Intesa del 30 aprile 2009 Decreto legislativo 150/2009 Decreto legislativo 165/2001 (novellato)...

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Intesa del 30 aprile 2009 Decreto legislativo 150/2009 Decreto legislativo 165/2001 (novellato) Circolare Funzione Pubblica n. 7/2010 Art. 6 CCNL 29.11.2007

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della contrattazione integrativa d’istituto è triennale,(Intesa del 30 aprile 2009, art. 4, comma 2,lett. a)) in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza giuridica e quella economica (art. 40, comma 3, decreto 165/01).

L’art.40 del decreto 165/01 si occupa di contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Concetti principali dell’art. 40 sintetizzati nella circolare n. 7 funzione pubblica:

1. Rispetto del principio di “corrispettività”;2. Assicurare adeguati livelli di efficienza e

produttività dei servizi pubblici;3. La contrattazione collettiva destina al

trattamento accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento economico accessorio complessivo.

Organizzazione degli uffici; Materie oggetto di partecipazione sindacale; Prerogative dirigenziali e conferimento e revoca incarichi; Art. 1, c. 2, lett. C) legge 421/1992 (responsabilità giuridiche dei

dipendenti; gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi; i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;i procedimenti di selezione per l’accesso o per l’avviamento al lavoro; i ruoli e le dotazioni organiche, previa informazione alle OO.SS. rappresentative; la garanzia della libertà d’insegnamento; la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività).

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE SI CONTRATTA SU:

Sanzioni disciplinari; Valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento

accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.

La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (punto 4 dell’Intesa; art. 40, comma 3 bis, decreto 165/01);

I contratti integrativi sono soggetti ad un controllo sulla compatibilità dei costi (relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa) che devono essere certificate dai revisori dei conti (artt. 40 e 40 bis del decreto 165/01).

I contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31.12.2010 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione nonché a quelle riguardanti merito e premialità (art. 65 decreto 165/01).

“…. le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti..” –

Sulla base di quanto previsto dall’art. 34, non sono più contrattabili i seguenti punti dell’art. 6 del vigente CCNL: lettera h) : modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF; lettera i) : criteri per l’assegnazione del personale a plessi e sezioni staccate; lettera m): organizzazione del lavoro e articolazione degli orari, individuazione del personale da utilizzare nelle attività finanziate col FIS.

Il D.Lvo 141 interpreta autenticamente il decreto 150 nel senso che “l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”.

Di conseguenza tutti i contratti integrativi stipulati dopo il 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del 150) avrebbero dovuto essere già adeguati alla legge.

In secondo luogo il decreto correttivo stabilisce che il comma 5 dell’art. 65 del d.lvo 150/2009, deve essere interpretato nel senso che le norme sui contratti collettivi nazionali, demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi.

1. Predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria;

2. Predisposizione di una relazione illustrativa;

3. Obbligo di pubblicazione in via permanente sul sito internet della scuola:

dei contratti integrativi stipulati; delle relazioni tecnica ed illustrativa certificate dai

revisori dei conti; degli esiti della valutazione da parte dei cittadini-

utenti sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici ecc.. (dopo la pubblicazione dell’apposito modello).

Trasmettere all’ARAN e al CNEL per via telematica ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 46 del decreto 165, entro 5 giorni dalla sottoscrizione:

Del contratto con allegate le relazioni con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Non sono previsti, per noi, altri invii.