LIVA IN ITALIA E IN EUROPA Lezione 6b Scienza delle finanze II - CLEP a.a. 2006-2007.

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L’IVAIN ITALIA

E IN EUROPA

Lezione 6b

Scienza delle finanze II - CLEP

a.a. 2006-2007

CARATTERISTICHE GENERALI

L’Iva italiana è un’imposta plurifase sul valore aggiunto

tipo consumo applicata con il metodo

imposta da imposta su base finanziaria

sottoposta a importanti vincoli di coordinamento a livello comunitario

PRESUPPOSTO -le cessioni di beni nel territorio dello stato- le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti-l’autoconsumo

effettuati nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni

-gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettate

BASE IMPONIBILE

E’ costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo

dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi

ALIQUOTE D’IMPOSTA

Aliquota normale 20%Aliquota ridotta 10%

Aliquota super ridotta 4%

Articolazione molto vincolata dalle disposizioni comunitarie

ALIQUOTE D’IMPOSTA

La differenziazione delle aliquote può rendere l’imposta

progressiva rispetto al redditotassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una

quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri

SOGGETTI PASSIVI

- imprenditori- imprenditori- esercenti arti e professioni- esercenti arti e professioni

- soggetti che effettuano - soggetti che effettuano importazioni o acquisti importazioni o acquisti

intracomunitariintracomunitari

OBBLIGO DI RIVALSAI soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo

giuridico di rivalersi sull’acquirente

Il soggetto su cui formalmente grava l’imposta è quindi il

consumatore finaleAnche questo aspetto evidenzia la natura dell’Iva come imposta

sui consumi

ATTENZIONE

Non bisogna confondere obbligo di rivalsa con traslazione del tributo

La traslazione, e quindi l’incidenza, dell’imposta

dipenderà, principalmente, dalle condizioni di domanda e offerta

del bene

IMPOSTA DA VERSAREL’Iva viene prelevata in modo frammentato nelle diverse fasi del processo di produzione e

distribuzione del bene.Complessivamente l’imposta

dovuta è pari al prodotto dell’aliquota applicata

nell’ultima fase per il valore del corrispettivo

IMPOSTA DA VERSAREL’Iva da versare in ogni fase è

ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra

l’aliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione

o della prestazionee Iva a credito (ammessa in

detrazione) che corrisponde, in linea generale, all’Iva sugli

acquisti

DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

E’ regolata in modo articolato con la funzione di:

1) discriminare fra diverse tipologie di operazioni

2) evitare elusioni di imposta3)ammettere regimi speciali

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni imponibili Operazioni imponibili Operazioni non imponibiliOperazioni non imponibili

Operazioni esentiOperazioni esenti

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni imponibili Operazioni imponibili

è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti

TIPOLOGIE DI OPERAZIONIOperazioni non imponibiliOperazioni non imponibili

effettuate senza il pagamento dell’Iva

è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti

l’imposta non grava quindi su nessuna fase del ciclo

produttivo e distributivo(es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie) operazioni a tasso zero

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Operazioni esentiOperazioni esenti effettuate senza il pagamento

dell’Iva non è ammessa la detraibilità dell’Iva sugli acquisti che grava quindi formalmente

(dato l’obbligo di rivalsa) sull’impresa o il lavoratore

autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni,

servizi sanitari)

TIPOLOGIE DI OPERAZIONIPer tener conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di operazioni

- regola del pro- rata per soggetti che compiano sia

operazioni che danno diritto sia operazioni che non danno diritto alla

detrazione dell’Iva sugli acquisti- acquisti in sospensione di imposta

per soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non

imponibili

EVITARE ELUSIONI DI IMPOSTA

Sono introdotte limitazioni alla detraibilità degli acquisti relativi a:

-beni ad uso promiscuo- beni di lusso, spese di rappresentanza ed altri

REGIMI SPECIALI

Prevedono la determinazione forfetaria della detrazione dell’Iva sugli acquisti con possibilità di optare per il

regime ordinario- agricoltura (aziende con

volume d’affari non superiore a 40 milioni)

- contribuenti minori (v. par. 2.4 cap. 5)

DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per l’acquirente alla corretta

certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare

come Iva a credito

Ma evasione sembra essere elevata!

IL COORDINAMENTO DELL’IVA A LIVELLO

COMUNITARIO

PRIMA FINALITÀ

Rendere possibile la libera circolazione delle merci

evitando la doppia tassazione: nel paese in cui avviene la

produzione e nel paese in cui avviene il consumo

DUE PROBLEMI1)1) neutralità: l’imposta non deve alterare i prezzi relativi fra beni

importati e beni prodotti internamente (non deve cioè

alterare la concorrenza)2) ripartizione del gettito: fra il

paese ove avviene la produzione (origine) e paese ove avviene il

consumo (destinazione)

PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE

Evitano la doppia tassazione prevedendo la tassazione

esclusiva 1)nel paese in cui avviene il

consumo principio di destinazione

2) nel paese in cui avviene la produzione principio

dell’origine

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

NeutralitàNon si ha distorsione nei prezzi relativi

Senza Iva Con IvaProduzione interna PI PI(1 + tI)

Importati PE PE (1 + tI)Prezzi relativi PI/PE PI/PE

NeutralitàNon è necessaria nessuna

armonizzazione del livello delle aliquote

PRINCIPIO PRINCIPIO DI DESTINAZIONEDI DESTINAZIONE

Ripartizione del gettito

Tutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il consumo

Ciò è coerente con la natura dell’Iva che è un’imposta sui

consumi

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

NeutralitàSi ha distorsione nei prezzi relativi

Senza Iva Con IvaProduzione interna PI PI(1 + tI)

Importati PE PE (1 + tE)Prezzi relativi PI/PE

PI(1 + tI)/ PE

(1 + tE)

NeutralitàE’ necessaria l’armonizzazione

del livello delle aliquote

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

La distorsione dei prezzi relativi si pone solo per la cessione di

beni finali.Nel caso di beni intermedi

scambiati fra soggetti passivi dell’Iva

l’imposta che grava sul valore finale del bene è sempre quella

dell’ultima fasee cioè l’aliquota tI del paese di

destinazione

ATTENZIONE

Ripartizione del gettitoIl gettito si distribuisce fra i due

paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta.Se si ritiene che l’Iva, in quanto

imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore

deve restituire al paese importatore l’imposta prelevata

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

Principio di destinazioneE di facile applicabilità in presenza

di frontiere fiscaliAl passaggio della frontiera

il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e l’esportatore viene

rimborsato dell’Iva pagata sugli acquisti

L’importatore paga l’Iva sul corrispettivo dovuto all’esportatore applicando l’aliquota del paese di

destinazione

PROBLEMI APPLICATIVI

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI

EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito 0(detraibilità dell’Iva sugli acquisti o acquisti in sospensione di imposta)

DoganaIva sulle importazioniprevista dalpaese I10%(400) = 40

ImportatoreImportatoreVende il bene Vende il bene a 600a 600Iva a debito Iva a debito 10%(600)=6010%(600)=60Iva a creditoIva a credito4040Iva da versareIva da versare(60-40)= 20(60-40)= 20

Gettito paese EGettito paese E00

Gettito paese IGettito paese I6060

Fino al 1992 alla circolazione delle merci all’interno della Ue

si applicava il principio di destinazione- neutrale

- attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo

- di facile applicabilità

IL MERCATO UNICO EUROPEO

Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta l’abolizione delle barriere

doganali.Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo. Idea

originaria era muoversi verso il principio di origine, ma siamo ancora in regime transitorio…

IL MERCATO UNICO EUROPEO

Principio dell’origineNon richiede la presenza di

frontiere fiscaliGli scambi intracomunitari sono regolati come quelli all’interno di ogni singolo mercato nazionale

Il venditore paga l’imposta richiesta dal suo paese, commisurandola al

corrispettivo della cessione e detrae l’imposta sugli acquisti

indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita

PROBLEMI APPLICATIVI

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48

ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12

Gettito paese EGettito paese E4848

Gettito paese IGettito paese I1212

1)non neutralità richiede armonizzazione delle

aliquote

2) attribuzione del gettito al paese ove avviene il consumo

richiede l’istituzione di una Camera di compensazione

PROBLEMI

ALIQUOTE D’IMPOSTA

L’armonizzazione contrasta con gli interessi (redistributivi, di gettito e allocativi) dei diversi

paesi

Grossa dispersione aliquote nella UE

ALIQUOTE D’IMPOSTAVincoli europei

Dal 1/1/93 è vietata l’introduzione di aliquote maggiorate

L’aliquota ordinaria non può scendere sotto il 15%

L’aliquota del 10% si può applicare esclusivamente ad una lista di beni e

servizi decisa a livello comunitarioL’aliquota super-ridotta può essere mantenuta, temporaneamente, dai

paesi che già la prevedevano, ma non può essere estesa ad altri beni

CAMERA DI COMPENSAZIONE

Il gettito dovrebbe essere redistribuito tenendo conto dei

flussi commerciali fra paesiLa ricostruzione dei flussi rilevanti dovrebbe essere possibile sulla base delle

informazioni che gli operatori sono tenuti a comunicare alle

autorità fiscali dei propri paesi.

PRINCIPIO DELL’ORIGINEEsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48

ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12

Gettito paese EGettito paese E4848

Gettito paese IGettito paese I1212

Camera di compensazioneCamera di compensazione da E da E 48 a I 48 a I

REGIME TRANSITORIOMantenimento sostanziale del

principio di destinazioneL’esportatore, per ottenere la non imponibilità, deve notificare alla

propria amministrazione finanziaria tutti i dati relativi all’operazione

all’acquirenteL’importatore autoliquiderà l’Iva dovuta alla prima liquidazione

mensile. Potrà poi detrarla, secondo le usuali regole, dall’Iva a debito

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE SENZA FRONTIERE FISCALI

EsportatoreValore del bene esportato 400Notifica all’Amministrazionei dati dell’operazionee dell’acquirenteIva a debito 0

ImportatoreImportatoreAutoliquida l’Iva Autoliquida l’Iva sull’importazionesull’importazioneIva a debito 40Iva a debito 40Vende il bene a 600Vende il bene a 600Iva a debito Iva a debito 10%(600)=6010%(600)=60Iva a creditoIva a credito4040Iva da versareIva da versare(60-40) = 20(60-40) = 20

Gettito paese EGettito paese E00

Gettito paese IGettito paese I6060

PROBLEMA

Efficacia dei controlliLa soluzione prevista si fonda

- sull’interesse dell’esportatore a comunicare le informazioni relative

allo scambio alla propria amministrazione finanziaria

- sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi

paesi

VERSO UN REGIME DEFINITIVO ?

Continui rimandi (1997, 2000 ….)

Necessità di armonizzare anche le modalità di applicazione del

tributo per ridurre i costi burocratici a carico degli

operatori

Riferimenti bibliografici

• P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2006, capp. 7, 8.