DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L . N. 219/2012

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L . N. 219/2012. MODIFICHE. DI COMPETENZA PER MATERIA DI ALCUNI ISTITUTI INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI ( l. N. 219/2012 ). - PowerPoint PPT Presentation

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

L. N. 219/2012Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione

Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Art. 4 Disposizioni transitorie

Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

MODIFICHE DI COMPETENZA PER MATERIA

DI ALCUNI ISTITUTI

INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione (12)

Finalità della legge

Modificata la definizione di parentela

Riconoscimento: modifica dell’art. 250 cc

Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (sostituito l’art. 251 cc)

Effetti del riconoscimento (art. 258, comma 1, cc)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione

Legittimazione passiva: in tema di domanda per la dichiarazione di paternità o maternità

Coordinamento normativo. Modifica della rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile che cambia in “della potestà dei genitori e dei diritti e doveri dei figli”

Status giuridico della filiazione (art. 315 del cc)

Diritti e doveri dei figli: art. 315 bis cc

Effetti della decadenza della potestà genitoriale in tema di alimenti e successione (art. 448 bis cc)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)

Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione

Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del CC

Sostituzioni: le parole figli legittimi e figli naturali sostituite con figli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)

Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento

Sostituisce l’art. 38 delle disp. att. Codice civile

Modifica della competenza TRIBUNALE ORDINARIO/ TRIBUNALE PER I MINORENNI

MANTENIMENTO DELLA PROLE:

A) GARANZIE PATRIMONIALI

B) SEQUESTRO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)

Art. 4 Disposizioni transitorie

AI GIUDIZI INSTAURATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2013, SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI

AI PROCESSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI FIGLI DEI GENITORI NON CONIUGATI PENDENTI AVANTI AL TM SI APPLICANO GLI ART. 737 E SS CPC E IL COMMA 2 DELL’ART. 3 l 219/2012, IN QUANTO COMPATIBILI

ANTE RIFORMA POST RIFORMA

FIGLIO E GENITOREFIGLIO E GENITORE

FRATELLI NATI NEL MATRIMONIO E FUORI DAL MATRIMONIOFIGLIO E ASCENDENTI DEL GENITOREFIGLIO E FRATELLI DEL GENITORE (ZII)FIGLIO E FIGLI DEGLI ZII (CUGINI)

ANTE RIFORMA POST RIFORMA

FIGLIO ADOTTIVO E GENITOREFIGLIO ADOTTIVO E GENITORE

FIGLIO ADOTTIVO E FIGLI DEL GENITOREFIGLIO ADOTTIVO E ASCENDENTI DEL GENITOREFRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (ZII)FIGLI DEI FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (CUGINI)

PROBLEMA INTEPRETATIVO La riforma esclude

l’art. 250 cc dalla competenza del TM

Autorizzazione del TM per tutti i figli minori nati fuori dal matrimonio

La riforma prevede che sia competente il TM per l’autorizzazione al riconoscimento di persona minore di età (art. 251 cc)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N. 219/2012)

Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile

Art. 35 (Nome).- 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Art. 448-bis cc

Esonera il figlio dall’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e consente l’esclusione di questi dalla successione del figlio

COMPETENZA

AMPLIAMENTO

TRIBUNALE ORDINARIO

RIDUZIONE

TRIBUNALE MINORENNI

Tribunale ordinario

Figli nati fuori dal matrimonio ART. 317 bis CC

Figlio riconosciuto da un solo genitore

Figlio riconosciuto da entrambi i genitori tra loro conviventi

Figlio riconosciuto da entrambi i Genitori non conviventi

Genitori non conviventi che abbaino fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell’affidamento

Esercizio della potestà in via esclusiva

Esercizio congiunto della potestà

Esercizio della potestà in via esclusiva da parte del genitore con cui convive

Regolamentazione dell’esercizio della potestà secondo le regole dell’affido condiviso

Provvedimenti ex art. 333 cc

Provvedimenti ex art. 333 cc

Provvedimenti ex art. 333 cc

Provvedimenti ex art. 333 cc

Strumenti di garanzia patrimoniale ante riforma

Strumenti di garanzia patrimoniale

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