[fisco] - studio-cassano.com 2011 CASSANO GIOVANNI FRAN… · 9 Amministrazione del personale...

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Amministrazione del personale

“L’art. 2122 stabilisce che le sommespettanti devono essere destinate,

al coniuge, figli e, se viventi e a carico, ai parenti entro

il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”

[ fisco]I crediti degli eredi e degli aventi diritto in caso

di premorienza del lavoratore

L’informatore Inaz n.13/2011

Con la morte del lavoratore

il rapporto di lavoro si

estingue e si producono le

conseguenze legate agli

aspetti economici che tale

evento provoca nei con-

fronti dei terzi, eredi.

Gian Franco Cassano

Dottore Commercialista

La prima osservazione da fare è

che al momento del decesso del lavo-

ratore esistono spettanze retributive di

varia natura:

– maturate e riferite al periodo di paga(

giorni retribuiti);

– maturate ma liquidabili in un deter-

minato momento(mensilità aggiuntive,

trattamento di fine rapporto);

– maturate ma non ancora godute (fe-

rie e permessi).

La seconda osservazione da fare è che

esistono somme che spettano agli ere-

di iure successionis (diritto di succes-

sione), ovvero rientranti nell’asse ere-

ditario ed altre che spettano ai super-

stiti quale iure proprio (diritto proprio).

Questa classificazione permette di va-

lutare le regole di ripartizione delle

somme tra i diversi beneficiari ed i di-

versi trattamenti fiscali.

1) Somme iure successionis

– Somme maturate dal lavoratore per ef-

fetto della prestazione lavorativa resa si-

no al giorno del decesso e non ancora li-

quidate mediante il cedolino (mensilità,

straordinari, festività, ferie godute, etc);

– somme con cadenza plurimensile

non ancora liquidate(tredicesima,

quattordicesima,

indennità per ferie

o permessi retri-

buiti ma non go-

duti);

La regola dello iu-

re successionis

impone al datore

di lavoro di verifi-

care la corrispon-

denza dei soggetti

richiedenti le somme con l’asse eredi-

tario(dichiarazione di successione).

Tale verifica, obbligatoria, deve essere

rigorosa.

Aspetti procedurali

Il datore di lavoro deve far precedere il

pagamento delle somme dalla richie-

sta agli eredi di produrre la documen-

tazione attestante il decesso ed il gra-

do di parentela:

1. Il certificato rilasciato dall’ufficio del

Registro competente, attestante che

nella dichiarazione di successione, re-

golarmente presentata, sono compre-

se le somme da erogare dal datore di

lavoro;

In alternativa

2. La copia autentica della dichiarazio-

ne di successione stessa, rilasciata

dall’Ufficio;

Esistono dei casi

di esonero dalla

p re s en t a z i one

della dichiarazio-

ne di successione

con conseguenza

che gli eredi devo-

no presentare una

attestazione scrit-

ta, di esonero

dall’obbligo. I casi di esonero sono di-

sciplinati dall’art. 28, comma 7 del

D.lgs n. 346 del 1990, in presenza con-

giunta delle seguenti circostanze:

– l’eredità sia devoluta al coniuge e ai

parenti in linea retta del defunto ai sen-

si degli art. 74 e 75 del c.c.;

– l’attivo ereditario non abbia un valore

superiore a 50.000.000 (25.822,84 eu-

ro);

– l’attivo ereditario non comprenda be-

ni immobili ovvero diritti reali immobi-

liari.

2) Somme iure proprio

Le somme che rientrano nella definizio-

ne di iure proprio sono quelle indicate

art. 2122 cod. civ.Ris. AdE n. 36/E 2009D.lgs n. 346/1990Circ. Inps n. 211/1992Decreto del Presidente dellaRepubblica n. 1032/1973Circ. Min. Finanze n. 2/1986

Riferimenti normativi

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Amministrazione del personale

“Le somme spettanti iure proprio nonsono assoggettabili ad imposta

di successione ma devono scontare la tassazione prevista dall’art. 17,comma 5 del DPR 917/1986

(tassazione separata)”

nell’art. 2122 del c.c., l’indennità sosti-

tutiva del preavviso, il trattamento di

fine rapporto (t.f.r.), trattamento di fi-

ne servizio (t.f.s.)

L’art. 2122 disciplina la materia stabi-

lendo che le somme spettanti devono

essere destinate, specificatamente, al

coniuge, figli e, se viventi e a carico, ai

parenti entro il terzo grado e agli affini

entro il secondo grado, secondo l’ac-

cordo espresso dagli stessi. In man-

canza dell’accordo, secondo il bisogno

di ciascuno.

Questo significa che il datore di lavoro

deve ricevere una comunicazione scrit-

ta dagli eredi circa l’accordo di riparti-

zione o il provvedimento del giudice

che stabilisce le regole.

In presenza di minori deve sempre

esistere un tutore considerato che tali

soggetti non possono disporre libera-

mente di diritti economici.

La norma attribuisce a tali somme

una natura particolare e diversa ri-

spetto alle altre.

La motivazione di tale diversità è da ri-

cercare nello scopo e destinazione che

queste hanno.

Infatti, mentre le altre somme di cui al

punto 1 hanno natura retributiva diret-

ta o di retribuzione accantonata (diffe-

rita) con la conseguenza che alla morte

del lavoratore entrano nell’asse eredi-

tario quale diritto di credito acquisito a

causa di successione (faceva capo al

de cuius), quelle del punto 2 hanno na-

tura previdenziale (si tratta di una fatti-

specie acquisitiva) ed il diritto sorge in

capo a ciascuno dei titolari senza natu-

ra derivativa da una causa specifica (la

morte del lavoratore).

Il criterio dell’art. 2122 trova applicazio-

ne solo su quanto liberamente spettan-

te per iure proprio e non per le somme

riferibili allo iure successionis.

Le regole che governano lo iure proprio

hanno valore solo nel caso in cui il de-

cesso del lavoratore avvenga in costan-

za di rapporto di lavoro. Diversamente

se la “dipartita” avviene dopo la data di

cessazione del rapporto di lavoro anche

le somme, in precedenza evidenziate

come rientranti nello iure proprio rien-

trano di diritto nello iure successionis

con obbligo di seguire le regole prece-

dentemente evidenziate.

Trattamento fiscale

Le somme spettanti iure successionis,

in deroga alle modalità di cui all’art.

21, c 2 del TUIR, su tali redditi operano

le disposizioni di cui all’art. 23 comma

2 lettera e) del DPR 600/73 che preve-

dono l’applicazione dell’aliquota previ-

sta per il primo scaglione di reddito di

cui all’art. 11 del TUIR pari al 23%.

Questo nei confronti sia degli eredi sia

dei legatari, anche se afferenti il perio-

do d’imposta in corso al momento del

decesso.

Le somme spettanti iure proprio non

sono assoggettabili ad imposta di suc-

cessione ma devono scontare la tassa-

zione prevista dall’art. 17, comma 5 del

DPR 917/1986 (tassazione separata)

attraverso l’applicazione dell’aliquota

media del TFR, ottenuta considerando

la sola somma spettante a titolo di trat-

tamento di fine rapporto di cui all’art.

2110 del cod. civ. d utilizzando l’aliquo-

ta per assoggettare a tassazione le al-

tre indennità e somme percepite in di-

pendenza della cessazione del rappor-

to di lavoro (indennità di preavviso).

Trattamento previdenziale

Le somme spettanti iure successionis

sono imponibili ai fini contributivi in

applicazione dell’art. 12 della legge

153/1969, come modificata dal Dlgs

314/1997.

Con riferimento al trattamento previ-

denziale dell’indennità sostitutiva del

preavviso, considerata l’impossibilità di

procedere alla copertura assicurativa

oltre la data del decesso, questa ha va-

lenza solo ai fini dell’accrescimento del-

la retribuzione utile al fine del calcolo

della retribuzione, in funzione del siste-

ma in vigore al momento dell’event0.

Le istruzioni ministeriali a corredo del .

[ fisco]

“Le somme spettanti iure successionis,prevedono l’applicazione dell’aliquotaprevista per il primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIRpari al 23%”

L’informatore Inaz n.13/2011

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Amministrazione del personale

Lavoratore deceduto

La certificazione deve contenere tutti i

dati riferiti al reddito realmente perce-

pito dal lavorato, applicando le con-

suete modalità di compilazione, per

tutte le singole sezioni.

Erede:

Dati anagrafici dell’erede

Punto 1 o 2 della certificazione

Punto 5 ritenute effettuate(evidenza

del 23%)

Punto 111 e/o 112 totale dei compensi

arretrati di lavoro dipendente ed assi-

milati al lavoro dipendente, intenden-

do ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera

b), gli emolumenti riferibili ad anni pre-

cedenti percepiti per effetto di leggi,

contratti collettivi, sentenze o atti am-

ministrativi o per cause non dipendenti

dalla volontà delle parti.

Punto 113 totale complessivo delle rite-

nute effettuate dal sostituto d’imposta

sul reddito.

Punti da 123 a 129 (indennità e somme

soggette a tassazione separata) dati

dell’indennità di fine rapporto com-

plessivamente erogate nell’anno

L’informatore Inaz n.13/2011

Punto 130 quota spettante(percentua-

le di spettanza riferita all’erede inte-

statario della certificazione

Punti da 89 a 92 quater (somme eroga-

te per incremento della produttività)

Lavoratore deceduto:

La comunicazione intestata al lavorato-

re deceduto, oltre ai dati indicati in pre-

cedenza(cud) conterrà i dati aggiuntivi e

riferiti alla sezione trattamento di fine

rapporto e alle atre indennità, con evi-

denza ai punti 247(codice fiscale del-

l’avente diritto) e 248 (quota spettante,

in percentuale) ripetendo l’operazione

per quanti sono gli aventi diritto.

Erede:

La comunicazione dell’erede, oltre ai dati

indicati in precedenza (cud) conterrà :

Punti da 97 a 100 nell’ipotesi di compen-

si percepiti negli anni 2008 e 2009 as-

soggettati a tassazione ordinaria ma

agevolabili con imposta sostitutiva del

10%;

Punti da 107 a 111 eventuali redditi as-

soggettati a titolo d’imposta;

Punti 120 e/o 122 compensi relativi ad

anni precedenti

Punto 124 totale complessivo della ritenuta

Punti da 134 a 140 i dati dell’indennità di

fine rapporto complessivamente erogata

nell’anno

Punto 141 quota spettante per le indenni-

tà erogate ai sensi dell’art. 2122 del c.c. ,

corrispondente alla percentuale di spet-

tanza dell’indennità riferita all’erede inte-

statario della comunicazione

Punti da 147 a 245 comprendono tutti i

dati riferiti alla tassazione delle indennità

di fine rapporto erogate

Punto 246 indicazione del codice fisca-

le del lavoratore deceduto.

Istituito il fondo per i lavoratori in somministrazione

Ha preso il via il Fontemp che è il nuovo Fondo Pensione complementare rivolto ai lavoratori in somministrazione che

hanno accesso a contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. L’obiettivo del fondo è quello di consentire al

lavoratore di non maturare eventuali vuoti contributivi dovuti a periodi in cui non è regolarmente retribuito. Caratteristica

del Fondo è la presenza della doppia contribuzione lavoratore – datore di lavoro. Quest’ultimo verserà l’1% come contri-

buzione base ed il lavoratore l’1% ( quota minima) della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.

Notizie in breve