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LA GESTIONE DEL TFR NELLE
IMPRESE IN CRISI
a cura di
Alessandro RapisardaConsulente del Lavoro in Rimini
IL TFR: DEFINIZIONE
Art. 2120 c.c.
«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto (...)»
TFR: QUANTIFICAZIONE
Retribuzione corrisposta(con carattere di continuità e in dipendenza del rapporto di
lavoro)
+
eventuale "retribuzione virtuale" in caso di assenze(malattia, infortunio, maternità, etc...)
=
Retribuzione utile TFR
Retribuzione utile TFR
:
13,5
=
Quota annua TFR
TFR: LA SCELTA TACITA
In caso di mancata
manifesta espressione
di volontà entro 6 mesi
dalla data di prima
assunzione
CIGO E CDS
Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento
relative al trattamento di fine rapporto, trova applicazione
il meccanismo della retribuzione virtuale.
La maturazione del TFR rimane in capo al datore di
lavoro.
CIGS
Anche in questo caso trova applicazione il meccanismo
della retribuzione virtuale.
La maturazione del TFR resta in capo all’azienda, ma
l’azienda può richiedere il rimborso all'INPS
del TFR, corrisposta ai lavoratori licenziati durante il
periodo di sospensione per cassa integrazione guadagni
straordinaria, limitatamente alla quota maturata durante
tale periodo immediatamente precedente al licenziamento
(legge 464 dell’8.08.1972).
CIGS E FONDO TESORERIA
MSG INPS 9468 DEL 28 APRILE 2009
Anche durante i periodi di CIGS sussiste l'obbligo di
versamento del TFR al Fondo di Tesoreria gestito
dall'INPS.
FONDO DI GARANZIA INPS PER IL TFR
LEGGE N. 297 DEL 29 MAGGIO 1982
I presupposti per l’intervento del fondo:
FONDO DI GARANZIA INPS
Il fondo è finanziato con uno specifico contributo totalmente
a carico del datore di lavoro:
FONDO DI GARANZIA INPS PER I CREDITI DA LAVORO
D. LGS. 80 DEL 27 GENNAIO 1992
Interviene anche a garantire i crediti di lavoro differenti dal
TFR relativi agli ultimi tre mesi
Nel limite di tre volte il trattamento di CIG al netto delle trattenute previdenziali
FONDO DI GARANZIA PER LA PREV. COMPLEMENTARED. LGS 80 DEL 27.01.1992
Il fondo interviene a copertura di:
FALLIMENTO E FONDO DI TESORERIA
MSG INPS 2057/2012
Liquidazione
diretta da parte
dell’istituto.
CONCETTO DI
AUTOMATICITA’
DELLA
PRESTAZIONE.
FONDO DI TESORERIA e FONDO DI GARANZIA
MSG INPS 2057/2012
Insinuazione al
passivo da parte
dell’istituto
TFR E CIGS
L'intervento del Fondo è escluso relativamente alla quota
del T.F.R. maturata durante il trattamento straordinario di
integrazione salariale.
La quota di TFR riferibile al beneficio assistenziale grava
sulla Gestione e potrà essere richiesto al termine del
periodo di fruizione del trattamento, purché intervenga una
causa di risoluzione del rapporto.
FONDO DI GARANZIA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata nella sede INPS di residenza dell’assicurato tramite modello TFR/CL – SR50
Autocertificazione del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale
Dichiarazione da far compilare e firmare dal responsabile della procedura concorsuale
A corredo della domanda è
necessario allegare:
FONDO DI GARANZIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata nella sede INPS di residenza dell’assicurato tramite modello PPC D
Autocertificazione del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale
Dichiarazione da far compilare e firmare dal responsabile della procedura concorsuale
A corredo della domanda è
necessario allegare:
DATORE DI LAVORO NON SOTTOPOSTO A
PROCEDURE CONCORSUALI
Qualora il datore di lavoro non sia soggetto in concreto
(Cass., sentenza n. 1178/09) alle procedure concorsuali,
il Fondo di Garanzia interviene qualora vi sia:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
• inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure
concorsuali;
• insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
• l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
DATORE DI LAVORO NON SOTTOPOSTO A
PROCEDURE CONCORSUALI
L'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di
lavoro (circolare INPS n. 74/2008) si intende dimostrata
quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare
negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di
residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
• il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare
negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza
di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni
sociali in caso di società di persone;
• il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare
negativo tentato presso la sede della società (legale ed
operativa se diverse).
TRASFERIMENTI D’AZIENDA
CIRCOLARE INPS 53 DEL 07 MARZO 2007
• L' art. 2112 c.c., in materia di "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di azienda" prevede, di regola, la continuazione del rapporto di
lavoro con il cessionario, che pertanto è l'unico obbligato a corrispondere il
T.F.R., anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente.
• Ne consegue che, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non
sarà tenuto ad intervenire in quanto il T.F.R. dovrà essere corrisposto per
l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il
fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero T.F.R. maturato.
• In caso di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni o liquidazione
coatta amministrativa, l' art. 47 comma 5, della L. 428/90 stabilisce che ai
lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112
c.c..
• Di conseguenza il Fondo corrisponderà il T.F.R. maturato alle dipendenze del
cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale
preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior
favore, l'accollo del T.F.R. da parte dell'acquirente stesso.
L'art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 (modificato dall'art. 46-
bis del D.L. n. 83/2012) prevede che, nel caso in cui sia stato
raggiunto un accordo tra le parti sociali circa il mantenimento,
anche parziale, della occupazione, l'art. 2112 cod. civ. trova
applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo
medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
• delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
• per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai
sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o
di mancata cessazione dell'attività;
• per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della
procedura di concordato preventivo;
• per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
TRASFERIMENTI D’AZIENDA
ART. 47 COMMA 4-BIS, LEGGE N. 428/1990