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CONVEGNO ODCEC IL NUOVO BILANCIO FINANZIARIO PER GLI ENTI LOCALI: IL PERCHÉ DI UNA SCELTA
IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO E L’AVVIO DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA
Massimo Anzalone
Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica - IGECOFIP
Milano, Auditorium San Fedele Via Hoepli, 3/b
16 Settembre 2014
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Principali argomenti trattati
• NUOVI VINCOLI EUROPEI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE
• PIANO DEI CONTI INTEGRATO
• LA TRANSAZIONE ELEMENTARE
• L’INTRODUZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE
• LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE INTEGRATA ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA
• LA MATRICE DI CORRELAZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
• IL PIANO DEI CONTI E GLI SCHEMI DI BILANCIO: L’ESEMPIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
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I problemi ad oggi
Ad oggi, in materia di finanza pubblica si ravvisano: • Difformità negli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
• Difformità nelle anagrafiche contabili utilizzate per la produzione e l’elaborazione del bilancio
• Regole e principi contabili tra loro non coerenti e assenza di un glossario che aiuti le amministrazioni in fase gestionale
• Assenza di una contabilità economico-patrimoniale valida per l’insieme delle amministrazioni pubbliche
Ciò comporta: • Difficoltà (o impossibilità) nella comparazione tra i bilanci delle amministrazioni
• Difficoltà nella produzione dei conti consolidati (difformità nelle regole di registrazione e poca tracciabilità delle informazioni contabili)
• Difficoltà in sede di raffronto tra le elaborazioni prodotte dal MEF e quelle di Istat e Banca d’Italia
• Necessarie e dispendiose attività per portare a coerenza i diversi schemi contabili delle Amministrazioni attraverso lavori di riconciliazione ex post che, limitando di fatto la trasparenza delle elaborazioni, inducono possibili distorsioni in fase di valutazione politica degli interventi
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I problemi ad oggi: come risolverli
• Un piano dei conti integrato
• Introduzione della contabilità economico-patrimoniale
• Principi comuni
• Uguali schemi di bilancio
• Riconduzione a sistema delle normative esistenti in materia di contabilità e finanza pubblica
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Art. 1 Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al
perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica.
Legge n.196/2009 di contabilità e finanza pubblica – Art. 1
Sul tema dell’armonizzazione dei bilanci
interviene la legge costituzionale 20 aprile
2012, n.1 che identifica tale materia tra quelle
di legislazione esclusiva dello Stato
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Art. 2 Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche
tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti
satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e
adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico- patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi
controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo
criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Legge n.196/2009 di contabilità e finanza pubblica – Art. 2
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Il Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della
Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città
metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione,
gestione e rendicontazione della finanza pubblica (art.2, comma 1)
L’armonizzazione nella legge n. 42/2009
[…] i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni
schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale
individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-
patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi
eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni
pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori […] (art.2, comma 2)
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VINCOLI IN AMBITO EUROPEO E POTENZIALI IMPATTI SUI SISTEMI CONTABILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - 1/3
La disponibilità e la qualità dei dati SEC 95 è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione. Il SEC 95 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. Tuttavia, tali statistiche di bilancio secondo il principio di competenza si basano
su una precedente compilazione dei dati di cassa, o dati equivalenti. Questi
ultimi possono essere determinanti per un migliore e tempestivo monitoraggio di
bilancio al fine di evitare il tardivo rilevamento di errori di bilancio rilevanti. La
disponibilità di serie temporali di dati di cassa relativi all’andamento del bilancio
può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza
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Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - 2/3
Articolo 3:
Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e
audit indipendente.
Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori
dell’amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e
regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri
pubblicano in particolare:
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Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri - 3/3
Articolo 3:
a) i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se
i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti
frequenze:
• mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i
sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed
enti di previdenza e assistenza sociale, e
• trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il
sottosettore amministrazioni locali;
b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.
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La statistical governance dell’Unione Europea 1/2
La necessità di migliorare la qualità dei dati soggiacenti il calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini della valutazione delle politiche economiche intraprese dagli Stati aderenti all’Unione Economica e Monetaria è, oggi, avvertita con forza, quale azione imprescindibile a supporto alle strategie economiche degli Stati membri. La Commissione europea ha inteso rafforzare la statistical governance dell’Unione al fine di assicurare che la qualità dei dati sia assicurata a ogni livello della filiera di produzione delle statistiche di finanza pubblica. In un contesto nuovo Eurostat ha illustrato il modo in cui è cambiata la catena del valore in cui la qualità del dato “di base” diventa essenziale per il risultato finale e per tale motivo la nuova parola chiave introdotta da Eurostat è : upstream data sources (“risalire alla fonte dei dati”).
