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r- :i*. :Éa!:i-ir: :,iliÌ,r:'::.:,r Sintesi dei Decreti Legislativi di attuazione della I decreti legislativi di attuszione delle deleghe di cui ai commi 780'782 della Legge 107/75 sono otto, recanti tutti la data del 73 aprile 2077 e numerati dal 59 al 66, mentre è stato lasciato decadere il nono, concernente la ri scrittura " innov ativ a" dell' attuale D, Lg s. 2 9 7 / 9 4, Testo unico della scuola Francesco Nuzzaci Dirigente Scolastico 1. Decreto legislativo n. 59 /2OL7, di ri- ordino, adeguamento e semplificazio' ne del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo docente (curricola- re e di sostegno, nonché di insegnante tecnico pratico nella scuola seconda- ria), per renderlo funzionale alla valo- rizzazione sociale e culturale della pro- fessione 1. Il sistema - che dovrebbe partire nel corso del Z}LB - prevede a regime concorsi ordinari ban- diti ogni due anni, cui possono partecipare colo- ro che siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, o corrispondenti percorsi accademici AFAM di secondo livello fper i docenti tecnico-pra- tici laurea triennale o diploma superiore di primo livello), non- ché di 24 crediti for- mativi [non richiesti ai docenti tec- nico-prati- ci), che così sostituisco- no i tirocini formativi attivi (TFAJ e gli altri percorsi di abilitazione all'insegna- mento. I predetti crediti formativi ICFU/CFAJ sono in- ternamente distribuiti tra le discipline antropo- psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche; e possono essere acquisiti, indifferen- temente, in forma curricolare [negli ordinari per- corsi universitari o AFAM), in forma aggiuntiva (al di fuori di tali percorsi), in forma extracurri- colare [per chi è già laureato, svolte presso istitu- zioni universitarie o accademiche e senza essere iscritto a un corso di studi). Il concorso - su scala regionale o interregionale - consta di due prove scritte: la prima su una di- sciplina a scelta appartenente alla classe di con- corso, superata la quale si accede alla seconda sulle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche, anch'essa da superare per poter sostenere il successivo collo- quio, nel corso del quale sono altresì verificate le competenze in lingua straniera ed informatiche. Una terza prova scritta ha luogo per il sostegno, vertente sul- la pedagogia speciale e sulla didatti- ca dell'inclu- sione. Superate le tre (o quat- tro) prove concorsuali, si è ammessi a un contrat- to retribuito di formazio- ne iniziale, 3& DIRIGERELASCUoLA 3/20L8 1&}' l*-& rrle-' I l.r, , I Lr, a § n n

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Sintesi dei Decreti Legislativi diattuazione dellaI decreti legislativi di attuszione delle deleghe di cui ai commi 780'782della Legge 107/75 sono otto, recanti tutti la data del 73 aprile 2077 e

numerati dal 59 al 66, mentre è stato lasciato decadere il nono,concernente la ri scrittura " innov ativ a" dell' attuale D, Lg s. 2 9 7 / 9 4,

Testo unico della scuola

Francesco NuzzaciDirigente Scolastico

1. Decreto legislativo n. 59 /2OL7, di ri-ordino, adeguamento e semplificazio'ne del sistema di formazione iniziale e

di accesso al ruolo docente (curricola-re e di sostegno, nonché di insegnantetecnico pratico nella scuola seconda-ria), per renderlo funzionale alla valo-rizzazione sociale e culturale della pro-fessione

1. Il sistema - che dovrebbe partire nel corso delZ}LB - prevede a regime concorsi ordinari ban-diti ogni due anni, cui possono partecipare colo-ro che siano in possesso di laurea magistrale o aciclo unico, o corrispondenti percorsi accademiciAFAM di secondo livello fper i docenti tecnico-pra-tici laurea triennale o diploma superiore di primolivello), non-ché di 24crediti for-mativi [nonrichiesti aidocenti tec-nico-prati-ci), che cosìsostituisco-no i tirociniformativiattivi (TFAJe gli altripercorsi diabilitazioneall'insegna-mento.

I predetti crediti formativi ICFU/CFAJ sono in-ternamente distribuiti tra le discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologiedidattiche; e possono essere acquisiti, indifferen-temente, in forma curricolare [negli ordinari per-corsi universitari o AFAM), in forma aggiuntiva(al di fuori di tali percorsi), in forma extracurri-colare [per chi è già laureato, svolte presso istitu-zioni universitarie o accademiche e senza essereiscritto a un corso di studi).Il concorso - su scala regionale o interregionale- consta di due prove scritte: la prima su una di-sciplina a scelta appartenente alla classe di con-corso, superata la quale si accede alla secondasulle materie antropo-psico-pedagogiche e nellemetodologie e tecniche didattiche, anch'essa dasuperare per poter sostenere il successivo collo-quio, nel corso del quale sono altresì verificate lecompetenze in lingua straniera ed informatiche.Una terza prova scritta ha luogo per il sostegno,

vertente sul-la pedagogiaspeciale e

sulla didatti-ca dell'inclu-sione.Superate letre (o quat-tro) proveconcorsuali,si è ammessia un contrat-to retribuitodi formazio-ne iniziale,

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tirocinio e inserimento (FIT), di durata triennale,con il graduale esercizio della funzione docente[effettuazione di supplenze incluseJ, unitamenteall'obbligo di conseguire il diploma di specializ-zazione in pedagogia e didattica speciale per leattività di sostegno didattico e l'inclusione scola-stica e, durante il secondo e terzo anno, di com-pletare la propria preparazione professionale conulteriori attività di studio e con tirocini formatividiretti [presso scuole accreditate dal MIUR, sottola guida di un tutor scolasticoJ e indiretti [pres-so università o AFAM, sotto la guida di un tutoruniversitario). Entrambi i tutor collaborano con itutor coordinatori.Il tutor scolastico funge da guida alle atrività diosseryazione, analisi, progettazione e successivarealizzazione di attività d'insegnamento e funzio-nali all'insegnamento.Il tutor universitario o AFAM affianca il tirocinan-te nelle attività di progettazione, discussione eriflessione valutativa ivi svolte.I tutor coordinatori hanno il compito di curarela progettualità, I'organizzazione e il coordina-mento di tutte le attività di tirocinio indiretto ediretto, infine partecipando alle commissioni diesame per le valutazioni intermedie e finali delpercorso FII presiedute dal dirigente scolasticodella scuola in cui il tirocinante ha prestato servi-zio ilterzo anno,Al termine dei tre anni, se la valutazione è positi-va, awiene l'immissione in ruolo, con attribuzio-ne del primo incarico triennale in un'istituzionescolastica collocata nello stesso ambito in cui si èconcluso il FIT.2. Il nuovo percorso ingloba sia l'abilitazione chel'anno di formazione e prova, ma la prefiguratadisciplina dovrà incrociarsi con una non brevefase transitoria, che nella norma primaria qui ri-assunta prevede semplificazioni del percorso ge-nerale, differenziate in ragione delle competenzegià acquisite dalle seguenti categorie, astratta-mente aventi tutte diritto all'immissione in ruolo:I vincitori del concorso ordinario de|201,6;{l collocati nelle graduatorie ad esaurimento

IGAE);i abilitati nei vari percorsi previsti da specifi-

che disposizioni di legge;rl soggetti in possesso di almeno tre anni di ser-

vizio negli ultimi otto anni.In seguito alla recentissima sentenza della Cortecostituzionale, n.251/17, depositata il 6 dicem-bre 201,7, alla nuova procedura concorsuale po-tranno partecipare ora anche i docenti di ruolo inaltri tipi e indirizzi di studio [già ordini e gradiJ,

essendo stati cassati il comma 110 della legge107 /1,5 e il conseguente terzo comma dell'art. L7del D.lgs 59 /97 , che li escludevano.Resta immodificato il percorso di formazioneiniziale e di accesso al ruolo per la scuola dell'in-fanzia e per la scuola primaria, di cui alla legge341,/90, attesa la valenza professionalizzante de-gli inerenti corsi di laurea a ciclo unico in Scienzedella formazione primaria.3. Con diversi atti di normazione secondaria delMIUR, che coinvolgeranno a diverso titolo altrisoggetti istituzionali, sarà regolata e dettagliatanei diversi suoi obbligati passaggi l'intera proce-dura, inclusa la fase transitoria.Al momento risulta emanato il decreto del MIURn. 616 del 10 agosto 201.7, sulle modalità di in-dividuazione dei criteri per acquisire i 24 creditiformativi costituenti i requisiti d'accesso al con-corso.

2. Decreto legislativo n. 60, Norme sul-la promozione della cultura umanisti-ca, sulla valorizzazione del patrimonioe delle produzioni culturali e sul soste-gno della creatività

1. Tutte le istituzioni scolastiche del Sistema na-zionale di istruzione e formazione dovranno in-serire nel PTOF i temi della creatività, riguardantile seguenti quattro aree:l} musicale-coreutica;I teatrale-performativa;ll artistico-visiva;rl linguistico-creativa.Nello specifico, dovranno progettare e realizzareattività teoriche e pratiche, anche con modalitàlaboratoriale, di studio, approfondimento, pro-duzione, fruizione e scambio: in ambito artistico,musicale, teatrale, cinematografico, coreutico,architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofi-co, storico, archeologico, storico-artistico, demo-antropologico, artigianale; a livello nazionale einternazionale.Lo potranno-dovranno fare mediante percor-si curricolari, anche in verticale, o in alternanzascuola-lavoro, o con specifiche iniziative extra-scolastiche, in rete con altre scuole, con la colla-borazione di istituti e luoghi della cultura e quin-di con gli enti locali e con altri soggetti pubblici eprivati, inclusi i soggetti del terzo settore operan-ti in ambito artistico e musicale.2. Le istituzioni scolastiche, agendo la loro auto-nomia funzionale, sono coo-protagoniste di un

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sistema coordinato per la progettazione e la pro-mozione della conoscenza e della pratica delle

arti, composto da diversi soggetti: oltre al MIUR

[in collaborazione con I'INDIREJ e al Ministerodei beni culturali e del turismo [con i suoi isti-tuti), le università, gli istituti tecnici superiori,le istituzioni AFAM, gli istituti italiani di cultura,nonché i soggetti pubblici e privati dei relativisettori in seguito a loro accreditamento.Con DPCM dovrà essere adottato il Piano delle

arti, recante misure di supporto all'inerente pro-gettualità delle istituzioni scolastiche e formati-ve, incluse le iniziative di formazione e di aggior-

namento dei docenti impegnati nei temi della

creatività, nonché agevolazioni e incentivi per gli

alunni-studenti: ingresso nei musei e altri istitu-ti e luoghi di cultura; partecipazione a mostre,

esposizioni, concerti, spettacoli teatrali...; tiroci-ni e stage artistici all'estero.3. Vengono quindi dettate le specifiche disposi-zioni con riguardo al primo ciclo dell'istruzione,alla scuola secondaria di secondo grado, ai per-

corsi formativi della filiera artistico-musicale'a. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola prima-ria è promosso lo svolgimento di attività dedi-

cate allo sviluppo dei temi della creatività ed inparticolare alla pratica musicale, sollecitandosiie potenzialità espressive e comunicative, altresìfavorendosi esperienze concrete di visita e co-

noscenza diretta del patrimonio culturale nazio-

nale. E, conformemente a quanto statuito dallalegge 107 /1.5, è possibile l'impiego di docenti dialtro grado scolastico se in possesso di una speci-

fica formazione.b. Nella scuola secondaria di primo grado la con-

tinuità del percorso si sviluppa e si consolida at-

traverso pratiche laboratoriali, anche trasversa-li alle disìipline di studio, in cui è potenziata la

pratica artiitica e musicale e, parimenti, sono fa-

vorite le esperienze concrete extra moenia' Ogni

istituzione scolastica può ora liberamente attiva-re, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsia indirizzo musicale, prioritariamente per grup-pi di studenti, in coerenza con il PTOF. A tal fineir.rt no utlltzzate le risorse del contingente dei

posti attualmente destinati ai corsi di indirizzomusicale di cui al D.M. 201/99 [che sarà abroga-

to) e l'organico del potenziamento (ora organico

dell'autonomia). Labrogazione del predetto D' M'

comporterà la conseguente riscrittura delle indi-caziòni nazionali per l'insegnamento dello stru-mento musicale, che terranno anche conto delle

competenze richieste per l'accesso ai licei musi-cali, nonché la rideterminazione dei relativi orari'

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo e del me-

desimo ambito territoriale, che abbiano adottatoin una o più sezioni curricoli verticali in almenotre temi della creatività, possono costituirsi inPoli a orientamento artistico e performativo, pre-vio riconoscimento da parte dell'USR. Potrannocosì essere destinatarie di specifiche misure fi-nanziarie, che presumibilmente saranno allocate

nella scuola capofila, cui potranno far riferimentoanche le scuole di ogni grado insistenti nell'ambi-to, al fine dell'ottimizzazione delle risorse umane

e strumentali. E per lo stesso fine possono par-

teciparvi le scuole di primo ciclo di altri ambititerritoriali.c. Le scuole secondarie di secondo grado potran-no inserire nel PTOF attività comprendenti la co-

noscenza della storia dell'arte e del patrimonioculturale, così come la pratica delle arti e della

musica sviluppando uno o più temi della creativi-tà. A tal fine individuano appositi spazi destinatiagli studenti per esporre opere e realizzare spet-

tacoli per la loro libera espressione creativa'Le attività sono svolte in continuità con la scuola

secondaria di primo grado, sia in orario currico-lare che extracurricolare. E potrà farsi affidamen-to su un apposito contingente di docenti espertipari al 5% dei posti per il potenziamento, di cui

alla legge 107 /L5.Anche le scuole secondarie superiori, organiz-zandosi in rete, potranno usufruire delle speci-

fiche misure finanziarie previste dal Piano delle

arti.4. Nel quadro di un'armonizzazione dei percor-si formàtivi della filiera artistico-musicale, i liceimusicali, artistici e coreutici potranno rimodu-lare il monte orario complessivo per introdurreinsegnamenti opzionali, sia ricorrendo alla quo-

ta diautonomia [pari al20o/o) che - nel secondo

biennio e nell'ultimo anno - agli spazi di flessibili-tà previsti nel comma 28 della legge L07 /L5.In particolare, per un'adeguata distribuzionedell;offerta formativa, nei licei musicali è progres-

sivamente assicurata nel corso del quinquenniola presenza di almeno otto insegnamenti di stru-ménto differenti e non piu di tre insegnamentidello stesso strumento fsino a cinque nel caso del

pianoforteJ. Per l'accesso ai medesimi, così come

per l'accesso ai licei coreutici, un decreto mini-steriale definirà i necessari requisiti.I licei artistici, anche costituiti in rete, le accade-

mie di belle arti, gli istituti superiori per le in-dustrie artistiche (ISIAJ e le università possono

stipulare accordi con enti locali, istituzioni cultu-rali e realtà produttive per la valorizzazione delle

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creazioni artistiche ed artigianali dei diversi ter-ritori e per potenziare le competenze degli stu-denti nella pratica artistica.Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici(appartenenti all'alta formazione artistica, musi-cale e coreutica-AFAM, di cui alla legge 508/99)possono organizzare corsi propedeutici finaliz-zati alla preparazione alle prove per l'accesso aicorsi di studio accademici di primo livello pressole medesime istituzioni.Dall'anno accademico successivo all'emanazionedell'inerente regolamento ministeriale è previstaunicamente l'iscrizione ai predetti corsi prope-deutici. E a questi sono altresì assegnati gli stu-denti già iscritti ai corsi di formazione musicale ecoreutica di base o pre-accademici.Tutte le istituzioni AFAM potranno attivare speci-fiche attività formative a favore di studenti mino-renni già in possesso di spiccate attitudini e capa-cità artistiche e musicali, previa verifica della loropreparazione tecnica pari o superiore ai requisitiminimi richiesti per l'accesso ai corsi accademicidi primo livello.

