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STATUTO IN VIGORE NUOVO STATUTO ADEGUATO AL D.LGS. 175/2016

DENOMINAZIONE Art. 1 1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a to- tale partecipazione pubblica, con la denominazione sociale di "Net - Spring Società a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Net - Spring S.r.l.". OGGETTO Art. 2 1. La società provvede per conto dei soci al perseguimento de- gli scopi pubblici loro propri, quale manifestazione del pote- re di auto-organizzazione e del più generale principio comuni- tario di autonomia istituzionale. 2. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di atti- vità nel settore delle tecnologie informatiche connesse e fi- nalizzate alla realizzazione di servizi pubblici e/o strumen-

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-DURATA-SEDE

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione

pubblica, con la denominazione sociale di "Net - Spring Società a responsabilità

limitata" o in forma abbreviata "Net - Spring S.r.l.".

Art. 2 – Oggetto sociale e princìpi di gestione

2.1 La Società è costituita da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2

del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

2.2 La Società è soggetta all’indirizzo e al controllo analogo congiunto delle

amministrazioni pubbliche socie, secondo le modalità previste dalla normativa

vigente e dal presente Statuto.

2.3 La Società ha per oggetto esclusivo:

tali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà svolgere le seguenti attività: - realizzazione e gestione del Sistema Informativo Provinciale (S.I.P.) inteso come sistematica raccolta, catalogazione, ar- chiviazione ed elaborazione dei dati, delle informazioni, dei documenti e degli elaborati tecnici e grafici in maniera in- formatizzata; - gestione e implementazione del S.I.T. provinciale; - gestione, sviluppo, assistenza rete e web; - assistenza e manutenzione di hardware ed accessori; - assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software; - gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni; - supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti; - realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico

1) la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche

socie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di

contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, secondo le

modalità stabilite dalla normativa vigente;

2) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

3) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;

4) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici previste dalla normativa vigente.

2.4 Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà svolgere le seguenti

attività:

- gestione, sviluppo, assistenza rete e web;

- assistenza e manutenzione di hardware ed accessori;

- assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software;

- gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni;

- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;

- realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;

avanzato; - realizzazione e gestione di reti telematiche, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari per assicu- rare il corretto funzionamento e la piena fruibilità di tali reti da parte degli utenti; - consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tec- nologica anche al fine di reperire finanziamenti e nuove ri- sorse; - ogni altra attività connessa o collegata alle precedenti. 3. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concor- renza e del mercato la società è tenuta ad operare esclusiva- mente con i soci, non può svolgere prestazioni a favore di al- tri soggetti pubblici o privati diversi dai soci, né in affi- damento diretto né con gara, non può partecipare ad altre so- cietà ed è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle società a capitale interamente pubbli- co. 4. In via strettamente strumentale al conseguimento dell'og-

- realizzazione e gestione di reti telematiche, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e

le forniture necessari per assicurare il corretto funzionamento e la piena fruibilità

di tali reti da parte degli utenti;

- consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica anche al fine

di reperire finanziamenti e nuove risorse;

- progettazione, direzione lavori, implementazione, gestione, assistenza di reti

geografiche WAN, LAN e wireless;

- progettazione, implemenazione, gestione e assistenza sistemi Unified

Integrated Communication;

- progettazione, implemenazione, gestione e assistenza data center;

- progettazione, gestione, sviluppo, assistenza e manutenzione di prodotti

software;

- progettazione, sviluppo, gestione, assistenza piattaforme e applicazioni Web;

- progettazione, sviluppo, gestione e assistenza APP mobile;

- progettazione, gestione e assistenza di banche dati;

- progettazione, sviluppo, implementazione, gestione, assistenza e manutenzione

di piattaforme di videosorveglianza;

- progettazione, implementazione, integrazione, gestione, assistenza e

manutenzione di hardware ed accessori;

- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;

getto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi o- perazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre pre- stare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie perso- nali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annota- menti anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui. 5. La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rim- borso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

- ideazione, realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico

avanzato;

- consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica, anche al fine

di reperire finanziamenti e nuove risorse;

- ogni altra attività connessa o collegata alle precedenti.

2.5 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società:

a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel

rispetto dei princìpi di universalità, socialità, efficienza, efficacia ed economicità

della gestione, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche gestite;

b) al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato opera

prevalentemente con le amministrazioni pubbliche socie. A tal fine, oltre l’80%

del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti

ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie; la produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi

di efficienza sul complesso dell’attività principale; il mancato rispetto di tale

limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice

civile, che può tuttavia essere sanata rinunciando ad una parte dei rapporti di

fornitura con soggetti terzi mediante lo scioglimento dei relativi rapporti

contrattuali, ovvero, agli affidamenti diretti da parte delle amministrazioni

pubbliche socie, sciogliendo i relativi rapporti;

c) può svolgere le attività indicate nel presente statuto nel rispetto delle

disposizioni normative vigenti, sia direttamente, che in affidamento in tutto o in

parte ad altri soggetti;

d) per l’acquisto di beni, servizi e lavori rispetta la disciplina prevista dal Codice

dei contratti pubblici e nei relativi regolamenti attuativi;

e) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità per il reclutamento del

personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei princìpi,

anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei

princìpi di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle

pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di

selezione;

f) non può corrispondere al personale dirigente indennità o trattamenti di fine

mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla

contrattazione collettiva e non può sottoscrivere accordi di non concorrenza;

g) fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della

potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, non può

costituire nuove società e acquisire partecipazioni in società già costituite;

SEDE Art. 3 1. La società ha sede nel Comune di Grosseto.

h) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema

di società e limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con

funzioni consultive o di proposta. L’eventuale partecipazione a tali comitati, ove

previsti dalla legge, deve avvenire senza oneri a carico della Società;

i) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e

nulla osta necessari.

2.6 In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la

società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare,

commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di

credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento

dello scopo sociale; potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre

garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche

nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

2.7. La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci

e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il

conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 – Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Grosseto.

2. I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappre- sentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e co- munque denominate, purché entro i limiti territoriali della Provincia di Grosseto. 3. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale. DOMICILIO Art. 4 1. Il domicilio dei soci, dell’organo amministrativo, dei sin- daci e del Revisore se nominati per i loro rapporti con la so- cietà è quello che risulta dai libri sociali; la società potrà istituire un apposito libro con l'obbligo, per l'Organo Ammi- nistrativo, di un tempestivo aggiornamento.

3.2 I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi

amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e

dipendenze in genere e comunque denominate, purché entro i limiti territoriali

delle Amministrazioni pubbliche socie.

3.3 La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo

Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, senza che ciò

costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Art. 4 – Domicilio

4.1 Il domicilio dei soci, dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo e del

revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal

Registro delle imprese territorialmente competente.

DURATA Art. 5 1. La durata della società è fissata fino al trentuno (31) di- cembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della socie- tà. CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E CONFERIMENTI Art. 6 1. Il capitale sociale è fissato in euro centodiecimilaquat- trocento (euro 110.400,00). 2. La società può essere partecipata esclusivamente dalla Pro- vincia di Grosseto, dall’Azienda U.S.L. 9 di Grosseto, dalle Comunità Montane e dai Comuni del territorio della provincia grossetana. In nessun caso è ammessa la partecipazione alla società di soggetti privati. 3. In caso di pluralità di soci dovranno essere previsti, sot-

Art. 5 – Durata

5.1 La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre

duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione

dell’Assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento

anticipato della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E CONFERIMENTI

Art. 6 – Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro centodiecimilaquattrocento (euro

110.400,00).

6.2 Possono essere soci della Società tutte le pubbliche amministrazioni di cui

all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni ed integrazioni. Non è consentita la partecipazione alla Società di

capitali privati. I diritti degli enti locali soci sono esercitati dal sindaco o dal

presidente o da un loro delegato; i diritti delle amministrazioni pubbliche socie

diverse dagli enti locali sono esercitati dai loro rispettivi organi amministrativi.

toscritti e condivisi da tutti i soci dei patti parasociali che assicurino l’efficace perseguimento dell’interesse della società e garantiscano, fra l’altro, l’effettivo esercizio da parte di ciascuno di un controllo sulla società analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri Servizi interni. 4. La partecipazione alla società e l’opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dal successivo art. 11, è subordinata all’adozione in- tegrale ed esplicita, da parte del terzo, del presente Statuto e dei relativi patti parasociali nel testo in vigore al momen- to dell’ingresso nella compagine societaria. 5. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elemen- ti dell'attivo suscettibili di valutazione economica; il ver- samento in denaro può essere sostituito dalla stipula per cor- rispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fi- deiussione bancaria con caratteristiche determinate con decre- to del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio

6.3 In caso di pluralità di soci dovranno essere previsti, sottoscritti e condivisi da

tutti i soci dei patti parasociali che assicurino l’efficace perseguimento

dell’interesse della società e garantiscano, fra l’altro, l’effettivo esercizio da parte

di ciascuno di un controllo sulla società analogo a quello esercitato dagli stessi sui

propri Servizi interni, anche in modo congiunto.

6.4 La partecipazione alla società e l’opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti

delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dal successivo art. 11, è subordinata

all’adozione integrale ed esplicita, da parte del terzo, del presente Statuto e degli

eventuali patti parasociali vigenti al momento dell’ingresso nella compagine

societaria.

6.5 Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica; il versamento in denaro può essere sostituito dalla

stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fideiussione

bancaria con caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal

socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si

osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in

natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice

Civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente

liberate al momento della sottoscrizione.

con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono es- sere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed in tal caso, il conferimento può avve- nire anche mediante la prestazione di una polizza di assicura- zione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garanti- ti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di ser- vizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versa- mento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in de- naro presso la società. Il valore dei conferimenti non può es- sere complessivamente inferiore all'ammontare globale del ca-

Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed in

tal caso, il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza

di assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garantiti per

l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la

prestazione d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la

fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di

cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società. Il valore dei

conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale

del capitale sociale.

6.6 Ai sensi del vigente art. 2466 del Codice Civile è consentita la vendita all'incanto

della partecipazione del socio moroso.

6.7 Ai sensi del vigente art. 2468 del Codice Civile le partecipazioni dei soci possono

essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti,

secondo modalità che saranno disciplinate dai patti parasociali di cui al comma 6.3.

pitale sociale. 6. Ai sensi del vigente art. 2466 del Codice Civile è consen- tita la vendita all'incanto della partecipazione del socio mo- roso. 7. Ai sensi del vigente art. 2468 del Codice Civile le parte- cipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, secondo modalità che saranno disciplinate dai patti parasociali di cui al comma 3. Art. 7 1. Per le decisioni di aumento e di diminuzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile, con esclusione della facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale. 2. Salvo il disposto dell'art. 2482-ter del Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante of- ferta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, da inten- dersi agli Enti pubblici della provincia grossetana secondo

Art. 7 – Aumento e diminuzione del capitale sociale

7.1 Per le decisioni di aumento e di diminuzione del capitale sociale si applicano le

disposizioni di cui agli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile, con esclusione della

facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale.

7.2 Salvo il disposto dell'art. 2482-ter del Codice Civile gli aumenti del capitale

possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova

emissione a terzi, da intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,

comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

ed integrazioni secondo quanto previsto dall'art. 6.2 che precede. Nel caso di

riduzione del capitale per perdite che incidono sullo stesso per oltre un terzo (1/3)

quanto previsto dall'art. 6 comma 2 che precede. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sullo stesso per oltre un terzo (1/3) può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui al vigente art. 2482-bis comma 2 del Codice Civile. Art. 8 1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini- strativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia. 2. I predetti versamenti, salvo prova contraria, devono consi- derarsi infruttiferi. Art. 9 1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile e detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle ecceden-

può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui

al vigente art. 2482-bis comma 2 del Codice Civile.

Art. 8 – Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in

conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non

costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le vigenti disposizioni di

legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia.

8.2 I predetti versamenti, salvo prova contraria, devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9 – Rimborso dei finanziamenti soci

9.1 Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto ai sensi di quanto

disposto dall'art. 2467 del Codice Civile e detto rimborso potrà essere eseguito nel

ze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali quali risultano dalla contabilità regolarmente tenuta ed ag- giornata. Art. 10 1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitazione all'investi- mento. L'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguar- danti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili potrà aver luogo solo se espressamente previsto nell'at- to costitutivo o nel presente Statuto e tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI Art. 11 1. Le partecipazioni sociali sono divisibili e possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente ai soggetti indi-

limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali quali

risultano dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Art. 10 – Quote sociali

10.1 Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e

costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. L'attribuzione a singoli soci di

particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli

utili potrà aver luogo solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel

presente Statuto e tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti

i soci.

TITOLO III

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 11 – Trasferimento delle quote sociali

11.1 Le partecipazioni sociali sono divisibili e possono essere trasferite per atto tra

vivi esclusivamente ai soggetti indicati all’art. 6 comma 2 del presente Statuto.

cati all’art. 6 comma 2 del presente Statuto. Resta salvo il diritto proporzionale di riacquisto in caso di recesso valida- mente esercitato di cui all’art. 13. 2. Per "partecipazione" o "partecipazioni" si intende la por- zione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione pertinenti alla stessa. Nel caso di comproprie- tà di una partecipazione sociale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 del Codice Civi- le. 3. E’ vietata la costituzione di pegno o usufrutto sulle par- tecipazioni alla società. Nel caso di sequestro delle parteci- pazioni, si applicano gli artt. 2352 e 2471-bis del Codice Ci- vile. 4. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione os- servandosi le disposizioni dell'art. 2471 del Codice Civile.

Resta salvo il diritto proporzionale di riacquisto in caso di recesso validamente

esercitato di cui all’art. 13.

11.2 Per "partecipazione" o "partecipazioni" si intende la porzione di capitale

spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o

anche i diritti di sottoscrizione pertinenti alla stessa. Nel caso di comproprietà di

una partecipazione sociale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da

un rappresentante comune nominato con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106

del Codice Civile.

11.3 E’ vietata la costituzione di pegno o usufrutto sulle partecipazioni alla società.

Nel caso di sequestro delle partecipazioni, si applicano gli artt. 2352 e 2471-bis del

Codice Civile.

11.4 La partecipazione può formare oggetto di espropriazione osservandosi le

disposizioni dell'art. 2471 del Codice Civile.

11.5 Il diritto di recesso previsto all’art. 2469 comma 2 del Codice civile non può

essere esercitato prima che siano tra scorsi due (2) anni dalla costituzione della

società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

5. Il diritto di recesso previsto all’art. 2469 comma 2 del Codice civile non può essere esercitato prima che siano tra- scorsi due (2) anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Art. 12 1. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, in tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile. 2. Se la partecipazione è alienata con successivi contratti a più Enti pubblici, quello tra essi che per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è prefe- rito agli altri anche se il suo titolo è di data posteriore. 3. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicheranno le dispo- sizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2470 del Codice Civile.

Art. 12 – Efficacia del trasferimento delle partecipazioni

12.1 Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal

momento dell'iscrizione nel registro delle imprese territorialmente competente,

in tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

12.2 Se la partecipazione è alienata con successivi contratti a più amministrazioni

pubbliche, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel

Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data

posteriore.

12.3 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona

dell'unico socio, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.

2470 del Codice Civile.

RECESSO Art. 13 1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della società all'estero; f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4 del Codice Civile; h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di parteci- pazioni sociali di nuove emissioni a terzi;

TITOLO IV

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 13 – Recesso

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle

decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) il cambiamento del tipo della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica

dell'oggetto della società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei

diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4 del Codice Civile;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni sociali di nuove

emissioni a terzi;

i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 del Codice Civile

qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 del Codice Civile qualora la delibera non sia assunta all'unanimità. 2. Il diritto di recesso spetta comunque ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed i soci hanno diritto altre- sì di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469 comma 2 del Codice Civile. 3. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile. Si applica il disposto dell'art. 2473 del Codice Civile per quel che ri- guarda le modalità del recesso. 4. Il recesso, il cui esercizio deve essere annotato nel libro dei soci, non potrà essere esercitato e, se già esercitato sa- rà privo di efficacia, se entro novanta (90) giorni dall'eser- cizio dello stesso la società revochi la delibera che lo ha

13.2 Il diritto di recesso spetta comunque ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla

legge ed i soci hanno diritto altresì di recedere dalla società in relazione al disposto

dell’art. 2469 comma 2 del Codice Civile.

13.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi

degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle

ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile. Si applica il disposto dell'art.

2473 del Codice Civile per quel che riguarda le modalità del recesso.

13.4 Il recesso, il cui esercizio deve essere annotato nel libro dei soci, non potrà

essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, se entro novanta (90)

giorni dall'esercizio dello stesso la società revochi la delibera che lo ha legittimato

o se è stato deliberato lo scioglimento della società.

legittimato o se è stato deliberato lo scioglimento della so- cietà. ESCLUSIONE Art. 14 1. Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favore- vole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti (4/5) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che: a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; b) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società anche attraverso la sottoscrizione di patti pa- rasociali; c) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società con- corrente.

Art. 14 – Esclusione

14.1 Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino i quattro quinti (4/5) del capitale sociale, può essere escluso per

giusta causa il socio che:

a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento,

non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

b) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società anche

attraverso la sottoscrizione di patti parasociali;

c) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la

maggioranza del capitale di società concorrente.

14.2 Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza

richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si

tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio

recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del

capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le

2. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci- pazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'As- semblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquida- zione con le modalità sopra previste, la decisione di esclu- sione è definitivamente inefficace. La deliberazione di esclu- sione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddet- ta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione da- vanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due (2) soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. La

deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione

avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine

il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Se la società si compone di due (2) soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata

dal Tribunale su domanda dell'altro.

