Post on 01-May-2015
Diritto del lavoro
La disciplina dell’incontro tra
domanda ed offerta nel mercato del
lavoro
I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della
sua prestazione
LAVORATORE(Offerta di lavoro)
1) Un ufficio pubblico
3) Un altro datore di lavoro
2) Un soggetto privato
UTILIZZATOREDELLA
PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)
Tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione
LAVORATORE(Offerta di lavoro)
1) Un ufficio pubblico:dalla legge del 1949
alle riforme “Bassanini” (1997)
alla“Legge Biagi” (2003)
UTILIZZATOREDELLA
PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)
La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il
collocamento(I) L. 264/1949
• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Divieto di assunzione diretta• La richiesta numerica
(II) L. 223/1991• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Divieto di assunzione diretta• La richiesta nominativa
(III) L. 608/1996• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva
Tendenze in atto nella seconda metà
degli anni ’90 e ulteriori riforme del
mercato del lavoro
Tre eventi che preparano la riforma del “collocamento impossibile”
(Ichino)1. Il Federalismo “a
costituzione invariata”
2. La sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Job Centre II
3. La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dall’Italia nel febbraio 2000)
Giudizio favorevole nei confronti delle
agenzie private di mediazione
Le rifome“Bassanini”
La condanna del monopolio
pubblico
(IV) Il D. lgs. 469/1997
• Il collocamento come Servizio pubblico
• L’apertura ai privati• La
regionalizzazione• Generalizzazione
dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva
(III) L. 608/1996• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva
I servizi pubblici per l’impiego dopo la riforma del 1997
(V) Il D. lgs 297/2002• Servizio pubblico• Apertura ai privati• Regionalizzazione• Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro• La contestualità dell’obbligo di comunicazione delle assunzioni
Il d. lgs. 469/97• Il collocamento come
Servizio pubblico• L’apertura ai privati• La regionalizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione
dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva
La necessità di una nuova
impostazione
passaggio “da una politica passiva e di
mero contatto burocratico tra
domanda e offerta di lavoro a una funzione
propositiva di orientamento attivo e di sostegno alle parti
coinvolte nella costituzione del
rapporto di lavoro” (Biagi)
Le politiche “attive” per il
lavoro e il ruolo cruciale
dei servizi pubblici per
l’impiego
Al disoccupato si richiede un comportamento attivo.
Alla tradizionale posizione passiva (rispondente ad un
logica di welfare), viene, così, a sostituirsi una
posizione attiva (rispondente ad una logica
di workfare)
Un concetto chiave:Lo stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività
lavorativa secondo modalità definite con i servizi
competenti” (art. 1, comma 2, d. lgs. 181/2000)
Le altre misure di politica attiva a favore del lavoratore disoccupato
a) Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazioneb) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione
..lo stato di disoccupazione SI PERDE
”in caso di rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro
temporaneo” con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani
Il rinvio alle leggi regionali per la determinazione della“congruità” dell’offerta di lavoro
…nonché
“in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3” (art. 4, d. lgs. n. 181/2000)
Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l’impiego:
L’instaurazione di un modello c.d. “misto”
LAVORATORE(Offerta di lavoro)
2) Un soggetto privatoDal D. lgs. 469/1997al D. Lgs. 267/2003
UTILIZZATOREDELLA
PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)
Art. 3 D. Lgs. 276/03
Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del
mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale
Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro
I. Attività di somministrazione
II. Attività di intermediazione
III. Attività di ricerca e selezione personale
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale
I. Attività di somministrazione
II. Attività di intermediazione
III. Attività di ricerca e selezione personale
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale
RINVIO
I. Attività di somministrazione
II. Attività di intermediazione
III. Attività di ricerca e selezione personale
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale
l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula; della
costituzione di relativa banca dati; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attività di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione
di attività formative
I. Attività di somministrazione
II. Attività di intermediazione
III. Attività di ricerca e selezione personale
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale
l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
del committente, e comprensiva di: pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
I. Attività di somministrazione
II. Attività di intermediazione
III. Attività di ricerca e selezione personale
IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale
l'attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base
ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di
lavoro, attraverso la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, e l'affiancamento
nell'inserimento nella nuova attività
Chi può farlo:
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;d) agenzie di ricerca e selezione del personale;e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale
Le nuove Agenzie per il lavoro
Lo “Staff leasing” (abrogato) nel 2007 e ripristinato nel
2010
L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui alla lettera a), comporta
automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle
lettere c), d) ed e)
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera
c), comporta automaticament
e l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e)
DUE fondamentali tipi di Agenzie:Le Agenzie di somministrazione (lett. a)Le Agenzie di intermediazione (lett. c)
Regimi particolari di autorizzazione
Università, pubbliche e private
I comuni Le camere di commercio Gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari
Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl
Gli enti bilaterali
Le associazioni di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità
L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nell’ambito del consiglio nazionale
Quali rapporti tra pubblico e privato nel sistema misto?
•Cooperazione? •Complementarietà?
•Competizione?