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Amministrazione del personale
“L’art. 2122 stabilisce che le sommespettanti devono essere destinate,
al coniuge, figli e, se viventi e a carico, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”
[ fisco]I crediti degli eredi e degli aventi diritto in caso
di premorienza del lavoratore
L’informatore Inaz n.13/2011
Con la morte del lavoratore
il rapporto di lavoro si
estingue e si producono le
conseguenze legate agli
aspetti economici che tale
evento provoca nei con-
fronti dei terzi, eredi.
Gian Franco Cassano
Dottore Commercialista
La prima osservazione da fare è
che al momento del decesso del lavo-
ratore esistono spettanze retributive di
varia natura:
– maturate e riferite al periodo di paga(
giorni retribuiti);
– maturate ma liquidabili in un deter-
minato momento(mensilità aggiuntive,
trattamento di fine rapporto);
– maturate ma non ancora godute (fe-
rie e permessi).
La seconda osservazione da fare è che
esistono somme che spettano agli ere-
di iure successionis (diritto di succes-
sione), ovvero rientranti nell’asse ere-
ditario ed altre che spettano ai super-
stiti quale iure proprio (diritto proprio).
Questa classificazione permette di va-
lutare le regole di ripartizione delle
somme tra i diversi beneficiari ed i di-
versi trattamenti fiscali.
1) Somme iure successionis
– Somme maturate dal lavoratore per ef-
fetto della prestazione lavorativa resa si-
no al giorno del decesso e non ancora li-
quidate mediante il cedolino (mensilità,
straordinari, festività, ferie godute, etc);
– somme con cadenza plurimensile
non ancora liquidate(tredicesima,
quattordicesima,
indennità per ferie
o permessi retri-
buiti ma non go-
duti);
La regola dello iu-
re successionis
impone al datore
di lavoro di verifi-
care la corrispon-
denza dei soggetti
richiedenti le somme con l’asse eredi-
tario(dichiarazione di successione).
Tale verifica, obbligatoria, deve essere
rigorosa.
Aspetti procedurali
Il datore di lavoro deve far precedere il
pagamento delle somme dalla richie-
sta agli eredi di produrre la documen-
tazione attestante il decesso ed il gra-
do di parentela:
1. Il certificato rilasciato dall’ufficio del
Registro competente, attestante che
nella dichiarazione di successione, re-
golarmente presentata, sono compre-
se le somme da erogare dal datore di
lavoro;
In alternativa
2. La copia autentica della dichiarazio-
ne di successione stessa, rilasciata
dall’Ufficio;
Esistono dei casi
di esonero dalla
p re s en t a z i one
della dichiarazio-
ne di successione
con conseguenza
che gli eredi devo-
no presentare una
attestazione scrit-
ta, di esonero
dall’obbligo. I casi di esonero sono di-
sciplinati dall’art. 28, comma 7 del
D.lgs n. 346 del 1990, in presenza con-
giunta delle seguenti circostanze:
– l’eredità sia devoluta al coniuge e ai
parenti in linea retta del defunto ai sen-
si degli art. 74 e 75 del c.c.;
– l’attivo ereditario non abbia un valore
superiore a 50.000.000 (25.822,84 eu-
ro);
– l’attivo ereditario non comprenda be-
ni immobili ovvero diritti reali immobi-
liari.
2) Somme iure proprio
Le somme che rientrano nella definizio-
ne di iure proprio sono quelle indicate
art. 2122 cod. civ.Ris. AdE n. 36/E 2009D.lgs n. 346/1990Circ. Inps n. 211/1992Decreto del Presidente dellaRepubblica n. 1032/1973Circ. Min. Finanze n. 2/1986
Riferimenti normativi
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Amministrazione del personale
“Le somme spettanti iure proprio nonsono assoggettabili ad imposta
di successione ma devono scontare la tassazione prevista dall’art. 17,comma 5 del DPR 917/1986
(tassazione separata)”
nell’art. 2122 del c.c., l’indennità sosti-
tutiva del preavviso, il trattamento di
fine rapporto (t.f.r.), trattamento di fi-
ne servizio (t.f.s.)
L’art. 2122 disciplina la materia stabi-
lendo che le somme spettanti devono
essere destinate, specificatamente, al
coniuge, figli e, se viventi e a carico, ai
parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il secondo grado, secondo l’ac-
cordo espresso dagli stessi. In man-
canza dell’accordo, secondo il bisogno
di ciascuno.
Questo significa che il datore di lavoro
deve ricevere una comunicazione scrit-
ta dagli eredi circa l’accordo di riparti-
zione o il provvedimento del giudice
che stabilisce le regole.
In presenza di minori deve sempre
esistere un tutore considerato che tali
soggetti non possono disporre libera-
mente di diritti economici.
La norma attribuisce a tali somme
una natura particolare e diversa ri-
spetto alle altre.
La motivazione di tale diversità è da ri-
cercare nello scopo e destinazione che
queste hanno.
Infatti, mentre le altre somme di cui al
punto 1 hanno natura retributiva diret-
ta o di retribuzione accantonata (diffe-
rita) con la conseguenza che alla morte
del lavoratore entrano nell’asse eredi-
tario quale diritto di credito acquisito a
causa di successione (faceva capo al
de cuius), quelle del punto 2 hanno na-
tura previdenziale (si tratta di una fatti-
specie acquisitiva) ed il diritto sorge in
capo a ciascuno dei titolari senza natu-
ra derivativa da una causa specifica (la
morte del lavoratore).
Il criterio dell’art. 2122 trova applicazio-
ne solo su quanto liberamente spettan-
te per iure proprio e non per le somme
riferibili allo iure successionis.
Le regole che governano lo iure proprio
hanno valore solo nel caso in cui il de-
cesso del lavoratore avvenga in costan-
za di rapporto di lavoro. Diversamente
se la “dipartita” avviene dopo la data di
cessazione del rapporto di lavoro anche
le somme, in precedenza evidenziate
come rientranti nello iure proprio rien-
trano di diritto nello iure successionis
con obbligo di seguire le regole prece-
dentemente evidenziate.
Trattamento fiscale
Le somme spettanti iure successionis,
in deroga alle modalità di cui all’art.
21, c 2 del TUIR, su tali redditi operano
le disposizioni di cui all’art. 23 comma
2 lettera e) del DPR 600/73 che preve-
dono l’applicazione dell’aliquota previ-
sta per il primo scaglione di reddito di
cui all’art. 11 del TUIR pari al 23%.
Questo nei confronti sia degli eredi sia
dei legatari, anche se afferenti il perio-
do d’imposta in corso al momento del
decesso.
Le somme spettanti iure proprio non
sono assoggettabili ad imposta di suc-
cessione ma devono scontare la tassa-
zione prevista dall’art. 17, comma 5 del
DPR 917/1986 (tassazione separata)
attraverso l’applicazione dell’aliquota
media del TFR, ottenuta considerando
la sola somma spettante a titolo di trat-
tamento di fine rapporto di cui all’art.
2110 del cod. civ. d utilizzando l’aliquo-
ta per assoggettare a tassazione le al-
tre indennità e somme percepite in di-
pendenza della cessazione del rappor-
to di lavoro (indennità di preavviso).
Trattamento previdenziale
Le somme spettanti iure successionis
sono imponibili ai fini contributivi in
applicazione dell’art. 12 della legge
153/1969, come modificata dal Dlgs
314/1997.
Con riferimento al trattamento previ-
denziale dell’indennità sostitutiva del
preavviso, considerata l’impossibilità di
procedere alla copertura assicurativa
oltre la data del decesso, questa ha va-
lenza solo ai fini dell’accrescimento del-
la retribuzione utile al fine del calcolo
della retribuzione, in funzione del siste-
ma in vigore al momento dell’event0.
Le istruzioni ministeriali a corredo del .
[ fisco]
“Le somme spettanti iure successionis,prevedono l’applicazione dell’aliquotaprevista per il primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIRpari al 23%”
L’informatore Inaz n.13/2011
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Amministrazione del personale
Lavoratore deceduto
La certificazione deve contenere tutti i
dati riferiti al reddito realmente perce-
pito dal lavorato, applicando le con-
suete modalità di compilazione, per
tutte le singole sezioni.
Erede:
Dati anagrafici dell’erede
Punto 1 o 2 della certificazione
Punto 5 ritenute effettuate(evidenza
del 23%)
Punto 111 e/o 112 totale dei compensi
arretrati di lavoro dipendente ed assi-
milati al lavoro dipendente, intenden-
do ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera
b), gli emolumenti riferibili ad anni pre-
cedenti percepiti per effetto di leggi,
contratti collettivi, sentenze o atti am-
ministrativi o per cause non dipendenti
dalla volontà delle parti.
Punto 113 totale complessivo delle rite-
nute effettuate dal sostituto d’imposta
sul reddito.
Punti da 123 a 129 (indennità e somme
soggette a tassazione separata) dati
dell’indennità di fine rapporto com-
plessivamente erogate nell’anno
L’informatore Inaz n.13/2011
Punto 130 quota spettante(percentua-
le di spettanza riferita all’erede inte-
statario della certificazione
Punti da 89 a 92 quater (somme eroga-
te per incremento della produttività)
Lavoratore deceduto:
La comunicazione intestata al lavorato-
re deceduto, oltre ai dati indicati in pre-
cedenza(cud) conterrà i dati aggiuntivi e
riferiti alla sezione trattamento di fine
rapporto e alle atre indennità, con evi-
denza ai punti 247(codice fiscale del-
l’avente diritto) e 248 (quota spettante,
in percentuale) ripetendo l’operazione
per quanti sono gli aventi diritto.
Erede:
La comunicazione dell’erede, oltre ai dati
indicati in precedenza (cud) conterrà :
Punti da 97 a 100 nell’ipotesi di compen-
si percepiti negli anni 2008 e 2009 as-
soggettati a tassazione ordinaria ma
agevolabili con imposta sostitutiva del
10%;
Punti da 107 a 111 eventuali redditi as-
soggettati a titolo d’imposta;
Punti 120 e/o 122 compensi relativi ad
anni precedenti
Punto 124 totale complessivo della ritenuta
Punti da 134 a 140 i dati dell’indennità di
fine rapporto complessivamente erogata
nell’anno
Punto 141 quota spettante per le indenni-
tà erogate ai sensi dell’art. 2122 del c.c. ,
corrispondente alla percentuale di spet-
tanza dell’indennità riferita all’erede inte-
statario della comunicazione
Punti da 147 a 245 comprendono tutti i
dati riferiti alla tassazione delle indennità
di fine rapporto erogate
Punto 246 indicazione del codice fisca-
le del lavoratore deceduto.
Istituito il fondo per i lavoratori in somministrazione
Ha preso il via il Fontemp che è il nuovo Fondo Pensione complementare rivolto ai lavoratori in somministrazione che
hanno accesso a contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. L’obiettivo del fondo è quello di consentire al
lavoratore di non maturare eventuali vuoti contributivi dovuti a periodi in cui non è regolarmente retribuito. Caratteristica
del Fondo è la presenza della doppia contribuzione lavoratore – datore di lavoro. Quest’ultimo verserà l’1% come contri-
buzione base ed il lavoratore l’1% ( quota minima) della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
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