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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208
Stabilità 2016
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A cura di Marco MAGRINI
Novità Sostituti, Redditi e Irpef
Stabilità 2016
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Abrogazione previsione DPCM – co. 5
Abrogazione dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147. “Il comma
430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato”
Il co. 430 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 rimetteva ad un DPCM, da
adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del MEF, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
l’adozione di disposizioni inerenti alle variazioni delle aliquote di
imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni
vigenti volte ad assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di
euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50
Per l'intera durata (dal 2014) del programma «Erasmus +», alle borse di
studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste
all'art. 1, co. 3, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (effetto retroattivo quindi possibilità di
rimborso!!!)
In sostanza:
- Esenzione IRPEF (art. 4 Legge 476/1984)
- Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)
- Restano esenti da contribuzione INPS
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Esenzione IRPEF e IRAP Borse P.A.Bolzano - co. 51 - 52
L'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, con il nuovo co. 6-bis
prevede che:
«Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i
corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla Provincia Autonoma
di Bolzano - PAB, sono esenti da IRPEF nei confronti dei percipienti»
In sostanza, con effetto retroattivo per i periodi d'imposta per i quali non
siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente (quindi possibilità di rimborso!!!):
- Esenzione IRPEF
- Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)
- Restano esenti da contribuzione INPS
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Riduzione aliquota IRES - co. 61 - 65
A decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,
l’aliquota IRES sarà pari al 24% (invece che al 27,5%) – per le
banche + 3%
Così prevede la modifica all'art. 77, co. 1, del Tuir
Tassazione dividendi e plusvalenze (partecipazioni) con
Decreto MEF saranno rideterminate le percentuali imponibilità
in capo ai soci di cui all’art. 47, co.1, art. 58, co. 2, artt. 59 e 68,
comma 3, del Tuir, nonché art. 4, co. 1, lett. q), D.lgs. 344/2003
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Introdotto il super ammortamento - co. 91 - 92
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano
investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato
del 40%
Sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la
deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan e motocicli
(beni di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Casi non applicazione super ammortamento - co. 93
La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli
investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto
MEF 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento
inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso
alla legge, ad esempio infrastrutture, materiale rotabile, ecc.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Irrilevanza super ammortamento su acconti - co. 94
Le disposizioni che introducono la maggior deduzione
dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione
finanziaria non producono effetti sulla determinazione
dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2015.
La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Irrilevanza maggior valore 40% su studi settore - co. 97
Le disposizioni che introducono la maggior deduzione
dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione
finanziaria non producono effetti sui valori attualmente stabiliti
per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni.
I valori si assumono senza tenere conto della
maggiorazione del 40%
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http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=014111
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Irrilevanza disposizioni super ammortamento - co. 91 - 94
Le disposizioni che introducono la maggior deduzione
dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione
finanziaria non si applicano per i beni diversi da quelli utilizzati
nello svolgimento dell’attività commerciale degli enti.
L’ammortamento dei beni relativi all’attività istituzionale
non sono interessati dalla disposizione che, in ogni caso,
non incide sulla rappresentazione dei beni e degli
ammortamenti in bilancio (siano essi strumentali per
l’attività commerciale o meno)
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
Viene modificato il regime dei contribuenti minimi di cui all’art.
1, co. 54 – 89 della Legge 190/2014 (Stabilità 2015)
Attraverso il suddetto intervento (insieme ai commi 112,113) è
previsto il miglioramento del regime forfettario per i lavoratori
autonomi.
Tale miglioramento si realizza mediante un aumento delle
soglie dei ricavi per accedere al regime agevolato e
l’estensione a cinque anni dell’aliquota forfettaria al 5 %
(anziché al 15 %), nonché attraverso la modifica del calcolo per
la contribuzione dovuta ai fini previdenziali
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
la lettera d) cancellata dalla Legge di Stabilità 2016, prevedeva
come condizione per accedere al regime forfettario che in caso
di redditi di natura mista, i redditi di natura mista conseguiti
nell’attività di impresa, arti e professioni fossero stati nell’anno
precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di
lavoro dipendente e assimilati.
Nonostante ciò la verifica di tale prevalenza non era, comunque
rilevante se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei
redditi dell’impresa dell'arte o professione e di lavoro
dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
Il comma d-bis) introduce un’ulteriore ipotesi in cui non è
possibile fruire del regime forfettario, ovvero in caso di soggetti
che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Nonostante ciò il rispetto di tale soglia non assume rilevanza se
il rapporto è cessato.
Pertanto potranno accedere al regime forfettario i lavoratori
dipendenti e i pensionati con un attività in proprio, nel rispetto
dei valori soglia dei ricavi e compensi stabiliti con riferimento ai
vari settori a condizione che il reddito da lavoro dipendente,
assimilato o da pensione non abbia superato nell’anno
precedente 30.000 euro14
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
Le modifiche apportate al comma 65 generano una estensione
temporale della disciplina di vantaggio prevista per le nuove
attività per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4
successivi (in luogo degli attuali due).
Inoltre l’aliquota forfettaria è stabilità nella misura del 5% (in
luogo della riduzione di un terzo del reddito imponibile).
Il comma 113 prevede che le disposizioni si applicano “per gli
anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015
hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di
cui all’art. 1, co. 65, della Legge n. 190 del 2014”
Quindi l’estensione temporale si applica anche ai soggetti che
hanno iniziato una nuova attività nel 201515
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
La lettera d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi
(delineato dalla legge di stabilità 2015) per i contribuenti obbligati
al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni
speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa.
La norma riscrive integralmente l’art. 1, co. 77, della Legge
190/2014, prevedendo, per i contribuenti forfetari, in luogo
dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale
minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere),
l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione
ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto
dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il
normale regime IVA).
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
Il comma 112 sostituisce integralmente la tabella allegata alla
Legge 190/2014 con elevazione delle soglie di ricavi o di
compensi (variabili a secondo della concreta attività espletata –
codice ATECO) da assumere come parametro di riferimento per
poter accedere al regime forfettario.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113
Circolare AdE n. 6/E/2015 fornisce chiarimenti in merito a:
Accesso da parte dei contribuenti minimi
Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario
Cessioni per esportazioni verso Vaticano e San Marino
Iva indetraibile sui beni acquistati
Ricavi e coefficienti
Valore beni immateriali
Ciò in riferimento alla normativa Legge stabilità 2015; la
disposizione di prassi dovrà trovare un aggiornamento in
presenza delle nuove regole
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190
La norma interviene modificando le nozioni di alcuni valori,
somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi
dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 51, co. 2 e co. 3,
ultimo periodo, del Tuir,
Il nuovo co. 3-bis dell’art. 51 stabilisce che ai fini dell'esenzione
l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del
datore di lavoro può avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un
valore nominale (in sostanza dei voucher di accesso ai servizi).
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190
Non concorrono a formare il reddito (art. 51, co. 2, Tuir):Lett. f) - l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal
datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al co. 1 dell'art. 100;
Le finalità sono: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per
specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto.
Segue
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190
Non concorrono a formare il reddito (art. 51, co. 2, Tuir):Lett. f-bis) - le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di
ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari
Lett. f-ter) - le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'art. 12
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Altre iniziative di welfare aziendale – co. 180 - 191
Introdotta, in modo permanente, una disciplina tributaria specifica per gli
emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare
variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa. Ad esempio (co.182) il regime tributario specifico consiste, salvo espressa rinunzia al
medesimo da parte del lavoratore, in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative
addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del
relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che
coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro
N.B. (comma 186) i commi da 182 a 185 trovano applicazione
per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro
dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.00022
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 186 e 188
Il trattamento fiscale di particolare favore in esame, salvo nel
caso in qui sia previsto come iniziativa volontaria del datore di
lavoro, deve trovare previsione all’interno dei contratti collettivi
anche decentrati e nella specifica normativa interna al datore
di lavoro a favore del personale.
Ciò in particolare in riferimento ai datori di lavoro PA ai quali è
riservata unicamente la disciplina di carattere generale
contenuta nell’art. 51 del Tuir come modificato dal comma 190
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 186 e 188
Il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, stabilirà:
- i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione di cui al co. 182;
- le modalità attuative delle previsioni dei commi da 182 a 191;
- strumenti e modalità di partecipazione all'organizzazione del
lavoro, di cui al co. 189;
- le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di
cui al co. 187.
Paiono però rientrare nell’attuazione del D.M. anche le disposizioni
dell’art. 51 Tuir modificate dal comma 190; il riconoscimento dovrà
essere subordinato alla verifica del relativo contenuto
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Detrazioni per spese funebri – co. 954 e 955
A partire dall'anno d'imposta 2015 le spese funebri sono
detraibili ai fini Irpef per un importo non superiore a € 1.550,00
per ciascun evento.
Non è più richiesta la sussistenza di un rapporto di parentela
tra chi sostiene le spese in questione e il soggetto deceduto.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Detrazioni per spese universitarie– co. 954 e 955
A partire dall'anno d'imposta 2015 sono detraibili le spese per
la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso
università statali e non statali, in misura non superiore, per le
università non statali, a quella stabilita annualmente per
ciascuna facoltà universitaria con specifico decreto, tenendo
conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle
università statali
Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma
954, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Mod. 730 precompilato – Controlli preventivi – co. 956
Con effetto relativamente alle dichiarazioni presentate a
decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015,
sono abrogati i co. 586 e 587 dell'art. 1, Legge 147/2013, che
prevedevano controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle
Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia
per rimborsi di importo superiore a € 4.000,00.
I controlli preventivi sono ora disciplinati dal nuovo co. 3bis
dell'art. 5, D.Lgs. 175/2014.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Assistenza fiscale e rimborsi Irpef – co. 949
nel caso di modello 730 presentato direttamente o tramite
sostituto d’imposta con modifiche rispetto alla dichiarazione
precompilata, qualora tali modifiche incidano sulla
determinazione del reddito o dell’imposta o determinino un
rimborso superiore a 4.000 euro, l’AdE può effettuare controlli
preventivi entro 4 mesi dalla presentazione;
in tali situazioni, il rimborso è eseguito direttamente
dall’Agenzia entro 6 mesi dal termine di presentazione del
modello 730 (o dalla presentazione, se questa è successiva al
termine ultimo)
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Mod. 730 precompilato – Spese sanitarie – Invio e
consultazione dei dati (co. 949)
Con riferimento all'obbligo per i soggetti eroganti prestazioni
sanitarie di inviare i relativi dati al STS ai fini della predisposizione
del Mod. 730 precompilato, tra tali soggetti sono ricomprese
anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
e non accreditate.
Poiché, inoltre, il nuovo co. 3 dell'art. 3, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175
si riferisce alle «prestazioni erogate dal 2015», l'adempimento in
questione è introdotto a regime.
Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione del Mod.
730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal STS mediante i servizi telematici
messi a disposizione dal Sistema stesso. 29
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Comunicazioni al STS – Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
(co. 953)
In via sperimentale per l'anno 2016 l'obbligo di comunicare le
operazioni di cui all'art. 21, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv.
con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 [Spesometro], è escluso
per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema della Tessera
Sanitaria.
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Mod. 770 e certificazione unica – co. 952
La CU certificazione unica di cui all'art. 4, co. 6ter, D.P.R.
22.7.1998, n. 322 va trasmessa entro il 7 marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti.
Entro la stessa data vanno anche trasmessi telematicamente
gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per
l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciati ai soli fini contributivi e assicurativi e quelli relativi alle
operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza
fiscale. Tali trasmissioni telematiche sono equiparate a tutti gli
effetti all'esposizione degli stessi dati nel Mod. 77031
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Certificazione Unica 2016
I sostituti d'imposta utilizzano la CU 2016 certificazione unica
per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica deve essere :
• rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello
"sintetico" entro il 28 febbraio 2016
• trasmessa all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello
"ordinario" entro il 7 marzo 2016, in via telematica.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Certificazione Unica 2016
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
• Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni
relative al tipo di CU, ai dati del sostituto, ai dati relativi al
rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della
comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
• Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni
riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.
730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
• Certificazione Unica 2016 nella quale vengono riportati i dati
fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.33
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Certificazione Unica 2016
I sostituti d'imposta nella CU 2016 sono tenuti a indicare per le
certificazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il
codice fiscale del coniuge non a carico che deve essere
quindi richiesto ai sostituiti se non già posseduto
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Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Certificazione Unica 2016
I sostituti d'imposta nella CU 2016 se hanno operato in qualità
di terzo erogatore sono tenuti a indicare i dati relativi alle somme
erogate in presenza di pignoramenti presso terzi (art. 21, co. 15,
Legge 449/1997, come modificato dall’art. 15, co. 2, D.L. 78/2009,
conv. Legge 102/2009) che in precedenza venivano inseriti solo
nel quadro SY.
La specifica sezione riporta i dati nei punti dal 101 al 108,
compreso il codice fiscale del debitore principale (che ha subito il
pignoramento), delle ritenute del 20% sulle somme.
Nei punti 104 e 108 devono essere barrate le caselle nel caso di
ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile
a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte in base
al titolo III del Dpr. 600/1973 ecc.35
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Certificazione Unica 2016
ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi
dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il
terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad
esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato),
quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale
tipologia di reddito.
In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione
alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta
tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro
dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà
riportare nel campo 8 della parte “dati anagrafici” il codice Z2.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016
Compilazione delle CU in caso di Codice Fiscale errato o mancante
La legge di stabilità 2016 ha modificato il co. 6-quinquies
dell'art. 4 del Dpr. 322/1998. Nell'ultimo periodo è stato
previsto che "Le trasmissioni in via telematica effettuate ai
sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1". Pertanto, rivestendo la CU carattere dichiarativo, è
prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale
anche per i soggetti residenti all'estero.
Si conferma per la corretta effettuazione dell'adempimento che
il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto
ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Risposta TELEFISCO 2016 - Certificazione Unica 2016
Perenterietà della scadenza della CU – casi redditi NO 730
I.2 La scadenza del 7 marzo 2016 per la trasmissione telematica delle Cu
da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a
ritenuta nel corso del 2015 è perentoria anche se la CU riguarda redditi
esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730 (tipicamente,
quindi, redditi d’impresa e di lavoro autonomo)? La circolare 6/E/2015
(punto 2.9) ha chiarito che «nel primo anno l’invio delle certificazioni
contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730
(come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche
dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare
ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica,
per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione
dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le
certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti». Tale chiarimento è
ancora valido per la prossima scadenza CU2016?38
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Risposta TELEFISCO 2016 - Certificazione Unica 2016
Risposta I.2 – Stefania Lucchese Direzione Centrale Gestione
Tributi
Si ritiene che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione
Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti
forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l’invio delle
Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire
anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di
sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri
riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
N.B. LA RISPOSTA PUO’ ESSERE RITENUTA VALIDA ANCHE PER I
NON RESIDENTI PER I QUALI E’ NECESSARIO IL CODICE FISCALE:
CI SARA’ COSI’ PIU’ TEMPO PER L’ADEMPIMENTO
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016
Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto
In caso di scarto parziale di alcune CU contenuto in un invio
parzialmente andato a buon fine devono essere inviate nuovamente
le sole CU scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun
protocollo telematico di presentazione.
Invio multiplo delle medesime certificazioni
L’invio per errore più volte delle stesse CU deve essere eliminato
inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole CU
da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà
essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per
ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella
ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel primo invio.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016
Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro
Se allo stesso percettore sono stati erogati da uno stesso
sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione
il sostituto dovrà riportare nella casella "data di inizio" la data di
inizio del rapporto di lavoro, non dovrà compilare la casella
"data di cessazione" in quanto il percipiente ha iniziato a
percepire la pensione.
Quindi se il rapporto di pensione è in essere al 31/12 il
sostituto dovrà barrare la casella "in forza al 31/12“.
41
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016
Modalità di compilazione dei campi relativi al rapporto di
lavoro e ai giorni
Il campo "data di cessazione" è alternativo al campo "in forza
al 31/12“ e la somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve
essere sempre uguale ai giorni che derivano da quanto
indicato nei punti 8 "data di inizio", 9 "data di cessazione" o 10
"in forza al 31/12“.
L'eventuale difformità è ammessa nelle sole ipotesi di
compilazione del campo 11 "Periodi particolari" e della sezione
"Dati relativi ai conguagli“.
42
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Controlli Certificazione Unica 2016
Soggetti non obbligati alla presentazione del quadro CT
Il quadro CT della CU riporta l’indirizzo dell'utenza telematica del
sostituto d'imposta (ovvero dell'intermediario da lui delegato) per
la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi
disponibili dall'AdE.
Nell’ipotesi in cui, il sostituto d'imposta non abbia in precedenza
validamente presentato una comunicazione CSO ovvero non
abbia presentato il quadro CT con la CU 2015, l'assenza del
quadro CT comporta lo scarto delle singole certificazioni di lavoro
dipendente per le quali risulta presente il quadro DB (Dati fiscali).
Non saranno scartate invece le CU di lavoro dipendente nelle
quali risultano compilati esclusivamente i quadri DC (Enti
previdenziali), DF (TFR) o DN (Annotazioni).43
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Controlli Certificazione Unica 2016
Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT
I sostituti d'imposta che in precedenza hanno validamente
presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con
la Certificazione Unica 2015, non dovranno presentare il
quadro CT.
L'eventuale presenza del quadro CT comporterà lo scarto
dell'intera comunicazione e pertanto di tutte le CU in essa
contenute.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
FAQ Controlli Certificazione Unica 2016
Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT
I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno validamente
presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con
la certificazione 2015, devono presentare il quadro CT nel
caso in cui si intendano inviare certificazioni di lavoro
dipendente per le quali risulta presente il quadro DB.
L'assenza del quadro CT non comporta lo scarto delle CU nel
caso in cui debbano essere presentate CU di lavoro autonomo.
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Rientro di lavoratori dall'estero – co. 259
I lavoratori (con determinati requisiti elencati nel modificato art.
16, co. 4, D.Lgs. 147/2015) trasferiti in Italia entro il 31.12.2015
possono applicare il regime di cui alla Legge 238/2010 in base
al quale i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e
d'impresa formano la base imponibile Irpef nella misura del
20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.
Vedi Decreto Legislativo 147/2015 (Internazionalizzazione)
lavoratori “Impatriati”
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Rivalutazione del reddito dominicale e agrario – co. 909
A decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la misura
della rivalutazione del reddito dominicale e agrario (modifica
dell'art. 1, co. 512, L. 228/2012).
47
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici –
co. 910
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2015 (pertanto dal 2016 per gli esercizi «solari»),
costituiscono attività connesse e producono reddito agrario la
produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e
fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e
prodotti chimici di origine agroforestale provenienti
prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli
(modifica dell'art. 1, co. 423, L. 266/2005).
48
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Paesi Black list – co. 142 - 144
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2015 (dal 2016 per anno solare), sono introdotte
alcune novità alla disciplina delle operazioni effettuate con gli
Stati back list.
In particolare l’abrogazione dei commi 10 a 10-bis dell’art. 110
Tuir comporta, oltre al resto, il venire meno dell’obbligo della
indicazione distinta nella dichiarazione modello UNICO degli
acquisti effettuati nei paesi a fiscalità privilegiata
49
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Accertamento – Nuovi termini (co. 130 - 132)
Riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 57, D.P.R. 633/1972
e 43, D.P.R. 600/1973 la legge dispone l’allungamento dei
termini di accertamento, sia ai fini Iva che delle imposte dirette,
nella seguente misura:
› entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
› entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in
luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
Tali novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 ed ai
periodi successivi.
50
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888
è prorogato all'1.1.2016 il termine per rideterminare il costo di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti
da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali
ed enti non commerciali.
Sono altresì prorogati al 30.6.2016 il termine a decorrere dal
quale vanno versate le relative imposte sostitutive in un
massimo di tre rate annuali e il termine per la redazione ed il
giuramento della perizia
(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)
La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati
51
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata (già dal
2015 con la precedente Stabilità 2015 aveva subito un
aumento):
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati
qualificate e dei terreni edificabili ed agricoli : dal 4 all’8%.
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati non
qualificate: dal 4% al 8%.
(per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)
La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati
52
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
53
Altre Disposizioni Irpef: novità per le persone fisiche e, di
riflesso, per i sostituti d’imposta che erogano redditi da lavoro
dipendente ed assimilati o prestano assistenza fiscale diretta:
comma 56: introdotta una nuova detrazione per l’acquisto di
unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici; la detrazione
è pari al 50% dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto emesse
dall’impresa costruttrice ed è fruibile in 10 quote annuali;
comma 82: introdotta una nuova detrazione per l’acquisto della
prima casa in leasing da parte di soggetti under 35 anni;
comma 182: reintrodotta l’imposta sostitutiva del 10% sui
premi di produttività nel settore privato;
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
54
Termini per l’accertamento fiscale – co. 130 - 132
Allungato di un anno il termine per gli accertamenti in materia di
imposte dirette, Iva e tributi locali che ad essi fanno riferimento.
l’accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del
quinto (non più il quarto) anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale; in caso di omessa
dichiarazione, il predetto termine è allungato di due anni (31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
non opera più il raddoppio dei termini in caso di violazioni
aventi rilevanza penale.
le nove norme si applicano con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso al 31.12.2016
A cura di Marco MAGRINI
Novità Sostituti, Redditi e Irpef
Stabilità 2015
55
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir è il seguente:
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli art. 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, co. 1, lettere a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione
spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo
di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma
non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro
56
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222549
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per il
riconoscimento del Bonus non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’ art.
17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
all'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come modificato dal comma 14 del presente articolo
Quindi non si computano le riduzioni della base imponibile per i
ricercatori che rientrano in italia
57
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=343786http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=305890http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=334950
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15
Il credito per Bonus eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis,
del Tuir è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al
periodo stesso.
Le somme erogate per il Bonus sono recuperate dal sostituto d'imposta
mediante compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997.
Le PA e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme
erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per
l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
In quest'ultimo l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni
previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario.
L'importo del credito riconosciuto è indicato nella CU dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati58
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=019892
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Incremento quota esente buoni pasto – co. 16 e 17
Viene modificata lettera c) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir.
A decorrere dal 1° luglio 2015 la quota sottoposta ad
esenzione da tassazione del valore dei buoni pasto passa da
euro 5,29 a euro 7,00.
Ciò a condizione che le somministrazioni di vitto da parte del
datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi siano
rese in forma elettronica.
59
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222591
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
TFR in busta paga – co. 26 - 34
La disposizione che consente in via sperimentale l’attribuzione
in busta paga del TFR a decorrere dal 1° marzo 2015 al 30
giugno 2018 (dopo l’emanazione di apposito DPCM attuativo)
non si applica al personale del pubblico impiego si ritiene
anche con contratto di diritto privato in regime di TFR
60
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione TFR – co. 623
Dal 1° gennaio 2015 (co. 625) all’art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive
modificazioni, le parole: «11%» sono sostituite dalle
seguenti: «17%»
Viene così previsto l’innalzamento dell’aliquota di
tassazione per la rivalutazione del TFR
61
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
A regime il 5 per mille dell’Irpef – comma 154
Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-
undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, relative al riparto della quota del 5 per mille dell‘Irpef in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai
successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell'annualità precedente (quindi a regime)
Sono confermati, in particolare, le categorie di beneficiari, le
finalità dell'erogazione e gli obblighi di rendiconto dei beneficiari
stessi.
62
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=332205
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Nuovi limiti detrazioni ONLUS – co. 137 - 138
Dal 2015 viene elevato il limite per le detrazioni di imposta in
conseguenza delle erogazioni liberali alle ONLUS:
La deduzione dai redditi d’impresa è prevista nel limite
massimo di euro 30.000 (anziché euro 2.065,83), nei limiti del
2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera h), Tuir
Resta ferma la possibilità di optare per la deduzione D.L. n. 35 del 2005; le persone
fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non
commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei
redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del
10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui
(più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti)
63
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656
Dall’esercizio 2014 viene innalzata dal 5 al 77,74% la quota
imponibile degli utili percepiti anche nell’esercizio d’impresa
dagli enti non commerciali.
Per compensare la retroattività di applicazione la norma
riconosce agli enti un credito d’imposta pari alla maggiore IRES
scaturente nel solo periodo d’imposta 2014.
64
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656
Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non
concorre:
- alla formazione del reddito
- alla determinazione del valore della produzione IRAP
- al rapporto di cui agli art. 61 e 109, co. 5, Tuir
Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in
compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del
suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura
e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente65
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222603http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222655
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Utili degli enti non commerciali – co. 655 – 656
Circolare n. 6/E/2015
La circolare conferma che la riduzione dal 95% al 22,26% della
quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia riferibile a
“tutti” gli utili percepiti dagli ENC, anche se prodotti
nell’esercizio di impresa.
La relazione tecnica alla norma in esame, applica la nuova
percentuale di imponibilità sia ai dividendi indicati nel quadro
RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli ENC, relativo ai
redditi di capitale, sia ai dividendi indicati nel quadro RF dello
stesso modello, relativo ai redditi d’impresa).
66
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Lavoratori Transfrontalieri – co. 690
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui
all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è fissato in 7.500 euro (euro 6.700 nel 2014)
Tale importo costituisce una franchigia IRPEF per i lavoratori
titolari di redditi di lavoro dipendente prestati in zona di frontiera
all’estero o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da parte
di residenti
67
A cura di Marco MAGRINI
Novità IVA
Stabilità 2016
68
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Variazione incrementi aliquote IVA - co. 6
La norma modifica la previsione del co. 718 dell’art. 1 della
Legge 190/2014 e fermo restando quanto previsto dal co. 207,
e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi alternativi
di cui al co. 719:
a) l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 3 punti percentuali
dal 1° gennaio 2017
b) l'aliquota IVA del 22% è incrementata di 3 punti percentuali
dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º
gennaio 2018
69
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Note di variazione IVA - co. 126 - 127
L’art. 26, D.P.R. 633/1972, è integralmente modificato.
La nota di credito può essere emessa in caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte:
› › a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa
un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182bis, R.D.
267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle
imprese di un piano attestato, ex art. 67, co. 3, lett. d), R.D.
267/1942 (nuovo co. 4, lett. a);
› › a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose (nuovo co. 4, lett. b).
70
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Note di variazione IVA - co. 126 - 127
Inoltre, il nuovo co. 12 prevede che una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
› nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale
di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulta che
presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
› nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale
di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulta la
mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
› nell’ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del
bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la
procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 71
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Note di variazione IVA - co. 126 - 127
La norma prevede che nel caso di risoluzione contrattuale,
relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facoltà di emettere nota di
credito non si estende alle cessioni ed alle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore, che il cessionario o committente,
abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni
(nuovo co. 9).
Si dispone altresì che la nota di credito può essere emessa,
ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente o
committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse
charge (nuovo co. 10).
72
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Note di variazione IVA - co. 126 - 127
Le disposizioni di cui all'articolo 26, co. 4, lett. a), e co. 5,
secondo periodo, del Dpr. 633/1972, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dal co. 126, si applicano nei casi in cui il
cessionario o committente sia assoggettato a una procedura
concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Invece le altre modifiche apportate dal co. 126 al predetto art.
26, hanno carattere interpretativo e si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016
73
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=003121
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Novità Reverse Charge consorzi - co. 128
La legge introduce nel co. 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, la
nuova lett. a–quater) che estende il reverse charge anche alle
prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs.
163/2006, di una commessa nei confronti di un ente pubblico al
quale il consorzio deve applicare l’Iva con il meccanismo dello
split payment di cui all’art. 17ter, D.P.R. 633/1972.
L’efficacia della nuova disciplina è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione dell’Ue, art. 395, Direttiva 2006/112/Ce.
La riforma del reverse charge era stata introdotta dalla Legge di
Stabilità 2015 si vedano slides seguenti
74
75
REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015
I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
contratti di appalto con pluralità di servizi: quale principio generale
occorre scomporre le diverse componenti al fine di individuare le singole
prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
Nel caso di costruzione di edificio o di interventi di restauro, di
risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’art. 3, co. 1, lett. c) e d), Dpr. 380/2001 trovano applicazione le regole
ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
Anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto
interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di
cui alla lett. b) dell’art. 3, co. 1, Dpr. 380/2001 trovano applicazione le
regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge;
demolizione e ricostruzione di edifici: nell’ipotesi di contratto unico di
appalto trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge;
A cura di Marco MAGRINI
76
REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015
I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di
servizi: i criteri interpretativi necessari per stabilire quando
un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera”
(esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge) e quando
l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, i
riferimenti sono i seguenti:
sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05:
è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla
semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna
alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del
bene. A tal fine, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è
un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto;
risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 148/E, n. 164/E e n. 220/E del
2007.
A cura di Marco MAGRINI
77
REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015
I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
parcheggi: l’Agenzia ritiene che non rientrino nella nozione di
edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse
charge le prestazioni di servizi di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17,
sesto comma, D.P.R. n. 633/72, aventi ad oggetto i parcheggi, salvo
che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio
stesso;
attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve: tali servizi
non sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile e vanno
assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie;
impianti interni ed esterni: in caso di installazione di un impianto
che sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte
dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare
applicazione il meccanismo del reverse charge;
A cura di Marco MAGRINI
78
REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015
manutenzione e riparazione di impianti: si tratta di
operazioni soggette al meccanismo del reverse charge se
l’impianto è al servizio di un edificio;
impianti fotovoltaici: l’Agenzia ritiene che gli impianti
fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza
di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempre
che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari
autonome, siano soggetti al meccanismo del reverse charge;
A cura di Marco MAGRINI
79
REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015
sostituzione delle componenti di un impianto: la
riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche
mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute
obsolete (che non costituiscano, però, una mera fornitura di
beni) ricadono nell’ambito di applicazione del meccanismo
dell’inversione contabile;
allacciamento utenze: non sono soggette al meccanismo del
reverse charge;
servizi non imponibili: non sono soggetti al meccanismo del
reverse charge
A cura di Marco MAGRINI
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a)
Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti (art. 17,
comma 6 Dpr. 633/1972):
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della
medesima direttiva 2003/87/CE
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai
gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati
relativi al gas e all'energia elettrica;
80
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a)
Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti
(art. 17, comma 6 Dpr. 633/1972):
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività
47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma
e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno
(pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,»
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 - 634
L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a),
numero 3), capoverso d-quinquies), Reverse charge, è
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, di una
misura di deroga ai sensi dell'arti. 395 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), Split Payment,
nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva
2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio
dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le
operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile
a partire dal 1° gennaio 2015.
82
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=275454http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=275454
83
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
Le considerazioni che seguono dovranno comunque formare
oggetto di rilettura alla luce delle interpretazioni che l’Agenzia delle
Entrate dovrà fornire e che, per quanto ci risulta, fornirà a breve.
Il meccanismo del reverse charge nei settori indicati nel quesito si
applica nei casi in cui il committente è soggetto passivo Iva.
Conseguentemente, per le fatture emesse nei confronti di enti non
commerciali, si applica sicuramente quando l’ente acquista
nell’ambito della propria attività commerciale e non si applica quando
l’ente acquista nella propria sfera istituzionale.
Si ritiene che il reverse charge si applichi anche nei casi di acquisti
promiscui.
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
Per quanto riguarda una piena definizione di prestazioni di installazione
impianti e la definizione di completamento di edifici, non si può che
attendere la prevista circolare dell’AdE, nel frattempo, attenersi al significato
etimologico dei sostantivi utilizzati dal legislatore.
Per tale ragione, si ritiene che, con riferimento al concetto di
completamento di edifici, non ci si debba riferire ad interventi di
manutenzione, ancorchè straordinaria, poiché il significato di
manutenzione è diverso da quello di completamento;
tuttavia, considerando le definizioni di cui alle diverse lettere dell’art. 3 del
DPR 380/01 (sostitutive delle medesime lettere dell'articolo 31 della legge
457/78), talune prestazioni di installazione impianti ben potrebbero essere
classificate fra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Parimenti, non si ha nemmeno una simmetria con le aliquote Iva del
10%.
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
Per ciò che concerne gli adempimenti contabili, le fatture ricevute senza
addebito di Iva in reverse charge devono essere:
- numerate (con progressivo di chi riceve)
- integrate con l’Iva (ad aliquota del servizio)
- registrate sia sul registro Iva delle vendite (generando il debito verso
l’Erario, in modo da far concorrere l’importo alla liquidazione del periodo)
sia su quello degli acquisti (esercitando la detrazione nella misura in cui
essa è consentita).
Tecnicamente, quindi, non si deve emettere autofattura ma integrare la
fattura del fornitore.
Se però il software genera autofattura con numerazione autonoma,
importante è che in essa siano contenuti tutti i dati contenuti nella fattura
ricevuta e che si attui la doppia registrazione descritta.
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
La demolizione e il completamento di edifici sono
operazioni soggette al regime Iva dell’inversione contabile,
anche se sono svolte direttamente dall’appaltatore.
In effetti le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge
generano incertezze nel mondo dell’edilizia in quanto si
sovrappongono e possono rientrare contemporaneamente
nelle due voci specifiche previste nell’articolo 17, comma 6
del Dpr 633/1972.
Si conferma però l’interpretazione letterale di cui sopra per
esclusione dal reverse charge delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
Le operazioni effettuate in reverse charge sono:
a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore
edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse
da quelle indicate nella voce a ter);
a-ter) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che
le prime sono soggette all’inversione contabile solo se svolte da
subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso.
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di
elettricisti, idraulici e simili:
SI’ REVERSE CHARGE prestazioni aventi per oggetto
l’installazione di impianti, anche da parte del primo
appaltatore quando sono rese nei confronti delle imprese.
NO REVERSE CHARGE prestazioni rese verso chiunque
per interventi di tipo diverso da quelli espressamente
richiamati
A cura di Marco MAGRINI
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634
La demolizione degli edifici rientra nel reverse charge, ma normalmente in
presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione è affidata alla
impresa che poi procede anche alla costruzione dell’edificio.
Quindi in presenza di un unico appalto, si dovrebbe seguire il criterio della
prevalenza che nella fattispecie sarebbe la costruzione e quindi reverse
charge soltanto per le prestazioni in subappalto.
Il completamento degli edifici: le prestazioni di completamento potrebbero
essere l’imbiancatura, la recinzione e simili.
Servizi di pulizia: nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si fa
esplicito riferimento al settore edile (pulizia del cantiere). Però il dato
letterale della norma porta a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni
caso compresi quindi i servizi di pulizie giornaliere negli uffici
A cura di Marco MAGRINI
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
Viene introdotta la Tabella A, Parte IIbis nel Dpr. 633/1972.
Tra i beni ed i servizi soggetti all’aliquota IVA del 5% rientrano
«le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27ter)
dell'art. 10, co. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello
stesso numero 27ter) da cooperative sociali e loro consorzi».
Tale novità normativa è applicabile alle operazioni effettuate
sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati
successivamente al 1° gennaio 2016.
Si ritiene che l’aliquota IVA trovi applicazione alle prestazioni
rese direttamente o in base a contratto di appalto
90
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi
erogano e fatturano:
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il MEF;
19) le prestazioni di ricovero e compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese
da stabilimenti termali;Segue
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi
fatturano:
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni
relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli
alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorieSegue
92
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi
fatturano:
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili
L’ulteriore condizione richiesta è che le prestazioni vengano rese a in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti,
senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo
Anche se fatturate in base a contratto di appalto a ASL, Enti Pubblici,
e terzi
93
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
A questo punto le medesime prestazioni rese da altri soggetti,
quali cooperative non sociali e non ONLUS, rese e fatturate
direttamente o attraverso contratti appalto dovranno scontare
l’aliquota IVA del 22%
Stante l’abrogazione del primo periodo del numero 41-bis) della
tabella A, parte II, allegata al Dpr. 633/1972 l’aliquota IVA del
4% per le prestazioni in esame non è più prevista.
N.B. Anche in questo caso la decorrenza è però applicabile
alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati,
rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016
94
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963
Restano comunque esenti IVA art. 10 Dpr. 633/1972 per le prestazioni rese
e fatturate (direttamente o con contratto di appalto) da parte di:
n. 19) enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da
società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS da
stabilimenti termali
n. 20) istituti o scuole riconosciuti da PA e da ONLUS, istituzioni, collegi o
pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, insegnanti a titolo
personale
n. 21) brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle
colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la
gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326
n. 27-ter) organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute
che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS
95
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Settore editoria aliquota IVA del 4% - co. 637
Si prevede che l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 18), Tabella A,
Parte Seconda, D.P.R. 633/1972 è applicabile ai giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e
periodici ossia alle pubblicazioni identificate da codice ISBN
(International Standard Book Number) o ISSN (International
Standard Serial Number) veicolate attraverso qualsiasi
supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Modificato il co. 667 dell’art. 1 della Legge 190/2014 (Stabilità
2015)
96
A cura di Marco MAGRINI
Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)
Riforma del sistema sanzionatorio – Entrata in vigore (co. 133)
E’anticipata all'1.1.2016 l'entrata in vigore del nuovo sistema
sanzionatorio amministrativo e penale tributario introdotto dal
D.Lgs. 158/2015. (si veda trattazione a parte)
La disposizione rende sicuramente più appetibile sfruttare le
opportunità concesse dalla disciplina sul ravvedimento operoso
di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997 riformato dalla Legge di
Stabilità 2015 (si vedano slides seguenti)
Inoltre, con riferimento alla Voluntary disclosure (che
ovviamente non dovrebbe interessare la PA), restano ferme le
sanzioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
97
98
SANZIONI E RAVVEDIMENTI PER OMESSI VERSAMENTI
Ritardi fino a 15 gg:
Sanzione: 1%/giorno, ravvedibile con 1/10 cioè 01,%/giorno + interessi
Ritardi da 15 a 30 gg
Sanzione: 15%, ravvedibile con 1/10 cioè1,5% + interessi legali
Ritardi da 31 a 90 gg
Sanzione: 15%, ravvedibile con 1/9 cioè 1,67% + interessi legali
Ritardi oltre 90 gg ma entro il termine per la dichiarazione annuale
Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/8 cioè 3,75%% + interessi legali
Ritardi ulteriori ma entro dichiarazione del periodo d’imposta successivo
Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/7 cioè 4,29% + interessi legali
Ritardi ulteriori ma entro dichiarazione del secondo periodo d’imposta
successivo
Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/6 cioè 5% + interessi legali
Gli interessi legali sono 0,20% annuo da 1.1.16, mentre nel 2015 erano
0,50%A cura di Marco MAGRINI
99
RAVVEDIMENTO PER LE DICHIARAZIONI ANNUALI
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 18/12/2015
In caso di dichiarazione integrativa presentata entro 90
giorni dalla scadenza, il ravvedimento deve essere operato ai
sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs.
472/97 e dunque con la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo
(pari a 28 euro nel 2015).
Resta invece fissato a 1/10 del minimo (25 euro nel 2015)
l’importo da versare in caso di dichiarazione tardiva
presentata entro 90 giorni.
in entrambi i casi sono anche dovute le sanzioni per gli
eventuali versamenti tardivi
A cura di Marco MAGRINI
100
Decreto MEF - INTERESSI LEGALI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
MEF con il quale viene ridotto il saggio di
interesse legale a decorrere dal 1° gennaio
2016: la nuova misura è pari allo 0,2% in ragione
d’anno
(Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Decreto 11 dicembre 2015 – G.U. n. 291 del
15-12-2015).
A cura di Marco MAGRINI
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-15&atto.codiceRedazionale=15A09397&elenco30giorni=true
101
F24 EP CON COMPENSAZIONE CREDITI
Approvato il nuovo modello F24 EP a seguito
dell’inserimento nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”
del campo “importi a credito compensati”.
E’ utilizzabile dal 7 gennaio 2016 ma si potrà continuare ad
utilizzare la versione precedente fino al 30 giugno 2016. Per
effettuare le compensazioni orizzontali ex art. 17 del D.Lgs.
241/97 gli enti pubblici che utilizzano il modello F24EP non
dovranno più presentare modello F24 ordinario a saldo zero
ma evidenzieranno le compensazioni medesime all’interno del
modello F24EP (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del
Direttore n. 154279 del 1° dicembre 2015).
I nuovi codici per le compensazioni sono stati istituiti con
risoluzione AdE n. 103/E/2015
A cura di Marco MAGRINI
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+1122015+f24+ep
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637
E’ stato modificato l’istituto del ravvedimento operoso art. 13
D.lgs. 472/1997
la nuova normativa contiene, ora, due discipline: una per le imposte
amministrate dall’Agenzia delle Entrate, una per gli altri tributi;
“sostanza” giacché, per le violazioni riferibili alle prime, vengono
abbandonate le preclusioni oggettive e quelle temporali, che
escludevano il ravvedimento una volta iniziati i controlli
amministrativi. Si passa così da un ravvedimento spontaneo e
limitato nel tempo alla correzione “indotta” e sine die. La nuova
norma finisce per scoraggiare, anziché incentivare, la resipiscenza
spontanea del trasgressore, operando, in ogni caso, come una sorta
di “condono permanente”,
102
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637 - 639
Art. 13 D.lgs. 472/1997
Nuova lettera a-bis), per la quale la riduzione è disposta “ad
un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro
novanta giorni dall’omissione o dall’errore”
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A cura di Marco MAGRINI 104
• Dati oggetto di comunicazione: ricavi o compensi, redditi,
volume d’affari, valore della produzione, agevolazioni,
deduzioni o detrazioni, crediti d’imposta
• Contribuenti spinti a correggere spontaneamente i propri
errori
• Possibili scelte: adeguarsi in sede di dichiarazione o, se già
presentata, utilizzo del ravvedimento operoso
• Provvedimento AdE in corso di emanazione: modalità,
anche telematiche, di messa a disposizione, fonti
informative, tipologia di informazioni, livelli di assistenza e
rimedi
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• Ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione
• Tributi amministrati da AdE: ravvedimento possibile anche
in caso di violazione già constatata ovvero siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche
• Tributi amministrati da AdE: precluso ravvedimento solo a
seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e
di comunicazioni bonarie
• Decorrenza: dal 1° gennaio 2015
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE
SANZIONE
entro 30 gg. da omesso versamento 1/10
entro 90 gg.
da violazione o da termine di presentazione della
dichiarazione
1/9
oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa
all’anno in cui è stata commessa la violazione
1/8
entro 90 gg. da termine di presentazione della
dichiarazione
in caso di omessa dichiarazione
1/10
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE
SANZIONE
entro 2 anni da violazione o entro termine di
presentazione della dichiarazione dell’anno
successivo a quello in cui commessa la
violazione
1/7
oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine
di presentazione della dichiarazione dell’anno
successivo a quello in cui commessa la
violazione
1/6
dopo la notifica di un PVC 1/5
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
La presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 e dell’art. 13 D. Lgs.
472/97 determina una proroga dei seguenti termini:
•per l’emissione della cartella di pagamento relativa ai
controlli automatici delle dichiarazioni (art. 36 bis DPR
600/73) ed ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter
DPR 600/73)
•per emissione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art.
43 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72
Tali termini ricominciano a decorrere dalla presentazione della
dichiarazione integrativa con riferimento ai soli elementi
oggetto dell’integrazione.
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Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Le nuove regole sul ravvedimento operoso:
decorrono dal 1°gennaio 2015
Gli istituti della definizione con adesione al Pvc o di
adesione all’invito al contraddittorio continuano ad
applicarsi agli inviti al contraddittorio ed ai pvc
notificati entro il 31 dicembre 2015.
Periodo transitorio: dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015 contestuale esistenza delle nuove norme
sul ravvedimento operoso
e degli istituti di adesione al pvc e agli inviti al contraddittorio
A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015
Con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si
ritiene che debba ritenersi confermato l’orientamento delle
Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di regolarizzare
distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa
fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento,
infedele dichiarazione)
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015
le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del
principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con
riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015
siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora
state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle
di pagamento
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A cura di Marco MAGRINI
Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)
Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015
Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito
che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle
irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. E’ stato,
pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la
comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di
quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare
altre violazioni che non gli siano state contestate con tale
procedura.
Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al
nuovo ravvedimento operoso
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