14.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione esclusa la

possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale

sociale.

3. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione esclusa la possibilità del rimborso della par- tecipazione mediante riduzione del capitale sociale. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI Art. 15 1. Nell'ipotesi di recesso ed esclusione, le partecipazioni sociali saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimo- nio sociale entro centoottanta (180) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o decorrenti dalla data del- la deliberazione relativa all’esclusione del socio. Il patri- monio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore se no- minati, tenendo conto del valore di mercato della partecipa- zione riferita al momento dell'efficacia del recesso oppure al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre a- vere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e

TITOLO V

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 15 – Modalità di liquidazione delle partecipazioni

15.1 Nell'ipotesi di recesso ed esclusione, le partecipazioni sociali saranno

rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale entro centoottanta (180)

giorni decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o decorrenti dalla data

della deliberazione relativa all’esclusione del socio. Il patrimonio della società è

determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dell’organo di controllo e

del Revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della

partecipazione riferita al momento dell'efficacia del recesso oppure al momento in

cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore

di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle

sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni

sociali è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale

nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese

su istanza della parte più diligente, applicandosi il primo comma dell'art. 1349 del

Codice Civile.

alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la va- lutazione delle partecipazioni sociali è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente, appli- candosi il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile. 2. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci mede- simi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, ad eccezione che nelle ipotesi della esclusione, riducendo il capitale sociale in misura corrispon- dente; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in li- quidazione.

15.2 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci

proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente

individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato

utilizzando riserve disponibili o, ad eccezione che nelle ipotesi della esclusione,

riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si

applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile

il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

UNICO SOCIO Art. 16 1. In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo soggetto, questo risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile. 2. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l’Amministratore Unico de- ve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 del Co- dice Civile. Quando si costituisce o ricostituisce la plurali- tà dei soci, l’Amministratore Unico ne deve depositare apposi- ta dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. 3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provve- dere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichia-

TITOLO VI

UNICO SOCIO

Art. 16 – Responsabilità del socio unico

16.1 In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui

l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo soggetto, questo risponde

illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto

previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile, o fin quando non sia stata attuata la

pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile.

16.2 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona

dell'unico socio, l’Amministratore Unico deve effettuare gli adempimenti previsti

dall'art. 2470 del Codice Civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei

soci, l’Amministratore Unico ne deve depositare apposita dichiarazione per

l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

16.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità

prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico sopra

previste devono essere depositate entro trenta (30) giorni dalla iscrizione nel libro

dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

razioni dell’Amministratore Unico sopra previste devono essere depositate entro trenta (30) giorni dalla iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. DECISIONI DEI SOCI Art. 17 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen- za dalla legge, dallo Statuto nonché sugli argomenti che l’Amministratore Unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro ap- provazione. 2. Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci, salvo che l’organo amministrativo decida, ove consentito dalla legge, di ricorrere alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto di cui all’art. 19 del presente Statuto: a) l’approvazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, l'approvazione del bilancio d’esercizio e la de- cisione in merito alla distribuzione degli utili o alla coper- tura delle perdite;

TITOLO VII

ASSEMBLEA

Art. 17 – Competenze dell’Assemblea

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo

Statuto nonché sugli argomenti che l’Amministratore Unico o tanti soci che

rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro

approvazione.

17.2 Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci, salvo che l’organo

amministrativo decida, ove consentito dalla legge, di ricorrere alla consultazione

scritta ed al consenso espresso per iscritto di cui all’art. 19 del presente Statuto:

a) l’approvazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale,

l'approvazione del bilancio d’esercizio e la decisione in merito alla distribuzione

degli utili o alla copetura delle perdite;

b) la nomina dell’Amministratore Unico;

c) la nomina dei componenti l’organo di controllo e del Revisore;

d) ogni modificazione del presente Statuto sociale, nonché le decisioni assunte ai

sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile;

b) la nomina dell’Amministratore Unico; c) la nomina del presidente del Collegio Sindacale, dei Sinda- ci effettivi e del Revisore; d) ogni modificazione del presente Statuto sociale, nonché le decisioni assunte ai sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so- stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostitu- zione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liqui- dazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 comma 1 del Codice Civile; g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio; h) la decisione in ordine all’alienazione di cespiti azienda- li, ivi compresi brevetti e know-how, di valore pari o supe-

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca,

la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.

2487 comma 1 del Codice Civile;

g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

h) la decisione in ordine all’alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e

know-how, di valore pari o superiore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola

transazione;

i) la decisione in ordine alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di

valore pari o superiore ad euro ventimila (euro 20.000,00);

j) la decisione in ordine alle compravendite ed alle permute di beni immobili di

qualsiasi valore;

k) la decisione in ordine all’assunzione di mutui e prestiti di valore pari o superiore

ad euro cinquantamila (euro 50.000,00).

17.3 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che

rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Non è necessaria la decisione dei

soci che autorizzi l'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o

superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei

riore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola transazione; i) la decisione in ordine alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di valore pari o superiore ad euro ventimila (euro 20.000,00); j) la decisione in ordine alle compravendite ed alle permute di beni immobili di qualsiasi valore; k) la decisione in ordine all’assunzione di mutui e prestiti di valore pari o superiore ad euro cinquantamila (euro 50.000,00). 3. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e dell’Amministratore Unico, nei due (2) anni dall'iscrizione della società nel Registro Impre- se ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2465 comma 2, 2343

soci e dell’Amministratore Unico, nei due (2) anni dall'iscrizione della società nel

Registro Imprese ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2465 comma 2, 2343 comma

2 e 2343-bis commi 4 e 5 del Codice Civile.

comma 2 e 2343-bis commi 4 e 5 del Codice Civile. DIRITTO DI VOTO Art. 18 1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci; in ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura propor- zionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466 comma 5 del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei soci. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO Art. 19 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con- sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; qualora si tratti di decisioni che riguardino le lettere d), e) ed f) del precedente art. 17, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2484 n. 6 del Codice Civile, 2487, 2487-ter del Codice Civile, 2482-bis e ter del Codice

Art. 18 - Diritto di voto

18.1 Hanno diritto di voto tutti i soci, così come risultanti dal Registro delle

imprese territorialmente competente; in ogni caso il voto compete a ciascun socio

in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio la cui

polizza assicurativa o garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove

prestate ai sensi dell'art. 2466 comma 5 del Codice Civile, non può partecipare alle

decisioni dei soci.

Art. 19 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta

ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; qualora si tratti di decisioni

che riguardino le lettere d), e) ed f) del precedente art. 17, nonché in tutti gli altri

casi previsti dall'art. 2484 n. 6 del Codice Civile, 2487, 2487-ter del Codice Civile,

2482-bis e ter del Codice Civile o dal presente Statuto o quando lo richieda

l’Amministratore Unico o un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo

(1/3) del capitale sociale, in tutti questi casi le decisioni dei soci devono essere

Civile o dal presente Statuto o quando lo richieda l’Amministratore Unico o un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, in tutti questi casi le decisioni dei soci devono essere adottate mediante de- liberazione assembleare. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare, è ef- fettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora intervengano muta- menti nella compagine sociale il nuovo socio potrà sottoscri- vere la decisione in luogo del socio cedente allegando estrat- to autentico del libro soci ovvero un’attestazione dell’organo amministrativo da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. 2. La procedura di consultazione scritta o dell'acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a partico- lari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli a-

adottate mediante deliberazione assembleare. L'individuazione dei soci legittimati

a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento

alle risultanze del Registro delle imprese territorialmente competente alla data

dell'inizio della procedura; qualora intervengano mutamenti nella compagine

sociale il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente

allegando un’attestazione dell’organo amministrativo da cui risulti la sua qualifica

di socio.

19.2 La procedura di consultazione scritta o dell'acquisizione del consenso espresso

per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio

il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto

adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto

di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo

di decisione.

19.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà

essere inviata a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire al domicilio risultante Registro

delle imprese territorialmente competente. Dalla proposta deve risultare con

chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare; i soci hanno quindici (15) giorni

per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere messa in calce al

documento ricevuto. La mancanza di risposta dei soci entro il predetto termine

venti diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovve- ro di più documenti che contengano il medesimo testo di deci- sione. 3. La consultazione scritta consiste in una proposta di deli- berazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu- to ricevimento fatto pervenire al domicilio risultante dai li- bri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'e- satto testo della decisione da adottare; i soci hanno quindici (15) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La man- canza di risposta dei soci entro il predetto termine viene considerata come voto contrario. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate devono essere trascritte senza in- dugio nel libro delle decisioni dei soci.

viene considerata come voto contrario. Le decisioni assumono la data dell'ultima

dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate

devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA Art. 20 1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrati- vo anche fuori della sede sociale purché in Italia o nel ter- ritorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. 2. In caso di impossibilità dell’Amministratore Unico o di sua inattività l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sin- dacale se nominato. 3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 4. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o particolari esigenze lo richiedano in relazio- ne alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. In tal caso

Art. 20 – Svolgimento dell’Assemblea

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori

della sede sociale, purché nel territorio di riferimento di una della Amministrazioni

pubbliche socie.

