Post on 03-May-2015
L’assemblea. Competenze. Costituzione. Funzionamento
L’ASSEMBLEA E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE:
delibera sulle materie di maggior rilievo della vita dell’ente
di regola non interviene nella ordinaria gestione della società
L’ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA’ DELL’ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE
DALLA LEGGE O DALLO STATUTO
IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:
ORDINARIA STRAORDINARIA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
LE MATERIE DI SUA COMPETENZA VARIANO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL’ ENTE
NELLE SOCIETA’ PRIVE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA
TRADIZIONALE E MONISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA:
approva il bilancio
nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collegio
sindacale, e quando è previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile
determina il compenso di amministratori e sindaci se non è già indicato nello statuto
COMPETENZE
NELLE SOCIETA’ IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA
DUALISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA:
nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso
delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
delibera sulla distribuzione degli utili
nomina il revisore
delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci
delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge
delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento
degli atti degli amministratori
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
L’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DELIBERA:
sulle modificazioni dello statuto
sulla nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori
sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza
SPECIALE
L’ASSEMBLEA PUO’ ESSERE:
GENERALE
è la sola assemblea
prevista nel caso la
società abbia emesso
unicamente azioni
ordinarie
nel caso in cui siano emesse:
speciali categorie di azioni
altri strumenti finanziari attributivi
di diritti amministrativi
è costituita un’assemblea speciale di
categoria che:
nomina un rappresentante comune
in mancanza di una specifica disciplina è soggetta alle norme sull’assemblea straordinaria
si pronuncia sulle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soggetti
appartenenti alla categoria interessata
FUNZIONAMENTO
la convocazione dell’assemblea e’ decisa dall’organo amministrativo o dal consiglio di
gestione ogni qualvolta lo ritengano opportuno
la convocazione da parte degli amministratori è obbligatoria:
almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto, che non può
eccedere i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio
qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un decimo del
capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto, e siano indicate
anche le materie da trattare (cd. convocazione su richiesta della minoranza)
nel caso di inerzia degli amministratori (o del consiglio di gestione) o, in loro vece dei
sindaci (o del consiglio di sorveglianza), la convocazione è disposta con provvedimento
del tribunale
l’obbligo di convocare l’assemblea grava sui sindaci, non solo in caso di inerzia degli
amministratori, ma anche nei casi in cui essi, nell’espletamento del loro incarico, ravvisano
fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere
la convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione:
del luogo, del giorno e dell’ora
delle materie da trattare (cosiddetto ordine del giorno)
tale avviso deve essere pubblicato nella G.U. della Repubblica, o su un quotidiano
indicato in statuto, nei 15 giorni antecedenti l’adunanza (30 giorni nel caso di società
quotate). Nel caso di società chiuse lo statuto può prevedere altri mezzi di convocazione.
L’assemblea è regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando è
rappresentato l’intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea
totalitaria)
l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o da quella eletta con il voto
della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea:
accerta la regolarità della costituzione
accerta l’identità e la legittimazione dei presenti
regola lo svolgimento dell’assemblea
accerta i risultati delle votazioni
espletati dal presidente i controlli preliminari si passa alla fase della discussione e quindi
alla successiva deliberazione
le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente e
dal segretario o dal notaio. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere
redatto da un notaio
il verbale deve indicare:
la data dell’assemblea
l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi
le modalità ed il risultato delle votazioni
il verbale deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti
i verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
VERBALE DELL’ASSEMBLEA
COSTITUZIONE
Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea è necessaria la presenza in assemblea
di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota del capitale sociale
Ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessario il voto favorevole di
un numero di soci rappresentativi di una determinata quota di capitale sociale
QUORUM COSTITUTIVO
QUORUM DELIBERATIVO
Se alla data prevista non è presente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare
costituzione dell’adunanza, può disporsi una seconda convocazione dell’assemblea.
