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66 La Magistratura Organo della Associazione Nazionale Magistrati Documenti-Firenze 1. Ogni causa, salvo le eccezioni indicate al punto 2, sarà fissata ad un orario preciso, con programmazione, da parte dei giudice e dei difensori, del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento dell’attività prevista. Il ruolo dell’udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, possibilmente da qualche giorno prima del giorno previsto. 2. Le cause per le quali la trattazio- ne non sia necessaria o sia di rapido esaurimento potranno essere fissate ad un medesimo orario entro fasce tempo- rali comunque non superiori a un’ora (ad esempio, cause provenienti da rin- vii ex art. 309 cpc, cause provenienti da trattative, cause ex art.180 cpc nei soli casi in cui sia prevedibile la mera verifica della regolarità del contraddit- torio, cause fissate per la precisazione delle conclusioni). 3. La facoltà di differimento ex art.168 V co cpc sarà esercitata al fine di organizzare udienze omogenee per tipo di controversia, ove siano prevedi- bili attività e/o sviluppi processuali omogenei; di smistare i fascicoli in modo razionale dal punto di vista quantitativo; di fissare ad orari precisi le cause ove siano prevedibili incom- benti specifici che richiedano una pre- cisa programmazione dei tempi: istan- ze ex artt.648, 649, 186 ter, 186 bis c.p.c. (su cui vedi oltre). 4. All’udienza ex art.180 cpc potran- no essere decise le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c., nel rispetto del prin- cipio del contraddittorio. Premessa. L’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze propone a giudici, avvoca- ti, personale di cancelleria l’adozione delle seguenti regole volte a favorire la razionalizzazione e la celerità del pro- cedimento ordinario di cognizione attualmente in vigore attraverso l’indi- viduazione di prassi ‘virtuose’ condi- vise. Le regole di protocollo si svilup- pano su tre piani, l’uno connesso ed interdipendente all’altro: alcune riguardano prassi di natura organizza- tiva: si tratta di regole minimali ma in realtà fondamentali per una corretta gestione del processo; altre richiama- no norme di comportamento già diret- tamente o indirettamente codificate: inserite nel protocollo acquistano un fondamento pattizio che aumenta la probabilità di osservanza rispetto alla norma di fonte eteronoma; altre anco- ra risolvono questioni interpretative controverse poste dalle norme proces- suali: la finalità di questa categoria di regole è di favorire l’omogenità di orientamento tra i vari giudici del tri- bunale di Firenze; di dare certezza e informazione di tale orientamento affinché il foro possa averne preventi- va conoscenza. Presupposto indispensabile per l’applicazione delle regole del proto- collo è lo studio preventivo del fasci- colo, mirato e calibrato rispetto agli adempimenti da svolgere, da parte del giudice titolare del procedimento, o del suo sostituto in caso di impedimento, e la conoscenza degli atti da parte del difensore o del suo sostituto in udien- za. Protocollo per le Udienze Civili Tribunale di Firenze Proposta presentata pubblicamente il 16 giugno 2004

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1. Ogni causa, salvo le eccezioniindicate al punto 2, sarà fissata ad unorario preciso, con programmazione,da parte dei giudice e dei difensori, deltempo verosimilmente necessario perlo svolgimento dell’attività prevista.

Il ruolo dell’udienza sarà affissoalla porta del locale in cui questa sitiene, possibilmente da qualche giornoprima del giorno previsto.

2. Le cause per le quali la trattazio-ne non sia necessaria o sia di rapidoesaurimento potranno essere fissate adun medesimo orario entro fasce tempo-rali comunque non superiori a un’ora(ad esempio, cause provenienti da rin-vii ex art. 309 cpc, cause provenientida trattative, cause ex art.180 cpc neisoli casi in cui sia prevedibile la meraverifica della regolarità del contraddit-torio, cause fissate per la precisazionedelle conclusioni).

3. La facoltà di differimento exart.168 V co cpc sarà esercitata al finedi organizzare udienze omogenee pertipo di controversia, ove siano prevedi-bili attività e/o sviluppi processualiomogenei; di smistare i fascicoli inmodo razionale dal punto di vistaquantitativo; di fissare ad orari precisile cause ove siano prevedibili incom-benti specifici che richiedano una pre-cisa programmazione dei tempi: istan-ze ex artt.648, 649, 186 ter, 186 bisc.p.c. (su cui vedi oltre).

4. All’udienza ex art.180 cpc potran-no essere decise le istanze ex artt. 648 e649 c.p.c nelle cause di opposizione adecreto ingiuntivo e le istanze ex artt.186 bis e ter c.p.c., nel rispetto del prin-cipio del contraddittorio.

Premessa.

L’Osservatorio sulla giustizia civiledi Firenze propone a giudici, avvoca-ti, personale di cancelleria l’adozionedelle seguenti regole volte a favorire larazionalizzazione e la celerità del pro-cedimento ordinario di cognizioneattualmente in vigore attraverso l’indi-viduazione di prassi ‘virtuose’ condi-vise.

Le regole di protocollo si svilup-pano su tre piani, l’uno connesso edinterdipendente all’altro: alcuneriguardano prassi di natura organizza-tiva: si tratta di regole minimali ma inrealtà fondamentali per una correttagestione del processo; altre richiama-no norme di comportamento già diret-tamente o indirettamente codificate:inserite nel protocollo acquistano unfondamento pattizio che aumenta laprobabilità di osservanza rispetto allanorma di fonte eteronoma; altre anco-ra risolvono questioni interpretativecontroverse poste dalle norme proces-suali: la finalità di questa categoria diregole è di favorire l’omogenità diorientamento tra i vari giudici del tri-bunale di Firenze; di dare certezza einformazione di tale orientamentoaffinché il foro possa averne preventi-va conoscenza.

Presupposto indispensabile perl’applicazione delle regole del proto-collo è lo studio preventivo del fasci-colo, mirato e calibrato rispetto agliadempimenti da svolgere, da parte delgiudice titolare del procedimento, o delsuo sostituto in caso di impedimento, ela conoscenza degli atti da parte deldifensore o del suo sostituto in udien-za.

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Proposta presentatapubblicamente il 16 giugno 2004

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8. All’udienza ex art.183 cpc saran-no svolte le attività previste dallanorma, calibrate in modo flessibile aseconda della natura della controver-sia.

9. L’udienza ex art. 183 cpc in ognicaso costituirà un momento di collo-quio processuale tra il giudice e idifensori al fine di: a) delimitare ilthema decidendum e il thema proban-dum; b) rendere noti ai difensori gliorientamenti in diritto del giudice edella sezione a cui appartiene; c) pro-grammare le attività processuali future,se possibile anche con il calendario ditutte le fasi processuali e non solo del-l’adempimento immediatamente suc-cessivo.

10. All’udienza ex art.183 cpc l’in-terrogatorio libero avrà ad oggetto lecircostanze rilevanti e sarà volto allaverifica delle aree di non contestazio-ne. Nel verbale sarà specificato quandole dichiarazioni della parte siano datein risposta a specifiche domande delgiudice, anche su sollecitazione deidifensori, ovvero rese spontaneamente.

11. Il tentativo di conciliazione saràsvolto dal giudice in modo effettivo,senza limitarsi a stimolare la transazio-ne tra le parti e alla passiva registrazio-ne del fallimento o del successo deiloro tentativi. Il giudice prospetterà,ove possibile, l’area di controvertibi-lità delle questioni, aiutando le parti avalutare l’alea del processo rispetto althema probandum e formulerà unaproposta conciliativa, con indicazione,in linea di massima, dei punti essenzia-li nel verbale di udienza.

Successivamente alla fase di tratta-

5. Nelle cause di opposizione adecreto ingiuntivo l’istanza exart.648 cpc sarà decisa all’udienza exart. 180 c.p.c. se il convenuto oppo-sto si sia costituito in giudizio entroventi giorni prima dell’udienza indi-cata nell’atto di opposizione a decre-to ingiuntivo o entro venti giorniprima dell’udienza fissata ex art. 168bis ultimo comma c.p.c.; qualora ciònon avvenga (costituzione all’udien-za ex art. 180 c.p.c. o pochi giorniantecedenti) e l’attore opponentechieda un differimento dell’udienzaex art. 180 c.p.c., l’istanza di cui all’art. 648 cpc sarà decisa ad una udien-za ravvicinata, sempre ex art. 180c.p.c, ovvero all’udienza stabilita aisensi dell’art. 183 c.p.c., a secondadelle esigenze della causa e dell’a-genda del giudice.

