Corso art73 comma5 - Corso piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - ANTEPRIMA - rev 2013-03

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ATTREZZATURE DI LAVORO: PLE 1 FORMAZIONE PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) Secondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012

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FORMAZIONE PER OPERATORI DI

ATTREZZATURE DILAVORO PER LE QUALI

E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

Secondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012

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RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PRESENTE CORSO

1. MODULO GIURIDICO NORMATIVO

Presentazione del corso

1.1. Cenni di normativa generale e specifica

1.2. Responsabilità dell’operatore

2. MODULO TECNICO

2.1. Categorie di PLE

2.2. Componenti strutturali

2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza

2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo

2.5. DPI specifici

2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi

2.7. Procedure operative di salvataggio

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Definizione e individuazione dei contenuti

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3. MODULO PRATICO

3.1. Individuazione dei componenti strutturali

3.2. Dispositivi di comando e sicurezza

3.3. Controlli pre-utilizzo

3.4. Controlli prima del trasferimento su strada

3.5. Pianificazione del percorso

3.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro

3.7. Esercitazione di pratiche operative

3.8. Manovre di emergenza

3.9. Messa a riposo della PLE

4. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

4.1. Questionario modulo giuridico normativo e tecnico

4.2. Prova pratica finale

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Definizione e individuazione dei contenuti

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MODULO GIURIDICO NORMATIVO

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1• NORMATIVA

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• RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 1:

Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispettoalle conoscenze linguistiche, con particolare riferimentoa:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.

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Formazione dei lavoratori

Comma 4:La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specificodevono avvenire in occasione:

a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;b) della introduzione di:

• nuove attrezzature di lavoro;• nuove tecnologie;• nuove sostanze e preparati pericolosi.

Comma 5:L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sulluogo di lavoro.L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzatureparticolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e dirischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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Formazione dei lavoratori

Comma 6:La formazione essere periodicamente ripetuta inrelazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dinuovi rischi.

Comma 7:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,un’adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico in relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro.

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1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

Informazione, formazione eaddestramento

Comma 1:Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoromessa a disposizione, i lavoratori incaricatidell’uso dispongano di ogni necessariainformazione e istruzione e ricevanouna formazione e un addestramentoadeguati, in rapporto alla sicurezzarelativamente:a) alle condizioni di impiego delle

attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.

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Informazione, formazione e addestramento

Comma 2:Il datore di lavoro provvede altresì ainformare i lavoratori sui rischi cuisono esposti durante l’uso delleattrezzature di lavoro, sulle attrezzature dilavoro presenti nell’ambienteimmediatamente circostante, anche se daessi non usate direttamente, nonché suicambiamenti di tali attrezzature.

Comma 3:Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultarecomprensibili ai lavoratori interessati.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

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Informazione, formazione eaddestramento

Comma 4:Il datore di lavoro provvede affinché ilavoratori incaricati dell’uso delleattrezzature che richiedonoconoscenze e responsabilitàparticolari di cui all’articolo 71(comma 7), ricevano unaformazione, informazione edaddestramento adeguati especifici, tali da consentire l’utilizzodelle attrezzature in modoidoneo e sicuro, anche in relazioneai rischi che possano essere causatiad altre persone.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoro adibite alsollevamento di persone e dipersone e cose.

� Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di personedevono essere di natura tale da evitare i rischi di cadutadall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositiviappropriati.

� Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di personedevono essere di natura tale da evitare per l’utilizzatorequalsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste.

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Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoroadibite al sollevamento dipersone e di persone e cose.

� Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di personedevono essere di natura tale da escludere qualsiasi rischio dischiacciamento, di intrappolamento oppure di urtodell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisioneaccidentale.

1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

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1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II

Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoro adibite alsollevamento di persone e dipersone e cose.

� Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di personedevono essere di natura tale da garantire che i lavoratoribloccati in caso di incidente nell’abitacolo non sianoesposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

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Articolo 107 – DefinizioniLavoro in quota: attività lavorativa che espone illavoratore al rischio di caduta da una quota posta adaltezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Articolo 115 – Sistemi di protezione contro lecadute dall’altoNei lavori in quota è necessario che i lavoratoriutilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’usospecifico composti da diversi elementi, nonnecessariamente presenti contemporaneamente,conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:a) assorbitori di energia;b) connettori;c) dispositivo di ancoraggio;d) cordini;e) dispositivi retrattili;f) guide o linee vita flessibili;g) guide o linee vita rigide;h) imbracature.

1.1 NORMATIVARISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

RETI DI SICUREZZAL'utilizzo delle reti consentepiena libertà di movimento allepersone che lavorano nelle zonesoprastanti. Oltre a prevenire lacaduta di persone prevengonoanche la caduta di oggetti.

ASSITI DI CHIUSURAStruttura composta da assiaffiancate da posizionare sulucernari ed aperture al fine diprevenire la cadutadell’operatore anche percedimenti strutturali.

PARAPETTI NORMALIParapetti alti almeno un metro,a due correnti (di cui unointermedio), dotati di fasciad’arresto al piede alta almeno20cm (serve per prevenirecadute di materiali dall’alto).

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1.1 NORMATIVARISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

LINEE VITALe LINEE VITA, secondo ladefinizione della norma EN UNI795 sono "dispositivi diancoraggio che utilizzano lineedi ancoraggio flessibiliorizzontali". Per l’ancoraggio ènecessario l’impiego diimbracature anticaduta.

IMBRACATURAANTICADUTAHa lo scopo di contribuire adarrestare la caduta e puòcomprendere cinghie, accessori,fibbie o altri elementi disposti emontati opportunamente persostenere tutto il corpo di unapersona per trattenerla durantela caduta.

CORDINO ED ASSORBITOREIl cordino con assorbitore dienergia servono a limitare laforza che agisce su l’attacco diuna imbracatura durante unarresto di caduta.La lunghezza massima di uncordino anticaduta, compresol’assorbitore di energia, iterminali ed i connettori, nondeve superare i 2 metri.

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1.1 NORMATIVARISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO

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MEZZI DI ACCESSO IN QUOTA

TRABATTELLOPonteggio metallico mobile, lacui altezza non supera i 12 m,dotato di ruote gommate aventisistema di blocco. Vieneutilizzato, sia all’esterno, siaall’interno di edifici.

PIATTAFORMA ELEVATRICEMacchinario che permette dieffettuare "lavori aerei", cioèlavori in quota. L´uso dellepiattaforme elevatrici è unavalida alternativa a ponteggi,trabattelli e scale aeree quandosi presenta la necessità dilavorare in posizioni elevate.

CESTELLO ELEVATOREMacchinario che permettel’accesso a luoghi in quota (ades. sommità di edifici, tetti,coperture, ecc.).A differenza della piattaformaelevatrice il cestello limita moltola possibilità di effettuare lavoria bordo.

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1.1 NORMATIVARISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO

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La Responsabilità Penale è PERSONALE(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalireal comportamento del soggetto incriminato.

Potranno rispondere, personalmente, di REATIcommessi nel campo della prevenzione coloroche agendo in singolo o in cooperazione conaltri cagionano ad altri lesioni da cui deriviuna malattia nel corpo.

La Responsabilità Penale viene espiata nei confrontidella società con il carcere e/o il pagamento diun'ammenda allo stato (commutazione della penain sanzione amministrativa).

La Responsabilità Civile è invece quella nei confrontidella vittima o vittime del reato, e viene generalmenteestinta con il versamento di una somma alla vittimastessa (se è viva) o alle persone che hanno promossola causa in suo nome (generalmente i familiari).

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale e civile

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Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 delCodice Penale: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (…)”Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o,secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di unasituazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare.

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

La Responsabilità Penale assume il criterio di:DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.

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CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche CodiceRocco)

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• Art. 437 (Rimozione odomissione dolosa di cautelecontro infortuni sul lavoro)

“Chiunque omette di collocareimpianti, apparecchi o segnalidestinati a prevenire disastri odinfortuni sul lavoro, ovvero lirimuove o li danneggia, è punitocon (…)” Situazione dipericolo

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

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La COLPA è definitanell'ordinamento penaleitaliano dall'art. 43 del CodicePenale: "Il delitto è colposo ocontro l'intenzione, (…)”

Pertanto si ha Colpa quando nonvi è la volontà di arrecaredanno.

La Responsabilità Penale assume il criterio di:COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.

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1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale

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• Art. 451 (Omissionecolposa di cautele o difesecontro disastri o infortunisul lavoro)

«Chiunque, per colpa, omettedi collocare, ovvero rimuove orende inservibili apparecchi oaltri mezzi destinati allaestinzione di un incendio, o alsalvataggio o al soccorsocontro disastri o infortuni sullavoro, è punito con…»Situazione di pericolo –mancanza di cinture.

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CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche CodiceRocco)

1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale