Tipologie di Conflitto Armato - crifirenze.it

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Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana

Istruttore DIU

Tipologie di Conflitto

Armato

Lineamenti introduttivi

CONFLITTO ARMATO

Ogni tipo

di confronto armato

“Un conflitto armato esiste quando si ha il ricorso alla forza armata fra Stati

oppure violenza armata protratta fra autorita governative e gruppi armati organizzati

o fra tali gruppi all’interno di uno Stato” ICTY Tadic

CONFLITTO ARMATO

Ogni tipo

di confronto armato

Tra due o più

entità statali

CONFLITTO ARMATO

INTERNAZIONALE

SOGGETTI

DI DIRITTO

INTERNAZIONALE

CONFLITTO ARMATO

Ogni tipo

di confronto armato

Tra due o più fazioni

interne ad uno Stato

Tra una entità statale

e una fazione dissidente

CONFLITTO ARMATO

INTERNO

NON INTERNAZIONALE

Gruppo armato organizzato

che sotto il controllo

di un comando responsabile

esercita il controllo effettivo

di una parte di territorio

e sia in grado di condurre

operazioni militarti prolungate

e concrete

Tra due o più fazioni

interne ad uno Stato

Tra una entità statale

e una fazione dissidente

ETNIE

GRUPPI RELIGIOSI

GRUPPI POLITICI

POTERE COSTITUITO VS

POTERE COSTITUENTE

La decolonizzazione, è il processo politico, raramente pacifico, spesso

conflittuale, attraverso il quale, una nazione precedentemente sottoposta a

un regime coloniale europeo, ottiene la propria indipendenza. La

decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con

l'indipendenza dell'India nel 1947 e si concluse nel 1997, con la restituzione

di Hong Kong alla Cina.

CASI PARTICOLARI

CONFLITTO ARMATO

INTERNAZIONALE

CONFLITTO ARMATO

INTERNO

NON INTERNAZIONALE

Intervento di Stati terzi a favore

delle Parti in conflitto

INTERNAZIONALIZZAZIONE

MANCA QUALCOSA?

TENSIONI INTERNE

DISORDINI INTERNI

SOMMOSSE

CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE

TENSIONI – DISORDINI INTERNI

“In un conflitto armato interno o misto, questi due criteri,

che sono fra di se strettamente connessi, sono da utilizzarsi

allo scopo di distinguere un conflitto armato da meri atti di banditismo,

insurrezioni non organizzate e di breve durata o attivita terroriste

che non sono soggette al DIU” ICTY, Tadic, 1997

CRITERI GIURISPRUDENZIALI:

-INTENSITA’ DELLO SCONTRO ARMATO

-LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO

- il numero, la durata e l’intensita dei singoli scontri;

- il tipo di armi e di equipaggiamento militare impiegato;

- il numero di munizioni utilizzate e il loro calibro;

- il numero di individui e la tipologia di unita che prendono parte ai combattimenti;

- il numero delle vittime e l’entita dei danni materiali;

- il numero di civili costretti al lasciare il teatro dei combattimenti;

- il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

- la presenza di tentativi di mediazione internazionali;

- la stipulazione di accordi di “cessate il fuoco” (ICTY, Haradinaj, 2008)

- Quadro giuridico posto in essere dallo stato per far fronte all’emergenza (ICTY,

Baskoski)

INTENSITA’ DELLO SCONTRO ARMATO

- La presenza di una struttura di comando La presenza di una struttura di

comando

- La capacita del gruppo di condurre operazioni in maniera organizzata

- Le capacita in materia di logistica

- Il livello di disciplina del gruppo e la sua capacita di ottemperare agli obblighi

previsti dall’articolo 3 comune

- La rappresentativita del gruppo e la sua capacita di ‘parlare con una sola voce’

ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO

EVOLUZIONE STORICA

Fino al 1949 Rilevanza per il Diritto

Internazionale solo se

RICONOSCIMENTO DELLA

BELLIGERANZA

dal 1949 Art. 3 Comune Convenzioni

Ginevra

dal 1977* II Protocollo Aggiuntivo

oggi ?

STATO DI BELLIGERANZA

RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI

DA PARTE DELLO STATO

IN CUI SI SVOLGE IL CONFLITTO

RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI

DA PARTE DI UNO STATO TERZO

Applicazione di norme

Del Diritto Internazionale

Boeri 1902

Secessione USA (non espresso)

Applicazione di norme

Del Diritto di Neutralità

DOMESTIC JURISDITION / INGERENZA

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse

sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna del Parti conflitto sarà tenuta

ad applicare almeno le disposizioni seguenti.

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle

Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia

ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,

senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o

la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle

persone sopra indicate:

a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue

forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) La cattura di ostaggi;

c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale

regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai

popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire

i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,

tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico

delle Parti in conflitto

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse

sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta

ad applicare almeno le disposizioni seguenti.

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle

Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia

ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,

senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o

la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle

persone sopra indicate:

a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue

forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) La cattura di ostaggi;

c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale

regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai

popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire

i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,

tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico

delle Parti in conflitto

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle

persone sopra indicate:

a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte

le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) La cattura di ostaggi;

c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio

di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie

riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse

sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta

ad applicare almeno le disposizioni seguenti.

