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Ulteriori chiarimenti delle En- trate sull’assegnazione agevo- lata ai soci Cerato a pag. 8 Fisco/2 - Vittoria del Fisco sui centri di scommesse non autorizzati. Respinto il 75% dei ricorsi. Anche la Corte Ue è favorevole Tani a pag. 9 Fisco/3 - Ici-Imu, la sanzione è ripetibile. Per la Cassazione, contribuenti tenuti al paga- mento finché c’è violazione Trovato a pag. 11 Impresa/1 - Cigs, crisi e soli- darietà aprono le porte d’azien- da agli ispettori. A spiegarlo è il ministero del lavoro Cirioli da pag. 12 Impresa/2 - Horizon 2020, il contributo è cumulabile con il credito di imposta per attività di R&S. Le novità in un decreto Lenzi a pag. 15 Impresa/3 - Finanziamenti agevolati Simest per lo sviluppo internazionale delle imprese. Due le linee di azione De Stefanis a pag. 16 Spendere meglio - Paese che vai, sconto che trovi. Indagine Altroconsumo su oltre 900 su- permercati in 67 città Cerne a pag. 18 Affari in Piaz- za - Inflazione, si corre ai ripa- ri. Le soluzioni: oro, immobilia- re, fondi comu- ni, Etf ad hoc dell’Olio a pag. 19 Immobili & Condominio - Dalla Cassazione stop alle gestioni disinvolte dei c/c condominiali da parte degli amministratori Di Rago a pag. 35 Documenti - I testi delle sentenze tri- butarie commentati nella Selezione www.italiaoggi.it/docio7 I N E VIDENZA * * * NELL’INSERTO/2 P osta elettronica, internet e software applicativi sono strumenti di lavo- ro. In base all’articolo 4 dello Statu- to dei lavoratori, come riscritto dal Jobs act, non hanno, quindi, bisogno dell’ac- cordo sindacale o dell’autorizzazione ammi- nistrativa per essere utilizzati. A chiarirlo è il Garante per la privacy con provvedimento diffuso con la newsletter del 15 settembre. Attenzione, però, a non esagerare. Non sono strumenti di lavoro, secondo il Garante, gli apparati e gli applicativi che non toccano le mansioni, e con i quali, in background, co- stantemente e indiscriminatamente si fil- trano, monitorano, controllano e tracciano gli accessi a internet e alla posta elettroni- ca. Dopo il Jobs act, l’etichetta «strumenti di lavoro» semplifica la vita ai datori di lavoro, i quali, se dallo strumento deriva la possi- bilità di un controllo dei lavoratori, non de- vono preoccuparsi di fare accordi sindacali o di chiedere l’autorizzazione alle direzioni territoriali del lavoro. Il censimento dei beni strumentali è onere del datore di lavoro. E, proprio per individuare i casi in cui si pos- sano effettuare controlli in modo «semplifi- cato», o, al contrario, si debba procedere con l’iter sindacale, dovrà essere effettuato al più presto all’interno delle aziende. Ciccia Messina da pag. 2 NELL’INSERTO/1 26 Settembre 2016 Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLOSTUDIOFUOCO 1. SOCIETÀ DI PERSONE, NOTIFICA NON NECESSARIA 2. ENERGIA, AGEVOLAZIONE SU BENI MERCI LEGITTIMA 3. IL PRESTANONE NON PAGA IL REDDITOMETRO 4. INTERPOSIZIONE FITTIZIA, LA PROVA È RIGOROSA 5. L’ AVVISO DI RICEVIMENTO NON PROVA LA NOTIFICA 6. CENTRI COMMERCIALI, NO ALLE IMPOSTE SUI PARKING 7. INTERESSI DETTAGLIATI SU PREAVVISO DIPOTECA I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 26 Settembre 2016 Indice sommario 1. ......... INTRODUZIONE 2. ......... IL QUADRO NORMATIVO 3. ......... AMBITO TEMPORALE DELLO SPLIT PAYMENT 4. ......... PROFILI SOGGETTIVI 4.1 ___ Cessionari o committenti dell’operazione 4.1.1 Irrilevanza sostanziale della posizione Iva dell’ente 4.1.2 Soggetti esclusi 4.2 ___ Cedenti o prestatori 4.2.1 Fornitori esclusi per motivi sistematici 5. ......... IL PERIMETRO OGGETTIVO E LE OPERAZIONI ESCLUSE 5.1 ___ Operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile 5.1.1 Applicazione parziale del regime dell’inversione contabile 5.2 ___ Compensi assoggettati a ritenuta alla fonte 5.3 ___ Esclusioni «funzionali» elaborate in via interpretativa 5.3.1 Imposta «occulta» 5.3.2 Assenza del movimento finanziario del «pagamento» 5.3.3 Rivalsa dell’imposta accertata 6. ......... L’ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA 7. ......... VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 8. ......... ADEMPIMENTI DEI FORNITORI 9. ......... RECUPERO DEL CREDITO 10. ....... NOTE DI VARIAZIONE Split payment dell’Iva a cura di FRANCORICCA DI MARINO LONGONI [email protected] S e qualcuno aveva ancora dubbi sul fatto che il segreto bancario si sta trasformando sempre più veloce- mente nel suo esatto contrario, quel- lo che è successo negli ultimi giorni dovreb- be farglieli superare del tutto. Da una parte il tribunale federale svizzero, ribaltando completamente l’orientamento espresso in primo grado, ha acconsentito alla richiesta di gruppo dell’amministrazione finanziaria olandese sui clienti Ubs, certificando così, nei fatti, che la Svizzera ha scelto in modo sempre più convinto la strada della traspa- renza. Dall’altra parte anche gli staterel- li che hanno fatto dell’opacità il loro asset principale devono confrontarsi con una of- fensiva mediatica devastante per la reputa- zione del paese coinvolto e dei suoi clienti: dopo i Panama paper, è adesso la volta dei Bahama records. In entrambi i casi si tratta di milioni di file riservati che, analizzati da un consorzio mondiale di giornalisti, stanno mettendo alla berlina milioni di risparmia- tori, imprenditori, politici che contavano di gestire i propri business all’ombra di siste- mi finora piuttosto blindati. Nell’occhio del tifone è finita giovedì scorso addirittura l’ex commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, a certificare il fatto che non si fanno trattamenti di favore per nessuno. È abbastanza ovvio per chi ha un minimo di dimestichezza con queste cose, che feno- meni di questo tipo non avvengono per caso. È evidente che dietro ci sia una regia mol- to potente, in grado di spostare con le buone o con le cattive equilibri internazionali sui quali si erano retti finora pa- recchi stati. Per i contribuenti ita- liani che non abbiano approfittato della volun- tary disclosure le possi- bilità di restare imbri- gliati nella rete del fisco o in quella degli agguer- riti cacciatori di evasori del Consorzio interna- zionale di giornalisti investigativi (IcJi) sono molto alte. Soprattutto perché l’amministrazio- ne finanziaria di viale Cristoforo Colombo è una delle più attive nel- la lotta ai tesori nascosti all’estero. Con la Sviz- zera, il paese che stori- camente ha nascosto la gran parte dei capitali italiani, dal 16 luglio 2015 è in vigore un nuo- vo protocollo che consen- te lo scambio di qualsia- si tipo di informazione di interesse della nostra amministrazione, sen- za che da parte elvetica possa più essere opposto il segreto bancario. Inol- tre dal 1° gennaio 2017 sarà possibile ef- fettuare richieste di gruppo, cioè senza il nominativo delle persone sulle quali si sta indagando. Basterà richiedere, per esem- pio, l’indicazione di tutti i contribuenti che hanno chiuso i loro conti dopo il 23 febbraio 2015, oppure (come ha fatto l’amministra- zione olandese) il nome dei contribuenti che, dopo la relativa richiesta della banca svizzera, non hanno dato prova che i depo- siti non sono frutto di evasione ed elusione. Di fatto, le banche, da custodi dei segreti dei contribuenti, diventeranno sempre più le loro spie. Esponendo i correntisti a san- zioni pesantissime che, nella migliore del- le ipotesi, prevedono l’espropriazione del patrimonio. Mentre per chi ha cercato di far perdere le tracce del proprio tesoretto, le disposizioni sull’autoriciclaggio, entrate in vigore insieme alla voluntary disclosure del 2015, prevedono sanzioni penali e l’im- prescrittibilità dei reati commessi. L’ultima spiaggia per mettersi in regola a costi ragionevoli potrebbe essere la volun- tary disclosure 2, annunciata dal ministro Padoan, a Porta a Porta, qualche sera fa. Il ministro ha annunciato di avere allo studio un decreto legge con la riedizione della sana- toria che si è chiusa nel 2015 con l’obiettivo di incassare altri 4 miliardi che dovrebbero essere impiegati per i lavori di ricostruzione dei paesi del Centro Italia colpiti dal terre- moto del 24 agosto. In alternativa è sempre disponibile il ravvedimento operoso, ma a costi leggermente superiori e senza la coper- tura penale assicurata dalla voluntary. © Riproduzione riservata • I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49 * Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50) I chiarimenti del Garante privacy sui controlli: ecco quando applicare la procedura di accordo sindacale Strumenti di lavoro da censire D D d b n www Con il «Codice civile» a € 11.90 in più Dai paradisi fiscali all’inferno Richieste di gruppo in Svizzera. Politici alla berlina con i Bahama records I santuari dell’evasione e del segreto bancario si trasformano in spie del fisco 098105098108105111103114 http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'bibliogr' - http://www.italiaoggi.it

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Fisco/1 - Mi-nusvalenze, im-patto diverso a seconda de l la natura del bene.

Ulteriori chiarimenti delle En-trate sull’assegnazione agevo-lata ai soci

Cerato a pag. 8

Fisco/2 - Vittoria del Fisco sui centri di scommesse non autorizzati. Respinto il 75% dei ricorsi. Anche la Corte Ue è favorevole

Tani a pag. 9

Fisco/3 - Ici-Imu, la sanzione è ripetibile. Per la Cassazione, contribuenti tenuti al paga-mento finché c’è violazione

Trovato a pag. 11

Impresa/1 - Cigs, crisi e soli-darietà aprono le porte d’azien-da agli ispettori. A spiegarlo è il ministero del lavoro

Cirioli da pag. 12

Impresa/2 - Horizon 2020, il contributo è cumulabile con il credito di imposta per attività di R&S. Le novità in un decreto

Lenzi a pag. 15

Impresa/3 - Finanziamenti agevolati Simest per lo sviluppo internazionale delle imprese. Due le linee di azione

De Stefanis a pag. 16

Spendere meglio - Paese che vai, sconto che trovi. Indagine Altroconsumo su oltre 900 su-permercati in 67 città

Cerne a pag. 18

Affari in Piaz-za - Inflazione, si corre ai ripa-ri. Le soluzioni: oro, immobilia-re, fondi comu-ni, Etf ad hoc

dell’Olio a pag. 19

Immobili & Condominio - Dalla Cassazione stop alle gestioni disinvolte dei c/c condominiali da parte degli amministratori

Di Rago a pag. 35

Documenti - I testi delle sentenze tri-butarie commentati nella Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

IN EVIDENZA

* * *

NELL’INSERTO/2 Posta elettronica, internet e software applicativi sono strumenti di lavo-ro. In base all’articolo 4 dello Statu-to dei lavoratori, come riscritto dal

Jobs act, non hanno, quindi, bisogno dell’ac-cordo sindacale o dell’autorizzazione ammi-nistrativa per essere utilizzati. A chiarirlo è il Garante per la privacy con provvedimento diffuso con la newsletter del 15 settembre. Attenzione, però, a non esagerare. Non sono strumenti di lavoro, secondo il Garante, gli apparati e gli applicativi che non toccano le mansioni, e con i quali, in background, co-stantemente e indiscriminatamente si fi l-trano, monitorano, controllano e tracciano gli accessi a internet e alla posta elettroni-ca. Dopo il Jobs act, l’etichetta «strumenti di lavoro» semplifi ca la vita ai datori di lavoro, i quali, se dallo strumento deriva la possi-bilità di un controllo dei lavoratori, non de-vono preoccuparsi di fare accordi sindacali o di chiedere l’autorizzazione alle direzioni territoriali del lavoro. Il censimento dei beni strumentali è onere del datore di lavoro. E, proprio per individuare i casi in cui si pos-sano effettuare controlli in modo «semplifi -cato», o, al contrario, si debba procedere con l’iter sindacale, dovrà essere effettuato al più presto all’interno delle aziende.

Ciccia Messina da pag. 2

NELL’INSERTO/1

26 Settembre 2016

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. SOCIETÀ DI PERSONE, NOTIFICA NON NECESSARIA

2. ENERGIA, AGEVOLAZIONE SU BENI MERCI LEGITTIMA

3. IL PRESTANONE NON PAGA IL REDDITOMETRO

4. INTERPOSIZIONE FITTIZIA, LA PROVA È RIGOROSA

5. L’AVVISO DI RICEVIMENTO NON PROVA LA NOTIFICA

6. CENTRI COMMERCIALI, NO ALLE IMPOSTE SUI PARKING

7. INTERESSI DETTAGLIATI SU PREAVVISO D’IPOTECA

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

26 Settembre 2016

Indice sommario

1. ......... INTRODUZIONE

2. ......... IL QUADRO NORMATIVO

3. ......... AMBITO TEMPORALE DELLO SPLIT PAYMENT

4. ......... PROFILI SOGGETTIVI

4.1 ___ Cessionari o committenti dell’operazione

4.1.1 Irrilevanza sostanziale della posizione Iva dell’ente

4.1.2 Soggetti esclusi

4.2 ___ Cedenti o prestatori

4.2.1 Fornitori esclusi per motivi sistematici

5. ......... IL PERIMETRO OGGETTIVO E LE OPERAZIONI ESCLUSE

5.1 ___ Operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile

5.1.1 Applicazione parziale del regime dell’inversione contabile

5.2 ___ Compensi assoggettati a ritenuta alla fonte

5.3 ___ Esclusioni «funzionali» elaborate in via interpretativa

5.3.1 Imposta «occulta»

5.3.2 Assenza del movimento finanziario del «pagamento»

5.3.3 Rivalsa dell’imposta accertata

6. ......... L’ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

7. ......... VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

8. ......... ADEMPIMENTI DEI FORNITORI

9. ......... RECUPERO DEL CREDITO

10. ....... NOTE DI VARIAZIONE

Split payment dell’Iva

a cura di FRANCO RICCA

DI MARINO LONGONI [email protected]

Se qualcuno aveva ancora dubbi sul fatto che il segreto bancario si sta trasformando sempre più veloce-mente nel suo esatto contrario, quel-

lo che è successo negli ultimi giorni dovreb-be farglieli superare del tutto. Da una parte il tribunale federale svizzero, ribaltando completamente l’orientamento espresso in primo grado, ha acconsentito alla richiesta di gruppo dell’amministrazione fi nanziaria olandese sui clienti Ubs, certifi cando così, nei fatti, che la Svizzera ha scelto in modo sempre più convinto la strada della traspa-renza. Dall’altra parte anche gli staterel-li che hanno fatto dell’opacità il loro asset principale devono confrontarsi con una of-fensiva mediatica devastante per la reputa-zione del paese coinvolto e dei suoi clienti: dopo i Panama paper, è adesso la volta dei Bahama records. In entrambi i casi si tratta di milioni di fi le riservati che, analizzati da un consorzio mondiale di giornalisti, stanno mettendo alla berlina milioni di risparmia-tori, imprenditori, politici che contavano di gestire i propri business all’ombra di siste-mi fi nora piuttosto blindati. Nell’occhio del tifone è fi nita giovedì scorso addirittura l’ex commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, a certifi care il fatto che non si fanno trattamenti di favore per nessuno. È abbastanza ovvio per chi ha un minimo di dimestichezza con queste cose, che feno-meni di questo tipo non avvengono per caso. È evidente che dietro ci sia una regia mol-

to potente, in grado di spostare con le buone o con le cattive equilibri internazionali sui quali si erano retti fi nora pa-recchi stati.

Per i contribuenti ita-liani che non abbiano approfi ttato della volun-tary disclosure le possi-bilità di restare imbri-gliati nella rete del fi sco o in quella degli agguer-riti cacciatori di evasori del Consorzio interna-zionale di giornalisti investigativi (IcJi) sono molto alte. Soprattutto perché l’amministrazio-ne fi nanziaria di viale Cristoforo Colombo è una delle più attive nel-la lotta ai tesori nascosti all’estero. Con la Sviz-zera, il paese che stori-camente ha nascosto la gran parte dei capitali italiani, dal 16 luglio 2015 è in vigore un nuo-vo protocollo che consen-te lo scambio di qualsia-si tipo di informazione di interesse della nostra amministrazione, sen-za che da parte elvetica possa più essere opposto il segreto bancario. Inol-

tre dal 1° gennaio 2017 sarà possibile ef-fettuare richieste di gruppo, cioè senza il nominativo delle persone sulle quali si sta indagando. Basterà richiedere, per esem-pio, l’indicazione di tutti i contribuenti che hanno chiuso i loro conti dopo il 23 febbraio 2015, oppure (come ha fatto l’amministra-zione olandese) il nome dei contribuenti che, dopo la relativa richiesta della banca svizzera, non hanno dato prova che i depo-siti non sono frutto di evasione ed elusione. Di fatto, le banche, da custodi dei segreti dei contribuenti, diventeranno sempre più le loro spie. Esponendo i correntisti a san-zioni pesantissime che, nella migliore del-le ipotesi, prevedono l’espropriazione del patrimonio. Mentre per chi ha cercato di far perdere le tracce del proprio tesoretto, le disposizioni sull’autoriciclaggio, entrate in vigore insieme alla voluntary disclosure del 2015, prevedono sanzioni penali e l’im-prescrittibilità dei reati commessi.

L’ultima spiaggia per mettersi in regola a costi ragionevoli potrebbe essere la volun-tary disclosure 2, annunciata dal ministro Padoan, a Porta a Porta, qualche sera fa. Il ministro ha annunciato di avere allo studio un decreto legge con la riedizione della sana-toria che si è chiusa nel 2015 con l’obiettivo di incassare altri 4 miliardi che dovrebbero essere impiegati per i lavori di ricostruzione dei paesi del Centro Italia colpiti dal terre-moto del 24 agosto. In alternativa è sempre disponibile il ravvedimento operoso, ma a costi leggermente superiori e senza la coper-tura penale assicurata dalla voluntary.

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• I PROFESSIONISTI IN CRESCITA • da pag. 49

* Offerta indivisibile con Affari Legali (ItaliaOggi Sette € 2,50 + Affari Legali € 0,50)

I chiarimenti del Garante privacy sui controlli: ecco quando applicare la procedura di accordo sindacale

Strumenti di lavoro da censire

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2 Lunedì 26 Settembre 2016 CONTROLLI A DISTANZADal Garante della privacy le indicazioni sul nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Su email e web controlli snelliStrumenti di lavoro da censire

Pagine a cura DI ANTONIO CICCIA

MESSINA

Posta elettronica, inter-net e software appli-cativi sono strumen-ti di lavoro. In base

all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riscritto dal Jobs Act, non hanno, quindi, bisogno dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione ammini-strativa per essere utilizzati. A chiarirlo è il Garante per la privacy con provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016 dif-fuso con la newsletter del 15 settembre (si veda ItaliaOggi del 16 settembre). Attenzione, però a non esagerare. Non sono strumenti di lavoro, secondo il Garante, gli apparati e gli applicativi che non toccano le mansioni, e con i quali, in background, costantemente ed indiscriminatamente si fi ltra-no, monitorano, controllano e tracciano gli accessi a internet e alla posta elettronica.

Controlli a distanza e oneri del datore di lavoro. Dopo il Jobs act, l’etichetta «strumenti di lavoro» sempli-fi ca la vita ai datori di lavo-ro, i quali, se dallo strumen-to deriva la possibilità di un controllo del lavoratori, non devono preoccuparsi di fare accordi sindacali o di chiedere l’autorizzazione alle direzioni territoriali del lavoro.

Il censimento dei beni stru-mentali è onere del datore di lavoro. E, proprio per indivi-duare i casi in cui si possano effettuare controlli in modo «semplifi cato», o, al contrario, si debba procedere con l’iter sindacale, dovrà essere effet-tuato al più presto all’interno delle aziende.

Il censimento, o «check-list», degli strumenti di lavoro mira, dunque, a dare risposta a una serie di domande: tra gli stru-menti che si utilizzano per le prestazioni lavorative, quanti di questi danno la possibilità di raccogliere dati sui lavora-tori? Ci sono beni strumentali (materiali o immateriali) non utilizzati dal lavoratore per la prestazione lavorativa dai qua-li deriva la possibilità sempre di raccogliere dati sui lavora-tori, e che fi nalità hanno? In azienda si utilizzano strumenti per la rilevazione degli accessi e delle presenze?

La ripartizione dei beni strumentali aziendali nelle ca-tegorie indicate indirizza, poi, a diversi adempimenti, più, o meno, complicati.

Nel corso dell’approvazione del Jobs act, in sede di audi-zione parlamentare, Antonello Soro, presidente del Garante, aveva specifi cato che i controlli realizzati mediante tali stru-

menti benefi ciano dell’esonero dalla procedura autorizzativa solo nella misura in cui siano effettuati utilizzando le norma-li funzionalità degli apparecchi forniti in dotazione, appunto, per rendere la prestazione e non inserendo specifi ci sistemi

modifi cativi dei dispositivi, fi -nalizzati al controllo personale del lavoratore.

Non potrebbe, dunque, av-valersi dell’esonero il datore di lavoro che intenda dotare di particolari software atti al monitoraggio del lavoratore i

dispositivi (il pc o il telefono) forniti al dipendente per ragio-ni di servizio.

Le indicazioni del Ga-rante. Entrando nel detta-glio, nel provvedimento cita-to, il Garante ha chiarito che sono strumenti di lavoro solo i

servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, anche sotto il profi lo della sicurezza.

Rientrano nella defi nizione di strumento di lavoro il servi-zio di posta elettronica offerto ai dipendenti con attribuzione di un account personale e gli altri servizi della rete azienda-le, fra cui anche il collegamento a siti internet.

Costituiscono parte inte-grante di questi strumenti i sistemi di logging per il corret-to servizio di posta elettronica, ma con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta «envelope» del mes-saggio, per una breve durata non superiore ai sette giorni; lo stesso vale per i sistemi di fi ltraggio anti-virus che rile-vano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l’erogazione dei ser-vizi di rete; idem per sistemi di inibizione automatica di conte-nuti in rete inconferenti con il lavoro, senza registrazione dei tentativi di accesso.

Invece, come accennato, non possono essere conside-rati strumenti di lavoro gli apparati e i sistemi software che consentono, con modalità non percepibili dall’utente (in background) e in modo del tut-to indipendente rispetto alla normale attività, operazioni di monitoraggio, fi ltraggio, con-trollo e tracciatura costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica.

Ci sono poi altri strumenti come fi rewall o sistemi antin-trusione, agenti su base stati-stica o con il ricorso a sorgenti informative esterne, che, non comportando un trattamento di dati dei dipendenti, sono fuori dal campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto.

I dati raccolti mediante i controlli sugli strumenti di la-voro possono essere utilizzati a tutti i fi ni connessi al rapporto di lavoro (quindi anche per fi ni disciplinari), purché sia data al lavoratore adeguata informa-zione:

- delle modalità d’uso degli strumenti e

- di effettuazione dei con-trolli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della priva-cy. Come ha rilevato il Garan-te (audizione Antonello Soro, sopra citata) la possibilità del controllo dell’adempimento della prestazione, mediante gli strumenti di lavoro, diventa un effetto naturale del contratto: una possibilità, però, non illi-mitata, in quanto valgono le prescrizioni sulla trasparen-za delle informazioni, sulla proporzionalità e liceità del controllo e sulla tutela della dignità del lavoratore.

© Riproduzione riservata

E-mail e web: gli strumenti di lavoro

Servizi, softwa-re o applicativi strettamente funzionali alla prestazione la-vorativa, anche sotto il proi lo della sicurezza

Servizio di posta elet-tronica offerto ai di-pendenti Altri servizi della rete aziendale, fra cui il collegamento a siti internet

Sistemi e misure per il i siologico e sicuro funzionamento al i ne di garantire un eleva-to livello di sicurezza della rete aziendale messa a disposizione del lavoratore

Sistemi di logging per il corretto esercizio del servizio di posta elet-tronica, con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosid-detta «envelope» del messaggio, per una breve durata non superiore comunque ai sette giorni

Sistemi di i ltraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l’erogazione dei servizi di rete

Sistemi di inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle com-petenze istituzionali, senza regi-strazione dei tentativi di accesso)

Non sono strumenti di lavoro

Apparati (dif-ferenti dalle ordinarie po-stazioni di la-voro) e siste-mi software che consen-tono

C o n m o -dal i tà non pe r cep ib i l i dall’utente (in background ) E in modo del tutto in-dipendente rispetto alla normale atti-vità dell’utiliz-zatore

Operazioni di

Monitoraggio

Costanti e indi-scriminati degli accessi a inter-net o al servizio di posta elet-tronica

Filtraggio

Controllo

Tracciatura

menti beneficiano dell’esonero modificativi dei dispositivi, fi- dispositivi (il pc o il telefono)

Altri strumenti di lavoro

Strumenti di lavoro (cioè se utilizzati per la prestazione lavorativa) (articolo 4, comma 2)

Badge

Internet e posta elettronica

Telepass su auto aziendali

Tablet e smartphone

Applicativi

Sistemi di geolocalizzazione

Controlli in cufi a (call center)

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3Lunedì 26 Settembre 2016LunCONTROLLI A DISTANZA

Il Gps è uno strumento di lavoro e non c’è bisogno dell’accordo sindacale o della autorizzazione am-

ministrativa. Lo stesso per i controlli in cuffi a nei call cen-ter e per gli smartphone.

Lo ha precisato la nota prot. 5689 del 10 maggio 2016 della Direzione interregionale del la-voro di Milano. Anche in que-sto documento si esaminano le ricadute operative dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori e si sottolinea espli-citamente che la grande novi-tà è proprio rappresentata dal fatto che l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministra-tiva non sono necessari per gli strumenti di lavoro e gli strumenti di registrazione di accessi e presenze.

La Direzione specifica che strumento di lavoro signifi ca strumento idoneo ad assolvere complessivamente una funzio-ne di mezzo necessario normal-mente a rendere la prestazione lavorativa.

Esemplifi cando, un Gps in-stallato su un mezzo consegna-to a un lavoratore nel settore dell’autotrasporto è uno stru-mento di lavoro.

Anzi, il parere alla Direzione interregionale di Milano aveva ad oggetto proprio un sistema di geolocalizzazione su auto-veicoli aziendali dati in uso promiscuo a dipendenti inca-

ricati di mansioni di vendita.Il parere è stato favorevole e

ha considerato che il sistema Gps, anche se montato suc-cessivamente alla originaria consegna del veicolo non è da considerare separatamente dall’auto e non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale. Sul medesimo caso la risposta è stata, inve-ce, differente da parte della Direzione territoriale del lavo-ro di Latina, che ha rilasciato

un’autorizzazione ad installare un sistema di geolocalizzazone sulle vetture di una società di vigilanza privata (provvedi-mento dell’11 maggio 2016 n. 12519). Proseguendo nella esemplificazione del parere della Direzione di Milano, la semplifi cazione (niente accor-do sindacale o autorizzazione ministeriale) vale nei call-cen-ter per i cosiddetti «controlli in cuffi a» con cuffi e e microfono assistiti da software che rile-vano il grado di stress del lavo-

ratore. Idem per lo smartphone aziendale consegnato ai vendi-tori e dotato di app di mappe utile per gli spostamenti.

In tutti questi casi non c’è obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione ammini-strativa.

Ma a questa liberalizzazio-ne procedurale, corrisponde un maggior rigore per gli adempi-menti privacy.

Al lavoratore bisogna dare adeguata informazione sulle modalità di uso degli strumen-

ti e sulle modalità dei controlli e bisogna rispettare i principi del codice della privacy (prin-cipi di pertinenza, proporzio-nalità, correttezza, necessità, ecc.). I controlli non possono essere massivi, ma graduali e residuali e devono collegarsi a specifi che anomalie e comun-que seguire misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Il Garante della privacy esemplifi ca: se il datore di lavo-ro riscontra la presenza di vi-rus sui pc aziendali, dovrebbe dotarli di sistemi di fi ltraggio/blocco dei siti a rischio e non procedere al monitoraggio dei siti visitati; il datore di lavoro ha l’obbligo di individuazione preventiva della lista dei siti considerati correlati alla pre-stazione lavorativa, e di adot-tare fi ltri per il blocco dell’ac-cesso a determinati siti o del download di alcuni fi le.

L’argine, dunque, è il rispet-to della privacy. Resta il fatto che si passa a una dimensione esclusivamente di tutela in-dividuale, abbandonando un sistema di tutela attraverso organismi rappresentativi o da parte dello stato.

Prima del Jobs Act, il con-trollo non era lasciato alla ini-ziativa del singolo, che comun-que molto spesso è parte debole rispetto al datore di lavoro.

© Riproduzione riservata

Smartphone e GpsNon serve accordoE-mail del lavoratore al riparo dagli occhi del datore di lavoro. Così la Cassazione, con la sentenza 18302/16 (si veda Italia-Oggi del 20 settembre), che boccia siste-mi di conservazione dei dati relativi alla navigazione internet e alla posta elettro-nica e alle utenze telefoniche. Secondo la Cassazione l’installazione e l’uso di tali sistemi, anche se relativi a control-li difensivi (protezione del patrimonio aziendale) devono essere preceduti da un accordo con i sindacati o, in mancan-za, dall’autorizzazione della direzione del lavoro. Si deve sottolineare però che

la sentenza non tiene conto della nuo-va versione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. La nuova norma da un lato ha sdoganato i controlli difensivi, assog-gettati alla procedura concertativa, ma dall’altro ha esonerato da questa proce-dura gli strumenti di lavoro. Peraltro con riferimento ai controlli difensivi, anche nella versione previgente dell’art. 4, la Cassazione li aveva ripetutamente eso-nerati dall’accordo sindacale, se diretti ad accertare comportamenti illeciti di-versi da quelli riguardanti l’esatto adem-pimento della prestazione lavorativa.

Conservazione dati con limiti

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4 Lunedì 26 Settembre 2016 CONTROLLI A DISTANZA

Audiovisivi, sanzioni in agguatoPagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Prescrizione obbligato-ria» per l’azienda che ha installato impianti audiovisivi senza ac-

cordo sindacale né autorizza-zione da parte della direzione territoriale del lavoro, Dtl. In questi casi, infatti, l’ispettore deve sanzionare il datore di lavoro e concedergli un «con-gruo tempo» per porre rime-dio all’irregolarità, cosa che può avvenire soltanto dalla rimozione degli impianti il-leciti.

I controlli a distanza. La precisazione è arrivata dal ministero del lavoro (nota prot. n. 11241/2016) a rispo-sta della richiesta di parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso d’ispezioni, sia accertata l’installazione e l’impiego illecito d’impian-ti audiovisivi per fi nalità di controllo a distanza dei la-voratori in orario di lavoro. La disciplina (art. 4 legge n. 300/1970) è stata oggetto di modifi che da parte del dlgs n. 151/2015 (riforma Jobs act).

Il potere di controllo e vi-gilanza, si ricorda, è conse-guenza del potere direttivo riconosciuto al datore di la-voro nei rapporti di lavoro subordinato (dipendente). Consiste nella facoltà di im-partire regole alle prestazioni lavorative. Tale controllo può essere esercitato direttamen-te dal datore di lavoro o da personale gerarchicamente preposto (nelle grandi azien-de: direttori di personale, capi uffi cio ecc.) o ancora da personale specializzato (addi-rittura anche agenzie investi-gative esterne). In ogni caso, il potere di controllo non può valicare i limiti imposti dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) per quanto concer-ne la disciplina dei controlli a distanza, delle perquisizio-ni (o visite personali di con-trollo) e degli accertamenti sanitari.

Quanto alla finalità dei controlli, il datore di lavoro può effettuarli per motivi or-ganizzativi o di sicurezza e, in ogni caso, sono ritenuti le-citi solamente se rispettano i principi di pertinenza e di non eccedenza. Per esempio, nei sistemi software è obbligato-rio che essi siano programma-ti e confi gurati in modo tale da cancellare periodicamen-te e automaticamente i dati personali relativi agli accessi internet e traffi co telematico, qualora la conservazione non sia necessaria.

Divieto alleggerito dal Jobs act. Dal potere di con-trollo discende, per il datore di lavoro, la facoltà (diritto) di verifi care l’esatto adempi-mento degli obblighi gravanti sul dipendente. Pertanto, il datore di lavoro ha la facoltà (il potere) di controllare che

il lavoratore, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, usi la diligenza dovuta (art. 2104, del codice civile), osser-vi le disposizioni impartitegli (sempre art. 2104), rispetti gli obblighi di fedeltà (art. 2105 del codice civile), anche al fine di poter poi esercitare un’eventuale azione disci-plinare nel caso in cui rilevi l’inosservanza di tali obblighi (art. 2106 del codice civile e art. 7 dello Statuto dei lavo-ratori).

Tale potere non è, tuttavia, assoluto, incontrando come limite necessario il fatto che venga esercitato in modo tale da non ledere diritti fondamentali del lavoratore, come la digni-tà e la riservatezza. È a tal fi ne che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori disciplina il divieto dei «controlli a distanza» a carico dei datori di la-voro.

Dopo il Jobs act, in linea di principio, un divieto resterà: quello, cioè, di poter far «uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori». Rispetto alla vigente norma, il nuovo dettato dell’art. 4 ha di più quell’«esclusiva»: pertanto, il divieto è ridimensionato all’unica ipotesi in cui l’uti-lizzo degli impianti abbia il fine «esclusivo» di control-lare l’attività dei lavoratori. Non c’è divieto, invece, nel caso l’utilizzo di determina-te apparecchiature (da cui

possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori) sia necessario all’attività lavora-tiva stessa (esigenze organiz-zative o produttive) o per la sicurezza del lavoro o ancora per la tutela del patrimonio aziendale. In base alla nuova formulazione, dunque, l’utiliz-zo di questi impianti e appa-recchiature non è più un’ecce-zione a una regola (il divieto), ma una facoltà del datore di lavoro dettata da specifi che esigenze e comunque subor-dinata all’osservanza di una specifi ca procedura.

Le novità fondamentali (del Jobs act). Con la nota prot. n. 11241/2016, il mini-stero del lavoro ha illustra-to le principali novità che il Jobs act (dlgs n. 151/2015) ha apportato alla disciplina dei controlli sul lavoro. In primo luogo, ha spiegato, anche la nuova disciplina vieta l’in-stallazione d’impianti di vi-

deosorveglianza in assenza di specifi co accordo sindacale o dell’autorizzazione della Dtl (direzione territoriale del la-voro). Peraltro, ha aggiunto il ministero, la violazione di tale divieto non è esclusa dal fatto che tali apparecchiature siano solo installate e non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né dal fatto che il controllo è discontinuo perché esercita-to in locali dove i lavoratori possono trovarsi soltanto in maniera saltuaria, né infi ne perché si tratti solamente di telecamere fi nte montate, cioè, a scopo puramente dissuasi-vo. Anche il garante privacy, ha fatto presente il ministero, ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’in-stallazione di un impianto di video-sorveglianza senza che sia intervenuto il relativo ac-cordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, sen-za l’autorizzazione rilasciata dalla Dtl.

Prescrizione obbliga-toria. Qualora nel corso

dell’attività di vigilanza sia riscontrata l’installazione d’impianti audiovisivi in assenza di specifi co accordo sindacale e dell’autorizza-zione rilasciata dalla Dtl competente, l’ispettore deve impartire una prescrizione (ai sensi dell’art. 20 del dlgs n. 758/1994) al fi ne di porre rimedio all’irregolarità, me-

diante l’immediata cessazio-ne della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi. Tale adempimento, ha sostenuto il ministero del lavoro, può ritenersi l’unico adatto a «eli-minare la contravvenzione accertata». L’ispettore, a tal fi ne, deve fi ssare nel verbale di prescrizione un termine congruo per la regolarizza-zione. Termine congruo signi-fi ca non eccedente il periodo di tempo tecnicamente neces-sario alla rimozione delle ap-parecchiature, tenendo conto che è necessario l’intervento di personale specializzato.

Le sanzioni. La riforma del Jobs act ha introdotto una specifi ca sanzione per i casi d’inosservanza della nuova disciplina sugli impianti au-diovisivi, ossia la sanzione già prevista dall’art. 38 dello Statuto dei lavoratori. Dun-que, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la sanzione è l’ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni fi no ad un anno, con applicazione di entram-be le pene (sia l’ammenda e sia l’arresto) nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l’ammenda (facendola quindi arrivare a 7.745 euro) qualora doves-se ritenerla ineffi cace negli importi ordinari, sulla base delle condizioni economiche del datore di lavoro. Tutta-via, ha spiegato il ministe-ro, se durante il periodo di tempo fi ssato dall’ispettore con l’atto di prescrizione obbligatoria viene siglato l’accordo sindacale ovvero rilasciata l’autorizzazione dalla competente direzione territoriale del lavoro, poiché vengono così meno i presup-posti oggettivi dell’illecito l’ispettore potrà ammettere «il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda sta-bilità per la contravvenzione commessa» (art. 21 dlgs n. 758/1994).

© Riproduzione riservata

La procedura per l’autorizzazione all’installazione d’impianti di con-trollo è, in via di principio, di tipo sindacale. Se manca (se, cioè, l’ac-cordo non viene raggiunto) l’azienda può far ricorso a un’autorizzazione ministeriale. Valgono due eccezioni: accordo sindacale e autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (si pensi al computer) e per gli strumenti di regi-strazione degli accessi e delle uscite. Da questo punto di vista, la nuova disciplina ha un ambito di applicazio-ne più ampio rispetto a quello prima vigente. Infatti, considerando esclusi gli «strumenti» utilizzati dal lavora-tore per rendere la prestazione la-

vorativa (anche de da questi possa derivare la possibilità di controllo a distanza), l’esonero è ben più ampio arrivando a comprendere qualunque strumentazione, di ogni tipo, inclusi dispositivi quali smartphone, tablet, posta elettronica, internet ecc. L’accordo va stipulato con la rappre-sentanza sindacale unitaria (Rsu) o con le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa). In alternativa, nel caso di imprese con unità produtti-ve ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo sindacale,

come detto, impianti e strumenti possono essere installati previa au-torizzazione della direzione territo-riale del lavoro (Dtl) o, in alterna-tiva, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più direzioni ter-ritoriali del lavoro, del ministero del lavoro. Infi ne, si ricorda che le informazioni raccolte attraverso gli impianti e strumenti restano in ogni caso soggetti alle condizioni di poter essere utilizzabili solo a patto che sia stata data al lavoratore adegua-ta informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del dlgs n. 196/2003.

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Installazione degli impianti, serve l’ok dei sindacati

il lavoratore nell’esecuzione possa derivare un controllo

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Le sanzioni

Misura intera

Ammenda da euro 154 a • euro 1.549 Arresto da 15 giorni a 1 • anno

Misura ridottaAmmenda di euro 387,25 da • pagarsi nel termine di entro 30 giorni

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5Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 2LOTTA ALL’EVASIONEIl tribunale federale apre alla possibilità di richieste di gruppo senza indicazione dei nomi

La Svizzera sceglie la trasparenzaNessun limite allo scambio di informazioni fi scali

Pagina a cura DI STEFANO LOCONTE ED EMANUELE TOZZI

Una recente sentenza del Tribunale fede-rale svizzero mostra come la Svizzera ab-

bia reinterpretato le proprie norme sul segreto bancario e come la stessa mostri un’am-pia propensione allo scambio di informazioni fi scali con i paesi con i quali ha concluso specifi ci accordi in tal senso. Anche l’Italia, come noto, ha siglato accordi per lo scam-bio di informazioni con la Confederazione elvetica e per i contribuenti italiani che avessero ancora attività in Svizzera non dichiarate l’unica soluzione è quella di confessare tutto al fi sco.

Il Tribunale federale sviz-zero con la sentenza del 12 settembre 2016 ha stabilito che l’amministrazione fi sca-le della Confederazione può accordare all’autorità fi scale olandese, sulla base di una ri-chiesta di gruppo, assistenza amministrativa concernente un cliente della banca sviz-zera Ubs.

L’amministrazione fi scale olandese aveva richiesto i nomi di tutti i clienti di Ubs residenti nei Paesi Bassi che, malgrado la richiesta della banca svizzera, non avessero fornito prova di essere in re-gola con il fi sco olandese.

Secondo il Tribunale fe-derale svizzero le richieste di gruppo senza indicazione di nomi sono in principio ammissibili in base alla Con-venzione contro le doppie impo-sizioni fra Sviz-zera e Olanda, a patto che la domanda con-tenga informa-zioni suffi cienti all’identifica-zione delle per-sone nei con-f ront i de l le quali si avanza la richiesta.

La sentenza in commen-to riforma la decisione del Tribunale am-ministrat ivo federale del 21 marzo scorso secondo la qua-le il testo del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Svizzera e Olanda esclude esplicitamen-te le richieste di gruppo senza indicazione dei nomi.

Il Tribunale federale sviz-zero ha però fatto prevalere il disposto del protocollo che prevede il dovere di «assicu-rare uno scambio di informa-zioni in materia fi scale che sia il più ampio possibile».

Inoltre, sia la deliberazio-ne del Parlamento federale svizzero del 17 giugno 2011 che approva la Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Olanda, sia il memoran-dum di intesa del 31 ottobre 2011 prevedono la possibili-tà di identifi care le persone oggetto di un controllo con modalità diverse dal nome e dall’indirizzo.

Il Tribunale amministra-tivo federale aveva corretta-mente indicato che, in base

al diritto internazionale, un memorandum di intesa non può modificare quanto previsto dalla Convenzione. Inoltre, si rileva che una de-liberazione unilaterale del Parlamento federale svizze-ro non può essere utilizzata come mezzo di interpretazio-ne di un trattato bilaterale. Infi ne, per quanto rilevante, va notato che le modifi che al commentario Ocse all’art. 26

del modello di convenzione contro le doppie imposizioni, che prevede le richieste di in-formazioni di gruppo, è stato approvato il 17 luglio 2012, successivamente alla firma del protocollo, avvenuta il 26 febbraio 2010.

Come anticipato, il Tribu-nale federale svizzero ha fatto prevalere un’interpretazione estensiva della Convenzione, consentendo gli scambi di in-formazioni relative a gruppi di contribuenti e stabilendo

che le richieste fatte dall’am-ministrazione fiscale olande-se in merito ai clienti Ubs non cost i tuiscono «fi shing expedi-tion» vietate.

Il citato proto-collo al trattato tra Svizzera e Olanda (come p u r e q u e l l o tra Svizzera e Italia) è basa-to sull’articolo 26 del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni ema-nato dell’Ocse. Il modello e il rela-tivo Commenta-rio prevedono

che le autorità amministra-tive di uno Stato contraente possano richiedere alle auto-rità amministrative dell’altro Stato informazioni ritenute prevedibilmente rilevanti (foreseeably relevant) al fi ne di assicurare la corretta ap-plicazione della Convenzione o della legislazione fi scale de-gli Stati.

Il criterio della «prevedibile rilevanza» estende il più pos-

sibile la tipologia e il numero delle informazioni che posso-no essere richieste e, allo stes-so tempo, impedisce allo Stato richiedente di intraprendere le c.d. fi shing expedition, os-sia di formulare richieste non suffi cientemente individuate, che non abbiano alcun nesso apparente con una indagine o investigazione in corso.

La richiesta di informazio-ni può riguardare anche un gruppo di contribuenti non individuati singolarmente che intendano dissimulare valori non dichiarati al fi sco. Tuttavia, quando una richie-sta riguarda un gruppo di contribuenti non individual-mente identifi cati è più diffi -cile stabilire se si tratti di una «fi shing expedition», in quan-to non è possibile per lo Stato richiedente far riferimento a un’investigazione in corso nei confronti di un determinato contribuente. In questo caso lo Stato richiedente deve fornire una descrizione det-tagliata del gruppo, i fatti specifi ci e le circostanze che hanno portato alla richiesta, una spiegazione della legge applicabile e il motivo per il quale c’è una ragione di cre-dere che i contribuenti facenti parte del gruppo per il quale le informazioni sono richieste non ha adempiuto agli obbli-ghi fi scali, il tutto supporta-to da chiare basi fattuali. Il commentario esclude esplici-tamente le richieste di grup-po che riguardino la mera fornitura di servizi fi nanzia-ri a non residenti che siano potenzialmente non in regola con il fi sco. Più nel dettaglio, il commentario stabilisce che un ipotetico Stato B non è ob-bligato a fornire informazioni allo Stato A, nel caso in cui

questo richieda i nomi e i sal-di dei conti dei residenti dello Stato A, che siano titolari di un conto presso una determi-nata banca dello Stato B, che si ritiene abbia molti clienti esteri.

Alla luce di quanto sopra, alcuni commentatori hanno sostenuto che il Tribunale federale svizzero abbia con-sentito, oltre allo scambio di informazioni di gruppo, delle vere e proprie «fi shing expe-dition».

Con riferimento ai rapporti tra Italia e Svizzera, il proto-collo siglato fra i due paesi il 23 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 13 luglio 2016, ha previsto l’introduzione di un nuovo articolo 27 (basato sull’articolo 26 del Modello di Convenzione Ocse), in base al quale, a far data dalla fi rma, i due Stati contraenti si scam-bieranno informazioni su richiesta, senza che di fatto possa essere più opposto il se-greto bancario che per anni ha caratterizzato la piazza elvetica.

Lo stesso protocollo, inoltre, ha previsto espressamente la possibilità di effettuare ri-chieste di gruppo, ossia richie-ste relative a una pluralità di contribuenti identifi cati con il nome, oppure altrimenti.

Inoltre, la «Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues» fra Italia e Svizzera prevede la prossima introduzione dello scambio automatico di informazioni (a partire dal 2017) e, nel perio-do transitorio, la possibilità di effettuare richieste per grup-pi di contribuenti basate su comportamenti quali la chiu-sura dei conti o il sostanziale svuotamento degli stessi a partire dal 23 febbraio 2015. Lo stesso documento prevede, inoltre, richieste di gruppo re-lative a clienti che non abbia-no indicato, sollecitati della propria banca, che gli attivi depositati siano stati corret-tamente tassati nel paese di residenza.

In defi nitiva, questioni del tutto simili a quelle decise nella sentenza del Tribunale federale svizzero con riferi-mento ai clienti olandesi di Ubs, potrebbero presentarsi con riferimento a contribuen-ti italiani. Anche in questi casi, alla luce dei trattati vigenti e alle altre intese fra i due Stati, è estremamente improbabile che i giudici sviz-zeri possano negare lo scam-bio di informazioni. Ai contri-buenti italiani che avessero ancora conti in Svizzera non dichiarati, quindi, non resta che regolarizzare le proprie pendenze con il fi sco italiano attraverso l’istituto del ravve-dimento operoso o aderendo all’annunciata voluntary di-sclosure 2.0.

© Riproduzione riservata

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

Tipologia Caratteristiche Entrata in vigore

Scambio di informazioni

su richiesta

Avviene tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il modello non fornisce alcuna ulteriore spiegazione, lasciando agli Stati il compito di individuare sin-golarmente le autorità competenti ad effettuare richieste e/o a raccogliere e scambiare le informazioni oggetto di richiesta

23 febbraio 2015

Scambio di informazioni

automatico

Il Common Reporting Standard (c.d. Crs), che costituisce la Prima Sezione dello Standard for Automatic Exchan-ge of Financial Account Information in Tax Matters elaborato dall’Ocse, stabilisce in maniera dettagliata quali sono le istituzioni i nanziarie che rien-trano nell’ambito di applicazione dello standard

1° gennaio 2017

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6 Lunedì 26 Settembre 2016 F I S C OLe indicazioni arrivano dalla giurisprudenza Ue arricchita da due recenti contributi

Iva, l’irregolarità in fatturanon fa perdere la detrazione

Pagine a cura DI FRANCO RICCA

L’esercizio del dirit-to alla detrazione dell ’Iva richiede il possesso di una

fattura contenente le in-dicazioni prescritte dalla legge. Questo requisito ha comunque natura formale e deve quindi essere va-gliato in relazione alla sua funzione di consentire al fisco di accertare l’esisten-za o meno dei presupposti sostanziali del diritto. È in questa prospettiva, dunque, che si devono valutare le ir-regolarità della fattura, che possono essere punite con l’applicazione di sanzioni, ma non devono portare al diniego della detrazione qualora il diritto sia so-stanzialmente fondato e provato. Queste le indica-zioni che si desumono dalla giurisprudenza della corte di giustizia Ue, che recente-mente ha fornito due nuovi, interessanti contributi.

Il fondamento della de-trazione. Il diritto alla de-trazione è uno dei pilastri fondamentali del sistema armonizzato dell’Iva, di-sciplinato dalla direttiva 2006/112/Ce del 28 novem-bre 2006, c.d. direttiva Iva, che dal 2007 ha sostituito la sesta direttiva 77/388/Cee.

In un sistema di tassazio-ne plurifase, nel quale l’im-

posta, pur dovendo gravare sul consumatore, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ef-fettuate nell’esercizio di un’attività economica in-dipendente e non soltanto a quelle effettuate nei con-fronti dei soggetti incisi, la detrazione dell’imposta «a monte» è infatti il meccani-smo che realizza la neutra-lità del tributo rispetto agli scambi che avvengono nelle fasi antecedenti al consumo finale.

Non a caso la detrazione è menzionata già nell’art. 1 della direttiva, che enun-cia il principio del sistema comune, ove si legge che «a ciascuna operazione, l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’ali-quota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’impo-sta che ha gravato diretta-mente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

La Corte di giustizia ri-corda costantemente che il diritto alla detrazione co-stituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limi-tazioni.

La neutralità dell’impo-sta si esprime sia nei ri-flessi dei soggetti passivi, protagonisti del processo applicativo, i quali, attra-verso la rivalsa, hanno il

compito di trasferire il ca-rico tributario ai soggetti incisi (i consumatori fina-li), sia con riguardo ai vari passaggi precedenti quello nel quale si consolida il prelievo. In virtù del dirit-to alla detrazione, infatti, da un lato, l’imposta paga-ta ai propri fornitori non costituisce un elemento di costo del soggetto passivo; dall’altro, l’onere che grava sul consumatore corrispon-de esattamente al prodotto fra la percentuale d’impo-sta fissata dalla legge (l’ali-quota) e il prezzo che egli paga per acquistare il bene o il servizio, indipenden-temente dal numero delle operazioni della catena economica.

In dettaglio, il diritto alla detrazione è regolato dagli articoli 167 e seguenti della direttiva.

L’art. 168, in particola-re, ne definisce la portata, stabilendo che «nella misu-ra in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passi-vo ha il diritto, nello sta-to membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore» l’imposta dovuta o assolta per acqui-stare o importare detti beni e servizi.

Dalla disposizione si ri-cavano anche i presupposti sostanziali necessari per l’insorgenza del diritto alla

detrazione:- lo status di «sogget-

to passivo» al momento dell’effettuazione della (e in rapporto alla) operazione di acquisto;

- l’inerenza del bene o servizio acquistato rispetto all’attività economica dalla quale derivino operazioni soggette all’Iva (imponibili ed assimilate).

Il presupposto della sog-gettività passiva deve rite-nersi sussistente nel caso in cui il soggetto agisca nel quadro di un’attività econo-mica che implica, appunto, l’assunzione dello status di soggetto passivo agli effet-ti dell’Iva, anche se non ri-sultino rispettati determi-nati obblighi formali, quali quello di dichiarare l’inizio dell’attività.

Al riguardo, nella senten-za 21 ottobre 2010, causa C-385/09, la Corte di giu-stizia ha osservato che se è vero che i soggetti passivi hanno, tra i vari obblighi, anche quello di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle loro atti-vità, conformemente alle disposizioni adottate da-gli stati membri, in forza dell’art. 213 della direttiva, tale disposizione tuttavia non autorizza affatto gli stati membri, in mancanza della dichiarazione di inizio dell’attività, a posticipare l’esercizio del diritto alla detrazione sino all’inizio effettivo dello svolgimento

abituale delle operazioni imponibili oppure a pre-cludere al soggetto passivo l’esercizio di tale diritto.

L’identificazione prevista all’art. 214 della direttiva, al pari degli obblighi di cui all’art. 213, pertanto, non è un atto costitutivo del dirit-to alla detrazione, che sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile (come pre-vede l’art. 167 della diret-tiva), ma rappresenta un requisito formale a fini di controllo.

Di conseguenza, non si può impedire ad un sogget-to passivo Iva di esercitare il proprio diritto alla detra-zione a motivo del fatto che non si è registrato ai fini dell’Iva prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della sua attività impo-nibile. Indubbiamente il soggetto passivo che non rispetta i requisiti forma-li stabiliti dalla direttiva può essere punibile con una sanzione, conformemente ai provvedimenti nazionali.

Si deve ricordare che, se-condo la sentenza 11 luglio 1991, C-97/90, stabilire se il soggetto passivo abbia ac-quistato i beni e servizi per le esigenze della sua attività economica è una questione di fatto che va valutata in base a tutte le circostanze concrete, tra cui la natura dei beni e servizi e il periodo di tempo intercorso fra l’ac-quisto e il loro utilizzo per gli scopi dell’impresa.