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La statistical governance dell’Unione Europea 2/2
Essenziale la cooperazione e la perfetta comprensione tra istituzioni coinvolte nel processo di produzione delle statistiche finanziarie con responsabilità diverse tra chi deve produrre il dato e chi controlla il processo. Inoltre, vista l’Impossibilità di verifica della qualità del singolo dato del singolo ente, ogni paese membro dovrà assicurare un efficace sistema di controlli interni ed esterni; in questo ambito si inserisce il nuovo ruolo delle Corti dei Conti e una più intensa collaborazione tra le stesse Corti e gli Istituti di statistica.
Eurostat può oggi effettuare visite per verificare l’affidabilità dei dati di base (UDV) presso le singole amministrazioni pubbliche ed in particolare presso il ministero delle finanze quale responsabile della raccolta di tutti i dati per il successivo invio all’istituto di statistica. Il carattere di queste visite sarà preventivo e finalizzato a migliorare la qualità della “traduzione” di tali dati di base in quelli necessari alla compilazione delle statistiche SEC95. Lo scopo delle visite non è quello di certificare la qualità del dato ma di controllarne la qualità.
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ESIGENZA DI
CLASSIFICAZIONE DEI DATI
DI FINANZA PUBBLICA
ESIGENZE DI ELABORAZIONE E CLASSIFICAZIONE
INTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE
ESIGENZE DI E CONTROLLO
ESTERNE
Corretta classificazione dei
dati di bilancio delle
amministrazioni pubbliche
Traduzione dei dati di
contabilità pubblica
secondo il SEC95
Introduzione della
contabilità economico
patrimoniale
Esplicitazione della finalità
della spesa e approvazione
dei bilanci per missioni e
programmi
Controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza
pubblica degli stati membri
da parte della Commissione
Europea
Introduzione del
Piano dei conti e
adozione di un
sistema contabile
integrato di
scritturazione
contabile
Classificazione e monitoraggio dei dati di finanza pubblica
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I problemi nella costruzione del piano dei conti
Per realizzare un piano dei conti applicabile all’insieme delle amministrazioni pubbliche, occorreva:
• Immaginare le esigenze contabili di quasi diecimila enti e tradurre tali esigenze in delle voci di bilancio
• Costruire una struttura coerente di rappresentazione contabile che unisse insieme le esigenze della contabilità finanziaria con quelle della contabilità economico-patrimoniale
• Portare a unità i contributi prodotti nell’ambito dei gruppi di lavoro che si sono determinati in conseguenza del diluvio normativo seguito alla legge 196/2009
• Garantire che le voci di bilancio avessero un livello di dettaglio tale da garantire la loro corretta traduzione secondo gli standard SEC95 ai fini del monitoraggio dei parametri di Maastricht in accordo a quanto stabilito anche dai recenti interventi normativi in materia di finanza pubblica (vedi Six pack)
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Il piano dei conti 1/2
Il PDC è lo strumento che riconduce a uno schema classificatorio comune le operazioni contabili realizzate da tutti gli enti che lo applicano, permettendo così di superare la frammentazione e le difficoltà che tuttora si riscontrano in Italia, in sede di produzione dei quadri di finanza pubblica e di comparazione dei relativi schemi di bilancio.
A partire dal biennio 2015-2016 più di 9000 enti adotteranno il COMUNE PIANO DEI CONTI INTEGRATO, predisposto dalla RGS in collaborazione con uffici interni ed esterni al MEF, e comuni SCHEMI DI BILANCIO.
Puntando al superamento delle diversità, di carattere formale e sostanziale, che hanno contraddistinto
i sistemi contabili italiani, la necessità era di riportare a unità metodologica e di indirizzo l’intero sistema di produzione delle statistiche di finanza pubblica.
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Ciò ha comportato e comporta:
• la revisione organica di tutte le strutture di bilancio delle amministrazioni
• la predisposizione di un glossario e di una anagrafica unica per le voci di bilancio delle amministrazioni
• l’introduzione, per la prima volta in Italia, di una contabilità integrata (non frutto di riconciliazione né, in senso stretto, derivata) atta a rilevare non solo gli aspetti finanziari ma anche quelli economico patrimoniali
• la possibilità di confrontare i bilanci delle amministrazioni in regime di contabilità finanziaria con quelli delle amministrazioni in civilistica
• la modifica dell’intera struttura SIOPE che verrà aggiornata sulla base della struttura del piano dei conti
• una corretta traduzione dei dati di contabilità pubblica secondo gli standard SEC95
Il piano dei conti 2/2
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DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011, N. 91 DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 (correttivo del dlgs n.118)
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Art. 4 Piano dei conti integrato 1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica,
nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di
dettaglio, individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificità delle proprie attività istituzionali,
definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa,
ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalità, fermo restando la riconducibilità delle voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
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In conformità a quanto disposto dall’art. 4, co. 3 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 novembre 2013 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132
Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
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Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
Art. 5 finalità del piano dei conti 1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione contabile
finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e
all'adozione del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, [..];
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle
spese, dei costi e dei ricavi, nonché' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della
manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede
di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.
