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09 maggio 2012
09 maggio 2012
Dott. Ernesto Gatto
LE NOVITA’ ESTIVE 2015 E LO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
Catania, 19 novembre 2015
PRIMA ANALISI DEL DDL
STABILITA’ 2016
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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIRC.
23 DEL 09/06/2015)
INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI
(RISOLUZ. 67/E DEL 23/07/2015)
LE SPESE MEDICHE NELLA DICHIARAZ. PRE-
COMPILATA 2016
INDICE DEGLI ARGOMENTI - 1
I NUOVI BILANCI 2016 DOPO IL
RECEPIMENTO DELLA DIR. 34/2013
TRASFORMAZIONE ACE INUTILIZZATA IN
CREDITO IRAP
REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE (CIRC.
28 DEL 17/07/2015)
LE NOVITA’ FISCALI DELL’ESTATE 2015 ED IL DDL STABILITA’ 2016
OPZIONE PER LA TRASPARENZA NEL PRIMO
ANNO DI ATTIVITA’
INTERPELLO DISAPPLICATIVO PER LE
SOCIETA’ DI COMODO
09 maggio 2012
FATTURAZIONE ELETTRONICA E
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE
OPERAZIONI IVA
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
INDICE DEGLI ARGOMENTI - 2
CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA
FISCO E CONTRIBUENTE
CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RISCOSSIONE
NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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IL DDL STABILITA’ 2016
Innalzamento del limite per l’utilizzo del contante
Il nuovo regime per i contribuenti minimi
Incremento franchigia IRAP per società di persone, ditte e professionisti
Super ammortamenti al 140% per le imprese ed i professionisti
Abbattimento dell’IRES dal 27,50% al 24%
Anticipazione del recupero dell’IVA in presenza di procedura concorsuale
Scioglimento agevolato società ed assegnazione agevolata beni ai soci
Eliminazione tassazione IMU/TASI per abitazione principale e terreni agricoli
Eliminazione IRAP in agricoltura
Potenziamento bonus ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e arredi
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Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 l’ingresso nel regime dei minimi è valido anche in assenza di opzione bensì con
l’adozione del comportamento concludente
I contribuenti dovranno segnalare l’opzione nel quadro VO del Modello Unico 2016 e potranno
regolarizzare le fatture emesse con l’emissione delle relative note di variazione
Il contribuente con inizio attività ante 2015 dovrà abbandonare il regime delle nuove iniziative
produttive per approdare al regime forfettario o al regime ordinario (non al regime dei minimi)
LA RIS. 67/E/2015 E L’INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI
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L’art. 10 del d.l. 201/2011 prevede dei benefici a favore dei soggetti che risultano congrui e coerenti ai fini degli studi di settori anche per
adeguamento spontaneo in dichiarazione, ulteriore condizione è che il soggetto sia anche in regola con i relativi indici di normalità economica
Preclusione accertamenti basati su
presunzioni semplici in tema di ii.dd. e I.V.A.
Riduzione di un anno del termine di
decadenza per l’accertamento
Il redditometro si applica solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno
1/3 quello dichiarato (normalmente 1/5)
IL REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI (CIRC.28/E/2015)
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I benefici del regime premiale di cui all’art.10 del d.l. 201/2011 sono garantiti anche a coloro i quali hanno commesso errori nella
compilazione degli studi che non comportano
La modifica dell’assegnazione ai cluster Del calcolo dei ricavi o compensi stimati
Del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza
IL REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI (CIRC.28/E/2015)
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In presenza di società di persone il socio potrà fruire del credito d’imposta irap solo se esercita anche un’attività d’impresa a titolo personale
La conversione (anche parziale) delle eccedenze in credito d’imposta irap non potrà essere revocata
Le eccedenze pregresse non potranno essere trasformate in credito d’imposta irap
TRASFORMAZIONE DELL’ACE INUTILIZZATA IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (CIRC. 21/E/2015)
Per ditte individuali e società di persone il credito d’imposta si determina applicando le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito
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Con decreto 31 luglio 2015 pubblicato in GURI n. 185 dell’11 agosto 2015 sono state fissate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla
trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute nel 2015
Le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti nel 2015 ai fini
dell’inserimento nella pre compilata 2016
Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati sono pubblicate sul sito www.sistemats.it . La trasmissione dai dati è esclusa solo in presenza di esplicita opposizione da
parte dell’assistito
LE SPESE SANITARIE NELLA DICHIARAZIONE PRE COMPILATA 2016
L’assistito, nel mese di febbraio dell’anno successivo, potrà accedere al Sistema TS per eliminare le spese che non vorrà trovare nel proprio Mod. 730 e verificare quelle non presenti da
aggiungere successivamente
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Pubblicato il D. Lgs. n. 139 del 18/08/2015: Novità in tema di rendiconto finanziario, bilancio delle micro-imprese, azioni proprie e contenuto dello
stato patrimoniale e del conto economico a partire dal 2016
Debuttano i bilanci delle micro-imprese, che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
• € 175.000 di totale attivo; • € 350.000 totale ricavi ordinari; • 5 dipendenti occupati in media nell’esercizio.