6. Nelle cause contumaciali, il giu-dice potrà fissare dopo l’udienza exart.180 cpc, non solo l’udienza per gliincombenti ex art. 183 cpc, ma pro-grammare, per detta udienza, anche leattività di cui all’ art. 184 cpc, la preci-sazione delle conclusioni e la letturadella sentenza ex art. 281 sexies cpc,avendo cura di rispettare l’intervallo dialmeno venti giorni per la proposizio-ne delle eccezioni non rilevabili d’uffi-cio ex art. 180 cpc.

7. L’udienza di cui art.183 cpcdovrà costituire un momento proces-suale utile e non limitato alla dispensadi termini per memorie scritte. A talfine sarà preferibile un rinvio piùlungo purchè siano garantiti l’effettivaconoscenza della controversia e l’effettivo svolgimento delle attivitàprocessuali previste.

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Il fascicolo d’ufficio, prima di esse-re trasmesso al giudice, sarà a disposi-zione dei difensori fino a 4-5 giorniprima dell’udienza per estrarre le copiedei documenti prodotti dall’avversario.

I termini per le memorie istruttoriepossibilmente saranno scaglionati neltempo onde evitare la concentrazionetemporale degli incombenti relativi perla cancelleria.

16. Le istanze di prova sarannoricapitolate nelle memorie istruttoriesenza rinvio ad altri atti, evitando direiterare quelle non più attuali secondoun giudizio di rilevanza che tengaconto dell’interrogatorio libero delleparti e delle eventuali produzionidocumentali intervenute e/o delleeccezioni svolte dalle parti.

17. Il giudice in linea di massimaadotterà la decisione sulle istanze diprova in udienza, previa discussioneorale del thema probandum.

Anche l’assunzione di riserva saràpreceduta, ove opportuno, da una tratta-zione orale delle questioni da provare.

18. I difensori, ove possibile, indi-cheranno il nominativo dei singolitestimoni per ogni capitolo di prova. Incaso di riduzione della lista testimonia-le il giudice specificherà che il numerodei testimoni limitato (a due, a tre,etc...) si riferisce a ciascun capitolo ascelta della parte.

19. Salvo che vi ostino ragioni con-nesse alla natura della causa, la provaper testimoni potrà essere frazionata senon tutti i testimoni siano presenti perlegittimo impedimento all’udienza ini-zialmente stabilita.

zione, dopo il deposito delle memorieex art. 184 c.p.c. o dopo lo svolgimen-to dell’istruttoria, ove appaia opportu-no, il tentativo di conciliazione saràreiterato ex art. 185 c.p.c.

12. Nelle cause ove appaia super-fluo l’interrogatorio libero perché ver-tenti su questioni di puro diritto e lad-dove la conciliazione si prospetti deltutto impossibile, i difensori avviseran-no il giudice della mancata compari-zione delle parti sin dall’udienza exart.180 cpc.

13. I termini per il deposito dellememorie previste dall’art.183 ult.co.cpc saranno chiesti dai difensori soloed esclusivamente quando tali atti sirendano necessari in relazione alle esi-genze di precisazione o modifica delledomande, delle eccezioni e delle con-clusioni già proposte previste dal-l’art.183 cpc. Qualora siano depositatememorie non attinenti nel loro conte-nuto a quanto ivi previsto, le speserelative saranno considerate non ripeti-bili ai sensi dell’art. 91 cpc.

14. Il giudice, su istanza concordedelle parti, potrà concedere sin dall’u-dienza di trattazione i termini per ildeposito di memorie e repliche ex art.183 ult. Co. Cpc e quelli per il deposi-to di memorie e repliche ex art. 184cod. proc. Civ.

15. La scadenza dei termini per ildeposito di memorie e repliche ex art.184 c.p.c. dovrà comunque essere fis-sata con congruo spazio di tempo ante-cedente all’udienza stabilita per ladiscussione sull’ammissione dei mezzidi prova.

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dinanza sia comunicata al c.t.u. e alleparti per intero;

f) disporrà che il c.t.u. depositi larelazione, unitamente alle copie per leparti, sia in forma cartacea che sufloppy disk;

g) disporrà che il c.t.u. depositi,unitamente alla relazione, anche larichiesta di compenso e di rimborsodelle spese, con l’avvertenza che entroi 15 giorni successivi i difensoripotranno presentare eventuali rilievi; ilgiudice provvederà alla liquidazionesolo dopo la scadenza del termine.

22. La fissazione dell’udienza suc-cessiva a quella di conferimento del-l’incarico al c.t.u. terrà conto deltempo necessario alle parti e al giudiceper esaminare la relazione (indicativa-mente due mesi dopo la data previstaper il deposito della relazione di c.t.u.).

23. La chiamata del terzo da partedel convenuto sarà considerata ritual-mente proposta con la dichiarazione exart. 269, II co. c.p.c., nella comparsa dirisposta tempestivamente depositataentro venti giorni prima dell’udienzaex art.180 c.p.c. anche se non vi èespressa richiesta contestuale di spo-stamento della prima udienza, richiestache sarà considerata implicitamenteformulata.

24. Se il convenuto ometta di citareil terzo entro il sessantunesimo giornoanteriore all’udienza di comparizionespostata dal giudice su richiesta delconvenuto, sarà considerato decadutodalla facoltà di chiamare in causa ilterzo, senza possibilità di applicazione,prima della scadenza dei sessanta gior-ni, della richiesta di proroga ex art. 154

20. La c.t.u. potrà essere dispostasin dall’udienza ex art. 180 c.p.c. o dal-l’udienza ex art. 183 c.p.c. se la causalo richieda (ad esempio, cause di risar-cimento dei danni o in tema di obbli-gazioni pecuniarie con contestazionesolo del quantum, cause in materia dianatocismo bancario, etc…), salva lapreventiva definizione del thema deci-dendum e fermo il rispetto delle regolesull’onere della prova.

21. Nell’ordinanza ammissiva dellac.t.u. il giudice:

a) provvederà a formulare i quesitida sottoporre al consulente, salva inogni caso la discussione con i difenso-ri delle parti circa il suo contenuto e/ocirca la sua integrazione;

b) specificherà che il c.t.u., qualorala consulenza sia svolta dopo la sca-denza dei termini ex art.184 c.p.c., nonpotrà acquisire ed avvalersi di docu-menti non prodotti senza il consensodelle parti, salvo quelli di cui il giudi-ce stesso possa delegare l’acquisizionein base ai poteri officiosi ex art. 213c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si trat-ti di documenti che non costituiscanoprova dei fatti storici principali;

c) incaricherà il c.t.u.di conciliarela lite

d) disciplinerà il sub-procedimentodi c.t.u. prevedendo che il consulente,raccolte le osservazioni dei c.t.p.,comunichi a questi la relazione finaledando loro termine di circa 20 giorniper far pervenire al c.t.u. le osservazio-ni a tale relazione; che il c.t.u. daràquindi conto di tali osservazioni conun’integrazione ulteriore della relazio-ne finale;

e) nel caso di provvedimento emes-so in sede di riserva, disporrà che l’or-

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con formazione progressiva delle pre-clusioni;

d) le attività processuali di cuiall’art. 183 c.p.c. saranno svolte solo acompleta integrazione del contraddit-torio.

27. La domanda del convenutocontro altro convenuto (c.d. domandatrasversale) dovrà essere proposta apena di decadenza nella comparsa dirisposta tempestivamente depositataentro venti giorni prima dell’udienzaex art. 180 c.p.c..

La domanda trasversale non ren-derà necessario lo spostamento dell’u-dienza ex art. 180 c.p.c. e il convenutodestinatario della domanda potrà svol-gere le sue difese e proporre domandericonvenzionali all’udienza di tratta-zione ex art. 183 c.p.c..

