016 gli obiettivi del patto di stabilità per i singoli Comuni siano già stati stabiliti in applicazione delle nuove regole del pareggio di bilancio.6

La spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza) ha inciso per il 22,81% sulla spesa finale del bilancio provinciale, partite di giro escluse (nel 2014: 25,79%; nel 2013: 26,56%). La parte corrente nel 2015 è stata pari al 94,92% del totale della spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza).

Permane l’errata contabilizzazione di parte del debito pregresso per mobilità sanitaria passiva in capitoli di parte capitale (euro 53.300.000,00 capitolo 444000-005 “Fondo sanitario provinciale di parte capitale” – art. 005 – Fondo per 6 Cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5 del 10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (legge 28 dicembre 2015, n.208).

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particolari progetti e iniziative per la qualificazione dell’assistenza sanitaria), mentre dovrebbe trovare integrale allocazione – come già rilevato nella deliberazione n. 25/2015 della Sezione di controllo di Trento – tra le spese correnti, trattandosi di debito per prestazioni sanitarie ordinarie.

La spesa per il personale (impegni definitivi) ammonta nel 2015 a complessivi euro 683.151.467,00, di cui euro 472.177.467,00 imputabili al comparto scuola ed i restanti euro 210.974.000 riferiti al settore autonomie locali-Provincia. In serie storica la spesa per il personale (impegni definitivi) sostenuta nel 2015 (euro 683.151.467,00) risulta in calo rispetto alla media del triennio 2012/2014 (euro 700.606.877,00).

Si evidenzia, tuttavia, che la Provincia non include nel calcolo della spesa per il personale il c.d. Foreg (fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale), in quanto ritenuto spesa di carattere “non ricorrente” (è già stato evidenziato il diverso avvisto di questa Sezione di controllo nella deliberazione n. 25/2015).

Per quanto concerne l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (esclusa spesa sanitaria), si rileva che nell’ultimo triennio essa si è assestata mediamente al 40%, pertanto ad un valore particolarmente significativo. Al riguardo, l’Amministrazione sostiene che tale incidenza della spesa del personale è sostanzialmente fisiologica in quanto connaturata alle particolari e maggiori competenze assegnate alla Provincia autonoma, non potendosi, perciò, confrontare tale parametro con il resto delle Regioni italiane. Va obiettato, tuttavia, che il parametro in esame considera, al denominatore, la spesa corrente che, evidentemente, è anch’essa influenzata dalle svariate competenze assegnate dall’ordinamento alla Provincia autonoma.

La consistenza media numerica del personale dipendente nel 2015 (comparto autonomie locali, ricerca e personale messo a disposizione, assegnato o in comando presso enti o società, comparto della scuola, insegnanti e personale amministrativo) risulta di n. 14.620 unità fisiche, mentre nel 2014 la consistenza media risultava di n. 14.756 unità fisiche.

Le politiche di contenimento della spesa del personale non risultano facilmente confrontabili – con riferimento ai risultati conseguiti – con l’analoga normativa statale di coordinamento finanziario. In proposito, si rileva che la Corte

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costituzionale in varie occasioni ha avuto modo di affermare che la disciplina del rapporto di lavoro delle regioni con i propri dipendenti rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva statale (sentenza n. 61/2014).

Infine, va rilevato che la spesa del personale (costo annuo del lavoro) e la consistenza numerica risultante dal sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO – dati 2015 ancora non disponibili) evidenzia dati sensibilmente differenti rispetto a quelli esposti in rendiconto dalla Provincia.

Con riguardo alle spese correnti per il funzionamento degli Organi istituzionali, per il Consiglio provinciale si registra, rispetto al 2014, una contrazione sia degli impegni che dei pagamenti (questi ultimi passano da 8 a 6 milioni di euro), mentre per la Giunta si rileva un incremento sia degli impegni che dei pagamenti (che passano da 0,535 a 0,859 milioni di euro).