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Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
Art. 7 Piano dei conti e struttura dei documenti contabili 1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5 e 6,
rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente
all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica.
Tale obbligo vincola le amministrazioni a non poter più predisporre i cosiddetti «Capitoli calderone»
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Il raccordo con le classificazioni internazionali
Fondo Monetario Internazionale Special Data Dissemination Standard
Piano dei conti integrato Modulo finanziario
Commissione Europea
Sistema Europeo dei conti
(SEC2010) LI
V
Voce Cod
1 TAX REVENUE I Entrate correnti di
natura tributaria,…
E.1.00.00.00.000 Operazioni di distribuzione e
redistribuzione
11 Taxes on income, profits and
capital gains
II Tributi E.1.01.00.00.000 D45 Fitti di terreni e diritti di
sfruttamento di giacimenti
111 Individual income taxes … … …. D2 Imposte indirette
1111 Tax on wages and salaries V IRPEF, riscossa xxxx E.1.01.01.01.001 D51 Imposte sul reddito
1112 Tax of unincorporated individuals … … … D59 Altre imposte correnti
… … … … … … ….
Il comune piano dei conti integrato per l’armonizzazione dei sistemi contabili, Massimo Anzalone, Indra Macrì. Aziendaitalia, Enti locali. IPSOA
L’elevato dettaglio contabile del piano dei conti permette la corretta riclassificazione dei dati di contabilità pubblica secondo gli standard di contabilità nazionale ai fini della produzione del conto della PA usato per il monitoraggio dell’indebitamento netto (deficit).
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Art. 4 Piano dei conti integrato 4. […] I successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Aggiornamento del piano dei conti: cosa prevede il DPR di adozione
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Comma 1: raccordo con il SEC e raccordo con il Dlgs n. 91/2011 (da coordinamento sostanziale a collegamento formale tra le norme in materia di Pdc)
Comma 2: introduzione, mediante il Pdc, di una contabilità integrata
Comma 3: scritture tipiche della Contabilità economico patrimoniale per le quali non sussiste una integrazione diretta con le scritture di tipo finanziario
Comma 4: ampliamento del piano dei conti a fini gestionali
Comma 5: Pdc quale riferimento per la definizione dei documenti di finanza pubblica. Maggiore aderenza con la struttura definita dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132
Commi 6 e 7: trasmissione alla Banca Dati Unitaria e Pdc differenziati tra regioni ed enti regionali da una parte e province, comuni e enti locali dall’altra
Comma 7 ter: aggiornamenti del Pdc
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs. 10-8-2014 n. 126. ART. 4 il piano dei conti integrato. Elementi chiave
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1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli enti locali e i loro enti
strumentali, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi
contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di
integrazione, rettifica e ammortamento, […].
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle
predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs. 10-8-2014 n. 126. ART. 4 il piano dei conti integrato
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5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al
consuntivo, le amministrazioni trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs. 10-8-2014 n. 126. ART. 4 il piano dei conti integrato
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7 bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi,
è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1; b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.
7 ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D.Lgs. 10-8-2014 n. 126. ART. 4 il piano dei conti integrato
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Art. 5 transazione elementare
1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
Art. 7 Modalità di codificazione delle transazioni elementari
1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le Regioni e gli enti locali e i loro enti strumentali codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto; b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Transazione elementare
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1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei
conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal: a) COD funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli
schemi di bilancio; b) COD economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6
concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali; c) COD identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese; d) COD identificativo delle transazioni dell’Unione europea di cui al comma 2; e) COD SIOPE; f) COD unico di progetto, identificativo del progetto d’investimento pubblico realizzato dall’amministrazione (solo
per le spese di investimento); g) COD identificativo dell’entrata ricorrente e non ricorrente.
2. Il COD identificativo delle transazioni dell’Unione europea è costituito da: a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane,
destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate; b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;
3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.