Per quanto riguarda invece le mo-dalità di esercizio del diritto alla detrazione, le disposizioni unionali di riferimento sono contenute negli articoli da 178 a 183 della diretti-va.In particolare, per quanto qui di in-teresse, dall’art. 178 si evince che, per poter esercitare il diritto, in linea generale e salve le situazioni particolari ivi previste, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni del titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, della direttiva stessa. L’art. 179 stabilisce che il soggetto passivo opera la detrazione glo-balmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’Iva per la quale il diritto alla detrazione è sorto nello stesso periodo ed è esercitato secondo quanto previsto dall’art. 178.Nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, la Corte ha statuito, a tale proposito, che la detrazione deve essere operata con riguardo al periodo d’imposta nel quale co-esistono i due presupposti previsti

dalle suddette disposizioni, ossia (i) l’avvenuta effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi e (ii) il possesso, da parte del soggetto passivo, della fattura o di un documento considerato equivalente secondo la normativa nazionale.Questa interpretazione, spiega la sentenza, è conforme alla giurispru-denza costante secondo la quale il diritto alla detrazione si esercita immediatamente per tutte le impo-ste che hanno gravato sulle opera-zioni effettuate a monte, nonché al principio di neutralità dell’Iva. La Corte ha tuttavia riconosciuto che gli Stati membri possono con-sentire l’esercizio della detrazione anche successivamente a quello che, secondo le predette indicazio-ni, potrebbe defi nirsi il periodo di competenza, in un termine la cui fissazione risponde all’esigenza di certezza del diritto (sentenza 8 maggio 2008, C-95/07 e 96/07). La giurisprudenza della Corte trac-cia quindi una distinzione netta tra le condizioni sostanziali necessa-rie per l’insorgenza del diritto alla detrazione e le condizioni formali

richieste per l’esercizio del diritto stesso:- quanto al primo aspetto, dall’art. 168 della direttiva risulta che per poter benefi ciare di tale diritto oc-corre, da un lato, che l’interessato sia un soggetto passivo ai sensi del-la direttiva e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a base di detto diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fi ni delle pro-prie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che tali servizi siano for-niti da un altro soggetto passivo (in difetto di quest’ultimo requi-sito, infatti, l’applicazione dell’Iva sarebbe indebita e non potrebbe quindi sorgere alcun diritto alla detrazione);- sul secondo aspetto, le condizioni formali del diritto alla detrazione, emergenti dagli articoli 178 e 179 della direttiva, riguardano il pos-sesso di una fattura redatta in base alle disposizioni della direttiva, re-cante quindi il contenuto obbligato-rio prescritto dall’art. 226. La suddetta distinzione è determi-nante, poiché secondo la Corte «il principio fondamentale di neutra-

lità dell’Iva esige che la sua detrai-bilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfat-ti, anche quando taluni obblighi for-mali siano stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’am-ministrazione fi nanziaria, una volta che disponga delle informazioni ne-cessarie per accertare che i requisi-ti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo» (da ultimo, sentenza 15 settembre 2016, C-516/14).Se ne deduce, pertanto, che la stes-sa prescrizione circa il contenuto minimo della fattura, qualifi candosi come obbligo di carattere formale, non può assurgere a condizione sostanziale per l’esercizio della detrazione, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza di tale prescrizione non può, di per sé, portare al diniego della detrazione, salvo che comporti l’impossibilità di accertare la sussistenza dei re-quisiti sostanziali.

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La Corte traccia una linea netta fra condizioni sostanziali e formali

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7Lunedì 26 Settembre 2016 7Lunedì 26 Settembre 2016F I S C O

Fra le indicazioni obbli-gatorie della fattura ai sensi dell’art. 226 della direttiva, fi gurano:

- la quantità e la natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi (punto 6);

- la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l’ac-conto, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura (punto 7).

Questo obbligo, invero, non sempre è rispettato puntual-mente, anzi è spesso disatte-so, soprattutto nelle presta-zioni di servizi.

Un’eccessiva genericità del-la descrizione dell’operazione, benché talvolta imputabile a semplice trascuratezza o fret-tolosità, può essere indice di condotte scorrette, volte ad impedire agli organi dell’am-ministrazione apprezzamen-ti critici, per esempio, sulla congruità del corrispettivo, sull’esattezza del trattamento applicato, sui beni impiegati, sulla regolarità degli acquisti, sulle potenzialità dell’impre-sa, sull’inerenza dell’opera-zione per il destinatario che pretenda di esercitare la de-trazione, se non addirittura di comportamenti fraudolenti (nella sentenza n. 12246 del 19/5/2010, per esempio, la Corte di cassazione ha statu-ito che una descrizione trop-po generica delle prestazioni legittima la presunzione del fi sco che la fattura si riferisca ad operazioni inesistenti).

Nella sentenza 8 maggio 2013, C-271/12, la Corte di giustizia ha dichiarato che le disposizioni della direttiva Iva non ostano ad una nor-mativa nazionale che con-senta di negare il diritto alla detrazione «a soggetti passivi, destinatari di servizi, in pos-sesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effet-tività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego».

Occorre però tenere conto delle indicazioni emerse nel corso del procedimento pre-giudiziale C-516/14.

Nelle conclusioni, deposi-tate il 18 febbraio 2016, l’av-vocato generale ha osservato che «la fattura funge altresì da giustificazione della de-trazione da parte del suo destinatario», per cui l’am-ministrazione finanziaria deve poter anche «verifi care, sulla base del contenuto della fattura, il diritto a detrazione del suo destinatario».

Nell ’effettuare questa verifica, «occorre anzitutto controllare se il destinatario della fattura sia in possesso della stessa… Il controllo della corretta indicazione dell’imposta nella fattura da parte del suo emittente, già individuato quale obiettivo di una fattura, è funzionale specularmente alla verifi ca

del corretto importo della cor-rispondente detrazione. Ciò non richiede peraltro la pre-visione di requisiti ulteriori quanto alla descrizione della natura di un servizio rispetto a quanto già accertato».

Requisiti del genere «po-trebbero però essere richiesti qualora fosse necessario verifi care, sulla base del conte-nuto della fattura, la sussistenza di un al-tro presupposto del-la detrazione, ossia l’effettivo o previsto impiego dei servizi acquisiti ai fini di operazioni soggette ad imposta».

Al riguardo, l’avvo-cato non ha però con-diviso la tesi secondo cui la descrizione del servizio nella fattura dovrebbe essere tan-to dettagliata da con-sentire di controllare se esso sia stato erogato ai fi ni dell’attività economica del de-stinatario, anche perché «non è possibile descrivere nella fattura un servizio in modo tanto dettagliato da permet-tere, già sulla base di detta descrizione, di individuare la natura privata o economi-ca dello stesso… Eventuali dubbi circa l’impiego di un servizio ai fini dell’attività economica del suo destina-tario possono quindi, in sede

di controllo, essere fugati completamente in defi nitiva solo mediante mezzi di prova integrativi».

Pertanto, poiché «il diritto a detrazione a norma dell’ar-ticolo 178, lettera a), della direttiva Iva dipende essen-

zialmente dal possesso di una fattura rispondente ai requi-siti di cui all’articolo 226, non è possibile prevedere requisiti ulteriori quanto al contenuto di una fattura e tali requisiti devono garantire il principio della certezza del diritto».

Nella sentenza, pronun-ciata il 15 settembre 2016, la Corte ha ricordato di ave-re statuito che il principio fondamentale di neutralità dell’Iva esige che la detrai-

bilità sia accordata se gli ob-blighi sostanziali sono soddi-sfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi. Conseguentemente, l’amministrazione fi nanzia-ria, una volta che disponga delle informazioni necessa-

rie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfat-ti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supple-mentari che possano produrre l’effetto di vanificare l’eserci-zio del diritto. Essa, pertanto, non può negare il diritto alla detrazione con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall’art. 226, punti 6 e 7, della direttiva, qualora disponga del-

le informazioni per accertare che i requisiti sostanziali re-lativi a tale diritto sono stati soddisfatti.

A questo scopo, chiarisce la sentenza, «l’amministrazione fi nanziaria non può limitarsi all’esame della sola fattura. Essa deve tenere conto anche delle informazioni comple-mentari fornite dal soggetto passivo», come si può evince-re anche dall’art. 219 della direttiva, che assimila a una

fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifi co e inequivocabile alla fattura iniziale.

Premesso che, nel caso di specie, spetta al giudice na-zionale tenere conto di tutte le informazioni riportate nel-le fatture controverse e nei documenti allegati presentati dal soggetto passivo, al fi ne di verifi care se i requisiti so-stanziali per esercitare il di-ritto alla detrazione dell’Iva siano soddisfatti, la corte sot-tolinea in primo luogo che, in tale contesto, «incombe a co-lui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne», ragion per cui «le au-torità tributarie interessate possono dunque esigere dal contribuente stesso le prove che esse ritengano necessarie per valutare se debba conce-dersi o meno la detrazione».

In secondo luogo, «gli Stati membri sono competenti a prevedere sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisi-ti formali relativi all’eserci-zio del diritto alla detrazione dell’Iva» e possono adottare «provvedimenti al fine di assicurare l’esatta riscossio-ne dell’imposta ed evitare evasioni», nel rispetto dei principi di proporzionalità e di neutralità dell’Iva. In par-ticolare, il diritto dell’Ue non vieta «di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione per sanzionare il mancato rispet-to dei requisiti formali».

Conclusivamente, la sen-tenza statuisce che la nor-mativa Ue esclude che «le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’Iva per il solo motivo che il soggetto passi-vo esibisce una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispon-gano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in pa-rola siano soddisfatti».

Dalla giurisprudenza sopra richiamata, quindi, si evince il principio secondo cui, essendo il possesso di una fattura re-datta secondo le prescrizioni di legge un requisito formale per l’esercizio del diritto alla detrazione, fi nalizzato a per-mettere all’amministrazione di controllare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto stesso, eventuali carenze in ordine al contenu-to obbligatorio della fattura non possono fondare, di per sé, il diniego della detrazio-ne, che dovrà essere ammes-sa qualora l’amministrazione sia comunque in grado di ac-certare, anche attraverso la documentazione integrativa o correttiva esibita dal sog-getto passivo prima dell’ado-zione della decisione da par-te dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti sostanziali.

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Alla genericità si può rimediare

d l tt i t d ll di t ll f ti bilità i d t li b

Fatture irregolari e diritto alla detrazione

Errori nella data e nella numerazione

La direttiva non consente di negare a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’Iva con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, ri-portava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che vi erano incongruenze nella numerazione della fattura e della successiva nota di accredito, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozio-ne della decisione da parte dell’autorità, il soggetto passivo ha trasmesso una fattura correttiva (sentenza 15 luglio 2010, C-368/09)

Omessa indicazione della partita

Iva

La direttiva osta a una normativa nazionale in forza della quale la rettii ca di una fattura originariamente mancante di un’indicazione obbligatoria, ossia il numero di identii cazione ai i ni dell’Iva, non produce effetto retroattivo, con la con-seguenza di rinviare il diritto alla detrazione al momento di emissione della fattura rettii cativa (sentenza 15 settembre 2016, C-518/14)

Insufi ciente descrizione

dell’operazione

Le fatture riportanti una descrizione eccessivamente gene-rica della prestazione resa non sono conformi agli obblighi della direttiva. Tuttavia, non è consentito all’autorità tribu-taria negare il diritto alla detrazione per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti prescritti, qualora l’autorità disponga di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto siano soddisfatti (sentenza 15 settembre 2016, C-516/14)

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8 Lunedì 26 Settembre 2016 F I S C OGli ulteriori chiarimenti delle Entrate nella circ. 37 sull’assegnazione agevolata ai soci

Minusvalenze, rilievo parzialeL’impatto è diverso a seconda della natura del bene

Pagina a cura DI SANDRO CERATO

L’assegnazione age-volata dei beni com-porta l’emersione di plusvalenze o minu-

svalenze derivanti dalla dif-ferenza tra il valore contabi-le utilizzato dalla società e il costo fi scalmente riconosciuto del bene. È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 37/E del 16 settembre scorso con cui l’Agenzia, in prossimi-tà della scadenza del prossi-mo 30 settembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in rela-zione alle agevolazioni conte-nute nella legge di Stabilità 2016. Anche se ai fi ni fi scali la norma si occupa di come la società deve determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia inter-viene fornendo anche delle indicazioni contabili che sem-brano sposare la tesi esposta nel documento del Consiglio nazionale dei dottori commer-cialisti del marzo scorso, se-condo cui lo «scarico» del bene avviene non in base al valore netto contabile bensì in base al valore effettivo dello stesso o, come meglio si dirà in se-guito, in base al valore che la società ha deciso di utilizzare per il calcolo dell’imposta so-stitutiva. Secondo l’Agenzia il comportamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i princi-pi contabili di riferimento, ragion per cui l’assegnazione del bene comporta l’annulla-mento di riserve contabili (di utile e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attri-buito al bene in sede di asse-gnazione, e il predetto valore contabile può essere assunto in misura pari al valore netto contabile del bene, ovvero può essere inferiore o superiore. Risulta del tutto evidente che, in base alle istruzio-ni fornite dall’Agenzia, l’operazione di assegna-zione agevolata impatta in ogni caso nel conto eco-nomico, dovendo iscrivere una plusvalenza (ovvero un componente positivo per i beni merce) o una minusvalenza (ovvero un componente negativo per i beni merce) pari alla diffe-renza tra valore contabile utilizzato per l’assegna-zione (normale, catasta-le o intermedio) e valore netto contabile del bene. Per quanto riguarda il trat-tamento fi scale delle predette plusvalenze o minusvalenze che derivano dall’assegna-zione dei beni, è necessario distinguere in funzione della loro natura di beni-merce o di immobilizzazioni. In partico-lare, la plusvalenza derivante dall’assegnazione di un bene immobilizzato è iscritta nella voce A5 del conto economico

(tra gli altri ricavi e proventi) e non assume rilevanza fi sca-le in capo alla società poiché il pagamento dell’imposta sostitutiva rende defi nitiva la tassazione in capo alla so-cietà sia ai fi ni delle imposte

sui redditi che dell’Irap; tale irrilevanza riguarda l’intera plusvalenza iscritta anche se superiore a quella deter-minata «fiscalmente» dalla società, tenendo conto tutta-via che la successiva distri-buzione dell’utile generato dalla plusvalenza in questio-ne costituisce reddito in capo al socio. Va inoltre osservato che tale componente positivo

assume rilevanza ai fi ni del calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’artico-lo 96 del Tuir, e delle spese di rappresentanza di cui all’ar-ticolo 108, comma 2, del Tuir, che prendono come base di

calcolo rispettivamente il «Risultato operativo lordo» (Rol) e il «volume dei ricavi dell’attività caratteristica». Per quanto riguarda invece l’assegnazione di beni-mer-ce che diano origine a com-ponenti positivi di reddito (assegnati a un valore su-periore a quello contabile), le conseguenze che ne deri-vano sono le medesime già illustrate per i beni iscritti tra le immobilizzazioni (ir-rilevanza Ires e Irap, rile-vanza in capo ai soci del di-videndo generato dal ricavo da assegnazione confluito

tra le riserve di patrimonio netto, e rilevanza anche ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui all’ar-ticolo 96 e della deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2, del Tuir.

Uno degli aspetti che non era stato chiarito dalla cir-colare n. 26/E riguardava il trattamento fi scale dell’even-

tuale minusvalenza derivante dall’assegnazione dei beni, ri-cordando che in tal caso l’im-posta sostituiva è pari a zero ma tale circostanza non im-pedisce di procedere con l’as-segnazione (in tal senso si è espressa la circolare b. 26/E). Nella circolare n. 37/E l’Agen-zia si occupa del trattamento fiscale della minusvalenza derivante dall’assegnazione di un bene patrimoniale o di un bene-merce, precisando che:

- la minusvalenza derivante dall’assegnazione di beni iscritti tra le immo-bilizzazioni non è deducibile dal reddito d’impresa (e ciò in coerenza con quanto previsto dall’articolo 101 del Tuir), ma assume rilievo ai fini Irap (principio di derivazione della base imponibile Irap in base ai valori di bilancio), nonché diminuisce il Rol rilevante per la determinazione degli interessi passivi deducibili di cui all’articolo 96 del Tuir;

- il differenziale ne-gativo derivante dall’asse-gnazione di beni merce ai soci è deducibile dal reddito d’impresa, sempreché il va-lore utilizzato per l’assegna-zione corrisponda al valore

effettivo del bene. In altre parole, l’Agenzia conferma che il componente negativo derivante dall’assegnazione di beni-merce sia rilevan-te anche ai fini del reddito d’impresa, ma per evitare possibili abusi richiede che tale «costo» sia effettivo e determinato per effetto di un valore effettivo del bene infe-riore al suo valore netto con-tabile. Resta confermato poi che il differenziale negativo in questione assume rilievo ai fi ni Irap nonché per quanto riguarda il calcolo del Rol per la deduzione degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Tuir.

L’Agenzia si sofferma anche su alcuni aspetti che riguar-dano le modalità di utilizzo delle riserve di patrimonio netto quale contropartita dell’assegnazione del bene al socio, fornendo delle regole che la società deve rispettare. In particolare:

- si conferma che la società può (e non deve) uti-lizzare eventuali riserve in sospensione d’imposta pre-senti nel patrimonio netto, nel qual caso deve corrispon-dere un’imposta sostitutiva del 13% sull’importo effetti-vamente utilizzato in sede di assegnazione, e ciò a pre-scindere che tale importo sia diverso dal valore normale/catastale del bene;

- per l’utilizzo delle riserve, l’Agenzia introduce una sorta di prioritario uti-lizzo delle riserve diverse da quelle in sospensione d’impo-sta, poiché consente di utiliz-zare queste ultime «solo nella misura necessaria a consen-tire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre riserve (ri-serve di utili e di capitale) già disponibili».

L’impostazione seguita dall’Agenzia nella circolare n. 37/E non pare rispondere ad alcun criterio previsto né nel-le norme fi scali, né tantome-no in quelle civilistiche. Pur con tutte le attenzioni civili-stiche in relazione al grado di vincolo delle riserve, non pare tuttavia possano sussistere ragioni contrarie affi nché la società decida di utilizzare solo la riserva in sospensione d’imposta lasciando inaltera-te le altre riserve, corrispon-dendo l’imposta sostitutiva del 13%. Tra l’altro l’Agenzia precisa che, contrariamente a quanto affermato nella circo-lare n. 26/E, non si applica la presunzione di prioritaria di-stribuzione di cui all’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir, per l’intero importo oggetto di distribuzione in sede di assegnazione agevo-lata del bene, e non limitata-mente all’importo soggetto a imposta sostitutiva in capo alla società.

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Un esempio

La società Alfa srl assegna a un socio un immobile strumentale per natura che presenta i seguenti valori:

valore di mercato effettivo 1.500• valore catastale 1.000• valore netto contabile (pari al costo i scale) 800•

La società decide di utilizzare il valore catastale per il pagamento dell’im-posta sostitutiva dell’8%, mentre ai i ni contabili intende «scaricare» il bene in base al suo valore effettivo. Ne consegue che:

l’imposta sostitutiva è applicata sulla base imponibile pari a 200 • (1.000 - 800);le riserve utilizzate dalla società ammontano a 1.200, con conseguente • iscrizione di una plusvalenza nel conto economico pari a 400 (1.200 - 800).

La società nel modello Unico 2017 per il 2016 opererà una variazione in diminuzione pari all’intera plusvalenza iscritta nel conto economico pari a 400, e l’eventuale distribuzione della riserva di utili formatasi a seguito di tale plusvalenza costituirà dividendo tassabile in capo ai soci con le regole ordinarie.

Le novità della circolare 37/E

PLUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE

Iscritta a conto economico, irrilevante in capo alla • società e tassata in capo al socio se distribuita Rilevante per calcolo Rol e spese di rappresen-• tanza

MINUSVALENZA DA ASSEGNAZIONE

Deducibile dal reddito d’impresa e Irap• Rilevante per calcolo Rol•

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9Lunedì 26 Settembre 2016 9Lunedì 26 Settembre 2016F I S C OI dati del recupero della tassazione sui centri scommesse esteri. Anche Corte Ue favorevole

Giochi, imposta unica vincente Respinto il 75% dei ricorsi delle agenzie non autorizzate

Pagina a cura DI NICOLA TANI

Lo Stato sta vincendo la scommessa sulla tassa-zione dei centri scom-messe non autorizzati.

L’azione di recupero delle im-poste non pagate dalle agenzie estere, avviata con la Finanzia-ria 2011 ma solo da due anni davvero effi cace, ha il duplice obiettivo di rendere più equa la competizione con i conces-sionari autorizzati e limitare un’attività che resiste da or-mai 20 anni grazie a una serie infi nita di ricorsi e sentenze (italiane ed europee) sul piano penale e amministrativo.

Lo confermano i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l’imposta accertata nel 2015 è stata pari a 14,2 milioni di euro, in netta cre-scita rispetto ai 9 milioni del 2013 (+57%). In salita anche il numero degli accertamenti, passati in due anni da 517 a 640 (+23%). Il recupero delle somme non pagate procede positivamente anche grazie alle decisioni delle Commis-sioni tributarie provinciali e regionali: Roberto Fanelli, direttore centrale tributi e giochi dell’Agenzia delle Do-gane, conferma che «secondo i dati 2015, 164 ricorsi di agen-zie senza concessione su 215 sono stati respinti dai giudici di primo grado: oltre il 75% ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione dell’imposta unica ai centri. La tassazione delle agenzie, oltre a essere un obbligo di legge, risponde all’esigenza di ridurre il gap competitivo tra i concessiona-ri, sottoposti a regole stringen-ti e ai relativi oneri, e coloro che raccolgono scommesse in Italia senza autorizzazioni». E per il futuro, si andrà avanti utilizzando gli strumenti pre-visti dalle norme: «L’imposta»,

aggiunge, «si applica su un im-ponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella pro-vincia ove è ubicato l’esercizio, come risulta dai dati del tota-lizzatore nazionale. Ritengo che sia un criterio suffi ciente per determinare l’imponibile medio riferibile a questi sog-getti».

I concessionari chiedono però un intervento più deciso. Fabio Schiavolin, ammini-stratore delegato di Snai, il più noto marchio italiano di scommesse, sottolinea che, as-sieme agli accertamenti fi scali e alle relative sanzioni eleva-te, andrebbe effettivamente verifi cato il pagamento delle imposte. Oppure, via allo stop immediato della raccolta: «Le statistiche sul contenzioso nei confronti dei punti non auto-rizzati», afferma, «dicono che la norma funziona ma occorre anche verifi care che i gestori paghino effettivamente l’impo-sta accertata: solo così si met-te fi ne all’attuale situazione di squilibrio competitivo. L’Agen-zia delle Dogane e dei Monopo-li ha, negli anni, notevolmente incrementato l’offerta dei punti autorizzati, migliorando regole e palinsesti, ma sul fronte fi -scale c’è ancora sperequazione tra punti autorizzati e centri esteri», conclude Schiavolin. A rafforzare l’azione dell’am-ministrazione anche la recen-tissima ordinanza della Corte di giustizia europea (causa C-141/16), che ha dichiarato «manifestamente irricevibile» la richiesta di procedere con-tro l’Italia. Nel caso specifi co, la Commissione tributaria regionale di Milano, chiama-ta in causa da un gestore che aveva ricevuto un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, chiedeva l’in-tervento dei giudici comunitari.

L’ordinanza di rinvio degli atti, però, non conteneva alcuna de-scrizione, «neppure succinta», delle circostanze di fatto, limi-tandosi a «citare una norma-tiva nazionale senza fornirne ulteriori delucidazioni». Secon-do la Corte Ue, «manca un’illu-strazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazio-ne delle disposizioni del diritto dell’Unione richiamate nella sua questione pregiudiziale, nonché del collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al proce-dimento principale». La deci-sione di rinvio, è scritto ancora,

deve inoltre indicare «i motivi precisi» che hanno indotto il giudice nazionale a interro-garsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritene-re necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte. La società inglese Stanleybet ha già depositato una richiesta di udienza di trattazione alla Commissione regionale lombarda nella quale discutere, integrare e riformu-lare il quesito pregiudiziale al tribunale europeo.

Secondo il legale del boo-kmaker, Daniela Agnello, l’imposta non è a carico del gestore: «L’agente non sop-

porta il rischio economico del-la scommessa e non fissa la quota, svolgendo un semplice servizio transfrontaliero. Stan-leybet, dal canto suo, versa la tassa dovuta a Malta, dove ha la sede». La materia sarà nei prossimi mesi esaminata an-che dalla Corte Costituzionale, alla quale la Commissione pro-vinciale di Rieti ha chiesto di chiarire se il pagamento della tassa sulle scommesse «si ri-ferisca anche alle ricevitorie quali soggetti d’imposta» e se sia applicabile o meno anche ai centri di raccolta delle scom-messe.

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Basta con Malta, Austria, Inghilter-ra, Italia. Si tratta di giurisdizioni costose, attente alla tutela dei gio-catori e alle regole di «compliance» per le società, e anche troppo vicine agli investigatori italiani che, nell’ul-timo anno, hanno portato a termine diverse operazioni repressive contro il gioco illegale. L’ultimo «Eldorado» dell’industria parallela del gaming si chiama Curaçao, graziosa isoletta di fronte al Venezuela, nella quale la tassazione per le società di gioco è al 2% degli utili, l’Iva non è dovuta e, soprattutto, una licenza viene of-ferta su internet a 30 mila euro «all inclusive»: dalla nomina dei direttori alla traduzione dei documenti neces-sari, dall’apertura di un conto ban-cario alla fornitura dei timbri. Tutto regolare quindi? La realtà, secondo diverse fonti del settore, è che die-tro a società con licenza rilasciata a Curaçao ci sono organizzazioni

per la raccolta non autorizzata di scommesse: fanno capo a manager italiani, utilizzano piccole software house internazionali, sono attive in particolare nel Sud Italia e ar-rivano spesso a incassare decine di milioni di euro all’anno. Il trend è chiaro: sono in calo ormai le agenzie estere con brand ben visibili, magari protagonisti in passato di lunghi contenziosi con il governo italiano, da Stanleybet a Goldbet a Planetwin, ormai sostituite da un’offerta che avviene «sottoban-co», magari anche all’interno di punti regolati, ed è sempre più diffi cile da individuare. Il fenomeno è quello di

una vera e propria «vestizione», in cui alcuni punti regolarmente auto-rizzati accettano una percentuale modesta di giocate sui canali regola-

mentati per poi versare la gran parte del gio-co su operatori senza licenza. In questo senso, quando si stima il numero delle agenzie senza autorizzazione, circa 5mila in tutta Italia, oc-corre conside-rare che non si

tratta di punti aggiuntivi rispetto alla rete regolamentata ma spesso degli stessi punti dove esercenti, alla ricerca di ulteriori entrate sen-za troppi oneri fi scali e burocratici, fi niscono per collegarsi a operatori

offshore. I marchi con targa caraibi-ca, da «xyzbet» a «betqueen365», da «winforbet» a «cronobet», nascono, si sviluppano e vengono eliminati nel giro di qualche mese, per evitare controlli e spiacevoli richieste fi scali delle Dogane o della Finanza. Le pa-gine del «Chi siamo» o dei «Contat-ti» dei siti di tutte le realtà offshore sono ovviamente «blank» o con informazioni generiche, così come non risultano attivati i soliti mezzi di pagamento bookmaker-cliente: si preferisce la modalità «cash», più rapida e invisibile agli occhi del fi -sco. La tutela del giocatore, poi, è di fatto inesistente, in quanto l’unico riferimento risulta essere la socie-tà caraibica titolare della licenza. Esattamente il contrario di quanto avviene nelle giurisdizioni europee, dove concessioni e licenze sono sot-to stretto controllo pubblico.

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A Curaçao i nuovi pirati dell’offshore: niente Iva e tasse al 2%

da Stanleybet a

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tratta di punti aggi

Il fenomeno è quello di una vera e propria «vestizione», in cui alcuni punti regolar-mente autorizzati accettano una percentuale modesta di giocate sui canali rego-lamentati per poi versare la gran parte del gioco su operatori senza licenza

Controlli su attività nel settore scommesse

Numero punti vendita controllati 4.769

Imposta accertata 14,2 mln

Sanzioni amministrative 1,8 mln

Atti accertamento 640

Procedimenti in Comm. tributaria 215

Ricorsi bookmaker respinti 164

Ricorsi bookmaker accolti 49

Fonte: Libro Blu 2015 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Mercato illegale giochi

Siti senza concessione oscurati 6.088

Punti vendita esteri non autorizzati in Italia 5.000

Agenzie sanate con condoni 2015-2016 2.500

Incasso Stato da condono 2015 117,5 mln

Costo licenza giochi a Curaçao 30 mila euro

Tasse su gaming a Curacao 2% del margine

Iva per operazioni a Curacao Non applicata

Fonte: Rel. Tecnica Governo legge di Stabilità 2016, Agipronews

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10 Lunedì 26 Settembre 2016 F I S C OIn una guida Enea i chiarimenti per fruire dell’incentivo sulla building automation

Domotica, ecobonus in chiaroPc o tablet per interagire da remoto: spese non ammissibili

Pagina a cura DI BRUNO PAGAMICI

Titolari di reddito d’im-presa, professionisti, cittadini privati e con-domìni possono invia-

re telematicamente all’Enea i documenti che riguardano gli interventi di building au-tomation.

Per usufruire della de-trazione 65% relativa agli impianti domotici, dal 6 set-tembre 2016 è possibile l’in-vio di tutti gli atti necessari all’ente, il quale ha inoltre reso disponibile sul proprio sito un vademecum con le indicazioni per ottenere gli ecoincentivi. L’obiettivo è fornire le indicazioni per accedere a quell’insieme di dispositivi multimediali che consentono il controllo «in-telligente» degli impianti termici da remoto.

Gli impianti domotici agevolabili. Alcuni impor-tanti chiarimenti sugli inter-venti detraibili sono arrivati con la circolare 20/E del 18 maggio 2016 dell’Agenzia delle entrate. La detrazione del 65%, nota anche come ecobonus, si applica all’ac-quisto, installazione e messa in opera di dispositivi mul-timediali per il controllo da remoto degli impianti di ri-scaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazio-ne nelle unità abitative.

Tali dispositivi garanti-scono un funzionamento ef-fi ciente degli impianti e sono dotati di specifi che caratte-ristiche.

La detrazione spetta con riferimento alle spese soste-nute a partire dal 1° gennaio 2016. L’Agenzia delle entra-te nella suddetta circolare ha precisato che è possibile beneficiare della detrazio-ne anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei di-spositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di in-terventi di riqualifi cazione energetica.

Inoltre, continua l’Agenzia, considerato che la norma non indica per detti interventi di «domotica» l’importo massi-mo di detrazione fruibile, la detrazione può essere calco-lata nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite di spesa.

La guida dell’Enea. L’Enea ha realizzato un va-demecum con i dettagli e le indicazioni per poter usufru-ire delle detrazioni del 65% per la building automation.

La legge di Stabilità 2016 ha infatti esteso l’ecobonus per gli interventi di riqua-lificazione energetica alle spese sostenute «per l’ac-

quisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il control-lo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o di pro-duzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative».

La guida specifica quali sono i requisiti generali che l’immobile oggetto d’inter-vento deve avere, al momen-to della richiesta, per poter usufruire delle detrazioni, nonché le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per la building automation e la domotica.

Il vademecum si sofferma pertanto sulle misure previ-ste dall’ultima legge di sta-bilità che ha introdotto la detrazione del 65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispo-sitivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica perso-nalizzata a distanza (da re-moto) di impianti di riscal-damento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria. Resta sem-pre valido il fatto che i do-cumenti per usufruire della detrazione delle spese soste-nute vanno inviati tramite il sito apposito dell’Enea.

Per quanto riguarda i re-quisiti generali che l’immobi-le oggetto d’intervento deve possedere per poter usufru-ire delle detrazioni, occorre

precisare che lo stesso:- alla data della richiesta

di detrazione deve essere «esistente», ossia accatasta-to o con richiesta di accata-stamento in corso;

- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;

- deve essere dotato di im-pianto di riscaldamento.

I requisiti tecnici. Se-condo la guida dell’Enea, l’intervento deve confi gurar-si come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica per-sonalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti in-dipendentemente dalle in-stallazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.

I dispositivi devono:a) mostrare attraverso ca-

nali multimediali i consumi energetici, mediante la forni-tura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazio-ne degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la program-mazione settimanale degli impianti da remoto.

Qualora i medesimi siste-mi di building automation siano installati congiunta-mente alle installazioni di pannelli solari per la produ-zione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all’articolo 1, commi 346 e 347 della legge fi nanziaria 2007, la relativa spesa ri-entra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi.

Spese agevolabili. Da quanto risulta dalla guida dell’Enea, le spese agevola-bili per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte di sistemi domotici sono quelle che riguardano la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiatu-re elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a re-gola d’arte, all’interno degli edifi ci, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifi ci.

Non si ritengono ricompre-se tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette ap-parecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simi-lari comunque denominati.

In pratica, gli interventi agevolati risultano unica-mente quelli legati alla cli-matizzazione dell’edifi cio e alla produzione di acqua cal-da (gli impianti al momento esclusi, come quelli per la si-curezza, continuano tuttavia a rientrare nella detrazione 50%).

Documentazione da tra-smettere all’Enea. I sogget-ti interessati alla detrazio-ne devono inviare all’Enea, esclusivamente attraverso l’apposito sito web (per il 2016: http://fi nanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fi ne dei lavori (come da collaudo delle ope-re o, nel caso di interventi di riqualifi cazione energeti-ca di basso impatto, come da dichiarazione di conformità), devono inviare la seguente documentazione:

- in caso di semplice instal-lazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari: allegato E al «decreto edifi ci»;

- in caso di installazione connessa con la sostituzio-ne del generatore di calore (comma 347, legge fi nanzia-ria 2007): allegato E al «de-creto edifi ci»;

- in caso di installazione connessa con l’installazio-ne di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346, l. finanziaria 2007): allegato F al «decreto edifi ci».

La documentazione da conservare. I contribuenti interessati devono conser-vare:

- l’asseverazione redat-ta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certifi cazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;

- schede tecniche;- originale dell’allegato E

o F inviato all’Enea, fi rmato (dal tecnico e/o dal cliente);

- fatture relative alle spese sostenute;

- ricevuta del bonifi co ban-cario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fi sica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge fi nanziaria 2007, numero della fattura e rela-tiva data, oltre ai dati del ri-chiedente la detrazione e del benefi ciario del bonifi co;

- ricevuta dell’invio effet-tuato all’Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.

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La detrazione 65% per gli impianti domotici

Cosa prevede la legge di Stabilità

2016

La legge di Stabilità 2016 ha esteso la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per gli interventi volti alla riqualii cazione degli edii ci alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di di-spositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. Lo scorso 30 luglio l’Enea ha pubblicato un vademecum con tutte le informazioni necessarie per richiedere il bonus per l’installazione dei dispositivi multimediali

Cosa sono gli impianti domotici?

Sono soluzioni tecnologiche utilizzate per gestire e coordinare i vari impianti della casa e per risparmiare energia, che comprendono: gli impianti che regolano la temperatura interna della casa, i sistemi che permetto-no la visualizzazione dei consumi di luce, gas e acqua, i sistemi di gestione a distanza di elettrodomestici o dell’illuminazione, i sistemi di videosorveglianza, gli im-pianti che attivano automaticamente tende e tapparelle. Tali impianti sono collegati tra loro mediante sistemi in-tegrati dotati di interfacce digitali (display touch screen, smart Tv, smartphone, tablet o computer)

Chi può richiedere l’ecobonus per gli impianti domotici?

Cittadini privati, condomìni, titolari di reddito da impresa, professionisti, in quanto l’agevolazione si applica non solo ai fabbricati residenziali ma a qualunque edii cio pubblico e privato. La differenza è che per gli edii ci residenziale l’agevolazione spetta anche ai parenti con-viventi con gli aventi diritto (proprietari ecc.)

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11Lunedì 26 Settembre 2016 11Lunedì 26 Settembre 2016F I S C OLa Cassazione: l’obbligo di dichiarazione prosegue per le annualità successive

Ici-Imu, la sanzione è ripetibileContribuenti tenuti al pagamento fi nché c’è violazione

Pagina a cura DI SERGIO TROVATO

Una sanzione ogni anno per l’omessa presentazione della dichiarazione Ici e

Imu. La violazione perdu-ra fino a quando il contri-buente non la regolarizza presentando la denuncia al comune sul cui territorio è ubicato l’immobile. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 16484 del 5 agosto 2016.

Per i giudici di legittimità, la violazione dell’obbligo di dichiarazione Ici e Imu non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Nonostante la legge preve-da un unico obbligo a carico del possessore dell’immobi-le, questo non comporta che incorra, in caso di inadem-pimento, in una sola viola-zione e in una sola sanzio-ne. La sanzione, invece, va irrogata per ogni singola annualità. Del resto, secon-do la Cassazione, l’obbligo imposto dall’articolo 10, decreto legislativo 504/1992 di dichiarare il possesso e il valore degli immobili in-cidente sulla determinazio-ne dell’Ici, o dell’Imu poiché la regola è la stessa, «non cessa allo scadere del ter-mine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazio-ne) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di impo-sta, un’autonoma violazio-ne punibile». Se l’omissione riguarda diverse annualità è irrogabile una sanzione per ogni anno. All’unicità dell’adempimento per as-solvere alla denuncia non corrisponde l’unicità della sanzione.

Contribuenti tenuti all’adempimento. La di-chiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d’imposta. Quin-di, sono tenuti all’adempi-mento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l’ammi-nistrazione comunale non possiede le notizie utili per verificare la correttezza dell’operato dei contribuen-ti. Nello specifico, tra i casi più significativi, l’adempi-mento è richiesto quando: l’immobile ha formato og-getto di locazione finanzia-ria o di un atto di conces-

sione amministrativa su aree demaniali; l’immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agri-colo diventa area edificabile o, viceversa, l’area diviene

edificabile in seguito alla demolizione di un fabbri-cato.

Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modifica-tivo o traslativo del diritto

che abbia avuto a oggetto un’area fabbricabile. Il va-lore dell’area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal con-tribuente, poiché questa in-

formazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l’obbligo non sussiste quando viene alie-nata un’area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato ri-spetto a quello dichiarato in precedenza. L’obbligo non è abolito neppure per gli im-mobili posseduti dalle im-prese e distintamente con-tabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminu-zione, fino all’anno di attri-buzione della rendita cata-stale. La dichiarazione, poi, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazio-ne dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Anche gli enti non commerciali che sono stati esonerati fino al 2011 dall’obbligo di presentare la dichiarazione Ici, sono invece tenuti a denunciare ai comuni gli immobili pos-seduti per l’Imu. Non è più applicabile per questi enti l’articolo 10 della normati-va Ici (decreto legislativo 504/1992), che escludeva espressamente dall’obbligo dichiarativo gli immobili esenti.

Soggetti esclusi . Le i s truz ioni minister ia l i hanno ribadito quanto già sostenuto con la circolare 3/2012 e cioè che non devo-no presentare la dichiara-zione coloro che fino al 2011 hanno già presentato la di-chiarazione Ici. Non sono tenuti all’adempimento co-loro che possiedono immo-bili destinati a prima casa, nella quale hanno fissato la residenza anagrafica e la di-mora abituale. Stesso trat-tamento viene riservato alle pertinenze dell’abitazione principale. Nelle istruzioni viene precisato che la cono-scenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessi-tà di presentazione della dichiarazione. Anche per i titolari di immobili adibiti a prima casa, però, è previ-sta un’eccezione all’esonero generalizzato dall’obbligo dichiarativo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso co-mune. Com’è noto, la legge esclude il doppio beneficio per i coniugi non legalmen-te separati. L’agevolazione è limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la di-chiarazione.

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sione amministrativa su edificabile in seguito alla che abbia avuto a oggetto

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Termine unico per le denunce Imu, Tasi e Tari. Devono infatti essere presentate en-tro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzio-ne di locali e aree. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazio-ne può essere presentata solo da uno de-gli obbligati. Le dichiarazioni non devono presentate se l’obbligo è stato già assolto e non sono intervenute medio tempore delle variazioni o non sono state effettua-te nuove occupazioni. Per la Tari restano ferme le superfi ci già dichiarate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. All’imposta sui servizi indivisibili, invece, si applicano le stesse regole stabilite per l’imposta municipale. La dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, sempreché non si verifi -chino modifi cazioni dei dati già dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. In quest’ultimo caso, allo stesso modo, le variazioni vanno dichiara-te entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il comma 687 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) richiede per la Tasi l’osservanza delle disposizioni dettate per la presenta-zione della dichiarazione Imu. Anche per la Tasi, quindi, la dichiarazione non va presen-tata se gli elementi rilevanti sono acquisi-bili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verifi care il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Va ricordato, infi ne, che per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso model-lo già approvato per l’Imu. Il dipartimento delle fi nanze del Ministero dell’economia, con la circolare 2/2015, ha chiarito che per l’imposta sui servizi non serve un modello di dichiarazione ad hoc e che i comuni in molti casi già dispongono delle informazio-ni necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti passivi, vale a dire proprietari, inquilini, comodatari.

Tributi locali, termine unico entro il 30/6

In sintesi

Dichiarazione ImuTermine presentazione 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto del possesso

Soggetti obbligatiProprietario dell’immobile; titolari del diritto reale di usu-frutto, uso, abitazione; superi ciario; eni teuta; locatario i nanziario; concessionario di aree demaniali

Effetti dichiarazione Ici

Vale per l’Imu

Obbligo dichiarazione Imu

riduzioni d’impostaA. valore aree edii cabiliB. immobile concesso in locazione i nanziariaC. immobile demolitoD. terreno agricolo diventa area edii cabile o viceversaE. immobili delle imprese, i no all’attribuzione della ren-F. dita catastale

Iva IVA ASSOLTA ALL’ESTERO

Istanze di rimborso da presentare entro il 30 settembre (faq sito dell’Agenzia delle entrate numero 112072 del 15 luglio 2016)

Imposte sostitutive

ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI

Se vengono assegnati più beni le minusvalenze dei beni merce si scomputano dalle

plusvalenze sulle quali si applica l’imposta so-stitutiva (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 37/E del 16 settembre 2016)

RISERVE

L’imposta sostitutiva si applica alle riserve in sospensione d’imposta dopo aver utilizzato le altre riserve già disponibili (circolare dell’Agen-zia delle entrate numero 37/E del 16/9/2016)

TASSAZIONE SOCI

L’imposta sostitutiva libera i soci per l’im-porto assoggettato a tassa-zione dalla società (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 37/E del 16 settem-bre 2016)

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

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12 Lunedì 26 Settembre 2016 I M P R E S AA spiegarlo è il ministero del lavoro, illustrando la concessione della cassa integrazione

Cigs, crisi e solidarietà aprono le porte d’azienda agli ispettori

Pagine a cura DI DANIELE CIRIOLI

Ispettori in azienda se si chiede la cigs. Due, in particolare, le verifiche che gli organi ispettivi (le

direzioni territoriali del lavo-ro) devono svolgere per ogni richiesta d’intervento di cassa integrazione straordinaria: A) una fi nalizzata all’accerta-mento degli impegni aziendali assunti nel programma di cigs; B) l’altra fi nalizzata all’accer-tamento dei presupposti per il pagamento diretto, cioè da parte dell’Inps e non dell’azien-da, dell’integrazione salariale ai lavoratori. Ogni verifica deve essere concreta e non un semplice esame documentale; va svolta, in altre parole, con accesso sul luogo di lavoro ove gli ispettori possono acquisire dichiarazioni dai lavoratori, dati del Lul (Libro unico la-voro), timbrature di cartellini, dati della produzione e altri dati. A spiegarlo è il ministe-ro del lavoro nella circolare n. 27/2016, illustrando le novità del nuovo procedimento di concessione della cassa inte-grazione salariale straordina-ria (cigs) introdotto dal dlgs n. 148/2015 (riforma Jobs act) e vigore dal 24 settembre 2015, secondo le regole del decreto n. 94956/2016.

Prima verifi ca. Al primo tipo di verifi ca non si sfugge. Tutte le aziende che fanno ri-chiesta di cigs, qualunque sia la motivazione alla base, sono soggette al controllo. Ai sensi dell’art. 25, comma 6, del dlgs n. 148/2015, infatti, «nei tre mesi antecedenti la conclusio-ne dell’intervento d’integra-zione salariale, le Dtl proce-dono alle verifi che fi nalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispet-tiva deve essere trasmessa al competente uffi cio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusio-ne dell’intervento straordina-rio d’integrazione salariale autorizzato.

Nel caso in cui dalla relazio-ne ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in par-te, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesa-me del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del ministe-ro del lavoro, fatte salve even-tuali ulteriori sospensioni che si rendano necessarie ai fi ni istruttori».

In linea generale, gli ispet-tori sono chiamati a verifi care «l’effettiva attuazione del pro-gramma presentato dall’impre-sa in sede d’invio dell’istanza». Analisi particolari, poi, sono ri-chieste in virtù della causale d’intervento di cigs indicata dall’azienda. Infi ne, resta fer-

ma la possibilità per gli organi ispettivi di effettuare ogni ul-teriore accertamento ritenuto opportuno.

Riorganizzazione azien-dale. Tale causale d’intervento cigs può essere invocata quan-do il programma di riorganiz-zazione presentato dall’azien-da sia caratterizzato dalla presenza di un «piano d’in-

terventi volto a fronteggiare le ineffi cienze della struttura gestionale o produttiva». Que-sto programma deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di for-mazione e deve essere fi naliz-zato al consistente recupero dell’occupazione del persona-le interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di

lavoro.Gli accertamenti ispettivi,

in tal caso, sono rivolti innan-zitutto alla verifi ca dell’attua-zione del programma d’inter-venti illustrato dall’azienda. Poiché l’approvazione di que-sto programma di riorganizza-zione aziendale richiede che il valore medio annuo degli in-vestimenti previsti (che deve

riguardare le unità azienda-li interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investi-menti per la formazione e la riqualifi cazione professiona-le, comprensivi dei contribu-ti pubblici sia nazionali che dei fondi Ue) sia superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa ti-pologia, operati nel biennio precedente, viene verificata l’entità degli investimenti ef-fettuati dall’azienda nel bien-nio precedente (mediante, ad esempio, indagine su ordini e fatture di tale periodo) e di-chiarati in sede di domanda, inclusi gli eventuali investi-menti per la formazione e la riqualifi cazione professiona-le, comprensivi dei contributi pubblici (nazionali e Ue). Inol-tre, è verifi cato l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo considerato dal programma presentato e con-frontata la media annuale de-gli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati.

Il programma d’interventi, inoltre, può contenere inve-stimenti per impianti fi ssi e attrezzature direttamente im-pegnate nel processo produtti-vo e può prevedere attività di formazione e riqualifi cazione professionale rivolta al re-cupero e alla valorizzazione delle risorse interne. Per tale ragione gli ispettori devono verifi care che gli investimen-ti effettuati, ad esempio, per interventi di razionalizzazio-ne, rinnovo e aggiornamento tecnologico su impianti e at-trezzature, riguardino quelli direttamente impegnati nel processo produttivo.

Ancora, le verifi che devono essere fi nalizzate ad accertare che le sospensioni dal lavoro siano motivatamente ricolle-gabili nella misura e nei tempi al processo di riorganizzazione che è previsto venga realizza-to. A tal fi ne, a titolo esempli-fi cativo, possono essere acqui-site anche le dichiarazioni dei lavoratori al fi ne di accertare se vi è collegamento tra la pro-fessionalità dei medesimi e la sospensione.

Infi ne, viene verifi cato che sia stato effettivamente rispet-tato il recupero dell’occupazio-ne dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Per recupero occu-pazionale non s’intende sol-tanto il rientro in azienda dei lavoratori sospesi, ma anche il riassorbimento degli stessi nell’ambito di unità produtti-ve della stessa impresa ovve-ro di altre imprese, nonché le iniziative volte alla gestione non traumatica degli stessi lavoratori.

© Riproduzione riservata

ma la possibilità per gli organi terventi volto a fronteggiare lavoro

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L’azienda che invoca la causale «Crisi azien-dale» deve presentare un programma (ap-punto di crisi aziendale) che deve contene-re un «piano di risanamento» fi nalizzato a fronteggiare gli squilibri di natura produt-tiva, fi nanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indi-care gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili fi nalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. In tal caso, gli ispettori devono verifi care l’attuazione del piano di risanamento presentato dall’im-presa e, pertanto, sono chiamati a relazio-nare sugli interventi correttivi intrapresi dall’azienda, così come sono indicati nel piano di risanamento. Verifi ca che può av-venire anche mediante riscontri di tipo do-cumentale quali, ad esempio, la relazione degli amministratori, la documentazione fi scale, contabile e/o commerciale.Inoltre, va verifi cato il ridimensionamento o quanto meno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’inter-vento cigs, con riferimento all’unità pro-duttiva nell’ambito della quale è in corso il trattamento. Deve essere altresì riscon-trata, di norma, l’assenza di nuove assun-zioni con particolare riguardo a quelle con agevolazioni contributive e/o fi nanziarie. Nel caso in cui l’impresa abbia comunque proceduto ad assunzioni, è necessaria la motivazione della necessità di esse nonché la compatibilità con la disciplina e le fi nalità della cigs.Nel caso la cigs sia stata richiesta per crisi aziendale per evento improvviso e impre-visto, deve essere verifi cato anche quanto rappresentato dall’azienda a proposito delle caratteristiche di tale evento «improvviso e imprevisto».Contratto di solidarietà. Terza causale di

concessione della cigs è la stipulazione di contratto di solidarietà difensivo, mediante accordo collettivo aziendale che stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro al fi ne di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impie-go. La riduzione media oraria prevista non può risultare superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavo-ratori interessati al contratto di solidarietà; inoltre, per ciascun lavoratore interessato, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può superare il 70% nell’arco dell’intero periodo per cui è stipulato il contratto di solidarietà. Gli ac-cordi, tra l’altro, devono specifi care le mo-dalità per mezzo delle quali l’impresa, per soddisfare eventuali temporanee esigenze di maggior lavoro, può modifi care in aumen-to, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di cigs. Per le domande di cigs relative a tale causale gli ispettori verifi cano il rispetto dei conte-nuti del contratto di solidarietà, soprattutto in relazione alla corretta applicazione delle modalità di riduzione dell’orario di lavoro. La corretta riduzione va verifi cata control-lando i dati del Lul e le timbrature, incro-ciando tali dati con le dichiarazioni dei la-voratori. Inoltre, va verifi cata la presenza di eventuale lavoro straordinario dei lavorato-ri in solidarietà che, in linea generale, non è ammesso (lo straordinario si può considera-re correttamente utilizzato solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giu-stifi care). Infi ne, nell’ipotesi di attivazione di una procedura di licenziamento collettivo va verifi cato che la stessa sia avvenuta con la non opposizione dei lavoratori.

Risanamento d’obbligo in caso di crisi

Porte aperte agli ispettori

Prima verii ca Mantenimento degli impegni assunti dall’azienda

QuandoPer tutte le aziende che fanno richiesta di cigs, qualun-que sia la causale

Seconda verii caSussistenza delle «documentate difi coltà i nanziarie» tali da giustii care il pagamento diretto della cigs da parte dell’Inps

Quando

È effettuata solo nei casi in cui l’impresa abbia espressa-mente richiesto il pagamento diretto della cigs (rinuncian-do ad anticiparlo direttamente ai lavoratori); è i nalizzata ad appurare la sussistenza dei presupposti per la con-cessione di questo pagamento diretto da parte dell’Inps della cassa integrazione (al posto dell’azienda)

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13Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 Settembre 2016I M P R E S A

Seconda verifi ca esclu-sivamente alle azien-de che richiedono il pagamento diretto

della cigs ai lavoratori da parte dell’Inps. È svolta da-gli ispettori entro 30 giorni dalla presentazione della re-lativa istanza ed è fi nalizza-ta a riscontrare la reale sus-sistenza delle documentate diffi coltà fi nanziarie. A spie-garlo è sempre il ministero del lavoro nella circolare n. 27/2016, illustrando le novi-tà del nuovo procedimento di concessione della cassa integrazione straordinaria (cigs) introdotto dal dlgs n. 148/2015 (riforma Jobs act) e attuato da decreto n. 94956/2016.

Seconda verifi ca. Al se-condo tipo di verifi ca sono soggette solo le aziende che richiedono il pagamento diretto della cigs da par-te dell’Inps. È svolta dagli ispettori entro 30 giorni dal-la presentazione della rela-tiva istanza ed è fi nalizzata a riscontrare la reale sussi-stenza delle «documentate diffi coltà fi nanziarie».

La revoca del paga-mento diretto Inps. Il pa-gamento diretto (cosa che permette all’azienda di non dover anticipare la cigs ai la-voratori per poi recuperarla tramite conguaglio con i con-tributi dovuti all’Inps) è pos-sibile richiederlo e ottenerlo in caso di serie e documen-tate difficoltà finanziarie, dietro domanda presentata contestualmente a quella di concessione della cigs. Qua-lora in sede di ispezione (obbligatoria) sia accertata l’assenza delle diffi coltà di-chiarate dall’impresa scatta la revoca dell’autorizzazio-ne al pagamento diretto. La verifi ca dell’esistenza o meno delle diffi coltà fi nan-ziarie, ha spiegato il mini-stero del lavoro, deve basar-si sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa rife-rita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci, anche se provvisori. Tale indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo (valore inferiore all’unità) come risultato del rapporto tra liquidità imme-diate e passività correnti. Le voci di bilancio da conside-rare, in particolare, sono le seguenti:

a) liquidità immediata = contanti in cassa e asse-gni; conto corrente bancario; titoli facilmente negoziabili sul mercato;

b) passività correnti = debiti di fornitura; debiti per fi nanziamenti a breve e debiti verso banche; debi-ti diversi (Iva, imposte sul reddito, dipendenti, istitu-ti previdenziali ecc.); ratei e risconti passivi; partite passive da liquidare; quote di fi nanziamenti a medio e lungo termine che abbiano a scadere entro 12 mesi.

Nessuna sanzione è pre-vista in caso revoca del pa-

gamento diretto di cigs da parte dell’Inps.

I termini delle verifi-che. Come detto, dunque, gli ispettori sono chiamati a svolgere due distinte veri-fi che ispettive: la prima (da effettuare per ciascun proce-dimento di concessione della cigs) fi nalizzata ad accertare gli impegni aziendali assun-ti in sede di presentazione del programma di cigs; la se-conda (da effettuarsi soltan-to nelle ipotesi in cui l’im-presa abbia espressamente richiesto il pagamento diret-to in sede di presentazione dell’istanza) volta all’accer-tamento dei presupposti per la concessione del pagamen-to diretto del trattamento ai lavoratori.

Per quanto attiene al pri-mo tipo di verifi ca ispettiva, è previsto che le Dtl territo-rialmente competenti pro-cedano agli accertamenti secondo la seguente tempi-stica:

a) nei tre mesi an-tecedenti la conclusione dell’intervento d’integrazio-ne salariale, procedono alle verifi che fi nalizzate all’ac-certamento degli impegni aziendali;

b) entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario d’integrazione salariale autorizzato la rela-zione ispettiva deve essere trasmessa in via telematica, tramite sistema «CIGSonli-ne» alla Direzione generale ammortizzatori sociali.

Nel caso in cui dalla re-lazione ispettiva emerga il mancato svolgimento in tut-to o in parte del programma presentato, si apre un nuovo procedimento amministra-tivo volto al riesame del decreto di concessione che deve concludersi nei 90 gior-ni successivi alla ricezione della relazione con decreto del ministero del lavoro, fat-te salve eventuali ulteriori sospensioni necessarie ai fi ni istruttori.

Per quanto concerne il se-condo tipo di verifi ca, fi naliz-zata ad accertare la presenza di tutti i presupposti per il pagamento diretto della cigs da parte dell’Inps, in questo caso, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza agli uffi ci competenti la Dtl competente per territorio deve inviare alla Direzione gene-rale ammortizzatori sociali un’apposita relazione (ispet-tiva) comprovante le serie e documentate diffi coltà fi nan-ziarie dell’impresa istante. Pertanto, mentre il primo tipo di verifi ca ispettiva deve esse-re effettuata in fase di conclu-sione del programma, tale tipo di accertamento deve invece avvenire in un momento im-mediatamente successivo alla presentazione dell’istanza, in quanto la relazione ispettiva deve pervenire al ministero del lavoro, tramite il cana-le «CIGSonline», entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

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Pagamenti diretti, c’è la verifica bis

A partire dal 1° gennaio 2016 è venuta meno la possibilità di richiedere la cigs (e ottenere autorizzazione) in conse-guenza dell’ammissione dell’azienda a procedure concorsuali. Il ministero del lavoro (circolare n. 24/2015) ha preci-sato che, dalla predetta data, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a pro-cedura concorsuale con continuazione

dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà ri-entrare nell’ambito delle altre causali previste dalla nuova disciplina del Jobs act (dlgs n. 148/2015). In tal caso, il procedimento e le verifi -che ispettive seguono le istruzioni pre-viste per la causale invocata a supporto dell’istanza.

Niente più cigs per fallimento

La cigs può essere richiesta anche a benefi cio di lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici e loro ri-spettive articolazioni e sezioni terri-toriali. In caso di presentazione di un programma di riorganizzazione azien-dale, gli ispettori sono chiamati a ve-rificare l’attuazione del programma d’interventi predisposto dall’azienda (partito/movimento politico) e presen-tato in sede di invio della domanda. Va inoltre verifi cata anche l’effettiva coe-renza delle sospensioni con il program-ma di riorganizzazione e l’attuazione

del piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.In caso di presentazione di domanda di cigs per crisi aziendale deve essere ve-rifi cata l’attuazione delle azioni volte alla ripresa dell’attività e l’attuazione del piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di persona-le.Anche nel caso di stipulazione di un contratto di solidarietà si fa riferimen-to alle regole previste per le aziende (si veda altro articolo nella pagina pre-cedente).

Ispettori anche nelle sezioni dei partiti

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Altra novità della nuova disciplina cigs è la previsione della «sanzione» del-la maggiorazione dei contributi per l’azienda che non rispetta la rotazione dei lavoratori sospesi e in cigs. In tal caso, infatti, la sanzione è l’applicazio-ne dell’1% di contributo addizionale do-vuto per i singoli lavoratori interessati alla mancata rotazione e limitatamente al periodo di tempo durante il quale è accertata la violazione. Per questa violazione, peraltro, un ac-cesso ispettivo può essere richiesto dai sindacati o dagli stessi lavoratori, anche singoli.La nuova disciplina della cassa inte-grazione (dlgs n. 148/215) prevede che, qualora in sede di verifi ca ispetti-va, anche a seguito di segnalazione dei sindacati o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di ro-tazione dei lavoratori sospesi concor-date in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione della cigs, l’azienda sia tenuta a versa-re un incremento della contribuzione

addizionale (si veda tabella) in misura dell’1%, così come stabilito dal decreto n. 94956/2016. La circolare ministeriale spiega che il maggior contributo è ap-plicato solo per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è accertata la violazione. Ai fi ni operativi, poi, aggiunge che la direzione territoriale del lavoro (dtl) che ha eseguito l’ispezione e accertata la violazione trasmette all’Inps il risul-tato dell’accertamento che; l’istituto, conseguentemente, applica l’incremen-to (1%) al contributo addizionale. Per quanto concerne l’accertamento, la circolare spiega che la verifi ca ispetti-va «deve prendere le mosse da quanto indicato in sede di accordo sindacale e indicato nella domanda di concessione» della cigs che va riscontrato in concre-to. A tal fi ne, per esempio, gli ispetto-ri potranno confrontare i dati forniti dall’azienda (resoconto consuntivo della rotazione, Lul, timbrature) con le dichiarazioni dei lavoratori.

Contributi più cari se manca la rotazione

Le percentuali

Durata degli interventi di cigs Contributo

ordinario

Contributo

con sanzione (1)

Fino a 52 settimane nel quinquennio mobile 9% 10%

Oltre 52 e i no a 104 settimane nel quinquennio mobile

12% 13%

Oltre 104 settimane nel quinquennio mobile 15% 16%

(1) Dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e per i soli periodi durante i quali è accertata la violazione

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14 Lunedì 26 Settembre 2016 I M P R E S ALo foto scattata da Allen & Overy: crescono gli investimenti per la sicurezza informatica

Cyber-crimine, al contrattacco Attacchi in aumento del 38%. A colpire sono i dipendenti

Pagina a cura DI FEDERICO UNNIA

Il cyber-crime, ovvero il crimine informatico, co-stituisce uno dei tre mag-giori pericoli avvertiti dalle

imprese, assieme a tutela del-la concorrenza, furto di dati e know how e la minaccia terro-ristica. Ma nella maggior parte dei casi, più che la condotta il-lecita da parte di terzi, il nemi-co si nasconde all’interno. Ed è rappresentata da un mix di comportamenti scorretti (con-sapevoli o meno) da parte dei propri dipendenti, sempre più a contatto con mole di informa-zioni sofi sticate e complesse, strumenti di comunicazione e connessione sempre più inte-grati tra di loro.

È il dato che emerge dallo studio Cyber-security - the th-reat from within, realizzato a livello internazionale dallo stu-dio legale Allen & Overy, che mette a confronto, partendo dai più recenti dati sulla di-mensione della cyber-security, l’effi cacia della disciplina vi-gente nei principali paesi: Stati Uniti, Hong Kong, Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Belgio e Olanda.

Il dato che emerge è l’impor-tanza che assume il controllo più effi cace all’interno dell’or-ganizzazione aziendale. Tanto le grandi multinazionali, stori-camente più sensibili e atten-te al problema, quanto le Pmi, vivono con preoccupazione la minaccia informatica che può derivare da condotte quali il phishing (l’accreditamento presso terzi utilizzando dati

personali acquisiti a insaputa di un altro soggetto) o lo spywi-re (software che raccolgono ed elaborano dati a insaputa dei legittimi titolari).

Il fenomeno. Secondo le stime del Global state of inno-vation security survey 2016, realizzato da PwC su 10 mila top manager di 127 paesi (oltre 500 dei quali operanti in Ita-lia), in collaborazione con CIO e CSO, alla base dello studio di Allen & Overy, gli attacchi alla sicurezza informatica delle imprese sono stati 43 mi-lioni, in crescita nel 2015 del 38% rispetto all’anno prima. Per fronteggiare questo feno-meno, c’è stato un incremento degli investimenti (+24%), in-feriore di molto al dato speci-fi co italiano (+66%). Secondo l’indagine, l’origine del crimi-ne informatico è da ricercare soprattutto dentro l’azienda. Considerati sia i casi in cui il crimine informatico è per-petrato intenzionalmente sia quelli in cui avviene acciden-talmente: nel 36% si tratta di dipendenti mentre il 18% sono fornitori che collaborano con l’azienda. Il 59% dei ma-nager interpellato dichiara che la cyber-security è una significativa priorità per i senior manager della propria struttura. A fronte di questo, il rapporto evidenzia anche che il 26% dei senior manager di-chiara di non aver intrapreso alcun intervento né strategia concreta per ridurre questo rischio potenziale.

La minaccia dall’interno. Circa il 26% delle violazioni nel 2015 sono state causate

dalla criminalità organizza-ta, un ulteriore 5% da hacker non professionisti, ma cor-risponde appunto al 36% la percentuale riferita a dipen-denti o collaboratori. Di que-ste violazioni, il 10% è risul-tata intenzionale, imputabile a un dipendente scontento o a una spia industriale che ha scaricato i dati più importanti su un telefono cellulare o una chiavetta Usb. Il resto (26%) sono risultate accidentali. Secondo il rapporto, i dipen-denti attuali (34%) o quelli che hanno lavorato in passato nell’azienda (29%) rimangono la prima fonte di minacce alla sicurezza. In rapida crescita invece gli incidenti attribuiti ad appaltatori e altri partner commerciali, passati dal 18% del 2014 al 22% nel 2015. Gli attacchi possono essere sven-tati da meccanismi di difesa tecnici ed è importante che le aziende aggiornino continua-mente i sistemi. L’evidenza è che la maggior parte delle vio-lazioni sono causate da errore umano (i dipendenti che non spengono i computer corretta-mente, smarriscono computer portatili o smartphone, invia-no informazioni confi denziali via e-mail private, utilizzando password deboli e codici, clic-cando su link e-mail).

Se si guarda poi a come affrontare la minaccia infor-matica, dallo studio emergono tre tipologie di società. Ci sono aziende relativamente mature (spesso, di grandi dimensioni, multinazionali) con signifi ca-tivi team di sicurezza It in-house, che sono sempre più in

grado di proteggere in modo efficace contro gli attacchi esterni. Poi ci sono le aziende più piccole che si appoggiano a fornitori di servizi It e ritengo-no così, erroneamente, che la responsabilità per la sicurezza informatica sia stata affi data all’esterno e non sia più una loro preoccupazione. Infi ne, ci sono tutta una serie di piccole imprese che restano «comple-tamente negligenti» rispetto alla questione.

La disciplina. Non esiste una disciplina giuslavoristica specifi ca in materia di cyber-security in Italia (se non a livello di difesa militare na-zionale) e quindi il tema prin-cipale è comprendere quali siano i poteri e i limiti del da-tore di lavoro di contrastare il fenomeno sul luogo di lavoro. «Pertanto, da un lato, ai sensi dell’art. 4 dello statuto dei la-voratori (come di recente rifor-mato dal Jobs Act), il datore di lavoro può controllare e moni-torare il corretto utilizzo degli strumenti aziendali assegnati al lavoratore (pc, laptop, telefo-no cellulare ecc.) ma dall’altro vigono ancora dei limiti per quanto attiene alla protezio-ne dei dati personali, materia peraltro soggetta a ulteriore cambiamento, in vista dell’en-trata in vigore del regolamento privacy nel 2018», spiega Livio Bossotto, dello studio legale Al-len & Overy.

Contratti e prassi. I paesi più all’avanguardia risultano essere soprattutto quelli di matrice anglosassone, ove la tendenza è quella di utilizzare contratti di lavoro più comples-

si e il cui contenuto tende a coprire ogni area del rapporto con il dipendente e di dotarsi di policy molto effi caci e vincolan-ti le quali vengono aggiornate nel tempo e con il mutare del panorama tecnologico globale.

«In Italia c’è spesso la ten-denza a trascurare l’impor-tanza del testo del contratto di lavoro individuale così come anche del contenuto di tutti i documenti informativi a cor-redo del contratto individuale. Quindi i documenti informati-vi non sono di per sé di osta-colo ma anzi dovrebbero costi-tuire un punto di rifl essione e un’opportunità per le imprese per disciplinare materie, come per esempio cyber-security, che non hanno una disciplina lega-le», spiega Bossotto.

Resta la fiducia. Nono-stante il quadro problematico che emerge dalla ricerca, le imprese restano tendenzial-mente fi duciose sul come sa-pranno gestire e affrontare la crescente minaccia alla cyber-security. Il 54% del campione interpellato ritiene di essere al riparo, essendosi dotata di una fi gura specifi ca che tratti il tema della cyber-security (il c.d. chief information securi-ty offi cer); il 52% ha adottato e implementerà standard di sicurezza e controllo per tutti i fornitori esterni; il 49% ha condotto monitoraggi e valu-tazioni dei rischi aziendali; il 48% monitora periodicamente la propria sicurezza e il 29% ha adottato una strategia di gestione della sicurezza azien-dale globale.

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Pagina a cura

Origine della violazione/minaccia?

Interna (dipendenti e collaboratori,

causa accidentale)

Crimine organizzato

Fornitori terzisti Autori di malware

Attivisti

Altri

Interni(dipendenti e collaboratori/causa intenzionale) Hackers non profesionisti

Fontre: Rapporto Cybersecurity Allen&Overy, settembre 2016

Ragioni di ottimismo

per le aziende

L’azienda è dotata di una strategia di sicurezza onnicomprensiva

L’azienda ha un chief information security ofi cer

L’azienda ha condotto una valutazione dei rischi

L’azienda ha attivamente monitorato e analizzato i sistemi si sicurezza

L’azienda ha dei nito standard di sicurezza per i fornitori esterni

Fontre: Rapporto Cybersecurity Allen&Overy, settembre 2016

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15Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 Settembre 2016I M P R E S ALe modii che apportate al bando dal decreto direttoriale del 14/9: via al nuovo rating

Horizon 2020-R&S cumulabili Il credito d’imposta per la ricerca non è aiuto di stato

Pagina a cura DI ROBERTO LENZI

Contributo cumula-bile con il credito di imposta per atti-vità di R&S, la sede

di svolgimento del progetto può anche non essere nella disponibilità dell’impresa al momento della presen-tazione della domanda, le aziende consorziate possono essere fornitori nell’ambito di progetti di R&S presentati dal proprio consorzio. Sono questi alcuni dei chiarimen-ti forniti dal Ministero con la pubblicazione sul proprio sito web delle faq aggiorna-te al 19 settembre del bando. Inoltre il Mise con decreto direttoriale del 14 settem-bre ha apportato alcune modifi che al decreto diretto-riale del 4 agosto 2016, tra queste la rideterminazione dei rating per l’impresa. E ancora, sul tema, con nota del 13 settembre, il Mise ha dato indicazioni su come pro-cedere in caso di variazioni soggettive per operazioni societarie o cessioni, succes-sivamente all’assegnazione del contributo.

L’agevolazione è cumu-labile con il bonus R&S. Il contributo del bando Horizon 2020 può essere cumulato con il credito di imposta per attività di R&S, in quanto questo ultimo non costitui-sce aiuto di stato. Lo ha riba-dito il Mise specifi cando che l’agevolazione Horizon 2020 non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche con-cesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commis-sione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», pre-cisando allo stesso tempo che il divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualifi cabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.

La sede del progetto può essere anche non disponibile al momento della domanda. Un altro via libera riguarda coloro che non hanno ancora la disponibilità delle unità lo-cali nelle quali sarà svolto il progetto di R&S. Il Mise ha precisato che non è ri-chiesto che tali unità locali siano nella disponibilità del soggetto proponente al mo-mento della presentazione della domanda di agevola-zioni. È sufficiente che lo siano al momento dell’avvio del progetto di R&S. Ricor-diamo che i progetti possono essere avviati dopo la pre-sentazione della domanda di contributo e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto si inten-

de la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investi-mento, a seconda di quale condizione si verifi chi prima. Nel piano di sviluppo (alle-gato 3 al D.D. 4 agosto 2016) presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, precisa il Mise, devono esse-re evidenziati tutti gli ele-menti atti a dimostrare l’ef-fettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti la concreta capacità di acquisi-re la disponibilità delle unità locali coinvolte.

I chiarimenti relativi ai progetti in partenariato. In caso di progetti presentati da consorzi, il Mise ha preci-sato che il costo dei servizi di consulenza erogati e fattura-ti dalle imprese consorziate sono fi nanziabili, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi. A tal proposito, in fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fi ne di consentire un’anali-si dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a far-lo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati de-vono essere adeguatamen-te evidenziati nel piano di sviluppo (allegato 3 al D.D. 4 agosto 2016) indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati. I progetti di cooperazione internazionale «Seal of excellence» non sono fi nanziabili sul bando Hori-zon del Mise. Lo precisa una faq in quanto vige l’obbligo di svolgimento delle attività di R&S esclusivamente nel-le Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e, nel caso di progetti con-giunti, per una quota non superiore al 35% dei costi ammissibili, anche in altre aree del territorio nazionale. Il progetto di cooperazione internazionale non è quindi fi nanziabile in quanto non è possibile agevolare parzial-mente il progetto per la sola parte realizzata nel territo-rio nazionale. I progetti «Seal of excellence» sono i progetti

di R&S presentati nella fase 2 del Programma Strumento Pmi «Orizzonte 2020», a cui è stato riconosciuto, un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva otte-nuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di fondi. Re-lativamente alla possibilità per gli organismi di ricerca di partecipare a più proget-ti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti o altre unità organizzative-funzio-nali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e fi nanziaria, il Mise ha spe-cifi cato come poter attestare tale autonomia. In particola-re ha precisato che la valuta-zione della presenza di tale requisito deve essere basata sulla documentazione costi-tutiva e organizzativa, come, per esempio, lo statuto, l’at-to costitutivo, le disposizio-ni organizzative e l’ulteriore documentazione atta a dimo-strare la possibilità dell’isti-tuto, dipartimento o dell’uni-tà organizzativa/funzionale di prendere autonomamen-te impegni sia in relazione all’utilizzo del personale e della struttura sia in merito a obbligazioni fi nanziarie. È sulla base di tali elementi probatori che l’organismo all’atto della presentazione della domanda deve fondare la propria valutazione che, comunque, rimane sottopo-sta all’istruttoria del Mise.

Bilanci consolidati al posto di quelli dell’azien-da: cosa cambia. Con de-creto direttoriale del 14 set-tembre il Mise ha apportato delle modifiche al decreto direttoriale del 4 agosto che ha stabilito le modalità e i termini di presentazione del-le domande di contributo. In primis è stato chiarito che il requisito di ammissibilità della disponibilità di almeno due bilanci approvati al mo-mento della presentazione della domanda di contributo, può sussistere con riferimen-to agli eventuali bilanci con-solidati dello stesso soggetto richiedente oppure dell’im-presa partecipante. La scelta è importante in quanto sulla tipologia di bilanci prescel-ta saranno determinati i

punteggi riferiti al criterio economico-finanziario. In proposito il Mise in una faq ha precisato che non è am-messa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consoli-dato per l’altro esercizio. In secondo luogo è stato sta-bilito che, nel caso in cui il soggetto interessato abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ulti-mi due bilanci consolidati

dell’impresa controllante, il decreto di concessione deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione, in soli-do con il soggetto proponen-te, delle responsabilità, de-gli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima. Infi ne sempre per il tramite del decreto sono stati modifi cati alcuni alle-gati tra cui il n. 10, al fi ne di rideterminare al punto 1 «Rating dell’impresa», i punteggi che determinano le categorie di rating da attri-buire al soggetto proponente. I punteggi sono stati retti-fi cati come segue: «ottimo», per un punteggio compreso tra 27 e 16; «buono», per un punteggio inferiore a 16 e fino a 11; «soddisfacente», per un punteggio inferiore a 11 e fi no a 3,2 e «scarso», per un punteggio inferiore a 3,2. Da tenere presente che con un punteggio scarso non è possibile presentare la do-manda di contributo.

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I chiarimenti del Mise

Contributo cumulabile con bonus • R&SSede del progetto: è sufi ciente • che sia disponibile al momento dell’avvio delle attività di R&SProgetti presentati da consorzi: • le imprese consorziate possono

essere fornitoriFinanziabili anche le consulenze • da parte di fornitori esteriProgetti “Seal of excellence” a • cooperazione internazionale non i nanziabili in quanto parte del progetto si svolge fuori dall’Italia

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16 Lunedì 26 Settembre 2016 I M P R E S ALo spiega la guida Simest sui processi di internazionalizzazione delle imprese italiane

Pmi all’estero, aiuti a due vieI fronti d’azione: mercati extra-Ue e fi ere e mostre

Pagina a cura DI CINZIA DE STEFANIS

Finanziamenti agevolati Simest per lo sviluppo internazionale delle imprese. Due le linee

di azione: programmi di in-serimento sui mercati extra-Ue e prima partecipazione a fi ere e mostre. Il primo pro-gramma agevola il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio italiano ovvero l’acquisizione di nuo-vi mercati per prodotti e ser-vizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture perma-nenti. Il secondo sostiene la partecipazione delle imprese a fi ere e mostre per promuo-vere il business su nuovi mer-cati internazionali. È già da alcuni giorni attivo il portale Simest https://www.portale-simest.it per l’accesso agli 80 milioni di euro per interna-zionalizzazione pmi. Queste le novità contenute nella guida Simest sui processi di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Mercati extra Ue. Posso-no presentare le domande per programmi di inserimento sui mercati extra Ue tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma sin-gola o aggregata, comprese quelle a partecipazione gio-vanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate la do-manda è presentata dalla so-cietà capofi la corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni sono assunte dai partner solidalmente. I programmi di investimento per la realizzazione di sta-bili strutture quali uffici, showroom, magazzini, un solo negozio o corner. Le domande possono essere presentate in tutti i paesi extra Ue. Ciascu-na domanda di fi nanziamento deve riguardare un program-ma che deve essere realizzato in un solo Paese di destina-zione e massimo due Paesi di proiezione situati nella stessa area geografi ca, dove sostene-re esclusivamente spese pro-mozionali.

Le spese sono finanziabi-li dalla data di arrivo della domanda di fi nanziamento a Simest, fi no a due anni dopo la data di stipula del contrat-to di fi nanziamento (periodo di realizzazione). Il fi nanzia-mento può coprire fi no a un massimo dell’85% dell’impor-to delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’ap-plicazione della normativa comunitaria «de minimis». In ogni caso, il fi nanziamento non può superare il limite del 25% della media del fattura-to degli ultimi tre esercizi. Il comitato agevolazioni può, comunque, fissare un tetto massimo di finanziamento

concedibile. Il fi nanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 10% e un massimo del 30% dell’importo

concesso. Il restante importo del fi nanziamento viene ero-gato in più tranche sulla base della documentazione relativa

alle spese effettuate e dietro presentazione della garanzia. La durata complessiva del fi -nanziamento è di sei anni, di

cui due di preammortamento (per soli interessi) e quattro di rimborso del capitale. I periodi di preammortamento e rim-borso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa. Il tasso di interesse è fi sso per tutta la durata del fi nanziamento ed è pari al 15% del tasso di rife-rimento di cui alla normativa comunitaria. In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

Le erogazioni del fi nanzia-mento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal comitato Agevo-lazioni tra le seguenti:

• fi deiussione bancaria, con-forme allo schema pubblicato sul sito internet di Simest;

• fi deiussione assicurativa, conforme allo schema pub-blicato sul sito internet di Simest;

• fi deiussione di confi di ap-positamente convenzionati con Simest;

• fi deiussione di interme-diari fi nanziari appositamen-te convenzionati con Simest;

• pegno su titoli di Stato.Le garanzie rilasciate dal-

le Pmi, che superino i criteri valutativi individuati e appro-vati dal comitato agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento, mentre le garanzie rilasciate dalle grandi imprese devono sem-pre coprire il 100% del fi nan-ziamento.

Espandersi all’estero con Simest diventa anco-ra più conveniente. Per le aziende partecipate da Simest sale fi no a 40 milioni di euro per progetto il contributo su-gli interessi. Le imprese che effettuano investimenti diretti all’estero, se affi ancate dalla società del gruppo Cassa de-positi e prestiti per l’inter-nazionalizzazione, non solo godranno del contributo sugli interessi sui prestiti chiesti per fi nanziare l’acquisizione della propria quota, ma da oggi possono farlo per importi molto superiori che in passato. Infatti è stato dato il via libe-ra all’aumento del tetto delle operazioni che possono godere dell’agevolazione, portandolo da 10 milioni a 40 milioni di euro in caso di un solo progetto e a 80 milioni in caso di grup-po economico. L’imprenditore italiano che, per accedere a un nuovo mercato di sbocco, vuole acquisire quote di una società in un Paese extra-Ue (o vuole costituirla in loco) gode di un contributo agli interessi che viene calcolato con riferimen-to a un tasso che è pari alla metà del «tasso di riferimento previsto dal dpr 902/76». Tale «sconto» sul tasso è, a giugno, pari allo 0,915% e si applica da oggi su cifre molto supe-riori, rendendo complessiva-mente l’operazione molto più conveniente.

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Per la partecipazione a fi ere e mostre e per la promozione del business su nuovi mercati internazionali il fi nanziamento è a tasso agevolato per coprire le spese per spazi espositivi, allestimenti, personale esterno, attività promozionali e consulen-ze legate alla prima partecipazione a una fi era o mostra in Paesi extra Ue. Il fi nanzia-mento può coprire fi no all’85% delle spese preventivate, fi no al 12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio. L’importo mas-simo fi nanziabile e di 100 mila euro per Pmi in forma singola e 300 mila euro per Pmi aggregate non riconducibili alla stessa proprietà. Le spese sono fi nanziabili dalla data di arrivo della domanda di fi nanzia-mento a Simest. Le spese sono ammissibili se direttamente collegate alla fi era/mostra e sostenute nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di pre-sentazione della domanda stessa e termina 18 mesi dopo la data di stipula del contratto di fi nanziamento. Le spese ammissibili al fi nanziamento, che

devono essere inserite nella «scheda pro-gramma» sono:- spese di funzionamento (locali, loro alle-stimento, personale ecc.);- spese per attività promozionali (formazio-ne, consulenze mostre e fi ere ecc.);- spese per interventi vari (30% forfettario della somma delle spese precedenti).Le spese ammissibili al fi nanziamento di cui alla scheda programma sono:- spese di funzionamento (affi tto spazio espositivo e suo allestimento, personale esterno ecc.);- spese per attività promozionali (consu-lenze, materiale pubblicitario, workshop e similari ecc. riconducibili alla fi era/mo-stra); - spese per interventi vari (20% forfettario della somma delle spese precedenti).La durata complessiva è di 4 anni di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 2 di rimborso del capitale. I periodi di pre-ammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell’impresa.

Finanziamento fi no all’85% delle spese

Due linee di azioni Simest

Più conveniente espandersi con Simest all’estero

Per le aziende partecipate da Simest sale i no a 40 milioni di euro per progetto il contributo sugli interessi. Le imprese che effettuano investimenti diretti all’estero, se afi ancate dalla società del gruppo Cassa depositi e prestiti per l’in-ternazionalizzazione, non solo godranno del contributo sugli interessi sui prestiti chiesti per i nanziare l’acquisizione della propria quota, ma da oggi possono farlo per importi molto superiori che in passato. Infatti è stato dato il via libera all’aumento del tetto delle operazioni che possono godere dell’agevolazione, portandolo da 10 milioni di euro a 40 milioni di euro in caso di un solo progetto e a 80 milioni di euro in caso di gruppo economico

Mercati extra Ue

Possono presentare le domande per programmi di in-serimento sui mercati extra Ue tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.Le spese sono i nanziabili dalla data di arrivo della do-manda di i nanziamento a Simest, i no a due anni dopo la data di stipula del contratto di i nanziamento (periodo di realizzazione). Il i nanziamento può coprire i no a un massimo dell’’85% dell’importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’ap-plicazione della normativa comunitaria «de minimis». In ogni caso, il i nanziamento non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli ultimi tre esercizi

Partecipazione a i ere e mostre

Per la partecipazione a i ere e mostre e per la promozione del business su nuovi mercati internazionali il i nanzia-mento è a tasso agevolato per coprire le spese per spazi espositivi, allestimenti, personale esterno, attività pro-mozionali e consulenze legate alla prima partecipazione a una i era o mostra in Paesi extra Ue. Il i nanziamento può coprire i no all’85% delle spese preventivate, i no al 12,5% del fatturato medio dell’ultimo triennio. L’importo massimo i nanziabile e di 100 mila euro per pmi in forma singola e 300 mila euro per pmi aggregate non ricondu-cibili alla stessa proprietà

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17Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 Settembre 2016I M P R E S ALe modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione dal Mit. Disponibili 25 mln

Trasporto, incentivati i rinnoviContributi a fondo perduto per investire nel parco mezzi

Pagina a cura DI ROBERTO LENZI

Gli autotrasportatori possono rinnovare il parco mezzi grazie all’aiuto del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti. È stato, infat-ti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 set-tembre 2016 il decreto 19 lu-glio 2016 che fissa, per l’an-nualità 2016, le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto. Le risorse disponibili sono pari a circa 25 milioni di euro e sono destinate a incentivi per il rinnovo e l’adegua-mento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizio-ne di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire inizia-tive di collaborazione e di aggregazione fra le impre-se del settore. Sempre nella stessa Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato anche il decreto 7 settembre 2016, relativo alle disposizioni attuative del decreto 19 lu-glio 2016, che definisce mo-dalità e termini per la pre-sentazione delle domande e per la dimostrazione dei requisiti delle imprese ri-chiedenti. Gli investimenti

possono essere effettuati dal 16 settembre 2016 fino al 15 aprile 2017. L’invio delle domande potrà avvenire dal 20 ottobre 2017».

Beneficiarie le imprese di autotrasporto. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi at-tive sul territorio italiano, nonché le strutture societa-rie, risultanti dall’aggrega-zione di dette imprese, co-stituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II bis del codice civile, regolarmente iscritte al re-gistro elettronico nazionale e all’Albo degli autotraspor-tatori di cose per conto di terzi.

Finanziabili camion a basso impatto ambienta-le. Sono finanziabili le ac-quisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di au-

tomezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano Cng ed elettrica di massa com-plessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Per questa fattispecie, il contri-buto è determinato in 3.500 euro per ogni veicolo a gas naturale e in 10 mila euro per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole

differenza di costo con i vei-coli ad alimentazione diesel. Sono anche finanziabili gli automezzi industriali pe-santi nuovi di fabbrica a trazione alternativa a me-tano Cng e gas naturale li-quefatto Lng di massa com-plessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate; questi mezzi consentono di ottenere un contributo di 8 mila euro per ogni veicolo a

trazione alternativa a me-tano Cng e di 20 mila euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto Lng, consideran-do la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimen-tazione diesel.

Incentivi per sostitui-re i vecchi camion. Altra possibilità per gli autotra-sportatori, è la radiazio-ne per rottamazione o per

esportazione al di fuori del territorio dell’Unione euro-pea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton-nellate, con contestuale ac-quisizione, anche mediante locazione finanziaria, di au-tomezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton-nellate, conformi alla nor-mativa anti inquinamento Euro VI. Questi investimen-ti consentono di ottenere un contributo determinato in 7 mila euro per ogni veicolo radiato.

Aiuti per acquisire ri-morchi. In questo caso gli incentivi sostengono le ac-quisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il tra-sporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dota-ti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo. Il contributo viene determinato, per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, nel limite del 10% del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20% di tale costo per le piccole im-prese, con un tetto massimo di 5 mila euro per ogni se-mirimorchio; le acquisizio-ni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, di-versificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo com-plessivo di uno stabilimento esistente.

Per le acquisizioni effet-tuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, il contribu-to ammonta invece a 1.500 euro, tenuto conto che è pos-sibile incentivare il 40% del-la differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo inno-vativo e veicoli equivalenti stradali. L’ultima casistica finanziabile riguarda le ac-quisizioni, effettuate anche mediante locazione finan-ziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o se-mirimorchio portacasse; in tal caso, il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equi-valenti stradali, in 8.500 euro per l’acquisto di cia-scun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

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Il decreto attuativo prevede che le do-mande per l’ammissione ai contributi dovranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il 15 aprile 2017, esclusivamente in via telemati-ca e sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richieden-te. Le modalità specifiche per la proce-dura saranno pubblicate dal 10 ottobre 2016 sul sito internet del Ministero in-frastrutture e trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi e incen-tivi». Ogni impresa, anche se associa-ta a un consorzio o a una cooperativa, potrà presentare una sola domanda di contributo. Le operazioni di investimenti saranno finanziabili esclusivamente se avviate successivamente al 15 settembre 2016, data di pubblicazione del decreto in G.U. Il termine ultimo per inviare la doman-da è fissato al 15 aprile 2017. In caso di richieste superiori alle disponibilità, sarà applicata una riduzione proporzio-nale tra tutte le domande ammissibili; questo significa che la procedura non è a sportello e che non si tratta di un click-day, ma che verranno invece soddi-sfatte tutte le domande presentate che risulteranno ammissibili, salvo ridurre l’importo spettante. I dati da trasmettere per ottenere il contributo. Per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di au-toveicoli nuovi di fabbrica, i richiedenti hanno l’obbligo di fornire l’indicazione del numero di targa e la documentazio-ne tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecni-che previste dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243. Per la radiazione per rottamazione, l’aspirante al beneficio dovrà comunicare il numero di targa

del/dei veicoli radiati. In caso di radia-zione per esportazione l’aspirante al beneficio dovrà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l’apposito link «tracciamento movimen-to di esportazioni o di transito (MRN)», o in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’av-venuta uscita del veicolo dal territorio dell’Unione Europea. Per l’acquisizione anche mediante loca-zione finanziaria, di rimorchi e semiri-morchi, nuovi di fabbrica, per il traspor-to combinato ferroviario, i richiedenti devono fornire l’indicazione del numero di targa, l’attestazione rilasciata esclu-sivamente dal costruttore circa la sussi-stenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi e in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normati-va UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, o per il trasporto combinato marittimo, do-tati di ganci nave rispondenti alla nor-mativa IMO, nonché la documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi richiesti dalla normativa. Quanto all’acquisizione, anche median-te locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semiri-morchio portacasse gli aspiranti ai be-nefici devono invece produrre il con-tratto, o ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del dm n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e un semirimorchio per ogni gruppo; at-testazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispon-denza alla normativa internazionale in materia.

Domande telematiche dal 20/10 al 15/4

possono essere effettuati dal

Le risorse disponibili sono pari a 25

milioni di euro e sono destinate a incentivi

per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione

di beni strumentali per il trasporto

intermodale

I contributi per l’annualità 2016

Presentazione domanda

Dal 20 ottobre 2016 ed entro il 15 aprile 2017 esclu-sivamente in via telematica

Contributo a fondo perduto ottenibile

Da un minimo di 1.500 euro per ogni veicolo a un massimo di 20 mila euro per ogni veicolo, variabile in base al tipo di veicolo e al tipo di impresa

Importo massimo degli investimenti

L’importo massimo ammissibile per gli investimenti di ogni singola impresa non può superare 600 mila euro

Tempistica per gli investimenti

Sono i nanziabili esclusivamente se avviati dopo il 15 settembre 2016

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18 Lunedì 26 Settembre 2016 S P E N D E R E M E G L I OL’indagine Altroconsumo su oltre 900 supermercati in 67 città. Nord più competitivo

Paese che vai, sconto che troviRisparmi fi no a 4 mila € grazie ai marchi commerciali

Pagina a cura DI TANCREDI CERNE

Carre l l o pesante, spesa leggera. Nel-la giungla di pro-mozioni, discount,

sottocosto e buoni sconto, si può arrivare a risparmiare fino al 50% sullo scontrino del supermercato. Unico compromesso, dire addio ai prodotti di marca per orien-tarsi verso gli hard discount o fare incetta di prodotti commerciali, ovvero quelli etichettati con il nome del supermercato in cui si fanno acquisti. Così facendo, una famiglia media può arrivare a risparmiare oltre a 4 mila euro l’anno a Venezia, Roma o Cagliari. E poco di meno, negli altri maggiori centri urbani dello Stivale.

A testimoniare questi risultati, un’inchiesta con-dotta da Altroconsumo scan-dagliando oltre 900 super-mercati in 67 città italiane e mettendo a confronto più di un milione di prezzi dif-ferenti per 115 categorie di prodotti. Risultato, i costi ri-levati nei punti vendita del-le regioni del Nord risulta-no più competitivi di quelli

del sud. A tal punto che la variazione del prezzo per lo stesso prodotto può arrivare a superare il +170%.

Ma andiamo per gradi. Secondo l’Istat, una fami-glia italiana spende in me-dia ogni anno quasi 30 mila euro per i propri consumi. Di questi, poco più del 20%, ovvero 6.320 euro, vengono spesi al supermercato. «Il costo della spesa è pari a un quinto della bilancia fa-miliare indipendentemente dal numero di bocche da sfa-mare: un single o una coppia con figli», hanno spiegato gli esperti di Altroconsumo.

Quello che l’Istat ci dice, tuttavia, è soltanto il con-sumo di una famiglia media italiana, ma non quanto ogni diversa tipologia di famiglia potrebbe risparmiare facen-do la spesa al meglio. Ed è qui che entrano in ballo gli l’analisi di Altroconsumo. In base all’analisi condotta sui single, per esempio, è emer-so che una persona che vive da sola spende in un anno una media di 23 mila euro. Di questi, poco più di 4mila finiscono nel carrello del supermercato. «Se facesse

più attenzione comprando prodotti a marchio com-merciale, un single potreb-be risparmiare più di 1.300 euro l’anno. Al discount il risparmio sarebbe addirit-tura superiore ai 2.200 euro all’anno».

I valori salgono ulterior-mente estendendo l’analisi a una coppia senza figli, che spende quasi 33 mila euro in un anno per i propri con-sumi, oltre 6.500 dedicati alla spesa. «Lo stesso carrel-lo, riempito di prodotti con il marchio dell’insegna del supermercato in cui si rifor-niscono, verrebbe a costare poco più di 4.400 euro, con un risparmio di circa 2.100 euro all’anno. E se quella stessa spesa fosse fatta al discount permetterebbe di risparmiare oltre 3.500 euro in un anno», si legge nel rap-porto di Altroconsumo.

Ultimo caso, la classica famiglia italiana composta dai due genitori e dai loro due figli. Secondo l’Istat, un nucleo familiare così com-posto spende ogni anno al supermercato mediamente 8.600 euro. Che potrebbero diventare meno di 6 mila

se soltanto ci si orientasse comprando prodotti a mar-chio commerciale. Mentre andando al discount, quel-la stessa spesa arriverebbe a costare meno di 4 mila euro.

Ma quali sono le città più economiche per fare la spe-sa? In condizioni normali, la città più conveniente per fare una spesa di tipo tradi-zionale è Pordenone, seguita da Treviso, Vicenza, Verona e Torino. Le cose cambiano se si rimodula il carrello introducendo prodotti com-merciali o spostandosi diret-tamente al discount. Secon-do Altroconsumo l’acquisto di prodotti con il marchio del supermercato permette un risparmio di oltre 2.600 euro l’anno a Roma e Tori-no, che diventano 2.500 a Venezia, Cagliari, Parma, Rimini e Ferrara. «In me-dia, il passaggio alla spe-sa con prodotti a marchio commerciale riduce i costi di 680 euro l’anno rispetto

al punto vendita più con-veniente in città, e di 2.140 euro all’anno rispetto al negozio più caro», hanno spiegato gli esperti. «Ma lo scenario non è sempre roseo. A Salerno il massimo che si può ottenere comprando prodotti commerciali è un risparmio di solo 320 euro all’anno rispetto alla spesa di marca. Mentre a Bolzano i prodotti legati alle catene permettono di risparmiare non più di 600 euro».

Il conto della spesa scen-de ulteriormente abbando-nando i punti vendita tra-dizionali per andare a fare acquisti direttamente al discount.

In questo caso, a Venezia, Roma, Torino, Ferrara e Ca-gliari, si possono arrivare a risparmiare più di 4mila euro l’anno, che scendono a 3.900 ad Ascoli Piceno, Ao-sta, Bologna, Parma e Rimi-ni, tanto per citare i primi della lista.

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La convenienza città per città

Città Spesa mini-ma in città

Risparmio massimo in città sce-

gliendo il su-permercato meno caro

Risparmio massimo

in città con una spesa

che predilige i prodotti a marchio

commerciale

Risparmio massimo in città sce-gliendo il discount

Ancona 6.000 700 2.250 3.780

Bari 5.830 540 1.920 3.450

Bologna 6.060 800 2.460 3.950

Cagliari 6.220 700 2.520 4.010

Firenze 5.620 600 1.810 3.300

Genova 6.380 430 2.360 3.890

Milano 5.900 840 2.400 3.830

Napoli 5.980 790 2.330 3.860

Palermo 5.890 860 2.340 3.830

Perugia 5.950 350 1.900 3.390

Pescara 6.030 660 2.150 3.780

Reggio di Calabria 6.330 10 970 3.380

Roma 6.190 830 2.610 4.100

Torino 5.440 1.520 2.620 4.050

Trieste 6.110 450 2.110 3.640

Udine 6.090 540 2.210 3.710

Venezia 5.830 1.200 2.590 4.130

La top ten del discount

Città Risparmio massimo in città scegliendo il discount

Venezia 4.130

Roma 4.100

Torino 4.050

Ferrara 4.030

Cagliari 4.010

Ascoli Piceno 3.990

Aosta 3.970

Bologna 3.950

Parma 3.950

Rimini 3.940

La top ten del risparmio grazie ai marchi commerciali

Città Risparmio massimo in città con una spesa che predilige i prodotti

a marchio commerciale

Torino 2.620Roma 2.610Venezia 2.590Cagliari 2.520Parma 2.520Rimini 2.520Ferrara 2.500Ascoli Piceno 2.490Bologna 2.460Piacenza 2.440

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19Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26A F FA R I I N P I A Z Z ACome non farsi cogliere impreparati a un processo di normalizzazione del carovita

Inflazione, si corre ai ripariLe soluzioni: oro, immobiliare, fondi comuni, Etf ad hoc

Pagina a cura DI LUIGI DELL’OLIO

Defi nire la propria as-set class guardando al possibile ritorno dell’inflazione può

apparire controcorrente in questa fase caratterizzata piuttosto da un carovita che stenta a riprendere vigore. Eppure, proprio l’imprepa-razione verso un processo di normalizzazione che prima o poi dovrà arrivare, potrebbe creare spiacevoli sorprese. Del resto, l’aumento dei Bund e dei Btp nelle ultime setti-mane ha già dato qualche se-gnale di instabilità, creando non poche preoccupazioni tra chi aveva acquistato questi titoli nonostante rendimenti risicati (se non addirittura negativi, come nel caso delle emissioni governative tede-sche) proprio contando su ul-teriori cali dei rendimenti.

Le variabili geopoliti-che. Un report di Etf Securi-ties ha lanciato l’allarme sui rischi che possono derivare per l’avanzata della ventata populista in tutto il mondo. Un tema da non sottovalu-tare, a poche settimane dal-le presidenziali americane e mentre i partiti antieuropei-sti si fanno strada nel Vecchio continente.

La ricerca di Etf Securi-ties individua una relazione tra il Quantitative easing e i fenomeni di disuguaglianza che porterà a uno sviluppo delle politiche populiste e a

uno scenario caratterizzato da crescenti spinte infl azio-nistiche. Il capo della ricerca, James Butterfi ll, ricorda che i problemi legati alla disugua-glianza non possono essere risolti da un giorno all’altro. «Riteniamo perciò che l’incer-tezza resterà elevata almeno per il prossimo anno, favoren-do gli asset più sicuri e meno volatili», sottolinea. «Mentre l’ascesa dei movimenti popu-listi non comporta sempre la sconfi tta dei partiti in carica, alcune politiche populiste vengono tipicamente attuate per andare incontro alle atte-se di coloro che non si sentono rappresentati, determinan-do un rialzo dell’infl azione».

Qualche esempio? L’esperto indica un incremento della spesa per le infrastruttu-re finalizzate a stimolare la crescita economica. Così come interventi di carattere sociale, che potrebbero deter-minare un incremento della spesa dei consumatori, fi no a determinare probabilmente un rialzo dell’infl azione.

Bene i preziosi. Butterfi ll sottolinea che gli investitori possono proteggere i portafo-gli di investimento attraverso «l’esposizione agli asset che performano bene nei contesti caratterizzati da infl azione o da un’ascesa movimenti po-pulisti, come le azioni, i bond

inflation linked, i metalli preziosi e le infrastrutture». Lo studio segnala la possi-bilità di politiche populiste anche negli Stati Uniti, che potrebbero comprendere ta-gli alle tasse, determinando a loro volta un incremento del defi cit di budget, con il conseguente indebolimento del dollaro.

Più prudente è la chiave di lettura di Syz Asset Mana-gement, che pure sottolinea come l’economia americana sia tornata a seguire un trend leggermente espansionistico, con un lieve aumento di prez-zi e salari. Tuttavia in questo caso i gestori non si attendo-no cambi di rotta bruschi e

questo li spinge a confermare la visione favorevole all’equi-ty, anche alla luce dei miglio-ramenti in atto sul fronte de-gli utili aziendali. Sul fronte del credito investment grade, invece, per Syz Asset Mana-gement gli Stati Uniti e il Regno Unito sono più appe-tibili dell’Europa. Per quanto riguarda l’high yield, infi ne, il consenso va soprattutto alle durate brevi del merca-to statunitense. Mentre re-sta scarso l’interesse verso i titoli di Stato occidentali, reputati costosi, a comincia-re da quelli di Regno Unito e Germania.

Per chi intende cominciare a prepararsi alla normalizza-zione dell’infl azione, in atte-sa di un processo inevitabile, non resta che muoversi di conseguenza, magari comin-ciando ad acquistare attività reali (come il già citato oro, ma anche l’immobiliare), che a differenza delle attività fi -nanziarie non perdono valore con l’aumento del costo della vita.

Chi vuole evitare il fai da te può orientarsi verso fon-di comuni o Etf specializzati proprio sull’infl azione.

Entrambi hanno il van-taggio della diversifi cazione in merito ai sottostanti, con i primi che presentano costi di gestione più elevati dato che il portafoglio viene mo-vimentato da professionisti, mentre i secondi replicano passivamente il paniere di titoli sottostanti.

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La difficoltà di individuare valore nelle tradizionali soluzioni d’investimento sta spingendo i gestori a cercare soluzioni al-ternative. Marshall Gordon di ClearBridge Investments (gruppo Legg Mason) punta l’attenzione sul comparto della salute, in vista delle presidenziali americane di ini-zio novembre. Pur non prevedendo bruschi cambi di rotta rispetto agli indirizzi seguiti in questi anni dall’amministrazione Oba-ma, il gestore invita a seguire con atten-zione il dibattito sul prezzo dei farmaci e sulle coperture sanitarie. «Rispetto alla situazione attuale, una vittoria di Hilla-ry Clinton presenterebbe un downside risk maggiore rispetto a una vittoria di Donald Trump, benché il grado di rischio dipenda dal raggiungimento del controllo del Senato e della Camera da parte dei democratici», spiega. «Anche in caso di una vittoria su tutti i fronti, è inoltre probabile che la maggioranza democra-tica alla Camera e al Senato si troverà a essere comunque piuttosto risicata, e questo signifi ca che le principali leggi sui temi sanitari saranno oggetto di lunghe discussioni e trattative», aggiunge. Per sintetizzare, le proposte che arrivano da parte democratica dovrebbero avere un impatto negativo sui titoli di aziende farma-ceutiche e biotecnologiche, positivo per chi fornisce assistenza sanitaria attraverso Me-dicaid e un impatto da neutrale a positivo

per le azioni di aziende in settori più com-merciali all’interno del settore healthcare. Mentre in caso di vittoria da parte di Trump, è ipotizzabile la revoca dell’Affordable Care Act e una spinta l’espansione delle coper-ture sanitarie private. «In generale, le po-litiche sanitarie promosse dai repubblicani avrebbero un impatto negativo su ospedali e aziende attive attraverso Medicaid», conclu-

de, «e un impatto positivo per le compagnie di assicurazione private che offrono piani di assistenza sanitaria attraverso il program-ma Medicare Advantage».

L’healtcare diventa una alternativa

Fedele alla sua tradizione, Nordea ha da poco aggiorna-to la sua view sui mercati del Nord Europa. La crescita economica in Svezia è stata molto più elevata rispetto ad altri Paesi negli ultimi anni, ricordano gli esperti. Ma attualmente la crescita svedese sembra rallenta-re, mentre altrove sta aumentando. «Il rallentamento dell’economia svedese si deve prevalentemente alla

diminuzione delle esportazioni», spiegano. «La domanda interna ha mostrato una crescita ro-busta negli ultimi anni, ma i consumi privati po-trebbero diminuire l’anno prossimo dato che gli effetti delle misure di stimolo hanno iniziato a diminuire». In Norvegia i principali dati economici pubblicati durante l’estate sono stati solidi. La disoccupa-zione sembra aver toccato il picco e i prezzi de-gli immobili sono cresciuti più delle attese. «La crescita nel continente si risolleverà perché il calo degli investimenti petroliferi sembra esser-si affi evolito in questo momento. Ciò favorirà le industrie infl uenzate dal calo del petrolio».Quindi uno sguardo alla Danimarca, per la quale vi sono previsioni di «condizioni leggermente più favorevoli nei prossimi due anni, dato che l’au-mento dell’occupazione sta stimolando i consu-mi e l’attività degli investimenti». Le principali minacce a una crescita più elevata derivano pre-

valentemente dall’estero a causa della fl essione del commercio globale. Poca fi ducia viene infi ne nutrita verso l’economia fi n-landese attesa a una crescita fragile.

Crescita economica, la Svezia rallenta la corsa

i tt i t Q l h i ? L’ t i fl ti li k d i t lli

Andamento infl azione in Italia

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21Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 SettembC O N TA B I L I TÀLe principali novità contenute nella bozza in consultazione dell’Oic 25 sulla i scalità

L’addio all’area straordinaria sposta le imposte nella voce 20

Pagine a cura DI NORBERTO VILLA

E FRANCO CORNAGGIA

Anche la contabilizza-zione delle imposte correnti e differenti subisce gli effetti

delle novità introdotte nelle regole del codice civile. Non sono molti gli effetti innova-tivi che il decreto legislati-vo 139/2015 comporta nelle regole che il redattore del bilancio deve seguire iscri-vendo la fi scalità in bilancio, ma l’Oic ha comunque forni-to una nuova versione dello standard numero 25 per ora nella versione in bozza.

La modifica, obbligata, di maggior rilevanza è una conseguenza dell’abroga-zione della parte straordi-naria del conto economico. Nella precedente versione del principio contabile si indicava che nella voce E21 «oneri straordinari» doves-sero comprendersi tutte le imposte correnti (dirette e indirette) relative agli eser-cizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).

Queste imposte possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pa-gamento, avvisi di accerta-mento e di rettifi ca e altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Fi-nanziaria.

Ciò è ora superato con obbligo di indicare tutte le

imposte nella voce 20 suddi-visa in tre voci distinte:

a) imposte correnti che ac-coglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’eser-cizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti a eventi dell’esercizio (per esempio, ritardato versamento degli acconti e altre irregolari-tà);

b) imposte relative a eser-cizi precedenti Le imposte relative a esercizi prece-denti possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifi ca e altre situazioni di conten-zioso con l’Amministrazione fi nanziaria. La loro contro-partita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi «per imposte, anche differite» o dalla voce D12 «debiti tributari», a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. Oic 19 «Debi-ti»). La voce comprende al-tresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della defi ni-zione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;

c) imposte differite e an-ticipate, che accoglie: i) con segno positivo l’accantona-mento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte antici-pate; e ii) con segno nega-

tivo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno a identifi ca-re nella voce 20, l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.

La voce accoglie sia le im-poste differite e anticipate dell’esercizio sia quelle pro-venienti da esercizi prece-denti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 «imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, dif-ferite e anticipate».

Prima di tutto le defini-zioni:

• reddito imponibile: è l’utile di un esercizio, de-terminato secondo quanto previsto dalla legislazione fi scale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovu-te);

• risultato civilistico: è il «Risultato prima delle imposte»

• imposte correnti: rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L’ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l’ammontare delle impo-ste di competenza dell’eser-cizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fi scali, i valo-ri attribuiti a un’attività

o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fi ni fi scali;

• a l i q u o t a m e d i a effettiva: rappresenta l’in-cidenza dell’onere fiscale corrente sul risultato civili-stico;

• onere fiscale: rap-presenta l ’ ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle im-poste differite e anticipate

• onere fi scale teorico: rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l’ali-quota fi scale applicabile (o aliquota ordinaria);

• passività per impo-ste differite: rappresentano gli ammontari delle impo-ste sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee impo-nibili;

• attività per imposte anticipate: rappresentano

gli ammontari delle impo-ste sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuo-vo di perdite fi scali;

• operazione straor-dinaria: si intende un’ope-razione che comporta il tra-sferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, e le operazioni di fusione e scissione di società e le ope-razioni di trasformazione;

• differenze perma-nenti: rappresentano, a una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, per esempio, di com-ponenti negativi o positivi di reddito parzialmente o total-mente indeducibili o esenti ai fi ni fi scali.

