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DOCENTE: Mariangela Peverelli - GIORNATA delle MALATTIE RARE - 28/02/2015 MALATTIE RARE: L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA 1. COSA SONO LE MALATTIE RARE: Una malattia è considerata “rara” quando colpisce 5 persone ogni 10.000 abitanti. La bassa prevalenza nella popolazione non significa però che le persone con malattia rara siano poche. Si parla infatti di un fenomeno che colpisce milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa. Del resto, il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 6.000 e le 7.000, ma è una stima riduttiva. L’unione europea ne calcola 8.000 (Bozza Piano Nazionale Malattie Rare 2013/2016). Parlare di malattie rare nella loro totalità, e non come singole patologie, serve a mettere in luce e a riconoscere una serie di comuni problematiche assistenziali e a progettare interventi di sanità pubblica mirati e non frammentati, che coinvolgono gruppi di popolazione accomunati da bisogni simili, pur salvaguardandone peculiarità e differenze. 2. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA La scuola è una grande palestra d’integrazione sociale e di vita e provvede alla progettazione in funzione dell’inclusione di tutte le disabilità, degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e comunque di tutti gli alunni che necessitano di interventi Educativi Speciali (BES). L’integrazione scolastica è un processo reticolato e diffuso che attiva e mette in sinergia le risorse di tanti attori significativi : l’alunno di cui si parla, i docenti, l’insegnante di sostegno, il personale della scuola, gli operatori dei servizi, i compagni di classe, la famiglia, l’intera comunità, e le strategie didattiche da essa disegnate ed utilizzate collegano l’alunno bisognoso alla CLASSE, rendendo così significativa la sua presenza e nel contempo sono di cerniera tra gli insegnati curricolari e di sostegno, coinvolgono tutti gli alunni, innescano risorse informali di insegnamento nel gruppo classe e valorizzano le differenze. “Vorrei invogliarvi a fare quello che io non posso fare, che voi non fate, ma che potreste fare” disse un mio alunno disabile ai compagni durante un’attività che io avevo proposto per l’integrazione dello stesso. “Rendere significativa la sua presenza” vuol dire raggiungere gli obiettivi seguenti:

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DOCENTE: Mariangela Peverelli - GIORNATA delle MALATTIE RARE - 28/02/2015

MALATTIE RARE: L’INCLUSIONE NELLA SCUOLA

1. COSA SONO LE MALATTIE RARE:

Una malattia è considerata “rara” quando colpisce 5 persone ogni 10.000 abitanti. La bassa

prevalenza nella popolazione non significa però che le persone con malattia rara siano

poche. Si parla infatti di un fenomeno che colpisce milioni di persone in Italia e addirittura

decine di milioni in tutta Europa. Del resto, il numero di Malattie Rare conosciute e

diagnosticate oscilla tra le 6.000 e le 7.000, ma è una stima riduttiva. L’unione europea ne

calcola 8.000 (Bozza Piano Nazionale Malattie Rare 2013/2016).

Parlare di malattie rare nella loro totalità, e non come singole patologie, serve a mettere in

luce e a riconoscere una serie di comuni problematiche assistenziali e a progettare interventi

di sanità pubblica mirati e non frammentati, che coinvolgono gruppi di popolazione

accomunati da bisogni simili, pur salvaguardandone peculiarità e differenze.

2. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

La scuola è una grande palestra d’integrazione sociale e di vita e provvede alla

progettazione in funzione dell’inclusione di tutte le disabilità, degli alunni con difficoltà

specifiche di apprendimento (DSA) e comunque di tutti gli alunni che necessitano di

interventi Educativi Speciali (BES).

L’integrazione scolastica è un processo reticolato e diffuso che attiva e mette in sinergia le

risorse di tanti attori significativi : l’alunno di cui si parla, i docenti, l’insegnante di

sostegno, il personale della scuola, gli operatori dei servizi, i compagni di classe, la

famiglia, l’intera comunità, e le strategie didattiche da essa disegnate ed utilizzate collegano

l’alunno bisognoso alla CLASSE, rendendo così significativa la sua presenza e nel

contempo sono di cerniera tra gli insegnati curricolari e di sostegno, coinvolgono tutti gli

alunni, innescano risorse informali di insegnamento nel gruppo classe e valorizzano le

differenze.

