Corso art37 - Corso macchine movimento terra - ANTEPRIMA - rev 2013-05

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1

FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA:

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI

Secondo l’Accordo fra Stato e Regioni

del 22/02/2012

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DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso

1) MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 h)

1.1Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezzadel lavoro, uso di attrezzature di lavoro semoventi conoperatore a bordo.

1.2 Responsabilità dell’operatore

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DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso

2) MODULO TECNICO (3 h)

2.1 Categorie di attrezzature

2.2 Componenti strutturali

2.3 Dispositivi di comando e sicurezza

2.4 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

2.5 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

2.6 Protezione nei confronti degli agenti fisici

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3) MODULO PRATICO (6 h) - ESCAVATORI

3.1 Individuazione dei componenti strutturali

3.2 Dispositivi di comando e sicurezza

3.3 Controlli pre-utilizzo

3.4 Pianificazione delle operazioni in campo

3.5 Esercitazioni di pratiche operative

3.5.1

Guida dell’escavatore ruotato su strada (predisposizionemezzo e posizionamento organi di lavoro, guida conattrezzature)

3.5.2

Uso dell’escavatore in campo (scavo e riempimento,accoppiamento attrezzature, livellamento, movimentazionecarichi di precisione, aggancio attrezzature)

3.8 Messa a riposo e trasporto dell’escavatore

DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso

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DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso

3) MODULO PRATICO (6 h) – PALE CARICATRICI

3.1 Individuazione dei componenti strutturali

3.2 Dispositivi di comando e sicurezza

3.3 Controlli pre-utilizzo

3.4 Pianificazione delle operazioni in campo

3.5 Esercitazioni di pratiche operative

3.5.1Trasferimento stradale (predisposizione mezzo eposizionamento organi di lavoro, guida con attrezzature)

3.5.2Uso del caricatore in campo (manovra di caricamento,movimentazione carichi pesanti, uso con forche o pinza)

3.8 Messa a riposo e trasporto del caricatore

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MODULO GIURIDICO NORMATIVO

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1• NORMATIVA

2

• RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 1:

Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispettoalle conoscenze linguistiche, con particolare riferimentoa:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.

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Formazione dei lavoratori

Comma 4:La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specificodevono avvenire in occasione:

a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;b) della introduzione di:

• nuove attrezzature di lavoro;• nuove tecnologie;• nuove sostanze e preparati pericolosi.

Comma 5:L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sulluogo di lavoro.L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzatureparticolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e dirischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 6:La formazione essere periodicamente ripetuta inrelazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dinuovi rischi.

Comma 7:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,un’adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico in relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro.

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

Informazione, formazione eaddestramento

Comma 1:Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoromessa a disposizione, i lavoratori incaricatidell’uso dispongano di ogni necessariainformazione e istruzione e ricevanouna formazione e un addestramentoadeguati, in rapporto alla sicurezzarelativamente:a) alle condizioni di impiego delle

attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

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Informazione, formazione eaddestramento

Comma 2:Il datore di lavoro provvede altresì ainformare i lavoratori sui rischi cuisono esposti durante l’uso delleattrezzature di lavoro, sulle attrezzature dilavoro presenti nell’ambienteimmediatamente circostante, anche se daessi non usate direttamente, nonché suicambiamenti di tali attrezzature.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

Comma 3:Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultarecomprensibili ai lavoratori interessati.

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

Informazione, formazione eaddestramento

Comma 4:Il datore di lavoro provvede affinché ilavoratori incaricati dell’uso delleattrezzature che richiedonoconoscenze e responsabilitàparticolari di cui all’articolo 71(comma 7), ricevano unaformazione, informazione edaddestramento adeguati especifici, tali da consentire l’utilizzodelle attrezzature in modo idoneoe sicuro, anche in relazione ai rischiche possano essere causati ad altrepersone.

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoro mobili,semoventi o no

� Le attrezzature di lavoro con lavoratorea bordo devono essere strutturate inmodo tale da ridurre i rischi per illavoratore durante lo spostamento.Deve essere previsto anche il rischio cheil lavoratore venga a contatto con leruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

� Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi ditrasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoromobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischispecifici, questa attrezzatura di lavoro deve essererealizzata in modo tale da impedire il bloccaggio deglielementi di trasmissione d’energia.

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alle attrezzaturedi lavoro mobili, semoventi o no

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore abordo devono limitare, nel le condizioni diutilizzazione reali, i rischi derivanti da unribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:� mediante una struttura di protezione che

impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più diun quarto di giro,

� oppure mediante una struttura chegarantisca uno spazio sufficiente attornoal lavoratore o ai lavoratori trasportati abordo qualora il movimento possa continuareoltre un quarto di giro,

� o mediante qualsiasi altro dispositivo di portataequivalente.

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,semoventi o no

Devono soddisfare le seguenti condizioni:

� devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in motonon autorizzata;

� devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura el’arresto, qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un dispositivo diemergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentirela frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

� quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente pergarantire la sicurezza, devono essere dotate di dispositivi ausiliari permigliorare la visibilità;

� devono incorporare un dispositivo di illuminazione (in caso di lavoronotturno o in ambienti bui);

� Se presente un rischio di incendio devono essere dotate di appropriatidispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad unadistanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoro adibite alsollevamento, al trasporto oall’immagazzinamento di carichi

� Devono essere costruite in modo daassicurare la solidità e la stabilitàdurante l’uso tenendo in considerazione

� Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate amano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro cariconominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il cariconominale di ogni singola configurazione della macchina.

� Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo dapoterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazionesicura.

� I ganci utilizzati devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazionedella loro portata massima ammissibile.

i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti disospensione o di ancoraggio alle strutture.

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Prescrizioni applicabili alle attrezzaturedi lavoro adibite al sollevamento, altrasporto o all’immagazzinamento dicarichi

� Devono essere provvisti di dispositivi difrenatura atti ad assicurare il pronto arrestoe la posizione di fermo del carico e del mezzoe, quando è necessario ai fini della sicurezza,a consentire la gradualità dell’arresto.

� Nei casi in cui l’interruzione dell’energia diazionamento può comportare pericoli per lepersone devono essere provvisti di dispositiviche provochino l’arresto automatico siadel mezzo che del carico.

� In ogni caso l’arresto deve essere gradualeonde evitare eccessive sollecitazioni nonché ilsorgere di oscillazioni pericolose per lastabilità del carico.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

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Prescrizioni applicabili alle attrezzaturedi lavoro adibite al sollevamento, altrasporto o all’immagazzinamento dicarichi

� Gli attacchi delle funi e delle catene devonoessere eseguiti in modo da evitaresollecitazioni pericolose, nonché impigliamentio accavallamenti.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

� Le estremità libere delle funi, siametalliche, sia composte di fibre, devonoessere provviste di piombatura o legaturao morsettatura, allo scopo di impedire loscioglimento dei trefoli e dei filielementari.

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoromobili, semoventi o no

� In caso di manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite erispettate apposite regole di circolazione.

� Si devono prendere misure organizzative atte e evitare chelavoratori a piedi si trovino nella zona di attività diattrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza dilavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, sidevono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feritidalle attrezzature.

� L’accompagnamento di lavoratorisu attrezzature di lavoro mobilimosse meccanicamente èautorizzato esclusivamente suposti sicuri predisposti a tal fine.

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� I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti inmodo da risultare appropriati, per quanto riguarda lasicurezza, alla natura, alla forma e al volume deicarichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati,nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo allefasi di avviamento e di arresto.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature dilavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

� Le funi e le catenedebbono esseresottoposte a controllitrimestrali inmancanza di specificaindicazione da partedel fabbricante.

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� Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono asollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale dagarantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante ilsuo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo contodella natura del suolo.

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte III

Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi

� Devono essere prese misure perimpedire che i lavoratorisostino sotto i carichi sospesi,salvo che ciò sia richiesto per ilbuon funzionamento dei lavori.

� Non è consentito far passare icarichi al di sopra di luoghi dilavoro non protettiabitualmente occupati dailavoratori.

� In tale ipotesi, qualora non siapossibile in altro modo il correttosvolgimento del lavoro, si devonodefinire ed applicare procedureappropriate.