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I debiti e i crediti devono essere esposti al netto se com-pensabili. Il documento conferma la regola secondo cui «in molti casi, la legislazione fi scale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l’operazione mediante un unico pagamento. Ai fi ni della classifi cazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fi scale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento». Nuovo stop invece con riguardo alla possibilità di portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell’attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compen-sazione delle partite (a eccezione delle imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto).Se si vuole esemplifi care quanto indicato dal principio contabile si può ipotizzare l’esistenza a fi ne anno di un debito Ires per 1.000 di un credito Irap per 100 e di un credito Iva per 800.Il primo da passo da effettuare è verifi care la possibile compensazione di tali partite. Se la risposta dovesse essere positiva il successivo passaggio sarebbe quello di conside-rare la volontà del contribuente e quindi successivamente giungere a iscrivere in bilancio il solo debito residuo di 100. Evidentemente di tale compensazione (se rilevante) è bene offrire illustrazione in nota integrativa.

Debiti e crediti vanno esposti al netto Imposte da consolidato e trasparenza con

un unico principio contabile. Come nella versione precedente l’Oic 25 contiene anche le indicazioni per la contabiliz-zazione delle imposte in presenza di opzione per uno dei regimi fi scali con un vantaggio in termini di chiarezza e semplicità il tutto è ricompreso nell’uni-co documento contabile dedicato alle imposte. I due regimi fiscali sono stati introdotti dal De-creto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 che in attuazione della Leg-ge delega per la riforma del sistema fi scale (legge 7 aprile 2003, n. 80), ha introdotto due regimi di natura opzionale per la tassazione dei gruppi: il consolidato fiscale e la trasparenza fi scale.Nel documento dell’Oic sono fornite le indicazioni sul trattamento contabile delle imposte nel caso in cui una socie-tà opti per uno dei due regimi. Le in-dicazioni non innovano i contenuti già conosciuti. Si potrebbe dire che nono-stante tali regimi consentano ad alcuni soggetti di traslare su altri il pagamento

delle eventuali imposte dovute, il prin-cipio seguito è quello di individuare in ogni caso un carico fi scale individuale da evidenziare in bilancio. Insieme a ciò viene data evidenza anche dei rapporti infragruppo che possono anche portare a un annullamento sostanziale di quan-to sopra evidenziato. Pur non essen-

do tema prettamente contabile si sottolinea come decisivi anche ai fi ni della contabilizza-zione sono gli accordi che intercorrono tra i diversi soggetti facenti parte del gruppo. Ciò è sempre considerato nel consolidato fi scale (in cui la norma prevede come obbligatorio il contratto di consoli-damento) ma assume

una rilevanza di pari importanza anche nel caso del regime della trasparenza. Spesso però tale considerazione non trova nella prassi una regolamentazione contrattuale precisa e ciò, non tanto da un punto di vista fi scale quanto nell’ot-tica dei rapporti giuridici tra i sogget-ti partecipanti, potrebbe anche creare qualche problema.

Consolidato e trasparenza, unico principio

o passività secondo criteri gli ammontari delle impo

Le imposte straordinarie

Le imposte relative a esercizi precedenti posso-no derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettii ca e altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione i nanziaria.

NEL 2015Voce E 21

Nel 2016Voce 20

una rilevanza di

L’Oic 25 contiene an-che le indicazioni per la contabilizzazione delle imposte in pre-senza di opzione per uno dei regimi fi scali con un vantaggio in

termini di chiarezza e semplicità

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22 Lunedì 26 Settembre 2016 C O N TA B I L I TÀ

Per ogni importo una voce ad hoc degli sche-mi rigidi di bilancio. Lo standard contabile

dedicato alle imposte detta-glia le regole di allocazione in bilancio delle imposte.

Con riguardo alle poste at-tive dello stato patrimoniale le due voci rilevanti risulta-no:

• CII5-bis «crediti tri-butari»: la stessa comprende gli importi certi e determinati per i quali la società ha un di-ritto al realizzo tramite rim-borso o compensazione, quali per esempio: i crediti per le eccedenze d’imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l’Iva a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all’at-to della riscossione di deter-minati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti;

• CII5-ter «imposte anticipate»: la stessa com-prende le attività per le im-poste anticipate determinate in base alle differenze tempo-ranee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fi scali.

Passando invece alle poste del passivo si deve invece ave-re riguardo a :

• B2 fondi «per im-poste, anche differite»: deve comprendere tra l’altro le passività per imposte proba-bili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indetermi-nata, derivanti, per esempio, da accertamenti non defi nitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari e anche le passività per imposte differite determinate in base alle diffe-renze temporanee imponibili. La contropartita al conto eco-nomico degli accantonamenti al fondo per imposte (conside-rato che l’accantonamento si riferisce a passività per impo-ste probabili relative a eserci-zi precedenti) è rappresenta-ta dalla voce 20 «imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate;

• D12 «debiti tributa-ri»: comprende le passività per imposte certe e determi-nate, quali i debiti per impo-ste correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti (Ires, Irap ed eventuali im-poste sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti defi nitivi o contenziosi chiusi,

nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. La voce accoglie, altresì, le ritenute operate come sostituto d’im-posta e non versate alla data di bilancio.

I debiti tributari sono iscrit-ti al netto di acconti, di rite-nute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso.

L’articolo 2435-bis del co-dice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che «lo stato patri-moniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani». In forza di ciò in detto bilancio, le voci CII 5-bis «crediti tributari» e CII 5-ter «imposte anticipate» sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII «Crediti»; la voce B2 fondo «per imposte, anche dif-ferite» è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce nei B «Fondi per rischi e oneri» e i «debiti tributari» sono esposti nel passivo del-lo stato patrimoniale sotto la voce D «Debiti». Nessuna dif-ferenza invece con riguardo al conto economico. Tali re-gole si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile.

Con riguardo ai criteri di valutazione, le indicazioni contenute nello standard sono le seguenti:

• la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis «crediti tributari» e D12 «debiti tributari») è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nel principio contabile Oic 15 «Crediti» e per i debiti nell’Oic 19 «Debiti»;

• la valutazione del fondo imposte è effettuata secondo la disciplina generale prevista dall’Oic 31 «Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fi ne rapporto». In particolare, nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessa-rio tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di espe-rienze passate, di situazioni similari, dell’evoluzione inter-pretativa sia della dottrina che della giurisprudenza;

• la valutazione delle at-tività per imposte anticipa-te (voce CII5-ter «imposte anticipate») e delle passi-vità per imposte differite è effettuata a ogni data di ri-ferimento del bilancio appli-cando le aliquote fi scali che si prevede saranno applica-bili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dal-la normativa fi scale vigente alla data di riferimento del bilancio.

Qualora la normativa fi sca-le non stabilisca le aliquote fi scali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze tempo-ranee si riverseranno, la so-cietà calcola le imposte antici-pate/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

© Riproduzione riservata

Ogni importo ha voce propria

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Imponibili o deducibili le differenze tem-poranee devono essere monitorate in bi-lancio.Le differenze temporanee si distinguono in:1. differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi, ossia differenze tem-poranee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in im-porti imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Queste generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell’eser-cizio sono dovute in esercizi futuri;

2. differenze temporanee deducibili da cui conseguono imposte anticipate da iscri-vere per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi. Le stesse possono derivare da componenti negativi di reddito deducibili ai fi ni fi scali in eser-cizi successivi a quello in cui vengono im-putati al conto economico civilistico (per esempio, costi la cui deducibilità fi scale è posticipata rispetto alla loro rilevazione contabile); o componenti positivi di reddi-to tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economi-co civilistico (per esempio, proventi la cui imponibilità è anticipata rispetto alla loro rilevazione contabile).

Il monitoraggio è d’obbligo

Per il calcolo delle imposte è necessario partire dall’individuazione delle diffe-renze permanenti e temporanee. Una differenza permanente rappresenta, a una certa data, una differenza tra il red-dito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Gli esempi sono mol-teplici sia con segno negativo che posi-tivo. Si pensi alla deducibilità limitata dei costi auto o delle spese telefoniche (ambedue comportano una differenza permanente da cui consegue una ripresa in aumento) o alla tassazione del solo 5% dei dividendi (ripresa in diminuzio-ne). Per converso una differenza temporanea rappresenta la differenza tra il valore di

una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fi ni fi scali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Le stesse sono da suddivi-dere in due sotto categorie in base alle operazioni da cui derivano:• vi sono differenze che derivano da operazioni che hanno effetto sul con-to economico;• vi sono differenze che derivano da operazioni che non hanno effetto sul conto economico.Nel primo caso si tratta di componenti negativi o positivi di reddito parzial-mente o totalmente indeducibili (o im-ponibili) ai fi ni fi scali. Tali differenze derivano dalle differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che hanno origine in un esercizio e si an-nullano in uno o più esercizi successivi; si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio di-verso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico. In questo caso possiamo pensare alle plusvalen-ze rateizzabili in più esercizi o a oneri imputati a conto economico quali gli accantonamenti che in quanto privi di rilevanza fi scale immediata danno luogo a una ripresa in aumento recuperabile nei periodi d’imposta successivi. Nel se-condo caso gli esempi si possono riferire alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimo-niale a seguito di specifi che leggi o ri-serve in sospensione di imposta.

Primo step: individuare le differenze

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Imposte e compensazione

La motivazione La legislazione i scale permette alla società di compen-sare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l’operazione mediante un unico pagamento

La conseguenzaIn bilancio occorre tener conto di tale situazione esprimen-do unicamente l’importo netto

Le condizioni

L’esposizione del netto in bilancio è possibile se:si ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati • in base alla legislazione i scale; esi intende regolare i debiti e i crediti tributari su base • netta mediante un unico pagamento

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Anno 26 - Numero 228 - € 0,50 Lunedì 26 Settembre 2016

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CODICE CIVILEEdizione settembre 2016

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In collaborazione con:

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a cura di

CON LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

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DI ROBERTO MILIACCA

Milano scende in campo per poter ospita-re una delle tre future sedi della Corte

europea dei brevetti. La candidatura del capoluogo lombardo, che si affi ancherebbe a quelle già individuate di Monaco di Ba-viera e Parigi, è tornata alla ribalta dopo l’esito, a giugno, del referendum sulla Brexit: con la decisione, del Regno Unito, di usci-re dall’Unione europea, la candidatura di Londra per ospitare una sede del futuro tri-bunale comunitario sembra infatti tornare in discussione, consentendo così a Milano di potersi rifare avanti. L’accordo sul tribunale europeo dei brevetti, per diventare operativo, deve essere ratifi cato da almeno 13 paesi, tra i quali Germania, Francia e, fi no a quando non formalizzerà l’uscita dall’Ue, dal Regno Unito. Quindi fi no ad allora le speranze non sono del tutto tramontate. Di questo e di al-tri temi relativi al futuro della proprietà in-tellettuale si è discusso in questi giorni nel corso del World Congress dell’Aippi, l’Asso-ciazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, associazione che riunisce gli studi legali che si occupano del settore, e che si è chiuso martedì a Mila-no. Oltre 2.200 professionisti esperti del set-tore, provenienti da 86 paesi, si sono riuniti per dibattere delle sfi de che la professione ha davanti a sé nei prossimi anni. Affari Legali questa settimana ha sentito alcuni di questi professionisti che si occupano di Ip per ca-pire quali sono le sfi de che li aspettano nei prossimi anni, anche in Italia. A cominciare da quelle che impongono le nuove tecnologie e l’Internet of things, senza dimenticare quel-le imposte dall’e-commerce.

AffariLegali

IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA

Ha ospitato il congresso mondiale del settore Ip, candidandosi a sede del tribunale Ue

Milano capitale dei brevetti

STUDI LEGALI

Partiti i rimborsidei bond bancariUnnia a pag. IV

PROCESSI

Traduzioni in aula solo se servono

Pellegrino a pag. VII

SALUTE IN CELLA

Cinquemila con Hiv e 6.500 con l’epatite Paolucci a pag. VIII

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II Lunedì 26 Settembre 2016 S T U D I & C A R R I E R EL’uscita del Regno Unito dall’Unione europea apre all’ipotesi della rinegoziazione

IP, effetto Brexit anche sui brevetti: trattativa da rifare?

Pagine a curadi FEDERICO UNNIA

Sul mondo dell ’ IP s o f f i a u n v e n t o d’incertezza. Quali saranno gli effetti

della Brexit sul settore? Ancora presto per dirlo, ma a Milano, la scorsa settima-na, nel corso del congresso mondiale dell’Associazione internazionale per la pro-tezione della proprietà in-tellettuale (Aippi), si sono iniziati a definire i primi possibili scenari dell’usci-ta del regno Uni-to dal l ’Unione europea.

«Non vi è dub-bio che si tratta di una decisione che stravolge per molti versi i para-digmi fin qui noti in tema di tutela della proprietà industriale e del design.

Il difficile non è solo cosa accadrà una volta che la Gran Bretagna avrà forma-lizzato la sua uscita. Il pro-blema è gestire tutto quello che fi no ad oggi è stato fatto: penso, a titolo d’esempio, agli oltre 1,2 milioni di marchi co-munitari che sono stati regi-strati», si domanda Cesare Galli, fondatore di IP-Law Galli, e relatore al congres-so Aippi proprio su questo tema. «La Brexit come im-patterà?

E che dire poi del Brevetto unitario e della Convenzione sulla Corte europea dei bre-vetti, che non può entrare in vigore nel testo attuale senza la ratifi ca britannica e quindi andrà verosimil-mente rinegoziata, cercando strumenti legali «creativi» per tenere il Regno Unito dentro il sistema. Intanto, nell’incertezza, le imprese e i loro consulenti devono rivedere le loro strategie di registrazione e, soprattutto, di licensing, per tutelarsi al meglio contro quanto potrà avvenire»

In attesa che la Brexit ab-bia il suo corso, è chiaro che l’IP resta a tutti gli effetti un settore guida per le imprese e i professionisti. «La pro-prietà industriale è diventa-ta un fattore decisivo di com-petizione, in particolare per le imprese del Made in Italy

che si sono distinte per inno-vazione e creatività. In questo contesto il nostro studio si è sempre più orientato a offrire alle imprese un’assistenza a 360°, su scala inter-nazionale, volta a defi nire e attuare, in base alle pecu-liarità di ciascun caso, la strategia di tutela più ef-ficace, anche sul piano dell’ottimiz-zazione dei costi»,

spiega P i e r Luigi R o n -c a -g l i a , managing part-ner dello Studio Legale SIB. «Per far questo è stato f o n d a m e n t a l e sviluppare una serie articolata di competenze, che comprendono: iniziative stragiu-

diziali, azioni civili e penali, anticontraffazione a livello doganale, presenza locale in Cina, consulenza strategica nella gestione dei portafogli marchi e brevetti, contrat-tualistica, il tutto con sempre maggior attenzione al mondo di Internet. Insomma, per af-fi ancare al meglio gli impren-ditori nell’attività di tutela di questo fondamentale asset è

necessario ragionare anche da imprenditori».

Sul ruolo che i dipartimenti IP degli studi legali operanti in Italia hanno assunto pesa

l’introduzione del brevetto unitario europeo. «Le inco-gnite del «pacchet-to» sul brevetto europeo unitario – non ancora in vigore – non sono poche, soprattut-to per le imprese medio-piccole del nostro paese», dice Roncaglia. Tra i prevedibili profi li critici può segnalarsi la com-

plessità della procedura da-vanti al Tribunale unitario, in particolare per la possibilità di «biforcazione» del giudizio con il deferimento della domanda ricon-venzionale di nul-lità alla divisione centrale (la cui sede è ripartita tra Parigi, Londra e Monaco), che com-porta un inevitabi-le incremento dei costi. La procedura nel suo complesso appare poi sbilan-ciata a favore dell’attore». Per non parlare degli effetti che avrà la Brexit.

Secondo Michele Berta-

ni, ordinario di diritto in-dustriale presso l’università degli studi di Foggia e special counsel di Orrick, «la spinta anticiclica della litigation, che tende a crescere nei momenti più accesi della cri-si dell’economia generale, sembra essersi un poco attenuata. Negli ultimi tempi è cresciuta l’attivi-tà IP stragiudi-ziale, specialmen-te generata dal network interna-zionale (ad esem-pio l’assistenza a Microsoft nella sua prima ac-quisizione italiana), o comun-que collegata ad altre practi-ces: come nel caso del patent

box (che presenta un collegamento primario con il diritto tributario), dal quale è nata l’opportunità di dialogare con una clientela (imprese del mondo banca-rio, assicurativo, finanziario) nor-malmente meno bisognose di con-sulenza IP. Per il futuro prevedia-

mo di mantenere e rafforza-re la nostra vocazione dilaw fi rm che presta in Italia ser-vizi legali tradizionali (dife-

sa giudiziale e consulenza stragiudiziale) ai clienti del nostro network globale».

Gli fa eco Giuseppe Mez-zapesa, of counsel di Jones

Day che ricorda come «il nostro tipo di cliente è sempre più sofi-sticato e prepara-to. Pertanto, non chiede semplice-mente l’assistenza per capire cosa può fare in Italia e che tipo di protezione è ottenibile per i propri marchi od opere dell’ingegno. Sempre più spesso

ci viene richiesta un’attenta pianifi cazione strategica, so-prattutto quando si tratta di tutelare marchi o brevetti che sono riconosciuti in svariate giurisdizioni e che pertanto hanno un valore economico non indifferente. Si pensi ad un farmaco: la necessità di commercializzarlo in maniera conforme in tutto il mondo è un elemento chiave di un lan-cio di un prodotto che possa poi avere successo».

Una rifl essione poi anche sul brevetto unitario che «con-sente un’immediata tutela in tutta l’Unione europea, ma - proprio per questo motivo - non si attaglia a quei clien-ti che vogliono limitare (per ragioni di business o sempli-cemente di contenimento dei costi) la tutela delle loro in-venzioni ad alcuni soltanto degli stati membri».

Novità anche in casa Dla Piper dove Annamaria Al-gieri è entrata a fi ne aprile 2016 come director, responsa-bile fi ling & prosecution mar-chi nel dipartimento IP&T coordinato da Giangiacomo Olivi. Nell’Intellectual Pro-perty and Technology lavora-no circa 500 professionisti di Dla Piper in tutto il mondo, in oltre 30 paesi.

Abilitata alla professio-ne di mandatario marchi in Italia e nell’unione europea, Algieri porta nello studio una specifi ca competenza. «Assi-stiamo i clienti operanti in numerosi settori - tra i quali farmaceutico, design, fashion, food, automotive ed entertain-ment - nelle attività di ricer-

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA

[email protected] GIANNI MACHEDA

[email protected]

«Accanto all’attività giudiziale a tu-tela di brevetti, marchi e design e, in ge-nerale, dei diritti d’autore, abbiamo regi-strato un incremento nella domanda di consulenza soprattutto in relazione alla regolamentazione contrat-tuale dei rapporti. Ciò si sta verificando, in particolare, nell’ambito IT, al momento in forte sviluppo e propria-mente legato all’ideazione, realizzazione e sfruttamento di software, tecnologie e dati ad essi correlati.

A ciò si aggiunga la grande importanza della proprietà industriale per le start-up innovative e il valore degli asset IP nell’ambito delle operazioni societarie di ac-quisizione».

Chi parla è Licia Garotti, partner del-lo Studio Gattai Minoli Agostinelli e responsabile del dipartimento IP, tra le massime esperte in tema di tutela e va-lorizzazione del patrimonio immateriale d’impresa.

Domanda. Le imprese cono sensi-bili al tema?

Risposta. Purtroppo è ancora un dato attuale la scarsa, se non a volte inesisten-

te, sensibilità di molte aziende rispetto alle potenzialità legate ai diritti di pro-prietà intellettuale e industriale. Ciò com-porta il rischio, non calcolato, di perdita di chance e competitività sul mercato che

una corretta strategia bene avrebbe potuto evitare.

D. Che revisioni fate per il futuro in questo settore di attività?

R. Il processo di digita-lizzazione è attualmente in piena espansione e presenta profi li legali in materia IP e IT che devono necessaria-mente essere affrontati da-gli operatori.

Anche l’assistenza legale sul fronte brevetti, a partire dagli aspetti strategici di tu-

tela, è destinata a crescere nel momento in cui il brevetto unitario dovesse effetti-vamente entrare in vigore.

Si è, poi, in attesa di conoscere il ruolo che avrà l’Italia con una possibile divi-sione locale del tribunale unificato dei brevetti (Unified Patent Court - Upc), così come formalmente auspicato con la recente approvazione del disegno di leg-ge per la ratifica dell’accordo sull’Upc.

© Riproduzione riservata

LICIA GAROTTI, GATTAI MINOLI AGOSTINELLI

Boom della consulenza contrattuale

Cesare Galli

Pier Luigi Roncaglia

Licia Garotti

Giuseppe Mezzapesa

Michele Bertani

Nella tabella sui legal ad-visor nelle operazioni di M&a di Mergermarket, la scorsa settimana, per una svista, il nome dello studio Lombardi Moli-nari Segni, non è stato riportato integralmente ma solo in parte. Ce ne scusiamo con gli interes-sati e con i lettori

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IIILunedì 26 Settembre 2016Lunedì 2S T U D I & C A R R I E R E

che di anteriorità e pareri di registrabilità di marchi in Italia, nell’Unione Euro-pea, in ambito internazionale a all’estero; prose-cution di marchi comunitari, in-ternazionali ed esteri» spiega. «Ci occupiamo anche della gestione di opposizioni attive e passive italia-ne, comunitarie e all’estero, di azio-ni di cancellazio-ne, di consulenza stragiudiziale nonché delle attività di pre-contenzioso (inclusa la predisposizione di lettere di diffida, la ge-stione delle trattative, la redazione di accordi di co-esistenza). La nostra atti-vità include la redazione e il deposito di marchi presso le dogane nazionali, comu-nitarie ed estere al fine di prevenire l’importazione o la riesportazione di merce sospetta; i deposi-ti presso la Siae. Infine, prestiamo consulenza nelle procedure per il deposito di mo-delli in ambito comunitario».

A l t ra rea l tà molto dinamica è Lca Studio le-gale, fondato da Giovanni Lega. Il dipartimento, che si occupa an-che di IT, è compo-sto da 10 professionisti di diversa seniority anche se il team è giovane. «Questo garantisce dinamicità e maggior conoscenza delle nuove tecnologie con cui oggi si devono confrontare i professionisti che si occupa-no di IP», spiega Gianluca De Cristofaro, responsa-bile del dipartimento IP di Lca.

«Al riguardo, la sede nel venture incubator H-Farm,

dove sono sempre presen-ti due membri del team, e l’assistenza a un numero

importante di digital star-tup, ci aiuta a intercetta-re, conoscere e studiare i nuovi servizi che vengo -no dopo poco adottati dalle big company.I l d i p a r t i -mento si di-vide in due macro gruppi,

il primo coinvolto nel con-tenzioso, il secondo nella settore della consulenza».

La domanda è diven-tata, se possibile, ancora più specialistica. «I clienti sono sempre più sofisticati e consapevoli del valore dei diritti di proprietà intel-lettuale e dell’importanza della tempistica. La tem-pestività dell’assistenza è una caratteristica oggi

essenziale e per farla è n e c e s s a r i o non solo co-noscere bene la mater ia ed essere co-stantemente aggiornati su tutte le novità normative e giurispruden-ziali, ma an-che i business model/i servi-zi offerti dai

clienti che sono sempre più inediti e innovativi. In futu-ro crediamo che continuerà il trend verso l’assistenza in materia IP in relazione ai servizi tecnologici e sul fron-te internazionale. Il brevetto unitario e la Corte Unifi cata cambieranno molto gli equi-libri dell’offerta di servizi le-gali in Europa anche se oggi è ancora presto per dire in che modo» conclude.

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La norma Ue non può entrare in vigore senza ratifi ca

Lo studio Hogan Lovells nell’ambito della consulenza in IP si occupa anche di fi ling sia a livello nazionale che inter-nazionale. All’interno del dipar-timento di IP, composto da 13 professionisti, opera anche un paralegal mandatario abilitato presso l’Uffi cio italiano brevetti e marchi che si occupa, tra l’al-tro di attività di gestione mar-chi, con particolare riferimen-to al deposito di nuovi marchi, ai rinnovi e alle procedure di trascrizione, ricerche di ante-riorità. «Ci sono molte grosse cause inter-nazionali in cui siamo coinvolti, più che in passato in quanto le imprese tendono a dare istruzioni a un unico studio inter-nazionale invece che a piccoli studi locali. Ma soprattutto i clienti, grandi, piccoli e

medi, si rivolgono a noi perché vogliono pareri pratici e com-merciali su come risolvere i loro problemi in fretta e spendendo poco» spiega Luigi Mansani, responsabile del team IP dello studio.

Domanda. Quali sono le criticità maggiori che in-contrate?

Risposta. Direi che riscon-triamo come sia più difficile essere pagati nei termini con-cordati e la fatturazione elet-tronica secondo standard diver-

si richiede notevoli sforzi organizzativiD. Quali trend di crescita prevedete

nel prossimo futuro?R. Nel primo quadrimestre siamo cre-

sciuti del 20% rispetto all’anno scorso. Speriamo di concludere così a fi ne anno.

LUIGI MANSANI, HOGAN LOVELLS

Essere una law firm è un vantaggioLUI MA SANIIGI ANS I HOGA LOV LLSH AN VEL

«Il modo di fare consulenza si è decisa-mente evoluto, passando da un approccio sofi sticato dal punto di vista giuridico, ma talvolta poco pratico, a uno più orientato a soddisfare le concrete esigenze del clien-te», dice ad Affari Legali Giovanni Guglielmetti, coordinatore del dipartimento IP di BonelliEre-de. «Oggi i clienti richiedono al legale esperto di IP, oltre all’ap-profondimento di carattere giuri-dico, anche la piena comprensione del loro business e delle critici-tà ad esso sottese in termini di protezione e sfruttamento degli asset e di enforcement dei diritti. E questa esigenza si ripercuote sul prodotto: pareri concisi con la proposta di soluzioni pratiche; contratti predisposti secondo le best practice, anche aziendali, del settore e che tengano conto dei rapporti di forza tra le parti; iniziative e difese giudi-ziarie effi cienti e tese al negoziato transat-tivo, piuttosto che al soddisfacimento della “questione di principio».

Domanda. Quali sono le criticità

maggiori che incontrate?Risposta. Le principali criticità sono

per un verso stare al passo con l’evoluzione della tecnologia nella prestazione dei nuovi servizi richiesti dai clienti; per altro verso la

creazione di un network inter-nazionale per servire il cliente in maniera sempre più effi cien-te e globale. In questo contesto, gli studi più attrezzati e dimen-sionati sono in vantaggio.

D. Quali trend di crescita prevedete nel prossimo fu-turo?

R. Crescita soprattutto per il settore delle nuove tecnolo-gie e dell’IT, dovuto al fatto che le piattaforme informatiche e internet sono ormai la base di molte imprese, e anche alla luce del veloce sviluppo del c.d. inter-

net of things. Anche il settore brevettuale potrebbe crescere, ma qui c’è la variabile del Brevetto Unitario e della Corte Unifi cata dei Brevetti, che un una certa misura po-trebbe polarizzare il lavoro in alcuni paesi diversi dall’Italia.

GIOVANNI GUGLIELMETTI, BONELLIEREDE

Il futuro è l’Internet of things

Luigi Mansani

Giovanni Guglielmetti

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Gianluca De Cristofaro

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«Le grandi sfide che attendono la comunità mondiale degli avvocati specializzati in Ip riguardano la progressiva crescita della sensi-bilità e competenza della Cina sui temi della tutela della proprietà intellettuale, la gestione della Bre-xit e delle molte implicazioni che si stanno manifestando. Infine, aiutare la crescita di competenze e sensibilità verso una legislazio-ne sulla proprietà industriale più attenta agli sviluppi tecnologici».

Renata Righetti Pelosi, Presi-dente di Aippi Italia (Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale) e di Bugnion Intellectual Property, società di consulenza in proprietà intellettuale, riassume così i quat-tro giorni del congresso mondiale svoltosi a Milano nei giorni scorsi. Oltre 2200 professionisti venuti da 86 paesi, per affrontare le sfi de

che la professione ha innanzi a se. Generate non soltanto dall’inno-vazione tecnologica ma anche dal-le decisioni politiche.

Un primo dato emer-ge: la delegazione di av-vocati cinesi è stata la 7° per numerosità, (dopo Italia, Germania, Usa, Giappone, Uk e Francia) con 93 avvocati. «Un se-gnale evidente di come in Cina si sia aperta una nuova stagione. Le recenti innovazioni ap-portate ad esempio con la costituzione delle 3 sezioni specializzate in proprietà industriale, basate a Pechino, Shanghai e Canton, così come i continui scambi con l’Unio-ne europea hanno favorito l’affer-marsi di una maggiore sensibilità su questi problemi» aggiunge Ri-

ghetti Pelosi.«La Cina non è più un territorio

senza tutele. Il sistema in vigore da alcuni anni dimostra di funzionare. Quello che dobbiamo fare è crea-re le condizioni per far crescere la sensibilità, presso i giudici, sulla rilevanza che la con-traffazione dei marchi celebri ha anche sotto il profilo dell’illecito parassitario e non solo confusorio. Un passag-gio culturale importan-te, da cui deriveranno maggiore garanzie e

tutele per i marchi occidentali notori» aggiunge. Il congresso di Milano è stato anche l’occasione per approfondire due aspetti oggi centrale della proprietà industria-le. Da un lato le nuove tecnolo-

gie, internet in primo luogo. Un fenomeno che interessa sempre più aziende grandi e piccole e che vede nello sviluppo del commercio elettronico una frontiera in conti-nua evoluzione.

Infi ne, il palcoscenico mondiale del congresso Aippi è stata l’oc-casione per un plauso alla nuova normativa introdotta in Italia sul patent box.

Sebbene altri Paesi lo abbia-no adottato, la scelta italiana di estendere in modo rilevante il campo di applicazione dei benefi -ci fi scali è stata apprezzata. «Un segno tangibile di come il nostro sistema giuridico e la stessa mac-china della giustizia ed ammini-strativa non siano percepite dai professionisti esteri come mac-chinose e non chiare» conclude Righetti Pelosi.

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RENATA RIGHETTI PELOSI, AIPPI

Le sfide per gli avvocati Ip vengono dalla Cina e dal post-Brexit

Renata Righetti Pelosi

Annamaria Algieri

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IV Lunedì 26 Settembre 2016 A T T UA L I TÀPrimi indennizzi ai risparmiatori coinvolti nei salvataggi di Banca Etruria, Marche etc

Bond bancari, partiti i rimborsi Studi legali in campo per affi ancare gli utenti danneggiati

Pagina a curaDI FEDERICO UNNIA

I primi rimborsi a forfait del-le obbligazioni subordinate azzerate con il salvataggio di Banca Etruria, Manca

Marche, Carife e Carichieti sono iniziati. Al momento si parla di 600 posizioni. Una goccia nel mare di profi li che sono stati danneggiati dalle banche. Così, mentre la ma-gistratura fa il suo corso, i migliaia sono i risparmiatori che si rivolgono a studi legali specializzati per cercare di ot-tenere un risarcimento.

Massimo Cerniglia, name partner dello studio legale Cerniglia si occupa di dife-sa dei rispar-miatori sia come profes-sionista indi-viduale che come fonda-tore e legale di alcune as-sociazioni di consumatori. «Ci stiamo oc-cupando della vendita ai ri-sparmiatori delle azioni non quotate da parte di di-verse banche del Nord e del Centro. Alcune di queste ban-che sono andate in risoluzione per cui si sta ipotizzando di chiamare a rispondere le nuo-ve banche» spiega Cerniglia ad

Affari Legali. «Per proteggere gli interessi dei risparmiatori occorrerebbe una reale tra-sparenza di informazioni allo sportello nel momento in cui si comprano prodotti fi nanzia-ri. A mio avviso bisognerebbe istituire nelle fi liali un corner audio visivo tramite il quale dovrebbero essere registrate le informazioni che realmente vengono date ai risparmiatori sui prodotti e su rischi. Si co-stringerebbe gli intermediari finanziari al rispetto delle regole di comportamento» conclude.

Spostandosi ad ovest, lo Studio Fiorio di Torino, con Paolo Fiorio, Marco Ga-gliardi e Fabio Scarmozzi-

no, è specializ-zato nel diritto bancario e nel-la tutela dei risparmiatori. Negli ultimi anni lo studio si è occupa-to di dissesti (italiani e non) di banche ed imprese di as-sicurazione in stretta colla-borazione con il Movimento Consumatori. Sui casi Veneto Banca e Banca

Popolare di Vicenza è impe-gnato nella tutela degli azio-nisti delle note popolari vene-te, oggi trasformate in società per azioni, che hanno subito

l’azzeramento di valore delle azioni acquistate o assegnate loro a seguito della conversio-ne di alcuni prestiti obbliga-zionari. Per quanto riguarda invece i casi Banca Popolare Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Fer-rara e Cassa di Risparmio di Chieti, Studio Florio collabora con il Movimento consumatori nelle attività giudiziali, stra-giudiziali ed arbitrarie diret-te al rimborso dei detentori di obbligazioni subordinate (per oltre 700 milioni euro) e pos-sessori di azioni delle «4 ban-che» soggette al «bail in», e al decreto «salva banche. «Negli ultimi 15 anni», spiega Paolo Fiorio, «è emersa un’esigenza di tutela degli investitori sen-za precedenti. La novità degli ultimi anni è rappresentata dal fatto che le situazioni di crisi hanno colpito banche ed assicurazioni, ovvero quegli emittenti, considerati fino a qualche anno fa come affi da-bili anche per i piccoli rispar-miatori. Tale situazione richie-de interventi di innalzamento sia della tutela sostanziale dei risparmiatori impedendo che possano essere negoziati in confl itto di interesse titoli illiquidi, sia degli strumenti processuali quali una vera ed effi ciente class action».

Lo Studio Zanvetto Bru-schi rappresenta circa 800 clienti azionisti / risparmiato-ri nelle azioni contro Veneto Banca e Bpvi. «Stiamo proce-dendo con la redazione delle

mediazioni e con l’instaurazio-ne di un importante numero di cause principalmente presso i Tribunali di Venezia, Vicenza e Udine. Le cause sono fonda-te su varie violazioni norma-tive e volte al risarcimento dei danni patiti dagli azionisti. Complessivamente stimia-mo danni (ad oggi) per circa 80 milioni di euro», spiega Maria Bru-schi. «Ci au-guriamo che i tribunali pos-sano anche farsi propul-sori di impor-tanti tavoli di conciliazione per dirimere le controver-sie già nel corso delle prime udien-ze e ridurre così le tempisti-che pesanti della giustizia» aggiunge.

Altra realtà molto attiva è Tlc Lawyers di Treviso, il cui titolare Sergio Calvetti si oc-cupa dal 2014 della vicenda che riguarda la svalutazione delle azioni di Veneto Banca e Bpvi. «Siano impegnati su tre fronti, con riguardo a en-trambe le popolari. In primo luogo, abbiamo depositato per ciascuno degli aderenti alla nostra azione collettiva una denuncia-querela presso le Procure della Repubblica di Vicenza e Roma. In secon-

do luogo, per gli acquisti che evidenziano violazioni macro-scopiche alle disposizioni det-tate dal T.U.F. in materia di vendita di prodotti fi nanziari, abbiamo incardinato giudizi civili individuali dinanzi alla sezione specializzata imprese del Tribunale di Venezia. In

tale ambito, rientrano an-che le ipotesi di acquisto finanziato – detti anche «baciate» – con riguardo alle quali si invoca, tra le altre cose, la nullità ai sensi dell’art. 2358 cod. civ. Al momento a s s i s t i a m o complessiva-mente più di

2.300 soggetti. Dai provvedi-menti emanati dalla Procura della Repubblica di Roma (or-dinanza cautelare nei confron-ti del sig. Consoli) e dall’An-titrust, appare evidente che quanto accaduto alla Banche venete non è frutto del caso, o del cambiamento dei parame-tri imposti dalla Bce, come in molti casi i funzionari e i legali delle Banche hanno sostenuto, ma è il risultato di un disegno atto ad incamerare quanti più denari possibili dai risparmia-tori italiani, in totale spregio a quanto disposto dall’articolo 47 Cost. Posso solo sperare che la giustizia italiana accerti la responsabilità dei colpevoli della tragedia in atto, con la conseguente riparazione dei gravi danni patrimoniali – e non solo – subiti dagli azio-nisti».

Sempre sulla vicenda Bpvi, lo Studio legale Spinazzi Azzarita Troi di Padova as-siste un gruppo di azionisti dell’istituto in una serie di azioni legali per ottenere l’an-nullamento e la risoluzione de-gli acquisti di azioni dell’Istitu-to e conseguente risarcimento dei pregiudizi patiti.

Sul fronte banche, infi ne, lo Studio legale Carbonetti e Associati assiste da decenni molte tra le principali banche italiane nei contenziosi in materia bancaria e fi nanzia-ria. I noti default fi nanziari di grossi gruppi industriali han-no determinato valanghe di cause di risparmiatori; le crisi fi nanziarie dell’imprenditoria, esposta con le banche, hanno determinato l’avvio di un nu-mero spropositato di cause volte a contestare gli addebi-ti in conto (capitalizzazione degli interessi, commissioni, etc...); la depressione econo-mica che ha colpito le famiglie ha indotto tantissimi privati a denunciare l’applicazione da parte del sistema di tassi usurari.

La finanziarizzazione del risparmio è un fenomeno cui si devono ascrivere grandi responsabilità. «Nel setto-re della cause promosse da consumatori e loro associa-zioni contro istituti bancari si assiste a periodiche ondate di ricorsi, spesso intraprese sull’onda di alcune sentenze che riconoscono un diritto al risarcimento per fattispecie che nei fatti non sono gene-ralizzabili» spiega Claudio Bonora, Studio Legale Bo-nora e Associati di Milano, con alle spalle una consolidata esperienza maturata prevalen-temente nella difesa di istituti bancari, a volte chiamati anche a rispondere sotto il profilo civile di condotte penalmente rile-vanti tenute da promotori finanziari. Bonora identifica alcu-ne criticità di questa tipologia di azioni. «Gli istituti bancari sono chiamati a rispondere con eccezioni formali e sostanziali. Prove spesso molto complicate da fornire, che tuttavia fanno stato solo per singole posizioni. L’allargamento ad iniziative collettive di questo tipo di controversie si scontra inevitabil-mente con la specificità della posizione di ogni singolo rispar-miatore, la cui situazione, propensione al rischio e conoscenza dei prodotti d’investimento non consente di generalizzare». Un quadro nel quale i molteplici interventi legislativi, sia di origine comunitaria sia nazionale, hanno reso sempre più complessa la materia anziché apportare concreti benefi ci ai risparmiatori.

CLAUDIO BONORA, STUDIO BONORA E ASSOCIATI

Risparmiatori poco tutelati

Claudio Bonora

Massimo Cerniglia

Maria Bruschi

Esistono i presupposti per una dichiarazione di incostituzionalità del D.L. 59/2016? «Sul punto va chiarito che non esiste al-cun diritto dei risparmia-tori - tanto meno costitu-zionale - ad ottenere un risarcimento da parte dello Stato per il default di un istituto di credito» spiega Enrico Romanelli, dello studio legale associato Romanelli di Genova, im-pegnato in controversie di diritto bancario e diritti del consumatore. Il governo, nell’ambito del proprio po-tere discrezionale, adottando un provvedimento urgente di natura politico-economica, è intervenuto in loro soc-corso istituendo un fondo di garanzia ed individuando i relativi criteri per accedervi. «Un eventuale scrutinio di costituzionalità dovrebbe vertere unicamente sulla ragionevolezza di tali criteri. Non pare, tuttavia, che la soglia reddituale e il parametro patrimoniale possano essere ritenuti incompatibili col principio costituzionale di ragionevolezza; possono, infatti, stimarsi congrui o meno, ma questa valutazione attiene a poteri discrezio-nali ed è riservata al legislatore. In ogni caso, l’eventuale accoglimento della questione di incostituzionalità, non potrebbe che provocare l’inefficacia dell’intero testo nor-mativo, con il risultato che nessun indennizzo forfettario potrebbe essere corrisposto» conclude.

ENRICO ROMANELLI, STUDIO ASSOCIATO ROMANELLI

Sul filo della costituzionalità

Enrico Romanelli

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26 Settembre 2016

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. SOCIETÀ DI PERSONE, NOTIFICA NON NECESSARIA

2. ENERGIA, AGEVOLAZIONE SU BENI MERCI LEGITTIMA

3. IL PRESTANONE NON PAGA IL REDDITOMETRO

4. INTERPOSIZIONE FITTIZIA, LA PROVA È RIGOROSA

5. L’AVVISO DI RICEVIMENTO NON PROVA LA NOTIFICA

6. CENTRI COMMERCIALI, NO ALLE IMPOSTE SUI PARKING

7. INTERESSI DETTAGLIATI SU PREAVVISO D’IPOTECA

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(…) La responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidale tra essi, ancorché sussidiaria per l’operatività ex parte o ex lege del benefi cio della preventiva escussione, è, perciò, diretta, sicché, riguardo ai debiti fi scali, «l’amministrazione fi nanziaria non ha l’obbligo di notifi care al socio l’avviso di accertamento o di rettifi ca dell’Iva, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci, e può quindi limitarsi a notifi cargli, nella vigenza dell’art. 46 del dpr 29 settembre 1973, n. 602, l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (come nella specie), potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza

che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa» (28361/13; 29625/08; 19188/06). Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico di quest’ultima, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notifi cazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento (…) volendo riassumere le fi la di questo ragionamento con riferimento al caso che ne occupa è palese l’errore di impostazione compiuto dalla Ctr,

allorché ha ritenuto prescritto il credito erariale nei confronti dell’intimata sul rilievo che, essendo il credito divenuto defi nitivo nell’anno 1995, la notifi cazione a essa della cartella di pagamento con cui se ne reclamava la riscossione in data 27.7.2006 era tardiva essendo avvenuta oltre il termine decennale di prescrizione. Il giudice d’appello, ragionando in questi termini, ha fatto invero mostra di ignorare manifestamente l’assetto che nell’ordinamento positivo delle società di persone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali, prescindendo, e incorrendo nel denunciato errore di diritto, dall’iniziale assetto secondo cui i debiti della società sono debiti dei soci e l’interruzione della prescrizione che abbia luogo nei confronti della prima, nella specie, intervenuta il 2/7/2001, è effi cace anche nei confronti dei soci.

Società di persone, notifi ca non necessariaNelle società di persone, la responsabilità illimitata

dei soci per le obbligazioni tributarie è diretta, così che il debito della società è debito del socio, e non è necessario, per riscuotere la pretesa in capo alla persona fisica, notificargli direttamente l’avviso di accertamento (o anche la cartella di pagamento) già notificato all’ente collettivo. Parimenti, la notifica di un atto tributario alla società produce effetti sul socio anche ai fini della prescrizione.

Sono i principi che si leggono nella sentenza n. 16713/16 della Corte di cassazione, con cui Piazza Cavour ha cassato una sentenza della Ctr di Firenze, di segno favorevole al contribuente.

La decisione del collegio toscano recava l’annul-lamento di una cartella di pagamento, notificata al socio di una snc a distanza di oltre dieci anni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Secondo la Ctr la pretesa era prescritta (essendo trascorsi oltre dieci anni tra la definitività del titolo e la notifica della cartella al socio) e doveva ritenersi ininfluente che, nel frattempo, erano stati notificati atti interruttivi alla società.

La Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio, decidendo anche nel merito e respingendo il ricorso

introduttivo proposto dal contribuente contro la cartella. Il principio è che nelle società di persone, la responsabilità illimitata del socio è diretta e si sovrappone a quella della società: in tal modo, la notifica di un atto alla società ha effetti anche nei confronti del socio, sia ai fini della riscossione fu-tura delle somme, sia (di conseguenza) ai fini della prescrizione.

La Suprema corte specifica che non è necessario che il socio riceva la notifica dell’accertamento o anche della cartella, potendosi l’esattore limitare a notifi-cargli l’avviso di mora, poiché la sua responsabilità nei confronti delle pendenze societarie è totale, diretta e subordinata alla sola escussione preventiva del patrimonio sociale. Neppure, aggiunge la Cassazio-ne, può ritenersi violato il diritto di difesa del socio poiché costui potrà impugnare il primo atto ricevuto direttamente e in quella sede contestare il merito della pretesa, ovvero impugnare congiuntamente tutti gli atti presupposti.

Da ultimo, ricorda la sentenza, la prescrizione di una pretesa erariale, divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’accertamento, è decennale e non quinquennale.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] … Secondo l’uffi cio, quan-do l’intervento di riqualifi cazione energetica interessa fabbricati co-stituenti beni relativi all’impresa, il benefi cio fi scale spetta soltanto a condizione che gli immobili siano immobili strumentali, cioè utilizzati dall’impresa nell’esercizio della sua attività imprenditoriale (per esem-pio, gli immobili adibiti a sede della società) e non invece quando l’inter-vento riguardi immobili costituenti oggetto dell’attività dell’impresa. Tanto deriverebbe da una interpre-tazione sistematica della norma, se-condo cui la stessa sarebbe riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi di riqualifi cazione energetica. La tesi dell’uffi cio non può essere condivi-sa. Il testo normativo non introduce invero alcuna distinzione fra immo-bili strumentali e immobili oggetto dell’attività, ma richiede semplice-mente che si tratti di «edifi ci esisten-ti», requisito che nella fattispecie non

è in discussione. Né vi si fa alcuna di-stinzione fra utilizzatori e non utiliz-zatori degli immobili da riqualifi care. L’interpretazione restrittiva proposta dall’Agenzia, basata sulla considera-zione che concedere la detrazione del 55% a società svolgenti attività di ri-strutturazione signifi cherebbe procu-rare alle medesime ulteriori specifi ci vantaggi, risulta, ad avviso di questo collegio, del tutto priva di fondamen-to, in quanto la ratio della norma è quella di incentivare gli interventi di riqualifi cazione energetica di tutti gli edifi ci esistenti ai fi ni di contribuire al contenimento a livello nazionale dei consumi interni e quindi delle spese per l’approvvigionamento energeti-co, e tale fi nalità non permette di fare distinzioni tra gli immobili oggetto dell’agevolazione, essendo piuttosto conferente alla medesima l’estendere al più possibile la platea degli im-mobili, facendovi rientrare immobili strumentali, immobili, patrimonio e immobili - merce, incentivando così

con la detrazione tutti gli operatori economici a eseguire virtuosi e bene-fi ci interventi di risparmio energetico. Eventuali vantaggi ulteriori conse-guiti da società esercenti attività di ristrutturazione edilizia costituiscono un effetto secondario dell’applica-zione della norma ma non possono essere invocati per formularne un’in-terpretazione contraria al suo spirito e alle sue fi nalità generali. Poiché, nella fattispecie, è pacifi co che sono stati rispettati gli adempimenti for-mali e sostanziali previsti dalla legge e che gli interventi eseguiti mercé le spese portate detrazione dalla socie-tà del signor ... hanno effettivamente comportato un risparmio energetico, la detrazione per cui è causa spetta senz’altro alla società e, di rifl esso, al socio signor ... in proporzione della quota posseduta. [omissis]

Energia, agevolazione su beni merci legittima

È legittima la detrazione operata in relazione a spese di riqualificazione energetica per lavori ese-guiti su immobili che costituiscono l’oggetto stesso dell’attività, ovvero destinati alla vendita o alla locazione. La legge agevolativa, infatti, non pone alcuna distinzione sulla tipologia di immobili su cui effettuare gli interventi, intendendo estendere la platea a ogni tipo di edificio esistente, così da incentivare il contenimento nazione dei consumi, coerentemente alla ratio che sottende al provvedimento.

Così ha stabilito la Ctp di Milano, sezione 1, nella sentenza n. 6397/01/16. Il collegio meneghino emette, dunque, un’altra sentenza che demolisce la tesi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui la detrazione sarebbe ammessa soltanto per lavori eseguiti su immobili strumentali, che siano uti-lizzati direttamente dall’impresa (per esempio ove sia posta la sede sociale) e non anche a quelli aventi una destinazione diversa (beni patrimonio o beni merce).

La vertenza in commento nasceva dall’impugnazione di una cartella di pagamento, recante un’iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle entrate volta a recuperare le detrazioni d’imposta fruite nell’anno 2011 da un contribuente, socio di una società di persone che

aveva effettuato lavori per il risparmio energetico su immobili costituenti l’oggetto dell’attività (trattavasi di impresa di ristrutturazione, vendita e locazione di immobili). L’agevolazione in parola consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Nel caso delle società di persone, sono i soci, pro quota, a beneficiare della detrazione, per i lavori eseguiti dalla società.

La Ctp di Milano ha accolto il ricorso e annullato la cartella, riconoscendo la possibilità di operare la deduzione, quando i lavori siano eseguiti sui c.d. «beni merce», immobili non utilizzati diretta-mente dall’impresa (non strumentali) bensì oggetto dell’attività di quest’ultima. La norma che istituisce il beneficio, spiegano i giudici tributari, non pone alcun limite esplicito, per cui la tesi dell’Agenzia delle entrate non è supportata da fonti adeguate, ponendosi peraltro in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore stesso.

Oltre all’accoglimento del ricorso, l’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Nel merito precisa che l’im-barcazione a motore, che pesa nel conteggio dell’Uffi cio nell’ordine di € 103.231, è stata a lei fi ttiziamente intestata non potendo essere intestata all’effettivo proprietario, ovvero il suo compagno, coinvolto in un procedi-mento penale. Aggiunge ancora che la detta imbarcazione è stata acquisita con il contributo dei genitori del compagno che hanno voluto aiutare il fi glio a su-perare lo stato di frustrazione in cui era caduto dopo la vicenda penale sopra menzionata [omissis] Per quanto ri-guarda le prime due voci, nella sostanza parte ricorrente sostiene di essere stata ospitata dai suoceri durante il periodo di gravidanza e nei primi anni di crescita della propria bambina, mentre per l’im-barcazione si dichiara sostanzialmente quale mera prestanome del marito, con l’ulteriore precisazione che l’acquisto è stato fatto con le risorse dei suoceri. Dando nel contempo una motivazione plausibile che giustifi ca l’impegno di questi ultimi. Rilevato che l’Agenzia

delle entrate ha verifi cato tutta la mo-vimentazione bancaria della ricorrente non rinvenendo alcuna spesa riconduci-bile alla conduzione dell’abitazione dei suoceri ovvero all’acquisto e alla relativa gestione dell’imbarcazione, quanto rap-presentato da parte ricorrente non risulta contraddetto né da dati documentali, né da specifi ca eccezione dell’Uffi cio. Sic-ché il punto controverso può essere così riassunto: una volta accertato che le spe-se relative ai beni rientrati nel computo dell’Uffi cio per la determinazione sinte-tica del reddito non sono state sostenute dalla ricorrente, se ne deve tenere conto? Le conclusioni di questa Commissione sono negative: una volta che la parte dimostra dì non aver sostenuto quelle spese, l’Uffi cio non può pretendere di fondare la propria attività accertativa su quelle voci. Siamo in presenza di un ragionamento presuntivo che si fonda sul presupposto che il contribuente ab-bia occultato dei redditi. Ancor meglio: la manifestazione di spesa può rendere evidente l’esistenza di disponibilità in

quantità superiore rispetto a quella di-chiarata e tassata. Ma nel momento in cui è possibile concludere che quelle spese sono state possibili perché realiz-zate con denaro altrui, la presunzione di evasione viene a cadere. In questo senso si è pronunciata la Cassazione [sent. n. 8127/2016] che si spinge ad affermare che il ragionamento presuntivo posto a base dell’accertamento sintetico viene meno qualora il contribuente dimostri che il fi nanziamento della spesa sia av-venuto con denaro altrui. Conclusioni a cui perviene la Suprema Corte analiz-zando la nuova formulazione della nor-ma (art. 38, comma 4, dpr n. 600/1973] e concludendo che la prova contraria può concernere anche il fatto che il fi -nanziamento della spesa per incremento patrimoniale o per il mantenimento di beni di consumo sia avvenuto con reddi-ti diversi da quelli posseduti nello stesso periodo; con ulteriore precisazione che con la voce redditi diversi si possono in-tendere anche redditi «soggettivamente diversi». [omissis].

Il prestanone non paga il redditometro

Nell’accertamento fondato sul redditometro, qualora il contribuente sottoposto a verifica dimostri che i beni considerati nel calcolo sono intestati a lui soltanto «formalmente», quale «prestanome», non avendo dunque sostenuto le spese relative al mantenimento e all’acquisto dei medesimi, tali componenti non possono rilevare ai fini dell’attribuzione del reddito sintetico e l’atto impositivo, fondato su di essi, è nullo.

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 6399/46/16 della Ctp di Milano.

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento rivolto a una contribuente della provincia meneghina, che risultava intestataria di un’imbarcazione e di un’autovettura, beni incongruenti con il reddito dichiarato. Nella difesa in commissione tributaria, la ricorrente sosteneva che l’imbarcazione fosse stata intestata a lei soltanto fittiziamente (quale mero «presta-nome»), poiché il coniuge, effettivo proprietario del bene, non poteva intestarselo direttamente per problemi personali. L’affermazione veniva suffragata con la dimostrazione che né le spese di acquisto, né quelle di mantenimento dell’imbar-cazione, venivano sostenute dalla contribuente.

Ciò ha indotto il collegio provinciale ad annullare l’avviso di accertamento.

Una volta accertato che le spese considerate nel redditometro non sono state effettivamente sostenute dal contribuente accertato, spiega la commissione, si tratta di stabilire se le stesse debbano concorrere comunque alla determina-zione del reddito sintetico. La conclusione della Ctp è negativa: «una volta che la parte dimostri non aver sostenuto quelle spese, l’Ufficio non può fondare la propria attività accertativa su quelle voci».

Dunque, un soggetto che figuri quale «presta-nome» nell’intestazione di beni di valore, non può essere gravato di un accertamento fiscale fondato sulla metodologia sintetica. Parimenti, aggiunge la sentenza, è possibile scagionarsi dalla presunzione accertativa dimostrando che le spese considerate nel calcolo, e rivelatesi «inadeguate» rispetto al reddito dichiarato, sono state sostenute con denaro altrui.

Stante la natura della controversia, la Ctp ha ritenuto di dover compensare le spese del giudizio.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Il Collegio osserva che per confi gurare il reato di dichiarazione fraudolenta in caso di interposizione fi ttizia, occorreranno l’identifi cazio-ne di (almeno) tre soggetti e la prova dell’accordi tra il cedente (operatore comunitario) interposto e interponen-te. In particolare la prova della con-sapevolezza dell’interposto di parte-cipare all’accordo criminoso dev’es-sere molto rigorosa ai fi ni di negargli il diritto alla detrazione dell’imposta relativamente a un’operazione og-gettivamente esistente. Ciò anche in ossequio alla giurisprudenza europea in argomento. Nel caso di specie, la ... ha provato che le operazioni sono state eseguite mediante consegna della merce da parte di corrieri quali Bartolini. Le transazioni monetarie sono state eseguite mediante bonifi -ci bancari. Le lettere di intenti risul-tanti non veritiere riguardano alcuni soggetti che incidono sul fatturato societario meno dello 0.1% e comun-que non è stata fornita prova da parte

dell’uffi cio della connivenza tra il ce-dente e il cessionario «in materia di detrazione Iva liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata l’inesistenza soggettiva dell’operazione, grava sull’Ammini-strazione fi nanziaria l’onere di pro-vare, anche in via presuntiva, ex art. 2727 cod. civ, la interposizione fi tti-zia del cedete ovvero la frode fi scale realizzata a monte dell’operazione, eventualmente da altri soggetti, non-ché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode com-messa; spetta invece al contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva del-la operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l’incolpevole affi damento sulla re-golarità fi scale, ingenerato dalla con-dotta del cedente, Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/6/2014 (Rv 631553)». Diversamente i principi generali di

certezza del diritto e di legittimo af-fi damento cederebbero il posto a una sorta di responsabilità oggettiva deri-vante dalla condotta omissiva altrui. Alla luce di quanto sopra, ritenuta as-sorbente ogni altra questione, il ricor-so va accolto. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liqui-date in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. [omissis]

Interposizione fi ttizia, la prova è rigorosa

Quando l’Agenzia delle entrate intenda formulare un’ipotesi di interposizione fittizia, su cui fondare la ripresa fiscale, occorre che i tre soggetti, cedente, interposto e interponente, siano ben identificati e, soprattutto, è necessario fornire una prova rigorosa, finanche presuntiva, sull’effettiva consapevolezza dell’interposto di partecipare alla frode.

È quanto si legge nella sentenza n. 462/05/16 della Ctp di Varese.

Il collegio del capoluogo di provincia lombardo ha annullato un avviso di accertamento emesso dall’Agen-zia delle entrate, con cui si recuperava una maggiore Iva relativamente all’anno 2010, a danno di una srl operante nel settore del commercio di apparecchiature elettroniche. In particolare, la contestazione si fondava sull’inesistenza (o inattendibilità) di alcuni soggetti che avevano rilasciato le dichiarazioni d’intenti, nei cui confronti erano state effettuate operazioni in regime di non imponibilità. Si trattava, secondo la tesi del fisco, di una classica frode per interposizione

La società ricorrente sosteneva, in primis, di essere completamente estranea a questa frode (ammesso che la stessa fosse effettiva o meno) e di aver adempiuto ai controlli formali nei confronti dei soggetti con cui aveva interagito; d’altronde, punto fondamentale del ricorso,

nessuna prova concreta veniva offerta nell’accertamento circa la consapevolezza della società rispetto alla frode realizzata. La Ctp di Varese ha accolto la domanda della contribuente proprio per tale, decisivo profilo. Con riprese fiscali di questo tipo, spiega il collegio, in cui si ipotizza una interposizione fittizia, si finisce col negare la detrazione d’imposta su operazioni og-gettivamente esistenti, per cui la prova, che incombe sull’amministrazione deve essere rigorosa.

È quindi necessario che l’accertamento ponga in evidenza i rapporti esistenti tra i tre soggetti coinvolti, al fine di dimostrare la conoscenza (o quantomeno una plausibile conoscibilità) da parte dell’interposto della frode in corso, così da gravare costui del recu-pero fiscale. La Ctp richiama, all’uopo, la sentenza n. 13803/14 della Corte di cassazione, in cui si ribadi-scono tali principi.

In definitiva, conclude la motivazione, ragionando su un piano differente e ammettendo una prova più blanda, «i principi generali di certezza del diritto e legittimo affidamento cederebbero il posto a una sorta di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta omissiva altrui».

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] Rileva il collegio sul punto, che la dimostrazione della notificazio-ne di un atto può essere data soltanto con il deposito dell’originale dell’atto (la cui copia si assume pervenuta al destinatario) completo della relazio-ne di notificazione. Ove la relazione di notificazione sia separata dell’atto, è necessario fornire la prova del col-legamento tra la notificazione e l’atto (per esempio con un timbro di con-giunzione dell’ufficiale notificatore tra la relata e l’atto; con la sottoscrizione dell’originale con la dizione che una copia conforme all’originale è stata inviata in una certa data a mezzo del servizio postale; con la annotazione del numero della raccomandata di in-vio sull’originale ecc.). Insomma non è possibile separare l’atto dalla sua notificazione e considerarli separata-mente, poiché ove non venga fornita la prova di tale collegamento, non è possibile accertare se la copia dell’at-to era o meno conforme all’originale.

Volendo ulteriormente semplificare, come la produzione del solo avviso di ricevimento di un atto giudiziale (citazione, ricorso, appello ecc.) non sarebbe ritenuto idoneo per ritenere regolarmente instaurato il contraddit-torio, così, nel caso in esame, la sola produzione di un avviso di ricevimen-to non è sufficiente a dimostrare quale sia stato l’atto notificato. Ciò è ancor più evidente nel caso in esame in cui si assume che un titolo era allegato a un avviso sottoscritto dal destinatario. Non potendosi richiedere al destina-tario di fornire una impossibile prova negativa, incombeva alla parte che as-sumeva di aver notificato l’atto l’one-re di provarne la consegna. Del resto la legge (art. 137 cpc) prescrivendo che la notifica si esegue mediante la con-segna di una copia conforme dell’atto da notificare, postula un necessario e indefettibile collegamento tra l’atto da notificare e la relazione di notificazio-ne. Nel caso in esame manca la prova

di quale sia stato l’atto notificato e di quante pagine si componeva; non v’è dimostrazione che l’atto notificato era conforme all’originale, e non è dato sapere quale fosse il soggetto che curò la notifica e se sottoscrisse l’origina-le dell’atto. Non avendo l’estratto di ruolo alcun valore probatorio equipol-lente alla cartella (Cass. 4/10/2012 n. 16929) non può neppure ritenersi che l’appellata abbia supplito a tale defi-cienza probatoria con la produzione degli estratti di ruolo e con la fotoco-pia delle relazioni di notificazione che rimandano a delle (ipotetiche) cartelle che sarebbero state notificate. [omis-sis]

L’avviso di ricevimento non prova la notifi ca

In caso di contestazione sulla notifica di una cartella di pagamento, la prova dell’esattore non può consistere nel mero deposito di una copia dell’avviso di ricevimento, accompagnata eventualmente dall’estratto di ruolo. Di contro, è necessario depositare l’originale dell’atto (la cui copia si asserisce notificata al contribuente), accompagnato dalla documentazione che ne attesti la notifica, la quale deve essere «collegata» all’atto cui si riferisce.

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 7433/12/16 della Ctr di Salerno. L’appello del contribuente era rivolto contro una decisione della Ctp di Salerno con cui era stato respinto il ricorso introduttivo, proposto per l’impugnazione di una intimazione di pagamento, la cui eccezione principale era relativa alla mancata notifica della presupposta cartella. Il giudice di prime cure riteneva valida la prova fornita dal concessionario, che aveva depo-sitato agli atti l’estratto di ruolo, accompagnato da una copia dell’avviso di ricevimento.

Secondo il contribuente, invece, i documenti erano inidonei a costituire valida prova della notificazione, essendo onere della controparte esibire l’originale della cartella, oltre alla relativa notifica. Il colle-

gio regionale ha ribaltato il decisum dei colleghi provinciali, ritenendo indispensabile la produzione dell’originale della cartella, accompagnata dalla relazione di notifica che, qualora sia separata dall’atto, necessita di essere «collegata» allo stesso in qualche modo. Volendo esemplificare, si legge nella sentenza, «così come la produzione del solo avviso di ricevimento di un atto giudiziale (cita-zione, ricorso ecc.) non sarebbe ritenuto idoneo per ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio, nel caso in esame, la sola produzione di un avviso di ricevimento non è sufficiente a dimostrare quale sia stato l’atto notificato».

Viepiù che, conclude la Ctp, l’articolo 26 del dpr 600/73 prevede in capo all’esattore l’onere di «conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta noti-ficazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione».

L’accoglimento dell’appello è stato accompagnato dalla compensazione delle spese, in ragione della difficoltà inerente le questioni giuridiche trattate e l’esistenza di orientamenti difformi.

Nicola Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] L’art. 4 dlgs 504/92 stabilisce che «L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprie-tario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente» ed espressa-mente individuati nel «diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie». Al fine dell’individuazione del diritto esistente sui beni in discus-sione, irrilevante risulta il nomen juris attribuito dalle parti negli atti notarili, di volta in volta diversamente definito e in più occasioni individuato come una «servitù di uso pubblico», istituto normativamente non contemplato. A titolo esemplificativo, l’atto notarile del 20/03/2006 tra … S.r.l. e il Comune di Curno è denominato «costituzione di uso pubblico a titolo gratuito», con il quale peraltro si dichiara di costituire una «servitù di uso pubblico», a sua volta trascritta nei Registri immobi-liari come «costituzione di diritti reali a titolo gratuito» per «il diritto di uso pubblico». Si rende pertanto necessario

accertare in concreto se il rapporto ri-entri nell’ambito di una servitù ovvero di un diritto reale. Che il trasferimento riguardi un vero e proprio diritto reale di godimento su beni privati in favore della collettività- e dunque di uno «pub-blico» - si evince dalle modalità di go-dimento delle aree in questione. Il tra-sferimento del diritto al Comune risulta di fatto sottrarre al proprietario la libera disponibilità dei beni: con l’atto unila-terale di asservimento dell’11/05/2005 … S.r.l. si impegnava ad assoggettare «a uso pubblico» le aree in questione (art. 2). Il successivo art. 4 dispone che «l’avvenuta costituzione della servitù pubblica permette al Comune di utiliz-zare l’area asservita per qualsiasi atti-vità istituzionale», mentre l’art. 5 pre-vede il rilascio da parte del Comune di una contestuale «concessione di suolo pubblico di parte dell’area», stabilendo altresì «un canone concessorio annuo» (art. 7). Si deve concludere che il go-dimento del bene è nei fatti in favore

del Comune e di conseguenza non può essere soggetto passivo dell’imposta il privato proprietario, il cui godimento risulta sacrificato in favore di interessi pubblici. Il tutto in linea normativa-mente con l’art. 825 c.c., che sottopo-ne al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano tra gli altri ai comuni «su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti ... per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi». Né può rilevare in senso contrario che il parcheggio sia usufruibile da parte della clientela del centro commerciale, considerato che l’accesso a esso è li-bero e consentito all’intera collettività anche in orario notturno, allorquando il centro commerciale non è in funzione. [omissis]

Centri commerciali, no alle imposte sui parking

Le aree di parcheggio dei centri commerciali su cui insista una servitù che le assoggetti a uso pubblico sono esonerate dal pagamento delle im-poste locali. L’accesso pubblico, infatti, non limita l’utilizzo del parcheggio ai soli clienti dell’esercizio; questo impiego può essere fruito liberamente, eso-nerando, quindi, la proprietà dalle imposte locali e corrispondendo un godimento generalizzato alla collettività. Sono le motivazioni che si leggono sulla sentenza n. 4209/2016 emessa dalla sezione 65 della Commissione tributaria regionale di Milano, sede staccata di Brescia.

La vertenza riguarda degli avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 con cui il comune di Curno (Bg) richiedeva il pagamento dell’Ici a un Centro Commerciale. La società destinataria delle pretese ricorreva contro questi accertamenti rivolgendosi alla Commissione provinciale di Bergamo, che respingeva i ricorsi. Il giudice provinciale riteneva che per gli immobili gravati da servitù, le imposte erano comunque dovute dal proprietario. Di diverso avviso i giudici regionali della sede staccata di Brescia, che hanno accolto l’appello della società. «Con un atto pubblico la società costituiva una servitù a uso pubblico per la costituzione di un

parcheggio a titolo gratuito regolarmente trascritto nei Registri immobiliari». In base a questo trasfe-rimento, il Collegio regionale ha dovuto ribaltare la decisione di primo grado e accogliere il ricorso. Dall’esame dell’atto di trasferimento del diritto reale di godimento si rileva che il bene è stato sottratto alla libera disponibilità del proprietario tale da costituire una servitù pubblica. «Si deve concludere che il godimento del bene è , nei fatti, in favore del Comune e di conseguenza non può essere soggetto passivo d’imposta il privato proprietario il cui interesse risulta sacrificato in favore di interessi pubblici». La Commissione aggiunge che quanto stabilito è normativamente in linea con l’articolo 825 del codice civile, che sottopone al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano ai comuni « su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti… per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi». Rilevato, infine, il contrasto giurisprudenziale in seno alle diverse sezioni della Commissione regionale Lombardia, in assenza di pronuncia della Cassazione, il Collegio ha compensato le spese.

Benito Fuoco

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SENTENZE TRIBUTARIE

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

[omissis] ha proposto impugna-zione alla comunicazione pre-ventiva di iscrizione ipotecaria n. 0477201500004502000 -fascicolo n. 2014/80815 per ammontare di euro 25.989,65. [omissis] Sull’omessa indi-cazione del tasso applicato e per omes-sa indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi, la Corte Suprema con varie sentenze, ha ritenuto nulla la car-tella di pagamento che non fornisca al contribuente gli elementi necessari, al fine di esercitare il proprio diritto alla difesa, per cui esso costituisce un elemento essenziale per la sua legitti-mità, dovendosi mettere in condizioni il contribuente di verificare la corret-tezza dei calcoli effettuato dall’Agente per la Riscossione, quindi, deve essere specificato dettagliatamente il metodo di calcolo o il periodo di riferimento. Conformemente all’indirizzo sopra meglio specificato, si è espressa la Cas-sazione in una recente pronuncia (sen-tenza n.7056/2014 ) nella quale è stato

affermato che: « L’obbligo di motiva-zione della cartella di pagamento, deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pa-gamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento». Condividendo questa Commissione, il principio posto dalla Suprema Corte, nella pronuncia sopra enunciata, da ciò ne deduce la fondatezza della censura di parte ricorrente, per vizio di moti-vazione nel calcolo degli interessi. Ciò posto le doglianze espresse nel ricorso, sono da accogliere parzialmente; sussi-stono tuttavia giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della contro-versia, comportante l’interpretazione di norme, per compensare tra le parti le spese di giudizio. [omissis].

Interessi dettagliatisu preavviso d’ipotecaLa comunicazione preventiva con cui l’agente della riscossione palesa l’intenzione di iscrivere ipoteca sui beni del debitore, al pari della cartella di pagamento, deve contenere l’indicazione det-tagliata delle modalità di calcolo degli interessi, riportando informazioni sulla base di calcolo e sulle aliquote applicate per le varie annualità. Di contro, se la comunicazione si limita a riportare la cifra globale degli interessi, il provvedimento è illegittimo (relativamente alla parte che con-cerne gli interessi). È irrilevante, poi, che l’atto sia stato preceduto da accertamenti dei nitivi o da altri provvedimenti che abbiano reso edotto il contribuente della pretesa a proprio carico ed è, del pari, ininl uente affermare che gli interes-si siano stati calcolati sulla base delle norme di riferimento. È quanto si legge nella sentenza n. 646/03/2016 della Ctp di Frosinone (presidente Baldassarra, relatore Frioni). La lite i scale nasce dal ricorso proposto da un contribuente contro una comuni-cazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, affe-rente al mancato pagamento di cartelle esatto-riali relative a pendenze tributarie e contributive. I motivi che sostenevano l’impugnazione riguar-davano essenzialmente la regolare notii cazione

delle cartelle e degli atti pregressi e la carenza di motivazione dell’atto, specii camente in rela-zione agli interessi applicati dall’ente creditore, prima, e dall’agente della riscossione, poi.Il ricorso è stato parzialmente accolto, con com-pensazione di spese giustii cata dalla particola-rità delle questioni trattate e dalla parziale soc-combenza reciproca.Interessante è il ragionamento mosso in relazione alla questione degli interessi. I giudici della se-zione 3 hanno in tal senso ritenuto che l’obbligo di esplicitare le modalità di calcolo degli interessi, con indicazione della base imponibile, delle ali-quote, delle annualità intercorse e dei riferimenti normativi, debba sussistere non soltanto in rela-zione alla cartella di pagamento, ma anche per i provvedimenti successivi a essa, quali appunto quelli che concernono l’iscrizione d’ipoteca. Non è sufi ciente, all’uopo, richiamare solamente la nor-ma applicata per gli interessi (nel caso in esame, articolo 20 del dpr 602/73), né tantomeno la di-fesa dell’esattore può afi darsi al mero fatto che l’ipoteca sia stata preceduta da provvedimenti or-mai dei nitivi, con l’assolto compito di aver edotto il contribuente della pretesa a suo carico.

Nicola Fuoco

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VLunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 SetteA F FA R I L E G A L IPROCESSO CIVILE/ I dati del ministero aggiornati al secondo trimestre del 2016

Rischio Pinto per 600 mila ritiPotrebbero costare alla Giustizia 480 milioni di euro

DI CLAUDIA MORELLI

Oltre 600 mila proces-si civili arretrati a «rischio Pinto». Che potrebbero costare al

Ministero della giustizia dai 240 milioni euro ai 480 milio-ni euro, a seconda che siano moltiplicati per la soglia mi-nima o quella massima di in-dennizzo per eccessiva durata, fi ssate rispettivamente in 400 o 800 euro dalla legge Stabilità 2016. Somme consistenti, che vanno ad aggiungersi al debito pregresso di 400 milioni euro e che costituiscono quel «de-bito giudiziario» che assorbe risorse (il relativo capitolo di bilancio è fi nanziato ogni anno con 180 milioni euro) che po-trebbe essere destinate invece alla migliore effi cienza. A via Arenula la preoccupazione per questo debito monstre rimane alta, tanto che si sta valutando come intervenire nuovamente per «calmierare» gli indenniz-zi o introdurre nuovi paletti, dopo il giro di vite approvato con la legge n. 208/2015 (la legge Stabilità 2016, appunto). Si tratterebbe di una soluzione necessitata dalle ristrettezze di bilancio, nella speranza che la leva della buona organizza-zione degli uffi ci, per garantire

una più effi cace e tempestiva risposta di giustizia, produca gli effetti sperati. D’altra par-te, il ministro Andrea Orlando ha fatto della organizzazione e della copertura degli orga-nici un punto politico del suo programma di azione. E lo ha ribadito mercoledì durante il question time alla Camera, ri-spondendo ad una interrogazio-ni parlamentare che collegava proprio le altissime percentuali di scopertura del personale di magistratura ordinaria (11%), di magistratura onoraria (28%) e di giudici di pace (60%) al de-bito fi nanziario per irragione-vole durata dei processi. I dati aggiornati al II trimestre 2016 dei processi civili che hanno ac-cumulato ritardi oltre le soglie di durata massima fi ssate per legge (tre anni per i procedi-

menti in primo grado; due anni per i procedimenti in appello; un anno per i procedimenti in Cassazione) sono pubblicati proprio dal Ministero. Si trat-ta di 612 mila procedimenti, di cui 77.270 ultra annuali in Cas-sazione (con una incidenza del 49% di quelli tributari), 155.330 ultrabiennali in Corte d’appel-lo e 447.375 ultratrienniali in Tribunale. In Corte d’appello e in Tribunale il «peso» dell’arre-trato «irragionevole» è costan-temente diminuito negli anni (per esempio in I grado era di 646 mila nel 2013); non così in Corte di cassazione dove cre-sce con andamento «regolare» di mille processi ogni anno. La doppia strategia di via Arenu-la è dunque quella di arginare l’esborso fi nanziario e nel con-tempo agire sulla copertura

degli organici. In cantiere vi è anche la riforma del processo civile, che però è ferma alla Camera dei deputati. Anche se la commissione Giustizia valuterà queste settimana al-cuni emendamenti del relatore David Ermini al dl «pensioni magistrati», volti a introdurre misure per velocizzare il pro-cesso di Cassazione. Sul primo punto, via Arenula pensa ad una nuovo intervento restrit-tivo, ancora da defi nire, con la nuova legge di Stabilità, dopo quello del 2015 che ha ridotto le soglie di indennizzo, previ-sto margini di fl essibilità per la determinazione fi nale della somma, introdotto una serie di condizioni di ammissibilità della richiesta di risarcimen-to, ipotesi di esclusione, la presunzione fi no a prova con-

traria della insussistenza del danno. Sul versante organico del personale amministrativo, Orlando ha riferito che «gli sforzi compiuti hanno porta-to ad assicurare copertura fi -nanziaria per il reclutamento, con varie modalità, di circa 4 mila unità», di cui 1.300 già in servizio.

Quanto ai magistrati: tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018 è prevista l’immissione in servizio di circa 700 nuovi magistrati, grazie alla ridu-zione del tirocinio operata dal decreto-legge n. 168 del 2016, attualmente all’esame della commissione giustizia della Camera, oltre la procedura concorsuale per 350 posti. Con una avvertenza che suo-na come un avvertimento ai capi degli uffi ci: «Ho visitato i dieci tribunali con maggiori diffi coltà in Italia: sette era-no a pieno organico ammini-strativo e di personale giudi-ziario. È vero che ci sono dei vuoti di organico, ma il tema di come si utilizza l’organico e di come si dirigono gli uf-fi ci è un tema dal quale non possiamo assolutamente pre-scindere per evitare il rischio di dover pagare soldi per ri-sarcire i cittadini che hanno subito un danno».

Al via il bando per la riqualifi cazione del personale am-ministrativo di cancellieri e uffi ciali giudiziari. Sono stati infatti pubblicati sul sito del ministero della giustizia, il 19 settembre scorso, i bandi che aprono le procedure selettive per il passaggio ai profi lo di funzionario giudiziario o fun-zionario Unep (si veda ItaliaOggi del 20 settembre scorso). Sono 1.770 i posti a disposizione: 1.148 per il profi lo di funzionario giudiziario e 622 per quello Unep. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 12 ottobre 2016, utilizzando il modulo informatico messo a disposizione dal 20 settembre scorso. La procedura per diventare funzionario giudiziario o funzionario Unep comprenderà una fase formativa e una successiva prova selettiva che consisterà in un test con domande a risposta predeterminata. La fase formativa, in particolare, si articolerà in un arco temporale non superiore a otto settimane, per una durata complessiva pari a 20 ore, per mezzo di piattaforma e-learning. Le materie trattate saranno: elementi di diritto processuale civile e penale; disciplina dei servizi con particolare riferimento ai siste-mi e ai servizi informatici; contenuti professionali previsti dall’ordinamento professionale di riferimento. Il sistema prevede verifi che intermedie e fi nali sul completamento dei moduli formativi. La prova selettiva, invece, si articolerà in una prova scritta che consisterà nella risposta a trenta quesiti con risposte predefi nite, tra le quali il candidato sceglierà quella ritenuta corretta. La risposta esatta è una sola tra quelle proposte per ogni domanda e la prova sarà valutata secondo i seguenti criteri: il punteggio massimo è 30 punti; per ogni risposta esatta è attribuito 1 punto; alle risposte non date o errate sono assegnati 0 punti. Sa-ranno considerati idonei i candidati che abbiano riportato alla prova selettiva un punteggio pari al 60% del punteggio massimo disponibile. In generale, i criteri di valutazione saranno: titoli di studio, formativi e professionali, anziani-tà di servizio nel profi lo di uffi ciale giudiziario, punteggio conseguito alla prova selettiva. Il punteggio massimo è complessivamente pari a 90 punti.

Gabriele Ventura

Cancellieri e uffi ciali, via alla riqualifi cazione

CONDOMINIO

Amministratore, appropriazione indebita rafforzata

DI VINCENZO D’ANDÒ

Per l’amministratore di condominio il delitto di appropriazione indebita si confi gura sem-pre. Non serve giustifi carsi sostenendo che la ritualità o meno della convocazione dell’as-semblea che «licenzia» l’amministratore non sia stata determinante. Lo ha stabilito la Cas-sazione che, con la sentenza n. 38660 del 16 settembre 2016, ha confermato quanto deciso dal Tribunale di Palermo che aveva condan-nato un amministratore di condominio per avere sottratto una somma di circa duemila euro, oltre ad avere fatto scomparire tutti i libri contabili e la documentazione contabi-le in suo possesso. Dunque, la Corte ritiene che ai fi ni della confi gurazione del reato cui è stato condannato l’imputato non rileva tanto la ritualità o meno della convocazione dell’assemblea che aveva revocato il reo dalla carica di amministratore del condominio, con-vocazione alla quale, peraltro, lo stesso aveva risposto esternando comunque la volontà di dimettersi da tale carica. In tale circostanza, l’amministratore condominiale uscente non aveva restituito la somma percepita ed i libri contabili neanche dopo, nemmeno a seguito della richiesta formulatagli con raccomandata speditagli dal legale del condominio. Risulta, inoltre, dimostrata l’ulteriore contestazione per cui l’amministratore aveva ricevuto dai condomini ulteriori somme di denaro, che avrebbe dovuto versare all’Erario per conto del condominio per ritenute d’acconto.

CASSAZIONE

La notifica dell’avviso va ben motivata

DI VINCENZO D’ANDÒ

Anche la notifi ca dell’avviso di accertamen-to al contribuente irreperibile deve essere ben motivata. La Cassazione, con l’ordinan-za n. 18352 del 19 settembre 2016, procede a consolidare l’orientamento secondo cui, per il caso della notifi ca dell’avviso di accertamento ad un contribuente che si è reso irreperibile, il messo notifi catore deve ampiamente giustifi care la manca-ta notifi ca nelle mani del contribuente, documentando tutta la procedura di notifica eseguita. Il ricorso era stato presentato poiché la Ctr aveva ritenu-to corretta la notifi ca dell’atto, ai sensi dell’art. 60 del dpr 600/73 per il caso del contribuente irreperibile. Tuttavia, in cassazione il contribuente ha lamentato che proprio in virtù di tale norma la no-tifi ca deve avvenire solo in via residuale, previa specifi ca ricerca nel comune dove è situato il domicilio fi scale per verifi care che il trasferimento non sia in realtà un mero cambio di indirizzo nello stesso comune. In tale ipotesi (c.d. irreperibilità assoluta), pur non richiedendosi «nuove e ulteriori ricerche», è pur sempre necessario nonché «suffi ciente che il messo notifi catore non reperisca il contribuente perché sconosciu-to all’indirizzo indicato»; presupposto che, invece, non è risultato attestato nel caso di specie.

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VI Lunedì 26 Settembre 2016 A F FA R I L E G A L ICASSAZIONE/ Conclusioni attraverso la valutazione di infondatezza del gravame

In appello il rinvio non bastaIl giudice non può motivare rifacendosi solo al I grado

Pagina a cura DI ANGELO COSTA

E MARIA DOMANICO

Non è possibile che un giudice d’appello moti-vi la sua decisione col semplice rinvio alla

sentenza di primo grado: non potrà esserci, pertanto, mera adesione, ma il giudice di secon-de cure dovrà pervenire alle sue conclusioni attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Lo hanno affermato i giudici della sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 18103 dello scorso 14 settem-bre.

I giudici di piazza Cavour hanno altresì ricordato che il dovere di motivazione è im-posto al giudice dall’art. 111, comma 6, Cost., a garanzia del corretto esercizio dei suoi poteri decisori in conformità delle regole fondamentali che lo disciplinano, a partire dal principio di legalità fino alla garanzia della difesa e a tutti gli altri principi che attengono alla giusta e corretta ammini-strazione della giustizia.

Si tratta, inoltre, di un do-vere che trova consacrazione nell’art. 6 Cedu che, nonostan-te non contenga un riferimento letterale alla motivazione del provvedimenti giurisdiziona-li, viene comunemente con-siderato come il fondamento normativo dell’obbligo della motivazione nell’ordinamento sovranazionale.

L’art. 6, sotto la rubrica «Di-ritto ad un equo processo», san-cisce infatti che ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragio-nevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, co-stituito per legge, al fi ne della determinazione sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fon-datezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

La sentenza, quindi, dovrà essere resa pubblicamente nel rigoroso rispetto delle previsio-ni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non Integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in con-siderazione dal giudice, ancor-ché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, purché la motiva-zione rispetti il «minimo co-stituzionale». (si veda anche Cass. Ss.uu. n. 8053/2014).

Nel caso in cui ci sia contestazione in merito al diritto soggettivo che viene leso dalla p. a., sarà competenza del giu-dice ordinario quella di conoscere dell’azione proposta dal danneg-giato per il conseguente risarci-mento del danno. Lo hanno af-fermato i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 17673 dello scorso 7 settembre. Il thema decidendum vide, nel caso di specie, Tizio, Caio e Sem-pronio convenire nel 2005 dinanzi al Tribunale, Alfa s.p.a., deducendo di esser proprietari di un immobi-le in un caseggiato situato nel Comune interessato dai lavori di realizzazione del-la nuova linea ferroviaria, appaltati da Alfa s.p.a. alla Beta impresa, e che durante I’esecuzione dei lavori di scavo di una galleria artificiale a ridosso dell’edi-ficio il caseggiato aveva subito consisten-ti lesioni che ne avevano compromesso

la stabilità e la sicurezza. L’accertamen-to tecnico preventivo aveva confermato i fatti e pertanto, ai sensi dell’art. 2043

cod. civ., chiesero di accertare la responsabilità dei convenuti

anche per inadempimento agli obblighi assunti con essi attori, e la condanna all’ese-cuzione delle opere di con-solidamento dello stabile e al risarcimento dei danni

per il diminuito valore dell’im-mobile. L’impresa appaltatrice chiamò in garanzia l’Assicura-

zione. Disposta Ctu, il Tribu-nale declinò la giurisdizione ai

sensi dell’art. 34, dlgs n. 80 del 1998, ravvisando la natura pubblica delle opere per il raddoppio della linea ferroviaria implicante atti e provvedimenti in materia edili-

zia e urbanistica, essendo irrilevante la natura privata dell’im-presa appaltatrice, da equiparare alla p.a. nel

perseguimento degli interessi pubblici, ed essendo competente la giurisdizione amministrativa sulle domande di risar-cimento del danno causato da comporta-menti riconducibili ad atti amministra-tivi nell’esercizio, anche mediato, del potere pubblico. Con sentenza la Corte di appello respingeva l’appello. Pertanto Tizio, Caio e Sempronio ricorrevano per Cassazione. I giudici di piazza Cavour hanno altresì evidenziato che il g.o. possa svolgere indagine alcuna al fine di sinda-care se la p.a. abbia convenientemente apprezzato gli interessi della collettività e scelto i mezzi idonei a soddisfarli, e può indagare se i mezzi discrezionalmente scelti siano stati messi in opera in modo adeguato e corretto o, invece, con imperi-zia o negligenza o imprudenza, cioè col-posamente, trattandosi di un’indagine

condotta in base a cri-teri puramente tecnici e diretta non a censurare l’attività discrezionale della p.a., ma a porre in rilievo un eventuale illecito.

CONTESTAZIONI IN MERITO AI DANNI PROVOCATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diritto soggettivo leso, parola al tribunale

In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente corren-tista, il quale lamenti la

nullità della clausola di capi-talizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito banca-rio regolato in conto corren-te e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudi-ce abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la capitalizza-zione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sot-traggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.

Ad affermarlo sono stati i giudici della prima sezione civile della corte di Cassazione con la sentenza n. 17150 dello scorso 17 agosto.

La Corte d’appello aveva parzialmente accolto l’impu-gnazione proposta dalla Ban-ca Alfa, contro la correntista, signora Tizia, nei riguardi del-la sentenza del Tribunale che, decidendo dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposto da costei aveva accolto l’opposi-zione, revocato il monitorio e condannato la Banca al paga-mento delle spese processuali. La Corte territoriale, investita

della rivisitazione del primo giudizio, dichiarava - rilevan-dola d’uffi cio - la nullità par-ziale del contratto di conto corrente, con riferimento alla clausola di trimestralizzazio-ne degli interessi passivi, e ne disponeva il calcolo del salda-conto sulla base di un accer-tamento peritale. Il giudice di appello, tuttavia, respingeva l’eccezione di nullità parziale della convenzione relativa agli interessi, in quanto determi-nabile (nella misura di cinque punti percentuali sopra il tas-so uffi ciale di sconto e, comun-que, non inferiore al 18%.) e, quindi, adottata in deroga alla previsione di cui all’art. 7 delle Norme uniformi banca-rie (Nub) con riferimento alle condizioni praticate abitual-mente sulla piazza. Avverso tale decisione la signora Tizia proponeva ricorso principale per cassazione, affi dato a tre motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui resiste la Banca, con controri-corso e memoria illustrativa.

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Anatocismo e rapporti banca-clienti

Nullità blocca capitalizzazione

Nel caso di atti e com-portamenti in viola-zione di norme che regolano il procedi-

mento e la programmazione, pianificazione e organizza-zione del territorio (art. 34.1 e 2, dlgs n. 80/98, come mo-difi cato dall’art. 7 della legge n. 205/2000), nell’interesse dell’intera collettività nazio-nale, competerà al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle relative con-troversie sulla sussistenza in concreto dei diritti vantati.

Lo hanno affermato i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 17674 dello scorso 7 settem-bre. Il caso sottoposto all’at-tenzione dei giudici di piazza Cavour vedeva Tizio e Caio che con atto di citazione con-vennero dinanzi al Tribunale il Comune e la s.p.a. Autostra-de per l’Italia chiedendone, ai sensi degli artt. 2043-2051 cod. civ., la condanna, anche in soli-do, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-niali, previo accertamento dell’intollerabilità/illegittimi-tà e pericolosità per la salute delle immissioni acustiche ed atmosferiche derivate a loro e all’immobile di loro proprietà dall’esecuzione dei lavori di potenziamento, senza previo

assoggettamento alla pro-cedura di compatibilità am-bientale, dalla cui esecuzione era derivata la conversione di tratti di circolazione stradale a doppio senso in tratti a sen-so unico, collegandoli tramite una bretella che realizzava un anello chiuso e il dirottamen-to del traffi co proveniente da altro Comune.

Aggiungeva Tizio che un’area di sua proprietà era stata espropriata per l’esecu-zione di detti lavori e che per il ripristino della recinzione e la realizzazione di idonea pan-nellatura antirumore aveva ricevuto dalla società Auto-strade una determinata som-ma. Il Tribunale con sentenza declinò la giurisdizione.

La Corte di appello invece, con sentenza, ha ritenuto la propria giurisdizione e con-dannava in solido la s.p.a. Autostrade per l’Italia e il Comune pagare euro 2.000,00 a ciascuno degli attori per ogni anno a decorrere dalla domanda.

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Le violazioni di procedimenti e piani

Sul territorio cognizione Tar

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VIILunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 SetteA F FA R I L E G A L IIl Massimario della Cassazione sul decreto che garantisce gli interpreti nel processo

Traduzioni? Solo se servonoIl rigetto illegittimo può però integrare causa di nullità

DI MARIO PELLEGRINO

L’illegittima decisione di rigetto della richie-sta di colloqui difen-sivi con assistenza

linguistica gratuita potrebbe integrare causa di nullità. Questo il problema interpre-tativo rilevato dall’ufficio del massimario della Cassazione riguardo all’art. 51-bis, com-ma 1, del codice di procedura penale introdotto dal decreto legislativo n. 129 del 2016 (nota su «Prima lettura del-le disposizioni integrative e correttive al decreto n. 32 del 2014 in materia di interpreta-zione e traduzione nei procedi-menti penali» del 15/9/2016). Per la Corte si tratterebbe di una nullità di ordine generale a regime intermedio per inos-servanza delle disposizioni sull’intervento e l’assistenza dell’imputato (art. 178, comma 1, lett. c, cpp). Seguendo questo orientamento sorge un’ulterio-re questione: capire se l’invali-dità processuale consegua alla mera inosservanza normativa o alla violazione in concreto del

diritto di difesa. La distinzione è importante, poiché, se l’impu-tato ha comunque sostenuto il colloquio difensivo alla presen-za dell’interprete, l’illegittimità della decisione di rigetto rileva solo ai fini della responsabilità personale del magistrato (art. 124 cpp).

La Cassazione argomenta a favore della violazione concre-ta del diritto di difesa assimi-lando il rigetto dell’assistenza linguistica gratuita al caso dell’interdizione del colloquio difensivo. La giurisprudenza di legittimità sul punto è chiara: la nullità per dilazione o inter-dizione dell’incontro con il di-fensore è sanata se il colloquio avviene prima dell’interroga-torio o, più in generale, prima dell’atto consecutivo (Sez. 2, n. 44902 del 30/9/2014; Sez. 6, n. 44932 del 5/10/2012).Mentre il comma 1 dell’art.51-bis cpp ha il fi ne di limitare le spese deri-vanti dall’esercizio pretestuoso del diritto all’interprete, i due commi successivi intendono deflazionare il ricorso alla traduzione scritta degli atti prevista dall’art. 143 cpp.

In particolare l’art. 51-bis, comma 2, cpp riguarda le situazioni di urgenza in cui non si può ottenere subito la traduzione scritta prevista obbligatoriamente dall’art. 143, comma 2, cpp. In questi casi l’autorità giudiziaria può disporre la traduzione orale degli atti anche in forma rias-suntiva se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato.

L’art. 51-bis, comma 3, di-spone invece che la traduzio-ne orale può sempre sostituire quella scritta quando l’impu-tato, consapevole delle con-seguenze, acconsenta espres-samente. In tale evenienza, il contenuto degli atti viene tradotto a vista anche in for-ma riassuntiva. La Cassazione precisa come le condizioni di legittimità della traduzione orale previste dall’art. 51-bis ai commi 2 e 3, siano poste a garanzia non solo del diritto di difesa dell’imputato, ma anche della correttezza dell’operato dell’autorità procedente. In-fatti, nei casi di traduzione obbligatoria di cui al comma 2, il giudice deve motivare le

ragioni dell’urgenza, l’impos-sibilità di ottenere tempestiva-mente una traduzione scritta e il mancato pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato. Riguardo al comma 3, sottoli-nea invece come la rinuncia dell’imputato alla traduzione scritta debba formalizzarsi con una dichiarazione espressa.

La Corte inoltre rimarca la conformità della traduzione orale degli atti al diritto na-zionale e dell’Unione europea: la Costituzione prevede come necessaria la sola assistenza dell’interprete (art. 111, com-ma 3); la Carta europea dei diritti dell’uomo contiene una previsione simile all’art.6, par. 3, e al riguardo la Corte Edu ha ripetutamente conferma-to che l’assistenza linguisti-ca orale rispetta le esigenze del giusto processo (ricorso n. 17494/07 Kajolli c. Italia; ricorso n. 18913/03 Husain c. Italia). Infine la direttiva 2010/64/Ue, cui si riferiscono i decreti legislativi sul diritto all’interpretazione e traduzio-ne nei procedimenti penali, dispone espressamente la pos-

sibilità della traduzione orale (art. 3, parr. 7 e 8).

La Cassazione critica invece l’art 51-bis, comma 4, per cui le traduzioni orali devono essere registrate. Al riguardo osser-va che questa disposizione rischia di vanifi care l’intento di risparmio economico e snel-limento procedimentale che il legislatore delegato voleva realizzare, poiché obbliga alla predisposizione della registra-zione in ogni udienza.

Il quinto e ultimo comma dell’art. 51-bis cpp, permette l’utilizzo di strumenti di co-municazione a distanza per garantire l’assistenza dell’in-terprete più velocemente e an-che nel caso di lingue o dialetti rari. La Corte sottolinea che il ricorso a videoconferenze, te-lefoni e simili è possibile solo se non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato.

Autore – Andrea MartoneTitolo – ReshoringCasa editrice – Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 136Prezzo – euro 32Argomento – Con l’apertura dei

mercati mondiali, le imprese si sono tro-vate a competere in un contesto molto più diversificato ri-spetto a quello abi-tuale: l’approccio di business è via via diventato quello glo-bale e i punti di riferi-mento (le normative, il costo del lavoro, i

sistemi di tassazione e i gusti dei consumatori) si sono manifestati nella loro eterogeneità e complessi-tà. Al fine di sfruttare al massimo tutte le occasioni di business che ogni Paese o mercato offriva le im-prese (dapprima i gruppi industriali e successivamente anche le imprese di dimensioni medio piccole) hanno imboccato la via dell’«offshoring», ossia quel processo che prevede il trasferimento di attività produtti-ve dai Paesi avanzati alle economie emergenti. La tendenza a deloca-lizzare ha preso rapidamente piede ma, come scrive Andrea Martone del suo testo, la maggior parte delle operazioni è stata posta in essere sulla scorta dell’entusiasmo, senza avere una corretta visione di tutti i costi che esse comportavano e, spes-so, sopravvalutandone i benefici. In diversi casi è, quindi, accaduto che le aspettative ed i vantaggi stimati si sono rivelati deludenti rispetto alle previsioni comportando il rim-patrio di tutta o parte della produ-zione trasferita all’estero. Si parla, in tali casi, di «reshoring» un feno-

meno nato negli Usa (e fortemente supportato dal governo) ma che ha coinvolto tutto il mondo occidentale con punte significative anche in Ita-lia. È presto dire se si tratta di una vera e propria inversione di tenden-za visto che i dati disponibili sono ancora piuttosto scarsi (le imprese sono restie a fornire informazioni sul ripensamento di una strategia), in ogni caso il fenomeno mette in luce aspetti di interesse da valutare con attenzione. È quello che emerge dal testo edito da Ipsoa per la collana «Innovative Management» che, oltre a riportare quanto è stato prodotto dalla letteratura e dagli studiosi del reshoring fornisce le chiavi di lettura adeguate per decidere se e quando diventa conveniente per il management convergere su questo tipo di strategia. Oltre ad analizzare le peculiarità delle diverse opzioni strategiche (offshoring, nearshoring, onshoring e reshoring) l’autore de-dica la sua attenzione alla gestione degli expatriate e esamina alcuni esempi di imprese (in prevalenza italiane) che hanno imboccato la via del ritorno verso casa sulla scia di quel proverbio cinese che dice: «Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie, cadendo, ritorne-ranno sempre alle radici».

Autore – Luca RamacciTitolo – I reati edilizi

Casa editrice – Giuffrè, Milano, 2016, pagg. 374Prezzo – Euro 45Argomento – La ma-teria edilizia, regola-ta dal dpr 380/2001 e intimamente connes-sa con altre discipline di settore, si presenta

come la più complessa tra quelle ri-entranti nel c.d. diritto ambientale. Il volume propone un’analisi dell’in-tera disciplina, che consenta al tecni-co e al giurista un completo sguardo d’insieme dell’apparato normativo, tenendo conto dei più rilevanti con-tributi interpretativi della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza amministrativa e penale, fornen-do gli strumenti non solo per una pratica applicazione ma anche per ulteriori approfondimenti.

Autore – Giuliana GiannaTitolo – Impignorabilità della pri-ma casaCasa editrice – Maggioli Editore, Rimini, 2016, pagg. 504Prezzo – Euro 55Argomento – L’acuirsi della cri-si economica degli ultimi anni e la crescente frequenza delle procedure di recupero del credito hanno posto in risalto il dibattito sull’impignora-bilità della prima.Gli interventi legislativi che hanno interessato il settore delle espropria-zioni immobiliari hanno creato non poca confusione. La peculiarità delle procedure esecutive, se da una parte ha contribuito a definire i ruoli di chi vi partecipa a vario titolo (creditore, debitore, consulente tecnico, profes-sionista delegato, custode, giudice), dall’altra cela insidie ricorrenti.L’elevata percentuale di «espropri facili», a danno del debitore e della propria famiglia, e il disagio econo-mico-sociale che in alcuni casi si è trasformato in tragedia, nel caso in cui oggetto dell’esecuzione sia l’unico bene destinato ad abitazione fami-liare, fanno riflettere su una situa-zione reale che il professionista deve affrontare quotidianamente.Di frequente il creditore non re-

cupera il credito per cui agisce in executivis, anche quando si arriva all’estrema ratio della vendita di un immobile a prezzo irrisorio. In-

fatti, dopo una serie di ribassi di asta, il prezzo battuto, come base per l’esecuzio-ne forzata dell’im-mobile, si discosta troppo dall’effettivo valore di mercato. Questo comporta la compressione del diritto alla proprie-tà del debitore che

non può mai pregiudicare in modo irragionevole i suoi diritti della per-sona.Il testo, con formulario e giurispru-denza, affronta con taglio operativo le questioni riguardanti l’esclusione della prima casa dal pignoramento dei beni.La trattazione è improntata su casi pratici che vengono spiegati sia sotto il profilo processuale che di merito. Tutto il commento viene avvalorato dalle interpretazioni giu-risprudenziali.Si affrontano tutte quelle temati-che che orbitano intorno al pigno-ramento come: la sospensione della procedure esecutiva ai sensi della normativa antiusura, quindi in pre-senza di pratiche bancarie o contrat-tuali che presentano anatocismo e usura; la composizione della crisi da sovraindebitamento, seguendo la disciplina per la ristrutturazione dei debiti per i soggetti non fallibili; la tutela della privacy del debitore, secondo quanto dice il Garante per i consulenti tecnici che svolgono fun-zioni di periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.

a cura di Francesco Romano

LETTURE DI DIRITTO

Il testo della notasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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VIII Lunedì 26 Settembre 2016 A F FA R I L E G A L IQuadro allarmante fotografato da Simspe Onlus a congresso a Roma

In cella non c’è saluteCinquemila Hiv positivi, 6.500 con epatite

DI MARZIA PAOLUCCI

Circa 5 mila Hiv po-sitivi, circa 6.500 portatori attivi del virus dell’epatite B e

circa 25 mila positivi al virus dell’epatite C in un totale di 99.446 individui transitati nel 2015 nei 195 istituti peniten-ziari italiani. Ma sono dati di stima perché uno dei problemi principali è che circa la metà di questi sono ignari della propria malattia, ovvero non si sono di-chiarati tali ai servizi sanitari penitenziari. Un quadro allar-mante fotografato in tre giorni dalla Simspe-Onlus durante il congresso nazionale tenutosi a Roma presso l’Istituto supe-riore di sanità dal 14 al 16 set-tembre. «L’abbiamo chiamato «Agorà penitenziaria» perché intendiamo ricreare una piaz-za virtuale in cui dibattere su tutte le tematiche del comples-so mondo della sanità peniten-ziaria», ha spiegato Luciano Lucania, presidente Simspe- Società italiana di medicina e sanità penitenziaria. Tra i tanti argomenti trattati, la gestione

e la terapia delle epatiti virali croniche, la tutela della salute nei minori ristretti, le condizio-ni nelle carceri europee, il virus dell’Hiv e co-infezioni con virus epatici. «L’obiettivo specifi co di quest’anno», ha spiegato Luca-nia, «è quello di avvia-re una rifl essione sul nuovo modo di vivere in carcere dopo la rifor-ma. È un argomento su cui di discute tanto, ma rimane ancora qual-cosa da definire, da approfondire, da com-prendere appieno». È scientifi camente dimo-strato che la trasmis-sione di queste infezio-ni (Hiv-Hbv-Hcv) è sei volte più frequente da pazienti inconsapevoli rispetto a quelli che ne sono a conoscenza.

L’INCIDENZA DELLE MALATTIEDa stime di studi condotti

in Italia, dal 60 all’80% delle persone in stato di detenzione ha presentato almeno una ma-lattia. Di queste una su due è

di tipo infettivo (48% dei casi); a seguire disturbi psichiatrici nel 32%, malattie osteoarticola-ri 17%, malattie cardiovascolari 16%, problemi metabolici 11%, malattie dermatologiche 10%. Tra le malattie infettive emer-

gono i seguenti dati sulla preva-lenza delle infezioni di seguito riportate, ben superiori rispetto a quelle osservate nella popola-zione non detenuta: l’infezione da Hiv riguarda il 7%, la posi-tività per l’antigene dell’epatite B il 6%, quella per epatite C il 40%. Nelle donne la prevalenza di tali infezioni sopra citate, è

stata riscontrata sempre supe-riore rispetto a quella osservata negli uomini detenuti, sebbene queste rappresentino solo il 4% circa della popolazione detenu-ta totale. Un aspetto particola-re hanno le co-infezioni Hiv/

Hcv, ha spiegato durante l’ultima giornata con-gressuale Sergio Babudieri, As-sociato di Ma-lattie Infettive dell’Università degli Studi di Sassari: «Le per-sone detenute con doppia infe-zione Hiv/Hcv sono nella quasi totalità tossico-dipendenti en-

dovena da eroina/cocaina, di età intermedia tra i 40-50 anni nei quali il buon controllo con i farmaci dell’infezione da Hiv, ha lasciato lo spazio a più rapi-de progressioni della malattia epatica verso la cirrosi epatica, l’insuffi cienza d’organo spesso associata anche a quella rena-le, ed all’epatocarcinoma. Tali

situazioni di malattia epatica avanzata nei detenuti co-infetti, sono scarsamente controllabili anche con i nuovi farmaci anti-Hcv Interferon-Free e l’esito è sempre più spesso la morte».

SALUTE MENTALETra i disturbi della psiche, la

psicosi si colloca in una forbice che oscilla tra il 3,6% (nei ma-schi) e il 3,9% (nelle femmine), la depressione maggiore tra il 10.2% nei maschi e il 14,1% nel-le femmine, il disturbo di perso-nalità antisociale è la diagnosi più frequente in assoluto: 47% nei maschi e 21% nelle femmi-ne e l’abuso e la dipendenza da alcool oscilla tra il 17-30% (nei maschi) e il 10-24% nelle femmi-ne. L’abuso e la dipendenza da sostanze possono poi arrivare a coprire fi no al 48% dei detenuti maschi e fi no al 60% le donne. Il disturbo da defi cit di attenzione è intorno al 40% e quello post-traumatico da stress intorno al 20%, per quanto riguarda, inve-ce, i comportamenti autolesivi la forbice oscilla tra il 7-15% tra i maschi e tra il 17-27% tra le femmine.

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35Lunedì 26 Settembre 2016LIMMOBILI & CONDOMINIOUna sentenza della Cassazione: amministratore condannato per appropriazione indebita

Gestione più rigorosa dei contiÈ reato versare il denaro dei condomini sul proprio c/c

Pagina a cura DI GIANFRANCO DI RAGO

Stop alle gestioni trop-po disinvolte dei conti correnti condominiali da parte degli ammi-

nistratori. Ogni condominio deve avere un conto corrente intestato sul quale devono transitare tutte le somme in entrata e in uscita. Eventua-li incassi e/o spostamenti di importi di denaro dal conto condominiale a quello priva-to dell’amministratore, oltre alle possibili conseguenze civili e fi scali, espongono in-fatti quest’ultimo anche alle sanzioni penali previste per il reato di appropriazione in-debita. Lo ha evidenziato da ultimo la Corte di cassazione penale con sentenza n. 33547 dello scorso 1° agosto 2016, confermando la condanna in-fl itta a un amministratore nei precedenti giudizi di merito.

La decisione della Su-prema corte. Nella specie un amministratore era stato condannato dal Tribunale di Milano per l’indebita appro-priazione dalle casse condo-miniali di un importo di poco inferiore ai 40 mila euro. L’integrazione del reato di cui all’art. 646 c.p. era stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello mene-ghina, nonostante le difese proposte e ribadite in sede di legittimità. L’amministratore, infatti, previa eccezione della prescrizione del reato, aveva evidenziato come fosse stato lui stesso a informare l’am-ministratore che gli era suc-ceduto nell’incarico dell’am-manco di denaro nelle casse condominiali, avendo deposi-tato detta somma su un pro-prio conto corrente sul quale confl uiva denaro da parte di tutti i condomini dal mede-simo amministrati, avendo detto conto delle condizioni contrattuali che garantivano una maggiore fruttuosità del deposito rispetto ai singoli conti condominiali. La Su-prema corte, nel confermare la condanna penale, ha in primo luogo evidenziato come per le condotte che si siano pro-lungate per tutta la du-rata dell’in-carico pro-fess ionale, l’interruzio-ne del reato, ai fini del decorso del termine di pre-scrizione, si confi guri soltan-to con l’effettiva passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore. Quanto agli elementi costitutivi del reato, i giudici di legittimità han-no chiarito come l’elemento

dell’appropriazione indebita del bene altrui si confi guri già nel momento dell’incasso del-la somma condominiale sul

conto corren-te dell’ammi-nistratore, a nulla rilevan-do l’eventua-le successiva restituzione. Quanto all’in-giusto profi t-to, parimen-ti richiesto dalla norma penale per la

punibilità di tale condotta, è stato osservato come nella specie il dichiarato (ma non provato) intento di migliora-re il rendimento fi nanziario delle somme depositate sui conti correnti condominiali, «ben lungi dal costituire sem-

plicemente un’attività posta in essere in nome e per conto del condominio, ancorché in eccedenza del mandato rice-vuto», implicasse l’imposses-samento del denaro da parte dell’imputato.

Le conseguenze della mancata apertura e del mancato utilizzo del con-to corrente condominiale. Ma, come detto, quelle penali non sono le uniche conseguen-ze che possono derivare da un utilizzo non corretto del conto corrente condominiale.

Il nuovo art. 1129, comma 7, c.c., infatti, fa espresso obbli-go all’amministratore di far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condo-mini e dai terzi, nonché quel-le a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su

uno specifi co conto corrente, bancario o postale, intesta-to al condominio medesimo. L’importanza di questa di-sposizione si coglie ancor più ove la si coordini con quanto previsto dal nuovo art. 1130-bis c.c., dal quale emerge un più generale principio di trasparenza e verifi cabilità della gestione condominiale. L’amministratore è quindi te-nuto a far affl uire le entrate condominiali su un apposito e separato conto corrente in-testato a ciascun condominio da lui amministrato proprio per evitare che possa sorge-re confusione tra il suo pa-trimonio personale e quelli dei diversi condomini gesti-ti, nonché tra questi ultimi. Di conseguenza la violazione di questa regola integra una lesione del diritto di ciascun

condomino alla trasparenza, chiarezza e facile compren-sibilità della gestione condo-miniale. È allora importante ribadire come il legislatore della riforma del 2012 non si sia limitato a rendere obbli-gatoria l’apertura del conto corrente condominiale, ma abbia anche opportunamente previsto che lo stesso debba essere utilizzato, facendo ap-punto transitare solo e sol-tanto da esso entrate e uscite condominiali.

Dal punto di vista delle conseguenze dell’inottempe-ranza al dettato normativo, la mancata adozione da par-te dell’amministratore di un conto corrente condominiale separato rispetto al pro-prio patrimonio personale, con conseguente confusione delle somme ivi depositate, costituisce in primo luogo irregolarità di tale gravità da comportare la revoca del mandato, anche e soprattut-to a seguito dell’esplicita pre-visione contenuta nel nuovo art. 1130 c.c.

Una condotta del genere da parte dell’amministra-tore può quindi causare danni al condominio tutte le volte che risultino degli ammanchi nella contabilità condominiale che quest’ul-timo non riesca a giustifi ca-re. È quindi evidente come in questi casi, dal punto di vista della responsabilità ci-vile, l’amministratore possa essere chiamato a risarcire il condominio delle somme che manchino all’appello. Ma, come evidenziato da ultimo dalla sentenza n. 33547/2016 della Cassazione, qualora vi sia la prova dell’ingiustifi ca-ta appropriazione da parte dell’amministratore di de-naro del condominio scatta addirittura la responsabilità penale. In questi casi, come si è avuto modo di dire, nemme-no la restituzione dell’intera somma ai condomini evita l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 646 c.p.

Da ultimo un accenno an-che alle possibili conseguen-ze fi scali della tenuta poco diligente del conto corrente condominiale. Una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Bre-scia (decisione n. 3420/2015, si veda ItaliaOggi Sette del 31 agosto 2015), ha infatti ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato a un amministra-tore la mancata riconciliazio-ne tra i movimenti in entrata e in uscita dei conti correnti condominiali dei quali lo stes-so aveva la disponibilità in ragione del proprio incarico e la relativa contabilità pro-fessionale.

© Riproduzione riservata

Ma come si fa ad aprire un conto cor-rente condominiale? La giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che l’amministratore, nell’ambito delle sue attribuzioni minime di cui all’art. 1130 c.c., eventualmente ampliate dal regola-mento condominiale, può accendere un conto corrente intestato al condominio senza il preventivo assenso dell’assem-blea. La Suprema corte ha anche ritenuto che il c.d. scoperto del conto corrente rappresenti un possibile rischio connes-so alla legittima scelta dell’amministratore di aprire un conto corrente condominiale, rischio del quale si assumono l’inte-ra responsabilità i singoli condomini, fermo il dove-re dell’amministratore di informare periodicamente l’assemblea sulla situazio-ne contabile del condomi-nio. L’apertura presso un istituto di credito di un conto corrente intestato al condominio richiede gene-ralmente l’esibizione di un documento di identifi cazione in corso di validità da parte dell’amministratore, di una copia del regolamento condominiale, del co-dice fi scale del condominio rilasciato dall’amministrazione fi nanziaria e di una copia della delibera dell’assemblea con-dominiale contenente la nomina dell’am-ministratore. Quest’ultimo documento dovrà evidentemente essere oggetto di

attento esame da parte dell’istituto di credito, considerato il pericolo di esibi-zione di copie di delibere assembleari inesistenti che potrebbero legittimare un soggetto a presentarsi agli operatori di sportello come (nuovo) amministra-tore e conseguentemente a disporre del-le somme depositate sul conto.

L’esame dell’estrat-to conto da parte del singolo condomino. Non vi è dubbio che la fi rma e la gestione del conto corrente spetti-no all’amministratore, in quanto rappresen-tante del condominio, e che la banca, nel ri-spetto della normati-va vigente, sia tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie ri-servate inerenti ai rap-porti con la clientela. In ogni caso, come ri-

tenuto in passato dalla giurisprudenza e come chiarito dall’art. 1130-bis c.c. post riforma, ciascun condomino ha facoltà di ottenere dall’amministratore l’esibi-zione dei documenti contabili, senza la necessità di specifi care la ragione per la quale intende prenderne visione o estrarne copia, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività am-ministrativa e non sia contrario ai prin-cipi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini richiedenti.

Scoperto, responsabilità sui singoli

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Quelle penali non sono le uniche con-seguenze che pos-

sono derivare da un utilizzo non corretto del conto corrente

condominiale

Il principio di diritto

Pone in essere il reato di appropria-zione indebita di cui all’art. 646 del codice penale l’amministratore che sposti sul proprio conto corrente somme di denaro depositate sul conto corrente intestato al condo-minio, anche se le stesse vengano in un secondo tempo integralmente

restituite al condominio medesimo. Qualora le condotte distrattive sia siano prolungate per tutta la du-rata dell’incarico, i termini per la prescrizione del reato decorrono in ogni caso soltanto dal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore

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L’amministratore, nell’ambito delle sue attribuzioni minime, eventualmente am-

pliate dal regolamento condominiale, può accendere un conto corrente intestato al condominio senza il preventivo assenso

dell’assemblea

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26 Settembre 2016

Indice sommario

1. ......... INTRODUZIONE

2. ......... IL QUADRO NORMATIVO

3. ......... AMBITO TEMPORALE DELLO SPLIT PAYMENT

4. ......... PROFILI SOGGETTIVI

4.1 ___ Cessionari o committenti dell’operazione

4.1.1 Irrilevanza sostanziale della posizione Iva dell’ente

4.1.2 Soggetti esclusi

4.2 ___ Cedenti o prestatori

4.2.1 Fornitori esclusi per motivi sistematici

5. ......... IL PERIMETRO OGGETTIVO E LE OPERAZIONI ESCLUSE

5.1 ___ Operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile

5.1.1 Applicazione parziale del regime dell’inversione contabile

5.2 ___ Compensi assoggettati a ritenuta alla fonte

5.3 ___ Esclusioni «funzionali» elaborate in via interpretativa

5.3.1 Imposta «occulta»

5.3.2 Assenza del movimento fi nanziario del «pagamento»

5.3.3 Rivalsa dell’imposta accertata

6. ......... L’ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

7. ......... VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

8. ......... ADEMPIMENTI DEI FORNITORI

9. ......... RECUPERO DEL CREDITO

10. ....... NOTE DI VARIAZIONE

Split payment dell’Iva

a cura di FRANCO RICCA

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SPLIT PAYMENT DELL’IVA

1. INTRODUZIONEDa tempo le istituzioni dell’Ue e quelle degli Sta-

ti membri hanno intensifi cato le attività di vigilanza, studio e contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell’Iva, ponendo in atto le misure consen-tite dagli ordinamenti ed esplorando la possibilità di adottare nuovi e più effi caci strumenti, anche attra-verso modifi che alla normativa comune sull’imposta contenuta nella direttiva 2006/112/Ce del 28 novem-bre 2006 (direttiva Iva).

La strada delle modifi che legislative è però lunga e faticosa, a causa della regola che impone, in materia fi scale, il consenso unanime degli stati membri.

Fra gli strumenti allo studio, vi è anche un nuo-vo sistema di riscossione dell’imposta che elimini i rischi di perdita di gettito del sistema attuale, che è imperniato, com’è noto, sulla fi gura del soggetto pas-sivo che effettua l’operazione imponibile, il quale riscuote l’Iva dal destinatario per riversarla all’era-rio (al netto dell’imposta detraibile pagata ai propri fornitori). Ciò comporta che se il soggetto passivo non effettua il versamento, l’Iva, anziché un’entrata, può diventare una spesa per l’erario, a causa del diritto alla detrazione spettante al cessionario/committen-te dell’operazione.

Uno dei sistemi alternativi di riscossione menzio-nati nel documento della Commissione europea del 1° dicembre 2010, COM (2010) 695, intestato «Libro ver-de sul futuro dell’Iva – Verso un sistema dell’Iva più semplice, solido ed effi ciente», è il meccanismo del co-siddetto split payment.

Nel documento si legge che, secondo uno studio di fattibilità sui modi per migliorare e semplifi care la ri-scossione dell’Iva, uno dei modelli individuati a tal fi ne prevede che «L’acquirente o il destinatario incarica la propria banca di pagare i beni o i servizi e la ban-ca scinde il pagamento tra l’importo imponibile, che viene versato al fornitore o al prestatore, e l’importo dell’Iva, che viene trasferito direttamente all’autorità fi scale. Questo modello elimina la frode dell’operatore inadempiente, ma richiederebbe cambiamenti sostan-ziali nel modo in cui le imprese e le amministrazioni fi scali gestiscono l’Iva, La questione delle operazioni in contanti o con carta di credito deve ancora essere approfondita».

Viene osservato, inoltre, che la scissione dei pagamen-ti potrebbe attuarsi altresì con un modello «facoltativo» più semplice, che elimina l’intermediazione della ban-ca prevedendo che il cessionario/committente paghi l’imposta direttamente alle autorità fi scali e l’impor-to netto al proprio cedente/prestatore. Applicando facoltativamente tale modello, l’acquirente sarebbe tu-telato dal rischio di essere coinvolto in eventuali frodi all’Iva commesse dal fornitore o da altri soggetti in-tervenuti nella catena delle operazioni.

Ad avviso della Commissione, quindi, lo split pay-ment risponderebbe ad una duplice esigenza.

In primo luogo, garantirebbe l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei sogget-ti passivi che addebitano l’imposta.

In secondo luogo, garantirebbe i soggetti passivi dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da pro-pri fornitori o da terzi. In proposito, la Commissione ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza della

Corte di giustizia Ue, l’amministrazione fi scale può negare al destinatario il diritto alla detrazione se è in grado di provare che egli era a conoscenza, o avreb-be dovuto esserlo impiegando la dovuta diligenza, del fatto che il suo acquisto faceva parte di un’ope-razione connessa all’evasione fraudolenta dell’Iva. Sebbene spetti all’amministrazione dimostrare tale conoscenza in ogni singolo caso concreto, la Commis-sione realisticamente osserva che le imprese in buona fede rischiano comunque di vedersi contestato il diritto alla detrazione per il fatto di avere intrattenuto rap-porti commerciali con gli autori delle frodi.

Nella successiva comunicazione COM (2011) 851 del 6 dicembre 2011, la Commissione ha divulgato i risultati della consultazione pubblica sulle proposte il-lustrate nel «Libro verde», riferendo che i nuovi metodi di riscossione ivi menzionati hanno provocato, come del resto prevedibile, forti reazioni. In particolare, il modello della scissione dei pagamenti «ha suscitato in generale reazioni negative da parte delle impre-se e dei fi scalisti. Questi ultimi erano preoccupati dell’impatto che questo metodo avrebbe sul fl usso di cassa, sui costi di conformità e su questioni commer-ciali. Essi nutrono inoltre dubbi sulla sua capacità di ridurre effettivamente il divario dell’Iva. Alcuni Stati membri hanno tuttavia manifestato interesse ad esa-minarlo in modo più approfondito». Pertanto, atteso che «le critiche potrebbero essere in parte dovute alla mancanza di dati precisi sull’impatto di tale model-lo e all’imprecisione riguardo al suo funzionamento», la Commissione ha concluso che «esaminerà ulterior-mente la fattibilità della scissione dei pagamenti e le relative modalità di funzionamento per calmare le pre-occupazioni espresse, in prospettiva di una decisione successiva sul seguito da dare a tale proposta».

Questo, in sintesi, lo stato dell’arte a livello unio-nale.

Parafrasando gli ambasciatori di Sagunto del 219 a.c. (dum Romae consulitur…), si può dire che, que-sta volta, mentre a Bruxelles si discute, Roma, bene o male, ha agito e fatto da apripista, introducendo con la legge n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità 2015) un nuovo sistema di riscossione dell’imposta, ispirato al meccanismo della «scissione dei pagamenti» descrit-to dalla Commissione, dal quale si differenzia però per taluni aspetti.

Naturalmente, non essendo tale meccanismo con-templato dalla normativa unionale vigente, era necessaria un’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio Ue, anche se, «nelle more del rilascio» dell’autorizzazione stessa, il meccanismo, per ragioni di bilancio, è stato attivato a decorrere dal 1° genna-io 2015.

Il «via libera» del Consiglio è arrivato con la deci-sione di esecuzione (Ue) 2015/1401 del 14 luglio 2015, pubblicata sulla Guue serie L n. 217 del 18 agosto 2015. Il Consiglio ha ritenuto che la misura deroga-toria sia idonea allo scopo e non implichi il rischio che l’evasione si sposti verso altri settori, autorizzandone quindi l’introduzione, ma soltanto in via temporanea, fi no al 31 dicembre 2017: il tempo necessario, come si legge nei «considerando» del provvedimento, affi nché siano sviluppati adeguati controlli basati sui dati ac-quisiti attraverso la fatturazione elettronica, divenuta

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SPLIT PAYMENT DELL’IVA

obbligatoria dal 31 marzo 2015 nei rapporti con tutte le amministrazioni pubbliche.

Nella decisione si sottolinea inoltre come l’Italia abbia assicurato che, allo scadere del termine, non chiederà il rinnovo dell’autorizzazione alla deroga.

Per quanto riguarda gli effetti fi nanziari negativi che il meccanismo speciale può causare ai fornitori, il Consiglio prende atto che l’Italia ha adottato, come si vedrà più avanti, tutte le misure necessarie per acce-lerare i rimborsi a loro favore, per garantire il pieno rispetto del diritto alla detrazione.

La decisione impone comunque all’Italia di tra-smettere alla Commissione europea, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del meccanismo speciale, una re-lazione sulla situazione dei rimborsi ai soggetti passivi interessati dalla misura speciale, in particolare sulla durata media delle procedure.

2. IL QUADRO NORMATIVOIl meccanismo della scissione dei pagamenti (o split

payment) dell’Iva – così denominato per via degli ef-fetti che produce per il destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, il quale è chiamato a «scindere» il pagamento della fornitura, versando l’im-ponibile al fornitore e l’imposta direttamente all’erario – è stato introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso l’inserimento nel dpr n. 633/72 dell’art. 17-ter, che così recita:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef-1. fettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato ancorché dotati di personalità giuridica, de-gli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi cazioni, delle camere di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifi co, degli enti pubblici di assistenza e benefi cenza e di quel-li di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai mede-simi secondo modalità e termini fi ssati con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai 2. compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ri-tenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».Nella versione domestica, dunque, il meccanismo è

obbligatorio, ma riguarda soltanto le forniture di beni e servizi agli enti pubblici elencati nell’articolo 17-ter, quando essi «non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiun-to». Questa specifi cazione, approfondita più avanti, permette di evidenziare subito la caratteristica es-senziale dello split payment, ossia che si tratta di un sistema di mera riscossione dell’imposta, che – a dif-ferenza dell’inversione contabile (o reverse charge) – non modifi ca le modalità di applicazione, né la fi gu-ra del «debitore dell’imposta», che resta radicata in capo al cedente/prestatore che pone in essere l’opera-zione imponibile.

Affermare che «debitore dell’imposta» è il fornito-

re, quando il soggetto tenuto al pagamento è invece l’ente pubblico cliente, è una contraddizione in termi-ni, spiegabile però con il particolare signifi cato che l’espressione «debitore dell’imposta» viene ad assume-re nell’ambito del meccanismo applicativo dell’imposta e con l’esigenza di differenziare, in tale prospettiva, il meccanismo dello split payment da quello dell’inver-sione contabile:

nello split payment è il cedente/prestatore ad «ap-• plicare» l’imposta, quantifi candola e indicandola nella fattura;nell’inversione contabile, il compito di applicare l’im-• posta passa invece al cessionario/committente, che dovrà integrare la fattura al netto dell’Iva ricevuta dal fornitore indicandovi l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. Questa differenza di ruoli e funzioni si rifl ette sulla

confi gurazione delle responsabilità e sul conseguente trattamento sanzionatorio delle eventuali violazioni.

Occorre sottolineare, inoltre, che il meccanismo dello split payment – diversamente dall’inversione contabile, che presuppone necessariamente la sog-gettività passiva del cessionario/committente – trova applicazione alla sola condizione che il cessionario/committente sia un soggetto pubblico riconducibile all’elencazione fornita dalla legge, indipendentemen-te dal fatto che operi in qualità di soggetto passivo dell’Iva oppure nell’ambito delle attività istituzionali (questa distinzione, come si vedrà, assume però rile-vanza riguardo alle modalità di pagamento).

Dal punto di vista fi nanziario, anche il meccanismo dello split payment, al pari del sistema dell’inversio-ne contabile, sottrae al cedente/prestatore l’incasso dell’imposta dovuta sull’operazione, potendo quindi pregiudicare in concreto la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata ai fornitori, trasformandola in un credito d’imposta da far valere verso l’erario. In considerazione di ciò, sono state pre-viste, a favore dei soggetti che effettuano operazioni in «split payment», disposizioni atte a facilitare il rim-borso del credito Iva.

Il quadro normativo è completato dai seguenti prov-vedimenti attuativi:

decreto del ministro dell’economia del 23 genna-• io 2015, concernente le modalità di versamento dell’imposta, il rimborso prioritario del credito e l’ef-fi cacia delle disposizioni sullo split payment;decreto del ministro dell’economia del 20 febbraio • 2015, che ha apportato modifi che al precedente de-creto per quanto riguarda le condizioni del rimborso prioritario del credito;risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 12 • febbraio 2015, che ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta.Per quanto riguarda le interpretazioni ufficiali,

l’Agenzia delle entrate, ad oggi, ha fornito chiarimen-ti con i seguenti documenti:

circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, concernente pri-• me indicazioni sui profi li soggettivi;circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, che uffi cializza • le risposte ai quesiti posti dalla stampa specializza-ta, alcune delle quali riguardano lo split payment;circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, che illustra in • modo organico la disciplina dello split payment e

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risolve numerose questioni interpretative e appli-cative;risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, concer-• nente i rapporti tra lo split payment e la rivalsa dell’imposta accertata. 3. AMBITO TEMPORALE DELLO SPLIT PAY-

MENTPrima di analizzare più in dettaglio il meccanismo

speciale, è opportuno occuparsi della sua effi cacia tem-porale. La decorrenza, come già detto, avrebbe dovuto essere subordinata al rilascio dell’autorizzazione di deroga alla direttiva Iva, ma è stata anticipata al 1° gennaio 2015 per non compromettere il gettito iscrit-to a bilancio. In questa ottica, era stato previsto che, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, con prov-vedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sarebbero state aumentate le aliquote dell’accisa sui carburanti in misura tale da determina-re maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro dal 2015.

Riguardo alla decorrenza, più precisamente, il com-ma 632 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che le disposizioni dell’art. 17-ter del dpr n. 633/72, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, «trovano comunque applicazione per le operazioni per le qua-li l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015». Stando alla previsione di leg-ge, il meccanismo speciale avrebbe dunque dovuto applicarsi all’imposta divenuta esigibile dal 1° gen-naio 2015, ancorché relativa a operazioni effettuate e fatturate prima di tale data, in regime di esigibilità differita ex art. 6, quinto comma, dpr n. 633/72. L’in-felice formulazione della norma di legge, che avrebbe comportato l’applicazione del meccanismo alle opera-zioni pregresse, con serie complicazioni per i soggetti coinvolti, è stata opportunamente rettifi cata dall’art. 9 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, che ha dichiarato applicabili le nuove disposizioni (non solo quelle attuative recate dal decreto stesso) «alle ope-razioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015».

Dal combinato disposto della norma primaria, che fa riferimento all’esigibilità dell’imposta, e di quella del decreto attuativo, che fa invece riferimento alla fatturazione, discende che il meccanismo speciale si applica alle operazioni per le entrambi i presupposti (I) della emissione della fattura e (II) della esigibilità dell’imposta si siano verifi cati a partire dal 1° gen-naio 2015.

Di contro, il meccanismo non trova applicazione nel caso in cui anche uno solo dei due presupposti, ossia l’emissione della fattura oppure l’esigibilità dell’impo-sta, risulti verifi cato entro il 31 dicembre 2014.

Occorre infi ne ribadire che le disposizioni dell’art. 17-ter cesseranno di avere effetto dopo il 31 dicembre 2017. Sebbene nulla sia previsto, al riguardo, a livello di normativa interna, il suddetto termine di scadenza dell’applicazione del meccanismo dello split payment è fi ssato dalla decisione di autorizzazione del Consi-glio richiamata nel paragrafo 1.

4. PROFILI SOGGETTIVI I soli riferimenti soggettivi desumibili dalle disposi-

zioni dell’art. 17-ter, fondamentali per la delimitazione del raggio di azione del meccanismo speciale, riguar-dano i cessionari/committenti. Tuttavia è necessario, anche in ragione delle innovative soluzioni interpre-tative adottate dall’amministrazione finanziaria, occuparsi del profi lo soggettivo per entrambe le par-ti dell’operazione.

4.1 Cessionari o committenti dell’operazioneLe disposizioni dell’articolo 17-ter si applicano esclu-

sivamente alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dei seguenti enti pubblici, elencati nell’arti-colo stesso:

lo stato• gli organi dello stato, ancorché dotati di personali-• tà giuridicagli enti pubblici territoriali• consorzi tra enti pubblici territoriali costituiti ai • sensi dell’articolo 31 del Testo unico di cui al dlgs n. 267/2000 e successive modifi cazionile Cciaa • gli istituti universitari• le aziende sanitarie locali• gli enti ospedalieri• gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalen-• te carattere scientifi cogli enti pubblici di assistenza e benefi cenza• gli enti pubblici di previdenza.• La suddetta elencazione, rappresentando, come si

è detto, il perimetro applicativo di quelle che sono di-sposizioni di carattere speciale, dovrebbe ritenersi tassativa e non suscettibile di interpretazione esten-siva. Essa corrisponde esattamente a quella fornita dall’art. 6, quinto comma, del dpr n. 633/72 con riguar-do all’esigibilità differita dell’imposta delle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, in relazio-ne alla quale, peraltro, l’amministrazione fi nanziaria si è pronunciata in passato nel senso della tassativi-tà (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 99 del 30 luglio 2004).

Pur confermando, in linea di principio, questa chia-ve di lettura, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 1/2015, ha osservato che mentre il quinto comma dell’art. 6 del dpr n. 633/72, in materia di esigibilità differita, ha carattere agevolativo e natura derogato-ria rispetto ai principi ordinari dell’Iva, sicché non è suscettibile di interpretazione estensiva, la disposizio-ne sullo split payment persegue invece la fi nalità di arginare l’evasione da riscossione, per cui, ai fi ni del-la defi nizione dell’ambito soggettivo di applicazione, è possibile un’interpretazione del dettato normativo della disposizione basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differen-te ratio delle disposizioni.

Invero, come detto, anche le disposizioni sullo split payment hanno natura derogatoria e, come tali, do-vrebbero essere di stretta interpretazione. In relazione al criterio ermeneutico, non dovrebbe avere rilevan-za alcuna la fi nalità della disposizione derogatoria, che dovrebbe essere interpretata restrittivamente in ragione della caratteristica di norma speciale, indi-pendentemente dal fatto che abbia natura agevolativa o che miri a contrastare l’evasione (per esempio, la Corte di giustizia Ue ha affermato la tassatività del-

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le disposizioni antielusive dell’art. 80 della direttiva Iva, in materia di base imponibile delle operazioni fra soggetti collegati, statuendo che, derogando al princi-pio generale, devono essere applicate soltanto nei casi previsti dalla norma speciale).

L’Agenzia, nella citata circolare n. 1/2015 e nella suc-cessiva circolare n. 15/2015, ha comunque ritenuto che rientrino nel perimetro soggettivo dello split payment anche le operazioni effettuate nei confronti dei seguen-ti enti pubblici (indicati in via esemplifi cativa):

le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta • formazione artistica, musicale e coreutica, che de-vono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali in quanto del tutto compenetrate nella orga-nizzazione dello stato;gli enti locali indicati dall’art. 2 del dlgs n. 267/2000, • cioè Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni, trattandosi di enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, che si sostituiscono agli stessi comuni associati; le Unioni regionali delle Cciaa;• gli istituti universitari;• gli enti pubblici, costituiti appositamente in alcune • regioni, subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di funzioni amministrative e tecniche, trattandosi di enti pubblici che si sostitu-iscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di be-ni e servizi destinati all’attività di questi;enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiasti-• ci che esercitano assistenza ospedaliera operanti in regime di diritto privato;Ipab e Asp• enti pubblici di previdenza quali l’Inps e i fondi pub-• blici di previdenza.i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito • di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposi-te contabilità specialii Consorzi di Bacino imbrifero montani• i consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi • dell’art. 91 del dpr 382/80, per il perseguimento di fi nalità istituzionali comuni alle università con-sorziate.L’elenco dei soggetti pubblici destinatari dello split

payment non coincide con quello dei destinatari della fattura elettronica obbligatoria «Pubblica amministra-zione»: tutti gli enti destinatari dello split payment sono anche destinatari della fattura elettronica P.a., ma non tutti i soggetti destinatari della fattura elettro-nica P.a. rientrano nell’ambito dello split payment.

La platea dei soggetti pubblici destinatari della fat-tura elettronica ai sensi della legge n. 244/2007, infatti, è molto più ampia in quanto, come chiarito nella circo-lare congiunta Mef-funzione pubblica n. 1 del 9 marzo 2015, comprende:

i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, dlgs n. 165/2001: • amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educa-tive, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e asso-ciazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazio-

ni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servi-zio sanitario nazionale, Aran, Agenzie di cui al dlgs n. 300/1999, Coni;i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 196/2009, • ossia quelli indicati ai fini statistici dall’Istat nell’elenco annuale (si veda, da ultimo, l’elenco pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 227 del 30 set-tembre 2015) e le autorità indipendenti;i soggetti di cui all’art. 1, comma 209, legge n. • 244/2007: amministrazioni autonome.È dunque del tutto indicativo il suggerimento della

circolare di fare riferimento, per l’individuazione degli enti sottoposti al meccanismo dello «split payment», all’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), con-sultabile alla pagina internet (si vedano, al riguardo, le «corrispondenze» con l’Indice evidenziate nel para-grafo 1.3 della circolare n. 1/2015).

Certamente più pregnante la precisazione dell’Agen-zia secondo cui, in caso di incertezza, per i fornitori è «suffi ciente attenersi alle indicazioni fornite dalla P.a. committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta P.a. abbia tutti gli elementi per valutare i propri profi li soggettivi in ordine alla riconducibili-tà della stessa nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti».

4.1.1 Irrilevanza sostanziale della posizione Iva dell’ente

La riconducibilità dell’ente pubblico all’elencazio-ne fornita dall’art. 17-ter è condizione necessaria e suffi ciente per l’applicazione del meccanismo specia-le. E’ infatti priva di rilievo, come si è già avuto modo di anticipare, la veste in cui l’ente acquista il bene o il servizio, ossia se nell’ambito degli scopi istituzionali o nell’ambito dell’eventuale esercizio di un’attività eco-nomica ai fi ni dell’Iva. Così, per esempio, gli acquisti effettuati da un comune sono sottoposti al meccani-smo dello split payment tanto se destinati alla sfera istituzionale quanto all’attività commerciale.

Questa distinzione assume invece rilevanza, come si vedrà appresso, per l’individuazione delle modalità di pagamento dell’imposta, nonché in relazione al rap-porto fra split paymnent e inversione contabile.

4.1.2 Soggetti esclusiLe circolari n. 1/2015 e n. 15/2015, chiariscono che

il meccanismo dello split payment non trova applica-zione nei confronti dei soggetti in capo ai quali non si riscontrano le caratteristiche necessarie per l’inqua-dramento nella previsione dell’art. 17-ter, indicando in via esemplifi cativa quelli menzionati appresso.

Enti previdenziali privati o privatizzati, essendo a) la natura pubblica del cessionario/committente un requisito imprescindibile dello split payment. In me-rito a questo requisito, nella circolare n. 15/2015 è stato precisato che per individuare la natura pub-blica o privata di un ente previdenziale si deve fare riferimento innanzitutto alla qualifi cazione dell’ente eventualmente espressa dalla legge; in mancanza, occorre effettuare un’indagine «intesa ad accertare la sussistenza degli elementi sostanziali e formali che costituiscono indici distintivi dell’ente pubblico e che devono essere oggetto di un giudizio com-

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plessivo, quali, ad esempio: la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi (che possono esplicar-si in poteri certifi cativi e disciplinari), la potestà di autotutela, l’ingerenza statale».Aziende speciali, (incluse quelle delle Cciaa), e in ge-b) nere tutti gli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo priva-tistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, anche se perseguono interessi di carattere generale.Enti pubblici non economici autonomi rispetto alla c) struttura statale, che perseguono fi ni propri, anche se di interesse generale, quali:

ordini professionali• enti ed istituti di ricerca• agenzie fi scali• autorità amministrative indipendenti (es. Autorità • per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM)Agenzie regionali per la protezione dell’ambien-• te (ARPA)Automobile club provinciali• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle • pubbliche amministrazioni (ARAN)Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli • infortuni sul lavoro (INAIL) Istituto per lo studio e la prevenzione oncologi-• ca (ISPO)Banca d’Italia• Comitato olimpico nazionale italiano.•

4.2 Cedenti o prestatoriPer quanto riguarda i fornitori, le disposizioni

dell’art. 17-ter non contengono alcuna specifi cazione, per cui devono ritenersi indirizzate alla generalità dei soggetti passivi dell’Iva che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli enti pubbli-ci suddetti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal tipo di attività esercitata, dal regime contabile e fi scale adottato ecc.

Devono altresì ritenersi sottoposte al meccani-smo speciale anche le operazioni poste in essere, in veste di fornitori, da enti pubblici che, dal lato pas-sivo, sono essi stessi destinatari del meccanismo in quanto menzionati nell’art. 17-ter, allorquando tali operazioni siano effettuate nei confronti di enti del-la stessa natura: per esempio, il comune che, in veste di soggetto passivo dell’Iva, presta servizi all’azienda sanitaria locale.

Nel silenzio della legge, devono inoltre ritenersi compresi nel perimetro dello split payment, non es-sendovi ragione per affermare il contrario, anche i soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dello stato, allorquando effettuano, nei confronti degli enti pubblici di cui all’art. 17-ter, operazioni territorialmen-te rilevanti in Italia; ciò, naturalmente, nell’ipotesi in cui detti soggetti passivi esteri rivestano la qualifi ca di debitori dell’imposta in base alle disposizioni dell’art. 17 del dpr n. 633/72 e siano, quindi, tenuti all’osser-vanza degli ordinari adempimenti, avvalendosi del rappresentante fiscale, dell’identificazione diretta oppure dell’eventuale stabile organizzazione. Lo split payment non potrà, di contro, applicarsi nel caso in cui la qualifi ca di debitore dell’imposta, per effetto del-

la natura estera del fornitore, spetti all’ente pubblico cessionario/committente (ovviamente purché soggetto passivo) ai sensi delle disposizioni dell’art. 17, secon-do comma, del dpr n. 633/72.

4.2.1 Fornitori esclusi per motivi sistematiciL’applicazione delle disposizioni dell’art. 17-ter a

tutti i fornitori, pacifi camente sostenibile alla luce della formulazione testuale delle disposizioni stesse, avrebbe comportato particolari diffi coltà per i sogget-ti passivi che si avvalgono di speciali regimi Iva che prevedono la forfettizzazione dell’imposta ammessa in detrazione, ossia di regimi che, in luogo della detrazio-ne dell’imposta sugli acquisti, accordano al soggetto passivo la riduzione dell’imposta dovuta sulle vendi-te. In tali casi, infatti, il mancato incasso dell’Iva sulle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici avrebbe privato il soggetto passivo della possibilità di recuperare la detrazione forfetaria, trasformandola in un credito d’imposta non agevolmente recuperabile, anche in considerazione dell’esonero dagli adempi-menti, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, previsto in taluni casi.

Il problema è stato opportunamente risolto in modo radicale dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/2015, ove si è ritenuto di escludere dal meccanismo dello split payment le operazioni effettuate da fornito-ri che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati, per l’appunto, da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, quali ad esempio i seguenti:

regime speciale per i produttori agricoli e ittici di cui • all’art. 34 del dpr n. 633/72, che prevede la riduzione dell’Iva dovuta sulle cessioni nella misura corrispon-dente alle c.d. percentuali di compensazione;regime speciale per le attività agricole connesse di • cui all’art. 34-bis del dpr n. 633/72, che prevede, a titolo di detrazione forfetaria, la riduzione del 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili;regime speciale di cui alla legge n. 398/91, riguardan-• te le associazioni e società sportive dilettantistiche, le proloco e gli enti non lucrativi in genere, che pre-vede, a titolo di detrazione forfetaria, la riduzione del 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili (la riduzione è di un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica); regime speciale per le attività di intrattenimento di • cui all’art. 74, sesto comma, dpr n. 633/72, che pre-vede, a titolo di detrazione forfettaria, la riduzione del 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili sog-gette all’imposta sugli intrattenimenti (la riduzione è di un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, effettuate in connessione con l’attività di intrattenimento); regime speciale di cui al comma 5 dell’art. 74-qua-• ter del dpr n. 633/72, per gli spettacoli viaggianti e per le altre attività di cui alla tabella C allegata allo stesso decreto, che prevede la determinazione for-fetaria della base imponibile nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi.

5. IL PERIMETRO OGGETTIVO E LE OPE-RAZIONI ESCLUSE

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SPLIT PAYMENT DELL’IVA

Passando ai profi li oggettivi, secondo il testo di leg-ge il meccanismo speciale si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, con le sole eccezio-ni seguenti:

operazioni per le quali l’ente destinatario riveste la a) qualifi ca di debitore dell’imposta secondo le disposi-zioni in materia di Iva (art. 17-ter, comma 1);compensi per prestazioni di servizi assoggettati a b) ritenuta Irpef (art. 17-ter comma 2).Non essendo previste, a livello normativo, altre ec-

cezioni, si dovrebbe affermare, da un punto di vista letterale, che, al di fuori delle ipotesi sub a) e b), lo split payment si applica con carattere di generalità a tutte le operazioni imponibili nelle quali ricorre il requisito soggettivo illustrato nel precedente paragrafo 4.

In realtà, la caratteristica del meccanismo specia-le impone di riconoscere necessariamente ulteriori eccezioni, per così dire, funzionali, sulle quali ci si sof-fermerà nel punto 5.3, dopo avere analizzato le due eccezioni di legge.

5.1 Operazioni sottoposte al regime dell’inver-sione contabile

La previsione sub a) esclude dallo split payment le operazioni nelle quali l’ente cessionario/committen-te assume la qualifi ca di debitore dell’imposta, ossia quelle che, per disposizione di legge, sono sottoposte al regime dell’inversione contabile (o reverse charge»), sia «interno» che «di sistema».

Rientrano nella sub-categoria del reverse charge «interno» le operazioni menzionate nell’art. 17, quin-to e sesto comma, del dpr n. 633/72, nonché nell’art. 74, settimo e ottavo comma: prestazioni di subappal-to in edilizia (lett. a), cessioni di fabbricati imponibili su opzione (lett. a-bis), prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamen-to degli edifi ci (lett. a-ter) ecc.

Nella sub-categoria del reverse charge «di siste-ma» rientrano invece le operazioni dotate di elementi transnazionali, quali gli acquisti intracomunitari, gli acquisti di beni e servizi da fornitori esteri ecc.

Naturalmente, affi nché l’operazione rientri nel regi-me del reverse charge è necessario che il cessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo (re-quisito non richiesto, invece, come si è detto, ai fi ni dell’applicazione dello split payment).

In sostanza, per le operazioni effettuate nei con-fronti degli enti pubblici, il regime dell’inversione contabile – caratterizzato da profi li di specialità sia og-gettivi (riguarda solo alcune operazioni) che soggettivi (richiede lo status di soggetto passivo del destinatario) – ha, per così dire, diritto di precedenza sul meccani-smo, anch’esso speciale, dello split payment: pertanto, qualora sussistano i presupposti dell’inversione con-tabile, l’ente destinatario assume la qualifica di debitore dell’imposta e dovrà, in quanto tale, applica-re l’imposta stessa all’operazione imponibile ricevuta, individuandone la base imponibile e l’aliquota, men-tre il fornitore si limiterà ad emettere la fattura senza addebito dell’imposta e con l’annotazione «inversione contabile». L’ente cessionario/committente che omet-te di adempiere gli obblighi dell’inversione contabile, di conseguenza, risponde della mancata applicazione del tributo ed è soggetto alle sanzioni amministrative

previste dal comma 9-bis dell’art. 6 del dlgs n. 471/97 (sanzione da 500 a 20 mila euro, ovvero sanzioni pro-porzionali ricollegate all’ammontare dell’imposta non assolta, qualora non detraibile).

Nel caso in cui non sussistano entrambi i requisiti suddetti, invece, l’operazione sarà soggetta al mecca-nismo dello split payment, nell’ambito del quale le eventuali violazioni commesse dall’ente cessionario/committente sono punibili con le sanzioni previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/97 per gli omessi versa-menti dell’imposta.

5.1.1 Applicazione parziale del regime dell’in-versione contabile

Una situazione particolare si verifi ca quando l’en-te pubblico acquista beni o servizi oggettivamente rientranti nel regime dell’inversione contabile, ope-rando però solo in parte nella veste di soggetto passivo dell’Iva, in quanto i beni o servizi sono destinati promi-scuamente sia alla sfera istituzionale che all’attività commerciale: si pensi al servizio di pulizia del palazzo municipale all’interno del quale vi sono locali utilizza-ti dal comune per lo svolgimento di attività qualifi cate commerciali ai fi ni dell’Iva.

In tale ipotesi, poteva ritenersi, in un’ottica di semplifi cazione, che la questione delle modalità di assolvimento dell’Iva potesse essere risolta assogget-tando l’operazione di acquisto, nella sua interezza, ad un solo meccanismo speciale, in modo da escludere l’applicazione concorrente di entrambi i regimi dell’in-versione contabile e dello split payment.

L’Agenzia delle entrate ha però ritenuto di dover adottare una soluzione differente. Nella circolare n. 15/2015, dopo avere ricordato che il regime dell’in-versione contabile riguarda solo gli acquisti effettuati da soggetti passivi dell’imposta, l’Agenzia ha precisa-to che è solo quando (e nei limiti in cui) opera in tale veste che l’ente pubblico dovrà applicare tale regime, e non lo split payment. Conseguentemente, qualora i beni e servizi acquistati dall’ente siano destinati pro-miscuamente sia alla sfera commerciale che a quella istituzionale, come nel suddetto esempio del servizio di pulizia dell’immobile, l’ente dovrà comunicare al for-nitore la quota-parte del bene o servizio acquisita per fi nalità commerciali, determinata con criteri oggetti-vi, da assoggettare al regime dell’inversione contabile, mentre alla residua quota «istituzionale» si appliche-rà lo split payment.

Si deve pertanto concludere che, nell’ipotesi in esa-me, si renderà opportuno documentare l’operazione «a destinazione promiscua» attraverso due distin-te fatture, una per la quota di corrispettivo soggetta all’inversione contabile e l’altra per la quota sogget-ta allo split payment; la duplice fattura agevolerà così, quanto meno sul piano strettamente pratico, l’esecuzione degli adempimenti previsti per ciascun meccanismo.

5.2 Compensi assoggettati a ritenuta alla fonteRiguardo all’altra esclusione oggettiva prevista

dalla legge, concernente i «compensi per prestazio-ni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito», diretta a non drenare ecces-siva liquidità agli operatori, nella circolare n. 6/2015

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l’Agenzia ha chiarito che l’esclusione vale per tutte le prestazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenuta fi scale Irpef, sia a titolo di imposta che di acconto.

5.3 Esclusioni «funzionali» elaborate in via interpretativa

Alle eccezioni oggettive previste dal legislatore, l’Agenzia delle entrate ha affi ancato, in via interpre-tativa, altre situazioni nelle quali il meccanismo dello split payment risulta, di fatto, inapplicabile.

5.3.1 Imposta «occulta»Già in occasione del forum di ItaliaOggi del 22

gennaio 2015, quindi nella circolare n. 9/2015, con-fermando quanto sostenuto da ItaliaOggi, l’Agenzia ha preso atto che lo split payment non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la fattura del forni-tore, in forza di particolari disposizioni, non evidenzia l’Iva (per esempio, operazioni soggette al regime del margine, a quello dell’editoria ecc.), né alle operazioni legittimamente non documentate da fattura, bensì da ricevuta o scontino fi scale (es. piccoli acquisti degli enti pubblici effettuati presso commercianti al minuto).

A quest’ultimo proposito, la circolare n. 15/2015 ha precisato che l’esclusione dal meccanismo speciale non vene meno neppure nel caso in cui, successivamente al rilascio dello scontrino o della ricevuta fi scale, viene emessa anche la fattura. La circolare ha inoltre pun-tualizzato che l’esclusione vale anche:

per le operazioni documentate da scontrini non • fi scali rilasciati dagli esercizi della grande distri-buzione che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (la precisazione vale, ovviamente, per la generalità dei soggetti che op-teranno, dal 2017, per l’analogo regime ai sensi dell’art. 2 del dlgs n. 127/2015);per le fatture semplifi cate di cui all’art. 21-bis, dpr • 633/72.

5.3.2 Assenza del movimento fi nanziario del «pagamento»

Nella circolare n. 15/2015 è stato chiarito che, in considerazione della ratio e delle caratteristiche del meccanismo speciale, lo split payment non si applica alle fattispecie nelle quali l’ente pubblico cessiona-rio/committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Si tratta, in particolare, delle operazioni (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e - in forza di una disciplina specia-le contenuta in una norma primaria o secondaria - trattiene lo stesso riversando all’ente pubblico com-mittente l’importo netto.

5.3.3 Rivalsa dell’imposta accertataUn’altra situazione di inapplicabilità del mecca-

nismo speciale è stata certifi cata dall’Agenzia con la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016 e riguarda l’esercizio della rivalsa dell’imposta pagata a seguito di accertamento, secondo le disposizioni dell’ultimo com-ma dell’art. 60 del dpr n. 633/72. Questo comma, nel testo modifi cato dall’art. 93 del dl n. 1/2012, stabilisce che «il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta

o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accerta-mento o di rettifi ca nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pa-gamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’impo-sta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione».

La risoluzione risponde all’istanza di interpello con la quale una società aveva chiesto di sapere come do-vesse procedere per esercitare, nei confronti degli enti pubblici propri clienti, il diritto di rivalsa «postuma», a seguito dell’adesione al processo verbale di consta-tazione con il quale era stata contestata l’applicazione dell’imposta con un’aliquota inferiore a quella dovuta in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo dello split payment.

La società rappresentava la diffi coltà di esercitare il diritto previsto dall’ultimo comma dell’art. 60 nei confronti di soggetti pubblici, tenuti al versamento diretto dell’imposta con il meccanismo dello split pay-ment, evidenziando che, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella circolare n. 15/2015, il meccanismo speciale si applica anche alle note di variazione emes-se ai sensi dell’art. 26 del dpr 633/72.

Nella risposta, l’Agenzia osserva preliminarmen-te che le disposizioni introdotte con l’art. 17-ter del dpr 633/72 mirano a contrastare, attraverso il mec-canismo dello split payment, l’evasione da riscossione dell’imposta nell’ambito delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo l’obbligo del pagamento dell’Iva alle amministrazioni stesse, senza però modifi care la soggettività passiva del fornitore, il quale resta pertanto destinatario della contestazione dell’eventuale maggiore imposta dovuta su tali operazioni, per esempio in caso di errata ap-plicazione di aliquota inferiore, come avvenuto nella fattispecie. Ne discende che qualora il fornitore abbia defi nito la pretesa fi scale, versando la maggiore im-posta all’amministrazione, non sussiste quel rischio di mancato incasso del tributo che sta a fondamento dello split payment.

In questo contesto, la risoluzione ritiene non per-tinente il richiamo della società interpellante alla regolarizzazione della fattura di cui alla circolare n. 15/2015, che si riferisce alla diversa ipotesi in cui non sia ancora avvenuto alcun pagamento dell’impo-sta erroneamente fatturata in misura inferiore, nel qual caso il fornitore può regolarizzare la violazione mediante emissione di apposita nota di variazione soggetta anch’essa, come la fattura originaria, al mec-canismo dello split payment.

Nel caso in cui, invece, l’imposta sia stata già versa-ta dal fornitore a seguito di attività di accertamento, il principio di neutralità che informa il sistema dell’Iva e che è sotteso alla disposizione dell’ultimo comma dell’art. 60 impone di garantire al contribuente che ab-bia pagato all’erario l’imposta accertata, gli interessi e le sanzioni, il diritto, riconosciuto dalla norma cita-ta, di esercitare la rivalsa sulla controparte. Pertanto, nella fattispecie, in deroga alle disposizioni dell’art.

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17-ter, la società può addebitare in via di rivalsa l’im-posta anche ai soggetti verso i quali ordinariamente trova applicazione il meccanismo speciale della scis-sione dei pagamenti.

In defi nitiva, il meccanismo dell’inversione contabile non è compatibile con l’istituto della rivalsa postuma ex art. 60 ultimo comma del dpr 633/72.

6. L’ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA In via generale, l’esigibilità dell’Iva – ossia il diritto

dell’erario di esigere il pagamento dal soggetto che vi è tenuto – sorge nel momento di effettuazione dell’ope-razione, come stabilito dall’art. 6 quinto comma, del dpr 633/72. All’insorgenza dell’esigibilità dell’impo-sta si ricollega la nascita del diritto alla detrazione del cessionario/committente che abbia acquistato i beni o i servizi nell’ambito di un’attività economica imponibile, così disponendo l’art. 19, comma 1, del-lo stesso decreto.

In deroga alla regola generale, il medesimo quinto comma dell’art. 6 stabilisce che l’esigibilità dell’impo-sta relativa alle seguenti operazioni è differita all’atto del pagamento dei corrispettivi, fatta comunque salva la facoltà del fornitore di applicare la regola generale e anticipare quindi l’esigibilità al momento di effet-tuazione dell’operazione:

cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel nu-a) mero 114) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, effettuate dai farmacisti;cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, asso-b) ciati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’art. 4 del dpr 633/72;cessioni di beni e prestazioni di servizi allo stato, c) agli organi dello stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/1990, alle Cciaa, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carat-tere scientifi co, agli enti pubblici di assistenza e benefi cenza e a quelli di previdenza.Per le operazioni sottoposte al meccanismo dello

split payment, l’articolo 3 del dm 23 gennaio 2015 ha introdotto disposizioni particolari, prevedendo:

al comma 1, che l’imposta diviene esigibile al mo-• mento del pagamento dei corrispettivi (come già stabilito, dunque, dal quinto comma dell’art. 6);al comma 2, che le pubbliche amministrazioni ces-• sionarie/committenti possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento del-la ricezione della fattura;al comma 3, che per effetto dell’entrata in vigore • dell’art. 17-ter del dpr 633/72, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal mede-simo articolo non è applicabile la disposizione di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decre-to n. 633 del 1972. In sostanza, la disciplina particolare introdotta dal

decreto per le operazioni sottoposte allo split payment, rispetto a quella recata dal quinto comma dell’art. 6 del dpr 633/72, si caratterizza per il fatto che, fermo restando il principio che ricollega l’esigibilità dell’im-posta al pagamento del corrispettivo, agli enti pubblici destinatari delle cessioni di beni e delle prestazioni

di servizi, tenuti al pagamento dell’imposta all’era-rio, è accordata la facoltà di anticipare l’esigibilità al momento del ricevimento della fattura. Questa previ-sione, apparentemente priva di interesse per gli enti debitori, giacché comporta l’anticipazione del paga-mento dell’imposta, trova spiegazione, come si vedrà più avanti, in considerazione delle modalità di paga-mento previste per gli enti soggetti passivi.

Parallelamente, è preclusa ai cedenti/prestatori la facoltà di anticipare l’esigibilità al momento di effet-tuazione dell’operazione, per l’ovvio motivo che non avrebbe ragion d’essere attribuire siffatta facoltà an-ticipatoria dell’obbligo fi scale ai fornitori che non sono tenuti all’obbligo stesso.

È appena il caso di evidenziare che le suddette di-sposizioni speciali esplicano effi cacia temporanea, durante il periodo di vigenza del meccanismo dello split payment, sicché alla cessazione di tale periodo, ovvero dal 1° gennaio 2018, l’esigibilità dell’Iva sulle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubbli-ci tornerà ad essere disciplinata dalle disposizioni sull’esigibilità differita contenute nel quinto comma dell’art. 6, dpr 633/72.

7. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA L’art. 17-ter del dpr 633/72 demanda ad un decreto

ministeriale l’individuazione delle modalità di versa-mento dell’imposta sulle operazioni soggette allo split payment. A ciò ha provveduto il dm 25 gennaio 2015, che ha stabilito modalità differenti a seconda che l’en-te pubblico cessionario/committente acquisti i beni o i servizi nell’ambito di un’attività economica soggetta all’Iva oppure per gli scopi istituzionali.

Prima di vedere queste modalità, occorre osserva-re che agli enti cessionari/committenti che omettono o ritardano il versamento dell’Iva cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni dell’art. 17-ter, si applicano, in ogni caso, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di versamento previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/1997, ossia il 30% dell’importo non versato; se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzio-ne è pari all’1% per ogni giorno di ritardo, mentre se è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza la sanzione è pari al 15%. Per la riscossione delle somme dovute, l’Agenzia delle entrate utilizza l’atto di recupe-ro di cui all’art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004 (art. 1, comma 633, della legge n. 190/2014).

Enti non soggetti passiviL’articolo 4 del dm stabilisce che gli enti devono ef-

fettuare il versamento dell’Iva, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo a quel-lo in cui l’imposta è divenuta esigibile (si rimanda, sul punto, al precedente paragrafo).

Fermo restando il termine suindicato, gli enti posso-no scegliere se effettuare un versamento cumulativo mensile, oppure distinti versamenti per l’imposta divenuta esigibile in ciascun giorno, oppure per cia-scuna fattura.

Va ricordato che, in via transitoria, l’art. 9, comma 2, del dm aveva previsto che, fi no all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestio-ne amministrativo contabile, ma comunque non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni fosse-

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ro tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Per eseguire il versamento, secondo le disposizioni dell’art. 4 del decreto e le istruzioni fornite successi-vamente dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015:

gli enti titolari di conti presso la banca d’Italia uti-• lizzano il modello «F24 enti pubblici». Nel modello occorre riportare il codice tributo 602E, il codice fi -scale e la denominazione dell’ente e, nel dettaglio del versamento, il valore F nel campo «sezione», il mese per il quale si effettua il versamento nel campo riferimento A, l’anno d’imposta nel campo riferimento B;gli enti autorizzati a tenere un conto presso banche • convenzionate con l’Agenzia; delle entrate utilizzano la delega unifi cata modello F24 normale. Il codice tributo da indicare è 6040, la sezione da compila-re «erario», mentre nel campo «rateazione» occorre indicare l’anno e il mese di riferimento del versa-mento;gli altri enti effettuano il versamento direttamente • sul capitolo di bilancio 1203, capo 8, articolo 12. Nella circolare n. 15/2015 è stato precisato che non

sono previsti limiti al numero di modelli F24 «enti pubblici» inviabili in un certo periodo di tempo, anche per la stessa scadenza e le stesse tipologie di paga-menti, anche dello stesso importo, con l’avvertenza che gli invii successivi non annullano i precedenti, ma vi si aggiungono. Questo perché, come si è detto, tra le modalità di pagamento individuate dal dm vi è anche quella analitica, cioè un versamento per cia-scuna fattura.

Oltre all’obbligo di versamento, l’ente non ha al-cun altro adempimento e non è tenuto ad alcuna comunicazione o dichiarazione all’amministrazione fi -nanziaria; ciò grazie al fatto che le fatture indirizzate agli enti pubblici sono obbligatoriamente in formato elettronico P.a. e sono veicolate attraverso il «sistema di interscambio» gestito dall’Agenzia delle entrate. L’art. 6 del dm, infatti, stabilisce che per il monito-raggio dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 4, l’Agenzia delle entrate, previa intesa con il diparti-mento della ragioneria generale dello stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche tra-smesse ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007, e relativi decreti attuativi.

Potrebbero esservi tuttavia diffi coltà per le operazio-ni dei primi tre mesi del 2015, in quanto l’obbligo della fatturazione elettronica alle pubbliche amministrazio-ni è stato generalizzato dal 31 marzo 2015.

Enti soggetti passiviPer gli enti che effettuano acquisti di beni e servi-

zi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali essi sono identifi cati ai fi ni dell’Iva, l’artico-lo 5 del dm stabilisce l’obbligo di annotare le fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del dpr 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al me-se precedente. L’imposta dovuta, pertanto, partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o,

eventualmente, del relativo trimestre e dovrà essere versata, se dalla liquidazione emerge un debito, nei tempi e modi ordinariamente stabiliti per il versa-mento dell’Iva, ovverosia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento o, per i contribuenti trimestrali, entro il giorno 16 del secondo mese suc-cessivo al trimestre di riferimento, con il modello F24 e indicando il codice tributo della relativa liquidazio-ne periodica.

In buona sostanza, gli enti soggetti passivi assol-vono l’imposta da split payment mediante iscrizione contabile, con le stesse modalità previste nell’am-bito del regime dell’inversione contabile, ed hanno quindi la possibilità di compensare l’imposta dovu-ta esercitando, se spettante, il diritto alla detrazione. Al riguardo, nella circolare n. 15/E l’Agenzia ha pre-cisato che le modalità di cui all’art. 5 del dm sono fi nalizzate esclusivamente a semplifi care gli adempi-menti consentendo al soggetto pubblico di operare il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l’effettuazione dell’adempimento, fermo restando dunque l’attribuzione al fornitore della qua-lifi ca di debitore dell’imposta.

Alla luce delle modalità di versamento stabilite dall’art. 5, si spiega la previsione dell’art. 3 del dm, accennata prima, che accorda agli enti cessionari/committenti la facoltà di anticipare l’esigibilità dell’im-posta al ricevimento della fattura: poiché questa anticipazione ha effetto anche sul diritto alla detra-zione, che, come si è detto, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, esercitando la facoltà in questione l’ente, da un lato, anticipa l’obbligo d’impo-sta, ma dall’altro può esercitare contestualmente la detrazione dell’imposta stessa. Conseguentemente, anticipando spontaneamente l’esigibilità, l’ente con-seguirà una semplifi cazione degli adempimenti, in quanto contabilizzerà l’imposta a debito e a credito si-multaneamente, all’atto del ricevimento della fattura, evitando così di registrare, una prima volta, la fattu-ra «in sospeso» per poi intervenire successivamente, all’atto del pagamento del corrispettivo, con la regi-strazione defi nitiva a debito e a credito.

Si deve notare che le disposizioni dell’art. 5, essendo indirizzate agli enti pubblici che effettuano acqui-sti nell’ambito di un’attività commerciale esercitata, non sembrerebbero applicabili agli enti che effettua-no acquisti nell’ambito di un’attività agricola, pur se soggetta all’Iva. Anche se non risultano, al riguardo, prese di posizione dell’amministrazione fi nanziaria, si è dell’avviso che l’interpretazione strettamente let-terale non sia giustifi cata da motivazioni sostanziali e che debba, pertanto, ammettersi, in considerazione della ratio sottostante alle disposizioni dell’art. 5 del dm, l’assolvimento dell’Iva ai sensi dell’art. 5 da par-te degli enti che svolgono attività agricola avvalendosi del regime Iva ordinario, limitando l’esclusione a quel-li che invece si avvalgono del regime speciale dell’art. 34 del dpr n. 633/72, che non prevede il diritto alla detrazione. Questa chiave interpretativa parrebbe avallata dalla lettura dei capitoli 5 e 6 della circolare n. 15/2015 dell’Agenzia delle entrate, ove la distinzione delle modalità di versamento previste dagli articoli 4 e 5 è riferita all’effettuazione o meno dell’acquisto

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nell’ambito della soggettività passiva. Acquisti ad impiego promiscuoSecondo la circolare n. 15/2015, in relazione agli ac-

quisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati dall’ente «sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la PA, non debitore d’im-posta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le qua-li l’ente è tenuto ad eseguire separa-tamente i relativi adempimenti.»

Obbligo di dichiarazioneGli acquisti in regime di split payment effettuati da

enti soggetti passivi in tale veste, per i quali l’imposta è assolta con le descritte modalità contabili, secondo le disposizioni dell’art. 5 del dm, devono poi essere ri-portati nella dichiarazione annuale Iva presentata dall’ente. In particolare, per evidenziare l’assolvimento dell’imposta, gli acquisti in esame devono essere in-dicati, per l’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta, nel rigo VJ19, colonne 1 e 2; l’imposta indicata nella colonna 2, confl uita nel totale del rigo VJ20, deve poi essere riportata nel rigo VL1.

Gli stessi acquisti devono inoltre essere riportati, ai fi ni dell’esercizio della detrazione, se spettante, anche nel quadro VF.

8. ADEMPIMENTI DEI FORNITORI Il meccanismo dello split payment non interferi-

sce con le modalità di fatturazione delle operazioni da parte dei fornitori, che rimangono quelle consuete, eccetto che per la necessità di indicare nella fattura il riferimento al meccanismo stesso. L’articolo 2 del dm, infatti, stabilisce al comma 1 che i cedenti/pre-statori emettono la fattura di cui all’art. 21 del dpr n. 633/72 con l’annotazione «scissione dei pagamen-ti», mentre al comma 2 precisa che detti soggetti non hanno obbligo di pagamento dell’imposta e devono quindi registrare le fatture senza computare il tri-buto nella liquidazione periodica.

Anche la registrazione nei registri Iva delle fatture emesse in regime di split payment, dunque, deve es-sere eseguita nei modi e termini consueti, annotando però tali fatture distintamente dalle altre (mediante apposita colonna o apposita codifi ca) ed evitando di includere la relativa imposta nella liquidazione pe-riodica, dato che il pagamento deve essere effettuato dall’ente destinatario.

Per le operazioni soggette allo split payment, i fornitori addebitano dunque regolarmente l’im-posta annotando nella fattura il riferimento al meccanismo particolare e alla norma dell’art. 17-ter. Secondo la circolare, in mancanza di tale annotazione è applicabile la sanzione da 1.000 a 8.000 euro prevista dal comma 1 dell’art. 9 del dlgs n. 471/97 per le violazioni degli obblighi contabili. La sanzione non si applica, però, se il fornitore si è attenuto alle indicazioni dell’ente pubblico clien-te, purché l’imposta sia stata comunque assolta:

in sostanza, tale ipotesi si verifi ca nel caso in cui il meccanismo dello split payment non sia stato ap-plicato perché l’ente cessionario/committente ha dichiarato al fornitore di non rientrare nei sogget-ti elencati nell’art. 17-ter.

In sede di dichiarazione annuale dell’Iva, poi, le ope-razioni fatturate in regime di split payment dovranno essere indicate dai fornitori, per l’ammontare imponi-bile complessivo, nel rigo VE38.

9. RECUPERO DEL CREDITOAl fi ne di attenuare i pregiudizi fi nanziari per i

fornitori delle pubbliche amministrazioni, derivanti dalla mancata riscossione dell’Iva sulle vendite e dal-la conseguente impossibilità di recuperare attraverso la detrazione l’imposta assolta «a monte», la legge n. 190/2014 ha integrato l’art. 30, secondo comma, lett. a) del dpr 633/72, includendo le operazioni sottopo-ste allo split payment fra quelle che concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media per il rimborso del credito Iva, annuale o trimestrale. In altre parole, le operazioni in esame si considerano «imponibili ad aliquota zero» ai fi ni della determina-zione del presupposto del rimborso.

Inoltre, allo stesso scopo, l’art. 1, comma 630, della legge n. 190/2014 ha demandato al ministro dell’econo-

mia e delle fi nanze di includere fra i soggetti aventi di-ritto al rimborso

dell’Iva in via prioritaria coloro che effettuano le ope-razioni sottoposte allo split payment, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

In ossequio alla previsione di legge, l’art. 8 del dm 23 gennaio 2015 ha esteso la disposizione sui rimbor-si prioritari di cui all’art. 38-bis, comma 10, del dpr n. 633/72, a decorrere dalle richieste relative al primo trimestre 2015, ai soggetti passivi che hanno effet-tuato le operazioni sottoposte al meccanismo dello split payment, nel rispetto del suddetto presuppo-sto dell’aliquota media. I rimborsi sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all’am-montare complessivo dell’imposta applicata (ma non riscossa) alle operazioni di cui all’art. 17-ter, effettuate nel periodo di riferimento. Nella circolare n. 15/2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al mec-canismo dello split payment non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto dell’aliquota media, può comunque chiederlo sulla base degli altri presupposti previsti dall’art. 30, eventualmente sus-sistenti; in tal caso, però, il rimborso non potrà essere eseguito in via prioritaria, poiché l’art. 8 del dm ricol-lega la condizione di priorità soltanto al presupposto dell’aliquota media.

In origine, l’articolo 8 aveva subordinato l’agevola-zione del rimborso prioritario anche alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del dm 22 marzo 2007, ma la previsione è stata soppressa dal decreto modifi -cativo del 20 febbraio 2015.

Per fare valere il diritto di priorità, i contribuenti interessati devono rappresentare la loro situazione

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SPLIT PAYMENT DELL’IVA

riportando il codice corrispondente all’interno dell’ap-posita casella prevista nel rigo VX4 della dichiarazione annuale e nel rigo TD8 del modello TR per il rimborso trimestrale, specifi cando inoltre l’importo del rimbor-so prioritario.

10. NOTE DI VARIAZIONENella circolare n. 15/2015 l’Agenzia delle entrate

ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine alle note di variazione.

Le note di variazione in aumento, riferite ad ope-razioni rientranti nel regime dello split payment, seguono lo stesso regime, sicché l’obbligo di versa-mento della relativa imposta è a carico dell’ente destinatario.

Per le note di variazione in diminuzione, relative a fatture originariamente emesse in regime di split payment, che riducono, pertanto, un’imposta che non è confl uita nella liquidazione periodica, il fornitore non ha, ovviamente, diritto al recupero dell’imposta stessa, ma dovrà limitarsi ad effettuare apposita anno-tazione in rettifi ca nel registro di cui all’art. 23, senza effetti nella relativa liquidazione. Il recupero dell’im-posta spetta invece all’ente pubblico che l’ha assolta e che dovrà procedere, a tal fi ne, con modalità differen-ti a seconda che l’acquisto sia stato effettuato in veste commerciale oppure istituzionale:

se l’acquisto è stato effettuato in ambito commer-•

ciale, l’ente provvederà alla registrazione della nota di variazione ai sensi degli artt. 23 e 24, al fi ne di stornare la parte di imposta precedentemente com-putata nel debito e rettifi care, nel contempo, anche l’imposta detraibile; se l’acquisto è stato destinato alla sfera non commer-• ciale, l’ente, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’Iva indicata nell’originaria fat-tura, potrà scomputare il maggior versamento dai successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambi-to del meccanismo speciale. Se la nota di variazione in diminuzione si riferisce a

fatture emesse prima dell’entrata in vigore dello split payment, si seguiranno le regole ordinarie, per cui:

il fornitore avrà diritto di portare in detrazione l’im-• posta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifi ca nel registro di cui all’art. 23;l’ente cessionario/committente, a sua volta, registre-• rà l’imposta a debito se l’acquisto era stato effettuato in ambito commerciale, mentre non dovrà eseguire alcun adempimento se si riferiva invece alla sfera non commerciale, fermo in ogni caso il diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore.La circolare, per motivi di semplifi cazione, consente

tuttavia che per le note di variazione in diminuzione successive al 31 dicembre 2014, ancorché riferite ad una fattura emessa entro tale data, il fornitore possa applicare comunque lo split payment.

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43Lunedì 26 Settembre 2016

Supplemento a cura di FRANCA FLORIS

[email protected]

SUGiuliano Poletti. Taglia il traguardo la tracciabilità dei voucher: norme stringenti sull’utilizzo cercheranno di porre un freno a fenomeni di possibili utilizzi irregolari

GIÙL’opportunità di avviare una carriera internazionale

attraverso i tirocini presso le istituzioni europee

GliEuroStage

La Toscana forma i lavoratori in crisiContributi alla formazione continua dalla Regione Toscana. Destinatari delle misure sono i lavoratori delle aree di crisi di Piombino e di Massa-Carrara per i quali si vuole favorire la perma-nenza al lavoro e la ricollocazione. Lo stanziamento previsto è di un milione di euro. I progetti sono finanziabili per un massimo di 150 mila euro e un minimo di 50 mila euro. Per informazioni: www.regione.toscana.it.

A Siena il Festival europeo dei millennialsCon l’European Millennials Festival, promosso dall’Università di Siena in collaborazione con il Miur, la città toscana si appresta a diventare la capitale della Generation We. Il festival, che si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre vedrà la partecipazione di 100 reti di Millennials che si confronte-ranno sulle migliori best practice, con l’obiettivo di interpretare un nuovo modello di Europa più innovativa, sostenibile e inclusiva. Per informazioni: www-siylab.eu.

Il Nord-Est preferisceLoacker e illicafféGli italiani del Nord Est sognano di lavorare in Loacker e illycaffè. Sono queste le aziende vincitrici del Regional Randstad Award Nord Est 2016, il riconoscimento assegnato da Randstad sulla base dell’indagine indipendente di employer branding. La ricerca ha misurato il livello di attrattività percepita delle aziende del Nord Est da parte dei potenziali dipendenti, ovvero quanto e per quali fattori sono capaci di «attirare l’attenzione» di chi cerca lavoro o vuole cambiarlo. Loacker conquista il 74,9% delle preferen-ze mentre illycaffè è stata scelta dal 73,7% del campione.

Addetti alla pelletteria formati da QuantaQuanta, società italiana attiva nei servizi dedicati alle risorse umane, apre le iscrizioni al corso gratuito per addetti alla pelletteria presso l’Alta Scuola di Pelletteria di Scandicci (Fi). Il percorso prevede la selezione di 15 persone per una formazione gratuita e finalizzata al lavoro dipendente. L’iniziativa, infatti, si chiuderà con l’offerta di contratti di somministrazione a tempo determinato o contratti di apprendistato in azienda per gli studenti più meritevoli. Per informazioni: www.quanta.com.

SCELTI & PRESCELTI

Virginia Raggi. Il no alle Olimpiadi 2024 nella capi-tale manda in fumo 177 mila posti di lavoro che sarebbero arrivati dalla realizzazione di infrastrutture e dall’indotto

LavoroIl settimanale delle

Opportunità professionali

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44 Lunedì 26 Settembre 2016 F O R M A Z I O N EL’offerta di H-Campus, il progetto ideato da H-Farm che ospiterà circa 2 mila allievi

Dalla scuola materna al masterUn polo formativo unico per preparare i nuovi talenti

Pagina a curaDI FILIPPO GROSSI

A Ca’ Tron, nel verde della campagna tre-vigiana, si insegna il futuro. Un unico

grande luogo (H-Campus) il cui obiettivo, dalla scuola materna fi no ad arrivare ai percorsi post laurea, è costru-ire un modello di formazione basato sul digitale per ideare nuove professioni, rinnovare quelle esistenti e lanciare start-up innovative. In un solo e bucolico polo didattico, infatti, i ragazzi possono im-parare facendo («learning by doing») prendendo ispirazio-ne dalle start-up e dai giovani startupper già presenti nel-la struttura attraverso una commistione e un’interazione generazionale fondamentale per la crescita di nuovi talenti e di nuove idee imprenditoria-li «made in Italy». H-Campus, progetto ideato da H-Farm (la piattaforma di innovazione digitale fondata da Riccardo Donadon dove H sta per «hu-man» perché è l’uomo al cen-

tro di questo percorso), ha preso forma l’anno scorso con l’acquisizio-ne dell’International school di Treviso, ma già da questo autunno il percorso formativo è entrato nel vivo. Al via H-international school, la scuola per under 18, completamente digita-le e in lingua inglese che adotta il metodo di insegnamento inter-nazionale dalle scuole materne al liceo (il cui titolo equivale al diploma italiano, ma è valido in 80 Paesi) e le cui prime classi sono state attivate a settem-bre. Parte ad ottobre, invece, Digital transformation school (la business school di H-Farm guidata da Carlo Carraro, ex rettore di Ca’ Foscari) con i primi tre master in cui si ap-prende come il digitale può trasformare le professioni e il lavoro attraverso il «metodo delle start-up»: nello specifi co, il master annuale in Digital enterpreunership (Made), in partenza il 3 ottobre, dedicato

a coloro che vogliono avviare una propria start up o lavora-re nelle imprese più innovative del business contemporaneo, l’executive master in Re-de-sign e trasformazione della pubblica amministrazione in partenza il 20 ottobre e di du-rata semestrale e il Digital in-novation executive master-lab pensato per offrire uno sguar-do critico sulle opportunità che offre oggi il digitale in termini di strategia e comunicazione e il cui avvio è previsto per il 12 ottobre. A questi tre percorsi post laurea faranno seguito,

a febbraio e marzo 2017, altri tre master (per un totale di sei corsi post-graduate) in Web de-velopment, Retail innovation e in Multimedia content design. A settembre 2017, inoltre, sa-ranno attivati i due percorsi di laurea previsti dal piano di H-Farm: una laurea triennale in Digital business and mana-gement (che poi proseguirà con un percorso specialistico) e un master biennale in Interaction design equivalente a una lau-rea specialistica. H-Campus conoscerà, però, la propria forma definitiva nel maggio

2018 quando saranno portati a termine i la-vori di costruzione di un campus di 300 mila mq in cui studieranno circa 2 mila ragazzi (oggi sono 300): si trat-terà di un luogo in cui la creatività e il talento degli studenti saranno continuamente stimo-lati da numerosi eventi legati al mondo digitale e dall’apprendimento di soft skills fondamenta-li nell’imprenditoria

quali la fiducia in se stessi, la leadership e la capacità di lavorare in team oltre alla pra-tica di diversi sport. Nel gran-de auditorium che sorgerà si svolgeranno workshop, incon-tri con imprenditori, grandi aziende e manager delle prin-cipali aziende del Paese in uno scambio osmotico di idee e best practice. Una piccola Silicon Valley italiana citata anche da Tim Cook di Apple tra i cento esempi più signifi -cativi al mondo di educazione al digitale. Un buon biglietto da visita, non c’è che dire.

Sono aperte le iscrizioni al ma-ster in Accounting and auditing organizzato da università Catto-lica di Milano in partnership con Ernst&Young. Iscrivendosi entro il 30 settembre è possibile bene-fi ciare di uno sconto sulla quota di iscrizione, mentre la scadenza fi nale per l’ammissione è fi ssata entro il 30 novembre. Il master, che partirà il 23 gennaio 2017, si pone l’obiettivo di fornire il know how necessario per lavorare in so-cietà di revisione e di consulenza direzionale e amministrativa o nelle direzioni amministrazione, fi nanza, controllo e auditing di im-prese italiane e multinazionali. In questo modo, attraverso percorsi di stage, si intende favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di brillanti neolaureati in società di revisione o in grandi multinazionali che

operano nel campo dei servizi e del manifatturiero. In particolare, infatti, il master ha come scopo principale quello di fare in modo che i partecipanti acquisiscano la pratica e l’esperienza necessarie per rispondere alle esigenze di un mercato che richiede figure professionali qualifi cate e dotate di skill sempre più specifi che. Per la partecipazione al master, sono disponibili anche borse di studio a copertura totale o parziale della quota di partecipazione, tra le

quali fi gurano anche dieci borse messe a disposizione dall’Inps. Ernst & Young sostiene , infi ne, la partecipazione al master dei due candidati più meritevoli. Per avere maggiori informa-zioni sulle modalità di iscrizione, occorre scrivere all’indi-rizzo email: [email protected] o con-sultare il sito: h t t p : / / a l t i s.unicatt.it.

Fino al 3 otto-bre è possibile iscriversi al ma-ster in Real estate management – Svi-luppo e redditività immobiliare: verso la

gestione attiva or-ganizzato da Cise e Ge-sti.Tec del Politecnico di Milano. Il master, che si svolgerà dal 19 ottobre 2016 al 20 ot-tobre 2017, si colloca in un contesto in cui i grandi proprietari im-

mobiliari pubblici e privati hanno, di recente, avviato un processo di innovazione gestionale del pro-prio patrimonio, con l’obiettivo di incrementarne la qualità e la redditività: da qui l’esigenza di nuove figure professionali di elevato livello. Per questo motivo, l’obiettivo formativo del master è quello di definire una figura professionale in grado di inserirsi nei processi di valorizzazione dei patrimoni edilizi privati e pubblici e di affrontare con competenza le

diverse problematiche connesse alla loro gestione. La partecipazio-ne al master rappresenta, infatti, un’opportunità per acquisire un

know how manageriale e tecnico interdisciplina-

re che non è agevole costruire con le

sole esperienze di lavoro. Questo obiettivo vie-ne persegui-to attraverso modalità for-mat iv e che comprendono l ’ a p p r o f o n -

dimento delle principali me-

todiche e stru-mentazioni che

caratterizzano le operazioni immobilia-

ri a livello internazionale, unitamente alla disamina degli aspetti più operativi e concreti che caratterizzano le più importanti attività immobiliari che vengono analizzate dettagliatamente. L’at-tività didattica comprende, infine, anche testimonianze che saranno svolte da qualificati esponenti di importanti aziende nazionali ed internazionali. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, con-sultare il sito web: www.gestitec.polimi.it.

Parte il 3 ottobre la nuova edi-zione del corso di formazione per analisti fi nanziari organizzato da Aiaf fi nancial school, la scuola di formazione dell’Associazione ita-liana degli analisti e consulenti fi nanziari. Il corso formativo, che si terrà a Milano dal 3 ottobre

2016 al 28 marzo 2017, è volto a fornire una preparazione specifi ca a livello internazionale in tema di analisi fi nanziaria e di gestione del portafoglio. Il percorso didat-tico sarà articolato in differenti percorsi attinenti a quattro diverse aree di insegnamento: un’area pro-pedeutica all’analisi fi nanziaria, due aree specialistiche dedicate

all’analisi di bilancio e alla teoria e tecnica degli investimenti e, infi ne, un‘area di preparazione all’esame internazionale per il consegui-mento del diploma Ciia (Certifi ed international investment analyst). Il corso – per il quale Aiaf fi nancial school si avvale dell’esperienza di docenti selezionati tra gli esperti che operano in società fi nanziarie, studi professionali, negli istituti di credito e nelle università - si ri-volge, in particolare, ai consulenti fi nanziari, ai wealth manager, ai commercialisti e agli esperti con-tabili, agli avvocati e agli esperti di società di gestione del risparmio, ma anche a chi opera in banche, assicurazioni, società industriali e cooperative. Per iscriversi e per avere informazioni più dettagliate sugli argomenti trattati durante il corso, è possibile consultare il sito internet dell’associazione: www.aiaf.it.

CORSI & MASTER

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45Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 SettembreL’ I N C H I E S TANumerose le opportunità offerte da Bruxelles. Il primo bando in scadenza il 15/10

Un trampolino per l’EuropaEsperienza internazionale con gli stage nelle istituzioni Ue

Pagina a curaDI SIMONA D’ALESSIO

Mettere alla prova le proprie capacità (mentre si stanno completando gli

studi, o avendo già in tasca la laurea) sotto lo sventolio di bandiere blu con 12 stelle do-rate. È la prestigiosa chance, della durata di cinque mesi, di cui potranno usufruire circa 600 giovani che supe-reranno le selezioni per effet-tuare un tirocinio presso le Istituzioni europee, del valo-re di circa 1.200 euro; le date di inizio degli stage «sono fi s-sate al 1° marzo e al 1° ottobre di ogni anno», e due sono i periodi utili per la presenta-zione delle candidatu-re: dal 15 agosto al 15 ottobre (con una sca-denza, quindi, assai vicina), per i tirocini con inizio il 1° marzo, e dal 15 marzo al 15 maggio per quelli con che cominceranno il 1° ottobre. L’impor-tanza dell’opportuni-tà è brillantemente illustrata sul sito del Parlamento Ue, visto che si evidenzia come le iniziative siano nate per «partecipare alla formazione professiona-le dei cittadini e permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell’Istituzio-ne», e consistono in attività di apprendimento e di lavoro presso il segretariato genera-le, nonché in visite di studio (aperte agli over18 e fi naliz-zate a potenziare lo studio di determinati argomenti relativi all’integrazione eu-ropea, a realizzare effettuare ricerche presso la Biblioteca, o gli Archivi storici del Par-lamento Ue a Lussemburgo, per una durata massima di un mese), anch’esse partico-larmente preziose per i gio-vani del Vecchio continente che si stanno affacciando sul mercato occupazionale, e sono a caccia di esperienze di alto profi lo con cui imprezio-sire il proprio curriculum. Le sedi nelle quali verrà offerta l’occasione di cimentarsi con un percorso di apprendimen-to sono Bruxelles (il «cuore» della Commissione europea), Strasburgo (la città nella quale è collocato il Parla-mento), Lussemburgo e gli uffi ci d’informazione dei pa-esi membri dell’organismo.

Ma quali sono i vantaggi cui si va incontro mettendosi in lizza per accedere al sa-pere nei luoghi dove vengono decise le strategie politiche comunitarie e vengono ap-provate le norme che diven-teranno legge nelle singole nazioni? A giudizio di orga-nizzatori e (precedenti) bene-

fi ciari degli stage è questa la prima «breccia» in grado di aprire ai ragazzi la strada verso una carriera nell’Unio-ne europea; sebbene, infatti, sia necessario superare un concorso per funzionari per accedere a incarichi nelle componenti istituzionali, è assai favorevolmente preso in considerazione dagli esa-minatori che gli aspiranti lavoratori abbiano svolto un tirocinio di questo tipo, che rappresenta quel titolo in più che (e non si tratta di pure coincidenze) fi gura alla base dell’iter professionale di numerosi attuali funzionari e

commissari. Prima ancora, infatti, di

imparare nozioni valide (i tirocinanti hanno più di una opzione di stage al Parlamen-to europeo, si veda l’altro arti-colo nella pagina) da spendere in seguito, nella conquista di un impiego, è certo che i gio-vani valutati e accettati po-tranno conoscere da vicino un ambiente stimolante perché multietnico e multiculturale come quello delle sedi Ue, in cui giornalmente si confron-ta personale che si esprime in lingue diverse, e porta con sé caratteristiche e tradizio-ni che è sicuramente interes-sante osservare, per coglierne

gli aspetti migliori; il lavoro di squadra, generalmente, incrementa l’attitudine a sviluppare profi cue relazio-ni con il prossimo, attraver-so uno scambio di nozioni e comportamenti, ma in uno scenario così variegato le atti-vità praticate consentiranno di portare con sé (una volta concluso il periodo di perma-nenza all’estero) un bagaglio invidiabile di rara ricchezza umana e professionale.

È per queste ragioni, inol-tre, che può esser considera-to un elemento positivo avere alle spalle un’altra esperienza di incarico o studio nel pano-

rama internazionale, all’atto di compilare la domanda: i se-lezionatori, infatti, sembrano essere meglio disposti verso coloro che possono vantare la partecipazione al program-ma Erasmus, o che sono stati precedentemente impegnati in un’iniziativa di solidarietà fuori dai propri confi ni d’ori-gine. Non essendoci limiti all’invio delle candidature, è bene non scoraggiarsi al primo «no», giacché ogni se-mestre è aspra la «concorren-za» di migliaia di stagisti «in pectore». Perciò, se non si è stati ancora contattati, vale la pena ritentare la «scalata» verso l’Europa.

È un fi ore a cinque petali, che privilegia le attività di interprete e traduttore e di giornalista, l’offerta per tiro-cinanti targata Europa: si parte dalle iniziative destinate ai «titolari di diplomi universitari» (cosiddetti «tirocini Robert Schuman», dedicati all’uomo politico francese che è considerato uno dei padri fondatori dell’Unione europea), fi nalizzati a far sì che coloro che verranno se-lezionati possano completare la preparazione acquisita nel corso dei loro studi e prendere dimestichezza con quanto avviene nel quadro dell’Ue e, in particolare, con le dinamiche proprie del Parlamento comunitario. Tale opportunità si divide in tre alternative, la prima delle quali è una «opzione generale» aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione (essere un cittadino Ue, o di un paese candidato a entrare nell’orga-nismo, avere compiuto 18 anni dalla data di avvio dello stage, poter vantare una «profonda conoscenza di una delle lingue uffi ciali dell’Unione» e non aver usufruito di un tirocinio, o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio europeo). C’è, poi, la «opzione giornalismo», indirizzata a chi ha già effettuato un’esperienza professionale (comprovata da pubblicazioni, dall’iscrizione all’ordine dei giornalisti di uno stato membro, o dal completamento di una formazio-ne giornalistica riconosciuta nel perimetro comunitario), e l’opzione «Premio Andreij Sacharov», ossia un program-ma (che porta il nome del fi sico sovietico, noto per la sua difesa dei diritti civili) orientato ad «approfondire la conoscenza dell’azione del Parlamento in favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia».

A seguire, ci sono i tirocini di formazione, con cui chi ha già un diploma di fi ne studi secondari (corrispondente al livello di accesso all’università) o che abbia compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, avrà la possibi-lità di effettuare attività secondarie di apprendimento, o obbligatorie (per esempio, riguardanti l’accesso per l’esercizio di una professione regolamentata). Due, inve-ce, le modalità di perfezionare le capacità di tradurre in un’altra lingua nelle istituzioni del Vecchio Continente: una interessa i giovani che hanno completato studi uni-versitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma, l’altra concerne la formazione alla traduzione, per un periodo che «va da uno a tre mesi», con la pos-sibilità di proroga, «a titolo eccezionale», di tre mesi al massimo; per quest’ultima chance è previsto un assegno mensile di poco superiore ai 300 euro.

Infi ne, chi già dispone della qualifi ca di interprete di conferenza (e di una combinazione linguistica idonea) viene sollecitato a presentare domanda per sostenere una prova di accreditamento, o per partecipare a un concorso generale, utile a intraprendere una carriera in Europa. I dettagli su come presentare domanda per gli stage si trovano sul sito dell’Europarlamento: www.europarl.europa.eu.

Ecco tutte le opzioniproposte ai candidati

I gruppi di lavoro che risultano mag-giormente efficaci sono quelli capaci di comprendere quali siano le risorse e i vincoli caratterizzanti il proprio con-testo organizzativo, le condizioni nelle quali il lavoro si svolga in maniera più proficua e le problematiche della realtà in cui sono immersi. La consapevolezza dell’ambiente aiuta a individuare, infat-ti, le strategie adeguate per raggiunge-re gli obiettivi. È come se tali squadre fossero in grado di disegnare la propria «mappa del tesoro» e sapessero seguirla adottando, di volta in volta, il metodo ideale in base alla situazione specifica.Ciò consente di evitare alcuni errori che si possono incontrare nella quotidianità del lavoro, in primo luogo, la mancata

analisi di una condizione presente o di una risorsa, non riconosciuta come tale. Spesso la fretta o la presenza di scaden-ze impellenti, infatti, devia l’attenzione da strumenti posseduti e pronti all’uso, i quali potrebbero risolvere o velocizzare un «processo» bloccato.Il caso inverso, anch’esso fonte di ral-lentamenti ed errori, sarà il considerare inavvertitamente, per il conseguimento dell’obiettivo, risorse che non siano, in realtà presenti o sufficienti nel gruppo.Se la reale portata di risorse e vincoli sarà riconosciuta, invece, risulterà più facile instaurare un dialogo proficuo con i vertici dell’organizzazione, mediante un atteggiamento propositivo e realisti-co basato sulle essenziali necessità del

gruppo o sul bisogno di modificare una condizioni di difficoltà esistente.Il riconoscimento reciproco, da parte di tutti i membri di un team, di una gene-rosità di fondo nello scambiarsi risorse, nel «rivelarle» ai colleghi e nel metterle in comune, sarà un ulteriore comporta-mento premiante in termini di risultati raggiunti e di successo e soddisfazione del singolo partecipante al lavoro.La condivisione di abilità e competenze, infatti, non potrà che favorire l’insorgere di ulteriori nuove risorse comuni quali la motivazione a collaborare, la positivi-tà del clima e la fiducia nelle relazioni.

Angelo [email protected]

STRATEGIE DI LAVORO

La mappa del tesoro

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46 Lunedì 26 Settembre 2016 S C E N A R II dati dell’Osservatorio Job pricing sulle retribuzioni. Che nel 2016 crescono dell’1,7%

Le tasse abbattono gli stipendiItalia ultima in Europa per salario al netto delle imposte

DI GABRIELE VENTURA

In Italia il cuneo fisca-le abbatte gli stipendi. Guardando infatti alla retribuzione media lorda

di un lavoratore dipendente, l’Italia si colloca al nono po-sto a livello europeo. Scivola però in coda alla classifi ca Ue se si considera il salario al netto della tassazione. È quanto emerge, tra l’altro, dal Jp Salary outlook 2016, rapporto messo a punto dall’Osservatorio JobPri-cing su base semestrale. Nel primo semestre 2016, le retribuzioni rilevate sono in crescita dell’1,7% rispetto alla tendenza dello 0,1% che aveva caratterizzato il 2015. A calare solo le retribuzioni dei dirigenti, mentre quelle dei quadri, degli impiegati e degli operai risultano in crescita.

Quanto allo stipendio me-dio, un

lavoratore dipendente, in Italia, nei primi sei mesi di quest’anno ha percepi-to una retribuzione an-nua lorda media pari a 29.176 euro. Quasi il 95% degli occupati dipenden-ti di aziende privati sono inquadrati come operai o impiegati, l’1,3% ha la qualifi ca di dirigente con un reddito medio di 103.205 euro e il 4,2% è un quadro e percepisce in media 53.667 euro. Gli impiegati, invece, secon-do il rapporto, guadagna-no 30.953 euro, mentre la busta paga degli operai si aggira intorno ai 24.382 euro. In linea di massi-ma, lo stipendio di un diri-gente risulta quattro volte superiore rispetto a quello di un operaio, tre volte un impiegato e circa il doppio di un quadro. A livello terri-toriale, inoltre, le differenze retributive relative al primo semestre 2016 consistono in una retribuzione media dei lavoratori occupati nel Nord

del 4,4% superiore rispetto ai lavoratori del Centro Italia e quasi il 18% in più rispetto a quelli del Sud e delle Isole, con la Lombardia sempre sul podio per tutti gli inquadramenti considerati.

I macro settori più retribu-tivi sono invece i servizi fi nan-ziari, ovvero banche, assicu-razioni e società fi nanziarie,

seguiti da utilities, industria e commercio, sopra la media nazionale. Al di sotto della media troviamo le retribu-zioni dei servizi, dell’edilizia e dell’agricoltura. Spostando l’analisi per singolo inquadra-mento, dal rapporto emerge che i settori industriale e del-le utilities primeggiano a pre-scindere dall’inquadramento,

mentre il settore dei ser-vizi si colloca sempre agli ultimi posti. Inoltre, il set-tore edilizio risulta in cre-scita del 2,6%, per quanto riguarda le retribuzioni medie, mentre l’agricoltu-ra segna un calo del 2%. L’osservatorio sposta poi l’analisi sulle differenze di genere e di età, con gli uomini che percepiscono l’11,6% in più in busta paga rispetto alle don-ne. Tale divario aumenta fortemente nell’inquadra-mento impiegatizio, ma la differenza retributiva di genere appare attenua-ta rispetto ai valori regi-strati nel 2015, quando il

valore medio osservato era pari al 12,2%. Un dato con-fermato per tutti e quattro gli inquadramenti considerati dall’analisi. Riguardo infi ne la differenza di retribuzione percepita al crescere dell’età del lavoratore, nel 2015 il dato era del 67,8%, valore sce-so nel primo semestre 2016 al 66,5%.

Autori - Chris McChe-sney, Sean Covey, Jim HulingTitolo - 4 LE DISCI-PLINE DELL’EXECU-TION - Conseguire gli obiettivi strategici fon-damentaliCasa editrice - Fran-coAngeli Editore, 2016, pagg. 267

Prezzo - Euro 30Argomento - Non è

difficile per un leader formulare una strategia,

diffi cile è realizzarla, specie se richiede il cambia-mento comportamentale di più persone. Per anni gli autori hanno lavorato con migliaia di imprese ed organizzazioni proprio sul come, consapevoli che fosse proprio questo il vero punto debole di qualsiasi strategia: l’execution, la sua «esecuzione». Attraver-so l’osservazione hanno scoperto la causa principale di questa diffi coltà: è il vortice delle attività quoti-diane e urgenti che divora tutte le energie e tutto il tempo, senza lasciare spazio per ideare e attuare strategie per il futuro. Dopo averlo testato in più di 1.500 organizzazioni, hanno anche individuato l’antidoto. Sono le 4 «Discipline dell’Execution» ac-curatamente descritte nel libro: 1) mettere a fuoco gli obiettivi strategici fondamentali; 2) intervenire sulle misure cosiddette lead, relative alla tendenza futura, con valore previsionale rispetto al raggiun-gimento dell’obiettivo e con la possibilità di essere infl uenzate dai membri del gruppo; 3) tenere uno stimolante tabellone segnapunti; 4) fare ciclicamen-te il punto della situazione. Dietro l’aspetto ingan-nevolmente semplice, queste regole sono in realtà di diffi cile implementazione. Ma, proprio per la loro forte base empirica, garantiscono concreti risultati. Il libro si articola in tre sezioni: nella prima vengono insegnate le 4 discipline dell’esecuzione (4 DX), nella seconda e nella terza viene dettagliata la relativa applicazione. Esempi di casi concreti, testimonianze, un capitolo conclusivo con riferimenti didattici ed un pratico glossario corredano l’impianto del testo.

Autore - Luisa Poglia-naTitolo - ESPLORARE I CONFINI - Pratiche di donne che cambiano le aziendeCasa editrice - Gue-rini Next Editore, 2016, pagg. 144

Prezzo - Euro 17Argomento - Par-

tendo dal presupposto che il cambiamento culturale, strutturale e globale porta oggi a vi-

vere in contesti molto diversi dal passato, l’autrice ritiene in profonda crisi il ruolo di potere del ma-nager. Occorre un altro management con un’altra responsabilità. Il libro, quindi, sviluppa e valorizza le pratiche svolte da numerose donne in ruoli de-cisionali di alto livello, che appaiono anticipatrici di una nuova idea di management. Infatti, il terzo capitolo presenta un’interessante e signifi cativa raccolta di testimonianze di un «management di-verso», che viene da donne autorevoli e che si qua-lifi ca come una proposta per tutti con lo scopo di «esplorare i confi ni del noto». Sono contributi che indicano coraggiose innovazioni con effetti positi-vi per le persone e per le organizzazioni. L’autrice, che è parte di questa nuova schiera di dirigenti, conclude con dodici concetti «sensati» che possono concorrere a rigenerare le aziende. Ecco in stretta sintesi i pensieri esposti: ogni persona contribuisce a rendere l’organizzazione un organismo vivente; attraverso l’agire quotidiano tendere ad obiettivi co-muni; diffondere le conoscenze acquisite; non esiste la soluzione buona in assoluto; favorire la respon-sabilità diffusa; un progetto si sviluppa facendolo; apprendere di più dalle esperienze che dalle teorie; non basta risolvere i problemi, occorre cambiare la cultura aziendale; non spaventarsi delle circostanze diffi cili, a volte sono le più promettenti; nel lavoro tutti più liberi e tutti più responsabili; nello stare nei ruoli decisionali, non deve interessare il potere, ma lo sviluppo di nuove potenzialità.

Autore - Paolo GilaTitolo - HO VISTO PIÙ LONTANO - Viag-gio-Inchiesta tra le ec-cellenze della ricerca e del Made in ItalyCasa editrice - Edi-zioni Guerini e Associa-ti, 2016 pagg. 214

Prezzo - Euro 18,50Argomento - Secon-

do l’Onu e l’Ocse, l’Italia è la 7ma economia in-dustriale del mondo, la 27ma per investimenti

in ricerca, la 35ma per numero di ricercatori resi-denti e la 18ma per numero di brevetti ed attività connesse. Questo è un bilancio critico, secondo l’au-tore del libro, che richiama il concetto di «frontiera tecnologica» di Zilibotti, inteso come il limite più avanzato delle ricerche teoriche e applicate, per cui più un paese contribuisce allo sviluppo delle cono-scenze e adegua il proprio sistema produttivo, più esso è considerato avanzato. Il nostro paese è lontano da quest’area, perché dal 2008 in poi il gap di cono-scenze tecnologiche si è allargato rispetto agli altri paesi europei più avanzati come la Germania, che hanno investito nella formazione, tanto che il livello produttivo dei tedeschi è tornato ai livelli pre-crisi, mentre l’Italia ha perso il 25% della sua produzione industriale nello stesso periodo. Dal 2008 al 2014 la spesa pubblica per la ricerca è calata da 4 miliardi di euro a 2,8; la spesa per il sistema universitario è scesa da 8,6 a 7,8 miliardi di euro. L’obiettivo del libro è quello di capire dove e come l’Italia ha perso o guadagnato nelle attività della ricerca e come col-mare le distanze per poter recuperare. Attraverso interviste a scienziati, accademici, uomini di cultura e imprenditori, leader in diversi ambiti disciplinari e di ricerca, l’autore compie un viaggio suggestivo all’interno delle eccellenze del sapere del nostro Paese, per individuare le linee innovative e i trend più signifi cativi che possano sostenere lo sviluppo economico, culturale e politico.

a cura di Pietro Scardillo

Strumenti di lavoro

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47Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 Settembre 201P E R C O R S ILe ricerche di personale delle aziende del fashion puntano anche su proi li ingegneristici

Competenze a 360° per la modaDalla nautica all’hotellerie i settori da cui attingere risorse

Pagina a curaDI ROBERT HASSAN

Aziende della moda a caccia di project leader in ambito marketing e comunicazione, art di-

rector, sales director, product manager, buyer e merchandi-ser. Lo rivela un’analisi effet-tuata da Technical Hunters, società di head hunting. Tra i requisiti base di queste fi gure rientrano: la capacità analiti-che e gestionali elevate, espe-rienze in business di massa, legati a scadenze ritmate e veloci, oppure in business di nicchia, come il food e l’hotel-lerie di lusso, che si rivolgono a una clientela affi ne a quella dell’alta moda. Ai candidati viene chiesto di portare valore aggiunto, adattando le cono-scenze pregresse alle logiche

del nuovo contesto organizza-tivo. In termini retributivi, i compensi medi variano da un minimo di 60 mila euro lordi annui, per fi gure come project leader, buyer e merchandiser, sino a 150 mila euro per i pri-mi livelli del top management, come sales director e art direc-tor.

«Sempre più spesso, le im-prese italiane della moda se-lezionano questi manager da settori diversi, da quelli più affi ni, come la nautica di pre-stigio, i vini di qualità, l’hotel-lerie, a quelli più lontani, come l’automobile, lo sport, le fonda-zioni sociali e sanitarie», spie-ga Veronica Crippa, manager di Technical Hunters. «È un fenomeno che sta diventando una vera e propria tendenza, per due ordini di motivi: il pri-mo la ricerca di idee e approcci innovativi da parte delle im-prese del lusso e il secondo la crescente contaminazione tra settori. Un esempio del primo caso è la ricerca di professioni-sti che provengono dai beni di largo consumo o da altri seg-menti del lusso, come gli yacht e gli hotel di alta gamma, men-tre nel secondo caso rientrano le partnership delle case della moda con i marchi dell’auto-mobile o dell’alimentare di qualità oppure con fondazioni

umanitarie e case di cura, da cui scaturisce un naturale tra-vaso di competenze», aggiunge Crippa.

L’analisi evidenzia inoltre che i profili tecnici più ri-chiesti nel comparto moda in questo periodo sono: il real estate business developer, il project manager e mainte-nance engineer. Il real estate business developer è responsa-bile dello sviluppo immobiliare dell’azienda, per questo motivo deve conoscere il mercato im-mobiliare, avere spiccate doti commerciali e un’ottima cono-scenza delle lingue straniere. La sua retribuzione si colloca, in media, tra i 60 e i 100 mila euro lordi l’anno, in funzione dell’esperienza. Il project ma-nager è necessario all’azienda per la gestione del progetto e dei lavori connessi all’apertura

di nuovi punti vendita. A que-sta fi gura si richiede laurea in ingegneria o architettura, ca-pacità di gestire un progetto da un punto di vista tecnico, di tempi e di costi, capacità di gestione del personale e disponibilità a viaggiare. Lo stipendio varia in media tra i 50 e gli 80 mila euro lordi an-nui. Il maintenance engineer cura invece la manutenzione dei punti vendita e deve pos-sedere diploma o laurea tec-nica e avere una conoscenza dell’impiantistica generale. Il compenso medio si aggira tra i 35 e i 45 mila euro lordi annui. L’occupazione nel settore della moda si evolve, con al centro dunque lo sviluppo dei punti vendita: resta elevata la do-manda anche per fi gure quali store manager, sales assistant e visual merchandiser.

Infi ne, c’è sempre più spazio per le professioni ingegneristi-che nel settore della moda. «La spinta verso i negozi monomar-ca nel fashion, soprattutto nel segmento casual e sportswear, genera una crescente atten-zione verso le professionalità tecniche capaci di individuare le location più promettenti e ristrutturarle e svilupparle al meglio», spiega Emanuele Franza, senior manager di Technical Hunters.

Nelle aziende di grandi dimensioni nel settore della moda sono attive anche le ricerche di fi gure come il responsabile del brand che coordina la politica di marke-ting, con riferimento a uno specifi co pro-dotto o linea di prodotti contraddistinti dalla medesima marca. Svolge compiti di supervisione e funzione di programma-zione degli obiettivi da perseguire in un determinato arco temporale. La sua mis-sion è di: tutelare ed accrescere il valore della marca, garantire l’effi cacia e la co-erenza delle diverse iniziative di comuni-cazione rivolte ai diversi pubblici con cui la marca dialoga e diffondere all’interno dell’azienda una cultura di marca forte ed in grado di orientare al rispetto dei suoi valori ogni comportamento individuale. È chiamato a promuovere l’armonia e la rilevanza della marca nei diversi merca-ti geografi ci, in maniera coerente con le specifi cità locali. Ha inoltre il compito di tracciare le linee guida per la defi nizio-ne dell’identità proposta, determinando i valori costitutivi l’identità della marca, declinando i valori della marca nelle ap-posite rappresentazioni, selezionando i pubblici di riferimento.

Questo professionista da un lato è sem-pre più importante per dialogare e creare una vera community e quindi fi delizzare al massimo i clienti e dall’altro lato è sem-pre più sotto scacco di un’infedeltà detta-ta generalmente dalla crisi. Questa fi gura è sempre più necessaria a quelle aziende che vogliono fare il salto di qualità e de-vono puntare con forza sul proprio o sui propri brand. Le sue competenze sono, dunque, oltre a quelle classiche di mar-keting, anche di web marketing, capacità relazionali e di sfruttare al meglio i mo-derni strumenti digitali per comunicare e dialogare con i clienti.

Per svolgere questa professione occorre avere generalmente un solido background nelle ricerche di mercato e nei comporta-menti di acquisto e della comunicazione strategica.

Il responsabile del brand nella moda può svolgere anche mansioni legate alla protezione del marchio, ma talvolta è un ruolo svolto in outsourcing: non è un compito che si svolge molto in uffi cio, ma soprattutto nei tribunali e dogane in cui ci si muove molto per proteggere i

prodotti di marca delle aziende contro i falsi. Molte aziende infatti registrano il proprio marchio nel mondo reale, ma non si preoccupano tuttavia di proteggerlo e promuoverlo su internet.

Questo professionista è quindi chiama-to a sviluppare e mettere in atto procedu-re di indagine e di sorveglianza, a control-lare gli specifi ci mercati reali e virtuali, a condurre indagini relativamente ad operati lesivi del brand, a intraprende-re, gestire e concludere con successo le appropriate azioni legali e a preparare e diffondere rapporti sulle indagini, sulle analisi e tendenze dei rischi. Si occupa inoltre di gestire un data base di persone, organizzazioni e websites che rappresen-tino un potenziale pericolo per il brand. Mette in atto un programma controllato di acquisizione di prodotti provenienti da fonti sospette, prepara e gestisce il budget annuale operativo inerente le at-tività di protezione del marchio. Analizza infi ne l’effi cacia delle metodologie e delle contromisure messe in atto, sviluppa e mantiene le relazioni con gli enti pubblici pertinenti.

A questo profi lo viene usualmente ri-chiesta una laurea in giurisprudenza, competenza di diritto di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, di tutela di marchi, di lotta alla contraffazio-ne internazionale, esperienza di qualche anno in marketing di prodotto in generale e conoscenza dei prodotti del brand e, in particolare, capacità di gestire numerosi progetti contemporaneamente. Occorre avere inoltre una buona conoscenza alme-no della lingua inglese ed essere dotato di forte spirito analitico, di attitudine al lavoro in team sia all’interno dell’azienda con le vendite, il marketing, le funzioni di prodotto, che all’esterno. La sua retribu-zione è molto varia: va dai 60 mila ai 160 mila euro lordi all’anno, con un bonus del 20-30% del fi sso, in funzione del raggiun-gimento di obiettivi personali e/o azienda-li. È di norma una fi gura legale che indi-rizza la propria attività a tutelare quindi l’integrità dei marchi. La sua importanza e la sua evoluzione sono fortemente le-gate allo sviluppo della globalizzazione dei mercati. Anche per questo si tratta di solito di un lavoro poco sedentario, spesso in giro per il mondo.

Richiesto il responsabile del brand

Nelle aziende di grandi dimensioni nel prodotti di marca delle aziende contro i

Il responsabile della protezione del brand

Mansioni Competenze Conoscenze linguistiche e studi universitari

È chiamato a sviluppare e mettere in atto procedu-re di indagine e di sorve-glianza, a controllare gli specii ci mercati reali e virtuali, condurre indagini relativamente ad operati lesivi del brand

Competenza di diritto di proprietà, in particolare intellettuale, di tutela di marchi, di lotta alla con-traffazione internaziona-le, esperienza di qualche anno in marketing di prodotto

Buona conoscenza della lingua inglese

Gestisce le appropriate azioni legali, prepara e diffonde rapporti sulle indagini, sulle analisi e sulle tendenze dei rischi

Capacità di gestire nu-merosi progetti contem-poraneamente e essere dotato di forte spirito analitico, di attitudine al lavoro in team

Laurea in giurisprudenza

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48 Lunedì 26 Settembre 2016 A Z I E N D ELa selezione riguarda sia commessi sia responsabili di negozio

In Inditex 700 assunzioniIl gruppo aprirà 30 nuovi punti vendita

Pagina a curaDI LAURA ROTA

Inditex Italia, apparte-nente al gruppo spagno-lo che include gli otto marchi Zara, Pull&Bear,

Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe, con più di 7 mila negozi in 91 paesi e oltre 150 mila dipendenti, con una percentuale fem-minile del 77%, ha in programma entro la fi ne del 2016 l’apertura di circa 30 nuovi punti vendita di tutti i brand del gruppo. Nei prossi-mi mesi, conseguentemente, sono previste circa 700 nuo-ve assunzioni. I profi li ricer-cati, ai quali sono richieste doti relazionali, attitudine a lavorare in team, passio-ne per la moda, dinamicità, motivazione, una minima conoscenza dei brand del gruppo, essere sorridenti, fashion, avere un’immagi-ne curata e gentilezza, sono principalmente due: addetti alle vendite e responsabili di

negozio. Agli addetti alle vendite

si richiedono un diploma di scuola superiore, età com-presa tra i 18 e i 30 anni, voglia di crescere professio-nalmente e, preferibilmente, la conoscenza delle lingue straniere. Le skill richieste si diversifi cano anche a se-conda dei marchi. Per Zara, età non superiore ai 30 anni, predisposizione verso

il cliente, customer service. Da Bershka-Stradivarius-Pull&Bear, i marchi giova-ni, lavorano ragazzi fi no ai 27 anni, dinamici, grintosi e interessati verso la moda non convenzionale, più stre-et. Per Oysho e Zara Home l’età può arrivare ai 30 anni e sono richiesti una vendita più assistita, un rapporto confidenziale con i clienti e interesse per il prodotto casa. I negozi Massimo Dut-

ti necessitano di persone con grande sensibilità verso la moda, molto raffi nate, in grado di svolgere una ven-dita estremamente assistita. La figura dei responsabili di negozio è più struttura-ta: devono avere un’età dai 23 ai 35-40 anni, diploma o laurea, esperienza matura-ta possibilmente nel settore retail–moda, in gestione di persone, grandi volumi di

prodotto, magazzino/stock/operation di negozio e padro-nanza delle lingue straniere. Quanto ai percorsi di carrie-ra, l’iter prevede il passaggio da venditore a vice responsa-bile o visual commerciale o operation manager per Zara, a store manager. Infi ne, per i più meritevoli, responsabile di zona (hr o commerciale).

Attualmente, il gruppo ha in corso due progetti speciali: potenziali interni

e Intransit. Potenziali in-terni si pone l’obiettivo di individuare i talenti tra le persone già in forza alla so-cietà e attivare per loro un percorso di formazione ad hoc per portarli a ricoprire un ruolo di responsabilità; di fatto, vengono posti in es-sere percorsi di formazione personalizzati secondo le at-titudini del dipendente e la destinazione fi nale. Intran-

sit è, invece, un progetto di scambio della durata di 6 mesi all’interno di alcuni paesi europei, che consente al personale di vivere un’esperienza inter-

nazionale. Inditex è in grande espansione e questo comporta continui inserimenti di nuove fi gure. Ritiene che la crescita del gruppo sia legata a quella delle persone, sulle quali in-veste in termini di formazio-ne e training. Gli interessati possono presentare la candi-datura collegandosi al portale http://www.lavoraconnoi-ita-lia.it/lavora-con-noi-inditex/ oppure al sito www.inditex.com, careers.

Mail Express Posta & Finanza dà vita a Continuità territoriale postale, progetto di affiliazione gratui-ta dedicato ai giovani imprenditori della Sardegna. «Amo profondamente la mia terra e ho pensato a un progetto di sviluppo imprenditoriale, riservato ai miei conterranei».

Questo lo slogan della nuova campagna con cui la principale azienda di poste private in Italia uf-ficializza l’arrivo in Sardegna, con un progetto ri-

servato ai giovani sardi con spirito imprenditoria-le. L’obiettivo è favorire la creazione di una nuova realtà lavorativa in un territorio che vede un alto tasso di disoccupazione, circa 260 mila inoccupati nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni.

Il gruppo, presente sul territorio nazionale con 400 punti vendita, un fatturato di circa 20 milioni di euro, 400 mila clienti, tra cui pubblica ammini-strazione, banche e assicurazioni, è intenzionato a invertire la rotta e, attraverso questo progetto, vuole offrire alla popolazione sarda interessata a avviare un’attività imprenditoriale in franchising l’opportunità di entrare a far parte di un’impresa consolidata.

La forma contrattuale offerta presenta diversi vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico. Al franchisee non verranno richiesti fee d’ingresso, che ammonterebbero a 18 mila euro e royalties free per i primi 4 anni. «Il franchising», dichiara il fonda-tore Bachisio Ledda, «è uno dei modelli di business su cui puntiamo molto. Vogliamo che ogni nostro negozio sia gestito esattamente come se fossimo noi a occuparcene direttamente». Per questo, l’azienda metterà a disposizione dei futuri affiliati persona-le specializzato, che fornirà assistenza e supporto necessari per costruire una rete solida e uniforme caratterizzata da professionalità e competenza. Gli interessati possono candidarsi al sito http://www.mailexpress.it/, franchising.

Uffi ci postali in franchising

Co.Mark, società del gruppo Tecnoinvestimenti specializzata in servizi di temporary export ma-nagement, dopo aver inserito 15 nuovi profili nel proprio organico dall’inizio dell’anno, prosegue nel suo percorso di crescita con la ricerca di 10 nuove figure da assumere e formare in qualità di temporary export specialist®, professionisti dedi-cati a supportare le aziende italiane nello sviluppo

di strategie per l’internazionalizzazione e la cre-scita commerciale sui mercati esteri. «Sempre più aziende», afferma Massimo Lentsch, presidente di Co.Mark, «si rivolgono a Co.Mark per l’ingresso o il potenziamento della propria presenza commerciale sui mercati del mondo; per questo motivo abbiamo la necessità di accrescere il nostro organico, assu-mendo costantemente durante l’anno nuovi profes-sionisti in grado di affiancare i clienti nel loro per-corso di internazionalizzazione». L’azienda cerca laureati, preferibilmente in economia o commercio estero, con un minimo di due anni di esperienza in uffici commerciali estero o come export manager, con la conoscenza di almeno due lingue straniere, necessarie per poter agire in contesti internazio-nali, doti commerciali, intraprendenti e con capa-cità di problem solving e autonomia di gestione: i temporary export specialist® lavorano a stretto contatto con il cliente e devono essere in grado di prendere decisioni strategiche. Le imprese italiane sono consapevoli che l’internazionalizzazione può offrire grandi opportunità di crescita, ma non tutte hanno al proprio interno le risorse necessarie. È in questo contesto che si inserisce Co.Mark che, con l’export manager in outsourcing, permette alle pmi di approcciare in modo corretto il commercio sui mercati esteri. Gli interessati possono candidarsi al sito www.comarkspa.it, lavora con noi.

Co.Mark cerca i futuritemporary export manager

Upim, catena italiana di grandi magazzini di fascia media, gestita dal gruppo Ovs, seleziona addetti alla vendita, con attitudini relazionali, di comunicazione e al lavoro in team, prefe-ribilmente esperti, per le nuove aperture di Gubbio (Pg), Ferrara, Rieti e per Pontedera (Pi); addetti magazzino a tempo pieno per Gubbio, Ferrara, Rieti e Mate-ra. Candidature al sito http://www.upim.it/pages/lavora-con-noi.

Lavazza, che dal 1895 a Torino produce caffè in quattro stabilimenti in Italia e oltre 50 training center nel mondo, ricerca laureati da non più di 12 mesi con ottima co-noscenza dell’inglese: top gastronomy trainee per la direzione marketing, con laurea in scienze gastro-nomiche; cs food service trainee per la direzione commerciale, laureato in discipline economiche o umanistiche. Candidatu-ra al sito sapportal-hcm.lavazza.com.

Lush, specializzata nel-la produzione e vendita di cosmetici fatti a mano con ingredienti naturali, cerca addetti vendita per i ne-gozi di Bologna, Rimini, Roma, Firenze e Treviso, con doti comunicative e relazionali, conoscenza delle lingue e disponibilità per 6 giorni a settimana, compresi weekend e giorni festivi; commessi per il periodo natalizio a Milano e Pisa; addetti digital ful-fi llment a Milano. www.lush.it, lavora con noi.

Bluserena, catena di hotel e villaggi vacanze a 4 stelle, presente in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sarde-gna, Sicilia e Piemonte con circa 2 mila collaboratori, ha aperto le selezioni di personale per la stagione estiva 2017: vice direttore, chef, maitre, responsabili bar, personale di cucina, sala e bar, laureati e diplo-mati per tirocini formativi negli uffi ci. Candidarsi a https://www.bluserena.it/it/, lavora con noi.

APRO formazione, con sede in provincia di Cu-neo, che prepara i giovani al mondo del lavoro e crea percorsi di aggiornamento professionale per i lavora-tori, cerca un docente per il settore elettrico, diplomato o laureato con esperienza quinquennale per la sede di Canelli; un insegnante di matematica e uno di italiano per Alba, dove c’è anche una vacancy per supporto segreteria dedi-cata ai progetti europei. Curriculum a http://www.apro-fp.it/, lavora con noi.

NEWS

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49Lunedì 26 Settembre 2016Lunedì 26 Settembre 201IL PROFESSIONISTA

Raimondo Rinaldi, alla guida dell’Associazione italiana giuristi di impresa. Tra natura e lavoro

Il diritto al servizio dell’attivitàEsercitare una professione che permette di andare al di là del parere legale offre la possibilità di conoscere a fondo la realtà per la quale si opera

DI BEATRICE MIGLIORINI

Albert Einstein diceva «Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata». Per conoscerla, però, è

necessario passare del tempo a contatto con essa alla scoperta dei

suoi tesori, osservando ciò che ci cir-conda e imparando a cambiare pro-

spettiva all’occorrenza. Esattamente con lo stesso approccio che a volte è

necessario avere sul lavoro, soprat-tutto quando ci si trova di fronte

alla possibilità di interpretare in modo diverso una profes-sione. Lo sa bene Raimon-

do Rinaldi, presidente del consiglio generale dell’Associazione italiana giuristi di impresa, classe 1957, napo-letano di nascita, romano di adozione, con una vocazione per il diritto civile e commerciale che negli anni ha col-tivato non tanto attraverso la libera professione ma attraverso l’attività di consulenza e assistenza presso alcune delle più importanti aziende operanti sul mercato come giurista di impresa. Un percorso professionale, quello di Rinaldi, che affonda le sue radici nel fortunato connubio frutto dell’amore per il diritto da una parte e «dell’in-contro con un amico di Napoli che non vedevo da tempo e che nel frattempo

si era trasferito a Mi-lano per lavorare come avvocato in un’azienda americana», ha raccon-tato a ItaliaOggiSette Rinaldi, «eravamo nei primi anni Ottanta, e lui mi dette una vi-suale nuova e interes-sante della professione di giurista d’impresa. Realizzai che era esat-tamente quello che mi mancava nella profes-sione libera del tempo e cioè la possibilità di andare al di là del pa-rere fornito e compren-dere cosa ci fosse prima e dopo di esso. Capii, in altre parole», ha sotto-lineato il numero uno dell’Aigi, «che lavorare come legale in azienda mi avrebbe consentito di viverla dall’interno comprendendone l’or-ganizzazione, i processi e gli obiettivi».E dal quel momento

partì l’avventura con l’Ibm, durata quasi un decennio a cui fece seguito all’inizio degli anni ’90 l’approdo in Esso spa dove nel 1997 a Rinaldi ven-ne affi data la direzione affari legali e societari che, attualmente, si com-pone di quindici persone di cui nove avvocati in Italia, fornisce un ampio e completo servizio di assistenza legale alle affi liate petrolifere e chimiche del gruppo ExxonMobil in Italia e in paesi dell’area mediterranea. E proprio alla luce della passione per il lavoro svolto ogni giorno è nato l’interesse per l’at-tività dell’Aigi.«L’impegno con l’Aigi», ha raccontato Rinaldi, «è nato principalmente per condividere esperienze e conoscenze con i colleghi di altre aziende e per dare il mio contributo al riconosci-mento normativo della nostra fi gura professionale. E con questo adeguare l’Italia non solo ai paesi anglosassoni ma ai maggiori paesi occidentali supe-rando l’incompatibilità con l’iscrizione all’albo avvocati e ottenendo il ricono-scimento del segreto professionale. Purtroppo, per l’opposizione di alcuni gruppi di interesse», ha proseguito Rinaldi, «non siamo ancora riusciti a portare a termine questo obiettivo che resta tra le nostre priorità.Spero di riuscire in quest’ultimo man-dato a portare a termine questo compi-to, altrimenti passerò il testimone ma resterò a dare supporto in questa lun-ga battaglia anche nell’interesse delle nuove generazioni di professionisti e di un mercato del lavoro, nella professio-ne legale, più fl essibile». In attesa che questo accada, però, il contatto con la natura e la famiglia restano la prio-rità. In particolare con i suoi affetti spera presto di «tornare a viaggiare quando il tempo non sarà più limitato e potremo farlo con la lentezza neces-saria ad apprezzare ogni passo».

NOME

Raimondo RinaldiNATO A

NapoliIL

7 maggio 1957PROFESSIONEDopo la maturità classica si lau-

rea in giurisprudenza nel 1980 presso l’università La Sapienza di Roma. Dopo l’abilitazione all’esercizio della professio-ne, sceglie di dedicarsi alla consulenza e all’assistenza legale per l’attività di azienda. Resta i no agli inizi degli anni ’90 presso Ibm e nel ’92 approda in Esso Italiana s.p.a dove nel 1997 diviene di-rettore affari legali e società. È presidente

del consiglio generale dell’Associazione italiana giuristi d’impresa e docente in materia della concorrenza e del diritto commerciale presso la Scuola nazionale di specializzazione per giuristi d’impresa. È membro del Comitato esecutivo della commissione diritto e pratiche della concorrenza della Camera di commercio internazionale (sezione italiana).

Chi è Raimondo Rinaldi• La palla a spicchi fa parte di lui i n da ragazzo e alle spalle ha 25 anni di pratica anche a livello agonistico • Amante del cinema a 360°, potendo scegliere predilige la cinematograi a italiana, americana, francese e inglese• Affascinato dal web e dalle incredibili possibilità che la tecnologia offre, prova in ogni modo a sfruttarle al massimo• Con gli animali ha un legame profondo, soprattutto con i cani. E nel suo cuore ci sono i setter irlandesi• Lettore eclettico e accanito, negli ultimi anni ha scelto di dedicarsi alla saggistica lasciando indietro i romanzi

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Raimondo RNATO A

NapoliIL

7 maggio 1PROFESSIONDopo la mclassica si

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Chi è Raim• La palla a spicch• Amante del cine• Affascinato dal w• Con gli animali

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• Lettore eclettico e

Chi è Raim

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50 Lunedì 26 Settembre 2016 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

Valdimir de Maack entra in NewAlpha asset management

NewAlpha Asset Management (il fondo di incubazione del gruppo La Française specializzato nell’in-vestimento in società emergenti a livello globale) annuncia l’ingresso in qualità di International Investor Relationship Manager di Vladimir de Maack, uno dei più autorevoli esperti nell’incubazione d’impresa e uno dei più grandi innovatori nel private equity. De Maack, che farà capo a Clarisse Anger-Jacob, Head of Development di NewAlpha, sarà responsabile per lo sviluppo del bu-

siness e della clientela all’estero, oltre che per lo sviluppo dell’atti-vità di private equity di NewAlpha all’estero. De Maack vanta 13 anni di esperienza all’interno del Grup-po Société Generale nell’ambito del risparmio gestito. Precedentemente ha lavorato come Head of sales deve-lopment presso Lyxor AM a Lussem-burgo e in Belgio, con il compito di implementare l’offerta della Società in termini di gestione patrimoniale alternativa e di soluzioni dedicate alla clientela istituzionale. Laureato presso la EDHEC Business School, con un Master in Finanza, Vladimir è anche un CFA (Chartered Financial Analyst).

Gian Claudio Casella head of residential di Prelios agency

Prelios Agency, tra i principali ope-ratori italiani nell’intermediazione im-mobiliare, ha nominato Gian Claudio Casella, Head of Residential. Casella negli ultimi venti anni è stato Ammi-nistratore Unico di Filcasa Service, società del Gruppo Filcasa S.p.A., ri-conducibile alla famiglia Paletti. Nel Gruppo Filcasa ha svolto mansioni di coordinamento e sviluppo di nuove iniziative. All’interno di Prelios Agency svilupperà, con l’aiuto di un team de-dicato, la Business Unit Residenziale – Frazionamenti e Cantieri.

Francesco Ronzoni coordina gli ufi ci regionali di Gabetti

Francesco Ronzoni entra in Gabetti come nuovo Responsabile del Coordinamento degli Uffici regionali del Gruppo Gabetti e supporterà la Divisione Frazionamenti e Cantieri per quanto riguarda le attivi-tà di sviluppo. Ronzoni lavora nel setto-re immobiliare da oltre 10 anni, prima come libero professionista presso diversi studi di ingegneria e architettura, suc-cessivamente nel Gruppo Vitali, dove ha svolto il ruolo di Project Develop-ment and Sales Manager consolidando il suo know how tecnico-commerciale. Dal 2011 ha lavorato in Filca in qualità

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LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E A INVITOL’iscrizione è libera previa conferma da parte dell’Ente Organizzatore

Informazioni:

MF Servizi Editoriali S.r.l. - www.mfconference.it

e-mail: [email protected] - Tel. 02 58.219.969

Modera:

Gabriele Capolino

Direttore ed Editore Associato

MF - Milano Finanza

Intervengono:

Maria Bianca Farina

Presidente

ANIA

Nicola Maria Fioravanti

Responsabile Divisione Insurance

Intesa Sanpaolo

Matteo Laterza

Direttore Generale

UnipolSai

Alberto Mazzieri

Sales Manager

Facebook Italia

Giovanni Battista Mazzucchelli

Amministratore Delegato

Cattolica Assicurazioni

Alberto Minali

Direttore Generale

Generali

Daniele Presutti

Senior Managing Director

Financial Services,

Insurance Practice, EALA,

Accenture

Klaus-Peter Roehler

Amministratore Delegato

Allianz Italia

Salvatore Rossi

Presidente

IVASS

Direttore Generale

Banca d’Italia

DriveNow, il servizio di car sharing interna-zionale frutto della joint ven-ture tra Bmw Group e SIXT SE, si affida ad Andrea Leverano per il lancio del-la propria fl otta in Italia, nomi-nandolo mana-ging director di DriveNow Ita-lia. Classe 1972, dopo aver mos-so i primi passi come consulente per Milano Car Sharing, dal 2001 al 2007 Leverano si sposta in Tren-

tino-Alto Adige per un incarico di consulenza presso Ökoin-stitut Südtirol, esperienza che lo porterà a lavora-re anche in Ger-mania e Austria e a specializzarsi nello sviluppo di progetti per la mobilità sosteni-bile con le ferro-vie tedesche. Nel 2007 diventa Ge-neral Manager di Car Sharing Ita-lia, dove segue

l’acquisizione da parte di Atm e la successiva vendita ad Aci Global.

Leverano per DriveNow Italia

Gian Claudio Casella head Francesco Ronzoni coordina

I l Gruppo Sanpellegrino ha nominato Maura Sartore supply chain director. Inge-gnere, 41 anni, Sartore lavora da oltre 15 anni all’interno del Gruppo Nestlè dove è entrata nel 1999, rico-prendo incari-chi di crescente responsabilità n e l l ’ a m b i t o della pianifi ca-zione dei fl ussi produttivi. Nel 2008 è passata in Sanpellegrino come distribution

manager per il mercato italia-no. Nel 2013 è diventata cor-porate demand & supply plan-ning manager per tutte le categorie food, (a eccezione di Purina) , posizione che ha mantenuto fino al 2016. Con la nomina a supply chain director, Sarto-re entra anche nel Comitato di

Direzione del Gruppo Sanpelle-grino.

Sartore cresce in Sanpellegrino

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51Lunedì 26 Settembre 2016LuPROFESSIONISTI IN CRESCITAdi responsabile Sviluppo Commerciale d’Area, maturando così una significa-tiva esperienza soprattutto nell’indi-viduazione e gestione di clienti di alto livello, nello sviluppo e consolidamento di partnership con le maggiori società operanti nel campo del Real Estate e nella ricerca di nuove opportunità di business. Ronzoni si occuperà di gesti-re tutte le sedi regionali del Gruppo,

con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra gli operatori, le istituzioni locali e i consulenti immobiliari delle agenzie del Gruppo, supportando la crescita e la pro-mozione di tutti i servizi Gabetti.

Marco Labò relationship manager di Banca Leonardo

Marco Labò, milanese, 52 anni, en-tra in Banca Leonardo in qualità di Relationship Manager nell’area gui-

data da Gianluca Attimis. Labò, una lunga esperienza nel settore ban-cario, ha trascorso quasi trent’anni al servizio della clientela private in istituti di primario standing, tra cui da ultimo Banca Intermobiliare. Ad oggi Banca Leonardo vanta un team di oltre 100 professionisti a disposi-zione della clientela HNWI.

Mario Belotti entra in Vem solutions (Viasat group)

Continua la campagna acquisti di Viasat Group sul fronte della Ricerca & Sviluppo. Mario Bellotti, napoletano, classe 1965, è il nuovo

responsabile Marketing Strategico e Sviluppo Business Big Data del-la controllata Vem Solutions, atti-va nel campo della progettazione hardware e software di dispositivi satellitari e dello sviluppo di stru-menti e applicazioni software per le Centrali Operative o per proget-ti speciali realizzati per conto dei propri Clienti. Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Universi-tà di Salerno, ha iniziato la sua car-riera professionale nell’informatica, lavorando per aziende del settore Aerospaziale e maturando significa-tive esperienze lavorative all’estero in realtà internazionali come Ma-tra Marconi Space, European Space

Agency, European Space Research and Technology Centre. In Tim dal 1998, ha ricoperto ruoli di crescen-te responsabilità in diverse funzioni aziendali, restando comunque lega-to a progetti e attività nell’ambito del settore automotive. Ha curato la partnership con Cobra, Viasat, Infoblu e UnipolSai per la parte-cipazione al TIM Big Data Chal-lenge 2014 e 2015 e all’hackathon Big Data dell’ITS World Congress 2015. Successivamente, sempre in Telecom Italia, nell’ambito del Bu-siness Development della direzione Business, è stato responsabile dei progetti di crescita inorganica nel settore Automotive. Infine, è vice presidente dell’associazione dei Te-lematic Service Providers (TSP-A).

Marc Jaeger riconfermatopresidente del tribunale Ue

Il giudice Marc Jaeger è stato rielet-to Presidente del Tribunale dell’Unio-ne europea. Nato nel 1954, Jaeger si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Robert Schuman di Stra-sburgo e ha compiuto studi al Collegio d’Europa. Ammesso all’ordine foren-se di Lussemburgo nel 1981, è stato attaché de justice delegato presso il Procuratore generale di Lussemburgo, giudice presso il Tribunal d’arrondis-sement di Lussemburgo, referendario presso la Corte di giustizia delle Co-munità europee (1986-1996). Giudice al Tribunale dall’11 luglio 1996, ne è presidente dal 17 settembre 2007. Alla vicepresidenza è stato eletto il giudice Marc van der Woude, membro del Tri-bunale dal 13 settembre 2010.

Marco Alazra-ki è il nuovo di-rettore generale di Hedge Invest Suisse, socie-tà con sede a Lugano con -trollata dalla Antonello Ma-nuli Holdings. Alazraki, citta-dino svizzero, si è laureato in Scienze Banca-rie Finanziarie e Assicurative presso l’Univer-sità Cattolica del Sacro Cuore a Milano con una tesi sull’Evolu-zione dell’Industria Italiana dei

Fondi Hedge, ed è Responsabile Investor Rela-tions di Hedge Invest (Suis-se) SA Lugano da novembre 2012. Alazraki è approdato in Hedge Invest (Su isse) SA Lugano dopo un percorso di oltre otto anni nell’ambito di società che fan-no capo alla AM Holdings spa, con particola-

re riferimento a Hedge Invest SGR.

Alazraki d.g. Hedge invest Suisse

App Le TV di Class Editorifacebook/classcnbc @classcnbc in diretta streaming suwww.milanofi nanza.it

Faccia a FacciaSegui in esclusiva su Class Cnbc la prima sfi da in tv tra Hillary Clinton e Donald Trump

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52 Lunedì 26 Settembre 2016 PROFESSIONISTI IN CRESCITA

BonelliErede e Chiomenti nel trasferimento di Sia da Cdp a Poste Italiane

Cassa depositi e prestiti e Poste italiane hanno comunicato l’ac-cordo di trasferimento da Fsi In-vestimenti spa (Gruppo Cdp) a Poste Italiane di una partecipa-zione azionaria in Sia spa, società attiva nel business della moneti-ca, dei pagamenti e dei servizi di rete. Nell’ambito dell’operazione, BonelliErede ha assistito Cassa de-positi e prestiti mentre Chiomenti studio legale ha affiancato Poste italiane. Come comunicato dalle stesse società, l’operazione preve-de che Poste italiane acquisti, con un investimento complessivo pari a 278 milioni di euro, una quota del 30% di Fsia Investimenti, società che detiene il 49,5% di Sia, posse-duta al 100% da Fsi Investimenti, a sua volta controllata da Cdp Equi-ty attraverso una partecipazione del 77%. A seguito dell’operazione, Poste italiane arriverà a detenere indirettamente una partecipazione pari al 14,85% del capitale di Sia. Fsi Investimenti manterrà invece indirettamente il 34,63% della so-cietà. Il team di BonelliErede che ha agito al fianco di Cdp nell’opera-zione è composto da Roberto Cera e Gianpiero Succi con la collabo-razione di Riccardo Salerno. Chio-menti ha assistito Poste italiane con un team composto da Enrico Giordano con la collaborazione di Italo De Santis, Marianne Bonsi-gnore e Maria Carmela Falcone.

Ugo Molinari lascerà lo studio Lombardi Molinari Segni dal 31/12/2016

A far data dal 31 dicembre 2016 si dividono le strade professiona-li dello studio legale Lombardi Molinari Segni e dell’ex name partner Ugo Molinari. «L’avvo-cato Ugo Molinari e i soci che lo seguono hanno contribuito atti-vamente alla crescita del nostro studio e al raggiungimento degli importanti traguardi conseguiti in questi anni. A nome di tutti i professionisti dello studio va loro il nostro ringraziamento, certi che anche le prossime attività profes-sionali saranno di grande succes-so», hanno commentato Giusep-pe Lombardi e Antonio Segni, gli altri name partner dello studio. Molinari ha dichiarato: «Siamo arrivati consensualmente alla decisione di proseguire le nostre strade professionali separata-mente, consapevoli delle recipro-che potenzialità; mi seguiranno due soci, gli avvocati Alessandro de Botton e Marinella Ciaccio, insieme a circa 20 professionisti. Sono stati anni di grande crescita che, ne sono certo, proseguiranno per lo Studio e per la nostra nuo-va realtà che prenderà il nome di «Molinari e associati». Ringrazio lo studio e Giuseppe Lombardi in particolare per il lungo percorso fatto insieme».

Gop e Paul Hastings nell’operazione Sgi-Macquarie e Swiss Life

Si è conclusa l’acquisizione da parte di Macquarie e Swiss Life dell’intero capitale di Società Ga-sdotti Italia dal fondo Eiser Global Infrastructure Fund. Sgi è il secon-do operatore italiano di trasporto di gas naturale e gestisce una rete di metanodotti in alta pres-sione per una lunghezza di circa 1500 km. Lo studio legale inter-nazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners ha assistito un consorzio composto da Macqua-rie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4), gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets, e Swiss Life Asset Management.

Il fondo Eiser è stato a sua vol-ta assistito da Paul Hastings. Per Gop ha agito un team coordinato dal partner Francesco Puntillo e composto, per gli aspetti corpo-rate, dal counsel Francesco Bruno e dagli associate Lorenzo Andrea Ottaviani e Giorgio Savo, per gli aspetti regolatori dal counsel An-gelo Crisafulli e dagli associate Margherita Mazzoncini e Valenti-na Grippa, per gli aspetti financing dal partner Matteo Gotti, dal se-nior associate Piergiorgio Picardi, dagli associate Alessandro Magni-fico, Rocco Pugliese e Carlo Caccet-ta, per gli aspetti tax, dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Francesca Staffieri nonché, per i contratti di hedging connessi al finanziamento dal senior associa-te Simone D’Avolio. Paul Hastings ha assistito Eiser con un gruppo di professionisti coordinato dal socio Lorenzo Parola, dall’associate Marc-Alexandre Courtejoie e dagli associate trainee Andrea Coluzzi e Enrico Stefani. Il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Allen&Overy. Gli advisor finan-ziari sono Rotschild e Unicredit per MEIF4 e Swiss Life, e Citi per Eiser.

Dla Piper con Arsenal Capital e Igm Resins groupper i fotoiniziatori di Basf

Un team internazionale e multidi-sciplinare dello studio legale Dla Piper ha assistito Arsenal Capital e Igm Resins nell’acquisizione da

Ug M li i l à l G P l H ti g

Legance, con un team for-mato dal socio Gabriele Ca-pecchi (nella foto) e dal se-nior associate Andrea Tortora della Corte, ha assistito la designer Sara Battaglia nel-le negoziazioni con l’azienda di produzione Castor srl che hanno portato alla firma di un accordo finalizzato alla realizzazione e al lancio della nuova linea di abbigliamento femminile ready to wear ide-ata dalla stilista.

Legance con Sara Battaglia per una linea di abbigliamento

Roberto Cera

Francesco Puntillo

Lorenzo Parola

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53Lunedì 26 Settembre 2016

Basf delle attività relative alla pro-duzione e commercializzazione, su scala mondiale, di fotoiniziatori. Dla Piper ha assistito il cliente in relazione a tutti gli aspetti fiscali, di finanziamento e societari legati all’operazione in oltre 20 giurisdi-zioni: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Germania, India, Italia, Giap-pone, Malesia, Messico, Paesi Bas-si, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. La na-tura dell’operazione ha richiesto il coinvolgimento di un gran numero di professionisti di Dla Piper, ope-ranti presso le diverse sedi ubicate nelle giurisdizioni interessate. Per l’Italia ha agito un team coordinato dal partner Goffredo Guerra, che ha curato gli aspetti relativi all’ac-quisizione insieme alla legal direc-tor Barbara Donato, e composto da Francesco Macrì e dalla pratican-te Emanuela Nitti per le questioni

real estate; da Carmen Chierchia per la parte ambientale; dalla le-gal director Rosemarie Serrato per gli aspetti di town planning; dalla director Annamaria Algieri, da Sara Balice e dalla praticante Sofia Barabino per le questioni IP; e dal partner Christian Montinari per gli aspetti fiscali.

Pavia e Ansaldo con Gpi nell’accordo di integrazione con Capital For Progress 1

Pavia e Ansaldo ha assistito Gpi spa nella strutturazione dell’ope-razione e nella negoziazione degli accordi relativi all’integrazione con Capital For Progress 1 spa, special purpose acquisition com-pany (Spac), quotata su Aim Italia di Borsa Italiana, che è stata assi-

stita da Gattai, Minoli, Agostinelli & partners. Per Pavia e Ansaldo hanno agito Francesco Manara e Vito Loi coadiuvati da un team composto da Paolo Lupini e Anto-nella Camilli. Il team di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è formato dai soci Nicola Brunetti e Bruno Gattai e da Diletta Camicia, Emanuela Ciaffi e Michele Ventu-ra. Lo studio legale Pedersoli con il socio Marcello Magro e l’associate Vittoria Deregibus, ha assistito Orizzonte sgr spa.

Nctm con Hypo Alpe Adria Bank nella cessione di un ramo d’azienda e di un portafoglio mutui ipotecari

Nctm Studio Legale, ha assistito Hypo Alpe Adria Bank, nella cessio-ne a Banca Valsabbina di un ramo d’azienda, comprendente sette spor-telli bancari localizzati a Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Schio e Modena, e di un portafoglio di mutui ipotecari performing, prevalentemen-te dislocati nel Nord Italia, del valore lordo di circa 150 milioni di euro. La transazione, realizzata ad esito di un procedura competitiva che ha visto la partecipazione di diversi fondi ed istituti finanziari, si inserisce nel più ampio percorso di cessazione delle attività che Hypo Alpe Adria Bank deve realizzare in conseguenza della decisione della Commissione Euro-pea del 2013 in merito ai c.d. «aiuti di stato», che ha costretto il gruppo

bancario austriaco Hypo Alpe Adria, di cui la Banca faceva parte, a vara-re un piano di riassetto complessivo delle proprie attività in Austria, Re-pubbliche Balcaniche ed Italia. Hypo Alpe Adria Bank è stata assistita, nello svolgimento della procedura competitiva e nella predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale, da Nctm con un team guidato da Stefano Padovani e Mat-teo Trapani, coadiuvati da Giovanni de Capitani e Alice Bucolo, con la col-laborazione di Alessandra Pirozzolo e Rodolfo Margaria. Nctm, ha seguito anche gli aspetti regolamentari della transazione con Alessandra Stabilini, mentre i profili giuslavoristici sono stati seguiti da Roberta Russo con la collaborazione di Ulrich Eller. Il team di Nctm ha operato in coordinamento con il team dei legali interni di Hypo Alpe Adria Bank, guidato da Federico Di Berardino, che si è avvalso del sup-porto di Margherita Gorza e Davide Pulella.

Cms apre una sedea Hong Kong

Cms apre una sede a Hong Kong. Si tratta del secondo ufficio interna-zionale inaugurato nel 2016, dopo quello di Teheran. L’apertura av-viene a seguito della approvazione da parte della Law Society di Hong Kong. Responsabile della sede sarà Nicolas Wiegand. Il team di lavoro di Cms Hong Kong si concentrerà

real estate; da Carmen Chierchia l t bi t l d ll l

stita da Gattai, Minoli, Agostinelli& t P P i A ld

bancardi i l

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

continua a pag. 54

Goffredo Guerra

Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected]

Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209)Direttore Marino Longoni (02-58219207)Redazione: Silvana Saturno (02-58219378)

Roxy Tomasicchio (02-58219335)Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)

ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374.Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283.Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpADirezione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760855 Presidente: Angelo Sajeva. Vicepresidente: Andrea Salvati; Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected] abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea.ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250

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Estratto Bando di gara – Procedura apertaEnte Aggiudicatore: S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. –P.I. e C.F.: 01029990098 Indirizzo: Via Sardegna, 2 – 17047 - Vado Ligure (SV) – Tel. 019/886664 - Fax: 019/886665 - Posta elettronica: [email protected] - Posta certificata: [email protected] - sito internet http://www.satservizi.org.Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 200108), avente durata certa di mesi dodici, eventualmente ripetibile e/o prorogabile - Codice CIG: 68007192DB. Tipo di appalto: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), del citato decreto. Importo presunto dell’appalto: € 814.930,00 oltre IVA, riferito alla durata certa, di cui: € 812.680,00 oltre IVA quale importo posto a base di gara ed € 2.250,00 oltre IVA, riferito agli oneri per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso.Termine ultimo di ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 21/10/2016 - Data, ora e luogo I^ seduta pubblica: ore 10,00 del giorno 24/10/2016. Bando integrale di gara e documentazione allegata pubblicata e disponibile dal sito http://www.satservizi.org.Data di invio del bando alla G.U.U.E: 13/09/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rag. Roberto Chiesa

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Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 ROMACodice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTOBANDO DI GARA n. 99/2016

CIG: 6798100197Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 111 del 26/09/2016 parte V^ serie speciale, è pubblicato il Bando di Gara relativo alla Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema radio terra treno e del sistema di radio copertura VVFF installati all’interno dei siti della Linea C della Metropolitana di Roma.Il suddetto Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/09/2016. e sarà disponibile sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 26/09/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio.I M P O RT O C O M P L E S S I V O P R E S U N T O DELL’APPALTO: l’importo complessivo massimo dell’appalto è pari ad euro 495.955,06, di cui euro 3.261,60 quale importo per gli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara) DURATA DELL’APPALTO: tre anniTERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 14/11/2016

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Il ResponsabileAlberto Cortesi

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Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – RomaPartita IVA 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA N. 94 / 2016

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sul Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 111 del 26/09/2016, parte V^ serie speciale, è pubblicato il Bando di Gara relativo alla procedura concorsuale per l’affidamento quadriennale di spazi, ubicati nelle stazioni della metropolitana di Roma, Linee A, B e C e sulle Ferrovia ex-concessa di Roma-Lido, da utilizzare per l’installazione e l’esercizio di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde, fredde e/o snacks, da esperire con il sistema dell’e-procurement.Il suddetto Bando sarà sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 26/09/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio del Comune di Roma.I M P O RT O C O M P L E S S I V O P R E S U N T O DELL’AFFIDAMENTO: euro 3.347.524,00 oltre I.V.A., come meglio specificato nel bando di gara. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: è fissata in 4 anni.TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 31 ottobre 2016.

ATAC S.p.A.Gare Acquisti

Il ResponsabileAvv. Alberto Cortesi

Dipartimento per la Razionalizzazione della

Spesa – Centrale Unica di Beni e Servizi Direzione

Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi

O G G E T T O : C o m u n i c a z i o n e d i

aggiudicazione definitiva di gara

Procedura aperta per l’affidamento

dell’appalto per la progettazione

esecutiva e per l’esecuzione dei lavori

relativi al “Museo della Civiltà Romana”.

Interventi di riqualificazione delle sale

espositive, adeguamento alla normativa

di sicurezza e prevenzioni incendi e

opere di manutenzione straordinaria nella

zona di ingresso e nelle sale storiche. -

Impresa aggiudicataria: SICOBE S.r.l..

– Importo € 1.327.535,82 (IVA esclusa)

- D.D. della Sovraintendenza Capitolina

U.O. Monumenti di Roma n. 305 del

31/05/2016 (pos.1/14A).

Sono in visione presso l’Albo Pretorio

on line ulteriori notizie.

IL DIRETTORE

Dott. Antonio Pizzolla

Azienda per la mobilità del Comune di Romawww.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 ROMACodice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTOBANDO DI GARA n. 101 / 2016

CIG: 6797565816Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 111 del 26/09/2016 parte V^ serie speciale, è pubblicato il Bando di Gara relativo alla Procedura Aperta per l’affidamento servizio di manutenzione ordinaria programmata ed a guasto, con fornitura in opera dei ricambi, assistenza ai collaudi e pronto intervento per gli impianti di traslazione installati nelle stazioni/fermate e nei fabbricati delle linee “A-B-B1-C” della Metropolitana di Roma, nelle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo e nei parcheggi/depositi/rimesse industriali e amministrativi. Il suddetto Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/09/2016 e sarà disponibile sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dal 26/09/2016 e sul sito internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori” e sull’Albo Pretorio.IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo massimo dell’appalto è pari ad € 22.908.946,46 di cui: € 22.897.022,06 per il servizio di manutenzione ordinaria programmata ed a guasto, con fornitura in opera dei ricambi, assistenza ai collaudi e pronto intervento per: 387 scale mobili, 10 marciapiedi mobili, 288 ascensori, 44 servoscala, 2 piattaforme elevatrici, installati nelle stazioni/fermate delle linee A, B, B1 e C della Metropolitana di Roma, nelle ferrovie regionali Roma - Lido di Ostia e Roma - Viterbo e nei siti industriali e uffici amministrativi aziendali, soggetto a ribasso di aggiudicazione ed € 11.924,40 quale importo per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso di aggiudicazione;DURATA DELL’APPALTO: tre anniTERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLEOFFERTE: ore 12.00 del 03/11/2016.ATAC S.p.A. Il Responsabile Gare AcquistiAlberto Cortesi

Avvisi di Pubblicità legale su

Lombardia, Piemonte,Valle d’Aosta,Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, ToscanaVia Burigozzo 8, 20122 MilanoTel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643

LazioVia Santa Maria in Via, 1200187 Romatel 06/69760854Fax 06/6781314

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, PugliaVia Camillo de Nardis 11,80127 Napolitel 081/5603291fax 081/5603708

Calabria e SiciliaGds Media & Communication SrlVia Lincoln 1990133 Palermotel 091/6230511fax 091/6230524

www.italiaoggi.it

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54 Lunedì 26 Settembre 2016

su controversie, fusioni e acquisi-zioni. I servizi offerti dalla sede di Hong Kong saranno progressi-vamente estesi. In particolare, nel 2017 Cms intende avviare la prac-tice banking & finance.

Toffoletto De Luca Tamajo e soci con Holcim per la trattativa sindacale

Lo studio legale specializzato in diritto del lavoro e sindacale Tof-foletto De Luca Tamajo e soci ha assistito Holcim Italia spa e Holcim Aggregati Calcestruzzi srl nella trattativa sindacale avviata dalle due società, che si è positivamente conclusa con il raggiungimento di

un accordo sindacale che ha previ-sto anche un complesso piano per la gestione degli esuberi denun-ciati dalle due società. Emanuela Nespoli, partner di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, ha guidato il team dello studio coadiuvata dalla senior associate Laura Mancini. Il team ha anche assistito all’inizio di quest’anno Micron Mineral spa, che fa parte del gruppo Lafarge-Holcim, nella trattativa sindacale, anch’essa positivamente conclusa-si, precedentemente alla chiusura della società.

5 lex con Relegance nell’acquisizionedi PalazzinaG

Nuova proprietà per PalazzinaG. La holding Relegance, riconducibile ad un gruppo di imprenditori e ma-nager milanesi e veneziani già atti-vi nei settori finanza, real estate e hotellerie, ha acquisito la proprie-tà e la gestione dell’hotel tramite la controllata 3onde. Relegance è stata assistita nell’operazione di acquisizione dallo studio Craca Di

Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi (5 lex), con un team guidato dal part-ner Alfredo Craca e, per gli aspetti tributari, da Michele Aprile e Lore-dana Conidi dello Studio Ludovici Piccone & Partners.

Orsingher Ortu con CristalCo nell’acquisizionedel 51% di Eridania

Orsingher Ortu, assieme a Vani-na Paolaggi di Parigi, ha assistito CristalCo Sas nell’acquisto del 51% di Eridania Italia spa dal gruppo Maccaferri. Il team di Orsingher Ortu è stato composto dal socio Nicola Barra Caracciolo, Gaia Sansone e Elisa Cappellini.

Gabriele Ventura

Carlo l )

PROFESSIONISTI IN CRESCITA

segue da pag. 53

5 l R l g

Il dipartimento di diritto del lavoro di Al-len & Overy ha assistito Twentieth Century Fox Home Entertainment Italia srl, società appartenente al ramo della distribuzione home video del Gruppo Twentieth Century Fox, nel processo di riorganizzazione della società italiana e della conseguente ridu-zione del personale. L’attività di assistenza ha comportato la partecipazione a diversi incontri con le organizzazioni sindacali anche presso la Regione Lombardia, con la negoziazione di un accordo che prevede l’adozione di misure alternative fi nalizzate a mitigare l’impatto sociale degli esuberi preannunciati. Il team di giuslavoristi di Allen & Overy che ha assistito Twentieth Century Fox è costituito dal counsel Livio Bossotto (nella foto), dalla senior asso-ciate Giorgia Giorgetti e dall’associate Claudio Chiarella.

Allen & Overy con Twentieth Century Fox per trattativa sindacale

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Emanuela NespoliNicola Barra Caracciolo

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55Lunedì 26 Settembre 2016

POLAR CAPITAL FUNDS

www.polarcapital.co.uk

Comparto Classe NAV Valori aldi Azioni

Global Technology EUR 27,01 22/09/2016 GBP 23,1800 22/09/2016 USD 30,3600 22/09/2016

Healthcare Opportunities EUR 22,61 22/09/2016 GBP 19,4000 22/09/2016 USD 25,4200 22/09/2016

Polar Japan Fund USD 21,14 23/09/2016 GBP 16,2400 23/09/2016 JPY 2134,5100 23/09/2016

UK Absolute Return EUR 12,22 18/11/2013 GBP 10,2523 18/11/2013 USD 16,5042 18/11/2013 EUR 12,5050 18/11/2013 GBP 10,4927 18/11/2013 USD 16,8911 18/11/2013

Class AClass AClass AClass IClass IClass I

Il resto,scopritelo da voi.

+ VELOCE DA USARE

+ MODERNO DA LEGGERE

+ BELLO DA CONDIVIDERE

+ RICCO NEI CONTENUTI

+ FACILE DA NAVIGARE

NEW

CNP Alpenbank Aggressive 102,22 20/09/2016

CNP Alpenbank Balanced 96,63 20/09/2016

CNP Alpenbank Balanced 2 102,15 20/09/2016

CNP Alpenbank Dynamic 124,61 20/09/2016

CNP Alpenbank Substance 108,95 20/09/2016

CNP CIIS Aggressivo 94,30 20/09/2016

CNP CIIS Dinamico 95,71 20/09/2016

CNP CIIS Equilibrato 96,05 20/09/2016

CNP CIIS Moderato 98,52 20/09/2016

CNP CIIS Prudente 100,31 20/09/2016

CNP CIIS Total Return 98,39 20/09/2016

CNP CIIS Essential 78,30 20/09/2016

CNP CIIS Advanced 80,83 20/09/2016

CNP Crescita 93,59 20/09/2016

CNP Dynamic Structured Opp 100,00 20/01/2016

CNP Equilibrato 96,76 20/09/2016

CNP Fondo Interno Certius IV 82,69 20/09/2016

CNP Fondo Interno Certius V 57,15 20/09/2016

CNP Linea Aggressiva -

CNP Linea Conservativa 96,45 20/09/2016

CNP Dinamico 95,04 20/09/2016

CNP Moderato 99,32 20/09/2016

CNP Protezione 98,78 20/09/2016

CNP Prudente 100,83 20/09/2016

CNP Reddito 99,58 20/09/2016

CNP Sviluppo 95,75 20/09/2016

CNP WB Alternative 99,77 30/04/2016

Dynamic Recovery 99,6894 20/09/2016

Linea Prudente 99,53 20/09/2016

Linea Bilanciata -

Linea Flessibile -

Linea Total Return 100,40 20/09/2016

NATIONALE SUISSE VITA Gruppo HELVETIA

FONDI PENSIONE APERTI Valori in Euro

Valori al 31/08/2016

PREVISUISSE-Crescita-MAIN 15,83PREVISUISSE-Dinamica-MAIN 14,52PREVISUISSE-Garanzia-MAIN 16,68

EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.Via dei Maroniti, 12 - 00187 - Roma

Tel. 06 474821

UNIT in EURO DATA PREZZO

www.eurovita.it

UNIT LINKED

Quality 14/09/2016 7,562

Progress 14/09/2016 6,7540

Maximum 14/09/2016 5,3010

Global Equity 14/09/2016 5,8250

Global 100 14/09/2016 5,3550

Flex Equity 100 14/09/2016 11,081

Opportunità Reddito 14/09/2016 4,912

Opportunità Reddito Plus 14/09/2016 4,610

Opportunità Crescita 14/09/2016 4,919

Opportunità Crescita Plus 14/09/2016 4,613

Consultinvest Crescita 14/09/2016 4,981

Privilege 14/09/2016 5,009

Eurovita Dynamic Allocation 14/09/2016 5,107

Eurovita Conservative Allocation 14/09/2016 5,138

Low Volatility Plus 14/09/2016 5,016

Platinum 1 14/09/2016 5,092

Syncro Bilanciato 14/09/2016 4,995

Syncro Flessibile 14/09/2016 4,989

Valori al 23/09/2016

Ivy Gl.Investors Asset Strat.A EUR 1448,33

www.metlife.it

MetLife Europe Limited

Rappresentanza Generale per l’Italia

Via Andrea Vesalio n. 6

00161 Roma

Valorizzazione al:

MetLife Protezione in Crescita 70% 1,276

MetLife Protezione in Crescita 80% 1,187

Alico Gest.Bilanc.Glob 22/09/16 1,380

Alico Gest.Azion.Glob 22/09/16 1,404

Alico Gest.Bilanc.Eur 22/09/16 1,378

Alico Gest.Azion. Eur 22/09/16 1,335

Alico Aper.Indiciz.Eur 22/09/16 0,980

Alico Aper.Indiciz.Usa 22/09/16 1,777

Alico Aper.Indiciz.Glo 22/09/16 1,393

Alico Aper.Indiciz.Ita 22/09/16 0,685

Alico Liquidita’ 22/09/16 1,046

Alico R. Prudente 22/09/16 1,215

Alico R. Crescita 22/09/16 1,112

Alico R. Multi Comm. 22/09/16 0,391

Alico Multi Comm. 22/09/16 0,413

Alico Sec. Acc. 2017 22/09/16 1,094

Alico Long Investment 22/09/16 0,830

Alico Agriculture 22/09/16 0,395

Alico Metals 22/09/16 0,432

07/07/16

MetLife Protezione in Crescita 90% 1,083

UNIT LINKED

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

UNIT LINKED - FONDI INTERNI

FPA - LINEE

INDEX LINKED

PIP - FONDI INTERNI

PIP - FONDI INTERNI

ATTIVO SPECIFICO

www.helvetia.it

Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.Sede Legale e Operativa Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel. 02 53.51.1 -Fax 02 53.72.89 E-mail PEC: [email protected] - www.helvetia.it - CapitaleSociale € 47.594.000 i.v. Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I.03215010962 - R.E.A. n. 1882793 - Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - IscrizioneAlbo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031 - Società soggetta alla Direzione ed alCoordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, RappresentanzaGenerale e Direzione per l'Italia - Società con unico Socio - Imp. Autor. all'eser. delle ass.sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

INDEX LINKED

CANALE AGENTI E BROKER

BANCASSICURAZIONE

UNIDESIO 760071 12,181 16/09/2016

UNIDESIO 760072 12,426 16/09/2016

UNIDESIO 760073 12,437 16/09/2016

UNIDESIO 760075 13,156 16/09/2016

UNIDESIO 760078 11,6140 16/09/2016

UNIDESIO 760080 11,8790 16/09/2016

UNIDESIO 760082 11,4690 16/09/2016

UNIDESIO 760085 10,830 16/09/2016

UNIDESIO 760088 12,2300 16/09/2016

UNIDESIO 760091 12,4410 16/09/2016

UNIDESIO 760095 10,582 16/09/2016

UNIDESIO 760096 11,1070 22/04/2016

UNIDESIO 760098 12,486 16/09/2016

UNIDESIO 760099 11,662 16/09/2016

UNIDESIO 760102 11,350 16/09/2016

UNIDESIO 760104 11,0330 16/09/2016

UNIDESIO 760105 10,6360 16/09/2016

UNIDESIO 760106 11,8920 16/09/2016

UNIDESIO 760109 11,5380 16/09/2016

AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,748 16/09/2016

AZZOAGLIO DINAMICO 5,776 16/09/2016

AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,936 16/09/2016

UNIDESIO PRUDENTE 11,806 16/09/2016

UNIDESIO MODERATO 12,190 16/09/2016

UNIDESIO ATTIVO 12,665 16/09/2016

UNIDESIO VIVACE 12,688 16/09/2016

OBBLIGAZIONARIO MISTO 10,667 16/09/2016

AZIONARIO EURO 8,820 16/09/2016

AZIONARIO GLOBALE 12,411 16/09/2016

BILANCIATO 12,168 16/09/2016

CONSERVATIVE 10,428 16/09/2016

BOND MIX 10,830 16/09/2016

BALANCED 12,009 16/09/2016

GLOBAL EQUITY 14,670 16/09/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,295 16/09/2016

UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,187 16/09/2016

UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 11,354 16/09/2016

UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 15,504 16/09/2016

OBBIETTIVO 03/2021 9,708 16/09/2016

OBBIETTIVO 05/2021 10,319 16/09/2016

HIGH DIVIDEND 9,010 16/09/2016

MEGATREND 8,442 16/09/2016

PREVIMISURATO 13,823 15/09/2016

PREVIBRIOSO 13,822 15/09/2016

PREVIDINAMICO 14,273 15/09/2016

LINEA 1 12,211 31/08/2016

LINEA 1 - FASCIA A 12,678 31/08/2016

LINEA 1 - FASCIA B 12,424 31/08/2016

LINEA 2 13,683 31/08/2016

LINEA 2 - FASCIA A 14,006 31/08/2016

LINEA 2 - FASCIA B 14,159 31/08/2016

LINEA 3 13,605 31/08/2016

LINEA 3 - FASCIA A 13,847 31/08/2016

LINEA 3 - FASCIA B 14,976 31/08/2016

UNIDESIO 760125 12,121 16/09/2016

UNIDESIO 760129 12,245 16/09/2016

UNIDESIO 760130 10,8590 16/09/2016

UNIDESIO 760139 11,975 16/09/2016

UNIDESIO 760140 12,0660 16/09/2016

UNIDESIO 760147 12,0540 16/09/2016

UNIDESIO 760149 11,9540 16/09/2016

UNIDESIO 760150 12,044 16/09/2016

UNIDESIO 760156 10,178 16/09/2016

UNIDESIO 760157 12,6790 16/09/2016

UNIDESIO 760159 11,9400 16/09/2016

UNIDESIO 760160 11,597 04/03/2016

UNIDESIO 760163 9,9820 29/07/2016

UNIDESIO 760169 13,324 16/09/2016

UNIDESIO 760170 12,338 16/09/2016

UNIDESIO 760174 12,3390 16/09/2016

UNIDESIO 760179 11,730 16/09/2016

UNIDESIO 760180 11,8800 16/09/2016

UNIDESIO 760183 11,549 16/09/2016

UNIDESIO 760185 11,5190 16/09/2016

UNIDESIO 760186 11,4680 16/09/2016

UNIDESIO 760187 11,9970 16/09/2016

UNIDESIO 760189 12,0660 16/09/2016

UNIDESIO 760191 10,475 16/09/2016

UNIDESIO 760192 11,9320 16/09/2016

UNIDESIO 760193 12,2270 16/09/2016

UNIDESIO 760201 11,586 16/09/2016

UNIDESIO 760202 12,291 16/09/2016

UNIDESIO 760203 13,3040 16/09/2016

UNIDESIO 760205 10,7110 16/09/2016

UNIDESIO 760206 10,9380 16/09/2016

UNIDESIO 760210 12,482 16/09/2016

UNIDESIO 760216 11,155 16/09/2016

UNIDESIO 760229 11,371 16/09/2016

UNIDESIO 760234 10,147 16/09/2016

UNIDESIO 760235 10,134 16/09/2016

UNIDESIO 760243 9,923 16/09/2016

DUAL INDEX - 2012 101,769 21/09/2016

DUAL INDEX - 2013 101,150 21/09/2016

INDEX EURO DIVIDEND - 2013 105,285 21/09/2016

INDEX EuroCrescita 2014 99,700 21/09/2016

INDEX TOP DIVIDEND 2013 107,087 21/09/2016

EUROSTOXX 50 - 2012 114,558 27/07/2016

HELVETIA EUROCRESCITA 95,679 21/09/2016

LINEA GARANTITA 12,490 31/08/2016

LINEA BILANCIATO 13,944 31/08/2016

LINEA OBBLIGAZIONARIO 13,557 31/08/2016

LINEA AZIONARIO 10,270 31/08/2016

HELVETIA WORLD EQUITY 158,930 20/09/2016

HELVETIA EUROPE BALANCED 218,070 20/09/2016

HELVETIA WORLD BOND 250,010 20/09/2016

HELVETIA GLOBAL BALANCED 174,950 20/09/2016

HELVETIA GLOBAL EQUITY 129,780 20/09/2016

FONDO CONSERVATIVO 9,965 16/09/2016

FONDO SVILUPPO 9,856 16/09/2016

FONDO OPPORTUNITA 9,900 16/09/2016

PICK 25 10,022 16/09/2016

UNIBOND 9,926 16/09/2016

HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 12,490 20/09/2016

HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 13,210 20/09/2016

HELVETIA QUATTRO.10 97,438 21/09/2016

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2013 107,694 21/09/2016

HELVETIA THESAURA - Ed. 04-2014 98,386 21/09/2016

098105098108105111103114

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