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle

Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia

ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità,

senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o

la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle

persone sopra indicate:

a) Le violenza contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue

forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) La cattura di ostaggi;

c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale

regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai

popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire

i suoi servigi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali,

tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico

delle Parti in conflitto

Ribelli non sono combattenti

non sono prigionieri di guerra

sono perseguibili per il reato di ribellione

sono condannabili in base alla legge penale del proprio Paese

anche alla pena di morte, qualora prevista dall’ordinamento interno

Articolo 3 comune

Convenzione in miniatura

conflitto armato privo di carattere internazionale

Articolo 3 comune

Campo di applicazione

Trattamento umano senza

distinzioni

In particolare Divieto di: violenze

cattura di ostaggi

oltrAggi alla dignità personale

Condanne e esecuzioni arbitrarie

Articolo 3 comune

garanzie

Raccolta e cura dei feriti

Articolo 3 comune

Diritto di iniziativa umanitaria

“Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della

Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti”.

Articolo 3 comune

Accordi speciali

“Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente

Convenzione”.

Articolo 3 comune

Assenza di effetto sullo status legale delle parti

in conflitto

“L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto

giuridico delle Parti belligeranti”.

II Protocollo Aggiuntivo del 1977

Titolo I

Campo di applicazione

Titolo II

Trattamento umano

Titolo III

Feriti, malati e naufraghi

Titolo IV

Popolazione civile

Titolo V

Disposizioni finali

Collegamento con l’art. 3 comune

II protocollo aggiuntivo

Campo di applicazione materiale

Distinzione tra conflitti internazionali e non

internazionali

Criteri obiettivi

Forze armate dissidenti o gruppi organizzati

Criteri obiettivi

Comando responsabile

Controllo su una parte del territorio

Carattere prolungato e concertato delle operazioni

Capacità di applicare il protocollo

II protocollo aggiuntivo

Campo di applicazione personale

“Persone colpite da un conflitto armato quale definito nell’art 1

senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole”

Garanzie fondamentali

Principio generale

Proibizioni specifiche

II protocollo aggiuntivo

Trattamento umano

Garanzie aggiuntive

per le Persone private della libertà per motivi

connessi con il conflitto

II protocollo aggiuntivo

Feriti, malati e naufraghi

Regime di protezione analogo a quello dei conflitti armati

internazionali ridotto all’essenziale

Popolazione civile

Diritto di iniziativa

statutario convenzionale

Statuto della Croce Rossa Internazionale

articolo VI, § 5 e 6

situazioni gestibili

- conflitti armati internazionali

- conflitti armati non int.nali

- tensioni interne

- disordini interni

Convenzioni di Ginevra del 1949

Protocolli aggiuntivi del 1977

situazioni gestibili:

- conflitti armati internazionali

- conflitti armati non int.nali

CICR

F.F.A.A. Stato

Pro governo

F.F.A.A. Stato

Pro insorti

F.F.A.A. governo

costituito Insorti

Conflitto armato internazionale

Conflitto armato non internazionale

Convenzioni di Ginevra del 1949

I Protocollo Aggiuntivo del 1977

Articolo 3 comune CG 1949

II Protocollo Aggiuntivo del 1977

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

CONFLITTI INTERNAZIONALIZZATI

CONFLITTI ARMATI

NON INTERNAZIONALI

Convenzioni di Ginevra del 1980

I Protocollo

II Protocollo

III Protocollo

IV Protocollo

Convenzione di Ginevra 1925

Convenzione dell’Aja 1954

Convenzioni di Ginevra del 1980

Emendamento del 2003

II Protocollo emendato 1996

Convenzione di Ottawa 1997

Convenzione di Parigi 1993

Principio di proporzionalita e precauzione

Divieto di utilizzare mezzi e metodi di combattimento

che causino mali superflui e sofferenze inutili

Protezione dell’ambiente naturale

Trattamento e garanzie giudiziarie fondamentali spettanti alle persone

private della liberta in ragione del conflitto

Azioni di soccorso in favore della popolazione civile

Nozione di Obiettivo Militare

Protezione delle Popolazione Civile

ELEMENTI COMUNI DIU APPLICABILI CAI/CANI

Combattente

Persona Protetta

DIVERGENZE DIU

Internazionali Non Internazionali

FFAA Statali

FFAA Statali (Assimilabili)

Gruppi Armati Organizzati

Civili

Civili che prendono parte alle

ostilità

NOZIONE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Civili che prendono parte alle

ostilità

APPERTENENZA (Sempre)

CONDOTTA

Avere con se armi(anche non visibili) e

andare/tornare dal luogo dell’atto ostile

Raccogliere informazioni nell’area delle

operazioni

Forniretrasportoaduna parte al conflitto

vs la zona delle ostilita

Mettere in funzione armi che saranno

usate da una parte al conflitto

Grazie per l’attenzione,

Michele

Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana

Istruttore DIU michele.romeo@cri.toscana.it