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STUDIO DI CONSULENZA RAGIONIERI E DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI
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A tutti i Clienti
LL.SS.
Casalecchio di Reno, 13/01/2016
Oggetto: Novità fiscali 2016
Con la presente siamo a sintetizzare le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e
da altri provvedimenti entrati in vigore dal 1° gennaio, pregandovi di tenere conto di quanto di
Vostra competenza.
NOVITA’ FISCALI SUGLI IMMOBILI
Si sintetizzano le principali novità in materia di fiscalità sugli immobili:
1) Abolizione della Tasi sulla prima casa
Dal 2016 sono escluse dal pagamento della Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale (e relative pertinenze), ad eccezione di quelle “di lusso” (accatastate nelle categorie
A/1, A/8 e A/9). L’esenzione vale sia per il possessore che per l’utilizzatore (nel caso in cui
quest’ultimo sia diverso dal possessore, ad esempio l’inquilino). Va puntualizzato che per
l’utilizzatore la Tasi non è più dovuta solo se rappresenta per questi abitazione principale,
mentre resta comunque dovuta l’imposta a carico del possessore, nella misura stabilita dal
Comune (se il Comune non ha individuato la quota, si applica quella base del 90%). Le
abitazioni di lusso, invece, rimangono soggette a Imu con l’aliquota approvata nel 2015 e la
detrazione di 200 euro e sono soggette anche a Tasi, se prevista dal Comune.
Con una modifica alla disciplina Tasi vengono inoltre chiariti quali sono i casi di immobili
assimilati all’abitazione principale (e quindi esentati dall’imposta). Si tratta di:
- abitazioni dei residenti all’estero;
- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- alloggi sociali;
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
- immobile dei miliatari;
- abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, se previsto dal regolamento comunale;
- abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.
2) Nuova disciplina dei comodati
Cambia nuovamente la disciplina per i comodati. E’ cancellata la disposizione che permetteva
ai Comuni con proprio regolamento di trattare come un’abitazione principale le unità
immobiliari date in comodato a parenti. Dal 2016 queste abitazioni saranno soggette ad
aliquota ordinaria ma, rispettando determinate condizioni, beneficeranno di una riduzione del
50% della base imponibile sia per l’Imu che per la Tasi. In sostanza, le nuove regole
dimezzano l’imponibile ma trattano l’immobile in comodato come una qualsiasi seconda casa.
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La nuova norma prevede il riconoscimento della suddetta riduzione per gli immobili non di
lusso concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che li
usano come abitazione principale, ma alle seguenti condizioni:
- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso Comune al massimo un altro immobile non di lusso adibito a
propria abitazione principale.
Ad esempio, il genitore che possiede nello stesso Comune due appartamenti di cui uno è la
propria abitazione principale, può concedere l’atro immobile in comodato al figlio (che deve
adibirlo ad abitazione principale); in questo modo il genitore liquiderà, sull’immobile concesso
in comodato al figlio, Imu e Tasi 2016 con un risparmio del 50% sull’imposta (l’aliquota da
applicare per il genitore comodante non è quella per abitazione principale ma quella prevista
per le seconde case). Il genitore non può, invece, ottenere l’agevolazione se risiede in un
appartamento di sua proprietà situato in un Comune ed è proprietario di un altro immobile in
un altro Comune concesso in comodato al figlio. Così come non può ottenere l’agevolazione,
il genitore proprietario nello stesso Comune di due appartamenti (di cui uno abitazione
principale per sé stesso e l’altro concesso in comodato al figlio) e altresì proprietario di un
altro appartamento in altro Comune.
Per chi ha già un contratto di comodato in essere registrato e rispetta le altre condizioni
previste dalla norma, di certo la misura in esame ha dei risvolti positivi in termini di risparmio.
Ma per coloro che in passato non hanno optato per tale soluzione, si tratta di valutare
attentamente la convenienza della concessione in comodato, tenendo conto sia delle spese
necessarie per la registrazione del contratto di comodato (un costo minimo di 216 euro, di cui
200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine del contratto)
sia dell’incertezza dovuta al continuo cambio di norme (con il rischio che quanto stabilito con
la manovra 2016 potrebbe cambiare e non essere più vero con la manovra 2017).
Va ricordato, infine, che per beneficiare della riduzione del 50% in presenza di contratto di
comodato occorre presentare la dichiarazione Imu (valevole anche per la Tasi) entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi per il 2016 entro il 30 giugno
2017), non essendo valide altre dichiarazioni presentate in precedenza.
3) Agevolazioni per gli affitti a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato, dal 2016 l’Imu e la Tasi sono dovute nella misura
del 75%. E’ prevista quindi una riduzione del 25% delle aliquote Imu e Tasi deliberate dai
Comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.
4) Eliminazione dell’Imu sugli “imbullonati” con aggiornamento della rendita
La legge di Stabilità 2016 stabilisce che la rendita catastale degli immobili a destinazione
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si determina
tenendo conto solo del suolo e delle costruzioni, senza considerare i macchinari, i congegni, le
attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Di conseguenza si
apre una finestra particolarmente vantaggiosa: i proprietari di immobili strumentali
appartenenti alle suddette categorie potranno presentare gli atti di aggiornamento della rendita
catastale escludendo gli impianti fissi, i cosiddetti “imbullonati”; in questo caso l’Imu potrà
essere determinata assumendo il valore del fabbricato sulla base della rendita catastale ridotta,
con conseguente risparmio di imposta.
La questione era sorta a causa di una norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, secondo la
quale la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e
particolare dovrebbe essere effettuata considerando anche gli impianti che contribuiscono
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ordinariamente ad assicurare all’unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e
reddituale stabile nel tempo; tenendo conto, quindi, di tutti gli impianti fissi che
contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso. Sono tali, ad esempio, gli impianti
eolici, i panneli e inverter degli impianti fotovoltaici, gli altiforni, le pese, gli impianti di
produzione di vapore, le reti di trasmissione delle merci, gli ascensori, i montacarichi, a
condizione che siano fissi.
Tale norma non viene abrogata, ma ora viene disposta l’esclusione dalla determinazione della
rendita catastale dei macchinari e degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo,
come ad esempio le reti di trasmissione delle merci. Quindi la rendita catastale può essere
rideterminata escludendo tali impianti; dovrebbero essere ancora compresi nella rendita
catastale solo gli impianti funzionali all’immobile (impianti di riscaldamento, elettrici, di
climatizzazione), ma non quelli di produzione industriale.
La legge di Stabilità dispone che, al fine di ottenere l’aggiornamento degli immobili già
accatastati e la cui rendita è stata dunque stimata includendo gli “imbullonati”, è possibile
presentare dal 1° gennaio 2016 le domande di aggiornamento catastale, che saranno poi
vagliate dagli uffici del Territorio. Per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno
2016, le nuove rendite rideterminate avranno effetto fiscale retroattivo dal 1° gennaio di
quest’anno e quindi se ne potrà tenere conto già dalla prima rata Imu 2016.
5) Esenzione Imu sui terreni agricoli e montani
Sul fronte dell’Imu in agricoltura gli interventi più rilevanti sono i seguenti:
a) dal 2016 sono esentati da Imu i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti agli elenchi previdenziali nella gestione agricola
Inps, indipendentemente dalla loro ubicazione. La qualifica professionale e l’iscrizione
Inps devono essere possedute dal soggetto passivo Imu, e cioè titolare di diritto reale sul
terreno. Se, ad esempio, come spesso accade, sul terreno condotto da un coltivatore ci
fosse l’usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali,
il soggetto passivo dovrebbe pagare l’imposta.
b) sono esentati da Imu i terreni situati nei Comuni delle isole minori (ex allegato A della
legge 448/2001) e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile inusucapibile.
c) dal 2016 viene ripristinata l’esenzione per i terreni montani già prevista per l’Ici (si torna
quindi alle regole applicate fino al 2013 compreso). I terreni definibili “di montagna” o
della cosiddetta “collina svantaggiata” sono quelli situati nei Comuni e nelle zone definiti
dalla circolare 9/1993 e sono esenti da chiunque posseduti.
6) Stop ai rincari La legge di Stabilità “sospende” le delibere comunali che dispongono aumenti tributari per il
2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016,
saranno inefficaci.
7) Tari Confermati anche per i prossimi due anni (2016-2017) i criteri di determinazione della Tari
(tassa sui rifiuti): il criterio dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti viene differito al 2018. La
sospensione degli aumenti di cui al punto precedente non opera per la Tari.
8) Ampliato l’accesso alle agevolazioni prima casa Fino all’anno scorso il contribuente che voleva usufruire delle agevolazioni “prima casa”
doveva rispettare, tra gli altri, anche i seguenti requisiti:
a) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova
l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
b) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro
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immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della
prima casa.