20.2. In caso di impossibilità dell’Amministratore Unico o di sua inattività

l’Assemblea può essere convocata dall’Organo di controllo.

20.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno

una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

20.4 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o

particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della

società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per

l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine

previsto dalla legge medesima. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare

i casi che qualificano la convocazione posticipata nella relazione sulla gestione.

20.5 L'Assemblea viene convocata mediante messaggio di posta elettronica

certificata all’indirizzo dei soci risultanti dal Registro delle imprese

territorialmente competente, con avviso spedito otto (8) giorni o, se spedito

successivamente, ricevuto almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

l'organo amministrativo deve segnalare i casi che qualificano la convocazione posticipata nella relazione sulla gestione. 5. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto (8) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto per- venire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. 6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 7. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adu- nanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convoca- zione. 8. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-

20.6 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione

l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima

convocazione.

20.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa

regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e

l’Amministratore Unico e tutti i membri dell’organo di controllo sono presenti o

informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l’Amministratore

Unico o i membri dell’organo di controllo non partecipano personalmente

all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli

atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti

gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

tero capitale sociale e l’Amministratore Unico e tutti i mem- bri del Collegio Sindacale se nominati sono presenti o infor- mati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 9. Se l’Amministratore Unico o i membri del Collegio Sindacale se nominati non partecipano personalmente all'Assemblea, do- vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservar- si agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'or- dine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stes- si. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA Art. 21 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

Art. 21 – Svolgimento dell’Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di sua

assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo

svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo- tazioni. 3. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi au- dio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali: - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio- ne; - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Se- gretario dell'Assemblea o il Notaio che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi rite- nere svolta l'Assemblea in detto luogo;

21.3 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati

e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare

e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell'Assemblea o

il Notaio che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale

dovendosi ritenere svolta l'Assemblea in detto luogo;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere

o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere

predisposto il foglio delle presenze.

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di- scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra- smettere documenti. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. DELEGHE Art. 22 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea risultino iscritti nel libro dei soci. 2. Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta, che non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indi- cazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega; se la de- lega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche

Art. 22 - Deleghe

22.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea

risultino tali secondo il Registro delle imprese territorialmente competente.

22.2 Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare

anche da un non socio con delega scritta, che non può essere rilasciata con il nome

del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società; nella delega

deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali

facoltà e limiti di sub-delega; se la delega viene conferita per la singola Assemblea

ha effetto anche per la seconda convocazione; è ammessa anche una delega a

valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

per la seconda convocazione; è ammessa anche una delega a va- lere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno. 3. La rappresentanza non può essere conferita all’Amministratore Unico, ai membri del Collegio Sindacale o al Revisore se nominati ed ai dipendenti della società. VERBALE DELL'ASSEMBLEA Art. 23 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assem- blea. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti della verifica della regolarità della costituzione, dell'iden- tità e della legittimazione dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità

22.3 La rappresentanza non può essere conferita all’Amministratore Unico, ai

membri dell’organo di controllo o al Revisore, se nominato, nonché ai dipendenti

della società.

Art. 23 – Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal

Presidente dell'Assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti

della verifica della regolarità della costituzione, dell'identità e della legittimazione

dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti.

23.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e nello

stesso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti

all'ordine del giorno.

ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identifi- cazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. 2. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fat- ti dal Presidente e nello stesso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordi- ne del giorno. 3. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto sociale e dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio e il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza in- dugio nel libro delle decisioni dei soci. QUORUM ASSEMBLEARI Art. 24 1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so- ciale e delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. 2. Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) del comma 2 del

23.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello

Statuto sociale e dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio e il verbale

dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza

indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 – Quorum assembleari

24.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole

di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

24.2 Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) del comma 2 del precedente art. 17, è

comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno

il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

precedente art. 17, è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale. 3. Restano fatte salve altre disposizioni di legge e del pre- sente Statuto che per particolari deliberazioni richiedono di- verse specifiche maggioranze. 4. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap- presentino il sessanta per cento (60%) del capitale sociale. AMMINISTRATORE UNICO Art. 25 1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dai soci ai sensi dei precedenti artt. 17 e 19. 2. I nominativi dei candidati alla carica di Amministratore

24.3 Restano fatte salve altre disposizioni di legge e del presente Statuto che per

particolari deliberazioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.4 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del

consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei

soci che rappresentino il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 25 – Organo amministrativo

25.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel

rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dai soci.

25.2 Il candidato ad Amministratore Unico sarà sempre designato dalla Provincia

di Grosseto.

25.3 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico.

Unico saranno sempre indicati dalla Provincia di Grosseto. 3. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Uni- co. 4. L’Amministratore Unico può essere anche non socio ed ha co- munque la rappresentanza generale della società. 5. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile. DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE Art. 26 1. L’Amministratore Unico resta in carica tre (3) anni ed è rieleggibile; la cessazione dell’Amministratore Unico per sca- denza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo orga- no amministrativo è stato ricostituito. 2. Nell'intervallo temporale intercorrente fra la cessazione dell’Amministratore Unico per scadenza del termine ed il mo-

25.4 L’Amministratore Unico può essere anche non socio ed ha comunque la

rappresentanza generale della società.

25.5 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico, e se

nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui

all'art. 2382 del Codice Civile, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie,

nonché i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 26 – Durata, revoca e cessazione dell’Amministratore Unico

26.1 L’Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre

esercizi ed è rieleggibile.

26.2 L’Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo

quanto previsto dalla legge in materia di inconferibilità e incompatibilità degli

incarichi, nonché in materia di limitazioni al conferimento di incarichi a soggetti

in quiescenza.

mento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostitu- ito l’amministratore decaduto potrà compiere solo atti di or- dinaria amministrazione. ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO Art. 27 1. In considerazione della natura dell’attività prevista nell’oggetto sociale costituita da prestazioni di servizi da svolgere esclusivamente nei confronti degli Enti pubblici soci

26.3 Nella scelta dell’Amministratore Unico le amministrazioni pubbliche socie

assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di

un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da

esse effettuate in corso d’anno.

26.4 Si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive

modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi

amministrativi.

26.5 La cessazione dell’Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nell'intervallo temporale intercorrente fra la cessazione dell’Amministratore Unico

per scadenza del termine ed il momento in cui il nuovo organo amministrativo è

stato ricostituito l’amministratore decaduto potrà compiere solo atti di ordinaria

amministrazione.

Art. 27 – Esercizio del controllo analogo sulle decisioni dell’organo amministrativo

27.1 In considerazione della natura dell’attività prevista nell’oggetto sociale

costituita da prestazioni di servizi da svolgere prevalentemente nei confronti delle

Amministrazioni pubbliche socie in regime di “in house providing”,

l’Amministratore Unico è tenuto a richiedere al “Comitato di Controllo analogo”,

nel regime del c.d. “in house providing”, l’Amministratore U- nico è tenuto a richiedere al “Comitato di Controllo analogo”, organismo non societario composto da rappresentanti dei soci, un parere preventivo su tutte le proposte di decisione che im- plicano scelte a carattere strategico, come meglio specificate nell’atto di nomina dell’Amministratore Unico. 2. Il parere di cui al comma precedente è finalizzato ad una preventiva verifica da parte del Comitato di Controllo analogo della compatibilità delle proposte di decisione dell’Amministratore Unico con gli indirizzi espressi dai soci e rappresenta una delle modalità con cui questi ultimi eserci- tano il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri Servizi interni. 3. L’Amministratore Unico è tenuto ad inviare le proposte di decisione ai membri del Comitato di Controllo analogo tramite mezzi che garantiscano la celerità delle comunicazioni (posta elettronica e fax). 4. Il Comitato di controllo analogo, entro il termine di cin-

organismo non societario composto da rappresentanti dei soci, un parere

preventivo su tutte le proposte di decisione che implicano scelte a carattere

strategico, come meglio specificate nell’atto di nomina dell’Amministratore Unico.

27.2 Il parere di cui al comma precedente è finalizzato ad una preventiva verifica

da parte del Comitato di Controllo analogo della compatibilità delle proposte di

decisione dell’Amministratore Unico con gli indirizzi espressi dai soci e rappresenta

una delle modalità con cui questi ultimi esercitano il controllo sulla società analogo

a quello esercitato sui propri Servizi interni.

27.3 L’Amministratore Unico è tenuto ad inviare le proposte di decisione ai membri

del Comitato di Controllo analogo tramite mezzi che garantiscano la celerità delle

comunicazioni (posta elettronica e fax).

