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DOCENTE: Mariangela Peverelli - GIORNATA delle MALATTIE RARE - 28/02/2015
MALATTIE RARE: L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA
1. COSA SONO LE MALATTIE RARE:
Una malattia è considerata “rara” quando colpisce 5 persone ogni 10.000 abitanti. La bassa
prevalenza nella popolazione non significa però che le persone con malattia rara siano
poche. Si parla infatti di un fenomeno che colpisce milioni di persone in Italia e addirittura
decine di milioni in tutta Europa. Del resto, il numero di Malattie Rare conosciute e
diagnosticate oscilla tra le 6.000 e le 7.000, ma è una stima riduttiva. L’unione europea ne
calcola 8.000 (Bozza Piano Nazionale Malattie Rare 2013/2016).
Parlare di malattie rare nella loro totalità, e non come singole patologie, serve a mettere in
luce e a riconoscere una serie di comuni problematiche assistenziali e a progettare interventi
di sanità pubblica mirati e non frammentati, che coinvolgono gruppi di popolazione
accomunati da bisogni simili, pur salvaguardandone peculiarità e differenze.
2. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
La scuola è una grande palestra d’integrazione sociale e di vita e provvede alla
progettazione in funzione dell’inclusione di tutte le disabilità, degli alunni con difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA) e comunque di tutti gli alunni che necessitano di
interventi Educativi Speciali (BES).
L’integrazione scolastica è un processo reticolato e diffuso che attiva e mette in sinergia le
risorse di tanti attori significativi : l’alunno di cui si parla, i docenti, l’insegnante di
sostegno, il personale della scuola, gli operatori dei servizi, i compagni di classe, la
famiglia, l’intera comunità, e le strategie didattiche da essa disegnate ed utilizzate collegano
l’alunno bisognoso alla CLASSE, rendendo così significativa la sua presenza e nel
contempo sono di cerniera tra gli insegnati curricolari e di sostegno, coinvolgono tutti gli
alunni, innescano risorse informali di insegnamento nel gruppo classe e valorizzano le
differenze.
“Vorrei invogliarvi a fare quello che io non posso fare, che voi non fate, ma che potreste
fare” disse un mio alunno disabile ai compagni durante un’attività che io avevo proposto per
l’integrazione dello stesso.
“Rendere significativa la sua presenza” vuol dire raggiungere gli obiettivi seguenti:
1. FACILITARE l’espressione delle paure, dei dubbi e dei sentimenti per rimuovere le
DIFFERENZE;
2. RENDERE gli alunni consapevoli della condizione di disagio del compagno disabile;
3. STIMOLARE una maggiore capacità di empatia;
4. INDURRE il sostegno del compagno nelle attività quotidiane, cioè ad individuare le
principali sue difficoltà per migliorare la collaborazione e creare un clima di maggior
fiducia e serenità nella classe;
5. INCREMENTARE la collaborazione tra docenti ed educatori per definire il miglior
percorso da adottare nella classe di riferimento;
6. INFORMARE le famiglie degli alunni della classe sulle attività per renderli
maggiormente consapevoli.
3. IL COLLEGIO DOCENTI
Il collegio (CdD) ha il compito di definire il CURRICOLO in direzione INCLUSIVA,
tenendo conto di due CRITERI:
1) della INDIVIDUALIZZAZIONE, predisponendo il PEI (Piano Educativo
Individualizzato: è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed
equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui
ai primi 4 commi del Art. 12 della legge n. 104 del 1992) e
2) della PERSONALIZZAZIONE, elaborando il PDP (Piano Didattico Personalizzato
previsto dalla leggo 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES).
E’ uno strumento di progettazione che “ ha lo scopo di definire, monitorare e documentare,
secondo un elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti (…).
E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un
alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) sia deliberata in Consiglio di classe, ovvero,
nelle scuole primarie, da tutte le componenti del Team Docenti, dando luogo al PDP,
firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai
docenti e dalla famiglia.
Nel caso in cui sia necessario trattare i dati sensibili per finalità istituzionali, sia avrà cura di
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia” (Direttiva Ministeriale
del 27 dicembre 2012), com’è prescritto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, anche in
relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, indispensabili al
particolare bisogno che si viene a creare quando la disabilità ha origine da una condizione di
malattia genetica rara, difficile da spiegare e da comprendere a causa della scarsa
informazione e conoscenza, in modo di elaborare e tradurre le politiche volte all’inclusione
nell’integrazione dell’individuo che ne è affetto.
Due sono gli STRUMENTI fondamentali di cui il Collegio Docenti dispone e che devono
trovare tra loro una stretta coerenza:
a) il POF (Piano dell’Offerta Formativa) e, all’interno di esso,
b) il PAI (Piano Annuale dell’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, che deve
essere redatto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), previsto dalla Circolare
Ministeriale n. 8/2013.
Tale gruppo ha il compito di rilevare la presenza del BES nell’istituto, raccogliere e
documentare gli interventi didattico-educativi, fornire consulenza e supporto ai docenti,
effettuare una rilevazione ed un monitoraggio del livello di inclusività dell’istituto ed
elaborare il PAI entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
Il piano deve essere discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti
Uffici degli USR (Ufficio Scolastico Regionale), nonché al GLIP [(Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale che, 1- definisce le linee di indirizzo provinciali per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili, 2- si raccorda con il GLIR (Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Regionale per l’integrazione scolastica) attraverso i referenti UST (Ufficio
Scolastico Territoriale) e USR e con il CTS (Centro Territoriale di Supporto presente in
ogni provincia della regione: elemento di coordinamento e raccordo territoriale per tutte le
attività riguardanti l’inclusione)], e inviato al GLIR che, 1- definisce le linee di indirizzo
regionale per l’integrazione degli alunni disabili e per gli alunni in situazione di BES, 2- si
raccorda con il GLIP attraverso il referente USR e i referenti UST/AT (Uffici Scolastici
Territoriali/Ambito Territoriale) per la richiesta di Organico di Sostegno, ed alle altre
istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza,
considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese
sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali (Circolare Ministeriale del 6
marzo 2013).
Un altro punto fondamentale del PAI è quello relativo al processo di orientamento, un
processo continuo, centrato sul soggetto, che implica la sua capacità di auto-determinarsi, di
scegliere il proprio futuro, di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto di vita”.
E’ altresì necessario nel POF esplicitare i “criteri e le procedure di utilizzo delle risorse
professionali presenti”. A tal proposito viene raccomandata la logica qualitativa che si basa
su un “progetto di inclusione condiviso con le famiglie e servizi sociosanitari”.
Le scuole, nel POF dichiarano il loro “impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di
prevenzione concordate a livello territoriale” (CTI – Centri Territoriali per l’Inclusione
presenti a livello di distretto socio-sanitario (c. 170/10 art. 7 comma 2).
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Al momento dell’iscrizione va presentata la Diagnosi Funzionale, atto sanitario medico
legale che, secondo la legge 104/92, compete alle ASL o ENTI CONVENZIONALI (atto di
indirizzo D.P.R. - decreto del presidente della repubblica - del 24/02/94 art. 3), che descrive
analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in
situazione di handicap ed è utile all’amministrazione scolastica per la richiesta
dell’insegnante di sostegno da parte dell’ U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale - ex
Provveditorato).
Dopo l’acquisizione della documentazione risultante dalla DIAGNOSI FUNZIONALE, fa
seguito un PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) ai fini della formulazione di un
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
5. I BES
Vorrei precisare che non c’è in tutte le leggi, documenti, direttive, circolari, note ministeriali
alcuna voce riferita al termine “malattie rare” nello specifico, ma è evidente che gli alunni
affetti da malattie rare rientrano nei BES.
Cosa sono i BES? Il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento,
disabilità e salute) consente di individuare i bisogni educativi speciali (BES) dell’alunno
prescindendo da preclusive tipizzazioni (es: lo svantaggiato, lo straniero, il borderline - al
limite tra normalità e patologia, il co-morbilità - la coesistenza di due o più patologie
diverse, fisiche o psichiche nello stesso individuo, e così via…).
In sostanza si indica chiaramente che occorre partire dalla constatazione dell’esistenza di un
BISOGNO di ATTENZIONE DIDATTICA SPECIFICA (e quindi di innalzamento di una
logica di intervento personalizzato e non dall’appartenenza ad una CATEGORIA
NOSOGRAFICA (classificazione delle malattie sulla base delle cause e dei meccanismi
fisico-patologici che producono i fenomeni clinicamente osservabili).
In linea di massima il BES (Bisogni Educativi Speciali) è una situazione in cui la proposta
educativa scolastica quotidiana detta “standard” non consente allo studente un
apprendimento ed uno sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute a situazioni di varia
natura (fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche, sociali).
6. ALCUNI CHIARIMENTI
1) La scuola individua gli studenti con bisogni educativi speciali in tre modi, attraverso:
certificazioni, diagnosi o da considerazioni didattiche.
Si può trovare di fronte a tre diverse situazioni: (Punto 1, Direttiva Ministeriale 27/12/2012)
- a) alunni con certificazione di disabilità. La scuola farà riferimento alla L.104/92 art.
3, ed allora elabora un PEI
- b) alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
se hanno diagnosi di DSA ( disturbi specifichi di apprendimento), la scuola farà
riferimento alla L. 170/10 e DM 5669 12/07/2012 ed elabora un PDP (Piano Didattico
Personalizzato).
Se hanno diagnosi di ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione e della iperattività),
disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la
scuola è in grado di decidere in maniera autonoma se utilizzare, o meno, lo strumento del
PDP.
Nel caso non lo utilizzi, ne scrive le motivazioni (importanti se i genitori volessero
impugnare la situazione, oltre che deontologicamente spiegarne il motivo), infatti: “la
scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o
strutturali, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un piano didattico personalizzato con eventuali
STRUMENTI COMPENSATIVI e/o MISURE DISPENSATIVE, avendo cura di
verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato - nota
ministeriale MIUR del 22/11/2013, n.2363).
- c) Alunni con svantaggi socioeconomico, linguistico e culturale, circolare
ministeriale MIUR (Ministero Istruzione-Università-Ricerca) n. 8-561 del 6/3/2013).
Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone
che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle
difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con
svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso
degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi
individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (*),
ma la scuola “non” è obbligata ad elaborare il PDP, dunque sceglie in autonomia se
fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario
all’aiuto in questione.
Per gli alunni con malattie rare, uno svantaggio culturale e/o linguistico potrebbe
essere la conseguenza di ripetute e lunghe assenze dall’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
(*) Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative - parametri
e criteri per la verifica/valutazione.
MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE
D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento
D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo
D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie
D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard
D8. Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi
D9. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine
da studiare, senza modificare gli obiettivi
D10. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie
D11. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata
in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling
D12. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o
cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
D13. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare
supporti multimediali
D14. Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni
D15. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli
obiettivi
D16. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e con possibilità di
completamento e/o arricchimento con una discussione orale; riduzione al minimo delle
domande a risposte aperte (che possono vertere su diversi argomenti).
D17. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su
supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale
D18. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali
consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione
D19. Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di
compiti/avvisi)
D20. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
D21. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici
D22. Altro
STRUMENTI COMPENSATIVI
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
C1. Utilizzo di computers e tablets (possibilmente con stampante)
C2. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente
vocale) e con tecnologie di sintesi
vocale (anche per le lingue straniere)
C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).
C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale
C5. Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente
della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
C6. Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti
e verifiche scritte
C7. Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come
supporto durante compiti e verifiche scritte
C8. Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)
C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)
C11. Altro... LIM: lavagne interattive multimediali per utilizzare software specifici ecc...
NB: in caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione
preliminare per l'esame conclusivo.
2) Alcuni BES possono essere anche temporanei.
I bisogni educativi speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale prevedono interventi verificati nel tempo (si avrà cura di monitorarne
l'efficacia) così da attuarli solo fin quando serve.
La scuola darà la priorità alle strategie didattiche più frequenti anziché alle modalità di
dispensazione/compensazione. (pag3 CM MIUR n. 8-561 del 6/3/2013
3) Non esiste la “diagnosi di BES”, ma necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola.
“Mio figlio ha un BES”, “Nella relazione vi è messo: diagnosi di BES”, oppure ancora, alla
domanda: “Che diagnosi ha? Di BES”: sono tutte affermazioni errate, inesatte e difformi da
ogni normativa e documento ufficiale.
La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste. La diagnosi è una dicitura
sanitaria. Può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia
Evolutiva”, oppure di “ADHD” (disturbo evolutivo da deficit dell'attenzione e della
iperattività).
Quindi non esiste la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di Bisogni Educativi
Speciali.
Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui, dopo della dicitura diagnostica
come “Discalculia Evolutiva”, appare un suggerimento come: “il soggetto necessita di un
BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea
semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.
Dunque il Bes non si certifica.
4) Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.
“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali
disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana” (Art. 1 Leg.170/10).
I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA necessitano di Bisogni Educativi Speciali
a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.
Lo stesso principio vale per l’ADHD, o Disturbi del Linguaggio o Svantaggio Socio-
culturale. Tutti questi necessitano di un Bisogno Educativo Speciale a scuola (Dir. MIUR
22/12/2012).
“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione.”
5) Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES.
Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669
12/7/2011 sui DSA.
E’ obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento,
dunque con tutti CODICI NOSOGRAFICI (classificazione delle malattie sulla base delle
cause e dei meccanismi fisio-patologici che producono i fenomeni clinicamente osservabili)
che iniziano con F81 dell’ ICD-10 (ICD: Classificazione Internazionale dei Disturbi
evolutivi) (vedi tabella F81).
Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni
per Diagnosi DSA
E’ scelta della scuola quando:
Si ha una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA: disturbo specifico di
apprendimento) come ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione e della iperattività),
disturbo del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria o visuo-spaziale (possono
rientrare gli alunni affetti da malattie rare). Oppure quando abbiamo delle difficoltà di
apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.
6) Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno.
Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.
La compilazione spetta sempre alla scuola, e questo può avvenire durante l’anno anche
inoltrato.
Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro tre mesi dalla
presentazione della documentazione diagnostica a scuola, motivo per cui è sempre bene
segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.
“La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo
trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato
per le discipline coinvolte dal disturbo…” (DM n°5669 12/7/2011).
Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la
diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013)
7) Consenso Genitori: firmano PDP, ma non (ovviamente) per interventi didattici.
Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o dal suo delegato), dai docenti e dalla
famiglia, ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013.
Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia.
(8) Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.
Che il PDP non si trasformi in un dovere burocratico quanto piuttosto in un’occasione per i
docenti di poter far apprendere al meglio ai propri studenti. Le indicazioni operative
indicano che il PDP non è un elenco di modalità dispensative/compensative e neppure delle
caselline, tipo checklist, da spuntare.
Si corre il rischio di produrre un PDP più per il bisogno d’avere un documento da registrare
che delle indicazioni semplici ed operative da poter adottare.
“Il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento per,
ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi
per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia
certificazione diagnostica abbisognino), strumenti programmatici utili in maggior misura
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.
(CM n°8 del 6/3/2013).
Queste normative sono state elaborate per l'applicazione del PDP in classe che richiede
anticipatamente la frequenza ai corsi di formazione del CTI (Centro Territoriale per
l'Inclusività).
9) BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.
La nota MIUR, in tal senso, chiarisce ogni procedura della quale propongo la tabella
riassuntiva:
Svolgimento
prove INVALSI
Inclusione dei risultati nei dati di classe e di
scuola
Strumenti compensativi
o altre misure
Documento di
riferimento
BES
Disabilità certificata ai sensi dell’art.
3 c.1 e c.3 della legge 104/1992
Disabilità intellettiva
Decide la scuola
NO
Tempi più lunghi e
strumenti tecnologici
(art.16, c. 3 L. 104/92)
Decide la
scuola
PEI
Disabilità sensoriale e
motoria SI SI (c)
Decide la scuola
PEI
Altra disabilità
Decide la scuola
NO (b) Decide la
scuola PEI
Disturbi evolutivi
specifici (con certificazione
o con diagnosi)
DSA certificati ai sensi della
legge 170/2010 (d)
Decide la scuola
SI (a) Decide la
scuola PDP
Diagnosi di ADHD
-Borderline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici
SI SI (a) Decide la
scuola PDP
Svantaggio socio-
economico, linguistico e
culturale
SI SI NO -
(a)A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al
superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
(b)Salvo diversa richiesta della scuola.
(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio
sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
(d)Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.
(ADHD: disturbo dell'attenzione e della iperattività)
(BORDERLINE: al limite tra normalità e patologia)
10) Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata la scuola redige il PDP.
Qui il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato subito con la diagnosi di DSA
della struttura privata in mano. Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle
famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici
sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosa,
perché compilata da professionisti che rispettano la Consesus Conference sui DSA.
In questo modo, sia la scuola che la famiglia possono attivarsi tempestivamente per una diagnosi
precoce e percorsi didattici riabilitativi, come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, art 2,
L. 170/10).
Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena
applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:
“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura
privata, si raccomanda, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie
pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,
qualora il Consiglio di Classe o il Team dei Docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino,
sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al
disturbo.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti
diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad
ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto.
Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle
certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico
individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate
richiedono.”
(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).
Sulla base di questi chiarimenti, ecco come agire praticamente a scuola con gli studenti con
Bisogni Educativi Speciali Schema riassuntivo dei chiarimenti, caso per caso:
Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:
Come lo individuano i docenti?
Cosa fanno? Elaborano….
Per quanto tempo
Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992
Disabilità intellettiva
PEI Sempre ma con modifiche annuali.
Disabilità sensoriale e motoria
Altra disabilità
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)
DSA Legge 170/2010 In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato. CM n° 8 del 6/3/2013
PDP Sempre ma con modifiche annuali.
Diagnosi di ADHD -Borderline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinic o, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi del le professioni sanitarie.” CM n° 8 del 6/3/2013
I docenti elaborano Strategie didattiche non formalizzare oppure PDP (se il CdC lo ritiene opportuno) “Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363)
Circoscritto nell’anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. CM n° 8 del 6/3/2013
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”
7. CONCLUSIONE
Concludo la mia relazione con una frase riferita ai BES che ho trovato su FB nel sito dell'AID
(Associazione Italiana Dislessia) che recita:
“Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui imparo”, che poi è il motto che
sorregge la scuola italiana della qualità!
Ins. Mariangela Peverelli