Qualora il convenuto destinatariodella domanda trasversale rimangacontumace, il giudice, all’udienza exart. 180 c.p.c., su istanza di parte, fis-serà un termine per la notifica delladomanda al contumace medesimo.

28. Nel caso di opposizione adecreto ingiuntivo il termine per leeccezioni non rilevabili d’ufficio saràassegnato all’opponente, convenuto insenso sostanziale.

29. Nel caso di opposizione adecreto ingiuntivo l’opponente dovràchiedere l’autorizzazione al giudiceper chiamare in causa il terzo e il giu-dice potrà autorizzare detta chiamataanche prima dell’udienza ex art. 180c.p.c.

Qualora l’opponente abbia citatodirettamente il terzo per l’udienza exart. 180 c.p.c., il giudice valuterà, in

c.p.c.; se invece vi provveda e si rileviun vizio della notificazione troverannoapplicazione l’art.160 c.p.c. e l’art.291c.p.c.; se vi provveda, ma non rispetti iltermine a comparire, troverà applica-zione l’art.164 c.p.c..

25. La richiesta di chiamata delterzo da parte dell’attore dovrà esserepresentata a pena di decadenza aseconda del momento in cui sorga ilrelativo interesse e dunque:

a) all’udienza ex art. 180 c.p.c., sel’esigenza è sorta dalla proposizionedella domanda riconvenzionale ocomunque dall’esame della comparsadi risposta in caso di costituzione tem-pestiva venti giorni prima dell’udienzaex art. 180 c.p.c. ;

b) all’udienza ex art. 183 c.p.c., sel’esigenza è sorta dopo lo svolgimentodell’udienza ex art. 180 c.p.c., ossia seil convenuto si è costituito in taleudienza o l’esigenza è sorta a causadella proposizione di eccezioni nonrilevabili d’ufficio nel termine indicatodall’art. 180 c.p.c.

26. Nel caso di chiamata del terzoda parte del terzo:

a) al terzo chiamato si applicanocon riferimento all’udienza per il qualeè stato citato, le disposizioni degli arti-coli 166 e 167 c.p.c. ed egli avrà per-tanto diritto di proporre eccezioni nonrilevabili d’ufficio fino a venti giorniprima dell’udienza successiva;

b) per le parti originarie resterannoinvece ferme le decadenze connessealla fase per loro già svolta, salvo l’e-sercizio dei diritti di difesa rispetto alrapporto con il terzo;

c) gli stessi principi si applicheran-no per i casi di ‘chiamate a catena’,

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35. Il giudice autorizzerà ex art.151 c.p.c. la comunicazione delle ordi-nanze anche in modo diverso da quan-to previsto dagli artt.134 e 136 c.p.c. e45 disp. att. c.p.c., ad esempio,mediante fax o posta elettronica; idifensori si impegnano a comunicarecon lo stesso mezzo l’avvenuta rice-zione dell’atto.

Nell’assumere la riserva il giudicedarà atto del preventivo consenso deidifensori a tali forme di comunicazioni.

36. Quando si renda necessario ilrinvio dell’udienza anche per impedi-mento del sostituto del giudice, saràdato tempestivo avviso dalla cancelleriaai difensori, anche a mezzo telefono,comunicazione fax o posta elettronica.

37. Potranno essere concessi rinviidelle udienze per favorire lo svolgi-mento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne laserietà anche mediante comparizionedelle parti ex art. 117 c.p.c..

38. I difensori si impegnano acomunicare tempestivamente al giudi-ce l’avvenuta transazione stragiudizia-le della controversia.

Se la transazione è raggiunta primadella scadenza del termine per il depo-sito delle memorie di replica ex art. 190c.p.c., i difensori potranno presentarecongiuntamente istanza al giudice per-ché provveda a rimettere la causa sulruolo istruttorio al fine di consentirne lacancellazione dal ruolo o l’estinzione.

39. I difensori si impegnano a con-segnare al giudice del primo gradocopia semplice della sentenza emessain grado di appello.

tale udienza, se sussistano i presuppo-sti per l’autorizzazione che potrà rila-sciare ex post con effetti sananti.

30. La decadenza dalla facoltà dichiamare in causa un terzo avrà valoreesclusivamente endoprocessuale, per-tanto la causa separatamente propostacontro il terzo potrà essere riunita allacausa in cui si è verificata la decaden-za dalla chiamata.

Il giudice valuterà ovviamente laricorrenza dei motivi di connessione el’opportunità della riunione.

31. A seconda della natura e delladifficoltà delle questioni da decidere ilgiudice emetterà la sentenza nelleforme semplificate previste dall’art.281 sexies c.p.c. da considerarsi comemodalità preferenziale per la decisionedelle cause contumaciali, delle que-stioni preliminari di rito, delle cause indiritto di natura seriale.

32. Il giudice darà conto nellamotivazione della sentenza delleragioni in base a cui è disposta la com-pensazione integrale o parziale dellespese di lite.

33. I giudici terranno debitamenteconto nella liquidazione delle spese dilite di quelle relative al compenso delconsulente di parte, purché i difensoridocumentino il relativo esborso.

34. La verbalizzazione delle atti-vità di udienza si svolgerà preferibil-mente con l’uso degli strumenti infor-matici e particolarmente per l’assun-zione delle prove. La verbalizzazioneavverrà comunque sotto la direzionedel giudice.

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i mento dei rinvii delle udienze istrutto-rie, nei casi ordinari, entro limiti tem-porali non superiori a tre o quattromesi.

2 - Gli organismi rappresentatividell’avvocatura si impegnano a segna-lare ai presidenti di sezione gli even-tuali casi di squilibri nei ruoli dei sin-goli magistrati che determinino unaeccessiva lunghezza dei rinvii istrutto-ri.

Articolo 4 - Orario di trattazionedelle singole cause

1 - Per ciascuna causa, o gruppo dicause, verrà fissato un orario di tratta-zione.

2 - Nella determinazione della datadel rinvio e dell’orario di trattazione,si terrà comunque conto, ove possibi-le, dei precedenti impegni professio-nali dei difensori.

Articolo 5 - Fasce orarie1 - Le fasce orarie iniziali dell’u-

dienza - e precisamente quelle com-prese nei primi novanta minuti dall’o-rario tabellare di inizio dell’udienzastessa - saranno riservate alla tratta-zione delle cause fissate per la primacomparizione delle parti ai sensi del-l’art. 180 c.p.c., nonché delle causeper le quali si prevedono adempimen-ti di breve durata (es.: udienze di pre-cisazione delle conclusioni; udienzefissate ai sensi dell’art. 183, 5° co.,c.p.c.; udienze di discussione orale incause semplici o ripetitive, ecc.).

2 - Le fasce orarie finali - e preci-samente quelle successive ai priminovanta minuti dall’orario tabellare diinizio dell’udienza - saranno riservatealla trattazione delle cause per le quali

Articolo 1 - Puntualità1.- Sia il giudice che i difensori

porranno la massima cura nel rispettodell’orario fissato per l’inizio dell’u-dienza e per la trattazione di ciascunprocedimento (salvi, naturalmente, glieventuali slittamenti determinati dal-l’imprevedibile protrarsi della tratta-zione dei procedimenti fissati nellefasce orarie precedenti).

Articolo 2 - Numero di cause perciascuna udienza e lunghezza deirinvii istruttori

1 - Per ciascuna udienza verrà fis-sato, anche attraverso l’utilizzo dellostrumento previsto dall’art. 168-bis,5° co., c.p.c., un numero massimo dicause tale da consentire un’adeguatatrattazione, effettiva e decorosa, perciascuna di esse.

2 - La lunghezza dei rinvii in faseistruttoria verrà contenuta nei limitiminimi consentiti dal rispetto delnumero massimo di cause da trattarein ciascuna udienza indicato alcomma precedente.

3 - Si prevederà comunque, perquanto possibile, la priorità per lecause di maggiore vetustà.

