Post on 06-Apr-2018
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 1/13
e dei Decmi del Regno d'Italia, maadando
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi 21 luglio 7.
I I t I rW t 't J I o aUa eon. dei . add! !9 luglio 1867
.,. n Allf rie l _ a e. 172. Ayre •.
LuOIO de gillo . Y. n GvardGMgi l l i TECCIi IO.
P. D I CnIPELI.O.
N° 3818.
LEGGE per la esecuzume della Convenzione postale
conchiusa fra l'ltalia e rAustria.
s a lug lio 1867
V I T T O R I O E M A N U E L E I IPKR GRAZIA D l ClIO E PER VOLONTA D ELLA NAZION&
RE D 'ITALlA
II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unieo.
IIGoverno del fte e autorizzato a dare piena e e l iG . -
tiera esecuzione alIa Convenzione postale fra I'Italia e
f" Austria conchi usa in Firenze il 23 aprile 4867.
Ordiniamo che Ia presente, mnnita del sigillo -dello
S& aIo, - eia iIIS 8 I1 a R e l l a . raccelta ufficia. le delle L e W - · .e ·
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 2/13
1108
dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come Legge
dello Stato.
Dato a Torino addi 28 luglio ~867.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del 11,1110. V. R G t Ia n I a I i ti U i TIIlCRIO.
P. Dl CAMPEJ.LO.
VITTORIO EMANUELE nper 8f8lia di Dio e per volonta della Nuione
RE D 'ITALIA
1 t u ll i c o lo r o t h e I e p r e s e n t i n d r lU lB o , M l u i t .
Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra
I'Italia e I'Austria, e sottoscritta dai rispettivi Plenipo-
tenziari in Firenze addi ventitre del mese di aprile del
corrente anno mille ottocento sessantasette;
Convenzione del tenore seguente:
Sua Maesta il Re d'Italia e Sua Maesta l'Imperatore d'Austria,
ugualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una
nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra l'Jtalia
e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipe-
tenziari:
Sua Maesta il Re d'Italia il signor Urbano Rattazzi, Cavaliere
Gran Croce, decorato del' Gran Cordone del suo Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ece., Deputato al Parlamento,Presidente del Consiglio dei Ministri, suo l\(inistro Segretario
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 3/13
HOO
di Stato per gli affilri dell'Interno; ed il signor Francesco
De Blasiis, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Laz-
zaro, ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di
Stato per I'Agriooltura, Industria e Commercio; e
Sua MaestA I'Imperatore d'Austria il signor Luigi Barone di
Kiibeck, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., ecc.,
suo Consigliere Intimo attuale, Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario presso Sua MaestA il Re d'Italia; e il signor Si-
sinio De Pretis Cagnodo, Commendatore dell'Imperiale Ordinedella Legione d' Onore di Francia, Dottore in legge, Capo di
Sezione nell' Imperiale Ministero del Commercio e dell'Economia
pubblica; i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri
trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti
articoli:
Art. I.
Fra l'Amminislrazione delle poste italiane e I'Amministrasionedelle poste austriache vi sara un cambio periodico e regolare
di pieghi chiusi per la trasmissione reciproca di lettere, cam-
pioni di merci, gazzette e stampe di ,ogni genere originarie dei
rispettivi Stati, 0 provenienti da paesi, a cul le due Ammini-
strazioni italiana C',l nustriaca servono 0 potranao in seguito
servire di mediazione.
Art . 2.
n cambio dei pieghi chiusi si fari. col mezzo dei servizi po-
staJi italiani ed austriaci di terra e di mare, e col mezzo dei
servizi postaJi svizzeri, ove questi possano servire di interme-
diario alle due Amministrazioni.
Art . 3. •
Ciascuna delle due Amministrazioni pa&heri. il trasporto dei
suoi pieghi fmo alIa prima stazione oltre il proprio confine.
Quando le due Amministrazioni credessero conveniente di
aeoolIare ad un &010 imprenditore il trasporto dei pieghi in an-
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 4/13
Hi!Questo diritto f isso sara intieramente ritenuto dall'Ammioi-
strazione che 10 riscuote.
I campioni di merci e Ie stampe di ogni genere dell'Italia
per l'Austria, e per gli Stati dell'Unione postale austro-germa-nica, e viceversa, potranno essere raccomandati; riscuotendo a
questa efTetto il diritto fisso di raccomandazione sopraccennato,
oltre alla tassa di francatura stahilita dall'articolo 19.
Arl 10.
La perdita di una lettera 0 di un altro oggetto raccoman-
dato non trarra I'Amministrazione, sui territorio della quale la
perdita ebbe luogo, in altro obbligo che di pagare al mittenteun'indennita di cinquant_a lire (venti fiorini austriaci), salvo il
caso di forza maggiore.
Questo pagamento sara Catto nel termine di due mesi a da-
tare dal giomo del reclamo.
II reclamo relativo alia perdita di una lettera raccomandata
sara ammesso per 10 spazio di sei mesi a datare dal giomo
susseguente alla consegna della lettera stessa ; passato questo
tempo, il reclamante non avra piu diritto ad alcuna indennita.
Art II.
S a r a permesso di spedire dall'Italia per l'Austria e per paesi
che fanno parte dell'Unione postale austro-germanica, e viceversa,
lettere assicurate contenenti carte di valore pagabili 3 1 portatore.
II mittente di una lettera assicurata, contenente carte di va-
lore pagabili al porta tore , cite s a r a spedita sia dall'Italia, sia
dall'Austria e dai paesi che fanno parte dell'Unione postale
austro-germanica, potra ottenere il rimborso di questi valori in
caso di perdita 0 di spogliazione, previsto dall'articolo 15 della
presente Convenzione,. facendo la dichiarazione del montare dei
suddetti valori, e pagando anticipatamente, oltre alle tasse ed
ai diritti fissati dagli articoli 5, 6 e 9 precedenti, un dirittoproporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire 0
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 5/13
HiS
&azione di eento lire in Italia, e un diritto proporzionale di
dieci soldi austriaci per ogni cento lire 0 frazione di cento lire
in Austria 0 in Germania.
Art . 12.
Ildiritto da riscuotersi in forza dell' articolo precedente per
ogni lettera assicurata, contenente valori dichiarati, sara diviso
per meta fra Is Amministrazioni d'Italia e d'Austria indipenden-
temente dai prezzi di porto e del diritto fisso stahilito dagH
artiooli 5, 6 e 9 della presente Convenzione.
Art . 13.
La dichiarazionc del montare dei valori contenuti in una let-
tera assicurata dovra essere £atta dal mittente nell'angolo sinistro
superiore della busta dalla parte della soprascritta, senza can-
cellatura ne correzione anche approvata..
Questa dichiarazione indichera in lingua italiana 0 francese,
in tutte lettere, il montare dei valori in lire e centesimi senza
aggiunta.
n montare dei valori dichiarati per una sola lettera non dona
eccedere la somma di tre mila lire.
Art . 1 4 .
Le lettere, per Ie quali i mittenti reclameranno il beneficio
del disposto dall'articolo II, non devono oltrepassare il peso
di ~50 grammi (16 lotti).
Art. 15.Nel caso di perdita 0 di spogliazione di una lettera assicu-
rata, contenente valori dichiarati , I'Amministratione suI territorio
della quale la perdita 0 la spogliazione ebbe luogo, salva la
circostanza di forza maggiore, fara pagare al mittente, 0 in
difetto di quest! al destioatario, nel tennine di due mesi a
datare dal giorno del reclamo, la somma stata dichiarata, e per
Ja quale s a r a stato pagato il diritto di cui all'articolo II; ma
resta inteso che il reclamo non s a r a ammesso che nei sei mesi
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 6/13
H14
m e segnono la data della consegna della lettera T e passato
questo tempo il reclamante non am piu diritto ad alcana in -
'dennita.
Art. 16.L'Amministrazione ehe rimborseri. il montare dei valori di-
chiarati non pervenuti al destino subentrers a tutti idiritti del
.proprietario.
A tale effetto quegii che riceve I'indennita dom suhito fOr-
nire in iseritto tutti gli schiarimenti piu acconei ad agevolare la
ricerea dei valori perduti, e spogliarsi di ogni suo diritto in fa-
vore della predetta Amministrazione.
Art. 17.
Le due Amministrazioni delle peste d'Italia e d'Austria ees-
seranno d'essere responsahili dei valori dichiarati contenuti neUe
letteee assicurate, di cui idestinatari, 0 Ie persone da 888i.le-
gaJmente delegate, avranno rilasciata ricevuta.
Art. 18.
Ilmittente di una lettera assicurata 0 raccomandata, e di qua-
lunque altro oggetto raeeomandato, potri. riehiedere, nell'atto
della eonsegna della lettera 0 dell'oggetto, ehe gli sia dato av-
viso del ricevimento di e s s o per parte del destioatario.
In questo caso il mittente paghers antieipatamente per ilporto
dell'avviso un diritto 61'50 di 20 centesimi in ltalia, e di 10
soldi in Austria ed in Germania.
Questo diritto rimane intieramente. a beneficio dell' .Anunini-
strazione speditrice.
Art. 19'
Icampioni e Ie prove di stampa eorrette, non ehe i mano-
seritti annessi a queste prove e che vi si riferiseono, i giomali,
Ie gazzette, Ie opere periodiehe, i libri anehe rilegati, gli OPll-
scoli,ifogli
di
musica, i cataloghi, i prospetti, gli annunzi, iPfezzi correnti, stampati, lilografati 0metallografati saranno fran-
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 7/13
i115
.catifiao .. destino, pagando una tassa di cinque centesimi pe r
. quaranta grammi 0 frazione di quaranta grammi quando sono
spediti dall'ltalia per l'Austria e per la Unione postale genna-. m e a , e UDa tusa di tre soidi per quaranta grammi (due lotti e
meuo) 0frazione eli cparanta grammi, quando essi saranno s~
diti dalI'Austria 0 dall'U nione postale austro-germanica per I'ltalia
Art. 20•.
Icampioni non potranno essere spediti che sotto Ie coodi-
Doni oooseobte dalle Je~ doganali dei due paesi.• •
Essi non dovranno pesare piu di 250 grammi (16 lotti); nonawr valore venale; essere posti solto fascia, 0 in modo a non
Iasciar dubbio sulla loro natura; non dovranno portare null'altro
di scritto ~ mano che l'indirizzo del destinatario, un marchio
.di fahbrica 0 di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.
Le prove di stampa cogli annessivi manoscritti dovranno pa-
rimaMe essere poste sotto fascia, e non contenere alcuna lettel'll
o nota che abbia iI earattere di una corrispondenza 0che nepossa far le veci,
Igiornali e Ie stampe di ogni genere dovranno anche essere
posti sottofascia, e non portare alcuna scrittura, cifra 0 segno
fatto a mano, eccetto che l'indirizzo del destinatario, la firma
del mittente e la data.
Icampioni di merci, Ie prove di stampa e gli stampati di ogni
pere che n,QD avessero Ie condizioni sopraccennate, 0 che non
f O s s e r o franeati fino al destine, saranno considerati come lettere
non franche e trattati in conseguenza.
Art. 21.
Il prodotto delle tasse riscosse in virtu dell'articolo 19 sari.
diviso per meta fra Ie Amministrazioni italiana ed austriaca.
Art. 2:1.
Le Amministrazioni dei due Stati contraenti potranno reci.-
procamente trasmettersi sciolte lettere; campieni di merci e
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 8/13
1116
stampe di ogni genere originarie 0 a destino dei paesi eateri ai
quali Ie due Amministrazioni servono di mediazione.
In questo caso l'Amministrazione delle poste italiane paghera
all'Amministrazione delle poste austriache Ie tasse fissate per Ie
corrispondenze fra l'Austria ed i paesi esteri daIle Convenzioni
m vIgore.
Reciprocamente l'Amministrazione delle poste austriache pa-
ghera all'Amministrazione delle poste italiane le tasse fissate per
le corrispondenze fra I'Italia ed i paesi esteri daIle Convenzioni
m vlgore.La francatura facoltativa od obbligatoria fino al destino 0600
ad un certo limite delle corrispondenze menzionate nel presente
articoJo, Ie condizioni cui devono essere soggetti i campioni di
merci e Ie stampe, per godere della tassa moderata, Ie condi-
zioni della raccomandazione delle lettere, ecc., ecc., dipende-
ranno dalle rispettive stipulazioni contenute nelle Convenzioni
postali conchiuse 0 da 'conchiudersi fra l'Italia e gli Stati esteri,e rispettivamente fra l'Austria e gli Stati esteri.
Art.!13.
La t'rancatura delle corrispondenze di ogni genere potrs farsi
nei due paesi con francobolli nazionali .
Art. ~4.
Quando it montare dei francoboUi apposti sopra una lettera
s a r a inferiore alla tassa stabilita per compieme la francatura,
questa lettera dovra essere considerata come non francata, e
trattata in conseguenza, tenendo conto del valore dei franco-
bolli insufficienti adoperati.
Gli oggetti sotto fascia, ammessi al beneficio di una tassa mo-
derata mediante francatura, saranno in caso di insufficiente fran-
catura tassati come lettere non franche con deduzione del nlore
dei franc'obolli applicativi,
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 9/13
1117
Art . 25.
Le corrispondenze di ogni genere, mal dirette, saranno senza
ritardo restituite al prezzo per cui l'uffizio illcambio speditore
Ie am trasmesse in conto all'uffizio di cambio corrispondente.Le corrispondenze che per Uft motivo qualunque non avranno
potuto essere rimesse ai destinatari, dovranno essere rimandate
da una parte e dall'aItra.
QueUe che saranno state rimesse francate, saranno rispedite
senza t.assa; queUe rimesse in conto, saranno restituite ai prezzi
pei quali furono primitivamentc conteggiate dall'Amministrazione
speditrice.
Art . 26.
Le corrispondenze internazionali rivoltate per cambiameato
di residenza ill destinatari non dovranno per questo motivo es-
sere soggette ad una tassa supplementare.
Le eorrispondenze raccomandate in caso di riovio saranno
trattate come tali, senza essere imposte di \10 nuovo diritto diraccomandazione.
Art. 27'
Le Amministrazioni delle poste delle due parti contraenti non
ammetteranno nei pieghi cambiati £ r a i loro uffizi in virtu della
presente Convenzione alcuna lettera contenente oro, argento mo-
netato, gioie 0 effeUi preziosi, ed aItri oggetti sottoposti a di-
ritti di dogana.
Art . 28.
La conispondenza delle Loro Maesta il Re d'Italia e l'Impe-
ratore d'Austria, e dei Membri delle loro auguste Famiglie, fra
di Joro, s a r a spedita esente di tassa,
La oorrispondenza esclusivamente relativa ai diversi senizi
pubblici, indirizzata da uno Stato all'aItro, e la cui circolazionein fnnchigia s a r a autorizzata sui territorio della Stato a cui
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 10/13
1118
appartiene il Funzionario 0 l'Autorita da cui emana questa cor-
rispondenza, s a r a trasmessa esente c l a ogni prezzo di trasporto.
Sa l'AutoritA 0 il Funzionario a cui la oorrispondenm tl in-
dirizzata gode parimente della franchigia, la corrispoadenza sar i .diatribuita sensa tassa; nel caso contrario sad gravata della sola
tassa km'itoriale del paese di destino.
Art :19 .
Negli uffici delle poste d'Italia e d'Anstria si potrumo depo-
sitare somme di denaro per essere pagate negIi uffici postali
dell'alt!o State col mezao di vaglia postali.
Le due Amministrazioni si accorderanno sulla tassa da ri-
scuotersi per emissione di questi vaglia, sulla epoca da polT8 in
esecuzione il servizio dei vaglia, e sulle altre particolaritA del ser-
vizio medesimo.
Art. 30.
I Governi Italiano ed austriaco si obbligano a far trasportare
nel loro territorio i pieghi chiusi che gli uffici italiani ed au-
striaci potranno cambiarsi tra di loro e cogli uffici dei paesi
esteri per i quali l'Italia e l'Austria servono 0 potranno servire
di mediazione, sotto condizione pero che il trasporto di questi
pieghi chiusi possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono Ie due
Amntinistrazioni d'Italia e d'Austria, ed ai prezzi qui sotto indicati:
a) Per i pieghi chiusi, cambiati tra gli uffiei italiani sia
per la via di terra attraverso il tenitorio austriaco, sia col mezzo
dei piroscafi postali austriaci, e fra gli uffici austriaci, sia per
la via di terra attraverso il territorio italiano, sia col mezzo dci
pi rosMf i poetali italiani, le due AmminiStrazioni OOV r aDDO P38Ire
reeiprocamente la somma di tre lire per chilogtamma di let-
tere, e di dieei centesimi per chilogramma di stampe" d i . can ..
pionl; peso netto.
h) Per ipieghi~hit1Si eambiati per la via di ~ fral'Ilelia ad i paeil cui l'Amministraaione autriaca puo 0 potra
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 11/13
1 t i D
setvire e l i mediazione, I;Amministrazione italiana pagbera all'Am-
ministrazione austriaca la somma di trenta centesimi per trenta
grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di
stampe e di campioni, peso netto.
c) Reciprocamente per i pieghi ehiusi, camhiati .- la
via di terra fra I'Austria ed i paesi a cui l'Amminisll'azioRe
italiana PUQ 0 potra servire di mediazione, l'Amministrazione au-
striaca paghera all'Aniministrazione italiana Ja s omma e li treata
centesimi per trenta grammi di Iettere, e di c~1a cente-.
simi per chilogramma di stampe e di eampioni, peso n61~.
d) Per i pieghi chiusi a destino di paesi esteri, trasportati
col mezzo dei piroscafi postali dei due paesi, le Amministra-·
zioni italiana ed austriaca dovranno ahbuoaarsi reeiprocameme
della somma di cinquanta centesimi per trenta grammi di lettere,
e di una lira per chilogramma di s tampe e di campioni, peso netto.
Art. 3I.
E convenuto r o eil
peso delle corrispondenze di egni «onerecadute in rifiuto , nonehe quello dei fugli d'avviso e di akre
carte di contabilita relative al cambio delle corrispoadense
trasportate in pieghi chiusi, in virtu dell'artioolo 30, non sari
compreso Del peso delle lettere, campioni e stampe di ogni
genere, sulle quali viene imposto il prezzo di transito fissato
tlall'articolo citato.
Art. 3~.I diritti da pagarsi pel trasporto dei pieghi chiusi, mensionati
nell'articolo 30, saranno compresi nel conto trimestrale.
Art. 33.
Iconti relativi al camhio delle corrispondenze fra gli uffizi
delle due Amministrazioni saranno regolati da un conto gene-
rale mensuale.
Questi conti saranno saldati trimestralmente CODgruppi didenaro sonante 0 con cambiali pagabili in ispecie metalliche
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 12/13
1 1 mdel paese ove ha luogo il pagamento. Questo s a r a fatto alia
R. Direzione delle poste in Venezia 0alIa I. R. Direzione delle
poste in Trieste, secondo ehe risulters creditrice l'una 0 l'altra
delle due Amministrazioni.Nella liquidazione dei conti, quaranta soJdi austriaci saranno
ragguagliati ad una lira italiana.
Art. 3 4 .Le due Amministrazioni stabiliranno, di comune accordo, la
forma dei conti ed ogni altra disposizione di ordine necessaria
per assicurare l'esatta esecuzione della presente Convenzione.
E inteso che Ie disposizioni indicate nel presente articolo
potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogniqual-
volta, di comune aeeordo , ne riconoscano Ia necessitl.
Art . 35.
La presente Convenzione avra eft'etto a cominciare dal 10 luglio
1867, e rested obbligatoria fintantoche una delle due parti
non ne abbia data disdetta con preavviso di un anno.
A principiare dal giomo che Ia presente Convenzione s a r aposta in esecuzione rimarra ahrogata la Convenzione postale con-
chiusa in Torino fra il Regno di Sardegna e l'Impero d'Austria
il 28 settembre 1853.
Art. 36.
Questa Convenzione s a r a ratificata, e Ie ratifiche saranno cam-
biate a' Firenze al piu presto che sia possibile.In fede di ehe i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato Ia .
presente Convenzione, ed appostivi i sigilli delle loro armi.
Fatto a Firenze addi 23 aprile 1867'
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)(L. S.)
U. RATTAZZT.
DE BLASIIS.
KUBECIC.
DE PRETTS.
Digitized byGoogle
8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867
http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 13/13
1121
Noi, avendo vedoto ed esaminato la qui sovraseritta
Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte,
l'ahbiamo aeeettata, ratifieata e eonfermata, come per Iepresenti I'aecettiamo, ratifiehiamo e eonfermiamo, pro-
mettendo di osservarIa e di farla inviolabilmente osser-
rare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mana
I e presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto ap-
porre il Nostro Reale sigillo .
•Date in Firenze addi ventitre del mese di giugno,
l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del
Regno Nostro it decimo nono.
'WITTO.IO ElB&N1JELB
Per ,ar~ dt Sua Malia IIR,
11IIIDI.tro Segetarlo 41 Stalo per 111 Atrarl Ealeri
P. DI CAMPELLO.
f esecusione del Trauato di commercio
conchiuso fra r Italia e r Au-
stria.s a luglio 1867
IISenato e la Camera dei Deputati ha 0approvj,lo;
Noi abbiarno sanzionato e promulghiamo
Articolo unico.Il Govemo del Re e autorizzato a dare piena e
VCL. X I X .
~