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Fulvio D’Alvia – Luca PassadoreFulvio D’Alvia – Luca Passadore
Vicenza, 25 marzo 2004Vicenza, 25 marzo 2004
I.P.P.C.I.P.P.C.Controllo integrato degli Controllo integrato degli
inquinamentiinquinamenti
I.P.P.C.I.P.P.C.Controllo integrato degli Controllo integrato degli
inquinamentiinquinamenti
legge di delegalegge di delega
legge 24/4/1998, n. 128, legge 24/4/1998, n. 128, articolo 21articolo 21
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CEsulla prevenzione e la sulla prevenzione e la
riduzione integrate riduzione integrate dell’inquinamentodell’inquinamento
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della attuazione della
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE
decisione 2000/479/CEdecisione 2000/479/CEattuazione del Registro attuazione del Registro europeo delle emissioni europeo delle emissioni
inquinanti (EPER)inquinanti (EPER)
legge legge 31/10/2003, n. 30631/10/2003, n. 306- nuovi impianti - nuovi impianti - autorizzazioni assorbite- autorizzazioni assorbite
prevede modifiche al
d.lgs. 4/8/1999, n. 372 d.lgs. 4/8/1999, n. 372 attuazione della attuazione della
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE
d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001 dati, formato, modalità dati, formato, modalità
della comunicazione (art. della comunicazione (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)10, c. 1, d.lgs. n. 372/1999)
d.m. 24/7/2002d.m. 24/7/2002 presentazione domande presentazione domande AIA - impianti produzione AIA - impianti produzione
energia elettrica di energia elettrica di competenza statalecompetenza statale
d.m. 19/11/2002d.m. 19/11/2002 istituzione commissione istituzione commissione
per definizione linee guida per definizione linee guida migliori tecniche disponibilimigliori tecniche disponibili
d.m. 29/5/2003d.m. 29/5/2003 formulario per la formulario per la
comunicazione relativa comunicazione relativa all’applicazione del d.lgs. n. all’applicazione del d.lgs. n.
372/1999372/1999
decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999decreti applicativi del d.lgs. n. 372/1999
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
•• considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a
–– prevenire,–– ridurre e, per quanto possibile,–– eliminare l’inquinamento
intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione
(1° considerando)
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
•• considerando che il quinto programma d’azione ambiente ... assegna priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro
(2° considerando)
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
direttiva 96/61/CEdirettiva 96/61/CE oggetto e contenuto oggetto e contenuto
•• considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso(7° considerando)
la presente direttiva
ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I
(articolo 1)
aria acquasuolo
sottosuoloacque
sotterranee
tutela tutela settorialesettoriale
tutela tutela settorialesettoriale
tutela tutela settorialesettoriale
tutela tutela settorialesettoriale
direttiva direttiva 84/360/CEE84/360/CEE
direttiva direttiva 76/464/CEE76/464/CEE
direttiva direttiva 80/68/CEE80/68/CEE
direttiva direttiva 75/442/CEE75/442/CEE
aria acquasuolo
sottosuoloacque
sotterranee
tutela integratatutela integratacoordinamento delle procedure di autorizzazionecoordinamento delle procedure di autorizzazione
direttiva direttiva 84/360/CEE84/360/CEE
direttiva direttiva 76/464/CEE76/464/CEE
direttiva direttiva 80/68/CEE80/68/CEE
direttiva direttiva 75/442/CEE75/442/CEE
direttiva direttiva 96/61/CE96/61/CE
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento
(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento
(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252)
IPPCIPPCfinalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCfinalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999finalità – art. 1, d.lgs. n. 372/1999
il d.lgs. n. 372/1999 disciplina:•• la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
proveniente dalle attività di cui all’allegato Iattività di cui all’allegato I ...•• il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione autorizzazione
integrata ambientaleintegrata ambientale degli impianti esistentiimpianti esistenti
•• nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
autorità competenteautorità competente è: la medesima autorità statale competente al rilascio del
provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o
l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
IPPCIPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n.
372/1999372/1999
IPPCIPPC autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n. autorità competente – art. 2, punto 8, d.lgs. n.
372/1999372/1999
3) impianto3) impianto, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
IPPCIPPCambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – art. 2 d.lgs. n. 372/1999
AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE
elenco suddiviso in sei parti:
1.1. attività energetiche
2.2. produzione e trasformazione dei metalli
3.3. industria dei prodotti minerali
4.4. industria chimica
5.5. gestione dei rifiuti
6.6. altre attività
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
1.1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2.2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
1.1. attività energetiche:1.1.1.1. impianti di combustione con una potenza termica di
combustione di oltre 50 MW1.2.1.2. raffinerie di petrolio e di gas1.3.1.3. cokerie1.4.1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
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2.2. produzione e trasformazione dei metalli:2.1.2.1. arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i
minerali solforati2.2.2.2. produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t/h
2.3.2.3. trasformazione di metalli ferrosi mediante:a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 t/h di
acciaio grezzob) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50
kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento sup. a 2t/h
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2.4.2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/g
2.5.2.5. impianti:a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi con una capacità di fusione superiore a 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t/g per gli altri
2.6.2.6. impianti di trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3
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3.3. industria dei prodotti minerali:3.1.3.1. produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 500 t/g oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione > 50 t/g
3.2.3.2. produzione di amianto e di prodotti dell’amianto3.3.3.3. fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione > 20 t/g3.4.3.4. fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre
minerali, con una capacità di fusione > 20 t/g3.5.3.5. fabbricazione di prodotti ceramici con una capacità di
produzione > 75 t/g e/o con una capacità di forno > 4 m3 e con una densità di colata per forno > 300 kg/m3
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4.4. industria chimica• nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si
intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6
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4.1.4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplicib) idrocarburi ossigenatic) idrocarburi solforatid) idrocarburi azotatie) idrocarburi fosforosif) idrocarburi alogenatig) composti organometallicih) materie plastiche di basei) sostanze coloranti e pigmentik) tensioattivi e agenti di superficie
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4.2.4.2. fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonileb) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforatic) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodiod) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argentoe) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
4.3.4.3. fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4.4.4. fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi4.5.4.5. procedimenti chimici o biologici per la fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base4.6.4.6. fabbricazione di esplosivi
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5.5. gestione dei rifiuti• salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
5.1.5.1. impianti per l’eliminazione o ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE sugli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g
5.2.5.2. incenerimento dei rifiuti urbani5.3.5.3. impianti per l’eliminazione o [ricupero] dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/g
5.4.5.4. discariche che ricevono più di 10 t/g o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6.6. altre attività:6.1.6.1. fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t/g
6.2.6.2. pretrattamento o tintura di fibre o di tessili con capacità di trattamento > 10 t/g
6.3.6.3. concia delle pelli con capacità di trattamento > 12 t/g di prodotto finito
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6.4.6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/gb) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
– materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/g
– materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g (valore medio su base trimestrale)
c) trattamento e trasformazione del latte, con unquantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/g
(valore medio su base annua)
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
6.5.6.5. eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/g
6.6.6.6. allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:a) 40.000 posti pollameb) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), oc) 750 posti scrofe
6.7.6.7. trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con una capacità di consumo di solvente > 150 kg/h o > 200 t/anno
6.8.6.8. fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999 ambito di applicazione – all. I d.lgs. n. 372/1999
•• il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti impianti esistentiesistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi
(art. 1, comma 2)•• ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti impianti
esistenti esistenti alle disposizioni del presente decreto si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientaleautorizzazione integrata ambientale
(art. 4, comma 1)
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti esistenti ambito di applicazione – impianti esistenti
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti esistenti ambito di applicazione – impianti esistenti
•• un impianto in esercizio, ovvero•• un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999],•• abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio o•• il provvedimento positivo di compatibilità ambientale
•• è considerato altresì esistente l’impianto per il quale,•• alla data di entrata in vigore del presente decreto [10/11/1999]
siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni,
•• a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 10/11/2000]
IPPCIPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4, definizione impianti esistenti – art. 2, punto 4,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
d.lgs. n. 372/1999 autorizzazion
e integrata ambientale
attività industriali di cui all’all. I
esistential 10/11/1999
impianto in esercizio al 10/11/1999
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già ottenute tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
impianto per il quale al 10/11/1999 è stato già espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale
impianto per il quale al 10/11/1999 sono state già richieste tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
in funzione
entro 10/11/2000
La legge 1/3/2002, n. 39 (Comunitaria 2001) all’art. 41 stabilisce:Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi
La legge 31/10/2003, n. 306 (Comunitaria 2003), all'art. 22 contiene una delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE, prevedendo che sia adottato, entro il 30 novembre 2004, un decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 372/1999 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:a) estensione delle disposizioni del d.lgs. n. 372/1999, attualmente limitate ai soli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata; c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi
IPPCIPPCambito di applicazione – impianti nuoviambito di applicazione – impianti nuovi
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AMBIENTALE
(AIA)(AIA)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AMBIENTALE
(AIA)(AIA)
9) autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 1, d.lgs. n. 372/1999comma 1, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 1, d.lgs. n. 372/1999comma 1, d.lgs. n. 372/1999
entro il 30 giugno 200230 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale
tale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999
Il gestore cura la pubblicazione di un annuncio su un quotidiano con indicazione:- della localizzazione dell’impianto- del nominativo del gestore- del luogo ove è possibile visionare gli atti e trasmettere le osservazioni
entro15 gg.
entro15 gg.
