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Ing. Alberto BOTTI
LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
E DI PARTE
NEL PROCESSO CIVILEFerrara, 6 giugno 2012
LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h 9.00 benvenuti
h 9.10 inizio lavori
h 11.00 pausa caffè (15 min)
h 11.15 ripresa lavori
h 13.00 pausa colazione (60 min)
h 14.00 ripresa lavori
h 16.00 pausa caffè (15 min)
h 16,15 ripresa lavori
h 17.00 domande e risposte
h 17.45 fine lavori
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Chi è il C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio) ?
è un AUSILIARIO del Magistrato
è un soggetto TERZO (super partes)
è un pubblico UFFICIALE
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Cosa fa il C.T.U. ?
ADEMPIE al mandato assegnatogli dal Giudice
Rispetta il principio del CONTRADDITTORIO
CONTRIBUISCE alla formazione del giudizio
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Cosa NON fa il C.T.U. ?Il C.T.U. non è un MEZZO DI PROVA
Sul C.T.U. non incombe L’ONERE DELLA PROVA
La C.T.U. non può essere ESPLORATIVA
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Organico Tribunale Civile di Ferrara in rapporto con il bacino di utenza e altri Tribunali
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Tribunale Tribunale Tribunaledi Ferrara di Roma di Vibo V.
abitanti 349.357 2.459.776 161.996 industrie 7.444 26.414 1.970 giudici togati 18 313 16 abitanti/giudici 19.409 7.859 10.125
fonte CSM su censimento 2001
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Principali argomenti :• La normativa di riferimento
Articoli commentati del codice di procedura civile• Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
Esame documenti / sopralluogo / relazioni CTP / nuovi documenti• La redazione dell’elaborato peritale• La CTU nella sezione Fallimentare (cenni)• La CTU negli Obblighi di Fare (cenni)• La CTU nelle Esecuzioni Mobiliari (cenni)• La redazione dell’istanza di liquidazione• La convocazione del CTU per chiarimenti• Novità introdotte dalla Legge 69-2009 (modifiche al C.p.C.)• Privacy e CTU / CTP• Il CTP (ricorrente / convenuto, nei giudizi di merito e cautelari)• La conciliazione innanzi al CTU art. 696-bis c.p.c.• Esempi di consulenze realmente svolte
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Parleremo anche di:1. CTU - misure cautelari
(Accertamento Tecnico Preventivo - ATP, misure di urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.);
2. La nullità della CTU;3. CTU / CTP - Appalti Pubblici,
calcolo delle riserve per anomalo andamento dell'appalto;
4. Calcolo dell'onorario CTU e delle spese;
5. Prove e rilievi CTU: modalità di esecuzione.
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Codice di Procedura CivileArt. 61 - Consulente tecnicoQuando e' necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica
Art. 194 - AttivitàIl consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze
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La normativa di riferimento
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Norme di Attuazione del Codice di Procedura CivileArt. 90 att. – Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice.Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali.
Art. 92 att. – Attività.Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
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La normativa di riferimento 2
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Decreto Ministeriale 30 maggio 2002Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.
Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90 (Indennità di missione)
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95 (Indennità di vitto)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196Codice in materia di protezione dei dati personali
Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero
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Principali norme di riferimento 3
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Le attività propedeutiche alla redazione della relazione
1. La ricezione dell’incarico2. Il rifiuto per incompatibilità con le parti3. L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti4. La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e
i CTP5. L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU6. Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame7. I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi8. I rapporti con i procuratori legali delle parti9. L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU10. Le memorie tecniche prodotte dalle parti
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La ricezione dell’incarico
• Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.
• In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, ecc.).
• Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso deve intendersi “ora di rito” (h 9.00).
• Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento.
• L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il compito affidato.
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Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att.
L’incompatibilità avviene quando il CTU:1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto;2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente tecnico (61);
5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo.
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L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti
ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA1. giuramento;2. formulazione dei quesiti (verifica completezza e congruenza);3. termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato
peritale, inviare/ricevere le relazioni provvisorie;4. acconto spese ed a chi viene posto a carico;5. data di inizio delle operazioni peritali;6. eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la
disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.);
7. ritiro dei fascicoli delle parti.
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La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP
La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità a quanto indicato nel verbale.
Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.”
In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni peritali.
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L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU
A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico
in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza,
il CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di
avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti
di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società
oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre
apparecchiature per eseguire tali misure).
È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra
anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI
verso terzi per i propri doveri di ufficio.
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Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame
L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di
comprendere l’oggetto di contesa.
Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA
RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE
LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie
controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova).
Il CTU su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei
CTP deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA.
