Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 Stabilità 2016 · 2016-04-05 · Legge 28 Dicembre 2015 n. 208...

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208

    Stabilità 2016

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Novità Sostituti, Redditi e Irpef

    Stabilità 2016

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Abrogazione previsione DPCM – co. 5

    Abrogazione dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147. “Il comma

    430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato”

    Il co. 430 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 rimetteva ad un DPCM, da

    adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del MEF, previo

    parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

    l’adozione di disposizioni inerenti alle variazioni delle aliquote di

    imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni

    vigenti volte ad assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di

    euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Esenzione IRPEF e IRAP Borse Erasmus+ - co. 50

    Per l'intera durata (dal 2014) del programma «Erasmus +», alle borse di

    studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti

    delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

    coreutica (AFAM), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 1,

    lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e

    del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste

    all'art. 1, co. 3, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (effetto retroattivo quindi possibilità di

    rimborso!!!)

    In sostanza:

    - Esenzione IRPEF (art. 4 Legge 476/1984)

    - Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)

    - Restano esenti da contribuzione INPS

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Esenzione IRPEF e IRAP Borse P.A.Bolzano - co. 51 - 52

    L'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, con il nuovo co. 6-bis

    prevede che:

    «Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi

    di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato

    di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i

    corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla Provincia Autonoma

    di Bolzano - PAB, sono esenti da IRPEF nei confronti dei percipienti»

    In sostanza, con effetto retroattivo per i periodi d'imposta per i quali non

    siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della

    normativa vigente (quindi possibilità di rimborso!!!):

    - Esenzione IRPEF

    - Irrilevanza IRAP (art. 10-bis, co. 1, D.lgs. 446/1997)

    - Restano esenti da contribuzione INPS

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Riduzione aliquota IRES - co. 61 - 65

    A decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi

    d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,

    l’aliquota IRES sarà pari al 24% (invece che al 27,5%) – per le

    banche + 3%

    Così prevede la modifica all'art. 77, co. 1, del Tuir

    Tassazione dividendi e plusvalenze (partecipazioni) con

    Decreto MEF saranno rideterminate le percentuali imponibilità

    in capo ai soci di cui all’art. 47, co.1, art. 58, co. 2, artt. 59 e 68,

    comma 3, del Tuir, nonché art. 4, co. 1, lett. q), D.lgs. 344/2003

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Introdotto il super ammortamento - co. 91 - 92

    Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito

    d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano

    investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre

    2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla

    determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di

    locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato

    del 40%

    Sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la

    deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di

    locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan e motocicli

    (beni di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Casi non applicazione super ammortamento - co. 93

    La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli

    investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto

    MEF 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento

    inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni,

    nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso

    alla legge, ad esempio infrastrutture, materiale rotabile, ecc.

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Irrilevanza super ammortamento su acconti - co. 94

    Le disposizioni che introducono la maggior deduzione

    dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione

    finanziaria non producono effetti sulla determinazione

    dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31

    dicembre 2015.

    La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta

    in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale

    imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe

    determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e

    92

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Irrilevanza maggior valore 40% su studi settore - co. 97

    Le disposizioni che introducono la maggior deduzione

    dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione

    finanziaria non producono effetti sui valori attualmente stabiliti

    per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti

    dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.

    427, e successive modificazioni.

    I valori si assumono senza tenere conto della

    maggiorazione del 40%

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    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=014111

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Irrilevanza disposizioni super ammortamento - co. 91 - 94

    Le disposizioni che introducono la maggior deduzione

    dell’ammortamento o del costo per i canoni di locazione

    finanziaria non si applicano per i beni diversi da quelli utilizzati

    nello svolgimento dell’attività commerciale degli enti.

    L’ammortamento dei beni relativi all’attività istituzionale

    non sono interessati dalla disposizione che, in ogni caso,

    non incide sulla rappresentazione dei beni e degli

    ammortamenti in bilancio (siano essi strumentali per

    l’attività commerciale o meno)

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    Viene modificato il regime dei contribuenti minimi di cui all’art.

    1, co. 54 – 89 della Legge 190/2014 (Stabilità 2015)

    Attraverso il suddetto intervento (insieme ai commi 112,113) è

    previsto il miglioramento del regime forfettario per i lavoratori

    autonomi.

    Tale miglioramento si realizza mediante un aumento delle

    soglie dei ricavi per accedere al regime agevolato e

    l’estensione a cinque anni dell’aliquota forfettaria al 5 %

    (anziché al 15 %), nonché attraverso la modifica del calcolo per

    la contribuzione dovuta ai fini previdenziali

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    la lettera d) cancellata dalla Legge di Stabilità 2016, prevedeva

    come condizione per accedere al regime forfettario che in caso

    di redditi di natura mista, i redditi di natura mista conseguiti

    nell’attività di impresa, arti e professioni fossero stati nell’anno

    precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di

    lavoro dipendente e assimilati.

    Nonostante ciò la verifica di tale prevalenza non era, comunque

    rilevante se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei

    redditi dell’impresa dell'arte o professione e di lavoro

    dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    Il comma d-bis) introduce un’ulteriore ipotesi in cui non è

    possibile fruire del regime forfettario, ovvero in caso di soggetti

    che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro

    dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.

    Nonostante ciò il rispetto di tale soglia non assume rilevanza se

    il rapporto è cessato.

    Pertanto potranno accedere al regime forfettario i lavoratori

    dipendenti e i pensionati con un attività in proprio, nel rispetto

    dei valori soglia dei ricavi e compensi stabiliti con riferimento ai

    vari settori a condizione che il reddito da lavoro dipendente,

    assimilato o da pensione non abbia superato nell’anno

    precedente 30.000 euro14

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    Le modifiche apportate al comma 65 generano una estensione

    temporale della disciplina di vantaggio prevista per le nuove

    attività per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4

    successivi (in luogo degli attuali due).

    Inoltre l’aliquota forfettaria è stabilità nella misura del 5% (in

    luogo della riduzione di un terzo del reddito imponibile).

    Il comma 113 prevede che le disposizioni si applicano “per gli

    anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015

    hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di

    cui all’art. 1, co. 65, della Legge n. 190 del 2014”

    Quindi l’estensione temporale si applica anche ai soggetti che

    hanno iniziato una nuova attività nel 201515

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    La lettera d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi

    (delineato dalla legge di stabilità 2015) per i contribuenti obbligati

    al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni

    speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa.

    La norma riscrive integralmente l’art. 1, co. 77, della Legge

    190/2014, prevedendo, per i contribuenti forfetari, in luogo

    dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale

    minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere),

    l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione

    ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto

    dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il

    normale regime IVA).

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    Il comma 112 sostituisce integralmente la tabella allegata alla

    Legge 190/2014 con elevazione delle soglie di ricavi o di

    compensi (variabili a secondo della concreta attività espletata –

    codice ATECO) da assumere come parametro di riferimento per

    poter accedere al regime forfettario.

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Modifiche al regime contribuenti minimi – co. 111 - 113

    Circolare AdE n. 6/E/2015 fornisce chiarimenti in merito a:

    Accesso da parte dei contribuenti minimi

    Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario

    Cessioni per esportazioni verso Vaticano e San Marino

    Iva indetraibile sui beni acquistati

    Ricavi e coefficienti

    Valore beni immateriali

    Ciò in riferimento alla normativa Legge stabilità 2015; la

    disposizione di prassi dovrà trovare un aggiornamento in

    presenza delle nuove regole

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190

    La norma interviene modificando le nozioni di alcuni valori,

    somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi

    dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 51, co. 2 e co. 3,

    ultimo periodo, del Tuir,

    Il nuovo co. 3-bis dell’art. 51 stabilisce che ai fini dell'esenzione

    l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del

    datore di lavoro può avvenire mediante documenti di

    legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un

    valore nominale (in sostanza dei voucher di accesso ai servizi).

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    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190

    Non concorrono a formare il reddito (art. 51, co. 2, Tuir):Lett. f) - l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal

    datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di

    contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla

    generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari

    indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al co. 1 dell'art. 100;

    Le finalità sono: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei

    dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per

    specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza

    sociale e sanitaria o culto.

    Segue

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 190

    Non concorrono a formare il reddito (art. 51, co. 2, Tuir):Lett. f-bis) - le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di

    lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per

    la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di

    educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi

    integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di

    ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore

    dei medesimi familiari

    Lett. f-ter) - le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro

    alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la

    fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non

    autosufficienti indicati nell'art. 12

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Altre iniziative di welfare aziendale – co. 180 - 191

    Introdotta, in modo permanente, una disciplina tributaria specifica per gli

    emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare

    variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,

    redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,

    nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

    dell’impresa. Ad esempio (co.182) il regime tributario specifico consiste, salvo espressa rinunzia al

    medesimo da parte del lavoratore, in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative

    addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del

    relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che

    coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro

    N.B. (comma 186) i commi da 182 a 185 trovano applicazione

    per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro

    dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di

    percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.00022

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 186 e 188

    Il trattamento fiscale di particolare favore in esame, salvo nel

    caso in qui sia previsto come iniziativa volontaria del datore di

    lavoro, deve trovare previsione all’interno dei contratti collettivi

    anche decentrati e nella specifica normativa interna al datore

    di lavoro a favore del personale.

    Ciò in particolare in riferimento ai datori di lavoro PA ai quali è

    riservata unicamente la disciplina di carattere generale

    contenuta nell’art. 51 del Tuir come modificato dal comma 190

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Somme, valori e servizi esenti dipendenti – co. 186 e 188

    Il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con

    il MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

    della legge, stabilirà:

    - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività,

    qualità, efficienza ed innovazione di cui al co. 182;

    - le modalità attuative delle previsioni dei commi da 182 a 191;

    - strumenti e modalità di partecipazione all'organizzazione del

    lavoro, di cui al co. 189;

    - le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di

    cui al co. 187.

    Paiono però rientrare nell’attuazione del D.M. anche le disposizioni

    dell’art. 51 Tuir modificate dal comma 190; il riconoscimento dovrà

    essere subordinato alla verifica del relativo contenuto

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Detrazioni per spese funebri – co. 954 e 955

    A partire dall'anno d'imposta 2015 le spese funebri sono

    detraibili ai fini Irpef per un importo non superiore a € 1.550,00

    per ciascun evento.

    Non è più richiesta la sussistenza di un rapporto di parentela

    tra chi sostiene le spese in questione e il soggetto deceduto.

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Detrazioni per spese universitarie– co. 954 e 955

    A partire dall'anno d'imposta 2015 sono detraibili le spese per

    la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso

    università statali e non statali, in misura non superiore, per le

    università non statali, a quella stabilita annualmente per

    ciascuna facoltà universitaria con specifico decreto, tenendo

    conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle

    università statali

    Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma

    954, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Mod. 730 precompilato – Controlli preventivi – co. 956

    Con effetto relativamente alle dichiarazioni presentate a

    decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015,

    sono abrogati i co. 586 e 587 dell'art. 1, Legge 147/2013, che

    prevedevano controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle

    Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia

    per rimborsi di importo superiore a € 4.000,00.

    I controlli preventivi sono ora disciplinati dal nuovo co. 3bis

    dell'art. 5, D.Lgs. 175/2014.

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Assistenza fiscale e rimborsi Irpef – co. 949

    nel caso di modello 730 presentato direttamente o tramite

    sostituto d’imposta con modifiche rispetto alla dichiarazione

    precompilata, qualora tali modifiche incidano sulla

    determinazione del reddito o dell’imposta o determinino un

    rimborso superiore a 4.000 euro, l’AdE può effettuare controlli

    preventivi entro 4 mesi dalla presentazione;

    in tali situazioni, il rimborso è eseguito direttamente

    dall’Agenzia entro 6 mesi dal termine di presentazione del

    modello 730 (o dalla presentazione, se questa è successiva al

    termine ultimo)

    28

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Mod. 730 precompilato – Spese sanitarie – Invio e

    consultazione dei dati (co. 949)

    Con riferimento all'obbligo per i soggetti eroganti prestazioni

    sanitarie di inviare i relativi dati al STS ai fini della predisposizione

    del Mod. 730 precompilato, tra tali soggetti sono ricomprese

    anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari

    e non accreditate.

    Poiché, inoltre, il nuovo co. 3 dell'art. 3, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175

    si riferisce alle «prestazioni erogate dal 2015», l'adempimento in

    questione è introdotto a regime.

    Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione del Mod.

    730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle proprie

    spese sanitarie acquisiti dal STS mediante i servizi telematici

    messi a disposizione dal Sistema stesso. 29

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Comunicazioni al STS – Comunicazioni rilevanti ai fini Iva

    (co. 953)

    In via sperimentale per l'anno 2016 l'obbligo di comunicare le

    operazioni di cui all'art. 21, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv.

    con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 [Spesometro], è escluso

    per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema della Tessera

    Sanitaria.

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  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Mod. 770 e certificazione unica – co. 952

    La CU certificazione unica di cui all'art. 4, co. 6ter, D.P.R.

    22.7.1998, n. 322 va trasmessa entro il 7 marzo dell'anno

    successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati

    corrisposti.

