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L’assemblea. Competenze. Costituzione. Funzionamento L’ASSEMBLEA E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE: bera sulle materie di maggior rilievo della vita dell’ente egola non interviene nella ordinaria gestione della società L’ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA’ DELL’ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN BASE ALL’ OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN: ORDINARIA STRAORDINARIA

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L’assemblea. Competenze. Costituzione. Funzionamento

L’ASSEMBLEA E’ UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE:

delibera sulle materie di maggior rilievo della vita dell’ente

di regola non interviene nella ordinaria gestione della società

L’ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA’ DELL’ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE

DALLA LEGGE O DALLO STATUTO

IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:

ORDINARIA STRAORDINARIA

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L’ASSEMBLEA ORDINARIA

LE MATERIE DI SUA COMPETENZA VARIANO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL’ ENTE

NELLE SOCIETA’ PRIVE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA

TRADIZIONALE E MONISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA:

approva il bilancio

nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collegio

sindacale, e quando è previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile

determina il compenso di amministratori e sindaci se non è già indicato nello statuto

COMPETENZE

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NELLE SOCIETA’ IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA

DUALISTICO), L’ASSEMBLEA ORDINARIA:

nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso

delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

delibera sulla distribuzione degli utili

nomina il revisore

delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci

delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge

delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento

degli atti degli amministratori

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

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L’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

DELIBERA:

sulle modificazioni dello statuto

sulla nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori

sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza

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SPECIALE

L’ASSEMBLEA PUO’ ESSERE:

GENERALE

è la sola assemblea

prevista nel caso la

società abbia emesso

unicamente azioni

ordinarie

nel caso in cui siano emesse:

speciali categorie di azioni

altri strumenti finanziari attributivi

di diritti amministrativi

è costituita un’assemblea speciale di

categoria che:

nomina un rappresentante comune

in mancanza di una specifica disciplina è soggetta alle norme sull’assemblea straordinaria

si pronuncia sulle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soggetti

appartenenti alla categoria interessata

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FUNZIONAMENTO

la convocazione dell’assemblea e’ decisa dall’organo amministrativo o dal consiglio di

gestione ogni qualvolta lo ritengano opportuno

la convocazione da parte degli amministratori è obbligatoria:

almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto, che non può

eccedere i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio

qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un decimo del

capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto, e siano indicate

anche le materie da trattare (cd. convocazione su richiesta della minoranza)

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nel caso di inerzia degli amministratori (o del consiglio di gestione) o, in loro vece dei

sindaci (o del consiglio di sorveglianza), la convocazione è disposta con provvedimento

del tribunale

l’obbligo di convocare l’assemblea grava sui sindaci, non solo in caso di inerzia degli

amministratori, ma anche nei casi in cui essi, nell’espletamento del loro incarico, ravvisano

fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere

la convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione:

del luogo, del giorno e dell’ora

delle materie da trattare (cosiddetto ordine del giorno)

tale avviso deve essere pubblicato nella G.U. della Repubblica, o su un quotidiano

indicato in statuto, nei 15 giorni antecedenti l’adunanza (30 giorni nel caso di società

quotate). Nel caso di società chiuse lo statuto può prevedere altri mezzi di convocazione.

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L’assemblea è regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando è

rappresentato l’intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa la

maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea

totalitaria)

l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o da quella eletta con il voto

della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea:

accerta la regolarità della costituzione

accerta l’identità e la legittimazione dei presenti

regola lo svolgimento dell’assemblea

accerta i risultati delle votazioni

espletati dal presidente i controlli preliminari si passa alla fase della discussione e quindi

alla successiva deliberazione

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le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente e

dal segretario o dal notaio. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere

redatto da un notaio

il verbale deve indicare:

la data dell’assemblea

l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi

le modalità ed il risultato delle votazioni

il verbale deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti

i verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

VERBALE DELL’ASSEMBLEA

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COSTITUZIONE

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea è necessaria la presenza in assemblea

di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota del capitale sociale

Ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea è necessario il voto favorevole di

un numero di soci rappresentativi di una determinata quota di capitale sociale

QUORUM COSTITUTIVO

QUORUM DELIBERATIVO

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Se alla data prevista non è presente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare

costituzione dell’adunanza, può disporsi una seconda convocazione dell’assemblea.

PRIMA CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO

è necessaria la presenza di tanti soci che

rappresentano almeno la metà del

capitale sociale (escluse le azioni prive di

voto). Lo statuto può richiedere una

maggioranza più elevata

coincide con il voto

favorevole della maggioranza

assoluta dei votanti (ovvero la

metà più uno)

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO

non è espressamente

richiesto un particolare

quorum costitutivo

si prevede che la delibera debba essere

approvata con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più della metà

del capitale sociale, fatta salva

un’eventuale maggioranza più elevata

richiesta dallo statuto

SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA, SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA,

SI TIENE CONTO, AI FINI DEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO, DELLE AZIONI

PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON PUO’ ESSERE ESERCITATO, FATTA SALVA UNA

DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE. AI FINI DEL QUORUM DELIBERATIVO, VICEVERSA,

TALI AZIONI NON SONO CALCOLATE.

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SECONDA CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

QUORUM DELIBERATIVOQUORUM COSTITUTIVO

l’assemblea è costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

QUORUM COSTITUTIVO

è richiesta la

partecipazione di oltre

un terzo del capitale

sociale

la delibera si considera approvata con il

voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno i due terzi del

capitale sociale presente in assemblea

QUORUM DELIBERATIVO

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IN OGNI CASO E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE CON LO STATUTO

MAGGIORANZE PIU’ ELEVATE, TRANNE CHE PER:

•L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

•PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI

LO STATUTO PUO’ INOLTRE PREVEDERE ULTERIORI CONVOCAZIONI

DELL’ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, ALLE QUALI SI APPLICA LA

DISCIPLINA PREVISTA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE

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Parzialmente diversa è la disciplina dettata nelle

SOCIETA’ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

PRIMA CONVOCAZIONE

SECONDA CONVOCAZIONE

QUORUM DELIBERATIVOQUORUM COSTITUTIVO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

per alcune deliberazioni di particolare importanza non si applicano i normali quorum ma è

richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale

coincide con il voto favorevole di

almeno i due terzi del capitale

sociale rappresentato in assemblea

salvo diversa previsione statutaria

è necessaria la presenza di

almeno metà del capitale sociale

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Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee

All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto di voto

ad essi vanno aggiunti i soggetti che,

pur non essendo azionisti, sono

titolari del diritto di voto in virtù di

particolari vincoli gravanti sulle azioni

(ad es. l’usufruttuario)

non possono, invece, intervenire i

soggetti che detengono azioni che

non attribuiscono il diritto di

voto (ad es. azioni di risparmio)

è possibile consentire l’intervento in assemblea “a distanza”, ovvero mediante l’utilizzo di

adeguati mezzi di telecomunicazione (ad es. in videoconferenza) o l’espressione del voto per

corrispondenza. Se non è previsto dallo statuto, non è necessario depositare le azioni.

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RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

salva disposizione contraria dello statuto, i soci non sono obbligati a partecipare

personalmente all’assemblea, potendo farsi rappresentare da soggetti terzi

in via generale, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ed i relativi

documenti devono essere conservati dalla società

per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la delega può essere

rilasciata solo per singole assemblee, con validità anche per le eventuali successive

convocazioni, a meno che non si tratti di procura generale o di procura conferita da una

società ad un proprio dipendente

è, in ogni caso, esclusa la validità della delega “in bianco”, nella quale, cioè, non sia

indicato il nome del rappresentante

la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario

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LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

se la rappresentanza è conferita ad una

società, questa può rilasciare delega

unicamente ad un proprio dipendente o

collaboratore

è fatto divieto di conferire la rappresentanza

ai membri degli organi amministrativi o di

controllo delle società, così come ai dipendenti

della stessa, alle società controllate o ai

membri degli organi amministrativi o ai

dipendenti delle stesse

Una stessa persona non può

rappresentare in assemblea più

di 20 soci. Tale limite è elevato

fino a 50 soci per le società

quotate (con capitale sociale

da 5 a 25 milioni di Euro)

fino a 200 soci per le società

quotate aventi un capitale

sociale superiore a 25 milioni di

Euro

LIMITI SOGGETTIVI LIMITI QUANTITATIVI

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ALLE SOCIETA’ QUOTATE SI APPLICANO GLI ISTITUTI DELLA:

