Impianti di pressurizzazione idrica per reti antincendio...1. Le disposizioni di prevenzione incendi...

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CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ART. 7 D.M. 05/08/2011ART. 7 D.M. 05/08/2011

Impianti di pressurizzazione idrica per reti antincendio

Normativa e criteri di verifica

1 marzo 2017

Per. Ind. Massimo AngioliniIspettore Antincendi Esperto

massimo.angiolini@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

F I R E N Z E

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI ART. 7 D.M. 05/08/2011ART. 7 D.M. 05/08/2011

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012

G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013

"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi“

Entrato in vigore il 4 aprile 2013

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012

Articolato con 7 articoli

Regola Tecnica con 6 punti

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012

Chiarisce gli aspetti inerenti la “progettazione, la costruzione,

l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi”

sancisce l’utilizzo delle norme tecniche di progettazione rilasciate ed emanate da “Enti di normazione nazionali, europei ed internazionali”

Oltre a disciplinare l’aspetto tecnico per la realizzazione degli impianti, indica la documentazione da produrre per la progettazione e i successivi controlli

Il decreto evidenzia gli aspetti relativi alle reti idranti antincendio e agli impianti sprinkler installati in attività soggette a normativa specifica indicando delle disposizione minime da seguire in merito a livelli di rischio, alla protezione esterna, alla classificazione degli ambienti e alle caratteristiche dell’alimentazione idrica.

Le indicazioni vengono riassunte nelle tabelle 1 e 2

Disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva

installati nelle attività del DPR 151/2011, qualora previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi

Art. 1 Finalità

Art. 2 Campo di applicazione

Attività a rischio di incidente rilevante D. Lgs. 334/1999 (D.Lgs. 105/2015)

Edifici storici sede di archivi e biblioteche DPR 418/1995

Impianti di distribuzione stradale GPL per autotrazione DPR 340/2003

Edifici storici sede di gallerie, mostre e museiDM 569/1992

Non si applica a:

Depositi di GPL superiori a 5 mc DM 13/10/1994

Soluzioni idroalcolicheDM 18/05/1995

Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione DM 24/05/2002

Depositi di GPL fino a 13 mcDM 14/05/2004

Impianti esistenti se non oggetto di

MODIFICA SOSTANZIALE

Non si applica a:

Art. 3 Commercializzazione UE

Nella costruzione degli impianti si devono utilizzare prodotti conformi a specifiche comunitarie (es. Direttiva 89/106, Reg. UE 305/2011). In mancanza di queste i prodotti impiegabili devono essere prodotti o commercializzati in uno degli stati membri (più la Turchia), prodotti in uno Stato EFTA e comunque devono garantire pari garanzie dal punto di vista della sicurezza antincendio così come previsto dal decreto.

Gli impianti di protezione attiva costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di:

• rivelazione, segnalazione e allarme incendio

• di estinzione e controllo dell’incendio

• di controllo del fumo e del calore

Art. 4 Obiettivi e responsabilità

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione.

Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Art. 4 Obiettivi e responsabilità

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è approvata la regola tecnica

allegata al presente decreto.

Art. 5 Disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.

2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 6 Abrogazioni e aggiornamenti

4 aprile 2013

Art. 7 Entrata in vigore

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO

L'INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE Al CONTROLLI DI PREVENZIONE

INCENDI

Allegato

1. TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, TOLLERANZE DIMENSIONALI E SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI

Termini e definizioni DM 30/11/1983

Impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro l'incendio:

-rivelazione incendio e segnalazione allarme

-estinzione o controllo di tipo automatico o manuale

-controllo del fumo e del calore

1.2 DEFINIZIONI

REGOLA DELL’ARTE

Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali

1.2 DEFINIZIONI

Esempio

Tipologia dell’impianto

natura dell’impianto o dell’agente estinguente utilizzato

Dimensione tipica dell’impianto

i. per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779

i. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio è il numero di rivelatori automatici o il numero dei punti di segnalazione manuale

I. per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori

I. per gli impianti di estinzione di tipo speciale si intende la quantità di agente estinguente

I. per gli impianti di controllo del fumo e del calore è la superficie utile totale degli evacuatori e la portata per i sistemi di evacuazione forzata

Progetto dell'impianto

planimetrie e relazione tecnica indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente.

Manuale d'uso e manutenzione dell’impianto

contiene le istruzioni per la gestione dell’impianto e la manutenzione ed è

predisposto dall’installatore

Ente di normalizzaziome

Organismo Europeo di Normalizzazione o Organismo di Normalizzazione appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono contraenti dell’accordo SEE

la regola dell’arte

MONDIALE - ISO

EUROPEA - CEN

NAZIONALE - UNI

ISO

UNI ISO

UNI EN ISO

specifica dell'impianto che si intende realizzare

secondo norme nazionali o europee

A firma di tecnico abilitato

Realizzato secondo norme emanate da organismi internazionalmente riconosciute

A firma di professionista antincendio

2.1 - Progettazione

L’impianto deve essere progettato, realizzato e mantenuto a regola dell’arte. Alle norme UNI, CEN è riconosciuta la presunzione della regola dell’arte.

il progetto redatto secondo le norme UNI, CEN o altro ente UE o in accordo SEE è redatto da

tecnico abilitato

il progetto redatto secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (es. NFPA) è redatto da

professionista antincendio

2.1 - Progettazione

2.2 - Installazione

Gli impianti devono essere installati a regola d’arte seguendo il progetto, le norme vigenti e le regomentazioni applicabili

L’installatore, al termine dei lavori, dovrà predisporre un manuale d’uso e manutenzione da consegnare al titolare dell’attività

Per gli impianti esistenti il manuale dovrà essere predisposto da un professionista antincendio

2.3 - Esercizio e manutenzione

Documentazione da produrre per la presentazione della SCIA da conservare presso il titolare dell’attività

Progettazione con approccio ingegneristico (FSE) DM 9 maggio 2007

Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio

mod. CERT. IMP.

Dich . conformità art. 7 D.M. 37/08

\

MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP.

A firma di impresa installatrice MOD. PIN 2.5 – 2012

CERT.IMP.A firma di professionista

antincendio

Le operazioni di controllo e manutenzione ed eventuale verifica periodica devono essere annotate in apposito registro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 6 del DPR 151/2011, aggiornato e disponibile per un eventuale controllo del Comando VV.F.

Documentazione inerente per l’esercizio Registro dei controlli

In una attività dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 regolamentata da specifica disposizione di prevenzione incendi è necessario installare un impianto di protezione attiva:

se previsto nella specifica regola tecnica

oppure

se stabilito dalla valutazione del rischio d’incendio

Nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

- se stabilito nell’ambito dalla valutazione del rischio d’incendio

- se prescritto dal Comando VV.F. nell’ambito dei procedimenti del DPR 151/2011

Rete di idranti per attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi

Per le attività regolamentate da provvedimenti emanati della pubblicazione del decreto si applica la norma UNI 10779

I parametri di progettazione vengono integrati rispetto alla norma UNI 10779 come indicato nella tabella 1

Tabella 1

Scuole

Autorimesse

punto 9.6.1 Alimentazioni idriche singole

punto 9.6.2 : Alimentazioni idriche singole superiori

punto 9.6.3 Alimentazioni idriche doppie

Alimentazioni idricheUNI 12845

La necessità di prevedere l’installazione di una rete idranti, i livelli di pericolosità, le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell‘alimentazione idrica, ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, sono stabiliti dal progettista nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio

La necessità di prevedere la rete idranti e l’attribuzione dei livelli di pericolosità potrà essere stabilita dal Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

In ogni caso si applicano le specifiche disposizioni integrative previste al punto 4.2

Rete di idranti per attività NON regolamentate da specifiche disposizioni di

prevenzione incendi

norma UNI EN 12845

Altre norme di organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio

Impianti sprinkler

Altri impianti di protezione attiva contro gli incendi