Articolo 3 - Misure organizzati-ve idonee a garantire l’omogeneitàdei rinvii istruttori

1 - Al fine di garantire il sollecito eordinato svolgimento dei singoli pro-cedimenti e di contenere la lunghezzadei rinvii istruttori, si auspica che ipresidenti di sezione esercitino i loropoteri di vigilanza e gestione sui ruolidei singoli magistrati in modo da assi-curare, per quanto possibile, la loroomogeneità ed il conseguente conteni-

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idel giudice a tenere udienza in unacerta data non sia prevedibile antici-patamente:

ove la natura ed il numero dei pro-cedimenti fissati nell’udienza nontenuta lo consenta, essi verranno trat-tati dal medesimo giudice nella primaudienza utile successiva;

ove la natura ed il numero dei pro-cedimenti fissati nell’udienza nontenuta non consenta il differimentoalla prima udienza utile, si cercherà digarantire la trattazione dei procedi-menti fissati, da parte di un giudiceonorario, ovvero da parte di un altromagistrato togato della medesimasezione, i quali assicureranno l’esple-tamento delle incombenze non rinvia-bili (es. prove per testi; giuramentodei consulenti tecnici; provvedimentiurgenti; fissazione di adempimenti “diroutine”);

ove non sia possibile neanche lasostituzione, si cercherà di garantire latrattazione dei procedimenti fissati perl’udienza non tenuta in una udienzastraordinaria, ovvero in una successi-va udienza ordinaria, da tenersicomunque in tempi ravvicinati; in talcaso, i procuratori di tutte le particostituite avranno cura di recarsi incancelleria per prendere visione delladata di rinvio, il giorno stesso dell’u-dienza (ovvero nei giorni immediata-mente successivi), onde evitare lanecessità della effettuazione dellecomunicazioni da parte della stessacancelleria.

2 - In tutti i casi in cui l’impedi-mento del giudice a tenere udienza inuna certa data determini un rinvio del-l’udienza stessa, e sia noto con qual-che giorno di anticipo, il giudice inte-

devono essere svolte attività di piùlunga durata, o comunque di duratanon prevedibile (es.: prove per testi;audizione delle parti; procedimenticautelari e possessori, ecc.).

Articolo 6 - Udienze straordina-rie

1 - Nei casi in cui la trattazione dideterminate cause si prospetti di parti-colare complessità, ovvero per l’audi-zione delle parti e dei testi, ove se neravvisi la opportunità, potranno esserefissate udienze straordinarie in giornied orari diversi da quelli stabiliti dalcalendario giudiziario per il singolomagistrato (e quindi anche in orariopomeridiano), compatibilmente congli impegni dei difensori.

Articolo 7 - Affissione dell’orariodi trattazione

1 - Prima dell’inizio dell’udienza,verrà affisso sulla porta del locale incui questa si tiene l’orario di trattazio-ne delle singole cause.

Articolo 8 - Impedimento preve-dibile del giudice a tenere udienza

1 - Nel caso di impedimento delgiudice a tenere udienza in una certadata, se l’impedimento sia prevedibileanticipatamente, il giudice stesso evi-terà la fissazione di cause in tale dataprovvedendo, ove sia necessario, aldifferimento delle eventuali primecomparizioni, anche attraverso l’uti-lizzo dello strumento previsto dall’art.168-bis, 5° co., c.p.c..

Articolo 9 - Impedimento impre-vedibile del giudice a tenere udienza

1 - Nel caso in cui l’impedimento

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i una udienza di trattazione o di primacomparizione, il provvedimento dirinvio o di cancellazione della causadal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309c.p.c., sarà adottato:

dopo il decorso di un’ora dall’ora-rio fissato per la trattazione dellacausa stessa;

in ogni caso - e quindi indipenden-temente dal tempo decorso dall’orariofissato per la trattazione della causastessa - al termine dell’udienza.

2 - La mancata presenza delle partiall’orario fissato comporterà, in ognicaso, il differimento della trattazionedella causa alla fine dell’udienza.

Articolo 13 – Rinvii dell’udienza1 - I difensori eviteranno di chie-

dere meri rinvii dell’udienza, checomunque non saranno concessi, senon su richiesta congiunta di tutte leparti, e per specifici motivi documen-tati.

2 - Nel caso in cui richieste con-giunte di rinvio siano determinatedalla pendenza di trattative per la defi-nizione stragiudiziale della lite, idifensori avranno cura di precisare lostato delle trattative, onde consentireal giudice di valutare l’opportunità delrinvio.

3 - Ove possibile, si ricorrerà allasospensione volontaria del processoprevista dall’art. 296 c.p.c.. In casocontrario, saranno espletati gli adem-pimenti processuali non impediti dallapendenza delle trattative (es. fissazio-ne dei termini di cui agli artt. 183, 5°co., o 184 c.p.c., ovvero fissazione del-l’udienza di precisazione delle conclu-sioni, ove non siano possibili o preve-dibili ulteriori richieste istruttorie).

ressato cercherà di fare in modo chene venga data tempestiva comunica-zione ai difensori delle parti, ancheattraverso mezzi telefonici e/o telema-tici, specie per le cause in cui risultinoconvocati testi, parti o ausiliari di giu-stizia. I difensori provvederanno adavvisare questi ultimi del rinvio.

Articolo 10 - Non pubblicitàdelle udienze istruttorie

1 - I difensori eviteranno di tratte-nersi nell’aula di udienza, nel corsodelle udienze istruttorie, se non per iltempo in cui avviene la trattazionedelle cause in cui essi sono costituiti.

Articolo 11 - Trattazione dellecause all’orario fissato

1 - In caso di mancata presenza diuna delle parti all’orario fissato per latrattazione di una causa (o comunqueal momento, successivo, in cui lacausa viene effettivamente chiamata),la causa stessa verrà comunque tratta-ta, salvo casi eccezionali in cui, con ilconsenso di tutte le parti presenti, latrattazione verrà differita alla fine del-l’udienza.

2 - La previsione di cui al commaprecedente varrà anche in caso diudienza di prima comparizione: in taleultimo caso si eviterà esclusivamentela dichiarazione espressa di contuma-cia della parte assente, prima deldecorso di un’ora dall’inizio dell’u-dienza.

Articolo 12 - Mancata presenzadelle parti all’orario fissato per latrattazione delle singole cause

1 - In caso di mancata presenza dientrambe le parti all’orario fissato per

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iArticolo 16 – Conoscenza dellecause da trattarsi in udienza

1 - I giudici e i difensori avrannocura di giungere all’udienza con unaeffettiva conoscenza della causa, inmodo che:

sia assicurata la effettiva trattazio-ne, in udienza, delle questioni rilevan-ti per il giudizio;

il giudice possa esercitare fruttuo-samente i poteri di cui all’articolo183, 3° co., c.p.c.;

sia effettivamente privilegiata ladecisione in udienza delle questioniprocessuali e sostanziali sollevatedalle parti.

Articolo 17 – Impedimento deldifensore costituito a comparirepersonalmente

1 - In caso di impedimento a com-parire personalmente all’udienza, ildifensore costituito avrà cura digarantire la presenza di un sostitutoprocessuale, regolarmente nominatoai sensi dell’art. 9 della legge profes-sionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, convertito con modificazioni inlegge 22 gennaio 1934 n. 36), ovverodi un collega munito di regolare dele-ga (anche eventualmente inviata amezzo telefax, su carta intestata, incaso di impedimenti improvvisi), non-ché delle conoscenze e dei poterinecessari per un effettiva trattazionedella causa.

2 - Si provvederà comunque allaidentificazione del sostituto o deldelegato.

Art. 18. - Deduzioni scritte daallegarsi al verbale di udienza.

1 - I difensori eviteranno di chie-

4 - In ogni caso, si darà atto nelverbale delle ragioni e della durata delrinvio richiesto congiuntamente dalleparti.

Articolo 14 – Ricevimento degliavvocati

1 - Nel corso dell’udienza, i difen-sori eviteranno di avanzare richieste odi esporre questioni ai giudici, di qua-lunque tipo, in relazione a procedi-menti diversi da quelli in corso di trat-tazione (ivi inclusa la richiesta di con-sultazione del ruolo di udienza o disingoli fascicoli processuali).

