Post on 16-Feb-2019
CONTRATTO DI RICERCA
TRA
Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
Chimica “Giulio Natta” (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con
sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito
indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” Prof. Maurizio
Masi autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto
Rettorale n.510/AG del 19/02/2014
E
La Società (l'Impresa / la Ditta / l’Ente) ....……........ (cod. fisc. ..
……......., P.IVA …………............), con sede in ............…….......(in
seguito indicata come Società ............) rappresentata da ............
…………....in qualità di….
di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
a) La Società ................ intende affidare al Politecnico una ricerca nel
campo di ...................................;
b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente
all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite
mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per
conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n.
510/AG del 19/02/2014.
SENTITI
il Responsabile della ricerca Prof. ........... che controfirma per accettazione
il presente atto;
il Responsabile Gestionale Sig. Samuele Paolo Bordogna che controfirma
il presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - La Società ........ affida al Politecnico l'esecuzione del seguente
programma di ricerca: "..........................".
Tale programma di ricerca consiste .............................................. .
La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al
Prof. ........., che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni
professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle
prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.
Le parti concordano che al termine dell’esecuzione del programma di
ricerca il responsabile della ricerca consegnerà alla Società…….una
relazione/rapporto finale.
(In alternativa: Al termine dell’esecuzione del programma di ricerca le
Parti concordano di sottoscrivere un “Verbale di fine lavori” a conferma
dell’esecuzione del programma di ricerca da parte del responsabile della
ricerca).
Art.2 - Il presente contratto avrà la durata di .............. con inizio dalla
stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua
naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta
scritta e motivata che deve pervenire all’altra parte con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno ........... (mesi) prima della
scadenza e l’altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga
entro ................(mesi/giorni) dalla data di ricevimento della stessa.
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso ..................
Art.3 - Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 la
Società............ si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di
Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “Giulio Natta” la somma di
€ .............. oltre IVA con aliquota di legge (di cui € …..00,00 destinati
all’attivazione di un assegno di ricerca). (frase da inserire solo nel caso
in cui sia previsto un assegno di ricerca)
Art.4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dalla
Società ..................... con le seguenti modalità: (da specificare, ma
prevedendo sempre un acconto di almeno il 30% del corrispettivo e
comunque non inferiore all’importo dell’eventuale assegno di ricerca
espressamente citato in contratto. Inoltre, l’importo dell’eventuale
assegno di ricerca non potrà superare il 50% del corrispettivo concordato
con la Società)
(solo a titolo d’esempio:)
€ ....000,00 oltre IVA di legge alla stipula del contratto;
€ …..000,00 oltre IVA di legge alla scadenza del …….. mese;
€ …..000,00 oltre IVA di legge alla chiusura del contratto.
La somma suddetta verrà versata dalla Società ................. al Politecnico
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
sul Conto Corrente n.000001710X82 cod. ABI 05696, cod. CAB 01620,
cod. CIN T, cod. SWIFT POSOIT22, cod. IBAN
IT16T0569601620000001710X82. presso la Banca Popolare di Sondrio,
Ag. 21, c/o Politecnico di Milano, Via E. Bonardi n. 4, 20133 Milano,
intestato al Politecnico Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
Chimica “Giulio Natta”, specificando la causale, dietro presentazione di
fattura/e.
Art.5(scegliere CASO 1 o CASO 2)
CASO 1
Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, che per loro natura NON sono proteggibili mediante privativa industriale
Possibile formulazione dell’Articolo 5 Motivazione alla base dell’articolo
5.1 - “Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali*.
Alcuni contratti per loro natura non daranno esito a risultati brevettabili o per la natura del contratto stesso (i.e. contratti per l’esecuzione di prove o misurazioni, etc…) oppure per la natura dei risultati attesi
CASO 2
Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, proteggibili mediante privativa industriale
Possibile formulazione dell’ Articolo 5 Motivazione alla base dell’articolo
5.1 - “Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, l’Azienda/Ente sarà immediatamente informata da parte del Politecnico di Milano e dovrà esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.”
5.2 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente sia interessata al deposito di una domanda di Brevetto*, l’Azienda/Ente avrà il diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto degli inventori del Politecnico di Milano.”
Obbiettivo: si lascia all’Azienda/Ente la gestione della procedura che porta al deposito di una domanda di brevetto, così da garantirle una protezione brevettuale che soddisfi al meglio le proprie esigenze, essendo l’Azienda/Ente la parte che sfrutterà commercialmente l’invenzione.
5.3 - “Sia il Politecnico di Milano, sia l’Azienda/Ente saranno indicati come cotitolari del Brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori nelle domande di Brevetto.”
Obbiettivo: per il Politecnico è fondamentale apparire come contitolare nella domanda di brevetto al fine di ottenere una visibilità che permetta all’Ateneo di mostrare le sue potenzialità nella ricerca applicata, risultando quindi evidente la sua attività di supporto al mondo industriale.
5.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano concederà una licenza esclusiva per la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente.”
In alternativa:
5.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano cederà la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di Brevetto. L’Azienda/Ente si impegna a richiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del Brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso.”
Obbiettivo: una volta depositata congiuntamente la domanda di brevetto si prospettano due scenari:
a) il Politecnico concederà all’ Azienda/Ente la licenza esclusiva della propria quota di titolarità. In questo modo ne rimane formalmente titolare ma garantisce all’ Azienda/Ente l’utilizzo e lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione.
b) il Politecnico cederà all’ Azienda/Ente la propria quota di titolarità che diventerà titolare unico della domanda. Il Politecnico richiede solamente che la trascrizione del passaggio di titolarità presso gli uffici brevetti competenti avvenga dopo la prima pubblicazione della domanda cosicché vi sia un documento della vita del brevetto in cui appaia il Politecnico (vedi punto 5.3).
5.5 - “l’Azienda/Ente sosterrà tutti i costi di deposito della domanda di Brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del Brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale. (DA INSERIRE SOLO IN CASO DI CESSIONE DI TITOLARITA’) Le relative spese connesse alla trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti, o analogo Ente in caso di brevetto internazionale, e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute dall’ Azienda/Ente.
Obbiettivo: gli oneri della gestione del brevetto sono tutti a carico dell’Azienda/Ente che trarrà i benefici dall’utilizzo del brevetto.
5.6 - “Nel caso di deposito di domanda di Brevetto nazionale l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede nazionale, l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un ulteriore premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00. Oltre detti premi nulla sarà dovuto al Politecnico di Milano e agli inventori indicati dal Politecnico di Milano da parte dell’Azienda/Ente per quanto riguarda il Brevetto depositato.”
Obbiettivo: a fronte della concessione della licenza esclusiva o della cessione della quota di titolarità, l’Azienda/Ente riconosce al Politecnico, e principalmente ai suoi inventori, un premio che sarà versato al primo deposito della domanda di brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.
5.7 - “Il Politecnico di Milano godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.”
Obbiettivo: per statuto il Politecnico non può effettuare attività con fini di lucro. L’utilizzo del brevetto e dei suoi proventi e' finalizzato al continuo miglioramento della ricerca e della didattica.
5.8 - “Laddove l’Azienda/Ente decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare il Politecnico, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse dell’Azienda/Ente.”
Obbiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia più interessata a valorizzare e sfruttare parte o tutti i diritti di proprietà industriale, viene data al Politecnico la possibilità di ottenerne l’intera titolarità di quest’ultimi, al fine di mantenerli in vita e di eventualmente valorizzarli in altro modo.
5.9 - Nel caso che da attività di ricerca in continuità con l’oggetto del contratto condotte dal medesimo gruppo di ricerca del Politecnico entro i primi 12 mesi dalla scadenza del presente contratto, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela brevettuale, si applicheranno le condizioni previste dal presente articolo.
Obbiettivo: viene semplicemente ribadito quanto previsto dal codice della proprietà industriale, art.64 comma 6. E’ una garanzia per l’Azienda/Ente di poter accedere a risultati brevettabili diretta conseguenza del contratto appena concluso.
5.10 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente esprima il suo disinteresse all’invenzione, il Politecnico di Milano avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione dell’invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere all’Azienda/Ente.”
Obbiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia interessata a valorizzare e i risultati della ricerca svolti con/dal Politecnico proteggibili mediante privativa industriale, il Politecnico sarà libero di valorizzare e sfruttarli in altro modo senza alcun vincolo con l’Aziende/Ente.
5.11 - “I versamenti di cui all’art.5.6 dovranno essere effettuati, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del Politecnico, sul conto corrente n. 1600X69 presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 21 – 20133 Milano - ABI 05696 CAB 01620 CIN T, a favore del Politecnico di Milano – Servizio Valorizzazione della Ricerca TTO, specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento.”
* “Brevetto”: indica genericamente e non esaustivamente i brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, i brevetti per novità vegetali le registrazioni dei programmi per elaboratore.
