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Brevi cenniBrevi cenni

sul riconoscimento normativo sul riconoscimento normativo dell’autonomia infermieristicadell’autonomia infermieristica

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L’INFERMIERE NON È PIÙ UNA PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA MA DIVIENE DIRETTAMENTE RESPONSABILE DEL PROPRIO OPERATO. NON È PIÙ UN ESECUTORE: DEVE ASSUMERSI DIRETTAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

L’autonomia dell’infermiere: la normativa

DM 14 settembre 1994, n.739 - Regolamento concernente

l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale

dell’infermiere

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ART.2 - “IL CAMPO PROPRIO DELL’ATTIVITÀ E DI RESPONSABILITÀ DELLE PROFESSIONI SANITARIE (…) È DETERMINATO DAI DECRETI MINISTERIALI ISTITUTIVI DEI RELATIVI PROFILI PROFESSIONALI E DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI DEI RISPETTIVI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E DI FORMAZIONE POST BASE, NONCHÉ DAGLI SPECIFICI CODICI DEONTOLOGICI”.

L’autonomia dell’infermiere: la normativa

Legge 26 febbraio 1999, n.42 - Disposizioni in materia di professioni

sanitarie (c.d. “abrogazione del mansionario”)

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• AL PROFILO DELL’INFERMIERE (DM 739/94)

• AL CONTENUTO DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI (DL 2 APRILE 2001)

• AL CODICE DEONTOLOGICO

L’autonomia dell’infermiere: la normativa

NON C’È PIÙ UN ELENCO NON C’È PIÙ UN ELENCO DETTAGLIATO DI MANSIONI, MA SI DETTAGLIATO DI MANSIONI, MA SI

DEVE FARE RIFERIMENTO:DEVE FARE RIFERIMENTO:

UNICO LIMITE - “fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario”

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Brevi cenni sullaBrevi cenni sulla

Responsabilità civile dell’InfermiereResponsabilità civile dell’Infermiere

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La Responsabilità civile dell’infermiere

CHIUNQUE CAGIONA UN DANNO CHIUNQUE CAGIONA UN DANNO È TENUTO A RISARCIRLOÈ TENUTO A RISARCIRLO

PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO

ALLA BASE DELLA NOSTRA SOCIETÀ CIVILE

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La Responsabilità civile dell’infermiere

Quando un infermiere nell’esercizio Quando un infermiere nell’esercizio della sua attività professionale della sua attività professionale

cagiona un danno ad un paziente cagiona un danno ad un paziente

….. NE CONSEGUE CHE

PER LEGGE E’ OBBLIGATO A RISARCIRLO

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La Responsabilità civile dell’infermiere

…IN QUESTI CASI SI PARLA DI

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La Responsabilità civile dell’infermiere

L’ art. 2043 del codice civile stabilisce che

se viene commesso, con dolo o colpa, un fatto

illecito e questo ha cagionato un danno

ingiusto a terzi, l’autore della condotta è

obbligato a risarcire il danno

La radice normativa della responsabilità civile La radice normativa della responsabilità civile

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La Responsabilità civile dell’infermiere

Elementi costitutivi della Responsabilità civileElementi costitutivi della Responsabilità civile

- il fatto deve essere doloso o colposo

- la condotta deve aver causato un danno

- deve sussistere tra condotta e danno un nesso causale

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La Responsabilità civile dell’infermiere

DOLO= l’infermiere vuole causare un danno al paziente

COLPA=l’infermiere non vuole causare il danno ma l’evento dannoso si produce lo stesso per una sua negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di una norma o di un regolamento

Gradi di responsabilità civile Gradi di responsabilità civile

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La Responsabilità civile dell’infermiere

COLPA GRAVE= l’infermiere omette di osservare quel grado minimo di diligenza che tutti osservano nell’esecuzione della prestazione professionale.L’infermiere agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza.

Gradi di responsabilità civile Gradi di responsabilità civile

COLPA GRAVE: La nozione di colpa grave è molto importante perché individua quel profilo di responsabilità che, in presenza di un rapporto di pubblico impiego, legittima l’azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti nell’interesse della struttura sanitaria pubblica di appartenenza.

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Progetto di protezione legale: principi

• Il problema del singolo è il problema di tutti

• Proteggere dalla responsabilità professionale significa proteggere la professionalità

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La centralizzazione del problemaUn sistema assicurativo “su misura” consente, appunto, di centralizzare ogni informazione inerente i sinistri che di anno in anno si verificano in Italia: presupposto indispensabile per svolgere una efficace prevenzione (l'errore del singolo deve diventare esperienza per tutti) e una effettiva difesa di ogni singolo caso (chi difende un collega, in realtà, sta difendendo se stesso).