2 - Ciascun giudice garantirà e ren-derà note modalità di ricevimentodegli avvocati per l’esposizione diquestioni urgenti o comunque diversedalle problematiche processuali osostanziali da trattarsi in udienza.

Articolo 15 – Redazione dei ver-bali di udienza

1 - La trattazione dei procedi-menti sarà orale, e la verbalizzazio-ne avverrà preferibilmente con stru-menti informatici ovvero con l’uti-lizzazione di modulistica uniforme,sotto la direzione del giudice, e adopera di un cancelliere, ove possibi-le.

2 - Non sarà consentita la redazio-ne del verbale da parte dei difensori,se non sotto dettatura del giudiceovvero sotto il suo diretto ed imme-diato controllo, e comunque alla con-testuale presenza di tutte le parti costi-tuite e comparse all’udienza.

3 - In caso di indisponibilità delservizio di verbalizzazione da partedella cancelleria, se ne darà atto nelverbale.

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i laborazione processuale tra il giudicee i difensori, al fine di delimitare ilthema decidendum e il thema proban-dum.

2 - La verbalizzazione delledichiarazioni delle parti avverrà inmodo da fare emergere se le stessesiano state rese a domanda del giudiceo spontaneamente dalla parte, nonchéi punti di convergenza e di divergenzadelle avverse prospettazioni.

3 - All’esito dell’interrogatoriodelle parti, ed allo scopo di sollecitarechiarimenti ai sensi dell’art. 183, 3°co., c.p.c., il giudice avrà cura di indi-care le eventuali questioni rilevabilid’ufficio, anche con riferimentoall’interpretazione delle norme opera-ta dalla giurisprudenza nazionale,locale e dell’ufficio.

Art. 22 - Tentativo di concilia-zione.

1 - Il tentativo di conciliazionesarà effettuato dal giudice prospettan-do alle parti l’area di controvertibilitàdelle questioni, l’alea del processorispetto al thema probandum e i costidello stesso.

2 - Il tentativo di conciliazionesarà reiterato, ove opportuno, dopol’istruzione probatoria.

Art. 23 - Precisazione delle dife-se ai sensi dell’art. 183, 5° co., c.p.c.

1 - I difensori chiederanno la con-cessione dei termini di cui all’articolo183, 5° co., c.p.c. solo in caso di effet-tiva necessità o opportunità di precisa-zione e/o modifica di domande, ecce-zioni e conclusioni, ed eviteranno ildeposito di memorie aventi contenutoestraneo alla previsione della norma.

dere l’allegazione al verbale di dedu-zioni scritte predisposte anteriormenteall’udienza, salvo casi eccezionali.

2 - All’udienza di precisazionedelle conclusioni, si auspica l’allega-zione al verbale di scritti, possibil-mente in duplice copia, contenentiesclusivamente la precisazione delleconclusioni; le medesime conclusionipotranno anche essere riportate susupporto informatico da allegare allaproduzione.

Art. 19 – Trasmissione del fasci-colo al giudice

1 - Le cancellerie provvederanno atrasmettere il fascicolo di ufficio algiudice istruttore immediatamentedopo la sua designazione, al fine diconsentirgli un tempestivo esamedello stesso, anche al fine dell’effica-ce utilizzazione dello strumento deldifferimento dell’udienza di primacomparizione, ai sensi dell’art. 168-bis, 5° c., c.p.c..

Art. 20 - Istanze anteriori allaprima udienza.

1 - In caso di proposizione di istan-ze cautelari od anticipatorie anterior-mente alla data della prima udienza,ovvero in caso di richiesta di chiama-ta in causa del terzo da parte del con-venuto, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., idifensori avranno cura di segnalare algiudice, attraverso la cancelleria, l’op-portunità di un tempestivo esame delfascicolo.

Art. 21 - Udienza di trattazione1 - L’udienza di trattazione di cui

all’art. 183 c.p.c. costituirà unmomento di effettivo colloquio e col-

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icontroparte. 4 - L’articolazione della prova

orale sarà il più possibile chiara, accu-rata, sintetica e precisa. In particolare,si eviteranno i capitoli di prova ecces-sivamente lunghi, il richiamo del con-tenuto di precedenti atti di causa edogni riferimento ad elementi o circo-stanze diverse dai meri fatti da prova-re.

5 - Per ciascun capitolo di provasaranno specificamente indicati i testida interrogare.

6 - In caso di liste testimonialisovrabbondanti, sarà esercitato dalgiudice il potere di riduzione.

Art. 25 - Assunzione della provaper testi.

1 - L’assunzione della prova pertesti sarà preferibilmente concentratain un’unica udienza. Ove ciò nonfosse possibile, al momento dell’am-missione della prova sarà fissato uncalendario di massima per lo svolgi-mento di essa, con indicazione delleudienze e degli orari in cui ciascunodei testi ammessi sarà sentito.

2 - I difensori provvederanno acitare i soli testi di cui è fissata l’audi-zione per ciascuna udienza, con con-gruo anticipo rispetto alla data dell’u-dienza stessa, in modo da essere ingrado di documentare l’esito dellanotifica della citazione. Nella citazio-ne, avranno cura di indicare l’orariofissato per l’escussione del teste cita-to.

3 - I provvedimenti di cui agli artt.208 c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. saran-no sempre adottati di ufficio.

4 - In caso di mancata comparizio-ne dei testi regolarmente citati, il giu-

2 - Ove siano depositate memorieaventi contenuto estraneo alla previ-sione della norma, le relative spese ecompetenze potranno essere conside-rate non ripetibili ai sensi dell’art. 91c.p.c..

Art. 24 - Memorie istruttorie dicui all’art. 184 c.p.c..

1 - Nella fissazione dei termini dicui all’art. 184 c.p.c. si avrà cura diassicurare un congruo spazio ditempo, proporzionato alla complessitàdelle causa ed alla lunghezza del rin-vio, per consentire ai difensori la reda-zione delle memorie, nonché un con-gruo spazio di tempo anteriore all’u-dienza, per consentire il preventivoesame delle memorie depositate, daparte del giudice e dei difensori stessi.

2 - Il fascicolo resterà a disposizio-ne delle parti almeno fino a sette gior-ni prima dell’udienza.

3 - Nelle memorie depositate aisensi dell’art. 184 c.p.c. sarà contenu-ta:

a) la precisa e dettagliata indicazio-ne di tutti i nuovi documenti deposita-ti (ferma l’osservanza dei criteri ditenuta del fascicolo di parte di cui alsuccessivo art. 31 del presente proto-collo);

b) una chiara, completa e definiti-va indicazione di tutti i mezzi istrutto-ri di cui si intende effettivamente otte-nere l’ammissione, senza rinvii a pre-cedenti atti di causa;

c) eventualmente, una distintasezione, separata da quella dedicataalle istanze istruttorie e graficamenteben distinguibile da questa, contenen-te deduzioni in merito all’ammissibi-lità dei mezzi di prova articolati dalla

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i ficato al consulente e comunicato alleparti.

3 - Al momento del conferimentodell’incarico al consulente, eventual-mente attraverso la predisposizione diun modulo uniforme:

a) verrà espressamente specificatoche il consulente, qualora siano giàscaduti i termini di cui all’art. 184c.p.c., non potrà acquisire ed avvaler-si di documenti non prodotti ritual-mente, fatte salve le eccezioni deri-vanti dall’applicazione degli artt. 198,210 e 213 c.p.c. ovvero 2711 c.c., , esalvo che si tratti di documenti chesiano consensualmente ritenuti noncostituenti prova dei fatti storici prin-cipali;

b) si darà incarico al consulente diesperire un tentativo di conciliazionedella lite;

c) si disciplinerà il sub - procedi-mento di consulenza, prevedendo cheil consulente di ufficio, raccolte leosservazioni dei consulenti di parte,comunichi a questi la relazione finale,fissando loro un termine di almeno 15giorni per far pervenire osservazioni,e dando quindi conto di tali osserva-zioni, con un’integrazione ulterioredella relazione, nella quale apporteràle eventuali necessarie modifiche alleconclusioni già rese, ovvero le confer-merà espressamente, motivandocomunque il suo convincimento;

d) si disporrà che il consulentedepositi la relazione finale e le even-tuali integrazioni, unitamente allecopie per le parti, sia in forma carta-cea che su supporto informatico;

e) nei casi in cui se ne ravvisi lanecessità, verrà dato termine anteriorealla successiva udienza per il deposito

dice irrogherà una sanzione pecunia-ria e, salvo casi eccezionali, nedisporrà l’accompagnamento coatti-vo, ai sensi dell’art. 255 c.p.c..

5 - I testi saranno interrogati perso-nalmente dal giudice sui fatti dedottinei capitoli di prova ammessi, senza lapreventiva lettura dell’intero capitolodi prova.

6 - Nella verbalizzazione delledichiarazioni rese dai testi al giudice,quest’ultimo avrà cura di riportareesaustivamente e dettagliatamente ilcontenuto di ciascuna dichiarazione, edi dare atto, ove opportuno, dei com-portamenti e degli atteggiamenti delteste.

7 - L’assunzione per prova delega-ta dei testimoni sarà disposta soloqualora essi si trovino nell’impossibi-lità di presentarsi avanti al giudicecompetente o ne siano esentati dallalegge o dalle convenzioni internazio-nali.

Art. 26 - Ammissione e svolgi-mento della consulenza tecnica diufficio.

1 - Nell’ordinanza di ammissionedella consulenza tecnica di ufficio, ilgiudice provvederà a formulare, alme-no in maniera sommaria, i quesiti dasottoporre al consulente, salva in ognicaso la discussione con i difensoridelle parti, e con lo stesso consulente,circa il contenuto definitivo e/o circala integrazione dei quesiti inizialmen-te proposti.

2 - Nel caso in cui il provvedimen-to di ammissione della consulenzatecnica di ufficio sia emesso a sciogli-mento di una riserva, si disporrà che iltesto integrale dell’ordinanza sia noti-

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ielettronica presso i quali desideranoricevere le comunicazioni nel corsodel procedimento, e provvederanno acomunicare tempestivamente ognivariazione dei suddetti dati.

2 - In tutti i casi in cui appaiaopportuno, il giudice autorizzeràcomunque, anche ai sensi dell’art. 151c.p.c., la comunicazione dei provvedi-menti mediante fax o posta elettroni-ca.

3 - In tutti i casi di comunicazionieffettuate mediante fax o posta elet-tronica, i difensori si impegnano acomunicare con lo stesso mezzo l’av-venuta ricezione dell’atto entro tregiorni.

Art. 28 - Segnalazioni di corte-sia.

1 - I difensori segnaleranno tempe-stivamente al giudice (ed eventual-mente agli ausiliari da questi nomina-ti):

gli accordi transattivi intervenutitra le parti;

le cause rinviate ai sensi dell’art.309 c.p.c. che non andranno cancella-te ma effettivamente trattate;

qualsiasi altro motivo ostativo aduna effettiva trattazione della causa.

Art. 29 - Scritti su supportoinformatico.

1 - I difensori allegheranno agliscritti processuali anche la loro ripro-duzione su supporto informatico.

Art. 30 - Redazione degli atti edei provvedimenti.

1 - I difensori si impegnano a porreparticolare cura nel completare la notadi iscrizione a ruolo della causa, cor-

di eventuali osservazioni alla relazio-ne del C.T.U.;

f) sarà fissata la data di inizio delleoperazioni;

g) si disporrà che il consulentedepositi, unitamente alla relazionefinale (ovvero alle integrazioni dellastessa), anche la richiesta di compen-so e di rimborso delle spese, con l’av-vertenza che i difensori potranno pre-sentare eventuali rilievi in merito adetta richiesta e che il giudice, salvi icasi di consulenze di carattere sempli-ce e ripetitivo, provvederà alla liqui-dazione non prima dell’udienza suc-cessiva, ovvero dopo il deposito delleosservazioni delle parti, se anterioreall’udienza;

h) si avviserà il consulente tecnicoche si terrà conto degli eventuali ritar-di nel deposito della relazione, ai finidella liquidazione del compenso fina-le, fatte salve le eventuali proroghedel termine inizialmente fissato chesiano state richieste prima della sca-denza di detto termine, sulla base digiustificati motivi, e siano state con-cesse dal giudice.

4 - La fissazione dell’udienza suc-cessiva al conferimento dell’incaricoal consulente tecnico di ufficioavverrà in modo da consentire alleparti il preventivo esame della relazio-ne, e gli avvocati eviteranno di chie-dere rinvii al solo scopo di esaminarela relazione stessa.

Art. 27 - Comunicazioni tra leparti e tra queste ed il giudice.

1 - I difensori, nell’atto di costitu-zione in giudizio, indicheranno sem-pre il proprio numero di telefono, ilnumero di fax e l’indirizzo di posta

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i za a quanto previsto dall’art. 74 disp.att. c.p.c., con sezioni separate per attie documenti, tutti correttamente affo-liati, con distinta e congruente nume-razione che trovi riscontro dell’indicedel fascicolo.

2 - In caso di produzione di docu-menti in udienza, se ne darà atto a ver-bale, indicando specificamente gliestremi identificativi di ciascun docu-mento, e contestualmente si provve-derà all’aggiornamento dell’indice delfascicolo di parte.

3 - I giudici avranno cura di solle-citare in ogni momento del processola corretta tenuta dei fascicoli di parte,e di verificare – in accordo con le can-cellerie – che di ogni atto prodotto siafornita copia da inserire nel fascicolod’ufficio.

4 - Gli atti del fascicolo d’ufficiodovranno essere a loro volta numeratiprogressivamente in relazione alladata di produzione.

5 - Nell’indice del fascicolo diufficio, redatto sulla copertina internadello stesso ai sensi dell’art. 36 disp.att. c.p.c., sarà riportata, tra l’altro,l’annotazione della costituzione diciascuna parte e della eventuale resti-tuzione in cancelleria dei fascicoli diparte ritirati dai difensori, anche qua-lora ciò avvenga al momento deldeposito delle comparse conclusiona-li.

Art. 32 – Comunicazione dellesentenze di appello

1 - Si auspica che i difensori con-segnino al giudice di primo grado lacopia dei provvedimenti, sia di con-ferma che di riforma, che definisconoil procedimento di impugnazione,

redandola di tutti i dati anagrafici(data e luogo di nascita, residenza ecodice fiscale) relativi alla parte assisti-ta e, ove possibile, alle controparti,nonché ad indicare, comunque, tali datinegli atti difensivi di costituzione ingiudizio e negli scritti conclusionali.

2 - Il giudice, nella redazione dellasentenza e degli altri provvedimenticostituenti titolo esecutivo, avrà curadi riportare i dati anagrafici completidelle parti.

3 - Nei provvedimenti costituenti(anche potenzialmente) titolo esecuti-vo per il pagamento di somme didenaro, inoltre, il giudice avrà cura dispecificare sempre, distintamente,l’importo della sorta capitale, degliinteressi e della rivalutazione, se liqui-dati; nel caso in cui interessi e rivalu-tazione non siano liquidati, il giudiceavrà cura di specificare espressamentela data di decorrenza ed il tasso degliinteressi, l’importo sul quale essivanno calcolati, nonché i parametri diriferimento per il calcolo della rivalu-tazione; in caso di interessi ricono-sciuti su una somma da rivalutarsiprogressivamente, sarà specificato iltermine periodico di rivalutazione.

4 - Nella liquidazione delle speseprocessuali saranno indicati distinta-mente l’importo riconosciuto perspese vive, quello riconosciuto perdiritti ed onorari e quello riconosciutoper spese generali. In caso di distra-zione delle spese di giudizio sarà indi-cato espressamente il nome del procu-ratore distrattario.

Art. 31 - Tenuta dei fascicoli1 - I difensori avranno cura di pre-

disporre i fascicoli di parte in aderen-

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imenti di routine (decreti ingiuntivi,nomina e affidamento dell’incarico alconsulente tecnico di ufficio, verbaledi conciliazione, ecc.).