PRIMA CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO
è necessaria la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del
capitale sociale (escluse le azioni prive di
voto). Lo statuto può richiedere una
maggioranza più elevata
coincide con il voto
favorevole della maggioranza
assoluta dei votanti (ovvero la
metà più uno)
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO
non è espressamente
richiesto un particolare
quorum costitutivo
si prevede che la delibera debba essere
approvata con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più della metà
del capitale sociale, fatta salva
un’eventuale maggioranza più elevata
richiesta dallo statuto
SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA, SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA,
SI TIENE CONTO, AI FINI DEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO, DELLE AZIONI
PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO, FATTA SALVA UNA
DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE. AI FINI DEL QUORUM DELIBERATIVO, VICEVERSA,
TALI AZIONI NON SONO CALCOLATE.
SECONDA CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
QUORUM DELIBERATIVOQUORUM COSTITUTIVO
l’assemblea è costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
QUORUM COSTITUTIVO
è richiesta la
partecipazione di oltre
un terzo del capitale
sociale
la delibera si considera approvata con il
voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale presente in assemblea
QUORUM DELIBERATIVO
IN OGNI CASO E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE CON LO STATUTO
MAGGIORANZE PIU’ ELEVATE, TRANNE CHE PER:
•L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
•PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI
LO STATUTO PUO’ INOLTRE PREVEDERE ULTERIORI CONVOCAZIONI
DELL’ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, ALLE QUALI SI APPLICA LA
DISCIPLINA PREVISTA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE
Parzialmente diversa è la disciplina dettata nelle
SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
PRIMA CONVOCAZIONE
SECONDA CONVOCAZIONE
QUORUM DELIBERATIVOQUORUM COSTITUTIVO
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
per alcune deliberazioni di particolare importanza non si applicano i normali quorum ma è
richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale
coincide con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale
sociale rappresentato in assemblea
salvo diversa previsione statutaria
è necessaria la presenza di
almeno metà del capitale sociale
Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee
All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto di voto
ad essi vanno aggiunti i soggetti che,
pur non essendo azionisti, sono
titolari del diritto di voto in virtù di
particolari vincoli gravanti sulle azioni
(ad es. l’usufruttuario)
non possono, invece, intervenire i
soggetti che detengono azioni che
non attribuiscono il diritto di
voto (ad es. azioni di risparmio)
è possibile consentire l’intervento in assemblea “a distanza”, ovvero mediante l’utilizzo di
adeguati mezzi di telecomunicazione (ad es. in videoconferenza) o l’espressione del voto per
corrispondenza. Se non è previsto dallo statuto, non è necessario depositare le azioni.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
salva disposizione contraria dello statuto, i soci non sono obbligati a partecipare
personalmente all’assemblea, potendo farsi rappresentare da soggetti terzi
in via generale, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ed i relativi
documenti devono essere conservati dalla società
per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la delega può essere
rilasciata solo per singole assemblee, con validità anche per le eventuali successive
convocazioni, a meno che non si tratti di procura generale o di procura conferita da una
società ad un proprio dipendente
è, in ogni caso, esclusa la validità della delega “in bianco”, nella quale, cioè, non sia
indicato il nome del rappresentante
la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario
LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
se la rappresentanza è conferita ad una
società, questa può rilasciare delega
unicamente ad un proprio dipendente o
collaboratore
è fatto divieto di conferire la rappresentanza
ai membri degli organi amministrativi o di
controllo delle società, così come ai dipendenti
della stessa, alle società controllate o ai
membri degli organi amministrativi o ai
dipendenti delle stesse
Una stessa persona non può
rappresentare in assemblea più
di 20 soci. Tale limite è elevato
fino a 50 soci per le società
quotate (con capitale sociale
da 5 a 25 milioni di Euro)
fino a 200 soci per le società
quotate aventi un capitale
sociale superiore a 25 milioni di
Euro
LIMITI SOGGETTIVI LIMITI QUANTITATIVI
ALLE SOCIETA’ QUOTATE SI APPLICANO GLI ISTITUTI DELLA:
SOLLECITAZIONE RACCOLTA DI DELEGHE
SI PARLA DI SOLLECITAZIONE ALLORQUANDO VI SIA UNA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE
DELLA RAPPRESENTANZA RIVOLTA A TUTTI GLI AZIONISTI DA PARTE DI UNO O PIU’
SOGGETTI, I COMMITTENTI, I QUALI INDICANO LE SPECIFICHE PROPOSTE DI VOTO
SULLA BASE DELLE QUALI CHIEDONO L’ADESIONE:
il committente non può essere un soggetto esterno alla società, essendo richiesta la titolarità,
da un minimo di 6 mesi, di almeno l’ 1% delle azioni con diritto di voto
la sollecitazione è materialmente effettuata da un intermediario professionale, il quale è tenuto
a trasmettere a tutti gli azionisti un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è fissato
dalla Consob
RACCOLTA DI DELEGHE
LA RACCOLTA DI DELEGHE PRESUPPONE LA PREVIA COSTITUZIONE DI
UN’ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI
da un lato
decidere di non aderire alla
richiesta
L’ASSOCIAZIONE RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
(UNICAMENTE) AI PROPRI ASSOCIATI, I QUALI POSSONO:
dall’altro
indicare nel modulo di conferimento della
rappresentanza le proprie determinazioni
di voto che divengono vincolanti per
l’associazione
CONFLITTO DI INTERESSI
DEL SOCIO NELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
PUO’ ACCADERE CHE IN UNA DETERMINATA DELIBERAZIONE IL SOCIO ABBIA, PER
CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE PERSONALE CONFLIGGENTE CON
QUELLO DELLA SOCIETA’
qualora la deliberazione assembleare sia adottata con il voto determinante del socio in
conflitto di interessi, la deliberazione medesima puo’ essere impugnata nell’ipotesi in cui possa
arrecare danno alla società
Il legislatore ha espressamente indicato due casi tipici di conflitto di interessi
quello del socio amministratore,
nelle deliberazioni riguardanti la
propria responsabilità
quello dei soci componenti il del consiglio di gestione,
nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o
la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
Invalidità delle deliberazioni assembleari
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
IL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE
IL CONTENUTO DELLA
DELIBERAZIONE
LA DISCIPLINA DETTATA IN MATERIA MANIFESTA L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE
DI RICONDURRE TUTTI I VIZI DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ALLE DUE
CATEGORIE DELLA:
NULLITA’ ANNULLABILITA’
SENZA LASCIARE SPAZIO ALLA CATEGORIA, DI ELABORAZIONE
GIURISPRUDENZIALE, DELL’INESISTENZA
ANNULLABILITA’
POSSONO ESSERE IMPUGNATE TUTTE LE DELIBERAZIONI CHE “NON SONO PRESE IN
CONFORMITA’ DELLA LEGGE O DELLO STATUTO” (art. 2377, co.1, cod. civ.)
al di fuori dai casi (tassativi) di nullità, la sanzione prevista per tutti gli eventuali vizi delle
deliberazione è l’annullabilità
Il legislatore precisa che sono soggette ad annullabilità le deliberazioni in cui si riscontri:
la partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, qualora tale partecipazione
sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge
o per statuto
l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti, ma, anche in questo caso, solo laddove i
voti invalidi o erroneamente conteggiati siano stati determinanti ai fini del raggiungimento
del quorum deliberativo
l’incompletezza o l’inesattezza del verbale tali da impedire l’accertamento del
contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione
SOGGETTI LEGITTIMATI
L’impugnazione della
delibera può essere
proposta:
dai soci assenti
dai soci dissenzienti
dai soci astenuti
dagli amministratori
dal consiglio di sorveglianza
dal collegio sindacale
dal rappresentate comune degli azionisti di risparmio
dalla Consob
dalla Banca d’Italia
dall’Isvap
in alcuni casi
tassativamente previsti
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
SONO PREVISTE DELLE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AL DI SOTTO DELLE
QUALI NON E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, MA UNICAMENTE IL
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA NON CONFORMITA’
DELLE DELIBERAZIONE ALLA LEGGE O ALLO STATUTO. TALI SOGLIE COINCIDONO:
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con la titolarità di tante
azioni con diritto di voto nell’ambito delle deliberazione, che rappresentino l’uno per mille
del capitale sociale
nelle altre società, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito della
deliberazione, che rappresentino il 5% del capitale sociale
E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ PER LO STATUTO DI RIDURRE OD ESCLUDERE TALE
REQUISITO
TERMINE
Il termine per proporre impugnazione (o per richiedere il risarcimento dei danni) dinanzi
al tribunale del luogo dove ha sede la società è di 90 giorni dalla data della
deliberazione (ovvero, se essa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle
imprese, di 90 giorni dalla iscrizione o dal deposito)
EFFICACIA
l’annullamento della deliberazione spiega la propria efficacia nei confronti di tutti i soci ed
obbliga gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di
gestione ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità
NULLITA’
LA SANZIONE DELLA NULLITA’ E’ COMMINATA PER LE SOLE DELIBERAZIONI IN CUI SI
RISCONTRI:
la mancata convocazione dell’assemblea
la mancanza del verbale
l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione per essere contrario a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume
SOGGETTI LEGITTIMATI
l’impugnazione della
delibera può essere
proposta:
dai soci assenti, dissenzienti o astenuti
dai membri degli organi amministrativi e di controllo
da chiunque vi abbia interesse
Il termine per proporre impugnazione è di tre anni decorrenti dalla iscrizione o dal deposito
delle deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle
adunanze dell’assemblea, laddove non soggetta né ad iscrizione né a deposito
Nessun limite temporale è dettato con riguardo alla impugnazione delle delibere
che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili
Sia nell’ipotesi di annullabilità della deliberazione che in quella di nullità :
riguardo agli effetti della deliberazione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona
fede in esecuzione della deliberazione successivamente impugnata
l’assemblea ha la facoltà di sanare i vizi della deliberazione impugnata adottandone altra in
conformità alla legge o allo statuto (cd. sostituzione della delibera)
ULTERIORI IPOTESI DI SANATORIA DELLA NULLITA’
l’impugnazione per mancata
convocazione non può essere
esercitata dal soggetto che, anche
successivamente, abbia prestato il
suo consenso allo svolgimento
dell’assemblea
l’impugnazione per mancanza del
verbale, a sua volta, può essere
sanata mediante successiva
verbalizzazione, purché eseguita
prima dell’assemblea successiva. In
tal caso, la deliberazione ha efficacia
dalla data in cui è stata adottata, fatti
salvi i diritti dei terzi che, in buona
fede, ignoravano la deliberazione
NULLITA’ DI PARTICOLARI TIPI DI DELIBERAZIONI
Per le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e di emissione delle
obbligazioni, i termini per impugnare sono di 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel
Registro delle Imprese
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione
di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel
Registro delle Imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito
IN ENTRAMBI I CASI E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE
SPETTANTE AI SOCI ED AI TERZI
INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
L’INVALIDITÀ DELL’ATTO DI TRASFORMAZIONE NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA
DOPO CHE SIANO STATE ESEGUITE LE FORMALITÀ PRESCRITTE PER TALE TIPO DI
OPERAZIONE. E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE
SPETTANTE AI PARTECIPANTI ALL’ENTE TRASFORMATO ED AI TERZI DANNEGGIATI
DALLA TRASFORMAZIONE
LE AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLAMENTO NON POSSONO ESSERE PROPOSTE
LADDOVE SIA GIÀ AVVENUTA L’APPROVAZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO
SUCCESSIVO