Dal 2016 il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali quando
ha effettuato l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare casa comprandone una nuova
può nuovamente applicare gli sconti fiscali, a condizione che il vecchio immobile venga
ceduto entro un anno dal rogito. In sostanza, il possesso di un’altra abitazione acquisita con i
benefici fiscali non è più elemento ostativo all’utilizzo delle agevolazioni “prima casa”, purché
tale abitazione sia venduta entro un anno.
Rimangono inviariati tutti gli altri requisiti richiesti.
9) La mancata registrazione del contratto d’affitto può comportare la riduzione del canone
La legge di Stabilità specifica che grava esclusivamente a carico del locatore l’obbligo di
registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo nel termine perentorio di 30 giorni
dalla stipula; di tale registrazione il proprietario dovrà dare “documentata comunicazione”, nei
successivi 60 giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio. La nuova
norma, inoltre, ribadisce la nullità di tutti quei patti volti a determinare un importo del canone
maggiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, consentendo al
conduttore di esperire, entro sei mesi dalla riconsegna, un’azione dinanzi all’autorità
giudiziaria, volta a ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.
Vengono previste conseguenze più pesanti per il locatore che si sottrae all’obbligo di registrare
il contratto di locazione improrogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Infatti, la
mancata registrazione del contratto entro il termine perentorio indicato, legittima il conduttore
a chiedere al giudice di ricondurre la locazione alle condizioni “legali” conformi a quelle
previste per i contratti “liberi” (4+4 anni) o per quelli con canone concordato (3+2 anni). Può
scattare, pertanto, la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate rispetto al dovuto,
azione che può essere esperita in qualsiasi momento del rapporto di locazione, e comunque
entro sei mesi successivi all’effettivo rilascio del bene locato. Sarà il giudice a determinare la
misura del canone dovuto e stabilire la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
10) Detrazione dall’Irpef dell’Iva pagata sull’acquisto di immobili di classe A o B
Viene introdotta una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di unità
immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, se cedute dalle imprese che
le hanno costruite (quindi si fa riferimento solo ad abitazioni di nuova costruzione). Tutto
questo vale solo per gli atti stipulati nel corso del 2016. Il 50% dell’Iva potrà essere portato in
detrazione dall’Irpef in 10 quote annuali costanti, nell’anno di sostenimento della spesa e nei
nove periodi d’imposta successivi.
11) Leasing agevolato per l’acquisto o la costruzione della prima casa
La legge di Stabilità 2016 contiene nuove disposizioni in materia di acquisizione in leasing
della “prima casa”, come alternativa al tradizionale mutuo. Dal 2016, infatti, il “contratto di
locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale” viene regolamentato in
modo specifico, ai fini civilistici, trovando una propria disciplina che prima era assente.
Tralasciando gli aspetti più tecnici, in sostanza con il suddetto contratto la banca o
l’intermediario finanziario (concedente) si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su
scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore e di metterlo a sua disposizione, per un dato
tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Dal canto suo l’utilizzatore si assume tutti i rischi,
anche con riferimento al “perimento” del bene, e ovviamente l’obbligo di pagare regolarmente
i canoni periodici; inoltre, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di acquistare la
proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
Sul fronte fiscale, è prevista, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2020, una detrazione Irpef per
i giovani che all’atto di stipula del contratto di leasing abbiano un’età inferiore a 35 anni, un
reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e non siano titolari di diritti di proprietà su
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altri immobili a destinazione abitativa. La detrazione è pari al 19% su un ammontare massimo
di canoni annuali di 8.000 euro, e su un ammontare di riscatto massimo di 20.000 euro. Per i
soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detrazione spetta, alle stesse condizioni, su importi
ridotti della metà (cioè su un importo massimo di 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il
riscatto).
SPESE PER IL RECUPERO EDILIZIO, PER L’ACQUISTO DI MOBILI E PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E’ prorogata al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal
1° gennaio 2017, se non ci saranno ulteriori proroghe, l’agevolazione continuerà a operare nella
misura ordinaria del 36%.
Stessa proroga fino al 31 dicembre 2016 anche per il bonus del 50% sull’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici utilizzati per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. A
questo proposito, però, la legge di Stabilità contiene una novità: è prevista la possibilità di
accedere al “bonus mobili” anche per le giovani coppie che comprano una casa da destinare ad
abitazione principale e decidono di acquistare contemporaneamente dei mobili per arredarla. In
questo caso il bonus, pur slegato da interventi di ristrutturazione, è subordinato all’acquisto di un
immobile da adibire ad abitazione principale e all’applicazione di paletti che restringono
notevolmente il campo dei possibili beneficiari: possono avere accesso all’agevolazione solo le
coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i 35 anni d’età. Anche in questo caso la detrazione è pari al 50% delle spese documentate
ma il limite massimo di spesa soggetto a detrazione sale da 10.000 a 16.000 euro; quindi la
detrazione Irpef massima è di 8.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il
provvedimento contiene diversi aspetti da chiarire per i quali si attendono le istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate: ad esempio, la legge non dice che la casa deve essere acquistata nel
2016, perché questo requisito è citato solo per i mobili; quindi dovrebbe rientrare anche chi ha
comprato casa nel 2015 e paga gli arredi nel 2016 oppure chi versa un acconto sugli arredi nel
2016 e va a rogito in seguito (purché entro tempi ragionevoli e avendo tutte le altre condizioni
richieste). Inoltre si dovrà stabilire come documentare la convivenza: probabilmente si farà
riferimento al certificato di residenza. Infine, diversamente dall’altra agevolazione sugli arredi, in
questo caso la norma cita solo i mobili, e non i grandi elettrodomestici che quindi sono esclusi dal
bonus.
Anche la detrazione del 65% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici è
prorogata fino al 31 dicembre 2016. A meno di ulteriori proroghe, dal 2017 gli interventi per il
risparmio energetico potranno beneficiare solo del bonus del 36%.
MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO
La legge di Stabilità dello scorso anno ha introdotto un nuovo regime forfettario per le persone
fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Va ricordato che rientrano in questo regime
agevolato i contribuenti che non superano determinate soglie di ricavi o compensi stabilite in
modo differenziato per le singole categorie economiche. La caratteristica più rilevante del regime è
la determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anch’essi
differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite un’imposta sostitutiva di Irpef ed
Irap, la cui aliquota è fissata al 15%; per coloro che hanno iniziato una nuova attività nel 2015
adottando tale regime era prevista un’ulteriore agevolazione consistente nell’abbattimento del
reddito di 1/3 per 3 anni. Dal 2016 vengono introdotte diverse modifiche a tale regime:
1) Abbattimento dell’imposta sostitutiva per le nuove attività
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Come detto prima, in presenza di nuove attività produttive, chi si è avvalso nel 2015 del
regime forfettario poteva fruire, per il periodo d’inizio dell’attività e per i due successivi, della
riduzione di 1/3 del reddito. Dal 2016, invece, a coloro che avviano una nuova attività col
regime forfettario si applica l’aliquota del 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni di attività.
Anche i contribuenti che nel 2015 hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime
forfettario (applicando semplicemente la riduzione ad 1/3 dell’imponibile forfettariamente
determinato) possono applicare l’aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.
L’aliquota ridotta è condizionata al verificarsi delle stesse ipotesi che prima permettevano la
riduzione di 1/3 del reddito e cioè:
a) nel triennio precedente non deve essere stata svolta dal contribuente un’attività di impresa
o lavoro autonomo nemmeno in forma di partecipazione a società di persone o impresa
familiare;
b) la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di quella svolta in precedenza quale
lavoratore dipendente o autonomo;
c) qualora venga rilevata un’attività già esistente, il cedente deve aver conseguito ricavi non
superiori a quelli indicati quale soglia insuperabile per applicare il regime forfettario.
Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite i coefficienti di redditività che
non sono cambiati.
2) Incremento delle soglie
Vengono innalzate le soglie di ricavi e compensi previste per l’accesso al regime agevolato.
Rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10.000 euro per tutte le categorie,
fatta eccezione per i professionisti, per i quali l’incremento è di 15.000 euro.
Per restare nel regime forfettario anche nel 2016, le nuove soglie sono applicabili pure nel caso
di superamento della vecchia soglia nel 2015: ad esempio, un professionista forfettario che nel
2015 ha incassato 20.000 euro di compensi (il limite era 15.000) può applicare il regime anche
nel 2016, considerando l’innalzamento della soglia a 30.000 euro.
3) Tetto unico per i redditi da lavoro dipendente o pensione
Una terza novità è rappresentata dall’eliminazione dell’obbligo di confrontare il reddito da
lavoro dipendente (compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per
accertarsi che il secondo superi il primo. Questa condizione viene abrogata e sostituita con la
più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente (o da
pensione) di 30.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente nel
frattempo è cessato.