Art.6 - Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della ricerca, diversi da
quelli disciplinati al precedente art.5, allo scopo di ricavarne pubblicazioni
di carattere scientifico previa autorizzazione scritta della
Società ...................... (In alternativa: Il Politecnico potrà liberamente
utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al
precedente art.5, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere
scientifico.)
Documenti forniti dalla Società ……….., studi ed esiti riservati della
ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art.5, possono essere
utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa
autorizzazione specifica e scritta da parte della stessa Società. (In
alternativa: Documenti forniti dalla Società ……….., studi ed esiti
riservati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art.5,
possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di
laurea).
Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della
ricerca che non siano, ai sensi del precedente art.5, sottoposti a
riservatezza/segretezza, la Società .............................. si impegna a citare
espressamente il Politecnico.
Il Politecnico non potrà' essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-
scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
Art.7 (Da inserire in ipotesi di ricerche che vedano coinvolti in un lavoro
comune il personale di entrambe le parti o che prevedano lo svolgimento
di attività di tipo intellettuale oppure operativo)
Caso 1 – Articolo da inserire:
nel caso in cui l‘attività coinvolga in un lavoro comune il personale di
entrambe le parti presso le corrispettive sedi e in cui si prevedano solo attività
di tipo intellettuale;
oppure
nel caso in cui l‘attività coinvolga il personale di una sola parte presso la
propria sede e in cui si prevedano solo attività di tipo intellettuale.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio
personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi
di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti
al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli
obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli
stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza
delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni
riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando
all’uopo apposita dichiarazione.
Per ogni altra specificità o in seguito a cambio di condizioni contrattuali le parti
debbono fare riferimento al D.M. 5 Agosto 1998 n° 363.
(Da inserire nel caso di stipula di incarichi con enti esteri) Gli obblighi di
informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e
protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.
(Da inserire nel caso di personale del Politecnico che svolge la propria attività in
una struttura immobiliare gestita da ente esterno al Politecnico stesso - sedi
staccate di Como, Lecco ecc.) Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 sono
a carico del soggetto di vertice dell’ente gestore”.
Caso 2 - Articolo da inserire:
nel caso in cui l’attività coinvolga in un lavoro comune il personale di
entrambe le parti presso le corrispettive sedi e in cui si preveda un’attività di tipo
operativo;
oppure
nel caso in cui l’attività coinvolga il personale di una sola parte, presso la
propria sede e in cui si preveda un’attività di tipo operativo;
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio
personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi
di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui
all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai
fini della sicurezza.
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di
provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi
rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della
sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è
tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di
espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di
sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà
rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
In particolare, il personale di entrambe le parti chiamato a svolgere la propria
attività presso le corrispettive sedi, prima di dare inizio all’attività debbono con
presa d’atto prendere visione del DVR (documento di valutazione dei rischi)
generale della struttura e specifico dei locali oggetto dell’attività, e
congiuntamente collaborare con l’Addetto Locale alla Sicurezza per
l’aggiornamento dello stesso alla luce di eventuali cambiamenti intervenuti.
Nel caso che, per esigenze legate alla specifica attività, vengano introdotte nei
locali Dipartimentali macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti,
prototipi o altri mezzi tecnici (cosa che richiede la stipula di apposite convenzioni
e/o comodati d’uso), i RADRL dovranno verificare l’esistenza di requisiti di
sicurezza adeguati e conformi alle normative, ai regolamenti e alle norme vigenti;
nel caso di introduzione di agenti chimici, fisici o biologici, i RADRL dovranno
verificarne la compatibilità con la struttura, gli impianti e/o i dispositivi di
protezione collettiva esistenti al fine di un uso in completa sicurezza secondo la
normativa vigente.
In ogni caso i RADRL dovranno provvedere all’aggiornamento del DVR.
Il RADRL competente del Politecnico di Milano e il soggetto di vertice della
Società o suo delegato, dovranno verificare eventuali presenze di rischi da
interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell’esecuzione delle attività e, in caso
di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze
potranno avere inizio solo successivamente all’elaborazione di un unico
documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o
integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di
dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti
nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura
ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria
attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di
provenienza.
(Da inserire nel caso di stipula di incarichi con enti esteri)
Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della
struttura ospitante.
(Da inserire nel caso di personale del Politecnico che svolge la propria attività in
una struttura immobiliare gestita da ente esterno al Politecnico stesso -sedi
staccate di Como, Lecco ecc.)
Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 sono a carico del soggetto di
vertice dell’ente gestore”.
