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Provincia Autonoma di Trento
Servizio Europa
LA NUOVA PAC 2014 - 2020
Proposte della Commissione
a cura di
Elena Mengon
Tirocinio presso l'Ufficio per i Rapporti con l'Unione europea
sede di Bruxelles
Relazione di stage (9 gennaio - 30 marzo 2012)
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Indice
INTRODUZIONE pag. 3
1. IL NUOVO REGIME DEI PAGAMENTI DIRETTI E GLI INTERVENTI DI
MERCATO
pag. 8
1.1 La redistribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati Membri pag. 8 1.2 Lo spacchettamento dei pagamenti diretti pag. 9 1.3 Gli interventi di mercato pag. 17
2. LO SVILUPPO RURALE pag. 20
3. IL NEGOZIATO IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA pag. 24
4. CONCLUSIONI pag. 28 5. BIBLIOGRAFIA pag. 30
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INTRODUZIONE
Il 12 ottobre 2011, dopo oltre un anno di preparazione e di dibattito, la
Commissione europea ha presentato le proposte legislative sulla riforma della
politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, pubblicando ben sette
regolamenti.
E’ bene precisare che è solo l’inizio di un negoziato lungo e complesso che
prevede, procedura stabilita dal trattato di Lisbona, il vaglio e la approvazione
con codecisione tra Parlamento e Consiglio dell’Unione europea e sono già
emerse posizioni critiche. Inoltre, le norme definitive della nuova Pac, dovranno
essere precedute, su molti aspetti applicativi, dalle decisioni dei governi nazionali.
Infine, il quadro di riferimento per le risorse finanziarie non è certo, poiché il
quadro finanziario generale pluriennale della Ue, 2014-2020 è appena stato
presentato e non è definitivo.
Le proposte legislative di riforma sono state elaborate e traducono i contenuti
della comunicazione “La PAC verso il 2020”, su cui il Parlamento e le altre
Istituzioni comunitarie avevano già espresso il proprio parere, e che era stata
preceduta da un ampio dibattito pubblico con analisi delle esperienze passate,
dell’attuale congiuntura, portando ad identificare le opzioni strategiche
suscettibili di dare una risposta per il futuro dell’agricoltura e delle zone rurali e la
grande sfida per la PAC negli anni a venire.
La Pac nel Quadro finanziario 2014-2020
Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l’attuale
struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun
pilastro invariata, in termini nominali, a livelli del 2013 e fermamente orientata al
conseguimento di risultati nell’ambito delle principali priorità perseguite
dall’Unione.
L’architettura giuridica della PAC rimane quindi sostanzialmente confermata, con
un edificio che si regge su due pilastri e due fondi.
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Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la
stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e
il regime di pagamenti diretti. Il secondo pilastro promuove la competitività delle
imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.
Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della PAC sarà assicurato da due
fondi: il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e il FEASR (Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale).
Il FEAGA finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e (in misura sempre
minore) quel poco che resta degli interventi di mercato, quali restituzioni
all’esportazione e regolazione dei mercati agricoli; a queste due principali linee di
intervento si aggiungono azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli,
misure per la conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura.
Il FEASR finanzia la politica di sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al
secondo pilastro della PAC, contenute nei PSR (Piani sviluppo rurale), in gestione
condivisa con gli Stati Membri.
La riforma della PAC si innesta nel più generale contesto delineato dalle proposte
della Commissione sul quadro finanziario 2014-2020, presentate ufficialmente nel
giugno del 2011.
Riguardo alla sua composizione interna, il bilancio UE 2014-2020 si articolerà nelle
seguenti tematiche:
� Crescita inclusiva e intelligente (47,9%): si tratta di ricerca e innovazione,
istruzione e capitale umano, e il grande capitolo della Politica di coesione.
� Crescita sostenibile- risorse naturali (37,4%): capitolo questo, quasi per intero
dedicato alla PAC (I e II pilastro), cui si aggiungono, Pesca e Programma
Life; unico capitolo per il quale si prevede una riduzione di spesa.
� Sicurezza e cittadinanza (1,8%): comprende migrazioni, sicurezza interna,
cittadinanza, giustizia, difesa consumatori, sicurezza alimentare, Europa
creativa.
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� Europa globale (6,8%): riguarda la posizione internazionale dell’UE, quali
Pre-adesione e vicinato, stabilità, sicurezza, partenariato, aiuti umanitari,
cooperazione allo sviluppo.
� Amministrazione (6,1%).
La PAC, insieme all’altra grande voce del bilancio relativo alla politica di
coesione, vede ridursi il suo peso sul bilancio UE, a fronte di una crescita di voci
quali ricerca, innovazione, capitale umano.
Obiettivi e sfide per l’agricoltura e la PAC del futuro
L’agricoltura è parte integrale della società e dell’economia europea, e la PAC è
ora chiamata a rispondere alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini
europei tenendo in considerazione in modo particolare la sicurezza alimentare,
l’ambiente, il cambiamento climatico e l’equilibrio sociale e territoriale.
Nel passato, le riforme hanno risposto soprattutto a sfide endogene, provenienti
da un ampio surplus della produzione dei prodotti agricoli. Oggi, molte delle sfide
sono guidate da fattori esterni all’agricoltura e sono economiche, ambientali e di
equilibrio territoriale, pertanto necessitano di una risposta politica più ampia.
La PAC del futuro non sarà una politica che provvede solo per una parte singola,
per quanto essenziale, dell’economia dell’Unione, ma sarà anche una politica di
importanza strategica per la sicurezza alimentare, l’ambiente e l’equilibrio del
territorio. Dovrà consentire di mantenere un’agricoltura sostenibile in tutto il
territorio dell’Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera
come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur
con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.
La Commissione, con le proposte legislative, illustra gli strumenti che
consentiranno di raggiungere gli obiettivi fissati, adeguando il regime dei
pagamenti diretti, per migliorarne la ripartizione e l’orientamento. In tal senso, i
futuri pagamenti diretti dovranno sostenere il reddito di base degli agricoltori con
un pagamento diretto disaccoppiato, un massimale, un orientamento verso gli
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"agricoltori in attività", un sostegno semplice per i piccoli agricoltori e una
maggiore attenzione per le zone caratterizzate da specifici vincoli naturali.
La Commissione propone inoltre di rafforzare i criteri ambientali per
l’assegnazione degli aiuti, attraverso una componente ecologica obbligatoria dei
pagamenti diretti, mirata a pratiche agricole destinate a contribuire al
conseguimento di obiettivi di politica climatica e ambientale (pascoli
permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, il set-aside ecologico,
ecc.).
Per quel che concerne le misure di mercato, la Commissione sottolinea la
necessità di mantenere l’orientamento al mercato della PAC, conservando nel
contempo gli strumenti di gestione che hanno avuto un ruolo importante in tempi
di crisi e per questa parte, il finanziamento della PAC sarà rafforzato attraverso
due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: una riserva di
emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e l’ampliamento della portata del
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
La Commissione sottolinea infine l’importanza della politica di sviluppo rurale che
l’UE conduce attraverso la PAC, dove la gestione sostenibile delle risorse naturali e
l’azione per il clima diventano obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la
salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche
agricole che usano le risorse in modo efficiente nonché di un’agricoltura a basse
emissioni di carbonio.
Propone inoltre di migliorare il coordinamento della politica agricola, con le altre
politiche europee.
La Commissione europea ha individuato gli obiettivi per la PAC per il post 2013:
� la giustificazione dei pagamenti diretti come remunerazione di attività
agricole, alla stregua di produzione di beni pubblici;
� il rafforzamento della capacità di risposta della PAC alle sfide ambientali,
compreso il cambiamento climatico;
� la difesa e valorizzazione delle diversità delle agricolture negli Stati membri.
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I sette regolamenti, costituenti le proposte legislative presentate dalla
Commissione, hanno l’ambizione di disegnare la nuova PAC per una durata di
ben sette anni, a partire dal primo gennaio 2014, e riguardano le seguenti
tematiche:
1. Pagamenti diretti: proposta di Regolamento che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica
agricola comune. Sostituisce l’attuale Reg. 73/2009 e detta le norme per tutti
i pagamenti accoppiati e disaccoppiati della PAC.
2. Ocm unica: proposta di Regolamento che stabilisce un’organizzazione
comune di mercato dei prodotti agricoli (Ocm unica) che sostituisce
l’attuale Reg. 1234/2007.
3. Sviluppo rurale: proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr); sostituisce l’attuale Reg.
1698/2005, definendo gli interventi del secondo pilastro della Pac e le regole
per la programmazione e gestione dei Programmi di sviluppo rurale.
4. Regolamento orizzontale: proposta di Regolamento su finanziamento,
gestione e monitoraggio della Politica agricola comune; sostituisce l’attuale
Reg. 1290/2005 (regolamento orizzontale) stabilendo le norme per il
funzionamento dei due fondi agricoli: il Feaga e il Feasr.
5. Alcune misure di mercato: proposta di Regolamento che determina le misure
sulla fissazione di alcuni aiuti e rimborsi relativi all’organizzazione comune di
mercato dei prodotti agricoli.
6. Regolamento transitorio per il 2013: proposta di Regolamento che modifica il
Regolamento del Consiglio (Ce) 73/2009 relativamente all’applicazione dei
pagamenti diretti agli agricoltori rispetto all’anno 2013.
7. Trasferimento dei vigneti: proposta di Regolamento che modifica il
Regolamento 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico
Ocm) relativamente al regime di pagamento unico e al sostegno ai
viticoltori1.
1 Proposte Regolamento: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4277
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1. IL NUOVO REGIME dei PAGAMENTI DIRETTI e GLI INTERVENTI di MERCATO
1.1 La redistribuzione delle risorse relative ai pagamenti diretti tra gli Stati
membri.
Nel nuovo regime dei pagamenti diretti, sono da valutare importanti
questioni, che introducono significativi cambiamenti. In particolare, per
ogni Stato membro, come in passato, viene fissato un massimale alle risorse
relative ai pagamenti diretti, che tuttavia verrà stabilito con un principio di
redistribuzione/convergenza , tra gli Stati membri, seppur con un
adattamento che sarà parziale e graduale, in quanto il meccanismo
prevede che gli Stati membri in cui il livello medio di pagamenti diretti per
ettaro è inferiore al 90% della media comunitaria, entro il 2017 vedranno
colmato un terzo di tale divario, a spese degli Stati membri il cui livello dei
pagamenti diretti è superiore alla media UE.
Il tema della redistribuzione delle risorse riguarda prevalentemente il
riavvicinamento dei pagamenti diretti verso valori più omogenei tra Stati
membri, tenendo come parametro/criterio redistributivo, il pagamento per
ettaro di Sau (superficie agricola utilizzata), che favorisce i Paesi ad
agricoltura più estensiva e penalizza quelli ad agricoltura più intensiva con,
oggi, pagamenti per ettaro più alti.
Le attuali disparità nel valore medio dei pagamenti diretti, vanno dai 95
euro per ettaro della Lettonia ai 458 euro per ettaro dell’Olanda. La
redistribuzione colpirebbe in modo assai differenziato i diversi Paesi.
L’Italia, da sola contribuirebbe per quasi un terzo dell’ intero ammontare di
risorse spostate dalla convergenza. L’uso di parametri altrettanto validi,
quali il valore aggiunto o il lavoro impiegato in agricoltura, favorirebbero le
agricolture più produttive ed inoltre, anche le modalità di rilevazione ed
utilizzo di diverse configurazioni di Sau, porterebbero all’Italia un
assegnazione di risorse molto più favorevole.
La diminuzione degli stanziamenti per la PAC dovrebbe ammontare circa a
12% (a prezzi reali) e per l’Italia sarebbe mediamente più alta (circa il 18%)
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dovuta ad una ulteriore riduzione di circa il 6% che va a compensare quei
Paesi il cui ammontare dei pagamenti diretti è attualmente al di sotto della
media comunitaria.
Con gli attuali calcoli, per l’Italia il massimale proposto, passa da 4,125 a
4,024 miliardi di euro al 2014 e per effetto della convergenza scende a
3,842 nel 2017, per poi rimanere costante fino al 2020, con una riduzione del
4,5% rispetto al 2014.
In riferimento ai massimali, la Commissione introduce il nuovo principio della
flessibilità tra pilastri, con cui si offre agli Stati membri una doppia opzione,
da esercitare entro il 1° agosto 2013:
� a tutti gli Stati membri è concessa la possibilità di spostare il 5% del
massimale del I pilastro al II pilastro;
� ad un sottoinsieme di 12 Stati membri (Bulgaria, Estonia, Finlandia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna,
Svezia e Regno Unito) è concessa anche la possibilità di andare in
senso contrario, ossia di spostare fino al 5% del massimale del II
pilastro al I pilastro.
1.2 Lo “spacchettamento” dei pagamenti diretti.
La proposta di regolamento sui pagamenti diretti, conferma il
disaccoppiamento quale criterio guida del sostegno erogato dalla PAC,
quindi gli aiuti diretti continueranno ad essere erogati indipendentemente
dalla produzione ossia disaccoppiati dalla quantità prodotta, salvo la
facoltà per gli Stati membri di attivare una componente di sostegno
accoppiato, che non potrà comunque superare il 10% del tetto
complessivo.
Altri cambiamenti saranno importanti ed i criteri della nuova PAC
prevedono l’abolizione dell’attuale pagamento unico aziendale e la
scomposizione dei pagamenti diretti in più componenti maggiormente
selettive e finalizzate, ossia in sei nuove tipologie di pagamenti per un
sostegno più mirato alle numerose funzioni svolte dall’agricoltura.
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Le nuove tipologie di pagamenti diretti previsti dalla riforma della PAC sono:
1. pagamento disaccoppiato di base (obbligatorio);
2. pagamento disaccoppiato greening (obbligatorio);
3. pagamento disaccoppiato alle aree svantaggiate (facoltativo);
4. pagamento disaccoppiato di giovani agricoltori (obbligatorio);
5. pagamento disaccoppiato di piccoli agricoltori (obbligatorio);
6. pagamento accoppiato per settori strategici, tipo art. 68 (facoltativo).
L’unica componente definita in percentuale fissa ed uguale tra tutti gli Stati
membri è quella relativa al greening (30%).
Con lo spacchettamento degli aiuti si persegue principalmente la finalità di
assicurare un adeguato sostegno fisso al reddito, con il pagamento di base
disaccoppiato, che garantisce un aiuto uniforme a tutti gli agricoltori di uno
Stato membro (o di una regione) ed anche di rafforzare l’efficacia
ambientale della Pac, a sostegno della fornitura di beni pubblici prodotti
dall’agricoltura.
1) Pagamento di base .
Il pagamento di base sarà attuato secondo le regole del regime di
pagamento unico oggi in vigore nei vecchi Stati membri (zone ammissibili,
assegnazione dei titoli, attivazione, trasferimenti).
Dal 1° gennaio 2014, i titoli storici, basati sul livello del sostegno ricevuto
dagli agricoltori in passato saranno progressivamente azzerati per lasciare il
posto ai nuovi titoli uniformi.
Rispetto all’obiettivo dell’abbandono dei titoli storici, gli Stati membri hanno
la possibilità di adottare una deroga parziale: per evitare forti perturbazioni
nel reddito degli agricoltori, il passaggio dai titoli storici ai titoli uniformi potrà
essere realizzato gradualmente. Gli Stati membri potranno infatti adottare
un periodo transitorio, dal 2014 al 2018, durante il quale i pagamenti diretti
saranno costituiti da un mix di vecchi titoli storici e di nuovi titoli uniformi.
Entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella
regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.
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I titoli all’aiuto relativi al pagamento di base saranno assegnati agli
agricoltori in seguito alla presentazione della Domanda Unica del 2014. Il
numero dei titoli, che saranno assegnati ad ogni agricoltore, corrisponde al
numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda Unica al 15 maggio
2014. L’assegnazione dei titoli avverrà sulla base del possesso dei terreni al
15 maggio 2014, che saranno ininfluenti ai fini della nuova PAC.
La condizionalità rimane alla base dei pagamenti diretti.
Un’altra norma è particolarmente importante. Gli agricoltori riceveranno i
titoli solo se rispettano due requisiti:
� essere agricoltore attivi; la Commissione definisce agricoltori attivi tutti
quelli i cui pagamenti diretti sono al di sopra del 5% dei proventi delle
attività non agricole.
� aver attivato, nel 2011, almeno un titolo all’aiuto in base al regime di
pagamento unico attualmente in vigore.
Il secondo requisito è molto rilevante, con notevoli conseguenze. Ad
esempio, un agricoltore che non ha presentato la Domanda Unica
nel 2011 non potrà accedere all’assegnazione dei nuovi titoli.
2) Pagamento greening
Una nuova forma di pagamenti diretti sono i “pagamenti all’agricoltore
verde” o “componente ecologica”, che rientra nel cosiddetto processo di
inverdimento o greening della PAC.
La proposta di regolamento COM (2011) 625/3 al Titolo III, Capo 2 definisce
il greening come “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente”. Si pone come una remunerazione per la produzione di
beni pubblici, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed è finalizzato a rafforzare gli
aspetti ambientali della PAC e chi non si conformerà alle misure previste
per garantire la sostenibilità ecologica della produzione agricola perderà
questa parte di finanziamenti.
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La Commissione attribuisce ad esso un ruolo strategico, come strumento di
produzione di beni pubblici ambientali da parte degli agricoltori: ritenzione
del carbonio nel suolo, mantenimento di prati e pascoli permanenti,
protezione delle acque attraverso aree di interesse ecologico.
Il (greening), rappresenta la novità più rilevante e anche più controversa
della riforma.
Con una percentuale fissa del 30%, uguale per tutti gli Stati membri il
greening è la seconda componente per importanza dopo il pagamento di
base. Questa forma di pagamento sarà erogata annualmente per ettaro
ammissibile di superficie agricola (qualsiasi superficie occupata da
seminativi, prati permanenti o colture permanenti).
Il pagamento annuale sarà calcolato dividendo l’importo, risultante
dall’applicazione del 30% del massimale nazionale o regionale, per il
numero di ettari ammissibili a livello nazionale o regionale.
Tenendo conto del budget disponibile, si può stimare che questo
pagamento possa attestarsi sui 90-100 €/ha, con delle differenze tra regioni
nell’ipotesi di applicazione della nuova PAC a livello regionale. Gli
agricoltori hanno diritto al pagamento ecologico se percepiscono il
pagamento di base e se rispettano sui loro ettari ammissibili tre pratiche
agricole benefiche per il clima e l’ambiente:
a) diversificazione delle colture;
b) mantenimento dei prati permanenti;
c) presenza del 7% di aree di interesse ecologico.
Salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti, le pratiche sono da
rispettate congiuntamente.
a ) Diversificazione delle colture.
Quando le superfici a seminativo2 presenti in azienda superano i 3 ettari,
gli agricoltori dovranno prevedere almeno tre tipi di colture, ognuna
2Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.
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delle quali non potrà superare il 70% della superficie a seminativo e
dovrà interessare almeno il 5% della stessa superficie a seminativo. La
diversificazione si applica solamente alle colture a seminativo, non si
applica alle colture permanenti legnose e ai prati e pascoli permanenti
e si applica alle aziende che superano i 3 ha a seminativo. La
diversificazione è un concetto diverso dalla rotazione colturale.
Nel regolamento si parla di diversificazione ovvero della presenza
contemporanea di tre colture nell’azienda, non di rotazione o
avvicendamento delle colture. L’agricoltore deve quindi dimostrare la
presenza annualmente di tre colture nella propria azienda, mentre non
deve dimostrare l’avvicendamento delle colture nelle particelle
agricole. Le tre colture possono essere posizionate anche in corpi
aziendali distinti e lontani ed anche ripetute in monocoltura sulla stessa
particella negli anni successivi.
L’applicazione della diversificazione delle colture, non è obbligatoria nei
seminativi interamente utilizzati per la produzione di erba (prati
avvicendati, erba medica, eccetera) nei seminativi interamente utilizzati
a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) e nei
seminativi interamente lasciati a riposo.
b) Mantenimento dei prati permanenti
Gli agricoltori dovranno mantenere le superfici adibite a prati e pascoli
permanenti3. Praticamente le superfici a prati e pascoli permanenti non
possono essere trasformate in seminativi e all’opposto, ci sono limiti nella
trasformazione dei seminativi a prati e pascoli permanenti, oltre il 5%
delle loro superfici di riferimento. Le “superfici di riferimento a prato
permanente” sono quelle indicate nella domanda unica del 15 magio
2014.
3Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali(spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
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c) Aree di interesse ecologico
Gli agricoltori dovranno dedicare almeno il 7% della loro superficie
agricola per scopi ecologici, escluse le aree usate per i prati
permanenti, quindi il vincolo vale sia per i seminativi che per le colture
permanenti legnose. Sono considerati terreni a scopi ecologici i terreni a
riposo, le terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, le fasce
tampone, le superfici oggetto di imboschimenti nell’ambito dei Psr, ma
la Commissione dovrà precisare i tipi di aree di interesse ecologico da
prendere in considerazione ai fini del rispetto del greening.
Questa misura può essere molto penalizzante per le aziende agricole
ad agricoltura specializzata sia al nord che al centro-sud Italia.
Un’azienda interamente seminata dovrà sottrarre il 7% della superficie
per fasce tampone o set aside ecologico così come un’azienda a
oliveto, vigneto o frutteto, esclusi quelli di valore paesaggistico, dovrà
destinare il 7% ad aree ecologiche.
Se si accerta che un beneficiario non rispetta gli impegni del greening,
l’ammontare del pagamento ecologico e del pagamento di base, è
revocato totalmente o in parte. La riduzione è graduata in funzione
della gravità, della portata, della durata e della ripetizione
dell’inadempienza. Quindi i vincoli del greening sono di fatto obbligatari
per l’agricoltore che intende accedere all’intero sistema dei pagamenti
diretti, in quanto il loro mancato rispetto si ripercuote anche sul
pagamento di base.
Si può considerare, una sorta di “condizionalità rafforzata”.
3) Pagamento disaccoppiato alle aree svantaggiate o con vincoli naturali.
Gli Stati membri dovranno concedere un pagamento addizionale agli
agricoltori, che percepiscono il pagamento di base, la cui azienda sia
ubicata, in parte o totalmente, nelle aree soggette a svantaggi naturali
come stabilite dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale. Gli Stati membri
finanzieranno tale pagamento utilizzando il 5% del massimale nazionale
annuale.
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4) Pagamento disaccoppiato di giovani agricoltori.
Gli Stati membri possono destinare fino al 2% del massimale nazionale
annuale al finanziamento di un pagamento supplementare ai giovani
agricoltori che abbiano diritto al pagamento di base.
Per “giovani agricoltori”, si intendono gli agricoltori che si insediano per la
prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, o che hanno
già presentato nei cinque anni precedenti la domanda al regime dei
giovani agricoltori del Psr.
Inoltre agricoltori che hanno meno di 40 anni di età al momento della
presentazione della domanda e che possiedono adeguate conoscenze e
competenze professionali.
5) Pagamento disaccoppiato di piccoli agricoltori
Entro il 15 ottobre del 2014 gli agricoltori potranno chiedere di partecipare
al regime semplificato per i piccoli agricoltori, che dà diritto ad un
pagamento annuale forfetario sostitutivo di tutti i pagamenti diretti. Chi non
entrerà nel regime dei piccoli agricoltori entro il 2014, o chi si ritirerà da esso
dopo il 2014, non potrà più accedervi in una fase successiva, ma
continuerà a beneficiare delle altre tipologie di pagamenti diretti. Gli Stati
membri finanzieranno il pagamento per i piccoli agricoltori utilizzando fino
al 10% del massimale nazionale annuale e l’ammontare non dovrà
superare il 15% della media nazionale del pagamento per beneficiario ne il
valore corrispondente alla media nazionale del pagamento per ettaro,
moltiplicato per un numero massimo di tre ettari.
6) Pagamento accoppiato per settori strategici.
Gli Stati membri possono destinare fino al 5% del massimale nazionale per
concedere aiuti accoppiati in settori o in regioni dove particolari tipi di
agricoltura sono in difficoltà e hanno una particolare importanza per
ragioni socio-economiche e/o ambientali, a condizione che l’aiuto serva
per mantenere il livello attuale di produzione nelle regioni interessate. In tre
casi specifici è concessa la possibilità di alzare la soglia da destinare a
pagamenti accoppiati fino al 10% del massimale nazionale:
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1. nuovi Stati membri;
2. Paesi (come la Francia) che hanno concesso aiuti a favore della vacca
nutrice;
3. Paesi (come l’Italia) che hanno utilizzato più del 5% dei loro pagamenti
diretti, nel periodo 2010-2013, per finanziare le misure dell’Articolo 68 ed
altri aiuti accoppiati (Titolo IV, Reg. CE 73/2009).