La spesa complessiva sostenuta nel 2015 dall’intero “comparto Provincia” (Provincia, Azienda sanitaria, società controllate, fondazioni, Agenzie, enti pubblici) per collaborazioni esterne, incarichi di consulenza, studi e ricerca – risultante da un approfondimento istruttorio – ammonta ad euro 32.092.883, in calo del 9,32% rispetto all’esercizio precedente.

In ordine al rispetto della normativa sulla trasparenza e pubblicità degli incarichi assegnati (L.P. n. 4/2014 e deliberazione attuativa di Giunta provinciale n. 1757/2014) si rileva quanto segue:

- negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale non si rinvengono tuttora gli incarichi assegnati ex art. 20 della L.P. n. 26/1993 nel settore dei lavori pubblici, nonché quelli affidati previo confronto concorrenziale ai sensi del capo I della L.P. 23/1990 (come già rilevato nella precedente relazione allegata alla decisione di parifica, sono pubblicati unicamente gli incarichi ex capo I-bis della L.P. 23/1990);

- per quanto attiene agli incarichi defensionali sono tuttora pubblicati unicamente i dati riferiti all’impegno di spesa per “fondo spese”, anziché l’importo conclusivo dell’incarico legale;

- non tutte le informazioni prescritte dalla citata deliberazione n. 1757/2014 emergono in modo chiaro sul sito. In particolare, non

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sempre risultano pubblicati gli estremi del provvedimento di affidamento. Inoltre, i c.v. dei consulenti/collaboratori sono estremamente sintetici non consentendo un’effettiva e concreta ostensione delle specifiche competenze, esperienze e specializzazioni acquisite.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati si evidenzia che attualmente le partecipazioni dirette della Provincia risultano essere 21, delle quali 13 di controllo ed 8 non di controllo, mentre le partecipazioni indirette (considerando solamente quelle di secondo livello) risultano essere complessivamente 141, a cui devono essere aggiunte le 69 società estere partecipate da Finest.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, si rileva che la Provincia risulta detenere, seppur in via mediata, partecipazioni di controllo nelle seguenti società: Paros S.r.l. (partecipata in via totalitaria da Cassa del Trentino), Garniga Terme e ad alcune società partecipate da Trentino Sviluppo (come ad esempio Trentino Marketing S.r.l, IGF S.p.a., Trento Funivie S.p.a., Baldo Garda S.p.a. Carosello SKI Folgaria S.p.a, Tesinogroup 2847 S.p.a., Monte Baldo servizi S.p.a., Funivia Col Margherita S.p.a.).

Nella relazione allegata alla decisione di parifica sul rendiconto 2014 è stata rilevata la mancata trasmissione alla Sezione di controllo di Trento del “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” prescritto dal comma 612 della L. n. 190/2014 la cui elaborazione ed invio alla Corte sarebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2015.

In data 2 novembre 2015 la Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 ha approvato le “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”. Secondo quanto espressamente stabilito dalla Giunta, tali linee guida sono state adottate “…anche alla luce dei richiami del legislatore statale” e le stesse “assumono valenza di piano operativo di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Su tale provvedimento la Sezione di controllo di Trento ha già avuto modo di esprimersi criticamente con la deliberazione n. 25/2015 alla quale è sufficiente fare richiamo.

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Da ultimo, in data 8 aprile 2016, la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 542 recante l’approvazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1".

Tale provvedimento sarà oggetto di specifico e separato approfondimento.In questa sede non può tuttavia esimersi dal rilevare che entro il 31 marzo

2016, secondo quanto prescritto dalla citata disposizione statale (art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014) doveva essere approvata, trasmessa alla Corte e pubblicata la “Relazione sui risultati conseguiti” e non un nuovo ed ulteriore atto programmatorio.

