Diritto penale (mod. B) Seconda parte. Presenze negli istituti penitenziari (al 30 Giugno 2008)

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Diritto penale (mod. B)Diritto penale (mod. B)

Seconda parteSeconda parte

Presenze negli istituti penitenziari Presenze negli istituti penitenziari (al 30 Giugno 2008)(al 30 Giugno 2008)

Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: Rapporto Uomini-Donne Rapporto Uomini-Donne al 31 Dicembre 2007al 31 Dicembre 2007

Condannati definitivi negli istituti Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della penitenziari: distribuzione per durata della

pena inflitta pena inflitta al 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007

Condannati definitivi negli istituti Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della penitenziari: distribuzione per durata della

pena residuapena residua al 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007

L’evoluzione del sistema L’evoluzione del sistema sanzionatoriosanzionatorio: a) : a) Codice penale (1930)Codice penale (1930)

pena di morte ergastolopena di morte ergastolo

pena detentiva pena detentiva (ergastolo, reclusione, arresto)

pena pecuniaria pena pecuniaria (multa, ammenda)

Ergastolo

Liberazione anticipata (art. 54 o.p.)(C.cost. 274/1983; l. 663/1986)

Semilibertà (l. 663/1986)

Liberazionecondizionale(art. 176 c.p.)

[dopo 28 anni (l. 1634/1962)]dopo 26 anni (l. 663/1986)

dopo almeno 20 anni di pena(16 anni e 20 giorni)

Segue: b) nuove sanzioni Segue: b) nuove sanzioni limitativelimitative della libertà personale della libertà personale

riforma dell’ordinamento penitenziarioriforma dell’ordinamento penitenziario

(l. 354/1975 e successive modifiche)(l. 354/1975 e successive modifiche)

““misure alternative alla detenzione”misure alternative alla detenzione”

affidamento in provasemilibertà

detenzione domiciliare(dal 1986)

““sanzioni sostitutive delle sanzioni sostitutive delle pene pene detentive brevidetentive brevi “ (l. 689/1981 e succ. “ (l. 689/1981 e succ.

modif.)modif.)

semidetenzionesemidetenzione

libertà controllatalibertà controllata

(pena pecuniaria)(pena pecuniaria)

pene applicabili dal pene applicabili dal giudice di pacegiudice di pace

(d.lgs. 274/2000)(d.lgs. 274/2000)

permanenza domiciliarepermanenza domiciliare

lavoro di pubblica utilitàlavoro di pubblica utilità

interventi funzionali interventi funzionali

ad una deflazione ad una deflazione penitenziaria penitenziaria

Ma: gravi problemi di Ma: gravi problemi di coordinamentocoordinamento

Segue: c) le politiche di Segue: c) le politiche di depenalizzazionedepenalizzazione

Sostituzione della pena pecuniaria con la Sostituzione della pena pecuniaria con la

sanzione pecuniaria amministrativasanzione pecuniaria amministrativa per le per le

forme meno gravi di criminalitàforme meno gravi di criminalità

riduzione del suo ruoloriduzione del suo ruolo

Quali i risultati?Quali i risultati?

popolazione residente in Italia (1970 - 2003)popolazione residente in Italia (1970 - 2003)

da 54 a 58 milioni (+ 8%)da 54 a 58 milioni (+ 8%)

popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine 2003)2003)

da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%)da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%)

detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003)detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003)

da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)

composizione della popolazione composizione della popolazione penitenziariapenitenziaria

81.800 81.800 ingressiingressi in carcere (2003) in carcere (2003)

31.000 reati contro 31.000 reati contro

il patrimonioil patrimonio

24.600 reati in materia24.600 reati in materia

di stupefacentidi stupefacenti

68%

Segue: % tossicodipendentiSegue: % tossicodipendenti

30% degli ingressi in carcere (2001) 30% degli ingressi in carcere (2001)