    Entro la stessa data vanno anche trasmessi telematicamente

    gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per

    l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti

    previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni

    rilasciati ai soli fini contributivi e assicurativi e quelli relativi alle

    operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza

    fiscale. Tali trasmissioni telematiche sono equiparate a tutti gli

    effetti all'esposizione degli stessi dati nel Mod. 77031

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Certificazione Unica 2016

    I sostituti d'imposta utilizzano la CU 2016 certificazione unica

    per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i

    redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    La Certificazione Unica deve essere :

    • rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello

    "sintetico" entro il 28 febbraio 2016

    • trasmessa all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello

    "ordinario" entro il 7 marzo 2016, in via telematica.

    32

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Certificazione Unica 2016

    Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni

    relative al tipo di CU, ai dati del sostituto, ai dati relativi al

    rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della

    comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni

    riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.

    730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

    • Certificazione Unica 2016 nella quale vengono riportati i dati

    fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro

    dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni

    lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.33

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Certificazione Unica 2016

    I sostituti d'imposta nella CU 2016 sono tenuti a indicare per le

    certificazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati il

    codice fiscale del coniuge non a carico che deve essere

    quindi richiesto ai sostituiti se non già posseduto

    34

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Certificazione Unica 2016

    I sostituti d'imposta nella CU 2016 se hanno operato in qualità

    di terzo erogatore sono tenuti a indicare i dati relativi alle somme

    erogate in presenza di pignoramenti presso terzi (art. 21, co. 15,

    Legge 449/1997, come modificato dall’art. 15, co. 2, D.L. 78/2009,

    conv. Legge 102/2009) che in precedenza venivano inseriti solo

    nel quadro SY.

    La specifica sezione riporta i dati nei punti dal 101 al 108,

    compreso il codice fiscale del debitore principale (che ha subito il

    pignoramento), delle ritenute del 20% sulle somme.

    Nei punti 104 e 108 devono essere barrate le caselle nel caso di

    ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile

    a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte in base

    al titolo III del Dpr. 600/1973 ecc.35

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Certificazione Unica 2016

    ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi

    dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il

    terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad

    esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato),

    quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale

    tipologia di reddito.

    In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione

    alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta

    tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro

    dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà

    riportare nel campo 8 della parte “dati anagrafici” il codice Z2.

    36

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016

    Compilazione delle CU in caso di Codice Fiscale errato o mancante

    La legge di stabilità 2016 ha modificato il co. 6-quinquies

    dell'art. 4 del Dpr. 322/1998. Nell'ultimo periodo è stato

    previsto che "Le trasmissioni in via telematica effettuate ai

    sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla

    esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al

    comma 1". Pertanto, rivestendo la CU carattere dichiarativo, è

    prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale

    anche per i soggetti residenti all'estero.

    Si conferma per la corretta effettuazione dell'adempimento che

    il codice fiscale deve essere non soltanto formalmente corretto

    ma valido ed esistente in Anagrafe tributaria.

    37

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Risposta TELEFISCO 2016 - Certificazione Unica 2016

    Perenterietà della scadenza della CU – casi redditi NO 730

    I.2 La scadenza del 7 marzo 2016 per la trasmissione telematica delle Cu

    da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a

    ritenuta nel corso del 2015 è perentoria anche se la CU riguarda redditi

    esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730 (tipicamente,

    quindi, redditi d’impresa e di lavoro autonomo)? La circolare 6/E/2015

    (punto 2.9) ha chiarito che «nel primo anno l’invio delle certificazioni

    contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730

    (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche

    dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare

    ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica,

    per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione

    dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le

    certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti». Tale chiarimento è

    ancora valido per la prossima scadenza CU2016?38

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Risposta TELEFISCO 2016 - Certificazione Unica 2016

    Risposta I.2 – Stefania Lucchese Direzione Centrale Gestione

    Tributi

    Si ritiene che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione

    Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti

    forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l’invio delle

    Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per

    l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire

    anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di

    sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri

    riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

    N.B. LA RISPOSTA PUO’ ESSERE RITENUTA VALIDA ANCHE PER I

    NON RESIDENTI PER I QUALI E’ NECESSARIO IL CODICE FISCALE:

    CI SARA’ COSI’ PIU’ TEMPO PER L’ADEMPIMENTO

    39

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016

    Modalità di trasmissione delle certificazioni in caso di scarto

    In caso di scarto parziale di alcune CU contenuto in un invio

    parzialmente andato a buon fine devono essere inviate nuovamente

    le sole CU scartate per le quali il sistema non ha rilasciato alcun

    protocollo telematico di presentazione.

    Invio multiplo delle medesime certificazioni

    L’invio per errore più volte delle stesse CU deve essere eliminato

    inviando una nuova fornitura riservata esclusivamente alle sole CU

    da annullare. Per tali certificazioni, nel flusso di annullamento, dovrà

    essere indicato il relativo protocollo telematico (rilasciato per

    ciascuna certificazione precedentemente inviata), riportato nella

    ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel primo invio.

    40

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016

    Compilazione dei campi relativi al rapporto di lavoro

    Se allo stesso percettore sono stati erogati da uno stesso

    sostituto, sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione

    il sostituto dovrà riportare nella casella "data di inizio" la data di

    inizio del rapporto di lavoro, non dovrà compilare la casella

    "data di cessazione" in quanto il percipiente ha iniziato a

    percepire la pensione.

    Quindi se il rapporto di pensione è in essere al 31/12 il

    sostituto dovrà barrare la casella "in forza al 31/12“.

    41

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Compilazione Certificazione Unica 2016

    Modalità di compilazione dei campi relativi al rapporto di

    lavoro e ai giorni

    Il campo "data di cessazione" è alternativo al campo "in forza

    al 31/12“ e la somma dei giorni riportata nei campi 6 e 7 deve

    essere sempre uguale ai giorni che derivano da quanto

    indicato nei punti 8 "data di inizio", 9 "data di cessazione" o 10

    "in forza al 31/12“.

    L'eventuale difformità è ammessa nelle sole ipotesi di

    compilazione del campo 11 "Periodi particolari" e della sezione

    "Dati relativi ai conguagli“.

    42

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Controlli Certificazione Unica 2016

    Soggetti non obbligati alla presentazione del quadro CT

    Il quadro CT della CU riporta l’indirizzo dell'utenza telematica del

    sostituto d'imposta (ovvero dell'intermediario da lui delegato) per

    la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi

    disponibili dall'AdE.

    Nell’ipotesi in cui, il sostituto d'imposta non abbia in precedenza

    validamente presentato una comunicazione CSO ovvero non

    abbia presentato il quadro CT con la CU 2015, l'assenza del

    quadro CT comporta lo scarto delle singole certificazioni di lavoro

    dipendente per le quali risulta presente il quadro DB (Dati fiscali).

