Corso art37 Corso carrelli elevatori - ANTEPRIMA
-
Upload
sistema-srl -
Category
Engineering
-
view
72 -
download
5
Transcript of Corso art37 Corso carrelli elevatori - ANTEPRIMA
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
1
FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Secondo l’Accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
2
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso
1) MODULO GIURIDICO - NORMATIVO
1.1Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezzadel lavoro disposizioni di legge in materia di uso delleattrezzature di lavoro
1.2 Responsabilità dell’operatore
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
3
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso
2) MODULO TECNICO
2.1Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per iltrasporto interno
2.2 Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
2.3 Nozioni elementari di fisica
2.4 Tecnologia dei carrelli semoventi
2.5 Componenti principali
2.6 Sistemi di ricarica batterie
2.7 Dispositivi di comando e di sicurezza
2.8 Le condizioni di equilibrio
2.9 Controlli e manutenzioni
2.10 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
4
2) MODULO PRATICO
2.1Illustrazione, secondo le istruzioni di uso del carrello, deivari componenti e delle sicurezze
2.2 Manutenzione/verifiche giornaliere/periodiche
2.3 Guida del carrello su percorso di prova
DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTIRiepilogo degli argomenti oggetto del presente corso
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
MODULO GIURIDICO NORMATIVO
5
1• NORMATIVA
2
• RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37
6
Formazione dei lavoratori
Comma 1:
Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispettoalle conoscenze linguistiche, con particolare riferimentoa:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
Formazione dei lavoratori
Comma 4:La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specificodevono avvenire in occasione:
a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;b) della introduzione di:
• nuove attrezzature di lavoro;• nuove tecnologie;• nuove sostanze e preparati pericolosi.
Comma 5:L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sulluogo di lavoro.L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzatureparticolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e dirischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).
7
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
Formazione dei lavoratori
Comma 6:La formazione essere periodicamente ripetuta inrelazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dinuovi rischi.
Comma 7:
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,un’adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico in relazione ai propri compiti inmateria di salute e sicurezza del lavoro.
8
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:D.Lgs.81/08 art.37
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
9
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73
Informazione, formazione eaddestramento
Comma 1:Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli36 e 37 il datore di lavoro provvede,affinché per ogni attrezzatura di lavoromessa a disposizione, i lavoratori incaricatidell’uso dispongano di ogni necessariainformazione e istruzione e ricevanouna formazione e un addestramentoadeguati, in rapporto alla sicurezzarelativamente:a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
10
Informazione, formazione eaddestramento
Comma 2:Il datore di lavoro provvede altresì ainformare i lavoratori sui rischi cuisono esposti durante l’uso delleattrezzature di lavoro, sulle attrezzature dilavoro presenti nell’ambienteimmediatamente circostante, anche se daessi non usate direttamente, nonché suicambiamenti di tali attrezzature.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73
Comma 3:Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultarecomprensibili ai lavoratori interessati.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
11
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 art.73
Informazione, formazione eaddestramento
Comma 4:Il datore di lavoro provvede affinché ilavoratori incaricati dell’uso delleattrezzature che richiedonoconoscenze e responsabilitàparticolari di cui all’articolo 71(comma 7), ricevano unaformazione, informazione edaddestramento adeguati especifici, tali da consentire l’utilizzodelle attrezzature in modoidoneo e sicuro, anche in relazioneai rischi che possano essere causatiad altre persone.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
12
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoroadibite al sollevamento, altrasporto oall’immagazzinamento dicarichi
� Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelleazionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramentevisibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, unatarga di carico indicante il carico nominale di ogni singolaconfigurazione della macchina.
� Gli accessori di sollevamento devono essere marcati inmodo da poterne identificare le caratteristiche essenziali aifini di un’utilizzazione sicura.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
13
Prescrizioni applicabili alleattrezzature di lavoroadibite al sollevamento, altrasporto oall’immagazzinamento dicarichi
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
� I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasportodevono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione dellaloro portata massima ammissibile.
� Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento dipersone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi appostain modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità diconfusione.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
14
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoroadibite al sollevamento, al trasporto oall’immagazzinamento di carichi
� I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essereprovvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurareil pronto arresto e la posizione di fermo del carico e delmezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, aconsentire la gradualità dell’arresto.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
15
� I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti inmodo da risultare appropriati, per quanto riguarda lasicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cuisollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizionid’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e diarresto.
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi
� Le funi e le catenedebbono esseresottoposte a controllitrimestrali in mancanzadi specifica indicazioneda parte delfabbricante.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
16
� Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono asollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale dagarantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suoimpiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto dellanatura del suolo.
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte II
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
17
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte III
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi
Il sollevamento di persone è permesso soltantocon attrezzature di lavoro e accessori previsti atal fine.Possono essere utilizzate per il sollevamento dipersone attrezzature non previste a tal fine acondizione che si siano prese adeguate misure inmateria di sicurezza, conformemente adisposizioni di buona tecnica che prevedono ilcontrollo appropriato dei mezzi impiegati e laregistrazione di tale controllo.Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoroadibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essereoccupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di unmezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loroevacuazione in caso di pericolo.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
18
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:D.Lgs.81/08 Allegato VI parte III
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroche servono a sollevare e movimentare carichi
Gli accessori di sollevamentodevono essere scelti in funzionedei carichi da movimentare, deipunti di presa, del dispositivo diaggancio, delle condizioniatmosferiche nonché tenendoconto del modo e dellaconfigurazione dell’imbracatura.
Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono esserecontrassegnate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore diconoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopol’uso.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
La Responsabilità Penale è PERSONALE(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalireal comportamento del soggetto incriminato.
Potranno rispondere, personalmente, di REATIcommessi nel campo della prevenzione coloroche agendo in singolo o in cooperazione conaltri cagionano ad altri lesioni da cui deriviuna malattia nel corpo.
La Responsabilità Penale viene espiata nei confrontidella società con il carcere e/o il pagamento diun'ammenda allo stato (commutazione della penain sanzione amministrativa).
La Responsabilità Civile è invece quella nei confrontidella vittima o vittime del reato, e viene generalmenteestinta con il versamento di una somma alla vittimastessa (se è viva) o alle persone che hanno promossola causa in suo nome (generalmente i familiari).
19
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale e civile
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
Il DOLO è definitonell'ordinamento penaleitaliano dall'art. 43 del CodicePenale: "Il delitto è doloso osecondo l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Dolo quando vi èla volontà di arrecare danno o,secondo alcuni interpreti,anche la solaconsapevolezza di unasituazione pericolosa chenon si è provveduto adeliminare.
20
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale
La Responsabilità Penale assume il criterio di:DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche CodiceRocco)
21
• Art. 437 (Rimozione odomissione dolosa di cautelecontro infortuni sul lavoro)
“Chiunque omette di collocareimpianti, apparecchi o segnalidestinati a prevenire disastri odinfortuni sul lavoro, ovvero lirimuove o li danneggia, è punitocon (…)” Situazione dipericolo
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale
SA
LU
TE
E S
ICU
RE
ZZ
A N
EI
LU
OG
HI
DI
LA
VO
RO
La COLPA è definitanell'ordinamento penaleitaliano dall'art. 43 del CodicePenale: "Il delitto è colposo ocontro l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Colpa quando nonvi è la volontà di arrecaredanno.
La Responsabilità Penale assume il criterio di:COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.
22
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:Responsabilità penale