3. Decreto legislativo n. 61/2OL7, Revi-sione dei percorsi dell'istruzione pro-fessionale

1. Conformemente ai vincoli della delega - ridefi-nizione degli indirizzi, delle articolazioni e delleopzioni; potenziamento delle attività laboratoria-li, anche con la rimodulazione, a parità di orarioscolastico, dei quadri orari e degli indirizzi - ll de-creto in parola, integrato dalle disposizioni rego-lamentari in via di definizione, conferisce una piùcompiuta e visibile identità agli istituti professio-nali statali rispetto alle odierne sovrapposizionicon gli istituti tecnici, rendendoli più attrattivi emeglio fisionomizzando la loro vocazione, pre-ordinata alla formazione di figure professio-nali di livello intermedio per l'assunzione diruoli operativi, con adeguate responsabilità inrelazione alle attività economiche di riferimento;offrendo risposte articolate e dinamiche alle do-mande del mondo del lavoro e delle professioni,tali da far percepire i saperi appresi come utili,significativi e riscontrabili nel reale.Di conseguenza è accentuata la flessibilità or-ganizzativa- di dattica e la p erso nalizzazione deipercorsi, per corrispondersi alle diversità deglistili cognitivi e capacità di apprendimento deglistudenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai dif-ferenti livelli motivazionali.2. In ragione di ciò è riscritto l'attuale assetto or-dinamentale statuito dal D.P.R. 87 /1,0, che vieneabrogato unitamente alle Linee guida per il bien-nio [Direttiva 65/1,0), per il triennio [Direttiva5/1,2) e concernenti le articolazioni delle areed'indirizzo negli spazi di flessibilità [Direttiva7 0 /1,2): pertanto parimenti da riscrivere.labrogazione è graduale, decorrendo dall'annoscolastico 2018-19 per le classi prime e comple-tandosi, a regime, dall'anno scolastico 2022-23.In luogo dei due settori [Servizi e Industria e ar-tigianato), comprendenti in totale sei indirizzi,sono ora previsti LL indirizzi di studio. E, oltre aisettori, sono cancellate le articolazioni e le opzio-ni figuranti sempre nel D.P.R. 87 /1,0.Questi i nuovi indirizzi di studio:I Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione

dei prodotti del territorio e gestione delle ri-sorse forestali e montane;

ll Pesca commerciale e produzioni ittiche;rl Industria e artigianato per il made in Italy;ll Manutenzione e assistenza tecnica;|l Gestione delle acque e risanamento ambien-

tale;

4t DrRrcrRr LA scuoI,A 3/zo1.B

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rl Servizicommerciali;il Enogastronomia e ospitalità alberghiera;i Servizi culturali e dello spettacolo;tl Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;I Arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

odontotecnico;i Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ot-

tico.Fermo restando il comune assetto organizzativoe didattico, per ciascuno degli indirizzi è defini-to il Profilo educativo, culturale e professionale

IPECUPJ, o profilo in uscita dello studente, coni relativi risultati di apprendimento declinati intermini di competenze, abilità e conoscenze.Le competenze sono intese come comprovatacapacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, distudio o nello sviluppo professionale e persona-le, un insieme strutturato di conoscenze e abilitàacquisite nei contesti di apprendimento formale,non formale, informale. Nel Quadro Europeo del-le Qualifiche (EQF) le competenze sono descrittein termini di responsabilità e autonomia.Le abilità sono intese come capacità di applica-re conoscenze e di utilizzare il know-how perportare a termine compiti e risolvere problemi.Nell'EQF sono descritte come cognitive [com-prendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e

creativo) o pratiche [comprendenti l'abilità ma-nuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).Le conoscenze sono intese come risultato dell'as-similazione di informazioni attraverso l'appren-dimento: sono quindi un insieme di fatti, principi,teorie, pratiche relative a un settore di lavoro o distudio. Esse sono descritte nell'EQF come teori-che e/o pratiche.Per ciascun profilo vi è il riferimento alle attivitàeconomiche referenziate ai codici ATECO dell'l-STAT e la correlazione ai settori economico-pro-fessionali di cui al decreto del Ministero del lavo-ro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 201,5.

3. Circa l'assetto organizzativo, resta la struttu-ra quinquennale dei percorsi di istruzione pro-fessionale [P) - vale a dire erogata negli istitutidi istruzione, statali e paritari, con il rilascio deldiploma di istruzione secondaria superiore - e laloro articolazione in un biennio e in un successi-vo triennio.Nel biennio può completarsi l'obbligo dell'istru-zione, che può altresì continuare ad essere assol-to - oltre che negli istituti tecnici e nei licei - anchenei percorsi di istruzione e formazione professio-nale (leFP) di competenza delle regioni o nei per-corsi di apprendistato, di cui al D. Lgs Bt/1,5 inapplicazione del cosiddetto fobs Act.

Il biennio possiede ora un più marcato e visibilecarattere unitario. Comprende 1.188 ore di atti-vità e insegnamenti di istruzione generale e 924ore di attività e insegnamenti di indirizzo, inclu-denti il tempo da destinare al potenziamento deilaboratori.Il totale delle 2.L1.2 ore [corrispondenti a 32 oresettimanali, convenzionalmente moltiplicate per33 e per 2 anni scolasticiJ può essere liberamen-te distribuito in periodi didattici dalle istituzioniscolastiche nell'esercizio della loro autonomiafunzionale, che parimenti possono articolare leclassi in livelli di apprendimento.Una quota non superiore a 264 ore è destinataalla p ers on alizzazione degli ap p rendi m enti, allar ealizzazione del Pro getto formativo indivi dual e

[infra) e allo sviluppo della dimensione profes-sionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.Il triennio resta invece strutturato nei distintiterzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore com-prendenti 462 ore di attività e insegnamenti diistruzione generale e 594 ore di attività e inse-gnamenti di indirizzo: tutti e tre funzionali alconsolidamento e progressivo innalzamento deilivelli acquisiti nel biennio per un rapido accessoal lavoro,Per tutti gli 11 indirizzi dovrà costituirsi un uffi-cio tecnico - finora obbligatorio solo nel settoretecnologico degli istituti tecnici - con il compitodi sostenere la migliore organizzazione e funzio-nalità dei laboratori a fini didattici e il loro ade-guamento in relazione alle esigenze poste dall'in-novazione tecnologica nonché per la sicurezzadelle persone e dell'ambiente: compiti affidatiagli insegnanti tecnico-pratici.4. Circa l'assetto didattico, il Consiglio di classeredige per ogni studente, entro il 31 gennaio delprimo anno di frequenza, il Progetto formativoindividuale, basato su un bilancio personale cheevidenzia i saperi e le competenze acquisiti an-che in modo non formale ed informale, idoneoa rilevare sia le sue riscontrate potenzialità chele sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nel-la progressiva costruzione del proprio percorsoformativo e lavorativo.Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigentescolastico individua nel suo interno i docenti cheassumono la funzione di tutor per sostenere glistudenti nell'attuazione e nello sviluppo del pre-detto PFI.Le discipline di studio sono aggregate all'internodegli assi culturali, per favorire una migliore pro-gettazione interdisciplinare dei percorsi didattici

4e DrRrcens LA scuol,A 3/201.8

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ed una prevalente metodologia induttiva ed espe-renziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico,Asse storico-sociale per l'area generale comune;Asse scientifico-tecnologico-professionale nell'a-rea d'indirizzo.Di conseguenza è adottata una didattica modula-re, per Unità di apprendimento [UDA), che, par-tendo da obiettivi formativi adatti e significativiper lo studente, sviluppano appositi percorsi dimetodo e di contenuto, tramite i quali si valuta illivello delle conoscenze e delle abilità acquisite ela misura in cui si siano maturate le competenzeattese.Alle UDA è riferita la certificazione delle compe-tenze al termine del biennio e del triennio (fermarestando la vigente disciplina della certificazionedelle competenze per le qualifiche triennali e idiplomi professionali quadriennali nei percorsiIeFP); e le stesse rappresentano il necessario ri-ferimento per il riconoscimento dei crediti pos-seduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altripercorsi di istruzione e formazione.5. Per la più efficace organizzazione della didat-tica secondo le coordinate sopra riferite,le istitu-zioni scolastiche, nella stesura del PTOE, potran-no utilizzare la quota di autonomia per l'orariocomplessivo del Biennio e del Triennio, pari al20o/o delle materie di studio e delle attività labo-ratoriali [ai sensi del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), alfine di meglio perseguire gli obiettivi di appren-dimento contenuti nel PECUP.Analogamente, potranno utilizzare le quote diflessibilità del 40o/o dell'orario complessivo delterzo, quarto e quinto anno per rimodulare l'of-ferta formativa allorquando, in regime di sussi-diarietà esse intendano - a domanda dello stu-dente - rilasciare anche le qualifiche triennali e idiplomi professionali quadriennali, previo accre-ditamento delle regioni e susseguente a specifi-ci accordi tra queste ultime e gli uffici scolasticiregionali.In virtù dell'organizzazione delle classi rimessaalla piena autonomia delle istituzioni scolasti-che, viene ora meno, con il nuovo ordinamento,l'attuale distinzione tra sussidiarietà comple-mentare - con la costituzione di apposite classinegli istituti professionali statali e paritari per ilrilascio della sola qualifica triennale e/o del solodiploma professionale quadriennale - e sussidia-rietà integrativa, in cui l'una - ed ora anche l'al-tro - si possono conseguire accanto all'ordinariodiploma quinquennale di istruzione secondariasuperiore.