Art. 35 - Osservatorio Perma-nente sulla Giustizia Civile nelDistretto di Napoli

1 - È istituito l’Osservatorio Per-manente sulla Giustizia Civile nelDistretto di Napoli, sede del confron-to e della cooperazione tra studiosi delprocesso civile e del diritto privato,magistrati, avvocati e personaleamministrativo, con la finalità di:

promuovere il dibattito e lo studioin ordine alle problematiche del pro-cesso e della giustizia civile;

elaborare progetti, soluzioni e pro-cedure concordate per il più efficacefunzionamento della giustizia civilenel distretto di corte di appello diNapoli, per favorire l’accesso alla giu-stizia, e per limitare le patologie e l’a-buso del processo;

sostenere la diffusione di prassioperative e interpretative volte adassicurare dignità ed efficienza all’e-sercizio della giurisdizione civile,anche attraverso la promozione di unapiù funzionale utilizzazione dei mezzie dei beni materiali a disposizione e,in particolare, degli strumenti infor-matici;

verificare e promuovere la diffu-sione delle prassi operative e inter-pretative di cui al presente protocol-lo, procedendo alla sua periodicarevisione sulla base delle esperienzeapplicative e dalle eventuali solleci-tazioni provenienti dai magistrati,dagli avvocati e dai funzionari ammi-nistrativi.

almeno sino all’attivazione di un mec-canismo automatico di trasmissioneinterna in via amministrativa.

Art. 33 - Riunioni per l’unifor-mità interpretativa nelle sezioni.

1 - Saranno organizzate, concadenza almeno mensile, riunioni fra imagistrati delle singole sezioni, ovve-ro di più sezioni con competenze sullemedesime materie, anche ai sensi del-l’art. 47-quater dell’OrdinamentoGiudiziario, per la valutazione delleesigenze organizzative e il confrontoin relazione agli orientamenti giuri-sprudenziali.

2 - Sarà data adeguata pubblicitàdelle eventuali prassi uniformi appli-cative ed organizzative concordate daimagistrati delle singole sezioni, fermarestando, naturalmente, l’autonomiadi ogni magistrato in relazione ai sin-goli procedimenti.

3 - Gli organismi e le associazionirappresentative dell’avvocaturapotranno segnalare questioni organiz-zative ed eventuali contrasti giurispru-denziali, chiedendone l’inserimentonell’ordine del giorno delle riunioni dicui al primo comma.

Art. 34 - Riunioni per l’unifor-mità interpretativa nel tribunale

1 - Saranno organizzate, concadenza periodica, riunioni tra i magi-strati addetti all’intero settore civileconcernenti questioni organizzative,orientamenti giurisprudenziali e que-stioni tabellari.

2 - Si provvederà, tra l’altro, ovepossibile, alla redazione di una modu-listica comune, preferibilmente susupporto informatico, per i provvedi-

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udienza, si adopererà per farsi sosti-tuire da un collega che sia a cono-scenza degli atti di causa e degliadempimenti da compiersi nel corsodell’udienza.

5. Il giudice, venuto a conoscen-za della sua impossibilità di tenerel’udienza, si adopererà per organiz-zare al meglio la propria sostituzio-ne.

6. Qualora l’udienza debba esse-re rinviata, il rinvio d’ufficio deveessere comunicato con congruopreavviso e contenuto, possibilmen-te, in un periodo non superiore a tremesi. Si raccomanda agli avvocati dicomparire all’udienza di rinviosenza necessità di avviso individua-le.

7. Le istanze di prova sarannoricapitolate in un unico atto senzarinvio ad altri atti o verbali di udien-za, evitando di reiterare quelle nonpiù attuali.

Il giudice in linea di massimaadotterà la decisione sulle istanze diprova in udienza.

8. Gli avvocati preciseranno leconclusioni con separato foglio, pre-feribilmente dattiloscritto, riportan-dole analiticamente, salvo integra-zioni rese necessarie dalle conclu-sioni della controparte.

9. Premesso che in caso di con-trasto prevale il testo scritto, gliavvocati produrranno unitamente

1. Le udienze avranno inizio alleore 9.00

2. L’udienza è divisa in 2 fasceorarie: 9,00-10,30 e 10,30 in poi.

La 1ª fascia è destinata agliadempimenti previsti dall’art. 180 –solo dopo l’ora contumaciale, se unadelle parti non è presente, nonchédagli artt. 183 - in caso di mancatacomparizione personale, e 184 -ovemeramente scritti, ed, ancora, adaltre attività di durata prevedibil-mente contenuta (ad es. giuramentoCTU; concessione termini etc.); la2° fascia è destinata all’espletamen-to dell’interrogatorio libero delleparti e delle prove orali, alla discus-sione ex art. 281-sexies c.p.c., aichiarimenti dei CTU, ad altre atti-vità di durata difficilmente prevedi-bile. Diversi orari possono esserevolta a volta concordati tra giudice eparti, anche al fine di assicurare lariservatezza di audizioni vertenti sufatti personali. I fascicoli sarannoordinati secondo le fasce orarie dichiamata. Con l’ordinanza chedispone il rinvio il giudice indicheràla fascia oraria ovvero l’ora di chia-mata, che sarà annotata sulla coper-tina del fascicolo.

3. I provvedimenti di cancella-zione della causa dal ruolo per lamancata comparizione delle parti exartt. 181e 309 c.p.c. saranno adottatial termine dell’udienza.

4. L’avvocato costituito, nel casoin cui non possa essere presente in

Protocollo per le Udienze CiviliTribunale di Reggio Calabria

Il testo del protocollo è stato elaboratodall’Osservatorio per la giustizia civile di Reggio Calabria ed approvatonell’assemblea pubblicadel 15 giugno

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operazioni peritali ovvero a comuni-carla alle parti con congruo anticipo.

13. Su istanza delle parti, all’u-dienza successiva al deposito dellaCTU, sarà concesso un solo rinvioper esame (anche se la CTU è statatempestivamente depositata), coneventuale termine per note (cheverrà indicato dalle parti con richie-sta motivata inserita nel verbale diudienza).

14. I difensori comunicherannotempestivamente al giudice l’avve-nuta transazione stragiudiziale dellacontroversia. Se la transazione èraggiunta prima della scadenza deltermine per il deposito delle memo-rie di replica ex art. 190 c.p.c., idifensori potranno presentare con-giuntamente istanza al giudice affin-ché provveda a rimettere la causa sulruolo istruttorio al fine di consentir-ne la cancellazione o l’estinzione.

15. I difensori si impegnano aconsegnare al giudice del primogrado copia semplice della sentenzaemessa in grado di appello e di Cas-sazione.

all’ultimo atto difensivo un CD ofloppy disk con tutti gli atti di partedel processo, compreso il fogliocontenente la precisazione delleconclusioni e le eventuali integra-zioni.

10. Il giudice autorizzerà ex art.151 c.p.c. la comunicazione delleordinanze anche in modo diverso daquanto previsto dagli artt. 134 e 136c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c, ad es.mediante fax o posta elettronica; idifensori comunicheranno con lostesso mezzo l’avvenuta ricezionedell’atto.

Nell’assumere la riserva il giudi-ce darà atto del preventivo consensodei difensori a tali forme di comuni-cazione.

In caso di contrasto prevale iltesto del provvedimento depositatoin Cancelleria.

11. Con l’ordinanza con cuiviene fissata l’udienza per il giura-mento del CTU il giudice inviteràquest’ultimo a prendere nota dieventuale rinvio d’ufficio dell’u-dienza ed a comparire per il giura-mento all’udienza di rinvio senzaulteriore avviso.