“Vorrei invogliarvi a fare quello che io non posso fare, che voi non fate, ma che potreste

fare” disse un mio alunno disabile ai compagni durante un’attività che io avevo proposto per

l’integrazione dello stesso.

“Rendere significativa la sua presenza” vuol dire raggiungere gli obiettivi seguenti:

1. FACILITARE l’espressione delle paure, dei dubbi e dei sentimenti per rimuovere le

DIFFERENZE;

2. RENDERE gli alunni consapevoli della condizione di disagio del compagno disabile;

3. STIMOLARE una maggiore capacità di empatia;

4. INDURRE il sostegno del compagno nelle attività quotidiane, cioè ad individuare le

principali sue difficoltà per migliorare la collaborazione e creare un clima di maggior

fiducia e serenità nella classe;

5. INCREMENTARE la collaborazione tra docenti ed educatori per definire il miglior

percorso da adottare nella classe di riferimento;

6. INFORMARE le famiglie degli alunni della classe sulle attività per renderli

maggiormente consapevoli.

3. IL COLLEGIO DOCENTI

Il collegio (CdD) ha il compito di definire il CURRICOLO in direzione INCLUSIVA,

tenendo conto di due CRITERI:

1) della INDIVIDUALIZZAZIONE, predisponendo il PEI (Piano Educativo

Individualizzato: è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed

equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato

periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui

ai primi 4 commi del Art. 12 della legge n. 104 del 1992) e

2) della PERSONALIZZAZIONE, elaborando il PDP (Piano Didattico Personalizzato

previsto dalla leggo 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni con Bisogni Educativi

Speciali (BES).

E’ uno strumento di progettazione che “ ha lo scopo di definire, monitorare e documentare,

secondo un elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento

più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti (…).

E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un

alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) sia deliberata in Consiglio di classe, ovvero,

nelle scuole primarie, da tutte le componenti del Team Docenti, dando luogo al PDP,

firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai

docenti e dalla famiglia.

Nel caso in cui sia necessario trattare i dati sensibili per finalità istituzionali, sia avrà cura di

includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia” (Direttiva Ministeriale

del 27 dicembre 2012), com’è prescritto dalle Indicazioni Nazionali del 2012, anche in

relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie, indispensabili al

particolare bisogno che si viene a creare quando la disabilità ha origine da una condizione di

malattia genetica rara, difficile da spiegare e da comprendere a causa della scarsa

informazione e conoscenza, in modo di elaborare e tradurre le politiche volte all’inclusione

nell’integrazione dell’individuo che ne è affetto.

Due sono gli STRUMENTI fondamentali di cui il Collegio Docenti dispone e che devono

trovare tra loro una stretta coerenza:

a) il POF (Piano dell’Offerta Formativa) e, all’interno di esso,

b) il PAI (Piano Annuale dell’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, che deve

essere redatto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), previsto dalla Circolare

Ministeriale n. 8/2013.

Tale gruppo ha il compito di rilevare la presenza del BES nell’istituto, raccogliere e

documentare gli interventi didattico-educativi, fornire consulenza e supporto ai docenti,

effettuare una rilevazione ed un monitoraggio del livello di inclusività dell’istituto ed

elaborare il PAI entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.

Il piano deve essere discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti

Uffici degli USR (Ufficio Scolastico Regionale), nonché al GLIP [(Gruppo di Lavoro

Interistituzionale Provinciale che, 1- definisce le linee di indirizzo provinciali per

l’integrazione scolastica degli alunni disabili, 2- si raccorda con il GLIR (Gruppo di Lavoro

Interistituzionale Regionale per l’integrazione scolastica) attraverso i referenti UST (Ufficio

Scolastico Territoriale) e USR e con il CTS (Centro Territoriale di Supporto presente in

ogni provincia della regione: elemento di coordinamento e raccordo territoriale per tutte le

attività riguardanti l’inclusione)], e inviato al GLIR che, 1- definisce le linee di indirizzo

regionale per l’integrazione degli alunni disabili e per gli alunni in situazione di BES, 2- si

raccorda con il GLIP attraverso il referente USR e i referenti UST/AT (Uffici Scolastici

Territoriali/Ambito Territoriale) per la richiesta di Organico di Sostegno, ed alle altre

istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza,

considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese

sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali (Circolare Ministeriale del 6

marzo 2013).

