OPERATORE SANITARIO e RESPONSABILITA OPERATORE SANITARIO E RESPONSABILITA ((Orientamento al...

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OPERATORE SANITARIO e

RESPONSABILITA’

OPERATORE SANITARIO E RESPONSABILITA’

((Orientamento al tirocinio – I anno)

RESPONSABILITA’

• TERMINE MOLTO UTILIZZATO– GOOGLE: 27.300.000 link– YAHOO: 96.800.000 link– ALTAVISTA: 93.800.000 link

SIGNIFICATO

• PROFESSIONALE

• AMMINISTRATIVA

• CIVILE

• PENALE

• DISCIPLINARE

• ETICA

RESPONSABILITA’ e INFERMIERE

• INFERMIERE E’ RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA– RISPONDE DI PROPRIE AZIONI– RISARCISCE DANNO– RISPONDE DEI PROPRI COMPORTAMENTI

• DATORE DI LAVORO• COLLEGIO-ORDINE DI APPARTENENZA

Norme giuridiche e operatore sanitario

• Aspetti legati a:– SEGRETO PROFESSIONALE– SEGRETO D’UFFICIO– TUTELA DELLA PRIVATEZZA

• Rappresentano alcuni dei doveri dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui fanno parte gli operatori sanitari del S.S.N.)

• Codice di comportamento dei dipendenti P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 + L. 190/2012)

SEGRETO PROFESSIONALE

• PROBLEMA CONSIDERATO FIN DALL’ANTICHITA’– “…tutto quello che durante la cura e anche al

di fuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra..”

(Giuramento di Ippocrate, 400 a.c. ca)

SEGRETO PROFESSIONALE

• La sua rivelazione è sanzionata dal codice penale (art.622)

• “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione…o con la multa. Il danno è punibile a querela della persona offesa.”

SEGRETO PROFESSIONALE

• SEGRETO

“TUTTI QUEI FATTI E QUELLE CIRCOSTANZE CHE L’ASSISTITO HA INTERESSE A NON FAR CONOSCERE, PERCHE’ LA LORO CONOSCENZA RAPPRESENTA O POTREBBE RAPPRESENTARE UN DANNO”

SEGRETO PROFESSIONALE

• QUALI SEGRETI SONO TUTELATI?

• QUELLI CHE VENGONO RIVELATI SENZA UNA GIUSTA CAUSA!!!

GIUSTA CAUSA

• OBBLIGO DI DENUNCIA (fatti illeciti, referto, malattie infettive,…)

• “CASO FORTUITO” (smarrimento dei documenti)

• “FORZA MAGGIORE” o “VIOLENZA ALLA RIVELAZIONE”

• Presenza di uno “STATO DI NECESSITA’”• Quando viene fatta una TRASMISSIONE di un

segreto (consegna)

SEGRETO PROFESSIONALE

• Altre situazioni in cui la rivelazione del segreto non viene punita– Se viene divulgato un fatto noto– Se la persona assistita autorizza la

comunicazione• Di quali dati?• A chi?• …

SEGRETO D’UFFICIO

• Anche la rivelazione del segreto d’ufficio è sanzionata dal codice penale (ar.326)– “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di

pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, rivela notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o ne agevola in qualche modo la conoscenza, è punito con la reclusione…”

SEGRETO D’UFFICIO

• La sua violazione non è un reato contro “la persona” ma contro la “pubblica amministrazione” (più grave della violazione del segreto professionale)

• Il reato viene commesso anche in assenza di danno dimostrato

• Se la rivelazione viene fatta per procurare (a sé o ad altri) indebito profitto la pena viene aumentata

SEGRETO D’UFFICIO

• Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 1991, n. 2266– Sospensione dal servizio di operatore che

comunicava decessi pazienti a impresa di pompe funebri

TUTELA PRIVATEZZA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1(Diritto alla protezione dei dati personali)

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2(Finalità)

Il “codice in materia di protezione dei dati”, garantisce che il trattamento

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E DEI DATI

PERSONALII dati personali e sensibili oggetto di trattamento devono

essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per gli scopi connessi con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico/odontoiatra/titolare struttura sanitaria;

c) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per le attività istituzionali svolte dall’Ente.

Art. 22

• I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

• I soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili nonché la loro pertinenza e completezza.

• I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI

SENSIBILI

Art. 92

Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica, sono adottati opportuni

accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente

riguardanti altri interessati;

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da

parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata

dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;b) di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari

a quella dell’interessato.

CARTELLE CLINICHE

DIVULGAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA

L’illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica può condurre a conseguenze di ordine penale per la violazione del segreto professionale o di quello

d’ufficio e, a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto

professionale.

Codice comportamento dipendenti P.A.

• DPR 62/2013

• Pubblicato G.U. 4 giugno 2013, n. 129

• Legge anticorruzione (190/2012)

• Raccomandazioni OCSE

• Indica doveri di comportamento

• La violazione può essere fonte di responsabilità disciplinare

Principali norme DPR 62/2013• Divieto di richiedere regali, compensi, altre

utilità• No conflitti di interesse (anche non

patrimoniali)• Attenzione nell’utilizzo di materiali e

attrezzature assegnati, anche con riferimento alle linee telematiche e telefoniche

• Evitare diffusione di notizie su organizzazione, attività, altri dipendenti

Etica – norma - persona

• …..i tuoi bandi io non credei che tanta forza avessero da far sí che le leggi dei Celesti, non scritte, ed incrollabili, potesse soverchiare un mortal: ché non adesso furon sancite, o ieri: eterne vivono esse; e niuno conosce il dí che nacquero. E vïolarle e renderne ragione ai Numi, non potevo io, per timore d'alcun superbo. Ch'io morir dovessi, ben lo sapevo, e come no?, pur senza l'annuncio tuo. Ma se prima del tempo morrò, guadagno questo io lo considero…..

(Antigone, Sofocle)