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Il ruolo delle I.P.A.S.V.I. Sottoscritta la convenzione assicurativa (ed attivato ogni meccanismo utile alla sua diffusione), per fronteggiare il fenomeno occorre adottare idonei strumenti:

– di "prevenzione" – di "reazione"

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Strumenti di PREVENZIONEComitato tecnico-scientifico per lo studio della responsabilità professionale IPASVI

• analisi dell'andamento dei sinistri (Convegni, Ecm, Notiziari, Siti, ecc.)• collabora con il Broker (trait d’union fra l’IPASVI e l’Assicuratore) nel trattamento dei sinistri • formazione, informazione e consulenza.

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Formazione (modelli di comportamento uniformi; consensus conference dedicate)

Informazione (errori come bagaglio di esperienza comune)

Consulenza (e.mail dedicata; Forum, ecc.)

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Strumenti di REAZIONE

•lotta ai precedenti giudiziari

•funzione "moralizzatrice”

•punto di riferimento per i colleghi in difficoltà

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Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI

Garantisce la Responsabilità Civile Professionale dell’infermiere sia dipendente pubblico che libero professionista

2 Opzioni Massimale: € 1.000.000 Premio: € 26 Massimale: € 2.000.000 Premio: € 30

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Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI

Tutte le adesioni effettuate dopo l’attivazione della copertura seguiranno le seguenti regole:

Decorrenza: ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui viene comunicata l’adesione ed effettuato il pagamento.

Scadenza: quella prefissata (30 aprile) unica per tutti indipendentemente dal momento dell’adesione

Rinnovo: alla scadenza, la copertura è rinnovabile annualmente sino al 30 aprile successivo

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Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI

Per le adesioni avvenute nel periodo 30/4 -30/9 si paga il premio intero (€ 30 o € 26).

Per le adesioni avvenute dal 1/10 al 31/3 si paga la metà (€ 15 o € 13).

La scadenza sarà sempre 30/4 indipendentemente dal momento dell’adesione

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Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI

Copertura della colpa grave (anche rivalsa dell’Ente)Dedicata sia ai dipendenti che ai liberi professionistiCopertura delle spese legali come da art. 1917 cod.civ. (Condizioni Generali art. 2.3 gestione delle vertenze del danno – spese legali)

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Retroattività: 3 anni

La polizza IPASVI garantisce le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto purché il fatto che abbia determinato la richiesta non sia accaduto più di 36 mesi prima della data di decorrenza della copertura

retroattività

Area scopertura

30/11/200230/11/2002 30/11/200530/11/2005 limite retroattività decorrenza coperturalimite retroattività decorrenza copertura

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Caratteristiche della Polizza Convenzione IPASVI

Poiché viene coperto il momento di richiesta di risarcimento è necessario, quando si cessa l’attività garantirsi per richieste che possano giungere successivamente a quella data.

La polizza IPASVI ha una copertura “postuma” così strutturata:

12 mesi gratuita

10 anni pagando 4 annualità

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Come aderire

Per aderire è sufficiente: compilare il modulo di adesione (disponibile presso il Collegio o sul sito Internet)

Effettuare il versamento di quanto dovuto sul c/c postale n. 50803964 intestato a Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI

inviare (è sufficiente nonché preferibile via fax) tempestivamente modulo di adesione e copia del versamento al Collegio di

appartenenza

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MODULO DI ADESIONEALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

DELL’INFERMIERE PROFESSIONALE, ASSISTENTE SANITARIO, VIGILATRICE D’INFANZIARELATIVO ALLA POLIZZA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI

COLLEGI IPASVI E LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI

COGNOME E NOME: CODICE FISCALE

INDIRIZZO C.A.P. LOCALITA’ PROVINCIA

TELEFONO FAX CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

COLLEGIO IPASVI DI N.ISCRIZIONE

DECORRENZA: dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui viene pagato il premio sul conto corrente intestato alla FederazioneNazionale e presentato il presente Modulo al Collegio di appartenenza.SCADENZA : alle ore 24 del 30 APRILE 2006. La scadenza è unica ed uguale per tutti: la polizza ha durata di un anno dalle ore 24del 30 APRILE 2005 data di decorrenza della copertura assicurativa.CONTRASSEGNARE IL TIPO DI COPERTURA SCELTA:

Polizza n. 192/03/357/10000/03027MASSIMALE EURO 1.000.000

PREMIO € 26 per i pagamenti effettuati nel periodo 1 aprile – 30 settembre

PREMIO € 13 per i pagamenti effettuati nel periodo 1 ottobre – 31 marzo

Polizza n. 192/03/357/20000/03027MASSIMALE EURO 2.000.000

PREMIO € 30 per i pagamenti effettuati nel periodo 1 aprile – 30 settembre

PREMIO € 15 per i pagamenti effettuati nel periodo 1 ottobre – 31 marzo

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Si provvederà a richiedere ad inviare un’attestazione di copertura, testo di polizza e vademecum sinistri ad ogni Assicurato.

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