12. Con l’ordinanza di conferi-mento dell’incarico al CTU il giudi-ce disporrà che questi depositi larelazione, unitamente alle copie perle parti, sia in forma cartacea che suCD o floppy disk; inviterà inoltre ilCTU ad indicare nel verbale dellastessa udienza la data di inizio delle

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oma 3. La 1ª fascia è destinata all’udien-

za di prima comparizione di cui all’art.180 c.p.c. nonché alla precisazionedelle conclusioni;

4. La 2ª ed eventualmente la 3ªfascia sono destinate agli adempimentiprevisti dagli artt. 183 e 184 c.p.c. e adaltre attività di durata prevedibile;

5. La 4ª ed eventualmente la 3ªfascia sono destinate all’espletamentodelle prove orali, alla discussione exart. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti deiCTU, ad altre attività di durata difficil-mente prevedibile;

6. La 4ª fascia è destinata anche allecause rinviate ai sensi dell’art. 181 odell’art. 309 c.p.c..

7. Al momento del rinvio di unacausa ad un’udienza successiva deveessere prevista la verosimile durata deiprogrammati adempimenti in modo dafissare ogni volta all’interno di ciascu-na fascia un numero di cause che potràessere compiutamente trattato senzasuperare i limiti di tempo prefissati.

8. I giudici debbono privilegiare ladecisione in udienza sulle istanze for-mulate dalle parti, soprattutto ove que-ste siano state già proposte in prece-denza (es. formulazione delle richiesteistruttorie nelle memorie ex art. 184c.p.c.).

9. Deve essere realmente applicatala disposizione dell’art. 84 disp. att.c.p.c. (“le udienze del giudice istrutto-re non sono pubbliche”) onde consen-tire un ordinato svolgimento dell’u-dienza ed evitare che parti e testimoni

L’Osservatorio romano sulla giu-stizia civile, composto da avvocati emagistrati che operano presso il Tri-bunale Civile di Roma, pur riaffer-mando l’improcrastinabile necessitàdi adeguati interventi volti a superarele gravi carenze delle strutture mate-riali e delle risorse economiche e lapersistente penuria di personale ausi-liario (problemi oggetto di altre ini-ziative dell’Osservatorio), propone aGiudici ed Avvocati l’adozione di unaserie di regole volte a favorire unosvolgimento più ordinato e proficuodelle udienze civili, a superare (alme-no in parte) il grave disagio esistente,a migliorare la qualità del processo, atutelare la riservatezza dei soggetticoinvolti ed a ridurre drasticamente itempi di attesa di testimoni, parti edavvocati.

I giudici e gli avvocati che aderi-scono all’Osservatorio si impegnanoad applicare, in via sperimentale etenuto conto delle particolarità di ognisezione, le regole di seguito indicate,la cui adozione intendono proporreanche ai giudici e agli avvocati che noncompongono l’Osservatorio.

1. L’udienza è divisa in 4 fasce ora-rie: 9,30-10,30; 10,30-11,30; 11,30-12,30; dalle 12,30 in poi, con possibi-lità, per adempimenti di particolaredurata e/o complessità, di concordaretra giudici ed avvocati la fissazione diudienze pomeridiane.

2. All’interno di ciascuna fascia sisvolgono adempimenti omogenei sta-bilendo per ogni causa, al momento delrinvio, orari precisi interni alla fasciaoraria (es. 9.10, 9.20, ecc.) e concorda-ti tra giudici ed avvocati;

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omaconsentire un’agevole comunicazione

reciproca (numeri di telefono e di fax,indirizzi di posta elettronica).

16. In sede di convocazione delC.T.U. quest’ultimo deve essere invita-to a comunicare senza ritardo alle partied al giudice il suo eventuale impedi-mento a comparire all’udienza nonchéa fornire ogni utile indicazione in vistadella fissazione della nuova udienza.

17. Gli avvocati devono congiunta-mente avvisare il CTU della sopravve-nuta inutilità della sua presenza inudienza qualora fosse intervenuta ladefinizione stragiudiziale della lite.

18. Gli avvocati devono provvederealla citazione dei testi e delle parti dainterrogare almeno 30 giorni prima del-l’udienza prevista per la loro audizione.

siano costretti a riferire fatti personalidinanzi a terzi estranei al processo.

10. Il giudice deve svolgere inmodo effettivo il ruolo inderogabil-mente attribuitogli dalla legge di guidae direzione del processo anche nellafase dell’assunzione delle prove.

11. Il giudice, in caso di impossibi-lità di tenere l’udienza con la collabo-razione del personale amministrativo,procede alla verbalizzazione di perso-na ovvero autorizza, sull’accordo delleparti e sotto la sua direzione, la reda-zione del verbale ad opera di uno degliavvocati.

12. L’avvocato costituito, nel caso incui non possa essere presente in udien-za, si deve adoperare per farsi sostituireda un collega che sia a conoscenza degliatti di causa e degli adempimenti dacompiersi nel corso dell’udienza.

13. Il giudice, venuto a conoscenzadella sua impossibilità di tenere l’u-dienza, si deve impegnare ad organiz-zare la propria sostituzione con un col-lega che sia in grado di conoscere gliatti di causa e di adottare, quindi, inecessari provvedimenti sulle istanzeformulate dalle parti.

14. Qualora, per l’imprevedibilitàdell’assenza o per l’opportunità chel’attività istruttoria sia svolta dal giudi-ce titolare, l’udienza debba esserecomunque rinviata, il rinvio deve esse-re contenuto e, possibilmente, nonsuperiore a 3 mesi.

15. Gli avvocati ed i C.T.U. siimpegnano a fornire tutti i dati utili per

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4. E’ auspicabile che l’audizio-ne dei coniugi (nella cause di sepa-razione e divorzio) venga scaglio-nata nell’arco della mattinata, ondeevitare ad essi lunghe attese, chenon predispongono ad un serenoincontro innanzi al Presidente delTribunale per il tentativo di conci-liazione. E’ anche opportunodistinguere le udienze presidenzia-li di separazione e di divorzio con-sensuali da quelle dedicate alleseparazioni e divorzi contenziosi.

5. Evitare di comunicare i rinviid’ufficio la mattina stessa dell’u-dienza. Spesso tali rinvii sonodeterminati da motivi già notimolti giorni prima (applicazione audienze penali, fruizione di conge-di ordinari, partecipazione adincontri di studio ecc.) che potreb-bero essere comunicati con avvisiaffissi alle porte delle singole can-cellerie appena noti e quindi conanticipo di alcuni giorni rispettoalla data dell’udienza onde evitarel’inutile comparizione delle parti e,soprattutto, l’inutile citazione deitesti che per comparire a volteaffrontano a volte anche onerosi edispendiosi viaggi, senza dimenti-care che essi sono cittadini chia-mati a compire un dovere civico!

6. Emettere i provvedimenti dicancellazione della cause per lamancata comparazione delle partisoltanto al termine dell’udienza.

Allo scopo di conseguire uno svol-gimento ordinato e proficuo delleudienze civili nell’interesse deiGiudici, degli Avvocati e delleParti l’Osservatorio sulla giustiziadel Distretto di Salerno ha elabora-to alcune regole che, se osservate,evitano contrattempi e disfunzioninonché incomprensioni e contrasti:

Tali regole sono:

1. Dare inizio alle udienzeall’orario stabilito.

2. Dividere l’udienza in duefasce e dedicare la prima ai differi-menti ed alla trattazione dellecause che non richiedono lunghediscussioni e destinare la secondafascia (che avrà inizio almenoun’ora dopo l’ora di apertura)all’interrogatorio della parti,all’assunzione di prove testimonia-li, alla discussione della cause dariservare per la decisione.

Per evitare alle persone chiama-te a testimoniare lunghe attese,disporre la citazione per l’ora sta-bilita per la audizione.

3. Prevedere e stabilire udienzestraordinarie e particolari orari perl’esame di persone interdicende,per evitare il non edificante spetta-colo di persone affette da gravimorbi psichici che sostano neicorridoi, ed il comprensibile disa-gio dei familiari che le accompa-gnano.

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7. Allo scopo di realizzare ilprincipio costituzionalmentegarantito della ragionevole duratadei processi evitare lunghi inter-valli da un’udienza a quella suc-cessiva, ricordando che soltanto laconcessione dei termini ex art.183, V comma c.p.c. e l’espleta-mento di una consulenza tecnicapossono giustificare la fissazionedell’udienza successiva a quattro –cinque mesi.

Salerno, il 5 giugno 2002

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