Perciò le istituzioni scolastiche potranno e/o do-vranno:rl stipulare contratti d'opera con esperti del

mondo del lavoro e delle professioni in pos-sesso di competenze specialistiche non pre-senti nell'lstituto, nel rispetto dei vincoli dibilancio, ma con la possibilità di ricevere fi-nanziamenti da soggetti pubblici e privati;

|l attivare partenariati territoriali per il miglio-ramento ed ampliamento dell'offerta forma-tiva, per il potenziamento dei laboratori e

relative dotazioni strumentali, per realizzarepercorsi di alternanza ed incluse le esperien-ze di scuola-impresa e di bottega-scuola;

rl costituire i dipartimenti, quali articolazionifunzionali del Collegio dei docenti, per il so-stegno alla didattica e alla progettazione for-mativa;

|l dotarsi del Comitato tecnico-scientifico, com-posto da docenti e da esperti del mondo dellavoro, delle professioni e della ricerca scien-tifica e tecnologica, con funzioni consultive e

di proposta per l'organizzazione delle attivitàe degli insegnamenti di indirizzo.

6. Infine, per supportare il passaggio al nuovo or-dinamento, sono previsti:{l iniziative di aggiornamento del personale

dirigente, docente e ATA, nonché di informa-zione dei giovani e delle loro famiglie in rela-zione alle scelte, e alle implicazioni, dei nuoviindirizzi di studio;

rl sistematico monitoraggio dei profili in usci-ta e relativi risultati di apprendimento, ai cuiesiti rivederli con cadenza quinquennale, an-che in relazione a nuove attività economiche,all' innovazi o ne te cno I o gi ca e or ganizzativa, aimutamenti del mercato del lavoro e delle pro-fessioni;

rl l'istituzione di una Rete nazionale delle scuo-le professionali allo scopo di promuoverel'innovazione e il permanente raccordo conil mondo del lavoro, nonché per supportaree rinforzare la transizione dalla scuola al la-voro e diffondere e sostenere il sistema dua-le realizzato in alternanza scuola-lavoro e inapprendistato. Vi partecipano, con pari digni-tà e nel rispetto della loro diversa identità, leistituzioni scolastiche statali e paritarie cheoffrono percorsi IP e le istituzioni formativeaccreditate sulla base dei livelli essenziali del-le prestazioni, di cui al capo III, artt, 15-21-, delD.Lgs 226/05.

43 DTRTcuRBLASCUoLA 3/zotg

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4. Decreto legislativo n. 62 /2OL7, Nor'me in materia di valutazione e certifi-cazione delle competenze nel primo ci-clo ed esami di Stato

Il decreto, composto da 27 articoli, enfatiz-za la funzione eminentemente - ancorché nonesclusivamente - formativa della valutazione,concorrendo in generale al miglioramento de-gli apprendimenti e al successo formativo deglialunni-studenti, documentandone lo sviluppodell'identità personale, infine promuovendo l'au-tovalutazione di ciascuno in relazione alle acqui-sizioni di conoscenze, abilità e competenze.1. Gli artc. Z-tt, concernenti il primo ciclo d'i-struzione, riscrivono in larga parte il precedenteregolamento di cui al D.P.R. 122/09 e sono statiseguiti da due decreti ministeriali del 3 ottobre201.7 , n. 7 4'i. [nuovi esami di Stato nella scuolasecondaria di primo grado) e n.742 (nuovi mo-delli di certificazione delle competenze), neces-sari per l'applicazione delle nuove disposizionidal corrente anno scolastico, Il tutto è poi riepilo-gato e rinforzato nella c.m. n. 1865 del 10 ottobre20L7.a. La valutazione periodica e finale degli appren-dimenti è riferita a ciascuna delle discipline distudio previste dalle Indicazioni nazionali [exD.M.254/1,2) e alle attività svolte nell'ambito diCittadinanza e Costituzione e la cui valutazionetrova espressione nel complessivo voto delle di-scipline dell'area storico-geografica [ex legger6e /08).Si confermano il voto in decimi, così come la com-petenza ai docenti contitolari della classe nellaprimaria e al Consiglio di classe nella seconda-ria di primo grado. E si conferma altresì il soloobbligo dei docenti - anche di altro grado - che

svolgono attività di potenziamento e/o arricchi-mento dell'offerta formativa di fornire elementidi informazione sui livelli di apprendimento con-seguiti dagli alunni e sull'interesse dai medesimimanifestato.È invece una novità l'obbligo del Collegio dei do-centi di deliberare, per contestuale inserimentonel PTOE, oltre ai criteri e alle modalità di valuta-zione degli apprendimenti e del comportamento:ll l'esplicita corrispondenza tra la votazione in

decimi e i diversi livelli di apprendimento [adesempio definendo descrittori, rubriche, etc.J;

i la descrizione dei processi formativi [in ter-mini di progressi nello sviluppo culturale,personale e sociale);

|l la descrizione del livello globale di sviluppodegli apprendimenti conseguito.

La ratio risiede, per l'appunto, nella funzione for-mativa di accompagnamento dei processi di ap-prendimento e di stimolo al miglioramento con-tinuo.b. Permane la eccezionalità della non ammissionealla classe successiva fall'unanimità nella prima-ria, a maggioranzaassoluta del Consiglio di classenella secondaria di primo grado, e sempre sullabase dei criteri definiti dal Collegio dei docenti),ora anche in presenza di livelli di apprendimentoparzialmente raggiunti o in via di prima acquisi-zione, quindi con voti inferiori al 6, e contestualeobbligo di pronta segnalazione alle famiglie e del-la messa in opera di specifiche strategie e attività- verificate da visite ispettive - che consentano ilmiglioramento dei livelli di apprendimento.Per la scuola secondaria di primo grado non c'èpiù il voto del comportamento, che se insufficien-te comportava di per sé la non ammissione allaclasse successiva e/o all'esame di Stato.Così come nella primaria, la valutazione dell'a-lunno è ora espressa mediante un giudizio sinte-tico e fa riferimento, oltre che allo sviluppo del-le competenze di cittadinanza, allo Statuto dellestudentesse e degli studenti e al Patto di corre-sponsabilità.Resta però sempre fermo il previo e dirimente ac-certamento della frequenza di almeno i tre quartidel monte ore annuale personalizzato, così comepermane la facoltà delle deroghe deliberate dalCollegio dei docenti, comunque a misura tale darendere in concreto possibile al Consiglio di clas-se di acquisire gli elementi necessari per proce-dere alla valutazione finale.c. Circa l'esame di Stato, oltre alla novità dellarelativa ammissione anche in presenza di votiinferiori a 6 [ante), diventa ora obbligatoria lapartecipazione alle prove INVALSI di italiano,matematica e inglese entro il mese di aprile: an-che per i candidati privatisti [mentre ne sonoesonerate le scuole italiane all'estero).Lart. B del Decreto ridisegna lo svolgimento e

l'esito dell'esame di Stato, ma fondamentalmen-te non sembra apportare particolari modificherispetto al preesistente assetto, se si escludono- in parte - le tipologie delle prove e la presiden-zadella Commissione affidata al dirigente dell'i-stituzione scolastica o, se assente ef o impedito,a uno dei suoi collaboratori ex art.25 del D. Lgs

L65/0Lpurché appartenente ai ruoli della scuolasecondaria.

44 DtRtcene LASCUoLA 3/201,8

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Parimenti marginali risultano le modifiche per glialunni disabili (ex legge 104/92) e per gli alunnicon DSA certificati fex legge 170/1,0). La novitàconsiste essenzialmente nel fatto che possononon presentarsi all'esame di Stato e che in talcaso non potranno ripetere la terza classe, rila-sciandosi invece loro un attestato di credito for-mativo per l'iscrizione e la frequenza della scuolasecondaria superiore o nei corsi di istruzione eformazione professionale regionale ai soli finidell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, dafar valere anche per percorsi integrati di istruzio-ne e formazione.d. La certificazione delle competenze continuaad essere redatta in sede di scrutinio finale e ri-lasciata al terminedella scuola pri-maria e a coloroche hanno supera-to l'esame di Statodella secondariadi primo grado, inentrambi i casi su-gli appositi modellifiguranti nel citatoD.M.742/17 e pre-disposti con riferi-mento:tl al profilo dello

studente comedefinito nelleIndicazioni na-zionali;

tl alle competenze chiave di cui alla Raccoman-dazione del Parlamento europeo e del Consi-glio del 18 dicembre2006;

|l alla descrizione dei diversi livelli di acquisi-zione delle competenze medesime.

Per gli alunni disabili la certificazione può ac-compagnarsi con una nota esplicativa che rap-porti il significato degli enunciati di competenzaagli obiettivi specifici del PEI.Quella rilasciata al termine del primo ciclo è in-tegrata da una sezione redatta dall'INVALSI sul-la scorta delle prove nazionali svolte ad aprile(ante), in cui vengono descritti il livello raggiuntoin italiano e matematica nonché le abilità di com-prensione ed uso della lingua inglese. La predet-ta integrazione non ha luogo per gli alunni dellescuole italiane all'estero.Va precisato, infine, che essendo definita la cer-tificazione delle competenze in sede di scrutiniofinale, essa non è rilasciata ai candidati privatistiall'esame di Stato.

e. Oltre a non essere più parte dell'esame di Stato,le altre novità delle prove INVALSI riguardano:il un'ulteriore prova di inglese nella classe

quinta della primaria, somministrata in mo-dalità cartacea sulle abilità di comprensione euso della lingua a livello A1;

ll la somministrazione Computer Based Testing(CBT) nella secondaria di primo grado e perl'accertamento - a livello A2 - della linguascritta [reading), orale Qistening) e sull'use ofEnglish: insieme di domande finalizzate a di-mostrare conoscenze e controllo sulla lingua,che includono riempimento di spazi [cloze),trasformazione di parole o frasi e individua-zioni di errori.

f. In ragione del-le novità dinan-zi sintetizzate,è stato prean-nunciato comeimminente l'av-vio di un pianodi informazionee formazionenazionale, adopera del MIUR,in collaborazio-ne con gli Ufficiscolastici regio-nali e con l'lN-VALSI.2. Con non mi-nore grado di

analiticità, tipico di un Regolamento e non già diuna fonte legislativa, è altresì rivisitata, nei cor-posi artt. 1,2-21,Ia disciplina degli esami di Statoconclusivi del secondo ciclo d'istruzione, cui devenecessariamente farsi rinvio per le informazionidi dettaglio.Considerato che le introdotte novità entrerannoin vigore dall'a.s. 2018/19 [per consentire l'an-data a regime dell'alternanza scuola-lavoro), del-le stesse se ne dà qui una stringata sintesi.a. Per quanto concerne il credito scolastico, ilpunteggio massimo conseguibile negli ultimi treanni passa da 25 a 40 punti: 1,2 per il terzo anno,L3 per il quarto anno, 15 per il quinto anno.Di conseguenza, a ciascuna delle due provescritte e al colloquio sono attribuiti al massimo20+20+20 punti.b. Come per il primo ciclo, gli studenti del quin-to anno sostengono la prova INVALSI nel corsodell'anno scolastico e non in sede d'esame.

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La prova costituisce requisito d'ammissione all'e-same e non influisce sul punteggio finale.Sarà computer based e verterà sulle discipline diitaliano, matematica e inglese (Livello B1).

c. Nessuna modifica è stata apportata sulla com-posizione della Commissione d'esame. E in ogni

istituto viene costituita una commissione ognidue classi.d. Per l'ammissione agli esami di Stato occorro-no:i frequenza per almeno tre quarti del monte

ore annuale Pe rs onallzzato ;

ll partecipazione, durante l'ultimo anno di cor-so, alla prova INVALSI;

rl svolgimento delle prescritte attività di alter-nanza scuola-lavoro;il 6 in tutte le discipline, con la possibilità peril Consiglio di classe di ammettere, con ade-

guata m-otivazione, chi ha un voto inferiore al

6 in una [e non più di una) disciplina o gruppodi discipline che insieme esprimono un unicovoto: il che però incide sul credito scolastico;aver conseguito il voto minimo di 6 nella valu-tazione del comPortamento.

3. Gli artt. 22-25, di ordine generale, si occupano,

rispettivamente, della valutazione di alunni e stu-aenti in ospedale, dell'istruzione parentale, delleregioni a statuto speciale e province autonome diTrento e di Bolzano, degli alunni nelle scuole ita-liane all'estero, infine delle disposizioni transito-rie, di coordinamento e delle abrogazioni.a. Per i frequentanti corsi di istruzione funzio-nanti in ospedali o in luoghi di cura per perioditemporalmente rilevanti, ai fini della loro valuta-zione vale il criterio della predominanza: o sono

i docenti dei corsi a trasmettere alle scuole di ap-

partenenza elementi di conoscenza perché que-

ste possano procedere oppure sono i docenti dei

.orii ,d effettuare gli scrutini previa intesa con la

scuola di riferimento.La stessa regola vale per i casi d'istruzione domi-ciliare.b. Nel caso dell'istruzione parentale, gli esercentila responsabilità genitoriale sono tenuti a presen-

tare annualmente la comunicazione preventiva al

dirigente scolastico del territorio di residenza'

Gli àlunni o studenti sostengono poi annualmen-te l'esame d'idoneità per il passaggio alla classe

successiva in qualità di candidati esterni presso

una scuola statale o paritaria fino all'assolvimen-to dell'obbligo d'istruzione.c. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero si

applicàno tutte le nuove disposizioni tranne che

per l'effettuazione delle prove INVALSI.

5. Decreto legislativo n. 63 /2OL7 ,

dell'effettività del diritto allo studio

In raccordo con le competenze delle regioni e

degli enti locali, il Decreto in parola, da integra-re con disposizioni regolamentari e in parte già

emanate, interviene sulla materia del diritto allo

studio, anche prevedendo appositi finanziamentiaggiuntivi e per il resto reiterando la clausola del-

le iisorse umane, strumentali e finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Qui di seguìto, nell'ordine e in stretta sintesi, leinerenti misure.1. A decorrere dall'a .s.201'8/1,9 e a iniziare daglistudenti delle classi quarte di scuola secondariasuperiore, è previsto l'esonero totale o parzialedelle tasse scolastiche a istanza di parte e in ra-gione dell'indicatore economico ISEE.

2. A istanra di parte e dietro pagamento di unaquota di partecipazione diretta, è previsto il tra-sporto per gli alunni della scuola primaria perràggiungere la sede di erogazione del servizioscolastico più vicina.Per i predetti alunni, così come per gli studentiin genere, nel quadro della programmazione dei

servizi di trasporto e delle forme di agevolazionedella mobilità, sono richiamati la legge 221/15

[Disposizioni per incentivare la mobilità sosteni-bile ìasa-scuola e casa-lavoro) e dunque, impli-citamente, il mobility manager: un docente dellascuola scelto a base volontaria e senza riduzionedel carico didattico [e prowedendosi con il fondod'istituto per eventuali oneri), che dovrebbe or-ganizzare, coordinare e garantire - interfaccian-dosi con le strutture comunali e con le aziendedi trasporto - una mobilità sostenibile e in par-ticolarà favorendo |'utilizzo della bicicletta o dei

veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, e

segnalando all'USR eventuali problemi legati al

trasporto dei disabili'3. Sòno stanziati appositi fondi per l'acquisto dilibri di testo e di altri contenuti didattici a favore

dei disabili certificati ai sensi della legge L04/92,sino al loro assolvimento dell'obbligo d'istruzio-ne.4. Sono stanziate nuove risorse per sosteneregli alunni/studenti della scuola in ospedale o inistruzione domiciliare.5. È istituito il Fondo unico per il welfare dellostudente e per il diritto allo studio, esente da im-posizioni fiicali, finalizzato all'erogazione di bor-se di studio per la secondaria superiore, acquisti

46 DIRIGERELASCUoLA 3/2018

nL.,l

r-tL-l

L

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di libri di testo,natura culturale.

e trasporto, servizi di

I contributi sono erogati tramite voucher associa-ti alla Carta dello studente, rilasciata ai frequen-tanti i due cicli scolastici e, a domanda, a studentiuniversitari e AFAM, nonché ai frequentanti per-corsi IeFP.A richiesta degli studenti della superiore, allaCarta può essere associato un borsellino elettro-nico, che permette di verificare lo stato dei paga-menti in ordine ai servizi fruiti o da fruire.6. È istituita infine una Conferenzanazionale peril diritto allo studio al fine di monitorare l'attua-zione del Decreto e redigendo ogni tre anni unrapporto. In particolare, esprime pareri e formu-la proposte migliorative in ordine ai vari istituti eper il potenziamento della Carta dello studente.

6. Decreto legislativo n. 64/2017, re-cante la disciplina della scuola italianaall'estero

1. Il Decreto, abrogando gli articoli 625-675 delTesto unico delle disposizioni legislative sullascuola (D.Lgs 297 /94), interviene sulla scuo-la italiana all'estero per allinearla alla legge1,07 /!5, ma salvaguardandone le specificità le-gate ai diversi contesti e alle peculiari ragioniche nel corso di una più che secolare tradizionefla prima legge organica è quella del Crispi, nel1BB9J hanno prodotto un assetto pluralistico, le-gato alle vicende degli italiani nel mondo, in par-ticolar modo a quelle connesse con il fenomenodell'emigrazione.La rete delle scuole italiane all'estero comprende:rl B istituti statali omnicomprensivi fin cui cioè

sono compresenti scuole sia del primo chedel secondo ciclo, secondo un modello che inItalia registra uno sviluppo significativo nellaProvincia autonoma di TrentoJ;

I 42 scuole italiane paritarie, la maggior partedelle quali è parimenti costituita da istitutiomnicomprensivi;

, 7 sezioni italiane presso scuole europee(scuole internazionali originariamente isti-tuite per i figli dei funzionari operanti pres-so l'allora Comunità economica europea, oggiUnione europea);

I 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bi-lingui o internazionali [in larghissima preva-lenza in paesi UE);

ll 2 scuole non paritarie, con sedi a Smirne e aBasilea;

{l una serie di corsi di lingua e cultura italiana,sia per gli italiani all'estero che per gli stranie-ri, promossi da enti gestori pubblici e privati;

rl i lettorati presso le università straniere.Tale rete la si intende mettere a sistema per laformazione italiana nel mondo, in primo luogoattraverso uno stretto coordinamento tra i dueministeri - MAECI e MIUR - da sempre comparte-cipi del processo, all'uopo istituendosi un'apposi-ta Cabina di regia.L obiettivo è quello di dar vita ad una scuola ita-liana all'estero che diffonda, promuova e facciaamare sempre più la lingua italiana ed il nostropatrimonio artistico, musicale, culturale in tuttoil mondo.Il sistema si raccorda con la rete diplomatica econsolare e con tutti gli altri soggetti pubblici eprivati operanti all'estero, sulla base del PianoPaese pluriennale che tenga conto delle esigenzedel contesto socio-culturale ed economico dellerealtà locali.2. Le scuole statali possono conformare il proprioordinamento a quello delle corrispondenti scuoledel sistema nazionale, anche in maniera flessibi-le per corrispondersi alle esigenze locali, ma unavolta che la variazione sia stata autorizzata dalMAECI di concerto con il MIUR.Le stesse possono quindi elaborare un PTOE, cheinvieranno a MAECI e MIUR tramite il capo del-la rappresentanza diplomatica [Ambasciata) odell'ufficio consolare.3. Le scuole non statali che presentino requisitianaloghi a quelli previsti per le scuole paritarie interritorio nazionale possono richiedere e vedersiriconosciuta, con decreto MAECI-MIUR, la paritàscolastica e adeguarsi alle medesime novità dellescuole statali [supra).4. Il MAECI, sempre in collaborazione con ilMIUR, può:tl riconoscere e/o istituire sezioni italiane all'in-

terno di scuole straniere o internazionali;|l riconoscere scuole ad ordinamento misto fi-

nalizzate al conseguimento della certi ficazio -ne della conoscenza della lingua italiana comeseconda lingua;

ll creare forme di associazione tra le varie tipo-logie di scuole al fine di ottimizzare l'attuazio-ne del piano dell'offerta formativa erealizzareazioni di diffusione della lingua e della culturaitaliana, nonché facilitare la mobilità studen-tesca da e per l'ltalia;

ll sostenere l'azione dei vari enti gestori nell'as-sistenza agli studenti, con possibilità di dele-gare ai medesimi l'organizzazione di eventi

47 DTRTceRsLASCUoLA 3/zotl

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culturali, l'assegnazione di borse di studio,lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, lapromoiione degli scambi giovanili, e/o invia-ie lettori presso istituzioni scolastiche e uni-versità stianiere nelle attività di ricerca nel

campo della lingua e della cultura italiana'5. Sono prefigurati, per essere attuati con decretiregolamèntari di concerto tra MAECI e MIUR, e

per gli ulteriori effetti finanziari con il MEE, pre-

cisi itandard formativi per un sistema di quali-

tà, anzitutto introducendo per tutto il personale

coinvolto fdirigenti scolastici, docenti, ammini-strativi) una formazione obbligatoria, permanen-

te e strutturale [comma lZ4,legge L07lLS): sianella fase di selezione per l'invio all'estero [le cui

procedure sono razionalizzate) che in quella di

àsercizio delle funzioni in loco fcon la previsionedi sei anni per il primo incarico, più altri sei annima dopo che sempre per sei anni si sia rientratinel ruolo metroPolitano).Le istituzioni scolastiche all'estero, statali e pa-

ritarie, saranno sottoposte sia alle valutazioneinterna (autovalutazione) che esterna, come

quelle mètropolitane e secondo il dispositivo dicui al D.P.R. ab1rc,sia pure con i necessari adat-

tamenti.E lo stesso è previsto per i dirigenti scolastici, do-

centi e persònale amministrativo: con la defini-zione diprotocolli che tengano conto delle speci-

ficità dei ruoli ricoperti e delle esigenze locali, sia

nelle funzioni in senso stretto istituzionali, sia - e

ancor più - quando risultino incardinati presso

un'ambasciata o una sede consolare.6. È poi disposto un incremento di 50 unità da

colloòare fuòri ruolo e da destinare alle attivi-tà all'estero per l'ampliamento dell'organicodell'autonomia, per il sostegno agli alunni disa-

bili, per l'attuazione di progetti che potenzino

pratica e cultura musicale, arte, storia dell'arte,èinema e tecniche nella produzione di immaginie suoni.7. È altresì rivisitata la normativa per la prowistadi personale con cui stipulare contratti a termi-ne quando la copertura delle attività istituzionalinon possa essere assicurata dal contingente già

in servizio.8. Sono stanziate apposite misure economicheper il Piano di innovazione digitale.b. Infire è ribadita la competenza del dirigentescolastico ad irrogare, anche all'estero,le sanzio-

ni disciplinari seèondo la nuova normativa del

D. Lgs. 1S1tl, nel mentre l'autorità diplomaticao coisolare è competente per le sanzioni che nel

territorio metropolitano fanno capo all'Ufficioper i procedimenti disciPlinari.

7. Decret o n.65 /2OL7 , sul sistema inte-grato d'istruzione ed educazione dallanascita ai sei anni

1. Lo scopo è di riordinare e otrimizzare l'attua-le rete dei servizi per le bambine e i bambini da

zero a sei anni d'età, dipendenti da soggetti ge-

stori pubblici e privati, riconducendoli a sistema

e raciordandoli con la scuola dell'infanzia [che a

sua volta è differenziata nella propria organizza-zione e gestione: 57o/o statale,Bo/o enti locali, 35%

privati).I predetti servizi comPrendono:i nidi e micronidi che accolgono bambini dai

tre ai trentasei mesi di vita, concorrendo con

le famiglie nella loro cura, educazione e so-

cializz{zione. Le modalità organizzative e difunzionamento sono diversificate in relazio-ne ai tempi di apertura del servizio e alla loro

L48 DIRtceRsLASCUoLA 3/20L8

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capacità ricettiva, ma assicurano il pasto e ilriposo e operano in continuità con la scuoladell'infanzia;

il sezioni primavera (istituite dalla legge fi-nanziaria 296/06) che accolgono bambinidai ventiquattro ai trentasei mesi di vita perspecifiche funzioni di cura, educazione, istru-zione e con modalità adeguate ai tempi e aglistili di sviluppo e di apprendimento. Di normasono aggregate alle scuole dell'infanzia, stata-li o paritarie, owero inserite nei Poli dell'in-fanzia [infra);{l servizi integrativi che soddisfano in modo an-cor più flessibile e diversificato i bisogni dellefamiglie, suddistinti in:a) spazi gioco [bambini dai dodici ai trenta-

sei mesi, affidati a uno o più educatori inmodo continuativo, ma che non prevedonola mensa e consentono una frequenza fles-sibile per un massimo di cinque ore giorna-liereJ;

b) centri per bambini e famiglie [dai primimesi di vita insieme ad un adulto accompa-gnatore in un contesto di socializzazione,apprendimento e gioco, sempre senza ser-vizio mensa e con frequenza flessibile);

c) servizi educativi in contesto domiciliarefcomunque denominati e gestiti, accolgonobambini - in numero ridotto e affidati a unoo più educatori - dai tre ai trentasei mesi,concorrendo con le famiglie alla loro educa-zione e cura).

Il Decreto in esame li vuole partecipi di principi efinalità comuni:rl ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazio-

nali e favorire l'inclusione, attraverso inter-ve nti p e rs onalizzati e u n' ad e gu ata or ganizza-zione degli spazi e delle attività;

rl promuovere la qualità dell'offerta educativaawalendosi di personale educativo fornito diapposita laureà triennale e di personale do-cente in possesso della specifica laurea magi-strale quinquennale, nonché vincolati a per-corsi di formazione continua;

I accogliere idisabili certificati exlegge fia/92;rl sostenere la funzione educativa delle famiglie

e favorire Ia conciliazione tra i tempi e le tipo-logie del lavoro dei genitori e la cura dei figli.

2. Senza che si dia luogo a nuovi organismi dotatidi autonomia scolastica, sono costituiti i Poli perl'infanzia, che accolgono in un unico plesso o inedifici vicini più strutture di educazione e istru-zione per l'intera fascia zero-sei.Possono essere collocati anche presso direzioni

didattiche o istituti comprensivi e tutti si carat-terizzano come laboratori permanenti di ricerca,partecipazione, innovazione e apertura al territo-rio, anche al fine di favorire la massima flessibili-tà e diversificazione per il migliore utilizzo dellerisorse, condividendo servizi generali, spazi col-lettivi e competenze professionali.3. Gli obiettivi del sistema integrato di educazionee istruzione zero-sei devono essere raggiunti neilimiti degli stanziamenti finanziari disponibili,che intanto prevedono nel Decreto in parola 209milioni di euro per il 2017 ,224 per il 2018 e 239a decorrere dal 20L9, oltre a 150 milioni di euronel trienni o 201,8-202 0 destinati alla costruzionedi Poli per l'infanzia a gestione pubblica.Tra le risorse va anche annoverata l'assegnazionealla scuola dell'infanzia statale di una quota par-te dell'organico di potenziamento nelle quote giàpreviste dalla legge 707 /1,5.Si deve poi considerare che gli enti locali posso-no prevedere agevolazioni tariffarie o l'esenzio-ne totale per le famiglie con disagio economico-sociale [in sede di Conferenza unificata è definitala soglia massima di partecip azione delle famigliealle spese di funzionamento dei servizi educativiper l'infanzia pubblici e privati); e che le aziendepubbliche e private possono erogare, come wel-fare aziendale, un buono-nido fino a un valore di150 euro mensili da spendere nel sistema inte-grato dei nidi.Un apposito Piano nazionale pluriennale prowe-derà ad estendere il sistema integrato su tutto ilterritorio nazionale e assicurando:i la graduale esclusione dei servizi educativi

per l'infanzia dai servizi pubblici a domandaindividuale [e quindi la loro progressiva isti-tuzionalizzazione);

I il raggiungimento dell'obiettivo del 33o/o dicopertura della popolazione sotto i tre annidi età attraverso il consolidamento e l'amplia-mento dei servizi educativi per l'infanzia;

tl la progressiva generalizzazione della scuoladell'infanzia;

{l l'inclusione di tutti i bambini;rl l'istituzione del coordinamento pedagogico

territoriale;il il superamento della sperimentazione (ora-

mai ultradecennale) delle sezioni primavera,attraverso la loro graduale stabilizzazione,così come il superamento degli anticipi diiscrizione alla scuola dell'infanzia a mano amano che vengono incrementati sul territorioi servizi educativi per l'infanzia del sistemaintegrato.

49 DrRrcsRE LA scuolA 3/zotl

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4. La governance del prefigurato sistema è così

articolata:r} lo Stato assegna le risorse del proprio bilan-

cio, promuove azioni di formazione del per-

sonale, definisce i criteri di monitoraggio e

di valutazione dell'offerta educativa d'intesa

con le regioni e in coerenzacon il sistema na-

zionale di valutazione (D'P'R. B0 I L3)' assicu-

ra la continuità educativa con la scrittura di

linee guida coerenti con le Indicazioni nazio-

nali pér il curricolo della scuola dell'infanzia e

del primo ciclo d'istruzione;|l le ràgioni, nella compatibilità con i propri bi-

lanci, programmano e sviluppano il sistema

integrato sulla base del Piano di azione na-

zionàle pluriennale, promuovono i coordina-menti pèdagogici territoriali, definiscono gli

stan daid struttu rali or ganizzativi e qu al itatividei servizi educativi per l'infanzia;

t gli enti locali, nei limiti della loro compatibi-iità finanziaria, gestiscono in maniera direttao indiretta i propri servizi educativi per l'in-fanzia e le proprie scuole dell'infanzia, auto-

rizzano i soggetti privati per l'istituzione dei

servizi educativi nel rispetto degli standard

organizzativi regionali e delle disposizioni na-

zionali [e dei Ct.CC.NN.I,L.), promuovono laformazione in servizio del personale'

5. Listituenda Commissione per il sistema in-

tegrato di educazione e istruzione, formata da

esperti designati da MIUR, regioni ed enti locali'

svàlgerà coÀpiti consultivi e propositivi, inclusa

la ploposta dèlle menzionate Linee guida peda-

gogiche.

B. Decreto n. 66/2OL7, sull'inclusionescolastica degli studenti con disabilità

Definito in uno dei primi commenti un piccolo

testo unico che regolamenta le politiche dell'in-tegrazione, il Decreto prova a conciliare le ri-chleste di maggiori interventi specialistici delle

associazioni dei genitori degli alunni disabili e

quelle della pedagogia speciale per un più deci-

ù trp.tr*ento di un approccio clinico e conse-

gr.ni. attenzione ai contesti inclusivi, frenando

ina sorta di deriva certificatoria il cui emblema è

il fenomeno esploso negli ultimi anni con i DSA e

i BES, dei quali peraltro le nuove disposizioni non

si occupano.1. È confermata la procedura accertativa, origina-

riamente ad opera-dellASL e poi dell'Unità multi-

disciplinare presso l'INPS [ed ora integrata con un

assistente specialistico) sulla base degli standardinternazionali ICF: che, come è noto, consentono

un inquadramento non solo eziologico della di-

sabilità, che invece è inserita in un contesto bio-

sociale in cui entrano in gioco molteplici fattorirelativi alle caratteristiche del soggetto, alle sue

capacità residue, al suo benessere, al suo ambien-

teìi vita, alle sue relazioni, alle sue potenzialità

di crescita. Ed è parimenti confermato l'assenso

del genitore, che altresì prowede ad inoltrare la

certlficazione ai diversi enti, tra cui la scuola, per

gli interventi di rispettiva comp-etenza' E nulla è

Innovato in materia di PEI, incluso il coinvolgi-

mento delle famiglie nella progettazione a lungo

termine dell'inte[razione, e di composizione dei

gruppi di lavoro di istituto o su singoli casi'

Vi è -inv"ce

una radicale modifica della catena

documentaria certificazione-diagnosi funziona-

le-profilo dinamico funzionale-piano educativo

individualizzato, destinata - dall'1 gennaio 20L9'

per la necessità di interventi di formazione e dipreparazione del personale - ad essere sostituita

àalla nuova serie certificazione-profilo di funzio-

namento-progetto individuale-piano educativo

individualizzato.a. Il Profilo di funzionamento sostituisce gli at-

tuali Profilo dinamico funzionale e Diagnosi fun-

zionale.È redatto dall'unità di valutazione multidiscipli-nare, ma con la collaborazione della famiglia e/odello studente, nonché con la partecipazione di

un rappresentante dellAmministrazione scoìa-

stica, preferibilmente individuato tra i docenti

della scuola frequentata.È aggiornato al passaggio di ogni grado d'istru-zione e/o in presenza di nuove e soprawenutecondizioni funzionali della persona'

È propedeutico alla predisposizione del Progetto

individuale (infra) e del PEI.

Definisce anche le competenze professionali e la

tipologia delle misure di sostegno e delle risorse

struttùrali necessarie p e r l' inclusione scolastica'

b.Il Progetto individuale è redatto dal competen-

te ente Iocale, d'intesa con Ie aziende USL, sulla

base del Profilo di funzionamento [ante], a ri-chiesta e con collaborazione dell'esercente la re-

sponsabilità genitoriale, cui si aggiunge la scuola'

Oltre alla documentazione diagnostico-funziona-le comprende le prestazioni-servizi-misure sup-

portive alla persona cui prowede il Comune' in-

,i.-" agli eventuali sostegni al nucleo famigliare'

c,Il PiaÀo educativo individualizzato-PBl è redat-

to ad ogni inizio d'anno scolastico, a partire dalla

scuola àell'infanzia, ed aggiornato in presenza di

t§S DrRtcrRr LA scuoI,A 3l2oll

Page 14:  · Created Date: 4/2/2018 11:14:19 AM

nuove e soprawenute condizioni di funziona-mento della persona.La sua elaborazione spetta ai docenti contitolaridella classe o del Consiglio di classe, con la parte-cipazione dei genitori, delle figure professionalispecifiche interne ed esterne, dello stesso stu-dente con disabilità e con il supporto dell'unità divalutazione multidisciplinare.È soggetto a valutazione periodica in corso d'an-no per le eventuali sue rimesse a punto.Nel passaggio tra i gradi d'istruzione ed anche incaso di trasferimento fra scuole è assicurata l'in-terlocuzione tra i docenti della scuola di prove-nienza e quelli della scuola di destinazione.2. Sono ridisegnati procedure e organismi perun'ottimale allocazione delle risorse per l'inte-grazione.a. Presso ogni USR - presieduto dal direttore ge-nerale o suo delegato e con la partecipazione del-le regioni, enti locali, associazioni delle personecon disabilità maggiormente rappresentative - èistituito il Gruppo di lavoro interistituzionale re-gionale IGLIR) per fornire consulenza e supportoai gruppi per l'inclusione territoriale e alle reti discuole per la realizzazione dei piani di formazio-ne in servizio del personale.b. Presso ognuno degli ambiti territoriali [exproweditorati agli studi) è istituito il Gruppo ter-ritoriale per l'inclusione [GIT), presieduto da undirigente tecnico o scolastico e composto da tredirigenti scolastici dell'ambito di riferimento e dadue docenti della scuola dell'infanzia e della su-periore, nominati con decreto dell'USR.Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell'ambitola quantificazione delle risorse del sostegno di-dattico (cioè dei docenti di sostegno), le verificae formula le proposte di organico al direttore ge-nerale (o al dirigente coordinatore nelle regioniMolise, Basilicata, Umbria e Friuli-Venezia Giulia)dell'USR.c. Presso ogni istituzione scolastica è istituito ilGruppo di lavoro per l'inclusione IGLIJ con com-piti di supporto al Collegio dei docenti nella de-finizione del Piano di inclusione. È composto daidocenti, dal personale ATA fcollaboratori scola-stici di cui allArea As, allegata alla tabella A delCCNL, svolgente - accanto ai compiti del profiloordinario - attività qualificata di assistenza ai di-sabili e di monitoraggio delle esigenze igienichee sanitarie della scuola, in particolare dell'infan-zia), dagli specialisti dellASL, inoltre awalendosidel supporto di studenti, genitori, associazionidelle persone con disabilità in sede di scritturaed attuazione del Piano sull'inclusione.

Lart. B del Decreto ricorda che il Piano per l'in-clusione, predisposto nell'ambito della definizio-ne del PTOE, definisce le modalità per I'utilizzocoordinato delle risorse, compresi il superamen-to delle barriere e l'individuazione dei facilitatoridel contesto di riferimento, nonché per progetta-re e programmare gli interventi di miglioramen-to della qualità dell'inclusione scolastica. E che vaattuato nei limiti delle risorse finanziarie, umanee strumentali disponibili.Sempre con riguardo alle risorse per l'integrazio-ne vanno poi considerate le figure professionalidiverse dal classico docente di sostegno, che perònon dipendono dal MIUR: gli assistenti per l'au-tonomia e la comunicazione, gli educatori pro-fessionali, il personale di assistenza, eventualispecialisti. E il Decreto prevede che i profili di talifigure siano oggetto di specifici accordi di carat-tere nazionale, al fine di superare l'attuale aleato-rietà degli interventi.Restano poi salvaguardate le deroghe e le risorsefuori quota di fronte ai casi gravi [con un esplicitorichiamo alla sentenza della Corte costituzionale80/10) e la possibilità di formare classi con nonpiù di 20 alunni.3. Sono prefigurati più impegnativi e specificipercorsi di formazione dei docenti presso appo-site strutture universitarie.È venuta meno l'ipotesi di istituire ruoli separatiper i docenti di sostegno, ma è prevista una diffe-renziazione tra infanzia-scuola primaria e scuolasecondaria.Per i primi la specializzazione fa seguito al per-corso abilitante ordinario nell'ambito della lau-rea quinquennale in Scienze della form azioneprimaria, con un modulo aggiuntivo di 60 CFU.Per i secondi, in attuazione del D.Lgs 59/17 lsu-praJ, la specializzazione è il punto di arrivo di unpercorso di formazione iniziale, tirocinio e inseri-mento (TIF) in cui i tre anni di formazione-lavoros o no es cl us ivam e nte dedi cati alla spe cializzazio -ne sul sostegno (ma può modificarsi il propriostatus con procedure formative semplificate esenza dover ripetere l'intero itinerario formati-vo per insegnare su un posto comuneJ. Non sonodunque previste cattedre miste [in parte ore disostegno, in parte ore su posto comune), ma lagestione dell'organico dell'autonomia in fatto loconsente.Tutti i docenti sono, naturalmente, tenuti alla for-mazione in servizio, strutturale, permanente, ob-bligatoria fiegge 1,07 /LS) anche sulle tematichedell'inclusione, deliberata dalle istituzioni sco-lastiche nell'ambito del piano di formazione già

§1 DrRrcpRrLAscuolA 3/20L8

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inserito nel PTOF.4. Per favorire la continuità del progetto educati-vo e didattico, il dirigente scolastico, oltre a pro-porre ai docenti dell'organico dell'autonomia inpossesso del titolo di specializzazione lo svolgi-mento delle attività di sostegno, può conferire al

supplente sul sostegno dell'anno scolastico pre-cedente la conferma della supplenza, se ne ricor-rono le condizioni (carenza di docenti di ruolo),nell'interesse del minore e/o in seguito all'even-tuale richiesta della famiglia.5. È istituito l'Osservatorio permanente per I'in-clusione scolastica presso il MIUR per l'analisie lo studio delle problematiche sull'inclusione,monitoraggio delle azioni intraprese, proposte diaccordi interistituzionali per tealizzare il proget-

to individuale d'inclusione, proposte in materiadi innovazioni metodologico-didattiche, pareri e

proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusionescolastica.6. È garantito il diritto allo studio per i disabiliche per almeno 30 giorni non possano frequen-tare la scuola a causa di gravi patologie, tramiteiniziative di istruzione domiciliare che la scuolapredispone di concerto con gli enti locali e IASL

di riferimento.7. Ogni scuola è tenuta a valutare la qualità dellapropria integrazione scolastica, secondo i dispo-sitivi di cui al D.P.R. B0/13 e sulla base di appositiindicatori e descrittori predisposti dall'INVALSI,che va inserita nel generale RAV. X