TRIBUTI SISMA 90 160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO.
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TRIBUTI SISMA 90
160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO
FASI
1. 1990 - Genesi
2. 1991-2002 - Rateizzazioni
3. 2002-2004 - Condono 1
4. 2006 - Cartelle
5. 2006-2007 - Sospensione Cartelle
6. 2007 - Condono 2
7. 2002-2007 – Rimborsi
1^ FASEGENESI
I Comuni Terremotati sono stati scelti tenendo conto dei
seguenti fattori:
Dpcm 15/01/1991
1. Si è verificata una elevata densità sismica
2. si sono altresì prodotti rilevanti danni”
Giarratana Modica Scicli Ispica
Monterosso Ragusa Santa Croce Cam. Pozzallo
Chiaramonte Gulfi Comiso Vittoria Acate
2^FASE
RATEIZZAZIONI
7 INTERVENTI LEGISLATIVI DI RIAPERTURA DEI
TERMINIEMANATI DOPO LA
RISPETTIVA SCADENZA
Elenco dei provvedimenti
• L’ord. 2301 del 29 luglio 1992 (gg. 29)• L’ord. 2316 del 29/1/1993 (gg.29)• Il D.L. n. 244 del 23/6/1995 (scadenze diverse e
mesi di ritardo) );• L. 388 del 23/12/2000 (scadenze diverse e mesi
di ritardo); • L. 448 del 28/12/2001 (gg. 1); • D.L. 138 dell’8/7/2002 (gg. 19) • L. n. 289 del 27/12/2002 (gg. 12).
Art. 138 comma 1 della legge 388/2000 ultima versioneI soggetti colpiti dal sisma del 13
e 16 dicembre 1990 …… possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto
dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro
il 15 dicembre 2002,
Art. 138 comma 2 della legge 388/2000
Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate
semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1
(15 dic. 2002 ndr). Ultima rata 15/6/2008
Ris. n. 209/E del 25 giugno 2002
“Si precisa che per i tributi oggetto dei predetti versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall‘art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
3^ FASE
CONDONO 1
comma 17 dell’art. 9 della Legge
27 dicembre 2002 n. 289 ha consentito di definire in
maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando il 10% delle somme residuali dovute,
detraendo insieme alle imposte nel frattempo versate anche i
relativi interessi.
Art. 1 comma 363, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Per i contributi previdenziali e i premi
assicurativi, il termine di versamento di cui al
secondo periodo del presente comma, è fissato
al 30 settembre 2006, e il termine per la
rateizzazione di cui al terzo periodo del
presente comma è fissato al 1° ottobre 2006,
(ndr 10%)
Il comma 17 non è provvedimento di condono
Un provvedimento di condono si giustifica per sanare un
comportamento omissivo, illegittimo o evasivo
L’ART. 9 E’ INCOSTITUZIONALE
Presupposto: il comma 17 non è norma di condono
Esso viola, di conseguenza, gli art. 3 e 53 della Costituzione
Condono 2002 - somme versate in misura insufficiente
L’Agenzia delle entrate puo’:
• Invalidare il condono, ma non può recuperare l’imposta per decadenza dei termini.
• Richiedere la differenza fino a concorrenza del 10%
• Iscrivere a ruolo le rate eccedenti il minimale
Riepilogando
Le somme residuali delle dichiarazioni 1990-1991-1992, Imposte, contributi e premi assicurativi, potevano e possono
essere versate come segue:
Riepilogo scadenze finali
• In un’unica soluzione il 15 dicembre 2002;• In 12 rate semestrali, la prima delle quali il 15
dicembre 2002 e l’ultima il 15 giugno 2008;• con versamento del 10% delle somme residuali
(Condono) entro il 16 aprile 2004 (ultima data);• Somme superiori a Euro 5.000: 1^ rata entro il
16 aprile 2004 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 16 ottobre 2004 e l’ultima 16 ottobre 2008;
SEGUE RIEPILOGO
• Contrib. Prev. e Premi assic. con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 30/9/2006;•Somme superiori a Euro 5.000 1^ rata entro il 30 settembre 2006 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 1^ ottobre 2006 e l’ultima il 1^ aprile 2010
4^ FASE
LE CARTELLE
Le comunicazioni 2006
Le comunicazione pervenute a mezzo posta ordinaria non vanno confuse con gli avvisi bonari. Le sanzioni, in caso di tributi non
versati, non subiscono riduzioni
Presentazioni dichiarazioni(date utili per la verifica dei
termini di prescrizione)
• Iva 90- 5/10/93• Iva 91- 5/10/93• Iva 92 – 5/1/94
• II.DD 90 – 30/9/93• II.DD. 91- 30/11/93• II.DD. 92 -28/2/94
comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106
La notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, con riferimento alle
dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione cioè: non oltre il 31
dicembre il 1999.
comma 3 dell’art. 138 della L. 388/2000
Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 (ndr
terremotati), e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo
alla scadenza dell'ultima rata
Ovvero:
• Entro il 31 dicembre 2003 se rata unica;
• Entro il 31/12/2009 se in 12 rate;
Nella quasi totalità dei casi trattasi di:
1. Ruoli tardivi
2. Ruoli anticipati
Art. 6 comma 4 L. 212/2000
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti
documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Art. 6 comma 5 L. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo (ndr non prima della notifica della cartella)
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del
servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
2^ periodo - comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.
Art. 8 comma 5 della Legge 212/2000
L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti
tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro
emanazione o dalla loro formazione
Art 10 comma 1 della legge 212/2000
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede
5^ FASE
SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
COMUNICATO STAMPA
SISMA “90” EMESSI I PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE:
150 GIORNI A PARTIRE DA LUNEDI 9 OTTOBRE
D.L. 30 settembre 1994, n. 564art. 2 quater
(Gazz. Uff. n. 230 del 1° ottobre 1994)
Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve
intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appaia illegittimo o infondato
Attenzione:
Non c’è termine per la notifica dei nuovi atti
“La sospensione degli effetti dell'attodisposta anteriormente alla proposizione del
ricorso giurisdizionale cessa con lanotificazione, da parte dello stesso organo, diun nuovo atto, modificativo o confermativo di
quello sospeso; il contribuente puòimpugnare, insieme a quest'ultimo, anche
l'atto modificato o confermato. “ (art.2 quatercomma 1 quinques L. 564/1994)
( art. 100 c.p.c.)diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti
È subordinato all'esistenza di due requisiti, che sono:
•l'interesse ad agire
•la legittimazione all'azione.
A PROPOSITO DI SPESE PROCESSUALI
Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V civile – n. 4055 depositata il 21.2.2007
Estrema sintesi:
“Legittima la sentenza del giudice di pace favorevole al risarcimento del danno a seguito di notifica di cartella illegittima”
CARTELLE CON ALTRI TRIBUTI
LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI
DELLA CARTELLA OPERA ESCLUSIVAMENTE PER I TRIBUTI
SCATURENTI DAI RUOLI FORMATI E VISTATI PER IL RECUPERO DEI
TRIBUTI SOSPESI PER EFFETTO DEL SISMA
Cartella notificata entro il 24 giugno 2006
Ricorso fuori termine – presentazione di istanza di sospensione con dichiarata volontà di volere ricorrere al nuovo Condono sisma 90
Cartella notificata tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2007
Termine ricorso variabileEsempio: notif. 10 luglio:
21 gg luglio23 gg -16/9-9/1016 gg 1/1-16/1/08
Cartella notificata tra il 9 ottobre e 31/12)
termine unico 29 febbraio 2008
( 2008 anno bisestile)
Cartella notificata a partire dal 1 gennaio 2008
Termine ricorso 60gg data notifica
Nuovo atto modificativo o confermativo
60gg dalla notifica dell’atto modificativo e/o
confermativo
Nuovo atto modificativo o confermativo con ricorso già
presentato
Integrazione del ricorso con nuove
motivazioni;
6^ FASE
CONDONO 2Art. 3 quater D.L. 28 dicembre 2006 n.
300 – convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007 entrata in vigore 27 febbraio 2007.
I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti
al 31 dicembre 2007
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per
cento.
Il termine del 31/12/2007vale anche per i contributi.
Ormai è chiaro per tutti che il termine tributi include anche i
contributi
COME VERSARE
DIRETTAMENTE ALLA ESATTORIA
(DOCUMENTO INTERNO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE)
7^ FASE
IL RIMBORSO
Cass. civ. Sez. V, 01-10-2007, n. 20641
1^ MOTIVO ACCOLTO
l fondamentale thema decidendum è
costituito dalla individuazione dell'efficacia
temporale della disciplina riportata, in
particolare se riguarda i pagamenti da
effettuarsi (irretroattività) o anche quelli già
51effettuati (retroattività).
RETROATTIVITA’
L'interpretazione letterale - che si imponepe
la natura agevolativa della disposizione –
non disgiunta da considerazioni di ordine
logico- sistematico, anche di rilevanza
costituzionale, consente di delineare
argomentazioni esegetiche favorevoli alla
52tesi del contribuente.
La validità della prospettata esegesi ha
l'ulteriore conferma di risultare iscrivibile in
un'ottica adeguatrice ai principi
costituzionali, in particolare a quello di parità
di trattamento in situazioni uguali (art. 3)
Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato.
3^ motivo assorbito
• Violazione del principio di tutela dell’affidamento
• Art. 220 del Codice dell’Unione Europea55
Certezza del diritto
• Principio di tutela della certezza del diritto
Anche in conseguenza del prolungato, colpevole silenzio dell’amministrazione
Principi costituzionali
• Principio della uguaglianza di cui all’art. 3 comma 1 della Costituzione;
• Principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 comma 1 della Costituzione
• Principio di ragionevolezza di cui all’art. 97
comma 1 della Costituzione
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 21
• La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
( cioè dal giorno in cui è sorto il diritto)
Istanza di rimborso
• Solo somme sospese
• Misura : 70%;
• Termine: 27 febbraio 2009
RIEPILOGANDO
CHI NON HA PAGATO NIENTE
Può:
1. Condonare versando il 30%
2. Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini
CHI HA PAGATO IN PARTE
PUO’:
1. Condonare versando il 30% delle imposte ancora dovute
2. Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini
3. Impugnare le cartelle per le somme non dovute e non sgravate;
4. Chiedere il rimborso della eccedenza del 30% del dovuto effettivamente versato;
CHI HA PAGATO TUTTO
Può:
• Chiedere il rimborso del 70% del totale dei versamenti effettuati;
• Presentare ricorso avverso le cartelle esattoriali non ancora sgravate
Ma per fortuna le favole hanno sempre un lieto fine………….Il
nostro barocco è in piedi e ce lo invidia tutto il mondo