    Non saranno scartate invece le CU di lavoro dipendente nelle

    quali risultano compilati esclusivamente i quadri DC (Enti

    previdenziali), DF (TFR) o DN (Annotazioni).43

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Controlli Certificazione Unica 2016

    Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT

    I sostituti d'imposta che in precedenza hanno validamente

    presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con

    la Certificazione Unica 2015, non dovranno presentare il

    quadro CT.

    L'eventuale presenza del quadro CT comporterà lo scarto

    dell'intera comunicazione e pertanto di tutte le CU in essa

    contenute.

    44

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    FAQ Controlli Certificazione Unica 2016

    Soggetti obbligati alla presentazione del quadro CT

    I sostituti d'imposta che in precedenza non hanno validamente

    presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con

    la certificazione 2015, devono presentare il quadro CT nel

    caso in cui si intendano inviare certificazioni di lavoro

    dipendente per le quali risulta presente il quadro DB.

    L'assenza del quadro CT non comporta lo scarto delle CU nel

    caso in cui debbano essere presentate CU di lavoro autonomo.

    45

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Rientro di lavoratori dall'estero – co. 259

    I lavoratori (con determinati requisiti elencati nel modificato art.

    16, co. 4, D.Lgs. 147/2015) trasferiti in Italia entro il 31.12.2015

    possono applicare il regime di cui alla Legge 238/2010 in base

    al quale i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e

    d'impresa formano la base imponibile Irpef nella misura del

    20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

    Vedi Decreto Legislativo 147/2015 (Internazionalizzazione)

    lavoratori “Impatriati”

    46

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Rivalutazione del reddito dominicale e agrario – co. 909

    A decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la misura

    della rivalutazione del reddito dominicale e agrario (modifica

    dell'art. 1, co. 512, L. 228/2012).

    47

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici –

    co. 910

    A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

    al 31.12.2015 (pertanto dal 2016 per gli esercizi «solari»),

    costituiscono attività connesse e producono reddito agrario la

    produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti

    rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e

    fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e

    prodotti chimici di origine agroforestale provenienti

    prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli

    (modifica dell'art. 1, co. 423, L. 266/2005).

    48

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Paesi Black list – co. 142 - 144

    A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

    al 31.12.2015 (dal 2016 per anno solare), sono introdotte

    alcune novità alla disciplina delle operazioni effettuate con gli

    Stati back list.

    In particolare l’abrogazione dei commi 10 a 10-bis dell’art. 110

    Tuir comporta, oltre al resto, il venire meno dell’obbligo della

    indicazione distinta nella dichiarazione modello UNICO degli

    acquisti effettuati nei paesi a fiscalità privilegiata

    49

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Accertamento – Nuovi termini (co. 130 - 132)

    Riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 57, D.P.R. 633/1972

    e 43, D.P.R. 600/1973 la legge dispone l’allungamento dei

    termini di accertamento, sia ai fini Iva che delle imposte dirette,

    nella seguente misura:

    › entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di

    presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);

    › entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in

    cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in

    luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

    Tali novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 ed ai

    periodi successivi.

    50

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888

    è prorogato all'1.1.2016 il termine per rideterminare il costo di

    acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati

    regolamentati e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti

    da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali

    ed enti non commerciali.

    Sono altresì prorogati al 30.6.2016 il termine a decorrere dal

    quale vanno versate le relative imposte sostitutive in un

    massimo di tre rate annuali e il termine per la redazione ed il

    giuramento della perizia

    (per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)

    La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati

    51

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Rivalutazioni terreni e partecipazioni – co. 887 - 888

    L’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata (già dal

    2015 con la precedente Stabilità 2015 aveva subito un

    aumento):

    - partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati

    qualificate e dei terreni edificabili ed agricoli : dal 4 all’8%.

    - partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati non

    qualificate: dal 4% al 8%.

    (per effetto della modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, conv. Legge 27/2003)

    La possibilità è concessa anche agli ENC pubblici e privati

    52

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    53

    Altre Disposizioni Irpef: novità per le persone fisiche e, di

    riflesso, per i sostituti d’imposta che erogano redditi da lavoro

    dipendente ed assimilati o prestano assistenza fiscale diretta:

    comma 56: introdotta una nuova detrazione per l’acquisto di

    unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe

    energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici; la detrazione

    è pari al 50% dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto emesse

    dall’impresa costruttrice ed è fruibile in 10 quote annuali;

    comma 82: introdotta una nuova detrazione per l’acquisto della

    prima casa in leasing da parte di soggetti under 35 anni;

    comma 182: reintrodotta l’imposta sostitutiva del 10% sui

    premi di produttività nel settore privato;

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    54

    Termini per l’accertamento fiscale – co. 130 - 132

    Allungato di un anno il termine per gli accertamenti in materia di

    imposte dirette, Iva e tributi locali che ad essi fanno riferimento.

    l’accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del

    quinto (non più il quarto) anno successivo a quello di

    presentazione della dichiarazione annuale; in caso di omessa

    dichiarazione, il predetto termine è allungato di due anni (31

    dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la

    dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

    non opera più il raddoppio dei termini in caso di violazioni

    aventi rilevanza penale.

    le nove norme si applicano con decorrenza dal periodo

    d’imposta in corso al 31.12.2016

  • A cura di Marco MAGRINI

    Novità Sostituti, Redditi e Irpef

    Stabilità 2015

    55

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15

    Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir è il seguente:

    1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli art. 49, con

    esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, co. 1, lettere a),

    b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione

    spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo

    di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo

    pari a:

    1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

    2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma

    non a 26.000 euro.

    Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di

    26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro

    56

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222549

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15

    Ai fini della determinazione del reddito complessivo per il

    riconoscimento del Bonus non si applicano le disposizioni di cui

    all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’ art.

    17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e

    all'art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

    come modificato dal comma 14 del presente articolo

    Quindi non si computano le riduzioni della base imponibile per i

    ricercatori che rientrano in italia

    57

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=343786http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=305890http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=334950

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Bonus Renzi 80 euro reso strutturale – co. 12 - 15

    Il credito per Bonus eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis,

    del Tuir è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli

    emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al

    periodo stesso.

    Le somme erogate per il Bonus sono recuperate dal sostituto d'imposta

    mediante compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

    Le PA e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme

    erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per

    l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

    In quest'ultimo l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza

    obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni

    previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario.

    L'importo del credito riconosciuto è indicato nella CU dei redditi di lavoro

    dipendente e assimilati58

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=019892

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Incremento quota esente buoni pasto – co. 16 e 17

    Viene modificata lettera c) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir.

    A decorrere dal 1° luglio 2015 la quota sottoposta ad

    esenzione da tassazione del valore dei buoni pasto passa da

    euro 5,29 a euro 7,00.

    Ciò a condizione che le somministrazioni di vitto da parte del

    datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate

    direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi siano

    rese in forma elettronica.

    59

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222591

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    TFR in busta paga – co. 26 - 34

    La disposizione che consente in via sperimentale l’attribuzione

    in busta paga del TFR a decorrere dal 1° marzo 2015 al 30

    giugno 2018 (dopo l’emanazione di apposito DPCM attuativo)

    non si applica al personale del pubblico impiego si ritiene

    anche con contratto di diritto privato in regime di TFR

    60

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione TFR – co. 623

    Dal 1° gennaio 2015 (co. 625) all’art. 11, comma 3, del

    decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive

    modificazioni, le parole: «11%» sono sostituite dalle

    seguenti: «17%»

    Viene così previsto l’innalzamento dell’aliquota di

    tassazione per la rivalutazione del TFR

    61

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    A regime il 5 per mille dell’Irpef – comma 154

    Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-

    undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.

    73, relative al riparto della quota del 5 per mille dell‘Irpef in

    base alla scelta del contribuente, si applicano anche

    relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai

    successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi

    dell'annualità precedente (quindi a regime)

    Sono confermati, in particolare, le categorie di beneficiari, le

    finalità dell'erogazione e gli obblighi di rendiconto dei beneficiari

    stessi.

    62

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=332205

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Nuovi limiti detrazioni ONLUS – co. 137 - 138

    Dal 2015 viene elevato il limite per le detrazioni di imposta in

    conseguenza delle erogazioni liberali alle ONLUS:

    La deduzione dai redditi d’impresa è prevista nel limite

    massimo di euro 30.000 (anziché euro 2.065,83), nei limiti del

    2% del reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera h), Tuir

    Resta ferma la possibilità di optare per la deduzione D.L. n. 35 del 2005; le persone

    fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non

    commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei

    redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del

    10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui

    (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti)

    63

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656

    Dall’esercizio 2014 viene innalzata dal 5 al 77,74% la quota

    imponibile degli utili percepiti anche nell’esercizio d’impresa

    dagli enti non commerciali.

    Per compensare la retroattività di applicazione la norma

    riconosce agli enti un credito d’imposta pari alla maggiore IRES

    scaturente nel solo periodo d’imposta 2014.

    64

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Utili degli enti non commerciali – co. 655 - 656

    Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo

    d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non

    concorre:

    - alla formazione del reddito

    - alla determinazione del valore della produzione IRAP

    - al rapporto di cui agli art. 61 e 109, co. 5, Tuir

    Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in

    compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a

    decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del

    suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura

    e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente65

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222603http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=222655

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Utili degli enti non commerciali – co. 655 – 656

    Circolare n. 6/E/2015

    La circolare conferma che la riduzione dal 95% al 22,26% della

    quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia riferibile a

    “tutti” gli utili percepiti dagli ENC, anche se prodotti

    nell’esercizio di impresa.

    La relazione tecnica alla norma in esame, applica la nuova

    percentuale di imponibilità sia ai dividendi indicati nel quadro

    RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli ENC, relativo ai

    redditi di capitale, sia ai dividendi indicati nel quadro RF dello

    stesso modello, relativo ai redditi d’impresa).

    66

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Lavoratori Transfrontalieri – co. 690

    A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui

    all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.

    147, è fissato in 7.500 euro (euro 6.700 nel 2014)

    Tale importo costituisce una franchigia IRPEF per i lavoratori

    titolari di redditi di lavoro dipendente prestati in zona di frontiera

    all’estero o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da parte

    di residenti

    67

  • A cura di Marco MAGRINI

    Novità IVA

    Stabilità 2016

    68

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Variazione incrementi aliquote IVA - co. 6

    La norma modifica la previsione del co. 718 dell’art. 1 della

    Legge 190/2014 e fermo restando quanto previsto dal co. 207,

    e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi alternativi

    di cui al co. 719:

    a) l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 3 punti percentuali

    dal 1° gennaio 2017

    b) l'aliquota IVA del 22% è incrementata di 3 punti percentuali

    dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º

    gennaio 2018

    69

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Note di variazione IVA - co. 126 - 127

    L’art. 26, D.P.R. 633/1972, è integralmente modificato.

    La nota di credito può essere emessa in caso di mancato

    pagamento, in tutto o in parte:

    › › a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una

    procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa

    un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182bis, R.D.

    267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle

    imprese di un piano attestato, ex art. 67, co. 3, lett. d), R.D.

    267/1942 (nuovo co. 4, lett. a);

    › › a causa di procedure esecutive individuali rimaste

    infruttuose (nuovo co. 4, lett. b).

    70

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Note di variazione IVA - co. 126 - 127

    Inoltre, il nuovo co. 12 prevede che una procedura esecutiva

    individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

    › nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale

    di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulta che

    presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

    › nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale

    di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario risulta la

    mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al

    domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

    › nell’ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del

    bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la

    procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 71

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Note di variazione IVA - co. 126 - 127

    La norma prevede che nel caso di risoluzione contrattuale,

    relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica,

    conseguente a inadempimento, la facoltà di emettere nota di

    credito non si estende alle cessioni ed alle prestazioni per cui

    sia il cedente o prestatore, che il cessionario o committente,

    abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni

    (nuovo co. 9).

    Si dispone altresì che la nota di credito può essere emessa,

    ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente o

    committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse

    charge (nuovo co. 10).

    72

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Note di variazione IVA - co. 126 - 127

    Le disposizioni di cui all'articolo 26, co. 4, lett. a), e co. 5,

    secondo periodo, del Dpr. 633/1972, nel testo risultante dalle

    modifiche apportate dal co. 126, si applicano nei casi in cui il

    cessionario o committente sia assoggettato a una procedura

    concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

    Invece le altre modifiche apportate dal co. 126 al predetto art.

    26, hanno carattere interpretativo e si applicano anche alle

    operazioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016

    73

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=003121

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Novità Reverse Charge consorzi - co. 128

    La legge introduce nel co. 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, la

    nuova lett. a–quater) che estende il reverse charge anche alle

    prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei

    confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs.

    163/2006, di una commessa nei confronti di un ente pubblico al

    quale il consorzio deve applicare l’Iva con il meccanismo dello

    split payment di cui all’art. 17ter, D.P.R. 633/1972.

    L’efficacia della nuova disciplina è subordinata al rilascio

    dell’autorizzazione dell’Ue, art. 395, Direttiva 2006/112/Ce.

    La riforma del reverse charge era stata introdotta dalla Legge di

    Stabilità 2015 si vedano slides seguenti

    74

  • 75

    REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015

    I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

    contratti di appalto con pluralità di servizi: quale principio generale

    occorre scomporre le diverse componenti al fine di individuare le singole

    prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

    Nel caso di costruzione di edificio o di interventi di restauro, di

    risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui

    all’art. 3, co. 1, lett. c) e d), Dpr. 380/2001 trovano applicazione le regole

    ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.

    Anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto

    interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di

    cui alla lett. b) dell’art. 3, co. 1, Dpr. 380/2001 trovano applicazione le

    regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge;

    demolizione e ricostruzione di edifici: nell’ipotesi di contratto unico di

    appalto trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge;

    A cura di Marco MAGRINI

  • 76

    REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015

    I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

    distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di

    servizi: i criteri interpretativi necessari per stabilire quando

    un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera”

    (esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge) e quando

    l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, i

    riferimenti sono i seguenti:

    sentenza della Corte di Giustizia del 29 marzo 2007, Causa C-111/05:

    è necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla

    semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna

    alterazione, ovvero, se gli stessi siano diretti a modificare la natura del

    bene. A tal fine, il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è

    un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto;

    risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 148/E, n. 164/E e n. 220/E del

    2007.

    A cura di Marco MAGRINI

  • 77

    REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015

    I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

    parcheggi: l’Agenzia ritiene che non rientrino nella nozione di

    edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse

    charge le prestazioni di servizi di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17,

    sesto comma, D.P.R. n. 633/72, aventi ad oggetto i parcheggi, salvo

    che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio

    stesso;

    attività di derattizzazione, spurgo e rimozione neve: tali servizi

    non sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile e vanno

    assoggettati ad IVA secondo le modalità ordinarie;

    impianti interni ed esterni: in caso di installazione di un impianto

    che sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte

    dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare

    applicazione il meccanismo del reverse charge;

    A cura di Marco MAGRINI

  • 78

    REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015

    manutenzione e riparazione di impianti: si tratta di

    operazioni soggette al meccanismo del reverse charge se

    l’impianto è al servizio di un edificio;

    impianti fotovoltaici: l’Agenzia ritiene che gli impianti

    fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza

    di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempre

    che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari

    autonome, siano soggetti al meccanismo del reverse charge;

    A cura di Marco MAGRINI

  • 79

    REVERSE CHARGE: chiarimenti circolare 37/E/2015

    sostituzione delle componenti di un impianto: la

    riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche

    mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute

    obsolete (che non costituiscano, però, una mera fornitura di

    beni) ricadono nell’ambito di applicazione del meccanismo

    dell’inversione contabile;

    allacciamento utenze: non sono soggette al meccanismo del

    reverse charge;

    servizi non imponibili: non sono soggetti al meccanismo del

    reverse charge

    A cura di Marco MAGRINI

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a)

    Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti (art. 17,

    comma 6 Dpr. 633/1972):

    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di

    installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

    definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e

    del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della

    medesima direttiva 2003/87/CE

    d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai

    gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati

    relativi al gas e all'energia elettrica;

    80

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge – co. 629, lett. a)

    Il meccanismo del reverse charge è stato esteso ad ulteriori ambiti

    (art. 17, comma 6 Dpr. 633/1972):

    d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto

    passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

    d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli

    ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività

    47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;

    d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma

    e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno

    (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,»

    81

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 - 634

    L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a),

    numero 3), capoverso d-quinquies), Reverse charge, è

    subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, di una

    misura di deroga ai sensi dell'arti. 395 della direttiva

    2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

    Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), Split Payment,

    nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva

    2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio

    dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le

    operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile

    a partire dal 1° gennaio 2015.

    82

    http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=275454http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412472409;cmd-doc=275454

  • 83

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    Le considerazioni che seguono dovranno comunque formare

    oggetto di rilettura alla luce delle interpretazioni che l’Agenzia delle

    Entrate dovrà fornire e che, per quanto ci risulta, fornirà a breve.

    Il meccanismo del reverse charge nei settori indicati nel quesito si

    applica nei casi in cui il committente è soggetto passivo Iva.

    Conseguentemente, per le fatture emesse nei confronti di enti non

    commerciali, si applica sicuramente quando l’ente acquista

    nell’ambito della propria attività commerciale e non si applica quando

    l’ente acquista nella propria sfera istituzionale.

    Si ritiene che il reverse charge si applichi anche nei casi di acquisti

    promiscui.

    A cura di Marco MAGRINI

  • 84

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    Per quanto riguarda una piena definizione di prestazioni di installazione

    impianti e la definizione di completamento di edifici, non si può che

    attendere la prevista circolare dell’AdE, nel frattempo, attenersi al significato

    etimologico dei sostantivi utilizzati dal legislatore.

    Per tale ragione, si ritiene che, con riferimento al concetto di

    completamento di edifici, non ci si debba riferire ad interventi di

    manutenzione, ancorchè straordinaria, poiché il significato di

    manutenzione è diverso da quello di completamento;

    tuttavia, considerando le definizioni di cui alle diverse lettere dell’art. 3 del

    DPR 380/01 (sostitutive delle medesime lettere dell'articolo 31 della legge

    457/78), talune prestazioni di installazione impianti ben potrebbero essere

    classificate fra gli interventi di manutenzione straordinaria.

    Parimenti, non si ha nemmeno una simmetria con le aliquote Iva del

    10%.

    A cura di Marco MAGRINI

  • 85

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    Per ciò che concerne gli adempimenti contabili, le fatture ricevute senza

    addebito di Iva in reverse charge devono essere:

    - numerate (con progressivo di chi riceve)

    - integrate con l’Iva (ad aliquota del servizio)

    - registrate sia sul registro Iva delle vendite (generando il debito verso

    l’Erario, in modo da far concorrere l’importo alla liquidazione del periodo)

    sia su quello degli acquisti (esercitando la detrazione nella misura in cui

    essa è consentita).

    Tecnicamente, quindi, non si deve emettere autofattura ma integrare la

    fattura del fornitore.

    Se però il software genera autofattura con numerazione autonoma,

    importante è che in essa siano contenuti tutti i dati contenuti nella fattura

    ricevuta e che si attui la doppia registrazione descritta.

    A cura di Marco MAGRINI

  • 86

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    La demolizione e il completamento di edifici sono

    operazioni soggette al regime Iva dell’inversione contabile,

    anche se sono svolte direttamente dall’appaltatore.

    In effetti le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge

    generano incertezze nel mondo dell’edilizia in quanto si

    sovrappongono e possono rientrare contemporaneamente

    nelle due voci specifiche previste nell’articolo 17, comma 6

    del Dpr 633/1972.

    Si conferma però l’interpretazione letterale di cui sopra per

    esclusione dal reverse charge delle manutenzioni ordinarie e

    straordinarie

    A cura di Marco MAGRINI

  • 87

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    Le operazioni effettuate in reverse charge sono:

    a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore

    edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che

    svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse

    da quelle indicate nella voce a ter);

    a-ter) le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di

    installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

    La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che

    le prime sono soggette all’inversione contabile solo se svolte da

    subappaltatori, mentre le seconde lo sono in ogni caso.

    A cura di Marco MAGRINI

  • 88

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di

    elettricisti, idraulici e simili:

    SI’ REVERSE CHARGE prestazioni aventi per oggetto

    l’installazione di impianti, anche da parte del primo

    appaltatore quando sono rese nei confronti delle imprese.

    NO REVERSE CHARGE prestazioni rese verso chiunque

    per interventi di tipo diverso da quelli espressamente

    richiamati

    A cura di Marco MAGRINI

  • 89

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Iva estensione Reverse Charge / Efficacia – co. 632 – 634

    La demolizione degli edifici rientra nel reverse charge, ma normalmente in

    presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione è affidata alla

    impresa che poi procede anche alla costruzione dell’edificio.

    Quindi in presenza di un unico appalto, si dovrebbe seguire il criterio della

    prevalenza che nella fattispecie sarebbe la costruzione e quindi reverse

    charge soltanto per le prestazioni in subappalto.

    Il completamento degli edifici: le prestazioni di completamento potrebbero

    essere l’imbiancatura, la recinzione e simili.

    Servizi di pulizia: nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si fa

    esplicito riferimento al settore edile (pulizia del cantiere). Però il dato

    letterale della norma porta a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni

    caso compresi quindi i servizi di pulizie giornaliere negli uffici

    A cura di Marco MAGRINI

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    Viene introdotta la Tabella A, Parte IIbis nel Dpr. 633/1972.

    Tra i beni ed i servizi soggetti all’aliquota IVA del 5% rientrano

    «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27ter)

    dell'art. 10, co. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello

    stesso numero 27ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

    Tale novità normativa è applicabile alle operazioni effettuate

    sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati

    successivamente al 1° gennaio 2016.

    Si ritiene che l’aliquota IVA trovi applicazione alle prestazioni

    rese direttamente o in base a contratto di appalto

    90

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi

    erogano e fatturano:

    18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla

    persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a

    vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,

    approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive

    modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della

    sanità, di concerto con il MEF;

    19) le prestazioni di ricovero e compresa la somministrazione di

    medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese

    da stabilimenti termali;Segue

    91

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi

    fatturano:

    20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle

    didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la

    riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni

    relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,

    nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie;

    21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo

    per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli

    alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,

    comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le

    prestazioni curative e le altre prestazioni accessorieSegue

    92

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    In sostanza l’IVA è al 5% se le cooperative sociali e loro consorzi

    fatturano:

    27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o

    ambulatoriale, in comunità e simili

    L’ulteriore condizione richiesta è che le prestazioni vengano rese a in

    favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di

    AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in

    situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti,

    senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne

    vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo

    Anche se fatturate in base a contratto di appalto a ASL, Enti Pubblici,

    e terzi

    93

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    A questo punto le medesime prestazioni rese da altri soggetti,

    quali cooperative non sociali e non ONLUS, rese e fatturate

    direttamente o attraverso contratti appalto dovranno scontare

    l’aliquota IVA del 22%

    Stante l’abrogazione del primo periodo del numero 41-bis) della

    tabella A, parte II, allegata al Dpr. 633/1972 l’aliquota IVA del

    4% per le prestazioni in esame non è più prevista.

    N.B. Anche in questo caso la decorrenza è però applicabile

    alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati,

    rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016

    94

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Cooperative sociali nuova aliquota Iva del 5% - co. 960 963

    Restano comunque esenti IVA art. 10 Dpr. 633/1972 per le prestazioni rese

    e fatturate (direttamente o con contratto di appalto) da parte di:

    n. 19) enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da

    società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS da

    stabilimenti termali

    n. 20) istituti o scuole riconosciuti da PA e da ONLUS, istituzioni, collegi o

    pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, insegnanti a titolo

    personale

    n. 21) brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle

    colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la

    gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326

    n. 27-ter) organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute

    che erogano assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge 23 dicembre

    1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS

    95

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Settore editoria aliquota IVA del 4% - co. 637

    Si prevede che l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 18), Tabella A,

    Parte Seconda, D.P.R. 633/1972 è applicabile ai giornali,

    notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e

    periodici ossia alle pubblicazioni identificate da codice ISBN

    (International Standard Book Number) o ISSN (International

    Standard Serial Number) veicolate attraverso qualsiasi

    supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

    Modificato il co. 667 dell’art. 1 della Legge 190/2014 (Stabilità

    2015)

    96

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

    Riforma del sistema sanzionatorio – Entrata in vigore (co. 133)

    E’anticipata all'1.1.2016 l'entrata in vigore del nuovo sistema

    sanzionatorio amministrativo e penale tributario introdotto dal

    D.Lgs. 158/2015. (si veda trattazione a parte)

    La disposizione rende sicuramente più appetibile sfruttare le

    opportunità concesse dalla disciplina sul ravvedimento operoso

    di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997 riformato dalla Legge di

    Stabilità 2015 (si vedano slides seguenti)

    Inoltre, con riferimento alla Voluntary disclosure (che

    ovviamente non dovrebbe interessare la PA), restano ferme le

    sanzioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

    97

  • 98

    SANZIONI E RAVVEDIMENTI PER OMESSI VERSAMENTI

    Ritardi fino a 15 gg:

    Sanzione: 1%/giorno, ravvedibile con 1/10 cioè 01,%/giorno + interessi

    Ritardi da 15 a 30 gg

    Sanzione: 15%, ravvedibile con 1/10 cioè1,5% + interessi legali

    Ritardi da 31 a 90 gg

    Sanzione: 15%, ravvedibile con 1/9 cioè 1,67% + interessi legali

    Ritardi oltre 90 gg ma entro il termine per la dichiarazione annuale

    Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/8 cioè 3,75%% + interessi legali

    Ritardi ulteriori ma entro dichiarazione del periodo d’imposta successivo

    Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/7 cioè 4,29% + interessi legali

    Ritardi ulteriori ma entro dichiarazione del secondo periodo d’imposta

    successivo

    Sanzione: 30%, ravvedibile con 1/6 cioè 5% + interessi legali

    Gli interessi legali sono 0,20% annuo da 1.1.16, mentre nel 2015 erano

    0,50%A cura di Marco MAGRINI

  • 99

    RAVVEDIMENTO PER LE DICHIARAZIONI ANNUALI

    Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 18/12/2015

    In caso di dichiarazione integrativa presentata entro 90

    giorni dalla scadenza, il ravvedimento deve essere operato ai

    sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs.