Inoltre, da un primo sommario esame, non risulta che il programma di riorganizzazione della Provincia rechi un’analitica disamina degli specifici criteri di razionalizzazione, finalizzati alla riduzione delle partecipazioni dirette ed indirette, contenuti nell’art. 1, c. 611, lett. a), b), c), d) e) della ridetta L. n. 190/2014.

In particolare, appare carente la valutazione dell’indispensabilità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali della partecipazione societaria detenuta (lett. a).

Si evidenzia che il concetto di “indispensabilità” appare finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di “stretta necessità” già presente nell’art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

In altri termini, come già rilevato da questa Corte, “il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (appalto, convenzione o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all’indispensabilità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali” (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

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Per quanto concerne le direttive provinciali di spending review, si ribadisce anche in questa sede (v. relazione allegata alla decisione di parifica sul rendiconto 2014) che le stesse si caratterizzano per la previsione di alcune eccezioni, deroghe ed esclusioni agli obiettivi di contenimento delle spese che rischiano di rendere i risultati attesi molto meno significativi di quanto ipotizzato nei provvedimenti medesimi (anche con riferimento alle direttive indirizzate alle Agenzie, gli enti strumentali e agli altri organismi partecipati).

In ordine ai controlli interni si prende favorevolmente atto dell’approvazione del D.lgs. n. 43 del 3 marzo 2016, (“Norme di attuazione dello Statuo speciale del Trentino Alto Adige in materia di controllo della Corte dei conti”) recante, tra l’altro, l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti per la Provincia. Con legge provinciale n. 7 del 6 maggio 2016 è stata, inoltre, disciplinata in concreto la composizione, la procedura di scelta ed i compiti del Collegio. Si rileva, tuttavia, che l’art. 78-bis 6, c. 6, della legge provinciale di contabilità, come integrata dalla citata L.P. n. 7/2016, dispone quanto segue: “La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti entro il 31 dicembre 2016. L'attività di vigilanza del collegio, in sede di prima applicazione di questo capo, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione”. Al riguardo, si auspica che i tempi di nomina del Collegio siano celeri e che lo stesso possa esercitare pienamente le funzioni assegnate sin dall’esercizio finanziario 2016.

Da ultimo è pervenuta alla Sezione di controllo di Trento la relazione annuale del Presidente della Provincia autonoma sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2015.7

Si rileva, infine, che con deliberazione di Giunta n. 868 del 31 maggio 2016 è stata adottata la disciplina dell’attività di controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell’azione amministrativa, definendo ambito di applicazione, finalità, tipologie di provvedimento sottoposte a controllo, soggetti competenti, modalità di selezione dei provvedimenti da sottoporre a controllo e adempimenti successivi.

7 Nota Pat prot. n. D317/2016-280216 pervenuta il 28/05/2016.

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Per quanto concerne la gestione dei fondi comunitari nel corso del 2015 l’Autorità di Audit della Provincia è stata oggetto di due missioni di fact finding da parte delle autorità europee (27-29 gennaio 2015 relativa a fondi FESR e 15-24 aprile relativa a fondi FSE).

La Commissione europea con provvedimento del 1 giugno 2015 aveva evidenziato “gravi carenze” nel sistema di gestione e di controllo del programma FESR, nonché “gravi irregolarità” riguardanti alcune spese, tali per cui è stata disposta l’attivazione della procedura di sospensione dei pagamenti riferiti a due domande di liquidazione fondi presentate dalla Provincia in novembre e dicembre 2014 (per circa 1 milione di euro), assegnando contestualmente all’Amministrazione il termine di due mesi per presentare osservazioni corredate da documentazione comprovante i provvedimenti e le rettifiche finanziarie adottate.

Tale situazione ha determinato la non parifica di alcuni capitoli di spesa del rendiconto 2014 (v. decisione SS.RR. Trentino Alto Adige n. 2/2015/PARI).

Tuttavia, la Commissione europea con comunicazione Ares 5323933 del 24 novembre 2015 ha informato le autorità provinciali della sussistenza delle “condizioni per revocare l’avvertimento e la procedura di sospensione dei pagamenti intermedi del FESR”, chiedendo, peraltro, il ritiro delle spese irregolari rilevate a seguito della ri-esecuzione degli audit, per le quali la Provincia stessa ha comunicato l’intenzione di provvedere entro il mese di marzo 2017 (comunicazione dell’Autorità di Gestione del 25 settembre 2015, prot. 488837, allegata alla richiesta di revoca della procedura di pre-sospensione dell’Autorità di Audit del 26 settembre 2015 prot. 489504).

Per quanto riguarda i fondi FSE le autorità europee, con comunicazione del 22 luglio 2015, hanno evidenziato carenze, da lievi ad importanti, nel sistema di gestione e controllo ed alcune presunte irregolarità in diverse spese e nell’esecuzione di alcuni appalti pubblici, chiedendo alle autorità provinciali di fare le opportune verifiche e, se necessario, provvedere ad adeguate rettifiche finanziarie, decertificando le quote di spese ritenute non rispondenti alle norme comunitarie. La missione, quindi, non ha implicato una procedura di sospensione dei pagamenti, ma richieste di modifiche, anche sostanziali, nelle procedure

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adottate della Provincia e di rettifiche finanziarie per le presunte irregolarità segnalate.

Con note del 16 novembre 2015 e del 2 marzo 2016 la Provincia ha comunicato alle autorità europee di aver dato esecuzione alle raccomandazioni e di aver operato parte delle rettifiche finanziarie richieste. La Commissione europea con nota del 23 marzo 2016 ha confermato le attività svolte dalla Provincia ed ha, tuttavia, osservato la necessità di procedere alla decertificazione dell’importo relativo “ai contratti di appalto oggetto di correzione finanziaria” (euro 532.157,00 più Iva).

In ordine all’adeguamento della legislazione provinciale ai principi di coordinamento finanziario (art. 117 Costituzione) contenuti nella legislazione statale si segnala l’esigenza di pervenire ad una completa attuazione di tali principi previsti al fine di garantire l’unità economica della Repubblica e di preservare gli equilibri finanziari complessivi, anche alla luce degli impegni assunti dalla Paese nei confronti dell’Unione europea.

Sul punto si sottolinea che il nuovo art. 79 dello Statuto speciale, modificato dalla Legge n. 190/2014 a seguito del c.d. “accordo di garanzia” siglato nell’autunno del 2014, ha intestato alla Provincia ampia autonomia nella determinazione delle misure di coordinamento della finanza pubblica del c.d. sistema territoriale regionale integrato, preservando, tuttavia, la funzione statale di “coordinamento della finanza pubblica” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione8.

In proposito si segnala altresì la difficoltà di effettuare un raffronto, in termini di obiettivi programmati e di risultati conseguiti, tra le misure di spending review contenute nella legislazione statale e quelle previste dalla normativa provinciale, risultando particolarmente complessa la valutazione circa l’effettiva efficacia delle misure adottate a livello locale.

In particolare, si segnala l’esigenza di completare l’adeguamento dell’ordinamento locale a quanto previsto dal Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 16, e dall’art. 11-bis del decreto medesimo, anche con 8 Il comma 3 del nuovo art. 79 dello Statuto speciale premette, infatti, quanto segue: “Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale…”

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riferimento all’art. 2 del D.L. recante, tra l’altro, misure di contenimento dei costi della politica.9

Con riguardo agli obblighi di copertura delle leggi di spesa si evidenzia che in taluni casi è stata riscontrata la non chiara individuazione degli oneri e delle relative coperture, nonché la mancanza tout court della relazione tecnica a corredo delle relative proposte di legge, soprattutto con riferimento a quelle di iniziativa consiliare.

Il Magistrato Istruttoref.to Massimo AGLIOCCHI

9 Al riguardo risulta giacente in Consiglio provinciale il ddlp n. 20/XV.

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