Gestione e valorizzazione del patrimonio Avv. Roberto Mastrofini 7 e 8 Viareggio 2008.

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Gestione e valorizzazione del

patrimonio

Avv. Roberto Mastrofini

7 e 8 Viareggio 2008

Volontà di giungere a una chiara e completa ricognizione del patrimonio

immobiliare degli enti al fine di realizzare un piano delle alienazioni e

delle valorizzazioni

Il patrimonio di comuni e province assume un ruolo strategico sia

per la gestione corrente sia per quella investimenti.

La norma può essere vista come un'ulteriore precisazione di quella già

inserita nello scorso anno dal legislatore nel comma 599 dell'articolo 2

della legge finanziaria 2008.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Con delibera dell’organo di governo, Consiglio, deve essere approvato il

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’elenco degli

immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali

e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il Piano dovrà essere allegato al bilancio di previsione.

Attenzione verso il patrimonio dell'ente locale non visto più in un'ottica

conservativa, tipica di una visione patrimonialistica di inizio secolo

scorso, quanto, piuttosto quale «asset» strategico dinamico in grado di

assicurare equilibri economici lungo termine.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

L’inserimento di un immobile nel Piano delle alienazioni hai seguenti

rilevanti effetti giuridici:

l’immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell’ente;

La destinazione urbanistica dell’immobile, che deve essere espressamente

indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in

quanto la deliberazione consigliare di approvazione del Piano costituisce

variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di ulteriori

passaggi presso gli enti sovraordinati (Provincia, Regione);

non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione

sovraordinata di competenza delle province e delle regioni.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata

entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento

della richiesta

1. nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo

strumento urbanistico generale vigente,

2. ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10

per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico

vigente;

DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA’

Il riparto delle competenze tra Stato e enti locali in materia di pianificazione urbanistica viene,

in tal modo, scardinato, mentre la norma ha il sapore di palese violazione del principio di

leale collaborazione tra Stato e Enti locali nella misura in cui è frutto del solo esecutivo.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

l’inclusione di un immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della

proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono

gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c.;

nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto;

all’immobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che l’art.

3-bis del D.L. n. 351/ 2001 convertito dalla Legge n. 410/2001 (possibilità di

concedere o locare a seguito di gara a soggetti privati, a titolo oneroso e

per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della

riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero,

restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni

d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio

per i cittadini);

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

l’immobile può essere conferito dall’ente in un fondo comune di

investimento immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di

un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati

individuati dall'ente con procedura a evidenza pubblica;

contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazione, è ammesso ricorso

amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

A detti conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19,

articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare l'esenzione dalla

consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e

fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notarili.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

In base all’attuale ordinamento gli immobili possono essere conferiti

dall’ente anche ad una società strumentale (cd società patrimoniali).

Con riferimento ai servizi strumentali ad oggi la normativa di riferimento

resta l’art.13 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223.

Il decreto prevede che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della

concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le

società a capitale pubblico o misto che svolgono le attività su descritte

possano operare solo nei limiti appresso indicati:

a) debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o

affidanti;

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o

privati, né in affidamento diretto né con gara;

c) non possono partecipare ad altre società od enti;

d) devono avere un oggetto sociale esclusivo;

e) non possono operare in violazione delle regole descritte, pena la nullità

dei contratti.

L’esclusività dell’oggetto sociale va opportunamente riferita ad un duplice

aspetto:

- le società a partecipazione pubblica devono indicare nell’oggetto sociale

in maniera determinata e specifica l’attività produttiva o funzionale che

svolgeranno;

- gli stessi soggetti – a tutela dei terzi – devono precisare nell’oggetto

sociale che possono operare esclusivamente con i soggetti costituenti,

partecipanti o affidanti.

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Le limitazioni dell'art. 23-bis non trovano applicazione nei confronti delle

società «in house» costituite per la gestione e la valorizzazione del loro

patrimonio (le cosiddette «società patrimoniali»)

gli affidamenti diretti effettuati dagli enti locali a tali realtà alle condizioni

previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci (anche dopo

il 31/12/2010).

La Manovra 2009.

Articolo 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare