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Dottori Commercialisti Associati
Finanziaria 2008
Firenze 16 gennaio 2008
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Approfondimento sulla “Manovra Finanziaria
2008”
La disciplina fiscale degli oneri finanziari
Intervento del dott. Michele Muratori
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La disciplina vigente degli interessi passivi;
L’abrogazione della thin cap e del pro-rata patrimoniale;
L’introduzione di un nuovo pro-rata di deducibilità per la generalità degli interessi passivi;
La determinazione del risultato operativo lordo;
Il riporto degli interessi passivi non deducibili;
Interessi passivi e consolidato fiscale
La disciplina fiscale degli oneri finanziari
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La disciplina vigente ai fini IRES per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2007:
ART. 96 PRO – RATA GENERALEPRO – RATA GENERALE
ART. 97 PRO – RATA PRO – RATA PATRIMONIALEPATRIMONIALE
ART. 98 THIN CAPITALIZATIONTHIN CAPITALIZATION
La disciplina vigente degli interessi passivi
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SCALA DI APPLICABILITA’SCALA DI APPLICABILITA’
La disciplina vigente degli interessi passivi
THINTHINCAPITALIZATIONCAPITALIZATION
PRO - RATAPRO - RATAPATRIMONIALEPATRIMONIALE
PRO - RATAPRO - RATAGENERALEGENERALE
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La disciplina vigente degli interessi passivi
THIN CAPITALIZATIONTHIN CAPITALIZATION
Art. 98 TUIR:
È un istituto diretto a limitare la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati o garantiti dai “soci qualificati” o da parti ad essi correlate, qualora si superi un rapporto tra indebitamento e patrimonio netto di quattro ad uno.
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La disciplina vigente degli interessi passivi
PRO-RATA PRO-RATA PATRIMONIALEPATRIMONIALE
Art. 97 TUIR:
Tale norma è finalizzata a limitare la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di partecipazioni che si qualificano per la PEX
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La disciplina vigente degli interessi passivi
Art. 96 TUIR:
È una norma residualeresiduale del sistema di indeducibilità degli interessi passivi e si applica alla quota che residua dopo l’applicazione degli art. 98 e 97 del Tuir.
PRO-RATA GENERALEPRO-RATA GENERALE
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razionalizzazione e semplificazione della disciplina
incentivazione alla capitalizzazione delle imprese
Nuova disciplina degli interessi passivi
Unica norma di più immediata applicazione e di più chiara finalità
Motivazioni che hanno spinto ad un intervento Motivazioni che hanno spinto ad un intervento strutturale in materia di interessi passivi:strutturale in materia di interessi passivi:
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I VANTAGGI della nuova disciplina:I VANTAGGI della nuova disciplina:
SEMPLICITA’SEMPLICITA’ rispetto alla disciplina attuale;rispetto alla disciplina attuale;
MAI INDEDUCIBILITA’ DEFINITIVAMAI INDEDUCIBILITA’ DEFINITIVA della quota degli interessi della quota degli interessi passivi (previsto invece per la Thin cap). passivi (previsto invece per la Thin cap).