4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto. (art. 13)
DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione: la transazione elementare
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Art. 8 Adeguamento SIOPE 1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, del la legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio
2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in
contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano del conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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Art. 3 Adozione del piano dei conti 12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
35
Art. 11. Schemi di bilancio 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: […] […] 14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
36
Bilancio dello Stato
Legge n.196/2009 Art. 40
Ambito di applicazione
normativo
Avvio Lavori: 10/2010
Si decide per una
contabilità integrata
Decreto del Presidente
della Repubblica
del 4 ottobre 2013, n. 132
Estensione dell’ambito
di applicazione agli enti
territoriali, vincolo degli
schemi di bilancio al
PDC e adeguamento del
SIOPE al Piano
finanziario del PDC
PDC usato ai fini della
sperimentazione
e studio di riforma del
118/2011
Avviati tre tavoli di
lavoro:
• Entrate bilancio (per la
parte delle tributarie con
DF, Istat e IGEPA)
• Spese Bilancio
• CE - SICOGE
Tassonomia e schemi di
bilancio
D.M. 27 marzo 2013
Criteri e modalità di
predisposizione del budget
economico delle
Amministrazioni pubbliche
in contabilità civilistica
- Vincolo della tassonomia al
PF del Piano dei conti -
Raccordo con CE
e SP Sanità e
studio di
riconciliazione
con Gestione
Sanitaria
Accentrata (GSA)
Tavolo di lavoro
per la definizione
del PDC delle
Università di
concerto
MIUR-MEF
Ambito di applicazione: il piano dei conti quale elemento di coordinamento della finanza pubblica
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI IN
CONTABILITÀ FINANZIARIA
AMMINISTRAZIONI IN
CONTABILITÀ CIVILISTICA
AC, AL (≠ dagli enti
territoriali), EDP
D.Lgs. n. 91/2011
Enti territoriali
D.Lgs. n. 118/2011
Titolo I
Altre AC e AL
D.Lgs. n. 91/2011
Settore sanitario
D.Lgs. n. 118/2011
Titolo II
Università
Legge n. 240/2010
e decreti delegati
M. Anzalone, [2014], Il DPR 4 ottobre 2013, n. 132 di adozione del piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.
37
ARCHITETTURA DEL PIANO DEI CONTI Scelta del livello di dettaglio Interlocuzione istituzionale Struttura Modello di integrazione
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GRUPPO DI LAVORO PDC INIZIALE: • Ispettorati RGS • Dipartimento del Tesoro • Dipartimento delle Finanze • Istat • Provincia di Roma • CONSIP
Interlocutori coinvolti nella predisposizione del PDC
INTERLOCUTORI COINVOLTI IN ALTRI SPECIFICI GRUPPI DI LAVORO: • Regioni • Province • Comuni • ANCI • UPI • Università • Dottori commercialisti • Agenzie per la protezione dell’ambiente • Ministero della Salute • Ministero dell’Istruzione e della Ricerca • INPS • INAIL
39
GRUPPO DI LAVORO PDC
Interlocutori coinvolti nella predisposizione del PDC
GRUPPI CON I QUALI SI È ATTIVATO UN COORDINAMENTO: • GdL Schemi di bilancio • COPAFF • Università • Sperimentazione enti territoriali • Gestione Sanitaria Accentrata.
Gruppo congiunto Sperimentazione - Ministero della Salute
• GDL applicazioni disposizioni del Dlgs 91 – (coordinamento dell’IGF)
GRUPPI DI APPROFONDIMENTO: • ENTRATE TRIBUTARIE • REDDITI DA LAVORO • FLUSSI CON L’UNIONE EUROPEA • PRESTAZIONI SANITARIE E ASSISTENZIALI • CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE • RAPPORTO PDC - SICOGE • DEBITO PUBBLICO
40
Il piano dei conti: struttura
Matrice di transizione/correlazione tra i moduli
Le modalità di redazione del piano dei conti secondo la legge n. 196/2009 non erano chiare.
L’affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale si spingeva perché avvenisse ex post e solo sugli schemi di bilancio.
Si è invece lavorato a una struttura integrata nella quale le transazioni sono registrate contestualmente nei tre moduli evitando modalità di riconciliazione ex post.
La correlazione tra le scritture contabili della contabilità finanziaria con quelle tipiche della contabilità economico patrimoniale è tanto più diretta quanto più si articola il PF.
Tali correlazioni sono stabilite ex ante.
Pertanto l’applicazione del PDC costituisce, per gli utenti fino ad oggi abituati alla sola tenuta della contabilità finanziaria, strumento di autoformazione.
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PIANO FINANZIARIO - PF
STATO PATRIMONIALE - SP
CONTO ECONOMICO - CE
Voci del Piano finanziario che alimentano il CE e/o lo SP
Voci di costi e ricavi alimentate direttamente dal PF
Variazioni numerarie che non alimentano CE e/o SP
Voci di attivo e passivo alimentate direttamente dal PF
Voci del CE non alimentate da variazioni numerarie
Voci dello SP non alimentate da variazioni numerarie
Definizione dei principi contabili
M. Anzalone, [2013], Il processo di armonizzazione delle amministrazioni pubbliche: il piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.
41
Prospetti derivati dal piano dei conti
I moduli che compongono il piano dei conti, secondo una logica di scritturazioni integrate, sono: • Piano finanziario, per competenza giuridica • Piano finanziario, per cassa • Conto economico • Stato patrimoniale Da tali moduli discendono una serie di prospetti che rispondono a specifiche esigenze di lettura e elaborazione delle informazioni contabili: • Schemi di bilancio • Prospetto delle variazioni di attivo netto/patrimonio netto • Cash flow, ottenuto dal piano finanziario redatto per cassa cui si aggiunge la variazione delle
disponibilità liquide dello stato patrimoniale • Prospetto di riconciliazione tra stock e flussi
42
Raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità civilistica attraverso il PDC
AMMINISTRAZIONI IN
CONTABILITÀ FINANZIARIA
AMMINISTRAZIONI
IN CONTABILITÀ CIVILISTICA
PDC MODULO
FINANZIARIO
PDC MODULO ECONOMICO
PATRIMONIALE
FLUSSI DI CASSA
CONTABILITÀ ECONOMICO
PATRIMONIALE
RACCORDABILI AI FINI DELLA PRODUZIONE DEL CONTO
DELLA PA SECONDO LE REGOLE DI CONTABILITÀ
NAZIONALE
a
b
a: tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica
b: riconciliazione tra il modulo economico patrimoniale del PDC e il conto economico patrimoniale delle amministrazioni in contabilità civilistica
M. Anzalone, [2013], Il processo di armonizzazione delle amministrazioni pubbliche: il piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.
44
Il piano dei conti: MODULO FINANZIARIO
MACRO Livelli Voce COD E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000
E I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000
E I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000
E I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000
E I Entrate da riduzione di attività finanziarie E.5.00.00.00.000
E I Accensione Prestiti E.6.00.00.00.000
E I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.00.00.00.000
E I Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.00.00.00.000
E I Entrate per conto terzi e partite di giro E.9.00.00.00.000
U I Spese correnti U.1.00.00.00.000
U I Spese in conto capitale U.2.00.00.00.000
U I Spese per incremento attività finanziarie U.3.00.00.00.000
U I Rimborso Prestiti U.4.00.00.00.000
U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.00.00.00.000
U I Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.00.00.00.000
U I Uscite per conto terzi e partite di giro U.7.00.00.00.000
9 titoli per le entrate
7 titoli per le uscite
La differenza tra entrate e uscite consiste nello spacchettamento delle entrate correnti in tre diversi titoli:
1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2) trasferimenti correnti
3) extratributarie
La costruzione del piano si è sviluppata secondo una logica che avvicina le regole italiane a quelle internazionali.
Il Piano finanziario è composto da oltre 3.800 voci.
45
La classificazione dei capitoli/articoli
Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti. U II Acquisto di beni e servizi U.1.03.00.00.000
U III Acquisto di beni U.1.03.01.00.000
U IV Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.01.000
U V Giornal i e rivis te U.1.03.01.01.001
U V Pubbl icazioni U.1.03.01.01.002
U IV Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000
U V Carta, cancel leria e s tampati U.1.03.01.02.001
U V Carburanti , combustibi l i e lubri ficanti U.1.03.01.02.002
U V Equipaggiamento U.1.03.01.02.003
U V Vestiario U.1.03.01.02.004
U V Accessori per uffici e a l loggi U.1.03.01.02.005
U V Materia le informatico U.1.03.01.02.006
U V Altri materia l i tecnico-specia l i s tici non sanitari U.1.03.01.02.007
U V Strumenti tecnico-specia l i s tici non sanitari U.1.03.01.02.008
U V Beni per attivi tà di rappresentanza U.1.03.01.02.009
U V Beni per consultazioni elettora l i U.1.03.01.02.010
U V Generi a l imentari U.1.03.01.02.011
U V Accessori per attivi tà sportive e ricreative U.1.03.01.02.012
U V Beni per lo svolgimento di cens imenti U.1.03.01.02.013
U V Stampati specia l i s tici U.1.03.01.02.014
U V Altri beni e materia l i di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999
La classificazione delle unità elementari di bilancio secondo la struttura del piano dei conti integrato può essere effettuata seguendo principalmente due strade: • la struttura elementare di bilancio dell’ente coincide con
quella del piano dei conti prendendo in considerazione che, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli il livello minimo del PDC è costituito almeno dal IV livello
• Mantenimento dell’attuale struttura di bilancio
ricercando un rapporto 1/1 tra il piano dei conti e l’unità elementare di bilancio utilizzata
Capitolo Articolo Livello Codice Voce Previsione Gestione
xx1 IV U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 100 100V U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 80V U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 20
xx2 IV U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 300 300
Piano dei conti - Modulo finanziario
Acquisto beni
di consumo
(€ 400)
Struttura di bilancio già esistente
46
Il piano dei conti: MODULO ECONOMICO
Sezione Sezione costi ricavi COD Macro CE Macro CE 1 Componenti positivi della gestione
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.4 Altri ricavi e proventi diversi 1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
2 Componenti negativi della gestione
2.1 Costi della produzione
2.2 Ammortamenti e svalutazioni 2.3 Costi per trasferimenti e contributi 2.4 Accantonamenti 2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
3 Proventi e oneri finanziari 3.1 Oneri finanziari 3.2 Proventi finanziari
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie
4.1 Rivalutazioni 4.2 Svalutazioni
5 Proventi e oneri straordinari 5.1 Oneri straordinari 5.2 Proventi straordinari
Il modulo economico del piano dei conti si articola su sei livelli di dettaglio.
Lo schema in esempio, aggregato, rappresenta solo i primi due livelli.