Art. 8 – ( ATTENZIONE: da inserire solo nel caso in cui l’attività coinvolga
in un lavoro comune il personale di entrambe le parti presso le corrispettive sedi
o che coinvolga il personale di una sola parte, presso la propria sede, e in cui si
preveda un’attività di tipo operativo, dunque solo nel caso in cui si opti per il
precedente art. 7 – caso 2)
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli
stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti
sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla
gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del
Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.
In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:
- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non
pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti
presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere
disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a
quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti
del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto
previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle
attività.
In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i
contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed
attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle
attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in
materia.
Infine, nel caso in cui la Società sia certificata ISO 14001 o in possesso di
registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente
documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale,
procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali
significativi generati dalle attività svolte nell’ambito del contratto di ricerca, sia in
condizioni normali che di emergenza.
Art.9 - La Società.........................esonera il Politecnico da ogni
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose e
all’ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto
causati dal proprio personale. Inoltre la Società………….. dovrà adottare
durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e
procedure atte a prevenire tali accadimenti.
Art. 10 - (Eventuale) La Società ......................... è tenuta ad osservare il
segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico,
per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti,
indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le
fossero stati comunicati dal Politecnico in virtu’ del presente contratto. Il
Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi
persona non autorizzata dalla Società ................... per quanto riguarda
fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come
riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati
comunicati dalla Società .................... in virtu’ del presente contratto. Tale
riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od
oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo
tre/cinque anni dalla scadenza del contratto.
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero
derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora
provino che detta trasgressione si è verificata nonostante i fatti, le
informazioni, le cognizioni, i documenti od oggetti, indicati/e come
riservati/e siano stati trattati/e con la stessa cura che ogni parte usa nei
confronti di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti,
indicati/e come riservati/e di sua proprietà.
Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni
derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non
potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore
al corrispettivo previsto dal contratto.
Art. 11 - (Eventuale) Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione
ed ogni altra informazione che la Società ................... possa aver fornito al
Politecnico con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di
proprietà della Società .............. Il Politecnico si impegna a restituire alla
Società quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata
fatta richiesta di restituzione da parte della Società anche prima della
scadenza del contratto, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia
ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della
ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto si
risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese
sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo ritiro del materiale
suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale
tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati
dalla Società al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal
Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto.
I costi di smaltimento rimangono in carico alla stessa Società.
Art. 12 - Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, la Società ……… si
impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del
D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente
contratto.
Il codice è disponibile sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo
http://www.normativa.polimi.it
Art.13 - (Da inserire se il contratto è stipulato anche in lingua straniera)
Il presente contratto è stipulato in doppio originale, di cui uno in lingua
italiana e l’altro in lingua ....................; in caso di contrasto fra le due
versioni e/o di dubbi nell’interpretazione delle clausole contrattuali,
prevale la versione redatta e sottoscritta in lingua italiana. Il presente
rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla
normativa italiana vigente.
Art. 14 - (L’intero articolo resta fermo anche e soprattutto se il contratto
è redatto in lingua straniera)
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il
Foro competente esclusivo è quello di Milano.
Art. 15 – Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R.
26/4/1986 N. 131.
L’imposta di bollo, dovuta sin dall’origine per il presente contratto, è
assolta in modo virtuale dalla Società……
(In alternativa: L’imposta di bollo, dovuta sin dall’origine per il presente
contratto, è assolta in modo virtuale dal Politecnico, titolare
dell’autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20/04/1993, con diritto
di rivalsa nei confronti della Società……………)
Art. 16 – Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in
formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii..
(In alternativa: Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata
in formato cartaceo con apposizione della firma olografa da parte della
Società……e in formato elettronico con apposizione di firma digitale da
parte del Politecnico ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.e ii.)
Art. 17 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per
quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”
forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto,
vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o
ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali
dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la
mancata o la parziale esecuzione del contratto.
Titolare per quanto concerne il presente articolo è la Società ……..come
sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare
del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7
del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.
Art. 18 – Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del
presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il
database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà/non potrà essere
pubblicato con/senza riferimento alla Società…………., nel sito Web del
Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome della
Società………….. senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei
committenti dell’Ateneo, che potrà /non potrà essere pubblicato nel sito
Web dell’Ateneo.
(Luogo, data) (Luogo e data)
POLITECNICO DI MILANO SOCIETA'…….……..
Dipartimento di Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
Il Direttore
(Prof. Maurizio Masi)(firma digitale ai sensi della normativa vigente)
Il Responsabile della Ricerca
(Prof. .....…………….........)(firma digitale ai sensi della normativa vigente)