L’Italia, ricadendo nel terzo caso, potrà destinare fino al 10% del
massimale ai pagamenti accoppiati, per un totale che sarà di 402
milioni di euro nel 2014, per poi scendere a 384 milioni di euro annui dal
2017 e anni successivi: ciò implica un potenziale aumento rispetto alla
situazione attuale, in cui l’articolo 68 prevede un plafond di 316,25 milioni
di euro.
L’agricoltore attivo.
Un’importante novità della proposta di regolamento prevede inoltre che
l’erogazione dei pagamenti diretti sia limitata agli agricoltori che
soddisfano i requisiti di “agricoltore attivo”.
Nella proposta sono definiti gli “agricoltori non attivi”, e sono le persone
fisiche o giuridiche, o i gruppi di persone fisiche o giuridiche, che si trovano
in una delle due seguenti condizioni:
� l’importo annuo dei pagamenti diretti percepiti è inferiore al 5% dei
proventi (redditi) totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale
più recente;
� le superfici agricole detenute sono principalmente a pascolo e se su di
esse viene svolta una attività minima, stabilita dagli Stati membri.
Sembrano condizioni poco incisiva ma è un principio.
Tetti aziendali (capping)
Una novità, è la proposta di imporre dei tetti all’ammontare assoluto dei
pagamenti percepiti da un singolo beneficiario.
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Soglie minime di aiuto
La proposta di regolamento, per evitare costi amministrativi per pagamenti
irrisori, prevede l’esclusione dai pagamenti diretti inferiore ai 100 euro, o per
superficie aziendale inferiore ad un ettaro. E’ ammessa flessibilità per gli stati
membri, per l’Italia, sarà 400 euro e 0,5 ettari.
1.3 Gli interventi di mercato.
Tra le proposte che la Commissione ha presentato sulla nuova PAC per il
2014-2020, ha un ruolo importante quella del regolamento sulla
“organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”, meglio noto
come Ocm unica.
Gli interventi di mercato sono racchiusi in un’unica proposta di
regolamento, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, la cosiddetta Ocm unica, che sostituirà l’attuale Reg. Ce
1234/2007. Si tratta di un testo giuridico molto complesso, costituito da 165
articoli e da 8 allegati.
La proposta di regolamento è divisa in sei parti:
1. disposizioni introduttive,
2. mercato interno,
3. scambi con i Paesi terzi,
4. regole di concorrenza,
5. disposizioni generali,
6. deleghe di potere, disposizioni di esecuzione e disposizioni transitorie e
finali.
Nel complesso, il regolamento tende soprattutto a confermare e
consolidare le revisioni intervenute nell’ultimo decennio relative alle
modalità e finalità degli interventi della PAC sul mercato. Sono
sostanzialmente tre le forme di intervento diretto sui mercati che sono
sostanzialmente confermate nella proposta:
1. intervento pubblico (ritiri dal mercato e ammasso pubblico);
2. aiuto all’ammasso privato;
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3. conferma della cessazione limiti quantitativi alla produzione per i pochi
settori per i quali permangono, sia pure ancora per pochissimo.
Tuttavia per quel che concerne l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso
privato, vengono ridotte a “reti di sicurezza”.
L’intervento pubblico, cioè il ritiro di prodotto dal mercato per far fronte a
situazioni di crisi e caduta verticale dei prezzi, nella proposta è mantenuto
per pochi prodotti, gli stessi per i quali è attualmente in vigore: grano
tenero, orzo e granoturco, risone, carni bovine (fresche o refrigerate), burro,
latte scremato in polvere.
Anche per il sostegno all’ammasso privato, le misure previste nella proposta
sono una sostanziale conferma di quanto in vigore nell’attuale Ocm unica.
Tali aiuti restano possibili per una lista di prodotti (zucchero, olio d’oliva, fibre
di lino, carni bovine, burro, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovi-
caprine), ma alle condizioni stabilite dalla Commissione.
Altra conferma riguarda l’eliminazione degli ultimi vincoli quantitativi alla
produzione, secondo quanto già previsto dai regolamenti vigenti.
In particolare, resta fissata per il 30 settembre 2015 l’eliminazione delle
quote produttive per lo zucchero, per il 31 marzo dello stesso anno quella
delle quote latte, per il 31 dicembre sempre del 2015 per l’eliminazione dei
diritti di impianto per la vite da vino, sempre ferma restando la possibilità
attualmente previste per gli Stati membri di portare tale limite, per il proprio
territorio, al 2018. In sostanza, il 2015, secondo anno della nuova PAC,
sarebbe l’ultimo con qualche forma di quota alla produzione per l’intera
agricoltura europea.
Sono riconfermati e regolati gli aiuti di Stato, quali la possibilità di
concedere pagamenti nazionali per la distillazione volontaria o
obbligatoria di vino, così come le contribuzioni per il pagamento dei premi
per l’assicurazione del raccolto contro le calamità naturali e le condizioni
climatiche avverse.
19
E’ istituito un fondo, proposto in 3,5 miliardi di euro, di “riserva per le crisi nel
settore agricolo”.
Uno degli elementi importanti della nuova Ocm unica, come afferma la
Commissione, è quello relativo al nuovo ruolo e alla nuova centralità
attribuita alle diverse forme di aggregazione tra produttori e di
coordinamento tra le diverse fasi delle filiere agroalimentari.
Il Capo III del secondo Titolo della proposta di regolamento riguarda questo
tema, ovvero le Organizzazioni di produttori (Op) e le loro associazioni
(Aop), ma anche le organizzazioni interprofessionali (Oi) e le altre e più
generiche organizzazioni di operatori.
La Commissione propone di estendere a tutti i settori il modello
dell’ortofrutta, prevedendo:
� lo stimolo delle relazioni contrattuali;
� la trasparenza ed il funzionamento di mercati;
� il rafforzamento del ruolo delle OP, delle AOP e delle OI, tramite
l’esenzione dalle norme antirust;
� il rafforzamento degli aiuti alle OP e alle AOP, il cui finanziamento è
previsto nell’ambito della politica di sviluppo rurale.
Elemento non nuovo ma comunque rilevante è anche la possibilità
riconosciuta alle Op, Aop o Oi riconosciute e “rappresentative” in una
determinata “circoscrizione economica”4, di chiedere ed ottenere che
talune regole o pratiche concordate al loro interno vengano applicate
obbligatoriamente anche da tutti gli altri soggetti, singoli o associati, della
medesima circoscrizione. La rappresentatività è raggiunta quando
un’organizzazione o una associazione totalizza almeno il 60% del volume
della produzione o del commercio o della trasformazione dei prodotti della
circoscrizione nel caso degli ortofrutticoli, o almeno i due terzi nel caso degli
altri settori, oppure ancora che raggruppi, nel caso delle Op, oltre il 50% dei
prodotti considerati.
4 Circoscrizione economica: «una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee».
20
2. LO SVILUPPO RURALE
La proposta di regolamento relativa allo sviluppo rurale, COM(2011) 627/3,
s’intitola”sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)”.
La novità più importante è la soppressione degli Assi e l’introduzione, in loro
luogo, di sei priorità elencate all’articolo 5 della proposta di Regolamento.
Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. la competitività del settore agricolo;
2. la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
3. uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.
Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla
realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione
in materia di sviluppo rurale.
� La prima priorità, intitolata al “trasferimento delle conoscenze in
agricoltura”, già presente con alcune misure nell’attuale politica di sviluppo
rurale, è ora opportunamente esplicitata in relazione al riconoscimento
dell’importanza crescente del capitale umano e degli aspetti organizzativi
nel perseguimento della competitività.
� La seconda priorità mira in modo più tradizionale agli obiettivi della
tradizionale politica strutturale europea. Essa si concentra in particolare sul
sostegno dei miglioramenti strutturali e infrastrutturali, degli strumenti di
accesso al mercato, delle varie forme di diversificazione, e del ricambio
generazionale.
� La terza priorità raggruppa in un’unica voce due obiettivi. Il primo,
l’“organizzazione delle catene alimentari”, costituisce il riconoscimento
esplicito della necessità di un approccio sistemico che integri l’agricoltura
nelle filiere alimentari delle quali fa parte. Il secondo, la “gestione del
rischio”, è un’assoluta novità, introdotta come risposta alla sensibilità dei
21
redditi agricoli alla accresciuta volatilità nei mercati internazionali delle
commodity agricole.
� La quarta e la quinta priorità rispondono in modo esplicito all’obiettivo della
sostenibilità e all’esigenza di far fronte alle “nuove sfide”: biodiversità,
gestione delle acque, energie rinnovabili e cambiamento climatico.
� La sesta e ultima priorità raggruppa complessivamente gli obiettivi più
esplicitamente territoriali della politica di sviluppo rurale che, nella
programmazione attuale, ricadono sotto l’azione del terzo e del quarto
Asse,con l’obiettivo di una più stretta integrazione della politica di sviluppo
rurale,con le altre politiche territoriali finanziate con altri Fondi europei.
Una novità sostanziale per il periodo 2014-2020 concerne il collegamento tra il
regolamento specifico relativo al secondo pilastro della PAC con quelli
riguardanti l’altra grande politica dell’UE: la politica strutturale, regionale e di
coesione.
Per il periodo di programmazione 2007-2013 era stato deciso di rendere di fatto
indipendente la politica di sviluppo rurale dalle politiche territoriali europee
finanziate con gli altri Fondi comunitari (come il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale- FESR- e il Fondo Sociale Europeo- FSE) per il periodo 2014-2020 si
propone invece un cambiamento.
Non ci saranno più, infatti, gli Orientamenti strategici comunitari (Osc) e il Piano
strategico nazionale (Psn) specifici per guidare la politica di sviluppo rurale. Al
centro di tutta la futura azione territoriale dell’UE, ci saranno due documenti
strategici generali: a livello dell’intera Unione, il Quadro strategico comune
(Qsc- Common Strategic Framework) e, a livello di ogni Stato membro, un
Contratto di partenariato (Cp- Partnership Contract).
Il Qsc traduce gli obiettivi strategici dell’UE in priorità e focus areas per l’azione
di tutti i Fondi europei (FEASR compreso) ed è adottato dal Consiglio e dal
Parlamento europeo entro tre mesi dall’approvazione dei regolamenti della
politica di coesione.
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Il Contratto di partenariato allinea l’azione dello Stato membro agli obiettivi
strategici dell’Ue, favorisce il coordinamento territoriale, integra le strategie ai
bisogni nel territorio, cura l’efficienza e l’efficacia degli interventi.
Entro tre mesi, dopo l’approvazione di tutti i programmi ad esso soggiacenti
(Programmi di sviluppo rurale - Psr compresi), esso è presentato dallo Stato
membro alla Commissione ed è da questa approvato entro sei mesi. Con
questi strumenti l’UE e gli Stati membri assicurano il coordinamento tra tutti i
Fondi europei Feasr, Fesr, Fse, Bei, Fondo europeo per la pesca, Fondo di
coesione e altri strumenti finanziari.
Per la verifica della buona esecuzione del Contratto di partenariato da parte
di ciascuno Stato membro è prevista la presentazione alla Commissione
europea di due Progress Report dopo 3 e 5 anni (dunque nel 2017 e nel 2019).
La configurazione della politica territoriale europea in Italia avviene con i due
strumenti definiti ed amministrati a livello regionale, Por e Psr, uniti nell’azione
da una strategia e da un coordinamento unico a livello europeo e nazionale.
Per implementare la politica di sviluppo rurale assieme alle altre politiche di
sviluppo regionale finanziate da Bruxelles, ogni Stato membro deve costituire
un partenariato tra le rappresentanze istituzionali, Commissione europea, Stato
membro, autorità regionali o locali competenti.
Per quel che concerne le modalità di finanziamento della politica di sviluppo
rurale, le nuove proposte di regolamento confermano le modalità attuali con
qualche differenza.
Nell’approvazione di ogni PSR saranno definiti il contributo del FEASR e il
corrispondente co-finanziamento nazionale.
I massimali UE sono differenziati per tipologie di regioni: 85% per le cosiddette
“regioni meno sviluppate” e 50% nelle altre regioni, con un minimo comunque
del 20%.5
5 Le “Regioni meno sviluppate” corrisponderanno alle attuali “Regioni convergenza”, sono quelle con un Pil pro capite inferiore al 75% del Pil pro capite medio dell’Unione europea. Con i dati statistici attuali, in Italia ricadrebbero in questa categoria Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le “Regioni in transizione” sono invece quelle con il Pil pro capite tra il 75% e il 90% della media Ue. In questo gruppo, sempre in base alle statistiche attuali, rientrerebbero Basilicata e Sardegna (sparisce la definizione di “Regioni in phasing-in” e “Regioni in phasing-out” in cui oggi sono attualmente incluse) e
23
L’art. 65 della proposta di Regolamento dispone: “La decisione che approva
un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al
programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli
stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate”.