27.4 Il Comitato di controllo analogo, entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi

decorrenti dalla data di trasmissione della proposta, ne analizza il contenuto

verificandone la compatibilità con gli indirizzi espressi dai soci e, se ritenuto

necessario, comunica per iscritto all’Amministratore Unico il proprio parere

contrario all’assunzione della decisione, motivando adeguatamente, o la richiesta

di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indicato senza che

il Comitato di Controllo abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste

di modifica/integrazione alla proposta, la decisione dell’Amministratore Unico può

essere liberamente adottata.

que (5) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissio- ne della proposta, ne analizza il contenuto verificandone la compatibilità con gli indirizzi espressi dai soci e, se rite- nuto necessario, comunica per iscritto all’Amministratore Uni- co il proprio parere contrario all’assunzione della decisione, motivando adeguatamente, o la richiesta di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indi- cato senza che il Comitato di Controllo abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste di modifica/integrazione alla proposta, la decisione dell’Amministratore Unico può es- sere liberamente adottata. 5. Le decisioni dell’Amministratore Unico devono essere tra- scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini- stratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

27.5 Le decisioni dell’Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio

nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve

essere conservata dalla società.

Art. 28 – Poteri e doveri dell’organo amministrativo

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO Art. 28 1. L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, l'atto costitutivo o il presente Statuto riservano espressa- mente ai soci. 2. La rappresentanza legale della società di fronte a qualun- que autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai ter- zi spetta all’Amministratore Unico. 3. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spet- tano altresì alle persone debitamente autorizzate dall’Amministratore Unico con decisione pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa. 4. Spetta all’Amministratore Unico il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

28.1 L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, esclusi quelli che la legge, l'atto costitutivo o il presente Statuto

riservano espressamente ai soci.

28.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità

giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta all’Amministratore Unico.

28.3 La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle

persone debitamente autorizzate dall’Amministratore Unico con decisione

pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione

stessa.

28.4 Spetta all’Amministratore Unico il potere di rilasciare procure per singole

operazioni a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

28.5 Rientrano, nella competenza esclusiva dell’Amministratore Unico e non sono

delegabili i poteri e le attribuzioni relativi:

- all’adozione di proposte di documenti programmatici annuali e pluriennali da

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- all’alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore

inferiore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola transazione;

- alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di valore inferiore a euro

ventimila (euro 20.000,00);

5. Rientrano, nella competenza esclusiva dell’Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relati- vi: - all’adozione di documenti programmatici annuali e plurienna- li da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e, successi- vamente, al Consiglio Provinciale di Grosseto ed agli altri organi competenti degli Enti pubblici soci per la loro appro- vazione definitiva; - all’alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore inferiore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola transazione; - alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di valore inferiore a euro ventimila (euro 20.000,00); - all’assunzione di mutui e prestiti di valore inferiore a eu- ro cinquantamila (euro 50.000,00). 6. Non possono essere delegate comunque le attribuzioni indi- cate al comma 5 dell'art. 2475 del Codice Civile, che sono in

- all’assunzione di mutui e prestiti di valore inferiore a euro cinquantamila (euro

50.000,00).

28.6 Non possono essere delegate comunque le attribuzioni indicate al comma 5

dell'art. 2475 del Codice Civile, che sono in ogni caso di competenza

dell’Amministratore Unico.

28.7 L'Amministratore Unico può nominare direttori, direttori generali, institori o

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti

determinandone i poteri.

28.8 Al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a

quello che gli stessi esercitano sui propri Servizi interni, l’Amministratore Unico è

tenuto a:

a) predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle

attività societarie elaborato in base alle indicazioni delle amministrazioni

pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel

quale siano esplicitati:

- gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all’Amministratore Unico;

- le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall’Amministratore Unico per

il conseguimento degli obiettivi assegnati;

- i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di

incarichi esterni;

ogni caso di competenza dell’Amministratore Unico. 7. L'Amministratore Unico può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di deter- minati atti o categorie di atti determinandone i poteri. 8. Al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri Servizi interni, l’Amministratore Unico è tenuto a: a) predisporre annualmente un documento programmatico trienna- le delle attività societarie sulla base degli indirizzi e- spressi dai soci, nel quale siano esplicitate le scelte stra- tegiche che verranno attuate nel corso del periodo di riferi- mento per il conseguimento dell’oggetto sociale, con indica- zione dei dati e delle informazioni su base annuale; a tale documento deve essere allegato lo stato patrimoniale, il conto economico, il piano finanziario previsionale ed il piano degli investimenti del periodo di riferimento. Il suddetto documento programmatico, corredato dei relativi allegati, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 ottobre

- indirizzi in merito alle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle

per il personale.

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato

patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario

previsionale, relativi al periodo di riferimento.

Il documento programmatico triennale, corredato dei relativi allegati, deve

essere preventivamente inviato dall’Amministratore Unico alle amministrazioni

pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione da

parte dell’Assemblea dei soci del bilancio d’esercizio e presentato per

l’approvazione contestualmente a tale documento consuntivo;

b) redigere ed inviare alle amministrazioni pubbliche socie entro il 31 luglio di

ogni anno una relazione semestrale sugli esisti della verifica dello stato di

attuazione delle attività programmate e del mantenimento dell’equilibrio

economico e finanziario;

c) inviare la proposta di bilancio d’esercizio, corredata dei relativi allegati, ivi

compresa anche la relazione sulla gestione, alle amministrazioni pubbliche socie

almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte

dell’Assemblea.

28.9 Al fine di rendere più incisiva l’azione di controllo da parte dei soci, in

aggiunta ai diritti previsti dall’art. 2476 del Codice Civile, gli stessi, a prescindere

di ogni anno e, successivamente, trasmesso entro il 30 novem- bre successivo per l’approvazione definitiva al Consiglio Pro- vinciale di Grosseto ed agli altri organi competenti degli En- ti pubblici soci. Per l’esercizio 2008 il suddetto documento programmatico dovrà essere predisposto entro trenta (30) gior- ni dalla data di approvazione del nuovo piano industriale del- la società, approvato dall’Assemblea entro i successivi trenta (30) giorni e presentato per l’approvazione definitiva al Con- siglio Provinciale di Grosseto nella prima seduta utile suc- cessiva a tale ultimo termine; b) effettuare la verifica dello stato di attuazione delle at- tività programmate, inoltrando entro il 15 settembre di ogni anno alla Giunta Provinciale di Grosseto, al Comitato per il controllo analogo ed agli organi competenti degli Enti pubbli- ci soci una relazione sugli esiti della verifica effettuata; c) predisporre una proposta di bilancio d’esercizio corredata dei relativi allegati, nonché di una dettagliata relazione

dalla partecipazione posseduta, hanno diritto di richiedere per iscritto in

qualunque momento all’Amministratore Unico tutte le informazioni ed i

chiarimenti ritenuti necessari relativamente alla situazione economico-

finanziaria attuale e prospettica della società, alla gestione del personale, alle

scelte strategiche effettuate ed ai loro effetti conseguenti e alle prospettive

generali della società. L’organo amministrativo ha l’obbligo di fornire per iscritto

e con sollecitudine le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

28.10 E’ riconosciuto a ciascun socio, a prescindere dalla partecipazione

posseduta, il diritto di richiedere in qualunque momento l’audizione

dell’Amministratore Unico e/o dei soggetti di cui al precedente comma 28.7.

sulla gestione entro il 28 febbraio di ogni anno; i suddetti documenti devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Giunta Provinciale di Grosseto e dei competenti organi degli altri Enti pubblici soci e, successi- vamente, all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, salvo quanto previsto dall’art. 2478-bis del Codice Civile. COMPENSI ALL’AMMINISTRATORE UNICO Art. 29 1. All’Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese so- stenute per ragioni del suo ufficio. 2. I soci possono assegnare all’Amministratore Unico un'inden- nità annuale in misura fissa oppure un compenso proporzionale agli utili di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento ad un fondo di quiescenza o la stipula di apposita polizza assicura- tiva.

Art. 29 – Compensi dell’Amministratore Unico

29.1 All’Amministratore Unico può essere riconosciuto al momento della nomina

un compenso economico annuo onnicomprensivo non superiore a quello

determinato con l’applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto

conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da

altre società a controllo pubblico.

29.2 L’Assemblea può decidere al momento della nomina dell’Amministratore

Unico di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri

stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati di bilancio raggiunti

dalla Società nel corso dell’esercizio precedente a quello di riferimento, fermo

restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi attribuibili alla

responsabilità dell’Amministratore Unico, la parte variabile del compenso non

può essere corrisposta. Fino all’emanazione del decreto del Ministro

ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI Art. 30 1. Quale organo di controllo i soci con decisione da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 2479 del Codice Civile pos-

dell’economia e delle finanze previsto all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto

2016, n. 175, il costo annuo sostenuto per i compensi dell’Amministratore Unico

non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013,

come risultante dal bilancio d’esercizio al 31/12/2013.

29.3 All’Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese

effettivamente sostenute per le ragioni del suo ufficio, nel rispetto dei criteri e

delle procedure stabilite dall’Assemblea al momento della loro nomina.