Un altro punto fondamentale del PAI è quello relativo al processo di orientamento, un

processo continuo, centrato sul soggetto, che implica la sua capacità di auto-determinarsi, di

scegliere il proprio futuro, di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto di vita”.

E’ altresì necessario nel POF esplicitare i “criteri e le procedure di utilizzo delle risorse

professionali presenti”. A tal proposito viene raccomandata la logica qualitativa che si basa

su un “progetto di inclusione condiviso con le famiglie e servizi sociosanitari”.

Le scuole, nel POF dichiarano il loro “impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di

prevenzione concordate a livello territoriale” (CTI – Centri Territoriali per l’Inclusione

presenti a livello di distretto socio-sanitario (c. 170/10 art. 7 comma 2).

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

Al momento dell’iscrizione va presentata la Diagnosi Funzionale, atto sanitario medico

legale che, secondo la legge 104/92, compete alle ASL o ENTI CONVENZIONALI (atto di

indirizzo D.P.R. - decreto del presidente della repubblica - del 24/02/94 art. 3), che descrive

analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in

situazione di handicap ed è utile all’amministrazione scolastica per la richiesta

dell’insegnante di sostegno da parte dell’ U.S.P. (Ufficio Scolastico Provinciale - ex

Provveditorato).

Dopo l’acquisizione della documentazione risultante dalla DIAGNOSI FUNZIONALE, fa

seguito un PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) ai fini della formulazione di un

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

5. I BES

Vorrei precisare che non c’è in tutte le leggi, documenti, direttive, circolari, note ministeriali

alcuna voce riferita al termine “malattie rare” nello specifico, ma è evidente che gli alunni

affetti da malattie rare rientrano nei BES.

Cosa sono i BES? Il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento,

disabilità e salute) consente di individuare i bisogni educativi speciali (BES) dell’alunno

prescindendo da preclusive tipizzazioni (es: lo svantaggiato, lo straniero, il borderline - al

limite tra normalità e patologia, il co-morbilità - la coesistenza di due o più patologie

diverse, fisiche o psichiche nello stesso individuo, e così via…).

In sostanza si indica chiaramente che occorre partire dalla constatazione dell’esistenza di un

BISOGNO di ATTENZIONE DIDATTICA SPECIFICA (e quindi di innalzamento di una

logica di intervento personalizzato e non dall’appartenenza ad una CATEGORIA

NOSOGRAFICA (classificazione delle malattie sulla base delle cause e dei meccanismi

fisico-patologici che producono i fenomeni clinicamente osservabili).

In linea di massima il BES (Bisogni Educativi Speciali) è una situazione in cui la proposta

educativa scolastica quotidiana detta “standard” non consente allo studente un

apprendimento ed uno sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute a situazioni di varia

natura (fisiche, biologiche, fisiologiche, psicologiche, sociali).

6. ALCUNI CHIARIMENTI

1) La scuola individua gli studenti con bisogni educativi speciali in tre modi, attraverso:

certificazioni, diagnosi o da considerazioni didattiche.

Si può trovare di fronte a tre diverse situazioni: (Punto 1, Direttiva Ministeriale 27/12/2012)

- a) alunni con certificazione di disabilità. La scuola farà riferimento alla L.104/92 art.

3, ed allora elabora un PEI

- b) alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

se hanno diagnosi di DSA ( disturbi specifichi di apprendimento), la scuola farà

riferimento alla L. 170/10 e DM 5669 12/07/2012 ed elabora un PDP (Piano Didattico

Personalizzato).

Se hanno diagnosi di ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione e della iperattività),

disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la

scuola è in grado di decidere in maniera autonoma se utilizzare, o meno, lo strumento del

PDP.

Nel caso non lo utilizzi, ne scrive le motivazioni (importanti se i genitori volessero

impugnare la situazione, oltre che deontologicamente spiegarne il motivo), infatti: “la

scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o

strutturali, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il consiglio di classe è autonomo nel

decidere se formulare o non formulare un piano didattico personalizzato con eventuali

STRUMENTI COMPENSATIVI e/o MISURE DISPENSATIVE, avendo cura di

verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato - nota

ministeriale MIUR del 22/11/2013, n.2363).

- c) Alunni con svantaggi socioeconomico, linguistico e culturale, circolare

ministeriale MIUR (Ministero Istruzione-Università-Ricerca) n. 8-561 del 6/3/2013).

Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone

che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle

difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con

svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso

degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi

individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (*),

ma la scuola “non” è obbligata ad elaborare il PDP, dunque sceglie in autonomia se

fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario

all’aiuto in questione.

Per gli alunni con malattie rare, uno svantaggio culturale e/o linguistico potrebbe

essere la conseguenza di ripetute e lunghe assenze dall’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

(*) Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative - parametri

e criteri per la verifica/valutazione.

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE

D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna

D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie

D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard

D8. Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi

D9. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine

da studiare, senza modificare gli obiettivi

D10. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie

D11. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata

in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling

D12. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o

cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, schemi, formulari

D13. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare

supporti multimediali

D14. Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni

D15. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli

obiettivi

D16. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e con possibilità di

completamento e/o arricchimento con una discussione orale; riduzione al minimo delle

domande a risposte aperte (che possono vertere su diversi argomenti).

D17. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su

supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale

D18. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali

consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione

D19. Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di

compiti/avvisi)

D20. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi

D21. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici

D22. Altro

STRUMENTI COMPENSATIVI

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)

C1. Utilizzo di computers e tablets (possibilmente con stampante)

C2. Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente

vocale) e con tecnologie di sintesi

vocale (anche per le lingue straniere)

C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale

C5. Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente

della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)

C6. Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti

e verifiche scritte

C7. Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come

supporto durante compiti e verifiche scritte

C8. Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto

digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)

C11. Altro... LIM: lavagne interattive multimediali per utilizzare software specifici ecc...

NB: in caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione

preliminare per l'esame conclusivo.

2) Alcuni BES possono essere anche temporanei.

I bisogni educativi speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico,

linguistico e culturale prevedono interventi verificati nel tempo (si avrà cura di monitorarne

l'efficacia) così da attuarli solo fin quando serve.

La scuola darà la priorità alle strategie didattiche più frequenti anziché alle modalità di

dispensazione/compensazione. (pag3 CM MIUR n. 8-561 del 6/3/2013

3) Non esiste la “diagnosi di BES”, ma necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola.

“Mio figlio ha un BES”, “Nella relazione vi è messo: diagnosi di BES”, oppure ancora, alla

domanda: “Che diagnosi ha? Di BES”: sono tutte affermazioni errate, inesatte e difformi da

ogni normativa e documento ufficiale.

La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste. La diagnosi è una dicitura

sanitaria. Può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia

Evolutiva”, oppure di “ADHD” (disturbo evolutivo da deficit dell'attenzione e della

iperattività).

Quindi non esiste la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di Bisogni Educativi

Speciali.

Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui, dopo della dicitura diagnostica

come “Discalculia Evolutiva”, appare un suggerimento come: “il soggetto necessita di un

BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea

semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni

con Bisogni Educativi Speciali.

Dunque il Bes non si certifica.

4) Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali

disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in

presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit

sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita

quotidiana” (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA necessitano di Bisogni Educativi Speciali

a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l’ADHD, o Disturbi del Linguaggio o Svantaggio Socio-

culturale. Tutti questi necessitano di un Bisogno Educativo Speciale a scuola (Dir. MIUR

22/12/2012).

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione.”

5) Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES.

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669

12/7/2011 sui DSA.

E’ obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento,

dunque con tutti CODICI NOSOGRAFICI (classificazione delle malattie sulla base delle

cause e dei meccanismi fisio-patologici che producono i fenomeni clinicamente osservabili)

che iniziano con F81 dell’ ICD-10 (ICD: Classificazione Internazionale dei Disturbi

evolutivi) (vedi tabella F81).

Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni

per Diagnosi DSA

E’ scelta della scuola quando:

Si ha una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA: disturbo specifico di

apprendimento) come ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione e della iperattività),

disturbo del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria o visuo-spaziale (possono

rientrare gli alunni affetti da malattie rare). Oppure quando abbiamo delle difficoltà di

apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

6) Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno.

Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi.

La compilazione spetta sempre alla scuola, e questo può avvenire durante l’anno anche

inoltrato.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro tre mesi dalla

presentazione della documentazione diagnostica a scuola, motivo per cui è sempre bene

segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.

“La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo

trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato

per le discipline coinvolte dal disturbo…” (DM n°5669 12/7/2011).

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la

diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013)

7) Consenso Genitori: firmano PDP, ma non (ovviamente) per interventi didattici.

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o dal suo delegato), dai docenti e dalla

famiglia, ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013.

Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia.

(8) Il PDP è uno strumento operativo che va applicato.

Che il PDP non si trasformi in un dovere burocratico quanto piuttosto in un’occasione per i

docenti di poter far apprendere al meglio ai propri studenti. Le indicazioni operative

indicano che il PDP non è un elenco di modalità dispensative/compensative e neppure delle

caselline, tipo checklist, da spuntare.

Si corre il rischio di produrre un PDP più per il bisogno d’avere un documento da registrare

che delle indicazioni semplici ed operative da poter adottare.

“Il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di

strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento per,

ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi

per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia

certificazione diagnostica abbisognino), strumenti programmatici utili in maggior misura

rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.

(CM n°8 del 6/3/2013).

Queste normative sono state elaborate per l'applicazione del PDP in classe che richiede

anticipatamente la frequenza ai corsi di formazione del CTI (Centro Territoriale per

l'Inclusività).

9) BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà.

La nota MIUR, in tal senso, chiarisce ogni procedura della quale propongo la tabella

riassuntiva:

Svolgimento

prove INVALSI

Inclusione dei risultati nei dati di classe e di

scuola

Strumenti compensativi

o altre misure

Documento di

riferimento

BES

Disabilità certificata ai sensi dell’art.

3 c.1 e c.3 della legge 104/1992

Disabilità intellettiva

Decide la scuola

NO

Tempi più lunghi e

strumenti tecnologici

(art.16, c. 3 L. 104/92)

Decide la

scuola

PEI

Disabilità sensoriale e

motoria SI SI (c)

Decide la scuola

PEI

Altra disabilità

Decide la scuola

NO (b) Decide la

scuola PEI

Disturbi evolutivi

specifici (con certificazione

o con diagnosi)

DSA certificati ai sensi della

legge 170/2010 (d)

Decide la scuola

SI (a) Decide la

scuola PDP

Diagnosi di ADHD

-Borderline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici

SI SI (a) Decide la

scuola PDP

Svantaggio socio-

economico, linguistico e

culturale

SI SI NO -

(a)A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al

superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

(b)Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio

sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d)Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

(ADHD: disturbo dell'attenzione e della iperattività)

(BORDERLINE: al limite tra normalità e patologia)

10) Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata la scuola redige il PDP.

Qui il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato subito con la diagnosi di DSA

della struttura privata in mano. Il punto più rilevante di questa normativa è che permette alle

famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici

sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosa,

perché compilata da professionisti che rispettano la Consesus Conference sui DSA.

In questo modo, sia la scuola che la famiglia possono attivarsi tempestivamente per una diagnosi

precoce e percorsi didattici riabilitativi, come previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, art 2,

L. 170/10).

Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena

applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011:

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura

privata, si raccomanda, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie

pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,

qualora il Consiglio di Classe o il Team dei Docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino,

sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al

disturbo.

Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti

diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad

ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto.

Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle

certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico

individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate

richiedono.”

(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Sulla base di questi chiarimenti, ecco come agire praticamente a scuola con gli studenti con

Bisogni Educativi Speciali Schema riassuntivo dei chiarimenti, caso per caso:

Alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola sono:

Come lo individuano i docenti?

Cosa fanno? Elaborano….

Per quanto tempo

Disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992

Disabilità intellettiva

PEI Sempre ma con modifiche annuali.

Disabilità sensoriale e motoria

Altra disabilità

Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)

DSA Legge 170/2010 In attesa di certificazione, va bene diagnosi di specialista privato. CM n° 8 del 6/3/2013

PDP Sempre ma con modifiche annuali.

Diagnosi di ADHD -Borderline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinic o, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi del le professioni sanitarie.” CM n° 8 del 6/3/2013

I docenti elaborano Strategie didattiche non formalizzare oppure PDP (se il CdC lo ritiene opportuno) “Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Nota MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Circoscritto nell’anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario. CM n° 8 del 6/3/2013

Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.”

7. CONCLUSIONE

Concludo la mia relazione con una frase riferita ai BES che ho trovato su FB nel sito dell'AID

(Associazione Italiana Dislessia) che recita:

“Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui imparo”, che poi è il motto che

sorregge la scuola italiana della qualità!

Ins. Mariangela Peverelli