I programmi di sviluppo rurale (Psr) coprono il periodo 1 gennaio 2014 – 31
dicembre 2020 (art.64). Ogni Stato membro può optare per la realizzazione di
uno o, come l’Italia farà, più Psr affidandone la formulazione e gestione alle
Regioni (art.7).
Una novità rilevante della proposta per la politica di sviluppo rurale 2014- 2020
consiste nel fatto che gli Stati membri (e le Regioni) possono inserire nei
programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano
alla realizzazione delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e
rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto
riguarda i giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane e le
filiere corte (art.8). Per quel che riguarda i contenuti, ogni Psr deve trattare la
lista di temi elencati all’art. 9:
� un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza,
opportunità e rischi (SWOT”);
� una descrizione della strategia, comprendente gli obiettivi fissati per
ciascuno degli aspetti delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale
presenti nel programma;
� la valutazione delle precondizioni;
� una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;
� in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di
coordinamento tra le strategie di sviluppo locale e cooperazione;
� una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di
incrementare la produttività, migliorare la gestione sostenibile delle risorse;
� un'analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e valutazione e il piano di
valutazione;
anche Abruzzo e Molise. Tutte le altre Regioni italiane, oggi classificate “Regioni competitività e occupazione”, sarebbero considerate nella terza categoria, quella delle “Regioni più sviluppate”, con il Pil pro capite superiore al 90% della media Ue.
24
� il piano di finanziamento e le modalità di attuazione del programma.
Per quel che concerne invece il finanziamento della politica di sviluppo rurale,
la distribuzione delle risorse di bilancio dell’UE tra tutte le politiche europee,
penalizza la PAC. Il primo ed il secondo pilastro vengono colpiti
analogamente: - 12,9% per il secondo pilastro tra il 2013 e il 2020, e -12,5% per
il primo pilastro sempre tra il 2013-2020.
Una questione che comunque è ancora del tutto aperta riguarda la
ripartizione dei fondi complessivamente disponibili per lo sviluppo rurale tra gli
Stati membri. Come già riferito, per il primo pilastro è sul tavolo una proposta
che, basandosi sugli ettari potenzialmente eleggibili nel 2009, propone un
travaso graduale di fondi dagli Stati membri con pagamenti diretti a ettaro
superiori alla media UE a quelli sotto la soglia del 90% della media, mentre
niente è ancora stato deciso riguardo al secondo pilastro, che peraltro ha una
dotazione finanziaria più limitata.
La tendenza di incrementare la percentuale di cooofinanziamento
comunitario, per i futuri Psr, potrebbe costare meno agli Stati, ma porterebbe
certamente meno risorse al settore.
La possibilità di trasferire, in parte, risorse dal primo al secondo pilastro, ma
soprattutto la possibilità di far convergere allo sviluppo rurale, fondi strutturali,
potrebbe fornire risorse al settore.
3. IL NEGOZIATO IN SENO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Il Consiglio dell’Unione europea, con quattro comunicati stampa in riferimento
ai Consigli dell’Unione europea tenutisi rispettivamente il 20 e 21 ottobre 2011 a
Lussemburgo e il 14 novembre, 15 e 16 dicembre 2011 e il 23 gennaio 2012 a
Bruxelles, si è espresso circa le proposte di riforma della politica agricola
comune.
Gli argomenti trattati durante i primi due incontri sono stati i pagamenti diretti e
le nuove misure di mercato. Numerosi Stati membri hanno espresso
25
preoccupazione o dichiarato di essere contrari alla proposta di ridistribuzione
dei pagamenti tra Stati membri, come formulata dalla Commissione.
Per quanto riguarda l’ecologizzazione, anche se in linea di massima può
esserci l’accordo sull’introduzione di misure di “ecologizzazione” nel primo
pilastro, molti Stati membri hanno espresso dubbi sul carattere obbligatorio
delle misure proposte o hanno contestato l’idea di assegnare a tale
“ecologizzaizone” il 30% delle dotazioni di pagamenti diretti. Sussistono molte
perplessità anche in riferimento alla quota delle dotazioni nazionali da
destinare alla suddivisione di terreni agricoli per formare aree a vocazione
ecologica.
Alcune delegazioni, inoltre, si sono dette contrarie alla riduzione progressiva e
alla fissazione di un limite massimo degli importi dei pagamenti diretti.
Un’ampia maggioranza di delegazioni ha inoltre espresso timori per il fatto che
le proposte in materia di pagamenti diretti e di sviluppo rurale sembrano essere
in contrasto con l’importante obiettivo della semplificazione procedurale della
PAC.
Anche la proposta di definizione di “agricoltore attivo” ha sollevato quesiti ed
osservazioni.
Le misure di semplificazione a favore dei piccoli agricoltori e le misure volte ad
aiutare i giovani agricoltori sono state, in generale, accolte favorevolmente,
sebbene alcuni Stati membri ritengano che i due regimi debbano essere
facoltativi per gli Stati membri.
Riguardo ai meccanismi di gestione del mercato, la maggior parte degli Stati
membri ha approvato le misure proposte dalla Commissione e ha rilevato in
particolare l’importanza di estendere le possibilità esistenti tese a consentire
alla Commissione di adottare misure di emergenza.
Le opinioni sono discordanti per quel che riguarda le quote zucchero: alcuni
Stati membri hanno disapprovato l’intenzione della Commissione di mantenere
l’abolizione del sistema delle quote nel 2015, mentre altri hanno accolto con
favore la conferma della liberalizzazione del settore dopo il 2015.
26
La discussione in seno al Consiglio, svoltasi il 15 e 16 dicembre 2011, ha
riguardato il futuro della politica di promozione agricola e sono emerse le
seguenti posizioni:
la prima è quella di accogliere con favore il Libro verde del 14 luglio 2011 sulle
misure di promozione e diffusione di informazioni per i prodotti agricoli; la
promozione è infatti uno strumento importante per garantire la competitività
dell'agricoltura europea e dei suoi prodotti alimentari. Gli effetti positivi della
politica di promozione dovrebbero essere rafforzati, e allo stesso tempo viene
ammesso che il sistema necessita di alcune migliorie, chiarificazioni e
semplificazioni.
Inoltre le azioni di promozione e informazione potrebbero essere portate
avanti per promuovere il potenziale dell'agricoltura locale e la catena di breve
distribuzione che hanno un impatto sullo sviluppo dell'imprenditoria locale e
sulla competitività dei produttori. Allo stesso tempo, il patrimonio nazionale
dovrebbe essere protetto e l’intero processo produttivo dovrebbe avere un
impatto favorevole sull’ambiente; questo è già stato proposto per la futura
struttura della politica di sviluppo rurale (PAC 2020).
La seconda posizione richiede una politica più ambiziosa ed efficiente,
appropriata all’ agricoltura moderna e coerente con le altre politiche e gli altri
strumenti di promozione.
La terza ed ultima posizione, ritiene di incoraggiare la Commissione nel suo
lavoro e continuare a esplorare tutte le possibilità per raggiungere gli obiettivi
sopra descritti, specialmente perseguendo iniziative per rafforzare l'immagine
degli alimenti europei attraverso la promozione di questi ultimi come sani,
sicuri, di alta qualità e prodotti con il rispetto per l'ambiente e il benessere degli
animali, ciò anche per contribuire ad aprire nuovi mercati o ad aumentare le
quote di mercato per i prodotti dell'UE, in particolare nei paesi terzi. Inoltre è
da considerare l’importanza di fornire ai consumatori un migliore accesso alle
informazioni circa il modello di produzione europea aumentando il loro livello
di familiarità con i sistemi di qualità, quali le DOC, le IGP, l’agricoltura biologica
e i prodotti realizzati in conformità con questi sistemi.
27
Sarà opportuno individuare modalità di promozione dei prodotti europei,
anche definendo politiche di promozione in risposta alla gestione della crisi;
concentrandosi sullo sviluppo delle capacità dei produttori e delle
organizzazioni europee (ad esempio, facilitare la partecipazione a programmi,
scambi di buone pratiche che utilizzano diverse piattaforme di
comunicazione, ecc.);
semplificando e abbreviando le procedure amministrative per la valutazione
dell'applicazione e l’attuazione dei programmi e rivisitando tutte le regole
operative per conseguire una maggiore efficacia; riesaminando le rispettive
responsabilità della Commissione e degli Stati membri.
Durante il Consiglio dell’Unione europea del 23 gennaio 2012 i ministri hanno
proceduto ad uno scambio di opinioni sulla proposta di regolamento recante
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM
unica) nel quadro della politica agricola comune.
Il dibattito si è articolato su un questionario della presidenza danese,
incentrato su misure eccezionali in caso di crisi di mercato e sulle misure
proposte volte a rendere più competitiva ed efficace la filiera alimentare, in
particolare mediante il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori.
Per quanto riguarda le misure volte a rispondere rapidamente ad una crisi del
mercato agricolo, la maggior parte degli Stati membri ha ritenuto che le
proposte siano orientate nella giusta direzione.
Mentre talune delegazioni hanno espresso soddisfazione per la creazione di
una riserva di crisi specifica per far fronte a gravi turbative in tutti i settori
agricoli, altre hanno posto in evidenza la necessità che questo fondo sia
utilizzato solo in circostanze eccezionali, che vanno definite in modo chiaro.
Riguardo al rafforzamento delle organizzazioni di produttori e al ruolo da
attribuire alle organizzazioni interprofessionali, molte delegazioni hanno
appoggiato la proposta della Commissione. Infatti, esse ritengono che ciò
potrà contribuire a creare un migliore equilibrio del potere contrattuale nella
filiera alimentare. Un certo numero di delegazioni ha tuttavia sottolineato che
28
le nuove norme relative alle organizzazioni di produttori dovrebbero essere
facoltative affinché siano adattabili alle diverse situazioni nazionali.
Alcuni Stati membri hanno infine insistito sul fatto che questo non dovrebbe
portare a distorsioni di concorrenza.
Riguardo ai diritti di impianto di vigneti che molti paesi vorrebbero veder
mantenuti dopo il 2018, la Commissione ha annunciato la creazione di un
gruppo ad alto livello che discuta le misure necessarie nel settore vinicolo. Si
attendono informazioni e raccomandazioni da parte del gruppo prima della
fine dell'anno in corso.
Nei prossimi mesi la presidenza danese intende avviare una tornata di dibattiti
orientativi incentrata su questioni tematiche specifiche: un primo dibattito,
tenutosi durante il mese di marzo ha riguardato i pagamenti diretti e la
semplificazione della PAC. In seguito dovrebbero essere discusse altre
questioni quali l'"ecologizzazione" della PAC, la nozione di "agricoltore attivo" e
l'innovazione.
4. CONCLUSIONI
Nella proposta di riforma presentata dal Commissario Dacian Cialos, si possono
riscontrare elementi di continuità con la Pac attuale, ma anche significative
novità.
La presentazione in un unico contesto dell’intero pacchetto, compreso quello
relativo alla O.c.m.
L’integrazione, tra le varie politiche della UE, con un raccordo sinergico tra lo
sviluppo rurale e le politiche regionali, finanziato da altri fondi strutturali
comunitari.
Il processo di “convergenza” degli aiuti diretti, con la
“redistribuzione/riavvicinamento” dei fondi assegnati ai vari Stati membri,
basato su unico parametro, la superficie, penalizza particolarmente l’Italia.
29
Il principio che l’attività agricola svolge una funzione pubblica con la
produzione di “beni pubblici”, quali la tutela del territorio e dell’ambiente.
Lo spacchettamento dei pagamenti diretti, in più voci finalizzate, ed in
particolar modo il pagamento verde.
Il rafforzamento della capacità della Pac di agire aull’ambiente, compreso il
cambiamento climatico.
La contraddizione dell’esclusione dal greening delle coltivazioni arboree, che
sotto l’aspetto del bilancio dell’anidride carbonica, ma anche dell’equilibrio
idrogeologico e degli aspetti paesaggistici, possono avere una funzione
superiore ai pascoli e prati permanenti.
La definizioni di agricoltore attivo.
Il pacchetto di risorse per la gestione del rischio e delle crisi.
Sono tutti elementi che hanno già suscitato dibattiti e confronti con posizioni
differenziate. In considerazione che la riforma della Pac necessita
dell’approvazione dl Parlameno e del Consiglio della UE, possiamo affermare
che i sette regolamenti, presentati dalla commissione, sono solo una proposta.
30
5. BIBLIOGRAFIA
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31
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