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AGENZIA DELLE ENTRATEAGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Regionale del Piemonte Direzione Regionale del Piemonte

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Alessandria, 16 maggio 2012Alessandria, 16 maggio 2012

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LA NORMA

La mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpusdelle norme sul processo tributario

(articolo 17-bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11)

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ESPERIENZE ESTERE

� A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie all’anno contro atti dell’Agenzia

� In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

�FRANCIA: pregiudiziale amministrativa

�SPAGNA: procedura di riesame

�GERMANIA: Beschwerde

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IN ITALIA E IN PIEMONTE

In Italia:

� Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. 170.403 (2011)

� Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253 (ossia il 66,5%)

In PiemonteIn Piemonte:

� Ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie sono stati n. 5.715 (2011)

� Di cui potenzialmente mediabili n. 3.649

(ossia il 63,8%)

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RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI

La mediazione

�è generale;

�è obbligatoria;

�obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente;

� assolve a una funzione sostanzialmente decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie);

�tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di adesione)

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CONTROVERSIE MEDIABILI� Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)

� di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)

� ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92)

(art.17 bis c. 6)

� notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL98/11)

si ritengono mediabili anchei ritengono mediabili anche

le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (Circ. 9/2012)

sono esclusi ex art. 17 bis c. 4sono esclusi ex art. 17 bis c. 4

gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato

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LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA

� Il presupposto normativo concernente l’Agenzia dell’entrate quale emittente dell’atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata passiva nel processo

� l’atto non è mediabile se l’Agenzia non èlegittimata passivamente

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CARTELLA DI PAGAMENTO

�CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE(per attività non svolta dall’Agenzia)

�CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE

� CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92:

�atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione

� istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa

�accertamento minor perdita d’impresa: valore della controversia èdato dall’imposta “virtuale” calcolata applicando le aliquote vigenti per l’anno di imposta accertato sulla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata.

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L’ISTANZA DI MEDIAZIONE

� anticipa i contenuti del ricorso, del quale deve contenere gli stessi elementi (art. 18, comma 2, DLGS 546/92)

� è notificata all’Ufficio che ha emesso l’atto a pena di inammissibilità:

� entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto

� nel caso di rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90^ giorno dalla presentazione della domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto

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CONTENUTO DELL’ISTANZA

In aggiunta al contenuto del ricorso, l’istanza puòcontenere:

� richiesta di sospensione amministrativa degli effetti dell’atto

� motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa

All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio

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IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO

L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento

di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e amediare) sono esenti da imposta di bollo

(Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011)

Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la

mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria della CTP

(Circolare n. 1/DF del 2011)

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EFFETTI DELL’ISTANZA

Effetti sostanzialiEffetti sostanziali

Interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della

notifica del ricorso)

Effetti processualiEffetti processuali

la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso – ““chiamata in giudiziochiamata in giudizio””

la notificazione dell’istanza rileva ai fini del calcolo del termine per la “costituzione in giudizio”

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60 gg60 gg 90 gg (tempo massimo)90 gg (tempo massimo) 30 gg30 gg

DECORRENZA DEI TERMINIDECORRENZA DEI TERMINI

30 gg30 gg

timeline

notifica accoglimento

parziale o diniego

ENTRO 90 GG

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90 gg (tempo massimo)90 gg (tempo massimo)

60 gg60 gg 30 gg30 gg

DECORRENZA DEI TERMINIDECORRENZA DEI TERMINI

30 gg30 gg

notifica accoglimento

parziale o diniego

ENTRO 90 GG

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ESAME PRELIMINARE: INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA

LL’’istanza istanza èè inammissibile in caso di:inammissibile in caso di:

1. presentazione oltre il termine di decadenza

2. carenza di elementi che consentano di riferirla al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore)

3. carenza di elementi che consentano di ricostruirne il contenuto minimo indispensabile (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)

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segue… ESAME PRELIMINARE: IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA

� E’ improponibile l’istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge

In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione

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ESITI

�Accoglimento dell’istanza (annullamento atto)

�Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio) con riduzione delle sanzioni al 40% ex art. 48 DLGS 546/92

�Proposta di mediazione al solo fine di consentire la riduzione delle sanzioni

�Rigetto dell’istanza

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L’ACCORDO DI MEDIAZIONE

L’accordo:

� deve contenere l’indicazione specifica degli importi rideterminati (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento (compresa eventuale rateizzazione)

� si conclude con la sottoscrizione delle parti

� contestualmente

� in momenti diversi

Dalla conclusione dellDalla conclusione dell’’accordo, accordo, decorre il termine di 20 decorre il termine di 20 giorni per effettuare il pagamentogiorni per effettuare il pagamento

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PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

Mediazione su atto impositivo� versamento in un’unica soluzione o – se in

forma rateale (8 rate trimestrali) – versamento della prima rata

� mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione (i codici tributo sono stati istituiti con Ris. n. 37/E del 19 aprile 2012)

Mediazione su istanza di rimborso� Conclusione dell’accordo

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IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO

� L’atto impositivo originario continua a produrre effetti

� Il contribuente può:

�costituirsi in giudizio

oppure

�rinunciare a proseguire il contenzioso � l’atto impositivo originario diventa definitivo

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EFFETTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

�Mancato pagamento di una rata successiva alla prima:

� decadenza dal beneficio della rateazione

� iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute

� Errore o lieve ritardo o minime irregolarità � il pagamento può essere considerato valido (cfr. circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E, punto 14)

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DINIEGO DELL’ISTANZA

In caso di:

� Inammissibilità dell’istanza

� Assenza dei presupposti per annullare l’atto o per concludere la mediazione

Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione

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PROCESSO

Il processo è regolato dal DLGS 546/92 con un’unica eccezione:

� nelle controversie per le quali trova applicazione l’art. 17-bis DLGS 546/92, è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48

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CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Il Giudice:

� condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio

� può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione