TRIBUTI SISMA 90 160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO.

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TRIBUTI SISMA 90

160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO

 

FASI

1. 1990 - Genesi

2. 1991-2002 - Rateizzazioni

3. 2002-2004 - Condono 1

4. 2006 - Cartelle

5. 2006-2007 - Sospensione Cartelle

6. 2007 - Condono 2

7. 2002-2007 – Rimborsi

1^ FASEGENESI

I Comuni Terremotati sono stati scelti tenendo conto dei

seguenti fattori:

Dpcm 15/01/1991

1. Si è verificata una elevata densità sismica

2. si sono altresì prodotti rilevanti danni”

Giarratana Modica Scicli Ispica

Monterosso Ragusa Santa Croce Cam. Pozzallo

Chiaramonte Gulfi Comiso Vittoria Acate

2^FASE

RATEIZZAZIONI

7 INTERVENTI LEGISLATIVI DI RIAPERTURA DEI

TERMINIEMANATI DOPO LA

RISPETTIVA SCADENZA

Elenco dei provvedimenti

• L’ord. 2301 del 29 luglio 1992 (gg. 29)• L’ord. 2316 del 29/1/1993 (gg.29)• Il D.L. n. 244 del 23/6/1995 (scadenze diverse e

mesi di ritardo) );• L. 388 del 23/12/2000 (scadenze diverse e mesi

di ritardo); • L. 448 del 28/12/2001 (gg. 1); • D.L. 138 dell’8/7/2002 (gg. 19) • L. n. 289 del 27/12/2002 (gg. 12).

Art. 138 comma 1 della legge 388/2000 ultima versioneI soggetti colpiti dal sisma del 13

e 16 dicembre 1990 …… possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,

1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto

dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro

il 15 dicembre 2002,

Art. 138 comma 2 della legge 388/2000

Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate

semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1

(15 dic. 2002 ndr). Ultima rata 15/6/2008

Ris. n. 209/E del 25 giugno 2002

“Si precisa che per i tributi oggetto dei predetti versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall‘art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

3^ FASE

CONDONO 1

comma 17 dell’art. 9 della Legge

27 dicembre 2002 n. 289 ha consentito di definire in

maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,

1991 e 1992, versando il 10% delle somme residuali dovute,

detraendo insieme alle imposte nel frattempo versate anche i

relativi interessi.

Art. 1 comma 363, L. 23 dicembre 2005, n. 266

Per i contributi previdenziali e i premi

assicurativi, il termine di versamento di cui al

secondo periodo del presente comma, è fissato

al 30 settembre 2006, e il termine per la

rateizzazione di cui al terzo periodo del

presente comma è fissato al 1° ottobre 2006,

(ndr 10%)

Il comma 17 non è provvedimento di condono

Un provvedimento di condono si giustifica per sanare un

comportamento omissivo, illegittimo o evasivo

L’ART. 9 E’ INCOSTITUZIONALE

Presupposto: il comma 17 non è norma di condono

Esso viola, di conseguenza, gli art. 3 e 53 della Costituzione

Condono 2002 - somme versate in misura insufficiente

L’Agenzia delle entrate puo’:

• Invalidare il condono, ma non può recuperare l’imposta per decadenza dei termini.

• Richiedere la differenza fino a concorrenza del 10%

• Iscrivere a ruolo le rate eccedenti il minimale

Riepilogando

Le somme residuali delle dichiarazioni 1990-1991-1992, Imposte, contributi e premi assicurativi, potevano e possono

essere versate come segue:

Riepilogo scadenze finali

• In un’unica soluzione il 15 dicembre 2002;• In 12 rate semestrali, la prima delle quali il 15

dicembre 2002 e l’ultima il 15 giugno 2008;• con versamento del 10% delle somme residuali

(Condono) entro il 16 aprile 2004 (ultima data);• Somme superiori a Euro 5.000: 1^ rata entro il

16 aprile 2004 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 16 ottobre 2004 e l’ultima 16 ottobre 2008;

SEGUE RIEPILOGO

• Contrib. Prev. e Premi assic. con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 30/9/2006;•Somme superiori a Euro 5.000 1^ rata entro il 30 settembre 2006 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 1^ ottobre 2006 e l’ultima il 1^ aprile 2010

4^ FASE

LE CARTELLE

Le comunicazioni 2006

Le comunicazione pervenute a mezzo posta ordinaria non vanno confuse con gli avvisi bonari. Le sanzioni, in caso di tributi non

versati, non subiscono riduzioni

Presentazioni dichiarazioni(date utili per la verifica dei

termini di prescrizione)

• Iva 90- 5/10/93• Iva 91- 5/10/93• Iva 92 – 5/1/94

• II.DD 90 – 30/9/93• II.DD. 91- 30/11/93• II.DD. 92 -28/2/94

comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106

La notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, con riferimento alle

dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione cioè: non oltre il 31

dicembre il 1999.

comma 3 dell’art. 138 della L. 388/2000

Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 (ndr

terremotati), e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo

alla scadenza dell'ultima rata

Ovvero:

• Entro il 31 dicembre 2003 se rata unica;

• Entro il 31/12/2009 se in 12 rate;

Nella quasi totalità dei casi trattasi di:

1. Ruoli tardivi

2. Ruoli anticipati

Art. 6 comma 4 L. 212/2000

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti

documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione

finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 6 comma 5 L. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo (ndr non prima della notifica della cartella)

derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della

dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del

servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo

e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

2^ periodo -  comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.

       Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle

disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.

Art. 8 comma 5 della Legge 212/2000

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti

tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro

emanazione o dalla loro formazione

Art 10 comma 1 della legge 212/2000

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono

improntati al principio della collaborazione e della buona fede

5^ FASE

SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

COMUNICATO STAMPA

SISMA “90” EMESSI I PROVVEDIMENTI DI

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE:

150 GIORNI A PARTIRE DA LUNEDI 9 OTTOBRE

D.L. 30 settembre 1994, n. 564art. 2 quater

(Gazz. Uff. n. 230 del 1° ottobre 1994)

Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve

intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti

dell'atto che appaia illegittimo o infondato

Attenzione:

Non c’è termine per la notifica dei nuovi atti

“La sospensione degli effetti dell'attodisposta anteriormente alla proposizione del

ricorso giurisdizionale cessa con lanotificazione, da parte dello stesso organo, diun nuovo atto, modificativo o confermativo di

quello sospeso; il contribuente puòimpugnare, insieme a quest'ultimo, anche

l'atto modificato o confermato. “ (art.2 quatercomma 1 quinques L. 564/1994)

( art. 100 c.p.c.)diritto di agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti

È subordinato all'esistenza di due requisiti, che sono:

•l'interesse ad agire

•la legittimazione all'azione.

A PROPOSITO DI SPESE PROCESSUALI

Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V civile – n. 4055 depositata il 21.2.2007

Estrema sintesi:

“Legittima la sentenza del giudice di pace favorevole al risarcimento del danno a seguito di notifica di cartella illegittima”

CARTELLE CON ALTRI TRIBUTI

LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

DELLA CARTELLA OPERA ESCLUSIVAMENTE PER I TRIBUTI

SCATURENTI DAI RUOLI FORMATI E VISTATI PER IL RECUPERO DEI

TRIBUTI SOSPESI PER EFFETTO DEL SISMA

Cartella notificata entro il 24 giugno 2006

Ricorso fuori termine – presentazione di istanza di sospensione con dichiarata volontà di volere ricorrere al nuovo Condono sisma 90

Cartella notificata tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2007

Termine ricorso variabileEsempio: notif. 10 luglio:

21 gg luglio23 gg -16/9-9/1016 gg 1/1-16/1/08

Cartella notificata tra il 9 ottobre e 31/12)

termine unico 29 febbraio 2008

( 2008 anno bisestile)

Cartella notificata a partire dal 1 gennaio 2008

Termine ricorso 60gg data notifica

Nuovo atto modificativo o confermativo

60gg dalla notifica dell’atto modificativo e/o

confermativo

Nuovo atto modificativo o confermativo con ricorso già

presentato

Integrazione del ricorso con nuove

motivazioni;

6^ FASE

CONDONO 2Art. 3 quater D.L. 28 dicembre 2006 n.

300 – convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007 entrata in vigore 27 febbraio 2007.

I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti

al 31 dicembre 2007

La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero

ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei

versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per

cento.

Il termine del 31/12/2007vale anche per i contributi.

Ormai è chiaro per tutti che il termine tributi include anche i

contributi

COME VERSARE

DIRETTAMENTE ALLA ESATTORIA

(DOCUMENTO INTERNO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE)

7^ FASE

IL RIMBORSO

Cass. civ. Sez. V, 01-10-2007, n. 20641

1^ MOTIVO ACCOLTO

l fondamentale thema decidendum è

costituito dalla individuazione dell'efficacia

temporale della disciplina riportata, in

particolare se riguarda i pagamenti da

effettuarsi (irretroattività) o anche quelli già

51effettuati (retroattività).

RETROATTIVITA’

L'interpretazione letterale - che si imponepe

la natura agevolativa della disposizione –

non disgiunta da considerazioni di ordine

logico- sistematico, anche di rilevanza

costituzionale, consente di delineare

argomentazioni esegetiche favorevoli alla

52tesi del contribuente.

La validità della prospettata esegesi ha

l'ulteriore conferma di risultare iscrivibile in

un'ottica adeguatrice ai principi

costituzionali, in particolare a quello di parità

di trattamento in situazioni uguali (art. 3)

Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato.

3^ motivo assorbito

• Violazione del principio di tutela dell’affidamento

• Art. 220 del Codice dell’Unione Europea55

Certezza del diritto

• Principio di tutela della certezza del diritto

Anche in conseguenza del prolungato, colpevole silenzio dell’amministrazione

Principi costituzionali

• Principio della uguaglianza di cui all’art. 3 comma 1 della Costituzione;

• Principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 comma 1 della Costituzione

• Principio di ragionevolezza di cui all’art. 97

comma 1 della Costituzione

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 21

• La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

( cioè dal giorno in cui è sorto il diritto)

Istanza di rimborso

• Solo somme sospese

• Misura : 70%;

• Termine: 27 febbraio 2009

RIEPILOGANDO

CHI NON HA PAGATO NIENTE

Può:

1. Condonare versando il 30%

2. Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini

CHI HA PAGATO IN PARTE

PUO’:

1. Condonare versando il 30% delle imposte ancora dovute

2. Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini

3. Impugnare le cartelle per le somme non dovute e non sgravate;

4. Chiedere il rimborso della eccedenza del 30% del dovuto effettivamente versato;

CHI HA PAGATO TUTTO

Può:

• Chiedere il rimborso del 70% del totale dei versamenti effettuati;

• Presentare ricorso avverso le cartelle esattoriali non ancora sgravate

Ma per fortuna le favole hanno sempre un lieto fine………….Il

nostro barocco è in piedi e ce lo invidia tutto il mondo