38% “ “ “ (2002) 38% “ “ “ (2002)

29%29% “ “ “ (2003) “ “ “ (2003)

Il ruolo delle misure Il ruolo delle misure alternativealternative

alla detenzionealla detenzione

(ord. penitenziario)(ord. penitenziario)

Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)

Disciplina originaria

- pena detentiva inflitta non superiore a 2 anni e 6 mesi

- osservazione in istituto per 3 mesi

- finalità rieducativa

evoluzione della disciplina (1)

- pena detentiva da scontare non superiore a 3 anni (l.663/1986)

concedibile nella fase finale dell’esecuzione(Corte cost. 386/1989; l. 356/1992 di interpretazione autentica)

Segue: (2)

- osservazione in istituto per almeno 1 mese (l. 297/1985)

- anche senza osservazione in istituto (l.663/1986)

condannato che si trovi in libertà[dopo un periodo di custodia cautelare](C.cost. 586/1989)

Segue: (3)

Nuova disciplina dell’affidamento senza osservazione in istituto (l.165/1998)

condannato

detenuto(art. 47 co. 4)

condannato in libertà (art. 656 co. 5 c.p.p.)

art. 656 co. 5 c.p.p.

pena detentiva da eseguire (anche se residua) non superiore a 3 anni

ordine di esecuzione

+

decreto di sospensione

30 giorni per fare istanza di concessione mis. alternative

notifica al condannato

Detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.)

inserita dalla l. 663/1986

- Arresto / reclusione non superiore a 3 anni (oggi 4 anni)

- determinate situazioni personali (finalità assistenziali e umanitarie)

Evoluzione della disciplina

ultrasettantenne (senza limiti di pena) (l. 251/2005)

pena det. non superiore a 2 anni (anche residua) e non è possibile l’affidamento in prova (l. 165/1998)

(finalità deflattive)

Contenuto della misura

Tribunale di sorveglianza

prescrizioni (art. 284 c.p.p.)

controllo anche con mezzi elettronici

revoca se comportamento incompatibile

evasione (art. 385 c.p.)

pena residua non sostituibile

Ammissione a misure alternative Ammissione a misure alternative (1991-2003)(1991-2003)

Affidamento in provaAffidamento in prova

da 3.400 a 17.500 (+ 408%)da 3.400 a 17.500 (+ 408%)

Detenzione domiciliareDetenzione domiciliare

da 350 a 7.200 (+ 1.957%)da 350 a 7.200 (+ 1.957%)

SemilibertàSemilibertà

da 1.600 a 2.500 (+ 56%)da 1.600 a 2.500 (+ 56%)

Condannati sottoposti alle misure Condannati sottoposti alle misure (2003)(2003)

Affidamento in provaAffidamento in prova

26.00026.000

Detenzione domiciliareDetenzione domiciliare

7.5007.500

SemilibertàSemilibertà

3.0003.000

Incidenza delle misureIncidenza delle misure ‘alternative’ al carcere (2001) ‘alternative’ al carcere (2001)

Condannati a pena detentiva in Condannati a pena detentiva in carcerecarcere

31.00031.000

Condannati in affidamento in prova o Condannati in affidamento in prova o detenzione domiciliaredetenzione domiciliare

33.500 (52% del totale)33.500 (52% del totale)

Il ruolo delle sanzioni Il ruolo delle sanzioni sostitutivesostitutive

delle pene detentive brevidelle pene detentive brevi

(l. 689/1981)(l. 689/1981)

Sanzioni sostitutive (l. 689/1981)

pene detentive brevi

[fino a 6 mesi (1981)]

[fino a 1 anno (1993)]

fino a 2 anni (l. 134/2003)

Tipologia

Semidetenzione (fino a 2 anni)

Libertà controllata (fino a 1 anno)

Pena pecuniaria (fino a 6 mesi)

Espulsione dello straniero (l. 286/1998)