    472/97 e dunque con la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo

    (pari a 28 euro nel 2015).

    Resta invece fissato a 1/10 del minimo (25 euro nel 2015)

    l’importo da versare in caso di dichiarazione tardiva

    presentata entro 90 giorni.

    in entrambi i casi sono anche dovute le sanzioni per gli

    eventuali versamenti tardivi

    A cura di Marco MAGRINI

  • 100

    Decreto MEF - INTERESSI LEGALI

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto

    MEF con il quale viene ridotto il saggio di

    interesse legale a decorrere dal 1° gennaio

    2016: la nuova misura è pari allo 0,2% in ragione

    d’anno

    (Ministero dell’Economia e delle Finanze –

    Decreto 11 dicembre 2015 – G.U. n. 291 del

    15-12-2015).

    A cura di Marco MAGRINI

    http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-15&atto.codiceRedazionale=15A09397&elenco30giorni=true

  • 101

    F24 EP CON COMPENSAZIONE CREDITI

    Approvato il nuovo modello F24 EP a seguito

    dell’inserimento nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”

    del campo “importi a credito compensati”.

    E’ utilizzabile dal 7 gennaio 2016 ma si potrà continuare ad

    utilizzare la versione precedente fino al 30 giugno 2016. Per

    effettuare le compensazioni orizzontali ex art. 17 del D.Lgs.

    241/97 gli enti pubblici che utilizzano il modello F24EP non

    dovranno più presentare modello F24 ordinario a saldo zero

    ma evidenzieranno le compensazioni medesime all’interno del

    modello F24EP (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del

    Direttore n. 154279 del 1° dicembre 2015).

    I nuovi codici per le compensazioni sono stati istituiti con

    risoluzione AdE n. 103/E/2015

    A cura di Marco MAGRINI

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/dicembre+2015+provvedimenti/provvedimento+del+1122015+f24+ep

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637

    E’ stato modificato l’istituto del ravvedimento operoso art. 13

    D.lgs. 472/1997

    la nuova normativa contiene, ora, due discipline: una per le imposte

    amministrate dall’Agenzia delle Entrate, una per gli altri tributi;

    “sostanza” giacché, per le violazioni riferibili alle prime, vengono

    abbandonate le preclusioni oggettive e quelle temporali, che

    escludevano il ravvedimento una volta iniziati i controlli

    amministrativi. Si passa così da un ravvedimento spontaneo e

    limitato nel tempo alla correzione “indotta” e sine die. La nuova

    norma finisce per scoraggiare, anziché incentivare, la resipiscenza

    spontanea del trasgressore, operando, in ogni caso, come una sorta

    di “condono permanente”,

    102

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Modifiche al ravvedimento operoso – co. 637 - 639

    Art. 13 D.lgs. 472/1997

    Nuova lettera a-bis), per la quale la riduzione è disposta “ad

    un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle

    omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

    pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno

    successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,

    ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro

    novanta giorni dall’omissione o dall’errore”

    103

  • A cura di Marco MAGRINI 104

    • Dati oggetto di comunicazione: ricavi o compensi, redditi,

    volume d’affari, valore della produzione, agevolazioni,

    deduzioni o detrazioni, crediti d’imposta

    • Contribuenti spinti a correggere spontaneamente i propri

    errori

    • Possibili scelte: adeguarsi in sede di dichiarazione o, se già

    presentata, utilizzo del ravvedimento operoso

    • Provvedimento AdE in corso di emanazione: modalità,

    anche telematiche, di messa a disposizione, fonti

    informative, tipologia di informazioni, livelli di assistenza e

    rimedi

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

  • A cura di Marco MAGRINI 105

    • Ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la

    presentazione della dichiarazione

    • Tributi amministrati da AdE: ravvedimento possibile anche

    in caso di violazione già constatata ovvero siano iniziati

    accessi, ispezioni, verifiche

    • Tributi amministrati da AdE: precluso ravvedimento solo a

    seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e

    di comunicazioni bonarie

    • Decorrenza: dal 1° gennaio 2015

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

  • A cura di Marco MAGRINI 106

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE

    SANZIONE

    entro 30 gg. da omesso versamento 1/10

    entro 90 gg.

    da violazione o da termine di presentazione della

    dichiarazione

    1/9

    oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione

    della dichiarazione relativa

    all’anno in cui è stata commessa la violazione

    1/8

    entro 90 gg. da termine di presentazione della

    dichiarazione

    in caso di omessa dichiarazione

    1/10

  • A cura di Marco MAGRINI 107

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    RAVVEDIMENTO: QUANDO RIDUZIONE

    SANZIONE

    entro 2 anni da violazione o entro termine di

    presentazione della dichiarazione dell’anno

    successivo a quello in cui commessa la

    violazione

    1/7

    oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine

    di presentazione della dichiarazione dell’anno

    successivo a quello in cui commessa la

    violazione

    1/6

    dopo la notifica di un PVC 1/5

  • A cura di Marco MAGRINI 108

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    La presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi

    dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 e dell’art. 13 D. Lgs.

    472/97 determina una proroga dei seguenti termini:

    •per l’emissione della cartella di pagamento relativa ai

    controlli automatici delle dichiarazioni (art. 36 bis DPR

    600/73) ed ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter

    DPR 600/73)

    •per emissione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art.

    43 DPR 600/73 e 54 DPR 633/72

    Tali termini ricominciano a decorrere dalla presentazione della

    dichiarazione integrativa con riferimento ai soli elementi

    oggetto dell’integrazione.

  • A cura di Marco MAGRINI 109

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Le nuove regole sul ravvedimento operoso:

    decorrono dal 1°gennaio 2015

    Gli istituti della definizione con adesione al Pvc o di

    adesione all’invito al contraddittorio continuano ad

    applicarsi agli inviti al contraddittorio ed ai pvc

    notificati entro il 31 dicembre 2015.

    Periodo transitorio: dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015 contestuale esistenza delle nuove norme

    sul ravvedimento operoso

    e degli istituti di adesione al pvc e agli inviti al contraddittorio

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015

    Con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si

    ritiene che debba ritenersi confermato l’orientamento delle

    Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di regolarizzare

    distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa

    fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento,

    infedele dichiarazione)

    110

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015

    le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del

    principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con

    riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015

    siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora

    state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle

    di pagamento

    111

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

    Modifiche al ravvedimento operoso – Circolare n. 6/E/2015

    Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito

    che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle

    irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. E’ stato,

    pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la

    comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di

    quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare

    altre violazioni che non gli siano state contestate con tale

    procedura.

    Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al

    nuovo ravvedimento operoso

    112

  • A cura di Marco MAGRINI

    Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità