Environmental Legal TeamEnvironment and Beyond La legislazione in materia di Tutela della Qualità...

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Environmental Legal Team Environment and Beyond

La legislazione in materia di Tutela della Qualità dell’Aria: profili di diritto UE ed Italiano

Alessandra BarrecaUniversità degli Studi di Siena

ELTa.barreca@unisi.it

X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale

Siena, 31 Marzo 2009

Environmental Legal Team Environment and Beyond

Sviluppo della normativa UE applicabile

• Art. 174 TCE;• Direttiva CE 96/62 c.d. “direttiva quadro”;• Direttive CE “figlie”: 1999/30, 2000/69,

2002/03, 2004/107;• Nuova Direttiva CE 2008/50.

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Il CAFE (Clean Air for Europe) Programme

• Nato nel 2001;Obiettivi:

• sviluppare, raccogliere e convalidare informazioni e dati su base scientifica relativi alla qualità dell’aria ambiente;

• Supportare l’effettiva implementazione della legislazione rilevante esistente e promuovere l’iniziativa legislativa in materia;

• Sviluppare una Strategia Tematica sulla qualità dell’aria;

• Disseminare info rilevanti sulla qualità dell’aria.

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La Strategia Tematica sull’Inquinamento Atmosferico

• Datata 2005, da rivedersi nel 2010;• Targetraggiungere livelli di concentrazione degli

inquinanti nell’aria che non abbiano impatti significativi su uomo/ambiente;

• Azioni richiesteabbattimento dei livelli di inquinanti; razionalizzazione e semplificazione della normativa di settore; modernizzazione dei metodi di monitoraggio e misurazione; integrazione della politica di tutela ambientale negli altri settori rilevanti e connessi (trasporti, industria, agricoltura, energia).

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La Direttiva CE 2008/50 sulla qualità dell’aria

• Abroga, razionalizza e ricodifica la legislazione pre-esistente in materia, fondendo la vecchia Direttiva Quadro e 3 delle Direttive Figlie in un unico testo normativo;

• Tiene in considerazione le linee guida in materia di inquinanti atmosferici della OMS e della più avanzata ricerca scientifica.

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Dir. CE 2008/50 ambito applicativo

Lista di inquinanti coperti dalla Direttiva:biossido di zolfo;biossido di azoto;ossidi di azoto;particolato (PM10 PM2,5) e piombo;benzene e monossido di carbonio;ozono.

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Dir. CE 2008/50 obiettivi

Art 1:1) definire obiettivi di qualità dell’aria volti a

prevenire/ridurre effetti nocivi per salute umana e ambiente nel suo complesso;

2) valutare la qualità dell’aria in base a metodi e criteri comuni in tutto il territorio comunitario;

3) ottenere info sullo stato della qualità dell’aria e diffonderle presso il pubblico;

4) mantenere la qualità dell’aria laddove buona e migliorarla negli altri casi.

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Definizioni

Art 2:• Ampia definizione di “aria ambiente”;• “Inquinante”:qualsiasi sostanza presente

nell’aria che possa avere effetti nocivi per l’uomo/l’ambiente;

• “livello”: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie per un dato periodo di tempo.

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Definizioni di limiti, valore-obiettivo e obiettivo a lungo termine

Art 2:• “valore limite”:livello fissato per ciascun inquinante basato sulla base di

conoscenze scientifiche per evitare/ridurre danni all’ambiente/salute umana;

• “valore obiettivo”:livello fissato per evitare/ridurre danni all’ambiente/salute umana, da raggiungersi entro un termine prestabilito;

• “obiettivo a lungo termine”: livello da raggiungersi nel lungo periodo per garantire efficace protezione ambiente/salute umana;

• “soglia di allarme”:livello oltre il quale vi è rischio per salute umana in caso di breve esposizione e raggiunto il quale gli Stati Membri devono adottare immediati provvedimenti;

• “soglia di informazione”: livello oltre il quale vi è rischio per salute umana in caso di breve esposizione per gruppi sensibili di popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive.

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Livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione

• Livelli critici:laddove siano superati vi possono essere effetti negativi diretti su piante, alberi o ecosistemi naturali ma non sulla salute umana;

• Soglia di allarme:in caso di superamento ricorre rischio per salute umana anche in seguito a esposizione di breve durata;

• Soglie di informazione:in caso di superamento ricorre rischio per categorie sensibili di popolazione ed occorre adeguata e tempestiva informazione.

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Principali obblighi degli Stati Membri

Artt 3-4:• Designare Autorità competenti alla misurazione e valutazione

qualità aria ambiente;• Garantire accuratezza misurazioni;• Coordinare sul proprio territorio programmi di tutela qualità

aria promossi dalla UE;• Cooperare con altri Stati Membri ai fini della tutela della

qualità dell’aria;• Dividere il proprio territorio in zone ed agglomerati;• Assicurare una adeguata gestione della qualità dell’aria.

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Valutazione e Gestione della qualità dell’aria nell’architettura della Dir.CE

2008/50

• Entrambe le attività sono responsabilità degli Stati Membri;

• Le attività sono strettamente legate e logicamente connesse tra loro;

• La valutazione è cronologicamente preordinata alla gestione;

• I risultati della valutazione sono fondamentali per determinare adeguati piani di gestione della qualità dell’aria.

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Il regime di valutazione della qualità dell’aria

Artt 5-11:• Specifiche metodologie, tecniche e criteri di misurazione e

valutazione per ciascun tipo di inquinante coperto dalla Direttiva;

• Specifici limiti fissati per ciascun inquinante;• Le misurazioni avvengono attraverso punti di campionamento

sul territorio;• Il territorio è classificato in zone e agglomerati in base alle

soglie di valutazione determinate dalla Direttiva;• La classificazione è riesaminata almeno ogni 5 anni.

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Il regime di gestione della qualità dell’aria

Artt 12-25• La gestione della qualità aria ambiente deve garantire

mantenimento status dove buono e miglioramento dove non buono

quindi• in zone e agglomerati dove la concentrazione degli inquinanti

non supera i livelli prescritti e gli obiettivi di lungo termine sono raggiunti, la gestione deve mirare a mantenere lo status quo;

• in zone e agglomerati dove la concentrazione degli inquinanti supera i livelli prescritti gli Stati Membri devono elaborare adeguati piani di gestione per riportare le concentrazioni sotto i livelli stabiliti dalla Direttiva.

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I piani di gestione e i piani di azione

• I piani di gestione devono essere predisposti per zone e agglomerati dove sono superati valori limite, i valori obiettivo e/o gli obiettivi di lungo termine;

• I piani di azione di breve termine devono essere predisposti laddove vi sia rischio di superamento di una o più soglie di allarme.

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I piani di gestione della qualità dell’aria

• Predisposti in caso di superamento dei valori limite/non raggiungimento dei valori obiettivo;

• Sono specificamente riferiti e applicati alle zone/agglomerati dove si verifica il superamento dei valori;

• Contenuto:(Allegato XV Dir.CE 2008/50)informazioni generali per identificare il territorio cui si riferiscono e il tipo di inquinante, valutazione dello status dell’aria, analisi della situazione in relazione ai valori limite, misure da attuare in risposta al superamento dei limiti;

• Possono includere misure extra di breve periodo.

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I piani di azione

• Predisposti per zone/agglomerati dove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme;

• Definiscono le misure da attuare per evitare il rischio;• In genere dispongono la temporanea sospensione

delle attività fonte del rischio e dettano misure in materia di traffico, riscaldamento domestico, attività industriali e simili.

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Il sistema di informazione

Art 26:• È previsto specifico obbligo a carico degli Stati

Membri di informare il pubblico tempestivamente ed adeguatamente sullo stato della qualità dell’aria, dei piani di gestione e di azione e di produrre Rapporti sullo stato e sull’analisi della qualità dell’aria su base annuale

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Il sistema di comunicazione

Art 27:• Gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere alla

Commissione UE i dati sullo stato e qualità dell’aria del loro territorio con particolare riguardo:

alla classificazione del territorio in zone e agglomerati;

al superamento dei limiti e dei valori obiettivo;ai livelli di concentrazione registrati.

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Alcuni cenni di diritto interno

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Considerazioni preliminari

• Il sistema italiano recepisce ed implementa quello comunitario

dunque• ricalca gli obiettivi, l’ambito applicativo e le

definizioni della Dir. CE 2008/50;• attua la normativa UE attraverso una peculiare

e fondamentale ripartizione di competenze tra Stato/Regioni/Province/Comuni

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Normativa rilevante

• Decreto Legislativo 152/2006 Parte V;• Decreto Legislativo 351/1999;• Leggi Regionali di attuazione dei Piani di

Gestione e Protezione della Qualità dell’Aria.

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Obiettivi

• Stabilire standard di qualità dell’aria ambiente tali da prevenire/ridurre impatti negativi sull’uomo-salute umana e sull’ambiente;

• Usare metodi uniformi per la misurazione e valutazione della qualità dell’aria nel territorio nazionale;

• Mantenere status aria dove buono, miglioralo dove sotto standards;

• Raccogliere e disseminare informazioni rilevanti.

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Step richiesti dalla normativa nazionale

• Analisi preliminare della qualità dell’aria sul territorio nazionale(identificazione e classificazione delle zone e degli agglomerati);

• Determinazione dello status della qualità dell’aria attraverso misurazioni delle concentrazioni;

• Sviluppo di appositi piani di gestione/azione.

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Zone e Agglomerati

• Mappatura a livello regionale;• Identificazione di porzioni di territorio dove:1) i livelli consentiti sono superati;2) c’è il rischio di superamento dei livelli;3) le concentrazioni di inquinanti sono sotto i

livelli.

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Step 1 e 2

Identificazione e valutazione preliminare dello status e della qualità dell’aria

(livello Regionale):• Utile per identificare e classificare zone e agglomerati e

pianificare gli interventi e le misure necessarie per una gestione ottimale della qualità dell’aria;

• I valori limite, le soglie di allarme, i valori obiettivo, le regole e tecniche di misurazione sono definite sulla base della Direttiva CE 2008/50 mediante decreto Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, in cooperazione col Ministero della Salute in sede di Conferenza Unificata;

• Redazione inventari Regionali delle emissioni.

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Step 3

Sviluppo e redazione dei piani per la qualità dell’aria(livello Regionale):

• Basati sui risultati delle misurazione, dell’analisi e della valutazione dello status dell’aria;

• Dispongono le strategie e le misure per preservare e mantenere qualità aria dove status buono (livelli registrati sotto i limitiPiani di Mantenimento); o per migliorare status dove non soddisfacente (livelli superati, obiettivi non raggiuntiPiani di Azione) oppure sussiste rischio superamento soglie (Piani di gestione del rischio).

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Piani Regionali

• Fondamentale strumento di programmazione e pianificazione nel settore della qualità dell’aria;

• Sono in genere parte di un più ampio Piano Regionale di Tutela Ambientale;

• Identificano gli obiettivi da raggiungersi per ciascuna zona e per ciascun inquinante, le misure per raggiungerli e le relative deadlines;

• Si basano sulle caratteristiche di ciascun inquinante e sulle caratteristiche morfologiche, orografiche, climatiche, demografiche, meteorologiche del territorio;

• È prevista partecipazione del pubblico alla loro redazione.

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Piani per la qualità dell’aria e competenze Istituzionali

• Il MATTM determina valori limite, soglie di allarme e criteri di misurazione;

• Le Regioni procedono alla analisi e valutazione della qualità dell’aria;

• Le Regioni adottano i Piani per la Qualità dell’Aria;• Le Province ed i Comuni sono competenti alla

implementazione dei Piani;• Le ARPA e ISPRA sono competenti per il supporto nelle

misurazioni e nella collezione dei dati;• Il MATTM invia i dati nazionali alla Commissione UE tramite

ISPRA e l’Agenzia per l’Ambiente UE.

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La legislazione in materia di Tutela della Qualità dell’Aria: profili di diritto UE ed Italiano

Alessandra BarrecaUniversità degli Studi di Siena

ELTa.barreca@unisi.it

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