Gli SVANTAGGI della nuova disciplina:Gli SVANTAGGI della nuova disciplina:
APPLICABILITA’ INDISTINTA A TUTTI I SOGGETTIAPPLICABILITA’ INDISTINTA A TUTTI I SOGGETTI (a parte (a parte quelli esclusi) a prescindere dalla soglia di ricavi. Sostanziale quelli esclusi) a prescindere dalla soglia di ricavi. Sostanziale differenza rispetto alla “Thin capitalization” che non si applicava ai differenza rispetto alla “Thin capitalization” che non si applicava ai soggetti con volume dei ricavi inferiori alle soglie degli studi di soggetti con volume dei ricavi inferiori alle soglie degli studi di settore ed alle imprese minorisettore ed alle imprese minori
Holding industriali e leveraged buy outHolding industriali e leveraged buy out
Nuova disciplina degli interessi passivi
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Nuova disciplina degli interessi passivi
A partire dal periodo d’imposta successivo al A partire dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2007:31/12/2007:
Nuova disciplina di deducibilità Nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi:degli interessi passivi:
ART. 96 del TUIRART. 96 del TUIR
Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
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E contestualeE contestuale … …
Abrogazione della thin cap e del pro-rata patrimoniale
ABROGAZIONE
THIN CAPITALIZATION art. 98 Tuir
PRO-RATA PATRIMONIALE art. 97 Tuir
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Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
ART. 96 TUIRcomma 1
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Nella nozione di interessi passivi e interessi attivi, nonché tra gli oneri e proventi assimilati, rientrano quelli derivanti da:
contratti di locazione finanziaria; contratti di mutuo; emissione di obbligazioni e titoli similari; ogni altro rapporto avente causa finanziaria (es: finanziamenti soci);
sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
Fonte normativa: art. 96 comma 3 Tuir
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Tra gli interessi attivi, rientrano quelli derivanti da:
crediti virtuali
Tale disposizione si applica solo nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione. Gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto.
crediti di natura commerciale
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
Fonte normativa: art. 96 comma 3 Tuir
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Sono esclusi per espressa previsione dell’art. 96 comma 1, del Tuir (rientravano invece nella thin capitalization):
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
Gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensidel comma 1, lettera b), dell’articolo 110 Tuir
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In particolare: gli interessi capitalizzati relativi ai finanziamenti per
l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali;
gli interessi inclusi nelle rimanenze di immobili in costruzione e ristrutturazione.
E inoltre, ma è di dubbia interpretazione: gli interessi inclusi nel costo di fabbricazione dei
prodotti secondo i corretti principi contabili (O.i.c. 13, par D.III.m).
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
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Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)
ART. 96 TUIRcomma 1
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Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
ROLROL:COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER INDIVIDUARE LA QUOTA DI DEDUCIBILITA’DEGLIINTERESSI PASSIVI
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“Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettera a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali”
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di C/E corrispondenti
ROL: modalità di determinazione
ART. 96 TUIRcomma 2
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ROL: modalità di determinazione
RISULTATO OPERATIVO LORDO DELLA RISULTATO OPERATIVO LORDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICAGESTIONE CARATTERISTICA
VALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONE -COSTO DELLA PRODUZIONECOSTO DELLA PRODUZIONE +Ammortamenti e canoni di locazione finanziariaAmmortamenti e canoni di locazione finanziaria==
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Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta.
Il riporto degli interessi passivi non deducibili
ART. 96 TUIRcomma 4
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Solo se e nei limiti in cui in tali periodi:
l’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri assimilati su quelli attivi e sui proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del ROL di competenza.
Il riporto degli interessi passivi non deducibili
ART. 96 TUIRcomma 4
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Quindi per il riporto degli interessi passiviQuindi per il riporto degli interessi passivi
delle eccedenze indeducibili … delle eccedenze indeducibili …
Il riporto degli interessi passivi non deducibili
eliminazione di ogni limite eliminazione di ogni limite temporaletemporale
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Il percorsoIl percorso
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
POSSIBILE RIPORTO DELL’ECCEDENZAPOSSIBILE RIPORTO DELL’ECCEDENZA
CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI NETTI E CALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI NETTI E CONFRONTO CON IL ROLCONFRONTO CON IL ROL
CALCOLO DELLA SOGLIA DI DEDUCIBILITA’: ROLCALCOLO DELLA SOGLIA DI DEDUCIBILITA’: ROL
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA INDEDUCIBILEDETERMINAZIONE DELLA QUOTA INDEDUCIBILE
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1° ESEMPIO1° ESEMPIO
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
70 > 50QUOTA DI INTERESSI PASSIVI INTERAMENTE DEDUCIBILE
70- INTERESSI ATTIVI
600= ROL
= 180180 30% ROL
50 INTERESSI PASSIVI
100+ (AMMORTAMENTI + CANONI DI LEASING)
500 DIFFERENZA (A - B)
1.500- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
2.000+ VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
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2° ESEMPIO2° ESEMPIO
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
8080= INTERESSI PASSIVI NETTI
80 < 180QUOTA DI INTERESSI INTERAMENTE DEDUCIBILE
0- INTERESSI ATTIVI
600= ROL
180 30% ROL
80 INTERESSI PASSIVI
100+ (AMMORTAMENTI + CANONI DI LEASING)
500 DIFFERENZA (A - B)
1.500- COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
2.000+ VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
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3° ESEMPIO (1)3° ESEMPIO (1)
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
2.000= INTERESSI PASSIVI NETTI
1.500Quota deducibile
500- INTERESSI ATTIVI
5.000 ROL
1.500 30% ROL
2.500 INTERESSI PASSIVI
500Quota INDEDUCIBILE (variazione in aumento in Unico)
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3° ESEMPIO (2)3° ESEMPIO (2)
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
500Variazione in diminuzione in Unico
500Quota INTERESSI dell’anno precedente deducibile in tale anno
500 QUOTA INTERESSI ANNO precedente
1.000= INTERESSI PASSIVI NETTI
0Quota ancora da recuperare
200- INTERESSI ATTIVI
5.000 ROL
1.500 30% ROL
1.200 INTERESSI PASSIVI
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Il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato (art. 1, comma 34 della finanziaria):
per il 2008 di 10 mila euro per il 2009 di 5 mila euro
Nuovo pro-rata di deducibilità per gli interessi passivi
NORMA TRANSITORIA …NORMA TRANSITORIA …
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La quota del ROL prodotto e non utilizzato per la deduzione degli interessi passivi di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei periodi d’imposta successivi, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2010 per i solari)
Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata
ART. 96 TUIRcomma 1
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Finalità: tutelare quelle imprese che in taluni periodi d’imposta sono caratterizzate da:
ELEVATO ROL
RIDOTTO AMMONTARE DEGLI INTERESSI PASSIVI
Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata
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4° ESEMPIO (1)4° ESEMPIO (1)
N.B.N.B. A partire dal 2010 A partire dal 2010
Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata
200Quota deducibile dell’anno
200= INTERESSI PASSIVI NETTI
500ROL riportabile
0- INTERESSI ATTIVI
2.000 ROL
700 30% ROL
200 INTERESSI PASSIVI
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4° ESEMPIO (2)4° ESEMPIO (2)
N.B.N.B. A partire dal 2010 A partire dal 2010
Riportabilità in avanti della quota di ROL inutilizzata
800 TOTALE ROL UTILIZZABILE
500 ROL RIPORTATO A NUOVO
600Quota deducibile dell’anno
600= INTERESSI PASSIVI NETTI
200ROL riportabile
0- INTERESSI ATTIVI
1.000 ROL DELL’ANNO
300 30% ROL DELL’ANNO
600 INTERESSI PASSIVI
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La disposizione non si applica a:La disposizione non si applica a:
società di persone e imprese individuali;
banche, imprese assicurative e altri soggetti finanziari (art. 1 D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 87), escluse le holding industriali;
altri soggetti “particolari” (es. società operanti nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture).
Nuovo pro-rata di deducibilità: soggetti esclusi
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Interpretazione autentica per le immobiliari di Interpretazione autentica per le immobiliari di gestione:gestione:
gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili-patrimonio sono deducibili
superata l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate (circolare 6/2006) che escludeva la deducibilità di tutti gli interessi passivi relativi a tali immobili
Restano quindi indeducibili i soli interessi di funzionamento
Nuovo pro-rata di deducibilità: società immobiliari
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Alle immobiliari di gestione limitatamente agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, non si applica il nuovo pro rata di deducibilità sugli interessi.
Almeno fino alla revisione delle norme fiscali del settore, per il quale è stata prevista una apposita “commissione di studio sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari”.
Nuovo pro-rata di deducibilità: società immobiliari
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Questa disposizione prevede regole di indeducibilità assoluta di alcune categorie di interessi passivi
Nuovo pro-rata di deducibilità degli interessi passivi
ART. 96 TUIRcomma 6
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In dettaglio:In dettaglio:
interessi derivanti dall’applicazione della normativa sul transfer pricing o da operazioni intercorse con Paradisi Fiscali (commi 7 e 10 art. 110 del Tuir)
interessi eccedenti la soglia di tasso per gli interessi sui prestiti obbligazionari calcolato ai sensi del comma 115, art. 3 L. 28 dicembre 1995, n. 549
interessi corrisposti ai soci delle società cooperative residenti in Italia, per la parte eccedente al limite previsto dall’art. 1, comma 465, L. 30 dicembre, n. 311
Interessi di funzionamento delle immobiliari di gestione (art. 90, comma 2)
Nuovo pro-rata di deducibilità degli interessi passivi
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In caso di partecipazione al CONSOLIDATO NAZIONALE l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
ART. 96 TUIRcomma 7
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Se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al CONSOLIDATO presentano, nello stesso periodo d’imposta, un ROLROL capiente e non integralmentecapiente e non integralmente sfruttatosfruttato per la deduzione.
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
ART. 96 TUIRcomma 7
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Tale regola si applica alle eccedenze oggetto di riporto, ma non per quelle formatesi anteriormente all’ingresso al consolidato
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
ART. 96 TUIRcomma 7
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Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere che sono dotate dei requisiti per partecipare al consolidato mondiale
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
ART. 96 TUIRcomma 8
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ESEMPIO ESEMPIO
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
60
60
70
200
Società
Alfa
150
150
140
500
Società
Beta
195QUOTA DEDUCIBILE
19530% ROL
Società
Gamma
650ROL
150INTERESSI PASSIVI
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ESEMPIO ESEMPIO
Pro-rata di deducibilità e consolidato nazionale
30% ROL
TOTALE
SOCIETA’ GAMMA
SOCIETA’ BETA
SOCIETA’ ALFA
3601.350
150650
405
140500
INTERESSI PASSIVI
ROL
70200
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Le Holding industriali rientrano nella Le Holding industriali rientrano nella disciplina a differenza delle Holding di gruppi disciplina a differenza delle Holding di gruppi bancari;bancari;
Forte penalizzazione in quanto il loro ROL è Forte penalizzazione in quanto il loro ROL è per lo più pari a zero;per lo più pari a zero;
Possibile soluzionePossibile soluzione: opzione per il consolidato : opzione per il consolidato fiscale o trasformazione in società di persone.fiscale o trasformazione in società di persone.
Interessi passivi ed Holding industriali
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Norma antielusiva:Norma antielusiva:in caso di operazioni di fusione (e scissione), l’incorporante o la società risultante dalla fusione può recuperare in proprio le eccedenze indeducibili dell’incorporata ma …
agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti si applica la stessa disciplina limitativa delle perdite fiscali
Interessi passivi e operazioni di fusione e scissione
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Nuova disciplina degli interessi passivi ai fini IRPEF
A partire dal periodo d’imposta successivo al A partire dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2007 anche ai fini Irpef:31/12/2007 anche ai fini Irpef:
Nuova disciplina di deducibilità Nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi:degli interessi passivi:art. 61 del TUIR art. 61 del TUIR eecontestuale abrogazionecontestuale abrogazione deglidegli art. 62 e 63 Tuir art. 62 e 63 Tuir
Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
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Art. 61 comma 1 Tuir:
Nuova disciplina degli interessi passivi ai fini IRPEF
Fonte normativa: L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
Rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
PRO–RATA DI PRO–RATA DI DEDUCIBILITA’ DEGLI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVIINTERESSI PASSIVI