Corso per l’uso sostenibile dei prodotti · PDF filei prodotti fitosanitari nel corso di...

Post on 06-Feb-2018

223 views 2 download

Transcript of Corso per l’uso sostenibile dei prodotti · PDF filei prodotti fitosanitari nel corso di...

Corso per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

RIVENDITORI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»

D.P.R. 290/2001

D.Lgs. 150/2012

PAN

UTILIZZATORE PROFESSIONALE: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori

L’UTIZZATORE PROFESSIONALE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)

CONSULENTE: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi

CONSULENTE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)

DISTRIBUTORE: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio

DISTRIBUTORE (D.Lgs. 150/2012 – art. 3)

ABILITAZIONE ALLA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 8)

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione

ABILITAZIONE ALLA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 8)

I certificati sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento

Certificato di abilitazione alla vendita rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione

I certificati di abilitazione alla vendita, già rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 8, del D.Lgs. 150/2012

ABILITAZIONE ALLA VENDITA PAN - A.1.1 e A.1.2

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 10, c. 1)

fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti

Dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 10, c. 3)

fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili

Prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA (PAN A.1.3)

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulente

Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA PAN – A.1.14

Certificato vendita Prodotti Fitosanitari

Sig. Pasturicchi Guido

Il distributore è tenuto ad informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 10, c. 2)

A decorrere dal 26 novembre 2015:

a) il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione;

b) le prescrizioni di cui all’articolo 24 del D.P.R. 290/2001, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

Non esiste più la classificazione tra

T+, T, Xn, Xi

ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO (D.Lgs. 150/2012 – art. 9)

A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se‘ o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Il “Patentino” è necessario sia per l’acquisto di tutti i prodotti fitosanitari, sia per il loro utilizzo

ATTENZIONE!!!

PRESCRIZIONI PER I CONTOTERZISTI

Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all’acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo.

In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.

Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

VALIDITÁ CERTIFICATI (D.D. 568 del 17/09/2015)

I certificati di abilitazione all’acquisto e alla vendita scaduti o in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2015 sono validi fino al 31/12/2015

I titolari di queste abilitazioni devono presentare istanza di rinnovo entro il 31/01/2016

Certificato vendita Prodotti Fitosanitari

Sig. Pasturicchi Guido

Decorso tale termine dovranno richiedere il rilascio ex-novo

Tutti i certificati di abilitazione in scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016 hanno validità fino a 6 mesi oltre la scadenza

VALIDITÁ CERTIFICATI (D.D. 568 del 17/09/2015)

I certificati di abilitazione alla vendita sono validi anche come certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo

Certificato vendita Prodotti Fitosanitari

Sig. Pasturicchi Guido = I certificati di abilitazione per consulente sono validi anche come certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER

CONSULENTE =

I distributori di prodotti fitosanitari sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali

PRESCRIZIONI PER LA VENDITA PAN – A.1.14

Tale registro può essere compilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati

I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all’autorità regionale competente

PAN – A.1.14

DATI DI PRODUZIONE E VENDITA (D.Lgs. 150/2012 – art. 16)

Le persone titolari di un’impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita

Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all’utilizzatore finale

La scheda informativa deve riportare:

a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se titolare dell’autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari

b) informazioni relative ai prodotti (venduti esclusivamente all’utilizzatore finale), quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri

Il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio

PAN – A.1.14

nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario (anche tale registro può essere compilato con l’ausilio di sistemi informatizzati)

A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati

A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell’abilitazione di acquisto esibita dall’acquirente

PAN – A.1.14

NELLA SOSTANZA

! IL NOME DEL PRODOTTO ! IL N° DI REGISTRAZIONE ! IL QUANTITATIVO DEL PRODOTTO ! IL NOME DELL'IMPRESA PRODUTTRICE ! LA DATA DI ARRIVO DELLA MERCE

! IL NOME DEL PRODOTTO ! LA DATA DELLA VENDITA ! IL QUANTITATIVO DEL PRODOTTO VENDUTO !  GLI ESTREMI DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA (abrogato) !  IL NUMERO O CODICE DELL’ABILITAZIONE ESIBITA DALL’ACQUIRENTE

ACQUISTO

VENDITA

Abrogato a decorrere dal 26 novembre 2015

FINE PRIMA PARTE