4) Riduzione dei contributi previdenziali Inps Un’ulteriore novità consiste nell’abrogazione della regola secondo cui i forfettari (artigiani e
commercianti) potevano pagare i contributi previdenziali Inps solo sul reddito effettivo e non
sul minimale. Ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% dei contributi (con
effetto riduttivo su quanto accantonato ai fini pensionistici) che compete a tutti i titolari di
reddito d’impresa, esclusi i professionisti.
Per i contribuenti che in passato hanno scelto il regime dei minimi (articolo 27 del D.l.
98/2011) non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo
contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al
compimento del 35° anno di età). Chi inizia quest’anno l’attività non potrà più aderire al
regime dei minimi, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario.
SUPER-AMMORTAMENTI
Per stimolare gli investimenti privati, la legge di Stabilità introduce il meccanismo del cosiddetto
“super-ammortamento” sul costo di acquisto dei beni strumentali nuovi.
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L’agevolazione, che compete ai fini delle imposte sui redditi ma non dell’Irap, consiste nel
riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a
titolo di ammortamento (o di canone di leasing); in sostanza, l’impresa potrà calcolare
l’ammortamento su un valore pari al 140% del costo del bene, anziché il 100%, maggiorando in tal
modo la quota deducibile e riducendo il carico fiscale. Ad esempio, se un bene ammortizzabile ha
un costo di acquisto di 10.000 euro, ai fini dell’ammortamento fiscale rileverà per 14.000 euro.
Dal punto di vista soggettivo, sono interessati sia imprese che professionisti, a prescindere dal
regime contabile adottato (restano esclusi i forfettari in quanto non deducono quote di
ammortamento).
Oggetto dell’investimento devono essere beni materiali strumentali all’attività d’impresa, con
esclusione di quelli per i quali vigono coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché i
fabbricati e le costruzioni. Deve trattarsi di beni materiali nuovi, cioè non utilizzati in precedenza,
ed ovviamente ammortizzabili, con esclusione quindi dei beni “merce” e dei materiali di consumo.
Per godere dell’agevolazione, gli investimenti in beni materiali strumentali devono perfezionarsi
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L’investimento viene valutato come realizzato alla data
in cui il costo risulta sostenuto fiscalmente, e dunque al momento della consegna o spedizione del
bene, e può essere ammortizzato a partire dall’esercizio in cui inizia ad essere utilizzato. Nel caso
del leasing, vale la data di consegna del bene al locatario. Il pagamento, al contrario, non ha
rilevanza e quindi può essere effettuato anche in un momento successivo al periodo agevolato, o
viceversa può essere effettuato in anticipo.
Dal punto di vista contabile, la quota di ammortamento continua ad essere calcolata sulla base dei
parametri ordinari (quindi non vi è un transito a conto economico della quota aggiuntiva), ma in
via extracontabile viene operata una variazione in diminuzione dalla base imponibile.
Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti
della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all’atto della cessione del bene, così
come ai fini del calcolo del plafond per la deducibilità di manutenzioni e riparazioni. Per il primo
anno di impiego, l’ammortamento fiscale risulta ridotto della metà, con la conseguenza che anche
il beneficio fiscale subirà una pari riduzione per evidente parallelismo.
L’agevolazione vale anche per l’acquisto di autoveicoli. Dato che sull’acquisto di autovetture la
legge prevede un limite massimo di deducibilità di 18.075,99 euro, senza ulteriori interventi
normativi il super-ammortamento non avrebbe avuto senso perché sarebbe inutile aumentare del
40% il valore ammortizzabile del bene se poi il limite deducibile è già prefissato. Per questa
ragione, la norma prevede che al maggior ammortamento si accompagni anche un incremento del
40% del tetto fiscale del costo ammortizzabile. In sostanza, ai fini del provvedimento in esame il
limite di deducibilità per le autovetture passa da 18.075,99 a 25.306,39 euro (per gli agenti di
commercio da 25.822,84 a 36.151,98 euro), mentre per i moticicli da 4.131,66 a 5.784,32 euro e
per i ciclomotori da 2.065,83 a 2.891,42. Ovviamente questo discorso vale solo per i veicoli non
concessi in uso promiscuo ai dipendenti e utilizzati in modo generico nell’attività di impresa o di
lavoro autonomo (per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti non è previsto alcun limite di
deducibilità).
L’agevolazione è possibile sia per l’acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di
leasing; resta escluso il noleggio, nel senso che in questo caso il beneficio non può essere goduto
dall’utilizzatore ma dalla società di noleggio. Per i canoni di leasing, pur in assenza di chiarimenti,
l’agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale (esclusa quindi la quota interessi) dei
canoni e il valore di riscatto.
RINVIO DEL TAGLIO IRES
Il taglio dell’Ires è rinviato al 2017. Per il 2016 l’aliquota Ires rimane al 27,5%, per poi scendere
(forse) al 24% a partire dal 1° gennaio 2017.
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NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP
Si sintetizzano le principali novità in materia di Imposta regionale sulle attività produttive:
1) Aumento della deduzione forfettaria
Il decreto istitutivo dell’imposta prevede una deduzione forfettaria di 8.000 euro per tutti i
soggetti Irap la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. E’ previsto poi un
meccanismo di equalizzazione “a scalare”: la deduzione scende a 6.000 euro per i soggetti che
conseguono un valore della produzione netta fino a 180.839,91 euro, a 4.000 euro in presenza
di un valore della produzione netta fino a 180.919,91 euro, di 2.000 euro in presenza di un
valore della produzione netta fino a 180.999,91 euro. Inoltre, solo per le società di persone, gli
imprenditori individuali e i professionisti, l’importo della deduzione forfettaria è aumentato di
ulteriori 2.500 euro. Anche in questo caso è previsto un meccanismo di riduzione delle extra-
deduzioni per gli scaglioni contigui, da 1.875 fino a 625 euro. Pertanto, fino all’anno scorso le
imprese diverse dalle società di capitali avevano diritto ad una deduzione forfettaria dalla base
imponibile Irap fino a 10.500 euro (8.000+2.500).
Da quest’anno l’extra-deduzione di 2.500 euro viene raddoppiata a 5.000 euro. Quindi, a
decorrere dal periodo d’imposta 2016, le società di persone, le imprese individuali e i
professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro potranno beneficiare di
una deduzione forfetaria complessiva pari a 13.000 euro (8.000+5.000). E’ previsto il
raddoppio delle extra-deduzioni anche per gli scaglioni adiacenti: quella di 1.875 passa a 3.750
euro, quella di 1.250 a 2.500 euro, quella di 625 a 1.250 euro. Restano fuori dall’incremento le
società di capitali.
2) Estensione della deducibilità del costo del lavoro anche agli stagionali
Dopo che la legge di Stabilità dell’anno scorso aveva previsto dal periodo d’imposta 2015 la
deducibilità dall’imponibile Irap del costo del personale dipendente per i soli lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, la deducibilità di tali costi viene ora ulteriormente estesa
anche al costo del lavoro degli “stagionali” in presenza di determinati requisiti. La deducibilità
in questo caso è pari al 70% del costo, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno
120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
3) Abolizione dell’Irap per le imprese agricole
Dal 2016 viene cancellata l’Irap per le imprese agricole, che prima la assolvevano con
un’aliquota ridotta dell’1,9%.
4) Irap sui medici
La legge di Stabilità definisce l’ambito di operatività dell’Irap relativamente ai medici che
abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere per l’attività intramoenia.
L’assoggettabilità dei medici all’imposta regionale sulle attività produttive è questione che ha
alimentato negli anni un vasto contenzioso. Si prevede ora che non sussiste autonoma
organizzazione ai fini Irap (e quindi il presupposto impositivo) per i medici che esercitano la
professione all’interno di strutture ospedaliere sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte
con le medesime, laddove più del 75% del proprio reddito complessivo sia riconducibile
all’attività svolta presso tali strutture, a prescindere dall’ammontare del reddito realizzato e
delle spese direttamente connesse all’attività svolta. Diversamente spetta al contribuente
provare di non disporre dell’autonoma organizzazione.
RIFORMA DEL CANONE RAI
Viene riformata la disciplina del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con
l’obiettivo di ridurne l’evasione. Per il 2016 il canone Rai scende da 113,50 euro a 100 euro, ma il
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suo pagamento non avverrà più a gennaio tramite bollettino postale come avvenuto finora, bensì
attraverso la bolletta elettrica. Per i titolari dell’utenza di energia elettrica, infatti, il pagamento del
canone è effettuato in 10 rate mensili (tra gennaio e ottobre), addebitate sulle fatture emesse dalla
propria azienda di fornitura elettrica. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel
contesto della fattura e non è imponibile ai fini fiscali.
