R.C.A. Responsabilità civile auto Vendita principi...

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R.C.A.Responsabilità civile auto

Vendita principi generali e specificità vendita a distanza

Docente Marco Ferrari

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R.C.A. Vendita principi generali e specificità vendita a distanza

Da chi ci si può assicurare:

la vendita di un contratto di

assicurazione R.C.A. può avvenire

direttamente presso le Compagnie,

oppure tramite gli Intermediari

iscritti nel Registro Unico degli

intermediari assicurativi (RUI).

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Chi sono gli intermediari assicurativi:Il contratto di assicurazione R.C.A. può essere stipulato ancheattraverso Intermediari assicurativi, ossia soggetti cheprofessionalmente presentano o propongono prodottiassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a taleattività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contrattistipulati.

Tali intermediari devono essere iscritti in una delle cinquesezioni del Registro unico Intermediari (RUI):

� gli agenti Sezione A

� i broker Sezione B

� i produttori diretti delle imprese Sezione C

� gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postaliSezione D

� I collaboratori di A – B – D Sezione E

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Chi sono gli intermediariassicurativi:

l’Intermediario assicurativo deveessere iscritto in una delle sezionidel RUI, o nell’elenco deicollaboratori annesso alla posizionedell’Intermediario. Il sito di Ivasspubblica detti elenchi.

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Breve presentazione degli intermediari assicurativi:

� l’agente opera stabilmente per conto di una o più compagnie di cui

promuove i contratti in ragione del mandato conferito dalla

Compagnia.

� il broker agisce su mandato del cliente per il quale svolge anche

un’attività di assistenza e consulenza. Non rappresenta alcuna

compagnia, ricerca i prodotti adatti alle esigenze del cliente.

� i produttori diretti (sezione C) esercitano l’intermediazione per conto,

e sotto la piena responsabilità, di una compagnia.

� le banche, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), gli

intermediari finanziari e Poste Italiane (sezione D del RUI).

� i collaboratori (sezione E del RUI) degli intermediari iscritti nelle

sezioni A, B e D svolgono l’attività di intermediazione al di fuori dei

locali dove opera l’intermediario di riferimento.

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Gli intermediari assicurativi svolgono un ruolo delicato, in quantooperano a diretto contatto con i consumatori e, in ragione di ciò, la loroattività è sottoposta a precisi requisiti e norme di comportamentodettate dall’IVASS.

Per poter operare nel settore assicurativo l’intermediario devepossedere, oltre a requisiti di onorabilità (ad esempio non aver subitocondanne con sentenza irrevocabile, non essere falliti, etc.), anche unasolida competenza tecnico-giuridica; deve aggiornarsi nel continuo,attraverso percorsi di formazione professionale.

In linea con la normativa comunitaria, la disciplina introdotta nel 2006dall’IVASS, nel riconoscere l’importanza della correttezza nei rapporti diintermediazione e della trasparenza delle informazioni da fornire alcontraente prima della sottoscrizione del contratto, anche per lavendita via internet o via telefono, ha imposto maggiore rigore alleregole di comportamento che gli intermediari devono tenere nei rapporticon i consumatori

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 47. Regole generali di comportamento

1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolarenell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapportocontrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalitànei confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, ancherispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle impreseper le quali operano;

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenzeassicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo chequesti ultimi siano sempre adeguatamente informati;

d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti edegli assicurati.

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 47. Regole generali di comportamento

2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle

informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in

ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il

quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui

all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti

disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’

comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità

diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di

intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a

seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196.

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 47. Regole generali di comportamento

3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premiassicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sonodistribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi dipagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati allaprecedente lettera a).

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento dipremi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 deldecreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annuiper ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramoresponsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quantoriferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 48. Conflitti di interesse

2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e dellatipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altreoperazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili conriferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delleoperazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere ilmiglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerireoperazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettiviassicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuniclienti a danno di altri.

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 49. Informativa precontrattuale1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediariconsegnano a quest’ultimo copia di un documento riepilogativo deiprincipali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenutia norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cuiall’allegato n. 7A.

2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, uncontratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B,da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. Ladichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed èconsegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovoche comporti tali modifiche;

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigentidisposizioni –rilasciata dalla compagnia n.d.r.-

segue

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 49. Informativa precontrattuale (segue da slide precedente)

3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare daun’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e strutturagrafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazioneatta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2.

4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora nonprevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni talida consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprieesigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano alcontraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventualirischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornireun’informativa completa e corretta.

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari diassicurazione quando operano nei grandi rischi.

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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

Art. 52. Adeguatezza dei contratti offerti

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgonoaffinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogniinformazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazionealle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, oveappropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione alrischio del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliarecontratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa eprevidenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere unaproposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione,acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile infunzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto,conservandone traccia documentale.

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I contratti stipulati via telefono ovia internet:

Anche per i contratti conclusi adistanza, ad esempio tramite internet,si prevede che prima della stipulazionesiano fornite le informazioni, e idocumenti, previsti per i normali puntivendita (Agenzie, Broker, Banche,Posta, ecc.).

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Informazione precontrattuale:

� l’informativa precontrattuale prevista per tutti itipi di contratti, contiene i dati essenziali dell’Intermediario (ad es. numero e data di iscrizionenel Registro unico degli intermediari assicurativi)

� indicazione della qualità con la quale opera

� potenziali situazioni di conflitto di interessiconnesse alla detenzione di partecipazioni inun’impresa di assicurazioni

� eventuale obbligo di proporre esclusivamente icontratti di una o più imprese di assicurazione

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Informazioni aggiuntive:

� principali caratteristiche del prodotto offerto

� ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri,

commissioni, spese ed imposte, da corrispondere

� qualsiasi costo specifico aggiuntivo, se previsto, relativo

all’utilizzazione della tecnica a distanza

� le modalità di ricezione e trasmissione della

documentazione precontrattuale e contrattuale

� le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto

� comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto,

l’impresa è tenuta ad inviare il contratto stesso per la

sottoscrizione

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Il fascicolo informativo: è lo strumento che aiuta il

Contraente a comprendere cosa sta per acquistare; si

compone dei seguenti documenti precontrattuali e

contrattuali:

� Nota informativa

� Condizioni di assicurazione

� Modulo di polizza

� Glossario

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Fascicolo informativo la Nota informativa:

viene redatta dalle compagnie secondo uno

schema standard e serve ad illustrare in

dettaglio le coperture offerte, con specifica

evidenza delle garanzie e delle obbligazioni

assunte dall’impresa.

Contiene altresì un riepilogo dei diritti e dei

doveri del Contraente.

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Fascicolo informativo leCondizioni d’assicurazione:

sono le clausole che

disciplinano il contratto. Vi si

riepilogano diritti e doveri delle

parti.

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Fascicolo informativo ilModulo di Polizza: ossia il

documento che prova la

sottoscrizione del contratto.

Nella polizza sono contenute le

garanzie oggetto di stipula.

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Fascicolo informativo ilGlossario: ovvero la spiegazione

dei principali termini

assicurativi adottati nei

documenti consegnati al

Contraente.

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Ad esempio per RCA:

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Ad esempio per CVT:

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CVT valore a nuovo:

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CVT periodico al quale si fa riferimento per il risarcimento:

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Si da enfasi alle limitazioni al risarcimento

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Si indicano le esclusioni

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Si ‘traducono’ le terminologie adottate

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Diritto di ripensamento:

Nei contratti conclusi a distanza il Contraente è

titolare di un diritto al ripensamento che gli

consente di recedere dal contratto entro 14 giorni

dalla data della conclusione, ovvero dalla data in

cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni

contrattuali.

La Nota informativa, deve contenere specifico

richiamo al diritto di ripensamento.

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Consegna documenti vendita a distanza:

Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo

assicurato entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di

premio.

Le Compagnie operanti con tecniche di vendita a distanza, hanno

l’obbligo di far pervenire al Contraente tutta la documentazione in

originale entro 5 giorni dal pagamento del premio.

Durante i 5 giorni l’assicurato è tenuto ad esporre sul veicolo, e ad

esibire su eventuale richiesta delle Autorità di Polizia, la

dichiarazione sostitutiva del contrassegno che la compagnia gli avrà

tempestivamente inviato per via telematica o telefax.

In assenza di tale documento la copertura assicurativa può essere

provata anche esponendo il bollettino (prestampato dall’impresa) di

conto corrente postale che attesta l’avvenuto pagamento del premio.

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Come si può pagare il premio RCA:

Il premio può essere pagato con diverse modalità e

la quietanza/contrassegno è la prova di avvenuto

pagamento.

Il pagamento del premio può avvenire in contanti *,con assegno bancario, postale o circolare intestato

all’impresa, ovvero con ordini di bonifico, altri

mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di

pagamento elettronico.

(*) Pagamento in contanti massimo Euro 1.000.

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RCA

Vi ringrazio per l’attenzione.Buon proseguimento di giornataa tutti voi.

Marco Ferrari

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