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Incontro informativo
Milano, 12 ottobre 2011
“I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA”
IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI
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Milano, 12 ottobre 2011
Relatore:
Federico Binik - Assolombarda
“I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA”
IL DISTACCO DEI LAVORATORI NEI PAESI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI
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FONTI
Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario
� Convenzione di Roma n. 934/80 artt. 3-6
� Regolamento CE n. 593/2008
� Legge n. 218/95 – art. 57
� Direttiva 96/71/CE
� D.Lgs. n. 276/2003 – art. 30
� Regolamento CE n. 883/2004 e n. 987/05
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Requisiti del distacco in ambito comunitario
� il lavoratore è normalmente occupato in Italia
� il lavoratore viene inviato in un Paese comunitario per un periodo prestabilito
� l’invio avviene per conto e nell’interesse dell’impresa che normalmente lo occupa in Italia
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Normativa applicabile
Convenzione di Roma n. 934/80 e art. 57 legge n. 218/95
Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta:
� Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro
Sempre nel rispetto delle norme imperative italiane (norme di applicazione necessaria)
� Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro
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Segue: Normativa applicabile
Direttiva n.96/71 CE
�La direttiva si applica alle imprese stabilite in uno stato membro che distaccano lavoratori in un altro stato membro, nel quadro di una
prestazione di servizi transnazionali
�La direttiva impone il rispetto di condizioni contrattuali, di tutela e salariali non inferiori a quelle dei lavoratori occupati presso il
distaccatario (es. minimi retributivi, ferie, orario di lavoro, salute e sicurezza, parità uomo-donna, …………..)
FINALITA’ : Evitare il dumping sociale
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Segue: Normativa applicabile
Decreto Legislativo n.276/2003, art. 30
“L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse , pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa”
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Stessi presupposti del distacco in ambito comunitari o e stessi criteri di identificazione della normativa appl icabile
Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari
Norme di applicazione necessaria
Ordine pubblico internazionale
Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta:
� Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro
� Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro
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Segue: Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari
NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALELegge n. 398/87 e DPR n. 346/94
Richiesta autorizzazione al Ministero del lavoro
Rilascio entro 75 giorni
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Segue: Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari
Il Ministero ai fini del rilascio dell’autorizzazione accerta che:
� il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto da i CCNL vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore
� i contratti di lavoro prevedano, ove le autorità del Paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di val uta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferi mento in Italia della quota di valore trasferibile
� Stipula di assicurazione viaggio
� Sistemazione logistica
� Idonee misure di salute e sicurezza
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DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI DISTACCO NELL ’UNIONE EUROPEA
Articoli 12 e 16 del regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 14 paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 987/2009
Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009
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Lavoratori all’estero
Principio di territorialità
Legislazione del paese di lavoro
(c.d. lex loci laboris)
Art.11 Reg. Ce n. 883/2004
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Norme particolari per i lavoratori distaccati
In determinate situazioni e per alcune categorie di lavoratori sono previste disposizioni
particolari che derogano al principio della lex loci laboris
Distacco dei lavoratori (Art.12 Reg. Ce n. 883/2004)
Collegamento del lavoratore alla legislazione dello Stato membro di invio
una deroga temporaneaal principio della lex loci laboris
della legislazione applicabile
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Distacco di lavoratori dipendenti
Un lavoratore subordinato può essere distaccato a condizione che (Art.12, par.1. reg.883/2004):
dipenda da un datore di lavoro che esercita abitualmente la sua attività nello Stato di invio
l’attività nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro distaccante (c.d. legame organico)
la durata di tale attività non sia superiore a ventiquattro mesi
non sia inviato in sostituzione di un lavoratore giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi
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I criteri per verificare tale condizione devono essere adattati alle caratteristiche specifiche di ciascun d atore di lavoro e all’effettiva natura delle attività svolte
Distacco di lavoratori dipendentiulteriore condizione
Il datore di lavoro deve svolgere abitualmente attività sostanziali , diverse dalle mere attivitàdi gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito
Articolo 14, par. 2 reg. CE n. 987/2009
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Verifica consistenza attività nello Stato di invio
� luogo della sede dell'impresa e della sua amministrazione
� organico del personale amministrativo che lavora rispettivamentenello Stato membro di stabilimento e nell'altro Stato membro
� luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello in cui viene conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti
� legge applicabile ai contratti conclusi dall'impresa con i suoi lavoratori e clienti
� fatturati realizzati durante un periodo sufficientemente definito in entrambi gli Stati
Circolare INPS n.83 del 1°luglio 2010
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Segue: Verifica consistenza attività nello Stato di invio
La valutazione sulla consistenza delle attivitàdeve essere effettuata prendendo a
riferimento un periodo indicativo di almeno due mesi
Decisione A2 del 12 giugno 2009
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Legame organico tra datore di lavoro e lavoratore distaccato
� Responsabilità nell’assunzione� Contratto di lavoro� Obbligo di corrispondere la retribuzione� Potere di licenziamento� Potere di determinare la natura della prestazione
Per il mantenimento del legame organico
Devono rimanere in capo al datore di lavoro:
Decisione A2 del 12 giugno 2009
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Lavoratori assunti per essere distaccati
Devono risultare iscritti da almeno un mese al regime assicurativo dello Stato in cui il
datore di lavoro è stabilito
Art.14, par. 1 Reg. CE n.987/2009 Decisione A2 del 12 giugno 2009
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Non è distacco se l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato
Mette il lavoratore a disposizione di un’altra impresa nello Stato membro in
cui essa è situata
Mette il lavoratore a disposizione di un’altra impresa situata in un altro Stato
membro
Circolare INPS n.83 del 1°luglio 2010
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Non è distacco se il lavoratore viene assunto in uno Stato membro
Da un’impresa che ha sede in un secondo Stato membro per essere
inviato presso un’impresa che ha sede in un terzo stato membro
Da un’impresa situata in un secondo Stato membro per essere inviato a
svolgere un’attività nello Stato membro in cui è stato assunto
Circolare INPS n.83 del 1°luglio 2010
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Distacco di lavoratori autonomi
� Esercizio abituale dell’attività nello Stato membro in cui il lavoratore autonomo è stabilito
� Durata prevedibile dell’attività nello Stato di destinazione non superiore a ventiquattro mesi
� Permanenza nello Stato di provenienza di tutte le condizioni e gli elementi necessari per la ripresa dell’attività al termine del distacco
� Svolgimento nello Stato di destinazione di un’attività affine
� Esercizio nello Stato di provenienza dell’attività autonoma da almeno due mesi
Art. 12 par.2 Reg. CE n.883/2004 Art. 14 par.3-4 Reg. CE n.987/2009
Decisione A2 del 12 giugno 2009
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Distacco di lavoratori iscritti alla gestione separata
Sono assimilati ai lavoratori dipendenti:
� Collaboratori coordinati e continuativi
� Collaboratori occasionali
� Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
� Dottorati di ricerca
� Medici in formazione specialistica
Sono assimilati ai lavoratori autonomi:
� Amministratori, sindaci, revisori di società
� Partecipanti a collegi e commissioni
� Rapporti occasionali autonomi� Liberi professionisti senza cassa
previdenziale obbligatoria� Collaboratori giornali e riviste
Circolare INPS n.90 del 10 luglio 2009
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� Dal 1°maggio 2010 la durata massima del distacco al l’interno dell’Unione Europea è stata estesa da 12 a 24 mesi
� La sede INPS competente rilascia al lavoratore richiedente un apposito formulario, il modello A1, che dovrà tenere con se per tutta la durata del distacco. Tale modello ha sostituito il formulario E 101. Il formulario E 102 è stato invece abolito
� La sede INPS competente comunica all’istituzione designata dall’Autoritàcompetente dello stato di destinazione la determinazione provvisoria della legislazione applicabile
� L’Istituzione competente dello Stato di destinazione comunica se necessario il proprio parere in merito alla decisione relativa alla legislazione applicabile
� In mancanza di risposta trascorsi due mesi la decisione relativa alla legislazione applicabile diviene definitiva
� In caso di contrasto, prima di adire la Commissione amministrativa, le autorità dei due Stati membri devono osservare una specifica procedura (di dialogo e conciliazione)
Modalità operative
Circolare INPS n.99 del 21 luglio 2010
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� Nel caso di distacchi consecutivi di uno stesso lavoratore nello stesso Stato membro, deve essere rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi (salvo deroghe)
� Distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno origine a un nuovo distacco
� Nel caso di lavoratori iscritti all’Enpals e all’Inpgi il formulario A1 sarà rilasciato direttamente dagli stessi
� Il distaccante è titolare del trattamento contributivo: deve quindi continuare aversare i contributi in Italia senza altre formalità
� La presenza di un regime previdenziale caratterizzato da convenzione internazionale comporta l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi calcolandoli sulle retribuzioni effettivamente corrisposte (INPS circolare 86/2001, Ministero del Lavoro nota 19 gennaio 2001)
� Posizione Confindustria e recente giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino, sentenza n. 393/2010) versamento contributi su retribuzioni convenzionali
Segue: Modalità operative
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Aspetti sanitari e assicurativi
� Tessera europea assicurazione malattia
Prestazioni sanitarie in caso di soggiorni temporanei all’estero
� Modello S1
Prestazioni sanitarie per lavoratori che trasferiscono la residenza all’estero nello Stato di occupazione
� Modello DA1
Prestazioni assicurative per infortuni sul lavoro all’estero
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Proroga del distacco
Gli organismi competenti degli Stati membri possono stipulare accordi ex art. 16 del regolamento CE
n.883/2004
In deroga alle disposizioni degli articoli da 11 a 15 del
reg. n.883/2004
Per alcune persone o categorie di persone
Per autorizzare distacchi superiori a 24 mesi
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Richiesta di proroga
L’art.16 del Regolamento CE n.883/2004 sostituisce l’articolo 17 del Regolamento CEE n. 1408/1971
Le richieste di accordo ai sensi dell’art. 16 dovranno essere inoltrate alle Direzioni regionali
INPS già designate per la trattazione dell’articolo 17
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Modalità procedurali per la richiesta di proroga
L’Autorità competente dello Stato membro di cui si chiede di applicare la
legislazione
L’Autorità competente dello Stato membro di destinazione
Invia la richiesta di applicazione della proroga all’Autoritàcompetente dello
Stato di destinazione
Comunica le proprie decisioni in merito
alla richiesta di deroga
Se gli Stati interessati non raggiungono un accordo ai sensi dell’art.16 del Regolamento 883/2004, dal termine del periodo di distacco diventerà applicabile
la legislazione dello Stato membro in cui la persona realmente lavora
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Sospensione e interruzione del distacco
La sospensione dovuta a ferie, malattia, periodi d’istruzione presso l’impresa distaccante non
interrompe il periodo di distacco
L’interruzione prima del termine o il trasferimento del lavoratore ad altra impresa deve essere comunicata
all’Istituzione competente dello Stato di invio
Decisione A2 del 12 giugno 2009
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Paesi non convenzionati
Lavoratori italiani inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati
Regime di tutela minima garantita stabilito dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 369/85 sulla base dell’art. 35, c. 4 Cost. “La Repubblica ... tutela il
lavoro italiano all’estero”), dalla legislazione italiana (L. 398/1987) e dalle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro
Possibile duplicazione degli adempimenti contributivi
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Lavoro in paesi non convenzionati
• Legge n. 398/87– Art. 1 (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali
per i lavoratori italiani operanti all'estero)
“ I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesiextracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavo ro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente is critti alle
seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale …”
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Tutela minima garantita
E’ necessaria l’apertura di una specifica
posizione assicurativa presso l’INPS a cui verrà
assegnato un codice di autorizzazione specifico
(4C – personale inviato in Paesi non
convenzionati)
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Lavoro in paesi non convenzionati
– invalidità, vecchiaia e superstiti– disoccupazione involontaria– mobilità– malattia– maternità– fondo di garanzia TFR
I lavoratori italiani trasferiti o assunti per essere impiegati in Paesi non convenzionati, devono essere iscritti alle seguenti forme assicurative:
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– Cassa integrazione guadagni
– Assegno nucleo familiare
Contributi non dovuti
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Retribuzione imponibile
– Contributi dovuti su retribuzioni convenzionali
– Normali aliquote contributive con una riduzione di 10 punti (in via prioritaria sul contributo IVS ed in via subordinata su contributo DS)
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� contributi calcolati su retribuzioni convenzionali, emesse ogni anno con decreto interministeriale entro il 31 gennaio
� retribuzioni divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese
� retribuzione convenzionale imponibile determinata sulla base della retribuzione nazionale corrispondente (trattamento mensilecomprensivo di emolumenti riconosciuti, con esclusione dell’indennità estero)
Retribuzioni convenzionali
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Lavoro in paesi parzialmente convenzionati
Doppio regime
– Per le assicurazioni escluse dal campo di applicazione delle convenzioni, si applicano le disposizioni previste per i Paesi non convenzionati (Legge n.398/87). I contributi previdenziali devono quindi essere versati sulla base delle retribuzioni convenzionali
– Per le assicurazioni comprese nel campo di applicazione delle convenzioni, si applicano le disposizioni previste per i Paesi convenzionati. I contributi previdenziali devono quindi essere versati sulla base delle retribuzioni effettive
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Lavoro in paesi parzialmente convenzionati
E’ necessaria l’apertura di una specifica posizione assicurativa presso l’INPS a cui verràassegnato un codice di autorizzazione specifico (4Z – personale inviato in Paesi parzialmente
convenzionati)