Il canone deve essere pagato da chiunque detiene un apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle trasmissioni televisive. La novità è che la detenzione di un apparecchio televisivo si presume
nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha
la sua residenza anagrafica. Se questo non è vero, per superare tale presunzione va presentata
un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio
territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T., con le modalità che saranno definite mediante un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; tale dichiarazione ha validità solo per
l’anno in cui viene presentata (quindi va ripresentata ogni anno).
In ogni caso, il canone di abbonamento è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dagli appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica. Quindi il contribuente che possiede una seconda casa dove vi è un televisore
non deve pagare un secondo abbonamento; idem se possiede più televisori.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti
ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione atta a superare la
presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo.
In sede di prima applicazione di tali disposizioni, tenendo conto dei tempi tecnici necessari
all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, limitatamente al 2016 l’addebito del canone
comincerà solo dalla prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà
cumulativamente tutte le rate scadute a partire da gennaio.
Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le
disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione al di fuori dell’ambito
familiare.
La sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento della quota del canone in bolletta sarà
pari a cinque volte l’importo del canone stesso.
LIMITE AL CONTANTE
Dal 1° gennaio 2016 il limite all’utilizzo del contante passa da 1.000 a 3.000 euro. Il divieto di
trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.999,99 euro vale per le operazioni
eseguite a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici); il divieto non opera
quando il trasferimento avviene con l’intervento di banche, Poste Italiane, istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento.
E’ la sesta volta che il limite cambia nel corso degli ultimi otto anni ma, rispetto agli anni scorsi,
quest’anno l’intervento è più selettivo. In alcuni casi, infatti, è previsto il mantenimento della
soglia di 1.000 euro:
a) per gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati dalle pubbliche amministrazioni. Rimane, quindi,
il limite dei 1.000 euro per tutti coloro che, ad esempio, dovranno provvedere alla riscossione
della pensione; oltre tale soglia, il pagamento non potrà avvenire in contanti.
b) per chi esercita il servizio di rimessa di denaro con l’estero (cosiddetti “money transfer”);
c) per l’emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario (ovvero con
girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità.
La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro,
dal 1° gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative,
per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione
comunque non era sanzionata.
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PAGAMENTI CON MONETA ELETTRONICA E RELATIVE SANZIONI
Dal 30 giugno 2014 le imprese e i professionisti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi (comprese le imprese con solo commercio all’ingrosso o che, in generale,
non hanno rapporti con i privati-consumatori), sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito (più comunemente chiamate “bancomat”). A tale riguardo, però, non era
prevista alcuna sanzione.
Ora la legge di Stabilità 2016 introduce le seguenti novità:
1) con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di prossima emanazione verrà
introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza del suddetto
obbligo. Vi terremo aggiornati non appena verrà emanato il decreto.
2) fino allo scorso anno era previsto che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i
pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos). Dal 1° gennaio di quest’anno, invece,
l’obbligo viene esteso anche ai pagamenti effettuati attraverso carte di credito.
3) viene eliminata la soglia di 30 euro al di sotto della quale imprese e professionisti potevano
ancora rifiutare i pagamenti con carte di debito o di credito; l’obbligo di accettare pagamenti
elettronici, quindi, sarà generalizzato e varrà anche per le spese più piccole, come l’acquisto
del caffè o del giornale, tranne che nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”. Dal 1° luglio
2016 l’obbligo di accettare pagamenti con le carte di credito o di debito riguarderà anche i
dispositivi di controllo di durata della sosta.
4) per favorire l’effettuazione di pagamenti, con carta di debito o di credito, di importo
contenuto, entro il 1° febbraio il Ministero dell’Economia dovrà emanare un decreto per la
riduzione delle commissioni bancarie relative a tali operazioni.
AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Aumentano i contributi per gli iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti: per il 2016
l’aliquota è pari al 23,10%. Va ricordato che la normativa vigente prevede che le aliquote
contributive aumentino di 0,45% ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018.
Nei confronti dei lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata Inps e non pensionati, l’aliquota contributiva è confermata anche per il 2016 al 27%, a cui
si aggiunge un ulteriore 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali quali
l’indennità di maternità e il trattamento economico in caso di malattia. Dal 1° gennaio 2016
aumenta, invece, dal 23,5% al 24% l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari
di pensione o obbligatoriamente iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Dal 2016 aumenta di un punto anche la contribuzione dei collaboratori coordinati e continuativi e
di tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva,
passando dall’attuale 30% al 31% (a cui va sempre aggiunto lo 0,72% di cui sopra). Se non
interverranno ulteriori provvedimenti, quest’ultima percentuale salirà al 32% nel 2017 e al 33%
nel 2018, raggiungendo in tale anno la contribuzione pensionistica dei lavoratori dipendenti.
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI STABILI
La legge di Stabilità prevede anche per il 2016 gli incentivi in favore delle assunzioni a tempo
indeterminato eseguite nel corso dell’anno. Va subito chiarito, tuttavia, che non si tratta della
riedizione della facilitazione contenuta nella legge di Stabilità dell’anno scorso e rivolta alle
assunzioni/stabilizzazioni del 2015: quest’anno l’esonero contributivo non sarà totale ma verrà
riconosciuto solo nella misura del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque,
entro un limite di 3.250 euro l’anno. Viene ridotta anche la durata del periodo agevolato, che è
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fissata in due anni (in precedenza erano tre). E’ confermata l’esclusione dal beneficio dei premi
Inail. Alla facilitazione possono accedere tutti i datori di lavoro (a prescindere dalla natura
imprenditoriale dell’attività esercitata) diversi dagli agricoli.
Riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della
misura incentivante, non si ravvisano novità; ne deriva che dovrebbero valere i medesimi criteri
già utilizzati nel 2015. Sulla scorta delle indicazioni già fornite dall’Inps continueranno ad essere
ammesse al beneficio le assunzioni dei dirigenti, dei soci di cooperative che abbiano instaurato un
rapporto subordinato, dei somministrati, dei lavoratori a part-time. Esclusione, invece, confermata
per colf, apprendisti e intermittenti. Anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore
ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato, la
somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso
qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, la strada sarà sbarrata se l’assumendo, nei tre mesi precedenti
l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015) avrà avuto un contratto a
tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le
società collegate o controllate.
STAFFETTA GENERAZIONALE CON PART-TIME AGEVOLATO
Viene messo a disposizione di lavoratori e datori di lavoro lo strumento normativo per
sperimentare la cosiddetta “staffetta generazionale”. In sostanza si tratta di questo: i lavoratori più
anziani riducono il loro orario di lavoro, così da favorire (almeno nelle intenzioni) l’ingresso in
azienda di giovani a cui gli anziani possono fare, per il periodo che rimane loro da lavorare, da
“tutor”. Il tutto naturalmente su base volontaria, tanto per il lavoratore quanto per il datore di
lavoro. Sinora però questo meccanismo incontrava un ostacolo difficilmente superabile: la
riduzione dell’orario provocava al lavoratore anziano non solo una riduzione di reddito, ma anche
(e soprattutto) un pregiudizio alla futura pensione.
La legge di Stabilità si propone di ovviare a questi inconvenienti e quindi di rendere possibile la
staffetta, a condizione che il lavoratore sia a tempo pieno e indeterminato, con almeno 20 anni di
versamenti e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Il
presupposto è un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per ridurre l’orario di lavoro in
misura tra il 40% e il 60%. Il beneficio che si può ottenere sulla base di tale accordo è duplice:
l’Inps riconosce la contribuzione figurativa sulla parte di prestazione non svolta, e il lavoratore
riceve dal datore di lavoro, oltre ovviamente alla retribuzione per le ore lavorate, una somma pari
ai contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla parte non più lavorata. Quest’ultima somma
aggiuntiva non è imponibile fiscalmente ed è esente da contributi (in altre parole, è netta). In
questo modo la riduzione di orario non “pesa” sulla futura pensione e la riduzione di reddito del
lavoratore è mitigata dall’importo netto aggiuntivo. Il datore di lavoro “risparmia” una parte di
retribuzione, che può eventualmente investire in nuove assunzioni (anche se non c’è un obbligo in
tal senso).
Tocca al datore di lavoro presentare una domanda all’Inps e alla Direzione Territoriale del Lavoro
per l’ammissione al beneficio sulla base dell’accordo raggiunto con il lavoratore. La domanda,
verificata la ricorrenza dei presupposti, può essere però accolta esclusivamente nei limiti delle
risorse messe a disposizione della legge di Stabilità: 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e
60 milioni nel 2018; una volta raggiunti tali limiti, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori
domande. Un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni, stabilirà le modalità operative del
riconoscimento del beneficio.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI AI SOCI
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La legge di Stabilità 2016 interviene per incentivare la fuoriuscita dei beni immobili dal perimetro
dell’impresa, trasferendoli dalla sfera imprenditoriale a quella privata dei soci, fruendo di una
tassazione di favore rispetto a quella ordinaria. L’obiettivo è quello di rendere più agevoli i
controlli del fisco sulle effettive disponibilità patrimoniali delle persone fisiche. Ma è anche
un’opportunità, soprattutto per le società di comodo che, in questo modo, dal 2016 possono ridurre
la base di calcolo del reddito e i ricavi minimi.
Per le società, sia di persone (Snc e Sas) sia di capitali (Srl, Spa, Sapa) vengono prospettate
essenzialmente tre possibilità: assegnare o cedere ai soci, con regime fiscale agevolato, tali beni
immobili, oppure, laddove abbiano per oggetto esclusivo la gestione di tali beni, operare una
trasformazione anch’essa agevolata in società semplice.
I beni agevolabili sono tutti gli immobili detenuti, ad eccezione di quelli strumentali “per
destinazione”, ovvero gli immobili utilizzati dalla società nell’esercizio della propria attività.
Quindi l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili
strumentali per natura (categorie catastali A/10, B, C, D, E), gli immobili patrimoniali (categoria
catastale A, escluso A/10) e gli immobili “merce” (cioè i fabbricati presenti tra le rimanenze);
deve, comunque, trattarsi di beni non direttamente utilizzati per l’attività d’impresa. Con
riferimento agli immobili strumentali per natura, possono essere assegnati in modo agevolato tutti
quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente: se, ad esempio,
una società ha due immobili iscitti nella categoria D/1 (opifici), dei quali uno utilizzato per la
produzione e l’altro locato, o inutilizzato, questo secondo può beneficiare delle agevolazioni.
Possono essere estromessi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione
immobiliare in quanto non sono considerati strumentali per destinazione.
Oltre agli immobili, la norma rende agevolabili anche i trasferimenti di beni mobili iscritti nei
pubblici registri (ad esempio autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali
nell’esercizio dell’impresa.
La disciplina agevolata si sostanzia nella tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati
o ceduti con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, elevata al
10,5% per le società che in almeno due esercizi del triennio 2013-2015 sono risultate “di comodo”.
In caso di assegnazione, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva è data dalla
differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto; a tale
riguardo la legge di Stabilità prevede un’ulteriore agevolazione, cioè la possibilità di sostituire il
valore normale del bene immobile con il cosiddetto valore catastale (cioè la rendita catastale
rivalutata, con applicazione dei moltiplicatori catastali) che, di regola, è inferiore a quello di
mercato. Per le cessioni ai soci rileva il maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale,
(quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale), a cui andrà detratto il costo
fiscalmente riconosciuto. Le stesse aliquote di imposta sostitutiva si applicano sulle plusvalenze
realizzate sui beni posseduti dalle società di gestione immobiliare che si trasformano in società
semplici; anche nella trasformazione, il valore normale degli immobili può essere sostituito dal
valore catastale.
Per quanto riguarda le imposte indirette, in caso di assegnazione o cessione di un immobile viene
introdotto un regime agevolato, che prevede la riduzione alla metà dell’imposta di registro, se
dovuta in misura proporzionale, e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa; invece per l’Iva si applicano le regole ordinarie. La problematica delle imposte indirette non
si pone nell’ambito della trasformazione in società semplice, in quanto in tale operazione le
imposte di registro, ipotecaria e catastale sono comunque dovute in misura fissa.
In caso di assegnazione, non va trascurato l’eventuale onere fiscale in capo ai soci assegnatari. Se
l’operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili (distribuzione di utili “in natura”), si avrà
la tassazione con regole ordinarie in capo al socio della differenza tra il valore normale del bene
assegnato e l’importo della plusvalenza già assoggettata a imposta sostitutiva da parte della società
assegnante. Va ricordato che il problema della tassazione delle riserve di utili in capo ai soci si
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pone solo per le operazioni effettuate da società di capitali, in virtù del principio che rende
irrilevante per il socio di società di persone qualsiasi distribuzione di riserve di utili che abbiano
già scontato a monte la tassazione Irpef per trasparenza.
Se, invece, l’assegnazione avviene mediante il rimborso di riserve di capitale, il solo effetto è
quello di ridurre fiscalmente il valore della partecipazione del socio per un importo pari alla
differenza di cui sopra, ma non si genera un imponibile tassabile in capo al socio; solo in caso di
eventuale “sottozero” (cioè differenza negativa tra valore netto del bene assegnato e costo della
partecipazione) è tassato come utile. Quindi, qualora vi siano riserve di capitali capienti, in sede di
assegnazione è consigliabile azzerare tali riserve, fermo restando il problema civilistico secondo
cui l’attribuzione ai soci delle riserve deve tenere conto del vincolo di distribuibilità di ciascuna
riserva.
La data ultima per operare l’assegnazione o la cessione o la trasformazione è fissata nel 30
settembre 2016, ed è necessario che a quella data non esistano soci nuovi rispetto a quelli
sussistenti al 30 settembre 2015. Entro il 30 novembre 2016 dovrà invece essere versato il 60%
delle imposte sostitutive, mentre il rimanente 40% sarà versato entro il 16 giugno 2017.
Invitiamo chi fosse interessato all’assegnazione o cessione agevolata degli immobili aziendali
a comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non
saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi
archiviata.
ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE
Un’operazione concettualmente analoga alla precedente è quella riservata alle imprese individuali:
è prevista anche per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere dal regime d’impresa
i beni immobili fruendo di una tassazione agevolata rispetto alle ordinarie modalità impositive. La
differenza sostanziale rispetto all’assegnazione o alla cessione ai soci è che in questo caso è
possibile trasferire alla sfera privata dell’imprenditore tutti gli immobili strumentali, per natura o
per destinazione. Tali immobili, se detenuti alla data del 31 ottobre 2015, possono essere
estromessi dall’impresa entro il 31 maggio 2016; in tal caso, l’effetto di tale scelta decorrerà dal 1°
gennaio 2016. Diversamente da prima, però, qui non sono agevolabili gli immobili “patrimonio” e
gli immobili “merce”.
Il regime fiscale agevolato è analogo a quello previsto per le società e già illustrato nel punto
precedente: la scelta comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’Irap pari all’8% sulla differenza tra valore normale (anche in questo caso può essere preso in
considerazione il valore catastale) e valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile estromesso.
Anche qui si applicano le agevolazioni in materia di imposte indirette previste per le società.
Entro il 30 novembre 2016 dovrà essere versato il 60% delle imposte sostitutive, mentre il
rimanente 40% sarà versato entro il 30 giugno 2017.
Invitiamo chi fosse interessato all’estromissione degli immobili aziendali a comunicarcelo
entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute
segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
La legge di Stabilità per il 2016 ripropone la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le
partecipazioni iscritti in bilancio. Sono ammessi alla rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito
di impresa (società di capitali, società di persone, enti commerciali, imprese individuali), sia in
contabilità ordinaria che semplificata. Oggetto della rivalutazione sono i beni dell’impresa ad
esclusione degli immobili merce, cioè gli immobili al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali
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(diritti di brevetto, licenze e marchi, mentre sono esclusi i costi pluriennali come l’avviamento, i
costi di ricerca e sviluppo, i costi di pubblicità), nonché le partecipazioni iscritte nelle
immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio riferito all'esercizio 2015 relativamente ai beni iscritti al
31 dicembre 2014. Come in passato, anche in questa circostanza la rivalutazione non può essere
applicata sui singoli beni, ma deve essere operata per «categorie omogenee».
I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione vengono riconosciuti ai fini delle
imposte dirette ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della
rivalutazione; pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall'esercizio 2018.
Invece ai fini della plusvalenza in caso di cessione, la rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2019
(ovvero dal quarto esercizio successivo). Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di
un’imposta sostitutiva sul maggior valore derivante dalla rivalutazione pari al 16% per i beni
ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Tale imposta deve essere pagata in
un’unica soluzione entro il termine per versare le imposte sui redditi a saldo del periodo 2015,
quindi generalmente il 16 giugno 2016, salvo proroga.
Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a
comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non
saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi
archiviata.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni.
La legge di Stabilità rinnova infatti la facoltà per i soggetti che detengono i beni rivalutabili al di
fuori dell’attività d’impresa (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di
procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle
partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto (ad eccezione di quelle quotate in mercati
regolamentati), con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 1°
gennaio 2016. La rivalutazione si perfeziona tramite una perizia di stima che deve essere
asseverata entro il 30 giugno 2016 e il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sull’intero
valore rideterminato; l’imposta può essere versata in un’unica soluzione sempre entro il 30 giugno
2016, oppure in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data. A
differenza delle precedenti riaperture, nell’attuale previsione l’aliquota dell’imposta sostitutiva è
fissata all’8% (raddoppiata rispetto al 4% delle precedenti edizioni) sia per i terreni sia per le
partecipazioni (quindi viene abbandonata la tradizionale distinzione tra partecipazioni qualificate e
non qualificate).