presentazionedomanda di AIA
entro termine stabilito dal calendario
comunicazione dell’avvio del procedimento
ex l. n. 241/1990
presentazione da parte dei soggetti interessati di
osservazioni in forma scritta sulla domanda
entro30 gg.
entro30 gg.
convocazione di apposita conferenza di servizi ex l.
n. 241/1990
rilascio, entro 150 gg dalla presentazione della
domanda, dell’AIA
tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il [30 ottobre 2004] 30 aprile 200530 aprile 2005 (ex art. 9 L. n. 47/2004)
ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso ... nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 200730 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999commi 14 e 11, d.lgs. n. 372/1999
L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti,
in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo),
nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 5, autorizzazione integrata ambientale – art. 5,
comma 3, d.lgs. n. 372/1999comma 3, d.lgs. n. 372/1999
12) migliori tecniche disponibili, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. In particolare si intende per:…..
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
a)a) tecnichetecniche, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;b) b) disponibilidisponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;c) c) migliorimigliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 2, autorizzazione integrata ambientale – art. 2,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. ….
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, autorizzazione integrata ambientale – art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 3, autorizzazione integrata ambientale – art. 3,
comma 2, d.lgs. n. 372/1999comma 2, d.lgs. n. 372/1999
DECRETO 19 novembre 2002 1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale autorizzazione integrata ambientale
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale autorizzazione integrata ambientale
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 14 autorizzazione integrata ambientale – art. 14
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 14 autorizzazione integrata ambientale – art. 14
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo … si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 10, d.lgs. n. 372/1999comma 10, d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPC autorizzazione integrata ambientale – art. 4, autorizzazione integrata ambientale – art. 4,
comma 10, d.lgs. n. 372/1999comma 10, d.lgs. n. 372/1999
IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI NORMATIVENORMATIVE
IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI IPPC IN ALTRE DISPOSIZINI NORMATIVENORMATIVE
IPPCIPPC d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTId.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI
IPPCIPPC d.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTId.lgs. n. 36/2003 – DISCARICHE DI RIFIUTI
Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.
(art. 1, comma 2)L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all’impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni.
(art. 9, comma 1)
IPPCIPPC d.m. n. 44/2004 – Emissioni COVd.m. n. 44/2004 – Emissioni COV
IPPCIPPC d.m. n. 44/2004 – Emissioni COVd.m. n. 44/2004 – Emissioni COV
Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II [Valori limite di emissione] e III [Prescrizioni alternative all’allegato II] costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.
(art. 3, comma 4)
DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI DELLE EMISSIONI
(INES)(INES)
DICHIARAZIONE ANNUALE DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI DELLE EMISSIONI
(INES)(INES)
IPPCIPPCinventario delle emissioni – art. 10, comma 1, inventario delle emissioni – art. 10, comma 1,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
IPPCIPPCinventario delle emissioni – art. 10, comma 1, inventario delle emissioni – art. 10, comma 1,
d.lgs. n. 372/1999d.lgs. n. 372/1999
entro il 30 aprile30 aprile di ogni anno i gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’ANPA, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto [del Ministro dell’ambiente che stabilisce i dati e il formato della comunicazione]
IPPCIPPCinventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPCinventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001inventario delle emissioni – d.m. 23/11/2001
in attuazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 372/1999 è stato emanato il
d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001Dati, formato e modalità della comunicazione di cui Dati, formato e modalità della comunicazione di cui
all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372agosto 1999, n. 372
(suppl. ord. alla GU 13/2/2002, n. 37)
IPPCIPPCdefinizioni – inventario delle emissionidefinizioni – inventario delle emissioni art. 2, art. 2,
d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001
IPPCIPPCdefinizioni – inventario delle emissionidefinizioni – inventario delle emissioni art. 2, art. 2,
d.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001
1) Complesso IPPCComplesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo n. 372/99.
2) Scarico direttoScarico diretto: emissione di sostanze direttamente nell’aria e nell’acqua.
3) Scarico indirettoScarico indiretto: emissione di sostanze nell’acqua per trasferimento, tramite fognatura, ad un impianto di depurazione esterno al complesso IPPC.
art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001 art. 4, commi 1 e 2, d.m. 23/11/2001
tutti i gestori di complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’allegato 1 del presente decreto comunicano all’autorità competente e all’APAT
entro il 1° giugno 20021° giugno 2002, solo i dati identificativi dei complessi industriali
entro il 30 aprile 2003 30 aprile 2003 (poi prorogato al 26 giugno) i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.
entro il 30 aprile di ogni anno 30 aprile di ogni anno i dati sulle emissioni relativi all’anno precedente.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni destinataridestinatari
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni destinataridestinatari
IPPCIPPCtrasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m. trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m.
23/11/200123/11/2001
IPPCIPPCtrasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m. trasmissione dei dati – art. 4, comma 4, d.m.
23/11/200123/11/2001
I gestori di complessi IPPC e le autorità competenti … trasmettono i dati previsti dal presente articolo all’ANPA per via telematica, secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell’allegato 1.
La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito La procedura di dichiarazione on-line è disponibile sul sito www.dichiarazioneines.it dal 24 marzo 2004.www.dichiarazioneines.it dal 24 marzo 2004.
IPPCIPPCfinalità dell’invio dei datifinalità dell’invio dei dati
IPPCIPPCfinalità dell’invio dei datifinalità dell’invio dei dati
l’invio dei dati consente la costituzione dell’Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti
(INES) del Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti (EPER)
IPPCIPPCd.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001
IPPCIPPCd.m. 23/11/2001d.m. 23/11/2001
il d.m. 23/11/2001 contiene due allegatiAllegato 1 – LINEE GUIDA per la Dichiarazione delle EmissioniAllegato 2 – QUESTIONARIO per la Dichiarazione delle Emissioni
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
La dichiarazione si compone essenzialmente di tre partiidentificazione del complesso produttivo e delle attività
sorgenti di emissioni che vi sono svolte. emissioni in aria. emissioni in acqua.
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.1 Il complesso IPPCL’unità dichiarante è il complesso IPPC.Per complesso si intende una struttura industriale o più genericamente produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività.Un complesso è detto:
• IPPC quando al suo interno è svolta almeno un’attività IPPC.
• non IPPC quando al suo interno non è svolta alcuna attività IPPC.
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.2 Le attività IPPCLe attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC le attività IPPC sono distinte in categorie alle categorie spesso è associato un valore soglia * riferito alla
potenza termica installata o alla capacità produttiva, • quando alla categoria di attività è associato un valore soglia, si intende
che solo le attività con potenza o capacità superiore al valore soglia sono attività IPPC
• quando alla categoria di attività non è associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attività di questa categoria sono attività IPPC.
* il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di progetto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non al grado di produzione che varia nel tempo e che è generalmente inferiore alla suddetta capacità di progetto.
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.2 Le attività IPPCLe attività IPPC sono le attività dell’all. I della Direttiva IPPC se più attività della stessa categoria sono svolte nel medesimo
complesso, le capacità di queste installazioni devono essere sommate per ottenere la capacità della categoria (ovviamente le capacità devono essere espresse nella stessa unità di misura per essere sommate)
ciascuna attività sorgente di emissione è identificata da una terna di codici: un codice IPPC, uno NOSE-P e uno NACE.
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
1.2.3 Gli inquinanti e i valori sogliaNelle Tab. 1.6.2 e 1.6.3 sono riportati gli inquinanti le cui emissioni rispettivamente in aria ed in acqua sono da dichiarare.Gli inquinanti sono generalmente accompagnati da indicazioni per la loro identificazione e da un valore soglia espresso in kg per anno (kg/a). L’emissione di un inquinante deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
IPPCIPPClinee guida – d.m. 23/11/2001linee guida – d.m. 23/11/2001
Eccezioni: 1. Le emissioni totali annue di anidride solforosa e di ossidi di azoto provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso) devono essere dichiarate anche se inferiori al valore soglia.2. Per quanto riguarda il selenio e i policlorobifenili in Tab. 1.6.2 e il nonilfenolo e il pentaclorobenzene in Tab. 1.6.3, provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia, si raccomanda di dichiarare comunque l’emissione in caso di presenza dell’inquinante.
TAB. 1.6.2inquinanti nelle emissioni in aria,
identificazione e valore soglia
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/anno
1 - Convenzionali e gas serra
Metano (CH4) Totale 100 000
Monossido di carbonio (CO) Totale 500 000
Biossido di carbonio (CO2) Totale (secondo le linee guida IPCC 1996 usate da UNFCCC che escludono le emissioni di CO2 da biomasse e bunkers)
100 000 000
Idrofluorocarburi (HFC) Totale (somma di: HCF-23, HCF-32, HCF-41, HCF-43-10mee, HCF-125, HCF-134, HCF-134a, HCF-152a, HCF-143, HCF-143a, HCF-227ea, HCF-233fa, HCF-245ca)
100
Protossido di azoto (N2O) Totale 10 000
Ammoniaca (NH3) Totale 10 000
Composti organici volatili non metanici (COVNM)
Totale dei composti organici volatili escluso il metano 100 000
Ossidi di azoto (NOx) Somma di monossido (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2
100 000
Polifluorocarburi (PFC) Totale (somma di: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14)
100
Esafluoruro di solfo (SF6) Totale 50
Ossidi di solfo (SOx) Somma di biossido (SO2) e triossido di solfo (SO3) espressi come SO2
150 000
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/anno
2 - Metalli e composti
Arsenico (As) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare)
20
Cadmio (Cd) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare)
10
Cromo (Cr) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare)
100
Rame (Cu) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare)
100
Mercurio (Hg) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come mercurio elementare)
10
Nichel (Ni) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare)
50
Piombo (Pb) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare)
200
Zinco (Zn) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare)
200
Selenio (Se) e composti
Inquinanti Identificazione Valore soglia kg/anno
3 - Sostanze organiche clorurate
Dicloroetano-1,2 (DCE) Totale 1 000
Diclorometano (DCM) Totale 1 000
Esaclorobenzene (HCB) Totale 10
Esaclorocicloesano (HCH) Totale 10
Policlorodibenzodiossine(PCDD)+Polidicloro benzofurani(PCDF)
Totale espressi come Teq 0,001
Pentaclorofenolo (PCP) Totale 10
Tetracloroetilene (PER) Totale 2 000
Tetraclorometano (TCM) Totale 100
Triclorobenzeni (TCB) Totale 10
Tricloroetano-1,1,1 (TCE) Totale 100
Tricloroetilene (TRI) Totale 2 000
Triclorometano Totale 500
Policlorobifenili (PCB)
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/anno
4 - Altri composti organici
Benzene (C6H6) Totale 1 000
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Somma dei 6 IPA di Borneff 50
5 - Altri composti
Cloro e composti inorganici Totale (composti inorganici del cloro espressi come HCl) 10 000
Fluoro e composti inorganici Totale (composti inorganici del fluoro espressi come HF) 5 000
Acido cianidrico Totale espresso come HCN 200
PM Totale 50 000
PM10 Totale materiale particolato con diametro < 10m (secondo la definizione della Direttiva del Consiglio 199/30/EC del 22 Aprile 1999)
50 000
TAB. 1.6.3inquinanti nelle emissioni in acqua,
identificazione e valore soglia
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/a
1 - Nutrienti
Azoto Totale espresso come N 50 000
Fosforo Totale espresso come P 5 000
2 - Metalli e composti
Arsenico (As) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come arsenico elementare)
5
Cadmio (Cd) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cadmio elementare)
5
Cromo (Cr) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come cromo elementare)
50
Rame (Cu) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come rame elementare)
50
Mercurio (Hg) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi mercurio elementare)
1
Nichel (Ni) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come nichel elementare)
20
Piombo (Pb) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come piombo elementare)
20
Zinco (Zn) e composti Totale (composti inorganici e organici espressi come zinco elementare)
100
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/a
3 - Sostanze organiche clorurate
Dicloroetano-1,2 (DCE) Totale 10
Diclorometano (DCM) Totale 10
Cloroalcani (C10-13) Totale 1
Esaclorobenzene (HCB) Totale 1
Esaclorobutadiene (HCBD) Totale 1
Esaclorocicloesano (HCH) Totale 1
Pentaclorobenzene
Composti organici alogenati
Totale (espressi come AOX) 1 000
Inquinanti IdentificazioneValore soglia
kg/a
4 - Altri composti organici
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)
Totale (espressi come somma dei singoli composti) 200
Difeniletere bromato Totale (espresso come bromo Br) 1
Composti organostannici Totale (espressi come stagno Sn) 50
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Somma dei 6 IPA di Borneff 5
Fenoli Totale (espressi come C) 20
Nonilfenolo Nonilfenolo etossilato e sostanze correlate
Carbonio organico totale espresso come C o COD/3 50 000
5 - Altri composti
Cloruri Totale (espressi come Cl ) 2 000 000
Cianuri Totale (espressi come CN) 50
Fluoruri Totale (espressi come F) 2 000
L’attività svolta nel tuo complesso è compresa in tab.
1.6.1 (cioè nell’allegato I al d.lgs. n. 372/1999)
Il tuo complesso non è IPPCSTOP
Il censimento non ti riguardaNon devi fare nulla
Il tuo complesso è IPPCAVANTI
Il censimento ti riguardaContinua a leggere le linee guida
Nelle tue emissioni sono presenti gli inquinanti di cui alle tab. 1.6.2 e 1.6.3 a livelli superiori di quelli
riportati nelle stesse tabelle
Prima dichiarazione 2002: dichiara dati identificativi del complesso IPPC
Dichiarazione 2003: dichiara i dati sulle emissioni
STOP
NO
NO
SÌ
SÌ
1.2.5 Le attività IPPC e non IPPCSe nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, tutte le attività IPPC devono essere dichiarate. Se nel complesso IPPC oltre alle attività IPPC sono presenti anche attività non IPPC che contribuiscono alle emissioni totali del complesso, il contributo delle attività non IPPC deve essere sottratto dal totale delle emissioni. Se non è possibile valutare il contributo delle emissioni da attività non IPPC (es: perché sono convogliate insieme a quelle da attività IPPC o per altri motivi tecnici) è consentito lasciarle incluse nel dato di emissione totale; in questo caso si deve semplicemente indicare la presenza e la tipologia delle attività non IPPC che contribuiscono all’emissione totale del complesso IPPC.
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1.2.6 La principale attività IPPCLa principale attività IPPC è quella che contribuisce maggiormente alle emissioni.Se nel complesso
• è svolta una singola attività IPPC, essendo l’unica, è anche la principale.
• sono svolte più attività IPPC, tra quest’ultime deve essere indicata qual è la principale.
Generalmente la principale attività IPPC coincide con la principale attività economica. Se la determinazione della principale attività economica è difficile e/o non risultasse chiara la coincidenza tra principale attività economica e principale attività IPPC, il giudizio di esperti e delle autorità competenti guideranno nella identificazione dell’attività principale.
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1.2.7 Le sottoliste di inquinanti Nelle tabelle da 1.6.4.1 a 1.6.5.6 sono riportate sottoliste specifiche, che indicano per ciascuna categoria di attività, i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni. Le sottoliste sono liste di controllo che devono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare.
segue
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1.2.7 Le sottoliste di inquinanti E’ responsabilità del dichiarante dichiarare le emissioni di tutti gli inquinanti, ciò non vuol dire che il dichiarante li deve misurare o stimare tutti per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni. In base alla conoscenza dei processi svolti nel complesso produttivo, il dichiarante sa se un determinato inquinante è presente o meno nelle emissioni generate dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante sia presente nelle emissioni deve acquisire il dato di emissione e dichiararlo secondo quanto riportato nel paragrafo 1.2.6. Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attività può anche differire dalle sottoliste, come può avvenire, ad esempio, per l’industria chimica dove grande è la varietà dei processi per la produzione di differenti prodotti.
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1.2.8 Emissioni in aria L’emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). E’ richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
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1.2.8 Emissioni in aria L’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso.Se nel complesso IPPC sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.
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1.2.9 Emissioni in acqua
Il complesso IPPC deve dichiarare la presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e l’ubicazione del/i impianto/i di depurazione. Nel caso in cui i reflui o parte di essi siano sottoposti ad un processo di depurazione, il complesso IPPC deve dichiarare se l’impianto di depurazione fa parte:
• del complesso IPPC dichiarante (depurazione on-site), • di un complesso IPPC diverso dal dichiarante
(depurazione off-site, altro complesso IPPC)• di un complesso non IPPC (depurazione off-site, altro
complesso non IPPC)• di nessun complesso (depurazione off-site, unità
tecnica a sé, depuratore consortile)
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1.2.9 Emissioni in acqua
Le emissioni in acqua sono distinte in scarichi diretti ed indiretti.
• scarico diretto è lo scarico avviato direttamente al corpo recettore (corso d’acqua) anche dopo eventuale depurazione on-site;
• scarico indiretto è lo scarico avviato, previo trasferimento tramite fognatura, ad un impianto di depurazione off-site.
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1.2.9 Emissioni in acqua
In riferimento alla tab. 1.6.3, l’emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l’emissione totale del complesso IPPC dichiarante è superiore al valore soglia.
Eccezione: Si raccomanda di dichiarare comunque le emissioni di nonilfenolo e pentaclorobenzene provvisoriamente non accompagnati da valori soglia.
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1.2.9 Emissioni in acquaPer le emissioni in acqua, l’emissione totale da confrontare con il valore soglia è la somma di scarichi diretti e scarichi indiretti. L’emissione totale deve includere emissioni puntuali (convogliate) e diffuse/non puntuali (non convogliate). È richiesto di indicare la tipologia dell’emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale), anche nel caso in cui non sia possibile eccezionalmente valutare entrambi i contributi.
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1.2.9 Emissioni in acquaL’emissione totale del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attività IPPC sorgenti di emissione svolte nel complesso. Se nel complesso
• è svolta solo un’attività IPPC, l’emissione totale sarà attribuita tutta all’unica attività IPPC svolta nel complesso.
• sono svolte più attività IPPC, l’emissione totale sarà distribuita tra tutte le attività IPPC sorgenti di emissione.
Per ogni scarico idrico è inoltre richiesto di comunicare il nome ed il codice del bacino recettore.
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1.2.10 Misurare, calcolare, stimareLe informazioni quantitative sugli inquinanti presenti nelle emissioni possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. Qualunque sia la modalità utilizzata per acquisire il dato, il dichiarante deve comunque sempre porre grande attenzione alla qualità dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili. Si precisa che la qualità e l’accuratezza del dato dichiarato, è responsabilità del dichiarante stesso. La modalità di acquisizione del dato di emissione deve essere indicata accompagnando ciascun dato di emissione dichiarato con la lettera M o C o S a seconda se è stato Misurato, Calcolato o Stimato.
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Il questionario per la dichiarazione dei dati di emissione è composto di quattro parti, ciascuna costituita da più schede.La PARTE I (schede 1, 2 e 3) riguarda l’identificazione del complesso dichiarante e delle attività IPPC che lo caratterizzano; riguarda inoltre informazioni sulla persona tecnicamente competente che può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA in caso di necessità. La PARTE I deve essere compilata da tutti i complessi IPPC dichiaranti.
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La PARTE II (schede 4, 4.1…4.n) del questionario è relativa alle emissioni in aria, totali e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse.
La PARTE II deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in aria da dichiarare.
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La PARTE III (schede 5, 6, 7, 7.1…7.n) è relativa alle emissioni in acqua: situazione depurazione, emissioni totali distinte in scarichi diretti ed indiretti e ripartite per singole attività IPPC sorgenti delle stesse.
La PARTE III deve essere compilata dai complessi IPPC che hanno emissioni in acqua da dichiarare.
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La PARTE IV (schede A e B) riguarda i complessi produttivi IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore esterno che è un’unità tecnica a sé legata da un contratto al complesso dichiarante. Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV parte. La compilazione di questa parte del questionario con informazioni sulle emissioni in uscita dal depuratore esterno permette alla autorità di rendere pubblici solo i dati di emissione in acqua dopo la depurazione esterna. L’adozione di questa opportunità prevede il consenso del gestore del depuratore
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/2001 – d.m. 23/11/2001
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Le informazioni richieste entro un riquadro di colore grigio non saranno rese pubbliche.La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione da parte di un responsabile della dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del complesso dichiarante. Il responsabile della dichiarazione può essere o meno la persona di riferimento. La persona di riferimento è quella tecnicamente competente che, in caso di necessità, può essere contattata dalle autorità competenti e dall’ANPA
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/200 – d.m. 23/11/200
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni questionarioquestionario – d.m. 23/11/200 – d.m. 23/11/200
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni lettera di certificazione del responsabile della dichiarazionelettera di certificazione del responsabile della dichiarazione
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioni lettera di certificazione del responsabile della dichiarazionelettera di certificazione del responsabile della dichiarazione
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . proprietario/gestore del complesso IPPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sito in via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numero civico . . . . . . . . . . . . . . CAP. . . . . . . . . . comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiaro che, in base alle mie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazione sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiaranteSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiaranteSCHEDA I – Dati identificativi del complesso IPPC dichiarante
1.1 Denominazione della società madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Denominazione del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Indirizzo: 1.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 numero civico . . . . . . . . . . . 1.3.3 CAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.5 provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Coordinate geografiche1.4.1 Latitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 Longitudine (con riferimento a Greenwich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Attività economica principale (NACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Partita IVA e/o codice fiscale del complesso produttivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Numero di impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Numero di addetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Numero di ore esercizio annue riferito all’attività economica principale . . . . . . . . . . . . 1.10 Autorità competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 Anno di riferimento delle emissioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 – Attività IPPCSCHEDA 2 – Attività IPPC
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 2 – Attività IPPCSCHEDA 2 – Attività IPPC
Codice IPPC Codice NOSE Volume di produzione
Principale attività IPPC (Attività IPPC 1)
Attività IPPC 2
Attività IPPC 3
. . . . . . . . . . . .
Attività IPPC n
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 – Persona di riferimentoSCHEDA 3 – Persona di riferimento
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 3 – Persona di riferimentoSCHEDA 3 – Persona di riferimento
3.1 Nome e Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Posizione professionale nell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Indirizzo (scrivi solo se differente dall’indirizzo dello stabilimento dichiarante)
3.3.1 via/piazza/località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 numero civico. . . . . . . . . . . . 3.3.3 codice postale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 la provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5 seleziona il comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la compilazione di una o più schede, in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in aria. Per ogni inquinante presente, nella prima scheda (scheda 4) dichiarare le emissioni totali in aria del complesso dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa. Per gli inquinanti non presenti nelle emissioni o presenti ma le cui emissioni sono inferiori al valore soglia corrispondente non deve essere dichiarato nulla.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Eccezioni: •• gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW che ricadono sotto l’applicazione della Direttiva 88/609/CEE e che rientrano nella categoria IPPC 1.1, devono dichiarare l’emissione di anidride solforosa e di ossidi di azoto anche se inferiori al valore soglia riportato in Tab. 1.6.2; •• in caso di presenza di selenio e di policlorobifenili negli effluenti gassosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia. In caso di dichiarazione dell’emissione degli IPA totali, indicare l’emissione annuale del benzo(a)pirene. In caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Se le emissione totali in aria del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività, che è ovviamente anche la principale attività IPPC, è sufficiente compilare la scheda 4. Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 4 tra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso, dopo la scheda 4, compilare tante schede (scheda 4.1, 4.2,…. 4.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in aria.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Nella scheda 4.1 riportare la quota di emissioni in aria proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle schede successive alla 4.1 riportare le quote di emissioni in aria provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede dalla 4.1 alla 4.n deve coincidere con il valore riportato in scheda 4.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in ariale emissioni in aria
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiaranteSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiaranteSCHEDA 4 – Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
INQUINANTIValore soglia
Unità di
misuraEmissione
Procedura di
determinazione M/C/S
Tipologia di emissioneP o P+D
1 - Convenzionali e gas serra (11)
1. Metano (CH4) 100 t/a
2. Monossido di carbonio (CO) 500 t/a
3. Biossido di carbonio (CO2) 100000 t/a
4. Idrofluorocarburi (HFC) 100 kg/a
5. Protossido di azoto (N2O) 10 t/a
6. Ammoniaca (NH3) 10 t/a
7. Composti organici volatili non metanici (COVNM)
100 t/a
8. Ossidi di azoto (NOX) 100 t/a
9. Polifluorocarburi (PFC) 100 kg/a
10. Esafluoruro di solfo (SF6) 50 kg/a
11. Ossidi di solfo (SOX) 150 t/a
La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione di più schede in base al numero di attività IPPC sorgenti di emissioni in acqua. Nella scheda 5, riportare informazioni sulla presenza o meno di processi di depurazione degli effluenti e sull’ubicazione del/degli eventuale/i impianto/i di depurazione. Rispondere “a” alla domanda 5.2, se il complesso dichiarante ha più depuratori interni che lavorano in parallelo e rispondere “b”, se il complesso dichiarante utilizza, per la depurazione esterna, più depuratori esterni che lavorano in parallelo. Nella scheda 6, per ogni inquinante presente, dichiarare l’emissione totale in acqua del complesso IPPC dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda 6 e ripartita in scarico diretto ed indiretto.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Eccezioni: •• in caso di presenza di pentaclorobenzene e di nonilfenolo negli effluenti acquosi, si raccomanda di dichiarare l’emissione degli inquinanti, anche se provvisoriamente non accompagnati da indicazioni per l’identificazione e da valori soglia•• in caso di dichiarazione dell’emissione del cromo totale, indicare l’emissione annuale del Cromo VI•• in caso di dichiarazione dell’emissione dei composti organostannici totali, indicare l’emissione annuale dei composti del tributilstagno e del trifenilstagno.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Se le emissione totali in acqua del complesso dichiarante provengono tutte da un’unica attività IPPC è sufficiente compilare le schede 5 e 6. Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono invece da due o più attività IPPC è necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda 6 fra tutte le attività IPPC sorgenti. In questo caso dopo le schede 5 e 6 compilare tante schede successive (scheda 6.1, 6.2,… 6.n) quante sono le attività sorgenti delle emissioni in acqua.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Nella scheda 6.1 riportare la quota di emissioni in acqua proveniente dalla principale attività IPPC. Nelle successive schede 6.1… 6.n riportare le quote di emissioni in acqua provenienti dalle altre attività IPPC svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6.
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissionile emissioni in acquale emissioni in acqua
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Situazione depuratoreSCHEDA 5 – Situazione depuratore
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Situazione depuratoreSCHEDA 5 – Situazione depuratore
5.1 Gli scarichi in acqua sono sottoposti ad una fase di depurazione prima di essere sversati in acqua?(Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. NO ڤb. SI ڤc. in parte SI e in parte NO ڤ In caso di risposta a 5.1.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.1.b o 5.1.c rispondere alla domanda successiva. 5.2 L’impianto/i di depurazione è/sono interno/i o esterno/i al complesso dichiarante? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. Depuratore interno ڤb. Depuratore esterno ڤc. Depuratore interno ed esterno ڤ In caso di risposta a 5.2.a passare direttamente alla scheda successiva 6; in caso di risposta a 5.2.b o 5.2.c rispondere alla domanda successiva. 5.3 Qual è l’ubicazione del depuratore esterno? (Scegliere una delle seguenti risposte, mettendo una crocetta in caso affermativo)a. Fa parte di complesso IPPC diverso dal dichiarante ڤb. Fa parte di un complesso non IPPC ڤc. Non fa parte di nessun complesso, è un’unità tecnica a sè (consortile) ڤ
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiaranteSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante
Dichiarazione delle emissioniDichiarazione delle emissioniSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiaranteSCHEDA 5 – Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante
Inquinanti
Valore soglia
Unità di
misuraEmissione Proced
ura di determ
Tipologia di emissi
one
Totale Scarico
diretto
Scarico indir.
M/C/S P o P+D
1 - Nutrienti (2)
1. Azoto 50 t/a
2. Fosforo 5 000 kg/a
2 - Metalli e composti (8)
3. Arsenico (As) e composti 5 kg/a
4. Cadmio (Cd) e composti 5 kg/a
5. Cromo (Cr) e composti 50 kg/a *
6. Rame (Cu) e composti 50 kg/a
7. Mercurio (Hg) e composti 1 kg/a
8. Nichel (Ni) e composti 20 kg/a
9. Piombo (Pb) e composti 20 kg/a
10. Zinco (Zn) e composti 100 kg/a