LE NOVITA’ SUI BILANCI DI ESERCIZIO DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE
Tali imprese possono redigere il bilancio in forma abbreviata e sono esonerate dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario.
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IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE
In calce allo stato patrimoniale dovranno essere indicati: le informazioni relative agli impegni, garanzie e passività potenziali non indicate in bilancio, nonché eventuali compensi agli
amministratori
La micro impresa perde tali agevolazioni a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui vengono superati due dei predetti limiti
LE NOVITA’ SUI BILANCI DI ESERCIZIO DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE
Resta, per le micro imprese, l’obbligo di depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese nonostante la Direttiva UE concedesse ai Paesi membri la facoltà di eliminare tale obbligo
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NOVITA’ RELATIVE AI BILANCI 2016
Divieto di iscrizione all’attivo delle azioni proprie che vanno indicate nel patrimonio netto con segno negativo.
Divieto di capitalizzazione delle spese di pubblicità e ricerca, che andranno interamente indicate tra i costi di esercizio al conto economico
LE NOVITA’ SUI BILANCI DI ESERCIZIO DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE
L’avviamento andrà ammortizzato in base alla sua vita utile o comunque entro dieci anni quando questa non sia stimabile
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NOVITA’ RELATIVE AI BILANCI 2016
Vengono eliminati i conti d’ordine nello stato patrimoniale e le relative informazioni vanno fornite in nota integrativa
Vengono eliminate le voci della sezione straordinaria del conto economico con obbligo di indicazione in nota integrativa
LE NOVITA’ SUI BILANCI DI ESERCIZIO DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE
La nota integrativa dovrà contenere l’illustrazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (oggi in relazione sulla gestione)
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La legge di stabilità 2015 ha profondamente innovato l’istituto del Ravvedimento Operoso
Tra le novità più sostanziali vi è la possibilità di regolarizzare la violazione anche nell’ipotesi in cui essa sia già stata constatata ovvero qualora siano stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza
Unico limite invalicabile all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso è costituito dalla intervenuta notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ovvero la ricezione della
comunicazione d’irregolarità, fermo restando che la notifica del PVC non inibisce tale utilizzo
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIRC. 23/E/2015)
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I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIRC. 23/E/2015)
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Comportamento adottato dal contribuente nel corso di una verifica fiscale
Sembra plausibile sostenere che la redazione del verbale di verifica giornaliero non valga di per se quale spartiacque per l’applicazione della sanzione meno favorevole di 1/5
Infatti la norma facendo esplicito riferimento alla notifica del PVC sembra identificare il Processo Verbale di constatazione che viene formalmente notificato al contribuente (e controfirmato dallo stesso) alla fine delle attività di verifica quale momento in cui i rilievi vengono effettivamente e
formalmente constatati, mentre nel verbale di verifica giornaliero gli stessi vengono semplicemente formalizzati
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIRC. 23/E/2015)
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Possibilità di ravvedimento operoso sui rilievi non contenuti nell’avviso di accertamento già notificato
La Circolare chiarisce che la notifica di un avviso di accertamento impedisce solo la regolarizzazione delle violazioni ivi contestate
Ne consegue che anche dopo il ricevimento di un atto impositivo il contribuente può sempre regolarizzare in via agevolata le violazioni diverse da quelle accertate seppur
riferite alla stessa imposta ed allo stesso anno
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIRC. 23/E/2015)
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Il D.Lgs. n. 175/2014 ha eliminato per le Srl la possibilità di comunicare telematicamente l’opzione per il regime della
trasparenza di cui all’Art.116 del TUIR
Tale opzione dal 2015 viene esercitata in apposito quadro del Modello Unico ed ha efficacia dall’anno in cui viene presentata la dichiarazione, con ciò rendendo impossibile
l’opzione per il primo anno di attività
La Risoluzione chiarisce che la società può comunicare l’opzione, con efficacia dal primo anno di attività, con le stesse modalità telematiche finora previste ed entro il termine per l’invio della dichiarazione annuale (ad esempio entro il 30/09/2016 per l’anno 2015 se
primo anno di attività)
OPZIONE PER LA TRASPARENZA DELLE SRL NEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ (RISOLUZ. 80/E/2015)
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L’art. 30 della L. 724/94 prevede che per vincere la presunzione di non operatività una società (di persone o di capitale) deve raggiungere un
livello minimo di ricavi fissato dalla stessa legge
Nel settore immobiliare è difficile che i canoni di locazione conseguiti raggiungano i livelli minimi previsti e non sempre l’interpello disapplicativo ottiene gli effetti sperati (la riposta
positiva dall’ADE)
La DRE Emilia Romagna ha chiarito che tali presunzioni possono essere vinte dimostrando la congruità dei ricavi dichiarati con l’ausilio dei valori OMI ovvero tramite valutazione tecnica ad
opera di società specializzata
INTERPELLO DISAPPLICATIVO PER LE SOCIETA’ DI COMODO (D.R.E. EMILIA ROMAGNA PROT. 909-424/2015)
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LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
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Il decreto intende stimolare ed agevolare l’utilizzo della fatturazione e conservazione elettronica dei documenti contabili anche nei rapporti tra
soggetti privati non appartenenti alla Pubblica Amministrazione
Dal 1^ luglio 2016 l’ADE metterà gratuitamente a disposizione un software per la generazione, trasmissione e conservazione
delle fatture elettroniche
Dal 1^ gennaio 2017 i contribuenti potranno optare (5 anni) per la
trasmissione telematica all’ADE di tutte le fatture emesse e ricevute
D. LGS. 127/2015: FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELL OPERAZIONI IVA
Per tali soggetti verranno attuate procedure semplificate di controllo a distanza con
esonero da scontrino e ricevuta fiscale (resta obbligo fattura)
Dal 1^ gennaio 2017 i contribuenti potranno optare (5 anni) per la
trasmissione telematica all’ADE dei corrispettivi giornalieri
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Incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei corrispettivi
Esonero dalla comunicazione dello spesometro
Esonero dalla comunicazione delle operazioni con Paesi Black-List
D. LGS. 127/2015: FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELL OPERAZIONI IVA
Esonero dalla comunicazione delle operazioni Intra-Comunitarie
Rimborsi IVA in via prioritaria rispetto agli altri soggetti richiedenti
Riduzione di un anno del termine decadenziale per la notifica degli accertamenti ai fini IVA ed II.DD.
A condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti e degli
incassi
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Il decreto intende promuovere un sistema fiscale più equo e trasparente attraverso una nuova regolamentazione dell’abuso del diritto, dell’elusione
fiscale e del raddoppio dei termini per l’accertamento
Configurano abuso del diritto operazioni prive di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti
Tali operazioni non sono opponibili all’A.F. che ne disconosce i vantaggi
determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi
D. LGS. 128/2015: CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE
Sono privi di sostanza economica gli atti o i fatti, non conformi a normali logiche di
mercato, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali
Non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide e non marginali
ragioni extrafiscali di ordine organizzativo, gestionale o strutturale
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Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale
(ad esempio la scelta tra Regime dei Minimi e Regime Forfettario)
Il contribuente può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni
che intende intraprendere sono riconosciute valide dall’A.F.
L’ abuso del diritto è accertato con apposito atto preceduto, a pena di nullità, da richiesta di chiarimenti da fornire nel
termine di 60 giorni
D. LGS. 128/2015: CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE
L’A.F. ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, mentre il contribuente deve dimostrare l’esistenza
delle ragioni extrafiscali
Le nuove disposizioni decorrono dall’01/10/2015 e si applicano anche alle operazioni anteriori per le quali non sia
stato notificato alcun avviso
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Il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell’A.F. (o G.D.F.) sia presentata oltre i termini di scadenza ordinaria (ultimo giorno
del 4^ anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione)
Restano validi gli avvisi di accertamento, gli altri atti impositivi, gli inviti a comparire
e i P.V.C. notificati al 30/09/2015
Sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano
notificati entro il 31/12/2015
D. LGS. 128/2015: CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE
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In deroga al limite del 30% del R.O.L. sono deducibili integralmente gli
interessi passivi sostenuti da società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare
A patto che il valore dell’attivo sia costituito prevalentemente da immobili destinati alla locazione ed i ricavi siano
per almeno i 2/3 rappresentati da canoni di locazione
Estensione della deducibilità integrale
degli interessi passivi alle società di capitale di gestione immobiliare
D. LGS. 147/2015: CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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Tali costi sono deducibili nei limiti del valore normale e l’eccedenza lo è solo
se viene dimostrato l’effettivo interesse economico ad avvalersi del fornitore
ubicato nel paradiso fiscale
Resta inalterata la necessità di provare che l’operazione abbia avuto concreta
esecuzione (conservare ordini di acquisto, bolletta doganale, movimentazioni bancarie)
Nuove modalità di deduzione dei costi Black List
Nella precedente normativa tali costi erano considerati indeducibili
salva la dimostrazione di almeno una delle due
esimenti
Svolgimento prevalente di un’attività commerciale effettiva da parte del
fornitore estero
Effettivo interesse economico all’operazione
D. LGS. 147/2015: CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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Nuovi limiti • 1,5% dei ricavi fino a € 10 mln. • 0,6% dei ricavi da 10 a 50 mln. • 0,4% dei ricavi superiori a 50 mln.
Incremento dal 2016 dei limiti per la deducibilità delle spese di
rappresentanza
L’inerenza resta un requisito indefettibile ed è sempre regolata dal D.M. 19/11/2008
Vecchi limiti • 1,3% dei ricavi fino a € 10 mln. • 0,5% dei ricavi da 10 a 50 mln. • 0,1% dei ricavi superiori a 50 mln.
Permane la facoltà di dedurre comunque le spese per omaggi di valore unitario non
superiore a € 50
D. LGS. 147/2015: CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
09 maggio 2012
Dal 2015 viene resa più flessibile la deduzione delle perdite sui mini-crediti e sui
soggetti coinvolti in procedure concorsuali
Tali perdite sono deducibili nell’anno di iscrizione in bilancio anche se successivo al
semestre ovvero alla sentenza di assoggettamento a procedura
La deduzione non deve però avvenire in un esercizio successivo a quello nel quale il credito deve essere cancellato secondo i
principi contabili
Secondo i principi contabili i casi più diffusi in cui si è obbligati alla cancellazione dei crediti dal bilancio sono la cessione pro-
soluto, la rinuncia, il factoring e la transazione
D. LGS. 147/2015: CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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Lo schema di D.Lgs. ha l’obiettivo di conferire maggiore proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni nonché procedere
ad una razionalizzazione complessiva del sistema
Ambito temporale di applicazione della riforma curiosamente limitato al biennio
2016 - 2017
Viene dimezzata (al 15%) la sanzione per chi sana i versamenti entro 90 gg.
dalla scadenza originaria
Per i professionisti i prelievi non giustificati non costituiscono più reddito
(resta per le imprese)
Marcata separazione tra piccole violazioni e condotte deliberatamente volte a
commettere illeciti tributari
Gli errori formali sull’applicazione del reverse charge scontano una sanzione
fissa da € 500 a € 20.000
Dimezzata la sanzione in caso di dichiarazione omessa presentata entro la scadenza per l’invio della successiva
D. LGS. 158/2015: REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
09 maggio 2012
Non punibili gli omessi versamenti o l’indebita compensazione di crediti non
spettanti se si versano imposte, sanzioni e interessi prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado
Innalzata a € 150.000 annui la soglia di punibilità per gli omessi versamenti di
ritenute (anche se certificate e dichiarate)
Innalzata a € 250.000 annui la soglia di punibilità per gli omessi versamenti
dell’IVA
Non punibile penalmente l’errore sulla valutazione, competenza temporale o
inerenza a patto che la spesa sia stata effettivamente sostenuta
Innalzata a € 150.000 (oggi € 50.000) la soglia di punibilità per il reato di
infedele dichiarazione
Resta immutata a € 50.000 annui la soglia di punibilità per l’indebita compensazione di
crediti inesistenti o non spettanti
D. LGS. 158/2015: REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
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Lo schema di D.Lgs. reca rilevanti novità sull’esecuzione delle sentenze e sull’impianto degli strumenti deflattivi del
contenzioso tributario
Estensione della Conciliazione Giudiziale anche alle liti soggette a reclamo ed a tutti i gradi di giudizio
Anticipazione dell’esecutività delle sentenze di condanna al rimborso salvo
istanza di sospensione
Previsione di un’autonoma pronuncia sulle spese processuali relative alla
eventuale fase cautelare
Estensione della mediazione tributaria anche agli atti impositivi non emessi
dall’ADE di valore < € 20.000
Ampliamento del novero dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica
Soppressa l’esecuzione forzata per l’esecuzione di una sentenza
favorevole al contribuente
D. LGS. 156/2015: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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In caso di risposta negativa il contribuente potrà impugnare sia il
diniego che l’atto impositivo
Razionalizzati gli interpelli che saranno di 4 tipi: Ordinario,
Probatorio, Antiabuso e Disapplicativo
Estesa a tutte le fasi del processo la facoltà di presentare istanza di sospensione della riscossione
Silenzio assenso anche per gli interpelli disapplicativi con termine per risposta che passa da 90 a 120
gg.
Rafforzata l’eccezionalità della compensazione delle spese
processuali con l’introduzione della responsabilità aggravata
Resta a € 20.000 il limite per l’applicazione obbligatoria della
procedura di reclamo e mediazione
D. LGS. 156/2015: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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Lo schema di D.Lgs. intende rendere più sostenibili i piani di rateazione ed evitare ecessive penalizzazioni in presenza di
ritardi o errori di lieve entità
Aumento da 12 a 16 rate trimestrali per adesioni di importo > € 50.000
Rateazione imposta di successione con acconto 20% e 8/12 rate trimestrali
(limite soglia € 20.000)
Esclusione della decadenza per lievi ritardi (max 7 gg.) o errori di modesto
importo nella rateazione
Aumento da 6 a 8 rate trimestrali per gli avvisi bonari di importo < € 5.000
Decadenza da rateazioni esattoriali con mancato pagamento di 5 rate (oggi 8
rate)
Obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà solo per
importi > € 50.000
D. LGS. 159/2015: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE
09 maggio 2012
Tutti gli altri soggetti potranno espressamente richiedere la notifica
via PEC (abbattendo i costi di notifica)
La notifica delle cartelle esattoriali avverrà tramite PEC per i soggetti obbligati (imprese e professionisti)
Per debiti < € 50.000 Equitalia deve (prima poteva) concedere la dilazione
automatica a max 72 rate
Introdotta la domiciliazione bancaria per il pagamento delle rateizzazioni
concesse da Equitalia
I crediti opposti in compensazione che eccedano l’importo dovuto dovranno essere richiesti a rimborso all’ADE
L’aggio esattoriale (oggi pari all’8%) varierà in un range dall’1% al 6% in funzione del tempestivo pagamento
D. LGS. 159/2015: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE