DECRETO GELMINI

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Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza

del sistema universitario

ddl 3687 Camera(ex 1905 licenziato dal Senato)

www.camera.it

• diritto allo studio fortemente compromesso da sottofinanziamento e blocco del turnover, con conseguente abbassamento del livello di didattica e ricerca

•la scomparsa della ricerca dalle funzioni fondanti delle università e la deriva aziendalistica e dirigistica delle università

• la marginalizzazione dei ricercatori attuali e la precarizzazione dei ricercatori futuri

Quali sono i principali motivi della protesta?

Legge 133/08: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133

Legge 1/09: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;1

DDL 1905/09 (cosiddetto Decreto Gelmini)

“Manovra Tremonti” – maggio 2010

Nei prossimi due anni il finanziamento delle Università e della Ricerca subirà ulteriori pesanti tagli, portando il sistema, già pesantemente sottofinanziato, al di sotto della soglia di sostenibilità.

La spesa per didattica e ricerca

(=PIL)

La legge 133/2008: il taglio all’FFO

• a cosa serve il Fondo di Finanziamento Ordinario? didattica, servizi agli studenti, stipendi di personale docente, ricercatore e non docente, ordinaria manutenzione delle strutture universitarie (riscaldamento, pulizia, sorveglianza, etc.), ricerca scientifica (ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale...)

• l'entità dei tagli all'FFO:

– 63.5 milioni di euro per l’anno 2009

– 190 milioni di euro per l’anno 2010

– 316 milioni di euro per l’anno 2011

– 417 milioni di euro per l’anno 2012

– 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013

(In Francia i FFO + 20%, in Germania +6,5%)

Punti critici – Fondo aggiuntivo (art.6)Il Decreto “Gelmini” inserisce la possibilità di ottenere fondi aggiuntivi per il reclutamento di professori associati per un totale di 1500 associati/anno dal 2011 al 2017.

Fondi che servono a pagare nuovi stipendi e non a migliorare e/o garantire I servizi

La dotazione finanziaria del fondo è pari a :-90 milioni di euro per l'anno 2011, -263 milioni di euro per l'anno 2012, -400 milioni di euro per l'anno 2013, -253 milioni per l'anno 2014, -333 milioni per l'anno 2015, -413 milioni per l'anno 2016 e di -480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.

Tagli + DDL = meno diritto allo studio

Un esempio eloquente:

Punti critici – Governance (art. 2)Senato Accademico

oggi:Indirizza le scelte strategiche dell’AteneoComposto da:Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Presidi; un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari, eletti dai rispettivi colleghi; da un Direttore di Dipartimento della sede di Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall’insieme dei Direttori di Dipartimento della rispettiva sede; da 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (2 per sede); da 4 rappresentanti degli studenti (2 per sede).

domani:formula proposte e pareri in materia di didattica e ricerca

Massimo 35 elementi di cui Rettore, rappresentanti degli Studenti, almeno 2/3 docenti di ruolo (di cui almeno 1/3 direttori di dipartimento) eletti in modo da rappresentare le diverse aree.E il rimanente terzo?

Punti critici – Governance (art. 2)Consiglio di Amministrazione

oggi:individua le modalità economiche per seguire l’indirizzo strategico dettato dal SAComposto da:Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Vice Direttore Amministrativo; sei docenti eletti dai rispettivi colleghi (uno per fascia e per sede); due rappresentanti del personale tecnico amministrativo (1 per sede); due rappresentanti degli studenti (1 per sede), sei rappresentanti degli Enti locali.

domani:Assume, oltre a quelle finanziarie, le funzioni attuali del SA, occupandosi dell’indirizzo strategico, dell’attivazione/soppressione dei CdL

Massimo 11 elementi: -Rettore -rappresentanti degli Studenti-Gli altri sono designati o nominati secondo modalità previste dallo statuto -Non meno di 3 elementi devono essere esterni (eventualmente personale non in ruolo nell’Università da almeno 3 anni)

Punti critici – Governance (art. 2)Rettore

oggi:Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo. Durata della carica: quattro anni accademici e con rielezione consecutiva due sole volte.

domani:Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le università italiane.Durata della carica: sei anni accademici non rinnovabile

Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste al momento dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. l mandato dei rettori i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma

Punti critici – Governance (art. 2)Facoltà

Spariscono le Facoltà.I dipartimenti (costituiti da minimo 35 unità di docenza) divengono sede di organizzazione della Ricerca e della Didattica.Qualora più dipartimenti si occupassero di un medesimo Corso di Laurea, è possibile prevedere l’istituzione di strutture di raccordo che abbiano funzione di coordinamento dell’attività didattica. (numero variabile non superiore a dodici) Facoltà?

Si istituisce un organo deliberante di tali strutture composto da -direttori di dipartimento-rappresentanti degli studenti-max 10% di docenti dei dipartimenti e/o coordinatori di CdL o dottorato, responsabili attività assistenziali

C’è un emendamento proposto dalla Conferenza nazionale dei presidi dei CdL in Medicina, nel quale si “re-istituiscono” le facoltà, probabilmente non ancora inserito nella versione a disposizione.

In sintesi:-prerequisito dottorato (4 anni) o specializzazione (5/6 anni)

[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,siamo intorno ai 30/32 anni]

-3 anni, rinnovabile per altri 2 anni una sola volta (3+2) -a tempo pieno o definito-3 anni non rinnovabile per chi ha già avuto il contratto di cui sopra (+3) -obbligatoriamente a tempo pieno

per un totale di 3+3+2= 8 anni[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,

siamo intorno ai 38/40 anni]

è possibile tra un titolo e l’altro ottenere assegni di ricerca fino ad un totale di 12 anni [52??]

Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenticon impegno annuo pari a 350 ore (ricerca esclusa) se TPieno ed a 250 ore se Tdefinito(identico all’impegno richiesto ad associati e ordinari)

Durante il terzo anno del II contratto (quindi l’ottavo anno in totale) l’università valuta il ricercatore che abbia –nel frattempo- conseguito l’abilitazione nazionale ed eventualmente lo inquadra nel ruolo di Associato al termine del contratto.

Punti critici – Ricercatori TD (art. 20)

Il DDL penalizza gli attuali ricercatori• non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro effettivamente svolto da tempo (volontariamente) nella didattica, li esclude dalle commissioni per i concorsi universitari, li esclude dalla rappresentanza negli organi collegiali

• li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali, eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto ai professori, retribuzione inferiore ai Ricercatori a Tempo Determinato (TD)

• crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento dell’Università che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore Associato e l’introduzione del Ricercatore TD (che dopo 3+(+2)+3 anni se non chiamato è disoccupato) inducono una competizione iniqua e sgradita tra Ricercatori.

Punti critici – Ricercatori in ruolo

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli»

Punti critici – Ricercatori in ruolo (art. 6)

5. Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 6.

Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

Come si diventa(va) ricercatore?

• RICERCATORE: concorso per titoli ed esame (non prevista una prova di didattica) (commissione costituita da un ric, un pa e un po)

• Prof.Associato: concorso per titoli + prova di abilitazione alla didattica (commissione costituita da due professori associati e tre ordinari)

• Prof.Ordinario: concorso per titoli (commissione costituita da cinque professori odinari)

Ma quanto guadagnano gli universitari? e i ricercatori?

• Ru non confermato 1596,86 (pa nc 2126,85/ ps 2673,15)• Ru da 1 anno 1807,31 (pa 2216,10 / po 2809,62)• Ru da 3 anni 1897,52 (pa 2342,95 / po 3001,62)• Ru da 7 anni 2050,32 (pa 2557,88 / po 3312,54)• Ru da 13 anni 2293,31 (pa 2920,53/ po 3803,63)

* Ru= ricercatore** Pa = prof.associato*** Po= prof.ordinario