Invitiamo chi fosse interessato alla rivalutazione di terreni e partecipazioni a comunicarcelo
entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non saranno pervenute
segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi archiviata.
CREDITO D’IMPOSTA SUL GASOLIO PER GLI AUTOTRASPORTATORI
La legge di Stabilità dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta sul gasolio
per autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori non spetta più per i veicoli di categoria “Euro 1”
ed “Euro 2”.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
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Per effetto di quanto previsto dal D.lgs. 147/2015 (“Decreto crescita e internazionalizzazione”) a
partire dal periodo d’imposta 2016 aumentano i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza.
Dal presente periodo d’imposta dette spese potranno essere dedotte nel periodo di sostenimento
entro il limite di:
1,5% (prima era l’1,3%) dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
0,6% (prima era lo 0,5%) dei ricavi e proventi per la parte compresa tra 10 milioni e 50 milioni
di euro;
0,4% (prima era lo 0,1%) dei ricavi e proventi oltre 50 milioni di euro.
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l’estero introdotte nel
corso del 2015, la legge di Stabilità interviene nuovamente sul tema con due importanti modifiche:
1) viene rivista un’altra volta la disciplina relativa ai costi da fornitori black list, che diventano
ordinariamente deducibili a partire dall’esercizio 2016, per effetto dell’abrogazione della
normativa sull’indeducibilità di tali costi prevista dall’art. 110, commi 10-11, del Tuir.
Vediamo il quadro aggiornato con le ultime disposizioni. Il D.lgs. 147/2015 ha eliminato, con
decorrenza dall’esercizio 2015, l’indeducibilità integrale dei costi sostenuti presso fornitori
domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sostituendola con la regola del valore
normale: in pratica, se il costo non eccede il valore normale la deduzione è libera, mentre per
dedurre l’eventuale importo che supera tale valore è richiesta la dimostrazione dell’esistenza di
un particolare interesse economico. Per l’anno 2015, quindi, i costi black list, anche se
contenuti entro il valore normale, dovranno ancora essere annotati separatamente nel modello
Unico 2016.
Dal 2016 si cambia ancora: viene cancellato ogni speciale regime per i costi da fornitori black
list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà
soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza);
di conseguenza, non sarà più necessario reperire un’adeguata documentazione per dimostrare
l’interesse economico dell’operazione. Resta, invece, in vigore l’obbligo di comunicazione
delle operazioni Iva attive e passive effettuate con gli Stati black list (quadro BL della
comunicazione polivalente).
2) vengono modificate le regole per l’individuazione dei “paradisi fiscali” ai fini della normativa
sulle Cfc (controlled foreign companies), cioè le società controllate di Paesi a fiscalità
privilegiata. Anche tale normativa era stata da poco riformata dal D.lgs. 147/2015 che aveva
introdotto, in luogo del riferimento agli Stati o territori esclusi dalla white list (Dm 21
novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), il riferimento all’art. 167, comma 4
del Tuir, ossia agli Stati e ai territori a regime fiscale privilegiato individuati in ragione del
livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni.
In base alla nuova normativa, per l’individuazione degli Stati paradisiaci ai fini della disciplina
Cfc, dovrà farsi riferimento ad un unico criterio di carattere generale, secondo cui si
considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale
prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia. In
buona sostanza, laddove sussista tale condizione, il regime Cfc si applicherà senza necessità di
inclusione dello Stato in una particolare black list. Va sottolineato che la nuova norma fa
riferimento al livello di tassazione nominale, cioè quello che considera solo le aliquote fiscali
(nel nostro caso l’aliquota Ires del 27,5%), e non quello effettivo (che invece considera anche
le diverse variazioni in aumento).
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La novità normativa, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da
quelli Ue, o da quelli inclusi nello Spazio economico europeo che garantiscano un adeguato
scambio di informazioni.
NUOVA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA
La legge di Stabilità riscrive l’articolo 26 del Testo Unico Iva sulle note di variazione Iva in
diminuzione (note di credito). Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica
per l’emissione delle note di variazione in presenza di procedure concorsuali o di altre procedure,
con l’individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.
Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il debitore è assoggettato
alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per le procedure di ristrutturazione del debito, invece, la
nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento della data del decreto di
omologa, mentre in caso di piano attestato, dalla data di pubblicazione del predetto piano di
risanamento nel Registro delle imprese. Quindi da questi termini il prestatore o cedente può
emettere la nota di credito.
La procedura prevede che il cedente o il prestatore che ha emesso nei confronti del debitore la nota
di accredito la registri con il segno meno nel registro delle fatture emesse e quindi recuperi l’Iva
esposta nella nota riducendo l’imposta dovuta. Il committente o l’acquirente dei beni deve
registrare la nota di accredito con il segno meno nel registro degli acquisti, riducendo l’Iva
detraibile e aumentando conseguentemente l’imposta a debito.
Tuttavia tale procedimento non si applica per le procedure concorsuali, ovvero fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. In questi casi l’organo della procedura che riceve la nota di accredito non
dovrà più annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti. Questo comporta che, mentre il
cedente o il prestatore recupera l’Iva relativa al corrispettivo non riscosso, la procedura non deve
specularmente rendersi debitrice dell’Iva (in sostanza dell’imposta se ne fa carico l’Erario). Tale
precisazione è opportuna in quanto, sulla base del nuovo articolo 26, in futuro la nota di credito
potrà essere emessa all’inizio della procedura e non alla fine della medesima come avviene ora;
quindi il curatore o commissario che deve assolvere anche gli obblighi ai fini dell’Iva potrà
ignorare la nota di credito ricevuta.
Queste modifiche entreranno in vigore solo per le procedure dichiarate successivamente al 31
dicembre 2016.
Ve segnalato, infine, che rimane fermo il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione
imponibile previsto dal comma 3 dell’articolo 26 per l’emissione della nota di credito al verificarsi
di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione dell’operazione o in caso
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
IVA AGEVOLATA SUI GIORNALI DIGITALI
A partire dal 1° gennaio 2016 l’aliquota Iva agevolata del 4%, già riconosciuta l’anno scorso agli
e-book (libri elettronici), viene estesa anche ai giornali e periodici in versione digitale.
RIDUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI
Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale scende da 0,5% a 0,2%.
RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Viene anticipata di un anno l’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015 di revisione del sistema
sanzionatorio tributario per la parte relativa alle penalità amministrative, introducendo sanzioni
meno pesanti a prescindere dal momento in cui l’impresa ha commesso la violazione.
Per diverse violazioni diffuse nella pratica delle imprese scatta una notevole riduzione del carico
sanzionatorio. Ad esempio, per le dichiarazioni infedeli fino al 2015 era prevista una sanzione dal
100% al 200% della maggiore imposta accertata; dal 2016, in seguito alla riforma, se è dichiarato
un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore
imposta. In assenza di documentazione falsa o raggiri, la sanzione è ridotta di 1/3 (quindi il 60%
anziché il 90%) quando la maggiore imposta è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta
dichiarata, e comunque complessivamente inferiore a 30.000 euro. La sanzione da dichiarazione
infedele è ridotta di 1/3 anche quando l’infedeltà deriva dall’errata imputazione temporale di
componenti economici, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del
reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. In assenza di
danni per l’Erario, la violazione del principio della competenza fiscale sarà sanzionabile in misura
fissa pari a 250 euro.
Per quanto riguarda invece il mancato, insufficiente o tardivo versamento di imposte erariali,
per i quali era prima prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato,
dal 1° gennaio 2016 la sanzione è ridotta della metà (dunque dal 30% al 15% dell’importo non
versato), a condizione che i versamenti siano effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Alle sanzioni “rimodulate” potrà cumularsi il beneficio del ravvedimento operoso, grazie al quale
la sanzione prevista per il tardivo versamento può essere ulteriormente ridotta, da 1/10 del minimo
a 1/6 del minimo a seconda di quando interviene la regolarizzazione.
La riforma chiarisce espressamente che, oltre che in ambito penale, anche con riferimento alle
sanzioni amministrative si rende applicabile il principio del “favor rei”, in base al quale se la legge
in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole. Questo fattore rende possibile per i
contribuenti ravvedere le violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016 tarando il costo
del ravvedimento sulle nuove misure.
Ad esempio, per l’acconto Iva 2015 (avente scadenza 28 dicembre 2015), la sanzione da
corrispondere per effetto del ravvedimento operoso è pari:
- all’1,5% dell’imposta non versata (prima era il 3%), se il ravvedimento avviene entro il 27
gennaio 2016 (cioè entro 30 giorni dalla scadenza); resta fermo ovviamente il cosiddetto
“ravvedimento-sprint” in base al quale, in caso di versamento entro il 14° giorno successivo al
termine (nel caso in esame entro l’11 gennaio 2016) le sanzioni descritte sono ulteriormente
ridotte per un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo;
- all’1,67% dell’imposta non versata (prima era il 3,33%), se il ravvedimento avviene tra il 28
gennaio 2016 e il 27 marzo 2016 (cioè oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza);
Se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni, la misura delle sanzioni rimane uguale a prima,
vale a dire:
- al 3,75% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 28 marzo 2016 e il 30
settembre 2016 (termine di presentazione del modello Iva 2016);
- al 4,29% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28 febbraio 2017
(termine di presentazione del modello Iva 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla
dichiarazione dei redditi);
- al 5% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1° marzo 2017.
Va ricordato che la legge inibisce la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso qualora
intervenga nei confronti del contribuente la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso
bonario emesso in seguito a liquidazione automatica o a controllo formale della dichiarazione.
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Ma gli abbattimenti non finiscono qui. Per alcune violazioni Iva si passa da un sistema in cui la
sanzione era proporzionale all’operazione errata a un meccanismo in cui, invece, se non vi è danno
per l’Erario, si applica la sanzione fissa. Il riferimento, ad esempio, è alle violazioni che attengono
ai casi in cui opera il reverse charge, agli obblighi di integrazione delle fatture di acquisto
intracomunitarie e alle violazioni nelle procedure per la fornitura in regime di non imponibilità Iva
di beni o servizi a esportatori abituali. Fino alla fine del 2015, in questi casi, in presenza di
violazioni era prevista l’irrogazione al trasgressore di una sanzione calcolata su base proporzionale
sull’Iva teorica che si sarebbe resa applicabile sull’operazione, a prescindere dal fatto che l’errore
avesse o meno causato un danno all’Erario. Dal 2016, invece, il sistema cambia radicalmente in
quanto si passa a una sanzione fissa che, soprattutto in presenza di operazioni di volume
consistente, sarà ben inferiore rispetto a quella che sarebbe scaturita su base proporzionale.
Anche in tema di dichiarazione precompilata si arriva a un temperamento delle sanzioni. La
manovra prevede che per le trasmissioni dei dati e delle certificazioni uniche utili per la
predisposizione del 730 precompilato non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di
lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di
detrazioni o deduzioni nella dichiarazione. Si ritiene che il ritardo sarà tollerato se i dati
arriveranno all’Agenzia delle Entrate in tempo utile per permettere la lavorazione della
precompilata nei termini ordinari. Anche l’errore nella comunicazione, se a svantaggio del
contribuente, che abbia limitato a suo danno deduzioni o detrazioni, non comporterà il rischio di
sanzione sul soggetto che ha effettuato la trasmissione dei dati. Le stesse regole per la
precompilata si applicheranno anche agli operatori sanitari che dovranno trasmettere per la prima
volta al Sistema tessera sanitaria entro il prossimo 31 gennaio le informazioni inerenti le spese
mediche detraibili nella precompilata 2016 relative al 2015.
Tuttavia, le modifiche che ora decorrono dal 2016 non portano solo note positive, ma anche
qualche aggravio, che, in quanto tale, non ha mai effetto retroattivo. Un esempio è costituito dalla
cosiddetta “recidiva”, che prevede un aumento fino alla metà della sanzione (non più discrezionale
per gli uffici) per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non
definita in via agevolata o “mediata” nelle varie forme previste dall’ordinamento. In proposito,
l’Agenzia dovrà chiarire se, come sembra corretto per evitare un effetto retroattivo della norma,
l’esame “storico” della condotta pregressa debba escludere le violazioni commesse fino al 2015.
REVISIONE DEI TERMINI PER I CONTROLLI FISCALI
La legge di Stabilità modifica le disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui
redditi in una duplice direzione: da un lato è previsto l’ampliamento dei termini ordinari di rettifica
delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, dall’altro l’eliminazione del raddoppio dei termini di
accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei
reati tributari previsti dall’ordinamento.
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi
sia all’Iva dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016 (modello Unico 2017). A partire
da queste dichiarazioni, gli uffici potranno svolgere accertamenti:
entro il 31 dicembre del 5° anno successivo (in luogo del 4° anno) a quello di presentazione
della dichiarazione;
entro il 31 dicembre del 7° anno successivo (in luogo del 5° anno) a quello in cui si sarebbe
dovuta presentare, nell’ipotesi di omissione della dichiarazione.
In virtù dell’eliminazione del raddoppio dei termini, i nuovi termini di accertamento valgono sia se
il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti sia se la rettifica riguarda
solo illeciti di tipo amministrativo.
AUMENTO DELLE DETRAZIONI PER I PENSIONATI
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Dal 2016 è previsto un incremento delle detrazioni per i titolari di pensioni più basse. L’intervento
di fatto amplia l’area reddituale che fruisce di esenzione Irpef (no tax area), portandola da 7.500 a
7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i titolari di prestazioni
con almeno 75 anni. Per i pensionati si traduce in un risparmio di Irpef abbastanza contenuto che
decresce all’aumentare del reddito complessivo fino al limite dei 15.000 euro; oltre tale valore
reddituale le detrazioni non registreranno modifiche rispetto al 2015.
DETRAIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E UNIVERSITARIE
A partire già dal periodo d’imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un
importo non superiore a 1.550 euro (prima era 1.549,37) per ciascun evento verificatosi nell’anno.
Rispetto alla precedente versione, inoltre, la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute
genericamente in relazione alla “morte di persone”, non richiedendo più che tra il deceduto ed il
soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela.
Cambiano anche le regole per la detraibilità delle spese universitarie: la norma precedente
prevedeva la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali”. Ora invece è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca emani un apposito decreto con il quale stabilire annualmente per
ciascuna Facoltà univerisitaria il limite di spesa detraibile, tenendo conto degli importi medi delle
tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
FAMILY CARD
Nel 2016 debutta la “carta famiglia”, destinata ai nuclei costituiti da cittadini italiani o da cittadini
stranieri regolarmente residenti, con almeno tre figli minori a carico, che permetterà di accedere a
sconti sull’acquisto di beni e servizi o a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici e privati che
aderiranno all’iniziativa. La card sarà biennale e sarà rilasciata dai singoli Comuni a chi avrà
determinati requisiti Isee, che saranno fissati in un decreto attuativo da emanare entro marzo.
BONUS CULTURA
Ai cittadini italiani che nel 2016 compiranno 18 anni viene riconosciuto un bonus di 500 euro da
usare per partecipare ad iniziative culturali. Più precisamente, agli aventi diritto verrà assegnata
una carta elettronica che potrà essere utilizzata per l’ingresso a cinema, teatri, musei, mostre,
spettacoli dal vivo e altri eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali, nonché per l’acquisto di libri. Sarà un decreto attuativo da emanare entro fine gennaio a
stabilire i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo del bonus. Le somme assegnate non
costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’Isee.
SALE IL CANONE TELEPASS
Da gennaio 2016 il canone Telepass Premium raddoppia, passando da 0,78 a 1,50 euro mensili,
comprensivi anche del soccorso stradale sulla viabilità ordinaria. I clienti che risultano già
abbonati al servizio continueranno a pagare la tariffa del 2015 per tutto il nuovo anno, mentre a
fine 2016 potranno decidere se passare all’abbonamento base (che non subisce aumenti) oppure
terminare il servizio. Assieme alla tariffa Premium, aumenteranno anche la tariffa Telepass Family
(da 2,33 a 4,50 euro ogni tre mesi) e la tariffa Telepass Twin (da 4,13 a 6,30 euro ogni tre mesi). I
clienti avranno, comunque, 60 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di variazione
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delle tariffe da parte della società Telepass, per dichiarare la propria intenzione di recedere dal
contratto.
BAIL-IN SUI SALVATAGGI BANCARI
Dal 1° gennaio 2016 anche in Italia entra in vigore la direttiva europea sul cosiddetto “bail-in”,
secondo la quale in caso di difficoltà finanziarie di un istituto di credito l’investitore bancario può
diventare compartecipe delle perdite. In sostanza, non sarà più lo Stato a intervenire per salvare le
banche in stato di crisi; per gli istituti di credito che dovessero trovarsi in gravi difficoltà
finanziarie si determinerebbe una sorta di “salvataggio interno”, per effetto del quale gli oneri del
salvataggio graverebbero direttamente su coloro che hanno un rapporto con quell’istituto, in primo
luogo sugli azionisti e poi, a seguire, sugli obbligazionisti, fino ad arrivare ai correntisti.
E’ bene precisare che i correntisti non saranno i primi della lista a finire nella ruota dell’eventuale
piano di salvataggio. In prima linea ci sono gli azionisti, cioè coloro che hanno comprato azioni
della banca e che le detengono in portafoglio. Se l’intervento “ai danni” degli azionisti non
bastasse a rimettere in sesto i conti si passa agli obbligazionisti, cioè coloro che hanno in
portafoglio obbligazioni emesse dallo stesso istituto; e qui c’è un’ulteriore distinzione: vengono
prima i possessori di obbligazioni subordinate (una categoria di bond più rischiosa) e poi i
possessori di obbligazioni della categoria senior (un po’ meno rischiosa). Se questi interventi non
dovessero bastare, solo allora si potrà intervenire sulla liquidità disponibile in conto corrente, ma
solo per la parte che eccede i 100.000 euro. Fino a 100.000 euro, infatti, i conti correnti sono
tutelati dal Fondo di garanzia dei depositi interbancari. E’ utile sapere che la copertura del Fondo
di garanzia opera per singolo correntista e per singolo istituto. Questo significa che, nel caso di un
conto cointestato tra marito e moglie, la garanzia copre fino a 200.000 euro, mentre se il
risparmiatore possiede una pluralità di conti presso la stessa banca, il risarcimento massimo
ottenibile è sempre di 100.000 euro. Se, invece, il correntista ha più conti presso diverse banche,
rischia solo per la somma eccedente i 100.000 euro del conto tenuto presso la banca in difficoltà;
la liquidità tenuta presso un’altra banca che non è in difficoltà non viene ovviamente toccata.
Un’altra importante precisazione: i titoli finanziari e i prodotti di investimento non legati alla
banca in difficoltà ma posseduti nel deposito titoli della stessa banca non rientrano nel piano di
salvataggio e non vengono toccati, perché in quel caso la banca in difficoltà svolge solo la
funzione di custodia titoli.
NUOVO RINVIO PER IL SISTRI
Il termine per l’adeguamento al Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) slitta
nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2016. In concreto, viene esteso a tutto il 2016 il periodo
transitorio del cosiddetto “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali
adempimenti e obblighi “cartacei” in materia di tracciabilità dei rifiuti (formulario, registri di
carico e scarico, MUD) previsti precedentemente alla riforma del 2010, nonché le relative
sanzioni. Le sanzioni relative al solo Sistri diverranno applicabili nel 2017, ad eccezione di quelle
per la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono divenute
operative il 1° aprile 2015.
TABELLE ACI AGGIORNATE
L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha provveduto alla pubblicazione delle tabelle Aci
aggiornate, indicanti i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli.
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Le tabelle Aci 2016 diventano il nuovo punto di riferimento anche per la determinazione del
fringe-benefit di auto e motocicli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e co.co.co. e,
come sempre, sono suddivise per tipo di alimentazione, marca e modello. Ricordiamo, infatti, che i
dipendenti che possono utilizzare a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda
devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La soglia di percorrenza di 15.000
km è indipendente da quello che è l’effettivo utilizzo, per cui può accadere che il dipendente
percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto
di tassazione. Se però il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura (fringe-
benefit) dovrà misurarsi non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del
valore normale e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio
realmente attribuito al dipendente.
Per le imprese concedenti, i costi connessi agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai
dipendenti sono deducibili per una quota pari al 70%, in luogo del 20% ordinariamente previsto.
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE
La Regione Emilia Romagna, al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, eroga dei contributi per il sostegno a iniziative di partecipazione a fiere ed eventi
internazionali.
CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono fare domanda e, conseguentemente, essere beneficiari del contributo, le piccole e medie
imprese aventi sede legale in Emilia Romagna, sia in forma singola sia attraverso aggregazioni
temporanee di imprese (A.T.I.), che possiedono i seguenti requisiti:
1) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro imprese presso la Camera di Commercio
competente per territorio;
2) appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando ed elencati
in appendice al medesimo;
3) possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media
impresa indicati nel bando;
4) essere attive da almeno due anni (cioè da prima del 31/12/2013) e non essere sottoposte a
procedure di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.
SPESE AMMISSIBILI
Ogni impresa, singola o costituita in A.T.I., può presentare una sola domanda. Le imprese che
presenteranno più domande saranno escluse dalla partecipazione.
Le domande devono prevedere la partecipazione diretta come espositori o organizzatori ad
un minimo di 3 eventi di promozione da svolgersi nel corso del 2016 esclusivamente
all’estero, di cui almeno una fiera con qualifica internazionale. E’ possibile partecipare anche a
più edizioni della medesima fiera, da tenersi in differenti periodi dell’anno. Per evento
internazionale, diverso dalle manifestazioni fieristiche, si intende una delle seguenti manifestazioni
o attività da tenersi comunque all’estero: visite aziendali, forum, degustazioni, sfilate, esposizioni
in show room, manifestazioni analoghe organizzate dal richiedente o alle quali il richiedente
aderisce.
Le spese, che dovranno essere coerenti e finalizzate alla partecipazione agli eventi scelti, sono
relative a:
1) Partecipazione ad eventi all’estero, comprendente:
a) il costo dell’area espositiva e del suo allestimento;
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b) il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l’assicurazione ed esclusi gli oneri
doganali;
c) il costo di hostess e interpreti;
d) il costo di consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla partecipazione fieristica o
all’organizzazione e realizzazione di eventi, nel limite massimo del 10% della somma
delle precedenti voci di spesa ammesse a), b), c);
2) Spese per consulenze finalizzate alla registrazione e alla protezione del marchio nei mercati in
cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo;
3) Spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione nei
mercati in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
- Spese di personale dell’impresa beneficiaria;
- Spese generali;
- Spese per consulenze continuative e/o periodiche, né attinenti ai costi di esercizio ordinari
delle imprese connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la
pubblicità;
- Spese di viaggio e di soggiorno.
I costi indicati nell’intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di Iva, bolli, spese
bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, oneri doganali,
spese di trasporto, viaggio, vitto, alloggio).
L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda e comunque da non
prima del 01/01/2016.
A tale scopo si terrà conto della data di emissione delle fatture che non potrà essere precedente al
01/01/2016, salvo anticipi dovuti esclusivamente alla prenotazione degli spazi espositivi di eventi
che si svolgeranno nel 2016 e del loro allestimento. La data di emissione delle fatture non dovrà
inoltre essere successiva al 31/12/2016.
Le fatture di spesa dovranno essere integralmente pagate entro il 31/12/2016. Le spese sostenute
oltre la scadenza del suddetto termine perentorio non verranno riconosciute.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di: ri.ba., bonifico,
assegno, carta di credito aziendale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati tramite
compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore o effettuate in contanti.
MISURA DEL CONTRIBUTO
La spesa ammissibile non potrà essere inferiore a 20.000,00 euro e non potrà superare 100.000,00
euro. Il contributo sarà pari al 30% della spesa ammissibile.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà liquidato all’impresa richiedente in un’unica soluzione, una volta ultimate le
attività e dietro presentazione di rendicontazione finale. Il contributo verrà liquidato in proporzione
alla spesa effettivamente sostenuta, dettagliata e documentata dalla rendicontazione finanziaria. Se
la spesa finale sostenuta, documentata e validata dalla Regione risulterà superiore all’importo
originariamente ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 25/02/2016,
esclusivamente tramite posta eletronica certificata (PEC) e utilizzando i moduli allegati al bando.
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Chi fosse interessato a presentare domanda per l’accesso al contributo è pregato di
comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non
saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi
archiviata.
BANDO INAIL PER CONCESSIONE CONTRIBUTI
E’ stato pubblicato un nuovo bando dell’Inail, che mette a disposizione 276 milioni di euro per la
concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per progetti di investimento finalizzati al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incentivo è costituito da un
contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi del progetto ed è compreso tra un
minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Sono ammissibili al contributo i progetti
ricadenti in una delle seguenti tipologie: progetti di investimento; progetti di responsabilità sociale
e per l’adozione di modelli organizzativi. Se il progetto sarà ritenuto dall’Inail conforme ai
requisiti richiesti, si potrà partecipare al click-day con cui verranno assegnati i fondi in una data
ancora da stabilire.
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non ancora realizzati e non in
corso di realizzazione (quindi devono essere investimenti nuovi). Non sono ammesse a contributo
le spese relative alle acquisizioni tramite contratti di leasing. I destinatari sono tutte le imprese,
anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio e in regola con gli obblighi contributivi,
comprese quelle prive di dipendenti.
Chi fosse interessato a presentare domanda per l’accesso al contributo è pregato di
comunicarcelo entro e non oltre la fine del mese di gennaio. Se entro tale termine non
saranno pervenute segnalazioni, la pratica verrà ritenuta non di Vostro interesse e quindi
archiviata.
Nel ricordare che il presente documento non costituisce parere professionale ma ha solo scopo
informativo, restiamo a disposizione per approfondire le tematiche di Vs. maggiore interesse e
cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.