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I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi
Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza. Normalmente, la risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi dei quali la parte fornisce idonei giustificativi.
Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.
L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici.
Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO.
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I rapporti con i procuratori legali delle partiÈ bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato.
Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA, IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione dell’incarico fino all’emissione della sentenza.
I rapporti con i procuratori delle parti devono essere improntati alla massima PROFESSIONALITÀ e NEUTRALITÀ.
Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni sulla logistica del luogo di accertamento, ecc.. Da un punto di vista deontologico non è corretto che un procuratore esprima concetti che riguardano il merito della causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi base cui si ispira il buon CTU.
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L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU
Nel processo il Giudice può ascoltare i testimoni.
Se l’udienza è precedente o coincide con quella in cui il CTU compare per il giuramento, OCCORRE TENERNE CONTO.
In tale ipotesi, nella relazione occorre menzionare tale circostanza al fine di rispondere ai quesiti (caso dei danni per finita locazione).
Le memorie tecniche prodotte dalle parti
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Le modifiche al
c.p.c. (2009)
prevedono che il
CTU invii la
relazione alle parti,
riceva e commenti
le osservazioni
Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO ESAME perché:• forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la
risposta ai quesiti; • il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per
condividerle o per confutarle; • integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il
quale si rischia di sbagliare. Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP.
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La redazione dell’elaborato peritale
Il contenuto della relazionei paragrafi riproducono il quesito del Giudicele affermazioni vanno motivatele tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando la propria tesi
La forma della relazioneutilizzo del formato legale (25 righe per cartella, corpo 12, anche se il codice prevede libertà della forma per il raggiungimento dello scopo – art. 121 c.p.c.)paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura / firma / elenco allegati
La raccolta e la presentazione degli allegatiorganizzare gli allegati per agevolarne la consultazione
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La nullità della CTUNullità Formalirelazione non firmatautilizzo di lingue diverse dall’italiano (art. 122 c.p.c.)
Nullità Sostanzialiviolazione del principio del contraddittorio (omesso invito alle parti, indisponibilità di una parte di consentire l’accesso alla controparte, acquisizione di documenti da una parte senza che la controparte ne abbia cognizione e vi acconsenta, ecc.)
valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti (qualora utilizzati per la formazione del giudizio tecnico senza il consenso di tutte le parti)omissione dell’esame dei luoghi (tranne che espressamente esonerato dal Giudice)
compiere valutazioni di tipo giuridico (tranne che propedeutiche alla risposta ai quesiti – caso della distribuzione delle spese del lastrico con patto in deroga al c.c.)
C.T.U.NULLA !
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
Riprendiamo dopo il coffee break.Ringrazio per la cortese attenzione.
Ing. Alberto BOTTI24
Ore 11:00
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La CTU nella procedura FALLIMENTARE
Distinguere l’ ESECUZIONE IMMOBILIARE dall’estimo per il FALLIMENTO alla consulenza nella PROCEDURA CONCORSUALE
Il CTU è un CONSULENTE DEL GIUDICE a tutti gli effetti.Il CTU tiene conto di quanto indica il CURATORE del fallimento. In caso di disaccordo INFORMA il Giudice.
Il Giudice può chiedere al CTU di FARE o di ACCERTARE cose o circostanze o fatti inerenti la sua competenza.
È necessario verificare preventivamente se l’argomento oggetto di incarico rientra nelle proprie COMPETENZE.
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La CTU negli OBBLIGHI DI FARE
I procedimenti cautelari si concludono normalmente con l’obbligo di eseguire lavori per scongiurare un pericolo e/o per far cessare i motivi della turbativa accertata dal CTU.
Qualora la parte onerata non provvede, chi ha interesse ricorre al Giudice affinché si eseguano lavori con modalità forzosa.
Normalmente, il Giudice nomina il CTU al fine di individuare la ditta per eseguire i lavori, nominando Direttore dei Lavori il medesimo CTU.
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La CTU nelle ESECUZIONI MOBILIARI
È una sezione del Tribunale specializzata nella vendita forzosa di BENI MOBILI (attrezzature industriali, ecc.) a seguito di insolvenza del proprietario.
Il CTU viene incaricato della STIMA dei beni.
Il CTU può essere anche incaricato di procedere alla vendita con l’incarico di “COMMISSIONARIO” (è un soggetto che, dietro mandato, vende beni per conto del committente e in nome proprio - art. 1731 c.c.).
Nel caso di mancato pagamento del prezzo, la vendita in oggetto resta efficace e ne RISPONDE IN PROPRIO il commissionario (532, 533 c.p.c.).
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La redazione dell’istanza di liquidazione
1. Vacazioni2. Onorario a percentuale (sul valore dei beni stimati)3. Indennità (per le attività svolte fuori dal comune di residenza)4. Spese
5. Prevenzione incaglio crediti
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La redazione dell’istanza di liquidazione 2ESEMPIO - Valore oggetto di causa € 100.000,00Art. 11 – D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002)
ONORARIO A PERCENTUALE minimo massimo
Totale Euro 2.798,05 5.601,82
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n. 115 Euro 559,61 1.120,36
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n. 115 Euro 2.798,05 5.601,82
TOTALE Euro 6.155,71 12.324,00
Importi imponibili, IVA e altri oneri esclusiMaggiorazioni applicabili se sussistono i requisiti previsti
dalla norma
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La redazione dell’istanza di liquidazione 3ESEMPIO - Valore oggetto di causa: non determinatoESEMPIO - Termine assegnato per completare l’incarico 90 giorniArt. 4 della Legge 319/80 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002
(G.U. n° 182 del 5 agosto 2002, art. 1)
Onorario a vacazione
consultazione atti, attività peritali, stesura e correzione minute
totale vacazioni: 180
1 × 14,68 = 14,68
179 × 8,15 = 1.458,85
Totale Euro (1) = 1.473,53
maggioraz. art.51 DPR 30.5.2002 n.115 294,70
maggioraz. art.52 DPR 30.5.2002 n.115 1.473,53
Totale Euro (2) = 3.241,76
Maggiorazioni applicabili se
sussistono i requisiti previsti dalla norma
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La redazione dell’istanza di liquidazione 4
INDENNITA’ (art. 55 DPR 30.5.2002 n. 115)ESEMPIO di n° 1 giorno di missione (dalle h 9:00 alle 21:00) e n° 2 pasti
rif. Norma n° €/cad Totaleindennità missione DPCM 16/3/90 1 24,12 24,12
indennità vitto DPCM 15/2/95 2 30,55 61,1TOTALE 85,22
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La redazione dell’istanza di liquidazione 5SPESE (art. 56 DPR 30.5.2002 n. 115)
Le spese sono solo quelle STRETTAMENTE NECESSARIE all’espletamento dell’incarico e devono essere ANALITICAMENTE INDICATE nell’istanza di liquidazione. La norma prevede che il CTU ALLEGHI l’eventuale corrispondente DOCUMENTAZIONE.Le spese che maggiormente ricorrono per una consulenza tecnica nel campo dell’edilizia civile sono le seguenti:
– Percorrenza auto– Marche da bollo, ecc.– Fotocopie– Fotografie– Certificati– Quote d’uso attrezzature, software, ecc.
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La redazione dell’istanza di liquidazione 6CALCOLO ANALITICO DELLE SPESE
ESEMPIO - calcolo costo chilometrico per uso autovettura:
costo percorrenzaannuo (€) annua (km) €/km % Totali
1 Ammortamento costo 9.375,00 20.000 0,47 47% 9.3752 Assicurazione 3.300,00 20.000 0,17 16% 3.3003 Bollo 750,00 20.000 0,04 4% 7504 COSTI FISSI 13.425,00 0,67 67% 13.4255 Manutenzione 1.500,00 20.000 0,08 7% 1.5006 Pneumatici 3.000,00 50.000 0,06 6% 1.2007 Benzina 1,60 8 0,20 20% 4.0008 COSTI VARIABILI 0,34 33% 6.7009 TOTALI 1,01 100% 20.125
Dati: Costo storico € 62.500,00Valore residuo € 25.000,00Consumo 8 km/lammortamento 4 anni
N.B.: alcuni Giudici applicano la tariffa al km di 1/5 del prezzo della benzina (0,36 €/km @ 1,80 €/l - legge 836/1973 e comma 13 art. 77-bis L. 133/2008)
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La redazione dell’istanza di liquidazione 7PREVENZIONE INCAGLIO CREDITI
COSA FARE PRIMA del Decreto di Liquidazione1. Valutare la solvibilità del debitore come emerge dagli atti, acquisendo
informazioni utili per la chiamata di eventuali terzi debitori2. Fotocopiare l’eventuale assegno ricevuto come anticipo3. Se il soggetto che versa è diverso dal debitore scrivere dichiarazione a
verbaleCOSA FARE DOPO il Decreto di Liquidazione4. inviare al debitore lettera normale con pro forma5. eventuale telefonata di cortesia al debitore per sollecitare il versamento6. inviare al debitore raccomandata con diffida e messa in mora e per
conoscenza alle parti costituite7. notificare al Giudice il mancato versamento al solo fine di valutare il
contegno della parte nel processo (art. 116 c.p.c.)8. chiedere e ottenere dalla Cancelleria il formato esecutivo Decreto
Liquidazione e notificare il precetto al debitore9. messa a ruolo del recupero crediti con eventuale chiamata dei terzi al fine
di notificare il Decreto Ingiuntivo / Precetto (a cura del Vs. legale)10. eventuale procedimento penale per mancata esecuzione del provvedimento
Giudice (art. 388 c.p.) – OPZIONALE PIGNORAMENTO
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La convocazione del CTU per chiarimenticircostanza ancora possibile anche a seguito delle modifiche al c.p.c.
Cosa fare• ANALIZZARE PREVENTIVAMENTE i rilievi e le note critiche• preparare preventivamente una nota in risposta (se del caso)• ATTENDERE in udienza le richieste del Giudice• Come dispone il Giudice: fornire i chiarimenti a verbale, ovvero con
specifica nota da depositare successivamente in Cancelleria• Mantenere un comportamento improntato alla PACATEZZA DEI
TONI ed alla SOSTANZA DEI CONTENUTI
Cosa NON fare• Cedere alle PROVOCAZIONI del difensore cui la CTU nuoce• RISPONDERE DIRETTAMENTE ai difensori, senza il consenso del
Giudice
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Modifiche al Codice di procedura civileArt. 46 comma 1 e 5; art. 52 comma 1 L. 69-2009
• la preventiva formulazione dei quesiti da parte del Giudice, rispetto all’udienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4);
• la preventiva trasmissione alle parti della relazione redatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in Cancelleria (art. 46 comma 5);
• la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazione al 10% in rapporto a quelli affidati dall’ufficio (art. 52 comma 1).
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Privacy CTU e CTPDelibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
• i dati oggetto di trattamento possono essere solamente quelli necessari ad adempiere all’incarico ricevuto;
• le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da accessi ed utilizzo indebito, ovvero idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione e di accesso non autorizzato devono essere quelle stabilite dal Codice sia in maniera preventiva (art. 31) sia nel rispetto delle misure minime (art. 33, 34, 35 e Allegato B “disciplinare tecnico “ allegato al Codice).
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Privacy CTU e CTPDelibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
• Consenso informato …………….............
Art. 13 (solo CTP)• Documento Programmatico Sicurezza ...
Art. 33, c. 1, let. g); all. B• Incarico scritto a terzi …………………………………
Art. 30 • Impartisce istruzioni a terzi …………………………..
Art. 30 • Adotta misure idonee e preventive ……………………
Art. 31 • Adotta misure minime …………………
Art. 33, 34, 35, all. B
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Riprendiamo dopo la pausaRingrazio per la cortese attenzione.
Ing. Alberto BOTTI39
Ore 13:00
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La conciliazione innanzi al CTU ex 696-bis c.p.c.
• È una circostanza RARA• Il CTU chiede al Giudice in udienza QUANDO esperire
il tentativo di conciliazione • Durante il tentativo di conciliazione il CTU non deve
esprimere valutazioni di merito sulla controversia• Di norma, il tentativo di conciliazione andrebbe
esperito al termine del periodo assegnato al CTU, salvo diverso avviso del Giudice
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Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P.È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile
Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici, se CTP attrice / ricorrente o se convenuto con inversione onere
CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce delle recenti modifiche al c.p.c.)
PRINCIPALI ERRORI DEL CTPNon ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso / costituzioneCompare al sopralluogo senza conoscere il quesito, né gli atti di causa (tranne che sia una specifica e concordata strategia difensiva)
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Il Consulente Tecnico di Parte RICORRENTEnelle misure cautelari
Ha il compito di guidare con AUTOREVOLEZZA il CTU
Di norma, ha redatto una PERIZIA allegata al ricorso
Nei casi più complessi, focalizza l’attenzione sui danni / cose di MAGGIOR VALORE ECONOMICO
Indica AUTOREVOLMENTE i rimedi necessari a far cessare la turbativa
CONTROLLA l’operato del CTU in sintonia con il difensore legale
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Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTAnelle misure cautelari
CONTROLLA le attività peritali (CTU e CTP ricorrente)
Attiva il CONTRADDITTORIO con il CTP
Assume un profilo di maggiore o minore attività a seconda della tesi della convenuta, coordinandosi con il DIFENSORE legale
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Il Consulente Tecnico di Parte ATTRICEnel giudizio di merito
È necessario riceva l’incarico con largo ANTICIPO
Supporta il DIFENSORE legale
Ha redatto PREVENTIVAMENTE una robusta relazione
Ha l’onere di DIMOSTRARE la tesi tecnica
GUIDA (con moderazione) il CTU durante le operazioni
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Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTAnel giudizio di merito
Difesa tecnica dalla CITAZIONE
Valuta con il difensore eventuali argomenti tecnici oggetto di domanda RICONVENZIONALE
Dimostra l’estraneità dalla COLPA della parte che difende
Quantifica economicamente i DANNI o esclude i danni non pertinenti la parte che difende
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Classificazione Argomenti C.T.U.
A. T. P.AcusticaAppalti pubbliciAppalti privatiAscensoriDanni da locazioneDivisioni ereditarieDistanze Danni da mezzi d’operaEsproprioEquo canoneEsteticaEstimo
InfiltrazioniMillesimiProprietà IndustrialeStruttureTermotecnicaUsucapione Urbanistica
CTU - misure cautelari (Accertamento Tecnico Preventivo - ATP, misure di urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.);
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Consistono nell’accertare la qualità e la condizione delle cose oggetto del ricorso
Spesso il quesito comprende anche l’individuazione delle cause dei danni accertati, e la parte che ha materialmente provocato gli inconvenienti
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L’accertamento di cose «complesse» deve essere concordata con i CTP, in caso contrario chiedere autorizzazione al Giudice
Quando il Giudice stabilisce l’urgenza del procedimento la liquidazione consente l’applicazione della maggiorazione ex art. 51 DPR 30.5.2002 n. 115
CTU – Prove e rilievi: come procedere
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Valutare l’accuratezza della misura richiesta (tolleranza) per rispondere al quesito posto dal Giudice, al fine di quantificarne il costo.
Verificare l’invasività dei rilievi e il pregiudizio alla proprietà privata della parte avversaria (rigetto del carattere esplorativo della CTU)
Nei casi più controversi occorre metter a punto una procedura in contraddittorio con i CTP e ricevere specifica autorizzazione dal Giudice, anche per ulteriore acconto e personale specializzato.
Valutare il margine di indeterminazione delle modalità di misura
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APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 11 spese generali non remunerate2 mancata formazione dell'utile3 interessi per spese generali ed utile4 sottoproduzione manodopera5 ammortamenti mezzi e beni strumentali6 maggior incidenza personale di cantiere7 spese fisse cantiere8 maggiori costi assicurazioni e fideiussioni9 incremento costi per ritardata produzione10 oneri sicurezza non remunerati
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APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 2ANOMALO ANDAMENTO DELL’APPALTO:
spese generali e utile non remunerati
periodo 1operazione Descrizione 10-gen-02
15-mar-03A Perizia di Raccordo e Variante n° 2 - Atto Aggiuntivo Euro 5.991.682,60
consegna lavori atto aggiuntivo n° 2 10-gen-02B durata contrattuale giorni 430C Ultimazione contrattuale lavori 15-mar-03D aliquota spese generali art.14 L. 741/81 15,0%E utile dell'appalto % 10,0%T importo netto lavori impresa BETA al 15-mar-03 Euro 1.943.189,29 W SAL lavori al 15-mar-03 (media SAL 15 e SAL 16) Euro 5.895.847,86
W-T produzione ALFA al 15-mar-03 Euro 3.952.658,56 A- (W-T) mancata produzione ALFA al 15-mar-03 Euro 2.039.024,04
(A-(W-T)/B) mancata produzione giornaliera Euro/giorno 4.741,92 Y mancata produzione al netto dell'utile Euro/giorno 4.310,83 Z mancata produzione al netto dell'utile e delle sp. Gen. Euro/giorno 3.748,55
Z - Y mancata remunerazione giornaliera sp.gen Euro/giorno 562,28 (Z-Y)xB spese generali non remunerate periodo 1 Euro 241.780,40
U mancata remunerazione giornaliera utile Euro/giorno 431,09 U x B utile non remunerato periodo 1 Euro 185.367,14
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ESEMPI di consulenze realmente svolte:1. Taglio delle scale per costruire un ascensore2. Lavori pubblici - anomalo andamento dell’appalto3. Temperatura erogata da un impianto di
riscaldamento comune - con istanza ex art. 92 att. c.p.c..
4. Pericolo di crollo di un muro condominiale su strada – COSA AVRESTE FATTO VOI? COME È ANDATA A FINIRE?
5. Intonaco crollato - COSA FARESTE VOI?6. Infiltrazioni - COSA FARESTE VOI?
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Ringrazio per la cortese attenzione.
Ing. Alberto BOTTIVia Giulio Bas n° 15 00124 ROMATel. 06 5093 11 10Cell. 347 5474 534Fax 06 233 232 515 e.mail: alberto.botti.roma@gmail.com
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