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Il piano dei conti: STATO PATRIMONIALE
1 Attivo 1.1 Crediti verso soci e partecipanti
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto
1.2 Immobilizzazioni
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali
1.2.2 Immobilizzazioni materiali
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie
1.3 Attivo circolante
1.3.1 Rimanenze
1.3.2 Crediti
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.4 Disponibilità liquide
1.4 Ratei e risconti
1.4.1 Ratei attivi
1.4.2 Risconti attivi
2 Passivo 2.1 Patrimonio netto
2.1.1 Capitale
2.1.2 Riserve
2.1.3 Fondo di dotazione
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio
2.2 Fondi per rischi e oneri
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza
2.2.2 Fondi per imposte
2.2.3 Fondo ammortamento
2.2.9 Altri fondi per rischi ed oneri
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto
2.4 Debiti
2.4.1 Debiti da finanziamento
2.4.2 Debiti verso fornitori
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi
2.4.4 Acconti ricevuti
2.4.5 Altri debiti
2.5 Ratei e risconti
2.5.1 Ratei passivi
2.5.2 Risconti passivi
3 Conti d’ordine 3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie
3.1.1 Impegni
3.1.2 Beni
3.1.3 Garanzie
Il modulo patrimoniale del piano dei conti si articola su sei livelli di dettaglio.
Lo schema in esempio, aggregato, rappresenta solo i primi tre livelli.
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Il piano dei conti: focus sul MODULO FINANZIARIO
MACRO Livelli Voce Codice finale
E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000E II Tributi E.1.01.00.00.000
E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000
E III Tributi destinati al finanziamento della sanità E.1.01.02.00.000
E III Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali E.1.01.03.00.000
E III Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000
E II Contributi sociali e premi E.1.02.00.00.000
E III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori E.1.02.01.00.000
E III Contributi sociali a carico delle persone non occupate E.1.02.02.00.000
E II Fondi perequativi E.1.03.00.00.000
E III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali E.1.03.01.00.000
E III Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.00.000
E I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000E II Trasferimenti correnti E.2.01.00.00.000
E III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E.2.01.01.00.000
E III Trasferimenti correnti da Famiglie E.2.01.02.00.000
E III Trasferimenti correnti da Imprese E.2.01.03.00.000
E III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.00.000
E III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.2.01.05.00.000
• Dai primi tre livelli, ad esclusione di trasferimenti e entrate tributarie, si ricavano schemi di bilancio e tassonomia
• Al IV livello, si predispongono i bilanci di previsione
• Al V livello, si provvede al consolidamento e al monitoraggio
• È possibile dettagliare ulteriormente il piano dei conti a fini gestionali, fatta salva la riconducibilità degli eventuali ulteriori livelli ai livelli del piano
Il piano finanziario si struttura
gerarchicamente su 5 livelli di dettaglio +
1 livello identificativo delle
entrate e delle uscite. Ad ogni
livello corrisponde una finalità gestionale e conoscitiva:
50
Perché una contabilità economico-patrimoniale?
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
• predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
• permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
• predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
• consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
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Quali differenze con la CEP di un’impresa? Quali le differenze rispetto agli schemi di bilancio del Codice Civile
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.
Tavola 6. Confronto fra alcune poste del modulo economico del piano dei conti e le corrispondenti dello schema
del conto economico del Codice civile
PDC – Modulo Economico
Aggregazioni di II livello – Componenti positivi della gestione
Schema del conto economico
Articolo 2425 del Codice Civile – Valore della produzione
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa n.d.
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi
pubblici 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi n.d.
1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
2. Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
1.4 Altri ricavi e proventi diversi 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio
Il comune piano dei conti integrato per l’armonizzazione dei sistemi contabili, Massimo Anzalone, Indra Macrì. Aziendaitalia, Enti locali. IPSOA
52
Principio della competenza economica 1/2
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita): “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)“ - Principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:
• è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall’amministrazione pubblica;
• l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.
I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
53
Principio della competenza economica 2/2
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:
• per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
• per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
• per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.
In particolare quando:
a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
c) l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all’esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).
54
Componenti del risultato economico
Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio.
I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.
Costituiscono eccezione a tale principio:
• i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono
rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa;
• le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
• le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
• le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
55
Il piano dei conti: matrice di correlazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132
3. Al fine di garantire l’integrazione contabile tra i moduli del piano, ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.
4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni effettuate tra quest’ultimo e il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti contabili.
56
Il piano dei conti: matrice di correlazione
Piano finanziario (registrazioni per cassa e competenza
finanziaria)
Conto economico Stato patrimoniale Stato patrimoniale (variazione della
liquidità) Dare Avere Dare Avere Dare Avere
Liv Voce COD finale EVENTO CONTABILE
COD voce Voce COD voce Voce COD voce Voce COD voce
Voce COD voce
Voce COD voce
Voce
E III Alienazione di beni materiali
E.4.04.01.00.000
E IV Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
E.4.04.01.01.000
E V Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
E.4.04.01.01.001 Prezzo di vendita = a valore contabile
di inventario
1.3.2.2.06.01.001 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.2.01.01
Mezzi di trasporto stradali
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.001
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
E V Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
E.4.04.01.01.001 Prezzo di vendita MINORE del
valore contabile di inventario
5.1.4.01.01.001 Minusvalenze da alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
1.3.2.2.06.01.001 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.2.01.01
Mezzi di trasporto stradali
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.001
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
E V Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
E.4.04.01.01.001 Prezzo di vendita MAGGIORE del
valore contabile di inventario
5.2.4.01.01.001 Plusvalenze da alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
1.3.2.2.06.01.001 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.2.01.01
Mezzi di trasporto stradali
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.001
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto stradali
E V Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
E.4.04.01.01.002 Prezzo di vendita = a valore contabile
di inventario
1.3.2.2.06.01.002 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.2.01.02
Mezzi di trasporto aerei
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.002
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
E V Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
E.4.04.01.01.002 Prezzo di vendita MINORE del
valore contabile di inventario
5.1.4.01.01.002 Minusvalenze da alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
1.3.2.2.06.01.002 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.2.01.02
Mezzi di trasporto aerei
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.002
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
E V Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
E.4.04.01.01.002 Prezzo di vendita MAGGIORE del
valore contabile di inventario
5.2.4.01.01.002 Plusvalenze da alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
1.3.2.2.06.01.002 Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.2.01.02
Mezzi di trasporto aerei
1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.2.2.06.01.002
Crediti da Alienazione di
Mezzi di trasporto aerei
Sottostante la matrice di correlazione vi sono i principi contabili che delimitano e definiscono il campo entro il quale si deve muovere la registrazione delle transazioni.
M. Anzalone, I. Macrì [2014], Il comune piano dei conti integrato per l’armonizzazione dei sistemi contabili, Aziendaitalia, Enti locali, IPSOA.
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SPERIMENTAZIONE DEL PIANO DEI CONTI
E
RACCORDO TRA IL PIANO USATO IN SPERIMENTAZIONE PER IL 2013 E QUELLO PREVISTO PER IL 2014
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L’art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012.
“Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.”
La sperimentazione
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Art. 8 (Piano dei conti integrato) 1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica. 2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.
3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti. 4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.
La sperimentazione
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La sperimentazione
Ai fini della sperimentazione è stata predisposta una prima release del piano dei conti utilizzata dagli enti territoriali. Sulla base degli esiti della sperimentazione sono state rilasciate ulteriori release del PDC. Tale lavoro è oggi disponibile presso il sito della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/.
Il feed-back della sperimentazione ha rappresentato un elemento fondamentale per la formulazione del piano dei conti
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Piano dei conti: raccordo tra 2013 e 2014
La principali modifiche che hanno interessato il piano dei conti negli ultimi due anni sono sintetizzabili come segue:
• MODIFICHE DI FORMA: correzione di refusi nelle etichette, di codici errati, di duplicazioni
• MODIFICHE DI SOSTANZA. Queste si sostanziano in modifiche alla struttura del piano nei suoi livelli gerarchici, integrazione di nuove voci poiché non previste nella prima formulazione , eliminazione di voci considerate non pertinenti
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Piano dei conti: raccordo tra 2013 e 2014: Principali MODIFICHE DI FORMA
• imposte:
• «riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme» diventa «riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione»
• «riscosse a mezzo ruoli» diviene «riscosse a seguito di attività di verifica e controllo»
• in tutto il piano il termine «società» è stato sostituito da «impresa»
• è stato seguito sempre lo stesso ordine di classificazione per le «imprese controllate» e le «altre imprese partecipate»
• nel CE, sostituzione del termine «spesa» è stato sostituito con i termini «costi» o «oneri»
• all’interno dei trasferimenti (correnti e in c/c), delle PF, delle voci di Accensione e rimborso prestiti e delle partite di giro:
• «consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette» diviene «Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette» (codice x.x.xx.xx.xx.009)
• Sparisce il riferimento alla «Gestione Sanitaria accentrata» (GSA) e rimane il solo riferimento alle aziende sanitarie locali ospedaliere
• Nuova articolazione degli enti di previdenza
• Correzione: di refusi nelle etichette, di codici errati, di duplicazioni
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Piano dei conti: raccordo tra 2013 e 2014: Principali MODIFICHE DI SOSTANZA 1/2
• imposte: rivisitazione completa della struttura di classificazione a seguito del lavoro di collaborazione con DF e IGB. Sparisce la distinzione tra imposte dirette e indirette.
• modifica alla struttura degli investimenti e delle alienazioni
• aggiornamento e integrazione delle voci relative ai beni e servizi di informatica e tele-comunicazioni, adesso corrispondenti a quelle del “Dizionario delle Forniture ICT” delle “Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” del Cnipa.
• spaccatura per durata del credito/debito (breve e medio – lungo termine) delle voci di concessione e riscossione crediti
• integrazione delle voci necessarie per rispondere alle richieste del Titolo II del dlgs 118/2011. Predisposta, in collaborazione con il Ministero della Salute, una più agevole corrispondenza tra il CE e SP delle Regioni, risultanti dalla riforma prevista dal Titolo I del dlgs 118/2011, e quelli previsti per il cosiddetto «consolidato sanitario»
• revisione delle voci relative ai «redditi da lavoro dipendente» in collaborazione con l’IGOP
• revisione complessiva dei trasferimenti in conto capitale in entrata e in uscita e integrazione della voce «trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi»
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Piano dei conti: raccordo tra 2013 e 2014: Principali MODIFICHE DI SOSTANZA 2/2
• uniformità di trattamento per le transazioni con la UE e il Resto del mondo
• accensione e rimborso prestiti: aggiunte le voci di V livello con l’articolazione per ente beneficiario ed ente erogatore
• intera modifica della struttura prevista dallo SP: inserimento di ulteriori livelli di articolazione dell’informazione contabile per rendere più agevole il lavoro di integrazione tra i moduli del piano
• spaccatura degli interessi da derivati e da fondi di investimento
• creazione di una struttura simmetrica, laddove non presente, per le voci relative agli investimenti, alienazioni, ammortamenti, fondi ammortamento
• creazione di una unica anagrafica di enti o raggruppamenti di enti per tutte le poste oggetto delle rettifiche di consolidamento
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Piano dei conti: raccordo tra 2013 e 2014: CASISTICA DELLE DIFFERENZE
MACRO Livelli Voce Codice Voce Voce Codice Voce note
E I Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaE.1.00.00.00.000 Nessuna modifica
E II Tributi E.1.01.00.00.000 Tributi E.1.01.00.00.000 Nessuna modifica
E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000 new new
E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di
bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
E.1.01.01.03.000 Cedolare secca E.1.01.01.03.000 Cambio label ma COD già presente
E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di
regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per
fina l i tà abitative (cedolare secca) ri scossa a seguito
del l 'attivi tà ordinaria di gestione
E.1.01.01.03.001 Cedolare secca riscossa a seguito del l 'attivi tà
ordinaria di gestione
E.1.01.01.03.001 Cambio label ma COD già presente
E V Imposta sosti tutiva del l 'IRPEF e del l 'imposta di
regis tro e di bol lo sul le locazioni di immobi l i per
fina l i tà abitative (cedolare secca) ri scossa a seguito
di attivi tà di veri fica e control lo
E.1.01.01.03.002 Cedolare secca riscossa a seguito di attivi tà di
veri fica e control lo
E.1.01.01.03.002 Cambio label ma COD già presente
E IV Imposta municipale propria E.1.01.01.06.000
E V Imposta municipale propria ri scossa a seguito
del l 'attivi tà ordinaria di gestione
E.1.01.01.06.001
E V Imposte municipale propria ri scosse a seguito di
attivi tà di veri fica e control lo
E.1.01.01.06.002
E IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000
E V Imposta comunale sugl i immobi l i (ICI) ri scossa a
seguito del l 'attivi tà ordinaria di gestione
E.1.01.01.08.001
E V Imposta comunale sugl i immobi l i (ICI) ri scossa a
seguito di attivi tà di veri fica e control lo
E.1.01.01.08.002
E IV Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16.000
E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito
del l 'attivi tà ordinaria di gestione
E.1.01.01.16.001
E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di
attivi tà di veri fica e control lo
E.1.01.01.16.002
E IV Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.17.000 Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.26.000 Cambia solo il COD ma non la label
E V Addizionale regionale IRPEF non sanità ri scossa a
seguito del l 'attivi tà ordinaria di gestione
E.1.01.01.17.001 Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.26.001 Cambio COD e label
E V Addizionale regionale IRPEF non sanità ri scossa a
seguito di attivi tà di veri fica e control lo
E.1.01.01.17.002 new new
Raccordo con il Piano finanziario 2013 - RegioniPiano dei conti finanziario 2014
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Grazie per l’attenzione
Massimo Anzalone massimo.anzalone@tesoro.it
Per approfondimenti: • M. Anzalone [2012] ‘‘Il processo di riforma della finanza pubblica: innovazioni e strumenti per una gestione più
efficace e trasparente dei dati’’, in Primo Rapporto sulla Finanza pubblica, Finanza Pubblica e Federalismo, Fondazione Rosselli, Maggioli.
• M. Anzalone, [2013], Il processo di armonizzazione delle amministrazioni pubbliche: il piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.
• M. Anzalone, I. Macrì [2014], Il comune piano dei conti integrato per l’armonizzazione dei sistemi contabili, Aziendaitalia, Enti locali, IPSOA.
• M. Anzalone, [2014], Il DPR 4 ottobre 2013, n. 132 di adozione del piano dei conti integrato, la Finanza locale, Maggioli.