Libertà controllata (1991-Libertà controllata (1991-2003)2003)

Provvedimenti sulle modalità esecutiveProvvedimenti sulle modalità esecutive

4.300 (1991)4.300 (1991)

2.500 (1995)2.500 (1995)

3.500 (2000)3.500 (2000)

1.700 (2001)1.700 (2001)

1.900 (2002)1.900 (2002)

1.000 (2003)1.000 (2003)

- 77%

Semidetenzione (1991 - 2003)Semidetenzione (1991 - 2003)

Provvedimenti sulle modalità esecutiveProvvedimenti sulle modalità esecutive

140 (1991)140 (1991)

84 (2000)84 (2000)

60 circa (2001 – 2003)60 circa (2001 – 2003)

- 57%

Condanne alla pena pecuniariaCondanne alla pena pecuniaria

nell’anno 2000nell’anno 2000

multa: 120.785 su 308.300 condanne per multa: 120.785 su 308.300 condanne per delitto (39%)delitto (39%)

ammenda: 79.657 su 97.210 condanne ammenda: 79.657 su 97.210 condanne per per contravvenzione (82%)contravvenzione (82%)

complessivamente: 49% del totalecomplessivamente: 49% del totale

Segue…Segue…

nell’anno 2003nell’anno 2003

multa: 75.000 su 219.000 condanne per multa: 75.000 su 219.000 condanne per delitto (34%)delitto (34%)

ammenda: 66.000 su 79.500 condanne ammenda: 66.000 su 79.500 condanne per per contravvenzione (83%)contravvenzione (83%)

complessivamente: 47% del totalecomplessivamente: 47% del totale

comparazionecomparazione

Germania: 84% circa del totale Germania: 84% circa del totale delle delle condanne condanne (1991)(1991)

Inghilterra: tra l’82 e l’86% del Inghilterra: tra l’82 e l’86% del totaletotale

(anni ’80)(anni ’80)

Ineffettività della pena Ineffettività della pena pecuniariapecuniaria

1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari 1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari a a 2.250 miliardi di lire2.250 miliardi di lire nell’arco di 7 nell’arco di 7 annianni

riscossi meno di 84 miliardi (3,7%)riscossi meno di 84 miliardi (3,7%)

(46% a Trento; meno dell’1% a PA, BA, LE, (46% a Trento; meno dell’1% a PA, BA, LE, CZ, RC, CA)CZ, RC, CA)

Provvedimenti di conversioneProvvedimenti di conversione

16.400 nel 200016.400 nel 2000

12.700 nel 200112.700 nel 2001

6.800 nel 20026.800 nel 2002

3.050 nel 2003 su 141.000 condanne3.050 nel 2003 su 141.000 condanne

(poco più del 2% del totale)(poco più del 2% del totale)

La recidiva ‘penitenziaria’ La recidiva ‘penitenziaria’ (2003)(2003)

Condannati per delittoCondannati per delitto

219.679 (21,4% stranieri)219.679 (21,4% stranieri)

Condannati con precedenti penaliCondannati con precedenti penali

61,8%61,8%

La ‘risposta’ al reatoLa ‘risposta’ al reato

Mai è stato posto seriamente in Mai è stato posto seriamente in

dubbio il carattere di dubbio il carattere di reciprocitàreciprocità

della sanzione penale (la pena della sanzione penale (la pena

detentiva) rispetto al reato detentiva) rispetto al reato

commessocommesso

Postulato della necessaria Postulato della necessaria

simmetriasimmetria della pena rispetto alla della pena rispetto alla

gravità del reato (pena retributiva)gravità del reato (pena retributiva)

sia pure come tetto massimo, nella sia pure come tetto massimo, nella

prospettiva della rieducazione del prospettiva della rieducazione del

condannatocondannato

Ma: pena e reato sono entità Ma: pena e reato sono entità intrinsecamente intrinsecamente disomogeneedisomogenee

indeterminatezza indeterminatezza quantitativa di quella simmetriaquantitativa di quella simmetria

Quale confine tra ‘giusta’ Quale confine tra ‘giusta’

punizione retributiva e vendetta, punizione retributiva e vendetta,

stante l’indefinita stante l’indefinita

proporzionalità delle reazioni?proporzionalità delle reazioni?

Solo l’aver agito o meno con odio nei Solo l’aver agito o meno con odio nei confronti dell’agente di reato….confronti dell’agente di reato….

Il giudizio sul comportamento Il giudizio sul comportamento

altrui non potrà mai pervenire ad altrui non potrà mai pervenire ad

una quantificazione in sé della una quantificazione in sé della

colpevolezza interiore, non colpevolezza interiore, non

essendo possibile quantificare il essendo possibile quantificare il

quantum quantum di libertà che si sia di libertà che si sia

espresso in ciascuna condottaespresso in ciascuna condotta

““Al di là dell’impegno della Al di là dell’impegno della

dottrina per la costruzione di dottrina per la costruzione di

modelli razionali di modelli razionali di

commisurazione della pena, commisurazione della pena, l’idea l’idea

della pena giusta è un mitodella pena giusta è un mito …” …”

(D. Pulitanò)(D. Pulitanò)

Non basta basare la giustizia sul Non basta basare la giustizia sul

parametro parametro formaleformale della reciprocità della reciprocità

Una risposta razionale e rispettosa Una risposta razionale e rispettosa

della dignità umana impone la della dignità umana impone la

considerazione dei considerazione dei contenuti contenuti e degli e degli

obiettivi obiettivi delle sanzioni applicatedelle sanzioni applicate

Il paradigma Il paradigma retributivoretributivo, incentrato , incentrato

sulla coazione esterna, non sulla coazione esterna, non

considera il destinatario dell’azione considera il destinatario dell’azione

preventiva come un interlocutore; preventiva come un interlocutore;

non mira a motivare decisioni per non mira a motivare decisioni per

convinzione, ma a condizionare convinzione, ma a condizionare

attraverso il timore o la attraverso il timore o la

neutralizzazioneneutralizzazione

Il modello ‘conciliativo’Il modello ‘conciliativo’

Modello preventivo orientato al Modello preventivo orientato al consensoconsenso

Il fine è il recupero di chi abbia Il fine è il recupero di chi abbia

trasgredito la legge, attraverso trasgredito la legge, attraverso

una rielaborazione critica della una rielaborazione critica della

condotta criminosa, confermata condotta criminosa, confermata

da atti ‘riparatori’da atti ‘riparatori’

““nulla risulta in grado di nulla risulta in grado di

restituire autorevolezza a norme restituire autorevolezza a norme

giuridiche disattese, più della giuridiche disattese, più della

decisione personale di prendere decisione personale di prendere

le distanze da quel le distanze da quel

comportamento operata dallo comportamento operata dallo

stesso agente di reato”stesso agente di reato”

il rispetto del principio di il rispetto del principio di

colpevolezza non deve più avallare colpevolezza non deve più avallare

interventi sanzionatori interventi sanzionatori

paradossalmente paradossalmente indifferenti indifferenti alle alle

esigenze personali dell’autore del esigenze personali dell’autore del

reato (in quanto misurati su reato (in quanto misurati su

un’ottica retributiva)un’ottica retributiva)

La funzione della La funzione della colpevolezzacolpevolezza, , come categoria dogmatica, è come categoria dogmatica, è quella di imporre una quella di imporre una considerazione dell’effettiva considerazione dell’effettiva situazione umana del reo e situazione umana del reo e dell’obiettivo del suo recuperodell’obiettivo del suo recupero

lla sanzione deve costituire un a sanzione deve costituire un percorso significativo per il soggetto percorso significativo per il soggetto cui è applicatacui è applicata