SOLLECITAZIONE RACCOLTA DI DELEGHE

SI PARLA DI SOLLECITAZIONE ALLORQUANDO VI SIA UNA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE

DELLA RAPPRESENTANZA RIVOLTA A TUTTI GLI AZIONISTI DA PARTE DI UNO O PIU’

SOGGETTI, I COMMITTENTI, I QUALI INDICANO LE SPECIFICHE PROPOSTE DI VOTO

SULLA BASE DELLE QUALI CHIEDONO L’ADESIONE:

il committente non può essere un soggetto esterno alla società, essendo richiesta la titolarità,

da un minimo di 6 mesi, di almeno l’ 1% delle azioni con diritto di voto

la sollecitazione è materialmente effettuata da un intermediario professionale, il quale è tenuto

a trasmettere a tutti gli azionisti un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è fissato

dalla Consob

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RACCOLTA DI DELEGHE

LA RACCOLTA DI DELEGHE PRESUPPONE LA PREVIA COSTITUZIONE DI

UN’ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI

da un lato

decidere di non aderire alla

richiesta

L’ASSOCIAZIONE RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

(UNICAMENTE) AI PROPRI ASSOCIATI, I QUALI POSSONO:

dall’altro

indicare nel modulo di conferimento della

rappresentanza le proprie determinazioni

di voto che divengono vincolanti per

l’associazione

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CONFLITTO DI INTERESSI

DEL SOCIO NELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

PUO’ ACCADERE CHE IN UNA DETERMINATA DELIBERAZIONE IL SOCIO ABBIA, PER

CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE PERSONALE CONFLIGGENTE CON

QUELLO DELLA SOCIETA’

qualora la deliberazione assembleare sia adottata con il voto determinante del socio in

conflitto di interessi, la deliberazione medesima puo’ essere impugnata nell’ipotesi in cui possa

arrecare danno alla società

Il legislatore ha espressamente indicato due casi tipici di conflitto di interessi

quello del socio amministratore,

nelle deliberazioni riguardanti la

propria responsabilità

quello dei soci componenti il del consiglio di gestione,

nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o

la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

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Invalidità delle deliberazioni assembleari

LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:

IL PROCEDIMENTO DI

FORMAZIONE

IL CONTENUTO DELLA

DELIBERAZIONE

LA DISCIPLINA DETTATA IN MATERIA MANIFESTA L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE

DI RICONDURRE TUTTI I VIZI DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ALLE DUE

CATEGORIE DELLA:

NULLITA’ ANNULLABILITA’

SENZA LASCIARE SPAZIO ALLA CATEGORIA, DI ELABORAZIONE

GIURISPRUDENZIALE, DELL’INESISTENZA

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ANNULLABILITA’

POSSONO ESSERE IMPUGNATE TUTTE LE DELIBERAZIONI CHE “NON SONO PRESE IN

CONFORMITA’ DELLA LEGGE O DELLO STATUTO” (art. 2377, co.1, cod. civ.)

al di fuori dai casi (tassativi) di nullità, la sanzione prevista per tutti gli eventuali vizi delle

deliberazione è l’annullabilità

Il legislatore precisa che sono soggette ad annullabilità le deliberazioni in cui si riscontri:

la partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, qualora tale partecipazione

sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge

o per statuto

l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti, ma, anche in questo caso, solo laddove i

voti invalidi o erroneamente conteggiati siano stati determinanti ai fini del raggiungimento

del quorum deliberativo

l’incompletezza o l’inesattezza del verbale tali da impedire l’accertamento del

contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione

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SOGGETTI LEGITTIMATI

L’impugnazione della

delibera può essere

proposta:

dai soci assenti

dai soci dissenzienti

dai soci astenuti

dagli amministratori

dal consiglio di sorveglianza

dal collegio sindacale

dal rappresentate comune degli azionisti di risparmio

dalla Consob

dalla Banca d’Italia

dall’Isvap

in alcuni casi

tassativamente previsti

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DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

SONO PREVISTE DELLE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AL DI SOTTO DELLE

QUALI NON E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, MA UNICAMENTE IL

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA NON CONFORMITA’

DELLE DELIBERAZIONE ALLA LEGGE O ALLO STATUTO. TALI SOGLIE COINCIDONO:

nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con la titolarità di tante

azioni con diritto di voto nell’ambito delle deliberazione, che rappresentino l’uno per mille

del capitale sociale

nelle altre società, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell’ambito della

deliberazione, che rappresentino il 5% del capitale sociale

E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ PER LO STATUTO DI RIDURRE OD ESCLUDERE TALE

REQUISITO

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TERMINE

Il termine per proporre impugnazione (o per richiedere il risarcimento dei danni) dinanzi

al tribunale del luogo dove ha sede la società è di 90 giorni dalla data della

deliberazione (ovvero, se essa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle

imprese, di 90 giorni dalla iscrizione o dal deposito)

EFFICACIA

l’annullamento della deliberazione spiega la propria efficacia nei confronti di tutti i soci ed

obbliga gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di

gestione ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità

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NULLITA’

LA SANZIONE DELLA NULLITA’ E’ COMMINATA PER LE SOLE DELIBERAZIONI IN CUI SI

RISCONTRI:

la mancata convocazione dell’assemblea

la mancanza del verbale

l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione per essere contrario a norme

imperative, all’ordine pubblico o al buon costume

SOGGETTI LEGITTIMATI

l’impugnazione della

delibera può essere

proposta:

dai soci assenti, dissenzienti o astenuti

dai membri degli organi amministrativi e di controllo

da chiunque vi abbia interesse

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Il termine per proporre impugnazione è di tre anni decorrenti dalla iscrizione o dal deposito

delle deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle

adunanze dell’assemblea, laddove non soggetta né ad iscrizione né a deposito

Nessun limite temporale è dettato con riguardo alla impugnazione delle delibere

che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili

Sia nell’ipotesi di annullabilità della deliberazione che in quella di nullità :

riguardo agli effetti della deliberazione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona

fede in esecuzione della deliberazione successivamente impugnata

l’assemblea ha la facoltà di sanare i vizi della deliberazione impugnata adottandone altra in

conformità alla legge o allo statuto (cd. sostituzione della delibera)

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ULTERIORI IPOTESI DI SANATORIA DELLA NULLITA’

l’impugnazione per mancata

convocazione non può essere

esercitata dal soggetto che, anche

successivamente, abbia prestato il

suo consenso allo svolgimento

dell’assemblea

l’impugnazione per mancanza del

verbale, a sua volta, può essere

sanata mediante successiva

verbalizzazione, purché eseguita

prima dell’assemblea successiva. In

tal caso, la deliberazione ha efficacia

dalla data in cui è stata adottata, fatti

salvi i diritti dei terzi che, in buona

fede, ignoravano la deliberazione

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NULLITA’ DI PARTICOLARI TIPI DI DELIBERAZIONI

Per le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e di emissione delle

obbligazioni, i termini per impugnare sono di 180 giorni dall’iscrizione della delibera nel

Registro delle Imprese

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione

di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel

Registro delle Imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito

IN ENTRAMBI I CASI E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE

SPETTANTE AI SOCI ED AI TERZI

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INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

L’INVALIDITÀ DELL’ATTO DI TRASFORMAZIONE NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA

DOPO CHE SIANO STATE ESEGUITE LE FORMALITÀ PRESCRITTE PER TALE TIPO DI

OPERAZIONE. E’ FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE

SPETTANTE AI PARTECIPANTI ALL’ENTE TRASFORMATO ED AI TERZI DANNEGGIATI

DALLA TRASFORMAZIONE

LE AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLAMENTO NON POSSONO ESSERE PROPOSTE

LADDOVE SIA GIÀ AVVENUTA L’APPROVAZIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO

SUCCESSIVO