29.4 Non è consentito corrispondere all’Amministratore Unico premi deliberati

dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere allo stesso trattamenti di fine

mandato.

TITOLO IX

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 – Organi di controllo

30.1 Con decisione dei soci è nominato obbligatoriamente l’organo di controllo.

30.2 L’organo di controllo può essere costituito alternativamente dal Collegio

Sindacale o da un Sindaco Unico.

sono nominare alternativamente il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato secondo quanto disposto dalla normativa in te- ma di società per azioni ed opererà ai sensi dei successivi articoli o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi di legge. La nomina del Collegio Sindacale è obbliga- toria nei casi previsti dal comma 2 e 3 dell'art. 2477 del Co- dice Civile ed in questi casi si applicano le disposizioni dettate per la società per azioni; in tal caso, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale. 2. Al fine di rendere più incisiva l’azione di controllo da parte dei soci, in aggiunta ai diritti previsti dall’art. 2476 del Codice Civile, gli stessi, a prescindere dalla partecipa- zione posseduta, hanno diritto di richiedere per iscritto in qualunque momento all’organo amministrativo tutte le informa- zioni ed i chiarimenti ritenuti necessari relativamente alla situazione economico-finanziaria attuale e prospettica della società, alla gestione del personale, alle scelte strategiche effettuate ed ai loro effetti conseguenti e alle prospettive

30.3 Il Sindaco Unico deve possede gli stessi requisiti richiesti per i membri del

Collegio Sindacale, dura in carica lo stesso tempo e svolge le stesse funzioni del

Collegio Sindacale.

30.4 In caso di nomina del Collegio Sindacale deve essere garantito il rispetto del

principio dell’equilibrio di genere, ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e

successive modifiche ed integrazioni.

generali della società. L’organo amministrativo ha l’obbligo di fornire le informazioni ed i chiarimenti mediante relazione scritta entro trenta (30) giorni dalla richiesta del socio. 3. E’ riconosciuto a ciascun socio, a prescindere dalla parte- cipazione posseduta, il diritto di richiedere in qualunque mo- mento l’audizione dell’Amministratore Unico e/o dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 28. 4. E’ riconosciuto altresì a ciascun socio, a prescindere dal- la partecipazione posseduta, il diritto di esprimere indirizzi che la società è tenuta ad osservare a condizione che gli stessi non siano in conflitto o di ostacolo al perseguimento delle finalità sociali. COLLEGIO SINDACALE Art. 31 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effetti- vi e di due (2) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindaca- le è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso

Art. 31 – Collegio Sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2)

supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della

nomina dello stesso collegio. Tutti i sindaci devono essere regolarmente iscritti al

Registro dei Revisori legali.

collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; qualora la no- mina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile. 2. Il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della decisio- ne dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo e- sercizio della carica e sono comunque rieleggibili. La cessa- zione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel mo- mento in cui il Collegio è stato ricostituito. 3. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro uffi- cio. CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA Art. 32 1. Nei casi di obbligatorietà della nomina non possono essere

31.2 I componenti del Collegio Sindacale della Società devono possedere i requisiti

di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e

sono individuati sulla base di comprovate competenze professionali.

31.2 Il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre (3)

esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica e sono comunque rieleggibili. Si applicano le

disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modifiche ed

integrazioni. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel

momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

31.3 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero

periodo della durata del loro ufficio.

Art. 32 – Cessazione dalla carica dei membri dell’organo di controllo

nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Per tutti i sindaci iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Mini- stero della Giustizia, si applica il comma 2 dell'art. 2399 del Codice Civile. CESSAZIONE DALLA CARICA Art. 33 1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci; la decisione di revoca deve essere ap- provata con decreto del Tribunale sentito l'interessato. In caso di morte, di rinunzia e di decadenza, subentrano i sup- plenti in ordine di età, i nuovi sindaci restano in carica fi- no alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei succes-

32.1 I membri dell’organo di controllo possono essere revocati solo per giusta

causa e con decisione dei soci assunta all’unanimità; la decisione di revoca deve

essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

32.2 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di uno o più componenti

dell’organo di controllo, subentrano i sindaci supplenti in ordine di età, i quali

restano in carica fino alla decisione dei soci d’integrazione del Collegio, da

adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta (30) giorni.

I nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di

sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di

integrazione dal sindaco più anziano di età.

Art. 33 – Competenze dell’organo di controllo

33.1 L’organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del

Codice Civile ed esercita, di norma, anche la revisione legale della società,

osservando le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche

ed integrazioni, salvo che nelle ipotesi in cui la normativa vigente preveda che

tale revisione debba essere obbligatoriamente esercitata da un soggetto distinto.

33.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 comma 1 del

Codice Civile. Delle riunioni del Collegio Sindacale e delle verifiche del Sindaco

Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto senza indugio nel libro

sivi trenta (30) giorni e i nuovi sindaci nominati scadono in- sieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presi- dente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integra- zione dal sindaco più anziano di età. COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE Art. 34 1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il con- trollo contabile sulla società, tranne che nelle ipotesi in cui sia per legge obbligatoria la nomina di un revisore conta- bile che svolga tale controllo. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 comma 1 del Codice Civile. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto senza indu- gio nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sotto-

delle decisioni dell’organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le

deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta

dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso.

33.3 I componenti dell’organo di controllo devono assistere alle adunanze delle

assemblee dei soci e devono riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

Art. 34 – Revisore Legale

34.1 Nei casi in cui la normativa vigente preveda che il controllo contabile della

società debba essere necessariamente affidato ad un soggetto distitinto

dall’organo di controllo, tale controllo deve essere affidato ad un Revisore Legale

regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali, che viene nominato

dall’Assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo.

34.2 Nello svolgimento delle proprie funzioni il Revisore Legale osserva, ove

applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche

ed integrazioni.

34.3 Il Revisore Legale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e

autonomia previsti dalla normativa vigente ed è individuato sulla base di

comprovate competenze professionali.

scritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sin- dacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presen- ti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci. Il Collegio dei Sindaci de- ve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni. REVISORE CONTABILE Art. 35 1. In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, il controllo contabile della società potrà es- sere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società

34.4 Il compenso spettante al Revisore Legale è determinato dai soci all'atto della

nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre

(3) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione del Revisore Legale

per scadenza del termine ha effetto solo a partire dal momento della nomina del

nuovo incaricato.

34.5 L'incarico al Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione

dei soci, da assumersi con il quorum deliberativo previsto al comma 24.2 del

presente Statuto.

TITOLO X

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 35 – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione di utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

35.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla

compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le

vigenti norme di legge e quanto disposto all’art. 28 comma 8 let. c) del presente

Statuto. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con

la maggioranza del capitale, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora particolari

per azioni in quanto applicabili. Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Ci- vile. Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio re- lativo al terzo esercizio dell'incarico. 2. L'incarico al Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioran- za assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interes- sato. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies del Codice Civile.

esigenze della società lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della

società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge; in caso di

approvazione del bilancio entro il maggior termine dei centottanta (180) giorni

dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’Amministratore Unico deve segnalare nella

relazione prevista all’art. 28 comma 8 let. c) del presente Statuto le ragioni della

dilazione. Da gli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta almeno una

somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale,

finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei

soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di

copertura delle eventuali perdite.

35.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e

risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota

destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può

farsi luogo alla ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o

ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli

utili.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Art. 36 1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno. 2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini- strativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e quanto disposto all’art. 28 comma 8 let. c) del pre- sente Statuto. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con la maggioranza del capitale, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora particolari e- sigenze della società lo richiedano in relazione alla struttu- ra ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge; in caso di approvazione del

TITOLO XI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 – Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a

conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata, senza indugio, non deliberi

le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto

dall'art. 2482-ter del Codice Civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;

f) per deliberazione dell'Assemblea;

g) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto o dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai sensi del comma 3 dell'art. 2484 del

Codice Civile.

bilancio entro il maggior termine dei centoottanta (180) gior- ni dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’Amministratore U- nico deve segnalare nella relazione prevista all’art. 28 comma 8 let. c) del presente Statuto le ragioni della dilazione. Da- gli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta almeno una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia rag- giunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di copertura delle eventuali perdite. 3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili real- mente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente appro- vato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva lega- le. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. 3. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

36.3 L'Assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà

uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 37 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav- venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata, senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea; d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega- le, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter del Codice Ci- vile; e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile; f) per deliberazione dell'Assemblea; g) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo

Art. 37 – Titoli di debito

37.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

37.2 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le

maggioranze previste per la modifica dello Statuto sociale. La società può emettere

titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la

riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli

emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da

investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della

società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci

della società.

37.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e

le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell’Amministratore Unico

presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della

maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e

modalità.

Statuto o dalla legge. 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrati- vo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai sensi del comma 3 dell'art. 2484 del Codice Civile. 3. L'Assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministra- tivo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona- mento del Collegio; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. TITOLI DI DEBITO Art. 38 1. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile. 2. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assem-

Art. 38 – Clausola compromissoria

38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (anche per

controversie promosse dall’Amministratore Unico, dai liquidatori e/o dai membri

del Collegio Sindacale), ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede

blea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del- lo Statuto sociale. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ul- timo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confron- ti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società. 3. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le con- dizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell’Amministratore Unico presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso del- la maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa mo- dificare tali condizioni e modalità.

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro

nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di

Grosseto che dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta

fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina

sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui

ha sede la società.

38.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

Le decisioni arbitrali verranno assunte secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e segg.

c.p.c. e degli artt. 34-35-36 e 37 D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive

modifiche ed integrazioni. Le stesse determinazioni vincoleranno le parti.

38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti c.p.c..

38.4 Le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. La

soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con

delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta (90) giorni esercitare

il diritto di recesso.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 39 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi- bili relativi al rapporto sociale (anche per controversie pro- mosse dall’Amministratore Unico, dai liquidatori e/o dai mem- bri del Collegio Sindacale), ad eccezione di quelle nelle qua- li la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mi- nistero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Pre- sidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Grosseto che dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel ter- mine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili- gente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbi-

Art. 39 – Disposizioni finali

39.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme

del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17

gennaio 2003, al D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 ed alla normativa dettata per le

società per azioni, in quanto applicabile, anche a seguito delle modifiche e delle

integrazioni introdotte con il citato D.Lgs. n. 37/2004.

tro. Le decisioni arbitrali verranno assunte secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e segg. c.p.c. e degli artt. 34-35-36 e 37 D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le stesse determinazioni vincoleranno le parti. 3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soc- combente. Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e se- guenti c.p.c.. 4. Le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. La soppressione della presente clausola compromisso- ria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggio- ranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta (90) giorni esercitare il diritto di recesso. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 40

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, al D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 ed alla normativa dettata per le società per azioni, in quanto applicabile, an- che a seguito delle modifiche e delle integrazioni introdotte con il citato D.Lgs. n. 37/2004.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione –Sede – Durata – Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 Capitale sociale - Azioni

Art. 8 Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Art. 9 Obbligazioni

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 10 Assemblea

Art. 11 Consiglio di Amministrazione Organo Amministrativo

Art. 12 Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Unico

Art. 13 Firma sociale e rappresentanza Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 15 Amministratore delegato

Art. 15 16 Sindaci

Art. 17 Revisione Legale dei Conti

Art. 16 18 Regolamento

Art. 17 19 Comitato di Coordinamento

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 18 20 Bilancio Sociale ed utili

Art. 19 21 Scioglimento e liquidazione

Art. 20 22 Controversie sociali

Art. 21 23 Norme di rinvio, e finali e varie

2

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

Tra i 28 Comuni della Provincia di Grosseto è costituita una società per azioni a totale capitale

pubblico denominata "Edilizia Provinciale Grossetana Spa" e in forma abbreviata "E.P.G. Spa" .

La società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di

esercitare in forma associata le funzioni di cui all’art. 5 comma primo di tale legge in virtù di

contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Grosseto LODE e tutte

le altre funzioni che il LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi

contratti di servizio.

La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto

degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e

rappresentanze in Italia ed all'Estero e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del

Comune di Grosseto.

Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede legale della società.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata e

anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE e nel rispetto dei

contratti di servizio, le seguenti attività:

a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio

destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito a sensi dell'art. 3, primo

comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo

i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni

che ne sono soci;

3

b) tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n.

77 secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne

sono soci;

c) le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non,

proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo

appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero

partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del T.U. n. 267/2000, per

l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque

denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive

di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione,

manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata,

per conto della conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di

cooperative edilizie;

f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione,

manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati,

destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato

delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;

g) realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano

necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello

realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio

immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la

partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari

aperti e chiusi, ed ogni altra consentita dalle vigenti leggi;

i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE,

compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro

necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati ed altri soggetti pubblici e privati,

mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del T.U. n.

267/2000 ovvero a società di scopo;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle

precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione

e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per

conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi

contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di

4

riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili

all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli

immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica.

Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o

utile al perseguimento dello scopo sociale.

La Società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici locali che

partecipano al capitale sociale. Ogni altra eventuale attività deve avere carattere marginale.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello

svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci. L’attività ulteriore rispetto a tale limite di

fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o

altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.

La società non persegue interessi contrari a quelli dei Comuni soci.

TITOLO II

Forme d' intervento

Art.5 - Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA

S.p.A.:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze

sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire

la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in

generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie

pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e

nella convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del T.U. 267/2000 tra gli enti associati per la

costituzione del LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli

utenti e dei cittadini;

- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici

ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente

deboli;

- si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme

di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di

responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili;

- si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le

priorità indicate dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del

patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

- perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni

utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e

5

dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati

secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;

- promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli

interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a

disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti

pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e

comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e consortili, emettere obbligazioni,

promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti, valersi di fidejussioni,

ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;

- si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa

con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite

al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;

- predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previe adeguate indagini di

mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed

attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni

associati;

- la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di

speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno

abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione

agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica

dell'edilizia residenziale pubblica;

- la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed

il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la

contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici

società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli

utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio

abitativo pubblico.

La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale,

in materia di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente

rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli

accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società

ovvero dalla conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative

a livello nazionale e locale.

TITOLO III

Soci

Art. 6 – Soci

6

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei

diversi partecipanti, sono soci tutti i Comuni della provincia di Grosseto.

A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale.

Le azioni saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella A allegata.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme

sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

In ogni caso, possono essere soci esclusivamente i Comuni indicati al primo comma.

Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l’esercizio sulla Società di

un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l’esercizio di un’influenza

determinante sugli obietti strategici e sulle decisioni significative, mediante la Conferenza LODE, i

contratti di servizio, l’Assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso il

Comitato di Coordinamento appositamente costituito.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 - Capitale Sociale – Azioni

II capitale sociale è di €. 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) suddiviso in 4.000.000,00

azioni nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'emissione materiale dei titoli azionari da parte della Società non è obbligatoria.

In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile,

l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere ridotto mediante assegnazione a singoli o a gruppi di soci, di

determinate attività sociali, di quota o di azioni di altre imprese, nelle quali la società avesse

partecipazione.

Art. 8 - Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Fermo restando quanto stabilito all’art. 6, nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte

delle proprie azioni dovrà indicare il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le

modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo del socio acquirente e darne avviso mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Amministratore Unico o al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve

comunicarlo a tutti i soci.

7

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni - a pena di decadenza

dal ricevimento del suddetto avviso devono comunicarlo all’Amministratore Unico o al Consiglio di

Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripartite

fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le

azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, l'azionista

offerente avrà diritto di trasferire le azioni al socio indicato.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e

nei limiti previsti dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 10 - Assemblea

La Società è amministrata e controllata in base al sistema tradizionale.

L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta

l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto,

obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, a seconda di quanto indicato nell'avviso di

convocazione da redigere e pubblicare ai sensi di legge.

L'Assemblea sarà validamente convocata presso la sede sociale o altrove, anche senza le formalità

di cui sopra, ma ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 2366 C.C..

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta

avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per

astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso

dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine non

superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e per giustificati motivi entro il

termine non superiore a 180 giorni.

Il diritto di intervento nell'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C..

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi dalla società, ma secondo

quanto previsto dall'art. 2372 C.C..

8

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. L'Assemblea

straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della

metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto

essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci

intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino più della metà del capitale sociale; fanno eccezione le deliberazioni concernenti il

cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di

questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, le quali

vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale

sociale.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall’Amministratore Unico

o dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del

luogo dell'adunanza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero in alternativa mediante avviso spedito a tutti i

soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, nonché al soggetto

incaricato della revisione legale, e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato

per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico e ottico) e

può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta

elettronica).

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda

convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza

fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma

di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un

Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei

soci rimasti presenti alla lettura.

Per la nomina dall’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e per l'approvazione

del bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 65% nell'assemblea ordinaria in prima

convocazione.

9

L' assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della

società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio

delle presenze.

L’assemblea esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle attribuzioni del

Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell’art. 17 19.

Art. 11

Organo Amministrativo

L’organo amministrativo della Società è costituito da un Amministratore Unico, salvo che le norme

consentano e l’Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

L’organo amministrativo dura nella carica tre anni ed è rieleggibile.

L’organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della Società e può

compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l’attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione

soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all’Assemblea.

I compensi e i rimborsi spese all’organo amministrativo sono fissati dall’Assemblea.

L’organo amministrativo esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle

attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell’art. 19.

Art. 12

Amministratore Unico

All’Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in

giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed

amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

10

Si applicano all’Amministratore Unico, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 13 e

14.

Le deliberazioni dell’Amministratore Unico vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui

all’art. 19, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di

Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dall’Amministratore medesimo e dal

segretario da esso all’uopo nominato.

Art. 11 13 - Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre o e non maggiore di

cinque membri e comunque nei limiti della normativa speciale relativa alle società a partecipazione

pubblica, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa

determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli

indirizzi della Conferenza Lode. La nomina sarà valida ancorché assunta a maggioranza delle quote

di partecipazione purché siano presenti, in sede di prima convocazione, almeno i rappresentanti di

dieci Comuni.

Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge

12.7.2011, n. 120.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato

motivo decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o

impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall' Amministratore delegato, ove

nominato, e/o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi

anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall'

Amministratore delegato, ove nominato, o dall' Amministratore più anziano di età.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno

cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi

gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente

adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo

costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 14 terzo comma.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o

videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

11

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in

detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione

oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria gestione della società e può

compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione

soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri e svolge la propria attività nel rispetto delle

attribuzioni del Comitato di Coordinamento ed osservando il disposto dell’art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri

ed anche con la partecipazione di esperti esterni, assegnandovi uno o più dei suoi membri.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o

commissioni, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua

competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari

o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal

Presidente e dal Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

I compensi e i rimborsi spese agli Amministratori sono fissati dall' Assemblea.

Art. 12 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

II Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea,

contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste all'art. 10.

Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, nel rispetto delle attribuzioni del Comitato di

Coordinamento ed osservando il disposto dell’art. 17 19, convoca e presiede l'Assemblea ed il

Consiglio di Amministrazione.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la

maggioranza.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la legale rappresentanza della Società di

fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove

preventivamente autorizzato dall’Assemblea.

12

Le deliberazioni del Presidente, nell’esercizio delle deleghe di gestione attribuitegli dal Consiglio di

Amministrazione, vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di cui all’art. 19, comma

decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di Coordinamento; della seduta è

redatto il verbale, firmato dal Presidente medesimo e dal segretario da esso all’uopo nominato.

Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al

Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei

limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio di

Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente,

determinandone i limiti e le modalità.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, oltre che al Presidente del Consiglio di

Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto del

Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti, a uno o più membri del Consiglio.

Art. 14 15 - Amministratore Delegato

II Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un solo Amministratore Delegato, salvo

quanto disposto dall’art. 14, ultimo comma.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita

deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio

stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore Delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

All’Amministratore Delegato, nell’ambito delle sue attribuzioni, spettano la legale rappresentanza

della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Le deliberazioni dell’Amministratore Delegato vengono assunte in apposita seduta, nelle materie di

cui all’art. 19, comma decimo, lettera d), e negli altri casi in cui lo richiede il Comitato di

Coordinamento; della seduta è redatto il verbale, firmato dall’Amministratore Delegato medesimo e

dal segretario da esso all’uopo nominato.

Art. 15 16 - Sindaci

II Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in

carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina anche il

compenso loro spettante.

13

Il collegio esercita altresì la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c. c. qualora

l'assemblea che lo ha nominato non abbia affidato tale controllo ad un apposito revisore o società di

revisione scelti tra gli iscritti nell’apposito registro.

Art. 17

Revisione Legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una

società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, nominati dall’Assemblea.

L’incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Art. 16 18 - Regolamento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che,

approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme

statutarie.

Art. 17 19 – Comitato di Coordinamento.

E’ istituito il Comitato di Coordinamento.

Esso è composto di 28 membri. Ne fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun

Comune socio, con diritto di voto paritario, indipendentemente dall’entità della partecipazione al

capitale sociale.

Il Comitato di Coordinamento nomina, al proprio interno, il Presidente.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente:

- prima di ogni seduta dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del

Presidente e dell’Amministratore Delegato della Società, in cui debbano essere assunte le

deliberazioni di cui al comma decimo, lettera d), del presente articolo;

- ogni volta che lo ritenga opportuno;

- su richiesta anche di uno soltanto degli enti pubblici locali che sono rappresentati nel Comitato.

La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata a/r o fax o e-mail contenente

l’indicazione degli argomenti da trattare, che pervenga almeno sette giorni prima della data fissata

per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail che pervenga almeno quattro

giorni prima.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Coordinamento si tengano per

teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

14

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti,

la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Comitato ove deve essere presente

almeno un componente del Comitato medesimo.

Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento possono essere adottate anche mediante

consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione

scritta e/o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli

procedurali, purchè sia assicurato a ciascun membro del Comitato di Coordinamento il diritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini

della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente

utilizzati il telefax o la posta elettronica.

Il Comitato di Coordinamento può validamente deliberare se partecipano al voto almeno quindici

componenti e se esprime il voto favorevole la maggioranza assoluta dei partecipanti. In difetto di

tali condizioni, si ha come non assunta alcuna deliberazione.

Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la

Società ed i soci stessi; provvede al controllo sulla Società. Esso, salve restando le attribuzioni della

Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

a) esercita ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli

obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell’attività e

dell’amministrazione, sotto i profili dell’esattezza, della regolarità, della economicità, della

redditività e della razionalità;

b) formula indirizzi circa l’attività della Società;

c) esamina ogni documento programmatico relativo all’attività della Società, formulando pareri ed

indirizzi;

d) può inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti

pubblici locali rappresentati nel Comitato;

e) controlla sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della

Società; effettua la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

Allo scopo di consentire al Comitato di Coordinamento l’esercizio dei poteri attribuitigli, gli organi

della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di

Coordinamento:

15

a) i documenti di tipo programmatico;

b) i bilanci di esercizio con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di Amministrazione

dell’organo ammnistrativo e del Collegio Sindacale;

c) la relazione di revisione e giudizio sul bilancio di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, appena

depositata nella sede della Società;

d) le proposte delle deliberazioni dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e

del Presidente e dell’Amministratore Delegato relative a:

- contratti di servizio;

- acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione, di beni immobili;

- acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali;

- acquisizione e cessione di partecipazioni in altre Società o costituzione di nuove Società;

- altri contratti che comportino per la Società una spesa da coprire con fondi propri superiore ad

euro 150.000,00;

- concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli;

e) gli ordini del giorno ed i verbali delle sedute dell’Assemblea, dell’Amministratore Unico o del

Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell’Amministratore Delegato e del Collegio

Sindacale;

f) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento o anche da uno soltanto

dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e

dell’Amministratore Delegato aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera d) del precedente

comma, possono essere assunte solo previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento, salvo

quanto previsto all’ultimo periodo del presente comma. Al fine di consentire al Comitato di

Coordinamento l’espressione del proprio parere, deve pervenire al Presidente del Comitato stesso –

almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta dell’Amministratore Unico o del Consiglio di

Amministrazione e del Presidente e dell’Amministratore Delegato – una apposita relazione

illustrativa. Il Comitato deve fornire il proprio parere almeno un giorno prima della data fissata per

l’adunanza dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e

dell’Amministratore Delegato; in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.

Il Comitato di Coordinamento, inoltre, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le

previsioni dei contratti di servizio:

16

a) può richiedere la convocazione delle sedute dell’Assemblea e dell’Amministratore Unico o del

Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell’Amministratore Delegato; nonché richiedere

l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea e dell’Amministratore

Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell’Amministratore Delegato;

b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell’attività, che devono

essergli fornite dagli altri organi della Società;

c) può richiedere l’audizione, ogni volta che lo ritenga opportuno, degli amministratori e dei

dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;

d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza

dell’attività della Società;

e) può visitare i locali e gli impianti aziendali.

Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche da ciascuno degli enti

rappresentati nel Comitato di Coordinamento.

Gli altri organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del

singolo ente pubblico locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

Il Presidente del Comitato di Coordinamento può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze

sedute dell’Assemblea e dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del

Presidente e dell’Amministratore Delegato.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 18 20 - Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione l’organo amministrativo,

secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed

all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione dall’organo amministrativo e che

non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata alla riserva legale;

b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti sulle

stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

E’ fatto salvo il disposto dell’art. 17 19.

Art. 19 21- Scioglimento e liquidazione

17

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle

loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall' Assemblea a norma delle disposizioni del

codice civile.

In ogni caso, devono essere rispettate le attribuzioni del Comitato di Coordinamento e deve essere

osservato il disposto dell’art. 17 19.

Art. 20 22 - Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori fatta eccezione

per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono

devolute al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del

Tribunale di Grosseto, mediante decreto su ricorso della parte più diligente.

Art. 21 23 - Norme di rinvio, e finali e varie

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 16

18 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Le norme del presente Statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre i poteri, le facoltà

ed i diritti degli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale.

Sono fatti salvi ulteriori poteri, facoltà e diritti riconosciuti agli enti pubblici locali di cui al comma

precedente negli altri atti approvati dai competenti organi societari.

E’ vietata l’istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

E’ vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell’attività; nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti

degli organi societari.